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[LogoEnteConsuntivo] Relazione sulla Gestione Rendiconto [2019] [COMUNE DI MOLITERNO]

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Relazione sulla GestioneRendiconto [2019]

[COMUNE DI MOLITERNO]

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PREMESSA

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio; c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione

dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di

esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e

partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione.

La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del D.Lgs. 267 del 2000, attraverso il quale "l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

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Scopo della relazione è illustrare li contenuto del rendiconto che si compone da tre documenti:

1) il conto del bilancio, che dimostra il risultato della gestione finanziaria, intesa come reperimento di fondi da destinare allo svolgimento delle attività dell'ente, ed è definito sotto forma di risultato contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio o disavanzo;

2) il conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica, per la determinazione del risultato economico; va, a questo proposito precisato fin d'ora che l'Ente non è un'azienda privata che deve conseguire un utile, ma che il suo comportamento nello svolgersi dell'azione amministrativa deve essere ispirato a criteri di economicità per il rispetto che si deve all'uso del pubblico denaro;

3) il conto del patrimonio, che riassume la consistenza finale del patrimonio evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio rispetto alla consistenza iniziale.

La relazione sulla gestione; Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro-aggregati;f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati

agli esercizi successivi;g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli

esercizi successivi;h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica

regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020; j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali; k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle

regioni;l) il prospetto dei dati SIOPE;m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di

prescrizione; o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati: - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

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• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; • il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una che permetta di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione. La presente Relazione al Rendiconto è stata redatta nel rispetto degli artt. 227 e 231 del Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00).

IL PROFILO ISTITUZIONALE In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell’Ente. L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Gli Organi Istituzionali Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio.

Lo Statuto Lo Statuto dell’Ente attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/10/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

LO SCENARIO L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica. In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio - economica dell’Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 8/10/2011 n. 4233 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n.3.838 di cui maschi n.1816 femmine n.1998 di cui

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In età prescolare (0/5 anni) n.157 In età scuola obbligo (7/16 anni) n.279In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 471In età adulta (30/65 anni) n. 1910Oltre 65 anni n. 1007

Nati nell'anno n.26 Deceduti nell'anno n. 58saldo naturale: -32Immigrati nell'anno n.37 Emigrati nell'anno n.81 Saldo migratorio: -44Saldo complessivo naturale + migratorio): -76

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq 98,55Risorse idriche: laghi n.1 fiumi n. 4Strade:

strade statali Km. 20strade provinciali Km.78Strade comunali Km.32Strade vicinali Km.16

strumenti urbanistici vigenti:Piano regolatore – PRGC – adottato NOPiano regolatore – PRGC - approvato SI Piano edilizia economica popolare – PEEP - SI

Piano Insediamenti Produttivi - PIP - SI

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Scuole dell’infanzia con posti n. 78Scuole primarie con posti n.121Scuole secondarie con posti n.81Depuratori acque reflue n. 0Rete acquedotto Km. 0Discariche rifiuti n. 0

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Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associataIn particolare le seguenti funzioni sono svolte in convenzione con altri Comuni:a) Segreteria Comunale, in convenzione con i Comuni di Marsicovetere, Tramutola, Montemurro;b) servizio finanziario dell’Ente in convenzione con il Comune di Montemurro per n. 15 ore settimanali attraverso il responsabile dell’area;

Servizi affidati ad altri soggettiSono affidati ad altri soggetti i servizi sotto specificati:1) Centro Diurno per disabili;2) Impianto di pubblica illuminazione (Soc. Cassino Francesco)3) Servizio Mensa Scolastica (Soc. Cooperativa Il Girasole);4) Servizio smaltimento rifiuti (soc. General Service srl) 5) Servizio Trasporto Scolastico (soc. Autolinee Dibiase snc)6) Servizio Trasporto Pubblico Locale (soc. Autolinee Dibiase snc)

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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, sono cinque le Posizioni Organizzative dell’ente: Area Affari Generali -Area Finanziaria -Area Tecnica Edilizia Privata – Area Tecnica Lavori Pubblici e Area Vigilanza.

LE ATTIVITA’ SVOLTE DAL COMUNEIl perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.L’analisi seguente partendo quindi da quanto indicato nel DUPS elenca i risultati conseguiti con riferimento ad ognuno dei programmi sotto specificati:

IL CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA -ECONOMICA – FISCALITA’ LOCALE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA Responsabile Delorenzo Carmela

L'ente ha regolarmente dato attuazione ai nuovi adempimenti previsti dal D.L. vo118/2011; Pur nella difficoltà generata dal protrarsi dell'esercizio provvisorio e dal susseguirsi nel corso d'anno di altalenanti interventi sulla finanza locale, il servizio ha garantito un costante monitoraggio delle spese e dei relativi mezzi di copertura nell'ottica dell'equilibrio tendenziale da salvaguardare e del rispetto del patto di stabilità interno. Per garantire il rispetto del Pareggio di Bilancio è proseguito il costante monitoraggio dei flussi di cassa in entrata e in uscita, la richiesta di spazi finanziari ove possibile e la relativa programmazione dei pagamenti conseguenti. Il monitoraggio della gestione di cassa ai fini del rispetto del Pareggio è avvenuto con frequenza regolare onde tener conto delle modifiche normative infra annuali, degli interventi regionali in materia e delle varianti alle previsioni di cassa iniziali. Si segnalano le difficoltà di programmazione delle opere nel rispetto del pareggio di bilancio, considerate le rideterminazioni intervenute in corso d'anno del Fondo di solidarietà comunale e delle residue assegnazioni erariali, oltre che la concessione di spazi per alcune tipologie di investimenti la cui definizione avviene però con una tempistica poco compatibile con i tempi di realizzazione degli investimenti stessi. E' stata regolarmente effettuata la registrazione delle fatture e dei documenti in prima nota e il controllo delle liquidazioni con le successive fasi di verifica di regolarità contributiva tramite Equitalia ove richiesto, ed emissione dei relativi mandati di pagamento. La struttura comunale, con il coordinamento del servizio finanziario, è stata quindi impegnata nelle modifiche procedurali e informatiche derivanti dai nuovi adempimenti in aggiunta ai cambiamenti già derivanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili. Sono stati costantemente monitorati i procedimenti interni per garantire il rispetto della tempestività dei pagamenti. La regolarizzazione mediante emissioni di reversali e la relativa contabilizzazione degli incassi effettuati dal Tesoriere è avvenuta in modo tempestivo per agevolare il monitoraggio delle effettive entrate. E' proseguita la gestione fiscale con la predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni annuali, IVA e IRAP. E' proseguita inoltre l'attività di gestione e verifica dei principali tributi comunali tutti gestiti in forma diretta. E' continuato altresì il progetto strategico razionalizzazione della spesa che si proponeva la finalità del controllo di gestione e la riduzione delle spese generali. Obiettivo principale è stato quello di ridurre, ad esempio le spese legate

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al sistema informativo dell'ente, le spese di funzionamento dell'ente -quali le spese di cancelleria, le spese per autovetture, le spese di telefonia e le spese per energia elettrica. L'obiettivo era quello di recuperare risorse finanziarie ed eliminare inefficienze gestionali per governare i tagli imposti dalle manovre finanziarie. Per poter permettere all'ente di continuare ad erogare, nel suo complesso, i medesimi servizi alla collettività si è reputato di dover mettere in atto processi di riorganizzazione dei servizi finalizzati alla riduzione dei costi o al recupero di efficienza.La spesa per il personale è una delle voci più rappresentative del bilancio, sebbene notevolmente contenuta rispetto alla media nazionale e non solo. Essa è inoltre sottoposta a rigidi contenimenti imposti dalla legge Finanziaria, ed è monitorata annualmente, in primis dalla Corte dei Conti Regionale, e poi a livello ministeriale.La corretta imputazione al bilancio delle voci di entrata e di spesa hanno costituito il pilastro della efficiente e efficace gestione dell'ente. Infatti è possibile valutare l'andamento dei costi e della spesa, e successivamente prendere le misure idonee al perseguimento delle finalità istituzionali.L'ufficio ha rinnovato il proprio impegno nei confronti dei colleghi e degli amministratori per una sempre più avveduta gestione finanziaria, che è la pietra angolare sulla quale si costruisce tutta l'attività dell'Ente. Le risorse umane utilizzate sono state quelle in servizio presso l'Ufficio Ragioneria e Tributi, coordinati dal responsabile dell'Area Finanziaria in convenzione con il Comune di Montemurro.

SERVIZIO FISCALITÀ LOCALEIl sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata.Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.A normativa vigente gli EE.LL. non potranno modificare le aliquote e le tariffe dei propri tributi. Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita,dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.Il calcolo della TARI è stato impostato come lo scorso anno in conformità alle disposizioni contenute del DPR 27/04/1999 N. 158, al fine di coprire il 100% dei costi.

Ai sensi dell’ex art. 194 del Tuel la responsabile del servizio contabile attesta la inesistenza di debiti fuori bilancio.

SERVIZIO TECNICO (LL.PP. e EDILIZIA PRIVATA) Responsabile: Ing. Francesca DI LASCIO

Questo ufficio riveste estrema importanza sia per la realizzazione delle opere pubbliche già finanziate che di quelle in corso di finanziamento.

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E' stata garantita l'attività quotidiana dei servizi gestiti dall'Ufficio Tecnico (manutenzione strade, manutenzione illuminazione pubblica, manutenzione immobili comunali, cimitero, ordinanze, etc..E' stata esternalizzata, sin dal 2016, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sull'intero territorio comunale. Il servizio di raccolta rifiuti avviene con il sistema porta a porta, attraverso l'utilizzo di bidoni in plastica assegnati alle famiglie e alle utenze non domestiche con un notevole risparmio sui costi dello smaltimento presso la discarica di Sant'Arcangelo.Il Responsabile del servizio tecnico ha trasmesso un quadro ricognitivo dello stato di attuazione dei lavori pubblici programmati nell'anno 2019 e lavori rinvenienti dalle precedenti programmazioni ed ancora in fase di attuazione o completamento. Tale elenco viene allegato alla presente relazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa.Si rappresenta che nel corso del 2019 l’ufficio ha concluso le attività di gara per l’arredo casa anziani e per l’allestimento della cucina ad essa afferente.Nel corso dell’anno sono state avviate e portate a compimento le gare per lo show room di Palazzo Parisi e la piattaforma logistica di contrada La Rossa, entrambe relative ai finanziamenti “Canestrato di Moliterno”.Sono stati portati a termine i lavori dell’aree rurali “Rimintiello-Chiaito-Paradiso-Piani di Maglie” finanziate dalla misura 4.3.1.Sono stati completati i lavori della Villa Comunale anche se è in atto la stesura della contabilità finale.E’ stata completata la dotazione del Cine Teatro Pino attraverso l’acquisto del cine proiettore digitale e del server.Si è proceduto all’avvio dei lavori di messa in sicurezza di un’ala dell’Istituto Comprensivo (Impresa Panzardi).In relazione alle procedure di gara, si rappresenta l'assenza di contenziosi dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Per ciò che concerne infine il controllo del territorio lo stesso è stato affidato all'Ufficio di Polizia composto da una sola unità a tempo indeterminato. Sono in organico due unità a tempo determinato e part time.Le risorse disponibili non permettono un capillare e continuo monitoraggio del territorio. Ai sensi dell’ex art. 194 del Tuel il responsabile del servizio tecnico attesta la inesistenza di debiti fuori bilancio.

SERVIZIO AFFARI GENERALI Responsabile: Dott.ssa Rossella MONTESANO

I servizi istituzionali dell’Ente devono essere costantemente monitorati dall’Amministrazione in ragione dell’impatto che essi hanno sulla popolazione.In particolare, per quanto attiene il servizio Affari Generali – Segreteria, l’obiettivo primario del programma è l’applicazione della normativa soggetta a costanti modifiche ed aggiornamenti, al fine di assicurare l’efficace funzionamento dei servizi e dell’azione amministrativa.In via prioritaria l’Ufficio, in collaborazione con gli altri settori dell’Ente, ciascuno per la propria competenza, ha continuato ad essere costantemente impegnato nell’applicazione del Decreto Legislativo 33/2013, di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

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Ricade nella competenza del servizio Affari Generali l’ufficio demografico impegnato nelle specifiche attività dei servizi elettorale, leva, stato civile ed anagrafe, AIRE e rilevazioni statistiche.L’ufficio, in ottemperanza alle modifiche normative intervenute, continua ad assicurare l’allineamento dei sistemi e delle procedure in materia di cambi di residenza e di certificazione, indirizzando l’utenza.Di particolare rilevanza, in ragione del numero sempre crescente di adempimenti relativi alle più recenti modifiche normative, sono le attività connesse allo Stato Civile (tra cui anche le separazioni) ed alla gestione delle pratiche provenienti da Paesi stranieri. L’ufficio si scontra quotidianamente con la complessità di tale attività e con la considerevole mole della stessa, aspetti amplificati dall’assenza di una unità già dall’autunno del 2017. Per tali ragioni è continuata anche nel corso del 2019 una saltuaria collaborazione con una dipendente del Comune di Grumento Nova che ha consentito l’espletamento delle ordinarie attività d’ufficio anche se con ritmi inevitabilmente rallentati. Sono in corso le procedure per l’assunzione di una nuova unità a mezzo di concorso pubblico. Altro settore inerente il servizio affari generali è quello dell’assistenza sociale, impegnato nella realizzazione dei programmi elaborati a livello regionale, innanzitutto per il tramite del Piano Sociale di Zona. Sono continuate, anche mediante l’espletamento di specifiche gare di appalto, le attività avviate ormai nel 2004, anche nel periodo transitorio di attivazione delle Aree di programma: gestione del centro diurno per handicap grave “Centro Smile” e iniziative relative all’assistenza in favore delle famiglie dei soggetti diversamente abili (assistenza domiciliare). Entrambi questi servizi sono stati gestiti fino agli ultimi mesi del 2019 direttamente dal Comune di Moliterno che, nella sua qualità di ex Capo Area per gli interventi legati all’handicap, ha garantito continuità nelle more della piena funzionalità dell’Ufficio di Piano. L’ufficio ha continuato a garantire interventi di particolare importanza in riferimento a soggetti socialmente e/o economicamente disagiati, mediante l’erogazione di contributi secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, nonostante le sempre più esigue risorse finanziarie disponibili. E’ opportuno specificare che le attività sono continuate nonostante l’assenza per malattia dell’assistente sociale, ormai dal settembre 2019. La gestione del servizio scuola e cultura costituisce altro particolare segmento del servizio affari generali cui si è sempre riservata continua attenzione. E’ continuata regolarmente la gestione del servizio mensa da parte della ditta Il Girasole anche nelle more dell’espletamento della procedura di gara avviata per l’appalto del servizio per il prossimo biennio.Per quanto attiene, il servizio di trasporto scolastico, completamente riorganizzato in seguito alle procedure poste in essere nel corso del 2013, lo stesso è stato avviato in modo da garantire anche nuove percorrenze determinate dall’iscrizione di nuovi utenti e l’eliminazione di alcuni tratti non più interessati dalla presenza di studenti. L’Ente ha voluto investire nuove risorse già dallo scorso anno, al fine di garantire la presenza degli accompagnatori anche sugli scuolabus utilizzati dagli utenti delle scuole primarie, nonostante non vi siano in merito specifiche disposizioni di legge.La Bibliomediateca continua ad essere impegnata in attività culturali (presentazioni di libri, mostre, convegni), da sempre realizzate con entusiasmo e risultati particolarmente positivi, pur con l’impiego di risorse scarsissime. Sono proseguite anche per l’estate 2019 le iniziative in materia di marketing territoriale e le iniziative culturali finalizzate alla promozione della conoscenza di figure di spicco del nostro patrimonio culturale. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive continua nella gestione automatizzata di tutte le pratiche di commercio, nel tentativo di un costante perfezionamento dei procedimenti a tutela delle attività e degli utenti. L’ufficio segreteria garantisce, poi, costantemente l’attività di semplificazione, trasparenza e buona pratica dell’azione amministrativa con supporto costante agli organi collegiali. Per quanto concerne l’eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio, riconoscibili secondo le vigenti normative, quest’Ufficio dichiara di non esserne a conoscenza.

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SERVIZIO VIGILANZAResponsabile: Mag.re Graziano GIRELLITra i compiti di istituto svolti dal Servizio di Polizia Locale sono stati garantiti i servizi di viabilità e di regolazione del traffico presso i plessi scolastici negli orari di punta di entrata e uscita degli alunni; è stata svolta l'attività di scorta nei funerali, nelle manifestazioni religiose, nelle feste patronali e simili e l'attività di rappresentanza con scorta al Gonfalone comunale. E’ stato altresì garantito il collegamento e il supporto ad altri uffici laddove previsto e necessario. Con l’ausilio di n. 1 unità a tempo determinato e part time, e n. 1 unità a tempo indeterminato l’Ufficio ha garantito la costante presenza sul territorio a diretto contatto con il cittadino ed al suo servizio, nonchè il costante monitoraggio della viabilità all'interno del centro abitato con la finalità di una maggiore fluidità del traffico veicolare e della sicurezza della circolazione. Nei mesi estivi il Servizio ha garantito la propria collaborazione oltre che la costante presenza degli operatori in occasione della fase organizzativa e di attuazione delle molteplici manifestazioni, con risultati soddisfacenti nonostante l’aumento del traffico veicolare e la presenza dei turisti. Nel settore della polizia annonaria e commerciale sono state svolte attività di vigilanza, controllo delle fiere e dei mercati settimanali con relativa riscossione del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, si è proceduto ad indicare nell'apposito Registro del Mercato le presenze dei titolari di posteggio e degli spuntisti ed a regolamentare la circolazione veicolare all'interno delle varie aree mercatali ed in particolare in Piazza Immacolata. In ambito di polizia amministrativa sono state svolte attività di presenza, controllo ed repressione delle violazioni in ambito commerciale, edilizio, ambientale e di esercizi pubblici. Sono stati svolti controlli in materia ambientale ed edilizia, sia per il monitoraggio del territorio sia per il contrasto degli abusi ambientali; sono state gestite da questo ufficio le richieste di occupazioni di spazi sia da parte dei privati che di associazioni, al fine di consentire una sempre precisa e puntuale attività sia di sviluppo che di supporto per la buona realizzazione degli eventi, manifestazioni, fiere e sagre. Sono state istruite da questo Servizio pratiche relative all'esercizio del pascolo di bestiame sui terreni di proprietà comunale riscuotendo il relativo canone. Sussistono debiti fuori bilancio afferenti il mancato pagamento dello straordinario prestato dagli agenti di P.L. in conseguenza delle disposizioni del Questore e del Prefetto relativi all’emergenza Covid-19 per un importo di € 4.960,98 comprensiva di oneri riflessi e IRAP.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIOResponsabile: Rag. Carmela DELORENZO

In riferimento alla gestione finanziaria, si rileva che: risultano emessi n. 1231 reversali e n. 2259 mandati; sono state effettuate n. 17 variazioni (comprese tre variazioni di esigibilità); risultano effettuati n. 1154 accertamenti e n.1921 impegni di spesa; risultano effettuate n 2261 liquidazioni; risultano effettuate n.919 registrazioni di fatture; è stato effettuato ricorso all’anticipazione di tesoreria; sono stati effettuati utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti; gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti previsti; i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, risultano riconciliati con il conto del tesoriere dell’ente, Banca, reso entro il 30 gennaio 2020 e si compendiano nel seguente riepilogo:

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GIORNALE DI CASSA

Fondo di cassa al 31/12/2018 € 0Riscossioni € 8.020.988,07Pagamenti € 8.020.988,07Fondo cassa al 31/12/2019 € 0Pagamenti esecuzione forzata al 31/12/2019 € - 31.762,00

Il saldo di cassa del tesoriere coincide con quello risultante dalle scritture contabili dell’ente ad eccezione dell’indicazione dei pagamenti di esecuzione forzata per € -31.762,00 non ancora regolarizzata al 31/12/ 2019 per procedimenti legali in corso.

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 230, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e/o dall'applicazione dei principi contabili all.4/3 del d.lgs.118/2011 e s.m.i. In particolare, per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio, sono utilizzate per i residui passivi 2019 le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 2019 ovvero sono state mantenute a residuo passivo le obbligazioni giuridiche perfezionate le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno, in tempo utile per l'approvazione del rendiconto.

Per i residui attivi sono state lasciate a residuo le somme accertate in base ai principi contabili, vincolando l'avanzo di amministrazione per i crediti di dubbia e difficile esazione.

LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE)

Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il D.Lgs 118/2011, seppure con gradualità, essendo la nuova contabilità affiancata alla precedente con finalità conoscitive, come stabilisce il recente D.Lgs 126/2014. È stato un cambiamento molto importante, che si colloca nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando un'impostazione coerente con le regole di livello europeo.

Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica, nonché una più efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per assicurare la verifica dei vincoli europei. Del resto, proprio la legge 196/2009, recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei

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princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità".

Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.

In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.

Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal D.Lgs 118/2011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.

Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema attualmente vigente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), che ora diviene integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del livello gestionale) il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi nell'Introduzione della tassonomia ora accolta. Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista, corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell'autorizzatorietà del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consigliare. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La nuova classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della precedente impostazione.

Per quanto riguarda le Entrate analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata dell'articolo 165 del D.Lgs. 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante segnalare che, nell'ambito di ciascun categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più

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volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni;f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Titoli Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali. Tipologie È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati, dalle compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma. Categorie A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate (per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale sugli immobili, dall'addizionale comunale Irpef, dall'imposta sulle assicurazioni RC auto. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.

Stato di accertamento e di riscossione delle entrate

La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a termine i propri programmi di spesa.

Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici.

Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente.

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ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ANNO 2019

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto.Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

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LA GESTIONE DI COMPETENZA

La relazione sulla gestione qui presentata, prevista dal combinato disposto dell’articolo 151, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 11, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011, costituisce il documento di sintesi con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.È anche l’occasione per riepilogare quale indice di riferimento e bussola d’ orientamento tra i numerosi allegati al rendiconto per una migliore comprensione del documento.Lo scopo non è solo quello di adempiere ad un obbligo previsto dalle norme di legge, ma è soprattutto quello di porre il Consiglio medesimo nelle condizioni di meglio valutare il significato dell’insieme di dati numerici di cui il conto si compone e di meglio illustrare l’attività amministrativa dell’intero anno riassunta nel rendiconto di gestione e negli indicatori economici dell’ultimo triennio.Trattasi pertanto di documento essenzialmente tecnico, anche se necessariamente non privo di annotazioni di carattere politico, che intende illustrare in maniera sintetica anzitutto le risultanze finali complessive in modo da consentire un rapido giudizio sulla situazione finanziaria complessiva dell’Ente fornendo poi informazioni sui principali risultati specifici che la gestione dell’ultimo esercizio concluso ha consentito.Il risultato d’amministrazione, costituito da molteplici fattori, diversi tra loro, deve essere disaggregato in modo tale da comprenderne l’elemento preponderante l’incidenza della gestione residui e della gestione competenza e quanto i fattori straordinari, non ripetibili, abbiano inciso sulla costituzione del risultato stesso.

La gestione di competenza 2019 del nostro ente è così sintetizzabile:

[QuadroGeneraleRiassuntivo]

Le successive tabelle indicano come le risorse, destinate al finanziamento della parte corrente ed in conto capitale, sono state impegnate o hanno concorso al risultato positivo della gestione di competenza.

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EQUILIBRI FINANZIARI

La Legge di Bilancio 2019 ha abolito il pareggio di bilancio, per cui l’anno 2018 è stato l’ultimo anno in cui L’Ente ha dovuto conseguire un saldo non negativo tra entrate e spese finali. Dal 2019 il pareggio di bilancio rileva solo a livello di comparto, e non di singolo ente. Relativamente all’anno 2019, ci sono importanti novità in merito agli equilibri di bilancio: il D.M. 1° agosto 2019, recante l’undicesimo correttivo ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011, ha introdotto due nuovi saldi per misurare il rispetto da parte degli enti locali degli equilibri finanziari. A partire dal rendiconto 2019 e dal bilancio di previsione 2021-2013, gli equilibri finanziaria saranno tre: - “equilibrio di competenza” (W1): equilibrio “storico” così come definito dall’art. 162, c. 6 del TUEL “comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”; - “equilibrio di bilancio” (W2): nuovo saldo che si calcola sottraendo al risultato di competenza (avanzo o disavanzo) le risorse accantonate e vincolate nella parte della spesa stanziate definitivamente nel bilancio di previsione 2019, al netto dell’eventuale fondo di anticipazione liquidità (vedasi allegati a/1 – totale colonna c) - e a/2 al rendiconto – colonna h) suddiviso tra parte corrente) e parte in c/capitale ;- “equilibrio complessivo” (W3): nuovo saldo che considera anche gli aumenti o le riduzioni degli accantonamenti effettuati, per prudenza e nel rispetto dei principi contabili; esso, quindi, è pari alla somma tra l’equilibrio di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto (vedasi allegato a/1 – colonna d)) suddiviso tra parte corrente) e parte in c/capitale). Gli equilibri di bilancio e complessivo, con riferimento al rendiconto 2019, hanno finalità meramente conoscitive. Tuttavia, inizialmente, non era stato chiarito a quale saldo si sarebbe fatto riferimento per verificare se un ente è o meno in equilibrio. A tal proposito è intervenuta la Commissione Arconet, che nel report dello scorso 11 dicembre, ha chiarito che l’equilibrio di bilancio (W2) è stato individuato per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 della Legge n. 145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio, che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. La Circolare 5/2020 della Rgs ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al D.Lgs. 118/2011, quindi, devono conseguire un saldo di competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2). Come si evince dall’Allegato al rendiconto 07, l’Ente ha rispettato tali tipologie di equilibrio.

[EquilibriBilancio]

[RiepilogoTitoliUscite]

L'articolazione della parte spesa, è strutturata per missioni, programmi e titoli. Tale classificazione risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011. Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di

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allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. I programmi di spesa sono gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall’ente. Ogni programma è costituito da spese di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da spese di investimento (Tit.2 - Spese in c/capitale). I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento in base alla loro "natura" e "fonte di provenienza". In particolare: - “Titolo 1^" è costituito dalle spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;

- "Titolo 2^" è costituito dalle spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni con durata pluriennale; - "Titolo 3^" è costituito dalle somme destinate a "Spese per incremento di attività finanziarie" e cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale); - "Titolo 4^" è costituito dalle somme per il rimborso delle quote capitale dei prestiti contratti. Solo per le missioni 60 “Anticipazioni finanziarie” e 99 “Servizi per conto terzi” sono previsti, rispettivamente, anche i seguenti: - "Titolo 5^" che sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere; - "Titolo 7^" che include le somme per partite di giro.

La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante l'intero esercizio.

Le spese correnti

Il comune sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, denominati, nel nuovo sistema contabile, "macroaggregati". Nel rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni singolo servizio, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti macroaggregati:

Redditi da lavoro dipendente (101) Imposte e tasse a carico dell'ente (102) Acquisto di beni e servizi(103) Trasferimenti correnti (104) Interessi passivi (107) Altre spese per redditi da capitale (108) Rimborsi e poste correttive delle entrate (109) Altre spese correnti (110)

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite

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sulla base del previsto afflusso di risorse rappresentate inizialmente dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, Regione e altri enti, e dalle entrate extratributarie. Tale previsione si traduce nel corso dell'anno negli accertamenti di competenza. Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento.

La spesa in conto capitale

Gli interventi per l’acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma, quando disponibile), l’imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205).

Analisi dell’indebitamento

Le risorse proprie destinate a finanziare la parte investimento (es.: alienazione di beni, oneri di urbanizzazione, avanzo di amministrazione, ecc…) ed i finanziamenti concessi da terzi (contributi e trasferimenti) possono non essere sufficienti a finanziare il programma degli investimenti dell'Ente. In tale circostanza il ricorso al credito diventa l’unico mezzo per realizzare l’opera programmata. Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili agevolmente, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. Infatti la contrazione di mutui prevede che il rimborso delle quote capitale e interesse sia spesato sulla parte corrente del bilancio. Nel corso dell’esercizio 2019 non sono stati accesi mutui . Sono stati rispettati i limiti previsti dall’art. 204, comma 1. del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo complessivo dei relativi interessi (e delle eventuali garanzie prestate), sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente ottenendo le seguenti percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Anno di riferimento Incidenza%

anno 2018 2,72anno 2017 3,87anno 2016 3,95

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La spesa per rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell’esercizio in viene a scadere l'importo dell’obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità). Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

• Quota capitale.

Si tratta della restituzione frazionata dell’importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L’imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

• Quota interessi.

È l’importo che è pagato all’istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l’avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

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[UsciteMissioniConsuntivo]

[RiepilogoTitoliEntrate]

Analisi delle entrate

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n.9 -Prudenza). Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai princìpi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Dopo questa doverosa premesse di carattere generale, il prospetto su riportato mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale.

Titolo 1° – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse. Il tentativo del legislatore di riorganizzare organicamente la materia dei tributi locali, avviato nel 2012, ha avuto nel corso degli ultimi anni numerose revisioni e non ha ancora oggi raggiunto una stabilità che consenta di rispettare quel principio cardine del diritto tributario che fa della certezza sui tributi ed in particolare del “dovuto tributario” un elemento essenziale di correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti. Prova ne è il fatto che la Legge di Bilancio per il 2020 ha abolito la I.U.C. - ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed ha istituito la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI. Se l’anno 2014 è stato caratterizzato da importanti modifiche normative - dal primo gennaio 2014 è infatti entrata in vigore l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita con L. 27/12/2013 n. 147, art. 1, commi da 639 a 704 -, per gli anni successivi è stata mantenuta ferma la normativa previgente. Pertanto per l’anno 2019, permane l’Imposta Unica Comunale, conosciuta con l’acronimo di IUC nelle sue tre componenti IMU, TARI e TASI, tutte regolamentate tramite delibera del Consiglio Comunale.

IMU - Imposta Municipale Propria e TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili L’IMU è dovuta dai possessori di immobili, fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualunque uso destinati, mentre non si applica all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, accatastate in categorie diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9. L’aliquota per tali categorie è del 4 per mille. Per gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale si applica il 7,60 mille. Per quanto concerne la TASI l’aliquota applicata per immobili diversi dall’abitazione principale è pari al 1,50 per mille.

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TARI Si tratta del tributo sulla componente relativa alla gestione dei rifiuti, che ha sostituito dal 2014 la TARES. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio del servizio a esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili.

Il Fondo di solidarietà comunale La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell’attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D - ha introdotto il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU che vengono trattenuti ai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Il fondo di solidarietà comunale mantiene le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni

Le altre entrate tributarie minori sono state accertate in base al trend storico.

Le Entrate da trasferimenti correnti

Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell'ambito del settore pubblico (Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Ente rivolta all'erogazione di servizi. E' quindi una classica entrata di natura derivata, sulla quale l'ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo. Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'Ente.

Le Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie (Titolo III) costituiscono la seconda componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Esse rappresentano le poste che più direttamente sono correlate ai servizi resi dal Comune alla collettività ed alla gestione dei beni patrimoniali.Appartengono altresì a tale categoria le sottoelencate entrate:

Proventi dalla gestione dei beniI proventi dalla gestione dei beni dell'ente si riferiscono, oltre che a canoni di locazione di immobili comunali, anche al canone per l’occupazione di suolo pubblico ed ai canoni di concessione comunali .

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti La tipologia di entrata “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” è composta dalle entrate relative alle sanzioni al codice della strada, oltre che dai proventi da sanzioni per violazione dei regolamenti comunali e norme di legge. Con delibera di G.C. n. 8 del 16/01/2019 si è provveduto alla destinazione in termini percentuali delle sanzioni amm.ve per violazioni al codice della strada .(D.l.vo 285/1992)-Entrata prevista € 500,00 Destinazione 50% € 250,00 In sede di rendiconto è stata accertata la somma di € 277,10 - cap. 3019 destinata per il 50% ( € 138,55)

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ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Proventi da interessi attivi Si tratta quasi esclusivamente di interessi attivi sulle giacenze di cassa.

Rimborsi e altre entrate correnti

In tale tipologia di entrata rientrano oltre ai rimborsi ricevuti dai vari enti anche le registrazioni contabili dell’IVA. A tal proposito si segnala che il comma 629 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitrici d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Tale regime è definito “scissione dei pagamenti” o anche “split payment”. Con la stessa legge è stato altresì introdotto il regime del “reverse charge” sulle manutenzioni e i servizi di pulizia riferiti agli edifici. I documenti di prassi che hanno seguito l’emanazione della legge di stabilità hanno chiarito le modalità di applicazione di tale meccanismo, distinguendo tra le attività che rientrano nell’ambito istituzionale e quelle che rappresentano attività commerciali dell’ente. Senza scendere nei dettagli tecnici, l’Agenzia delle Entrate ha identificato due regimi, quello istituzionale, dove l’IVA trattenuta dagli enti pubblici deve essere semplicemente riversata all’erario per l’intero importo, e quello commerciale, dove l’imposta trattenuta concorre alla liquidazione mensile dell’IVA. A tale scopo i documenti emanati hanno previsto che le fatture di acquisto relative alle attività commerciali debbano essere registrate, oltre che nel registro degli acquisti, anche in quello delle vendite. Con tale modalità le pubbliche amministrazioni passano da enti tradizionalmente creditori per l’IVA a enti debitori, in quanto l’imposta sugli acquisti portata in detrazione è compensata da quella iscritta, per pari importo, nelle vendite. Di qui la necessità per il Comune di iscrivere a bilancio anche un capitolo di uscita per l’IVA da versare allo Stato, con un importo pari all’IVA derivante dalle operazioni attive (diverse naturalmente da quelle derivanti dalla “scissione dei pagamenti”) ed a quella indetraibile. Occorre precisare però che, al tempo stesso, l’Ente può trarre vantaggio da questa procedura allorquando l’IVA a debito verso l’Erario realizzata sulle operazioni attive è inferiore a quella che, in assenza di “split payment” sarebbe stata pagata ai fornitori. In questo caso, l’Ente versa all’erario solamente l’IVA derivante dalla liquidazione mensile dell’imposta e di fatto, il meccanismo della “scissione dei pagamenti” consente all’ente di utilizzare l’eventuale credito IVA generato dalle operazioni commerciali nel corso dell’esercizio, anziché essere assoggettato al meccanismo delle richieste di rimborso delle eccedenze previsto dall’art. 30 del DPR n. 633/1972.

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Le Entrate in conto capitale: Titolo 4°

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto.

Tra le entrate del titolo 4 troviamo gli oneri per permessi a costruire- L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota. Gli importi accertati nell’anno 2019 ammontano ad € 40.000,00. I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficacie ed efficiente erogazione dei servizi.

Le Entrate da riduzione di attività finanziarie – Titolo 5

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip. 100), la riscossione di crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite. Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip. 100).

Le Entrate da accensione di prestiti – Titolo 6Il Titolo 6 contempla le entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento per il finanziamentodi spese di investimento.

Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere - Titolo 7Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip. 100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere

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generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile. Il Comune di Moliterno nel 2019 ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa utilizzato in primis i fondi vincolati al fine del contenimento degli interessi passivi da corrispondere sulle anticipazioni.

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Le entrate per conto di terzi -Titolo 9

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti

LA GESTIONE RESIDUI

Nella determinazione del risultato complessivo, oltre al risultato della gestione di competenza, occorre analizzare la gestione residui.Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, con nota del servizio ragioneria,( prot. n. del ) è stato chiesto ai responsabili di servizio di procedere ad una attenta analisi dei presupposti per una puntuale verifica delle ragioni di sussistenza dei residui attivi e passivi. Gli stessi responsabili con apposite determinazioni nn. Con delibera di Giunta n. del sono stati approvati gli esiti delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, con i risultati riportati nelle tabelle seguenti:

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[AndamentoGestioneResidui]

In occasione del riaccertamento ordinario, previsto dal par. 9.1 del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria, il Comune di Moliterno ha applicato in modo puntuale il principio generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti gli impegni ed accertamenti che non sottendono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.Tale operazione di natura straordinaria, benché non espressamente prevista dal legislatore, ha permesso all’ente di riallinearsi con il disposto del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. ed ha contribuito in maniera rilevante alla formazione del risultato di amministrazione.

[AnalisiAnzianitaResiduiAttivi]

[AnalisiAnzianitaResiduiPassivi]

I FONDI DI ACCANTONAMENTO

L’Undicesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile (D.M. 1^ agosto 2019) ha previsto tre nuovi prospetti (a/1, a/2, a/3) che devono essere allegati al rendiconto 2019. L’Allegato 11_Elenco analitico delle risorse accantonate – Allegato a1_2019 rappresenta analiticamente le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Per ognuna sono state indicate le risorse accantonate al 1^ gennaio del rendiconto dell’esercizio precedente, iscritte nelle entrate, stanziate in spesa e variate dopo il 31 dicembre in sede di rendiconto, e le risultanze a fine esercizio.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principiIl conteggio del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità costituisce uno dei momenti più delicati nell'iter di formazione del rendiconto della gestione, in quanto la correttezza della sua determinazione è presupposto e garanzia del mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente, grazie alla sua funzione di sterilizzatore della spesa a fronte del rischio di mancata riscossione delle entrate. La posta è accantonata all'interno del risultato di amministrazione, fino a quando il credito non viene riscosso (ed in tal caso le risorse vengono liberate) ovvero non viene stralciato dal conto del bilancio (in questo caso il fondo viene ridotto di pari importo a copertura dello stralcio).L’unico metodo applicabile a partire dall’anno 2019 per la determinazione dell’accantonamento al fondo crediti, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, è quello analitico o ordinario, che considera la media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi. Il metodo analitico Secondo il metodo analitico o ordinario il fondo crediti di dubbia esigibilità viene determinato sulla base della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo quinquennio (2015-2019). Il procedimento può essere riassunto in quattro passaggi fondamentali: 1.Individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione: secondo i principi tutte le entrate sono di difficile esazione, tranne quelle riscosse per cassa, assistite da garanzie o consistenti in crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni. Al di fuori di questi casi se l'ente intende escludere dal calcolo del fondo altre entrate ne deve dare motivatamente conto nella relazione sulla gestione. Il Comune di Moliterno ha pertanto escluso dal novero delle entrate rilevanti ai fini del FCDE: i trasferimenti da enti pubblici ed il Fondo di solidarietà; gli interessi attivi accertati per cassa; i residui da credito di imposta; le entrate e i servizi per conto terzi.

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Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti: Il d.l. n. 35/2013 e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, ha istituito una specifica forma di “anticipazione di liquidità” avente una peculiare modalità di rimborso rateizzato che si estende su un arco temporale massimo di 30 anni, anziché risolversi nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, come per le comuni anticipazioni di cassa. Con tale operazione straordinaria si consente agli enti territoriali di ricostituire immediatamente le risorse di cassa necessarie ad onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale per i quali avrebbero dovuto essere già previste in bilancio le idonee coperture finanziarie. Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare progressivamente la cassa con la competenza. La sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge. La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità mediante apposizione di un vincolo sul risultato di amministrazione è stata prevista nell’art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, dal cui disposto risulta che gli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiano costituito il fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del D.L. n. 35/2013, “utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”. L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. Il Comune di ha beneficiato dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013 e pertanto ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

Fondo indennità di fine mandato Il fondo per indennità di fine mandato risulta così costituito al 31/12/2019: Indennità fine mandato 2019: € 10.664,12 Fondo contenziosiE’ stata accantonata la somma di euro 5.000,00, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

FONDI LIBERI La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per

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l'estinzione anticipata dei prestiti. Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € 19.730,72. .

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti e' costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale. L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2019 è pari a:

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FPV 2019 FPV – parte corrente € 36.863,20 FPV – parte capitale 1.054.830,52

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità. Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale: FPV 2019 FPV – parte corrente € 36.863,20 FPV – parte capitale 1.054.830,52

Con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui adottata dalla Giunta comunale n. 58 del 30/06/2020 , e in applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, è stato determinato il fondo pluriennale vincolato.

Fondi vincolati I dettagli della composizione delle singole voci dell’avanzo vincolato, sono analiticamente rappresentate nell’allegato a/2 al rendiconto, distinte tra vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, vincoli derivanti da trasferimenti, vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti e vincoli formalmente attribuiti dall’ente, come definiti dall’articolo 42, comma 5, al Decreto 118/2011 e dall’articolo 187, comma 3-ter del TUEL e dai principi contabili applicati. Le risorse vincolate al 31/12/2019 sono date dalla somma algebrica: lettera a): delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2019; lettera c): delle entrate vincolate accertate nell’esercizio 2019 (segno +); lettera d): degli impegni anno 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate

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del risultato di amministrazione (segno -); lettera e): del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (segno -); lettera f): della cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-); lettera g): dalla cancellazione nell’esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 non reimpegnati nel 2019 (segno +). Il punto 13.7.2. del principio contabile applicato all 4/1 dispone che quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, gli importi relativi alle lettere da d) a i) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa e che l’elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell’allegato a/2.

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Fondi destinati Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, come definite dall’articolo 42, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, e dall’articolo 1587, comma 1 del TUEL sono rappresentate nell’allegato a/3 al rendiconto. Le risorse destinate al 31/12/2019 sono date dalla somma algebrica: lettera a): delle risorse destinate agli investimenti al 01/01/2019; lettera b): delle entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio 2019 (segno +); lettera c): degli impegni 2019 finanziati da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (segno -); lettera d): del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (segno -); lettera e): della cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-). Il punto 13.7.3. del principio contabile applicato all 4/1 dispone che quando l’entrata destinata finanzia più capitoli di spesa, gli importi relativi alle lettere da c) a i) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa e che l’elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell’allegato a/3.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle partecipazioni dirette possedute Ai sensi della normativa vigente il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Il Comune di Moliterno con deliberazione di C.C. 30 del 30/12/2019 ha provveduto ad approvare la ricognizione delle società partecipate, al 31/12/2018, ai sensi dell’art. 3 comma 28 L.244/2007 trasmettendo il relativo atto alla CdC sez .di controllo per la Basilicata( nota prot. 555 del 23/01/2020).

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Di seguito si elencano gli enti ed organismi strumentali del Comune di Moliterno , con le relative percentuali di partecipazione e la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio si trovano nel sito Internet:

SOCIETA’ VALORE NOMINALE

TIPOLOGIA SOCETARIA

A T T I V I T A’ FONDO DI DOTAZIONE/CAPITALE SOCIALE

Acquedotto Lucano S.P.A

€ 0,45% S.P.AServizio idrico integrato

21.573.764,00

GAL Lucania Interiore S.r.l.

Quota del fondo consortile€ 4.513,00

Società Consortile a responsabilità limitata

Gestione Leader

200.000,00

Gal Akiris Quota del fondo consortile € 500,00

Società Consortile a responsabilità limitata

Gestione Leader

(soc. in liquidazione)

Il D.Lgs. 118/2011, all’art. 11, comma 6, lettera j, che supera l’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 – abrogato dal D. Lgs. 126/2014 - prevede che nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto vengano riportati “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”. Al fine di fornire un quadro aderente al dettato normativo, si è proceduto attraverso l’acquisizione diretta dagli enti e società partecipate degli elementi utili alla verifica delle partite debitorie e creditorie reciproche e tramite il riscontro con le informazioni presenti all’interno dell’Ente. Gli Enti strumentali e le società oggetto di verifica dei rapporti debitori e creditori sono quelli direttamente partecipati dal Comune (prescindendo dalla quota di partecipazione).

Oneri ed impegni sostenuti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata Il Comune di Moliterno non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto 2019 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

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Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente al 31/12/2019 L’elenco dei beni costituenti il patrimonio immobiliare del Comune di Moliterno è contenuto nell’inventario dei beni comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di gestione della contabilità finanziaria e aggiornato annualmente con le movimentazioni finanziarie che i beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni). L’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio 2019, trovasi depositato presso l’ufficio finanziario dell’ente.

LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria. Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi. In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2019 è stata quantificata con determinazione n. di registro generale 17 del 17/01/2020 in € 139.597,97.

[DisponibilitaCassa]

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[VincoliFinanzaPubblicaConsuntivo]

GLI INDICATORI DI BILANCIO

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.In attuazione di detto articolo, il Ministero dell’interno ha emanato il decreto del 22 dicembre 2015 concernente il piano degli indicatori per gli enti locali, che sono tenuti ad allegare il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.La prima applicazione del decreto sopra citato è da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. In base alle indicazioni ministeriali, gli indicatori riferiti alla popolazione devono essere rilevati in funzione della popolazione residente all'inizio dell'anno di riferimento.

-PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

Con Decreto Interministeriale Interno e MEF del 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021: sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevate quando almeno la metà dei valori risultano deficitari. I nuovi parametri tengono conto, tra l’altro, dell’esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull’armonizzazione contabile, nell’esigenza di far emergere le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio. Gli 8 nuovi indicatori si suddividono in 7 indici sintetici ed uno analitico ed individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente, e nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell’ente e all’esistenza di debiti fuori bilancio. I parametri obiettivi per i Comuni sono elencati nella Tabella A1. al suddetto Decreto Ministeriale; come evidenziato dal modello di certificazione (Allegato al rendiconto) il Comune di Moliterno ha rispettato i parametri .

-INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DI PAGAMENTO Entro il 30 gennaio 2020, le pubbliche amministrazioni hanno dovuto calcolare e pubblicare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti seguendo le indicazioni fornite dal DPCM 22/09/2014. Gli enti devono rendere pubblico tale indicatore calcolandolo anche su base trimestrale. Il DPCM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/11/2014, n. 265, disciplina anche le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, fornendo gli schemi da utilizzare. Di seguito si evidenziano le modalità di definizione e pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti.

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Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.Lgs. 66/14, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato con le modalità descritte, deve essere allegato alla relazione al conto consuntivo a decorrere dall’esercizio 2014, unitamente all’attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02. La tempestività dei pagamenti è un tema sempre più centrale nella finanza locale: la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), ai commi da 857 a 872 dell’art. 1, ha introdotto una misura sanzionatoria, che punta di fatto a migliorare, contraendo la spesa, la situazione di cassa degli enti in difficoltà con i pagamenti, prevedendo un accantonamento contabile che sottrae risorse correnti al bilancio comunale, via via maggiore con il peggiorare della situazione. Tale accantonamento, denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali” (FGDC) è percentualizzato agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge, relative al ritardo dei pagamenti (misurato in giorni di ritardo rispetto alla scadenza) ed alla riduzione del debito commerciale al 31/12/2019, rispetto a quello del 2018, di almeno il 10%. Il Comune di Moliterno ha accumulato ritardi nei tempi di liquidazione per cui l’indicatore di tempestività dei pagamenti per debito residuo scaduto al 31/12/2019 è pari a gg.33 con una percentuale di fatture non pagate dell’11,52% .

SEGNALAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO

Non sono pervenute segnalazioni circa la sussistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere da parte del responsabile AA .GG., del responsabile dell’area tecnica e responsabile finanziario ad eccezione del responsabile dell’area vigilanza il quale ha dichiarato che “sussistono debiti fuori bilancio afferenti il mancato pagamento dello straordinario prestato dagli agenti di P.L. in conseguenza delle disposizioni del Questore e del Prefetto relativi all’emergenza Covid-19 per un importo di € 4.960,98 comprensiva di oneri riflessi e IRAP”.

LIMITI POSTI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE (D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78) Con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14) sono stati disposti dei limiti di alcune tipologie di spese a decorrere dall’anno 2011 rispetto a quelle sostenute nell’anno 2009, tutt’oggi ancora vigenti. In particolare le somme impegnate nell’anno 2019 rispettano il limite complessivo dell’anno 2009, avendo altresì l’Ente approvato il conto del bilancio 2018 entro i termini stabiliti (30/4/2019).Ai sensi dell’art.57 comma 2,2-bis del decreto fiscale 2019 a decorrere dall’anno 2020 cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa .

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SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2019 di cui all’art. 16, comma 26 del D.L. 13.08.2011, n. 138 ammontano complessivamente ad € 7.629,00 di cui € 300,00 finanziate con fondi del bilancio comunale, come da prospetto allegato al consuntivo.

ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LORO ILLUSTRAZIONE L’Ente non beneficia di alcun diritto reale di godimento (diritti di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) su beni di terzi.

LA SPESA PER IL PERSONALE

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica mentre i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione. La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente, dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato, o comunque, con un rapporto di lavoro flessibile. La situazione di rendiconto, come riportata nel prospetto specifico allegato al rendiconto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.In sede di predisposizione del bilancio di previsione, l’Ente ha provveduto ad approvare il programma triennale di fabbisogno del personale, sul quale il revisore ha dato il suo parere favorevole; lo stesso è stato poi modificato nel corso dell’esercizio in funzione di intervenute esigenze organizzative. ( delibera G.C. N. 82 del 4/7/2019).L’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, “Decreto crescita”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, ha introdotto significative novità in materia di assunzioni di personale nei Comuni. L’art. 33 c. 2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno

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effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell’anno precedente a quello in cui è prevista l’assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione. I valori soglia e le fasce demografiche verranno individuati con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data in vigore del Decreto Crescita. I Comuni in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate dei primi tre titoli, calcolate come sopra indicato, superi il valore soglia saranno tenuti ad adottare un percorso graduale di riduzione annuale del rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore, anche applicando un turn over inferiore al 100%. A decorrere dal 2025, in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo, dovranno applicare un turn over pari al 30% fino al conseguimento del valore soglia. Relativamente alla spesa di personale, l’art. 16 del D.L 24 giugno 2016, n. 113 aveva abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti; per cui, l’unico limite rimasto è quello previsto dall’art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, ossia il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 che risulta essere pari ad € 998.027,26 . Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con determinazione del responsabile n. 126 del 11/11/2019 .

[IndicatorePersonaleSpeseCorrenti]

[IndicatorePersonaleSpeseProCapite]

Servizi a domanda individuale L’argomento è oggetto di specifica normativa. L’art. 3 del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito nella legge 26/02/1982 n. 51, e s.m.i., ha stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all’inserimento sociale dei disabili, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico. Inoltre l’art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito nella legge 26/04/1983 n. 131, e s.m.i. ha stabilito l’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate.

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Successivamente il decreto del Ministero dell’Interno 31/12/1983 ha provveduto all’individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale. In seguito ancora l’art. 243 del T.U. 18/08/2000 n. 267e s.m.i. ha stabilito che gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare, il costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36% (a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare). Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”, l’ente ha provveduto in sede di approvazione del Bilancio 2019 a prevedere con provvedimento della Giunta Comunale n. 12 in data 21/01/2019 avente ad oggetto :”Anno Finanziario 2019-Individuazione servizi a domanda individuale e servizio lampade votive ” una copertura dei servizi stimata, per il 2019, nella percentuale del 53,15 %. A consuntivo la percentuale risulta pari al % come di seguito specificato:

ENTRATE-CAP. 3010 “Proventi mensa scolastica” Accertate € 59.000,00 - Totale € 59.000,00 SPESA -Cap. 1453.2 “Servizio mensa scolastica” Impegnata € 98.421,27

Percentuale copertura costi 59,94%

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ASPETTI PATRIMONIALI

L’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, stabilisce che: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; l’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal decreto legge n° 34/2019, prevede che: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”; Pertanto questo ente, avendo optato per non tenere la contabilità economico-patrimoniale, allega al Rendiconto esclusivamente la situazione patrimoniale redatta in modalità semplificata, con esclusione del conto economico.

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività. Elementi richiesti dall’art. 2427 del codice civile – situazione patrimoniale redatta con modalità semplificate In base al dettato normativo richiamato si esplicita quanto segue: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio sono coerenti con quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria; Seguendo il dettato della normativa di settore e dei principi contabili applicati l’Ente ha rappresentato la propria situazione patrimoniale basandosi sui seguenti principi cardine: l’aggiornamento continuo degli inventari con particolare attenzione agli inventari dei beni immobili e finanziari, valorizzati secondo il dettato normativo, tenendo conto che alcuni beni sono oggetto di variazione di destinazione d’uso, per cui si rinvia ad una loro successiva riclassificazione nell’inventario. Si dà atto che il conto del patrimonio è stato redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 232 comma 2 del TUEL, in quanto questo ente ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti. Inoltre, nell’ottica della semplificazione, ci si è avvalso della facoltà di non valorizzare i ratei e i risconti attivi e passivi, i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e i conti d’ordine. La situazione patrimoniale semplificata 2019 è allegata al Rendiconto.

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LE CONCLUSIONI

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”(D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali,quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull’attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

IL SINDACO Ing. Giuseppe TANCREDI

Il resp. del serv. Fin. Dr. Balbi Giuseppe Carlo