Assicurazioni.Operativitàdellagaranziadiresponsabilitàcivile.
Aosta,09maggio2013.RiepilogodisintesidellarelazionepresentatadaDavideOmezzolli.
Normativa di riferimento pag. 1
Responsabilità civile fra atleti pag. 1
Responsabilità civile degli organizzatori pag. 1
Responsabilità degli istruttori pag. 2
La copertura di RC e TL pag. 2
Valore della liberatoria pag. 3
9/5/2013
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO
Responsabilità Civile e Tutela Legale per le Associazioni Sportive
Normativa di riferimento
Art. 2043 c.c. prevede che:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Art. 2050 c.c. prevede che:
“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Responsabilità civile fra atleti
La giurisprudenza ha negato l'applicazione dell'art. 2050 c.c., ritenendo che si rientri nell'ipotesi prevista e regolata dall'art. 2043 c.c.
Motivi:
a) volontarietà della partecipazione e consapevolezza dei rischi;
b) rilevanza sociale dello sport nell'ordinamento.
Distinzioni:
contatto fisico istituzionalizzato (pugilato, lotta); contatto fisico vietato, ma altamente probabile (calcio); contatto fisico vietato e teoricamente impossibile (nuoto e pallavolo).
Riassumendo: prevalente applicazione dell'art. 2043 c.c. rispetto all'art. 2050 c.c.
Responsabilità civile degli organizzatori
Gli organizzatori hanno degli oneri specifici:
il rispetto delle misure predisposte ed imposte dai regolamenti federali e dalla
norma di pubblica sicurezza;
il rispetto delle regole di comune prudenza: verifica dei mezzi tecnici, dell'idoneità
dei luoghi e degli impianti, della sicurezza degli atleti e degli spettatori;
adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo per atleti e
spettatori.
Nei confronti degli atleti:
a) prevalente applicazione dell'art. 2043 c.c.;
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b) l'atleta accetta implicitamente rischio dell'attività.
Nei confronti del pubblico:
a) ampia applicazione dell'art. 2050 c.c.;
b) lo spettatore non accetta implicitamente alcun rischio;
c) onere della prova di aver adottato tutte le cautele (manutenzione impianti,
segnalazione pericoli, distanze di sicurezza).
Responsabilità degli istruttori art. 2048 c.c.
Le persone indicate nei commi dell'art. 2048 sono liberate dalla responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto perché le Associazioni Sportive si espongono
a responsabilità che implicano in modo automatico aspetti di carattere civile e penale e
coinvolgono personalmente da subito il presidente e le figure più attive dell’organizza-
zione.
La copertura di Responsabilità Civile e Tutela Legale per le Associazioni Sportive a
cosa serve e chi assicura?
Serve a tenere indenne gli iscritti all’associazione, i dirigenti e i collaboratori durante
l'attività sportiva svolta qualora si venga chiamati a rispondere di danni arrecati a terzi,
per contare su una somma di denaro che intervenga nel pagamento di un legale nella
gestione della vertenza e difesa penale.
Alcuni casi di possibili vertenze:
un giocatore iscritto a una società sportiva e assicurato durante l’attività sportiva
causa involontariamente una lesione a un avversario o ad uno spettatore e viene
aperto un procedimento penale;
un associato subisce un danno e vuole far valere le proprie ragioni;
da un’ispezione dell’autorità competente emerge una presunta inosservanza della
normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e l’associazione viene
ingiustamente sanzionata;
una compagnia di assicurazione si rifiuta di pagare un sinistro ad un componente
dell’associazione sportiva.
La copertura di Tutela Legale può essere utile se non necessaria in diversi ambiti
della vita associativa:
per eventuali procedimenti penali, per delitto colposo o contravvenzione a carico di un
iscritto o di un dirigente; è previsto inoltre il rimborso delle spese legali e processuali
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per i procedimenti penali per delitti dolosi, purché vi sia sentenza definitiva di assolu-
zione o proscioglimento;
per richiedere un equo risarcimento a fronte di un danno subito dall’associazione o da
uno dei soggetti assicurati;
per difendersi da richieste di risarcimento danni causati a terzi, a integrazione e dopo
esaurimento di quanto dovuto dalla polizza di Responsabilità Civile;
per presentare opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie o interdittive, ad
eccezione di quelle in ambito fiscale e tributario;
per controversie con altre Imprese assicurative.
Valore della liberatoria
Si tratta di una dichiarazione che viene fatta sottoscrivere dagli organizzatori per declinare
ogni responsabilità in ordine ai danni che dovessero occorrere ai soci e ai terzi.
Inefficacia!! La dichiarazione di esonero da responsabilità verrebbe a costituire una
“esimente negoziale” rispetto alla lesione di beni per i quali, tuttavia, l'ordinamento
giuridico prevede l'assoluta indisponibilità da parte del loro stesso titolare.
Infatti l'art. 1129 c.c. sancisce la nullità delle clausole di esonero della responsabilità del
debitore per dolo e colpa grave, nonché per i casi di cui il fatto del debitore o dei suoi
ausiliari costituisca violazione degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.