Mario GuarnoneResponsabile Vendite Lombarda Vita
Imperia, 11 Maggio 2007
La nuova fiscalità della previdenza complementare
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INCENTIVI FISCALI
Il D. Lgs. 252/2005 introduce incentivi fiscali per chi aderisce alle forme pensionistiche complementari.
Sia in fase di deduzione della contribuzione sia in fase di tassazione della prestazione sono state introdotte interessanti novità.
Attendiamo un adeguamento della normativa fiscale italiana a quella europea per giungere alla riduzione della tassazione anche in fase di gestione: si ipotizza una riduzione dall’attuale 11% fino ad arrivare al 6-7% o allo 0%.
I nuovi benefici fiscali
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FASE DELLACONTRIBUZIONE
FASE DELLAGESTIONE
FINANZIARIA
FASE DELLEPRESTAZIONI
Schema ETT
ESENZIONE TASSAZIONE TASSAZIONE
I nuovi benefici fiscali
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La deduzione in fase di adesione
Categoria Professionale Ante D. Lgs. 252/2005
Post D. Lgs. 252/2005
Liberi Professionisti, Lavoratori
Autonomi e Lavoratori dipendenti senza fondo di
categoria
12% del reddito complessivo fino al limite di 5.164,57€
Unico limite 5.164,57€
Lavoratori dipendenticon fondo di categoria
12% del reddito complessivo con max il doppio della quota TFR tenendo conto
del contributo datore di lavoro e lavoratore
fino al limite di 5.164,57€
Unico limite 5.164,57€
I nuovi benefici fiscali
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Tassazione dei rendimenti finanziari in fase di gestione
Ante D. Lgs. 252/2005 Post D. Lgs. 252/2005
11% 11%
I nuovi benefici fiscali
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Quota di capitale
derivante da
Riscatto totale o parziale
per acquisto prima casa …
Riscatto totale o parziale per spese mediche
documentate
Riscatto da parte degli
eredi
Trasferimento della posizione
premi dedotti Tassazione separata
Tassazione separata
Tassazione separata in capo al de
cuius
Esente
premi non dedotti (comunicati a chi
ha istituito il fondo)
Esente Esente Esente Esente
rendimento finanziario
Esente Esente Esente Esente
Ante D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione anticipata
I nuovi benefici fiscali
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Quota di capitale
derivante da
Riscatto totale per rendita
inferiore assegno sociale
Riscatto totale per mancanza requisiti per la
prestazione
Riscatto sino al 33% del montante
finale
Riscatto sino al 50% del montante
finale
premi dedotti Tassazione separata
Tassazione ordinaria
Tassazione separata
Tassazione separata
premi non dedotti (comunicati a chi
ha istituito il fondo)
Esente Esente Esente Esente
rendimento finanziario
Esente Esente Esente Tassazione separata
Ante D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione in forma di capitale
I nuovi benefici fiscali
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Parte di rendita derivante da Modalità di tassazione
premi non dedotti Esente da dichiarazione
premi dedotti Ordinaria, aliquota marginale IRPEF
rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta
sostitutiva dell’11% nella fase di gestione
Esente da dichiarazione
rivalutazioni finanziarie in fase di godimento
Imposta sostitutiva annua del 12,5%
Ante D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione in forma di rendita
I nuovi benefici fiscali
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L’aliquota di tassazione della prestazione
Aliquota definita per le prestazioni pensionistiche complementari
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, sia sotto forma di rendita che di capitale, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Ci sono variazioni
incentivanti
Aspetti fiscali della previdenza complementarepost D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione
I nuovi benefici fiscali
10
Ci sono variazioni
incentivanti
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Anni di iscrizione al fondo
Aliquota
di ta
ssazio
ne
15%
9%
Aspetti fiscali della previdenza complementarepost D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione
L’aliquota di tassazione della prestazione
I nuovi benefici fiscali
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Quota di capitale derivante da
Riscatto parziale fino al 75% del
montante per spese mediche
documentate
Riscatto parziale fino al 75% del
montante per acquisto
prima casa …..
Riscatto parziale fino al
30% del montante
per ulteriori esigenze
Trasferimento della posizione
premi dedotti Aliquota d’imposta definitiva
dal 15% al 9%
Aliquota d’imposta definitiva Del 23%
Aliquota d’imposta
definitiva del 23%
Esente
premi non dedotti (comunicati a chi ha
istituito il fondo)
Esente Esente Esente Esente
rendimento finanziario
Esente Esente Esente Esente
Aspetti fiscali della previdenza complementare post D. Lgs.252/2005 nella fase della prestazione anticipata
I nuovi benefici fiscali
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Quota di capitale derivante da
Riscatto totale per rendita inferiore assegno sociale
Riscatto totale per mancanza requisiti per la prestazione
Riscatto sino al 50% del montante
finale
premi dedotti Aliquotad’imposta
dal 15% al 9% decurtando dal 15%
lo 0,3% per ogni anno di adesione successivo al 15°
Aliquotad’imposta
dal 15% al 9% decurtando dal 15%
lo 0,3% per ogni anno di adesione successivo al 15°
Aliquotad’imposta
dal 15% al 9% decurtando dal 15%
lo 0,3% per ogni anno di adesione successivo al 15°
premi non dedotti Esente Esente Esente
rendimento finanziario
Esente Esente Esente
Post D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione in forma di capitale
I nuovi benefici fiscali
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Parte di rendita derivante da Aliquota
premi dedotti Aliquota d’impostadal 15% al 9% decurtando dal 15% lo 0,3% per ogni anno di adesione
successivo al 15°
premi non dedotti Esente da dichiarazione
rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta
sostitutiva dell’11% nella fase di gestione
Esente da dichiarazione
rivalutazioni finanziarie in fase di godimento
Imposta sostitutiva annua del 12,5%
Post D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione in forma di rendita
I nuovi benefici fiscali
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Il lavoratore può finanziare la previdenza complementare:
• con il TFR maturando
• con il contributo volontario del lavoratore
• con il contributo del datore di lavoro
Quali benefici fiscali il lavoratore realizza se destina il TFR maturando alla previdenza complementare?
Al TFR maturando sarà applicata la tassazione prevista per il montante delle forme pensionistiche complementari sia se esso è distribuito sotto forma di capitale per le prestazioni anticipate, sia se è distribuito sotto forma di capitale per le prestazioni finali, sia se è distribuito sotto forma di rendita.
I nuovi benefici fiscali
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Il TFR liquidato al lavoratore dall’azienda è sottoposto a tassazione separata.
Il TFR destinato alle forme pensionistiche complementari è sottoposto ad un’aliquota d’imposta definitiva variabile dal 15% al 9%.
BENEFICIO FISCALE
Tassazione separata variabile dal 23% al 33% (media dell’aliquota marginale)
Tassazione con aliquota d’imposta variabile dal 15% al 9%
Massimo beneficio fiscale realizzabile: 33% - 9% = 24%Minimo beneficio fiscale realizzabile : 23% - 15% = 8%
Beneficio fiscale compreso tra il 24% e l’8%.
I nuovi benefici fiscali
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La nuova fiscalità per le imprese
VERSANDO IL TFR MATURANDO DEI LAVORATORI DIPENDENTI …
AGEVOLAZIONIIMPRESE
Fino a 49 dipendentiIMPRESE
Oltre 49 dipendenti
DEDUZIONE FISCALE (A1)
Deduzione del 6% del Tfr versato a forme pensionistiche
Deduzione del 4% del Tfr versato a forme pensionistiche o a Inps
ESONERO CONTRIBUTIVO (A2)
Esonero del contributo di 0,2% versato sul fondo garanzia del Tfr
Esonero del contributo di 0,2% versato sul fondo garanzia del Tfr
RIDUZIONE COSTO DEL LAVORO (A3)(“oneri impropri” cioè contributi per assegni familiari, maternità, disoccupazione)
Dallo 0,19% nel 2008 al 0,28% dal 2014 (con un aumento di 2 punti percentuali per anno fino al 2011 e di 1 punto percentuale nel 2012, nel 2013 e nel 2014)
Dallo 0,19% nel 2008 al 0,28% dal 2014 (con un aumento di 2 punti percentuali per anno fino al 2011 e di 1 punto percentuale nel 2012, nel 2013 e nel 2014)