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Rappresentante fiscale in Francia - Mandatario fiscale in Francia - Mandatario fiscale in Europa - Rimborso I.V.A. in Europa Elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni in Francia - Recupero crediti in Europa n°4 Settembre 2006 “A decorrere dal 1° settembre 2006 l’I.V.A. dovuta per qual- siasi cessione di beni o prestazione di servizio effettuati da un operatore non residente in Francia dovrà essere dichia- rata e assolta dall’acquirente del bene o del servizio qua- lora questi sia identificato ai fini I.V.A. in Francia.” L’obiettivo di questa riforma é quello di lottare e ridurre i casi di evasione dell’I.V.A. In questo modo sembra tutto piu’ semplice per gli operatori stranieri : soppressione dell’ob- bligazione di emettere fatture imponibili d’I.V.A., soppres- sione dell’obbligo di identificazione ai fini I.V.A., decadenza delle condizioni e/o presupposti previsti per la nomina di un rappresentante fiscale o di un avvocato fiscalista. Insomma, un mondo ideale ? Ebbene, no. Se a prima vista la riforma del regime I.V.A. sembra avere una sua logica, una cosa é certa : essa non concorda con la realtà delle attività commerciali internazio- nali, e questo, per quattro motivi. Una decisione unilaterale In qualità di cittadino europeo dovrei esultare dell’adozione della direttiva europea (N° 2002/38/EC del 2 Maggio 2002) e della volontà espressa dalla Francia di semplificare gli adempimenti amministrativi e dichiarativi a cui sono tenuti gli operatori stranieri all’interno del suo territorio. Ma mi rendo conto ancora una volta, che l’Europa corre a due velocità. In realtà questo decreto legge avrebbe un mag- giore impatto ed efficacità se fosse armonizzato a livello europeo anziché essere osservato solamente da alcuni Stati (Belgio, Paesi Bassi, Francia...). E che dire poi delle conseguenze tecniche (stravolgimento dei metodi contabili e di fatturazione) e commerciali (fragi- lità della relazione con la clientela) derivanti dall’adozione della nuova disciplina in materia d’I.V.A.? Operatori ed operazioni abbandonati a sé stessi A dispetto della riforma fiscale che entrerà in vigore il 1° settembre 2006, l’identificazione degli operatori stranieri ai fini I.V.A., rimarrà inevitabile in caso d’importazione, di ces- sione intracomunitaria o di esportazione ! Allora che gli esperti economici sono tutti d’accordo nell’as- serire che la crescita francese é sempre piu’ legata al com- mercio e allo scambio internazionale, perché i principali protagonisti e promotori di questo sviluppo economico in provenienza o in direzione della Francia, sono i piu’ lesi ? Inoltre, la “semplificazione” degli adempimenti I.V.A. sin’ora argomentata non é prevista per alcune particolari tipologie di operazioni quali: le vendite a distanza, l’I.V.A. sugli imm- bobili, i rottami industriali riciclabili, le operazioni fatturate con il regime del margine, cio’ complica, o per meglio dire, non semplifica assolutamente nulla. Una concorrenza sleale Essendo questo decreto legge, franco francese, diventa piu’ complicato e rischioso per un soggetto passivo d’im- posta residente in Francia, acquistare da un fornitore stra- niero. Infatti, se l’applicazione del meccanismo del “reverse charge”, (inversione dell’obbligazione tributaria) non viene osservata, l’acquirente incorre una sanzione del 5% del valore dell’I.V.A. che non ha dichiarato come I.V.A. a debito e che, allo stesso tempo, ha detratto come I.V.A. a credito, mentre é suo pieno diritto decurtare l’imposta che gli é stata fatturata da un fornitore francese senza incorrere la minima sanzione qualora questo fornitore non abbia liqui- dato e versato l’I.V.A. alle autorità fiscali. Parallelamente, essendo possibile ottenere il rimborso dell’ I.V.A. pagata dagli operatori stranieri solamente avvalen- dosi delle direttive europee 8a e 13ma, la Francia, conside- rata la complessità delle norme amministrative e burocatri- che che disciplinano lo svolgimento della procedura e l’impiego del tempo necessario per la sua realizzazione, affronta consapevolmente il rischio di veder diminuire la propria attrattività nei confronti degli operatori stranieri (deviazione del flusso commerciale internazionale verso i paesi limitrofi, fuga delle attività ed eventi di particolare importanza verso l’estero). Un controllo impossibile Per finire, e cio’ senza l’astenersi dal ridere, la riforma fiscale comporterà l’inserimento di due linee supplemen- tari sulla dichiarazione I.V.A. in Francia. Due linee inutili, visto che nessun controllo incrociato delle imprese sarà possibile ! Infine, nonstante la finalità di questa riforma fiscale sia quella di ridurre i casi di evasione dell’I.V.A. - frode stimata a oltre 100 miliardi di euro in Europa nel 2005 - essa non risolve il problema di base, ovvero l’impossibilità del controllo incrociato dovuto all’inefficacità dell’assistenza e cooperazione amministrativa tra le Amministrazioni fiscali dei 25 Paesi membri. Un ritorno dissimulato alla rappresentanza fiscale in vigore sino al 2002 ? Lo scenario non era già sufficientemente e precedente- mente esplicito : rappresentante fiscale, mandatario fiscale, rappresentante fiscale ricorrente, ... che interviene ora la necessità di aggiungervi la nozione di “garante fiscale”. Cio’ nonostante il principio di funzionamento é piuttosto semplice. Grazie al garante fiscale (soggetto passivo d’imposta resi- dente in Francia e responsabile nei confronti dell’amminis- trazione), gli operatori stranieri possono continuare a fattu- rare l’I.V.A. ai loro clienti, -soggetti passivi d’imposta resi- denti in Francia-, come prima. Cio’ permetterà al fornitore straniero di : - guadagnare nell’amministrazione della propria tesoreria recuperando mensilmente l’I.V.A. detraibile sulla dichiara- zione francese ; contro le periodicità quadrimestrali o annuali contemplate dall’8a e 13ma direttiva europea senza essere titolari di un numero di Partita I.V.A. di conservare il rapporto commerciale instaurato con i suoi clienti francesi, che potrebbero manifestarsi refrattari alla liquidazione e al versamento dell’I.V.A. per conto di terzi. Contemporaneamente, cio’ permetterà al cliente francese di : - azzerare il rischio di incorrere in sanzioni tributarie previste in caso di inadempienza dell’obbligo dichiarativo richiesto ; - di beneficiare – in alcuni casi- di un vantaggio nell’ammi- nistrazione della propria tesoreria. L’insieme di tutti questi vantaggi potrebbero minimizzare l’impatto derivante dall’applicazione del nuovo decreto legge. Da qui a credere che lo scopo dissimulato del testo di questo decreto sia quello di ripristinare la figura del rap- presentante fiscale senza che la Francia resti nondimeno e con cio’ immune dal suscitare e provocare la collera e vis- tose manifestazioni di contrarietà e protesta da Bruxelles, non siamo che a un passo, no ? E dire che si sta già spargendo la voce dell’abrogazione di questo nuovo decreto legge all’ inizio del 2007. Sarebbe un vero disappunto che per una volta tanto che la Francia non manca di un “garante” sul panorama internazionale. Fabrice Cochet Direttore Generale eurotax Valzer dell’I.V.A. per gli operatori stranieri : un passo in avanti …e due indietro ? L’ultima e tanto sopirata Gazzetta ufficiale tributaria francese (N°3 A-9-06, art. 283-1) é stata pubblicata. Ma che cosa annuncia ? newsletter eurotax

Valzer dell’I.V.A. per gli operatori stranieri - eurotax.fr · Elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni in Francia - Recupero crediti in Europa n°4 Settembre

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Rappresentante fiscale in Francia - Mandatario fiscale in Francia - Mandatario fiscale in Europa - Rimborso I.V.A. in EuropaElenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni in Francia - Recupero crediti in Europa

n°4Settembre 2006

“A decorrere dal 1° settembre 2006 l’I.V.A. dovuta per qual-

siasi cessione di beni o prestazione di servizio effettuati da

un operatore non residente in Francia dovrà essere dichia-

rata e assolta dall’acquirente del bene o del servizio qua-

lora questi sia identificato ai fini I.V.A. in Francia.”

L’obiettivo di questa riforma é quello di lottare e ridurre i

casi di evasione dell’I.V.A. In questo modo sembra tutto piu’

semplice per gli operatori stranieri : soppressione dell’ob-

bligazione di emettere fatture imponibili d’I.V.A., soppres-

sione dell’obbligo di identificazione ai fini I.V.A., decadenza

delle condizioni e/o presupposti previsti per la nomina

di un rappresentante fiscale o di un avvocato fiscalista.

Insomma, un mondo ideale?

Ebbene, no. Se a prima vista la riforma del regime I.V.A.

sembra avere una sua logica, una cosa é certa : essa non

concorda con la realtà delle attività commerciali internazio-

nali, e questo, per quattro motivi.

Una decisione unilateraleIn qualità di cittadino europeo dovrei esultare dell’adozione

della direttiva europea (N° 2002/38/EC del 2 Maggio 2002)

e della volontà espressa dalla Francia di semplificare gli

adempimenti amministrativi e dichiarativi a cui sono tenuti

gli operatori stranieri all’interno del suo territorio. Ma mi

rendo conto ancora una volta, che l’Europa corre a due

velocità. In realtà questo decreto legge avrebbe un mag-

giore impatto ed efficacità se fosse armonizzato a livello

europeo anziché essere osservato solamente da alcuni

Stati (Belgio, Paesi Bassi, Francia...).

E che dire poi delle conseguenze tecniche (stravolgimento

dei metodi contabili e di fatturazione) e commerciali (fragi-

lità della relazione con la clientela) derivanti dall’adozione

della nuova disciplina in materia d’I.V.A.?

Operatori ed operazioni abbandonati a séstessiA dispetto della riforma fiscale che entrerà in vigore il 1°

settembre 2006, l’identificazione degli operatori stranieri ai

fini I.V.A., rimarrà inevitabile in caso d’importazione, di ces-

sione intracomunitaria o di esportazione !

Allora che gli esperti economici sono tutti d’accordo nell’as-

serire che la crescita francese é sempre piu’ legata al com-

mercio e allo scambio internazionale, perché i principali

protagonisti e promotori di questo sviluppo economico in

provenienza o in direzione della Francia, sono i piu’ lesi ?

Inoltre, la “semplificazione” degli adempimenti I.V.A. sin’ora

argomentata non é prevista per alcune particolari tipologie

di operazioni quali: le vendite a distanza, l’I.V.A. sugli imm-

bobili, i rottami industriali riciclabili, le operazioni fatturate

con il regime del margine, cio’ complica, o per meglio dire,

non semplifica assolutamente nulla.

Una concorrenza slealeEssendo questo decreto legge, franco francese, diventa

piu’ complicato e rischioso per un soggetto passivo d’im-

posta residente in Francia, acquistare da un fornitore stra-

niero. Infatti, se l’applicazione del meccanismo del “reverse

charge”, (inversione dell’obbligazione tributaria) non viene

osservata, l’acquirente incorre una sanzione del 5% del

valore dell’I.V.A. che non ha dichiarato come I.V.A. a debito

e che, allo stesso tempo, ha detratto come I.V.A. a credito,

mentre é suo pieno diritto decurtare l’imposta che gli é

stata fatturata da un fornitore francese senza incorrere la

minima sanzione qualora questo fornitore non abbia liqui-

dato e versato l’I.V.A. alle autorità fiscali.

Parallelamente, essendo possibile ottenere il rimborso dell’

I.V.A. pagata dagli operatori stranieri solamente avvalen-

dosi delle direttive europee 8a e 13ma, la Francia, conside-

rata la complessità delle norme amministrative e burocatri-

che che disciplinano lo svolgimento della procedura e

l’impiego del tempo necessario per la sua realizzazione,

affronta consapevolmente il rischio di veder diminuire la

propria attrattività nei confronti degli operatori stranieri

(deviazione del flusso commerciale internazionale verso i

paesi limitrofi, fuga delle attività ed eventi di particolare

importanza verso l’estero).

Un controllo impossibile Per finire, e cio’ senza l’astenersi dal ridere, la riforma

fiscale comporterà l’inserimento di due linee supplemen-

tari sulla dichiarazione I.V.A. in Francia. Due linee inutili,

visto che nessun controllo incrociato delle imprese sarà

possibile !

Infine, nonstante la finalità di questa riforma fiscale sia

quella di ridurre i casi di evasione dell’I.V.A. - frode stimata

a oltre 100 miliardi di euro in Europa nel 2005 - essa non

risolve il problema di base, ovvero l’impossibilità del

controllo incrociato dovuto all’inefficacità dell’assistenza e

cooperazione amministrativa tra le Amministrazioni fiscali

dei 25 Paesi membri.

Un ritorno dissimulato alla rappresentanzafiscale in vigore sino al 2002 ?Lo scenario non era già sufficientemente e precedente-

mente esplicito : rappresentante fiscale, mandatario fiscale,

rappresentante fiscale ricorrente, ... che interviene ora la

necessità di aggiungervi la nozione di “garante fiscale”.

Cio’ nonostante il principio di funzionamento é piuttosto

semplice.

Grazie al garante fiscale (soggetto passivo d’imposta resi-

dente in Francia e responsabile nei confronti dell’amminis-

trazione), gli operatori stranieri possono continuare a fattu-

rare l’I.V.A. ai loro clienti, -soggetti passivi d’imposta resi-

denti in Francia-, come prima.

Cio’ permetterà al fornitore straniero di :

- guadagnare nell’amministrazione della propria tesoreria

recuperando mensilmente l’I.V.A. detraibile sulla dichiara-

zione francese ; contro le periodicità quadrimestrali o

annuali contemplate dall’8a e 13ma direttiva europea senza

essere titolari di un numero di Partita I.V.A.

di conservare il rapporto commerciale instaurato con i suoi

clienti francesi, che potrebbero manifestarsi refrattari alla

liquidazione e al versamento dell’I.V.A. per conto di terzi.

Contemporaneamente, cio’ permetterà al cliente francese di :

- azzerare il rischio di incorrere in sanzioni tributarie previste

in caso di inadempienza dell’obbligo dichiarativo richiesto ;

- di beneficiare – in alcuni casi- di un vantaggio nell’ammi-

nistrazione della propria tesoreria.

L’insieme di tutti questi vantaggi potrebbero minimizzare

l’impatto derivante dall’applicazione del nuovo decreto

legge. Da qui a credere che lo scopo dissimulato del testo

di questo decreto sia quello di ripristinare la figura del rap-

presentante fiscale senza che la Francia resti nondimeno e

con cio’ immune dal suscitare e provocare la collera e vis-

tose manifestazioni di contrarietà e protesta da Bruxelles,

non siamo che a un passo, no?

E dire che si sta già spargendo la voce dell’abrogazione di

questo nuovo decreto legge all’ inizio del 2007. Sarebbe un

vero disappunto che per una volta tanto che la Francia non

manca di un “garante” sul panorama internazionale.

Fabrice CochetDirettore Generale

eurotax

Valzer dell’I.V.A. pergli operatori stranieri :un passo in avanti …e due indietro?

L’ultima e tanto sopirata Gazzetta ufficiale tributaria francese (N°3 A-9-06,art. 283-1) é stata pubblicata. Ma che cosa annuncia ?

newslettereurotax

Focus: FranciaFonte : Commissione Europea.

• Anno di adesione all’Unione europea :Stato membro fondatore nel 1957

• Sistema politico : Repubblica parlamentare

• Capo di stato : Jacques Chirac

• Indicatore di borsa : CAC 40

• Capitale : Paris

• Superficie : 550 000 km2

• Popolazione : 62.5 millioni di abitanti

• Borsa : Paris

• Valuta : Euro

• Tasso di cambio / USD : 1.24 (agosto 2006)

• Aliquota I.V.A. standard : 19.6 %

• PIL (2004) : 1648.4 Miliardi di €

• Tasso di crescita (2004) : + 2.3 %

• Tasso di disoccupazione (2005) : 9.8 %

• Tasso d’inflazione (2004) : 2.1 %

• Saldo di bilancio (2005) : - 43.5 Miliardi di €

• Bilancia commerciale (2005) :- 6.6 Miliardi di €

• Saldo energetico (2005) :- 14.2 Miliardi di €

• Principali clienti :Germania, Spagna, Italia

• Principali paesi fornitori :Germania, Italia, Belgio

• Principali settori di attività economica del PIL :- agricoltura : 4 %

- industria : 30 %

- settore terziario : 66 %

• Contributo al bilancio l’UE (2006) :16.43 %

eurotax - 79, avenue Aristide Briand - 94118 Arcueil CedexTél.: +33 (0)1 41 98 48 18 - Fax : +33 (0)1 41 98 48 19 - www.eurotax.fr

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Il garante fiscaleSoggetto passivo d’imposta francese e fornitore straniero?

Fate appello a eurotax per conciliare queste nuove disposizioni fiscali francesi conn una vera forza com-merciale.

eurotax sarà presente allo stand numero M16 del salone europeo della vendita a dis-tanza che si svolgerà al Grand Palais di Lille – Francia – dal 17 al 19 ottobre 2006 ! Venitea incontrarci. Contattateci per ottenere i biglietti d’invito – [email protected]

Dream Store• acquisti on line :http://www.senkys.com• area riservata ai partenaires :http://affiliation.dreamstore.ch

L’I.V.A. sulle venditea distanzaIntervista a un commerciantetelematicoDavid Schlatter é direttore al servizio vendite di DreamStore, società svizzera in piena espansione di vendita dibiancheria intima. Dopo un anno di attività e soprattutto unanno di collaborazione con eurotax, rievoca per noi il suopercorso.

eurotax : Buongiorno Sig.Schlatter, potrebbe parlarci della Sua Società?DS : La nostra é una società svizzera che effettua delle vendite a distanza. L’attività di e-commerce,ovvero di commercio telematico, é iniziata nell’ottobre del 2005. E’ trascorso quasi un anno dai nostriesordi, e l’attuale fatturato é ripartito per il 30% in Svizzera e per il 70% in Europa. In sostanza, un’im-presa svizzera molto europea !

eurotax : in veste di commerciante a distanza, ci puo’ illustrare come haappreso gli obblighi amministrativi e fiscali che disciplinano quest’attività?DS : Il nostro timore era quello di essere oppressi da complessi e fastidiosi adempimenti amministrativi e fiscali. Cisiamo dunque rivolti a un consulente in Svizzera prima di intraprendere la nostra attività commerciale.Siamo stati orientati verso una soluzione di apertura di uno stock e spedizioni di merce dalla Francia tra-mite la nomina e l’assistenza di un rappresentante fiscale, il tutto mantenendo la sede legale in Svizzera.

eurotax : quali benefici gode oggi della collaborazione con eurotax ?DS : Abbiamo rapidamente trovato un’organizzazione e un’impostazione professionale che risponde inpieno alle nostre aspettative e necessità aziendali. Da un lato ci sbarazziamo di una parte considerevoledi pratiche amministrative; dall’altro, l’assistenza periodica ci fornisce la possibilità di conservare una ges-tione e un controllo costante delle nostre operazioni. Non eravamo alla ricerca di un prestatario ma di unastruttura con la quale condividere delle competenze concrete. Se ci rappresenta fiscalmente,la nostra società partecipa attivamente all’elaborazione delle informazioni fiscali I.V.A. proprie all’eserci-zio dell’attività.

eurotax : qual’é la Sua opinione in merito alla soluzione I.V.A. inerente allevendite a distanza proposta da eurotax?DS : Una delle nostre prioirità era quella di trovare un rappresentante fiscale dotato di necessarie com-petenze e solida reputazione che potesse adeguarsi alla nostra struttura aziendale; un’organizzazioneche si presentava nello scenario commerciale come relativamente piccola all’inizio ma in costanteespansione geografica per conquistare una significativa parte di mercato. D’altro canto, questa solu-zione ci ha permesso di globalizzare a livello europeo le molteplici e svariate pratiche amministrative; iltutto con l’ausilio e l’appoggio di un interlocutore unico in Europa. Per noi tutto cio’ é sinonimo di ottimiz-zazione e risparmio di tempo, tempo che ci é permesso di consacrare allo sviluppo della nostra posi-zione commerciale.

eurotax : A un anno di vita della Sua società, che cosa possiamo augurarLe?DS : Grazie ai preziosi consigli che ci sono stati dati all’inizio, é trascorso quasi un anno d’attività senzache alcuno spiacevole imprevisto o fatto inatteso ci abbia colto di sorpresa, al contrario il solido fatturatorealizzato sin qui ha oltrepassato qualsiasi pronostico. Oggi contiamo di consolidare la nostra presenzain Europa espandendoci in altri paesi come per esempio la Germania.

eurotax