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Le novità del dmef 17 giugno 2014 per la conservazione dei documenti fiscali e fatturazione elettronica.
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WEBINAR GRATUITO
Breaking news ANORC Le novità del DMEF 17 giugno 2014 per la conservazione dei
documenti fiscali e la fatturazione elettronica
10 Luglio 2014
Ore 15.00 – 16.00
Promosso e organizzato da
con la collaborazione del Digital & Law Department
Responsabili della Conservazione e del Trattamento A ottobre il Master Course ANORC
Milano – Segreteria ANORC – Piazza IV Novembre, 4
MODULO GENERALE (3 giornate, 20h)
14/15/16 ottobre 2014
MODULO COMUNE (3 giornate, 20h)
21/22/23 ottobre 2014
LAB (2 giornate, 16h)
28/29 ottobre 2014
Per info: [email protected]
30 ottobre - ore 9.30
Milano
Segreteria ANORC – Piazza IV Novembre, 4
ESAMI PER L’AMMISSIONE AGLI ELENCHI DI ANORC Professioni
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni
non organizzate in ordini o collegi»
Elenco dei Responsabili della conservazione
digitale
Elenco dei Responsabili del trattamento dei dati
personali
Per info: www.anorc.it/anorc_professioni
Avv. Sarah Ungaro
10 luglio 2014
- Breaking news - Le novità del DMEF 17 giugno 2014 per la conservazione dei
documenti fiscali e fatturazione elettronica
La digitalizzazione documentale ha
aperto la strada all’avvento di
NUOVE FIGURE PROFESSIONALI
deputate a gestire i nostri documenti
informatici
Dematerializzazione e Sicurezza
Nella Società dell’Informazione la c.d. conservazione della
“Memoria Digitale” è un’esigenza sempre più sentita, in particolar
modo a seguito dell’ormai universale diffusione, impiego e
dipendenza dal digitale da parte delle organizzazioni.
Obiettivi principali:
1) Conservare la comprensione, l’attendibilità e la possibilità di
impiego dei dati in un futuro quando le attuali tecnologie hardware e
software potrebbero non essere più disponibili (Logical
Preservation);
2) Garantire l’accesso alle registrazioni fisiche, ovvero rileggere
correttamente i bit da un supporto che molto probabilmente sarà
differente da quello originario (Bit Preservation).
I requisiti generici di sicurezza delle reti e dei sistemi di
informazione presentano le seguenti caratteristiche
interdipendenti:
Autenticazione: è la conferma dell'identità dichiarata da un organismo
o un utente.
Disponibilità: è la conferma che i dati sono accessibili e i servizi
funzionano anche in caso di interruzioni.
Integrità: è la conferma che i dati trasmessi, ricevuti o conservati sono
completi e inalterati (particolarmente importante nel trattamento di dati
sensibili).
Riservatezza: è la protezione dei dati trasmessi o conservati per
evitarne l'intercettazione e la lettura da parte di persone non
autorizzate (necessaria per la trasmissione di dati sensibili ed è uno
dei requisiti che garantiscono il rispetto della vita privata degli utenti
delle reti di comunicazione).
L’obiettivo perseguito
da tali nuove figure professionali è la
Digital Preservation
Titolo della presentazione
Stakeholders per il
Professionista della digitalizzazione
documentale
Aziende del settore che operano sul mercato per conto
della domanda e dell’offerta;
Professionisti;
Enti e Pubbliche Amministrazioni.
Tutti coloro che si occupano di conservazione digitale,
gestione documentale e trattamento dei dati, nei diversi
settori del pubblico e del privato.
In tale contesto è ormai imprescindibile
valorizzare le figure professionali della
DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE,
titolari di compiti, poteri e funzioni
fondamentali per una PA o un’azienda, che
ricoprono ruoli chiave nella gestione dei
processi digitali delle pubbliche
amministrazioni, figure alle quali è
necessario garantire, dunque, un’adeguata
preparazione, un costante aggiornamento
e il riconoscimento delle competenze
Sì … ma come?
In quest’ottica, la qualificazione della professione, come di
ogni altra attività economica, non è basata solo su norme
cogenti come nel caso degli Ordini professionali ma anche su
strumenti (certificazioni, marchi, attestati etc.) di carattere
volontario, a volte anche con controllo pubblico ma più
spesso lasciati all’autoregolamentazione dei privati.
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni
non organizzate
Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in
ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta
alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o
comunque con il concorso di questo, con esclusione delle
attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai
sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri
artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative.
I professionisti possono costituire associazioni professionali
(con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza
alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di
valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il
rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela
degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Proprio per dare regolamentazione e il giusto riconoscimento a questi PROFESSIONISTI DELLA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE che operano in maniera complementare, è da poco nata l’associazione ANORC Professioni, prima associazione italiana che ha aperto per i Responsabili della conservazione e i Responsabili del trattamento due registri nazionali, istituendo un percorso virtuoso di formazione e aggiornamento a loro dedicato
http://www.anorc.it/anorc_professioni/
Grazie ad ANORC Professioni queste due figure, spesso sottovalutate e poco conosciute, vedono finalmente riconosciute le loro competenze attraverso l'iscrizione a un registro nazionale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge del 14 gennaio 2013 n. 4 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi.
Fatturazione elettronica:
normativa di riferimento
- DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 228/2012
(Legge di stabilità 2013);
- Direttiva 2006/112 CE modificata dalla Direttiva 2010/45/UE;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17
giugno 2014;
- Circolare 12/E del 3 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate;
- Circolare 18/E del 24 giugno 2014 dell’Agenzia delle Entrate.
D.P.R. 633/1972 Art. 21
Fatturazione delle operazioni
“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario”
Circolare 18/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate
Studio Lisi Copyright 2014
Vietata diffusione e duplicazione
D.P.R. 633/1972 Art. 21
Fatturazione delle operazioni
“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”
Circolare 18/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate
D.P.R. 633/1972 Art. 21
Fatturazione delle operazioni
“Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione”
Circolare 18/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate
Per garantire tali requisiti, occorre adottare:
sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
sistemi EDI (Electronic Data Interchange) – trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.
Chiarimenti della Circolare
18/E 2014
dell’Agenzia delle Entrate
D.P.R. 633/1972 Art. 39
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
“Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente”
DMEF 17 giugno 2014
Conservazione delle fatture elettroniche
Le novità del DMEF 17 GIUGNO 2014
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali
relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto
Sostituisce il DMEF 23 gennaio 2004
Incentiva le imprese alla fatturazione
elettronica e alla tenuta informatica
dei registri contabili
abrogazione del termine di 15 giorni per la conservazione
delle fatture
il contribuente indicherà nella dichiarazione dei redditi che
effettua la conservazione in modalità elettronica
il pagamento dell’imposta di bollo avverrà in un’unica
soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
non dovranno più effettuarsi le comunicazioni preventive e
consuntive finora richieste
Fatturazione elettronica per le
pubbliche amministrazioni:
normativa di riferimento - DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 228/2012 (Legge
di stabilità 2013);
- Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);
- Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero delle Finanze di concerto
con il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione;
- Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni
nella Legge 23 giugno 2014, n.89;
- DMEF 17 giugno 2014;
- Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero delle Finanze e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica;
- Documenti relativi a specifiche tecniche e specifiche operative.
Il calendario per la decorrenza dell’obbligo di
fatturazione elettronica per le PA:
6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed
Enti nazionali di previdenza;
15 marzo 2015, per gli altri Enti nazionali.
DL 66/2014, convertito nella Legge 89/2014
Circolare 31 marzo 2014
Sia le PA, che i fornitori sono tenuti ad assicurare la conservazione delle
fatture elettroniche in modalità elettronica!
DMEF 17 giugno 2014
La fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle PA dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 43 del CAD, in base al quale “i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71”.
MEPA DPR 633/1972
In virtù dell’esplicito richiamo alle norme del CAD e alla Regole tecniche sulla conservazione dei documenti presente al punto 7 dell’Allegato C del DM 55/2013, sia i fornitori, che le PA potranno affidare in outsourcing il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche
Tuttavia le PA possono affidare il servizio di conservazione in outsourcing solo a un conservatore accreditato, alla luce dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013, in linea con quanto previsto esplicitamente dall’art. 44, comma 1- ter, del CAD
Grazie!
Avv. Sarah Ungaro
email: [email protected]
D&L Department – Studio Legale Lisi
Studio Legale Lisi è anche su:
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