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Credito. Se dovuta a comportamento del lavoratore

Sanzione alla banca,paga il dipendenteOlimpio Stucchi

pTempi duri per i dipenden-ti responsabili di violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria. Con la sentenza 6255/2016 la Cassazione ha infatti stabilitoche le banche devono esercita-re l’azione di regresso previ-sta dall’articolo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998 (testo unicofinanza, Tuf) in tutti i casi in cuiesse abbiano dovuto pagare una sanzione amministrati-va irrogata dalle autorità di vi-gilanza, se la violazione è daimputarsi alla condotta del proprio dipendente o del pro-prio organo societario.

Il caso deciso dalla Supremacorte ha interessato il ricorso promosso dal vicedirettore generale e responsabile area

finanziaria di una banca con-tro il licenziamento intimato-gli per giusta causa, in seguito all’accertamento di una plura-lità di illeciti, consistenti nella violazione della normativa an-tiriciclaggio, per cui all’istitutodi credito è stata applicata an-che una sanzione amministra-tiva dalla Consob.

Il licenziamento, già ritenu-to valido sia dal tribunale che dalla Corte d’appello, anche inragione della idoneità dei fatti contestati a ledere irreparabil-mente il vincolo fiduciario sot-teso al rapporto di lavoro, sia per la loro gravità sia per la po-sizione rivestita dal lavoratoree il grado di affidamento ri-chiesto, è stato sottoposto dal-l’ex funzionario al vaglio della Cassazione che ha, però, rite-nuti infondati (e, in parte, an-che inammissibili) i motivi d’appello proposti.

Sorte diversa, invece, quella

dell’appello incidentale pro-posto dalla banca, che i giudicihanno accolto.

L’istituto di credito ha in-fatti chiesto la riforma della sentenza di secondo grado, laddove aveva escluso di po-ter ritenere nulla la delibera del consiglio di amministra-zione con cui la banca si eraassunta l’onere, anche neiconfronti delle pubbliche am-ministrazioni, di assolveretutti i debiti per le sanzioniconseguenti alle violazionicommesse dai rappresentantio dai dipendenti della societànello svolgimento delle man-sioni assegnate.

Sul punto la Corte ha evi-denziato la natura imperativa della norma indicata dall’arti-colo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998, per cui la banca è ob-bligata a non lasciar a carico del proprio patrimonio la san-zione pecuniaria, di cui deve chiedere il rimborso al dipen-dente (o al proprio organo) che il decreto sanzionatorio haindividuato come responsabi-le della condotta illecita.

Ne discende che una delibe-ra di tenore analogo a quella impugnata dalla banca è nulla per contrarietà a una norma imperativa, posta a tutela tan-to della trasparenza del mer-cato finanziario che del rispar-mio (in base all’articolo 47 del-la Costituzione).

In conclusione occorre pre-cisare come l’azione di regres-so prevista dal Tuf sia stata di recente abrogata dall’articolo 5, comma 15, del Dlgs 72/2015 (decreto di attuazione della di-rettiva 2013/36/Ue -Crd IV), che ha però introdotto una nuova disposizione all’artico-lo 190 bis del Dlgs 58/1998, oveè prevista l’applicazione di unasanzione amministrativa an-che in capo all’autore dell’ille-cito quando l’inosservanza è conseguenza della violazionedi doveri propri (o dell’organodi appartenenza) e ricorronouna o più delle condizioni indi-cate dal legislatore.

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LE REGOLE ATTUALI

Con il Dlgs 72/2015 introdotta una sanzione amministrativa a carico dell’istituto ma anchedi chi ha commesso l’illecito

Credito. Se dovuta a comportamento del lavoratore

Sanzione alla banca,paga il dipendenteOlimpio Stucchi

pTempi duri per i dipenden-ti responsabili di violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria. Con la sentenza 6255/2016 la Cassazione ha infatti stabilitoche le banche devono esercita-re l’azione di regresso previ-sta dall’articolo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998 (testo unicofinanza, Tuf) in tutti i casi in cuiesse abbiano dovuto pagare una sanzione amministrati-va irrogata dalle autorità di vi-gilanza, se la violazione è daimputarsi alla condotta del proprio dipendente o del pro-prio organo societario.

Il caso deciso dalla Supremacorte ha interessato il ricorso promosso dal vicedirettore generale e responsabile area

finanziaria di una banca con-tro il licenziamento intimato-gli per giusta causa, in seguito all’accertamento di una plura-lità di illeciti, consistenti nella violazione della normativa an-tiriciclaggio, per cui all’istitutodi credito è stata applicata an-che una sanzione amministra-tiva dalla Consob.

Il licenziamento, già ritenu-to valido sia dal tribunale che dalla Corte d’appello, anche inragione della idoneità dei fatti contestati a ledere irreparabil-mente il vincolo fiduciario sot-teso al rapporto di lavoro, sia per la loro gravità sia per la po-sizione rivestita dal lavoratoree il grado di affidamento ri-chiesto, è stato sottoposto dal-l’ex funzionario al vaglio della Cassazione che ha, però, rite-nuti infondati (e, in parte, an-che inammissibili) i motivi d’appello proposti.

Sorte diversa, invece, quella

dell’appello incidentale pro-posto dalla banca, che i giudicihanno accolto.

L’istituto di credito ha in-fatti chiesto la riforma della sentenza di secondo grado, laddove aveva escluso di po-ter ritenere nulla la delibera del consiglio di amministra-zione con cui la banca si eraassunta l’onere, anche neiconfronti delle pubbliche am-ministrazioni, di assolveretutti i debiti per le sanzioniconseguenti alle violazionicommesse dai rappresentantio dai dipendenti della societànello svolgimento delle man-sioni assegnate.

Sul punto la Corte ha evi-denziato la natura imperativa della norma indicata dall’arti-colo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998, per cui la banca è ob-bligata a non lasciar a carico del proprio patrimonio la san-zione pecuniaria, di cui deve chiedere il rimborso al dipen-dente (o al proprio organo) che il decreto sanzionatorio haindividuato come responsabi-le della condotta illecita.

Ne discende che una delibe-ra di tenore analogo a quella impugnata dalla banca è nulla per contrarietà a una norma imperativa, posta a tutela tan-to della trasparenza del mer-cato finanziario che del rispar-mio (in base all’articolo 47 del-la Costituzione).

In conclusione occorre pre-cisare come l’azione di regres-so prevista dal Tuf sia stata di recente abrogata dall’articolo 5, comma 15, del Dlgs 72/2015 (decreto di attuazione della di-rettiva 2013/36/Ue -Crd IV), che ha però introdotto una nuova disposizione all’artico-lo 190 bis del Dlgs 58/1998, oveè prevista l’applicazione di unasanzione amministrativa an-che in capo all’autore dell’ille-cito quando l’inosservanza è conseguenza della violazionedi doveri propri (o dell’organodi appartenenza) e ricorronouna o più delle condizioni indi-cate dal legislatore.

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LE REGOLE ATTUALI

Con il Dlgs 72/2015 introdotta una sanzione amministrativa a carico dell’istituto ma anchedi chi ha commesso l’illecito

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