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Avv. Pietro Proto Avv. Maria Teresa Valente Via Moricca, n. 18 Via D. Alighieri 31 89900, Vibo Valentia 89900, Vibo Valentia [email protected] [email protected] Tel./Fax 0963-592639 Tel. 0963-41761 fax 1782289158
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
Motivi aggiunti al ricorso r.g.n. 954-2016 pendente
PER : i dottori Mariateresa Loiacono, nata a Catanzaro (CZ) il 29.11.1968 (c.f.
LCNMTR68S69C352U), Francesco, Vito, Italo Bruzzano, nato a Stefanaconi (VV) il 6.1.1952 (c.f
BRZFNC52A06I945O) e Orsola Procopio, nata a Vibo Valentia (VV) il 4.12.1978 (c.f.
PRCRSL78T44F537Z), elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in Vibo Valentia,
via Moricca n. 18 presso lo studio dell’Avv.to Pietro Proto (c.f. PRT PTR 57S19 F893S), del foro
di Vibo Valentia, fax 0963-592639, pec: [email protected] che li difende in
virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente all’Avv.to
Maria Teresa Valente (c.f. VLN MTR 80E52 F537E), indirizzo PEC [email protected], fax
1782289158 del Foro di Vibo Valentia, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione
relativa al presente procedimento ai predetti indirizzi di posta elettronica certificata o al seguente
numero di telefax 1782289158.
- RICORRENTI –
CONTRO : Regione Calabria, in persona del Presidente, nonché l.r.p.t., presso la Cittadella
Regionale in Viale Europa, Loc.tà Germaneto - 88100 Catanzaro
- RESISTENTE –
Nonché, nei confronti di: Bartella Viviana; Managò Francesca; Monforte Anna Maria; Bombaci
Domenica; Cimmino Marco; Scorzafave Umberto; Garzo Maria Rosa; Zanghì Antonino; De Grazia
Angela; Furina Carmela; Farace Giovanna Anna Maria; Russo Leonetta; Scaramuzzino Andrea;
Cupelli Sandra; Catanoso Paola; Crea Giuseppina Maria; Trecroci Monica; Retta Saverio
Francesco; Paoletti Anna Maria; Angotti Rosalba; Morabito Maria Grazia; La Barbera Tommaso
Massimo Maria; Ferrarelli Teresa; Ciancio Girolama Floriana; Verdiglione Rosanna; Oliva
Francesco; Altimari Ilaria; Franzè Francesco; Galeandro Maria Fedele; La Spina Agata; Iacopetta
Domenico; Parrotta Lucia; Perri Francesca; Vizza Donatella; Franco Ernesto; Battaglia Danilo;
Salituro Annalisa; Musolino Angela Daniela; Paladini Giulia; Gratteri Stefania; Chiricosta Lorena;
Naccarato Giuseppe; Altomare Emanuela; Ippolito Clara Giuseppina; Madia Rosa; Adami Serenella
2
Uridia Raffaella; Scalzo Mascia; Faragò Teresa; De Grazia Osvaldo; Pinto Angelina; Sorgonà
Lucrezia Maria Clara; Gagliostro Concetto; Pingitore Attilio; Mastroianni Sara; Introini Valentina;
De Marco Giuseppe; Fiumarella Dario; Bucarelli Luigi; Spadafora Francesco; Cosco Gennaro;
Polimeni Giovanni; Di Nicola Roberto; Ambrosio Concetta; Galletta Adriana; Ritacco Anna
Agnese; Caputo Giovanni; Gabriele Emanuela; Orlando Angela Maria; Middea Emilia; Pirillo
Sante; Paragliola Luisa; Grillea Antonio Maria Salvatore; Previte Antonietta Maria; Caruso
Antonio; Gallelli Francesco; Parisi Ortensia Ilaria; Russo Rosa Maddalena; Pittore Pietro; Lia
Vittoria; Condercuri Cinzia; Mariella Maria Urania; De Leo Saveria Rosaria; Macri Viviana;
Cannella Antonino; Quintieri Laura; Salpietro Rita Maria Rosaria; Nappi Maria Carmen; Neri
Simonetta Natalia; Caruso Michele; Alecce Wanessa; Buemi Maria Rosa; Ieracitano Rosa; Cesario
Maria Grazia; Zuccalà Giuseppe; Ciambrone Rossana; Marino Federico; Granata Francesca;
Genovese Francesca; Garreffa Carmelo; Ioele Cataldo Domenico; Taverna Domenico; Viscomi
Maria Caterina; Nicoletti Tommaso; Ariganello Rosa; Didonna Emiliano; Commisso Giuseppina;
Pizzi Giovanni; Rosarno Domenica; Lucisano Maria; Cannistrà Francesca; Filocamo Cristina; Di
Iorio Francesco; Cafarelli Antonella; Caravetta Roberta; Zumbo Maria Anna; Borruto Anna Maria;
Vazzana Giuseppe; Gigliotti Anna; Le Pera Letizia; Critelli Tommaso; Porcaro Teresa; Borrometi
Federico; Carbone Simona; Rocca Alessandra; Barilla Mariantonietta; Bossa Simona; Rodio
Gioele; Tropeano Vincenza Maria; Pugliesi Domenico; Tesorone Alfonso Carlo Antonio; Galimi
Mariangela; Calabria Francesco; Perrone Maria; Ferraro Giuseppina Liberata; Papalia Caterina;
Freno Francesca Antonia; Gentile Francesca; Ferrari Settimio; Monopoli Cristina; Limardi Foca;
Giannotta Concetta Antonia; Caracciolo Vittoria; Bomparola Teresa; Logatto Antonio; Lavorato
Amelia; Casadonte Irene; Todaro Elisa; Rotondaro Antonio Lucio; Naturale Antonio; Scillia
Corrada Valeria Maria; Pezzimenti Paola; Forastieri Pierluca; Talarico Alberta; Federico Pierpaolo;
Genco Eleonora; Sorrenti Maria Teresa; Tanasi Paola Valeria; Licastro Domenica; Sculco Angelo;
Onofrio Arianna; Misasi Claudia; Mancuso Eliana; Mazzuca Nicola; Varone Maria Azzurrina;
Cartisano Antonina Rita; Presta Monica; Anselmo Tiziano; Perrone Gisella; Ascioti Maria Teresa;
Greco Alexia; Marra Maria Grazia; Straface Teresa; Pagano Rosa; Sacco Emanuela; Pucci Rosaria;
Lombardi Satriani Antonio; Maida Rossella; Zavettieri Domenica Rita; Marulla Nicola; Mandalari
Domenico; Pugliese Francesco; Salerno Valentina; Pizzimenti Antonio; De Gaetano Giovanni;
Suraci Gabriella; Basile Simona; Barone Maria Elena; Fabbricatore Pamela; Scorzafave Sabrina;
De Sossi Alessandra; Meduri Antonio Andrea; Leggio Floriana; Cosentini Valentina; Cristiano
Gianluca; Santoro Vittorio; Raffa Giuseppe; Riggio Maria Stella; Scopelliti Domenico; De Marco
Mariagiovanna; Pacilli Germana; Colicchia Simona; Bilotto Carlo; Rizzo Francesca Maria;
Pangallo Consolata; Scaramuzzino Maria Luisa; Morelli Alessandro; Grande Stefano; Cirianni
3
Mimma; Tebaldi Valentina; Carnovale Concetta; D'andrea Cecilia; Guzzetti Laura; Restuccia
Massimo; Bova Filippo; Mentana Mario Giovanni; Romeo Rubina; Bacilieri Alessia; Chiodo
Franca; Vetere Deborah; Crescenzi Antonio; Ceravolo Andreas; Todaro Maria; Abbenante
Francesco; Rodà Vittoria; Messino Concetta Maria; Garreffa Cinzia; Pirro Michelina Francesca;
Galea Carla; Pascale Giovanni; Palermo Peppino; Gallina Francesco; Calabrò Francesco; Fusaro
Serafina; Capalbo Francesco; Greco Valentina; Spadafora Virginia; Grazioso Donatella Maria;
Falcucci Barbara; Giordano Demetrio; Caputi Emanuele; Portaluri Patrizia; Serranò Filippo;
Rizzuto Marcello; Calì Chiara; Minisci Gemma; Russo Rosario;
- CONTROINTERESSATI -
PER L'ANNULLAMENTO
a) del Decreto del Dirigente n. 6114 del 27/05/2016 emesso dal Dipartimento Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria prot. n. 6252, conosciuto in data 31
maggio 2016 a seguito di pubblicazione sul BURC n. 65 del 31/05/2016, con il quale il
Direttore del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria
ha approvato la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per
titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Calabria;
b) del Decreto 25.10.2016, n. 519 e n. 12958 del 27.10.2016 Registro decreti del Dirigente
Generale del Dipartimento n. 8, Settore 13, di rettifica parziale della graduatoria fatta dalla
Regione con Decreto DG n. 6114 del 27/05/2016 (Pubblicazione BURC 112 del 9 novembre
2016 - Parte III);
c) del Decreto prot. n. 304 del 25.5.2017 (registro decreti n. 5603 del 29.5.2017), pubblicato
sul BURC n. 52 del 7.6.2017, non comunicato e conosciuto solo successivamente, con il
quale la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha
rettificato parzialmente, in autotutela, la graduatoria definitiva approvata con DDG n. 6114
del 25.5.2016 e rettificata con successivo DDG n. 12958 del 10 25.10.2016, con allegata
graduatoria così come rettificata e individuata come allegato “A” al predetto provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
d) della graduatoria rettificata allegata al DDG n. 5603 del 29.05.2017 pubblicata nel Burc
n. 52 del 7.6.2017;
e) dell’avviso prot. n. 238844 del 19.7.2017 di assegnazione parziale delle sedi farmaceutiche
(65 accettate e 13 rifiutate), e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ivi
inclusi quelli già impugnati col ricorso principale;
4
f) Dell’atto con cui si comunica l’avvio dell’interpello dei vincitori del Bando di Concorso
per la scelta delle sedi farmaceutiche da assegnare, pubblicato sul sito web
http://www.regione.calabria.it/sanita
g) della scheda di valutazione avente ad oggetto il dettaglio dei punteggi attribuiti agli
odierni ricorrenti;
h) dei criteri di valutazione generali e tabelle ad essi allegate, approvati dalla
Commissione esaminatrice;
i) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare,
occorrendo anche dei seguenti ulteriori atti: delibera della Giunta regionale della Regione
Calabria n. 1 del 04/01/2013 pubblicata sul supplemento str. N. 2 del 22/01/2013 al BUR n.
3 del 18/01/2013 parte III;
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto dei ricorrenti a vedersi assegnata la corretta posizione in graduatoria in applicazione dei
criteri di valutazione dei titoli fissati secondo legge.
FATTO
Con atto introduttivo del giudizio i ricorrenti esponevano di aver partecipato in forma
associata al concorso pubblico straordinario per titoli indetto dalla Regione Calabria con delibera
della Giunta regionale della Regione Calabria n. 1 del 04/01/2013 pubblicata sul supplemento str.
N. 2 del 22/01/2013 al BUR n. 3 del 18/01/2013 parte III, ed avente ad oggetto l’assegnazione di
complessive novantuno sedi farmaceutiche, di nuova istituzione e vacanti, nonché di quelle resesi
vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario.
Per quanto qui rileva l’art. 8 prevedeva che la “valutazione dei titoli verrà effettuata secondo
quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall’art. 11, così come modificato dalla legge 7
agosto 2012 n. 135. La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non
espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente”.
“All’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all’art. 5, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le
medesime condizioni di cui all’art. 9 della Legge 221/1968”.
“Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i
lavori scientifici editi, a mezzo stampa, a decorrere dal 01.01.2002.”
5
Restati in fiduciosa attesa della pubblicazione della graduatori degli idonei, i ricorrenti hanno
dovuto constatare, a seguito della relativa pubblicazione del Decreto del Dirigente n 6114 del
27/05/2016 emesso dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione
Calabria prot. n. 6252, conosciuto in data 31 maggio 2016 a seguito di pubblicazione sul BURC n.
65 del 31/05/2016, di essersi collocati alla posizione n. 248 (duecentoquarantotto) con l’attribuzione
di un punteggio complessivo di 41,50.
I medesimi ricorrenti hanno potuto avere contezza dei criteri di valutazione dei titoli
determinati dalla Commissione Giudicatrice quando l’Amministrazione ha proceduto a renderli noti
solo dopo la pubblicazione della graduatoria di merito.
Proponevano, di conseguenza, contestuale istanza cautelare per la sospensione dei
provvedimenti suindicati, la cui discussione veniva fissata da questo Ill.mo Tribunale il giorno 14
settembre 2016.
La Regione nella propria costituzione in detto giudizio ha depositato copiosa documentazione
da cui risulta la conoscenza delle problematiche sollevate circa il punteggio da attribuire a coloro
che avevano esercitato in farmacie rurali (vedi allegati Regione Calabria - nota prot. n. 250333 del
9/8/2016 a firma dott.ssa Fersini, dirigente del settore Dipartimento Tutela della Salute della
Regione Calabria, nota n. 42574 del 11/2/2016 del Prof. Fatarella Dirigente generale del
Dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria e nota dipartimentale prot. N. 269094 del
6/9/2016).
Tanto era stato esposto dal legale designato nell’interesse della Regione all’udienza di fronte
alla camera di consiglio del T.A.R. del 14 settembre 2016 del predetto procedimento, al fine di
escludere la richiesta sospensione richiesta, ed il Tribunale, in accoglimento di tali dichiarazioni,
aveva disposto il rinvio sine die del procedimento in attesa del provvedimento in autotutela della
Regione.
In data 9 novembre 2016 i ricorrenti hanno avuto conoscenza del Decreto 25.10.2016, n. 519
e n. 12958 del 27.10.2016 Registro decreti del Dirigente Generale del Dipartimento n. 8,
Settore 13 di rettifica parziale che sostituiva la prima graduatoria pubblicata dalla Regione con
Decreto D.G. n. 6114 del 27/05/2016. In tale nuovo atto la posizione dei ricorrenti è scesa di un
punto, trovandosi collocati al n. 249 (duecentoquarantanove) e con assegnazione del punteggio pari
a 41,5 immutato rispetto alla precedente graduatoria.
Consultando il sito della regione Calabria, nella sezione dedicata al presente concorso, hanno
appreso con stupore dell’avvio della procedura di interpello dei vincitori del Bando di Concorso per
la scelta delle sedi farmaceutiche da assegnare che avrebbe avuto inizio domenica 13 novembre
2016.
6
In data 10 novembre 2016 hanno inviato una nota in autotutela Regione Calabria esponendo i
motivi per i quali la nuova graduatoria per come rettificata presentasse gli stessi profili di
illegittimità della precedente e che la procedura di interpello che stava per avere luogo nei giorni
immediatamente successivi potesse arrecare loro ulteriore danno e, pertanto, chiedevano la rettifica
della graduatoria in osservanza dell’art. 9 della L.221/68, l’annullamento della procedura di
interpello con contestuale richiesta di risarcimento danni.
Nel frattempo codesto Tribunale, in accoglimento dei motivi aggiunti e della relativa istanza
cautelare ivi formulata dai ricorrenti Cosco e Cerullo, con decreto cautelare n. 517 pubblicato in
data 11 novembre 2016, aveva disposto la sospensione dell'efficacia degli atti concorsuali
impugnati con i motivi aggiunti sino alla Camera di Consiglio di trattazione della domanda
cautelare in sede collegiale, prevista in data 30 novembre 2016.
In particolare, è stato ritenuto che l'inclusione, nel bando di concorso per titoli ed esami per il
conferimento di sedi farmaceutiche, della (sola) maggiorazione del 40% del punteggio per l'attività
professionale a favore di farmacisti rurali, presenta verosimili profili di illegittima per contrasto
con l'art. 9 l. 8 marzo 1968, n. 221, che, in quanto "lex specialis", per i principi di gerarchia-
specialità, consente il superamento di tale punteggio massimo complessivo disponibile per ciascun
commissario.
Al fine di rispettare la par condicio tra tutti i candidati partecipanti a detto concorso, nonché
tra i soggetti ricorrenti presso codesto Tribunale, i ricorrenti impugnavano gli atti in epigrafe già
indicati e presentavano motivi aggiunti ex art 43 c.p.a. reiterando quanto già esposto nel proprio
ricorso in particolare in relazione alla maggiorazione del 40% del punteggio per l'attività
professionale a favore di farmacisti rurali, insistendo nella loro inclusione alla Camera di
Consiglio di trattazione della domanda cautelare in sede collegiale, prevista per il 30 novembre
2016.
Dopo la notifica dei primi motivi aggiunti alle controparti e il successivo deposito del
fascicolo in cancelleria, è stata fissata la trattazione della domanda cautelare all’udienza collegiale
del 15 dicembre 2016. In quella sede il Collegio ritenendo opportuno integrare il contraddittorio con
i controinteressati che precedono nella graduatoria la posizione dei ricorrenti, ha autorizzato gli
stessi alla notifica per pubblici proclami senza specificare particolari modalità. I ricorrenti hanno
provveduto a tale adempimento con la pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale n. 17 Anno 158
del 9 febbraio 2017 con deposito di una copia integrale del ricorso principale, dei motivi aggiunti e
dell’Ordinanza a verbale di udienza del 15 dicembre 2016 presso la Casa comunale di Catanzaro e
consultazione di detti atti tramite collegamento internet, ciò ha comportato una spesa complessiva di
ulteriori 869,41 Euro.
7
Successivamente a conclusione dell’udienza di merito del 7 giugno 2017, il Collegio con
Ordinanza N. 1137/2017 Reg. Prov. Coll. datata 18 luglio 2017 disponeva ulteriore integrazione del
contraddittorio da effettuarsi presso il sito della Regione Calabria e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria ex art. 49, comma 3 del c.p.a.
Intanto la Regione Calabria ha provveduto in autotutela ad un’ulteriore rettifica della
graduatoria finale allegata al DDG n. 5603 del 29/05/2017, ignorando volutamente i ricorsi
pendenti e le diffide in autotutela proposte dai ricorrenti, avviando nuova procedura di interpello
con assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Tale atto, oggetto degli odierni secondi motivi aggiunti, pur assegnando ai ricorrenti una
posizione lievemente più alta della precedente, al n. 247 (duecentoquarantasette) e con punteggio
pari a 41,5 punti, non ha adeguato i criteri della Commissione Esaminatrice per l’assegnazione di
detto punteggio alle eccezioni sollevate, infatti tali criteri non sono stati rivisti, modificati né
rettificati e pertanto presentano gli stessi identici profili di illegittimità delle altre graduatorie già
impugnate.
È doverosa un’osservazione relativa alle spese che i ricorrenti hanno dovuto affrontare: gli
stessi hanno dovuto già versare una somma pari ad € 650,00 di contributo unificato per l’iscrizione
a ruolo del ricorso principale, altri € 650,00 per impugnare la prima graduatoria “modificata” in
autotutela dalla Regione, ed in seguito a questa seconda rettifica sono costretti all’ulteriore
versamento di un contributo unificato pari ancora ad € 650,00 che sommati ai precedenti,
raggiungono una somma quasi pari a duemila Euro (precisamente 1.950,00) per lo stesso
concorso. Ciò perché la Regione, in dispregio di quanto affermato nei propri documenti e nella
prima udienza nella quale aveva affermato di stare operando al fine di rimuovere le ineguaglianze
dovuta all’erronea applicazione della normativa circa le farmacie rurali, ha reiterato un
comportamento illegittimo procurando ai ricorrenti ulteriori spese che stanno sostenendo al fine di
vedere tutelati i propri interessi.
Va da sé che oltre a questa somma si sono sostenute ulteriori e non meno ingenti spese per le
notifiche, anche per pubblici proclami, trasferte e per compensi professionali.
Il risultato di questa illegittima condotta ha prodotto l’assegnazione delle prime sedi
farmaceutiche ai vincitori attuali del concorso mentre ancora i ricorrenti, che avevano partecipato ad
un concorso per avere un posto di lavoro, stanno attendendo la trattazione dell’udienza di merito
che è fissata ad aprile del 2018 e fino ad adesso hanno soltanto sostenuto spese di cui si fa
riferimento causando grave danno economico Di questa condotta tenuta dalla Regione Calabria,
l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito dovrà tenerne conto.
8
Per le ragioni di cui sopra si presentano i secondi motivi aggiunti ex art. 43 del c.p.a., volti ad
impugnare l’ultima rettifica della graduatoria allegata al DDG n.5603 del 29.5.2017 pubblicata sul
BURC n.52 del 7.6.2017, ciò in quanto tali motivi aggiunti sono connessi ai precedenti ed a quelli
contenuti nel ricorso principale. I provvedimenti impugnati, unitamente agli atti presupposti,
connessi e consequenziali, sono illegittimi, errati ed ingiusti e vanno annullati per i motivi già
esposti nell’originario ricorso e per quelli contenuti nei primi motivi aggiunti che qui si reiterano e
per i secondi motivi aggiunti di cui al presente ricorso.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE
DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL DPCM N. 298/1994. ECCESSO DI POTERE PER
SVIAMENTO, ILLOGICITA’ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE
DELLA PAR CONDICIO.
Vanno preliminarmente impugnati i criteri di valutazione determinati dalla Commissione
giudicatrice dei quali si ignora la data ed il provvedimento di adozione in quanto resi noti solo dopo
la pubblicazione dei risultati finali del concorso de quo.
In ordine ad essi si rileva l’illegittimità se e per quanto adottati dopo la seduta di insediamento
della Commissione Giudicante e/o in una fase procedurale tale da violare la par condicio tra
candidati.
Si deduce altresì l’illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera fissati
dalla Commissione nella misura in cui introducono elementi valutativi, non già di mera
specificazione, ma innovativi rispetto a quelli fissati dall’art. 6 del DPCM n. 298/1994.
Innovazioni, queste volte a stravolgere radicalmente l’equilibrio ponderale tra punteggi serbati
a ciascuna componente della valutazione globale, finendo in tal modo col determinare un indebito
“sbilanciamento” in favore di gruppi di candidati in possesso di un surplus di titoli di carriera e di
studio a svantaggio di quei candidati invece che, come i ricorrenti, vantano una maggiore esperienza
professionale.
Questi ultimi, infatti, hanno conformato la loro partecipazione al concorso in forma associata
proprio in funzione della corretta applicazione dei criteri di valutazione fissati dal detto DPCM.
Di contro, gli stessi pur potendo vantare requisiti relativi all’esperienza professionale maturata
negli anni che hanno loro consentito di conseguire un elevato punteggio riservato a tali titoli, hanno
dovuto constatare il loro superamento in graduatoria da parte di altri candidati che, seppur privi di
9
pari esperienza professionale, sono stati avvantaggiati dall’ipervalutazione data soltanto ad alcuni
titoli di studio e carriera.
Orbene, in fattispecie identica a quella per cui è causa, la Giurisprudenza amministrativa ha
avuto modo di chiarire come “l’interpretazione complessiva del d.p.c.m. 30 marzo 1994, n. 298
(regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 concernente
norme di riordino del settore farmaceutico) non evidenzi assolutamente una struttura “aperta” ad
interventi integrativi o modificativi da parte delle Commissioni Giudicatrici.
Del resto (ed è questo, sicuramente, l’argomento maggiormente significativo) l’esame della
previsione di legge (l’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362) che ha conferito al
Presidente del consiglio dei ministri il potere di emanare il decreto, evidenzia chiaramente la
volontà di riservare alla fonte regolamentare l’individuazione della composizione della
commissione giudicatrice, dei criteri per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi, delle
prove di esame e delle modalità di svolgimento del concorso: del tutto coerentemente, pertanto,
l’art. 5 del d.p.c.m. 298/1994 ha rigidamente predeterminato il punteggio da attribuire ai titoli, non
lasciando alle Commissioni la possibilità di modificare sostanzialmente i criteri di valutazione”.
(TAR Puglia, 27.05.2004 n. 3217)
Tuttavia come risulta dalla pagina 3, lett. e) dei criteri di valutazione, contrariamente a quanto
previsto dal DPCM, la Commissione ha specificato che “in relazione alla valutazione delle
pubblicazioni scientifiche inerenti alle materia d’esame, saranno prese in considerazione solo
quelle edite a mezzo stampa a decorrere dall’ 01.01.2002. In particolare sarà assegnato un
punteggio di 0,05 punti (per commissario) per pubblicazione censita dalle piattaforme Scopus e/o
ISI web of Knowledges”
Se è pur vero che secondo il Consiglio di Stato “la censura secondo cui la commissione
avrebbe previsto – nell’ambito della categoria “pubblicazioni scientifiche” – un punteggio anche
per documenti non riconducibili a tale categoria, non ha pregio, atteso che il DPCM 298/1994 non
individua quali documenti rientrino in tale categoria, e che tale individuazione appare essere
attività discrezionale della commissione che, a tenore dei documenti previsti, non appare affetta da
manifesta irragionevolezza; né le ricorrenti hanno indicato in ricorso per quali motivi i
documenti individuati dalla commissione non dovrebbero rientrare fra le pubblicazioni” (C. d. S.
n. 449/2016), si deve in questa sede censurare la scelta operata dalla Commissione esaminatrice
nella misura in cui abbia arbitrariamente considerato ai fini della valutazione solo le pubblicazioni
censite dalle piattaforme Scopus e/o ISI web of Knowledges, in quanto il DCPM non prevede tale
limitazione, né è rintracciabile alcuna motivazione a fondamento della suddetta e in contrasto con
10
quanto previsto da detto Decreto il quale prevede all’art. 6, comma 1, lett. e) che le pubblicazioni
scientifiche debbano essere “inerenti alle materie d'esame”.
È evidente la violazione della par condicio tra i candidati rispetto alla normativa richiamata in
quanto gli autori delle pubblicazioni non hanno alcun potere sul censimento dei propri scritti da
parte delle piattaforme arbitrariamente scelte dalla Commissione, le quali ben potrebbero non aver
censito diverse pubblicazioni per i più svariati motivi, senza che questo incida in alcun modo
sull’appropriatezza e sulla validità dello scritto stesso.
Nel caso specifico uno dei ricorrenti in forma associata, la Dott.ssa Orsola Procopio ha
pubblicato su mezzo stampa in data 3/9/2006 un Contributo in Volumi collettivi dal titolo
“Preparazione di nuove membrane a scambio protonico per applicazioni in PEMFC” Editore:
AICING, soggetto pienamente rientrante nelle discipline afferenti al concorso, che, tuttavia, è stato
completamente ignorato senza alcun motivo apparente.
In mancanza di una motivazione evidente tale esclusione deve ritenersi illogica ed in
violazione della par condicio.
Qualora tale esclusione sia dovuta, invece, al mancato censimento dell’articolo sulle
piattaforme arbitrariamente scelte dalla Commissione Esaminatrice, sarebbe evidente la lesione
subita dagli odierni ricorrenti ai quali non sarebbe stato riconosciuto il relativo punteggio pari a 0,05
per commissario per pubblicazione, pari quindi ad un aumento di 0,25 del punteggio totale, che
passerebbe quindi da 41,5 a 41,75, che a sua volta comporterebbe il passaggio dei ricorrenti dalla
posizione n. 248 ad almeno la n. 171.
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE
DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL’ART. 9 DELLA LEGGE N. 221/1968. ECCESSO DI POTERE PER
SVIAMENTO, ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA,
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO.
ILLOGICITA’.
Come correttamente rilevato dalla sentenza del Consiglio di Stato 5667/2016, occorre
premettere che l’art. 9 della L. 221/68 al fine di consentire il mantenimento di farmacie in piccole
comunità rurali, prevede la maggiorazione del punteggio professionale nei concorsi pubblici per
l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti, nella misura del 40% del punteggio attribuito per i
titoli relativi all’ esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.
11
La normativa in esame, da considerarsi “lex specialis” rispetto alla normativa generale – L. n.
362/1991 e D.P.C.M. n. 298/1994 - non può essere, in forza del principi di gerarchia e di specialità
delle fonti normative, disapplicata dalla Commissione Esaminatrice, la quale non ha tenuto conto,
anche della maggiorazione prevista dal predetto art. 9, la quale, pur non potendo comportare il
superamento del limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario, doveva in ogni
caso essere applicata pienamente al caso di specie.
Andando sul piano concreto dell’attribuzione del punteggio, si rileva che il dott. Francesco
Vito Italo Bruzzano è stato titolare di farmacia “rurale” nel comune di Brognaturo (VV) dal 11-08-
1995 al 22-01-2013, per un periodo, quindi, ben superiore ai 5 anni richiesti dalla normativa ai fini
dell’aumento. Il punteggio base delle esperienze professionali riconosciuto al Bruzzano è pari a
25,00 per i primi dieci anni di esercizio e 9,7466 per i successivi dieci anni per un punteggio
complessivo - e ciò non viene contestato - di 34,7466, a questi tuttavia andava riconosciuta una
maggiorazione del 40% ex art. 9 L. n. 221/1968, che nel caso sarebbe stata pari a 13,898, da
riportare secondo legge a 6,50 – per titolarità di farmacia rurale.
Tuttavia la Commissione, come risulta dalla scheda di valutazione, ha disposto un aumento
per ruralità pari solo a 0,2534 così da arrivare alla cifra di 35,00 per esperienze professionali.
Come appare evidente i Commissari hanno illegittimamente limitato il punteggio massimo
attribuibile a 35 punti per l’esperienza professionale, attenendosi a quanto stabilisce la legge e il
DPCM, ma non hanno tenuto debitamente conto anche della maggiorazione prevista dal predetto
art. 9 la quale, come lex specialis, può comportare il superamento del limite dei 35, per come detto e
correttamente rilevato dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato.
Un’interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa, col
privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il
rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio
conseguibile, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze
abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità.
Una corretta applicazione dei principi e delle leggi richiamate avrebbe comportato il
riconoscimento di un punteggio per il solo esercizio professionale del dr. Bruzzano pari a 34,7466 e
quindi un aumento sullo stesso di 6,50 punti per totali 41,266. A sua volta tale aumento
determinerebbe un punteggio totale per i professionisti ricorrenti pari 48,00, con probabile effettivo
conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria.
Inoltre, ove si riconoscesse applicabile l’aumento di cui al precedente punto uno, il punteggio
definitivo dei candidati sarebbe pari a 48,25
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3. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA
E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Il Decreto prot. n. 304 del 25.5.2017 e n. 5603 del 29.5.2017 Registro decreti del Dirigente
Generale del Dipartimento n.8, Settore 13 pubblicato sul BURC n. 52 del 7.6.2017, si badi bene che
è il secondo atto con cui si modifica la graduatoria, è illegittimo per violazione del principio di
uguaglianza, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost. in quanto il
procedimento che ha dato luogo a detta rettifica è avvenuto in modo parziale senza un riesame
complessivo di tutte le posizioni e/o situazioni legittimanti ed evidenzianti profili di fondate criticità
sia del Decreto di “modifica” della graduatoria definitiva n. 519 del 27.10.2016 che del
provvedimento originario n. 6114 del 27.5.2014, con violazione dei principii sul giusto
procedimento ex lege 241/1990.
In particolare la rettifica è avvenuta in modo del tutto immotivato: è inesistente qualsiasi
indicazione motivazionale, anche sintetica, in ordine al “perché” di quella determinata scelta
soggettiva ed oggettiva a fronte di una pluralità di doglianze; il rinvio alle normative primarie e
secondarie statali e regionali può essere sufficiente per indicare i criteri in ragione dei quali si è
proceduto a rettifica ma non possono essere sufficienti per spiegare le ragioni della esclusione di
altri concorrenti/candidati come, nella specie, i ricorrenti.
L’obbligo di motivazione è servente al controllo sulla legittimità di esercizio del potere.
A norma dell’art. 3, legge 241/1990, il provvedimento amministrativo nella motivazione deve
indicare i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione
alle risultanze dell’istruttoria.
Nel caso in esame, il e/o i provvedimenti si limitano a parafrasare le norme di riferimento
omettendo qualsiasi riferimento alle indagini valutative e comparative, alle fonti, ai mezzi e alle
modalità con cui si è pervenuti a quelle decisioni soltanto, parziali e limitate soggettivamente ed
oggettivamente, con esclusione di altre posizioni altrettanto critiche.
Al fine di procedere ad una corretta istruttoria e ad un giusto procedimento si imponeva
l’obbligo di dare avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/1990.
L’assolvimento di tale obbligo non poteva ritenersi impedito da particolari esigenze di celerità
e/o altre ragioni ostative ed era necessario nei confronti dei ricorrenti in quanto soggetti nei cui
confronti il provvedimento finale era destinato a produrre effetti anche in termini di omessa
considerazione della loro posizione come nella specie è avvenuto.
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Inoltre i ricorrenti – in ogni caso – erano legittimati ad intervenire nel procedimento e la loro
partecipazione avrebbe fornito elementi di comparazione e di eliminazione di altre illegittimità e/o
ingiustizie pervenendo ad un riesame complessivo e totale delle varie singole posizioni e ad una
rettifica legittima e giusta della graduatoria.
Tutti i motivi fin qui esposti costituiscono altrettanti vizi del e/o dei provvedimenti impugnati
per eccesso di potere sotto i vari profili dell’ingiustizia grave e manifesta e/o dell’illogicità e/o della
irragionevolezza, del travisamento dei fatti e/o dello sviamento, tutti determinati dall’esame
soggettivo e oggettivo parziale delle posizioni critiche, dalle violazioni dei criteri di valutazioni
espressi in materia dalla giurisprudenza del Cons. Stato 14.12.2015, n. 5667, secondo cui “la
maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all’attività
prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può
comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l’attività
professionale svolta”.
Di tanto nel o nei provvedimenti impugnati non vi è alcuna minima traccia.
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO
Accogliere in ogni caso il presente ricorso per tutti i motivi indicati e per l’effetto annullare Decreto
del Dirigente n. 6114 del 27/05/2016, della scheda di valutazione avente ad oggetto il dettaglio dei
punteggi attribuiti ai ricorrenti; dei criteri di valutazione generali e tabelle ad essi allegate, approvati
dalla Commissione esaminatrice, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
e, in particolare, occorrendo anche dei seguenti ulteriori atti: delibera della Giunta regionale della
Regione Calabria n. 1 del 04/01/2013 pubblicata sul supplemento str. N. 2 del 22/01/2013 al BUR
n. 3 del 18/01/2013 parte III; nonché del Decreto 25.10.2016, n. 519 e n. 12958 del 27.10.2016
Registro decreti del Dirigente Generale del Dipartimento n. 8, Settore 13, di rettifica parziale della
graduatoria fatta dalla Regione con Decreto DG n. 6114 del 27/05/2016 (Pubblicazione BURC 112
del 9 novembre 2016 - Parte III) e dell’atto con cui si comunica l’avvio dell’interpello dei vincitori
del Bando di Concorso per la scelta delle sedi farmaceutiche da assegnare; nonché del Decreto prot.
n. 304 del 25.5.2017 (registro decreti n. 5603 del 29.5.2017), pubblicato sul BURC n. 52 del
7.6.2017 di rettifica parziale della graduatoria, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o
consequenziali ivi inclusi quelli già impugnati col ricorso principale.
Emettere ogni altra statuizione di legge e/o giustizia anche sulle spese.
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Si depositano i seguenti atti e documenti:
1) del Decreto prot. n. 304 del 25.5.2017 (registro decreti n. 5603 del 29.5.2017), pubblicato
sul BURC n. 52 del 7.6.2017, non comunicato e conosciuto solo successivamente, con il
quale la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha
rettificato parzialmente, in autotutela, la graduatoria definitiva approvata con DDG n. 6114
del 25.5.2016 e rettificata con successivo DDG n. 12958 del 10 25.10.2016, con allegata
graduatoria così come rettificata e individuata come allegato “A” al predetto provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Dichiarazione del valore del processo ai fini del contributo unificato: al fine del versamento del
contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che l’importo del contributo è pari ad €
650,00. Ai sensi della lettera E.6) della Circolare interpretativa del Segretario generale della
Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2011 la misura cautelare richiesta ex art. 55 c.p.a. è esente
da versamento del contributo unificato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., i difensori indicano i seguenti indirizzi di posta
elettronica certificata [email protected] e [email protected] e il seguente
recapito di fax 1782289158 dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.
Vibo Valentia, lì 28/08/2017
Avv. Pietro Proto Avv. Maria Teresa Valente