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Ecco una spiegazione di come viene calcolata l'IMU.By Andrea Panizza - Giovani UPT
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L’ Imposta L’ Imposta Municipale Municipale
«IMU»«IMU»propriapropriapropriapropria
sperimentalesperimentale
Chiave di lettura dell’IMUChiave di lettura dell’IMUL’art. 13 del D.L. 201/11 anticipa in via sperimentale l’IMU propria disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/11 (Federalismo fiscale municipale).
La Legge ICI (D.Lgs 504/92 e norme complementari) NON si applicano all’IMU, salvi casi espressamente stabiliti dagli artt. 13 del D.L 201/11 nonché 8 e 9 del D.Lgs 23/11
Dove l’art. 13 non deroga espressamente si applica l’art. 8 che individua imposte sostituite, presupposto, fattispecie imponibili, aliquote).
Pertanto l’art. 8 del D.Lgs 23/11 è incompatibile con l’art. 13 del D.L. 201 ove quest’ultimo dispone diversamente (comma 1 dell’art. 13).
La compatibilità dell’art. 8 ai fini dell’IMU sperimentale è:
a) (comma 1) totale i tributi che sostituisce →
b) (comma 4) parziale per le fattispecie imponibili →
IRPEF e addizionali su
immobili non locati
e l’ICI
rimando alla legislazione
ICI(art.5)
L’art. 9 del D.Lgs 23/11 stabilisce le modalità applicative del tributo, individua i soggetti passivi e le esenzioni ed è parzialmente modificato dall’art. 13 del D.L. 201.
Le disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs 23 sono quasi tutte compatibili con l’art. 13. Si applicano quindi le regole base:
a) (c.1) i soggetti passivi
b) (c.2) periodicità del tributo
c) (c.3) termini di versamento
d) (c.5) regolamentabilità dell’accertamento con adesione
e) (c.6) la devoluzione a decreti ministeriali dell’approvazione dei modelli dichiarativi e di trasmissione dati (non di versamento)trasmissione dati (non di versamento)
f) (c.7) le regole di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi, contenzioso. Tutte regole dettate dalla normativa speciale ICI (D.Lgs 504/92) e generaleex L.296/06 (mini riforma tributi locali del 2007)
g) (c.8) le esenzioni (confermate quasi tutte quelle dell’ICI)
(Si noti la ridondanza dell’art. 13 DL 201: c.1, c. 11 e c.13 circa l’applicabilità delle norme previste dall’art. 9 del DLgs 23).
E’ invece INCOMPATIBILE:
a) il c.6 per quanto concerne le modalità di versamento
L’art. 13 del DL 201 ha, inoltre, al comma 13:
a) ridotto l’effetto premiale dell’acquiescenza agli accertamenti (da 1/4 e 1/3 della riduzione della sanzione) modificando l’art. 14 della legge ICI (oltre che per pubblicità, COSAP e TARSU!)
b) confermata l’autonomia (?) regolamentare dei Comuni di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/97, facendo salva la norma contenuta nell’art. 14 del D.Lgs 23/11 (c.6), pur eliminando alcune facoltà nell’art. 14 del D.Lgs 23/11 (c.6), pur eliminando alcune facoltà stabilite dall’art. 59 (specificamente riferito all’ICI): pertinenze, assimilazione abitazioni date in uso gratuito, caratteristiche fatiscenza fabbricati
c) anticipato al 2012 (ovviamente) la quota IMU spettante a IFEL .
Dopo il comma 13, l’art. 13 non detta più specifiche norme IMU.
Le principali differenze tra l’IMU propria ex D.Lgs 23/11 e quella sperimentale:
IMU a regime IMU sperimentale
Entrata in vigore Dal 2014 Dal 2012
Base imponibileCon gli stessi moltiplicatori
dell’ICICon la rivalutazione dei
moltiplicatori
Abitazione principaleEsclusa
Aliquota dello 0,4% e detrazione di 200 euro (più 50
Abitazione principaleEsclusa
(tranne immobili di pregio)detrazione di 200 euro (più 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni) con facoltà di manovra
Gettito Tutto ai Comuni
Il 50% del gettito virtuale ad aliquota base (tranne prime
case e fabbricati rurali) va allo Stato
Immobili locati Aliquota dimezzata (0,38%)La riduzione dell’aliquota
(fino allo 0,4%) è facoltativa
Immobili strumentali delle imprese
Facoltà di dimezzare l’aliquota (0,38%)
Facoltà di ridurre l’aliquota fino allo 0,4%
ALIQUOTE
IMMOBILE ALIQUOTAMANOVRABILITA’
DA PARTE DEL COMUNE
Immobili diversi dall’abitazione principale
0,76%+/- 0,3 punti percentuali
Abitazione principale e relative pertinenze
0,4%+/- 0,2 punti percentuali
Fabbricati rurali a usostrumentale
0,2%+/- 0,1 punti percentuali
Immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero posseduti da soggetti Ires, ovvero locati
0,76%Riduzione fino alla
0,4%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati per tre anni dalla ultimazione dei lavori
0,76%Riduzione fino allo
0,38%
Detrazione abitazione principale:
DETRAZIONE BASE 2012/2013€ 200 + € 50 per ogni figlio con max 26 anni
convivente fino ad un massimo di € 400
AUMENTO DETRAZIONE Oltre € 200 fino a concorrenza imposta AUMENTO DETRAZIONE
CON VINCOLO *Oltre € 200 fino a concorrenza imposta
dovuta
* Non può essere prevista un’aliquota superiore a quella ordinaria (cioè diversa
da quelle speciali, per abitazioni principali, rurali, etc.) per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Classificazioni catastaliMoltiplicatore attuale
Nuovo moltiplicatore
Variazione percentuale
Abitazioni (fabbricati classificati nel gruppocatastale A e nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7,con esclusione della categoria catastale A/10);
100 160 60%
Caserme, comunità,edifici pubblici (fabbricaticlassificati nel gruppo catastale B); 140 140 0%
Laboratori artigiani e altri fabbricati ad usosportivo e balneare senza fini di lucro (fabbricaticlassificati nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5);
100 140 40%classificati nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5);
Uffici (fabbricati classificati nella categoria catastaleA/10); 50 80 60%
Edifici industriali e commerciali (fabbricaticlassificati nel gruppo catastale D, esclusa la cat.D/5). Aumentato a 65 dal 1° gennaio 2013
50 60 20%
Banche, assicurazioni (categoria D/5) 50 80 60%
Negozi (fabbricati classificati nella categoriacatastale C/1) 34 55 61,8%
Terreni agricoli condotti direttamente 75 110 46,7%
Altri terreni agricoli 75 130 73,3%
ESEMPIO IMU DOVUTA SU FABBRICATI DIVERSI DA ESEMPIO IMU DOVUTA SU FABBRICATI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE E RURALI STRUMENTALI ABITAZIONE PRINCIPALE E RURALI STRUMENTALI (ART. 13, C.11, D.L. 201/11)(ART. 13, C.11, D.L. 201/11)
R. CATASTALE: 1.000,00
BASE IMPONIBILE: (1.000,00+5%) X 160= 168.000,00
ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE = 0,66%
Tributo complessivo 168.000,00 X 0,66 = 1.108,80
QUOTA IMU ALLO STATO50% x(168.000,00 x 0,76%) = 638 (A)QUOTA IMU ALLO STATO50% x(168.000,00 x 0,76%) = 638 (A)
QUOTA IMU AL COMUNE 1.108,80 - 638 = 471 (arrot.) (B)
TOTALE IMU = 1.109,00 (C)
REGOLA: il contribuente, quando versa IMU per immobili diversi da abitazioni principali e rurali strumentali, calcola sempre la parte che va allo Stato con l’aliquota base del 0,76% sul 50% della base imponibile.
segue…..
Come ‘era l’ICI nel 2011:Come ‘era l’ICI nel 2011:
Ipotizziamo aliquota 6‰ : (1.000,00 + 5%) x 100 = 105.000
ICI DOVUTA: 105.000 x 6 ‰ = 630 (D)
Effetti:Effetti:Differenza IMU 2012/ICI 2011 = + 479 per contribuente (C-D)
Differenza IMU 2012/ICI 2011 = - 159 per comune (B-D)
Inoltre la variazione di gettito partecipa alla diminuzione del fondo sperimentale di riequilibrio per il Comune per 8 (D-B) → art 13,c.17
[ECCO CHE COSA SIGNIFICA PER IL COMUNE DELIBERARE ALIQUOTE
INFERIORI AL 0,76%!]
Quando il Comune aumenta l’aliquota base IMUQuando il Comune aumenta l’aliquota base IMU
Ipotizziamo stessi dati precedenti ma con aliquota deliberata 0,86%
TOTALE IMU = (168.000 X 0,86%) = 1.444,80
QUOTA IMU ALLO STATO = 50% (168.000 X 0,76%) = 638
QUOTA IMU AL COMUNE = (1448.80 1448.80 –– 638638) = 807 (arrot.)
Al Comune spetta tutto il surplus rispetto al 50% dell’imposta calcolata sul 0,76%.
I limiti alla potestà regolamentare dei ComuniI limiti alla potestà regolamentare dei Comuni
Con i propri regolamenti il Comune non può disporre:
-l’individuazione del soggetto obbligato;
-la definizione del presupposto imponibile;
-la determinazione dell’aliquota massima applicabile;
-l’introdurre di prelievi, aventi il carattere di imposta o tassa, non attribuiti dalla legge alla fiscalità locale;
-la modifica del sistema sanzionatorio;
-la modifica del sistema contenzioso;
-l’eliminazione o la modifica in senso peggiorativo per il contribuente delle agevolazioni (esenzioni, riduzioni, detrazioni, ecc.) disposte dalla legge;
-la modifica in senso peggiorativo per il contribuente dei termini decadenziali e prescrizionali stabiliti dalla legge;
AGEVOLAZIONI ICI AGEVOLAZIONI ICI EX LEGE EX LEGE «PERSE» CON «PERSE» CON L’IMUL’IMU
� Abitazioni possedute da italiani residenti all’estero (art. 1, c. 4-ter, DL 16/93)
� Riduzione fabbricati inagibili (art. 8, c. 1, legge ICI)
� Riduzione base imponibile per immobili di interesse storico e artistico (art. 2, c. 5, DL 16/93)artistico (art. 2, c. 5, DL 16/93)
� Terreni tassati come agricoli anche se edificabili se posseduti e condotti da agricoltori (art. 2 legge ICI) (questione dibattuta)
� Abbattimenti base imponibile per terreni condotti direttamente (art. 9 legge ICI) (N.B. E’ SALVA L’ESENZIONE PER I MONTANI)