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INFORMAZIONI SULL’INGRESSO IN ITALIA
Visti, permessi di soggiorno, legislazione inerente, diritti e doveri
SECONDO LA LEGGE ITALIANA SONO 20 LE
TIPOLOGIE POSSIBILI DI RICHIESTA PER IL VISTO:
Adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gare sportive, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
LE PRINCIPALI TIPOLOGIE SONO QUATTRO
1) Turismo2) Studio3) Ricongiungimento familiare4) Lavoro
(I Visti sono validi per permanenze inferiori ai novanta giorni, cioè tre mesi)
L’ITALIA COME MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, PREVEDE UN DIVERSO TRATTAMENTO PER GLI
STRANIERI FIRMATARI DELL’ACCORDO DI SHENGEN
Accordo di Schengen:
Trattato sottoscritto nel 1985 dalla maggior parte dei paesiappartenenti all’Unione Europea ( 29 stati ). E’ stato introdotto
nelleleggi europee attraverso il trattato di Amsterdam con laconseguente eliminazione dei controlli alle frontiere comuni econ l’introduzione del regime di libera circolazione.
SCHENGEN
I cittadini dell’area Schengen sono esenti da
visto per un periodo inferiore ai 90 giorni.
Devono comunque presentarsi entro 8 giorni dall’arrivoin Questura, per dichiarare la propria presenzasu suolo italiano.
Gran Bretagna e Irlanda non hanno aderito al trattato diSchengen.
Norvegia, Islanda e Svizzera non fanno parte dell’UnioneEuropea ma hanno aderito a Schengen.
MODALITÀ DI RICHIESTA VISTO PER COLORO CHE NON PROVENGONO DA
PAESI EUROPEI
- Obbligatorio il visto di ingresso sul passaporto, da richiedere all’Ambasciata o al Consolato Italiano nel paese di provenienza;
- Per un periodo più breve di 90 giorni è sufficiente un visto per turismo.
- Per un periodo superiore ai 90 giorni entro 8 giorni dall’ingresso in Italia ci si deve recare in Questura e richiedere il permesso di soggiorno con motivazione identica a quella indicata sul visto di ingresso.
VISTO PER TURISMO
Documenti necessari:
- Formulario per la domanda del visto di ingresso- Fototessera- Documento di viaggio valido- Dimostrazione disponibilità mezzi di trasporto propri- Disponibilità di alloggio- Dimostrazione disponibilità mezzi economici di sostentamento- Documentazione condizione socio-professionale- Assicurazione sanitaria con copertura minima 30.000 euro
VISTO PER STUDIO
- Da richiedere all’Ambasciata Italiana nel paese di provenienza
- Stesse modalità del visto per turismo- Ha durata pari a quella del corso che si intende
seguire- Permette di lavorare con un contratto non superiore
alle 20 ore settimanali (part-time)
VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
- Lo può richiedere un parente di 1° grado con un permesso di soggiorno valido o con la cittadinanza italiana (padre, figlio, fratello, coniuge)
- Questa persona deve recarsi allo Sportello Unico della Prefettura e richiedere un nullaosta da presentare con la documentazione
- Ne segue un appuntamento in Prefettura
VISTO PER LAVORO
SUBORDINATOIl datore di lavoro deve presentare
allo sportello unico per l’immigrazione:
- Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- Idonea documentazione relativa alle modalità d’alloggio per il lavoratore straniero;
- La proposta di contratto di soggiorno;- Dichiarazione di impegno a comunicare
ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
(Segue le direttive del decreto flussi)
AUTONOMOIl lavoratore straniero deve
dimostrare:
- Di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia;
- Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività;
- Di essere in possesso di un’attestazione dell’autorità competente;
IL DECRETO FLUSSI
È una legge italiana attraverso la quale il Governo sancisce, ogni anno, il numero
di cittadini stranieri, non comunitari, che possono entrare nel paese,
suddivisi per paesi di provenienza o motivi di lavoro.
PERMESSO DI SOGGIORNO - È il documento che attesta la presenza
legale del cittadino extracomunitario in Italia;- deve essere richiesto entro otto giorni
dall'ingresso in Italia dello straniero. La sua durata è differente a seconda delle motivazioni del soggiorno.
- per motivi di lavoro subordinato, la durata è quella del relativo contratto di lavoro (con un massimo di due anni, rinnovabile sino a che lo straniero conserva quello od un altro lavoro
PERMESSO DI SOGGIORNO
- per motivi di lavoro stagionale, la durata varia dai sei ai nove mesi (a seconda del tipo di lavoro svolto).
- per ricongiungimento familiare ha la durata di due anni se il familiare a cui ci si ricongiunge ha un permesso biennale, altrimenti la minore durata del permesso del familiare fonte di sostentamento
- per finalità di studio o formazione può avere durata fino ad un anno.
PERMESSO DI SOGGIORNO
- Altri tipi di permesso di soggiorno:- Per motivi Umanitari ( durata 1
anno);- Per motivi di asilo politico (durata 5
anni)- Per protezione sussidiaria (durata 3
anni)- Per motivi familiari, cure mediche,
attesa occupazione, religione o culto, affari missione…
RICHIESTA DELPERMESSO DI SOGGIORNO
Da richiedere entro 8 giorni dall’arrivo per una permanenza superiore ai 90 giorni.
Documenti necessari:
- Modulo di richiesta- Passaporto- Fotocopia del documento stesso- 4 fototessere identiche e recenti- Un contrassegno telematico (marca da bollo) da 14,62 euro- Documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno
richiesto
RICHIESTA DELPERMESSO DI SOGGIORNO
Fasi per la richiesta di permesso di soggiorno:
- Sportello Unico per l’Immigrazione (attribuzione codice fiscale).- Ufficio postale (si riceve il kit con password per controllare sul
sito lo stato della propria pratica: WWW.PORTALEIMMIGRAZIONE.IT).
- La Questura contatta il richiedente una volta completati gli aggiornamenti.
- Durante l’attesa d’acquisizione del permesso di soggiorno bisogna iscriversi all’anagrafe del comune in cui si vive.
ACCORDO D’INTEGRAZIONE
Introdotto nel 2009, impegna lo straniero a al raggiungimento di alcuni obiettivi,
entro 2 anni:
- Conoscere la Costituzione Italiana- Imparare la lingua italiana- Assolvere all’istruzione dei figli minori
ACCORDO D’INTEGRAZIONE
Prevede un percorso di formazione e l’acquisizione di punti:
Il minimo di punti da acquisire è 30, in due anni.Semplicemente firmando l’Accordo d’Integrazione se
ne acquisiscono 16.Si possono perdere dei punti commettendo reati e
violazioni.
MINORI STRANIERI IN ITALIA
- Devono essere iscritti nel permesso di soggiorno regolare di un genitore fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- Se un minore entra nel paese in modo irregolare è comunque titolare di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989;
MINORI STRANIERI IN ITALIA
ACCOMPAGNATI NON ACCOMPAGNATI
- Hanno diritto all’istruzione e all’assistenza sanitaria
- Hanno diritto all’istruzione e all’assistenza sanitaria
- Hanno diritto a protezione, vitto e alloggio
- Hanno diritto alla garanzia di non espulsione e di permesso di soggiorno
- Hanno il diritto di richiedere asilo politico, coi requisiti adatti
(fino al diciottesimo anno d’età)
REGOLE
Il permesso di soggiorno va obbligatoriamente mostrato ad ogni richiesta delle forze pubbliche e in ogni pratica in cui è necessario attestare la propria identità
Il permesso di soggiorno non va mostrato per le prestazioni sanitarie, l’iscrizione dei propri figli all’anagrafe e l’iscrizione di questi ultimi a scuola
DOCUMENTI PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
- Modulo di richiesta- Passaporto- Fotocopia del documento stesso- 4 fototessere identiche e recenti- Marca da bollo da 16,00 euro- Permesso di soggiorno in scadenza- Dimostrazione di disponibilità alloggio, lavoro e reddito minimo
(se l’interessato non è a carico di un famigliare o un tutore)
DOPO 5 ANNI DI REGOLARE PRESENZA IN ITALIA È POSSIBILE RICHIEDERE LA CARTA DI SOGGIORNO A TEMPO INDETERMINATO
Sono necessari:- gli stessi documenti per il rinnovo del
permesso di soggiorno- la dimostrazione del proprio stato di famiglia - un reddito sufficiente alla composizione del
nucleo famigliare
E’ inoltre previsto un test di lingua italiana
CITTADINANZA
- È concessa ai cittadini stranieri residenti in Italia regolarmente da almeno 10 anni, senza condanne penali;
- Chi nasce in Italia da entrambi i genitori stranieri ottiene la cittadinanza se risiede, senza interruzioni, regolarmente, su suolo italiano fino al diciottesimo anno d’età (deve dichiarare di voler acquisire la cittadinanza prima del diciannovesimo anno d’età);
- Chi si sposa con un/una cittadino/a italiano/a può richiedere la cittadinanza dopo 2 anni di residenza in Italia o dopo 3 anni di residenza all’estero (termini ridotti alla metà se i coniugi hanno avuto figli);
- I figli minori che convivono col genitore che ha fatto domanda di cittadinanza, la acquisiscono automaticamente;