SiMPeF Lazio
Il Pediatra di Famiglia
e la certificazione
medica
Breve vademecum su normative e procedure
Settembre 2017 a cura della Segreteria provinciale per Roma e provincia
Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio
Premessa
Buona parte della attività ambulatoriale del Pediatra di famiglia è dedicata alla certificazione
medica.
Molto di più di una semplice dichiarazione, certificare è un vero e proprio atto medico regolato da
precise norme giuridiche che come tali, vincolano il certificatore a responsabilità che possono dare
adito anche a sanzioni penali.
La corretta applicazione delle normative consente a tutta la categoria di adottare un
atteggiamento uniforme ed è di supporto nel contrastare le richieste inappropriate di certificazioni
che spesso giungono al Pediatra di Famiglia da parte di genitori, insegnanti ed altre figure
professionali ed istituzionali.
In questo breve vademecum verranno illustrate le certificazioni che il Pediatra di Famiglia può
comunemente incontrare nel corso della sua attività, focalizzando l’attenzione su quanto è previsto
dalle attuali normative.
Per comodità espositiva abbiamo suddiviso le certificazioni facendo riferimento all’ACN 15
dicembre 2005 – testo integrato con l’A. C. N. 29 luglio 2009.
I certificati contemplati nell’ attuale ACN sono rilasciati gratuitamente. Tutti gli altri sono a carico
del richiedente, applicando il regime di libera professione.
A supporto del lavoro quotidiano, proponiamo un elenco della modulistica che più frequentemente
il Pediatra può utilizzare nel corso dell’attività ambulatoriale ed un riassunto delle certificazioni
da esporre nel proprio studio.
Buon lavoro a tutti noi
Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio
Il certificato è un atto medico
Art. 24 del codice di deontologia medica (2014):
Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che
attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente
constatato od oggettivamente documentati.
Quindi
• è un atto scritto con il quale il medico dichiara veritiero un fatto o uno stato verificato
personalmente nel corso della sua attività professionale;
• ha rilevanza giuridica;
• avviene a seguito di un riscontro diretto;
• si rilascia su richiesta del diretto interessato o di chi ne abbia la potestà giuridica;
• riguarda sempre una situazione medica;
Già tenendo conto di questi presupposti, possiamo agevolmente decidere se una richiesta di
certificazione sia appropriata o meno.
Ma non basta.
Il certificato assume una natura giuridica differente a seconda del suo contenuto e del ruolo che
assume il medico certificatore. Infatti il certificato può essere:
atto pubblico: una certificazione obbligatoria che attesta fatti compiuti dal medico con funzioni
pubbliche o avvenuti in sua presenza (es: certificato di morte; certificato di idoneità alla guida…);
certificato amministrativo: certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio (es: idoneità alla attività sportiva agonistica; di avvenuta vaccinazione);
scrittura privata: in regime libero professionale, durante il quale il medico non svolge funzioni
pubbliche (es. certificazione per idoneità alla attività sportiva non agonistica).
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Sia l'atto pubblico che la certificazione amministrativa si fondano sul presupposto essenziale che
il medico li rediga nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o di incaricato di
pubblico servizio (art. 358 c.p.); può pertanto attestare solo fatti da lui rilevati o conosciuti
nell'ambito della sua attività ed eventuali illeciti vengono riferiti a precisi reati contemplati nel
codice penale (ad esempio, omissione di atti di ufficio, falso ideologico….).
CERTIFICATI PREVISTI DALLA CONVENZIONE
Rilascio gratuito
Certificato di riammissione a scuola
DPR 1 518/67, art.42
«L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere
riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla
Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della
malattia e l’idoneità alla frequenza».
ACN 15 dicembre 2005 – testo integrato con l’A. C. N. 29 luglio 2009
ART. 44 – COMPITI DEL PEDIATRA.
g) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli
asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori e ai fini dell’astensione dal lavoro
del genitore a seguito di malattia del bambino……
Questa è la certificazione che ancora oggi è oggetto di frequenti confronti con genitori e
rappresentanti scolastici anche se le informazioni sulla sua corretta applicazione vengono
comunemente riportate nel materiale informativo che la scuola fornisce ai genitori all’inizio
dell’anno scolastico.
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Ricordiamoci che:
• non serve certificare in caso di rientro dell’alunno il 6° giorno di assenza;
• il conteggio dei giorni tiene conto dei fine settimana e delle festività solo se il primo giorno
di assenza precede questi intervalli;
• se l’assenza avviene per situazioni programmate famigliari (vacanze, problemi di gestione
famigliare ecc..), è il genitore che deve comunicare preventivamente l’assenza del proprio
figlio alla scuola, dichiarazione che la scuola ha l’obbligo di accettare;
• non contempla le sospensioni programmate dell’attività scolastica e riportate nel calendario
scolastico annuale;
• è una certificazione medica che tiene conto di una patologia in atto, comprensiva dei giorni
di convalescenza ritenuti ottimali da parte del medico curante;
• non è una certificazione che i genitori possono richiedere per giustificare assenze verificatesi
sporadicamente nel corso dell’anno ma in numero tale da superare il numero valutato dalla
scuola al fine delle valutazioni di fine anno;
• se l’assenza non è dovuta a malattia e comunque se una malattia non è intervenuta durante
l’assenza, la Direzione Didattica può decidere di riammettere l’alunno senza certificazione
medica ed eventualmente acquisire autocertificazione resa all’avente titolo (studente
maggiorenne, genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del DPR 20/10/98 n.403
Può accadere che il bambino venga allontanato dalla scuola del bambino, per disposizione del
Dirigente scolastico o di un suo sostituto e motivato dalla comparsa di segni e sintomi evocabili
una possibile malattia diffusibile. (L’ art. 8, Regolamento degli Asili Nido del Comune Roma -
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45, 25/03/1996; art. 42, DPR 1518/1967)
Come comportarsi in questa situazione?
La riammissione a scuola del bambino comporta la certificazione soltanto se la assenza supera i 5
giorni continuativi.
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Tuttavia se l’allontanamento è stato motivato da un disturbo di una certa rilevanza (febbre >
38,5°C, diarrea con più di tre scariche liquide; vomito ripetuto; esantema ad esordio improvviso e
non motivato da patologie preesistenti; congiuntivite purulenta) con la necessità di una
valutazione del Pediatra di famiglia al fine di confermare od escludere malattie in atto, il
certificato di rientro viene comunque richiesto se il rientro avviene entro 24 ore.
Certificato di astensione lavorativa per malattia figlio
Anche questa certificazione è citata nell’ art. 44 dell’ACN.
L’assenza per malattia del bambino è un diritto riconosciuto alla madre lavoratrice o al padre
lavoratore che consente di astenersi facoltativamente dal lavoro per tutte le malattie di ciascun
figlio fino al compimento dei 3 anni, e a 5 giorni lavorativi per il figlio tra i 3 agli 8 anni.
Con la novità introdotta dal Jobs Act, tale assenza è riconosciuta e quindi estesa fino al giorno di
compimento dei 12 anni del bambino.
La malattia bambino, secondo i chiarimenti del Ministero del lavoro forniti con la circolare
79/76, deve intendersi la “modificazione peggiorativa dello stato di salute” ma più precisamente
“qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non
impegnativa delle condizioni organiche generali”. Quindi non rientra nell’accezione di malattia
per esempio la necessità di un soggiorno al mare o in montagna della madre con il figlio, qualora
non strettamente correlato a cure elioterapiche specificatamente prescritte dal medico al bambino.
Chi beneficia di questa certificazione? Madre o padre, genitori adottivi o in affidamento purché
lavoratori dipendenti.
Attualmente il Pediatra non è tenuto a certificare telematicamente l’assenza per malattia figlio;
infatti, nonostante esista questo obbligo (necessario per usufruire dei congedi previsti in tema di
tutela e sostegno della maternità e della paternità) ancora non è stato messo a punto il relativo
decreto attuativo e rimane valida la certificazione cartacea.
In occasione di una visita ambulatoriale, il genitore può richiedere un attestato di
accompagnamento presso lo studio medico. In questi casi si tratta di un attestato e non di un
certificato, per cui può essere rilasciato anche dal personale di studio purché su carta intestata.
Tale attestazione è rilasciata gratuitamente.
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Certificato di astensione lavorativa per malattia figlio
Anche questa certificazione è citata nell’ art. 44 dell’ACN.
L’assenza per malattia del bambino è un diritto riconosciuto alla madre lavoratrice o al padre
lavoratore che consente di astenersi facoltativamente dal lavoro per tutte le malattie di ciascun
figlio fino al compimento dei 3 anni, e a 5 giorni lavorativi per il figlio tra i 3 agli 8 anni.
Con la novità introdotta dal Jobs Act, tale assenza è riconosciuta e quindi estesa fino al giorno di
compimento dei 12 anni del bambino.
La malattia bambino, secondo i chiarimenti del Ministero del lavoro forniti con la circolare
79/76, deve intendersi la “modificazione peggiorativa dello stato di salute” ma più precisamente
“qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non
impegnativa delle condizioni organiche generali”. Quindi non rientra nell’accezione di malattia
per esempio la necessità di un soggiorno al mare o in montagna della madre con il figlio, qualora
non strettamente correlato a cure elioterapiche specificatamente prescritte dal medico al bambino.
Chi beneficia di questa certificazione? Madre o padre, genitori adottivi o in affidamento purché
lavoratori dipendenti.
Attualmente il Pediatra non è tenuto a certificare telematicamente l’assenza per malattia figlio;
infatti, nonostante esista questo obbligo (necessario per usufruire dei congedi previsti in tema di
tutela e sostegno della maternità e della paternità) ancora non è stato messo a punto il relativo
decreto attuativo e rimane valida la certificazione cartacea.
In occasione di una visita ambulatoriale, il genitore può richiedere un attestato di
accompagnamento presso lo studio medico. In questi casi si tratta di un attestato e non di un
certificato, per cui può essere rilasciato anche dal personale di studio purché su carta intestata.
Tale attestazione è rilasciata gratuitamente.
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Certificazione per attività sportiva non agonistica in ambito scolastico
Questo tipo di certificazione è quella più frequentemente oggetto di richieste inappropriate da
parte dei rappresentanti scolastici.
ACN all’art.44, comma 2, lettera H: il Pediatra di Famiglia deve rilasciare gratuitamente
il certificato per le attività sportive non agonistiche solo in queste situazioni:
- alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito
delle attività parascolastiche;
- alunni che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti quella nazionale.
In particolare l’allegato H specifica che:
a) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario
extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla
partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti;
b) Per la partecipazione ai Giochi della gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi è richiesta la
certificazione di stato di buona salute esclusivamente per gli alunni selezionati per la
partecipazione alle fasi provinciali e regionali successive a quelle di istituto o rete di istituti
(sovrintesi da un’unica autorità scolastica). Quindi solo per quegli alunni che hanno superato
la fase di istituto o provinciale e non per tutti all’atto dell’iscrizione a scuola.
c) La certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni sportive
organizzate da Enti pubblici o privati ed inserite nei P.O.F. del programma scolastico è dovuta per
le sole attività che rientrano tra quelle definite alla lettera a) del presente allegato.
Tutte le certificazioni richieste per attività sportive che non abbiano queste caratteristiche,
comprese attività svolte in orario extracurricolare con finalità ludico-ricreative sono da ritenersi a
pagamento in regime libero-professionale.
d) Non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di educazione fisica.
e) La richiesta di certificazione deve essere effettuata solo per gli alunni interessati utilizzando
specifici moduli debitamente compilati e firmati dall’autorità scolastica competente e dai quali si
evinca chiaramente la tipologia di attività per la quale si richiede la certificazione. Non sono
ammessi moduli in bianco o scaricati da internet, senza la firma olografa del dirigente dell’istituto
scolastico.
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f) Non necessitano di certificazione le attività ginnico – motorie con finalità ludico – ricreative,
ginnico – formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall’età e senza controllo
sanitario preventivo obbligatorio. Rientra in questo gruppo anche qualsiasi attività fisico-sportiva
svolta nelle scuole dell’infanzia o nelle elementari. Se il certificato è richiesto per fini assicurativi
è a pagamento.
g) Non necessita di certificazione la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella scuola
elementare in quanto sono limitati alla fase di Istituto ed hanno carattere educativo, formativo e
mai competitivo.
Quindi:
• Solo per ragazzi delle medie e scuole superiori che partecipano a gare scolastiche, già
selezionati per determinate discipline, solo dopo aver superato la fase di istituto e in vista
della partecipazione alle fasi nazionali.
• Il genitore dovrà portare il modulo di partecipazione debitamente compilato, compresa
l’indicazione della disciplina sportiva e firmato dal Dirigente scolastico.
• Ricordiamoci che parliamo di una certificazione per la quale è previsto per legge la visita,
la misurazione della pressione arteriosa ed un ECG; l’indicazione della disciplina sportiva
(quasi mai riportata!) è importante ai fini della decisione di eseguire ulteriori accertamenti
ad hoc.
• In tutti questi casi il certificato è rilasciato gratuitamente.
• Ai bambini delle elementari NON serve.
• NON deve essere usato per fare educazione fisica a scuola né per altre forme di attività
motoria scolastica. Se però viene richiesta una certificazione, rientriamo tra quelle a
pagamento.
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CERTIFICATI NON PREVISTI DALLA CONVENZIONE
Parliamo delle certificazioni mediche non previste nell’ attuale ACN e pertanto soggette al
pagamento da parte del richiedente, secondo un tariffario di libera professione.
L’ Art. 54 del codice di deontologia medica (modificato nel 2016) prevede tuttavia che il
medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca
concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.
Infatti il medico, valutando il caso del singolo paziente, può ritenere opportuno evitare di chiedere
il pagamento del certificato; questo spesso succede per motivi di solidarietà sociale. Nella
certificazione si dovrà specificare che “il presente certificato viene rilasciato gratuitamente”. In
caso di compenso soggetto ad IVA, compilare una dichiarazione firmata anche dal genitore che
attesti il rilascio gratuito della prestazione.
Ai fini del compenso:
se la prevalente finalità della prestazione medica è la tutela della salute dell’interessato o della
collettività, il compenso è esente da IVA. In caso di compenso superiore a € 77,47 si applica la
marca da bollo di € 2,00
Esempi:
o Certificati sportivi al di fuori dell’ambito scolastico
o Certificato anamnestico per campi scuola o case vacanze; soggiorni marini/montani
o Relazione sulla storia clinica del bambino
o Certificato per patentino (età 14 anni)
o Certificato di sospensione temporanea dalla frequenza del nido o scuola materna per
patologia (specificando “a tutela della salute”)
o Certificato di ammissione all’Asilo Nido
o Certificato di esonero dall’educazione fisica per patologia
o Certificato per l’assunzione di farmaci nell’orario scolastico
o Certificato per diete specifiche a seguito di patologie
Se la prevalente finalità della prestazione è di natura accertativa o peritale o medico-legale, cioè
la loro principale finalità è di far ottenere un beneficio economico o sociale all’interessato, allora il
compenso è soggetto ad IVA (22%). In questi casi la marca da bollo non si applica.
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Esempi:
o Certificato di patologia per graduatorie per usi di legge
o Certificati per uso assicurativo
o Certificato per invalidità civile
o Certificato di malattia per il recupero di corsi o lezioni di attività sportiva
o Altri certificati ad uso privato
Vediamo i più frequenti.
Certificazioni sportive
Ad oggi (settembre 2017) sono previsti cinque tipi di certificato per attività sportiva:
1) Certificato medico per attività sportive agonistiche
2) Certificato medico per attività ludico-motoria
3) Certificato medico per attività sportive non agonistiche
4) Certificato medico per attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
5) Certificato medico agonistico per disabili
Non parleremo dei certificati di cui al punto 1) e 5) perché possono essere rilasciati unicamente
dai medici specializzati in medicina dello sport.
Certificato medico per attività ludico-motoria
Parliamo di diverse tipologie di “atleti”:
a) soggetti non tesserati a Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate (quelle non
ancora ammesse ai giochi olimpici o alcune non proprio sportive come dama, scacchi e bridge
ma anche football americano, rafting, kickboxing, orientamento, arrampicata sportiva ecc.),
agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
b) soggetto che effettua attività fisica in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o
soggetti terzi.
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c) Può essere individuale o collettiva, non occasionale ma finalizzata al raggiungimento ed al
mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi
sportivi.
Dall’ agosto 2013 non è più obbligatoria, tuttavia molte società o associazioni sportive la richiedono
per fini assicurativi. Analogamente può accadere che alcuni Enti o Associazioni o Comuni la
richiedano perché spesso vengono richieste al bambino prestazioni di tipo quasi sportivo (vedi
Scout, intrattenimenti estivi del Comune o di Enti, ecc.); in realtà si tratta di attività svolte con
finalità ludico ricreative, ginnico - formative, riabilitative e/o rieducative, non competitive. Vi
rientrano i corsi di acquaticità, i corsi di avviamento allo sport e le attività riabilitative, per le
quali deve essere prevista particolare attenzione.
Può essere rilasciato da qualsiasi medico iscritto all’Ordine dei medici.
Per i soggetti in età pediatrica che non presentano fattori di rischio non sono raccomandati
accertamenti oltre alla visita medica generale e alla misurazione della pressione arteriosa ed alla
valutazione anamnestica.
Certificato medico per attività sportiva non agonistica
Ci riferiamo a:
a) alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito
delle attività parascolastiche;
b) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella
nazionale
Di queste due categorie abbiamo già parlato e solo in questi casi il rilascio è gratuito con il
modello H.
c) atleti non considerati agonistici che svolgono attività organizzate dal CONI, da società
affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Nel 2016 il CONI ha individuato alcune
categorie la cui attività sportiva non comporta particolare impegno fisico (esempio gli sport
di tiro a volo, con l’arco, le bocce…). Per questi non è necessaria alcuna certificazione.
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Questi certificati sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai Pediatri di Libera scelta,
relativamente ai propri assistiti, o dai Medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici
della Federazione medico sportiva italiana del CONI.
Presuppongono una visita medica annuale ed hanno una validità annuale con decorrenza dalla
data di rilascio.
Ai fini del rilascio del certificato medico in età pediatrica per soggetti che non presentano fattori
di rischio è necessario:
- l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta in
vita.
Il medico certificatore, in presenza di fattori di rischio o di evidenze cliniche e/o diagnostiche
rilevate può richiedere ulteriori accertamenti o avvalersi della consulenza del medico sportivo o
dello specialista di branca.
Il medico ha il dovere di conservare copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite; solo
per i medici di medicina generale ed i Pediatri di Libera scelta, l’obbligo di conservazione dei
documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria
individuale informatizzata.
Certificato medico per attività sportive di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare
Per i Partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da
Federazioni sportive, discipline associate ed Enti di promozione sportiva, che non sono tesserati
ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20
Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.
Il certificato può essere rilasciato oltre che dal medico dello sport anche dal Pediatra di Famiglia,
ma la visita medica deve comprendere anche, oltre alla misurazione della pressione arteriosa, un
elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività
cardiaca.
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Certificato anamnestico per campi scuola o casa vacanze
In genere vengono presentati moduli prestampati da compilare a cura del Pediatra e riportanti le
informazioni principali sullo stato di salute del bambino, comprese eventuali intolleranze e/o
allergie a farmaci e le vaccinazioni effettuate.
Relazione sulla storia clinica del bambino
In caso di trasferimento del bambino il genitore può richiedere la cartella sanitaria; il Pediatra è
tenuto a conservare la cartella clinica completa, anche in vista di eventuali problemi di natura
medico-legale, ma può consegnare alla famiglia un sunto clinico anamnestico sotto forma di
“Relazione anamnestica della storia clinica del bambino”. E’ una certificazione a pagamento.
Diversamente, in caso di un ricovero ordinario, proposto dal Pediatra curante, è prevista la compilazione,
in forma gratuita (art.35 ACN, comma 7), di un’apposita scheda (allegato 3 I) che riporta i dati relativi al
paziente, estratti dalla scheda sanitaria individuale.
Analogamente, nel caso di una richiesta di consulenza specialistica, qualora si ritenga utile ai fini
della consulenza medesima inviare al Consulente consultato un sunto clinico del bambino, il
rilascio di tale certificazione è gratuito.
Certificato di ammissione all’Asilo Nido
Viene anche indicato come “Certificato di sana e robusta costituzione”.
Non è prevista alcuna certificazione per l’ingresso all’ asilo nido. La legge regionale 16 giugno
1980, n. 59 inerente le norme sugli asili nido, recita all’ art. 1 “Non può costituire causa
d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino”. Quindi la richiesta di una simile
certificazione è inappropriata.
Esistono dei protocolli di ammissione alla frequenza dell’asilo nido che prevedono la compilazione
di una scheda riportante le notizie generali sullo stato di salute del bambino. Per la sua
compilazione il genitore ricorrere al Pediatra. Tale compilazione è gratuita.
Alcuni Asili nido privati tuttavia richiedono comunque questa certificazione: in questo caso è a
pagamento.
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A partire dall’ anno scolastico 2017-2018, un requisito primario per l’accesso al servizio di asilo
nido pubblico e privato è l’assolvimento all’ obbligo vaccinale introdotto con la Legge del 31 luglio
2017 n.119. Il Pediatra non è tenuto ad effettuare alcuna certificazione inerente le vaccinazioni
effettuate dal bambino.
Certificazione pediculosi
La circolare del Ministero della sanità n. 4 del 13 marzo 1998 e la Circolare dell’Agenzia di Sanità
Pubblica della Regione Lazio, Servizio Prevenzione, Formazione e Documentazione – U.O. Malattie
Infettive prot. 6770 – ASP del 02/12/2005 prevedono “restrizioni della frequenza di collettività fino
all’avvio di idoneo trattamento di disinfestazione, certificato dal medico curante”.
In particolare, si sottolinea che se si seguono scrupolosamente le indicazioni per eliminare i
pidocchi, il bambino può tornare a scuola il giorno successivo al primo trattamento con
certificazione attestante l’avvio di idoneo trattamento disinfestante.
Qualora il bambino non venga adeguatamente sottoposto a trattamento antiparassitario, dovrà
essere disposto l’allontanamento dalla scuola, in modo da interrompere la catena di trasmissione
e verrà richiesto un certificato medico di riammissione a scuola.
Inoltre, ove esistessero dubbi sulla effettiva presenza dell’infestazione, il Dirigente scolastico può
richiedere al genitore visita del medico curante ed idonea certificazione attestante l’avvenuto
trattamento dell’infestazione.
Queste certificazioni sono a pagamento.
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Certificazione inerente la somministrazione di farmaci a scuola
Non è prevista la somministrazione di farmaci a scuola, ad eccezione di casi particolari, così come
indicato nelle linee guida emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione il
25/11/2005.
Si tratta di casi per i quali il medico curante valuta la assoluta necessità di assunzione del farmaco
durante l’orario scolastico, in modo programmato, per la cura di particolari patologie croniche o,
al bisogno, in presenza di patologie che possono manifestarsi con sintomatologia acuta.
L’ operatore designato non deve avere cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di
discrezionalità tecnica
Il medico curante rilascia un certificato (in genere già predisposto dalla scuola) ove i criteri sopra
esposti sono già espressi ed indica le modalità di conservazione, tempi di somministrazione e
posologia
Nel caso di bambini affetti da diabete, il loro inserimento scolastico è favorito da un apposito DGR
n. 71 del 02.03.2012 ove è previsto che alla scuola venga consegnato un Piano individuale di
trattamento diabetologico. Tutto ciò che attiene la gestione della patologia in ambito scolastico è
di pertinenza del centro di diabetologia pediatrica (formulazione ed aggiornamento del Piano
individuale, definizione della dieta…). Il Pediatra del bambino non deve fornire alcuna
certificazione, ma solo prendere atto del piano individuale e contribuire alla corretta gestione
scolastica della patologia.
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CERTIFICAZIONI INAPPROPRIATE, INUTILI O ABOLITE
E’ esperienza comune per il pediatra di Famiglia essere oggetto di richieste di certificazioni
inappropriate se non addirittura inutili. Spesso oggetto di confronto/scontro con genitori,
insegnanti ed altre figure professionali ed istituzionali, cedere alla loro compilazione potrebbe
anche comportare un illecito, in quanto non sempre riferibili ad una reale situazione medica.
Vediamone alcune.
Certificato di idoneità alla attività fisica
In genere è una richiesta che parte dell’insegnante di educazione fisica.
E’ una richiesta inappropriata perché in ambito scolastico NON È DOVUTO ed è inutile, in quanto
materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958)..
Per questi motivi è considerato illecito l’impedimento per l’alunno della frequenza delle lezioni
senza il rilascio del certificato.
Certificato di esenzione dalla mensa scolastica
E’ il genitore che decide se il figlio deve frequentare la Mensa Scolastica. Se l ’alunno si dovesse
trovare nella obbligatorietà della frequenza della mensa, perché i genitori hanno preventivamente
scelto l’orario continuato, non esiste comunque legislazione in Italia che obblighi il bambino alla
mensa se il genitore si oppone.
Pertanto è compito del genitore affrontare il problema con la Direzione Scolastica, mentre appare
altamente illegale l’invito fatto da Direttori o Insegnanti a rivolgersi al Pediatra curante per il
rilascio di un certificato per esenzione dalla mensa.
In questo ambito rientra anche la richiesta della dieta per motivi religiosi o per abitudini
alimentari (la famosa dieta ”in bianco”).
Diversa la situazione in cui sia necessario certificare per motivi di salute una dieta speciale o una
sospensione temporanea della frequenza della mensa: deve sempre rispondere al criterio dell’atto
medico; verrà redatto su richiesta del genitore e sarà soggetto a pagamento.
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Certificazione di entrata/uscita anticipata/posticipata per motivi
famigliari o per visite mediche e/o indagini strumentali
In nessun caso è prevista questa certificazione. Il genitore provvederà ad idonea autocertificazione.
Riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi
gessati
In genere non si tratta di condizioni che controindichino la frequenza scolastica, quindi non è
necessaria una certificazione. E’ sufficiente una dichiarazione dei genitori che si assumono la piena
responsabilità della frequenza scolastica del bambino.
Eccezione:
la Scuola ha un referto medico (correlato ad un evento esterno o interno alla Scuola, come ad
esempio un infortunio) con una prognosi; si può optare per un rientro a scuola anticipato rispetto
al periodo di prognosi di guarigione previsto. In questo caso il Pediatra può compilare una
certificazione attestante che, da un punto di vista medico, non sussistono impedimenti alla
frequenza delle lezioni da parte dell’alunno.
Sarà cura del Dirigente scolastico attuare le misure organizzative opportune per garantire la
permanenza dell’alunno portatore di sutura o apparecchio gessato.
Giustificazione per l’assenza del bambino dall’Asilo Nido per più di 20
giorni in un trimestre
Può essere una richiesta motivata dalla necessità di evitare la decadenza del diritto di frequenza
all’ asilo nido.
Se non c’è alcuna motivazione di natura medica è sufficiente una “giustificazione” del genitore che
la scuola è tenuta ad accettare (L’articolo 8 del Regolamento degli Asili Nido del Comune di Roma)
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Certificato di idoneità al lavoro di minori (legge 977/67 d.lgs 345/99)
L’età minima per l’ammissione al lavoro dei minori è fissata dalla Legge 27/12/2006 n. 29) al
compimento dei 16 anni, se vi è stato adempimento all’obbligo scolastico (10 anni di scuola).
I minori di 16 anni e i bambini possono essere impiegati solo in attività di carattere culturale,
artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non
pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e la frequenza scolastica. Non rientrando nella
categoria dei lavori soggetti a controlli medici annuali, a seguito del Decreto Legge n° 69 del
21/06/2013, il certificato è stato abolito.
Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio
Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio
Certificato di idoneità alla pratica di attività
ludico-motoria
D.M. ……..data
Sig.ra / Sig……...................................................................................................
Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,
residente a………………………………………………………………………………
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta
controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore
Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio
Certificato di idoneità alla pratica di attività
sportiva
di tipo non agonistico
D.M. ……..data
Sig.ra / Sig……...................................................................................................
Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,
residente a………………………………………………………………………………
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione
arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …….……,
non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non
agonistica.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore
Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio
Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare, ex art. 4 D.M…..
Sig.ra / Sig……...................................................................................................
Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,
residente a………………………………………………………………………………
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione
arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti
………………………………………………………………….,
non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui
all’articolo 4 del D.M…..
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore
Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio
CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA
COSTITUZIONE
…........................ li, ....................
SI CERTIFICA CHE
Il Sig./la Sig.ra ........................................................................................................
Nato/a a ................................................................................................................
il …................................................................................................................
Residente a ............................................................................................................
Sulla base della visita effettuata in data odierna gode di buone condizioni di salute
e non presenta, al momento attuale, né riferisce all'anamnesi, segno alcuno di
alterazione psico-fisica.
Presenta quindi uno stato di sana e robusta costituzione.
Si rilascia su richiesta dell'interessato/a per gli usi consentiti dalla legge.
In fede
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore