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L’ Imposta L’ Imposta Municipale Municipale «IMU» «IMU» propria propria propria propria sperimentale sperimentale

IMU sperimentale. Spiegazione

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Ecco una spiegazione di come viene calcolata l'IMU.By Andrea Panizza - Giovani UPT

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Page 1: IMU sperimentale. Spiegazione

L’ Imposta L’ Imposta Municipale Municipale

«IMU»«IMU»propriapropriapropriapropria

sperimentalesperimentale

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Chiave di lettura dell’IMUChiave di lettura dell’IMUL’art. 13 del D.L. 201/11 anticipa in via sperimentale l’IMU propria disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/11 (Federalismo fiscale municipale).

La Legge ICI (D.Lgs 504/92 e norme complementari) NON si applicano all’IMU, salvi casi espressamente stabiliti dagli artt. 13 del D.L 201/11 nonché 8 e 9 del D.Lgs 23/11

Dove l’art. 13 non deroga espressamente si applica l’art. 8 che individua imposte sostituite, presupposto, fattispecie imponibili, aliquote).

Pertanto l’art. 8 del D.Lgs 23/11 è incompatibile con l’art. 13 del D.L. 201 ove quest’ultimo dispone diversamente (comma 1 dell’art. 13).

La compatibilità dell’art. 8 ai fini dell’IMU sperimentale è:

a) (comma 1) totale i tributi che sostituisce →

b) (comma 4) parziale per le fattispecie imponibili →

IRPEF e addizionali su

immobili non locati

e l’ICI

rimando alla legislazione

ICI(art.5)

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L’art. 9 del D.Lgs 23/11 stabilisce le modalità applicative del tributo, individua i soggetti passivi e le esenzioni ed è parzialmente modificato dall’art. 13 del D.L. 201.

Le disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs 23 sono quasi tutte compatibili con l’art. 13. Si applicano quindi le regole base:

a) (c.1) i soggetti passivi

b) (c.2) periodicità del tributo

c) (c.3) termini di versamento

d) (c.5) regolamentabilità dell’accertamento con adesione

e) (c.6) la devoluzione a decreti ministeriali dell’approvazione dei modelli dichiarativi e di trasmissione dati (non di versamento)trasmissione dati (non di versamento)

f) (c.7) le regole di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi, contenzioso. Tutte regole dettate dalla normativa speciale ICI (D.Lgs 504/92) e generaleex L.296/06 (mini riforma tributi locali del 2007)

g) (c.8) le esenzioni (confermate quasi tutte quelle dell’ICI)

(Si noti la ridondanza dell’art. 13 DL 201: c.1, c. 11 e c.13 circa l’applicabilità delle norme previste dall’art. 9 del DLgs 23).

E’ invece INCOMPATIBILE:

a) il c.6 per quanto concerne le modalità di versamento

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L’art. 13 del DL 201 ha, inoltre, al comma 13:

a) ridotto l’effetto premiale dell’acquiescenza agli accertamenti (da 1/4 e 1/3 della riduzione della sanzione) modificando l’art. 14 della legge ICI (oltre che per pubblicità, COSAP e TARSU!)

b) confermata l’autonomia (?) regolamentare dei Comuni di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/97, facendo salva la norma contenuta nell’art. 14 del D.Lgs 23/11 (c.6), pur eliminando alcune facoltà nell’art. 14 del D.Lgs 23/11 (c.6), pur eliminando alcune facoltà stabilite dall’art. 59 (specificamente riferito all’ICI): pertinenze, assimilazione abitazioni date in uso gratuito, caratteristiche fatiscenza fabbricati

c) anticipato al 2012 (ovviamente) la quota IMU spettante a IFEL .

Dopo il comma 13, l’art. 13 non detta più specifiche norme IMU.

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Le principali differenze tra l’IMU propria ex D.Lgs 23/11 e quella sperimentale:

IMU a regime IMU sperimentale

Entrata in vigore Dal 2014 Dal 2012

Base imponibileCon gli stessi moltiplicatori

dell’ICICon la rivalutazione dei

moltiplicatori

Abitazione principaleEsclusa

Aliquota dello 0,4% e detrazione di 200 euro (più 50

Abitazione principaleEsclusa

(tranne immobili di pregio)detrazione di 200 euro (più 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni) con facoltà di manovra

Gettito Tutto ai Comuni

Il 50% del gettito virtuale ad aliquota base (tranne prime

case e fabbricati rurali) va allo Stato

Immobili locati Aliquota dimezzata (0,38%)La riduzione dell’aliquota

(fino allo 0,4%) è facoltativa

Immobili strumentali delle imprese

Facoltà di dimezzare l’aliquota (0,38%)

Facoltà di ridurre l’aliquota fino allo 0,4%

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ALIQUOTE

IMMOBILE ALIQUOTAMANOVRABILITA’

DA PARTE DEL COMUNE

Immobili diversi dall’abitazione principale

0,76%+/- 0,3 punti percentuali

Abitazione principale e relative pertinenze

0,4%+/- 0,2 punti percentuali

Fabbricati rurali a usostrumentale

0,2%+/- 0,1 punti percentuali

Immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero posseduti da soggetti Ires, ovvero locati

0,76%Riduzione fino alla

0,4%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati per tre anni dalla ultimazione dei lavori

0,76%Riduzione fino allo

0,38%

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Detrazione abitazione principale:

DETRAZIONE BASE 2012/2013€ 200 + € 50 per ogni figlio con max 26 anni

convivente fino ad un massimo di € 400

AUMENTO DETRAZIONE Oltre € 200 fino a concorrenza imposta AUMENTO DETRAZIONE

CON VINCOLO *Oltre € 200 fino a concorrenza imposta

dovuta

* Non può essere prevista un’aliquota superiore a quella ordinaria (cioè diversa

da quelle speciali, per abitazioni principali, rurali, etc.) per le unità immobiliari tenute a disposizione.

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Classificazioni catastaliMoltiplicatore attuale

Nuovo moltiplicatore

Variazione percentuale

Abitazioni (fabbricati classificati nel gruppocatastale A e nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7,con esclusione della categoria catastale A/10);

100 160 60%

Caserme, comunità,edifici pubblici (fabbricaticlassificati nel gruppo catastale B); 140 140 0%

Laboratori artigiani e altri fabbricati ad usosportivo e balneare senza fini di lucro (fabbricaticlassificati nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5);

100 140 40%classificati nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5);

Uffici (fabbricati classificati nella categoria catastaleA/10); 50 80 60%

Edifici industriali e commerciali (fabbricaticlassificati nel gruppo catastale D, esclusa la cat.D/5). Aumentato a 65 dal 1° gennaio 2013

50 60 20%

Banche, assicurazioni (categoria D/5) 50 80 60%

Negozi (fabbricati classificati nella categoriacatastale C/1) 34 55 61,8%

Terreni agricoli condotti direttamente 75 110 46,7%

Altri terreni agricoli 75 130 73,3%

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ESEMPIO IMU DOVUTA SU FABBRICATI DIVERSI DA ESEMPIO IMU DOVUTA SU FABBRICATI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE E RURALI STRUMENTALI ABITAZIONE PRINCIPALE E RURALI STRUMENTALI (ART. 13, C.11, D.L. 201/11)(ART. 13, C.11, D.L. 201/11)

R. CATASTALE: 1.000,00

BASE IMPONIBILE: (1.000,00+5%) X 160= 168.000,00

ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE = 0,66%

Tributo complessivo 168.000,00 X 0,66 = 1.108,80

QUOTA IMU ALLO STATO50% x(168.000,00 x 0,76%) = 638 (A)QUOTA IMU ALLO STATO50% x(168.000,00 x 0,76%) = 638 (A)

QUOTA IMU AL COMUNE 1.108,80 - 638 = 471 (arrot.) (B)

TOTALE IMU = 1.109,00 (C)

REGOLA: il contribuente, quando versa IMU per immobili diversi da abitazioni principali e rurali strumentali, calcola sempre la parte che va allo Stato con l’aliquota base del 0,76% sul 50% della base imponibile.

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segue…..

Come ‘era l’ICI nel 2011:Come ‘era l’ICI nel 2011:

Ipotizziamo aliquota 6‰ : (1.000,00 + 5%) x 100 = 105.000

ICI DOVUTA: 105.000 x 6 ‰ = 630 (D)

Effetti:Effetti:Differenza IMU 2012/ICI 2011 = + 479 per contribuente (C-D)

Differenza IMU 2012/ICI 2011 = - 159 per comune (B-D)

Inoltre la variazione di gettito partecipa alla diminuzione del fondo sperimentale di riequilibrio per il Comune per 8 (D-B) → art 13,c.17

[ECCO CHE COSA SIGNIFICA PER IL COMUNE DELIBERARE ALIQUOTE

INFERIORI AL 0,76%!]

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Quando il Comune aumenta l’aliquota base IMUQuando il Comune aumenta l’aliquota base IMU

Ipotizziamo stessi dati precedenti ma con aliquota deliberata 0,86%

TOTALE IMU = (168.000 X 0,86%) = 1.444,80

QUOTA IMU ALLO STATO = 50% (168.000 X 0,76%) = 638

QUOTA IMU AL COMUNE = (1448.80 1448.80 –– 638638) = 807 (arrot.)

Al Comune spetta tutto il surplus rispetto al 50% dell’imposta calcolata sul 0,76%.

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I limiti alla potestà regolamentare dei ComuniI limiti alla potestà regolamentare dei Comuni

Con i propri regolamenti il Comune non può disporre:

-l’individuazione del soggetto obbligato;

-la definizione del presupposto imponibile;

-la determinazione dell’aliquota massima applicabile;

-l’introdurre di prelievi, aventi il carattere di imposta o tassa, non attribuiti dalla legge alla fiscalità locale;

-la modifica del sistema sanzionatorio;

-la modifica del sistema contenzioso;

-l’eliminazione o la modifica in senso peggiorativo per il contribuente delle agevolazioni (esenzioni, riduzioni, detrazioni, ecc.) disposte dalla legge;

-la modifica in senso peggiorativo per il contribuente dei termini decadenziali e prescrizionali stabiliti dalla legge;

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AGEVOLAZIONI ICI AGEVOLAZIONI ICI EX LEGE EX LEGE «PERSE» CON «PERSE» CON L’IMUL’IMU

� Abitazioni possedute da italiani residenti all’estero (art. 1, c. 4-ter, DL 16/93)

� Riduzione fabbricati inagibili (art. 8, c. 1, legge ICI)

� Riduzione base imponibile per immobili di interesse storico e artistico (art. 2, c. 5, DL 16/93)artistico (art. 2, c. 5, DL 16/93)

� Terreni tassati come agricoli anche se edificabili se posseduti e condotti da agricoltori (art. 2 legge ICI) (questione dibattuta)

� Abbattimenti base imponibile per terreni condotti direttamente (art. 9 legge ICI) (N.B. E’ SALVA L’ESENZIONE PER I MONTANI)