SUPPLEMENTO N. 12al B.U.R. n. 119 del 30 DICEMBRE 2015
ANCONA 30•12•2015 ANNO XLVI
SOMMARIO
Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì.La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche
Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061
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REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALEDELLA REGIONE MARCHE
ATTI DELLA REGIONE
LEGGI REGIONALI
Legge regionale 28 dicembre2015, n. 30Disposizioni per la formazione delbilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016) . . . . . . . pag. 3
Legge regionale 28 dicembre2015, n. 31Bilancio di previsione 2016/2018. . . . . pag. 14
Legge regionale 28 dicembre2015, n. 32Misure urgenti di adeguamento del-la legislazione regionale . . . . . . . . . . . . . pag. 297
ATTI DELLA REGIONE
LEGGI REGIONALI
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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30concernente:Disposizioni per la formazione del bilancio2016/2018 della Regione Marche (Legge distabilità 2016)
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta regionale
promulga,
la seguente legge regionale:
INDICEArt. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa)
Art. 3 (Agevolazioni fiscali per le nuove imprese)
Art. 4 (Riorganizzazione della Fondazione MarcheCinema Multimedia)
Art. 5 (Copertura finanziaria)
Art. 6 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 1(Quadro finanziario di riferimento)
1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materiadi armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti localie dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 del-l’allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo2016/2018 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2016: euro 4.395.984.833.29;
b) previsione entrate - anno 2017: euro 3.606.262.673,08;
c) previsione entrate - anno 2018: euro 3.594.895.400,68.
Art. 2(Autorizzazioni di spesa)
1. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, al-legato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono rifinanziate
le leggi regionali di spesa per gli importi indicatinella Tabella 1, allegata a questa legge (Allegato1).
2. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, al-legato 4/1, paragrafo 7, punto e), sono autorizzatele spese per interventi la cui realizzazione si pro-trae oltre il periodo di riferimento del bilancio pergli importi indicati nella Tabella 2, allegata a que-sta legge (Allegato 1).
3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono autorizzati icofinanziamenti regionali di programmi statali acarico dei rispettivi Programmi dello stato di pre-visione della spesa per gli importi indicati nellaTabella 3, allegata a questa legge (Allegato 1).
4. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono autorizzati icofinanziamenti regionali di programmi comuni-tari a carico dei rispettivi Programmi dello statodi previsione della spesa per gli importi indicatinella Tabella 4, allegata a questa legge (Allegato1).
5. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono autorizzate lespese per la realizzazione degli interventi indicatinella Tabella 5 nei limiti degli importi a fianco ri-portati.
Art. 3(Agevolazioni fiscali per le nuove imprese)
1. L’aliquota IRAP è azzerata, ai sensi dall’articolo5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delleprovince, nonché di determinazione dei costi e deifabbisogni standard nel settore sanitario), per lenuove imprese che si costituiscono nel territorioregionale nell’anno 2016, per i primi due periodid’imposta. Non si considerano nuove impresequelle derivanti da trasformazione, fusione, scis-sione o da altre operazioni che determinano la me-ra prosecuzione di un’attività già esercitata nel ter-ritorio regionale.
2. L’azzeramento dell’aliquota IRAP di cui al com-ma 1 non si applica al periodo di imposta nel qualela nuova impresa cessa la propria attività.
3. Ai fini dell’azzeramento per i primi due periodid’imposta dell’aliquota IRAP di cui al comma 1,per nuove imprese si intendono anche quelle nuo-ve iniziative produttive intraprese nel territorio re-gionale nell’anno 2016 da parte di imprese costi-tuite fuori dalla Regione.
4. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i sog-getti individuati all’articolo 16, commi 1-bis e 2,del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446(Istituzione dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive, revisione degli scaglioni, delle aliquotee delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una ad-
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dizionale regionale a tale imposta, nonché riordinodella disciplina dei tributi locali).
5. Dall’applicazione di questo articolo deriva un mi-nore gettito stimato in euro 4.500.000,00, per ogniannualità per gli esercizi 2016 e 2017, computatonello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate cor-renti di natura tributaria, contributiva e perequati-va” e già compensato nello stato di previsione del-la spesa del bilancio di previsione 2016/2018.
Art. 4(Riorganizzazione della Fondazione
Marche Cinema Multimedia)1. In ossequio ai principi di razionalizzazione e con-
tenimento della spesa e nel perseguimento di unasana gestione dei servizi secondo criteri di econo-micità ed efficienza, la Fondazione Marche Cine-ma Multimedia, istituita ai sensi dell’articolo 6della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Soste-gno del cinema e dell’audiovisivo), assorbe partedelle competenze della Fondazione Marche Museiprevista dall’articolo 19 della legge regionale 9febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e at-tività culturali), nel testo previgente alla data dientrata in vigore di questa legge. A tal fine la Fon-dazione Marche Cinema Multimedia modifica lapropria denominazione in Fondazione MarcheCultura e svolge le seguenti funzioni:
a) la gestione delle attività di film commission;
b) la gestione delle attività di produzione, raccol-ta, conservazione e diffusione dei materiali au-diovisivi riguardanti la storia, la cultura e letradizioni delle Marche;
c) la gestione delle attività di catalogazione, divalorizzazione e di fruizione del patrimonioculturale, anche attraverso il sistema informa-tivo regionale e le relative banche dati;
d) la realizzazione dell’integrazione tra offertaculturale e turistica, attraverso attività di co-municazione web e social media anche me-diante l’organizzazione di eventi;
e) l’attuazione di servizi per la valorizzazione deimusei, degli istituiti e dei luoghi della culturadel territorio.
2. La Fondazione esercita le proprie competenze nel-l’ambito dei principi stabiliti dalla l.r. 7/2009 edalla l.r. 4/2010, nonché degli indirizzi e delle di-rettive della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nomina i rappresentanti nelconsiglio di amministrazione della Fondazione aisensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34(Norme per le nomine e designazioni di spettanzadella Regione).
4. La Fondazione adotta le modifiche statutarie ne-cessarie all’attuazione di questo articolo entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore di questa leggee le trasmette alla Giunta regionale per l’approva-zione.
5. La Regione eroga a favore della Fondazione uncontributo a titolo di concorso al finanziamentodelle spese di funzionamento e dell’attività dellaFondazione medesima, il cui ammontare è stabi-lito dalla legge di approvazione del bilancio regio-nale.
6. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è auto-rizzata la spesa di euro 320.000,00 iscritta a caricodella Missione 5 Programma 3 del bilancio plu-riennale 2016/2018; per gli anni successivi siprovvederà con legge di bilancio nei limiti delledisponibilità.
7. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 7/2009 e l’ar-ticolo 19 della l.r. 4/2010 sono abrogati.
Art. 5(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesacontenute in questa legge, l’Amministrazione re-gionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilanciodi previsione 2016/2018 - stato di previsionedell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definitedallo stato di previsione della spesa.
Art. 6(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed en-tra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regio-ne. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio2016.
La presente legge è pubblicata nel bollettino della Re-gione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge della Regione Mar-che.
Ancona, 28 dicembre 2015
P. IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
IL VICE PRESIDENTE
Anna Casini
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGEREGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
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MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTI-NO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTOALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINI-STRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIO-NALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTADELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AISOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATELE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DIFORMAZIONE.
NOTE
Nota all’art. 1, comma 1Il testo del paragrafo 7 dell’allegato 4/1 del d.lgs. 23giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di ar-monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dibilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or-ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5maggio 2009, n. 42), è il seguente:
“Par. 7 (La legge di stabilità regionale) - In connes-sione con le esigenze derivanti dallo sviluppo dellafiscalità regionale, le regioni adottano una legge distabilità regionale, contenente il quadro di riferimentofinanziario per il periodo compreso nel bilancio diprevisione.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzareeffetti finanziari con decorrenza dal primo anno con-siderato nel bilancio di previsione.
Essa provvede, per il medesimo periodo:
a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre mi-sure che incidono sulla determinazione del gettitodei tributi di competenza regionale, con effetto, dinorma, dal 1° gennaio dell’anno cui tale determi-nazione si riferisce;
b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore aquello considerato dal bilancio di previsione, delleleggi di spesa regionali, con esclusione delle speseobbligatorie e delle spese continuative;
c. alla riduzione, per ciascuno degli anni consideratidal bilancio di previsione, di autorizzazioni legi-slative di spesa;
d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalleleggi regionali, alla rimodulazione delle quote de-stinate a gravare su ciascuno degli esercizi consi-derati nel bilancio di previsione e degli esercizisuccessivi;
e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventila cui realizzazione si protrae oltre il periodo di ri-ferimento del bilancio di previsione altre regola-zioni meramente quantitative rinviate alla legge distabilità dalle leggi vigenti;
f. norme che comportano aumenti di entrata o ridu-zioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio;
g. le norme eventualmente necessarie a garantire l’at-tuazione del Patto di stabilità interno.
La legge di stabilità trae il riferimento necessario, perla dimostrazione della copertura finanziaria delle au-torizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa di-sposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vi-gente.
Con gli eventuali progetti di legge collegati possonoessere disposte modifiche ed integrazioni a disposi-zioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancioper attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamen-to.
In un’unica sessione sono approvati il progetto di leg-ge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e glieventuali progetti di legge collegati.“
Nota all’art. 2, commi 1 e 2 Per il testo dei punti b) ed e) del paragrafo 7 dell’al-legato 4/1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposi-zioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli entilocali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vedi nella notaall’art. 1, comma 1.
Nota all’art. 3, comma 1 Il testo del comma 1 dell’articolo 5 del d.lgs. 6 mag-gio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle pro-vince, nonché di determinazione dei costi e dei fab-bisogni standard nel settore sanitario), è il seguente:
“Art. 5 (Riduzione dell’imposta regionale sulle atti-vità produttive) - 1. A decorrere dall’anno 2013 cia-scuna regione a statuto ordinario, con propria legge,può ridurre le aliquote dell’imposta regionale sulle at-tività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporrededuzioni dalla base imponibile, nel rispetto dellanormativa dell’Unione europea e degli orientamentigiurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea. Resta in ogni caso fermo il potere di varia-zione dell’aliquota di cui all’articolo 16, comma 3,del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Omissis”
Nota all’art. 3, comma 4Il testo dei commi 1 bis e 2 dell’articolo 16 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta re-gionale sulle attività produttive, revisione degli sca-glioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef eistituzione di una addizionale regionale a tale imposta,nonché riordino della disciplina dei tributi locali), èil seguente:
“Art. 16 (Determinazione dell’imposta) - Omissis
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1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all’articolo 5, che esercitano attività di impreseconcessionarie diverse da quelle di costruzione egestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquo-ta del 3,80 per cento;
b) all’articolo 6, si applica l’aliquota del 4,20 per cen-to;
c) all’articolo 7, si applica l’aliquota del 5,30 per cen-to.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, com-ma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodottonell’esercizio di attività non commerciali, determinatoai sensi dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquotadell’8,5 per cento.
Omissis”
Note all’art. 4, comma 1- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 31 marzo 2009, n. 7(Sostegno del cinema e dell’audiovisivo), è il seguen-te:
“Art. 6 (Fondazione Marche Cinema Multimedia) -1. La Regione promuove la costituzione di una fon-dazione denominata “Marche Cinema Multimedia(MCM)”, finalizzata a:
a) creare le condizioni per attirare nelle Marche set diproduzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionalie straniere e a indirizzare le produzioni nella ricer-ca di ambientazioni adatte alle esigenze scenogra-fiche, con l’offerta, durante il processo produttivo,di servizi di supporto e facilitazioni logistiche, or-ganizzative, di sostegno economico e di collabo-razione alla realizzazione;
b) contribuire allo sviluppo delle attività di produzio-ne, raccolta, conservazione e diffusione di mate-riali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura ele tradizioni delle Marche.
2. La fondazione di cui al comma 1 gestisce altresì isistemi informativi, le banche dati e gli interventi dicatalogazione dei beni culturali della Regione, assi-curandone la pubblica fruizione nei termini e con lemodalità stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Alla fondazione possono partecipare gli enti locali,le Università e ogni altro soggetto pubblico e privatointeressato.
4. La Giunta regionale e il suo Presidente sono auto-rizzati a compiere tutti gli atti necessari all’attuazionedi quanto previsto al comma 1.
5. La Regione contribuisce alla dotazione patrimonia-le della fondazione mediante le risorse del fondo dicui all’articolo 2. L’eventuale contributo è determi-nato con legge di bilancio.”
Il testo dell’articolo 6 della l.r. 7/2009 sopra pubbli-
cato è quello previgente alla data di entrata in vigoredella legge regionale sopra pubblicata.
- Il testo dell’articolo 19 della l.r. 9 febbraio 2010, n.4 (Norme in materia di beni e attività culturali), è ilseguente:
“Art. 19 (Fondazione Marche Musei) - 1. La Regionepromuove la costituzione di una Fondazione denomi-nata “Marche Musei”.
2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere, soste-nere, coordinare e valorizzare i musei e le altre strut-ture culturali e monumentali di eccellenza del territo-rio regionale.
3. La Fondazione provvede inoltre alla gestione deimusei e delle altre strutture indicate al comma 2 ac-quisiti a qualsiasi titolo o ad essa temporaneamenteaffidati.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Fondazionepuò partecipare ad altre Fondazioni o associazioni cheoperano nel campo culturale e dello spettacolo.
5. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta del-la Giunta, approva lo statuto della Fondazione di cuial comma 1; la Giunta regionale ed il Presidente dellaGiunta, nell’ambito delle rispettive competenze, com-piono gli atti necessari per la costituzione, il ricono-scimento ed il funzionamento della Fondazione.
6. La Regione contribuisce alla dotazione patrimonia-le della Fondazione di cui al comma 1 e concede allastessa un contributo annuale, determinato nell’ambitodel programma operativo di cui all’articolo 8.”
Nota all’art. 4, comma 7Il testo vigente dell’articolo 6 della l.r. 31 marzo2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo),così come modificato dalla legge regionale sopra pub-blicata, è il seguente:
“Art. 6 (Fondazione Marche Cinema Multimedia) -1. La Regione promuove la costituzione di una fon-dazione denominata “Marche Cinema Multimedia(MCM)”, finalizzata a:
a) creare le condizioni per attirare nelle Marche set diproduzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionalie straniere e a indirizzare le produzioni nella ricer-ca di ambientazioni adatte alle esigenze scenogra-fiche, con l’offerta, durante il processo produttivo,di servizi di supporto e facilitazioni logistiche, or-ganizzative, di sostegno economico e di collabo-razione alla realizzazione;
b) contribuire allo sviluppo delle attività di produzio-ne, raccolta, conservazione e diffusione di mate-riali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura ele tradizioni delle Marche.
2. La fondazione di cui al comma 1 gestisce altresì isistemi informativi, le banche dati e gli interventi di
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catalogazione dei beni culturali della Regione, assi-curandone la pubblica fruizione nei termini e con lemodalità stabiliti dalla Giunta regionale. 3. Alla fondazione possono partecipare gli enti locali,le Università e ogni altro soggetto pubblico e privatointeressato. 4. La Giunta regionale e il suo Presidente sono auto-rizzati a compiere tutti gli atti necessari all’attuazionedi quanto previsto al comma 1.5. (comma abrogato)”
________________________________________________________
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DIFORMAZIONE:• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale
n. 23 del 17 dicembre 2015;• Relazione della I Commissione assembleare perma-
nente del 18 dicembre 2015;• Parere espresso dal Consiglio della autonomie lo-
cali nella seduta del 21 dicembre 2015;• Parere espresso dal Consiglio regionale dell’econo-
mia e del lavoro nella seduta del 21 dicembre 2015;• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea
legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre2015, n. 15.
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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31concernente:Bilancio di previsione 2016/2018.
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta regionale
promulga,
la seguente legge regionale:
INDICE
Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese)
Art. 2 (Allegati al bilancio)
Art. 3 (Disposizioni relative allo stato di previsionedell’entrata)
Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsionedella spesa)
Art. 5 (Fondi di riserva)
Art. 6 (Disavanzo)
Art. 7 (Fondo straordinario per investimenti – anno2016)
Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazionedei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 9 (Modalità e condizioni per la contrazione deimutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbliga-zionari regionali)
Art. 10 (Variazioni di bilancio)
Art. 11 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 1(Stato di previsione delle entrate e delle spese)
1. Per l’esercizio finanziario 2016, in base al princi-pio contabile generale e applicato della competen-za finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioniin materia di armonizzazione dei sistemi contabilie degli schemi di bilancio delle Regioni, degli entilocali e dei loro organismi, a norma degli articoli1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), integratoe corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014,n. 126 e s.m.i., sono rispettivamente previste en-trate di competenza per euro 4.395.984.833,29 edi cassa per euro 6.068.893.903,27, e autorizzatiimpegni di spesa per euro 4.395.984.833,29 e pa-gamenti per euro 5.980.605.725,22 in conformitàagli stati di previsione delle entrate e delle speseallegati a questa legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2017 sono rispettiva-mente previste entrate di competenza per euro3.606.262.673,08 e autorizzati impegni di spesaper euro 3.606.262.673,08 in conformità agli statidi previsione delle entrate e delle spese allegati aquesta legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettiva-mente previste entrate di competenza per euro3.594.895.400,68 e autorizzati impegni di spesaper euro 3.594.895.400,68 in conformità agli statidi previsione delle entrate e delle spese allegati aquesta legge.
Art. 2(Allegati al bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e
tipologie per ciascuno degli anni consideratinel bilancio triennale (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli perciascuno degli anni considerati nel bilanciotriennale (allegato 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missio-ni, programmi e titoli per ciascuno degli anniconsiderati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali dellespese rispettivamente per titoli e per missioniper ciascuno degli anni considerati nel bilanciotriennale (allegato 4);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (pertitoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bi-lancio per ciascuno degli anni considerati nelbilancio triennale (allegato 6);
g) il prospetto esplicativo del risultato presunto diamministrazione (allegato 7);
h) il prospetto concernente la composizione, permissioni e programmi, del fondo pluriennalevincolato (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione delfondo crediti di dubbia esigibilità per ciascunodegli anni considerati nel bilancio triennale (al-legato 9);
j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allega-to 10);
k) la nota integrativa (allegato 11) recante i rife-rimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e 16;
l) l’elenco dei capitoli che riguardano le speseobbligatorie (allegato 12);
m) l’elenco delle spese che possono essere finan-ziate con il fondo di riserva per spese imprevi-ste (allegato 13);
n) l’elenco analitico delle quote vincolate del ri-
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sultato presunto di amministrazione (allegato14);
o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivanteda debito autorizzato e non contratto (allegato15);
p) l’elenco dei programmi per spese di investi-mento finanziati con il ricorso al debito e conle risorse disponibili (allegato 16);
q) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio2016-2018 quantificate annualmente con leggedi approvazione di bilancio (allegato 17);
r) l’elenco delle spese del personale disaggregatosu Missioni e Programmi (allegato 18);
s) il piano triennale delle opere pubbliche (alle-gato 19).
Art. 3(Disposizioni relative allo stato di
previsione dell’entrata)1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’ac-
certamento e la riscossione dei tributi della Regio-ne, la riscossione nei confronti dello Stato dellequote di tributi erariali attribuiti alla Regione Mar-che e il versamento, nella cassa della Regione, diogni altra somma e proventi dovuti per l’anno2016, in relazione allo stato di previsione dell’en-trata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delleimposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettanteper gli esercizi finanziari 2017 e 2018.
Art. 4(Disposizioni relative allo stato di
previsione della spesa)1. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa per
gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 entro i li-miti degli stanziamenti di competenza dello statodi previsione della spesa di cui all’articolo 1.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i li-miti degli stanziamenti di cassa dello stato di pre-visione della spesa per l’anno 2016 di cui all’arti-colo 1.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gliatti necessari alla salvaguardia degli equilibri dibilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggiodi bilancio previsti dalla normativa statale vigente.
4. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, al-legato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono autorizzatele spese per gli importi indicati nella Tabella 3, al-legata a questa legge (Allegato 17).
Art. 5(Fondi di riserva)
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsionedella spesa, Missione 20 Programma 1 “Fondi di
riserva” è iscritto il Fondo di riserva per le speseobbligatorie per complessivi euro 2.322.200,00.Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui al-l’elenco n. 1 “Spese obbligatorie” allegato a que-sta legge (Allegato 12). I prelievi dal fondo sonodisposti ai sensi dell’articolo 20 della legge regio-nale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento con-tabile della Regione Marche e strumenti di pro-grammazione).
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsionedella spesa, Missione 20 Programma 1 “Fondi diriserva” è iscritto il Fondo di riserva per le speseimpreviste per complessivi euro 1.000.000,00.L’elenco delle spese che possono essere finanziatecon il fondo di riserva per spese impreviste è alle-gato a questa legge.
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsionedella spesa, Missione 20 Programma 1 “Fondi diriserva” è iscritto il Fondo di riserva per le auto-rizzazioni di cassa pari a euro 0,00 essendo le re-lative risorse interamente ripartite tra i capitoli del-lo stato di previsione della spesa per un importopari a euro 400.000.000,00.
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l’impu-tazione di atti di spesa.
5. I prelievi dai fondi di riserva sono disposti con de-libera dalla Giunta regionale.
Art. 6(Disavanzo)
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 del d.lgs.118/2011, è autorizzato per l’anno 2016 il ricorsoal debito per far fronte ad effettive esigenze di cas-sa a copertura del disavanzo di amministrazionederivante dal debito autorizzato e non contratto perspesa di investimento, derivante dal risultato pre-sunto di amministrazione dell’esercizio 2015.
Art. 7(Fondo straordinario per investimenti –
anno 2016)1. Per l’anno 2016 è istituito il Fondo Straordinario
per investimenti a carico della Missione 1, Pro-gramma 3 dello stato di previsione della spesa percomplessivi euro 35.000.000,00.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di que-sta legge la Giunta regionale propone all’Assem-blea legislativa il riparto sulla base delle prioritàdi investimento compatibili con le disposizioni dicui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposi-zioni per la formazione del bilancio annuale e plu-riennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).
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3. Il fondo, istituito ai sensi del comma 1, non è uti-lizzabile per l’imputazione di atti di spesa.
4. Alla copertura del Fondo istituito ai sensi del com-ma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nellostato di previsione dell’entrata per euro35.000.000,00.
Art. 8
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione deimutui già autorizzati negli anni precedenti)
1. Sono rinnovate per l’esercizio 2016 le autorizza-zioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2005 dell’importo di euro41.279.930,52;
b) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2006 nell’importo di euro54.170.924,91;
c) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2007 nell’importo di euro51.056.400,29;
d) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2008 nell’importo di euro61.370.186,69;
e) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2009 nell’importo di euro51.793.040,91;
f) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2010 nell’importo di euro47.837.118,44;
g) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2011 nell’importo di euro12.617.279,48;
h) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2012 nell’importo di euro14.132.255,06;
i) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2013 nell’importo di euro5.813.713,35;
j) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2014 nell’importo di euro13.892.229,07;
k) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2015 nell’importo di euro35.000.000,00.
2. L’onere relativo alle rate di ammortamento deimutui di cui al presente articolo trova coperturanel bilancio di previsione negli stanziamenti iscrit-ti negli appositi capitoli di spesa della Missione50, Programmi 1 e 2 distintamente per la quota in-teressi ed in conto capitale.
Art. 9 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni
obbligazionari regionali)1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, la
Giunta regionale è autorizzata a provvedere allacontrazione di mutui passivi, all’emissione diBuoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricor-so a nuove forme di finanziamento similari sulmercato internazionale dei capitali, fino all’impor-to massimo di euro 388.963.078,72 con le limita-zioni di durata e le modalità previste dall’articolo62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008,n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-nomico, la semplificazione, la competitività, lastabilizzazione della finanza pubblica e la pere-quazione tributaria) convertito, con modificazioni,nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall’articolo62 del d.lgs. 118/2011.
2. Il pagamento degli oneri di ammortamento deri-vanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento dicui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione,nel bilancio regionale di ciascun anno, delle som-me occorrenti per il periodo stabilito.
3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbli-gatorie. Con decreto del dirigente del servizio bi-lancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale dellaRegione entro dieci giorni e da trasmettere all’As-semblea legislativa regionale entro gli stessi ter-mini, è modificata compensativamente l’entità de-gli stanziamenti di competenza e di cassa fra i ca-pitoli di spesa del medesimo macroaggregato re-lativi agli oneri di ammortamento di cui al comma2.
4. Fermo restando il limite percentuale stabilitodall’articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001, laGiunta regionale può provvedere a ristrutturarel’esistente debito, sia per la parte capitale sia perla parte interessi, ricorrendo:
a) all’impiego di strumenti derivati in uso suimercati finanziari;
b) all’estinzione anticipata del debito in essere edegli eventuali contratti derivati ad esso asso-ciati;
c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversionein mutui e/o titoli di debito o comunque ristrut-turazione, in qualunque forma tecnica in usonei mercati.
La Giunta regionale dovrà specificare la scadenzamassima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, chein ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a par-tire dalla data di efficacia della rinegoziazione, so-stituzione, conversione o ristrutturazione. In rela-zione a tali operazioni, la Giunta regionale è ancheautorizzata a rinegoziare, modificare, estingueree/o novare gli eventuali contratti derivati collegati
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al debito in essere, anche mediante operazioni, cheannullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziaridelle operazioni derivate in essere. Eventuali oneridi ristrutturazione o rinvenenti dall’anticipataestinzione del debito in essere potranno essereriassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ov-vero insieme agli oneri dei contratti derivati ad es-so associati pagati a valere sugli accantonamentieffettuati sulla base di contratti derivati per l’am-mortamento del debito ovvero riassorbiti in nuoveoperazioni derivate. La valutazione di convenien-za economica ai sensi dell’articolo 41 della legge28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria2002) è preliminare all’adozione degli atti di emis-sione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.
5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioniriguardanti il debito rappresentato dal BramanteBond, di cui alla Missione 20 Programma 003 ealla Missione 50 Programma 001, sono prudente-mente vincolate fino al termine delle operazionidi ristrutturazione.
6. Al fine di costituire il meccanismo graduale di am-mortamento del debito rappresentato dal BramanteBond è istituito a carico della Missione 50 Pro-gramma 002 il Fondo di ammortamento del Bra-mante Bond.
7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond èalimentato dagli impegni assunti nel bilancio peril rimborso del debito e dalle economie rinvenentidalle operazioni di cui al comma 5, iscritte a caricodella Missione 20 Programma 003, della Missione50 Programma 001 e Missione 50 Programma002. Il Fondo di ammortamento del BramanteBond è incrementato annualmente dalla quota dicapitale destinata all’ammortamento sintetico deldebito.
8. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond èvincolato per competenza e per cassa ed è desti-nato al rimborso del capitale fino alla scadenza delprestito.
Art. 10(Variazioni di bilancio)
1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario,al documento tecnico di accompagnamento e albilancio gestionale sono apportate ai sensi e se-condo le modalità previste delle disposizioni deld.lgs. 118/2011 così come integrato e modificatodal d.lgs. 126/2014 e della l.r. 31/2001 in quantocompatibili.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare conprovvedimenti amministrativi da trasmettere al-l’Assemblea legislativa regionale le variazioni dicui al comma 1, ai sensi dell’articolo 51 e dell’ar-ticolo 16, comma 1, del d.lgs. 118/2011 così comeintegrato e modificato dal d.lgs. 126/2014.
Art. 11(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vi-gore il giorno successivo a quello della sua pub-blicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio2016.
La presente legge è pubblicata nel bollettino della Re-gione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge della Regione Mar-che.
Ancona, 28 dicembre 2015
P. IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
IL VICE PRESIDENTE
Anna Casini
________________________________________________________
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGEREGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME INMATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTI-NO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTOALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINI-STRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIO-NALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTADELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AISOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATELE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DIFORMAZIONE.
N O T E
Nota all’art. 4, comma 4
Il testo del punto b) del paragrafo 7 dell’allegato 4/1del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in ma-teria di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali edei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:
“Par. 7 (La legge di stabilità regionale) - In connes-sione con le esigenze derivanti dallo sviluppo dellafiscalità regionale, le regioni adottano una legge distabilità regionale, contenente il quadro di riferimentofinanziario per il periodo compreso nel bilancio diprevisione.
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Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzareeffetti finanziari con decorrenza dal primo anno con-siderato nel bilancio di previsione.
Essa provvede, per il medesimo periodo:
omissis
b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore aquello considerato dal bilancio di previsione, delleleggi di spesa regionali, con esclusione delle speseobbligatorie e delle spese continuative;
omissis“
Note all’art. 5, comma 1- Il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 48del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in ma-teria di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali edei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:
“Art. 48 (Fondi di riserva) - 1. Nel bilancio regionalesono iscritti:
a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per speseobbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vi-gore. Le spese obbligatorie sono quelle relative alpagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altrespese fisse, le spese per interessi passivi, quellederivanti da obblighi comunitari e internazionali,le spese per ammortamenti di mutui, nonché quel-le così identificative per espressa disposizione nor-mativa;
omissis”
- Il testo dell’articolo 20 della l.r. 11 dicembre 2001,n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marchee strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 20 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)- 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancioannuale è iscritto un fondo di riserva per le spese ob-bligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e rife-riti a spese imprescindibili della Regione.
2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non èutilizzabile per l’imputazione d’atti di spesa.
3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessaal Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma1 le somme occorrenti per l’integrazione dei capitolidi spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazionein vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte inaumento degli stanziamenti dei detti capitoli.
4. È allegato al bilancio l’elenco dei capitoli di spesache possono essere integrati a norma del comma 3.
5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligato-rie:
a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altriassegni fissi del personale;
b) quelle relative agli oneri per l’ammortamento deimutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anti-cipazioni di cassa;
c) quelle relative al pagamento delle somme cadutein perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo59, reclamate dai creditori;
d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza dellefidejussioni concesse.
6. L’ammontare del fondo di riserva per le spese ob-bligatorie è stabilito annualmente con la legge d’ap-provazione del bilancio e non può essere d’importosuperiore all’1 per cento del totale degli stanziamentidi competenza.”
Nota all’art. 5, comma 2 Il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 48del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in ma-teria di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali edei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:
“Art. 48 (Fondi di riserva) - 1. Nel bilancio regionalesono iscritti:
omissis”
b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per speseimpreviste» per provvedere alle eventuali defi-cienze delle assegnazioni di bilancio, che non ri-guardino le spese di cui alla lettera a), e che, co-munque, non impegnino i bilanci futuri con carat-tere di continuità;
omissis”
Nota all’art. 5, comma 3Il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 48del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in ma-teria di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali edei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:
“Art. 48 (Fondi di riserva) - 1. Nel bilancio regionalesono iscritti:
omissis
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa dicui al comma 3.
Omissis”
Nota all’art. 6, comma 1Il testo del comma 2 dell’articolo 40 del d.lgs. 23 giu-gno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armoniz-zazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42), è il seguente:
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“Art. 40 (Equilibrio di bilanci) - Omissis
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministra-zione derivante dal debito autorizzato e non contrattoper finanziare spesa di investimento, risultante dalrendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso aldebito che può essere contratto solo per far fronte adeffettive esigenze di cassa.”
Note all’art. 9, comma 1- Il testo dell’articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001,n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marchee strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 31 (Mutui e prestiti) - 1. La contrazione di mutuie l’emissione di prestiti obbligazionari da parte dellaRegione è autorizzata con la legge di approvazionedel bilancio e con le leggi di variazione dello stesso,a copertura del disavanzo esistente tra il totale deglistanziamenti di spesa e quelli dell’entrata.
2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la ca-pacità di indebitamento regionale e, distintamente,l’ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contrat-ti.
3. La legge può fissare l’entità massima del tasso diinteresse e la durata massima dell’ammortamento,nonché l’incidenza delle dette operazioni sull’eserci-zio nel cui bilancio è iscritta l’entrata derivante dallacontrazione del mutuo o dalla emissione del prestitoobbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimen-to, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale.L’effettuazione delle operazioni e le determinazionidelle condizioni e delle modalità competono allaGiunta regionale, fermo restando quanto stabilitodall’articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.
4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovimutui né l’emissione di nuovi prestiti obbligazionarise non è stato approvato dal Consiglio regionale ilrendiconto di due anni precedenti a quello al cui bi-lancio il nuovo indebitamento si riferisce.
5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata lacontrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbli-gazionari in misura tale che l’importo delle relativeannualità di ammortamento, comprese quelle derivan-ti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento del-l’ammontare complessivo delle entrate tributarie nonvincolate della Regione ed a condizione che gli onerifuturi d’ammortamento trovino copertura nell’ambitodel bilancio pluriennale.
6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvedein relazione alle effettive esigenze di cassa della Re-gione.
7. L’autorizzazione a contrarre mutui o ad emettereprestiti obbligazionari cessa con il termine dell’eser-cizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui eprestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro
il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscrit-ti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti au-torizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, co-stituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo,a determinare le risultanze finali della gestione del-l’esercizio medesimo. 8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini dichiusura dell’esercizio possono essere nuovamenteautorizzati negli esercizi successivi con apposito ar-ticolo della legge di approvazione dei rispettivi bilancilimitatamente alla quota determinata dalla mancatacontrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totaledegli impegni assunti per spese di investimento. 9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tuttele iniziative tese alla riduzione del costo degli inte-ressi passivi, anche mediante la gestione attiva del de-bito.”
- Il testo del comma 1 dell’articolo 62 del d.l. 25 giu-gno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppoeconomico, la semplificazione, la competitività, lastabilizzazione della finanza pubblica e la perequa-zione tributaria), convertito con modificazioni nellal. 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:“Art. 62 (Contenimento dell’uso degli strumenti de-rivati e dell’indebitamento delle regioni e degli entilocali) - 1. Le norme del presente articolo costituisco-no princìpi fondamentali per il coordinamento dellafinanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tuteladell’unità economica della Repubblica ai sensi degliarticoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo com-ma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione.Le disposizioni del presente articolo costituiscono al-tresì norme di applicazione necessaria.Omissis”
- Il testo dell’articolo 62 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione deisistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re-gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a normadegli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),è il seguente:“Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) – 1 Ilricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvoquanto previsto dall’art. 40, comma 2, è ammessoesclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalleleggi vigenti in materia, con particolare riferimentoagli articoli 81 e 119 della Costituzione, all’art. 3,comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, adecorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10della legge 24 dicembre 2012, n. 243.2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovoindebitamento, se non è stato approvato dal consiglioregionale il rendiconto dell’esercizio di due anni pre-cedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamentosi riferisce.
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3. L’autorizzazione all’indebitamento, concessa conla legge di approvazione del bilancio o con leggi divariazione del medesimo, decade al termine dell’eser-cizio cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sonoimmediatamente accertate a seguito del perfeziona-mento delle relative obbligazioni, anche se non sonoriscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è previstal’effettiva erogazione del finanziamento. Contestual-mente è impegnata la spesa complessiva riguardanteil rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizisecondo il piano di ammortamento, distintamente perla quota interessi e la quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’en-trata in relazione ad operazioni di indebitamento au-torizzate, ma non perfezionate entro il termine del-l’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alleprevisioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solose l’importo complessivo delle annualità di ammor-tamento per capitale e interesse dei mutui e delle altreforme di debito in estinzione nell’esercizio conside-rato, al netto dei contributi erariali sulle rate di am-mortamento dei mutui in essere al momento della sot-toscrizione del finanziamento e delle rate riguardantidebiti espressamente esclusi dalla legge, non superail 20 per cento dell’ammontare complessivo delle en-trate del titolo “Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa” al netto di quelle della ti-pologia “Tributi destinati al finanziamento della sa-nità” ed a condizione che gli oneri futuri di ammorta-mento trovino copertura nell’ambito del bilancio diprevisione della regione stessa, fatto salvo quanto pre-visto dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sonocomprese le risorse del fondo di cui all’art. 16-bis deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ali-mentato dalle compartecipazioni al gettito derivantedalle accise. Concorrono al limite di indebitamento lerate sulle garanzie prestate dalla regione a favore dienti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvoquelle per le quali la regione ha accantonato l’interoimporto del debito garantito.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma6, determinato dalle garanzie prestate dalla regionealla data del 31 dicembre 2014, la regione non puòassumere nuovo debito fino a quando il limite non ri-sulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debitodeve specificare l’incidenza dell’operazione sui sin-goli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi neces-sari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, di-sporre, per i prestiti obbligazionari, che l’effettuazio-ne dell’operazione sia deliberata dalla giunta regio-nale, che ne determina le condizioni e le modalità.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni,si applica il trattamento fiscale previsto per i corri-spondenti atti dell’Amministrazione dello Stato.”
Note all’art. 9, comma 4 Per il testo del comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 11dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile dellaRegione Marche e strumenti di programmazione), ve-di nelle note all’art. 9, comma 1.
- Il testo dell’articolo 41 della legge 28 dicembre2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-ziaria 2002), è il seguente:
“Art. 41 (Finanza degli enti territoriali) - 1. Al finedi contenere il costo dell’indebitamento e di monito-rare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministerodell’economia e delle finanze coordina l’accesso almercato dei capitali delle province, dei comuni, delleunioni di comuni, delle città metropolitane, delle co-munità montane e delle comunità isolane, di cui al-l’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamen-to degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 ago-sto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territo-riali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comuni-cano periodicamente allo stesso Ministero i dati rela-tivi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto ele modalità del coordinamento nonché dell’invio deidati sono stabiliti con decreto del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze da emanare di concerto con ilMinistero dell’interno, sentita la Conferenza unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge. Con lo stesso decretosono approvate le norme relative all’ammortamentodel debito e all’utilizzo degli strumenti derivati daparte dei succitati enti.
2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pat-tuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere allaconversione dei mutui contratti successivamente al 31dicembre 1996, anche mediante il collocamento di ti-toli obbligazionari di nuova emissione o rinegozia-zioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenzadi condizioni di rifinanziamento che consentano unariduzione del valore finanziario delle passività totalia carico degli enti stessi, al netto delle commissioni edell’eventuale retrocessione del gettito dell’impostasostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di co-ordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni egli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislati-vo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le ope-razioni di ammortamento del debito con rimborso uni-co a scadenza e le operazioni in strumenti derivati de-
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vono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, alMinistero dell’economia e delle finanze - Dipartimen-to del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenireprima della sottoscrizione dei contratti medesimi, èelemento costitutivo dell’efficacia degli stessi. Resta-no valide le disposizioni del decreto di cui al comma1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedenteche risultino in violazione alla vigente normativa, vie-ne data comunicazione alla Corte dei conti per l’ado-zione dei provvedimenti di sua competenza. 3. Sono abrogati l’articolo 35, comma 6, primo perio-do, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l’articolo3 del regolamento di cui al d.m. 5 luglio 1996, n. 420del Ministro del tesoro. 4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, ilcomma 3 dell’articolo 194 del citato testo unico di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appli-ca limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilan-cio maturati anteriormente alla data di entrata in vi-gore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”
Nota all’art. 10, comma 2 Il testo dell’articolo 51 e del comma 1 dell’articolo16 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni inmateria di armonizzazione dei sistemi contabili e de-gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti localie dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:“Art. 51 (Variazioni del bilancio di previsione, deldocumento tecnico di accompagnamento e del bilan-cio gestionale) - 1. Nel corso dell’esercizio, il bilanciodi previsione può essere oggetto di variazioni auto-rizzate con legge.2. Nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedi-mento amministrativo, autorizza le variazioni del do-cumento tecnico di accompagnamento e le variazionidel bilancio di previsione riguardanti:a) l’istituzione di nuove tipologie di bilancio, per
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazionivincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizionedelle relative spese, quando queste siano tassati-vamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle mis-sioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di ri-sorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della fi-nalità della spesa definita nel provvedimento di as-segnazione delle risorse, o qualora le variazionisiano necessarie per l’attuazione di interventi pre-visti da intese istituzionali di programma o da altristrumenti di programmazione negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle mis-sioni e dei programmi limitatamente alle spese peril personale, conseguenti a provvedimenti di tra-sferimento del personale all’interno dell’ammini-strazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassadelle missioni e dei programmi di diverse missio-ni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui al-l’art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di ri-serva per le spese impreviste di cui all’art. 48, let-tera b);
g) le variazioni necessarie per l’utilizzo della quotaaccantonata del risultato di amministrazione ri-guardante i residui perenti.
3. L’ordinamento contabile regionale disciplina lemodalità con cui la giunta regionale o il Segretariogenerale, con provvedimento amministrativo, auto-rizza le variazioni del bilancio gestionale che non so-no di competenza dei dirigenti e del responsabile fi-nanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioninel proprio ordinamento contabile, i dirigenti respon-sabili della spesa o, in assenza di disciplina, il respon-sabile finanziario della regione possono effettuare va-riazioni del bilancio gestionale compensative fra ca-pitoli di entrata della medesima categoria e fra i capi-toli di spesa del medesimo macroaggregato, le varia-zioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione dieconomie di spesa derivanti da stanziamenti di bilan-cio dell’esercizio precedente corrispondenti a entratevincolate, secondo le modalità previste dall’art. 42,commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l’adegua-mento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipo-logie e programmi, riguardanti le partite di giro e leoperazioni per conto di terzi, le variazioni degli stan-ziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreriastatale intestati all’ente e i versamenti a depositi ban-cari intestati all’ente, e le variazioni di bilancio riguar-danti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle pre-viste dall’art. 3, comma 4, di competenza della giunta.Salvo differente autorizzazione della giunta, con rife-rimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenticorrenti, i contributi agli investimenti e ai trasferimen-ti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesao, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,possono effettuare variazioni compensative solo deicapitoli di spesa appartenenti al medesimo macroag-gregato e al medesimo codice di quarto livello del pia-no dei conti.
5. Sono vietate le variazioni amministrative compen-sative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversie spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio può essere appro-vata dopo il 30 novembre dell’anno a cui il bilanciostesso si riferisce, fatta salva:
a) l’istituzione di tipologie di entrata di cui al comma2, lettera a);
b) l’istituzione di tipologie di entrata, nei casi non pre-
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visti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero,a seguito di accertamento e riscossione di entratenon previste in bilancio, secondo le modalità pre-viste dal principio applicato della contabilità fi-nanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; d) le variazioni necessarie per consentire la reimpu-
tazione di obbligazioni già assunte agli esercizi incui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbliga-torie, per le spese impreviste, per l’utilizzo dellaquota accantonata del risultato di amministrazioneriguardante i residui perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agliesercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni ri-guardanti entrate vincolate già assunte e, se neces-sario, delle spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al com-ma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i ver-samenti ai conti correnti di tesoreria statale inte-stati all’ente e i versamenti a depositi bancari in-testati all’ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono levariazioni al bilancio di previsione e, nei casi previstidal presente decreto, non possono disporre variazionidel documento tecnico di accompagnamento o del bi-lancio gestionale.8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagliarticoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensa-tive degli stanziamenti di competenza da un program-ma all’altro del bilancio con atto amministrativo.9. Le variazioni al bilancio di previsione sono tra-smesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art.10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimentodi approvazione della variazione. Sono altresì tra-smesse al tesoriere:a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccer-tamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effet-tuate nel corso dell’esercizio finanziario. 10. Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate lenorme concernenti le variazioni di bilancio vigentinell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondopluriennale vincolato e del riaccertamento straordina-rio dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla spe-rimentazione nel 2014 adottano la disciplina previstadal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”“Art. 16 (Flessibilità degli stanziamenti di bilancio)- 1. Al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse pub-bliche, anche in termini di riqualificazione della spe-sa, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 pos-sono effettuare, in sede di gestione, variazioni com-pensative tra le dotazioni delle missioni e dei pro-
grammi, limitatamente alle spese per il personale,conseguenti a provvedimenti di trasferimento del per-sonale all’interno dell’amministrazione.Omissis”
________________________________________________________
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DIFORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionalen. 24 del 17 dicembre 2015;
• Relazione della I Commissione assembleare perma-nente del 18 dicembre 2015;
• Parere espresso dal Consiglio della autonomie lo-cali nella seduta del 21 dicembre 2015;
• Parere espresso dal Consiglio regionale dell’econo-mia e del lavoro nella seduta del 21 dicembre 2015;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblealegislativa regionale nella seduta del 23 dicembre2015, n. 15.
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Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale (allegato 1)
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Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (allegato 2)
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Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3)
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 388.963.078,72
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 3.146.594,77 previsione di competenza 18.927.863,40 17.074.761,46 16.356.376,46 16.821.424,46di cui già impegnato 23.500,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 18.152.895,18 20.221.356,23
Titolo 2 Spese in conto capitale 70.000,00 previsione di competenza 140.000,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 70.000,00 70.000,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali 3.216.594,77 previsione di competenza 19.067.863,40 17.074.761,46 16.356.376,46 16.821.424,46di cui già impegnato 23.500,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 20.291.356,23
0102 Programma 02 Segreteria generaleTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00
di cui già impegnato 294.363,41 228.800,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 320.000,00 320.000,00
Totale Programma 02 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00di cui già impegnato 294.363,41 228.800,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 320.000,00
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoTitolo 1 Spese correnti 2.738.390,43 previsione di competenza 38.495.902,69 12.958.544,11 11.866.745,70 12.666.745,70
di cui già impegnato 2.837.776,89 2.302.700,79 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.744.762,57 1.068.998,41 0,00 0,00previsione di cassa 11.707.760,76 14.627.936,13
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 11.655.778,74 58.420.730,03 10.375.021,36 10.432.879,49di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 11.640.778,74 1.373.005,74 177.361,31 0,00previsione di cassa 26.732,18 44.967.751,49
Titolo 4 Rimborso Prestiti 103.330.777,58 previsione di competenza 302.663.208,10 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 405.993.985,68 103.330.777,58
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, progra 106.069.168,01 previsione di competenza 352.814.889,53 71.379.274,14 22.241.767,06 23.099.625,19di cui già impegnato 2.837.776,89 2.302.700,79 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 13.385.541,31 2.442.004,15 177.361,31 0,00previsione di cassa 0,00 162.926.465,20
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliTitolo 1 Spese correnti 3.169.976,06 previsione di competenza 39.230.143,02 6.444.000,00 12.734.462,28 14.784.053,19
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 7.490.000,09 9.613.976,06
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e serviz 3.169.976,06 previsione di competenza 39.230.143,02 6.444.000,00 12.734.462,28 14.784.053,19di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 9.613.976,06
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTitolo 1 Spese correnti 297.477,50 previsione di competenza 4.138.990,00 3.828.000,00 3.568.000,00 5.153.345,61
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 4.143.990,00 4.125.477,50
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.395.343,02 3.000.000,00 3.199.403,06 3.500.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.395.343,02 3.000.000,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonia 297.477,50 previsione di competenza 5.534.333,02 6.828.000,00 6.767.403,06 8.653.345,61di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 7.125.477,50
0106 Programma 06 Ufficio tecnicoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.523,55 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza 3.523,55 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00