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PROTEZIONE INTERNAZIONALEE TRATTA

FORMAZIONE OPERATORISPRAR 2014

Avv. Anna Brambilla - [email protected]

La normativa in materia di protezione internazionale è andataevolvendosi nel senso di riservare sempre maggiore attenzione aldiritto alla protezione sulla base dell’appartenenza ad undeterminato gruppo sociale, in particolare, sulla base del genere edell’orientamento sessuale.

È inoltre aumentata l’attenzione verso:

-le violenze di tipo sessuale come forme di violenza generalizzata

-La violenza sessuale come atto di persecuzione

-La stratificazione di traumi durante tutto il percorso che irichiedenti protezione compiono per arrivare nel Paese d’asilo

SONO INOLTRE AUMENTATE LE CONNESSIONI TRATRATTA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE A LIVELLO

NORMATIVO…..

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

Articolo 14 Protocollo di Palermo del 2000“Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gliobblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del dirittointernazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e ildiritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddoveapplicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di nonallontanamento”

Articolo 40.4 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta allatratta degli esseri umani (entrata in vigore il 1.2.2008)

“Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui diritti,gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtùdel diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionaleumanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell’uomo e inparticolare, laddove applicabile, della Convenzione del 1951 edel Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e alprincipio del non – rimpatrio (non refoulement) ivistabilito”

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

Il par. 377 del Rapporto esplicativo che accompagnala Convenzione del Consiglio d’Europa, in relazioneall’articolo 40, stabilisce che:“Il fatto di essere vittima di tratta di esseriumani non può precludere il diritto di chiederee ottenere asilo e le Parti dovranno garantireche le vittime di tratta abbiano adeguatoaccesso a eque ed efficienti procedure d’asilo.Le Parti dovranno inoltre intraprendere tutte lemisure necessarie ad assicurare il pieno rispetto delprincipio di non-refoulement”.

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressionedella tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Art. 11.6: “Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, sedel caso, […] informazioni sulla possibilità di concedereprotezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CEdel Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minimesull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, dellaqualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa diprotezione internazionale, nonché norme minime sul contenutodella protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE delConsiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per leprocedure applicate negli Stati membri ai fini delriconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altristrumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe”.

Normativa in materia di protezione internazionale erichiami alla tratta

D.lgs 251/07 (attuazione direttiva qualifiche come modificatodal d.lgs. 18/2014 in vigore dal 22.03.2014) - art. 19“Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si tieneconto, sulla base di una valutazione individuale, della specificasituazione delle persone vulnerabili, quali […] le vittime dellatratta di esseri umani”.

Viene inoltre chiarito che per aversi riconoscimento dellostatus di rifugiato, i motivi di persecuzione possono esserecollegati tanto agli atti di persecuzione quanto alla mancanzadi protezione contro tali atti e che ai fini della determinazionedell'appartenenza a un determinato gruppo sociale odell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo,si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresal'identità di genere

QUINDI

Una persona vittima di tratta o di grave sfruttamento può inpresenza di determinati presupposti, avere diritto al riconoscimentodi una forma di protezione internazionale.

Una persona può non avere diritto al riconoscimento dellaprotezione internazionale ma ricevere comunque una forma diprotezione in quanto vittima di tratta.

La persona vittima di tratta può ottenere protezione sia in base allanormativa specifica sulle vittime di tratta (ad es. progetto diintegrazione sociale) sia in base alla normativa in materia diprotezione internazionale (ad es. status di protezioneinternazionale)

VITTIME DI TRATTA EPRESUPPOSTI PER IL

RICONOSCIMENTO DELLAPROTEZIONE INTERNAZIONALE

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TRATTA:GLI AGENTI DI PERSECUZIONE

I responsabili della persecuzione (ma anche deldanno grave in caso di protezione sussidiaria):

In particolare

Soggetti non statuali → persecuzioni imputabili asoggetti privati o gruppi sociali, contro cui loStato non sia in grado di offrire adeguataprotezione

Ma in alcuni casi anche soggetti statali, partiti,organizzazioni etc

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TRATTA:GLI ATTI DI PERSECUZIONE

• Atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale;• provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari,

discriminatori o attuati in modo discriminatorio;• azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o

discriminatorie;• rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente

sanzione sproporzionata o discriminatoria;• azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di

prestare servizio militare in un conflitto in cui potrebbero essererichiesto il compimento di atti criminali;

• atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia.• Riferimenti in diritto comunitario: art. 9.2 Dir. 2011/95/UE• Riferimenti in diritto italiano: art. 7 D. Lgs. 251/2007

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TRATTA:GLI ATTI DI PERSECUZIONE

• Il d.lgs. n. 28/2014 ha finalmente equiparato ai fini delriconoscimento dello status di rifugiato gli atti dipersecuzione alla mancanza di protezione da tali atti (art.8, co. 1), protezione che deve essere “effettiva” e “nontemporanea”.

“se la vittima fornisce una dichiarazione processuale controi propri trafficanti o le proprie Madam, il dichiarante sitroverà a serio rischio di persecuzione da parte degli stessitrafficanti in caso di ritorno in Nigeria. Sebbene, inoltre, ilquadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda formedi tutela a favore delle stesse, si reputa che tali misure,vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nelPaese, non possono essere assicurate in ogni singolo Stato”(decisione CT Torino 10.04.13)

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TRATTA:MOTIVI DI PERSECUZIONE

Gli atti persecutori sono rilevanti solo semotivati da ragioni di:

• RAZZA• RELIGIONE• NAZIONALITA’• APPARTENZA AD UN PARTICOLARE

GRUPPO SOCIALE• OPINIONI POLITICHE

APPARTENENZA AD UN DETERMINATO GRUPPO SOCIALE

Si considera che un gruppo costituisce un particolare grupposociale in particolare quando:

C'è condivisione di una caratteristica comune innata (comeil sesso o una casta o l’età), di una storia comuneimmodificabile (come aver fatto parte di un’associazione odi una classe professionale), o una caratteristicafondamentale per la loro coscienza e identità (comeorientamento sessuale o identità di genere).

i membri del gruppo condividono una caratteristica che lorende riconoscibile e lo contraddistingue dal resto dellasocietà, che ne identifica la diversità.

LO STATUS DI RIFUGIATO E APPARTENENZA AD UN DETERMINATOGRUPPO SOCIALE

DECISIONI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE

• Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino

LO STATUS DI RIFUGIATO:DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)

• Appeal Committee Greece, 23.4.13(caso relativo ad una richiedente etiope costretta durante laminore età al lavoro forzato e vittima di sfruttamento a scoposessuale – altri elementi presi in considerazione: analfabetismototale, assenza di legami familiari nel Paese d’origine e assenza dieguale trattamento in quanto donna sola)

In conclusion, as regards persecution, the Committee took intoconsideration forced labour, the cumulative effects of the variousforms of discrimination which could make life in her country ofresidence intolerable, and also her gender. All of the above madethe Applicant a member of the particular social group of “singlewomen in Ethiopia”.

Outcome:

Having verified the conditions, the Committee held that the appealwas substantially well-founded and it recognised the Applicant'srefugee status.

LO STATUS DI RIFUGIATO:DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)

• Austria - Asylum Court, 29 January 2013, E1 432053-1/2013(caso relativo ad una richiedente asilo pakistana transgendervittima di discriminazione e costretta alla prostituzione)

The Asylum Court stated with reference to the country reports that thediscrimination reported by the Applicant represented grounds for asylum.In the disputed decision the Federal Asylum Agency had stated thatinvoluntary prostitution would be the only opportunity for her to earn aliving and this represented a violation of Article 3 ECHR. Disadvantages ina social, economic or religious sphere can be sufficient for an affirmationof refugee status, insofar as they are for reasons relevant to asylum, ifthey reach such an intensity that it becomes unbearable for the asylumseeker to remain in his home country.

These conditions exist in this case, which is why refugee status shouldhave been recognised.

Outcome:

The appeal was granted and the Applicant's refugee status wasrecognised.

LO STATUS DI RIFUGIATO:DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)

• France - CNDA, 23 September 2011, Mr. D., n°11007337Caso relativo ad un richiedente asilo di origine mauritana fuggitoper porre fine allo stato di servitù

An applicant who demonstrated his will to put an end to his situation ofservitude in Mauritania was considered as having a behavior whichinfringes on the customs of this country. He must be considered as amember of a social group whose members are, due to commoncharacteristics which define then in the eyes of the Mauritanian society,likely to face persecution against which authorities are not able to protectthem.

The CNDA found that the applicant should be considered as a member of asocial group whose members are, due to common characteristics whichdefine then in the eyes of the Mauritanian society, likely to facepersecution against which authorities are not able to protect them.

The CNDA concluded that the applicant had a well-founded fear of beingpersecuted in case of return to his country.

Outcome:The applicant was granted refugee status.

LO STATUS DI RIFUGIATO:DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE

INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione

comunitaria)

• UK Upper Tribunal [2010] UKUT 118 (IAC): ritiene chel’appellante rientri nel gruppo sociale delle “giovani donneche sono state vittime di tratta a scopo di prostituzione”[…] ritenendo che “la passata esperienza condivisa diessere state vittime di tratta per sfruttamento sessuale siriconduce ad una comune, immutabile caratteristica” [Trad.Lett.].

• UK - Upper Tribunal, 31 October 2007T: his case was thefirst application of Art 10 of the Qualification Directive inthe UK to a case involving human trafficking. The Tribunalfound that trafficking victims are capable of being membersof a Particular Social Group and that both sub paragaphs ofArt 10(d) must be satisfied.

IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIADECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)

• France - CNDA, 29 July 2011, Miss O., n°10020534Caso di una richiedente asilo nigeriana alla quale non è stato riconosciuto lostatus di rifugiato ma è stata riconosciuta la protezione sussidiariaYoung Nigerian women, especially those coming from the region of Benin City(State of Edo), who were forced to prostitute themselves in Europe in atransnational network of human trafficking, and who managed to extricatethemselves from this network and to stop this forced activity, should not beseen as members of a particular social group in Nigeria. However, they faceinhuman or degrading treatment in case of return to their country of originand should therefore be granted subsidiary protectionIn this decision, the CNDA assesses the case firstly in light of the refugeedefinition and then in light of the definition of subsidiary protection. On thefirst aspect (refugee status), the Court excludes the persecution ground ofmembership of a particular social group for victims of prostitution originatingfrom the State of Edo in Nigeria, contrary to a previous decision (wellreasoned) of another judgment section of the CNDA (cf. CNDA, 29 avril 2011,Mlle E., n°10012810, also summarised in this database. The CNDAnevertheless considers that a serious threat (within the meaning of subsidiaryprotection) exists, without however giving any criteria for the definition ofinhuman or degrading treatment.

IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIADECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE

INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione

comunitaria)

• Sweden - Migration Court of Appeal, 17 March2010

Caso di una richiedente asilo di origini montenegrineche lamentava il rischio di subire aggressionisessuali da parte di parenti in caso di ritorno inpatria

Sexual violence, assault and forced prostitution wasnot considered sufficient for subsidiary protection tobe granted since it had not been shown that theauthorities lacked will or were unable to offerprotection

VITTIME DI TRATTA E PROTEZIONEINTERNAZIONALE:

ASPETTI PROCEDURALI

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

D. Lgs. 4.03.2014, n. 24 - Attuazione direttiva 2011/36 sulla prevenzione ela repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime - Art. 10

1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime ditratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure dicoordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche alfine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi ditutela.2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio1998 n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua alui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1,nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità diottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19novembre 2007, n. 251.3. All’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma3 è inserito il seguente: «3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì,gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoriasono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima deidelitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

In base a quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 32 del decreto legislativo28 gennaio 2008, n. 25 si sta procedendo alla sottoscrizione di protocolli tra levarie Commissioni territoriali e gli enti di tutela delle vittime di tratta (es.Firenze e Torino).

Nel caso in cui il commissario che sta svolgendo l’audizione ritenga di essere inpresenza di una potenziale vittima di tratta può chiedere - con il consenso delrichiedente - l’intervento degli operatori degli enti di tutela per lo svolgimentodi un colloquio.L’intervento degli enti di tutela per le vittime di tratta non preclude, laddove vene siano i presupposti, il riconoscimento di una forma di protezioneinternazionale.Nel caso in cui al richiedente non possa essere riconosciuta alcuna forma diprotezione internazionale ma lo stesso venga riconosciuto vittima di tratta siprocede - informando preventivamente il richiedente - con la trasmissionedegli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso ex art. 18 D. Lgs. 286/98.

Il titolare di protezione internazionale che è anche vittima di tratta può avereaccesso ai programmi di integrazione e di accoglienza specifici previsti per levittime di tratta

Art. 18 T.U.Art. 18 T.U.ImmImm.. Soggiorno per motivi di protezione sociale.1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un

procedimento per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del c.p.p., ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizisociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza odi grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, edemergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effettodei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti diun’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delledichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o delgiudizio, il Questore, anche su proposta del Procuratoredella Repubblica, o con il parere favorevole della stessaautorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno perconsentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed aicondizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare adun programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati alquestore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni iviindicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità delpericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallostraniero per l'efficace contrasto dell'organizzazionecriminale ovvero per la individuazione o cattura deiresponsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Lemodalità di partecipazione al programma di assistenza edintegrazione sociale sono comunicate al Sindaco.(…) 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presentearticolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno,o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso èrevocato in caso di interruzione del programma o di condottaincompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratoredella Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio socialedell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quandovengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

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