Slide n. 1
DatiPiem-Piemonte in Europa
Obblighi dei titolari di distributori di carburante - Disposizioni normative previste dal DM
93/2017
Aspetti operativi delDecreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Torino 25/07/2017Torino 25/07/2017Relatori: Igor Gallo e Pietro Corcione______________________________________________________________________
Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino
Relatori: Igor Gallo e Pietro Corcione______________________________________________________________________
Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino
Agenda
Capo II - OrganismiCapo II - Organismi
Capo I - ControlliCapo I - Controlli
Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorieCapo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europeeCapo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee
All. II – Procedure verificazione periodica e controlli casualiAll. II – Procedure verificazione periodica e controlli casuali
All. I – Requisiti degli organismiAll. I – Requisiti degli organismi
Scheda C e D – Distributori di carburanteScheda C e D – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
Agenda
Capo II - OrganismiCapo II - Organismi
Capo I - ControlliCapo I - Controlli
Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorieCapo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europeeCapo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee
All. II – Procedure verificazione periodica e controlli casualiAll. II – Procedure verificazione periodica e controlli casuali
All. I – Requisiti degli organismiAll. I – Requisiti degli organismi
Scheda C e D – Distributori di carburanteScheda C e D – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Capo ICapo I
CONTROLLICONTROLLI
Articolo 1 Articolo 1 -- Campo di applicazioneCampo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, nonché le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura.
2. Resta ferma l’esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 2 Articolo 2 -- DefinizioniDefinizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:a) «funzione di misura legale», la funzione di misura
giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
b) «operatore economico», il fabbricante, l’importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di uno strumento di misura;
c) «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura;
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 2 Articolo 2 -- DefinizioniDefinizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:a) «norma armonizzata», una norma così come definita
all’articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
b) «raccomandazione OIML», una raccomandazione internazionale adottata dall’Organizzazione interazione di metrologia legale;
l) «organismo nazionale di accreditamento», l’unico organismo che in uno stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 2 Articolo 2 -- DefinizioniDefinizioni
n) «organismo», l’organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a UNIONCAMERE della SCIA dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 2 Articolo 2 -- DefinizioniDefinizioni
n) «normativa europea», la normativa metrologica dell’Unione europea, ed in precedenza della Comunitàeconomica europea, direttamente applicabile o meno nell’ordinamento interno, nonché le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione;
o) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell’Unione europea o della Comunità economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Approfondimenti su:Approfondimenti su:Articolo 2 Articolo 2 -- DefinizioniDefinizioni
• Immissione sul mercatoLa prima messa a disposizione di uno strumento di misura sul mercato dell’Unione
• Messa in serviziola prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era destinato
D. Lgs. 22/2007 recepimento MID, come modificato da D. Lgs. 84/2016
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 3 Articolo 3 -- ControlliControlli
1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli casuali o a richiesta;
c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 3 Articolo 3 –– Procedure nei controlliProcedure nei controlli
Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni a riguardo già contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.
Possibili procedure operative
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 4 Articolo 4 –– Verificazione periodicaVerificazione periodica
1.Eseguita da organismi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell’allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere
2.Su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale accerta:
• se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M
• se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:VVerificazione periodica erificazione periodica -- PeriodicitPeriodicitàà
Prima verificazione periodica
periodicità previste nell’allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
Es. Mis. Carburante Marcato nel 2015 e Messa in servizio nel 06/2017Periodicità all. 4 => 2 anni
Due anni dalla messa in servizio => 06/2019
Es. Mis. carburante Marcato nel 2014 e Messo in servizio nel 2017Periodicità all. 4 => 2 anni
2014+2 = 2016 => conto 2 anni a partire dal 2016 => 2018
Riassumendo: Distributori di carburanti entro 2 anni dalla messa in servizio e comunque non oltre 4 anni dalla marcatura CE
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato IVAllegato IV(articolo 4, comma 3)(articolo 4, comma 3)
PeriodicitPeriodicitàà delle verificazionidelle verificazioni1.1. PERIODICITPERIODICITÀÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DIDI MISURA IN SERVIZIO.MISURA IN SERVIZIO.
--A pareti deformabili: A pareti deformabili: 16 anni16 anni--A turbina e A turbina e rotoidirotoidi: : 10 anni10 anni
--Altre tecnologie: Altre tecnologie: 8 anni8 anniContatori del gasContatori del gas
--Sensori di pressione e temperatura Sensori di pressione e temperatura sostituibili: sostituibili: 22 annianni
--Sensori di pressione e temperatura Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anniparti integranti: 4 anni
--Approvati insieme ai contatori: Approvati insieme ai contatori: 8 anni8 anni
Dispositivi di conversione del Dispositivi di conversione del volumevolume
2 anni2 anniIndicatori di livelloIndicatori di livello
Tipo di strumentoTipo di strumento PeriodicitPeriodicitàà della verificazionedella verificazioneSistemi per la misurazione continua Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantite dinamica di quantitàà di liquidi di liquidi diversi dalldiversi dall’’acquaacqua
2 anni2 anni
Misuratori massici di gas metano Misuratori massici di gas metano per autotrazioneper autotrazione 2 anni2 anni
Misure di capacitMisure di capacitàà 4 anni4 anni
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:Richiesta per sRichiesta per scadenza cadenza Verificazione periodicaVerificazione periodica
Scadenza verificazione
periodica
Richiesta
verifica
5 giorni
Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:Richiesta per riparazioneRichiesta per riparazione
Riparazione con
apposizione sigilli
provvisori
Richiesta
verifica
Max 10 giorni
Art. 7.1 Entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se riparazione comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico
Strumento utilizzabile
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:Riparazione successiva ad esito negativo verifica periodicaRiparazione successiva ad esito negativo verifica periodica
Riparazione con
apposizione
sigilli provvisori
Richiesta
verifica
Strumento non
utilizzabile
Esito negativo
verificazione
periodica
Strumento
utilizzabile
Art. 7.2 Esito negativo di verificazione periodica, sostituiti o non utilizzati prima di riparazione e richiesta verificazione periodica
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato Allegato VIVI (articolo 4, comma 13)(articolo 4, comma 13)Disegni dei contrassegniDisegni dei contrassegni
1. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verificazione periodica.
Dimensioni dellDimensioni dell’’etichetta: etichetta: quadrataquadrata(lato (lato ≥≥ 40 mm)40 mm)
Colori: fondo verde con carattere Colori: fondo verde con carattere di stampa nerodi stampa nero
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato Allegato VIVI (articolo 4, comma 13)(articolo 4, comma 13)Disegni dei contrassegniDisegni dei contrassegni
2. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo dei controlli.
Dimensioni dellDimensioni dell’’etichetta: etichetta: quadrataquadrata((≥≥ 20 mm di lato)20 mm di lato)
Colori: scritte nere su sfondo Colori: scritte nere su sfondo rossorosso
All VI, non riporta lo spazio per la data del sopralluogo, dato che invece viene riportato nell’indicazione prevista al punto 1.9 dell’allegato II
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Adempimenti organismo vAdempimenti organismo verificazione periodicaerificazione periodica
11.La verificazione periodica è eseguita dall’Organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
12.L’incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolgecontestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.
13.Nel caso in cui l’organismo esercita anche l’attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell’impresa di cui fa parte l’organismo.
14.I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verificazione periodica da parte dell’organismo incaricato, equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio in sede di accertamento della conformità.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Errore in Errore in Verificazione periodicaVerificazione periodica
Errore in servizio norma nazionale/europea
Se non presente
Errore in servizio norma armonizzata/OIML
Se non presente
Errore verifica prima / Accertamento conformità(es. approvazione MID)
divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono
quelli previsti dalla pertinente norma europea
Slide n. 22
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Errore carburanti in Errore carburanti in Verificazione periodicaVerificazione periodica
Es. Distributore di carburante Cl. 0,5 => 20 L
Errore in servizio norma nazionale/europea
Errore in servizio norma armonizzata/OIML
Errore verifica prima / Accertamento conformità (es.
approvazione MID)
Non presente
Non presente
MID All. VII MI-005 tabella 2
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
errori carburanti in errori carburanti in Verificazione periodicaVerificazione periodica
Es. Distributore di carburante Cl. 0,5 => Erogazione 20 LMID All. VII MI-005 tabella 2
Classe accuratezza
Classe 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5
Sistemi di misura 0,3% 0,5% 1,0% 1,5% 2,5%
Misuratori 0,2% 0,3% 0,6% 1,0% 2,5%
Anche per strumenti approvati normativa nazionale
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Libretto metrologicoLibretto metrologico
Libretto metrologico
• Ove non vi abbia giàprovveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all’allegato V
• Nome, indirizzo del titolare dello strumento eventuale partita IVA ;
• Indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal precedente;
• codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
• Tipo dello strumento;• Marca e modello;• Numero di serie;• Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di
verificazione prima nazionale;• Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della
marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
• Data di messa in servizio;• Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore
intervenuto;• Data e descrizione delle riparazioni;• Data della verificazione periodica e data di scadenza;• Specifica di strumento utilizzato come «strumento
temporaneo»;• Controlli casuali, esito e data.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Libretto metrologicoLibretto metrologico
Libretto metrologico
• Ove non vi abbia giàprovveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all’allegato V
Il libretto metrologico terrà traccia di tutti gli adempimenti a carico degli
strumenti:• Riparazione• Verifica periodica• Controlli successivi
• Unioncamere di concerto con il MiSE ha predisposto un modello a livello nazionale, fornito agli organismi da alcune CCIAA
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 5 Articolo 5 –– Controlli casuali o a richiestaControlli casuali o a richiesta
1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio:
1. intervalli casuali2. senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio;3. registrato sul libretto metrologico l’esito del controllo.
2.Anche controlli in contraddittorio.3.una o più delle prove previste per la verificazione
periodica4.errori massimi tollerati sono superiori del 50 per
cento rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica
Slide n. 27
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Errore Errore Controlli casuali o a richiestaControlli casuali o a richiesta
•- EMP verifica periodica •+ EMP verifica periodica
•- EMP controlli casuali •+ EMP controlli casuali
•Ordine di aggiustamento a 30 giorni
•Non si utilizza sino a riparazione o sostituzione
•Controllo casuale superato
•Controllo casuale non superatoApposizione di bollino rosso
Slide n. 28
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
ErroreErrore Controlli casuali o a richiestaControlli casuali o a richiesta
•- EMP verifica periodica •+ EMP verifica periodica
•- EMP controlli casuali •+ EMP controlli casuali
•Ordine di aggiustamento a 30 giorni
•Non si utilizza sino a riparazione o sostituzione
•Controllo casuale superato
•Controllo casuale non superatoApposizione di bollino rosso
• Distributore di carburante Cl. 0,5
-0,5% +0,5%
-0,75% +0,75%
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 7 Articolo 7 –– Riparazione degli strumentiRiparazione degli strumenti
– Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.
– Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all’esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell’intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita all’organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico.
Predisposta dichiarazione avvenuta riparazione in assenza del libretto metrologico (http://www.to.camcom.it/modulistica-
servizio-metrico)
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 8 Articolo 8 –– Obblighi dei titolari degli strumentiObblighi dei titolari degli strumenti
1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione
in cui lo strumento in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;
b) mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;d) conservano il libretto metrologico o l’eventuale ulteriore documentazione
prescritta;e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano
quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c),d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
Slide n. 31
1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell’attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
2. Le Camere di commercio formano altresì l’elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia dimetrologia legale
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 9 Articolo 9 –– Elenco dei titolari degli strumenti di misuraElenco dei titolari degli strumenti di misura
Comunicazioni installazione/rimozione strumenti
Comunicazioni Verifica periodica/controlli casuali
Elenco titolari strumenti di misura
Predisposta comunicazione installazione/rimozione da utlizzare per strumenti rientranti nell’MI-005
http://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico
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1. Elenco titolari strumenti di misura contiene:a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello
strumento di misura;b) indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio,
qualora diverso dal precedente;c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a
seconda dei casi e ove previsto;d) tipo dello strumento di misura;e) marca e modello dello strumento di misura;f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica
supplementare, nonché data di messa in servizio e di cessazione dell’utilizzo dello strumento di misura;
h) caratteristiche metrologiche dello strumento;i) specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento.
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 9 Articolo 9 –– Elenco dei titolari degli strumenti di misuraElenco dei titolari degli strumenti di misura
Identificazione titolare/utenza
Identificazione strumento
Dati per periodicità
verifica periodica
Agenda
Capo II - OrganismiCapo II - Organismi
Capo I - ControlliCapo I - Controlli
Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorieCapo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europeeCapo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee
All. II – Procedure verificazione periodica e controlli casualiAll. II – Procedure verificazione periodica e controlli casuali
All. I – Requisiti degli organismiAll. I – Requisiti degli organismi
Scheda C e D – Distributori di carburanteScheda C e D – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
Slide n. 34
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Capo IICapo II
ORGANISMIORGANISMI
Articolo 10 Articolo 10 -- PresuppostiPresupposti
1. La verificazione periodica degli strumenti di misura di cui all’articolo 1 è effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti riportati all’allegato I.
2.2. Unioncamere forma lUnioncamere forma l’’elenco degli organismi che hanno presentato elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia per lo svolgimento di attivitapposita Scia per lo svolgimento di attivitàà di verificazione periodica di verificazione periodica ai sensi del presente decreto. ai sensi del presente decreto. Tale elenco è reso pubblico, èconsultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale dell’organismo;b) nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica;c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative
dell’organismo;d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica;f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata;g) data di inizio attività, dell’eventuale divieto di prosecuzione dell’attività e di
cessazione;h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.
Slide n. 35
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Approfondimenti su:Approfondimenti su:
Capo IICapo IIORGANISMIORGANISMI
Articolo 10 Articolo 10 -- PresuppostiPresupposti
• L’elenco degli «organismi» sarà consultabile al link:–– http://www.metrologialegale.unioncamere.it/http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.phpcontent.php?p=10?p=10
• Nel periodo transitorio dal:–– 18 settembre 2017 18 settembre 2017 al 18 marzo 201918 marzo 2019
• coesisterà con gli elenchi:–– Laboratori verificazione periodica strumenti Laboratori verificazione periodica strumenti
nazionali nazionali e–– Laboratori verificazione periodica strumenti MIDLaboratori verificazione periodica strumenti MID
Slide n. 36
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Approfondimenti su:Approfondimenti su:Articolo 11 Articolo 11 –– SciaScia
1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Approfondimenti su:Approfondimenti su:Articolo 11 Articolo 11 –– SciaScia
2. La Scia contiene:a. copia del certificato di accreditamento;
b. l’indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica;
Slide n. 38
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Approfondimenti su:Approfondimenti su:Articolo 11 Articolo 11 –– SciaScia
4. Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede all’assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo delsigillo, e a indicare nell’elenco di cui all’articolo 10 l’avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l’organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.
• Esempio:
TO XXX
Slide n. 39
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:Articolo 11 Articolo 11 –– SciaScia
• Accreditamento secondo: • UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012;
• UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2015;
• UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
• Terminologia per elencare strumenti in SCIA secondo DM 93/2017 o MID (es: strumenti per pesare a strumenti per pesare a funzionamento non automatico funzionamento non automatico o NAWI NAWI )
• Predisposizione sigilli e contrassegni con nuovo logo
Slide n. 40
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Approfondimenti su:Approfondimenti su:Articolo 12 Articolo 12 –– Divieto di prosecuzione dellDivieto di prosecuzione dell’’attivitattivitàà e provvedimenti di autotutelae provvedimenti di autotutela
4. L’organismo oggetto di provvedimenti d’inibizione della prosecuzione dell’attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l’impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
altro organismo
entro
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 13 Articolo 13 –– Obbligo di registrazione e di comunicazioneObbligo di registrazione e di comunicazione
1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati
entro 10 giornientro 10 giorni
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Approfondimenti su:Approfondimenti su:Articolo 14 Articolo 14 –– Vigilanza sugli organismiVigilanza sugli organismi
3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumentoesercita l’attività di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti già sottoposti a verificazione periodica; nel caso di contatori dell’acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza sulle verificazioni periodiche è effettuata fino alla soglia dell’1 per cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall’organismo che ha eseguito la verificazione.
UTILITY METERSUTILITY METERS
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Approfondimenti su:Approfondimenti su:Articolo 14 Articolo 14 –– Vigilanza sugli organismiVigilanza sugli organismi
5. La vigilanza di cui al presente articolo, è effettuata in conformità ai commi 3,4,5 e 6 dell’articolo 5.
==Procedure per Procedure per vigilanzavigilanza
Procedure per Procedure per controlli controlli casuali e a casuali e a richiestarichiesta
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 15 Articolo 15 –– VigilanzaVigilanza
1. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto.
Agenda
Capo II - OrganismiCapo II - Organismi
Capo I - ControlliCapo I - Controlli
Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorieCapo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europeeCapo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee
All. II – Procedure verificazione periodica e controlli casualiAll. II – Procedure verificazione periodica e controlli casuali
All. I – Requisiti degli organismiAll. I – Requisiti degli organismi
Scheda C e D – Distributori di carburanteScheda C e D – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Capo IIICapo IIISEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEESEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 Articolo 16 –– Armonizzazione e semplificazioneArmonizzazione e semplificazione
1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dallanormativa dell’Unione europea, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b) della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Capo IIICapo IIISEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEESEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 Articolo 16 –– Armonizzazione e semplificazioneArmonizzazione e semplificazione
2. Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche seoggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purché detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformità.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Capo IIICapo IIISEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEESEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 Articolo 16 –– Armonizzazione e semplificazioneArmonizzazione e semplificazione
3. Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgenterispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», l’organismo ripristina le iscrizioni su un’etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con i propri sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall’avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata già effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino all’esecuzione della verificazione
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Capo IIICapo IIISEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEESEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 Articolo 16 –– Armonizzazione e semplificazioneArmonizzazione e semplificazione
4. Le apparecchiature ausiliarie self-service, oggetto di approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, sono esonerate dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle procedure di cui all’allegato III. La targa con le iscrizioni prevista nell’approvazione nazionale non è vincolata con i bolli di verificazione prima ed è realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque l’impossibilità del suo ulteriore utilizzo.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Capo IIICapo IIISEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEESEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 Articolo 16 –– Armonizzazione e semplificazioneArmonizzazione e semplificazione
5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.
6. Le apparecchiature ausiliarie self-service in servizio conformi alla normativa nazionale o europea non sono soggette alla verificazione periodica e su di esse non si applica il relativo contrassegno, fermi restando gli altri eventuali controlli relativi al loro corretto funzionamento.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Capo IIICapo IIISEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEESEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 Articolo 16 –– Armonizzazione e semplificazioneArmonizzazione e semplificazione
7. Le apparecchiature ausiliarie self-service conformi alla normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica dell’associazione, possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG)per il rifornimento dei veicoli.
Agenda
Capo II - OrganismiCapo II - Organismi
Capo I - ControlliCapo I - Controlli
Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorieCapo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europeeCapo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee
All. II – Procedure verificazione periodica e controlli casualiAll. II – Procedure verificazione periodica e controlli casuali
All. I – Requisiti degli organismiAll. I – Requisiti degli organismi
Scheda C e D – Distributori di carburanteScheda C e D – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
Slide n. 54
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Capo IVCapo IVABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIEABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 17 Articolo 17 –– AbrogazioniAbrogazioni
Decreti Ministeriali (MiSE)� DM 28 marzo 2000, n. 182
� DM 10 dicembre 2001
� DM 29 agosto 2007
� DM 18 gennaio 2011, n. 31
� DM 18 gennaio 2011, n. 32
� DM 16 aprile 2012, n. 75
� DM 30 ottobre 2013, n. 155
� DM 24 marzo 2015, n. 60
Direttive Ministeriali (MiSE)� Direttiva 4 aprile 2003
� Direttiva 30 luglio 2004
� Direttiva 4 agosto 2011
� Direttiva 14 ottobre 2011
� Direttiva 14 marzo 2013
� Direttiva 12 maggio 2014
Slide n. 55
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Approfondimenti su:Approfondimenti su:Capo IVCapo IV
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIEABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIEArticolo 17 Articolo 17 –– AbrogazioniAbrogazioni
•• Rimangono in vigore:Rimangono in vigore:
–– Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato
con Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088;con Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088;
–– Il Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure Il Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure
approvato con Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226;approvato con Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226;
–– Il Regolamento per il Servizio Metrico approvato con Regio Il Regolamento per il Servizio Metrico approvato con Regio
Decreto 31 gennaio 1909 n. 242.Decreto 31 gennaio 1909 n. 242.
Nelle parti non in contrasto con il D. Lgs. 22/2007 recepimento MID
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 18 Articolo 18 –– Disposizioni transitorie e finaliDisposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ENTRATA IN VIGORE DECRETOENTRATA IN VIGORE DECRETO
18 settembre 201718 settembre 2017
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 18 Articolo 18 –– Disposizioni transitorie e finaliDisposizioni transitorie e finali
DallDall’’entrata in vigore:entrata in vigore:
�� Organismi TIPO 1 Organismi TIPO 1 (abilitati secondo norme (abilitati secondo norme ««che trovano che trovano corrispondenzacorrispondenza»» in quanto giin quanto giàà sotto accreditamento sotto accreditamento obbligatorio ex. DM 75/2012 obbligatorio ex. DM 75/2012 –– DM 155/2013 DM 155/2013 –– DM DM 60/2015)60/2015) accedono direttamente al nuovo regime senza accedono direttamente al nuovo regime senza soluzione di continuitsoluzione di continuitàà..
�� Organismi TIPO 2Organismi TIPO 2 (abilitati secondo norme che non (abilitati secondo norme che non trovano corrispondenza nel DM 93, ex. DM 10/12/2001 trovano corrispondenza nel DM 93, ex. DM 10/12/2001 ––DM 31/2011 e DM 32/2011) DM 31/2011 e DM 32/2011) e Camere di commercioe Camere di commerciocontinuano transitoriamente a svolgere le attivitcontinuano transitoriamente a svolgere le attivitàà di V.P. di V.P. per un periodo massimo di 18 mesiper un periodo massimo di 18 mesi
PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE G.U. N. 141 DEL G.U. N. 141 DEL 20/06/201720/06/2017
ENTRATA IN ENTRATA IN VIGOREVIGORE18/09/201718/09/2017
FINE PERIODO FINE PERIODO TRANSITORIOTRANSITORIO
18/03/201918/03/2019
Le CCIAA e UNIONCAMERE Le CCIAA e UNIONCAMERE continuano a ricevere le continuano a ricevere le S.C.I.A.S.C.I.A. per lo svolgimento di per lo svolgimento di attivitattivitàà di V.P. ai sensi dei di V.P. ai sensi dei decreti in via di abrogazione decreti in via di abrogazione (rispettivamente per (rispettivamente per strumenti nazionali e MID)strumenti nazionali e MID)
Le Le S.C.I.A.S.C.I.A. per lo svolgimento delle per lo svolgimento delle attivitattivitàà di V.P. su tutti gli strumenti di V.P. su tutti gli strumenti disciplinati dal DM 93/2017disciplinati dal DM 93/2017 saranno trasmesse esclusivamente ad saranno trasmesse esclusivamente ad UNIONCAMERE (Art. 11)UNIONCAMERE (Art. 11)
Gli organismi che trasmettono la SCIA ad Unioncamere dovranno esGli organismi che trasmettono la SCIA ad Unioncamere dovranno essereseregigiàà in possesso del certificato di accreditamento in possesso del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA rilasciato da ACCREDIA ai sensi delle previste norme UNI (17020; 17025 come laboratorioai sensi delle previste norme UNI (17020; 17025 come laboratorio di di taratura e 17065)taratura e 17065)
Trasmissione di semplice Trasmissione di semplice richiesta per la prosecuzione richiesta per la prosecuzione delldell’’attivitattivitàà di V.P., senza di V.P., senza soluzione di continuitsoluzione di continuitàà, oltre , oltre ll’’entrata in vigore del DMentrata in vigore del DM••senza onerisenza oneri••da parte di da parte di tutti gli organismi tutti gli organismi gigiàà abilitatiabilitati••verso lverso l’’ente di riferimento ente di riferimento
(CCIAA o Unioncamere)(CCIAA o Unioncamere)••entro il 18/09/2017entro il 18/09/2017
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 18 Articolo 18 –– Disposizioni transitorie e finaliDisposizioni transitorie e finali
La camera di commercio di Torino continuerà, sino al 17/03/2019 ad eseguire la verificazione periodica con le vecchie regole:
• Solo su strumenti con omologazione nazionale• Il titolare dovrà individuare una ditta di
manutenzione che presti assistenza
Si invita i titolari ad utilizzare la documentazione aggiornata sul sito
http://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico
Modelli per VERIFICAZIONE PERIODICA STRUMENTI METRICI
Agenda
Capo II - OrganismiCapo II - Organismi
Capo I - ControlliCapo I - Controlli
Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorieCapo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europeeCapo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee
All. II – Procedure verificazione periodica e controlli casualiAll. II – Procedure verificazione periodica e controlli casuali
All. I – Requisiti degli organismiAll. I – Requisiti degli organismi
Scheda C e D – Distributori di carburanteScheda C e D – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
Slide n. 60
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato IAllegato I(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMIREQUISITI DEGLI ORGANISMI
1. Presupposti e requisiti1.1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel
rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano la verificazione periodica. Nei casi previsti al punto 3, gli organismi possono effettuare la riparazione degli strumenti.
Slide n. 61
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato IAllegato I(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMIREQUISITI DEGLI ORGANISMI
3. Indipendenza degli organismi e sigilli3.1. L’organismo che rispetta i criteri minimi d’indipendenza di cui
all’appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, può eseguire la verificazione periodica e la riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all’appendice A punto A.1, può eseguire solo la verificazione periodica.
3.2. L’organismo che rispetta i requisiti minimi d’indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, può eseguire la verificazione periodica e la riparazione.
3.3. L’organismo che rispetta i requisiti minimi d’indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 può eseguire solo la verificazione periodica.
Agenda
Capo II - OrganismiCapo II - Organismi
Capo I - ControlliCapo I - Controlli
Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorieCapo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europeeCapo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee
All. II – Procedure verificazione periodica e controlli casualiAll. II – Procedure verificazione periodica e controlli casuali
All. I – Requisiti degli organismiAll. I – Requisiti degli organismi
Scheda C e D – Distributori di carburanteScheda C e D – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
Slide n. 63
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato IIAllegato II(articolo 5, comma 3)(articolo 5, comma 3)
PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALIPROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI
1. Generalità1.3. Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono muniti di certificato di
taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicità di tale taratura è riportata nell’allegato IV.
Slide n. 64
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato IIAllegato II(articolo 5, comma 3)(articolo 5, comma 3)
PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALIPROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI
1.4. Deroghe al certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oltre quelle già previste nelle schede di cui all’allegato III, possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico per strumenti utilizzati nella verificazione periodica di particolari tipologie di strumenti o di ausilio per eseguire detta verificazione.
Deroghe D.M. 93/2017
NAWI (scheda A)NAWI (scheda A)
AWI (scheda B) – Riempitrici gravimetricheAWI (scheda B) – Riempitrici gravimetriche
Distributori di carburante (scheda C)Distributori di carburante (scheda C)
AWI – Selezionatrici ponderaliAWI – Selezionatrici ponderali
Autobotti – Sistemi di carico/scarico autocisterneAutobotti – Sistemi di carico/scarico autocisterne
CERTIFICATO LAT su campioni
di lavoro
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato IIAllegato II(articolo 5, comma 3)(articolo 5, comma 3)
PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALIPROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI
1.9. In caso di esito negativo della verificazione periodica l’operatore dell’organismo appone sullo strumento il contrassegno di cui all’allegato VI, punto 2, ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell’organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all’atto della riparazione o della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Approfondimenti su:Approfondimenti su:Allegato IIAllegato II
(articolo 5, comma 3)(articolo 5, comma 3)PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALIPROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI
•• Dubbi interpretativi:Dubbi interpretativi:• Si segnala che, secondo quanto disposto in questo
articolo, gli organismi che si accrediteranno per l’esecuzione della verificazione periodica dei misuratori a testa compensata nei depositi o delle autobotti o delle selezionatrici ponderali dovranno avere campioni di lavoro muniti sempre di certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio LAT, rinnovato periodicamente, con relativo importante aggravio economico.
Slide n. 67
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:Allegato IIAllegato II
(articolo 5, comma 3)(articolo 5, comma 3)PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALIPROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI
• Per ovviare alle criticità legata all’onerosa certificazione periodica della strumentazione utilizzata per le verificazioni periodiche, l’unica strada percorribile, a tutt’oggi, èquella di chiederne deroga al MiSE, ai sensi del punto 1.4
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato IIIAllegato III(articolo 4, comma 9)(articolo 4, comma 9)
SCHEDE PER LE PROCEDURE SCHEDE PER LE PROCEDURE DIDI VERIFICAZIONE PERIODICAVERIFICAZIONE PERIODICA
A)A) STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO.NON AUTOMATICO.
B)B) STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO AUTOMATICO –– RIEMPITRICI GRAVIMETRICHE RIEMPITRICI GRAVIMETRICHE AUTOMATICHE.AUTOMATICHE.
C)C) DISTRIBUTORI DISTRIBUTORI DIDI CARBURANTE.CARBURANTE.
D)D) DISTRIBUTORI DISTRIBUTORI DIDI CARBURANTE ASSOCIATI AD CARBURANTE ASSOCIATI AD APPARECCHIATURE AUSILIARIE APPARECCHIATURE AUSILIARIE –– PROCEDURE PROCEDURE DIDI INSTALLAZIONE.INSTALLAZIONE.
E)E) CONVERTITORI CONVERTITORI DIDI VOLUME VOLUME DIDI GAS.GAS.
F)F) CONTATORI CONTATORI DIDI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA.ENERGIA ELETTRICA ATTIVA.
Agenda
Capo II - OrganismiCapo II - Organismi
Capo I - ControlliCapo I - Controlli
Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorieCapo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europeeCapo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee
All. II – Procedure verificazione periodica e controlli casualiAll. II – Procedure verificazione periodica e controlli casuali
All. I – Requisiti degli organismiAll. I – Requisiti degli organismi
Scheda C e D – Distributori di carburanteScheda C e D – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
Agenda
Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie
Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie
Scheda C – Distributori di carburanteScheda C – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
Slide n. 71
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda CScheda C
Distributori di carburanteDistributori di carburante
Scheda CScheda C –– Distributori di carburanteDistributori di carburanteProcedura per la verificazione periodica dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas eccetto i gas
liquefattiliquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.1.1. Strumenti di controlloStrumenti di controllo.
1) In deroga al punto 1.3 dell’allegato II le misure di capacità utilizzate per la verifica dei distributori di carburante possono essere tarate dall’organismo che svolge la verificazione, purché l’organismo disponga di sistemi di trasferimento e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:
a) l’errore massimo tollerato (EMT)errore massimo tollerato (EMT) della misura di capacità nonnon deve superaresuperare 1/3 del 1/3 del massimo errore tollerato dello strumentomassimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verificazione periodica;
b) l’incertezzaincertezza di misura connessa alle operazioni di taratura nonnon deve essere superiore a superiore a 1/3 dell1/3 dell’’errore massimo tollerato per la classe di precisioneerrore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (Classe 0,5Classe 0,5).
EsempioEsempio::
CapacitCapacitàà misuramisuraEMT distributori EMT distributori
(classe 0,5)(classe 0,5)EMT sulla misuraEMT sulla misura Incertezza estesaIncertezza estesa
20 L20 L 100 100 mLmL 33,33 33,33 mLmL 11,11 11,11 mLmL
50 L50 L 250 250 mLmL 83,33 83,33 mLmL 27,77 27,77 mLmL
100 L100 L 500 500 mLmL 166,66 166,66 mLmL 55,55 55,55 mLmL
Slide n. 72
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda CScheda C
Distributori di carburanteDistributori di carburante
1) La capacitcapacitàà dei serbatoi utilizzati per la verifica degli errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume erogato volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondiin un tempo non inferiore a 30 secondi.
2) Il volume dei predetti serbatoi utilizzati è determinato alla temperatura di riferimento di 1515°°CC ed a partire dallo stato «da vuoto, bagnato e da vuoto, bagnato e sgocciolatosgocciolato».
Esempio:Esempio:Portata massima Portata massima
distributoredistributore
Volume erogato per Volume erogato per
30 secondi30 secondi
Misura di capacitMisura di capacitàà da da
utilizzareutilizzare
38 L/min38 L/min 19 L19 L 20 L20 L
98 L/min98 L/min 49 L49 L 50 L50 L
198 L/min198 L/min 99 L99 L 100 L100 L
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda CScheda C
Distributori di carburanteDistributori di carburante
2. La verificazione periodica verificazione periodica prevede:1)1) Controllo visivo Controllo visivo finalizzato a verificare la presenzapresenza di:
a)a) bollibolli di verificazione prima nazionale verificazione prima nazionale o b)b) CEECEE o c)c) marcatura CEmarcatura CE e della marcatura metrologica marcatura metrologica
supplementare Msupplementare M,d)d) iscrizioni regolamentari iscrizioni regolamentari e integritintegritàà sigillisigilli.
2)2) Controllo della presenza del libretto metrologicoControllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato.
3)3) ControlloControllo che in caso di sostituzionesostituzione di un componentecomponente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel annotata nel libretto metrologicolibretto metrologico; detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l’intervento, comprende anche il numero di serie, se presente.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda CScheda C
Distributori di carburanteDistributori di carburante
1) Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura.
a)a) Verifica del rispetto degli errori massimi tolleratiVerifica del rispetto degli errori massimi tollerati..Tale verifica è effettuata mediante duedue distinte erogazionierogazioni corrispondenti alla portata massimaportata massima e minimaminima del sistema di misura accertando che in ciascuna erogazione l’errore massimo tollerato non sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa nazionale o europea in base al quale è stato approvato, fatta salva l’applicazione dell’art. 4, comma 10, secondo periodo.
Portata massimaPortata massima
-- 0,5 % 0,5 % ≤≤ EMT EMT ≤≤ + 0,5 %+ 0,5 %
Portata minimaPortata minima
b)b) Verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui Verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantitdi quantitàà(totalizzatori), ove presenti.(totalizzatori), ove presenti.Dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore continuo di quantità, erogare una certa quantità di prodotto superiore alla minima quantità misurabile dallo strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo di visualizzazione azzerabile del sistema di misura per più di 1 (uno) litro.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda CScheda C
Distributori di carburanteDistributori di carburante
5)5) Verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del Verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore.misuratore.
a)a) Messa in pressione Messa in pressione del circuito idraulico mediante l’avviamento della pompa e l’estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa.
b)b) VerificaVerifica che per un periodo di circa 30 secondi 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore tollerato doppio del massimo errore tollerato per la minima quantitper la minima quantitàà misurabilemisurabile.EsempioEsempio::
QuantitQuantitàà minima minima
erogabileerogabileEminEmin
Errore tenuta circuito Errore tenuta circuito
idraulicoidraulico
2 L2 L 20 20 mLmL 40 40 mLmL
5 L5 L 50 50 mLmL 100 100 mLmL
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda CScheda C
Distributori di carburanteDistributori di carburante
6)6) Verifica del raggiungimento della portata massima.Verifica del raggiungimento della portata massima.Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l’apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogareerogare per almeno 30 secondi30 secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto nonportata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60 % della inferiore al 60 % della portata massimaportata massima riportata nella targa delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato sulla base di quanto indicato dalla testata indicatrice dello strumento.
EsempioEsempio::
Portata massima in targaPortata massima in targaLimite inferiore della portata Limite inferiore della portata
effettiva misuratoreeffettiva misuratore
38 L/min38 L/min 22,8 L/min22,8 L/min
90 /min90 /min 54 L/min54 L/min
130 L/min130 L/min 78 L/min78 L/min
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Scheda CScheda C
Distributori di carburanteDistributori di carburante
7)7) Prove su Prove su distributori di carburante distributori di carburante conformi alla normativa nazionale conformi alla normativa nazionale o europea e o europea e associati ad apparecchiature ausiliarie selfassociati ad apparecchiature ausiliarie self--service service utilizzate in modalitutilizzate in modalitàà ««non sorvegliatanon sorvegliata»» ((unattendedunattended service mode) service mode) da eseguire una volta per ogni testata del distributore.da eseguire una volta per ogni testata del distributore.
a)a) DisponibilitDisponibilitàà ricevutaricevuta..
Controllare che in caso di indisponibilitindisponibilitàà della ricevutaricevuta sia inibitainibita la prenotazione di una nuova erogazione nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta stessa.
b)b) Erogazione con carta elettronica di pagamentoErogazione con carta elettronica di pagamento.
Dopo aver abilitato l’erogazione con carta elettronica, effettuare un’erogazione e quindi verificareverificare la corrispondenzacorrispondenza tra i datidati visualizzati dal sistemasistema di visura e lo scontrino scontrino di ricevuta.
c)c) Erogazione prepagata con banconoteErogazione prepagata con banconote, incompleta o non iniziata.
Dopo aver abilitato un’erogazione per l’importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l’erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. VerificareVerificare la congruenzacongruenza dei datidati visualizzati dal sistemasistema di misura con lo scontrinoscontrino di resto.
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Scheda CScheda C
Distributori di carburanteDistributori di carburante
d)d) Cambio prezzo unitarioCambio prezzo unitario..
Dopo aver avviato l’erogazione, effettuare la modificamodifica del prezzo unitario prezzo unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato nonnon abbia effettoeffetto sul corrispettivo dovutocorrispettivo dovuto.
e)e) Regolatore di durata delle erogazioni prepagateRegolatore di durata delle erogazioni prepagate.
Dopo aver impostato un’erogazione, verificare che qualora l’utenteutente nonnon provvede a rifornirsirifornirsi entro un tempo di attesa, l’erogazioneerogazione è inibitainibita in modo automatico e viene rilasciata ricevutarilasciata ricevuta.
f)f) Verifica delle registrazioniVerifica delle registrazioni.
VerificareVerificare che vengano registrati su supporti durevoli registrati su supporti durevoli tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazionisingole transazioni.
7) L’operatoreoperatore che effettua i controlli effettua i controlli di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), compila la lista di controllo (checklist)compila la lista di controllo (checklist) riportata nell’allegato A alla presente scheda.
L’originaleoriginale della lista di controllo è conservataconservata a cura dell’organismoorganismo che ha effettuato la verificazione periodica, e dallo stesso trasmessa in copia trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio Camera di commercio competente per territorio; una copiacopia di detta lista è tenuta a disposizionedisposizione delle AutoritAutoritàà di controllo di controllo da parte del titolare dello strumentotitolare dello strumento.
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Allegato AAllegato A
Lista di riscontro (Checklist)Lista di riscontro (Checklist)Allegato A Allegato A –– Lista di riscontro (checklist)Lista di riscontro (checklist)
– Allegato A – Lista di controllo (checklist)– Titolare dello strumento:– Indirizzo:– N° matricola distributore di carburante:– N° matricola apparecchiatura associata (se presente):– Lista di controllo (checklist) per la verificazione periodica
Note: _______________________________________________________
DataFirma del titolare dello strumento o di un suo delegatoFirma dell’incaricato □ (*) dell’organismo (verificazione periodica)o
□ (*) della Camera di commercio (controlli casuali)(*) barrare la casella che interessa
RequisitiRequisiti Descrizione del controlloDescrizione del controllo ++ -- NoteNote1.11.1 Il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata
e del prezzo (se calcolato) indica in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.
2.12.1 È inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure è chiaramente segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.
2.22.2 I dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento sono corrispondenti.
2.32.3 I dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote sono congruenti.
2.42.4 Nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell’erogazione, l’importo è determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l’erogazione ha avuto inizio.
2.52.5 È previsto un tempo di attesa oltre il quale l’erogazione si conclude in modo automatico.
2.62.6 L’intervento del dispositivo di minimo livello consente di terminare l’erogazione in corso e inibisce le successive.
2.72.7 I dati degli eventi e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.
2.7.52.7.5 È previsto un tempo di attesa entro il quale l’erogazione si conclude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.
2.7.62.7.6 I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.
++ --
XXSe l’apparecchiatura ausiliaria associata ha
superato il controllo
XXSe l’apparecchiatura ausiliaria associata non
ha superato il controllo
// // Se il controllo non è applicabile
Agenda
Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie
Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie
Scheda C – Distributori di carburanteScheda C – Distributori di carburante
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione
(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)
Scheda DScheda D -- Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliaDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie rie ––Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cobis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallme modificato dall’’art. 1, comma 1, art. 1, comma 1, lettera lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84).) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84).
Procedure per il controllo della corretta funzionalità da eseguirsi al momento dell’associazione di distributori di carburante con apparecchiature ausiliarie self-service. L’apparecchiatura ausiliaria self-service è un sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale.
1.1.Procedure.Procedure.1) Le disposizionidisposizioni e le procedure tecniche procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto
funzionamento dell’associazioneassociazione di distributoridistributori di carburante nazionali ed europei con apparecchiature ausiliarie selfapparecchiature ausiliarie self--service service sono riportate nell’allegato Aallegato A alla presente scheda.
2) L’apparecchiatura selfapparecchiatura self--service service è munitamunita di certificato di valutazione (EC) certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato organismo notificato o di una approvazione nazionale.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Approfondimenti su:Approfondimenti su:
Scheda DScheda D
Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)
•• Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, modificato dal DecretDecreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, modificato dal Decreto Legislativo o Legislativo 19 maggio 2016 n. 8419 maggio 2016 n. 84
•• Art. 22Art. 22--bisbis
•• Esclusioni dal campo di applicazioneEsclusioni dal campo di applicazione
•• 1. 1. --------omissisomissis--------
•• 2.2.--------omissisomissis--------
• ((2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio dopo il 30 ottobre 2016 anche nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire dispositivi o sistemi self-service ad essi associati, i distributori di carburanti che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 e sono stati o sono commercializzati e messi in servizio fino al 30 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, possono essere associati a dispositivi o sistemi self-service immessi sul mercato in conformitàalle norme applicabili dal 30 ottobre 2006. Tale associazione è consentita nel rispetto dei requisiti di cui al punto 8.1 dell'allegato I, da documentare mediante certificato di valutazione dei dispositivi rilasciato da organismo notificato e da controllare in occasione di verifiche periodiche e, eventualmente, di controlli casuali. Analoghe cautele sono osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi o sistemi self-service che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire distributori di carburanti ad essi associati, approvati secondo le medesime norme, con distributori immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006)).
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione
(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)
2.2. Verifica dellVerifica dell’’associazioneassociazione..1) Dopo il 30 ottobre 2016 è consentitaconsentita l’installazioneinstallazione e l’utilizzo delle apparecchiature selfapparecchiature self--
serviceservice munitemunite di certificato di valutazione (EC) certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC)certificato di componenti (PC)rilasciato da un organismo notificato organismo notificato anche sui punti vendita di solo metanometano per autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di carburanti conformi alla presenti solo distributori di carburanti conformi alla normativa nazionalenormativa nazionale.
2) L’operatore operatore che esegue il collegamento dei distributori di carburante ad apparecchiature self-service accertaaccerta il solosolo rispettorispetto delle disposizionidisposizioni e delle procedure tecnicheprocedure tecniche di cui al punto 1.1.
Procedure Allegato AProcedure Allegato A
3) L’operatoreoperatore che effettua i controllicontrolli di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) e b) compila la compila la lista di controllo (checklist)lista di controllo (checklist) riportata nell’allegato B alla presente scheda.
o oppure
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione
(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)
4) L’originaleoriginale della lista di controllo lista di controllo è conservataconservata a cura dell’operatoreoperatore che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1, e dallo stesso trasmessa in copia trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di Camera di commerciocommercio competente per territorio; una copiacopia di detta lista è tenuta a disposizionedisposizione delle AutoritAutoritàà di controllo di controllo da parte del titolare dello strumento.
5) Il fabbricantefabbricante titolare dell’approvazione rilasciata a livello nazionale forniscefornisce al titolare dello strumento insieme al distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli dichiarazione dei protocolli di comunicazionedi comunicazione utilizzati per il colloquio con il sistema self-service. CopiaCopia di detta dichiarazionedichiarazione è allegataallegata alla lista di lista di controllocontrollo di cui all’allegato B.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione
(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)
3.3.IscrizioniIscrizioni..1. I distributori di carburante distributori di carburante nazionali e europei associatiassociati ad
apparecchiature ausiliarie self-service sono munitimuniti di una targatargarecante la seguente iscrizione:««Distributore di carburante associato ad apparecchiatura Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. ausiliaria n. ……………………………… (numero di matricola)(numero di matricola)»»
2. Le apparecchiature ausiliarie apparecchiature ausiliarie self-service associateassociate a distributori di carburante nazionali e europei sono munitimuniti di una o più targhetarghe con la seguente iscrizione:««Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. carburante n. ……………………………… (numero/i di matricola)(numero/i di matricola)»»
3. Le targhetarghe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzaterealizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l’impossibilitimpossibilitààdel loro ulteriore utilizzodel loro ulteriore utilizzo.
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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione
(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)
4. Qualora vengono cambiaticambiati uno o più componenticomponentidell’associazioneassociazione, le targhetarghe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono sostituitesostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le ripetute le procedureprocedure di cui al punto 3 ed è compilatacompilata sia la lista lista di controllodi controllo sia il libretto metrologicolibretto metrologico.
5. Il contrassegnocontrassegno di verificazione periodica si applica solosolo sui distributoridistributori di carburante.
6. Nel caso in cui tutti i componenticomponenti dell’associazione sono conformiconformi alla direttiva MIDMID, sui singoli componenti si riportano, se previste, le sole iscrizioni sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e PCcertificati EC e PC.
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Approfondimenti su:Approfondimenti su:Scheda DScheda D
Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)
•• Dubbi interpretativi:Dubbi interpretativi:•• Il soggetto che esegue le prove, compila la checkIl soggetto che esegue le prove, compila la check--list ed list ed
aggiorna il libretto metrologico, nel caso di sostituzione di aggiorna il libretto metrologico, nel caso di sostituzione di un elemento dellun elemento dell’’associazione non associazione non èè chiaro chi sia a doverlo chiaro chi sia a doverlo fare.fare.
Slide n. 88
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Allegato A (punto 1.1 della scheda D)Allegato A (punto 1.1 della scheda D)
Allegato AAllegato A (punto 1.1 della scheda D)(punto 1.1 della scheda D)Procedura per lProcedura per l’’accertamento del corretto funzionamento dei accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliardistributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie selfie self--service in modalitservice in modalitàà ««non sorvegliatanon sorvegliata»» e e ««sorvegliatasorvegliata»»..
1.1.Prove sui distributori di carburante associati Prove sui distributori di carburante associati a sistemi selfa sistemi self--service utilizzati in modalitservice utilizzati in modalitàà««sorvegliatasorvegliata»»..
1.1 AccertareAccertare che il dispositivodispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indichiindichi in maniera corretta quanto visualizzatovisualizzatonel displaydisplay del distributore di carburanti.
Slide n. 89
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Allegato A (punto 1.1 della scheda D)Allegato A (punto 1.1 della scheda D)
2.2. Prove sui distributori di carburante associati a sistemi selfProve sui distributori di carburante associati a sistemi self--service service utilizzati in modalitutilizzati in modalitàà ««non sorvegliatanon sorvegliata»»..
2.1.2.1. DisponibilitDisponibilitàà ricevutaricevuta..Controllare che in caso di assenzaassenza della stampantestampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guastoguastorilevabile dalla stampantestampante, ovvero sia rilevata la mancanzamancanza della cartacartanella stampante, si determini che sia inibitainibita la prenotazioneprenotazione di una nuova erogazioneerogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta.
2.2.2.2.Erogazione con carta elettronica di pagamento.Erogazione con carta elettronica di pagamento.Dopo aver abilitato l’erogazione con carta elettronica, effettuare un’erogazione e quindi verificareverificare la corrispondenzacorrispondenza tra i datidativisualizzati dal distributoredistributore di carburante e lo scontrinoscontrino di ricevuta.
Slide n. 90
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Allegato A (punto 1.1 della scheda D)Allegato A (punto 1.1 della scheda D)
2.3.2.3. Erogazione prepagata con banconote incompleta Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziatao non iniziata..Dopo aver abilitato una erogazione per l’importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l’erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. VerificareVerificare la congruenzacongruenza del datidati visualizzati dal sistemasistema di misura con lo scontrinoscontrino di resto emesso.
2.4.2.4. Cambio prezzo unitarioCambio prezzo unitario..VerificareVerificare che l’importo dell’erogazione in corso sia determinato dal prezzoprezzo unitario con cui l’erogazione ha avuto inizioinizio e controllare che detto importoimporto nonnonsia modificabilemodificabile una volta impostati i parametri della transazione.
Slide n. 91
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Allegato A (punto 1.1 della scheda D)Allegato A (punto 1.1 della scheda D)
2.5. 2.5. Regolatore di durata delle erogazioni Regolatore di durata delle erogazioni prepagateprepagate. . Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l’erogazione si conclude in modo automatico.
2.6.2.6. Minimo livelloMinimo livello..Accertare che all’intervento del dispositivo di minimo livello l’erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.
2.7.2.7. Verifica delle registrazioniVerifica delle registrazioni..Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.
Slide n. 92
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Allegato BAllegato B
(punto 2.3 della scheda D)(punto 2.3 della scheda D)Allegato B (punto 2.3 della scheda D)Allegato B (punto 2.3 della scheda D)– Allegato B (punto 2.3 della scheda D)– Titolare dello strumento:– Indirizzo:– N° matricola distributore di carburante:– N° matricola apparecchiatura associata (se presente):
– Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell’allegato A
Note: _______________________________________________________
DataFirma del titolare dello strumento o di un suo delegatoFirma dell’incaricato □ (*) dell’organismo (verificazione periodica)o
□ (*) della Camera di commercio (controlli casuali)(*) barrare la casella che interessa
RequisitiRequisiti Descrizione del controlloDescrizione del controllo ++ -- NoteNote1.11.1 Il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del
prezzo (se calcolato) indica in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.
2.12.1 È inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure èchiaramente segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.
2.22.2 I dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento sono corrispondenti.
2.32.3 I dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote sono congruenti.
2.42.4 Nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell’erogazione, l’importo è determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l’erogazione ha avuto inizio.
2.52.5 È previsto un tempo di attesa oltre il quale l’erogazione si conclude in modo automatico.
2.62.6 L’intervento del dispositivo di minimo livello consente di terminare l’erogazione in corso e inibisce le successive.
2.72.7 I dati degli eventi e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.
2.7.52.7.5 È previsto un tempo di attesa entro il quale l’erogazione si conclude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.
2.7.62.7.6 I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.
+ -
XXSe l’apparecchiatura ausiliaria associata ha
superato il controllo
XXSe l’apparecchiatura ausiliaria associata non
ha superato il controllo
// // Se il controllo non è applicabile
Non dovrebbe essere firmata dall’installatore?
Agenda
Capo II - OrganismiCapo II - Organismi
Capo I - ControlliCapo I - Controlli
Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorieCapo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europeeCapo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee
All. II – Procedure verificazione periodica e controlli casualiAll. II – Procedure verificazione periodica e controlli casuali
All. I – Requisiti degli organismiAll. I – Requisiti degli organismi
Scheda C e D – Distributori di carburanteScheda C e D – Distributori di carburante
Scheda A - NAWIScheda A - NAWI
Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande
Domande e discussione
Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione