Prof.sa C.Quaresmini prof.G.Morotti
LO STATO E GLI STATI
LO STATO
Nazione insieme di persone appartenenti o meno ad uno stesso Stato, che hanno in comune etnia, lingua, cultura, religione, tradizioni e costumi.
I suoi tre elementi costitutivi sono:1. POPOLO2. TERRITORIO3. SOVRANITA’
Organizzazione politica sovrana che esercita la sua autorità su un popolo stanziato stabilmente in un territorio.
Potere superiore che assicura l’osservanza delle norme e garantisce sicurezza e ordine a una collettività stanziata su un certo territorio.
1) IL POPOLO
POPOLO ≠ POPOLAZIONE
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Costituito dalle persone che hanno la cittadinanza dello Stato, ossia i cittadini
Concetto giuridico
Comprende
CITTADINI
Hanno la cittadinanza, ossia l’appartenenza di una persona ad uno Stato.
Diritti
(civili e politici)
Doveri
(pagare i tributi)
Concetto numerico
Comprende
CITTADINI APOLIDI(senza cittadinanza)
Diritti civili
STRANIERI(con altra cittadinanza)
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La cittadinanza si può acquisire:
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Per NASCITA
Al compimento della maggiore età, chi nasce in Italia da genitori stranieri
Figli di madre o padre con cittadinanza italiana
Chi nasce in Italia da genitori apolidi o ignoti
Per ADOZIONE
Minore straniero, adottato da cittadino italiano
Per MATRIMONIO
Persona straniera che si sposa con cittadino italiano, dopo sei mesi di residenza in Italia e sei mesi dal matrimonio
Per NATURALIZZAZIONE
Stranieri e apolidi che risiedono in Italia da 10 anni, o che hanno reso eminenti servizi all’Italia
Con richiesta al Presidente della Repubblica che, dopo accettazione del Consiglio di Stato, emana il decreto
La cittadinanza italiana si perde con la rinuncia spontanea del cittadino
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TRATTATO DI MAASTRICHT
Chiunque ha cittadinanza in uno Stato membro, è cittadino dell’ Unione Europea
La cittadinanza dell’UE si aggiunge alla cittadinanza nazionale, ma non la sostituisce
Diritti del cittadino europeo:
Circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri Elettorato attivo e
passivo al Parlamento Europeo
Elettorato attivo e passivo alle elezioni del Comune di residenza, anche se si è in un altro Stato
Quando si è in un Paese dove il proprio Stato non è rappresentato, si gode della tutela di autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato dell’UE
IL TERRITORIO
È composto da:
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Spazio entro cui uno Stato esercita la
propria sovranità.
Mare territoriale, ovvero la fascia di mare adiacente alla costa, che si estende per 12 miglia marine a partire dalla costa. Oltre le suddette miglia, le acque sono considerate internazionali.
Spazio aereo, area soprastante la terraferma e il mare territoriale.
Territorio statale, che comprende il sottosuolo, da cui si ricavano le risorse presenti ed il territorio mobile, comprendente navi e aerei, sia civili che militari.
Navi e aerei civili, fanno parte del territorio nazionale solo quando navigano o volano negli spazi internazionali. Se invece si trovano nello spazio sovrastante o nelle acque territoriali di un altro Stato sono sotto la giurisdizione di questo.
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Navi e aerei militari, ovunque si trovino fanno parte sempre del territorio nazionale e, quindi, sono sotto la giurisdizione dello Stato cui battono bandiera.
Eccezioni:
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Extraterritorialità, che si ha quando una cosa si trova fisicamente sul territorio di
uno Stato ma, giuridicamente, è come se, si trovasse nel territorio di
un altro Stato.
Immunità, si ha quando uno Stato limita la sua
sovranità su cose o persone, che si trovano sul
territorio.
3) LA SOVRANITÀ3) LA SOVRANITÀ
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Lo Stato è in una posizione di supremazia che gli consente di imporre ai cittadini il rispetto delle norme
Originaria (si origina dalla volontà dello Stato stesso)
Incondizionata (vale su tutto lo Stato)
Si manifesta tramite l’esercizio dei 3 poteri
Potere dello Stato di darsi un’organizzazione politica autonoma
PERSONALITÀ GIURIDICAPERSONALITÀ GIURIDICADELLO STATODELLO STATO
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NEI RAPPORTI ESTERNINEI RAPPORTI INTERNI
È persona giuridica dalla nascita
La personalità giuridica internazionale viene riconosciuta dagli altri Stati
LE FORME DI STATOLE FORME DI STATO
In base alla forma di Stato si distinguono
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Indica in che relazione sta il popolo e il territorio da un lato e la sovranità dall’altro.È la struttura che lo
Stato si dà al suo interno.
Stato UnitarioStato Federale
Costituito da un unico popolo, un unico territorio e da un’unica sovranità
L’Italia è uno Stato unitario che assume la forma di Stato regionale
Le regioni hanno potere legislativo limitato dalla Costituzione
Costituito da più Stati federati con un proprio popolo, territorio e sovranità interna
Nei rapporti internazionali solo lo Stato Federale ha personalità giuridica e si occupa di gestire:
Difesa Politica
economica monetaria
Politica estera
Stati Uniti
LA FORMA DI GOVERNOLA FORMA DI GOVERNO
E’ il modo in cui lo Stato esercita la sovranità, quindi indica il funzionamento di tutti gli organi costituzionali.
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Forme di governo
MONARCHIA
Sovranità attribuita direttamente al Re
Sono ereditarie, elettive o a rotazione
REPUBBLICA
Sovranità appartiene al popolo, che la delega al Presidente
Sono elettive o a vita
AssolutaNon esiste il
principio della separazione dei
tre poteri
Costituzionale Divisione dei poteri, il Re
decide quale governo
nominare, il governo è
responsabile nei confronti del Re
Parlamentare La divisione dei poteri si realizza pienamente, il
governo è nominato dal
Re, ma è responsabile
verso il Parlamento
PresidenzialeÈ il popolo ad
eleggere direttamente il
Presidente tramite i “Grandi Elettori”
che rappresentano la volontà popolare.
ParlamentareIl popolo elegge il Parlamento il
quale a sua volta elegge il
Presidente della Repubblica. Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento
DA SUDDITI A CITTADINI
Nel XV gli esempi di Stati assoluti in Europa furono la Francia, la Spagna e l’Inghilterra.
Cosa vuol dire Stato assoluto?
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Nel stato assoluto il potere era tutto nelle mani de Re. Egli faceva le leggi, le eseguiva e decideva chi e come doveva essere condannato. Il modello più evidente è quello della Francia con Luigi XIV detto RE Sole
SUDDITI: DAL LATINO SUB, SOTTO PIÙ DICTUS, COMANDO
In base al rapporto che intercorre tra Stato assoluto e il suo popolo; esso assume prima la forma di Stato patrimoniale e poi lo stato di polizia.
Stato patrimoniale Stato di polizia
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POPOLO
Era prevalentemente composto da SUDDITI sottoposti ad una serie di
doveri e privi di diritti.
Nello Stato di polizia si ha il “sovrano illuminato” che, pure esercitando il suo potere senza limiti, si occupa della condizione
Nello Stato patrimoniale, il territorio e il popolo sono proprietà privata del Re, che non si occupa degli interessi dei sudditi
Dalla crisi dell’assolutismo allo Stato liberale
NB: Bill of Rights: è una serie di leggi che aumentarono i poteri del parlamento e dimunuirono quelli del Re. Con questa serie di leggi nacque così la prima monarchia costituzionale della storia. Con la nascita degli USA nel XVIII secolo si affermarono i due principi fondamentali dello stato liberale
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Lo Stato liberale nasce in Inghilterra: la principale caratteristica è la
separazione totale dei poteri. Nel 1689 il re Guglielmo III d’Orange
emanò il Bill of Rights.
Nel frattempo che succede tutto questo in Inghilterra in Francia scoppiò
uno degli eventi più importante della storia: la Rivoluzione francese.
Con la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nel
1789 si affermò che la legge è “l’espressione della volontà generale”
e che “uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti”: il
popolo non è più formato dai sudditi, ma dai cittadini. Così si
diffuse lo Stato liberale prima negli Stati Uniti, in Francia e poi in
tutta Europa nel XIX secolo
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Separazione dei poteri
PRINCIPI DELLO STATO LIBERALE
Riconoscimento di diritti innati nei cittadini.
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LO STATO DEMOCRATIC
O
DEMOCRAZIA
DIRETTASi verifica quando gli atti di governo sono compiuti direttamente dal popolo senza rappresentanti. Ma ciò è impossibile in quanto i cittadini dovrebbero riunirsi spesso in assemblea.
INDIRETTAAvviene quando gli atti del governo sono compiuti da organi eletti dal popolo: L’unica forma di democrazia attuabile oggigiorno.
L’uguaglianza sostanzialeSi ha uguaglianza sostanziale quando tutte le persone esercitano
diritti politici e civili.Lo Stato deve in modo che tutti possano davvero esercitare i propri
diritti. Lo Stato democratico incoraggia il popolo a partecipare alla vita politica, e grazie a questo si sviluppa una pluralità di partiti politici.
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LA REPUBBLICA DEMOCRATICALo Stato italiano è democratico in quanto il popolo manifesta la sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. In uno Stato democratico il popolo ha il potere elettorale
sia attivo ( si può votare in modo libero e segreto), sia passivo
(diritto di ricoprire cariche elettive). Il governo della maggioranza non deve diventare dittatura della
maggioranza, in quanto l’opposizione ha il diritto di esprimere le proprie idee, per convincere il popolo.
Nello Stato democratico i cittadini hanno:
Diritti inviolabili (diritti innati, che esistono anche se non vengono riconosciuti)
Doveri inderogabili ( a cui nessuno può sottrarsi e nascono dal vivere in società)
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LO STATO TOTALITARIOIl totalitarismo è il contrario delle democrazia: i cittadini sono completamente sottomessi allo Stato.Lo Stato totalitario controlla ogni aspetto della vita dell’individuo e per fare questo restringe alcune libertà personali. In Europa, nel periodo fra le due guerre mondiali, si ebbero totalitarismi violenti e spietati, fra cui ricordiamo la Germania di Hitler e l’Unione Sovietica di Stalin, nello stesso periodo anche l’Italia conobbe il totalitarismo con il regime fascista.
IL DIRITTO DI VOTO
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Diritto di voto ai diciottenni
1975
1946
Suffragio universale
In Italia nel 1946 In Svizzera nel 1971In molti paesi alla fine della prima guerra
mondiale
Diritto di voto anche alle donne
IL DIRITTO DI VOTO E’ ESERCITATO DA:
SECONDO L’ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE IL VOTO E’:
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Cittadini Italiani Cittadini dell’unione Europea
Uguale Libero e SegretoPersonale Un dovere civico
Tutti i cittadini hanno diritto a votare anche se il voto non è obbligatorio
Il cittadino può scegliere che partito eleggere e solo la segretezza lo garantisce da un condizionamento
Ogni elettore ha diritto a un solo voto
Il voto è esercitato solo da chi ne ha diritto
IN BASE ALL’ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE NON POSSONO VOTARE:
IL CORPO ELETTORALE SI ESPRIME:
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I condannati a una grave pena
Incapaci civili
Alle elezioni politiche Alle elezioni europee
Vota per esprimere la propria opinione su un argomento
Ai referendum
Vota per eleggere i rappresentanti italiani al parlamento Europeo
Voto per eleggere gli organi degli enti autonomi territoriali
Alle elezioni amministrative
Vota per eleggere i membri del Parlamento
Alle elezioni politiche Alle elezioni europee
Vota per esprimere la propria opinione su un argomento
Ai referendum
Vota per eleggere i rappresentanti italiani al parlamento Europeo
Voto per eleggere gli organi degli enti autonomi territoriali
Alle elezioni amministrative
Vota per eleggere i membri del Parlamento
LA DEMOCRAZIA DIRETTA: IL REFERENDUM
IL PROCEDIMENTO CON CUI SI ARRIVA ALL’ABROGAZIONE DELLA NORMA E’:
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Il referendum è una votazione in cui ogni cittadino si esprime direttamente su una norma
Il più utilizzato è: il referendum abrogativo, che può cancellare una legge, in tutto o in parte, ma non può nè modificarla né introdurne una nuova
Il giudizio di conformità della corte di cassazione
Firme depositate presso la corte di cassazione
Il referendum deve essere annullato se il Parlamento ha modificato la legge che si vuole abrogare
La richiesta: presentata da 5 consigli regionali o da 500000 elettori della camera
LA CORTE COSTITUZIONALE DEVE CONTROLLARE L’AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM:
L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE:
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Leggi di autorizzazione
Leggi di amnistia e di indulto
Art. 75 Cost. esclude la possibilità di effettuare il referendum su:
Leggi tributarie
Se vince il “si” la legge viene cancellata
Se vince il “no” la legge resta in vigore
Una legge viene abrogata da un referendum se i “si” superano i “no”
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
1848: Viene emanato lo Statuto Albertino, quale costituzione del Regno
Sabaudo, in seguito ai moti insurrezionali.
1861: In seguito all’unità d’Italia viene adottato come costituzione lo
Statuto Albertino.
Le caratteristiche dello Statuto Albertino:
Elargito: Scritto dai funzionari del re.
Breve: contiene i principi fondamentali.
Flessibile: può essere facilmente modificabile.
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COSTITUZIONALE: Le tre funzioni sono separate anche se influenzate dal sovrano.
PARLAMENTARE: Diminuiscono i poteri del re, che vengono affidati al parlamento.
MONARCHIA
FASCISMO
1922: Vittorio Emanuele III nomina Mussolini presidente del consiglio dei
ministri.
1924: il partito nazionale Fascista ottiene i 2/3 dei deputati alla camera.
3 gennaio 1925: inizia il regime dittatoriale di Mussolini con
l’approvazione in seguito delle leggi fascistissime che avevano come
caratteristiche:
Mussolini divenne capo del governo (Duce)
Il governo divenne responsabile nei confronti del re e il parlamento
perse il potere esecutivo.
Venne tolto al parlamento anche potere legislativo.
Venne istituito un tribunale per la difesa dello stato.
25 marzo 1929: ultime elezioni inutili per la sola presenza del partito
fascista.
Fine anni ’20:
Soppressione della libertà di stampa.
Abolizione della libertà sindacale.
Abolizione dei partiti antifascisti.
1938: introduzione delle leggi antisemite.
10 giugno 1940: l’Italia entra in guerra al fianco della Germania.
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1943: Pietro Badoglio - nuovo capo del Governo.
Mussolini - arrestato
Armistizio ( anglo-americani e italiani)
Italia divisa in due :
5 aprile 1945: Italia settentrionale LIBERATA Mussolini – condannato a morte
2 giugno 1946: Proclamazione della REPUBBLICA ITALIANA
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Fine dittatura fascista
Repubblica Sociale Italiana
Fondata da Mussolini, liberato dai tedeschi, al fianco dei quali proseguì la guerra.
Contrastati dal CNL e dalla Resistenza partigiana
GUERRA CIVILE
Regno del Sud
1944: Patto di Salerno tra il re (Vittorio Emanuele lll) e CNL per ristabilire dei buoni rapporti
LA COSTITUZIONE
STRUTTURA:
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PREMESSA: Il 2 giugno 1946, la popolazione italiana, donne comprese, votarono oltre che per la Repubblica, anche per l’Assemblea Costituente. Essa aveva il compito di dare una nuova Costituzione al Paese e si riunì per la prima volta il 22 giugno 1946.
NASCITA: La Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948, sostituendo lo Statuto Albertino, con 139 articoli e 18 Disposizioni transitorie e finali.
CARATTERISTICHE:
Scritta: Tutti i principi e la struttura sono elencati nella Costituzione.
Votata: È stata scritta e approvata dall’Assemblea Costituente, eletta democraticamente dagli italiani.Lunga: Contiene molti articoli, ed ha una struttura complessa.
Rigida: Nessuna legge ordinaria può essere in contrasto con la Costituzione.
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Principi fondamentali(artt. 1-12)
Diritti e doveri dei cittadini
(artt. 13-54)
Ordinamenti della Repubblica
(artt. 55-139)
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Leggi Superprimarie
Fonti Primarie
Fonti Secondarie NON SCRITTE
SCRITTE
C.Quaresmini e G..Morotti a.s. 31
LEGGI SUPERPRIMARIE
La Costituzione: LEGGE delle LEGGI.
E’ la legge fondamentale dello Stato dove sono contenuti i principi organizzativi e finalistici dello Stato.
Le leggi Costituzionali integrano la Costituzione e adotta un Iter Legis aggravato
LEGGI PRIMARIE
Le Leggi Ordinarie del Parlamento sono le leggi emanate dal governo nella sua attività ordinaria legislativa.
I Regolamenti comunitari sono atti di contenuto legislativo generale, direttamente applicabili e vincolanti sia per gli stati che per i singoli cittadini senza norme interne di adattamento.
I Trattati internazionali sono norme del diritto particolare che obbligano esclusivamente gli Stati che li hanno conclusi.
Le Leggi Regionali sono atti normativi emanati dal consiglio regionale ed aventi forze di legge all’ interno di una singola regione dello Stato. Sono l’ espressione legislativa della regione. Le materie su cui è riconosciuta la competenza sono limitate.
Gli Atti aventi forza di legge si distinguono in Decreti legge e Decreti legislativi
Gli Usi e le Consuetudini sono comportamenti ripetuti nel tempo da un numero generalizzato di cittadini nel convincimento di seguire una norma giuridica scritta che in realtà non esiste.
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Differenza tra Decreti legge e Decreti Legislativi
Decreti Legislativi: sono atti di governo preceduti da una legge del Parlamento chiamata Legge- Delega, con la quale il Parlamento fissa i limiti entro cui il Governo deve muoversi
Decreti di Legge: sono provvedimenti che vengono approvati in casi straordinari di necessità ed urgenza (calamità naturale)
FONTI SECONDARIE
Regolamenti sono atti solo formalmente amministrativi in quanto emanati da organi del potere esecutivo. Lo scopo principale è quello di stabilire norme per l’ applicazione delle leggi, che non devono contrastare le disposizione di legge altrimenti verranno abrogati.
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PRINCIPI FONDAMENTALI(art. 1 – 12)
Delineano la struttura e le caratteristiche immutabili dello Stato e fissano i limiti degli Organi di Governo nei
confronti dei cittadini e degli Stati stranieri.
In base a questi principi devono essere interpretate tutte le altre norme Costituzionali.
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2 Articolo 2
Articolo 3Articolo 3
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L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Viene messo in risalto il PRINCIPIO DEMOCRATICO dello Stato italiano che viene esercitato con la partecipazione del popolo all’attività del Governo (SOVRANITÀ POPOLARE)
Sottolinea l’importanza del lavoro nella società odierna (PRINCIPIO LAVORISTA)
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale.
Garantisce i diritti all’uomo in tutti gli stadi possibili, sia come singolo che nelle congregazioni sociali. I diritti inviolabili della persona umana sono il diritto alla vita, alla salute, alla libertà.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
PRINCIPIO DI LIBERTÀ O PERSONALISTA: l’ordinamento giuridico deve rispettare la persona assicurandole la libertà di pensiero e di azione e tutelando l’inviolabilità dei diritti.
Uguaglianza Formale (comma 1)
Uguaglianza Sostanziale (comma 2)
Articolo 4 Articolo 4
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PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
PRINCIPIO LAVORISTA: Viene riconosciuto a tutti i cittadini il diritto al lavoro, nonché il dovere di svolgere un’attività che contribuisca al progresso della società. Lo Stato ha il compito di contenere il livello di disoccupazione.
Articolo 5 Articolo 5
Articolo 6Articolo 6
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La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
La Repubblica consente alle autonomie locali (comuni, province e regioni) di avere più ampi poteri amministrativi. Viene inoltre ribadita la forma di Stato: Stato Unitario.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE: Lo Stato si impegna a rimuovere le situazioni di disagio e inferiorità delle classi sociali, riconoscendo le autonomie locali, pur restando uno e indivisibile
Articolo 7Articolo 7
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Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi furono stipulati nel 1929 tra Mussolini e il Papa Pio XI con i quali stillava degli accordi politici.
Caduto il fascismo, l’Assemblea Costituente ha dovuto ridefinire i rapporti tra la Repubblica e la Chiesa.
Viene riaffermato il valore dei Patti Lateranensi
Obbliga lo Stato italiano a concordare con la Santa Sede qualsiasi modifica
Rende incostituzionale qualsiasi legge in contrasto con i Patti.
COSA CONTENGONO i Patti: sono composti da 3 documenti
IL TRATTATO= Si occupa della Costituzione dello Stato della Città del Vaticano
LA CONVENZIONE finanziaria=Fissa l’entità del risarcimento riconosciuto al Pontefice per la perdita dello Stato pontificio
IL CONCORDATO =Contiene le norme che regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica
REVISIONE PATTI LATERANENSI
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Il 18 febbraio 1984 il Governo Italiano, guidato da Bettino Craxi, firmò la revisione insieme al Cardinale Agostino Casaroli.
Cosa stabiliva?Abolizione della religione Cattolica come unica religione di Stato
Abolizione dell’obbligo dell’insegnamento della religione Cattolica nelle scuole pubbliche (facoltativa)
Il sostentamento economico dei sacerdoti non più a carico dello Stato
Introduzione del sistema 8 per mille
Affermazione della laicità dello Stato
Articolo 8Articolo 8
Articolo 9Articolo 9
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Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Tutte le religioni presenti sul territorio si trovano allo stesso piano e possono organizzarsi nella maniera che più preferiscono purché non vadano in contrasto con la Costituzione italiana.
I rapporti tra Stato e altre religioni sono disciplinati da INTESE.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Lo Stato si pone come sostenitore della cultura e come finanziatore della ricerca. Emerge anche il tema della tutela del paesaggio, il quale negli ultimi tempi viene trascurato dai governi, anche a causa del crescente inquinamento.
Articolo 10Articolo 10
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L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Vengono regolati i rapporti con gli stranieri e con gli Stati esteri. Infatti, la Costituzione è conforme alle norme di carattere generale del diritto internazionale (PRINCIPIO DELLA RECIPROCITÀ).
la Repubblica riconosce il diritto di asilo a quegli stranieri che nel loro paese non hanno una forma di governo democratica sul modello italiano. Non è consentita invece l'estradizione per motivi politici.
Articolo 11Articolo 11
Articolo 12Articolo 12
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L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Questo articolo ha una fondamentale importanza per il carattere pacifico dello Stato. Viene espressa la contrarietà della guerra d’invasione (OFFENSIVA), mentre è consentita quella a scopo difensivo.
l'Italia promuove le organizzazioni che consentono la pace fra le nazioni, limitando la propria sovranità.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
L’articolo esplicita i 3 colori della bandiera italiana.
Diritto Internazionale
Tra gli stati intercorrono dei rapporti giuridici.
Dal momento che ogni possiede la sua sovranità non vi è nessun tipo di legge che regola questi rapporti , che si basano su:
Consuetudini
Accordi o trattati
Le norme del diritto internazionale creano diritti e obblighi, che vincolano la condotta degli stati.
Il rispetto delle norme internazionali dipende dalla volontà dello stato.Non esiste un sistema sanzionatorio, lo stato danneggiato può solo fare “ritorsioni”, rappresaglie o conflitti armati.
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Articolo 10L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale dette, consuetudini.In sostanza le norme di diritto generale hanno diretta applicazioni in Italia senza l’emanazione di apposite disposizioni.
Articolo 11L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e promuove un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.Lo stato italiano consente limitazioni alla propria sovranità per favorire le organizzazioni internazionali.
Le organizzazioni internazionalipossono essere:
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Generali Regionali
ONU U.E.
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Le Consuetudini: Vengono spontaneamente seguite dagli Stati
Dichiarazione e Convenzione vengono utilizzati per tutelare i diritti umani
I Trattati:Fra due o più Stati che assumono obblighi tra di loro
L’ONU
Nasce dalla Conferenza di San Francisco nel 1945 con circa 50 stati membri fino ai 200 dei giorni nostri, tra cui l’Italia dal 1955. Gli obbiettivi dell’ONU:
Mantenere la pace e la sicurezza internazionaleSviluppare amichevoli relazioni tra gli statiPromuovere cooperazione internazionale e sviluppo economico dei paesi poveriTutelare diritti umani e libertà fondamentali
Gli organi dell’ONU:L’Assemblea Generale: è composta da tutti gli Stati appartenenti che hanno diritto ad un voto che può riguardare:
Consiglio di Sicurezza: è composto da 15 stati di cui 5 permanenti e 10 eletti a rotazione ogni 2 anni.Il Consiglio di Sicurezza è sempre in funzione e mantiene la sicurezza internazionale, intervenendo per evitare conflitti e ristabilire la pace.I 5 membri permanenti hanno diritto di veto cioè la possibilità di impedire l’adozione di un provvedimento anche se gli altri stati sono favorevoli.
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Le modifiche allo statuto
L’espulsione degli stati che hanno violato i principi fondamentali stabiliti
L’ammissione di nuovi stati
L’elezione degli stati che entrano a far parte del Consiglio di
L’elezione del Segretario Generale dell’Onu
L’approvazione del bilancio
L’AZIONE MILITANTE DELL’ ONU
L’ONU non possiede un esercito, ma può crearlo qualora gli stati mettano a disposizione le forze militari.I caschi blu sono intervenuti più volte per garantire la pace, e far rispettare i trattati internazionali; ad esempio con l’attentato dell’11 settembre 2001 al world trade center, Stati Uniti e NATO hanno informato l’ONU dell’attacco, all’afghanistan e all’iraq dopo l’inizio della guerra.
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L’UNICEF è un’agenzia dell’ONU nata nel 1946 che assiste i bambini dei paesi più bisognosi. L’intervento dell’UNICEF non è politico ma è volto a sviluppare uguali diritti per donne e bambini.
L’UNESCO fondato nel 1945, organizza invece programmi di scambio educativo, scientifico e culturalefra tutti i paesi del mondo. Inoltre ha l’obiettivo di conservare i patrimoni dell’umanità, di carattere culturale, naturalistico, la cui conservazione è di vitale importanza.
Le altre organizzazioni dell’ONU sono:
Organizzazione mondiale della sanità
Organizzazione per l’alimentazione e agricoltura
Organizzazione internazionale del lavoro
CHE COS’E’ L’UNIONE EUROPEA?
LA NASCITA DELL’UNIONE EUROPEA
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Istituita con il Trattato di Parigi; vi aderirono 6
stati:
Francia, Germania federale, Belgio, Olanda,
Lussemburgo e Italia.
Nel 1951 nasce la Comunità europea
del carbone e
dell'acciaio (CECA)
Nel 1949 le nazioni dell’Europa
occidentale creano il Consiglio d’Europa
E’ un soggetto politico a carattere
sovranazionale ed
intergovernativo
La sua istituzione sotto il nome attualerisale al Trattato di Maastricht (1992)
È formato da 27 paesi membri
indipendenti e democratici
Simbolo dell’UE:
IL TRATTATO DI MAASTRICHT
I principi fondamentali su cui si basa il Trattato sono:
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Nel 1957 è stato istituito l’Euratom, la comunità Europea
dell’energia atomica
Nel 1957 il Trattato di Roma istituisce la
Comunità
Economica Europea (CEE)
2 Febbraio 1992, i capi di stato di governo dei dodici
firmarono il Trattato sull’Unione Europea.
L’Unione economica e monetaria
La politica sociale La cittadinanza dell’Unione
L’Unione politica
L’UNIONE ECONOMICA MONETARIA:
La circolazione dell’euro:
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Banconote da 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
1 marzo 202 l’euro è l’unica moneta che
circola nei paesi dell’UEM
Monete: 1 e 2 € divise in 1, 2, 5, 10,
20, 50 centesimi
LE ISTITUZIONE E GLI ATTI DELL’UE:le istituzioni del UE sono:
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Il Parlamento Europeo
Sede: Strasburgo e Bruxelles; composto da meno di 750 deputati.i parlamentari hanno un mandato di 5 anni e sono eletti dai popoli europei. Ha potere sul consiglio dell’Unione.
Il parlamento insieme alla commissione:
-elegge il presidente; -voto di approvazione alla commissione;
-può votare una mozione di censura
Ha potere di pre-iniziativa legislativa;ha poteri di controllo sull’organo esecutivo, essi consitono:
Nel voto di sfiducia che comporta la dimissione della Commissione;
Nelle interrogazioni scritte e nelle risoluzioni per orientare l’azione dell’Unione;
Nell’istituzione di commissioni d’inchiesta;Nell’elezione di un mediatore;Nell’elezione del presidente della commissione.
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È il massimo organo politico, decide strategie comuni che l’Unione deve attuare negli stati membri in cui si hanno interessi in comune.
Ha il compito di stabilire l’indirizzo generale della politica dell’Unione. È costituito dal presidente e dai capi di stato di
Governo
Il consiglio Europeo e il suo presidente
Il consiglio dell’Unione
Sede: Bruxelles. E’ composto dai ministri degli stati membri e si riunisce in diverse formazione a seconda della materia da trattare, non è fisso perché si riunisce
solo nel momento del bisogno.
Esercita il potere normativo:i regolamenti: norme giuridiche che vincolano gli stati
e i loro cittadini;le direttive: consistono nell’indicazione obbligatoria
degli obbiettivi.
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La corte di giustizia dell’Unione
DEVE:
-risolvere conflitti tra istituzioni;-verificare che le norme tributarie siano rispettate;
- esercitare il controllo di legittimità;- pronunciarsi sui ricorsi proposti nella Banca centrale.
Sede: Lussemburgo. E’ formata da 27 giudici e da 8 avvocati generali. Il suo compito è assicurare il
rispetto dei trattati monetari e di verificare le violazioni della carta dei diritti fondamentali dell’UE
La commissione Europea e il suo
presidente
Sede: Bruxelles. E’ composta da un commissario di ogni stato membro. E’ l’organo esecutivo del governo
e esercita l’iniziativa legislativa
La responsabilità della nomina del presidente e dei membri della commissione spetta al consiglio Europeo; il consiglio insieme al presidente, quindi, procedono a nominare i commissari
Ha diversi compiti:
L’iniziativa per l’approvazione degli atti legislativi;
L’attuazione dei trattati e degli atti derivati;
La rappresentanza dell’Unione nei rapporti internazionali
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Corte dei contiSede: Lussemburgo, composta da un cittadino per ogni stato membro.Assicura il controllo dei conti
Banca centra Europea (BCE)
Composta da:Comitato esecutivo;Vicepresidente4 membri nominati per 8 anni;
Ha il diritto di autorizzare l’emissione dell’Euro
Sede: Francoforte.
I suoi obbiettivi sono:Mantenimento della stabilità dei prezzi;Sostegno a politiche economiche generali.
GLI ATTI DELL’UNIONE:
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I REGOLAMENTI
LE DIRETTIVE
Sono obbligatori, sono gli strumenti più importanti di cui può disporre il Consiglio e il Parlamento. In caso di contrasto con una legge nazionale prevale la legge nazionale.
Vincolano gli stati a cui sono rivolte sul risultato da raggiungere ma ogni stato è libero di decidere come attuarle.
LE RACCOMANDAZIONI
I PARERI
LE DECISIONISono vincolate in tutti i loro elementi ma solo per i destinatari da esse indicate
Si limitano ha consigliare certi comportamenti e non impongono alcun obbligo ai destinatari: le raccomandazioni non sono vincolanti
Vengono richiesti alle istituzioni dagli interessati, non sono vincolanti e si riferiscono a questioni di interesse limitato
DIRITTI SOGGETTIVIsi suddividono in
Diritti di libertà civile
Diritti politici
Diritti civici
Diritti sociali
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PUBBLICI
PRIVATI
SONO
Contenuti nella prima partedella Costituzione
C.Quaresmini e G..Morotti a.s. 55
Affermano importanti garanzie di libertà, come la possibilità degli
individui di disporre di se stessi, di agire ed esprimere le proprie opinioni, senza
interferenze da parte dello Stato.
I DIRITTI CIVILI(art. 13-28)
La libertà personale
La libertà
di pensier
o
La libertà di
religione
La libertà di
circolazione e
soggiorno
La libertà e la segretezza
della corrispondenz
a della comunicazion
e
L’ inviolabili
tà del domicilio.
La libertà
di stampa
Non subire alcuna restrizione se non nei casi e nei modi, espressamente previsti dalla legge, ciò significa in pratica, che nessuno può essere arrestato se non ci sono motivi vali e comprovati.
Riconoscere ai fedeli qualunque confessione, professare liberamente la proprio religione e farne propaganda; tale libertà deve intendersi come libertà di coscienza che può essere anche la libertà di non professare
Andare in qualunque parte del territorio Nazionale, e di uscire per recarsi in paesi stranieri.
E’ proibito aprire la corrispondenza delle persone ed intercettare le telefonate, a meno che un giudice lo ritenga necessario per evitarne un reato o per scoprirne gli autori.
Tutelare la persona da perquisizioni, ispezioni e sequestri arbitrari.
La libertà di associazione e di riunione
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L’art. 13 (libertà personale): precisa che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione (corporale) e perquisizione (sugli abiti), né altra restrizione della libertà personale. Il divieto non può essere inteso in senso assoluto, infatti limitare la libertà personale è possibile solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e per ordine del giudice. Stabilendo che solo un giudice può emanare provvedimenti che limitano la libertà personale, in casi straordinari l’autorità di pubblica sicurezza può procedere all’arresto provvisorio di una persona anche senza il permesso del giudice. Tuttavia in nessun Paese civile è previsto dalla legge l’uso della violenza fisica sulle persone arrestate.
L’art. 14-15 (inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza) oltre ad affermare l’inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, introduce alcune ragionevoli eccezioni; il domicilio può essere sottoposto a perquisizione, la corrispondenza può essere sequestrata e le conversazioni possono essere registrate ma solo su ordine del giudice.
L’art. 16 (libertà di circolazione e di soggiorno): “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.” Per quanto riguarda gli stranieri, ogni cittadino dell’Unione europea ha diritto di circolare, stabilirsi e lavorare liberamente sul territorio di qualsiasi Stato membro. Rimangono esclusi dalla garanzia costituzionale solo gli stranieri provenienti da Paesi extracomunitari.
L’art. 17-18 (libertà di riunione e di associazione): I cittadini “ hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi” e “ di associarsi liberamente , senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli della legge penale”. La riunione è un incontro tra più persone destinato a concludersi in un breve arco di tempo. L’associazione prevede la costituzione di un’organizzazione stabile come i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali e le organizzazioni religiose. Sono vietate le società per delinquere, associazioni paramilitari con finalità politiche e le associazioni segrete.
L’art. 19 (libertà di religione) ha per oggetto solo la libertà di credo, garantita a chiunque risieda sul territorio nazionale, sia esso cittadino o straniero. L’articolo tutela anche i non credenti, l’unico divieto è la pratica di culti contrari al buon costume.
L’art. 21 (libertà di pensiero) “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” In tutti i Paesi civili lo Stato contrasta i monopoli nell’informazione e favorisce la nascita di una pluralità di fonti informative per evitare che il controllo dei grandi mezzi di comunicazione finisca in mano a uno o a pochi editori poiché diffonderebbero notizie legate ai propri interessi.
DIRITTI POLITICI:diritti che uno Stato riconosce ai propri cittadini perché essi possano
partecipare attivamente alla vita politica.
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Diritto di elettorato
( o elettorato attivo):
diritto di partecipare con il proprio voto alle elezioni delle persone
candidate per le cariche pubbliche (dovere civico).
Diritto di eleggibilità
(o elettorato passivo) :
diritto di candidarsi ed essere ammessi alle cariche pubbliche.
Diritto di petizione:
diritto dei cittadini di rivolgere petizione al
Parlamento per chiedere
provvedimenti legislativi.
Diritto di associarsi ai
partiti politici.
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DIRITTI CIVICI:diritti che consentono di ottenere determinate prestazioni
dallo Stato.
Diritto di azione (soggettivo): diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali per ottenere l’attuazione della legge nel
caso concreto. Secondo l’art.24 “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” e che inoltre “sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire
e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Diritto di ammissione alle scuole pubbliche (art. 34) : è il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze.
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DIRITTI SOCIALI:diritti che il singolo ha nei confronti dello
Stato a tutela delle sue stesse possibilità di esistenza.
Diritto alle diverse forme di
assistenza sociale.
Diritto al lavoro:
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
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Doveri dei cittadini
Art. 52.
La difesa della Patria
Art. 53.
Art. 54.
Tutti i cittadini devono
concorrere al pagamento dei tributi, in base
alla loro capacità
contributiva
Fedeltà alla Repubblica
La Costituzione italiana è garantista, in quanto garantisce libertà ai cittadini.
Il servizio obbligatorio di leva è cessato dal 2000, ma potrebbe tornare in caso di:
Stato di guerra Crisi
internazionale
PRINCIPIO DI PROGRESSIVITÀ: le aliquote diminuiscono al diminuire del reddito; perciò questo consente maggior eguaglianza
Osservanza della Costituzione e delle leggi