IL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO
Avv. Antonella Ratti
IL DPR 115 del 2002
• Il diritto di difesa è considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto.
• La legge italiana ha istituito il patrocinio a spese dello stato che consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell’assistenza di un legale per agire e difendersi nel processo.
Art.74
È’ assicurato il patrocinio :
• 1) nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
• 2) nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Il difensore della parte ammessa
(art.80)
• 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un
difensore scelto tra gli iscritti negli appositi
elenchi, istituiti presso i consigli dell'ordine del
distretto di corte di appello nel quale ha sede il
magistrato competente a conoscere del merito o
il magistrato davanti al quale pende il processo.
• 2. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un
difensore iscritto negli appositi elenchi anche al
di fuori del distretto in cui è radicato il giudizio
L’elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese stato (art.81) • L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda
e che siano in possesso dei seguenti requisiti
• a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni
• Cancellazione di diritto nel caso di sanzione superiore all’avvertimento
Il legale in sede civile
• E’ scelto dalla parte che presenta la
domanda
• E’ prevista la possibilità di nomina di un
solo difensore
• Non è prevista la possibilità della nomina
del domiciliatario per le cause fuori
distretto
Il legale in sede penale
• Prevista la nomina di un secondo
difensore per la partecipazione a distanza
al processo penale, limitatamente agli atti
che si compiono a distanza, nel caso
ricorra l’applicabilità delle norme della lex
n.11/98
La presentazione della
domanda
Condizioni per l’ammissione
Chi ne ha diritto?
• Nel processo penale: i cittadini
• italiani
• Comunitari
• Stranieri
• Apolidi residenti nello stato
• Che risultano come indagati, imputati, condannati, responsabili civili o civilmente obbligati per l’ammenda, persone offese dal reato, danneggiati che intendano costituirsi parte civile
Nel processo civile
• Cittadini italiani e quelli appartenenti CEE
• Stranieri regolarmente soggiornanti
• Cittadini extra comunitari per impugnare il
provvedimento di espulsione o asilo
• Gli apolidi
• Enti o associazioni senza fini di lucro
Condizioni reddituali art.76
• Limite di reddito €.11.528,41 ( importo aggiornato ogni due anni) non vengono computate eventuali proprietà immobiliari
• Deve essere provato con l’ultima dichiarazione fiscale non è sufficiente autocertificazione né ISEE
• Si sommano i redditi dei soggetti che risultano sullo stato di famiglia ( Cass.pen 33428/13) eccezion fatta per
diritti della personalità : nome e pseudonimo, immagine, d’autore, diritto alla vita e all’integrità fisica, diritto alla salute, diritti di libertà
conflitto interesse in ambito famigliare
Ambito penale
aumento € 1.032 pro capite ( Corte Cost. 237/15)
Cass.33428/2014
• In tema di gratuito patrocinio, l'articolo 76, comma 2 d.p.r. n. 115/2002 dispone che il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio in parola è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, sul presupposto che l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari; la natura di familiare fiscalmente a carico non convivente è status non coincidente con quello (familiare convivente) che assume rilievo per l'ammissione e il mantenimento del beneficio in questione
• Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico
Cass.9473/12
• In tema di patrocinio a spese dello Stato, allorché l'interessato, nell'istanza di ammissione al patrocinio, ai fini delle indicazioni relative ai componenti della propria famiglia anagrafica, abbia dichiarato di vivere da solo in un determinato comune, il giudice procedente può richiedergli di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda, in particolare sotto il profilo dell'assenza di altri componenti della famiglia anagrafica …
Risoluzioni Agenzia delle Entrate
• 21 gennaio 2008 n. 15/E: reddito imponibile
quale definito dall’art. 3 TUIR, integrato dagli
altri redditi indicati dall’art. 76; rileva anche il
reddito derivante da attività illecite
• 20 ottobre 2008 n. 387/E: redditi conseguiti da
ogni componente della famiglia, non si detrae
perdita subita nell’esercizio di attività di impresa
di un familiare
I redditi ai fini del computo
• RILEVANTI
• Rendite, indennità assegni invalidità di lavoro
• Pensioni ed indennità accompagnamento ciechi civili
• Assegno separazione divorzio a favore coniuge
• Proventi vendita immobili acquistati costruiti da non più di 5 anni no abitazione principale
• Vincite lotterie
• Interessi da banche e poste BOT, CCT
• Proventi fondi investimento
• NON RILEVANTI
• Pensioni ed indennità accompagnamento per altre invalidità civili
• Assegno separazione divorzio a favore figli
• Assegno divorzio una tantum
• Proventi vendita immobili da eredità o donazione
• Proventi vendita immobili acquistati costruiti da più di 5 anni se abitazione principale
Revoca ammissione per superamento
limiti reddituali Art. 136
Sopravvenute modifiche condizioni reddituali possono
essere accertate nel corso del giudizio ( ammissione
COA è in via provvisoria)
Decreto magistrato procedente
Effetti revoca dal momento dell’accertamento delle
modificazioni reddituali
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata
comunicazione degli aumenti di reddito sono punite
con la pena della reclusione e con una multa oltre il
pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato
Effetti della revoca
La revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
(Cass. civ. sez. II, 3 gennaio 2013, n. 65)
In tema di gratuito patrocinio, l'art. 86 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere che lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore; pertanto, la revoca produce l'effetto di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato
(Cass. civ. sez. I, 11 novembre 2011, n. 23635)
È accaduto
• La dichiarazione della parte di “essere economicamente
autosufficiente” fonda il provvedimento di revoca
Tribunale Milano sez. IX : decreto 16.05.2012; 18.05.2012
• L’iniziativa giudiziale assunta con “estrema leggerezza, sulla
base di presupposti rivelatisi insussistenti e quindi quanto meno
con colpa grave” determina la revoca dell’ammissione ex
art. 136, 2 co. dpr 115/2002. Tribunale Milano sez. XIII decreto 2 aprile 2013
Indipendentemente dai limiti di
reddito
• Legge 20.2.2009 ( Cd decreto antistupro)
• Per la costituzione di parte civile delle
vittime dei reati di violenza sessuale, atti
sessuali con minorenni e violenza
sessuale di gruppo ( artt.609 bis e 609
octies c.p.)
La proposizione della domanda
• Redigere la domanda sul modello rinvenibile sul sito del COA presso il quale si deve depositare la domanda (triplice copia)
• Presentare specifica domanda per ogni azione che si intende promuovere
• Precisare il motivo della domanda allegando i documenti necessari a giustificarla.(conservarne copia da allegare all’istanza di liquidazione dei compensi)
• Allegare copia carta identità codice fiscale
Decorrenza degli effetti della
domanda
• Circolare 15.10 2014 - Ministero Giustizia
• Data in cui è stata presentata o è
pervenuta all’ufficio del magistrato
(Cass.24729/11)
Presentazione della domanda
• Nei giudizi penali
• Direttamente dalla parte
in udienza o presso
l’ufficio del Giudice
competente
• Nei giudizi civili
• Sportello presso COA
competente rispetto a :
• Luogo ove ha sede
Giudice competente per il
giudizio o
• Giudice che ha emesso
provvedimento da
impugnare con ricorso
per Cassazione
prosegue
• Giudizio
amministrativo
• Avanti al TAR
• Giudizio Tributario
• Avanti Commissioni
Tributarie
Decreto di ammissione
• Ammissione COA è provvisoria,in corso di causa può essere revocata dal Giudice per venir meno reddito o fondamento domanda
• Trasmessa all’avvocato via PEC o alla parte personalmente con raccomandata
• Copia dell’atto con il quale il COA dispone l’ammissione viene trasmessa all’ufficio finanziario competente, che effettua le verifiche del caso
• Deve essere depositato in giudizio
Carenza della domanda
• Termine di due mesi per integrare la
domanda con i documenti richiesti
Rigetto della domanda
• Procedimento civile
• Può essere
presentata
direttamente al
Giudice che decide
con decreto (art.126L)
• Procedimento penale
• Contro provvedimento
rigetto ricorso al
presidente Tribunale
o Corte Appello entro
20 dal momento in cui
si è venuti a
conoscenza
Revoca del provvedimento di
ammissione da parte del Giudice
• Emesso dal COA (civile)
• Per reddito
• Insussistenza dei presupposti per ammissione
• Aver agito con mala fede o colpa grave (effetti retroattivi ab origine)
• Emesso dal magistrato (penale)
• Superamento limiti reddito
• Reddito superiore
• Mancata produzione certificato consolare
• Accertata mancanza o sopravvenuta delle condizioni di reddito
IL PATROCINIO NON COPRE
- attività stragiudiziale (Cass. civ. 24.11. 2011, n. 24723)
- mediazione volontaria e
- obbligatoria ( ad eccezione del costo per il suo deposito)
- negoziazione assistita anche se obbligatoria
Patrocinio e attività stragiudiziale
• Cass.24723/2011 : “il Patrocinio è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, dando in tal modo attuazione al disposto art. 24 Cost., sicché non trova applicazione per l’attività stragiudiziale”
• Cass.9529/13”L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente. Nondimeno, allorché detta attività venga espletata in vista di una successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare “
Patrocinio e volontaria giurisdizione
• Riconosciuto
• Giudizi di separazione
divorzio e modifica
condizioni
• Non riconosciuto
• Amministrazioni
sostegno
• Giudizi in cui non è
necessaria la
presenza di un legale
Patrocinio e
mediazione/negoziazione assistita
• Mediazione
• Esenzione dalla
corresponsione dei costi
vivi del procedimento
• non sono riconosciuti
compensi all’avvocato per
questa fase
• Voce fuori dal coro
• Trib Firenze 13.1.15
• Negoziazione assistita
• La legge 162/14 art. 3.6
esclude l’assistenza in
regime di patrocinio.
• Il soggetto assistito dietro
esibizione al legale di
documentazione fiscale
attestante il reddito per
l’ammissione ha diritto ad
ottenere l’assistenza a
titolo gratuito
Patrocinio a favore dello straniero
• Art 119 lo riconosce a tutti gli stranieri che siano regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
• Cass.12744/2011: “ anche nella fase della contestazione giurisdizionale del diniego di protezione internazionale il richiedente può essere munito di titolo temporaneo di soggiorno potendosi considerare regolarmente soggiornante”
• Cass. 24378/2011:” la posizione dello straniero diviene irregolare solo con l’espulsione, per l’impugnazione della quale, benché in posizione irregolare è comunque riconosciuto il diritto al patrocinio”
Patrocinio in cui la parte è un
fallimento ( art.144)
• Se c’è attestazione di fondi insufficienti da
parte del giudice delegato il fallimento
beneficia dell’ammissione
Cosa deve fare l’avvocato
Durante lo svolgimento del mandato
allegazione delibera di ammissione nel fascicolo di parte con il primo atto difensivo
doveri deontologici: diligenza, informazione, competenza
autonomia nella gestione del mandato: rinuncia
Verifica permanenza requisiti reddituali
precisazione conclusioni contestualmente all’ultimo atto difensivo: Con vittoria di spese e compensi a favore dello Stato
Cosa deve fare l’avvocato per la
liquidazione dei compensi Depositare istanza per la liquidazione compensi ad udienza di pc per giudizi
ordinari o ad udienza collegiale per riti camerali (nuova legge stabilità)
Istanza liquidazione all’A.G. avanti la quale si è proceduto che provvede con decreto di pagamento (art. 83)
Nota spese dovrà essere redatta secondo i parametri concordati o sulla base di quanto disposto dal D.M. 55/14 valori medi dimezzati ex art.130 dpr 115/02
Allegare all’istanza:
copia decreto ammissione
documentazione comprovante la permanenza del requisito reddituale dei componenti famiglia
Stato famiglia ( storico)
Copia documentazione allegata alla domanda di ammissione presentata
Il consulente del giudice nonché il
consulente di parte in sede civile
Gli onorari vengono prenotati a debito
“Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ,
gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio possono essere prenotati a
debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi dell'art. 131, comma 3,
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ma ciò non impedisce al giudice di porre le
suddette spese , con la sentenza, a carico della parte ammessa al patrocinio
rimasta soccombente” Cass. civ. sez. VI, 05.09. 2012, n. 14888
Investigatori, ctp nel processo
penale
• Possibilità per la parte ammessa di
nomina con liquidazione compensi a
carico Stato artt.102-104
• Sentenza favorevole alla parte ammessa e condanna alle spese della controparte soccombente non ammessa : il pagamento avviene a
favore dello Stato (art. 133)
• Sentenza sfavorevole alla parte ammessa : la liquidazione degli onorari del difensore della parte
ammessa è a carico dello Stato (art. 130) e la parte può
essere condannata a rifondere le spese del giudizio
Le spese del giudizio
Le spese del giudizio
• Cass. 10053/2012 e 22381/2012 • “L'ammissione al gratuito patrocinio non comporta che
siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare.”
Il recupero delle spese nei giudizi
civili Rivalsa: dello Stato nei confronti della parte ammessa se questa a seguito del
giudizio è in condizione di restituirle o se ha conseguito almeno 1/6 delle spese
Transazione lite: obbligazione solidale per le spese prenotate a debito - divieto di accollo al soggetto ammesso art. 134.3
Abbandono lite ex art. 309 c.p.c.: obbligazione solidale per le spese prenotate a debito art. 134.5
Cessazione materia contendere: liquidazione a carico Stato (Cass civ. 16.09.2011 n. 19015)
Giudizio estinto o rinunciato: dall’attore diverso dalla parte ammessa obbligo al pagamento delle spese prenotate a debito.
La liquidazione dei compensi
• Nei giudizi previsti dalla l. 4 maggio 1983 n. 184, secondo il disposto degli art. 82 e 143 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dal giudice del singolo grado di giudizio con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, per ogni singolo difensore, della qualità e della quantità dell'attività difensiva svolta, in misura non superiore alla media tra massimi e minimi tariffari Cass.7504/2011
Doveri deontologici dell’avvocato
• Dovere di informazione: al momento del conferimento dell’incarico deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio ( art. 27.4)
• Rinuncia al mandato ricevuto: solo per giustificati motivi (art.11)
• Richiesta compensi: non deve chiedere né percepire a qualunque titolo compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge (art. 29.8)
• Non deve assumere iniziative in giudizio con colpa grave o malafede