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N.R.G.7480/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7480/2013 promossa da:
GIANLUIGI RUJU con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e
dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore
avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO
GIUSEPPE IAVICOLI con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e
dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore
avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO
SCART-I SOLIDARITY AND CREATIVITY ARTS-ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS con
il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e dell’avv. AMINZADE
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Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAFFAELLI
ENRICO ADRIANO
ATTORI
contro
J WALTER THOMPSON ITALIA SPA con il patrocinio dell’avv. MARAZZI ENZO e
dell’avv. ACERBI EMANUELA PIAZZA elettivamente domiciliato presso il
difensore avv. MARAZZI ENZO
BAYER SPA con il patrocinio dell’avv. BOCCA RENATO e dell’avv. BONOMO
VALENTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BOCCA RENATO
CONVENUTI
SLIDE s.r.l. con l’avv. PIERODAVIDE LEARDI e dell’avv. CARLO ROSSI
CHAUVENET
SLIDE EVENTS s.r.l. contumace
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione delle conclusioni del 14.7.2015 da intendersi qui
integralmente riportate.
OGGETTO: Violazione del diritto d’autore sull’opera artistica, plagio,
risarcimento del danno, inibitoria e penale, ordine di rimozione e
pubblicazione della sentenza.
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Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 17.1.2013 il designer Gianluigi
Ruju, l’Art Director Giuseppe Iacovili e SCART-I Solidarity and Creativity
Arts-Italia, Società Cooperativa Sociale – Onlus, convenivano in giudizio
J. Walter Thompson s.p.a., di seguito JWT, agenzia pubblicitaria, e Bayer
s.p.a., società leader nel settore chimico farmaceutico. Essi lamentavano
in particolare il plagio di una loro opera realizzata all’interno di un
progetto, a scopo benefico, per la creazione di un gigantesco Puzzle che
entrasse nel Guinness dei Primati, chiamato Puzzle4Peace. Tale loro
composizione, mostrata al pubblico per la prima volta nel 2007, consisteva
in un’installazione composta da lampade a forma di puzzle incastrate le une
alle altre fino a formare una grande parete di colore bianco e rosso. Nello
stesso anno era stata costituita dagli autori Ruju e Iacovili la
Cooperativa Sociale Onlus Solidarity and Creativity Arts-Italia, la quale
aveva provveduto a depositare il corrispondente marchio figurativo
rappresentato da una tessera di puzzle rossa, su fondo bianco, con una
forma nuova e distinta da tutte le altre tessere del puzzle. La tessera
puzzle era dunque divenuta un pixel con cui gli artisti di tutto il mondo
che intendevano partecipare al Progetto potevano comporre le loro
installazioni.
Ciò premesso, in questa sede gli attori lamentavano che Bayer S.p.A. nello
spot televisivo andato in onda nel corso dell’anno 2011 per pubblicizzare
il farmaco “Xantrazol” - la cui realizzazione era stata affidata alla
società specializzata Walter Thompson Italia S.p.A.- aveva plagiato la loro
opera: nel filmato infatti era ripresa un’installazione del tutto simile
alla loro, realizzata mediante l’uso di lampade puzzle retroilluminate
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Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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“POP”. Invocavano dunque a carico di entrambi i convenuti l’inibitoria, il
risarcimento del danno, la distruzione dell’opera e la pubblicazione.
Parti convenute, costituendosi, negavano la tutela autoriale delle
installazioni azionate, prive del carattere di novità e di creatività, e
contestavano il plagio.
Bayer poi sottolineava che lo spot era stato diffuso sulle reti televisive
per un periodo limitato di 10 mesi e, comunque, che la campagna era
terminata prima della contestazione attorea, ricevuta a mezzo di diffida
solo in data 24.4.2012.
JWT a sua volta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata, ai fini della
manleva, di Slide s.r.l. e di Slide Events s.r.l., partners commerciali
degli attori e produttrici delle lampade a forma di puzzle, dalle quali in
effetti la convenuta aveva acquistato le illuminazioni per comporre
l’ossatura della scenografia litigiosa.
Autorizzata la chiamata e rimasta contumace Slide Events s.r.l., si
costituiva Slide s.r.l.: negava ogni addebito, sottolineando di essere
stata contattata dagli attori per la realizzazione di lampade destinate ad
essere incorporate in un puzzle di grandi dimensioni e di materiale
plastico. Precisava che erano stati i propri designers ad individuare la
soluzione tecnica di retroilluminare i puzzle a favore del progetto di
Scart, a scopo benefico, potenzialmente in grado di assicurare un ritorno
di immagine e di notorietà a Slide stessa. Infine ribadiva di poter
legittimamente vendere sul mercato le lampade modello “POP”, in virtù del
principio dell’esaurimento. Nei loro confronti gli attori a loro volta
estendevano le domande risarcitorie.
Esperito il tentativo di conciliazione e concessi i termini ex. art.183
comma 6 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle
precisazioni delle conclusioni rassegnate in data 14.7.2015, previa
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Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi
finali.
2 Il perimetro della lite
La pretesa attorea, così come precisato nelle conclusioni rassegnate sin
dall’atto di citazione, ribadite nei successivi scritti, nonché come
esplicato nelle comparse conclusionali, non attiene ai diritti di privativa
sulle singole lampade “POP” a forma di puzzle né alla liceità della loro
commercializzazione operata dalle terze chiamate. L’oggetto del contendere
non si estende neppure al marchio figurativo registrato dagli attori, ma è
circoscritto alla sola violazione dei diritti autorali vantati
sull’installazione tridimensionale realizzata da Gianluigi Ruju e Giuseppe
Iacovelli, ed identificata ai documenti 3 e 4 prodotti sin dall’atto di
citazione (cfr. precisazione delle conclusioni nell’atto di citazione,
conformi a quelle successivamente cristallizzate innanzi al G.I. nonché
pag. 36 della comparsa conclusionale), ritenuta interferita
dall’installazione di cui ai documenti n. 6 e 7 –sempre depositati
nell’atto introduttivo- e riprodotta nello spot televisivo di Bayer.
Tra gli elementi costitutivi della pretesa non rientra dunque
l’accertamento della titolarità dei diritti autorali o patrimoniali sulle
singole lampade, ma solo la verifica della sussistenza del carattere
artistico dell’installazione citata e, a cascata, il giudizio di
interferenza rispetto allo spot pubblicitario dei convenuti. La sola
pretesa risarcitoria, conseguente solo a tale lamentata lesione, è estesa
anche alle terze chiamate (cfr. pag. 21 della memoria 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. e relative conclusioni). Gli attori hanno infatti precisato che, in
relazione ai rapporti con le terze chiamate con riguardo all’eventuale
violazione dei diritti sulle lampade “POP”, essi si riservano di agire in
un separato giudizio ( e, dunque, di limitare l’oggetto del presente
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Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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giudizio al “plagio delle installazioni artistiche realizzate dagli
ideatori. Gli attori si riservano espressamente di agire con separato
giudizio per la tutela degli ulteriori diritti lesi dalla condotta dei
convenuti” pag.10 atto di costituzione, pag. 60 comparsa conclusionale).
Con la conseguenza che tutte le argomentazioni estranee all’installazione
azionata e alla sua interferenza (ad esempio: la ritenuta mancanza di
autorizzazione in capo a Slide di vendere o di concedere in noleggio
lampade “POP” per eventi diversi dal progetto attoreo nonché la ritenuta
paternità del design delle lampade in capo agli attori) esulano dalla
presente indagine.
3.L’opera azionata
Così circoscritto l’oggetto del contendere, l’installazione realizzata
dagli attori si articola in una combinazione di lampade tridimensionali,
retroilluminate, modello POP, tutte della stessa dimensione e forma,
assemblate in modo da comporre una struttura verticale di color bianco con
l’inserto di uno o più tessere rosse che si illuminano, creando effetti
luminosi variegati (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice).
Il nucleo creativo dell’opera in effetti secondo gli attori va ravvisato
proprio “nella realizzazione di una installazione artistica costituita da
numerose tessere di puzzle retroilluminate POP di grandi dimensioni,
assemblate in modo da comporre una superficie verticale bianca con inserti
rossi”.
In tale composizione il tassello color rosso non è posto sullo stesso piano
degli altri bianchi, trovandosi invece in posizione sporgente: ciò permette
un’interazione del pubblico il quale, “spingendo” in avanti la tessera
colorata, la riporta al livello delle altre.
I suoi specifici elementi creativi sono dunque rinvenibili, secondo gli
stessi attori, congiuntamente, nella particolare tridimensionalità
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Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016RG n. 7480/2013
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dell’installazione (un grande puzzle realizzato con lampade POP), nella
cromatura (bianco e rosso), nella proporzionalità tra i colori (una sola
tessera colorata di rosso), nella peculiare luminosità (attraverso la
retroilluminazione delle tessere POP) ed infine nelle modalità di
interazione con l’esterno (ossia la possibilità di spingere la tessera di
colore diverso, in rilievo, al livello delle altre).
3.1 Il diritto d’autore
Perché si possa accedere alla tutela autorale, l’opera deve possedere i
caratteri di novità e creatività, ancorché l’atto creativo sia minimo ma
comunque suscettibile di manifestazione del mondo esteriore (Cass.
20295/05).
Parte convenuta ha escluso la tutela dell’installazione descritta negando
in primo luogo la novità: l’utilizzo delle tessere del puzzle in contesti
differenti da quello originario -ossia quello del gioco- sarebbe prassi già
diffusa nel campo dell’industrial design. Ha sottolineato infatti che
lampade di questo genere sono già state utilizzate:
- all’interno del negozio “Original Marines” per rappresentare la bandiera
americana(cfr. doc. 17 pdf Bayer);
- all’interno di alcuni set televisivi (cfr. doc. 19 pdf parte Bayer);
-in ambito medico, in particolare in un articolo pubblicato il 21.9.2012 su
internet in cui vengono utilizzati i tasselli del puzzle, di cui solo uno
di color nero, fino a ricreare l’immagine di un cervello umano(cfr. doc. 23
parte convenuta Bayer).
Ha poi negato una specifica e unica realizzazione formale dell’idea
creativa, sottolineando le molte e distinte rielaborazioni anche
cromatiche, inidonee ad essere ricondotte ad un’unica opera, come
riconosciuto dagli stessi attori (“di volta in volta hanno dato maggiore
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Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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risalto ad alcuni degli elementi caratteristici presenti nell’opera
originaria”.cfr. pag. 11 memoria di replica parte attrice). Ciò impedirebbe
insomma un giudizio unitario sull’an tutelabilità e sul conseguente plagio.
Osserva sul punto il Tribunale:
a)quanto al requisito della novità, l’opera azionata è stata installata e
resa pubblica per la prima volta in data 30.3.2007 dagli attori in
occasione dell’evento Fuori MiArt. La novità, intesa come attitudine a
rappresentare un autonomo ed originale apporto creativo al mondo dell’arte
(Cass. n. 24594/2005) non risiede nella forma delle singole lampade, ma nel
modo in cui esse sono state combinate tra loro, combinazione particolare di
cui non vi è traccia anteriore: manca quindi la cosiddetta anteriorità
distruttiva, della quale i convenuti non hanno comunque fornito prova. In
proposito non rileva che le lampade, realizzate da Slide, siano state
utilizzate da altri soggetti in contesti diversi rispetto a quello consono,
tradizionale, e quindi tipico delle lampade cioè quello della
illuminazione. Quello che qui importa è che la sua forma espressiva, la
struttura estetica quindi, differisce da qualunque altra precedentemente
realizzata. Le creazioni realizzate con queste lampade da altri soggetti,
infatti, si discostano in maniera evidente non solo per la scelta di
combinazioni di colori diversi, determinando un effetto visivo
completamente diverso (cfr. ad esempio, doc. 4 di Bayer), in altri ancora i
singoli “pezzi” della composizione sono di forma diversa (cfr. ad esempio,
doc. 6 di Bayer) ma anche per le modalità con cui le tessere occupano
diversi piani, comportando di conseguenza un “gioco” divergente rispetto a
quello che con l’opera in questione si ottiene.(cfr. immagini presenti nel
doc. 21 di parte convenuta);
b)quanto poi al secondo requisito, quello della creatività, com’è noto tale
requisito non è escluso dal fatto che “l’opera è composta da idee e nozioni
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semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi
esperienza nella materia”. (Cassazione Civ., Sez. I sentenza n. 11953). La
circostanza quindi che si utilizzino oggetti modulari o componibili (qui le
lampade “POP”) non può a priori escludere la creatività.
Al contrario, tale requisito è qui ravvisabile nel modo in cui strumenti
utilizzati per altri scopi della vita quotidiana –che a sua volta
riprendono la forma del puzzle- siano state assemblate tra loro sì da
creare un grande puzzle, con l’utilizzo di due colori semplici, primari,
quali il bianco, - che caratterizza la quasi totalità dell’opera ad
eccezione di un tassello -, e il rosso – che garantisce uno stacco evidente
rispetto alla restante composizione.
Infine: le variazioni che sull’installazione sono state compiute dagli
stessi autori non escludono, come al contrario sostenuto dalle parti
convenute, la sussistenza di un medesimo nucleo creativo dell’opera,
rinvenibile in ciascuna delle forme azionate. Si tratta infatti di
rielaborazioni della stessa opera tutelata, ossia di rivisitazioni di un
precedente lavoro da parte degli autori attraverso l’utilizzo di alcuni e
non tutti gli elementi propri e caratteristici della prima versione: tale
divergenza non esclude tuttavia un unico ed identico nucleo inventivo, per
così dire, il cuore della creazione, che lo spettatore coglie nelle diverse
rielaborazioni e la cui ripetizione integra il plagio.
Si veda ad esempio una versione in cui parti attrici hanno ripreso solo
l’utilizzo degli stessi colori ma con combinazioni e modalità attuative
completamente differenti, in quanto il colore rosso caratterizza tutte le
tessere più esterne formando così una cornice al cui interno erano inserite
quelle bianche (cfr. doc. 4 parti attrici).
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Va infine sottolineato che è stato raggiunto anche un certo grado di
notorietà da tale progetto sia a livelo nazionale che internazionale
essendo stato presentato:
- all’interno di eventi di rilevanza internazionale quali il MiArt e il
Salone del Mobile(cfr.doc.3 parte attrice);
- all’interno di location quali: il Castello Sforzesco, lo Spazio
Umanitaria, il Palazzo Giureconsulti, il Museo di Storia Naturale, il Parco
Sempione, il Parco delle Basiliche, il Parco di Trenno, la Rotonda della
Besana (cfr. doc. 10 pdf parte attrice);
- al Festival Internazionale di Poesia di Cuba, al Salone del Mobile di
Parigi e New York, al Lodz DesignArt Festival, all’Art e Design a
Bratislava e al Barcellona Bread and Butter;
- all’interno della rivista d’arte on-line Exibart.com.(cfr. doc. 18 parte
attrice).
Tali considerazioni fanno dunque concludere per la sussistenza dei
requisiti che l’ordinamento richiede per concedere la protezione autoriale,
avuto in particolare riguardo all’ipotesi di cui all’art. 2, n. 4, l. aut..
Così delineato il perimetro della privativa (identificato nella particolare
tridimensionalità dell’installazione –ossia un grande puzzle realizzato con
lampade POP-, nella cromatura –ovvero il bianco e rosso- nella
proporzionalità tra i due colori –ossia una sola tessera colorata di rosso-
nella luminosità -attraverso la retroilluminazione delle tessere POP-
nell’interazione con l’esterno -nella possibilità di spingere la tessera di
colore diverso, in rilievo, al livello delle altre) esso delimita anche i
limiti della tutela, giacché il plagio può essere predicato solo ove
l’altrui opera riprenda, congiuntamente, tali soluzioni formali.
4.Quanto al plagio
4.1 il profilo oggettivo
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L’installazione ripresa e filmata nello spot pubblicitario del farmaco
Xantrazol di Bayer, andato in onda a partire dal giugno 2011 e per i
successivi 10 mesi, si compone di lampade “POP” bianche distribuite in modo
da creare l’immagine di uno stomaco. Al tocco di una piuma, una prima
lampada diventa rossa e così altre, fino a formare una figura romboidale.
Attraverso l’inserimento di un tassello Xantrazol del puzzle di color lilla
le lampade rosse ritornano al loro colore originario(cfr. doc. 7 parte
attrice).
Bayer ha sottolineato le differenze rispetto all’opera azionata ed in
particolare:
- si tratta nella propria installazione di una parte anatomica ben
individuata - uno stomaco - a differenza delle forme realizzate dagli
attori che di volta in volta divergono;
- nella pubblicità del farmaco, visibile anche su youtube, sono presenti
tre colori -bianco, rosso e lilla- ognuno dei quali associato ad un
particolare significato: il lilla rappresenta il farmaco, il rosso le parti
in cui si è estesa l’infiammazione ed infine il bianco quelle sane (cfr.
docc. 8 e 9 parte attrice). E ciò a differenza dell’opera degli attori che
si compone invece solo di due colori;
- nello spot i tasselli diventano poco alla volta rossi, quindi l’effetto
finale è quello di una res fluida che man mano si diffonde. Tale effetto
non potrebbe essere ravvisato nell’opera degli attori, la quale, non avendo
una natura “multimediale” avrebbe carattere statico.
Al contrario gli attori individuano in quest’opera la ripresa di quegli
elementi caratteristici la loro: non solo l’utilizzo degli stessi colori ma
anche lo strofinio della piuma sulla lampada puzzle (che ne provoca
l’accensione, e che qui rappresenta l’inizio dell’infiammazione), piuma che
ricalca l’idea realizzata da loro attraverso l’utilizzo di un pennello.
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Ciò premesso, il Tribunale rileva che per inferire il plagio non si deve
necessariamente avere un’integrale rappresentazione/riproduzione di
un’opera. Infatti in più casi è stato sottolineato che “integra condotta
plagiaria l’idea che le opere presentino, nei loro elementi essenziali,
sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato degli
elementi creativi dell’opera altrui” (Trib. Roma, sez. specializzata
21.10.2011 e Corte di Cassazione, Sez. I, 28 novembre 2011 n°25173). Non è
poi neppure necessaria l’appartenenza alla stessa categoria di beni, ad
un’univoca destinazione, per valutare positivamente l’interferenza, in
quanto l’indagine deve essere condotta sulla forma interna cioè sul
contenuto ideologico, che ben può essere riprodotta anche in res di
destinazione diversa. In questo caso non rileva quindi il fatto che ci si
trovi di fronte, in relazione alla fruizione del pubblico, ad un’ opera di
design da una parte e ad una pubblicità dall’altra.
Bisogna quindi verificare se il medesimo impatto visivo/comunicativo è
suscitato nello spettatore da entrambe le installazioni, impatto dovuto
alla presenza degli stessi elementi caratterizzanti. In effetti, ed a
contrario, per poter escludere il plagio non sono sufficienti parziali
diversità tra l’opera protetta dal diritto d’autore e l’opera realizzata
dal terzo, poiché è necessario valutare la rilevanza di quelle difformità
rispetto alle caratteristiche essenziali dell’opera protetta (Cass. civ.
sez I, 28.11.2011 n. 25173). Ove l’istallazione filmata si sia soltanto
ispirata all’opera degli attori ma se ne sia poi significativamente
discostata, fino a far perdere nella mente dell’osservatore una derivazione
diretta, ci si troverà in una situazione di liceità; ove invece questa
abbia ripreso le soluzioni formali costituenti il cuore della realizzazione
formale anteriore tutelata, tale produzione andrà considerata illecita. La
sola ispirazione è insomma riscontrabile qualora dall’originale è stato
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Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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tratto semplicemente spunto, ma senza che ciò porti ad un riconoscimento
facile dell’opera ispiratrice, a seguito dell’utilizzo di un contesto
stilistico, semantico o realizzativo in generale totalmente differente.
Nel caso di specie, al contrario, si ravvisa in un particolare momento del
filmato, ossia quello iniziale, la presenza proprio di tutti gli elementi
caratterizzanti l’opera degli attori, determinandone un’indebita ripresa.
Infatti nel primo spezzone è chiaramente visibile uno sfondo, costituito
dalle lampade “POP” (ossia gli stessi elementi costitutivi delle
installazioni degli attori), retroilluminato completamente bianco ad
eccezione di un tassello rosso (dunque tutte le medesime caratteristiche
cromatiche e di proporzioni dell’opera degli attori), nonché il medesimo
meccanismo di interazione con lo spettatore (ad una sollecitazione mediante
uno strumento il puzzle rosso retrocede, cfr. doc. 6 e docc. 7 e 8 parte
attrice). È stato poi ripreso anche l’ulteriore elemento costitutivo,
quello per cui il tassello di diverso colore rispetto agli altri si
presenta più esposto. A ciò si aggiunga inoltre che in tale momento
iniziale dello spot non è neanche visibile la forma dell’organo sul quale
il farmaco agisce, lo stomaco (cfr. prima immagine doc.8 parte attrice).
Va inoltre sottolineato che l’indebita ripetizione della medesima scelta
cromatica non è esclusa neanche dall’impiego del colore viola anziché del
rosso. Tale variante, insieme all’utilizzo della piuma rispetto al
pennello, integra quella che viene comunemente considerata una differenza
di mero dettaglio, che non è frutto di apporto creativo autonomo: un
elemento cioè che nulla ha di creativo, convertendosi dunque nella
sostanziale riproduzione dell’opera originale (Trib. Milano 13.7.2011,
Fondazione Alberto e Annette Giacometti contro la Stitching Fondazione
Prada, Prada S.p.A. e John Baldessari).
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Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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Benché il filmato pubblicitario prosegua poi per i restanti 22 secondi con
soluzioni formali differenti (cfr. doc. 7 parte attrice), si deve
concludere che in esso, seppure per pochi secondi, siano riconoscibili i
“tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore”, presupposto che
integra la fattispecie vietata dalla legge d’autore (Cassazione n.
4216/2015).
4.2 Il profilo soggettivo
Sotto il profilo soggettivo la condotta di JWT è caratterizzata
dall’elemento soggettivo nella sua forma più intensa, quella del dolo,
giacché, per il tramite del sig. Rodriguez, Chief Creative Officer ed
Executive Vice Presidente della società, la convenuta era a conoscenza sia
dell’esistenza dell’Opera plagiata e delle successive sue rielaborazioni
sia della privativa che parte attrice riteneva di vantare alla luce delle
informazioni ricevute proprio dal sig. Ruju. Senza poi contare il fatto che
il progetto Puzzle4Peace, all’interno del quale è stata realizzata l’opera
azionata, ha avuto un’importante diffusione mediatica.
A sua volta, la condotta di Bayer –che ha rivestito il ruolo di
committente- è connotata da colpa in vigilando, considerato che le imprese
che utilizzano nelle loro attività, in qualunque contesto, opere
dell’ingegno sono tenute al controllo della titolarità dei diritti di
privativa altrui sulle stesse.
Quanto alle terze chiamate, esse sono invece estranee alle condotte
illecite compiute in violazione dei diritti autorali delle parti attrici:
Slide si è infatti limitata a vendere le lampade-puzzle senza in alcun modo
partecipare alla fase successiva, di realizzazione/ideazione del filmato
Xantrazol che la stessa JW “ha autonomamente ideato e progettato (..) ed ha
affidato la realizzazione alla casa di produzione(….)” (cfr. pag.11
comparsa di costituzione e risposta JWT).
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Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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Con conseguenti ricadute in relazione alla domanda risarcitoria.
5.Il risarcimento del danno
Passando al profilo risarcitorio, di carattere patrimoniale e morale, la
peculiarità del caso di specie consiglia di liquidare in via equitativa il
pregiudizio subito dagli attori.
La quantificazione viene effettuata nel caso in esame utilizzando, quale
criterio preferibile, il prezzo del consenso, ossia l’importo che i
titolari della privativa avrebbero verosimilmente richiesto per consentire
alle convenute di riprendere nel filmato litigioso un’installazione
ispirata alla propria. Il prezzo del consenso è qui influenzato –ma solo
indirettamente- dai possibili riflessi positivi sulle vendite del farmaco
da parte di Bayer; i relativi utili ottenuti della casa farmaceutica non
costituiscono cioè il diretto parametro di riferimento per il risarcimento
del danno, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, che
in proposito avevano chiesto l’esibizione delle scritture contabili. Si
tratta infatti di una soluzione comunicativa, nell’ambito di uno spot per
una particolare categoria di prodotto (quale deve ritenersi quello
farmaceutico) che ben poteva trovare diverse soluzioni alternative con
risultati comunicazionali simili.
Occorre poi tenere conto della ridotta frazione iniziale nella quale
l’installazione tutelata è ripresa nello spot contestato, del lasso
temporale, pari a 10 mesi, in cui lo stesso è stato trasmesso, nonché della
peculiarità della fattispecie.
Tenuto conto anche del costo di ogni singola lampada sulla quale gli
attori, seppure incidentalmente, asseriscono di vantare diritti autorali,
ritiene equo il Tribunale liquidare l’importo complessivo di € 30.000,00 a
titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, da corrispondere in solido
a favore dei due autori e di Scart-I Solidarity, soggetto autonomo che
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Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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gestisce e promuove a scopo educativo e culturale presso i terzi il
progetto dei primi due.
Quanto al danno morale, da riconoscere solo a favore di Gianluigi Ruju e
Giuseppe Iacovelli a causa della mancata menzione del loro nominativo nelle
forme d’uso, esso va liquidato in una frazione del pregiudizio
patrimoniale: esso viene liquidato in via equitativa complessivamente in €
20.000,00, in solido a favore dei due autori.
Su tali importi, già liquidati in moneta attuale, vanno computati gli
interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Tali somme vengono poste a carico solidale di JWT e Bayer; la condanna non
può invece essere estesa ai terzi chiamati, giacché la vendita delle
lampade da parte di Slide a favore di JWT (rectius: al soggetto che per
quest’ultima ha realizzato il filmato) non si è accompagnata da parte della
venditrice ad una compartecipazione nella successiva realizzazione
dell’installazione litigiosa: e ciò né sotto il profilo oggettivo (tenuto
conto dei principi della causalità adeguata o della regolarità causale, che
non consentono di ravvisare alcun collegamento eziologico, normalmente
prevedibile, tra l’acquisto della singola lampada e la realizzazione della
figura dello stomaco ripreso nello spot) né sotto il profilo soggettivo
(non essendovi prova di alcuna aderenza soggettiva di Slide alla condotta
illecita).
Per analoghe ragioni, la domanda di manleva svolta da JWT nei confronti di
Slide va disattesa, considerato che l’illecito riconosciuto in capo ai
convenuti è del tutto autonomo rispetto alla vendita ed al conseguente
utilizzo che delle singole lampade ne è stato in concreto fatto.
6.Il comando giudiziale
Accertata la tutela autorale dell’installazione azionata e l’interferenza
di quella ripresa nel filmato litigioso, si procede quindi alla condanna al
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Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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risarcimento del danno come sopra liquidato a carico delle convenute in
solido, al rigetto della medesima pretesa contro le terze chiamate ed alla
reiezione della domanda di manleva contro Slide formulata da JWT.
Segue altresì l’inibitoria assistita da penale quantificata nella misura di
€ 500,00 per ogni giorno di violazione eventualmente accertata
successivamente al 30° giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Quanto alla pubblicazione, tale misura -a vocazione anche risarcitoria in
forma specifica- va senz’altro concessa nel caso in esame, alla luce della
lesione di diritti anche non patrimoniali, quali sono quelli morali
d’autore. E ciò sul quotidiano indicato dagli attori “il Corriere della
Sera”, secondo le modalità indicate nel dispositivo, a cura degli attori ed
a spese dei convenuti in solido.
Non si dispone invece la distruzione dell’installazione di JWT, mancando la
prova della sua attuale esistenza, né si dispone l’ordine di rimozione da
siti internet, giacché il rischio di reiterazione della condotta è
sufficientemente presidiato dall’ordine inibitorio.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono
liquidate a favore degli attori come da dispositivo, tenuto conto della
rapida scansione del giudizio, nel quale non si è dato corso all’istruzione
probatoria, ed al contempo della peculiarità delle questioni trattate.
Passando a Slide s.r.l., essa è vittoriosa sia quanto alle domande svolte
nei suoi confronti dalla chiamante JWT sia quanto alle pretese vantate
dagli attori (che nei suoi confronti hanno esteso le domande risarcitorie):
le relative spese di giudizio vengono poste a carico di JWT per la frazione
di 2/3 e per il residuo 1/3 a carico degli attori.
Nulla invece si dispone sulle spese di lite per Slide Events s.r.l.,
vittoriosa e contumace.
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Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
Sezione A, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da GIANLUIGI
RUJU, GIUSEPPE IAVICOLI e SCART-I SOLIDARITY AND CREATIVITY ARTS-ITALIA
SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS, con atto di citazione notificato in data
17.1.2013 contro J. WALTER THOMPSON ITALIA S.p.A. e BAYER S.p.A. e con la
chiamata di SLIDE s.r.l. e SLIDE EVENTS s.r.l., ogni altra istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)accerta e dichiara la paternità in capo a Gianluigi Ruju e Giuseppe
Iavicoli dell’opera artistica costituita dall’installazione descritta in
narrativa e riprodotta nelle fotografie di cui ai doc. 3) e 4) dell’atto di
citazione;
2)accerta e dichiara che l’installazione ripresa nello spot pubblicitario
del farmaco “Xantrazol” di Bayer s.p.a., realizzato da J Walter Thompson
Italia s.p.a., costituisce plagio dell’opera indicata al punto sub.1) nei
limiti indicati in narrativa;
3)inibisce a J. Walter Thompson Italia s.p.a. ed a Bayer s.p.a. la
prosecuzione della condotta di cui al punto sub. 2, fissando a titolo di
penale un importo di € 500,OO per ogni giorno di violazione dell’ordine
inibitorio successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione della
presente sentenza;
4)condanna in solido J. Walter Thompson Italia s.p.a. e Bayer s.p.a.:
- al risarcimento del danno morale in solido a favore di Gianluigi Ruju e
di Giuseppe Iavicoli liquidato nell’importo di € 20.000,00 oltre agli
interessi legali dalla pronuncia al saldo;
-al risarcimento del danno patrimoniale in solido a favore di Gianluigi
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Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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Ruju, Giuseppe Iavicoli e Scart-I Solidarity and Creativity Arts- Italia
Società Cooperativa Sociale Onlus, liquidato in € 30.000,00 oltre interessi
legali dalla pronuncia al saldo;
5)rigetta la domanda di manleva di J. Walter Thompson Italia s.p.a. nei
confronti di Slide s.r.l. e Slide Events s.r.l. per i motivi indicati in
narrativa;
6)rigetta la domanda risarcitoria svolta dagli attori contro Slide s.r.l. e
Slide Events s.r.l. per i motivi indicati in narrativa;
7)dispone la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della
presente sentenza per una sola volta ed a caratteri doppi rispetto al
normale sul quotidiano “Il Corriere della Sera” a cura degli attori ed a
spese dei convenuti in solido;
8)condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite a
favore degli attori in solido, liquidate in € 12.000,00 di cui € 1.000,00
per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di
registrazione, oltre 15 % per spese forfettarie;
9)liquidate le spese di lite a favore di Slide s.r.l. in complessivi €
9.000,00 -di cui € 500,00 per spese ed il residuo per onorario- oltre IVA,
CPA, oltre spese forfettarie al 15% e spese di registrazione- condanna alla
relativa rifusione gli attori per la frazione di 1/3 e J. Walter Thompson
Italia s.p.a. per la frazione del residui 2/3.
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2015
Il Presidente
dott.ssa. Marina Tavassi
Il giudice istruttore
dott.ssa Alima Zana
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Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
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