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Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 2 luglio 2021 (OR. en) 9273/21 RECH 277 COMPET 438 IND 152 TELECOM 230
Fascicolo interistituzionale: 2020/0260 (NLE)
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488
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REGOLAMENTO (UE) 2021/… DEL CONSIGLIO
del …
relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo
e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188,
primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
1 Parere del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). 2 Parere del 27 gennaio 2021 (GU C 123 del 9.4.2021, pag. 7).
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considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio1 istituisce Orizzonte
Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione ("Orizzonte Europa"). Alcune parti
di Orizzonte Europa possono essere attuate attraverso partenariati europei, con partner del
settore pubblico e/o privato, per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti
dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell'Unione.
(2) In conformità del regolamento (UE) 2021/695, è possibile accordare un sostegno alle
imprese comuni istituite nel quadro di Orizzonte Europa. Tali partenariati dovrebbero
essere attuati solo nei casi in cui altre parti di Orizzonte Europa, comprese altre forme di
partenariato europeo, non ne raggiungerebbero gli obiettivi o non consentirebbero di
ottenere i necessari impatti attesi, e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da
un elevato grado di integrazione. Le condizioni di creazione di tali partenariati sono
specificate in tale regolamento.
1 Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021,
che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce
le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e
(UE) n. 1291/2013 (OJ L 170, 12.5.2021, p. 1).
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(3) Il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio1 istituisce il
programma Europa digitale. Il programma Europa digitale sostiene l'attuazione di progetti
di interesse comune finalizzati all'acquisizione, all'implementazione e al funzionamento di
un'infrastruttura di dati, quantistica e di supercalcolo di prim'ordine, alla federazione,
all'interconnessione e all'ampliamento dell'uso dei servizi di supercalcolo, nonché allo
sviluppo di competenze chiave.
(4) Il regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio2+ istituisce il
meccanismo per collegare l'Europa. Il meccanismo per collegare l'Europa rende possibili la
preparazione e la realizzazione di progetti di interesse comune nel quadro della politica in
materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
In particolare, il meccanismo per collegare l'Europa sostiene la realizzazione dei progetti di
interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture
o all'adeguamento di servizi e infrastrutture esistenti nei settori dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell'energia. Il meccanismo per collegare l'Europa contribuisce a
sostenere le infrastrutture di connettività digitale di interesse comune, con notevoli ricadute
positive per la società.
1 Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021,
che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L
166, 11.5.2021, p. 1). 2 Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce il
meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e
(UE) n. 283/2014 (GU L …). + GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)) e il numero, la data e i riferimenti GU dello stesso in nota.
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(5) La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 intitolata "Una strategia
europea per i dati" delinea una strategia per le misure politiche e gli investimenti a
sostegno dell'economia dei dati per i prossimi cinque anni e pone l'accento sulla creazione
di spazi di dati comuni e pubblici europei che stimoleranno la crescita e creeranno valore.
Il sostegno alla creazione di tali spazi comuni europei di dati e di infrastrutture cloud
federate e sicure garantirebbe la disponibilità di una maggiore quantità di dati per l'uso
nell'economia e nella società, consentendo contemporaneamente alle imprese e alle
persone che li generano di mantenerne il controllo. Il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo
quantistico sono componenti essenziali della fornitura senza soluzione di continuità di
risorse di calcolo con caratteristiche di prestazione diverse, necessarie per massimizzare la
crescita e lo sfruttamento degli spazi di dati comuni e pubblici europei e delle infrastrutture
cloud federate e sicure per applicazioni pubbliche, industriali e scientifiche.
(6) La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Plasmare il futuro
digitale dell'Europa" presenta la strategia digitale dell'Europa ed è incentrata su obiettivi
chiave destinati a garantire che le soluzioni digitali aiutino l'Europa a perseguire una
trasformazione digitale che operi a vantaggio delle persone. Tra le azioni principali
proposte figurano gli investimenti nello sviluppo e nell'applicazione di capacità digitali
congiunte all'avanguardia, anche nelle tecnologie del supercalcolo e del calcolo
quantistico, e l'espansione della capacità di supercalcolo europea per lo sviluppo di
soluzioni innovative per la medicina, i trasporti e l'ambiente.
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(7) La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia
industriale per l'Europa" illustra un'ambiziosa strategia industriale affinché l'Europa guidi
la duplice transizione verso la neutralità climatica e la leadership digitale. La
comunicazione pone l'accento sul sostegno, tra l'altro, allo sviluppo di tecnologie abilitanti
fondamentali che rivestono importanza strategica per il futuro industriale dell'Europa, tra
cui il calcolo ad alte prestazioni e le tecnologie quantistiche.
(8) La comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il momento
dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" ha
individuato numerose capacità e abilità digitali strategiche, tra cui i computer ad alte
prestazioni e le tecnologie quantistiche, tra le priorità dello strumento per la ripresa e la
resilienza, di InvestEU e del dispositivo per gli investimenti strategici.
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(9) Il ruolo di leadership dell'Europa nell'economia dei dati, la sua eccellenza scientifica e la
sua forza industriale dipenderanno sempre di più dalla sua capacità di sviluppare
tecnologie chiave di calcolo ad alte prestazioni, fornire accesso a infrastrutture di dati e di
supercalcolo di livello mondiale e mantenere la sua attuale leadership nelle applicazioni del
calcolo ad alte prestazioni. Il calcolo ad alte prestazioni è una tecnologia largamente
utilizzata per la trasformazione digitale dell'economia europea, che consente a molti settori
industriali tradizionali di innovare con prodotti e servizi di maggior valore. In
combinazione con altre tecnologie digitali avanzate quali l'intelligenza artificiale, i big data
e le tecnologie cloud, il calcolo ad alte prestazioni sta spianando la strada ad applicazioni
sociali e industriali innovative in settori critici per l'Europa, quali la medicina
personalizzata, le previsioni meteorologiche e i cambiamenti climatici, lo sviluppo e i
trasporti intelligenti e verdi, i nuovi materiali per l'energia pulita, la progettazione e la
sperimentazione virtuale di farmaci, l'agricoltura sostenibile o il settore manifatturiero e
dell'ingegneria.
(10) Il calcolo ad alte prestazioni è una risorsa strategica per l'elaborazione delle politiche,
poiché è alla base di applicazioni che consentono di comprendere e progettare soluzioni
efficienti per affrontare molte sfide globali complesse e gestire le crisi. Il calcolo ad alte
prestazioni contribuisce a politiche chiave come il Green Deal europeo con modelli e
strumenti volti a trasformare il numero crescente di sfide ambientali complesse in
opportunità di innovazione sociale e crescita economica. Ne è un esempio l'iniziativa
"Destination Earth" annunciata nelle comunicazioni della Commissione intitolate "Il Green
Deal europeo" dell'11 dicembre 2019 e "Una strategia europea per i dati" e "Plasmare il
futuro digitale dell'Europa" del 19 febbraio 2020.
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(11) Eventi di portata globale come la pandemia di COVID-19 hanno mostrato quanto sia
importante investire in piattaforme e strumenti di calcolo ad alte prestazioni e di
modellizzazione in ambito sanitario, poiché svolgono un ruolo fondamentale nella lotta
contro la pandemia, spesso in combinazione con altre tecnologie digitali quali i big data e
l'intelligenza artificiale. Il calcolo ad alte prestazioni è utilizzato per accelerare
l'individuazione e la produzione di cure, compresi i vaccini, prevedere la diffusione del
virus, contribuire a pianificare la distribuzione delle forniture e delle risorse mediche e
simulare misure di uscita post-pandemiche al fine di valutare diversi scenari. Le
piattaforme e gli strumenti di modellizzazione che sfruttano il calcolo ad alte prestazioni
sono essenziali per affrontare le pandemie attuali e future e svolgeranno un ruolo
fondamentale nell'ambito della salute e della medicina personalizzata.
(12) Il regolamento (UE) 2018/14881 ha istituito l'impresa comune per il calcolo ad alte
prestazioni europeo ("impresa comune EuroHPC") con l'obiettivo di elaborare, predisporre,
estendere e mantenere nell'Unione un'infrastruttura integrata di dati e di supercalcolo di
livello mondiale e di elaborare e sostenere un ecosistema di calcolo ad alte prestazioni
estremamente competitivo e innovativo.
1 Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa
comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (GU L 252 del 8.10.2018, pag. 1).
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(13) Alla luce degli sviluppi nel calcolo ad alte prestazioni, è giunto il momento di procedere a
una revisione del regolamento (UE) 2018/1488 per garantire il proseguimento
dell'iniziativa al fine di definire una nuova missione e nuovi obiettivi per l'impresa comune
EuroHPC, tenendo conto dell'analisi dei principali fattori tecnologici e socioeconomici che
incidono sulla futura evoluzione delle infrastrutture, delle tecnologie e delle applicazioni
per i dati e il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione e nel mondo, nonché degli
insegnamenti tratti dalle attuali attività dell'impresa comune EuroHPC. La revisione
consentirebbe inoltre di allineare le norme dell'impresa comune EuroHPC al nuovo quadro
giuridico, in particolare al regolamento (UE) 2021/695, ai regolamenti 2021/694 e (UE)
2021/…+.
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)).
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(14) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di calcolo necessarie per mantenere le proprie
capacità industriali e di ricerca in una posizione di avanguardia, è opportuno coordinare gli
investimenti degli Stati membri nel calcolo ad alte prestazioni e nel calcolo quantistico e
promuovere l'adozione delle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo
quantistico da parte dell'industria e del mercato nei settori pubblico e privato. L'Unione
dovrebbe essere più efficace nel trasformare gli sviluppi tecnologici in sistemi europei di
calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico della massima qualità e orientati alla
domanda e alle applicazioni, stabilendo un collegamento effettivo tra l'approvvigionamento
tecnologico, la co-progettazione con gli utenti e l'acquisizione congiunta di sistemi di
prim'ordine, e creando in tutta Europa un ecosistema di tecnologie e applicazioni di calcolo
ad alte prestazioni e calcolo quantistico di livello mondiale. Al tempo stesso, l'Unione
dovrebbe offrire al settore dell'approvvigionamento l'opportunità di far leva su tali
investimenti, per favorire l'adozione di tali tecnologie in ambiti di applicazione emergenti e
su vasta scala, quali la medicina personalizzata, i cambiamenti climatici, la guida connessa
e automatizzata o altri mercati di punta basati sull'intelligenza artificiale, sulle tecnologie
blockchain, sull'edge computing o, più in generale, sulla digitalizzazione dell'industria
europea.
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(15) Per conquistare la leadership in tecnologie digitali fondamentali quali il calcolo ad alte
prestazioni e il calcolo quantistico, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero investire in
tecnologie di supercalcolo a basso consumo di prossima generazione ed efficienti sul piano
energetico, software innovativi e sistemi di supercalcolo avanzati per il calcolo a esascala e
post-esascala e il calcolo quantistico, nonché per applicazioni innovative di supercalcolo e
di dati. Ciò dovrebbe consentire al settore europeo dell'approvvigionamento di prosperare
in una vasta gamma di settori applicativi e tecnologici chiave che vanno al di là del calcolo
ad alte prestazioni e del calcolo quantistico e, nel lungo periodo, alimentano con tali
tecnologie mercati delle TIC più ampi. Ciò sosterrebbe inoltre la trasformazione digitale
delle scienze del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico e dell'industria che li
utilizza, rafforzandone il potenziale di innovazione.
(16) Il perseguimento di una visione strategica comune dell'Unione in materia di calcolo ad alte
prestazioni e di calcolo quantistico è essenziale per realizzare l'ambizione dell'Unione e dei
suoi Stati membri di garantire all'UE un ruolo guida nell'economia digitale. L'obiettivo
sarebbe quello di istituire in Europa un ecosistema iperconnesso, federato e sicuro di
infrastrutture di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico che
sia leader a livello mondiale, e di essere in grado di produrre sistemi di calcolo ad alte
prestazioni e di calcolo quantistico innovativi e competitivi, basati su una catena di
approvvigionamento che sia più resiliente e garantisca la disponibilità di componenti,
tecnologie e conoscenze, limitando il rischio di interruzioni.
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(17) Un'impresa comune rappresenta lo strumento migliore in grado di attuare la visione
strategica dell'UE in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico,
garantendo così che l'Unione possa beneficiare di capacità di supercalcolo, calcolo
quantistico e dati di livello mondiale, coerenti con il suo potenziale economico,
corrispondenti alle esigenze degli utenti europei. L'impresa comune è lo strumento più
adatto per superare le attuali limitazioni, producendo nel contempo il massimo impatto
economico, sociale e ambientale e tutelando al meglio gli interessi dell'Unione in materia
di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Essa può mettere in comune le risorse
dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al
programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l'Europa e del settore privato.
Può attuare un quadro per gli appalti e gestire sistemi di calcolo ad alte prestazioni e di
calcolo quantistico di livello mondiale. Può avviare programmi di ricerca e innovazione
per lo sviluppo di tecnologie europee e la loro successiva integrazione in sistemi di
supercalcolo di livello mondiale.
(18) L'impresa comune farà parte del portafoglio di partenariati istituzionalizzati nell'ambito di
Orizzonte Europa, che dovrebbe adoperarsi per rafforzare le capacità scientifiche
dell'Unione al fine di far fronte alle minacce emergenti e alle sfide future in uno Spazio
europeo della ricerca rafforzato; garantire catene del valore dell'UE orientate alla
sostenibilità e l'autonomia strategica dell'Unione; e migliorare l'adozione di soluzioni
innovative che affrontino le sfide in materia di clima, ambiente, sanità e altre sfide sociali
globali, in linea con le priorità strategiche dell'Unione, anche per conseguire la neutralità
climatica nell'Unione entro il 2050.
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(19) L'impresa comune dovrebbe essere finanziata dai programmi dell'Unione nell'ambito del
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ("QFP 2021-2027"). Dovrebbe
essere costituita nel 2021e operare fino al 31 dicembre 2033, per dotare l'Unione di
un'infrastruttura di supercalcolo federata, sicura e iperconnessa di livello mondiale e
sviluppare le tecnologie, le applicazioni e le competenze necessarie per raggiungere le
capacità a esascala intorno al 2022-2024 e post-esascala intorno al 2025-2027,
promuovendo nel contempo un ecosistema europeo di innovazione di livello mondiale nel
calcolo ad alte prestazioni e nel calcolo quantistico. Conformemente all'articolo 10,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, le imprese comuni devono avere un
approccio chiaro al ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari
dell'Unione, è opportuno istituire l'impresa comune per un periodo che si concluda il
31 dicembre 2033, affinché possa esercitare le proprie responsabilità per quanto riguarda
l'applicazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette avviate
e per quanto riguarda la finalizzazione delle attività connesse al funzionamento dei
supercomputer EuroHPC.
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(20) Il partenariato pubblico-privato sotto forma di impresa comune dovrebbe combinare le
risorse tecniche e finanziarie indispensabili per padroneggiare la complessità
dell'innovazione, che cresce ad un ritmo esponenziale, in questo settore. I membri
dell'impresa comune dovrebbero pertanto essere l'Unione, gli Stati membri e i paesi terzi
associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare
l'Europa, che concordano un'iniziativa europea congiunta in materia di calcolo ad alte
prestazioni e di calcolo quantistico; nonché le associazioni che rappresentano le loro entità
costitutive e le altre organizzazioni impegnate esplicitamente e attivamente a produrre
risultati nell'ambito della ricerca e dell'innovazione e a sviluppare e implementare capacità
di calcolo ad alte prestazioni o di calcolo quantistico, o che contribuiscono a colmare il
divario di competenze e a mantenere il know-how nel settore del calcolo ad alte prestazioni
e del calcolo quantistico in Europa. L'impresa comune dovrebbe essere aperta all'adesione
di nuovi membri.
(21) Conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2021/695, i contributi finanziari dei
membri diversi dall'Unione dovrebbero essere almeno pari al 50 % e dovrebbero poter
raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati dell'impresa comune. Per
contro, il contributo dell'Unione, compresi eventuali fondi aggiuntivi provenienti da paesi
terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per
collegare l'Europa, non dovrebbe superare il 50 % degli impegni di bilancio aggregati
dell'impresa comune.
(22) Il contributo dell'Unione dovrebbe coprire i costi amministrativi dell'impresa comune.
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(23) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695,
l'impresa comune deve attuare una gestione centralizzata di tutti i contributi finanziari
mediante un approccio coordinato. Di conseguenza, ciascuno Stato partecipante dovrebbe
concludere con l'impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il
meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai
richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Per garantire la coerenza con le priorità
strategiche nazionali, gli Stati partecipanti dovrebbero disporre di u diritto di veto
sull'utilizzo dei rispettivi contributi finanziari nazionali per i richiedenti stabiliti in tali Stati
partecipanti. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari,
conseguire la semplificazione e garantire un'attuazione più efficiente, ciascuno Stato
partecipante dovrebbe adoperarsi per sincronizzare il proprio calendario dei pagamenti, le
proprie comunicazioni e i propri audit con quelli dell'impresa comune e allineare
l'ammissibilità dei propri costi alle regole di Orizzonte Europa. I beneficiari stabiliti negli
Stati partecipanti che hanno affidato le attività di pagamento all'impresa comune
dovrebbero firmare un'unica convenzione di sovvenzione con l'impresa comune secondo le
regole di Orizzonte Europa.
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(24) Per permettere all'Unione nel 2014 di riconquistare una posizione di leadership nelle
tecnologie del calcolo ad alte prestazioni e sviluppare un ecosistema completo in tale
settore e in quello del calcolo quantistico, i portatori di interessi dell'industria e della
ricerca riuniti in seno all'associazione ETP4HPC (piattaforma tecnologica europea per il
calcolo ad alte prestazioni) hanno costituito un partenariato pubblico-privato contrattuale
con l'Unione. La sua missione consiste nel creare una catena del valore delle tecnologie
europee nel settore del calcolo ad alte prestazioni che sia competitiva a livello mondiale,
promuovendo le sinergie fra le tre principali componenti dell'ecosistema del calcolo ad alte
prestazioni, vale a dire sviluppo tecnologico, applicazioni e infrastrutture di supercalcolo.
In considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti
portatori di interessi privati nel settore del calcolo ad alte prestazioni, l'ETP4HPC dovrebbe
poter diventare membro dell'impresa comune.
(25) Per rafforzare la catena del valore dei dati, favorire la creazione di comunità intorno ai dati
e porre le basi per una florida economia basata sui dati nell'Unione nel 2014, i portatori di
interessi dell'industria e della ricerca riuniti in seno alla Big Data Value Association
(BDVA) hanno istituito un partenariato pubblico-privato contrattuale con l'Unione. Nel
2020 la BDVA ha cambiato il proprio nome in Data, AI and Robotics (DAIRO). In
considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori
di interessi privati nel settore dei big data, la DAIRO dovrebbe poter diventare membro
dell'impresa comune.
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(26) Le associazioni private DAIRO e ETP4HPC hanno espresso per iscritto la loro
disponibilità a contribuire al programma strategico pluriennale dell'impresa comune e ad
apportare la loro esperienza nella realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune.
Occorre che le associazioni private accettino lo statuto che figura in allegato al presente
regolamento mediante una lettera di accettazione.
(27) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al
mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e
utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo
quantistico e di creare, a livello dell'Unione, un'infrastruttura sicura, federata e integrata in
rete e all'avanguardia, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo
quantistico, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per
gli scienziati e per altri principali utenti dell'industria, comprese le piccole e medie imprese
(PMI), e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe mirare allo sviluppo e
all'utilizzo di tecnologie e infrastrutture di altissimo livello, rispondendo ai rigorosi
requisiti degli utenti europei in ambito scientifico, industriale e del settore pubblico.
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(28) La missione dell'impresa comune dovrebbe articolarsi intorno a un pilastro amministrativo
e sei pilastri tecnici riguardanti rispettivamente le attività relative all'infrastruttura, le
attività di federazione dei servizi di supercalcolo, le attività connesse alla tecnologia, le
attività relative alle applicazioni di supercalcolo, le attività volte ad ampliare l'uso e le
competenze e le attività di cooperazione internazionale. Il programma Europa digitale
dovrebbe essere utilizzato per finanziare il pilastro delle infrastrutture, parte del pilastro
della federazione dei servizi di supercalcolo, e il pilastro dell'ampliamento dell'uso e delle
competenze. Il meccanismo per collegare l'Europa dovrebbe essere utilizzato per finanziare
le restanti attività del pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, ossia
l'interconnessione delle risorse di dati, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo
quantistico, nonché l'interconnessione con gli spazi comuni europei di dati e le
infrastrutture cloud sicure dell'Unione. Orizzonte Europa dovrebbe essere utilizzato per
finanziare i pilastri della tecnologia, delle applicazioni e della cooperazione internazionale.
(29) L'impresa comune dovrebbe essere in grado di cooperare con il partenariato per
l'informatica avanzata in Europa (PRACE) per fornire e gestire l'accesso a un'infrastruttura
di supercalcolo e di dati federata e interconnessa, e ai relativi servizi, nonché per le
strutture di formazione e le opportunità di sviluppo delle competenze. Dovrebbe altresì
poter cooperare con la rete GEANT per la connettività tra i supercomputer dell'impresa
comune e con altre infrastrutture europee di supercalcolo e di dati.
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(30) L'impresa comune dovrebbe contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche in
tutta l'Unione, impegnandosi in misure di sensibilizzazione e contribuendo a costituire un
nuovo capitale umano e di conoscenze. Ciò include la progettazione di attività educative e
formative specifiche e il sostegno alle stesse, in stretta collaborazione con gli operatori
pubblici e privati pertinenti.
(31) In linea con gli obiettivi di politica esterna e con gli impegni internazionali dell'Unione,
l'impresa comune dovrebbe agevolare la cooperazione tra l'Unione e gli attori
internazionali definendo una strategia di cooperazione, che comprenda l'individuazione e la
promozione di settori di cooperazione nell'ambito della ricerca e sviluppo e dello sviluppo
delle competenze e l'attuazione di azioni che presentino un vantaggio reciproco, nonché
garantendo una politica di accesso alle rispettive capacità e applicazioni di calcolo ad alte
prestazioni e di calcolo quantistico basata principalmente sulla reciprocità.
(32) Lo scopo dell'impresa comune dovrebbe essere promuovere lo sfruttamento nell'Unione di
tutte le risultanti tecnologie di calcolo ad alte prestazioni. Essa dovrebbe inoltre mirare a
salvaguardare gli investimenti nei supercomputer che acquisisce. In tale contesto dovrebbe
adottare misure adeguate per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento
delle tecnologie acquisite, che dovrebbe coprire l'intero ciclo di vita di tali supercomputer.
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(33) L'impresa comune dovrebbe gettare le basi per una visione a più lungo termine e costruire
la prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri
architetture di calcolo classico e dispositivi di calcolo quantistico. Occorre un sostegno
finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le
industrie europee a conseguire risultati di livello mondiale per assicurare un rapido e ampio
sfruttamento industriale della ricerca e della tecnologia europee in tutta l'Unione, con
cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e
unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo.
(34) Al fine di conseguire i suoi obiettivi di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più
innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, l'impresa
comune dovrebbe fornire sostegno finanziario soprattutto sotto forma di sovvenzioni e di
aggiudicazione di appalti in esito a inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e
concorrenziali, sulla base di piani di lavoro annuali. Tale sostegno finanziario dovrebbe
essere finalizzato, in particolare, a ovviare a comprovati fallimenti del mercato che
impediscono lo svolgimento del programma in questione, non dovrebbe escludere gli
investimenti privati e dovrebbe avere un effetto di incentivazione tale da indurre un
cambiamento nel comportamento del beneficiario.
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(35) Al fine di conseguire i suoi obiettivi di aumentare il potenziale innovativo dell'industria, in
particolare delle PMI, contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche, sostenere
l'incremento del capitale umano e di conoscenze e rafforzare le capacità di calcolo ad alte
prestazioni e di calcolo quantistico, l'impresa comune dovrebbe sostenere la creazione, e in
particolare la messa in rete e il coordinamento, in tutti gli Stati partecipanti, di centri
nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni. Tali centri di competenza
dovrebbero fornire servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico
all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni, su loro richiesta. Essi
dovrebbero in primo luogo promuovere e consentire l'accesso all'ecosistema per
l'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni, facilitare l'accesso ai supercomputer
e ai computer quantistici, far fronte alle notevoli carenze di esperti tecnici qualificati
tramite attività di sensibilizzazione, formazione e comunicazione, e avviare attività di
messa in rete con i portatori di interessi e altri centri nazionali di competenza per il calcolo
ad alte prestazioni al fine di promuovere innovazioni più ampie, ad esempio scambiando e
promuovendo le migliori prassi su casi d'uso o esperienze di applicazione, condividendo
esperienze e strutture formative, facilitando il co-sviluppo e lo scambio di codici paralleli o
sostenendo la condivisione di applicazioni e strumenti innovativi per utenti pubblici e
privati, in particolare le PMI.
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ECOMP.3.B IT
(36) L'impresa comune dovrebbe fornire un quadro orientato alla domanda e all'utente e
consentire un approccio di co-progettazione per l'acquisizione nell'Unione di
un'infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico
federata, sicura, iperconnessa e di livello mondiale, al fine di dotare gli utenti delle risorse
di calcolo strategiche di cui hanno bisogno per sviluppare soluzioni nuove e innovative e
risolvere problemi in ambito sociale, ambientale, economico e di sicurezza. A tal fine,
l'impresa comune dovrebbe contribuire all'acquisizione di supercomputer di livello
mondiale. I supercomputer dell'impresa comune, compresi i computer quantistici,
dovrebbero essere installati in uno Stato partecipante che è uno Stato membro.
(37) Ai fini di un'attuazione efficace sotto il profilo dei costi della missione dell'impresa
comune di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un ecosistema di
supercalcolo di livello mondiale, l'impresa comune dovrebbe cogliere l'opportunità di
adeguare i supercomputer di sua proprietà, ove del caso. Gli adeguamenti dovrebbero
pertanto portare a un prolungamento del ciclo di vita dei supercomputer, aumentare le
prestazioni operative e fornire nuove funzionalità per far fronte all'evoluzione delle
esigenze degli utenti. Al fine di potenziare i suoi supercomputer, l'impresa comune
dovrebbe poter lanciare un invito a manifestare interesse nell'ambito del pilastro
infrastrutture. Gli inviti a manifestare interesse dovrebbero definire le condizioni
specifiche di ammissibilità da applicare a un soggetto ospitante che già ospita un
supercomputer EuroHPC.
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ECOMP.3.B IT
(38) L'impresa comune dovrebbe iperconnettere tutti i supercomputer e le infrastrutture di dati
di cui è proprietaria o comproprietaria mediante tecnologie di rete all'avanguardia,
rendendoli ampiamente accessibili in tutta l'Unione, e dovrebbe interconnettere e federare
la propria infrastruttura di dati di supercalcolo e di calcolo quantistico, nonché le
infrastrutture di calcolo nazionali, regionali e di altro tipo mediante una piattaforma
comune. L'impresa comune dovrebbe inoltre garantire l'interconnessione delle
infrastrutture di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico
federate e sicure con gli spazi comuni europei di dati, compreso il cloud europeo per la
scienza aperta, e con le infrastrutture cloud federate e sicure annunciate nella
comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una strategia europea
per i dati", al fine di fornire servizi senza soluzione di continuità a una vasta gamma di
utenti pubblici e privati in tutta Europa.
(39) Orizzonte Europa e il programma Europa digitale dovrebbero contribuire, rispettivamente,
a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione e a
implementare un'ampia gamma di capacità di supercalcolo promuovendo sinergie con il
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE +), il
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e il Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché con il dispositivo per la ripresa e
la resilienza. L'impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni
con tali fondi, che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca
e innovazione a livello locale, regionale e nazionale.
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ECOMP.3.B IT
(40) L'impresa comune dovrebbe fornire agli Stati partecipanti che sono Stati membri un quadro
favorevole all'utilizzo dei loro contributi finanziari nel quadro dei programmi cofinanziati
dal FESR, dal FSE +, dal FEAMPA e dal FEASR per l'acquisizione e l'interconnessione di
infrastrutture di dati e di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. L'uso di tali
contributi finanziari nelle attività dell'impresa comune è essenziale per lo sviluppo,
nell'Unione, di un'infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo
quantistico, integrata, federata, sicura, iperconnessa e di livello mondiale, poiché i vantaggi
di tale infrastruttura si estendono ben oltre gli utenti degli Stati membri. Se gli Stati
membri decidono di utilizzare i suddetti contributi finanziari per le attività dell'impresa
comune, tali contributi dovrebbero essere considerati contributi nazionali degli Stati
partecipanti che sono Stati membri al bilancio dell'impresa comune, a condizione che siano
rispettati l'articolo 106 e le altre disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/1060
del Parlamento europeo e del Consiglio1 e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.
1 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie
applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica
dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
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ECOMP.3.B IT
(41) L'impresa comune può agevolare l'utilizzo di fondi del dispositivo per la ripresa e la
resilienza da parte degli Stati partecipanti che sono Stati membri. I fondi del dispositivo
per la ripresa e la resilienza possono integrare le azioni finanziate dall'impresa comune, a
condizione che il sostegno nell'ambito di tale dispositivo sia supplementare rispetto a
quello fornito dai fondi dell'Unione dell'impresa comune e non copra lo stesso costo.
L'utilizzo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbe essere contabilizzato
come contributo nazionale al bilancio dell'impresa comune, in particolare per quanto
riguarda le infrastrutture di dati e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo
quantistico, nonché i progetti in materia di tecnologia, applicazioni e sviluppo delle
competenze.
(42) Il contributo dell'Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale dovrebbe coprire
in parte i costi di acquisizione dei supercomputer di fascia alta, dei computer quantistici,
dei supercomputer di livello industriale e dei supercomputer di fascia media, al fine di
allinearsi all'obiettivo dell'impresa comune di contribuire alla messa in comune delle
risorse per dotare l'Unione di supercomputer e computer quantistici di altissimo livello. I
costi complementari di tali supercomputer e computer quantistici dovrebbero essere coperti
dagli Stati partecipanti, da membri del settore privato o da consorzi di partner privati. La
quota del tempo di accesso dell'Unione a tali supercomputer o computer quantistici
dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione per
l'acquisizione di tali supercomputer e computer quantistici e non dovrebbe superare il 50 %
del tempo totale di accesso a tali supercomputer o computer quantistici.
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ECOMP.3.B IT
(43) L'impresa comune dovrebbe essere proprietaria dei supercomputer e dei computer
quantistici di fascia alta che ha acquisito. La gestione di ciascun supercomputer o computer
quantistico di fascia alta dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante. Il soggetto
ospitante dovrebbe poter rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato
membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti. Il soggetto ospitante dovrebbe poter
fornire una stima accurata dei costi operativi del supercomputer e di verificarli, garantendo
ad esempio una separazione funzionale e, nella misura del possibile, una separazione fisica
tra i supercomputer o i computer quantistici di fascia alta dell'impresa comune ed eventuali
sistemi di calcolo, nazionali o regionali, che gestisce. Il soggetto ospitante dovrebbe essere
selezionato dal consiglio di direzione dell'impresa comune ("consiglio di direzione") a
seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. Una volta
selezionato il soggetto ospitante, lo Stato partecipante in cui esso è stabilito o il consorzio
ospitante dovrebbe poter decidere di invitare altri Stati partecipanti ad aderire e a
contribuire al finanziamento del supercomputer o del computer quantistico di fascia alta
che sarà installato presso il soggetto ospitante selezionato. Se ulteriori Stati partecipanti
aderiscono al consorzio ospitante selezionato, ciò non dovrebbe pregiudicare il tempo di
accesso dell'Unione ai supercomputer. I contributi degli Stati partecipanti a un consorzio
ospitante al supercomputer o al computer quantistico di fascia alta dovrebbero essere
tradotti in quote di tempo di accesso a tale supercomputer o computer quantistico. Gli Stati
partecipanti dovrebbero concordare tra loro la ripartizione della loro quota di tempo di
accesso al supercomputer o al computer quantistico.
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ECOMP.3.B IT
(44) L'impresa comune dovrebbe rimanere proprietaria dei supercomputer o dei computer
quantistici che acquisisce, fino al loro ammortamento. L'impresa comune dovrebbe poter
trasferire tale proprietà al soggetto ospitante in vista della dismissione, dell'eliminazione o
di qualsiasi altro uso. Quando la proprietà è trasferita al soggetto ospitante o in caso di
scioglimento dell'impresa comune, il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all'impresa
comune il valore residuo del supercomputer o del computer quantistico.
(45) L'impresa comune dovrebbe acquisire i supercomputer di fascia media congiuntamente agli
Stati partecipanti. La gestione di ciascun supercomputer di fascia media dovrebbe essere
affidata a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante dovrebbe poter rappresentare un
singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati
partecipanti. L'impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla quota del
contributo finanziario dell'Unione per i costi di acquisizione provenienti dai fondi del
programma Europa digitale. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio
di direzione a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti.
La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer di fascia media
dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione a titolo
dei fondi del programma Europa digitale al costo di acquisizione di tale supercomputer di
fascia media. L'impresa comune dovrebbe poter trasferire la proprietà al soggetto ospitante,
non prima di cinque anni dopo che sia stata superata la prova di accettazione condotta
dall'impresa comune o in caso di scioglimento dell'impresa. Il soggetto ospitante dovrebbe
rimborsare all'impresa comune il valore residuo del supercomputer.
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ECOMP.3.B IT
(46) Per promuovere una distribuzione equa ed equilibrata in tutta l'Unione dei supercomputer
EuroHPC e lo sviluppo di un approccio basato su ecosistemi di infrastrutture federate, gli
inviti a manifestare interesse relativi a un supercomputer EuroHPC dovrebbero definire le
condizioni di ammissibilità da applicare a uno Stato partecipante che ospita già un
supercomputer EuroHPC.
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ECOMP.3.B IT
(47) L'impresa comune dovrebbe poter acquisire supercomputer di livello industriale insieme a
un consorzio di partner privati. La gestione di ciascun supercomputer di questo tipo
dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante esistente. Il soggetto ospitante dovrebbe
essere in grado di associarsi al consorzio di partner privati per l'acquisizione e la gestione
di tale supercomputer. L'impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla
quota del contributo finanziario dell'Unione per i costi di acquisizione provenienti dai fondi
del programma Europa digitale. Il soggetto ospitante e il consorzio di partner privati ad
esso associati dovrebbero essere selezionati dal consiglio di direzione a seguito di un invito
a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. La quota del tempo di accesso
dell'Unione a tale supercomputer dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo
finanziario dell'Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale al costo di
acquisizione di tale supercomputer di livello industriale. L'impresa comune dovrebbe poter
concludere un accordo con il consorzio di partner privati per vendere tale supercomputer a
un altro soggetto o per dismetterlo. In alternativa l'impresa comune dovrebbe poter
trasferire la proprietà di tale supercomputer al consorzio di partner privati. In tal caso, o in
caso di scioglimento dell'impresa comune, il consorzio di partner privati dovrebbe
rimborsare all'impresa comune il valore residuo della quota dell'Unione di tale
supercomputer. Qualora l'impresa comune e il consorzio di partner privati decidano di
procedere alla dismissione del supercomputer dopo il suo ammortamento completo, tali
costi dovrebbero essere coperti dal consorzio di partner privati.
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ECOMP.3.B IT
(48) Per i supercomputer di livello industriale l'impresa comune dovrebbe tenere conto delle
esigenze specifiche degli utenti industriali, ad esempio le procedure di accesso, la qualità e
il tipo di servizi, la protezione dei dati, la protezione dell'innovazione industriale e della
proprietà intellettuale, l'usabilità, la fiducia e altri requisiti in materia di riservatezza e
sicurezza.
(49) La progettazione e la gestione dei supercomputer che ricevono un sostegno dall'impresa
comune dovrebbero tenere conto dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale,
utilizzando ad esempio tecnologie a basso consumo e tecniche dinamiche di risparmio
energetico e di riutilizzo come il raffreddamento avanzato e il riciclaggio del calore.
(50) I supercomputer dell'impresa comune dovrebbero essere usati principalmente per
applicazioni civili destinate a utenti pubblici e privati residenti, stabiliti o ubicati in uno
Stato membro o in un paese terzo associato al programma Europa digitale o a Orizzonte
Europa, comprese le applicazioni nell'ambito della cibersicurezza che potrebbero essere a
duplice uso. Agli utenti dovrebbe essere concessa la quota del tempo di accesso
dell'Unione in conformità alle regole di accesso definite dal consiglio di direzione. L'uso di
tali supercomputer dovrebbe inoltre rispettare gli accordi internazionali conclusi
dall'Unione.
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ECOMP.3.B IT
(51) L'assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer dell'impresa comune dovrebbe
essere gratuita per gli utenti pubblici. Dovrebbe inoltre essere gratuita per gli utenti privati
per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte
Europa o dal programma Europa digitale, e per le attività private di innovazione delle PMI,
ove opportuno. Tale assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer dovrebbe in
primo luogo essere basata su inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall'impresa
comune e valutati da esperti indipendenti. Ad eccezione degli utenti delle PMI che
intraprendono attività private di innovazione, tutti gli utenti che beneficiano di un tempo di
accesso gratuito ai supercomputer dell'impresa comune dovrebbero adottare un approccio
di tipo "scienza aperta" e diffondere le conoscenze acquisite grazie a tale accesso,
conformemente al regolamento (UE) 2021/695. L'assegnazione agli utenti del tempo di
accesso destinato ad attività economiche diverse dalle attività private di innovazione delle
PMI, che si confrontano con particolari fallimenti del mercato, dovrebbe essere effettuata a
pagamento in base all'utilizzo effettivo (principio "pay-per-use") e secondo i prezzi di
mercato. L'assegnazione del tempo di accesso per tali attività economiche dovrebbe essere
consentita ma limitata e il livello delle tariffe da versare dovrebbe essere stabilito dal
consiglio di direzione. I diritti di accesso dovrebbero essere assegnati in maniera
trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire norme specifiche per concedere,
ove opportuno, tempo di accesso gratuito senza invito a manifestare interesse a iniziative
ritenute strategiche per l'Unione. Tra gli esempi rappresentativi di iniziative strategiche
dell'Unione figurano: "Destination Earth", l'iniziativa faro "Human Brain Project",
l'iniziativa "1+ Million Genomes" e gli spazi comuni europei di dati che operano in settori
di interesse pubblico, in particolare lo spazio di dati sanitari, i centri di eccellenza per il
calcolo ad alte prestazioni, i centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte
prestazioni e i poli dell'innovazione digitale.
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ECOMP.3.B IT
Su richiesta dell'Unione, l'impresa comune dovrebbe concedere tempo di accesso diretto,
su base temporanea o permanente, alle iniziative strategiche e alle piattaforme di
applicazione esistenti o future che ritiene essenziali per fornire servizi sanitari o altri
servizi di sostegno di emergenza fondamentali per il bene pubblico, nelle situazioni di
gestione delle emergenze e delle crisi, o nei casi in cui l'Unione lo consideri fondamentale
per la sua sicurezza e difesa. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata a esercitare
alcune attività economiche limitate per fini commerciali. L'accesso dovrebbe essere
concesso agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo
associato al programma Europa digitale o a Orizzonte Europa. I diritti di accesso
dovrebbero essere uguali per tutti gli utenti e assegnati in maniera trasparente. Il consiglio
di direzione dovrebbe definire e monitorare i diritti di accesso alla quota del tempo di
accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.
(52) L'accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a petascala e
precursori dell'esascala acquisiti dall'impresa comune EuroHPC istituita a norma del
regolamento (UE) 2018/1488 dovrebbe continuare ad essere concesso agli utenti stabiliti
nell'Unione o in un paese terzo associato a Orizzonte 2020.
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ECOMP.3.B IT
(53) I supercomputer dell'impresa comune dovrebbero essere gestiti e utilizzati conformemente
al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e alle
direttive 2002/58/CE2 e (UE) 2016/9433 del Parlamento europeo e del Consiglio.
1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). 2 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201
del 31.7.2002, pag. 37). 3 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla
protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del
15.6.2016, pag. 1).
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ECOMP.3.B IT
(54) La governance dell'impresa comune dovrebbe essere garantita da due organi: un consiglio
di direzione e un consiglio consultivo scientifico e industriale. Il consiglio di direzione
dovrebbe essere composto da rappresentanti dell'Unione e degli Stati partecipanti. Il
consiglio di direzione dovrebbe essere responsabile della politica strategica e delle
decisioni di finanziamento relative alle attività, comprese tutte le attività in materia di
appalti pubblici, dell'impresa comune. Il consiglio consultivo scientifico e industriale
dovrebbe includere i rappresentanti del mondo accademico e dell'industria in quanto utenti
e fornitori di tecnologia. Dovrebbe fornire consulenza indipendente al consiglio di
direzione in merito all'agenda strategica di ricerca e innovazione, all'acquisizione e alla
gestione dei supercomputer di proprietà dell'impresa comune, al programma di attività di
sviluppo e ampliamento delle capacità e al programma di attività di federazione,
connettività e cooperazione internazionale.
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ECOMP.3.B IT
(55) Per i compiti amministrativi generali dell'impresa comune, i diritti di voto degli Stati
partecipanti dovrebbero essere equamente ripartiti tra di essi. Per i compiti corrispondenti
alla predisposizione della parte del programma di lavoro relativa all'acquisizione dei
supercomputer e dei computer quantistici, alla selezione del soggetto ospitante, alle attività
di federazione e connettività e alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune, i
diritti di voto degli Stati partecipanti che sono Stati membri dovrebbero basarsi sul
principio della maggioranza qualificata. Gli Stati partecipanti che sono paesi terzi associati
a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l'Europa
dovrebbero inoltre avere diritto di voto per le rispettive attività sostenute con dotazioni di
bilancio a titolo di ciascuno di tali programmi. Per i compiti corrispondenti all'acquisizione
e alla gestione dei supercomputer e dei computer quantistici, solo gli Stati partecipanti e
l'Unione, che contribuiscono con risorse a tali compiti, dovrebbero avere diritto di voto.
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ECOMP.3.B IT
(56) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una
sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione
indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio1. Le disposizioni applicabili all'impresa comune che disciplinano l'avvio di una
procedura di appalto pubblico dovrebbero essere contemplate dal suo regolamento
finanziario.
(57) Per promuovere un ecosistema europeo innovativo, competitivo e di riconosciuta
eccellenza in tutta Europa per il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico,
l'impresa comune dovrebbe avvalersi in modo appropriato di appalti e sovvenzioni,
compresi appalti congiunti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni
innovative. L'obiettivo è creare collegamenti tra le tecnologie sviluppate principalmente
nell'Unione, la co-progettazione con gli utenti e l'acquisizione di pionieristici sistemi di
supercalcolo e calcolo quantistico di livello mondiale.
1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
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ECOMP.3.B IT
(58) Nel valutare l'impatto complessivo dell'impresa comune, andrebbero presi in
considerazione gli investimenti in azioni indirette dei membri del settore privato, come
contributi in natura corrispondenti ai costi ammissibili da essi sostenuti per l'attuazione di
azioni, al netto dei contributi dell'impresa comune, degli Stati partecipanti o di qualsiasi
altro contributo dell'Unione a tali costi. Nel valutare l'impatto complessivo dell'impresa
comune, andrebbero presi in considerazione gli investimenti in altre azioni dei membri del
settore privato come contributi in natura corrispondenti ai costi ammissibili da essi
sostenuti per l'attuazione di azioni, al netto dei contributi dell'impresa comune, degli Stati
partecipanti o di qualsiasi altro contributo dell'Unione a tali costi.
(59) Al fine di mantenere condizioni di parità per tutte le imprese attive nel mercato interno, è
opportuno che i finanziamenti dai programmi dell'Unione siano coerenti con i principi
sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire
distorsioni del mercato quali l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture
di mercato inefficaci, la preservazione di aziende inefficienti o la creazione di una cultura
di dipendenza dagli aiuti.
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ECOMP.3.B IT
(60) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune dovrebbe essere
conforme al regolamento (UE) 2021/695. L'impresa comune dovrebbe altresì assicurare
un'applicazione coerente di tali norme, sulla base delle misure adottate dalla Commissione
in materia. Al fine di garantire un adeguato cofinanziamento delle azioni indirette da parte
degli Stati partecipanti, in conformità al regolamento (UE) 2021/695, gli Stati partecipanti
dovrebbero contribuire con un importo almeno pari al rimborso erogato dall'impresa
comune per i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per l'attuazione di tali azioni. A tal
fine, il consiglio di direzione dovrebbe fissare i tassi massimi di finanziamento stabiliti nel
programma di lavoro annuale dell'impresa comune in conformità dell'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/695.
(61) Al fine di garantire il giusto equilibrio della partecipazione delle parti interessate alle
azioni finanziate dall'impresa comune, è necessaria una deroga all'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/695 per consentire una differenziazione dei tassi di rimborso a
seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione, da applicare
invariabilmente all'insieme dei beneficiari di tutti gli Stati partecipanti. Per le attività
finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune dovrebbe
consentire che i tassi di rimborso a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI,
e del tipo di azione siano applicati invariabilmente all'insieme dei beneficiari di tutti gli
Stati partecipanti.
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ECOMP.3.B IT
(62) L'erogazione di sostegno finanziario alle attività nell'ambito del programma Europa
digitale dovrebbe essere conforme alle norme del regolamento (UE) 2021/694. In
particolare, per quanto riguarda le informazioni classificate, occorre che le azioni
finanziate nell'ambito del programma Europa digitale siano conformi all'articolo 12,
paragrafo 1, di tale regolamento.
(63) L'erogazione di sostegno finanziario alle attività nell'ambito del meccanismo per collegare
l'Europa dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2021/…+.
(64) I beneficiari di paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al
meccanismo per collegare l'Europa che sono Stati partecipanti dovrebbero essere ammessi
a partecipare alle azioni solo se uno Stato partecipante è un paese terzo associato a uno o
più programmi relativi a tale azione.
(65) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa
comune siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche
attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle
stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e,
se opportuno, l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)).
9273/21 LA/lmm-ach 39
ECOMP.3.B IT
(66) L'impresa comune dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo
tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e promuovendo le proprie attività, incluse
le attività di informazione e divulgazione, presso il grande pubblico. Il regolamento interno
degli organi dell'impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.
(67) A fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È
opportuno evitare la duplicazione degli audit e la produzione di una quantità
sproporzionata di documenti e relazioni.
(68) È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti nei confronti
dell'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.
(69) La Commissione, l'impresa comune, la Corte dei conti, l'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO) dovrebbero avere accesso a tutte le
informazioni necessarie e ai locali per condurre audit e indagini concernenti le
sovvenzioni, gli appalti e gli accordi firmati dall'impresa comune.
9273/21 LA/lmm-ach 40
ECOMP.3.B IT
(70) Tutti gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto a norma del presente
regolamento dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte Europa, del programma
Europa digitale e del meccanismo per collegare l'Europa, a seconda dei casi, salvo casi
debitamente giustificati. Le procedure di appalto per l'acquisizione dei supercomputer e dei
computer quantistici dell'impresa comune dovrebbero essere conformi alle disposizioni
applicabili del programma Europa digitale. In casi debitamente giustificati connessi alla
disponibilità di bilancio residuo derivante dal QFP 2021-2027, l'impresa comune dovrebbe
essere in grado di pubblicare inviti a presentare proposte o bandi di gara d'appalto entro il
31 dicembre 2028.
(71) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia e una valutazione finale
dell'impresa comune con l'assistenza di esperti indipendenti. In uno spirito di trasparenza,
la pertinente relazione degli esperti indipendenti dovrebbe essere resa pubblica in
conformità alle norme applicabili.
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(72) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento delle capacità di
ricerca e innovazione, l'elaborazione di attività di sviluppo e ampliamento delle capacità di
supercalcolo, la federazione, la connettività, la cooperazione internazionale e l'acquisizione
di supercomputer di livello mondiale e l'accesso all'infrastruttura di dati e di servizi di
calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico in tutta l'Unione mediante un'impresa
comune, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma
possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare
inutili sovrapposizioni, di mantenere una massa critica e di garantire l'utilizzo ottimale dei
finanziamenti pubblici, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a
quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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ECOMP.3.B IT
Articolo 1
Istituzione
1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa relativa al calcolo ad alte prestazioni europeo, è
istituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) ("impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo",
"impresa comune") per un periodo fino al 31 dicembre 2033.
2. Per tener conto della durata del QFP 2021-2027 e di Orizzonte Europa, del programma
Europa digitale e del meccanismo per collegare l'Europa, gli inviti a presentare proposte e i
bandi di gara d'appalto a norma del presente regolamento sono pubblicati entro il
31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte e i bandi
di gara d'appalto possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028.
3. L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro essa gode della più
ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato. In
particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
4. L'impresa comune ha sede a Lussemburgo.
5. Lo statuto dell'impresa comune ("statuto") è riportato nell'allegato.
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Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) "prova di accettazione": una prova effettuata per determinare se il supercomputer EuroHPC
soddisfa i requisiti delle specifiche di sistema;
2) "tempo di accesso": il tempo di calcolo di un supercomputer messo a disposizione di un
utente o gruppo di utenti per l'esecuzione dei loro programmi per computer;
3) "entità affiliata": qualsiasi soggetto giuridico come definito all'articolo 187, paragrafo 1,
del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
4) "centro di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni": un progetto collaborativo
selezionato con un invito a presentare proposte aperto e concorrenziale volto a promuovere
l'uso delle future capacità di calcolo dalle prestazioni estreme che consentono alle
comunità di utenti, in collaborazione con altri portatori di interessi nell'ambito del calcolo
ad alte prestazioni, di adattare i codici paralleli esistenti a prestazioni a esascala e di
scalabilità estrema;
5) "co-progettazione": un approccio collettivo che riunisce fornitori di tecnologia e utenti
impegnati in un processo di progettazione collaborativa e iterativa per lo sviluppo di nuove
tecnologie, applicazioni e sistemi;
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6) "conflitto d'interessi": una situazione che coinvolge un agente finanziario o un'altra persona
di cui all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
7) "entità costitutiva": un'entità che costituisce un membro del settore privato dell'impresa
comune, conformemente allo statuto di ciascun membro del settore privato;
8) "consorzio di partner privati": un'associazione di soggetti giuridici dell'Unione che si
riuniscono al fine di acquisire congiuntamente con l'impresa comune un supercomputer di
livello industriale; uno o più di questi partner privati possono far parte dei membri del
settore privato dell'impresa comune;
9) "supercomputer EuroHPC": qualsiasi sistema di calcolo interamente di proprietà
dell'impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di
partner privati; può essere un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale o
di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un
simulatore quantistico;
10) "esascala": un livello di prestazione in grado di eseguire 1018 operazioni al secondo
(1 esaflop);
11) "supercomputer di fascia alta": un sistema di calcolo di livello mondiale sviluppato con la
tecnologia più avanzata disponibile in un dato momento e che raggiunge livelli di
prestazione almeno a esascala o superiori (ossia post-esascala) per applicazioni che
affrontano problemi di maggiore complessità;
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ECOMP.3.B IT
12) "consorzio ospitante": un gruppo di Stati partecipanti o un consorzio di partner privati che
hanno accettato di contribuire all'acquisizione e alla gestione di un supercomputer
EuroHPC, comprese le organizzazioni che rappresentano tali Stati partecipanti;
13) "soggetto ospitante": un soggetto giuridico che comprende le strutture necessarie ad
accogliere e gestire un supercomputer EuroHPC e che è stabilito in uno Stato partecipante
che è uno Stato membro;
14) "iperconnesso": dotato della capacità di comunicazione necessaria a trasferire dati a 1012
bit al secondo (1 Terabit al secondo) o oltre;
15) "supercomputer di livello industriale": un supercomputer almeno di fascia media progettato
specificamente per utenti industriali, con requisiti di sicurezza, riservatezza e integrità dei
dati più rigorosi di quelli previsti per un uso scientifico;
16) "contributi in natura alle azioni indirette" finanziate da Orizzonte Europa: i contributi dello
Stato partecipante o dei membri del settore privato dell'impresa comune o delle loro entità
costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell'attuazione
delle azioni indirette, al netto del contributo dell'impresa comune, degli Stati partecipanti
all'impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
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17) "contributi in natura alle azioni" finanziate dal programma Europa digitale o dal
meccanismo per collegare l'Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del
settore privato dell'impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono
nei costi ammissibili da essi sostenuti nell'attuazione di parte delle attività dell'impresa
comune, al netto del contributo dell'impresa comune, degli Stati partecipanti all'impresa
comune e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
18) "supercomputer di fascia media": un supercomputer di livello mondiale con un livello di
prestazione di al massimo un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello di un
supercomputer di fascia alta;
19) "centro nazionale di competenza per il calcolo ad alte prestazioni": un soggetto giuridico, o
un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, associato a un centro
nazionale di supercalcolo di tale Stato partecipante che fornisce, su richiesta, agli utenti
dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni
l'accesso ai supercomputer e ai più recenti servizi, strumenti, applicazioni e tecnologie di
calcolo ad alte prestazioni e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e
promozione;
20) "Stato osservatore": un paese ammissibile a partecipare alle azioni dell'impresa comune
finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale, che non è uno Stato
partecipante;
21) "Stato partecipante": un paese che è membro dell'impresa comune;
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22) "livello di prestazione": il numero di operazioni in virgola mobile al secondo (floating
point operations per second - flops) che un supercomputer può eseguire;
23) "membro del settore privato": qualsiasi membro dell'impresa comune diverso dall'Unione o
dagli Stati partecipanti;
24) "computer quantistico": un dispositivo di calcolo che sfrutta le leggi della meccanica
quantistica per risolvere determinati compiti particolari utilizzando quindi meno risorse
computazionali rispetto ai computer classici;
25) "simulatore quantistico": un dispositivo quantistico altamente controllabile che consente di
conoscere le proprietà di sistemi quantistici complessi o di risolvere specifici problemi di
calcolo inaccessibili ai computer classici;
26) "sicurezza della catena di approvvigionamento" di un supercomputer EuroHPC: le misure
da adottare nella selezione di qualsiasi fornitore di tale supercomputer al fine di garantire la
disponibilità di componenti, tecnologie, sistemi e know-how necessari per l'acquisizione e
la gestione del supercomputer; ciò comprende misure volte ad attenuare i rischi connessi a
eventuali interruzioni nell'approvvigionamento di tali componenti, tecnologie e sistemi,
comprese variazioni di prezzo o prestazioni inferiori o fonti alternative di
approvvigionamento; copre l'intero ciclo di vita del supercomputer EuroHPC;
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27) "agenda strategica di ricerca e innovazione": il documento relativo alla durata di Orizzonte
Europa, che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie
per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune;
28) "programma strategico pluriennale": un documento che definisce una strategia per tutte le
attività dell'impresa comune;
29) "supercalcolo": il calcolo a livelli di prestazione che richiedono l'integrazione massiccia di
singoli elementi di calcolo, compresi i componenti quantistici, per risolvere problemi che
non possono essere gestiti dai sistemi di calcolo standard;
30) "costo totale di proprietà" di un supercomputer EuroHPC: i costi di acquisizione più i costi
operativi, inclusa la manutenzione, fino al trasferimento della proprietà del supercomputer
al soggetto ospitante o alla vendita o alla dismissione del supercomputer senza
trasferimento della proprietà;
31) "programma di lavoro": il documento di cui all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE)
2021/695 o, se opportuno, il documento che funge anche da programma di lavoro di cui
all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/694 o all'articolo 19 del regolamento (UE)
2021/…+.
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)).
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ECOMP.3.B IT
Articolo 3
Missione e obiettivi
1. La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, implementare, ampliare e
mantenere nell'Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro e iperconnesso
di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo; sostenere lo sviluppo e
l'adozione di sistemi di supercalcolo innovativi e competitivi orientati alla domanda e agli
utenti, basati su una catena di approvvigionamento che garantisca componenti, tecnologie e
conoscenze, limitando il rischio di interruzioni, e lo sviluppo di un'ampia gamma di
applicazioni ottimizzate per tali sistemi; ampliare l'uso di tale infrastruttura di supercalcolo
a un gran numero di utenti pubblici e privati e sostenere la duplice transizione e lo sviluppo
di competenze chiave per la scienza e l'industria europee.
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2. L'impresa comune persegue i seguenti obiettivi generali:
a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/695, in particolare
dell'articolo 3, affinché gli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione
abbiano un impatto scientifico, economico, ambientale, tecnologico e sociale, in
modo da rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione, realizzare le
priorità strategiche dell'Unione e contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle
politiche dell'Unione e ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di
sviluppo sostenibile, seguendo i principi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici1;
b) sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con altri partenariati
europei, anche attraverso inviti congiunti, nonché cercare sinergie con le attività e i
programmi pertinenti a livello unionale, nazionale e regionale, in particolare con
quelli che sostengono l'implementazione di soluzioni innovative, l'istruzione e lo
sviluppo regionale, se opportuno;
c) sviluppare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un'infrastruttura di dati
e di supercalcolo di livello mondiale, iperconnessa, integrata, orientata alla domanda
e agli utenti;
1 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
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ECOMP.3.B IT
d) federare l'infrastruttura iperconnessa di dati e di supercalcolo e interconnetterla con
gli spazi europei di dati e l'ecosistema cloud per fornire servizi di dati e di calcolo a
un'ampia gamma di utenti pubblici e privati in Europa;
e) promuovere l'eccellenza scientifica e sostenere l'adozione e l'uso sistematico dei
risultati della ricerca e dell'innovazione generati nell'Unione;
f) sviluppare e sostenere ulteriormente un ecosistema di dati e di supercalcolo
altamente competitivo e innovativo ampiamente distribuito in Europa, che
contribuisca alla leadership scientifica e digitale dell'Unione, e sia in grado di
produrre autonomamente tecnologie e architetture di calcolo, integrandole in sistemi
di calcolo all'avanguardia, e applicazioni avanzate ottimizzate per tali sistemi;
g) ampliare l'uso dei servizi di supercalcolo e lo sviluppo di competenze chiave
necessarie per la scienza e l'industria europee.
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ECOMP.3.B IT
3) Nell'acquisire i supercomputer e nel sostenere lo sviluppo e l'adozione di tecnologie,
sistemi e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune contribuisce a
tutelare gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consente di adottare un approccio di
co-progettazione per l'acquisizione di supercomputer di livello mondiale, salvaguardando
nel contempo la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie e dei
sistemi acquisiti. Contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione, sostiene lo sviluppo di
tecnologie e applicazioni che rafforzano la catena di approvvigionamento europea per il
calcolo ad alte prestazioni e ne promuove l'integrazione nei sistemi di supercalcolo che
rispondono a un gran numero di esigenze scientifiche, sociali, ambientali e industriali.
Articolo 4
Pilastri di attività
1. L'impresa comune attua la missione di cui all'articolo 3 in conformità ai seguenti pilastri di
attività:
a) il pilastro dell'amministrazione, che comprende le attività generali per il
funzionamento e la gestione dell'impresa comune;
b) il pilastro delle infrastrutture, che comprende le attività per l'acquisizione,
l'implementazione, l'adeguamento e la gestione dell'infrastruttura di dati, di
supercalcolo e di calcolo quantistico sicura, iperconnessa e di livello mondiale,
compresa la promozione dell'adozione e dell'uso sistematico dei risultati della ricerca
e dell'innovazione generati nell'Unione;
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ECOMP.3.B IT
c) il pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, che comprende tutte le attività
volte a fornire, a livello dell'Unione, l'accesso a risorse e servizi di dati e di
supercalcolo federati e sicuri in tutta Europa per la comunità scientifica e della
ricerca, l'industria, comprese le PMI, e il settore pubblico, in particolare in
cooperazione con il partenariato PRACE e la rete GÉANT; le attività comprendono:
i) il sostegno all'interconnessione delle risorse di dati, di calcolo ad alte
prestazioni e di calcolo quantistico interamente o parzialmente di proprietà
dell'impresa comune o messe a disposizione su base volontaria dagli Stati
partecipanti;
ii) il sostegno all'interconnessione delle infrastrutture di dati, di supercalcolo e di
calcolo quantistico con gli spazi comuni europei di dati e le infrastrutture cloud
e di dati federate e sicure dell'Unione;
iii) il sostegno allo sviluppo, all'acquisizione e alla gestione di una piattaforma per
la federazione senza soluzione di continuità e la fornitura sicura di
infrastrutture di dati e di servizi di supercalcolo e di calcolo quantistico,
istituendo uno sportello unico di accesso per qualsiasi servizio di dati o di
supercalcolo gestito dall'impresa comune che fornisca a tutti gli utenti un punto
di accesso unico;
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ECOMP.3.B IT
d) il pilastro della tecnologia, che comprende ambiziose attività di ricerca e innovazione
volte a sviluppare in tutta Europa un ecosistema di supercalcolo innovativo,
competitivo e di livello mondiale, che abbracci le tecnologie hardware e software e la
loro integrazione nei sistemi di calcolo, coprendo l'intera catena del valore scientifica e
industriale, al fine di contribuire all'autonomia strategica dell'Unione; pone inoltre
l'accento sulle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni efficienti sotto il profilo
energetico, contribuendo alla sostenibilità ambientale; le attività riguardano, tra l'altro:
i) i microprocessori a basso consumo, i componenti di interconnessione,
l'architettura di sistema e le tecnologie correlate quali nuovi algoritmi, codici
software, strumenti e ambienti;
ii) i paradigmi di calcolo emergenti e la loro integrazione nei sistemi di
supercalcolo di punta attraverso un approccio di co-progettazione; tali tecnologie
sono collegate allo sviluppo, all'acquisizione e all'implementazione di
supercomputer di fascia alta, compresi i computer quantistici, e di infrastrutture;
iii) le tecnologie e i sistemi per l'interconnessione e la gestione di sistemi di
supercalcolo classici insieme ad altre tecnologie di calcolo spesso
complementari, come il calcolo quantistico o altre tecnologie di calcolo
emergenti, e il relativo funzionamento efficace;
iv) i nuovi algoritmi e le tecnologie software che offrono significativi aumenti delle
prestazioni;
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e) il pilastro delle applicazioni, che comprende attività volte a conseguire e mantenere
l'eccellenza europea nei codici e nelle applicazioni di dati e di calcolo essenziali per
la scienza, l'industria, comprese le PMI, e il settore pubblico. Le attività riguardano,
tra l'altro:
i) le applicazioni, compresi i nuovi algoritmi e gli sviluppi di software per gli
utenti pubblici e privati, che traggono beneficio dallo sfruttamento delle risorse
e capacità dei supercomputer di fascia alta e della loro convergenza con
tecnologie digitali avanzate quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati ad
alte prestazioni, le tecnologie cloud, ecc. attraverso la co-progettazione, lo
sviluppo e l'ottimizzazione di applicazioni e codici abilitati al calcolo ad alte
prestazioni per i mercati guida emergenti e su vasta scala;
ii) il sostegno, tra gli altri, ai centri di eccellenza il calcolo ad alte prestazioni e
per banchi di prova e impianti per dimostrazioni pilota su vasta scala basati sul
calcolo ad alte prestazioni finalizzati ad applicazioni di big data e a servizi
digitali avanzati in un'ampia gamma di settori scientifici, pubblici e industriali;
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f) il pilastro dell'ampliamento dell'uso e delle competenze, che mira a sviluppare le
capacità e le competenze che promuovono l'eccellenza nell'utilizzo dei dati, del
supercalcolo e del calcolo quantistico, tenendo conto delle sinergie con altri
programmi e strumenti, in particolare il programma Europa digitale, ad ampliare
l'uso scientifico e industriale delle risorse di supercalcolo e delle applicazioni di dati
e a promuovere l'accesso e l'uso industriali delle infrastrutture di dati e di
supercalcolo per l'innovazione adattata alle esigenze industriali, nonché a fornire
all'Europa una comunità scientifica competente di punta e una forza lavoro
qualificata per la leadership scientifica e la trasformazione digitale dell'industria e
della pubblica amministrazione, compreso il sostegno e la messa in rete di centri
nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e di centri di eccellenza per
il calcolo ad alte prestazioni;
g) il pilastro della cooperazione internazionale: in linea con gli obiettivi di politica
esterna e con gli impegni internazionali dell'Unione, definire, attuare e partecipare ad
attività pertinenti alla promozione della collaborazione internazionale nel
supercalcolo per risolvere le sfide scientifiche e sociali globali, promuovendo nel
contempo la competitività dell'ecosistema europeo degli utenti e
dell'approvvigionamento per il calcolo ad alte prestazioni.
2. Oltre alle attività di cui al paragrafo 1, all'impresa comune può essere affidata l'attuazione
di compiti supplementari in caso di finanziamenti cumulativi, complementari o combinati
tra programmi dell'Unione conformemente al pertinente programma di lavoro della
Commissione.
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Articolo 5
Contributo finanziario dell'Unione
1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti SEE,
ammonta a un massimo di 3 081 300 000 EUR, compresi 92 000 000 EUR per costi
amministrativi, a condizione che tale importo sia affiancato dal contributo degli Stati
partecipanti quantomeno di pari entità, ripartito come segue:
a) fino a 900 000 000 EUR da Orizzonte Europa;
b) fino a 1 981 300 000 EUR dal programma Europa digitale;
c) fino a 200 000 000 EUR dal meccanismo per collegare l'Europa.
2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è versato dagli stanziamenti del
bilancio generale dell'Unione assegnati a ciascun programma interessato.
3. All'impresa comune possono essere assegnati fondi supplementari dell'Unione a
integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per sostenere i suoi
pilastri di attività di cui all'articolo 4, eccetto quelli di cui al'articolo 4, paragrafo 1,
lettera a).
4. I contributi dei programmi dell'Unione corrispondenti ad attività supplementari affidate
all'impresa comune in conformità al paragrafo 3 non sono presi in considerazione nel
calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione.
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5. I paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo
per collegare l'Europa possono assegnare all'impresa comune fondi supplementari
dell'Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
conformemente ai rispettivi accordi di associazione. Tali fondi supplementari dell'Unione
non incidono sul contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, salvo
diverso accordo degli stessi Stati partecipanti.
6. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è
utilizzato per l'impresa comune al fine di fornire sostegno finanziario alle azioni indirette
di cui all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2021/695, corrispondenti alle attività
di ricerca e innovazione dell'impresa comune.
7. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è utilizzato per lo
sviluppo di capacità in tutta l'Unione, anche per l'acquisizione, l'adeguamento e la gestione
di computer ad alte prestazioni, computer quantistici o simulatori quantistici, per la
federazione dell'infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo
quantistico e l'ampliamento del loro uso, nonché per lo sviluppo di competenze avanzate e
attività di formazione.
8. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera c), è utilizzato per
l'interconnessione delle risorse di dati e di calcolo ad alte prestazioni e per la creazione di
un'infrastruttura paneuropea integrata e iperconnessa di dati e di calcolo ad alte prestazioni.
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ECOMP.3.B IT
Articolo 6
Altri contributi dell'Unione
I contributi provenienti da programmi dell'Unione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
che rientrano nel cofinanziamento da parte dell'Unione di un programma attuato da uno degli Stati
partecipanti che è uno Stato membro, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo
finanziario massimo dell'Unione di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Contributi di membri diversi dall'Unione
1. Gli Stati partecipanti apportano un contributo complessivo commisurato al contributo
dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i
contributi collettivi e le modalità della loro erogazione. Ciò non pregiudica la capacità di
ciascuno Stato partecipante di definire il proprio contributo finanziario nazionale a norma
dell'articolo 8.
2. I membri del settore privato dell'impresa comune apportano – o provvedono affinché le
loro entità costitutive e affiliate apportino – all'impresa comune contributi per almeno
900 000 000 EUR.
3. I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi
previsti all'articolo 15 dello statuto.
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ECOMP.3.B IT
4. I contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera f), dello statuto possono essere forniti
da ciascuno Stato partecipante ai beneficiari stabiliti in detto Stato partecipante. Gli Stati
partecipanti possono integrare il contributo dell'impresa comune nei limiti del tasso
massimo di rimborso applicabile di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695,
all'articolo 14 del regolamento 2021/694 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/...+.
Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione
riferiscono al consiglio di direzione di cui all'articolo 15 dello statuto il valore dei
contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo versati nel precedente esercizio
finanziario.
6. Per la valutazione dei contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a f), dello
statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dai soggetti
interessati, le norme contabili applicabili nel paese in cui il soggetto è stabilito, le norme
contabili internazionali e i principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono
certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato o dalle
autorità di audit degli Stati partecipanti. Il metodo di valutazione può essere verificato
dall'impresa comune in caso di dubbio sulla certificazione. Qualora permangano
incertezze, il metodo di valutazione può essere sottoposto al controllo dell'impresa
comune.
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)).
9273/21 LA/lmm-ach 61
ECOMP.3.B IT
7. La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo
finanziario dell'Unione all'impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di
cui all'articolo 23 dello statuto nei seguenti casi:
a) se l'impresa comune non soddisfa le condizioni per ottenere il contributo dell'Unione,
oppure
b) se i membri diversi dall'Unione, incluse le loro entità costitutive e affiliate non
contribuiscono, contribuiscono solo parzialmente o non rispettano i termini per
quanto riguarda il contributo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o
c) a seguito delle valutazioni di cui all'articolo 24.
La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il
contributo finanziario dell'Unione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili sostenuti
dai membri diversi dall'Unione prima della notifica della decisione all'impresa comune.
Articolo 8
Gestione dei contributi degli Stati partecipanti
1. Ciascuno Stato partecipante assume un impegno indicativo per quanto riguarda l'importo
dei propri contributi finanziari nazionali nelle azioni indirette all'impresa comune. Tale
impegno è assunto ogni anno nei confronti dell'impresa comune, prima dell'adozione del
programma di lavoro.
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ECOMP.3.B IT
Oltre ai criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/695, all'articolo 18 del
regolamento (UE) 2021/694 o all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/...+, il programma
di lavoro può includere, in allegato, criteri di ammissibilità relativi alla partecipazione di
soggetti giuridici nazionali.
Ciascuno Stato partecipante affida all'impresa comune la valutazione delle proposte
conformemente alle regole di Orizzonte Europa.
La selezione delle proposte si basa sulla graduatoria fornita dal comitato di valutazione. Il
consiglio di direzione può discostarsi da tale graduatoria in casi debitamente giustificati,
come indicato nel programma di lavoro, per garantire la coerenza generale dell'approccio
di portafoglio.
Ciascuno Stato partecipante ha il diritto di veto su tutte le questioni relative all'utilizzo dei
propri contributi finanziari nazionali all'impresa comune per i richiedenti stabiliti in tali
Stati partecipanti, sulla base delle priorità strategiche nazionali.
2. Ciascuno Stato partecipante conclude con l'impresa comune uno o più accordi
amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la
comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Tale accordo
comprende il calendario, le condizioni dei pagamenti e gli obblighi in materia di
comunicazioni e audit.
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)).
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ECOMP.3.B IT
Ciascuno Stato partecipante si adopera per sincronizzare il proprio calendario dei
pagamenti, le proprie relazioni e i propri audit con quelli dell'impresa comune, nonché per
allineare le proprie regole in materia di ammissibilità dei costi alle regole di Orizzonte
Europa.
3. Nell'accordo di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato partecipante può affidare all'impresa
comune il versamento del proprio contributo ai beneficiari. Dopo la selezione delle
proposte, lo Stato partecipante impegna l'importo necessario per i pagamenti. Le autorità di
audit dello Stato partecipante possono sottoporre ad audit i rispettivi contributi nazionali.
Articolo 9
Soggetto ospitante
1. I supercomputer EuroHPC sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri. Se uno
Stato partecipante ospita già un supercomputer EuroHPC che è un supercomputer di fascia
alta o media, non è autorizzato a partecipare a un nuovo invito a manifestare interesse per
la nuova generazione di tali supercomputer prima di almeno cinque anni dalla data di
selezione successiva a un precedente invito a manifestare interesse. In caso di acquisizione
di computer quantistici e di simulatori quantistici o di adeguamento di un supercomputer
EuroHPC con acceleratori quantistici, il periodo si riduce a due anni.
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ECOMP.3.B IT
2. Per i supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 11, 12 e 14, il soggetto ospitante può
rappresentare uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il
soggetto ospitante e le autorità competenti dello Stato partecipante o degli Stati
partecipanti in un consorzio ospitante concludono un accordo a tal fine.
3. L'impresa comune affida a un soggetto ospitante la gestione di ogni singolo supercomputer
EuroHPC interamente di proprietà dell'impresa comune o di proprietà congiunta in
conformità agli articoli 11, 12 e 14.
4. I soggetti ospitanti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono selezionati
conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario
dell'impresa comune di cui all'articolo 19.
5. A seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante di cui al paragrafo 2 del
presente articolo e il corrispondente Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto
ospitante o il corrispondente consorzio ospitante sono selezionati dal consiglio di direzione
tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l'altro, sui seguenti criteri:
a) la conformità alle specifiche generali di sistema definite nell'invito a manifestare
interesse;
b) il costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC, compresa una stima accurata
e un metodo di verifica dei costi operativi di tale supercomputer durante il suo ciclo
di vita;
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ECOMP.3.B IT
c) l'esperienza del soggetto ospitante nell'installazione e nella gestione di sistemi
analoghi;
d) la qualità delle infrastrutture fisiche e informatiche della struttura ospitante e la sua
sicurezza e connettività con il resto dell'Unione;
e) la qualità del servizio agli utenti, segnatamente la capacità di rispettare l'accordo sul
livello dei servizi fornito tra i documenti di cui è corredata la procedura di selezione;
f) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l'impegno dello
Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli
Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo totale di
proprietà del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell'Unione di cui
all'articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell'Unione di cui all'articolo 6, fino al
momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto
ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel
caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà.
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ECOMP.3.B IT
6. Per i supercomputer EuroHPC di livello industriale di cui all'articolo 13, il soggetto
ospitante conclude un accordo con un consorzio di partner privati per la preparazione
dell'acquisizione e la gestione di tali supercomputer o di partizioni di supercomputer
EuroHPC.
Per ospitare un supercomputer di livello industriale si rispettano le condizioni seguenti:
a) l'impresa comune affida al soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer
EuroHPC di livello industriale di cui è comproprietaria conformemente
all'articolo 13;
b) i soggetti ospitanti sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente
articolo e al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 19;
c) a seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante e il consorzio di
partner privati ad esso associato sono selezionati dal consiglio di direzione mediante
una procedura equa e trasparente basata, tra l'altro, su:
i) i criteri di cui al paragrafo 5, lettere da a) ad e), del presente articolo; e
ii) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l'impegno
del consorzio di partner privati a sostenere la quota del costo totale di proprietà del
supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 5 o
da qualsiasi altro contributo dell'Unione di cui all'articolo 6.
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ECOMP.3.B IT
7. Il soggetto ospitante selezionato può decidere di invitare altri Stati partecipanti o un
consorzio di partner privati a unirsi al consorzio ospitante, previo accordo della
Commissione. Il contributo finanziario o in natura o qualsiasi altro impegno degli Stati
partecipanti o dei membri del settore privato che si uniscono non incide sul contributo
finanziario dell'Unione né sui diritti di proprietà corrispondenti e sulla percentuale di
tempo di accesso assegnata all'Unione in relazione al supercomputer EuroHPC di cui agli
articoli 11, 12, 13 e 14.
Articolo 10
Convenzione di accoglienza
1. L'impresa comune conclude una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante
selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer EuroHPC.
2. La convenzione di accoglienza definisce, in particolare, i seguenti elementi relativi ai
supercomputer EuroHPC:
a) i diritti e gli obblighi durante la procedura di acquisizione dei supercomputer,
comprese le prove di accettazione dei supercomputer;
b) le condizioni delle responsabilità per la gestione del supercomputer;
c) la qualità del servizio offerto agli utenti del supercomputer nella gestione dello
stesso, come indicato nell'accordo sul livello dei servizi;
9273/21 LA/lmm-ach 68
ECOMP.3.B IT
d) i piani concernenti l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del
supercomputer;
e) le condizioni di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione al
supercomputer, secondo quanto deciso dal consiglio di direzione, a norma
dell'articolo 17;
f) le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso;
g) la quota del costo totale di proprietà che il soggetto ospitante fa in modo che sia
sostenuta dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati
partecipanti al consorzio ospitante;
h) le condizioni del trasferimento della proprietà di cui all'articolo 11, paragrafo 5,
all'articolo 12, paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 14, paragrafo 6,
comprese, nel caso dei supercomputer EuroHPC, le disposizioni per il calcolo del
loro valore residuo e per la loro dismissione;
i) l'obbligo del soggetto ospitante di fornire l'accesso ai supercomputer EuroHPC,
garantendo nel contempo la sicurezza di tali supercomputer, la protezione dei dati
personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679, la tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche in conformità alla direttiva 2002/58/CE, la
protezione dei segreti commerciali in conformità alla direttiva (UE) 2016/943 e la
tutela della riservatezza di altri dati coperti dall'obbligo del segreto professionale;
9273/21 LA/lmm-ach 69
ECOMP.3.B IT
j) l'obbligo del soggetto ospitante di porre in essere una procedura di audit certificato
relativa ai costi operativi del supercomputer EuroHPC e ai tempi di accesso degli
utenti;
k) l'obbligo del soggetto ospitante di presentare al consiglio di direzione, entro
il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di audit e i dati relativi all'utilizzo dei tempi
di accesso nel precedente esercizio finanziario;
l) le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un
supercomputer EuroHPC per uso industriale.
3. La convenzione di accoglienza è disciplinata dal diritto dell'Unione, integrato, per tutte le
questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, dal
diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante.
4. La convenzione di accoglienza contiene una clausola compromissoria, ai sensi
dell'articolo 272 TFUE, che conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la
competenza giurisdizionale per tutte le questioni contemplate dalla convenzione di
accoglienza.
5. Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, e fatto salvo il paragrafo 2 del
presente articolo, l'impresa comune avvia, con il sostegno del soggetto ospitante
selezionato, le procedure per l'acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al
regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 19.
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ECOMP.3.B IT
6. Per i supercomputer di fascia media, dopo la conclusione della convenzione di accoglienza,
l'impresa comune o il soggetto ospitante avvia, a nome di entrambe le parti contraenti, le
procedure per l'acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al regolamento
finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 19.
Articolo 11
Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia alta
1. L'impresa comune acquisisce i supercomputer di fascia alta e ne diventa proprietaria.
2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei
costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer di fascia alta.
Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer di fascia alta è sostenuto dallo
Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al
consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6.
3. La selezione del fornitore del supercomputer di fascia alta si basa sulle specifiche della
gara d'appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e sulle specifiche generali del
sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella sua domanda in occasione
dell'invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di
approvvigionamento.
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ECOMP.3.B IT
4. L'impresa comune può fungere da primo utente e acquisire supercomputer di fascia alta
che integrano tecnologie competitive orientate alla domanda e all'utente, sviluppate
principalmente nell'Unione.
5. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza,
di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori
all'acquisizione dei supercomputer di fascia alta conformemente all'articolo 12,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per
motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'Unione,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento.
6. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello
statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer di fascia alta installato presso
un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall'impresa comune, la
proprietà di tale supercomputer di fascia alta può essere trasferita al rispettivo soggetto
ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e
conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di
un supercomputer di fascia alta, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore
residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun
trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente
sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è
responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la
dismissione del supercomputer di fascia alta.
9273/21 LA/lmm-ach 72
ECOMP.3.B IT
Articolo 12
Acquisizione e proprietà di computer quantistici e simulatori quantistici
1. L'impresa comune acquisisce computer quantistici e simulatori quantistici, che potrebbero
spaziare dai sistemi sperimentali e pilota ai prototipi e ai sistemi operazionali, sotto forma
di macchine sia indipendenti sia ibridate con macchine per il calcolo ad alte prestazioni di
fascia alta o di fascia media e accessibili attraverso il cloud, e ne è proprietaria.
2.. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei
costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei computer quantistici e dei
simulatori quantistici.
Il rimanente costo totale di proprietà dei computer quantistici e dei simulatori quantistici è
sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati
partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui
all'articolo 6.
3. La selezione del fornitore dei computer quantistici e dei simulatori quantistici si basa sulle
specifiche della gara d'appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e sulle
specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella sua domanda
in occasione dell'invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della
catena di approvvigionamento.
9273/21 LA/lmm-ach 73
ECOMP.3.B IT
4. L'impresa comune può fungere da primo utente e acquisire computer quantistici e
simulatori quantistici che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell'Unione.
5. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza,
di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori
all'acquisizione dei computer quantistici e dei simulatori quantistici conformemente
all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione
dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica
dell'Unione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.
6. I computer quantistici e i simulatori quantistici sono ubicati presso un soggetto ospitante di
un supercomputer EuroHPC o un centro di supercalcolo situato nell'Unione.
9273/21 LA/lmm-ach 74
ECOMP.3.B IT
7. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello
statuto, non prima di quattro anni dopo che il computer quantistico o il simulatore
quantistico installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione
condotta dall'impresa comune, la proprietà di tale computer quantistico o simulatore
quantistico può essere trasferita a tale soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o
dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di
accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un computer quantistico o di un
simulatore quantistico, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo
del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun
trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente
sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è
responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la
dismissione del computer quantistico o del simulatore quantistico.
Articolo 13
Acquisizione e proprietà dei supercomputer EuroHPC di livello industriale
1. L'impresa comune acquisisce, insieme a un consorzio di partner privati, supercomputer
almeno di fascia media, o partizioni di supercomputer EuroHPC, destinati principalmente
all'uso da parte dell'industria, e ne è proprietaria o comproprietaria insieme a un consorzio
di partner privati.
9273/21 LA/lmm-ach 75
ECOMP.3.B IT
2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei
costi di acquisizione dei supercomputer EuroHPC o delle partizioni dei supercomputer
EuroHPC. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer EuroHPC o delle
partizioni dei supercomputer EuroHPC è sostenuto dal consorzio di partner privati.
3.. La selezione del fornitore di un supercomputer EuroHPC di livello industriale si basa sulle
specifiche della gara d'appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e delle
specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda
presentata in occasione dell'invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della
sicurezza della catena di approvvigionamento.
4. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza,
di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori
all'acquisizione di supercomputer EuroHPC di livello industriale conformemente
all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione
dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica
dell'Unione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.
5. I supercomputer EuroHPC o le partizioni dei supercomputer EuroHPC per uso industriale
sono ospitati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC.
9273/21 LA/lmm-ach 76
ECOMP.3.B IT
6. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello
statuto, non prima di quattro anni dopo che il supercomputer EuroHPC installato presso un
soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall'impresa comune, la
proprietà di tale supercomputer EuroHPC può essere trasferita al consorzio di partner
privati, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e
d'accordo con il consorzio di partner privati. In caso di trasferimento della proprietà di un
supercomputer EuroHPC, il consorzio di partner privati rimborsa all'impresa comune il
valore residuo del supercomputer EuroHPC trasferito. Se vi è una decisione di dismissione
senza alcun trasferimento della proprietà al consorzio di partner privati, i costi pertinenti
sono coperti dal consorzio di partner privati. L'impresa comune non è responsabile dei
costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del
supercomputer EuroHPC.
Articolo 14
Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia media
1. L'impresa comune acquisisce, insieme all'amministrazione aggiudicatrice dello Stato
partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o alle amministrazioni aggiudicatrici
degli Stati partecipanti al consorzio ospitante, i supercomputer di fascia media e ne diventa
comproprietaria.
9273/21 LA/lmm-ach 77
ECOMP.3.B IT
2.. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei
costi di acquisizione e fino al 35 % dei costi operativi dei supercomputer di fascia media. Il
rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer di fascia media è sostenuto dallo
Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al
consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6.
3. La selezione del fornitore del supercomputer di fascia media si basa sulle specifiche della
gara d'appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del
sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione
dell'invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di
approvvigionamento.
4. L'impresa comune può fungere da primo utente e acquisire supercomputer di fascia media
che integrano tecnologie competitive orientate alla domanda e all'utente, sviluppate
principalmente nell'Unione.
5. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza,
di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori
all'acquisizione di supercomputer di fascia media conformemente all'articolo 12,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per
motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'Unione,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.
9273/21 LA/lmm-ach 78
ECOMP.3.B IT
6. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello
statuto, la quota di proprietà del supercomputer di proprietà dell'impresa comune è
trasferita al soggetto ospitante dopo l'ammortamento completo del supercomputer. Il
soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer
trasferito. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento
della proprietà del supercomputer di fascia media.
Articolo 15
Adeguamento dei supercomputer
1. L'impresa comune può lanciare un invito a manifestare interesse per adeguare i
supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria. Il contributo
massimo dell'Unione a tali adeguamenti non può superare i 150 milioni di EUR per il
periodo 2021-2027.
2. Un soggetto ospitante può rispondere all'invito a manifestare interesse non prima di un
anno dalla data di selezione del soggetto ospitante del supercomputer EuroHPC e non oltre
tre anni da tale data. Un supercomputer EuroHPC può essere sottoposto ad adeguamento
una sola volta.
3. Il soggetto ospitante è selezionato dal consiglio di direzione tramite una procedura equa e
trasparente basata, tra l'altro, sui seguenti criteri:
a) motivazione dell'adeguamento;
9273/21 LA/lmm-ach 79
ECOMP.3.B IT
b) compatibilità con il supercomputer EuroHPC originale;
c) aumento delle prestazioni della capacità operativa del supercomputer EuroHPC;
d) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l'impegno dello
Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli
Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo di
adeguamento del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell'Unione di
cui all'articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell'Unione di cui all'articolo 6, fino
al momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto
ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel
caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà.
4) L'impresa comune acquisisce, insieme all'amministrazione aggiudicatrice dello Stato
partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante selezionato o alle amministrazioni
aggiudicatrici degli Stati partecipanti al consorzio ospitante selezionato, l'adeguamento del
supercomputer e ne diventa proprietaria in base alle medesime condizioni di proprietà del
supercomputer EuroHPC originale.
5) Il contributo finanziario dell'Unione per l'adeguamento copre fino al 35 % dei costi di
acquisizione dell'adeguamento, ammortizzati nel corso della vita residua prevista del
supercomputer originale, e fino al 35 % dei costi operativi aggiuntivi. Il costo complessivo
dell'adeguamento non supera il 30 % del costo totale di acquisizione del supercomputer
EuroHPC originale.
9273/21 LA/lmm-ach 80
ECOMP.3.B IT
6) La quota del tempo di accesso dell'Unione al supercomputer EuroHPC sottoposto ad
adeguamento rimane invariata per l'intero ciclo di vita della macchina. Se l'adeguamento
comporta un aumento della capacità, il tempo di accesso aggiuntivo è direttamente
proporzionale al contributo dell'Unione.
Articolo 16
Utilizzo dei supercomputer EuroHPC
1. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, l'utilizzo dei supercomputer EuroHPC è aperto agli
utenti dei settori pubblico e privato e si concentra sulle applicazioni civili. Ad eccezione
dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, i supercomputer EuroHPC sono
utilizzati principalmente a fini di ricerca e innovazione che rientrano in programmi di
finanziamento pubblico, per applicazioni del settore pubblico e per attività private di
innovazione delle PMI, ove opportuno.
2. Il consiglio di direzione definisce le condizioni generali di accesso per l'utilizzo dei
supercomputer EuroHPC in conformità all'articolo 17 e può definire condizioni specifiche
di accesso per i diversi tipi di utenti o di applicazioni. La sicurezza e la qualità del servizio
sono uguali per tutti gli utenti appartenenti alla stessa categoria, fatta eccezione per i
supercomputer EuroHPC di livello industriale, la cui sicurezza e qualità del servizio sono
conformi ai requisiti industriali, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1.
9273/21 LA/lmm-ach 81
ECOMP.3.B IT
3. Agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato a
Orizzonte 2020 è concesso l'accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai
supercomputer acquisiti dall'impresa comune EuroHPC istituita dal regolamento (UE)
2018/1488.
4. Agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato al
programma Europa digitale o a Orizzonte Europa è concessa la quota del tempo di accesso
dell'Unione ai supercomputer EuroHPC acquisiti dopo il 2020.
5. In casi debitamente giustificati, tenendo conto degli interessi dell'Unione, il consiglio di
direzione decide di concedere tempo di accesso ai supercomputer EuroHPC a soggetti
residenti, stabiliti o ubicati in qualsiasi paese terzo e a organizzazioni internazionali.
Articolo 17
Assegnazione del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC
1. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico e
di fascia alta è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e
pertanto essa non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.
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ECOMP.3.B IT
2. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC di fascia
media è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale operativo e di acquisizione del supercomputer e
non supera il 35 % del tempo di accesso totale al supercomputer.
3. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC di livello
industriale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di acquisizione del supercomputer e non supera
il 35 % del tempo di accesso totale al supercomputer.
4. A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato
partecipante a un consorzio ospitante è assegnato il rimanente tempo di accesso a ciascun
supercomputer EuroHPC. Nel caso di un consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si
accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer.
5. Il consiglio di direzione definisce i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso
dell'Unione ai supercomputer EuroHPC.
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ECOMP.3.B IT
6. L'utilizzo della quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC è
gratuito per gli utenti del settore pubblico di cui all'articolo 16, paragrafo 4. È gratuito
inoltre per gli utenti industriali per le applicazioni relative ad attività di ricerca e
innovazione finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale e per gli
utenti che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa o dei
programmi Europa digitale, nonché per le attività private di innovazione delle PMI, ove
opportuno. Come regola generale, l'assegnazione del tempo di accesso per tali attività è
basata su un processo equo e trasparente di valutazione inter pares definito dal consiglio di
direzione a seguito di inviti a manifestare interesse sempre aperti lanciati dall'impresa
comune.
7. Ad eccezione degli utenti delle PMI che intraprendono attività private di innovazione, gli
altri utenti adottano un approccio di tipo "scienza aperta" per diffondere le conoscenze
acquisite mediante l'accesso ai supercomputer dell'impresa comune, conformemente
all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/695. Il consiglio di direzione definisce
ulteriormente le norme applicabili in materia di scienza aperta.
8.. Il consiglio di direzione definisce norme specifiche per le condizioni di accesso che si
discostano dai principi guida di cui al paragrafo 6. Esse riguardano l'assegnazione del
tempo di accesso per le attività e i progetti considerati strategici per l'Unione.
9273/21 LA/lmm-ach 84
ECOMP.3.B IT
9. Su richiesta dell'Unione il direttore esecutivo concede l'accesso diretto ai supercomputer
EuroHPC alle iniziative che l'Unione ritiene essenziali per fornire servizi relativi alla salute
o al clima o altri servizi di sostegno di emergenza fondamentali per il bene pubblico, nelle
situazioni di gestione delle emergenze e delle crisi, o nei casi in cui l'Unione lo consideri
fondamentale per la sua sicurezza e difesa. Le modalità e le condizioni per l'attuazione di
tale accesso sono definite nelle condizioni di accesso adottate dal consiglio di direzione.
10. Il consiglio di direzione definisce le condizioni che si applicano all'uso industriale per
fornire accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione a risorse sicure di dati e di
calcolo ad alte prestazioni per applicazioni diverse da quelle specificate al paragrafo 6 del
presente articolo.
11. Il consiglio di direzione monitora regolarmente la quota del tempo di accesso dell'Unione
concesso per Stato partecipante e per categoria di utenti, anche a fini commerciali e può
decidere, tra l'altro, di:
a) riadeguare i tempi di accesso per categoria di attività o di utente, allo scopo di
ottimizzare le capacità di utilizzo dei supercomputer EuroHPC;
b) proporre misure supplementari di sostegno atte a garantire eque opportunità di
accesso agli utenti che avrebbero la finalità di aumentare il livello di abilità e
competenze nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni.
9273/21 LA/lmm-ach 85
ECOMP.3.B IT
Articolo 18
Tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC a fini commerciali
1. A tutti gli utenti industriali si applicano condizioni specifiche a fini commerciali per
quanto riguarda la quota del tempo di accesso dell'Unione. Il servizio commerciale è un
servizio a pagamento in base all'utilizzo effettivo ("pay-per-use"), basato sui prezzi di
mercato. Il livello delle tariffe da applicare è stabilito dal consiglio di direzione.
2. Le tariffe generate dall'utilizzo commerciale della quota del tempo di accesso dell'Unione
costituiscono un'entrata del bilancio dell'impresa comune e sono utilizzate per coprire i
costi operativi dell'impresa comune.
3. Il tempo di accesso assegnato ai servizi commerciali non supera il 20 % del tempo di
accesso totale dell'Unione per ciascun supercomputer EuroHPC. Il consiglio di direzione
decide in merito all'attribuzione del tempo di accesso dell'Unione per gli utenti di servizi
commerciali, tenendo conto dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 15,
paragrafo 11.
4.. La qualità dei servizi commerciali è uguale per tutti gli utenti.
9273/21 LA/lmm-ach 86
ECOMP.3.B IT
Articolo 17
Regolamento finanziario
1. L'impresa comune adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma
dell'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Il regolamento finanziario è pubblicato sul sito web dell'impresa comune.
Articolo 18
Personale
1. Al personale dell'impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione
europea ("statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione
europea ("regime applicabile agli altri agenti"), quali definiti dal regolamento (CEE,
Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1 , e le norme adottate di comune accordo dalle
istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime
applicabile agli altri agenti.
2. Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale dell'impresa comune, i poteri
conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri
conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare contratti
("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina").
1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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ECOMP.3.B IT
3. Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una
decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del
regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti
dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale
delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
4. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può decidere di
sospendere temporaneamente la delega di poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al
direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest'ultimo.
In tali casi il consiglio di direzione esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina
o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune che
non sia il direttore esecutivo.
5. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari
e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei
funzionari.
6. Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico dell'impresa comune che
indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e per grado e il numero di
agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.
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ECOMP.3.B IT
7. Il personale dell'impresa comune è costituito da personale temporaneo e a contratto.
8. Tutti i costi per il personale sono a carico dell'impresa comune.
Articolo 21
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
1. L'impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non
sono alle dipendenze dell'impresa comune. Il numero degli esperti nazionali distaccati,
espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato al numero degli effettivi di cui
all'articolo 20, paragrafo 6, sulla base del bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al
distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune e al ricorso a tirocinanti.
Articolo 20
Privilegi e immunità
All'impresa comune e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità
dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.
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ECOMP.3.B IT
Articolo 23
Responsabilità dell'impresa comune
1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle pertinenti
disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al
contratto in questione.
2. In caso di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune risarcisce, conformemente ai
principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale
nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune destinato a coprire la responsabilità di
cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato
come spesa dell'impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.
4. L'impresa comune è la sola responsabile della conformità ai propri obblighi.
5. L'impresa comune non è ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti dalle azioni del
soggetto ospitante in relazione alla gestione da parte di quest'ultimo dei supercomputer di
proprietà dell'impresa comune EuroHPC.
9273/21 LA/lmm-ach 90
ECOMP.3.B IT
Articolo 24
Monitoraggio e valutazione
1. Le attività dell'impresa comune sono oggetto di monitoraggio continuo e di revisioni
periodiche conformemente al suo regolamento finanziario, al fine di garantire un impatto e
un'eccellenza massimi, nonché l'uso più efficace ed efficiente delle risorse. I risultati del
monitoraggio e delle revisioni periodiche confluiscono nel monitoraggio dei partenariati
europei e nelle valutazioni dell'impresa comune nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte
Europa di cui agli articoli 50 e 52 del regolamento (UE) 2021/695.
2. L'impresa comune organizza il monitoraggio continuo delle sue attività di gestione e
attuazione e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti dei progetti attuati in
linea con l'articolo 50 e l'allegato III del regolamento (UE) 2021/695.
3. Le valutazioni dell'operato delle imprese comuni sono svolte con tempestività per
alimentare la valutazione intermedia e la valutazione finale di Orizzonte Europa e il
relativo processo decisionale, come specificato all'articolo 52 del regolamento (UE)
2021/695.
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ECOMP.3.B IT
4. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale dell'impresa
comune nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'articolo 52 del
regolamento (UE) 2021/695. La valutazione intermedia è effettuata con l'assistenza di
esperti indipendenti sulla base di un processo trasparente non appena siano disponibili
informazioni sufficienti sull'attuazione di Orizzonte Europa e comunque non oltre quattro
anni dall'inizio dell'attuazione di Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano il modo in
cui l'impresa comune svolge la sua missione in conformità dei suoi obiettivi economici,
tecnologici, scientifici, sociali e strategici, compresi gli obiettivi relativi al clima, e
valutano l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione
delle sue attività nell'ambito di Orizzonte Europa, le sue sinergie e complementarità con le
pertinenti iniziative europee, nazionali e, se opportuno, regionali, comprese le sinergie con
altre parti di Orizzonte Europa (quali missioni, cluster o programmi tematici/specifici). Le
valutazioni tengono conto delle opinioni dei portatori di interessi, a livello sia europeo che
nazionale, e includono, se opportuno, anche una valutazione dell'impatto a lungo termine
dell'impresa comune a livello scientifico, sociale, economico e strategico. Esse includono
inoltre una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi
azione futura, nonché della pertinenza e della coerenza di un eventuale rinnovo
dell'impresa comune nel panorama generale dei partenariati europei e delle sue priorità
politiche.
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ECOMP.3.B IT
5. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 4 del
presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 7, paragrafo 7,
o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.
6. La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza
strategica, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un
processo trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti dall'impresa comune nel
conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all'attuazione
delle attività e le migliori pratiche. Nell'effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione
tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'impresa comune.
7. L'impresa comune effettua revisioni periodiche delle proprie attività, al fine di fornire
informazioni per la valutazione intermedia e la valutazione finale dell'impresa comune
nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'articolo 52 del regolamento
(UE) 2021/695.
8. Le revisioni e le valutazioni periodiche forniscono informazioni su cui basare lo scioglimento
o l'eventuale rinnovo dell'impresa comune, in linea con l'allegato III del regolamento (UE)
2021/695. Entro sei mesi dallo scioglimento dell'impresa comune, ma non oltre due anni dopo
l'avvio della procedura di scioglimento di cui all'articolo 23 dello statuto, la Commissione
effettua una valutazione finale dell'impresa comune. I risultati di tale valutazione finale sono
presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
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ECOMP.3.B IT
9. La Commissione pubblica e comunica i risultati delle valutazioni dell'impresa comune, che
includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'articolo 52 del
regolamento (UE) 2021/695.
Articolo 25
Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:
a) in base alle clausole compromissorie contenute nelle convenzioni o nei contratti
conclusi dall'impresa comune o in sue decisioni;
b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa
comune nell'esercizio delle sue funzioni;
c) sulle controversie tra l'impresa comune e il suo personale, nei limiti e alle condizioni
fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici
dell'Unione, si applica il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'impresa comune.
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ECOMP.3.B IT
Articolo 26
Denuncia al Mediatore europeo
Le decisioni adottate dall'impresa comune nell'attuazione del presente regolamento possono essere
oggetto di una denuncia al Mediatore europeo a norma dell'articolo 228 TFUE.
Articolo 27
Audit ex post
1. Gli audit ex post delle spese relative alle azioni finanziate dal bilancio di Orizzonte Europa
sono eseguiti conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/695 nell'ambito
delle azioni indirette di Orizzonte Europa, in particolare in linea con la strategia di audit di
cui all'articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. Gli audit ex post delle spese relative alle attività finanziate dal bilancio del programma
Europa digitale sono eseguiti dall'impresa comune conformemente all'articolo 27 del
regolamento (UE) 2021/694.
3. Gli audit ex post delle spese relative alle attività finanziate dal bilancio del meccanismo per
collegare l'Europa sono eseguiti dall'impresa comune conformemente all'articolo 26 del
regolamento (UE) regolamento (UE) 2021/...+ nell'ambito delle azioni del meccanismo per
collegare l'Europa.
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)).
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ECOMP.3.B IT
Articolo 28
Tutela degli interessi finanziari dei membri
1. L'impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone autorizzate
dall'impresa comune o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti o, ai fini dell'audit
di cui all'articolo 8, paragrafo 3, alle autorità di audit degli Stati partecipanti, l'accesso ai
propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie
per effettuare gli audit.
2. L'OLAF e l'EPPO possono effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto,
conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96 del Consiglio1 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio2, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività
illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni, decisioni o
contratti finanziati a norma del presente regolamento.
1 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai
controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292
del 15.11.1996, pag. 2). 2 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013,
pag. 1).
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ECOMP.3.B IT
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le convenzioni, le decisioni e i contratti
derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano
espressamente la Commissione, l'impresa comune, la Corte dei conti, l'EPPO, l'OLAF e, ai
fini dell'audit di cui all'articolo 8, paragrafo 3, le autorità di audit degli Stati partecipanti a
eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.
4. L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano
adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.
5. L'impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il
Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità
europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF)1. L'impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di
indagini interne da parte dell'OLAF.
1 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
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ECOMP.3.B IT
Articolo 29
Riservatezza
L'impresa comune assicura la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe
pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.
Articolo 30
Trasparenza
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio1 si applica ai documenti
in possesso dell'impresa comune.
1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001,
relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
9273/21 LA/lmm-ach 98
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Articolo 31
Trattamento dei dati personali
Qualora l'attuazione del presente regolamento richieda il trattamento di dati personali, essi sono
trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
Articolo 32
Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte
1. L'impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, nonché
alle autorità degli Stati partecipanti, l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni
indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che
partecipano alle azioni indirette dell'impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta
necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione
delle politiche o dei programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono limitati all'uso non
commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di
riservatezza.
1 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018,
sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e
che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del
21.11.2018, pag. 39).
9273/21 LA/lmm-ach 99
ECOMP.3.B IT
2. Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle
politiche o dei programmi dell'Unione, l'impresa comune fornisce alla Commissione le
informazioni incluse nelle proposte presentate. Ciò si applica, mutatis mutandis, agli Stati
partecipanti per quanto riguarda le proposte che comprendono richiedenti stabiliti nel loro
territorio, limitatamente all'uso non commerciale e non competitivo e conformemente alle
norme applicabili in materia di riservatezza.
Articolo 33
Norme in materia di partecipazione e diffusione applicabili
alle azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa
1. Il regolamento (UE) 2021/695 si applica alle azioni indirette finanziate dall'impresa
comune nell'ambito di Orizzonte Europa. In conformità a detto regolamento, l'impresa
comune è considerata un organismo di finanziamento e provvede a sostenere
finanziariamente le azioni indirette di cui all'articolo 1 dello statuto.
2. Il regolamento (UE) 2021/695 si applica inoltre alle azioni indirette finanziate dai
contributi degli Stati partecipanti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera f), dello statuto.
9273/21 LA/lmm-ach 100
ECOMP.3.B IT
Articolo 31 bis
Tassi di rimborso
Per le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, in deroga all'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/695, e per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale,
l'impresa comune EuroHPC può applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento dell'Unione
nell'ambito di un'azione a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di
azione. I tassi di rimborso sono indicati nel programma di lavoro.
Articolo 32
Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa
Il regolamento (UE) 2021/...+ si applica alle attività finanziate dall'impresa comune nell'ambito del
meccanismo per collegare l'Europa.
Articolo 36
Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale
Il regolamento (UE) 2021/694 si applica alle attività finanziate dall'impresa comune nell'ambito del
programma Europa digitale.
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)).
9273/21 LA/lmm-ach 101
ECOMP.3.B IT
Articolo 37
Sostegno da parte dello Stato membro ospitante
Tra l'impresa comune e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo
amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato è tenuto a
concedere all'impresa comune.
Articolo 38
Abrogazione
1. Fatte salve le azioni intraprese a norma del regolamento (UE) 2018/1488, compresi i piani
di attuazione annuali e gli obblighi finanziari connessi a tali azioni, il regolamento
(UE) 2018/1488 è abrogato.
Per quanto riguarda le azioni intraprese a norma degli articoli 10, 11, 13 e 14 del
regolamento (UE) 2018/1488, nonché degli articoli 6 e 7 dello statuto allegato a tale
regolamento, tali articoli continuano ad applicarsi nella misura necessaria fino al
completamento di tali azioni.
Le azioni derivanti da inviti a presentare proposte e gare d'appalto previsti nei piani di
attuazione annuali adottati a norma del regolamento (UE) 2018/1488 sono anch'esse
considerate azioni intraprese a norma di tale regolamento.
9273/21 LA/lmm-ach 102
ECOMP.3.B IT
2. I riferimenti al regolamento (UE) 2018/1488 si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 39
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto
nel quadro del regolamento (UE) 2018/1488. A tal fine, i contratti di assunzione del
personale continuano ad essere validi a norma del presente regolamento conformemente
allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.
2. Al direttore esecutivo nominato a norma del regolamento (UE) 2018/1488 vengono
assegnate, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni spettanti al direttore
esecutivo ai sensi del presente regolamento con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del
presente regolamento. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate.
3. Salvo diverso accordo tra i membri, tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti
o le passività detenuti dai membri a norma del regolamento (UE) 2018/1488 sono trasferiti
ai membri a norma del presente regolamento.
9273/21 LA/lmm-ach 103
ECOMP.3.B IT
4. Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, il
consiglio di direzione adotta un elenco delle decisioni adottate a norma del regolamento
(UE) 2018/1488 che continuano ad applicarsi a norma del presente regolamento. Gli
eventuali stanziamenti inutilizzati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1488 sono
trasferiti all'impresa comune istituita a norma del presente regolamento.
5. Tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività dell'impresa comune,
nonché gli eventuali stanziamenti inutilizzati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1488
sono trasferiti all'impresa comune istituita a norma del presente regolamento.
Articolo 40
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a …,
Per il Consiglio
Il presidente
9273/21 LA/lmm-ach 1
ALLEGATO ECOMP.3.B IT
ALLEGATO
STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE
PER IL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI EUROPEO
Articolo 1
Compiti
L'impresa comune svolge i seguenti compiti:
a) mobilita fondi pubblici e privati per il finanziamento delle sue attività;
b) sostiene l'attuazione della missione, degli obiettivi e dei pilastri di attività dell'impresa
comune di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento; tali attività saranno finanziate dal
bilancio dell'Unione nel quadro del regolamento (UE) 2021/695, che istituisce Orizzonte
Europa, del regolamento (UE) 2021/694, che istituisce il programma Europa digitale, e del
regolamento (UE) 2021/...+, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa,
conformemente ai rispettivi campi di applicazione, e dai contributi dei pertinenti Stati
partecipanti all'impresa comune; a tal fine l'impresa comune pubblica inviti a presentare
proposte e bandi di gara e utilizza qualsiasi altro strumento o procedura previsti da Orizzonte
Europa, dal programma Europa digitale e dal meccanismo per collegare l'Europa;
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)).
9273/21 LA/lmm-ach 2
ALLEGATO ECOMP.3.B IT
c) pubblica e gestisce gli inviti a manifestare interesse a ospitare o adeguare supercomputer
EuroHPC e valuta le offerte ricevute, con il sostegno di esperti indipendenti esterni;
d) seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer EuroHPC in modo equo, aperto e
trasparente, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;
e) conclude una convenzione di accoglienza conformemente all'articolo 10 del presente
regolamento con il soggetto ospitante per la gestione e la manutenzione dei supercomputer
EuroHPC e monitora il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza, compresa la
prova di accettazione dei supercomputer acquisiti;
f) definisce le condizioni generali e specifiche dell'assegnazione della quota del tempo di
accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC e monitora l'accesso a tali supercomputer
conformemente all'articolo 15 del presente regolamento;
g) garantisce che il suo operato contribuisca al conseguimento degli obiettivi di Orizzonte
Europa, alla pianificazione strategica pluriennale, alle attività di informazione,
monitoraggio e valutazione e al rispetto di altri requisiti di tale programma, quale
l'attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;
9273/21 LA/lmm-ach 3
ALLEGATO ECOMP.3.B IT
h) pubblica inviti aperti a presentare proposte e procede alla concessione di finanziamenti,
conformemente al regolamento (UE) 2021/695 ed entro i limiti dei fondi disponibili, ad
azioni indirette, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;
i) pubblica inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e procede alla concessione di
finanziamenti conformemente al regolamento (UE) 2021/694 e al regolamento
(UE) 2021/...+ entro i limiti dei fondi disponibili;
j) monitora l'attuazione delle azioni e gestisce le convenzioni di sovvenzione e i contratti di
appalto;
k) assicura l'efficacia dell'iniziativa per il calcolo ad alte prestazioni europeo, sulla base di
una serie di misure appropriate;
l) monitora i progressi complessivi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa
comune;
m) stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le attività, gli organismi e
i portatori di interessi a livello nazionale e dell'Unione, creando sinergie e sfruttando meglio i
risultati della ricerca e dell'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni;
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ST 6115/21
(2018/0228 (COD)).
9273/21 LA/lmm-ach 4
ALLEGATO ECOMP.3.B IT
n) stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con altri partenariati europei
e crea sinergie operative con altre imprese comuni per quanto riguarda le funzioni comuni
di back office;
o) definisce il programma strategico pluriennale, elabora e attua i corrispondenti programmi
di lavoro annuali per la loro esecuzione e, ove necessario, adegua il programma strategico
pluriennale;
p) conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione in
applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/695, anche
rendendo disponibili e accessibili le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a
presentare proposte attraverso una banca dati elettronica comune di Orizzonte Europa;
q) svolge qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del
presente regolamento.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
Articolo 2
Membri
1. Sono membri dell'impresa comune:
a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
b) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia,
Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovenia,
Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria;
c) Montenegro, Macedonia del Nord, Svizzera e Turchia, a condizione che tali paesi
terzi siano associati ad almeno uno dei programmi pertinenti di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, del presente regolamento;
d) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di accettazione, la
piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni (ETP4HPC),
associazione di diritto olandese con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), e la Data, AI
and Robotics (DAIRO), associazione di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio);
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
2. Ogni Stato partecipante nomina il proprio rappresentante nel consiglio di direzione e
designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere ai suoi obblighi conformemente al
presente regolamento.
Articolo 3
Modifiche nella composizione dei membri
1. Gli Stati membri dell'Unione o i paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma
Europa digitale che non sono elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente
statuto possono presentare domanda di adesione all'impresa comune purché forniscano il
loro contributo conformemente all'articolo 7 del presente regolamento o contribuiscano al
finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini dell'adempimento della
missione e del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune di cui all'articolo 3 del
presente regolamento.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
2. Le domande di adesione all'impresa comune degli Stati membri dell'Unione o dei paesi
terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale sono indirizzate al
consiglio di direzione. I paesi candidati notificano per iscritto la loro accettazione del
presente statuto e di qualsiasi altra disposizione che disciplina il funzionamento
dell'impresa comune. I candidati indicano inoltre i motivi per cui chiedono di aderire
all'impresa comune e in che modo la loro strategia nazionale per il supercalcolo è in linea
con gli obiettivi dell'impresa comune. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo
conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda
l'adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e può
decidere di chiedere chiarimenti in merito alla candidatura prima di approvare la domanda.
3. I soggetti giuridici non elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del presente statuto
aventi sede in uno Stato membro che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e
l'innovazione in uno Stato membro possono chiedere di aderire all'impresa comune in
qualità di membri del settore privato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo
purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini
dell'adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune
enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e accettino detto statuto.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
4. Ogni richiesta di adesione all'impresa comune in qualità di membro del settore privato
presentata conformemente al paragrafo 3 è indirizzata al consiglio di direzione. Il consiglio
di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore
aggiunto del candidato per quanto riguarda l'adempimento della missione e il
conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e decide in merito alla domanda stessa.
5. Ogni membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune. Il recesso diventa
effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo, che ne informa gli
altri membri del consiglio di direzione e i membri del settore privato. Dalla data del
recesso l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti
dall'impresa comune prima della notifica del recesso.
6. Una volta all'anno ciascun membro del settore privato informa l'impresa comune di eventuali
modifiche significative della propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche della
composizione possano incidere sugli interessi dell'Unione o dell'impresa comune per motivi
di sicurezza, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all'adesione
del membro del settore privato interessato. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile entro sei
mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se
anteriore.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
7. L'adesione all'impresa comune può essere trasferita a terzi solo previo assenso del
consiglio di direzione.
8. Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione dei membri in conformità al
presente articolo, l'impresa comune pubblica nel proprio sito web un elenco aggiornato dei
suoi membri, unitamente alla data di tale modifica.
Articolo 4
Organi dell'impresa comune
1. Gli organi dell'impresa comune sono:
a) il consiglio di direzione;
b) il direttore esecutivo;
c) il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per
la ricerca e l'innovazione e dal gruppo consultivo per le infrastrutture.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, ciascun organo dell'impresa comune si limita a
perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e agisce esclusivamente nell'ambito
delle attività dell'impresa comune con la finalità per la quale è stato istituito.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
Articolo 5
Composizione del consiglio di direzione
1. Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti della Commissione, a nome
dell'Unione, e degli Stati partecipanti.
2. La Commissione e ciascuno Stato partecipante designano un rappresentante nel consiglio
di direzione.
Articolo 6
Funzionamento del consiglio di direzione
1. I rappresentanti dei membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un
consenso. In assenza di consenso si tiene una votazione.
2. L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.
3. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente statuto, il restante 50 %
dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti.
Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una
maggioranza che comprende il voto dell'Unione e almeno il 50 % dell'insieme dei voti
degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
4. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente statuto, a eccezione delle
lettere f), g) e h), il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che
sono Stati membri.
Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a
maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se comprende
l'Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri, che rappresentino
almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per determinare la popolazione, si
utilizzano le cifre di cui all'allegato III della decisione 2009/937/UE del Consiglio1.
5. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere f), g) e h), del presente statuto e
per ciascun supercomputer EuroHPC, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti
proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati e ai rispettivi contributi in
natura al supercomputer in questione fino al momento del trasferimento della proprietà al
soggetto ospitante conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento o
fino al momento della sua vendita o dismissione; i contributi in natura sono presi in
considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un esperto o revisore indipendente.
Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una
maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri
assenti.
1 Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, relativa all'adozione del suo
regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
6. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7, del presente statuto le decisioni
del consiglio di direzione sono adottate in due fasi.
Nella prima fase, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati
partecipanti. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che
comprende il voto dell'Unione e almeno il 55 % dell'insieme dei voti degli Stati
partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.
Nella seconda fase, il consiglio di direzione delibera con la maggioranza qualificata di cui
al paragrafo 4 del presente articolo.
7. Fatti salvi i paragrafi precedenti, i paesi che erano membri dell'impresa comune istituita a
norma del regolamento (UE) 2018/1488 e hanno contribuito all'acquisizione o alla gestione
dei supercomputer acquisiti dall'impresa comune EuroHPC, costituita a norma di tale
regolamento, ma che non sono più membri dell'impresa comune EuroHPC, mantengono i
diritti di voto esclusivamente per le decisioni relative a tali supercomputer conformemente
all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 5, dello statuto dell'impresa comune
EuroHPC allegato al regolamento (UE) 2018/1488.
8. Il consiglio di direzione elegge un presidente, che rimane in carica per un periodo di due
anni. Il mandato del presidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del
consiglio di direzione.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
9. Il vicepresidente del consiglio di direzione è il rappresentante della Commissione e, ove
necessario, sostituisce il presidente.
10. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può convocare
riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei
rappresentanti degli Stati partecipanti, oppure su richiesta del presidente o del direttore
esecutivo conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del presente statuto. Le riunioni del
consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede
dell'impresa comune.
Il direttore esecutivo ha il diritto di assistere alle riunioni e di partecipare alle deliberazioni,
ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a seconda dei casi, altre
persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.
Ogni Stato osservatore può designare un delegato nel consiglio di direzione, che riceve tutta
la documentazione pertinente e può partecipare alle deliberazioni del consiglio di direzione
salvo diversa decisione del consiglio di direzione, a seconda dei casi. Detti delegati non
hanno diritto di voto, garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili
conformemente all'articolo 29 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia
di conflitto di interessi.
11. I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in
qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
12. Il consiglio di direzione adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento
prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la
riservatezza delle informazioni sensibili.
13. Ogniqualvolta si discutano questioni che rientrano nei compiti dei rispettivi gruppi, i
presidenti del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e del gruppo consultivo per le
infrastrutture dell'impresa comune sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di
direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di
voto. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente
all'articolo 29 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di
interessi.
14. I presidenti dei membri del settore privato dell'impresa comune sono invitati ad assistere
alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle
deliberazioni, ma non hanno diritto di voto. Essi garantiscono la riservatezza delle
informazioni sensibili conformemente all'articolo 29 del presente regolamento e sono
soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.
Articolo 7
Compiti del consiglio di direzione
1. Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e
dell'operato dell'impresa comune e sovrintende all'attuazione delle sue attività. Assicura la
corretta applicazione dei principi di equità e di trasparenza nell'assegnazione dei fondi
pubblici.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
2. La Commissione, nello svolgimento del suo ruolo all'interno del consiglio di direzione, si
adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le
pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere
sinergie all'atto dello sviluppo di un ecosistema integrato di infrastrutture di dati e di
supercalcolo, e all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.
3. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti amministrativi generali
dell'impresa comune:
a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente
all'articolo 3, paragrafo 2, del presente statuto;
b) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune di qualsiasi membro
inadempiente;
c) discute e adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune, conformemente
all'articolo 19 del presente regolamento;
d) discute e adotta il bilancio amministrativo annuale dell'impresa comune, compresa la
tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di
funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali
distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
e) nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce
orientamenti e ne monitora l'operato;
f) discute e approva la relazione annuale di attività consolidata e le spese corrispondenti
di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;
g) esercita, nei confronti del personale, i poteri demandati all'autorità che ha il potere di
nomina conformemente all'articolo 20 del presente regolamento;
h) ove opportuno, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del
regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, del
presente regolamento;
i) ove opportuno, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa
comune e per il ricorso a tirocinanti conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del
presente regolamento;
j) ove opportuno, costituisce gruppi consultivi che affianchino gli organi dell'impresa
comune di cui all'articolo 4 del presente statuto;
k) stabilisce regole e criteri specifici per la selezione, la nomina e la revoca dei membri
dei gruppi consultivi istituiti conformemente alla lettera j), comprese le
considerazioni di genere e di diversità geografica, e approva il regolamento interno
stabilito in modo autonomo da questi gruppi consultivi;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
l) discute e approva l'organigramma dell'ufficio di programma su raccomandazione del
direttore esecutivo;
m) ove opportuno, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente
regolamento presentata da un membro dell'impresa comune;
n) definisce le condizioni generali e specifiche di accesso per utilizzare la quota del
tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC conformemente all'articolo
15 del presente regolamento;
o) stabilisce il livello delle tariffe da applicare per i servizi commerciali di cui
all'articolo 16 del presente regolamento e decide in merito all'assegnazione del tempo
di accesso per tali servizi;
p) discute e approva la strategia di comunicazione dell'impresa comune, su
raccomandazione del direttore esecutivo;
q) è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti a un particolare organo
dell'impresa comune; può assegnare tali compiti a qualsiasi organo dell'impresa
comune.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
4. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi all'acquisizione e
alla gestione dei supercomputer EuroHPC e alle entrate generate di cui all'articolo 16 del
presente regolamento:
a) discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa
all'acquisizione dei supercomputer EuroHPC di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del
presente statuto;
b) discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa all'acquisizione dei
supercomputer EuroHPC e alla selezione dei soggetti ospitanti e le corrispondenti
previsioni di spesa di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto;
c) approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al
programma di lavoro annuale;
d) approva la selezione dei soggetti ospitanti i supercomputer EuroHPC, avvenuta
attraverso un processo equo, aperto e trasparente conformemente all'articolo 9 del
presente regolamento;
e) decide annualmente in merito all'utilizzo delle entrate generate dalle tariffe applicate
per i servizi commerciali di cui all'articolo 18 del presente regolamento;
f) approva la pubblicazione dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro
annuale;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
g) approva le offerte selezionate per il finanziamento;
h) decide in merito all'eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer
EuroHPC a un soggetto ospitante, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro
dismissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 7, e
all'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento;
i) decide in merito all'eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer
EuroHPC a un consorzio di partner privati, alla loro vendita a un altro soggetto o alla
loro dismissione conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, del presente
regolamento.
5. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di
ricerca e innovazione e alle attività relative all'utilizzo dei dati e alle competenze in materia
di dati dell'impresa comune:
a) discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di
ricerca e innovazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto all'inizio
dell'iniziativa e la modifica per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario; il
programma strategico pluriennale individua, tra l'altro, gli altri partenariati europei
con cui l'impresa comune deve stabilire una collaborazione formale e periodica,
nonché le possibili sinergie tra le azioni dell'impresa comune e le politiche e
iniziative nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati
partecipanti;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
b) discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di
ricerca e innovazione e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 18,
paragrafo 2, del presente statuto per attuare il programma strategico pluriennale,
compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento
applicabile per ciascun tema dell'invito e le relative regole per le procedure di
presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;
c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al
programma di lavoro annuale;
d) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle
raccomandazioni del direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 8 del presente
regolamento;
e) è responsabile del monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal
programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell'impresa comune in
relazione alle priorità della Commissione e del programma strategico pluriennale e
adotta le misure correttive necessarie a garantire che l'impresa comune consegua i suoi
obiettivi.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
6. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di
sviluppo e ampliamento delle capacità dell'impresa comune:
a) discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di
sviluppo e ampliamento delle capacità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente
statuto;
b) discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di
sviluppo e ampliamento delle capacità e le corrispondenti previsioni di spesa di cui
all'articolo 18, paragrafo 2, del presente statuto;
c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara
conformemente al programma di lavoro annuale;
d) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle
raccomandazioni del direttore esecutivo.
7. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di
federazione e connettività dell'infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché
alle attività di cooperazione internazionale dell'impresa comune:
a) discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di
federazione e connettività dell'infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni,
nonché alle attività di cooperazione internazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1,
del presente statuto;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
b) discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di
federazione e connettività dell'infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni,
nonché alle attività di cooperazione internazionale e alle corrispondenti previsioni di
spesa di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto;
c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara
conformemente al programma di lavoro annuale;
d) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle
raccomandazioni del direttore esecutivo.
Articolo 8
Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo
1. La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa
consultazione con i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione. Al fine di tale
consultazione i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione nominano di comune
accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione.
Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati
proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
2. Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune ed è assunto come agente
temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune è
rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.
3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza del mandato la
Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione membri diversi
dall'Unione, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa
comune.
4. Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione
di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un
periodo massimo di quattro anni.
5. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra
procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere destituito dal proprio incarico soltanto previa decisione del
consiglio di direzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera e), del presente statuto,
che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente membri
diversi dall'Unione.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
7. La Commissione può designare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo
ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo per tutto il tempo in cui la
posizione di direttore esecutivo sia vacante.
Articolo 9
Compiti del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa
comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune. Il direttore esecutivo è
responsabile dinanzi al consiglio di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta
indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.
3. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
a) presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di
programma strategico pluriennale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente
statuto;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
b) prepara e presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di
bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di
agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti
contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
c) prepara e presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di
programma di lavoro annuale, specificando l'oggetto degli inviti a presentare
proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari
all'attuazione del programma delle attività di ricerca e innovazione, del programma
degli appalti, del programma delle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e
del programma delle attività di federazione, connettività e cooperazione
internazionale proposti dal consiglio consultivo industriale e scientifico e le
corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati partecipanti e dalla
Commissione;
d) presenta al consiglio di direzione, per parere, i conti annuali;
e) prepara e presenta al consiglio di direzione per approvazione la relazione annuale di
attività consolidata, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;
f) firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di
sovvenzione di sua competenza per conto dell'impresa comune;
g) firma i contratti di appalto;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
h) monitora la gestione dei supercomputer EuroHPC di proprietà dell'impresa comune o
finanziati da essa, compresa l'assegnazione della quota del tempo di accesso
dell'Unione, il rispetto dei diritti di accesso per gli utenti del settore industriale e del
mondo accademico e la qualità dei servizi forniti;
i) propone al consiglio di direzione la strategia di comunicazione dell'impresa comune;
j) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune nei
limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione a norma dell'articolo 20,
paragrafo 2, del presente regolamento;
k) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il
funzionamento e riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello
stesso;
l) assicura lo svolgimento della valutazione e della gestione dei rischi;
m) provvede, se opportuno, all'istituzione di una struttura di audit interno dell'impresa
comune;
n) assegna il tempo di accesso per la gestione delle emergenze e delle crisi,
conformemente alla politica di accesso definita dal consiglio di direzione;
o) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati
dall'impresa comune nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del
presente regolamento;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
p) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.
5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la sua
responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio
di programma è costituito dal personale dell'impresa comune e svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
a) fornisce sostegno alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in
conformità al regolamento finanziario di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro annuale e
gestisce le convenzioni e le decisioni di sovvenzione;
c) gestisce i bandi di gara in base al programma di lavoro annuale e gestisce i contratti;
d) gestisce il processo di selezione dei soggetti ospitanti e le convenzioni di
accoglienza;
e) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune tutte le informazioni utili e
il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro
richieste specifiche;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
f) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune e fornisce sostegno ai
gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.
Articolo 10
Composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la
ricerca e l'innovazione e da un gruppo consultivo per le infrastrutture.
2. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di dodici
membri, di cui al massimo sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto
dei loro impegni verso l'impresa comune, e al massimo sei sono designati dal consiglio di
direzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto.
2 bis) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione può comprendere fino a sei osservatori
proposti dagli Stati partecipanti e designati dal consiglio di direzione.
3. Il gruppo consultivo per le infrastrutture è composto da dodici membri. Il consiglio di
direzione nomina i membri del gruppo consultivo per le infrastrutture conformemente
all'articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
3 bis) I membri del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e del gruppo consultivo per le
infrastrutture sono designati per un periodo massimo di due anni, rinnovabile una volta.
4. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e il gruppo consultivo per le
infrastrutture si riuniscono almeno una volta all'anno per coordinare le loro attività.
Articolo 11
Funzionamento del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione
1. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione si riunisce almeno due volte all'anno.
2. Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
3. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione elegge il proprio presidente.
4. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione adotta il proprio regolamento interno,
compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e
la durata della loro nomina.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
Articolo 12
Funzionamento del gruppo consultivo per le infrastrutture
1. Il gruppo consultivo per le infrastrutture si riunisce almeno due volte all'anno.
2. Il gruppo consultivo per le infrastrutture può costituire, se necessario, gruppi di lavoro
coordinati da uno o più membri.
3. Il gruppo consultivo per le infrastrutture elegge il proprio presidente.
4. Il gruppo consultivo per le infrastrutture adotta il proprio regolamento interno, compresa la
designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata
della loro nomina.
Articolo 13
Compiti del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione
1. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione:
a) redige il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale in
relazione alle attività di ricerca e innovazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del
presente statuto e lo riesamina periodicamente in base all'evoluzione della domanda
scientifica e industriale;
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b) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e
privati dei settori del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico, per
informarli sul progetto di programma strategico pluriennale e sui relativi progetti di
attività del programma di lavoro per la ricerca e l'innovazione per un determinato
anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.
2. Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1
comprende:
a) l'agenda strategica di ricerca e innovazione, che individua le priorità di ricerca e
innovazione per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie e applicazioni per gli
utilizzatori finali per il calcolo ad alte prestazioni in diversi settori di applicazione, al
fine di sostenere lo sviluppo di un ecosistema di dati e di calcolo ad alte prestazioni e
calcolo quantistico integrato nell'Unione, aumentare la resilienza dell'Unione e
contribuire a creare nuovi mercati e applicazioni sociali e misure per promuovere lo
sviluppo e l'adozione della tecnologia europea;
b) le potenziali attività di cooperazione internazionale nel campo della ricerca e
dell'innovazione che apportino valore aggiunto e siano di reciproco interesse;
c) le priorità in materia di istruzione e formazione per trattare le competenze chiave e
lacune in materia di qualificazioni nelle tecnologie e applicazioni del calcolo ad alte
prestazioni e del calcolo quantistico, in particolare per l'industria.
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Articolo 14
Compiti del gruppo consultivo per le infrastrutture
1. Il gruppo consultivo per le infrastrutture fornisce consulenza al consiglio di direzione per
l'acquisizione e la gestione dei supercomputer EuroHPC. A tale fine esso:
a) redige il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui
all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto in relazione all'acquisizione di
supercomputer EuroHPC e alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e lo
riesamina periodicamente in base all'evoluzione della domanda scientifica e
industriale;
b) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e
privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, compreso il calcolo quantistico, per
informarli sul progetto di programma strategico pluriennale per l'acquisizione e la
gestione dei supercomputer EuroHPC e sui relativi progetti di attività del programma
di lavoro per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.
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2. Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 riguarda:
a) l'acquisizione dei supercomputer EuroHPC tenendo conto, tra l'altro, della
pianificazione dell'acquisizione, dei necessari aumenti di capacità, dei tipi di
applicazioni e delle comunità di utenti su cui concentrarsi, delle pertinenti esigenze
degli utenti e architetture di sistema adeguate, delle esigenze degli utenti e
dell'architettura dell'infrastruttura;
b) la federazione e l'interconnessione di tale infrastruttura, tenendo conto, tra l'altro,
dell'integrazione con le infrastrutture nazionali di calcolo ad alte prestazioni o di
calcolo quantistico e dell'architettura dell'infrastruttura iperconnessa e federata; e
c) lo sviluppo di capacità, compresi i centri nazionali di competenza per il calcolo ad
alte prestazioni e le attività di ampliamento delle capacità e di formazione per gli
utenti finali e le opportunità di promozione dell'adozione e dell'utilizzo di soluzioni
tecnologiche europee principalmente da parte dei centri nazionali di competenza per
il calcolo ad alte prestazioni.
Articolo 15
Fonti di finanziamento
1. L'impresa comune è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi
finanziari versati ratealmente e contributi in natura di cui ai paragrafi 2 e 3.
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2. I costi amministrativi dell'impresa comune non superano i 92 000 000 EUR e sono coperti
dai contributi finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.
Qualora una parte del contributo dell'Unione destinato a coprire i costi amministrativi non
sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa
comune.
3. I costi operativi dell'impresa comune sono coperti mediante:
a) il contributo finanziario dell'Unione;
b) i contributi finanziari all'impresa comune provenienti dallo Stato partecipante in cui è
stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti a un consorzio ospitante,
compresi i contributi dell'Unione che sono considerati contributi dello Stato
partecipante ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, per
l'acquisizione dei supercomputer EuroHPC di fascia alta o delle macchine quantistiche
e per la gestione degli stessi fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o
fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, e
all'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento, al netto dei contributi
dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali
costi;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
c) i contributi in natura dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o
degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell'Unione
che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell'articolo 15,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, consistenti nei costi operativi dei
supercomputer EuroHPC di proprietà dell'impresa comune, sostenuti dai soggetti
ospitanti, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo
dell'Unione a copertura di tali costi;
d) i contributi finanziari dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o
degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell'Unione
che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell'articolo 15,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, rappresentati dai costi sostenuti per
l'acquisizione, congiuntamente all'impresa comune, dei supercomputer EuroHPC di
fascia media, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro
contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
e) i contributi finanziari di un consorzio di partner privati rappresentati dai costi
sostenuti per l'acquisizione e la gestione, congiuntamente all'impresa comune, dei
supercomputer EuroHPC di livello industriale, al netto dei contributi dell'impresa
comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi, fino al
trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o fino alla relativa vendita o
dismissione conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, del presente regolamento;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
f) i contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi ammissibili sostenuti dai
beneficiari stabiliti nello Stato partecipante in questione, compresi i contributi
dell'Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, nell'attuazione delle
azioni indirette corrispondenti all'agenda di ricerca e innovazione a integrazione del
rimborso di tali costi da parte dell'impresa comune, al netto dei contributi
dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali
costi. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato;
g) i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e
affiliate quali definiti all'articolo 9, paragrafo 7, del presente regolamento.
4. Le risorse dell'impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
a) contributi finanziari dell'Unione a copertura dei costi amministrativi;
b) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;
c) eventuali entrate generate dall'impresa comune;
d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate;
e) gli interessi maturati dai contributi percepiti dall'impresa comune sono considerati
una sua entrata.
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5. Se uno dei membri dell'impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda
il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine
ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio
entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di
direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a
quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto del membro
inadempiente sono sospesi fino a che non venga posto rimedio all'inadempimento dei suoi
impegni. L'impresa comune o uno dei suoi membri non sono tenuti a coprire il contributo
finanziario dei membri inadempienti.
6. Tutte le risorse e le attività dell'impresa comune sono destinate al conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
7. L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini
del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Tra questi
non rientrano i supercomputer EuroHPC la cui proprietà sia stata trasferita dall'impresa
comune a un soggetto ospitante conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12,
paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 14, paragrafo 6, del presente
regolamento.
8. Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa
comune, salvo in occasione dello scioglimento dell'impresa stessa.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
Articolo 16
Impegni finanziari
Gli impegni finanziari dell'impresa comune non superano l'importo delle risorse finanziarie
disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri. La Commissione può assumere impegni
pluriennali.
Articolo 17
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Articolo 18
Pianificazione operativa e finanziaria
1. Il programma strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento
degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Esso
comprende i seguenti elementi: l'acquisizione di supercomputer, le attività di ricerca e
innovazione compresa l'agenda strategica di ricerca e innovazione, le attività di sviluppo e
ampliamento delle capacità, le attività di federazione, connettività e cooperazione
internazionale. Il programma comprende inoltre le prospettive finanziarie pluriennali
trasmesse dagli Stati partecipanti e dalla Commissione.
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2. I membri privati elaborano l'agenda strategica di ricerca e innovazione e la trasmettono al
gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione.
3. Il consiglio consultivo industriale e scientifico consolida il programma strategico
pluriennale e lo trasmette al direttore esecutivo. Esso costituisce la base per l'elaborazione
del programma di lavoro annuale da parte del direttore esecutivo.
4. Il progetto di programma di lavoro annuale comprende le attività di ricerca e innovazione,
le attività di appalto, le attività di sviluppo e ampliamento delle capacità, le attività di
federazione e connettività, le attività di cooperazione internazionale, le attività
amministrative e le corrispondenti previsioni di spesa per l'anno successivo.
5. Il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione gli accordi amministrativi di cui
all'articolo 7 bis, paragrafo 2, del regolamento a sostegno delle previsioni di spesa.
6. Il programma di lavoro annuale è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua
attuazione. Il programma di lavoro annuale è reso pubblico.
7. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo
presenta per adozione al consiglio di direzione.
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8. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la
fine dell'anno precedente alla sua esecuzione.
9. Il bilancio annuale è adattato al fine di tener conto dell'importo del contributo finanziario
dell'Unione previsto nel bilancio generale dell'Unione.
Articolo 19
Relazioni operative e finanziarie
1. Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito
all'espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa
comune di cui all'articolo 19 del presente regolamento. La relazione annuale di attività
consolidata include, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:
a) le azioni di ricerca, di innovazione e di altro tipo svolte e le spese corrispondenti;
b) l'acquisizione e la gestione dell'infrastruttura, compresi l'uso dell'infrastruttura e
l'accesso alla stessa e il tempo di accesso effettivamente utilizzato da ciascuno Stato
partecipante;
c) le proposte e offerte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI,
e per paese;
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
d) le azioni indirette selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante,
comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione dei contributi erogati dall'impresa
comune ai singoli partecipanti e alle singole azioni;
e) le offerte selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di contraente, comprese
le PMI, e per paese, con l'indicazione dei contributi versati dall'impresa comune ai
singoli contraenti e alle singole azioni;
f) l'esito delle attività di appalto;
g) i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del
presente regolamento e le proposte di ulteriori azioni necessarie per conseguirli.
2. Il contabile dell'impresa comune trasmette i conti provvisori al contabile della
Commissione e alla Corte dei conti conformemente al regolamento finanziario dell'impresa
comune.
3. Il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti conformemente al regolamento
finanziario dell'impresa comune.
4) La procedura di discarico è espletata conformemente al regolamento finanziario
dell'impresa comune.
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Articolo 20
Audit interno
1. Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune le stesse
competenze che esercita nei confronti della Commissione.
2. L'impresa comune deve essere in grado di effettuare il proprio audit interno.
Articolo 21
Responsabilità dei membri e assicurazioni
1. La responsabilità finanziaria dei membri dell'impresa comune per i debiti contratti da
quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi finanziari versati all'impresa comune.
2. L'impresa comune sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.
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Articolo 22
Conflitto d'interessi
1. L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto d'interessi nello
svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti
d'interessi che riguardino le persone che fanno parte del consiglio di direzione e degli altri
organi o gruppi dell'impresa comune.
Articolo 23
Scioglimento
1. L'impresa comune è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 1 del presente
regolamento.
2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di scioglimento è avviata
automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino
dall'impresa comune.
3. Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di direzione
nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
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ALLEGATO ECOMP.3.B IT
4) Durante la procedura di scioglimento dell'impresa comune, le attività sono utilizzate per
coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. I supercomputer di proprietà
dell'impresa comune sono trasferiti ai rispettivi soggetti ospitanti o al consorzio di partner
privati, venduti o dismessi su decisione del consiglio di direzione e conformemente alla
convenzione di accoglienza. I membri dell'impresa comune non sono responsabili dei costi
sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un
supercomputer. In caso di trasferimento della proprietà, il soggetto ospitante o il consorzio
di partner privati rimborsano all'impresa comune il valore residuo dei supercomputer
trasferiti. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello
scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune.
Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio generale dell'Unione.
5. È istituita una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni
stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune, nonché di tutti i contratti di appalto la
cui durata è superiore a quella dell'impresa comune.