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Città di LANUSEI Provincia di Nuoro AREA DEGLI AFFARI GENERALI VALORIZZAZIONE DEL PARCO TURISTICO DEL BOSCO SELENI ___________________________________________________________________________ CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI UN PARCO TEMATICO STORICO/ARCHEOLOGICO CAPITOLATO SPECIALE D’APPLATO

VALORIZZAZIONE DEL PARCO TURISTICO DEL BOSCO SELENI · denominato “Seleni”. Il sito oggetto della concessione è situato nella parte terminale nord-ovest dell’altopiano sulla

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Città di LANUSEI Provincia di Nuoro

AREA DEGLI AFFARI GENERALI

VALORIZZAZIONE DEL PARCO

TURISTICO DEL BOSCO SELENI ___________________________________________________________________________

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI

GESTIONE DI UN PARCO TEMATICO

STORICO/ARCHEOLOGICO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPLATO

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Sommario CAPO I. NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE .......................................................... 4

Art. 1. Premesse ...................................................................................................................... 4

Art. 2. Oggetto dell’Appalto e Definizioni .................................................................................. 4

Art. 3. Descrizione degli Obiettivi della Concessione ............................................................... 6

Art. 4. Durata della Concessione ............................................................................................. 6

Art. 5. Valore della Concessione e del Canone Annuale .......................................................... 7

Art. 6. Luogo di Esecuzione del Servizio .................................................................................. 7

Art. 7. Oneri e Servizi a Carico del Concessionario .................................................................. 8

Art. 8. Benefit e Agevolazioni Proposte al Concessionario ..................................................... 10

Art. 9. Progetto Tecnico Gestionale ....................................................................................... 11

Art. 10. Studio di fattibilità ..................................................................................................... 13

CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE ............................................................................... 14

Art. 11. Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale di Concessione .................. 14

Art. 12. Documenti che Fanno Parte del Contratto ............................................................... 14

Art. 13. Fallimento del Concessionario ................................................................................. 15

CAPO III. TERMINI PER LA ESECUZIONE ............................................................................ 15

Art. 14. Consegna dell’Area e dei Locali ............................................................................... 15

Art. 15. Inizio Attività ............................................................................................................ 15

Art. 16. Riconsegna dei Locali e degli Spazi ......................................................................... 15

Art. 17. Personale – Addetti allo svolgimento delle Attività ................................................... 16

Art. 18. Sospensioni e Interruzioni del Servizio .................................................................... 17

Art. 19. Penalità, Risoluzione del Contratto e Revoca dell’Affidamento ................................ 17

CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA ...................................................................................... 19

Art. 20. Pagamento del Canone di Concessione .................................................................. 19

Art. 21. Corrispettivi per la Prestazione dei Servizi ............................................................... 19

CAPO V. CAUZIONI E GARANZIE ......................................................................................... 19

Art. 22. Cauzione Provvisoria ............................................................................................... 19

Art. 23. Cauzione Definitiva .................................................................................................. 19

CAPO VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .......................................................... 20

Art. 24. Adempimenti in Materia di Sicurezza ....................................................................... 20

CAPO VII. NORME FINALI ....................................................................................................... 21

Art. 25. Limiti di Utilizzo e Gestione Consociata del Parco Turistico ..................................... 21

Art. 26. Modifiche e Innovazioni ........................................................................................... 21

Art. 27. Verbale di Ultimazione della Concessione ............................................................... 21

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Art. 28. Obblighi di Comunicazione da Parte del Concessionario ......................................... 21

Art. 29. Vigilanza e Controllo ................................................................................................ 22

Art. 30. tracciabilità dei Pagamenti ....................................................................................... 23

Art. 31. Spese Contrattuali, Imposte, Tasse ......................................................................... 23

Art. 32. Disposizioni Generali e Finali ................................................................................... 23

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CAPO I. NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1. PREMESSE

Il Comune di Lanusei è proprietario di un’area ubicata a monte dell’abitato di Lanusei in un alto piano

denominato “Seleni”. Il sito oggetto della concessione è situato nella parte terminale nord-ovest

dell’altopiano sulla direttrice che porta all’altopiano di San Cosimo. L’area del parco turistico è

caratterizzata da una fitta foresta di lecci e da una suggestiva testimonianza della civiltà nuragica

composta da un complesso archeologico, motivo di vanto non solo dell’abitato ma anche dei comuni

limitrofi.

La superficie prevista per la concessione è di circa 5.564 mq e precisamente parte del mappale 43

del foglio 5, ed è già parzialmente delimitata da una recinzione in pietra. Al suo interno è presente

un blocco bagni, oggetto di un recente intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma.

L’area del parco turistico ha una valenza strategica per la Città di Lanusei, da preservare e tutelare.

Lo scopo del bando, di cui il presente Capitolato Speciale costituisce documento di gara, è quello di

procedere alla concessione in gestione ed uso dell’area del parco turistico, finalizzata alla sua

valorizzazione e alla realizzazione di un parco tematico storico/archeologico.

La presente concessione di servizi prevede pertanto la concessione dell’area del parco turistico per

una durata di 12 (dodici) anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio,

non rinnovabili.

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato speciale della Concessione disciplina la concessione di servizi, ai sensi della

Parte III del D. Lgs. 50/2016, in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel

diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’area del parco turistico, i cui spazi

sono ampiamente descritti nella relazione tecnico illustrativa predisposta dal Comune e ubicati a

monte dell’abitato di Lanusei in un alto piano denominato “Seleni” e individuati negli elaborati grafici

del progetto, a fronte del pagamento di un canone all'Amministrazione Comunale, soggetto a rialzo

in sede di gara.

Il Concessionario svolgerà le proprie attività all'interno dell’area del parco turistico con il proprio

rischio di impresa. La principale caratteristica di ogni contratto di concessione infatti consiste proprio

nel fatto che il Concessionario assume e svolge l'attività d'impresa legata alla concessione stessa

per massimizzare i benefici generabili con la propria attività nel libero mercato e minimizzare e

gestire, in piena autonomia e con la propria esclusiva responsabilità, ogni rischio collegato

all'esecuzione della concessione stessa. Ogni rischio, economico, gestionale, operativo ecc.

legato all’affidamento, rimane pertanto a totale carico del Concessionario. L’Amministrazione

Comunale non è infatti obbligata in alcun modo a garantire un numero minimo di fruitori dei servizi,

mentre il Concessionario è impegnato a soddisfare la richiesta, anche se superiore, in quanto

presente. Il Concessionario deve quindi provvedere a gestire l'attività aggiudicata in concessione

mediante capitali, risorse umane, tecniche e tecnologiche e organizzazione propri. Il Concessionario

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eseguirà i servizi in oggetto a proprio rischio utilizzando strutture e locali, impianti, apparecchiature

ed attrezzature presenti concessi dall’Amministrazione Comunale oltre a quelle di cui vorrà dotarsi

a proprie spese. Il Comune di Lanusei rimane pertanto escluso da qualsiasi impegno o responsabilità

connessa con l'esecuzione del servizio.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 72, comma 4, è stato

acquisito il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG): 8069589381

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per quanto ancora in

vigore;

c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) Concessione di servizi: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale la

Stazione Appaltante affida a un operatore economico la gestione del servizio in argomento

riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto

con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

e) Rischio operativo: il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato

dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore

economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia

garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi

oggetto della concessione;

f) Rischio di domanda: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il

Concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di

flussi di cassa;

g) Stazione Appaltante o Amministrazione o Amministrazione Comunale o Concedente: il

soggetto giuridico che indice la gara per la concessione e che sottoscriverà il contratto,

rappresentato dal Comune di Lanusei;

h) Concorrente: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato

ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che partecipa al presente bando di concessione

con la presentazione di offerta;

i) Concessionario o Aggiudicatario: operatore economico che stipula la concessione con

l'Amministrazione Comunale acquisendo il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare

economicamente i servizi assentiti in concessione, alle condizioni di cui allo schema di

concessione;

j) Capitolato: il presente Capitolato Speciale di Concessione;

k) Area del parco turistico: la superficie prevista per la concessione, di circa 5.564 mq, situata

nella parte terminale nord-ovest dell’altopiano del “Seleni” sulla direttrice che porta all’altopiano

di San Cosimo;

l) Progetto Tecnico Gestionale: il progetto contenuto nell'offerta tecnica nel quale il concorrente

illustra il programma delle attività che il concorrente propone di svolgere all'interno dell’area del

parco turistico in concessione qualora aggiudicatario, nonché le forme di partenariato e

collaborazione e il progetto degli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e quant'altro

ritenga necessario per la propria attività;

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m) Studio di fattibilità: il documento che dovrà essere prodotto dal concorrente nel quale lo stesso

procederà alla valutazione economica, attraverso la comparazione tra costi e ricavi attesi,

derivante dalla realizzazione del Progetto Tecnico Gestionale offerto e nel quale dovrà mostrare

la garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della concessione;

n) RUP: responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti;

o) Commissione Giudicatrice: commissione nominata della Stazione Appaltante preposta alla

valutazione delle offerte tecniche e economiche.

ART. 3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

L'obiettivo generale della presente concessione è quello di svolgere le seguenti due tipologie di

attività:

1. Gestione ordinaria del parco turistico naturalistico: il concessionario dovrà svolgere tale

attività secondo le modalità e alle condizioni indicate al presente capitolato all’Art. 9;

2. Progetto di gestione e sviluppo: il concessionario dovrà realizzare un progetto di un parco

tematico storico/archeologico a grandezza naturale afferente alla civiltà nuragica con gestione e

sviluppo anche a carattere imprenditoriale secondo le modalità e alle condizioni indicate nel

presente capitolato speciale all’Art. 8.

Il Progetto proposto non può prevedere:

a) Lo sviluppo di attività che denotino il mero sfruttamento dell’Area per le proprie attività ma che

non restituiscano alla collettività e all’area del parco turistico un valore aggiunto (es: il semplice

trasferimento dell'attività da una sede all'altra);

b) Lo sviluppo di attività non conformi alla destinazione d’uso dell’Area, contrarie all’ordine pubblico

o al pubblico decoro.

ART. 4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dell’Area del parco turistico ha una durata di anni 12 (dodici) naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data di consegna del servizio, non rinnovabili.

La durata della concessione tiene conto del tempo di previsione ragionevole entro il quale il

concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori e servizi, insieme con un

ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi

contrattuali, ai sensi dell’art.18, co. 2 della direttiva 2014/23/UE.

Successivamente alla stipula del Contratto di Concessione, l'Amministrazione Comunale procederà

alla consegna degli spazi così come descritti all’Art. 14 del presente Capitolato per l’utilizzo degli

stessi sulla base del Progetto Tecnico Gestionale offerto in sede di gara dal Concessionario e

successivamente approvato dal Concedente a seguito dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni,

pareri e nulla osta di legge.

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La concessione avrà decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio redatto in

contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente.

Il Concessionario, al termine della concessione, non avrà titolo ad esigere un indennizzo o una

buonuscita.

ART. 5. VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE ANNUALE

Il valore della concessione, stabilito in base alle disposizioni dell'articolo 167 del Codice, è costituito

dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ed

è pari a € 102.000,00 (euro centodue mila/00) inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice.

1. Il valore presunto stimato per la concessione, pari a € 102.000,00 (euro centoduemila/00) per

l'intera durata della Concessione (dodici anni);

2. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione

Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che

assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio offerto;

3. Il Concessionario, per la concessione di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i

locali e gli spazi individuati, in conformità al Progetto Tecnico Gestionale, si impegnerà a versare

all'Amministrazione Comunale un canone di concessione di importo fisso mensile, pari agli importi

mensili di cui al punto successivo, più IVA al 22%, oggetto di rialzo in sede di offerta economica

di gara;

4. Il costo del canone di concessione annuale a base d’asta è stato fissato in € 100,00 (euro

cento/00) oltre l'IVA;

5. Tale canone di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di

concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle

famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). La revisione

del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse, posto che con tale

clausola la Stazione Appaltante ha inteso regolare con modalità eque e ragionevoli il meccanismo

di adeguamento automatico del canone.

ART. 6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale concederà in gestione al

Concessionario l’area ubicata a monte dell’abitato di Lanusei in un alto piano denominato “Seleni”,

meglio identificati nelle planimetrie allegate nella relazione tecnico illustrativa, e precisamente

identificato al mappale 43 del foglio 5, per una superficie totale di circa 0,56 Ha.

Per maggiore dettaglio si rimanda alla relazione tecnico illustrativa per la descrizione puntuale di

tutta l’area del parco turistico e relativi impianti e finiture.

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Gli spazi in concessione si trovano allo stato attuale e con gli impianti minimi a garantire una fruibilità

dello spazio tal quale. Sarà cura del Concessionario allestire i locali e gli spazi rendendoli idonei allo

svolgimento delle attività proposte nel Progetto Tecnico Gestionale.

Gli spazi affidati al Concessionario devono essere da questo utilizzati esclusivamente per lo

svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione

dell'Amministrazione Comunale. È fatto divieto al Concessionario cedere in tutto o in parte gli spazi

oggetto della concessione senza la preventiva autorizzazione del Concedente. L'inosservanza della

presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile

e il Concedente potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

ART. 7. ONERI E SERVIZI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna al rispetto del Progetto Tecnico Gestionale proposto in sede di gara e

alla esecuzione di tutti i servizi e le attività all’interno dell’area del parco turistico, oltre tutte le regole

e condizioni già descritte e definite nel presente Capitolato e negli ulteriori documenti di gara.

In particolare, in Concessionario dovrà:

1. Rispettare la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 05/11/2018, nonché della

convenzione e di tutti gli altri relativi al procedimento di gara stessa;

2. Svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree del lotto in concessione poste

al suo interno.

L’attività di manutenzione richiesta comprende quella relativa all’area del parco turistico in

concessione e delle strutture in essa presenti e comprende:

• Sfalcio dell’erba;

• Manutenzione dei sentieri e vialetti;

• Pulizia delle eventuali caditoie e delle fossette laterali ai passaggi;

• Controllo del sottobosco;

• Controllo della recinzione perimetrale e dei cartelli.

Tutte le spese inerenti le attrezzature, i mezzi d’opera, i materiali e il personale e tutto ciò che è

necessario per la gestione ordinaria e straordinaria del parco turistico e per il buono e

corretto svolgimento del servizio di cui al presente capo, compreso l’acquisto dei materiali,

mezzi, automezzi e attrezzature per la manutenzione rurale boschiva, prodotti farmaceutici per

il primo soccorso, prodotti per il mantenimento dell’igiene e gestione decorosa dei locali sono a

carico del concessionario.

All’interno dell’area oggetto della convenzione è presente inoltre un fabbricato destinato a bagni

pubblici. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di questo immobile sono

a carico del concessionario.

3. Effettuare interventi di pulizia del lotto concesso, consistente nella pulizia dei camminamenti e

dei sentieri destinati al pubblico oltre la ripulitura delle eventuali aree destinate al tempo libero e

funzioni ricreative come identificate nel Progetto Tecnico Gestionale presentato in sede di

offerta, e conferimento dei rifiuti nel rispetto della raccolta differenziata.

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Deve essere garantita la pulizia di tutto il lotto oggetto della concessione in particolar modo delle

strutture comprese con le modalità che nell’ambito del Progetto Tecnico Gestionale presentato

in sede di offerta sono lasciate aperte al pubblico. In particolare dovranno essere effettuati

controlli giornalieri al fine di verificare il mantenimento del decoro e della pulizia e garantire per

questa finalità le seguenti operazioni:

• Svuotamento cestini portarifiuti e relativa pulizia;

• Spazzamento lavaggio e pulizia di tutti i servizi igienico-sanitari destinati al pubblico esistenti

nell’area oggetto della concessione con utilizzo di prodotti speciali e relativa fornitura di

prodotti di consumo (carta igienica e sapone liquido etc.);

• Pulizia dei sentieri compresi all’interno del lotto di concessione in modo che siano accessibili

e transitabili.

4. Effettuare i servizi di sorveglianza di controllo e segnalazioni di situazioni inerenti la

sicurezza ai fini antincendio.

È fatto obbligo al concessionario e al relativo personale impiegato di segnalare tempestivamente

agli organi competenti (Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato, 113, etc.) eventuali incendi

o altro tipo di gravi emergenze relative all’ambiente di cui si sia a conoscenza, anche se

verificatesi all’esterno del parco turistico in concessione o di tutti quei fatti che possono

rappresentare una fonte di pericolo immediato o per gli utenti o di rischio per la pubblica

incolumità.

In tutti i casi di emergenza, comunque, il concessionario è autorizzato ad inibire l’accesso al

pubblico nell’area, inibire l’uso del bene economico difettato o inibire l’area soggetta a pericolo,

provvedere alla rimozione dei pericoli o ove possibile alla segnalazione ai servizi di Pronto

Intervento e tempestivamente di comunicazione all’Amministrazione Comunale.

Nel corso dello svolgimento dell’attività il personale dovrà garantire la presenza di eventuale

materiale informativo anche fornito dal concessionario e dall’Amministrazione Comunale in

grado di fornire ai cittadini informazioni relative al parco turistico oltre a sollecitare una

sensibilizzazione civile al rispetto della natura.

5. Eseguire i servizi contrattualmente previsti condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel

pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale,

nonché delle eventuali norme interne dell’appalto in materia di prevenzione degli infortuni ed

igiene del lavoro.

6. Predisporre e consegnare il Piano di sicurezza sostitutivo inerente alle attività esercitate, e il

documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze delle reciproche attività

secondo le disposizioni del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Conseguentemente il Concessionario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri

dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei

servizi.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, l’Amministrazione potrà sospendere l’efficacia

del contratto, fino a quando il Concessionario non provveda all’adeguamento alle norme e

regole nell’attività di servizio. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza

nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

7. Garantire l’apertura del parco turistico oggetto di concessione per il periodo minimo di 90

(novanta) giorni all’anno, e nello specifico almeno le giornate di seguito indicate:

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a. Dal 15 giugno al 31 agosto (78 giorni);

b. Dal 26 dicembre al 31 dicembre (6 giorni);

c. Dal 2 gennaio al 5 gennaio (4 giorni);

d. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta (2 giorni).

8. Assicurare, in qualsiasi momento, l’accesso alla struttura al personale incaricato

dall’Amministrazione Comunale. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli

mirati a verificare il rispetto della convenzione.

9. Facilitare l’operato dell’Amministrazione Comunale nella gestione della viabilità interna al parco

turistico. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disciplinare a sua totale

discrezione, senza che nulla possa essere eccepito dal concessionario, la viabilità interna al

parco Seleni ed, in particolare, quella del tratto lastricato prospiciente le medesime, anche

attraverso provvedimenti di chiusura al traffico, temporanei o definitivi, dello stesso.

10. Osservare, nell’espletamento dei servizi, le vigenti norme di legge tese a garantire la sicurezza

del pubblico, e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno e responsabilità

penale e civile nei confronti di terzi.

11. Assolvere a propria cura e spesa a tutte le incombenze indispensabili per l’acquisizione e/o

richiesta di autorizzazioni, licenze, permessi, nullaosta, amministrative sanitarie e commerciali,

qualora necessarie e/o prescritte per la gestione e la conduzione dell’area, esonerando

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali dinieghi;

12. Stipulare la garanzia definitiva di cui al successivo Art. 23.

13. Stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo Art. 24.

14. Rispettare eventuali norme, regolamenti e disposizioni che dovessero essere ordinate dal

Comune di Lanusei, Prefettura, Soprintendenza, Vigili del Fuoco o altri Enti in considerazione

della peculiarità dei luoghi in cui si svolgerà il servizio. Sarà cura del Concessionario, prima della

consegna del servizio, prendere i dovuti contatti con gli enti competenti al rilascio delle

autorizzazioni di legge e sarà onere dello stesso il rispetto delle disposizioni, prescrizioni e

richieste finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni.

15. Assicurare il pagamento spese inerenti e consequenziali la stipula del contratto, delle imposte

per l'esercizio del servizio, il pagamento della tassa sui rifiuti, delle eventuali tasse su diritti di

esercizio e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività in concessione.

ART. 8. BENEFIT E AGEVOLAZIONI PROPOSTE AL CONCESSIONARIO

Al concessionario sarà corrisposta la somma di € 30.000,00 (Euro trentamila,00), per la

Realizzazione di un parco tematico storico/archeologico a grandezza naturale che preveda:

1. La realizzazione della recinzione perimetrale, in materiale ligneo e/o litico, inclusa la

collocazione, entro l’area concessa, di porta rifiuti idonei alla raccolta differenziata;

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2. La realizzazione di n. 4 capanne in pietra o altro materiale ammissibile ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di sicurezza (anche in relazione alla fruizione

degli spazi da parte di persone), a grandezza naturale, come da offerta presentata.

Il Comune di Lanusei si riserva, senza obblighi o vincoli in merito nei confronti del Concessionario,

il diritto di mettere a disposizione ulteriori € 12.000,00 (Euro dodicimila,00) derivanti da apposito

contributo della Fondazione di Sardegna, nel rispetto del bando e delle condizioni stabilite dalla

Fondazione stessa, ove erogato.

Le opere di completamento o necessarie all’adeguamento funzionale delle infrastrutture devono

essere realizzate dal soggetto Concessionario a regola d'arte e devono rispondere a tutti i criteri,

parametri e norme di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.

L’Amministrazione Comunale riconoscerà al concessionario il contributo di cui al presente articolo,

secondo le seguenti modalità:

1. € 5.000,00 (Euro cinquemila,00) al momento della stipula del contratto, in conto gestione;

2. € 10.000,00 (Euro cinquemila,00) all’atto della realizzazione del 50% delle lavorazioni previste

nel progetto approvato;

3. € 15.000,00 (Euro quindicimila,00) all’atto del completamento delle opere e del collaudo delle

stesse da parte del Comune di Lanusei.

Il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione e al collaudatore per l'approvazione,

secondo la scansione stabilita dai numeri 2 e 3 del precedente comma, tutta la contabilità e le pezze

giustificative attestanti il costo delle lavorazioni eseguite, che deve risultare almeno pari a quello

preventivato nell’offerta di gara. Le opere dovranno essere eseguite da soggetto in possesso dei

necessari requisiti di legge.

Al termine della concessione, le opere realizzate verranno acquisite al patrimonio del Comune senza

che il Concessionario possa rivendicare alcun indennizzo.

Qualora l’attività possa essere esercitata anche prima della conclusione dei lavori nel rispetto delle

vigenti norme in materia è facoltà del concessionario darvi corso.

ART. 9. PROGETTO TECNICO GESTIONALE

Il Concorrente dovrà proporre in sede di gara un Progetto Tecnico Gestionale che descriva nel

dettaglio:

a) Le proposte per la costruzione del parco tematico storico/archeologico di cui al precedente

articolo;

b) Le modalità esecutive del servizio che intende offrire.

Le lavorazioni di cui al punto a) dovranno essere progettate e dirette da un tecnico abilitato

(individuato dal Concessionario) secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla vigente normativa

edilizia, urbanistica, paesaggistica, forestale, sicurezza ed ogni altra eventuale norma di settore o

generale interessata.

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Tutti i costi di progettazione, direzione lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza saranno a

totale carico del Concessionario. Il progetto delle lavorazioni sarà oggetto di validazione da parte

dell'ufficio tecnico comunale e di approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Le lavorazioni potranno essere eseguite solo dopo l'approvazione del progetto da parte

dell'Amministrazione e dopo che il Concessionario avrà ottenuto le autorizzazioni e nulla osta

necessari dagli enti ed uffici competenti. I costi della sicurezza, anche se eventualmente maggiori

rispetto a quelli ipotizzati nella Relazione Tecnico Illustrativa, saranno a totale carico del

Concessionario.

Per quanto concerne la descrizione delle modalità esecutive del servizio di cui al punto b), questa

dovrà avere come oggetto la gestione e sviluppo di un parco tematico storico archeologico, con la

finalità di accrescere e potenziare i servizi offerti, ad esclusivo onere del Concessionario, in modo

da amplificare le potenzialità del parco turistico naturalistico.

Questa parte del Progetto Tecnico Gestionale dovrà:

a) Essere prioritariamente orientata alla descrizione della promozione turistica ed alla

valorizzazione dell’argomento archeologico e storico. Le attività di promozione e di

valorizzazione dovranno risultare da proposte operative dettagliate che ne illustrino il legame

con il complesso dei beni concessi e le sinergie con il territorio;

b) Prevedere un’apertura dei servizi per almeno novanta giorni all’anno;

c) Essere elaborata nell’ottica di una valorizzazione sistemica del compendio turistico del

Bosco Selene, in sinergia con i sistemi di programmazione territoriale ed in particolare con il

costituendo Parco Archeo Astronomico e Naturalistico e con gli altri attrattori turistici del territorio;

d) Prevedere un investimento da parte del concessionario di almeno € 8.016,00 (Euro

ottomilasedici,00).

Il Progetto Tecnico Gestionale sarà sottoposto alla successiva approvazione da parte

dell'Amministrazione Comunale e costituirà elemento integrativo e costitutivo del Contratto di

Concessione.

Al Progetto Tecnico Gestionale dovrà essere allegato un cronoprogramma esecutivo dei primi 24

mesi del servizio in cui dovranno essere dettagliate le attività proposte dal Concorrente in sede di

gara.

Le modifiche che l'Amministrazione Comunale richiederà al fine di rendere il Progetto Tecnico

Gestionale approvabile dovranno essere trasmesse dall'aggiudicatario entro dieci giorni dalla

richiesta e comunque non oltre la data prevista per la stipula del contratto o per la consegna dei

locali e degli spazi nel caso di consegna anticipata del servizio.

Il Concessionario sarà tenuto a dare attuazione a quanto contenuto e proposto nel Progetto Tecnico

Gestionale, il cui contenuto è da considerarsi minimo, potendo l'aggiudicatario, proporre ed

organizzare anche altre diverse attività, comunque finalizzate a promuovere e valorizzare

adeguatamente la propria attività e il sito dell’area del parco turistico. In ogni azione posta in essere

dovrà comunque sempre rispettare le eventuali prescrizioni impartite dal Concedente e sarà a suo

carico l'ottenimento delle autorizzazioni preventive ove necessario.

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L'approvazione del Progetto Tecnico Gestionale del Concessionario non equivale ad autorizzazione

degli eventi, iniziative e attività proposte. Le stesse dovranno essere sottoposte alla preventiva

condivisione e autorizzazione. La mancata autorizzazione, adeguatamente motivata, ad iniziative

del Concessionario non potrà essere oggetto di pretese di risarcimento o indennizzo.

La mancata approvazione del Progetto Tecnico Gestionale per cause imputabili all'aggiudicatario

costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione e di scorrimento della graduatoria a seguito

dell'incameramento della cauzione preliminare.

L'Amministrazione Comunale addebiterà al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento

danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per l'assegnazione del servizio ad altra

società.

ART. 10. STUDIO DI FATTIBILITÀ

L'offerta ed il contratto devono contenere lo studio di fattibilità definitivo attestante la copertura

degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi

dell'art. 165 del Codice dei Contratti in considerazione delle proposte di servizi contenuti nel Progetto

Tecnico Gestionale del Concorrente.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, all’interno della Relazione tecnico

illustrativa è presente una sezione denominata “Studio di fattibilità”, che tiene conto esclusivamente

dei potenziali servizi.

Tale studio dovrà essere presentato, pena esclusione, all’interno del Progetto Tecnico Gestionale a

dimostrazione della copertura dei costi dei servizi proposti.

Lo studio di fattibilità dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i

costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché

i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione di dodici anni.

Lo studio di fattibilità dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio

economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo

esemplificativo:

• I tempi e i costi previsti per l’allestimento dei locali e degli spazi;

• L'importo dei ricavi presunti;

• L'importo complessivo dei costi di gestione del servizio;

• Le caratteristiche e l'entità degli eventuali servizi aggiuntivi da fornire.

In sede di gara, la Stazione Appaltante potrà richiedere spiegazioni in merito allo studio di fattibilità

presentato, qualora la Commissione Giudicatrice dovesse ritenere lo stesso incompleto o l'offerta

apparire anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità

e realizzabilità dell'offerta.

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CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 11. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

SPECIALE DI CONCESSIONE

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole

generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine

quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato

speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del

codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi

ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese

aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 12. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente

allegati:

• Il presente Capitolato speciale, compresi gli allegati;

• tutti gli altri elaborati del progetto di seguito elencati:

a. Relazione Tecnico Illustrativa

b. Schema di contratto di concessione

• Il Progetto Tecnico Gestionale offerto dal Concessionario e approvato dall'Amministrazione

Comunale comprensivo dei servizi offerti in sede di gara e secondo le tempistiche del

cronoprogramma allegato;

• Le Polizze di Garanzia di cui agli Art. 22 e Art. 23 del presente Capitolato;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, e in

particolare:

• Il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

• Il Regolamento DPR 207/2010, per quanto ancora applicabile;

• Gli strumenti attuativi richiamati dal Codice dei contratti;

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

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ART. 13. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di fallimento del Concessionario, la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice

dei contratti.

Se il Concessionario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18, 19, 19-

bis, 19-ter dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Se il Concessionario è un raggruppamento temporaneo, in caso di situazioni contingenti tali da

determinare la necessità di una variazione della compagine per motivazioni inerenti modifiche dei

singoli soggetti costituenti il raggruppamento, quali ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,

fusioni, acquisizioni o insolvenza, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18, 19, 19-bis,

19-ter dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

CAPO III. TERMINI PER LA ESECUZIONE

ART. 14. CONSEGNA DELL’AREA E DEI LOCALI

A seguito dell'approvazione del Progetto Tecnico e Gestionale e della stipula del contratto di

concessione, qualora non ricorra la necessità di avviare anticipatamente il servizio per ragioni

d'urgenza, l'Amministrazione Comunale, tramite il RUP, comunicherà la data stabilita per la

consegna dell’area e dei locali affidati in concessione.

La consegna dell’area e dei locali, della quale verrà redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario

verbale in triplice copia, potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, sotto le riserve

di legge, nella data concordata con l'aggiudicatario e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15. INIZIO ATTIVITÀ

Il concessionario si obbliga a richiedere le autorizzazioni da parte degli enti interessati entro il

termine massimo di 60 giorni decorrenti dall’aggiudicazione e ad avviare l’attività in oggetto entro

120 giorni dalla consegna dopo l’acquisizione dei suddetti titoli abilitativi, purché tale termine sia

compatibile con gli interventi di adeguamento proposti nell’offerta, a giudizio insindacabile

dell’Amministrazione Comunale.

ART. 16. RICONSEGNA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI

Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, l’area del parco

turistico messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, in perfetto stato di pulizia, di

conservazione e manutenzione.

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Eventuali danni riscontrati all’area e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata

manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno

addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della

cauzione definitiva prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli

eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti

finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e

comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o

buonuscita.

ART. 17. PERSONALE – ADDETTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il concessionario si intende garante in relazione all’operato di tutti gli addetti alla gestione del parco

tematico, compreso il responsabile dello stesso, sotto ogni profilo di legge, e risponde di tutti i fatti

di gestione, del proprio personale e delle mansioni assunte. In relazione agli addetti allo svolgimento

delle attività sono previste le seguenti prescrizioni:

1. Prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà provvedere a designare una persona con

funzioni di “referente del parco tematico” che terrà i contatti con l’Amministrazione

appaltante per qualsiasi necessità. La variazione e/o sostituzione temporanea del soggetto

dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione;

2. Il concessionario deve garantire, a sue cure e spese, la presenza di personale idoneo per le

attività richieste dal presente capitolato;

3. A tal fine, prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà consegnare l’elenco

nominativo relativo a tutto il personale impiegato (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica,

tipo di rapporto) e provvedere a dare comunicazione in caso di sostituzione del personale

inserito nell’elenco;

4. Nello svolgimento delle attività, allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la

riconoscibilità da parte di terzi, gli addetti dovranno indossare apposito tesserino di

riconoscimento munito di fotografia in vista.

Il personale necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione dovrà essere

collegato con il concessionario secondo le forme previste dalle vigenti normative.

L’Amministrazione è espressamente sollevata da ogni qualsiasi responsabilità in merito a violazione

di rapporti contrattuali che dovessero insorgere tra personale e concessionario, inerente

retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, versamenti I.V.A. e ogni

altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Il concessionario assume, altresì, su di sé ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal soggetto

che esegue il servizio provvedendo ad assicurarlo a norma di legge contro infortuni, le malattie,

l’assistenza presso gli Enti Previdenziali e quant’altro contemplato dall’applicazione del contratto

collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali.

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Il soggetto concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi in materia di rapporti di lavoro, in

relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza

diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.

Il concessionario ha l’obbligo di fornire, se richiesto, tutta la documentazione necessaria a verificare

l’effettiva ottemperanza.

ART. 18. SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Solo l'Amministrazione Comunale e il RUP hanno la facoltà di ordinare la sospensione di tutti o di

parte dei servizi in concessione - anche a più riprese – per ragioni di esigenze di manutenzione o di

sicurezza, igienico – sanitarie.

Nel caso che la sospensione totale del servizio ordinata dall'Amministrazione Comunale per cause

non riconducibili al Concessionario si protragga oltre le 48 ore lavorative al mese, non sarà dovuto,

in misura proporzionale, il canone concessorio per il periodo di tempo della sospensione, fatta salva

la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare la durata della concessione per il tempo delle

sospensioni disposte.

Saranno consentite sospensioni o interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio solo per

causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo

del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal

presente Capitolato (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi

emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le

parti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o prolungata sospensione del servizio per

decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che potrà

comportare la risoluzione del contratto. In tal caso, l'Amministrazione Comunale procederà

all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti

del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

ART. 19. PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA

DELL’AFFIDAMENTO

Il soggetto concessionario, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa

competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza

giustificato motivo agli obblighi previsti nella convenzione stipulata, dovrà corrispondere al Comune

una penale:

1. Per la cessazione anticipata del contratto, fatta salva l’ipotesi di causa di forza maggiore, il

Comune si rivarrà sulla cauzione fino alla concorrenza della somma necessaria ad assicurare

la custodia dei beni, per massimo sei mesi.

2. Per ogni giornata di chiusura non autorizzata dal Comune: € 100,00;

3. Per il mancato rispetto dell’orario di apertura: € 25,00 giornalieri.

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La risoluzione del contratto e revoca dell'affidamento potrà avvenire, oltre che nei casi citati al

precedente articolo, per:

a. Il mancato pagamento per il periodo di un anno del canone concessorio;

b. La destinazione dei beni a finalità non conformi alla loro destinazione funzionale ed alle vigenti

norme di legge, regolamentari e d’uso vigenti per i medesimi;

c. La realizzazione di interventi non preventivamente autorizzati dal comune;

d. La mancata realizzazione delle opere previste nell’offerta di gara;

e. La reiterata violazione degli impegni contrattuali inerenti alle modalità di utilizzo delle strutture

concesse, gli orari di apertura dell’esercizio e la custodia dei beni concessi;

f. Il mancato rispetto delle normative in materia di lavoro e accertata violazione di norme e clausole

contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;

g. Cessione del contratto o subappalto o scioglimento o cessazione della ditta aggiudicataria;

h. Grave compromissione dell’igiene nelle infrastrutture utilizzate;

i. Accertata responsabilità per danni alle strutture o derivanti da grave negligenza;

j. Altre violazioni gravi che pregiudichino il corretto esercizio delle attività, quali la mancata

attivazione dei servizi previsti dal progetto gestionale, l’attivazione di servizi che siano

significativamente diversi da quelli proposti in sede di gara,

k. La mancata produzione del report previsionale e della relazione consuntiva, di cui all’Art. 28.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'articolo 1453 del codice civile.

La risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario comporta l'incameramento della

cauzione. Il Committente inoltre si riserva la facoltà di intraprendere azioni di richiesta di risarcimento

al Concessionario con l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'Amministrazione

Comunale per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe.

All'atto della risoluzione è obbligo del Concessionario riconsegnare immediatamente l’area e i locali

e le sue dotazioni, nello stato in cui si trovano, fatta salva la richiesta della Stazione Appaltante di

ripristinare lo stato dei luoghi o di trattenere a titolo risarcitorio il valore economico delle eventuali

opere di ripristino previste e contestate.

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CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20. PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Per la concessione in uso dell’area del parco turistico e dei locali sarà previsto un canone di

concessione annuale descritto all'Art. 5 del presente Capitolato che il Concessionario corrisponderà

direttamente alla Amministrazione Comunale con cadenza annuale anticipata, secondo le modalità

che saranno opportunamente previste nell'atto di concessione.

L'Amministrazione Comunale emetterà al Concessionario regolare fattura dell'importo del certificato

del canone di concessione oltre l'IVA al 22% che il Concessionario dovrà liquidare entro 30 giorni

dalla data della fattura.

Ove il Concessionario ritardi il pagamento del canone per cause alla stessa imputabili, si procederà

all'applicazione degli interessi legali di mora.

ART. 21. CORRISPETTIVI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I corrispettivi per i servizi in concessione rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti

beneficiari, con conseguente esonero per l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi

responsabilità al riguardo.

CAPO V. CAUZIONI E GARANZIE

ART. 22. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione

provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e alla lettera d’invito.

ART. 23. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a

titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della concessione.

La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste dal comma precedente e dall'articolo 93

commi 1 e 2 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante

prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

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CAPO VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 24. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti

in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente

articolo, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli

obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o

collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nell’area o negli spazi in

concessione sia a persone e/o cose dell'Amministrazione Comunale o a terzi, per fatto proprio o dei

suoi dipendenti e collaboratori.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia

di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Ai fini di garanzia di quanto sopra, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con

primaria compagnia di assicurazione:

• Una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con

massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00);

• Una polizza furto/incendio con garanzia rischio locativo per un valore di ricostruzione a nuovo

pari a € 30.000,00 (Euro trentamila/00).

Copia della polizza deve essere allegata al contratto.

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CAPO VII. NORME FINALI

ART. 25. LIMITI DI UTILIZZO E GESTIONE CONSOCIATA DEL PARCO

TURISTICO

È fatto divieto di utilizzo per usi e finalità diverse da quelle previste del presente capitolato e

nell’offerta di gara.

Trattandosi di zona classificata nel PUC quale G 11/1, con indice territoriale 0,15 mc/mq ed indice

fondiario di 0,20 a mc/mq., è ammessa la possibilità di creare un numero massimo di 8 posti

letto, mediante realizzazione di strutture aventi caratteristiche estetiche identiche alla finalità ed

oggetto della concessione, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

È vietata ogni forma di trasferimento a terzi dell'attività gestionale delle infrastrutture, senza la

preventiva autorizzazione dell’amministrazione.

ART. 26. MODIFICHE E INNOVAZIONI

È fatto divieto al concessionario di apportare al parco turistico modifiche od innovazioni al di fuori

del progetto tecnico presentato in sede di offerta che non rientrino nell’ordinaria manutenzione, salva

espressa autorizzazione del Comune.

Il Comune di Lanusei si riserva esplicitamente, decorso un anno e valutato l’afflusso oneroso di

visitatori, di estendere l’area a disposizione del concessionario, senza oneri per il Comune, nella

convenzione stipulata tra concessionario e il Comune medesimo nella quale verranno indicate da

parte dell’Amministrazione le ulteriori attività ed opere da realizzare.

ART. 27. VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLA CONCESSIONE

Le Parti redigeranno il documento che dovrà attestare la fine dei rapporti contrattuali.

Tale atto ha le seguenti finalità:

• Strumento liberatorio di ogni responsabilità dell'Affidatario in ordine alle forniture eseguite

secondo quanto stabilito dai documenti contrattuali.

• Dichiarazione di "nulla a pretendere".

• Svincolo delle cauzioni.

ART. 28. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL

CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di produrre, anche a dimostrazione del rispetto degli oneri a suo carico

previsti all’CAPO I.Art. 7, due documenti:

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a. Una relazione previsionale, da consegnare all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre

di ogni anno, che descriva:

• Programma delle attività da svolgere;

• Interventi che si intende realizzare.

b. Una relazione consuntiva, da consegnare all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio

di ogni anno, che deve contenere informazioni in merito a:

• Attività svolte dal soggetto Concessionario ed eventi compresi nel Progetto Tecnico

Gestionale e nel report previsionale;

• N. di visitatori/fruitori del servizio;

• Fatturato annuo.

Il report previsionale viene sottoposto alla valutazione della Amministrazione Comunale, affinché

questa possa proporre integrazioni alla stessa secondo le modalità descritte al seguente Art. 29 e

suggerire il coordinamento con altre manifestazioni. Il concessionario potrà discostarsi da suddetta

programmazione previo consenso dell’Amministrazione Comunale.

La mancata produzione del report previsionale e della relazione consuntiva comporta la decadenza

dal contratto, previa messa in mora da parte del Responsabile del Servizio.

ART. 29. VIGILANZA E CONTROLLO

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto da parte del concessionario

delle obbligazioni contrattuali e di quanto dallo stesso dichiarato nella domanda di affidamento,

nonché nei report previsionali e nelle relazioni consuntive annuali.

Su tutte le attività svolte l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, ogniqualvolta

lo riterrà opportuno, circa l’esecuzione e le modalità del servizio e dei lavori oltre a un controllo

annuale dell’attività di gestione del parco turistico per la verifica della qualità e quantità delle attività

svolte dall’concessionario, con la massima cura e diligenza nonché della loro coerenza con gli

obblighi contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, in

contraddittorio con il titolare della concessione. Il concessionario si impegna a collaborare e favorire

le operazioni di vigilanza e di controllo.

A tal fine oltre agli strumenti già esistenti si potrà procedere all’individuazione, la costruzione e

l’attivazione di altri strumenti di verifica del lavoro svolto, anche in collaborazione con il soggetto

concessionario. L’Amministrazione Comunale accerterà che il responsabile del parco turistico

ottemperi alle disposizioni contenute nel presente atto riservandosi di intervenire per censurare

eventuali irregolarità e qualora le suddette attività non fossero eseguite in base a quanto richiesto,

a seguito della contestazione scritta, il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla loro

corretta esecuzione; in caso contrario l’Amministrazione Comunale potrà senz’altro farli eseguire da

altri addebitando i costi al concessionario incrementati dalle spese, fatta salva l’applicazione delle

penalità previste nonché il diritto alla risoluzione del contratto nei casi previsti e al risarcimento di

eventuali danni.

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ART. 30. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3

della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente

affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 31. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:

• Le spese contrattuali;

• Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

• Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o

indirettamente connessi alla gestione e all'esecuzione del servizio;

• Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione del contratto;

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comunque a carico del Concessionario.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

L'I.V.A. è regolata dalla legge;

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 32. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle

disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano

nascere dall'applicazione della convenzione.

Qualora ciò non sia possibile, si demanda la competenza al giudice ordinario in base alle vigenti

norme del codice di procedura civile.