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ENTE DOTATO DI PERSONALITà GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E DI PROMOZIONE SOCIALE Vademecum Vademecum 2017

Vademecum - CSEN Settore Tennis · • vademecum per le associazioni con tutte le normative giuridico-fiscali. • note informative specifiche per novità fiscali e di altri settori

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Page 1: Vademecum - CSEN Settore Tennis · • vademecum per le associazioni con tutte le normative giuridico-fiscali. • note informative specifiche per novità fiscali e di altri settori

ente dotatodi personalità

giuridica

delle associazionisportive dilettantistic he

e di promozione sociale

VademecumVademecum2017

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VADEMECUM

Presidenza Nazionale CSEN

sede centrale00191 Roma - Via L. Bodio, 57e-mail: [email protected] - sito: www.csen.it - sito ufficiale nazionaleTel. (06) 3294807 - 3294702 -3291853 - Fax (06) 3292397

ente di promozione sportivariconosciuto dal coni

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centrosportivoeducativonazionaleFONDATO NEL 1976

presentazione

in un sistema socio-economicoin cui lo sport rappresenta uno dei settoridi primario interesse, questo vademecumintende essere un valido strumentodi consultazione e di aggiornamentoper le associazioni sportivedilettantistiche (a.s.d.)ed altre realtà del mondo associativo,su leggi e norme che regolanola costituzione, la gestione amministrativae le attività delle stesse.un agile strumento di sintesi di tuttauna legislazione di settore in continuomutamento, al fine di consentire ai comitatiperiferici dell’ente di dare corretteindicazioni alle affiliate e queste,poter avere una giusta e miglioreconoscenza di quanto nella quotidianitàdegli atti, viene esercitato.riteniamo doveroso sottolineare chenell’obiettivo di dare un contributo di ideeper un nuovo modello di sport di base,questo vademecum è un valido ausiliodi lavoro, teso a chiarire dubbi e perplessitàe semplificare il rapporto gestionale fraassociazioni ed istituzioni pubbliche.

Francesco ProiettiPresidente Nazionale CSEN

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VADEMECUM

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Il CSEN è un Ente di Promozione Sportiva: ha come scopi istituzionali l’incentivazionee la diffusione delle attività sportive amatoriali, dilettantistiche: inoltre esso opera ancheper la realizzazione di manifestazioni culturali, pedagogiche e sociali aventi come finela crescita civile del Paese. Il CSEN ha avuto il riconoscimento dal CONI quale Ente diPromozione Sportiva in base all’Art. 31 del D.P.R. n° 530 del 2.8.1974 e del D.Lgs. 242/99“Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano” artt. 11 e 14 della Legge n° 59 del14.9.1997 e riconfermato nel riconoscimento CONI con delibera n° 1225 del 15.5.2002.

Ai sensi degli artt. 6, 26 e 27 dello Statuto del CIP, il CSEN in data 19.10.2012 è stato ri-conosciuto Ente di Promozione Sportiva Paralimpica.Il CSEN è anche Ente Nazionale di promozione sociale e con finalità assistenziali, rico-nosciuto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dell’Interno con possibilità, quindi,di agire nel settore del benessere psicofisico dell’individuo e di riconoscere l’aperturadi Circoli.

Il CSEN esplica la sua azione nei vari settori dello sport nazionale ed internazionale.Il CSEN è fattivamente impegnato nello sport scolastico, nell’educazione fisica, nell’at-tività motoria, nell’età evolutiva e nella terza età, nello sport per disabili, nello sport in-tegrato, nello sport sociale, nel benessere psicofisico dell’individuo anche a mezzo dellediscipline naturali ed olistiche.Il CSEN, quindi, rafforzando il vivaio di base dello sport nazionale, offre nel contempouna risposta alla naturale esigenza che ha l’uomo di riunirsi, di organizzarsi e di espri-mersi.

AFFINCHÉ CIÒ SI REALIZZI, IL CSEN:• contribuisce alla costituzione ed allo sviluppo delle società sportive affiliate;• istituisce centri di formazione fisico sportive e del benessere psicofisico;• organizza manifestazioni sportive;• promuove attività socio-culturali di promozione sociale e del tempo libero. L’ade-

sione o l’affiliazione al CSEN è possibile a tutte le società e le associazioni sportive,i circoli, i club, le associazioni in genere e le BAS che si riconoscono in esso condivi-dendone le finalità così come espresse dallo Statuto dell’Ente stesso.

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CSEN

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Affiliazione e tesseramentoIl CSEN opera su tutto il territorio nazionale ed è rappresentato nelle 20 regioni italiane;è altresì presente in 108 capoluoghi di province;• lo sviluppo delle Associazioni Csen è in continua evoluzione attualmente raggiunge

oltre 16.900 unità;• per quanto riguarda il numero dei tesserati si supera 1.500.000 unità.

Vantaggi per le Associazioni che si affiliano al CSEN

• ESENZIONE FISCALE ATTIVITà SPORTIVE ED ISTITUZIONALI SVOLTE VERSO ITES- SERATI (ART. 148 DEL TUIR COMMA 3 E CIRC. MIN. FINANZE 124/E/98)SOLO PER ASSOCIAZIONI REGOLARMENTE COSTITUITE.

• ESENZIONE FISCALE BAR SOCIALE (ART. 148 DEL TUIR COMMA 5 E CIRC. MIN.FINANZE 124/E/98) SOLO PER ASSOCIAZIONI REGOLARMENTE COSTITUITE.

• ASSICURAZIONE INFORTUNI INVALIDITà PERMANENTE E MORTE FONDIARIASAI PER PRATICA DI TUTTE LE ATTIVITà MOTORIE E SPORTIVE CON ATTIVA-ZIONE 24 ORE TESSERAMENTO DURATA 12 MESI E CON DIVERSE FORMULEINTEGRATIVE.

• ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITà CIVILE PER TUTTE LE ATTIVITà SPOR-TIVE E SOCIALI IN PALESTRA O SEDE O ANCHE PRESSO ALTRI IMPIANTI FON-DIARIA SAI (CON UN MASSIMALE DI € 2.500.000,00 DI COPERTURE GLOBALI).

• CONVENZIONE SIAE PER SCONTI SU DIRITTI MUSICALI PER DIFFUSIONI NELLEATTIVITà DI PALESTRA, GARE, MANIFESTAZIONI, FESTE E PER TUTTE LE ATTI-VITà SOCIO CULTURALI.

• INVIO PERIODICO TRIMESTRALE CSEN “BOY’SPORT” CON NOTIZIE SULLE AT-TIVITà E LE NORMATIVE.

• INVIO PERIODICO ON LINE CSENEWS CON NOTIZIE SU ATTIVITà E NORMA-TIVE

• VADEMECUM PER LE ASSOCIAZIONI CON TUTTE LE NORMATIVE GIURIDICO-FISCALI.

• NOTE INFORMATIVE SPECIFICHE PER NOVITà FISCALI E DI ALTRI SETTORI(VEDI SITO INTERNET www.csen.it).

• POSSIBILITà PER IL TESSERATO DI PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITà NA-ZIONALI E REGIONALI DEL CSEN.

• SCONTI FISCALI SU TARIFFE METANO (30%) CIRCA SOLO PER ASSOCIAZIONIREGOLARMENTE COSTITUTE.

• ESENZIONE IMPOSTA SULLE INSEGNE.

• RIDUZIONI AL 50% DELLE TASSE SULLA PUBBLICITà.

• APPLICAZIONE NORMATIVA DEI COMPENSI EROGABILI PER PRESTAZIONISPORTIVE DILETTANTISTICHE AGLI ALLENATORI ED ISTRUTTORI O AI DIRET-TORI CHE PARTECIPANO ALL’ATTIVITà SPORTIVA CON I BENEFICI DELLALEGGE 342/2000, ART. 37 (DPR 22/12/86 N. 917 ART. 81 COMMA 1 LETTERA M.

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VADEMECUM

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ART. 83 COMMA 2) FINO A € 7.500,00 PER UN ANNO IN ESENZIONE DI IMPO-STE (ANCHE IRAP), RITENUTE D’ACCONTO; ENPALS INAIL SOLO PER ATTIVITàSPORTIVE ED ASSOCIAZIONI O SOCIETà REGOLARMENTE COSTITUITE ED INREGOLA CON L’ART. 90 DELLA FINANZIARIA 2003.

• APPLICABILITà AD EVENTUALI ATTIVITà COMMERCIALI POSTE IN ESSERE(QUALI AD ESEMPIO VENDITA DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, PUBBLICITà,SPONSORIZZAZIONI) DEL REGIME AGEVOLATO PREVISTO DALLA LEGGE398/91 (IVA AL 50% CALCOLO IMPOSTE SOLO SUL 3% DEL FATTURATO).

• RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (SI ESCLUDE DALL’IMPONIBILE L’AREASPORTIVA).

• ESENZIONE DALL’IMPOSTA DEI RIMBORSI SPESE VITTO, ALLOGGIO, TRA-SPORTI, DI RAPPRESENTANZA, A PIE’ DI LISTA E DELLE ORGANIZZAZIONI DIEVENTI SPORTIVI.

• AGEVOLAZIONI DEL CREDITO SPORTIVO PER ACQUISIZIONE, COSTRUZIONEO RISTRUTTURAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO.

• POSSIBILITà DI OTTENERE DAGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTI PER LE MANIFE-STAZIONI SPORTIVE.

• POSSIBILITà PER ASSOCIAZIONI E CIRCOLI DI SOMMINISTRARE ALIMENTI EBEVANDE ALCOLICHE, IN DEROGA AI PIANI COMUNALI.

• ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER DIRIGENTI TECNICI, ISTRUTTORI, GIUDICI DIGARA IN BASE AL REGOLAMENTO CONI/EPS CON TITOLI RICONOSCIUTIANCHE DA DIVERSE LEGGI REGIONALI.

• ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI SULLEQUOTE ED I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (LEGGE 383/2000).

• ESENZIONE DELLE IMPOSTE SUI PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DISERVIZI E CESSIONI DEI BENI EFFETTUATE A FAVORE DEI FAMILIARI CONVI-VENTI DEI TESSERATI ASSOCIATI (L. 383/2000).

• POSSIBILITà DI DETRAZIONE DAL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DELLEISCRI- ZIONI E ABBONAMENTI PER I FIGLI MINORI (5 – 18 ANNI) ALLE A.S.D.FINO A € 210,00 ANNUE (COMMA 319 LEGGE 27/12/2006 N. 296).

• POSSIBILITà DI OTTENERE DALLE AZIENDE CORRISPETTIVI IN DENARO O NA-TURA CHE FINI ALL’IMPORTO DI € 200.000,00 COSTITUISCONO PER LE ME-DESIME SPESE DI PUBBLICITà E SONO QUINDI TOTALMENTE DEDUCIBILIDAL REDDITO DI IMPRESA.

• POSSIBILITà DI OTTENERE DALLE PERSONE FISICHE CONTRIBUTI LIBERALI INDENARO CHE FINO A € 1.500,00 SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO DELL’ERO-GANTE.

• CORSIA PREFERENZIALE NELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTIPUBBLICI E DELLE PALESTRE, AREE DI GIOCO ED IMPIANTI SPORTIVI SCOLA-STICI (LEGGE 289/2002, ART. 90 COMMI 25 E 26).

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CSEN

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PubblicazioniIl CSEN ha come organo ufficiale di stampa dal 1981 “Boy’Sport”, rivista con una tiraturamedia di 30.000 copie annue e CSENEWS nella tiratura di 14.000 copie inviate tele-maticamente a tutte le associazioni affiliate all’Ente.“Boy’Sport” tratta problemi culturali, didattico-scientifici dello sport e dell’educazionefisica nonché rappresenta il notiziario della vita dell’Ente che dà ampio risalto all’attivitàdegli associati ed alla politica sportiva. Il Csen propone inoltre pubblicazioni ed edizionidi atti congressuali con tematiche e contenuti d’interesse altamente sociale, nonchéprogetti di sport movimento in videocassette.L’accesso all’attività dell’Ente avviene anche attraverso il sito www.csen.it collegato inrete con i siti dei Comitati periferici.

Organizzazione attività

CENtri diAVViAmENtoAllo SPort

formAzioNE EAggiorNAmENto

PEr dirigENtitECNiCi

oPErAtori SPortiViE SColAStiCi

mANifEStAzioNiriCrEAtiVE

Ed AmAtoriAliPEr tuttE

lE Età

riCErCA, StudioE SPErimENtAzioNENEll’Ambito dEllESCiENzE motoriE

formAzioNEfiSiCo

SPortiVA

AttiVitàCulturAli

riCrEAtiVE,tEmPo libEroPromozioNE

SoCiAlE

CENtriAttiVitàmotoriE

StAgECoNVEgNi

CoNfErENzECoNgrESSi

SCAmbiSPortiVoCulturAli

NAzioNAli EdiNtErNAzioNAli

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CoNVENzioNi StiPulAtE

VADEMECUM

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Convenzioni con FederazioniSportive Nazionali del CONIIl CSEN si pone in un rapporto di reciproca collaborazione con il mondo dello sport(agonistico, amatoriale, ricreativo e del tempo libero) per lo sviluppo e la promozionedello stesso nel nostro Paese. A tale scopo ha raggiunto intese con Federazioni SportiveNazionali del CONI, oltreché con associazioni ed organizzazioni dello sport di base,nonché con Enti ed istituzioni culturali e sociali sia pubbliche che private.

Automobile Club d’italia (ACi - CSAi)federazione italiana Nuoto (fiN)federazione italiana tennis (fit)federazione italiana Judo lotta Karate Artimarziali (fiJlKAm)federazione italiana danza Sportiva (fidS)federazione italiana Atletica leggera (fidAl)federazioneCiclisticaitaliana(fCi)federazione motocilistica italiana (fmi)federazione italiana Cronometristi (fiCr)federazione medico Sportiva italiana (fmSi)federazione italiana Pallavolo (fiPAV)federazione italiana Hockey e Pattinaggio (fiHP)federazione italiana discipline Armi Sportive daCaccia (fidASC)

federazione italiana tennistavolo (fitet)federazione italiana Pallacanestro (fiP)federazione ginnastica d’italia (fgi)federazione Scacchistica italiana (fSi)federazione italiana Sport bowling (fiSb)federazione italiana biliardo Sportivo (fibiS)federazione Cricket italiana (fCrl) federazione italiana badminton (fiba)federazione italiana Sport orientamento (fiSo)federazione italiana Palla tamburello (fiPt)federazione italiana Wushu Kung fu (fiWuK) CiP (Comitato italiano Paralimpico) – fisdir – fi-spic – fssi - fipicPANAtHol iNtErNAtioNAl

rapporti politiciIl Centro Sportivo Educativo Nazionale,rifiuta qualsiasi etichetta partitica o diaggregarione politica confermando lapropria natura istituzionale a sostegnoesclusivo della Promozione Sportivo-Amatoriale e sociale. Il CSEN guarda,però, con rinnovato interesse la forma-zione di quelle entità politiche emer-genti che abbiano cura di considerareprioritariamente il peso ed il valore delleassociazioni sportive per le loro esi-genze di pluralismo e per la reale atti-vità svolta e non come vivai di eventualiconsensi elettorali.Alle nuove formazioni politiche si richie-deranno le opportune funzioni di con-trollo affinché le risorse nazionali (Coni,Stato) e periferiche (Regioni, Province,Comuni) non vengano utilizzate se-condo criteri clientelari.

rapporti con il CoNi e congli altri Enti di PromozioneSportivaSono senz’altro dei migliori da quando,di fronte all’emergere di crescenti diffi-coltà di ordine economico, nei rapporticon il CONI e con gli Enti locali, è statocostituito un Coordinamento nazionaleper una politica più incisiva. Un Coordi-namento che, lasciando salve le singoleautonomie gestionali, intende rivendi-care un riconoscimento diretto degliEnti da parte dello Stato, con maggiorie stabili risorse finanziarie. Su questebasi, la collaborazione è piena ed in-tensa e, numerose sono le riunioni col-legiali per una politica più omogenea edi relazione con le varie realtà istituzio-nali, prime fra tutte: il CONI, il MIUR, leRegioni e le Autonomie locali (Provincee Comuni).

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CSEN

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RinnovamentoIl CSEN può e deve rinnovarsi nell’ambito dell’attuale contesto politico-sociale. è in-dubbio infatti che i grandi cambiamenti e la rivoluzione della società in Italia, il bisognodi concreta presenza nell’ambito della stessa che si evolve, si impongano anche al no-stro Ente come prerogativa di condotte necessariamente innovative. Le linee program-matiche CSEN negli ultimi anni, da una “sport italiano”, si sono orientate verso l’essere“protagonista nell’impegno sociale per rinnovare i valori dello sport”. Ma alla luce dellafase di transizione che stiamo vivendo, non possiamo che cercare il coinvolgimentoanche di quelle nuove aggregazioni politiche che spingono verso un rinnovamento. ècon tali intenti e con questi convincimenti che come Ente ci apprestiamo a continuarein un periodo pieno d’incognite ed insidie per lo sport promozionale. Mai come in questitempi la crisi economico- politica ha inciso sul settore facendone scricchiolare le fon-damenta. Eppure, di contro, interessi e fermenti positivi. Non possiamo, in conclusione,disattendere le logiche aspettative della nostra base che, dopo aver tanto seminato, ri-schia di essere pesantemente penalizzata proprio al momento della raccolta. Ancheper questo ci proiettiamo fiduciosi in una rinnovata programmazione, forti del nostropassato operato e delle possibili alleanze future.

Carta europea dello sport

“Ciascuno ha il diritto di praticare lo Sport.

La promozione dello Sport, come fattore

importante dello sviluppo umano,

deve essere incoraggiata e sostenuta,

in modo appropriato, dai fondi pubblici.

In qualsiasi programma di sviluppo dello Sport

deve essere riconosciuta, come indispensabile

la formazione di quadri qualificati a tutti i livelli

della gestione amministrativa e tecnica,

dell’animazione e dell’allenamento”.

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La Costituzione Italiana: Cosa ci diceArt. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce idiritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sianelle formazioni sociali ove si svolge la sua per-sonalità, e richiede l’adempimento dei doveriinderogabili di solidarietà politica, economicae sociale.

Art. 17 – I cittadini hanno diritto di riunirsi pa-cificamente e senza armi. Per le riunioni, anchein luogo aperto al pubblico, non è richiestopreavviso. Delle riunioni in luogo pubblicodeve essere dato preavviso alle autorità, chepossono vietarle soltanto per comprovati mo-tivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18 – I cittadini hanno diritto di associarsi li-beramente, senza autorizzazione, per fini chenon sono vietati ai singoli della legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelleche perseguono, anche indirettamente, scopipolitici mediante organizzazioni di caratteremilitare.

Art. 24 – Tutti possono agire in giudizio per latutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ladifesa è un diritto inviolabile in ogni stato egrado del procedimento. Sono assicurati ainon abbienti, con appositi istituti, i mezzi peragire e difendersi davanti ad ogni giurisdi-zione. La legge determina le condizioni e imodi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25 – Nessuno può essere distolto dal giu-dice naturale precostituito per legge. Nessunopuò essere punito se non in forza di una leggeche sia entrata in vigore prima del fatto com-messo. Nessuno può essere sottoposto a mi-sure di sicurezza se non nei casi previsti dallalegge.

Art. 27 – La responsabilità penale è personale.L’imputato non è considerato colpevole sinoalla condanna definitiva. Le pene non possonoconsentire in trattamenti contrari al senso diumanità e devono tendere alla rieducazionedel condannato. Non è ammessa la pena dimorte, se non nei casi previsti dalle leggi mili-tari di guerra.

Art. 32 – La Repubblica tutela la salute comefondamentale diritto dell’individuo e come in-teresse della collettività, e garantisce cure gra-tuite agli indigenti. Nessuno può essereobbligato a un determinato trattamento sani-tario se non per disposizione di legge. La leggenon può in nessun caso violare i limiti imposti

dal rispetto della persona umana.

Art. 117 – La potestà legislativa è esercitatadallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dellaCostituzione, nonché dei vincoli derivanti dal-l’ordinamento comunitario e dagli obblighi in-ternazionali. Lo Stato ha legislazione esclusivanelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali delloStato; rapporti dello Stato con l’Unione euro-pea; diritto di asilo e condizione giuridica deicittadini di Stati non appartenenti all’Unioneeuropea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessionireligiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;armi, munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati fi-nanziari; tutela della concorrenza; sistema va-lutario; sistema tributario e contabile delloStato; perequazione delle risorse finanziarie;f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;referendum statali; elezione del Parlamentoeuropeo;g) ordinamento e organizzazione amministra-tiva dello Stato e degli enti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusionedella polizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordina-mento civile e penale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e socialiche devono essere garantiti su tutto il territorionazionale;n) norme generali sull’istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo efunzioni fondamentali di Comuni, Province eCittà metropolitane;r) pesi, misure e determinazione del tempo;coordinamento informativo statistico e infor-matico dei dati dell’amministrazione statale,regionale e locale; opere dell’ingegno;s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e deibeni culturali. Sono materie di legislazioneconcorrente quelle relative a: rapporti interna-zionali e con l’Unione europea delle Regioni;commercio con l’estero; tutela e sicurezza dellavoro; istruzione, salva l’autonomia delle isti-tuzioni scolastiche e con l’esclusione dellaistruzione e della formazione professionale;professioni; ricerca scientifica e tecnologica e

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sostegno all’innovazione per i settori produt-tivi; tutela della salute; alimentazione; ordina-mento sportivo; protezione civile; governo delterritorio; porti e aeroporti civili; grandi reti ditrasporto e di navigazione; ordinamento dellacomunicazione; produzione, trasporto e distri-buzione nazionale dell’energia; previdenzacomplementare e integrativa; armonizzazionedei bilanci pubblici e coordinamento della fi-nanza pubblica e del sistema tributario; valo-rizzazione dei beni culturali e ambientali epromozione e organizzazione di attività cultu-rali; casse di risparmio, casse rurali, aziende dicredito a carattere regionale; enti di creditofondiario e agrario a carattere regionale. Nellematerie di legislazione concorrente spetta alleRegioni la potestà legislativa, salvo che per ladeterminazione dei principi fondamentali, ri-servata alla legislazione dello Stato. Spetta alleRegioni la potestà legislativa in riferimento adogni materia non espressamente riservata allalegislazione dello Stato. Le Regioni e le Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, nellematerie di loro competenza, partecipano alledecisioni dirette alla formazione degli atti nor-mativi comunitari e provvedono all’attuazionee all’esecuzione degli accordi internazionali edegli atti dell’Unione europea, nel rispettodelle norme di procedura stabilite da leggedello Stato, che disciplina le modalità di eser-cizio del potere sostitutivo in caso di inadem-pienza. La potestà regolamentare spetta alloStato nelle materie di legislazione esclusiva,salva delega alle Regioni. La potestà regola-mentare spetta alle Regioni in ogni altra ma-teria. I Comuni, le Province e le cittàmetropolitane hanno potestà regolamentare inordine alla disciplina dell’organizzazione edello svolgimento delle funzioni loro attribuite.Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo cheimpedisce la piena parità degli uomini e delledonne nella vita sociale, culturale ed econo-mica e promuovono la parità di accesso tradonne e uomini alle cariche elettive. La leggeregionale ratifica le intese della Regione conaltre Regioni per il migliore esercizio delle pro-prie funzioni, anche con individuazione di or-gani comuni. Nelle materie di sua competenzala Regione può concludere accordi con Stati eintese con enti territoriali interni ad altro Stato,nei casi e con le forme disciplinati da leggidello Stato.

Art. 118 – Le funzioni amministrative sono at-tribuite ai Comuni salvo che, per assicurarnel’esercizio unitario, siano conferite a Province,Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base

dei principi di sussidiarietà, differenziazione edadeguatezza. I Comuni, le Province e le Cittàmetropolitane sono titolari di funzioni ammi-nistrative proprie e di quelle conferite conlegge statale o regionale, secondo le rispettivecompetenze. La legge statale disciplina formedi coordinamento fra Stato e Regioni nelle ma-terie di cui alle lettere b) e h) del secondocomma dell’articolo 117, e disciplina inoltreforme di intesa e coordinamento nella materiadella tutela dei beni culturali. Stato, Regioni,Città metropolitane, Province e Comuni favo-riscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, sin-goli e associati, per lo svolgimento di attivitàdi interesse generale, sulla base del principiodi sussidiarietà.

Art. 119 – I Comuni, le Province, le Città metro-politane e le Regioni hanno autonomia finan-ziaria di entrata e di spesa. I Comuni, leProvince, le Città metropolitane e le Regionihanno risorse autonome. Stabiliscono e appli-cano tributi ed entrate propri, in armonia conla Costituzione e secondo i principi di coordi-namento della finanza pubblica e del sistematributario. Dispongono di compartecipazioni algettito di tributi erariali riferibile al loro terri-torio. La legge dello Stato istituisce un fondoperequativo, senza vincoli di destinazione, peri territori con minore capacità fiscale per abi-tante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui aicommi precedenti consentono ai Comuni, alleProvince, alle città metropolitane e alle Regionidi finanziare integralmente le funzioni pubbli-che loro attribuite. Per promuovere lo sviluppoeconomico, la coesione e la solidarietà sociale,per rimuovere gli squilibri economici e sociali,per favorire l’effettivo esercizio dei diritti dellapersona, o per provvedere a scopi diversi dalnormale esercizio delle loro funzioni, lo Statodestina risorse aggiuntive ed effettua inter-venti speciali in favore di determinati Comuni,Province, Città metropolitane e Regioni. I Co-muni, le Province, le Città metropolitane e leRegioni hanno un proprio patrimonio, attri-buito secondo i principi generali determinatidalla legge dello Stato. Possono ricorrere al-l’indebitamento solo per finanziare spese al-l’investimento. È esclusa ogni garanzia nellostato sui prestiti degli stessi contratti.

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Il codice civile: Cosa ci diceArt. 36 – Ordinamento e amministrazione delleassociazioni non riconosciute.L’ordinamento interno e l’ammini-strazionedelle associazioni non riconosciute come per-sone giuridiche sono regolati dagli accordidegli associati. Le dette associazioni possonostare in giudizio nella persona di coloro aiquali, secondo questi accordi, è conferita lapresidenza o la direzione.

Art. 37 – Fondo comune.I contributi degli associati e i beni acquisiti conquesti contributi costituiscono il fondo co-mune dell’associazione. Finché questa dura, isingoli associati non possono chiedere la divi-sione del fondo comune, né pretendere laquota in caso di recesso.

Art. 38 – Obbligazioni.Per le obbligazioni assunte dalle persone cherappresentano l’associazione i terzi possonofar valere i loro diritti sul fondo comune. Delleobbligazioni stesse rispondono anche perso-nalmente e solidalmente le persone che hannoagito in nome e per conto della associazione.

Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito.Qualunque fatto doloso o colposo, che ca-giona ad altri danno ingiusto, obbliga colui cheha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2047 – Danno cagionato dal-l’incapace.In caso di danno cagionato da persona inca-pace di intendere o di volere, il risarcimento èdovuto da chi è tenuto alla sorveglianza del-l’incapace, salvo che provi di non aver potutoimpedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiatonon abbia potuto ottenere il risarcimento dachi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in con-siderazione delle condizioni economiche delleparti, può condannare l’autore del danno aun’equa indennità.

Art. 2048 – Responsabilità dei genitori, dei tu-tori, dei precettori e dei maestri d’arte.Il padre e la madre, o il tutore, sono responsa-bili del danno cagionato dal fatto illecito deifigli minori non emancipati o delle personesoggette alla tutela, che abitano con essi. Lastessa disposizione si applica all’affiliante.I precettori e coloro che insegnano un me-stiere o un’arte sono responsabili del dannocagionato dal fatto illecito dei loro allievi e ap-prendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vi-gilanza.

Le persone indicate dai commi precedentisono liberate dalla responsabilità soltanto seprovano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2049 – Responsabilità dei padroni e deicommittenti.I padroni e i committenti sono responsabili peri danni arrecati dal fatto illecito dei loro dome-stici e commessi nell’esercizio delle incom-benze a cui sono adibiti.

Art. 2050 – Responsabilità per l’esercizio di at-tività pericolose.Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgi-mento di una attività pericolosa, per sua na-tura o per la natura dei mezzi adoperati, ètenuto al risarcimento, se non prova di avereadottato tutte le misure idonee a evitare ildanno.

Art. 39 – Reato: distinzione fra delitti e con-travvenzioni.I reati si distinguono in delitti e contravven-zioni, secondo la diversa specie delle pene peressi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 40 – Rapporto di casualità.Nessuno può essere punito per un fatto previ-sto dalla legge come reato, se l’evento dan-noso o pericoloso da cui dipende la esistenzadel reato non è conseguenza della sua azioneod omissione. Non impedire un evento che siha l’obbligo giuridico di impedire, equivale acagionarlo.

Art. 41 – Concorso di cause.Il concorso di cause preesistenti o simultaneeo sopravvenute, anche se indipendenti dal-l’azione od omissione del colpevole, nonesclude il rapporto di casualità fra l’azione odomissione e l’evento.Le cause sopravvenute escludono il rapportodi casualità quando sono state da sole suffi-cienti a determinare l’evento. In tal caso, sel’azione od omissione precedentemente com-messa costituisce per sé un reato, si applica lapena per questo stabilita.Le disposizioni precedenti si applicano anchequando la causa preesistenteo simultanea o sopravvenuta consiste nel fattoillecito altrui.

Art. 42 – Responsabilità per doloo per colpa o per delitto preterintenzionale.Responsabilità obiettiva.Nessuno può essere punito per un’azione od

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omissione prevista dalla legge come reato senon l’ha commessa con coscienza e volontà.Nessuno può essere punito per un fatto previ-sto dalla legge come delitto se non l’ha com-messo con dolo, salvi i casi di delittopreterintenzionale o colposo espressamenteprevisti dalla legge.La legge determina i casi nei quali l’evento èposto altrimenti a carico dell’agente, comeconseguenza della sua azione od omissione.Nelle contravvenzioni ciascuno risponde dellapropria azione od omissione cosciente e vo-lontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43 – Elemento psicologico del reato.Il delitto:È doloroso, o secondo l’intenzione, quantol’evento dannoso o pericoloso, che è risultatodell’azione od omissione e da cui la legge fadipendere l’esistenza del delitto, è dall’agenteprevisto e voluto come conseguenza della pro-pria azione od omissione;è preterintenzionale, o oltre l’intenzione,quando l’azione od omissione deriva un eventodannoso o pericoloso più grave di quello vo-luto dall’agente;è colposo, o contro l’intenzione, quandol’evento, anche se preveduto, non è volutodall’agente e si verifica a causa di negligenzao imprudenza o imperizia, ovvero per inosser-vanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.La distinzione tra reato doloso e reato colposo,stabilito da questo articolo per i delitti, si ap-plica altresì alle contravvenzioni, ogni qual-volta per queste la legge penale facciadipendere da tale distinzione un qualsiasi ef-fetto giuridico.

Art. 44 – Condizione obiettiva di punibilità.Quando, per la punibilità del reato, la legge ri-chiede il verificarsi di una condizione, il colpe-vole risponde del reato anche se l’evento, dacui dipende il verificarsi della condizione, nonè da lui voluto.

Art. 47 – Errore di fatto.L’errore sul fatto che costituisce il reatoesclude la punibilità dell’agente. Nondimeno,se si tratta di errore determinato da colpa, lapunibilità non è esclusa, quando il fatto è pre-visto dalla legge come delitto colposo.L’errore sul fatto che costituisce un determi-nato reato non esclude la punibilità per un re-alto diverso.L’errore su una legge diversa dalla legge pe-nale esclude la punibilità, quando ha cagionatoun errore sul fatto che costituisce il reato.

Art. 50 – Consenso dell’avente diritto.Non è punibile chi lede o pone in pericolo undiritto col consenso della persona che può va-lidamente disporne.

Art. 85 – Capacità d’intendere e di volere.Non può essere punito per un fatto previstodalla legge come reato, se, al momento in cuilo ha commesso, non era imputabile. È impu-tabile chi ha la capacità d’in-tendere e volere.

Art. 90 – Stati emotivi o passionali.Gli stati emotivi o passionali non escludono nédiminuiscono la imputabilità.

Art. 112 – Circostanze aggravanti.La pena da infliggere per il reato commesso èaumentata:1. se il numero delle persone che sono con-corse nel reato è di cinque o più, salvo che lalegge disponga diversamente;2. per chi, anche fuori dei casi previsti dai duenumeri seguenti, ha promosso od organizzatola cooperazione nel reato, ovvero diretto l’at-tività delle persone che sono concorse nelreato medesimo;3. per chi, nell’esercizio della sua autorità, di-rezione o vigilanza, ha determinato a commet-tere il reato persone ad essere soggette;4. per chi, fuori del caso previsto dal-l’art. pre-cedente, ha determinato a commettere il reatoun minore di anni diciotto, o una persona instato d’infermità o di deficienza psichica.Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1-23 di questo articolo si applicano anche se ta-luno dei partecipanti al fatto non è imputabileo non è punibile.

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Registro Nazionale delle AssociazioniSportive dilettantisticheIl Decreto legge n. 136 del 28/05/2004, convertito con legge 138/2004, prevede che ilCONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale, sia unico soggettocertificatore dell’attività svolta dalle società ed associazioni sportive di- lettantistichee, quindi, del “riconoscimento ai fini sportivi” delle stesse. Il provve- dimento ufficialeconsente, in pratica, ai sodalizi affiliati solo alle Federazioni sportive nazionali alle Di-scipline Associate ed agli Enti di promozione sportiva di poter usufruire delle agevola-zioni fiscali previste dal vigente ordinamento in tema di incasso di quote e di compensiad addetti tecnici ed amministrativi, di richiesta di impianti sportivi e contributi daglienti locali. Perché tale riconoscimento possa essere ottenuto è indispensabile ottem-perare ad una serie di adempimenti, primo fra tutti l’affiliazione al CSEN il quale prov-vederà alla registrazione on-line presso il Registro CONI.

Tutela sanitaria delle attività sportive

Attività Sportive non agonisticheSi pubblicano di seguito il Decreto Ministeriale in materia e la Circolare CONI integra-tiva.

Attività Sportive agonistichea) Ambito e disciplina.Sono interessati al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (DM18/02/1982):1. obbligatoriamente i soggetti classificati “agonisti” dalle rispettive Federazioni od

Enti di Promozione;2. facoltativamente coloro i quali, pur non essendo classificati agonisti, sono soggetti,

per l’età e per l’impegno preagonistico e di allenamento a rischio particolare. Perquanto riguarda la età, sono state individuate due fasce “a rischio”: quella a partiredai 10 anni fino ai 13 anni, e gli ultratrentacinquenni praticanti gli sport di cui alla ta-bella del decreto.

Ribadito che per questi soggetti la visita di idoneità specifica nei Centri di Medicinadello Sport di 2° livello, pubblici e privati convenzionati, non è obbligatoria, la DeliberaRegionale lascia ai Presidenti di Società e, per i Campionati studenteschi, ai Presidi dellescuole ed ai Comuni, la possibilità di richiedere questo tipo di visita.

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Problematiche burocraticheLa pubblica amministrazione deve tornare al servizio del cittadino. Non è oltremodotollerabile proseguire nel mantenimento di un rapporto spregevole, condito da costantiforme di violazione delle norme del vivere civile senza, peraltro, escludere la configu-razione di vere e proprie aggressioni verbali ed offese.Se, talvolta, alcuni burocrati, leziosamente e farisaicamente, si compiacciono nel defi-nirsi: “servitori dello Stato”, sarebbe interessante conoscere in chi e in che cosa costoroidentificano lo Stato.La crescente disaffezione del cittadino, nei confronti delle istituzioni, è in larga parteascrivibile al sempre più difficile rapporto con la pubblica amministrazione. Infatti la bu-rocrazia, agevolata dalla miopia e dagli interessi di una insensibile e refrattaria classepolitica, è riuscita a ribaltare il rapporto di servizio che dovrebbe legarla ai cittadini, tra-sformandoli in sudditi.Tale situazione ha indotto, finalmente, il legislatore ad intervenire dotando i cittadini distrumenti concreti per far valere i propri diritti.Ciononostante, si continua nell’ignorare le leggi emanate all’uopo nell’evidenza che, seda un lato non si intende rinunziare all’esercizio di un potere, dall’altro non si escludonospicciole e miserevoli sollecitazioni concussorie di piccolo cabotaggio. A tal punto, ilcittadino ha il dovere di reagire e di denunziare ogni qualsiasi tentativo di omissioni diatti di ufficio nonché eventuali, sommesse (?) sollecitazioni. Affinché il dirigente possafar valere il proprio diritto di cittadino e rappresentante dei soggetti associati, si ripor-tano, di seguito, alcuni riferimenti di legge e le relative procedure da seguire una voltache questi individuassero lesioni di uno o più diritti. Con l’emanazione del DPR 28 di-cembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-teria di documentazione amministrativa – sono state accorpate tutte le norme emanatein materia in data antecedente.Per quanto può esserci di maggiore utilità vediamo che le regole relative alle dichiara-zioni sostitutive sono ora stabilite dagli art. 46/47/48 e 49 del DPR di cui sopra e le mo-dalità delle medesime dell’art. 38. Articoli che andiamo a riportare integralmente.

Art. 46 (R) -Dichiarazioni sostitutive di certificazioni1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’in-

teressato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualitàpersonali e fatti:a) data e il luogo di nascita;b) residenza;c) cittadinanza;d) godimento dei diritti civili e politici;e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;f) stato di famiglia;g) esistenza in vita;h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;l) appartenenza a ordini professionali;m) titolo di studio, esami sostenuti;n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di

formazione, di aggiornamento e di qualificazione;o) situazione reddituale o economica anche ai fini della decisione dei benefici di

qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

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p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontarecorrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato pre-sente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;s) qualità di pensionato e categoria di pensione;t) qualità di studente;u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di cu-

ratore e simili;v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese

quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedi-

menti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civilie di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dellavigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qua-lità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello statocivile; ee)di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver pre-sentato domanda di concordato.

Art. 47 (R) -Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta co-

noscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal mede-simo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati,qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pub-blica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualitàpersonali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dal-l’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità diPolizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento ammini-strativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque atte-stanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documentimedesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sosti-tutiva.

Art. 48 (R) -Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostitui-

scono.2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle

dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli perla presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il ri-chiamo alle sanzioni pensali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti edichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui al-l’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministra-zioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

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Art. 49 (R) -Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti

non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni dellanormativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pra-tica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti conun unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciatodal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.

Art. 38 (L-R) -Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai

gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via te-lematica (L).

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte me-diante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informa-tico con l’uso della carta di identità elettronica (R).

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organidella amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sot-toscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte epresentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di iden-tità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Leistanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate pervia telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltàè consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’arti-colo 15, comma 2 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59 (L).

Riveste inoltre particolare importanza l’art. 19 del DPR in oggetto che consente moda-lità alternative e più semplificate per l’autentica di copie ecco il testo:

Art. 19 (R) -Modalità alternative all’autenticazione di copie1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare

anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato dauna pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titolidi studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì ri-guardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono es-sere obbligatoriamente conservati dai privati;

ATTENZIONE: Poiché da tali atti possono derivare dei gravi abusi o dei comportanti il-leciti, la legge prevede che ogni dichiarazione, resa in modo difforme dalla realtà, è pu-nibile con severe sanzioni penali perseguibili anche con la reclusione fino a tre anni.A seconda dei casi, si incorrerà nel reato di mendacio personale (art. 495 a 496 delC.P.) e in quello di mendacio fattuale (art. 483 del C.P.).

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Il diritto di accesso (Legge 7 Agosto 1990 n° 241)

• Se i genitori di un alunno possono, in base alla citata legge, prendere visione dei ver-bali di un consiglio di classe;

• se lo stesso concorrente può accedere ai temi, suoi e di altri canditati, svolti in unpubblico concorso;

• se pare ovvio che un dirigente potrà accedere agli atti e/o delibere della pubblicaamministrazione come, ad esempio, l’assegnazione di contributi ad associazioni.

In funzione di quanto esposto si potrà avanzare analoga richiesta agli uffici del CONIper conoscere determinate delibere sulla scorta della conclamata trasparenza.La disposizione sul diritto di accesso ai documenti amministrativi prevede…

“…è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamenterilevant…”

In funzione di tale assunto, il diritto non è però assoluto e senza limiti. Per cui non èsufficiente la banale curiosità per ficcare il naso nei fatti della pubblica amministrazione.Occorre, pertanto, che sussista l’emergenza di un interesse concreto e serio e seprechési suppone che sia stato leso un diritto o non siano state rispettate le pari condizioni.Si faccia anche attenzione che sono molti i burocrati che, unilateralmente, hanno allar-gato, “motu proprio”, la nozione di riservatezza negando l’accesso ai documenti.è, inoltre, possibile prendere appunti, richiedere fotocopie, previo pagamento dellesemplici spese di riproduzione senza, per questo, ricorrere all’assistenza di un avvo-cato.

Nell’altra pagina un fac-simile di domanda per essere ammessi a fruire del descritto diritto.

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Al comune di ............................................oppure

Alla Provincia/Regione/Ministero/Agenziadi ................................................................

oggetto: istanza di accesso al procedimento ...................................................................

Il sottoscritto (specificare la qualità, se in proprio o quale rappresentante legale) ......................................

premesso che

questa amministrazione (ente o azienda) detiene i documenti relativi a .................................................................

..................................................................................................................................................................................(specificare a che cosa tali documenti si riferiscono)

che è interesse dell’istante accedere a tali documentazioni (motivare la richiesta di accesso)

chiede

di esercitare il diritto di accesso ai documenti inerenti i procedimenti in oggetto, comunicando a tal finel’ufficio presso il quale tali documenti sono conservati ed il funzionario responsabile dello stesso, con facoltàdi prenderne atto e di estrarne copia.

Il sottoscrito avverte che in caso di diniego della richiesta autorizzazione e, comunque, decorsi 30 giornidalla presentazione della presente istanza senza che l’amministrazione (ente o azienda) si sia pronunciata/o,procederà ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90, che prevede la possibilità di ricorrere al tribunale ammini-strativo regionale avverso le determinazioni concernenti il diritto di accesso.

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate a ...........................................................

.............................................................................................................................................(specificare il domicilio)

...................................................... ..............................................................(data) (firma)

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Come mettere in mora l’ente pubblico

Le norme di attuazione che accompagnano la legge 242 prevedono dei tempi per ladefinizione delle pratiche. Nell’eventualità che l’amministrazione non dovesse rispettarei tempi o dovesse contravvenire alla norme del regolamento, è consentito metterlain mora, sollecitandola a definire la procedura nei trenta giorni previsti per legge:“azioni di responsabilità e di riconoscimento danni”, seguendo la formula del seguentefac-simile:

All’Amministrazione ............................................(azienda o Ente)

Oggetto: ...................................................................

Io sottoscritto .................................................. nato il ....................... a ....................................................residente in ................................................ via ............................................................................................interessato alla emanazione del provvedimento relativo alla mia istanza, presenta il .................................presso l’ufficio ...................................., e assegnata in qualità di responsabile a .........................................visti i termini stabiliti dal Vostro regolamento attuativo (o, in assenza, della legge “241”: 30 giorni).chiede la definizione della prativa entro il ........................, salvo azione di responsabilità e risarcimentodanni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 328 del codice penale(così come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86).

Firma.....................................................

Data ......................................

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Schema per un esposto-denunciaper omissioni di atti d’ufficio

Infine, nel caso l’amministrazione non dovesse dar seguito alle accennate sollecitazioni,è possibile avanzare denunzia all’autorità giudiziaria sulla scorta del seguente fac-simile

nota Bene: lo schema è volutamente generico poiché è opportuno, prima di adire le vie legali,servirsi della consulenza di un legale per calibrare, rispetto ai singoli casi, la forma e il meritodell’esposto-denuncia.

All’Ufficio del Pubblico Ministero(competente per matria e territorio)

...............................................

Io sottoscritto .................................................. nato il ....................... a ...................................................,residente a ................................................ in via .......................................................................... n. ..........,Visto l’inutile decorso dei termini indicati dal regolamento attuativo di questa Amministrazione (o dallalegge n. 241/1990) relativi al procedimento amministrativo di cui al punto ...............................................Vista la perdurante, non motivata inerzia dell’Amministrazione (Ente o azienda), anche a seguito di formalesollecito inoltrato il .................................Espone quanto sopra detto ai fini di un eventuale accertamento della sussistenza della fattispecie diomissione di atti d’ufficio, con riserva dell’azione per il risarcimento dei danni.

Firma..................................................................

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Articolo 328 del codice penaleModificato con legge 26 aprile anno 1990 n° 86

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta unatto dal suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pub-blico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con a reclusioneda sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale ol’incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia in-teresse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo,è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni di lire. Talerichiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dallaricezione della richiesta stessa”. Ecco di seguito un esempio:

Raccomandata A/R

Alla .......................................(indicare l’Ufficio presso l quale si è rivolto, ricorso,

istanza, domanda, ecc.)

Il sottoscritto .................................................. nato a ................................................................................il ............................. residente in ................................................ via ...........................................................premesso che in data .............................................. ha presentato domanda (oppure ricorso, istanza, ecc.)a Codesta Spett. Amministrazione al fine di ottenere:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(specificare lo scopo)

chiede a Codesta Amministrazione di determinare il termine temporale entro cui il procedimento deve es-sere concluso ovvero, se lo stesso è stato denominato, di essere messo a conoscenza segnalando che, aisensi dell’art. 2, comma 3, della legge 241/1990, in assenza di determinazione, il temine sarà di trentagiorni;

chiede inoltre che, ai sensi dell’art. 8 della citata legge, gli vengano comunicati:a) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Il sottoscrito rammenta che, ai sensi dell’art. 16 della legge 26 aprile 1990 n. 86 (che ha modi-ficato l’art. 328 c.p.) la risposta alla presente istanza deve pervenire nel termine di trenta giorni dalla rice-zione della richiesta.

Distinti salutiFirma

.....................................................Data ......................................

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Normativa circoliStante lo spirito della Costituzione e il dettame della vigente legislazione italiana, ivicompreso il Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, il circolo è titolare di unaserie di diritti fondamentali. Tali diritti, essendo costituzionali, non possono venire so-spesi né limitati da una semplice legge né tantomeno da organismi esecutivi quali laPrefettura, la Questura, la Polizia Urbana.

libertà di associazioneUn circolo, che conserva le caratteristiche fino a qui enunciate e che assume quindi lafigura giuridica di «associazione non riconosciuta», sorge e si costituisce senza alcunaautorizzazione di Pubblica Sicurezza e senza alcun permesso o autorizzazione di qual-siasi altra autorità o ente pubblico o privato (art. 18 della Costituzione Italiana).

inviolabilità del domicilioIntendendo come domicilio qualsiasi luogo di privata dimora, ivi compresa la sede diuna associazione, le norme di legge garantiscono l’inviolabilità del domicilio. Il CodicePenale (art. 614-615) punisce come reato l’abuso fatto dal pubblico ufficiale che oltre-passa i propri poteri introducendosi nel domicilio del circolo. Agli agenti di P.S. è con-cessa la sola facoltà di visitare (e non perquisire) quei locali del circolo dove viene svoltoun servizio regolato da una licenza di P.S. o da una autorizzazione ammi nistrativa (es.sala del bar).La perquisizione dei locali può essere effettuata solo se accompagnata da specificomandato o nel caso di «flagranza di reato», in tal caso però l’organo di polizia è tenutoad indicare il motivo nel verbale da trasmettere alla Procura della Repubblica. A quantosopra detto fanno eccezione gli agenti della Tributaria e della Guardia di Finanza i quali,durante il normale svolgimento delle attività, possono introdursi nei locali del circoloove queste attività hanno luogo.

libertà di manifestazione del pensiero, di stampa e di propagandaAl circolo è garantita la più ampia libertà di pensiero e di propaganda attraverso loscritto o altro mezzo di diffusione. Ciò significa che può, senza autorizzazione. pro durree diffondere qualsiasi tipo di stampa che non sia periodica (regolata da apposita legge),può usare altoparlanti o altro mezzo di diffusione ed usare mezzi propagandi stici diqualsiasi genere.

libertà di riunioneIl circolo può indire riunioni alle quali siano ammessi oltre ai soci anche gli altri cit tadininon soci. Tali riunioni possono avvenire sia all’interno della sede sociale che in qualsiasialtro luogo senza che questo necessiti di autorizzazione di polizia o di darne avviso alleautorità. è evidente che qualora queste riunioni avvengano nella sede del circolo e sianoaperte anche ai non soci, l’eventuale servizio bar o mensa dovrà essere sospeso. Il cir-colo è altresì libero di concedere l’uso dei propri locali, escluso quello del bar, ad altreassociazioni che ne facciano richiesta.

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Decreto finalità assistenziali

il ministro dell’internoVista l’istanza in data 30.05.1989 con la quale il Presidente del Centro SportivoEducativo Nazionale – C.S.E.N. – con sede in Roma alla Via Raffaele Cappelli n.50, ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalitàassistenziali, ai sensi dell’art. 2, comma quarto legge 14.10.1974, n. 524 – a normadel quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalitàassistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non sono assoggettatiai piani che le Amministrazioni Comunali predispongono per fissare il limite mas-simo degli esercizi pubblici in cui si effettua l’attività di somministrazione di ali-menti e bevande, nonché ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640,concernente la riduzione dell’imposta erariale sui biglietti d’ingresso nei locali dipubblico spettacolo;Considerato che la legge 25.08.1991, n. 287 ha abrogato la legge 14.10.1974, n. 524ed in particolare l’art. 3 n. 6 ha sostituito l’art. 2 comma quarto della normativacitata, si rende necessario emanare il presente decreto ai sensi della disciplina invigore; Accertato, in base alle risultanze dell’istruttoria svolta, che secondo quantoprevisto dal proprio statuto, il Centro Sportivo Educativo Nazionale svolge, ancheattraverso le proprie dipendenze periferiche, l’attività assistenziale, ricreativa eculturale a favore dei soci iscritti;Sentito il Ministero delle Finanze che, in data 28.01.1992, ha espresso parere favo-revole in ordine all’accoglimento della richiesta;Visto l’art. 3 della legge 25.08.1991, n. 287;Visto l’art. 20 del D.P.R. 26.10.1072, n. 640;

decretaIl Centro Sportivo Educativo Nazionale – C.S.E.N. – è ammesso ad avvalersi delledisposizioni di cui all’art. 3, VI comma, lettera E della legge 25.08.1991, n. 287 checonsentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delleautorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri dipianificazione comunale previsti e disciplinati dall’art. 3 comma sesto della nor-mativa citata, nonché all’estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizionidi cui all’art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernenti la riduzione dell’impostaerariale sui biglietti d’ingresso nei locali di pubblico spettacolo.

IL MINISTRORoma, 29 febbraio 1992 (Vincenzo Scotti)

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osservanza delle norme di legge

Anche in questo caso la Costituzione lascia ampia libertà, infatti, secondo l’articolo 18il circolo ha semplicemente il dovere di osservare le leggi imposte dalla vigente legisla-zione al singolo cittadino. Per talune attività quali ad esempio la gestione di serviziobar e mensa, lo spettacolo o l’effettuazione di operazioni commerciali, dovranno essererispettate le disposizioni di carattere amministrativo e fiscale che le disciplina no piùavanti illustrate.Occorre inoltre che il circolo nell’ambito della sua normale conduzione amministrativasi faccia carico di alcuni adempimenti formali che ne garantiscono una più chiara e tra-sparente gestione. Tra questi si sottolinea l’adozione dei seguenti libri sociali: libro soci,libro verbali del Consiglio Direttivo, libro verbali delle Assemblee, libro cassa. Per talilibri, se il circolo non svolge attività fiscalmente rilevanti, non è richiesta la vidimazione,ma al fine di preservarli da eventuali manomissioni è consigliabile l’adozione di libri conle pagine numerate.Le associazioni possono svolgere, a latere delle loro attività istituzionali, anche (in viasussidiaria, accessoria e strumentale) attività commerciali.Dette attività, generalmente, non sono svolte in favore del pubblico ma solamente deisoci od associati. In base a questa ipotesi di partenza, vediamo qui di seguito la disci-plina delle autorizzazioni e licenze con riferimento alle principali attività poste in esseredai circoli affiliati ai Csen.

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Somministrazioni di alimenti e bevande(anche alcoliche e superalcoliche) a favore dei soci1) Norme di riferimento - legge 287/91

L’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande risulta disciplinata dallalegge 287/91. Pur in mancanza di un regolamento di attuazione della legge, i Comunisono tenuti ad applicarla, e la giurisprudenza ha ribadito più volte tale principio.è diffusa opinione che la predetta legge interessi solo marginalmente le associazioni inquanto essa si riferisce alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attivitàche in effetti non è svolta dalle associazioni che si rivolgono unicamente a favore deiloro soci.Il punto sembra essere stato chiarito da una risoluzione del Ministero dell’Industria n.190695 del 24 giugno 1993 che ha precisato quanto segue:(a) la legge 287/91 si applica anche agli spacci interni delle associazioni aderenti ad

Enti nazionali con finalità assistenziali (Csen);(b) l’iscrizione al R.E.C. non risulta necessaria quando si tratta di somministrazione ef-

fettuata direttamente dall’associazione (tramite il lavoro dei soci) in quanto si trattadi attività non svolta in forma imprenditoriale; l’iscrizione invece è necessariaquando l’attività di somministrazione è affidata a terzi (anche se svolta a favoredegli associati ad un circolo);

(c) l’autorizzazione comunale è concessa unicamente sulla base dell’esame dei requisitisoggettivi del richiedente ed oggettivi di tipo urbanistico-edilizio e sanitario riferitialla sede sociale: conseguentemente essa non è soggetta al c.d. contingentamento(non è quindi peraltro necessario il parere della commissione comunale e provin-ciale);

2) Art. 86 comma 2 del tulPS

Tale disposizione stabilisce che le associazioni che effettuano la somministrazione dibevande alcooliche, anche solamente a favore dei loro soci, sono soggette a pubblicalicenza (rilasciata dal sindaco). Essa rimane applicabile pur con l’introduzione dellalegge 287/91. Il Sindaco nel rilasciare l’autorizzazione ex legge 287 infatti richiamaanche l’art. 86 del Tulps. L’art. 9 del Tulps, peraltro, stabilisce, sostanzialmente, che ilSindaco che rilascia la licenza può fissare delle prescrizioni a cui l’associazione deveattenersi nel pubblico interesse. Generalmente tali prescrizioni riguardano il divieto disomministrazione ai non soci, il divieto di vendita per asporto, il divieto di accesso dallapubblica via ai locali di som ministrazione, la tenuta del libro soci nei locali della segre-teria ecc..

3) l’autorizzazione come atto dovuto

Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande (analcoliche, alcolichee superalcoliche) si sostanziano come atto dovuto dal Comune che non ha alcuna di-screzionalità in merito.Il rilascio delle predette autorizzazioni infatti è subordinato unicamente al possesso, daparte del richiedente, dei seguenti principali requisiti:– soggettivi del presidente del circolo, a cui si richiede, generalmente, il certificato pe-

nale e carichi pendenti Procura e Pretura;– autorizzazione igienico-sanitaria per i locali e per il personale addetto alla produzione

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e vendita di sostanze alimentari e bevande;– conformità della destinazione d’uso degli immobili in cui si intende esercitarel’atti-

vità;– presenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali secondo le disposizioni impartite dal

ministero dell’interno.

4) la denunzia di inizio attività

Con una serie di disposizioni di legge, tra cui rammentiamo la principale e cioè il De-creto Cassese (Legge 241/90) e, di recente, il DPR 235/2001, è stata semplificata laprocedura di rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevandequando, come nel caso delle associazioni che svolgono la loro attività a favore unica-mente dei loro soci, il rilascio delle stesse non risulti subordinato a valutazioni tecnichedi tipo discrezionale ovvero sia vincolato al rispetto di limiti e/o contingenti comples-sivi.Tale procedura si basa sull’istituto del silenzio assenso e quindi una volta che l’associa-zione abbia presentato domanda volta ad ottenere la predetta autorizzazione il Co-mune ha un termine perentorio ridotto di 60 giorni per il diniego della stessa, diniegoche deve essere dettagliatamente motivato e che può essere oggetto di impugnativainnanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ai quali peraltro, sussistendo determinatecondizioni, è possibile chiedere la provvisoria sospensione del provvedimento.

5) iter procedurale da seguire

Associazioni e circoli con statuto conforme all’art. 148, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R) che ade-riscono ad enti o organizzazioni nazionali.Il D.P.R. 235/2001 prevede che il legale rappresentante dell’associazione presenti al Co-mune dove si intende svolgere l’attività una denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art.19 L. 7.8.1990, n. 241.L’istituto della denuncia di attività, riconosciuto dalla prima legge organica di sempli-ficazione del procedimento amministrativo (L. 241/1990), attua una sostanziale libera-lizzazione del sistema autorizzatorio, consentendo, in sostanza, all’interessato di iniziareun’attività senza dover attendere il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell’ammi-nistrazione competente, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 19 della stessa L.241/1990.In questo caso, l’atto di assenso del Comune è sostituito dalla denuncia con la qualel’interessato dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per lo svolgi-mento dell’attività stessa.Con la denuncia ex art. 2, D.P.R. 235/2001 in commento, il legale rappresentante delsodalizio dovrà dichiarare:(a) l’ente nazionale con finalità assistenziale al quale aderisce;(b) il tipo di attività di somministrazione che l’associazione o il circolo intende svolgere;(c) l’ubicazione e la superficie dei locali che verranno adibiti a somministrazione;(d) che l’associazione si trova nelle condizioni di cui all’art. 148, co. 3, 5, D.P.R. 917/1986;(e) che il locale dove viene esercitata la somministrazione è conforme alle norme e alle

prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dalMinistero dell’Interno, ai sensi dell’art. 3, co. 1, L. 25.8.1991, n. 287 e di essere in pos-sesso delle prescritte autorizzazioni. Il Comune provvederà a trasmettere all’A.S.L.competente per territorio la denuncia per il rilascio del parere al fine dell’autorizza-zione di idoneità sanitaria. Alla denuncia, che va redatta in carta semplice, deve es-sere allegata copia semplice e non autenticata dell’atto costitutivo o dello statuto.

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requisiti per l’esercizioQuando la somministrazione è svolta direttamente dal circolo privato o dall’associa-zione, alle condizioni descritte al punto precedente, non è richiesta l’iscrizione al REC(Registro esercenti il commercio), tenuto presso la Camera di commercio, del legalerappresentante di cui all’art. 2, L. 287/1991.Diversamente, tale iscrizione è necessaria se l’attività di somministrazione è affidata ingestione a terzi.

6) termini per la formazione del silenzio assenso

Presentata la dichiarazione di inizio attività il Comune ha 10 giorni di tempo (termi neperentorio) per comunicare all’interessato eventuali irregolarità od incompletezze chela domanda presenti. In tal caso il termine per la formazione del silenzio assenso de-corre dal ricevimento della domanda regolare.Fatta salva l’ipotesi di irregolarità o di incompletezza della domanda, il termine per laformazione del silenzio assenso (60 giorni dalla presentazione della domanda) può es-sere interrotto una volta sola dall’amministrazione comunale esclusivamente per la tem-pestiva richiesta all’interessato di elementi integrativi e di giudizio che non siano giànella disponibilità dell’amministrazione e che non possano essere acquisiti dal Comuneautonomamente. In tal caso il termine dei 60 giorni riprende a decorrere nuovamentedalla data di ricevimento, da parte dell’amministrazione competente, degli elementi in-tegrativi richiesti.

7) Comunicazioni all’interessato

A seguito della presentazione della denuncia di inizio attività l’amministrazione comu-nale è tenuta a comunicare all’interessato ai sensi dell’art. 8 della legge 241:(a) l’avvio del procedimento;(b) l’oggetto del procedimento;(c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;(d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.Qualora l’amministrazione non vi provveda, l’interessato può in qualunque momen todiffidarla a mezzo lettera raccomandata con a.r. ad effettuare le prescritte comunica-zioni entro e non oltre 30 giorni o entro diverso (ridotto) termine previsto dal rego la-mento comunale. Decorso inutilmente tale termine è possibile denunciare il Sindaco,in quanto rappresentante legale dell’Ente Comunale, alla Procura della Repubblica pereventuale reato consistente in omissioni di atti d’ufficio (art. 32 c.p.).

8) Silenzio-assenso

Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività (re-golare e completa) e non avendo ricevuto un formale provvedimento di diniego del-l’autorizzazione (provvedimento che deve peraltro essere adeguatamente motivato)l’autorizzazione si intende a tutti gli effetti concessa.In tali casi si realizza il c.d. “provvedimento tacito di assenso”.Come sopra riferito il provvedimento di diniego può essere impugnato, sussistendo nele motivazioni, al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente pereccesso di potere e violazione di legge. Possono poi essere denunciati eventuali com-portamenti penalmente sanzionabili.

9) SCiA (Segnalazione Certificata di inizio Attività)

A partire dalla fine del 2010 la DIA è stata sostituita dalla SCIA che consente l’inizio

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dell’attività dal giorno stesso della presentazione agli uffici comunali della documenta-zione inerente il circolo.

AltrE diSPoSizioNi rElAtiVE AllE ASSoCiAzioNi CHE EffEttuANo lA Som-miNiStrAzioNE di AlimENti E bEVANdE A fAVorE dEi SoCi

1) requisiti di sorvegliabilità dei locali

In base al Decreto del Ministero dell’Interno n. 564/1992, come modificato da un ulte-riore Decreto n. 534/1994, per le associazioni che effettuano somministrazioni di ali-menti e bevande ai soli soci valgono le seguenti regole:– i locali non debbono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici (in

pratica, nella maggioranza dei casi, è sufficiente che vi sia una doppia porta di ac-cesso che viene realizzata mediante costruzione di una parete fissa in legno, in mu-ratura o di altro materiale idoneo non trasparente);

– all’esterno dei locali non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioniche pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.

2) obblighi di rispetto dell’orario

Una circolare del Ministero dell’Interno emessa il 19 febbraio 1972 prevedeva, parlandodegli spacci di bevande alcoliche presso i circoli degli Enti nazionali a carattere assi-stenziale, che detti circoli nello svolgimento della loro attività non avevano alcun ob-bligo di rispetto dell’orario fissato in via generale per l’apertura e chiusura dei pubbliciesercizi.A ben vedere, riteniamo che limitazioni a riguardo potrebbero essere imposte dal Co-mune solo nell’esercizio del potere ex art. 9 del Tulps, che, come in precedenza detto,conferisce all’autorità comunale il potere di impartire prescrizioni a favore di colui alquale è stata rilasciata una licenza ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.Tuttavia il Sindaco potrebbe intervenire solo nella disciplina dell’attività sottoposta alicenza di P.S. ma non anche sulla chiusura notturna del circolo che, in quanto ambienteprivato, non può essere sottoposto ad alcuna limitazione temporale.

3) turno di riposo settimanale

In base ad una Circolare del Ministero degli Interni del 19 ottobre 1971 l’associazioneche ha uno spaccio di bevande alcooliche riservato ai soli soci non deve osservare ilturno di riposo settimanale.

4) Altre prescrizioni:

– obbligo di tenere accesa una luce alla porta di accesso: non è applicabile alle asso-ciazioni;

– obbligo di far pervenire all’ufficio di P.S. il listino dei prezzi che si intendono praticare:non è applicabile alle associazioni;

– obbligo di esporre in luogo ben visibile il listino prezzi oltre che della licenza autoriz-zativa (denunzia di inizio attività con la ricevuta di presentazione).

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Altre autorizzazioniLe seguenti principali licenze od autorizzazioni si rendono necessarie ove già non ri-comprese (perché contestualmente richieste) in quelle di somministrazione di alimentie bevande.

AutorizzAzioNi ACCESSoriE

Carte e biliardi:– denuncia di inizio attività;

flippers e similari:– denuncia di inizio attività;– nulla osta della SIAE relativo al pagamento dei diritti erariali (normalmente pagati

dalle ditte noleggiatrici), da far seguire ad esecuzione della domanda;

Juke-boxes:– denuncia di inizio attività;Quando il funzionamento degli apparecchi automatici, bigliardini ecc. è a pagamentol’associazione è assoggettata al pagamento dei diritti erariali relativi alla imposta sugliintrattenimenti.

radio e televisioneLa tassa di concessione comunale non va versata. Va versato il canone di abbonamentoRAI e i diritti forfettariamente previsti a favore della SIAE.

Patentino per la vendita di tabacchiIl circolo che gestisce uno spaccio di bevande alcoliche che abbia non meno di 300soci può ottenere il patentino per la vendita dei tabacchi. A tal fine il Presidente delcircolo dovrà avanzare entro il 1° bimestre di ogni anno domanda in carta bollata da14,62 e all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorionella quale deve essere indicato il numero del codice fiscale del circolo, corredata dadichiarazione attestante il numero delle tessere prelevate dal circolo sulla base del-l’elenco nominativo degli iscritti. Il patentino può essere concesso anche a circoli conun numero di soci inferiore a 300 quando ricorrano particolari condizioni ambientali.

AttiVità SPEttAColiStiCHE E di iNtrAttENimENtoL’esercizio di attività spettacolari o d’intrattenimento, oltre a prevedere il rispetto dinorme fiscali e previdenziali quali ad esempio quelle che concernono il pagamento idiritti d’autore SIAE e degli oneri previdenziali e assistenziali ENPALS per gli artisti re-tribuiti, è soggetto a normative di Polizia Amministrativa.Tali normative, per le quali il D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 ha trasmesso le competenzeai Comuni, prevedono tra l’altro la concessione di:– Licenza per pubblici intrattenimenti o per dare audizioni all’aperto (art 69 T.U. leggi P.S.).– Licenza per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, accademie, feste da ballo,

altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di scuole di ballo e sale pubblichedi riunioni (art. 68 T.U. Leggi P.S.).

– Licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 T.U. Leggi P.S.)– I regolamenti del Prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo (art. 84

Leggi PS.).

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Sono soggetti al rispetto di tali norme tutti gli esercizi di pubblico spettacolo ed i circoliche nell’effettuazione delle attività di spettacolo presentino gli elementi previsti nellacircolare Ministeriale n. 10.15506/13500 del 19-5-84, riportata per esteso di seguito. Peri circoli non rientranti in tale circolare, cioè la quasi totalità dei nostri sodalizi, è data lapossibilità di svolgere le attività di spettacolo senza doversi dotare di autoriz zazionedi P.S. con le seguenti modalità:a) se riservati ai soli soci e con capienza inferiore a 100 posti, dotandosi unicamente

del certificato di agibilità rilasciato dall’Amministrazione Comunale e subordinatosolo rispetto della destinazione d’uso dell’immobile stabilita dalla licenza edilizia oda provvedimenti successivi;

b) se riservati ai soli soci, ma con capienza superiore a 100 posti dotandosi del “certi-ficato di prevenzione incendi” in base al D.M. 16-2-82 da richiedere al Comando Pro-vinciale Vigili del Fuoco corredando la domanda con la documentazione tecnicanecessaria.

testo della Circolare n. 10.15506/13500 del 19 maggio 1984 relativa all’oggetto, ema-nata dal dipartimento della Pubblica Sicurezza - ministero dell’interno.oggEtto: Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attri-buzione del carattere privato o pubblico del locale«Da più parti, negli ultimi tempi, è stata richiamata l’attenzione di questo Ministero sulcrescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un’attività i cui caratteri sonotali da farla assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, come noto,è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia. Nella mancanza diun’espressa disciplina legislativa che definisca i connotati dei circoli privati, la questionedella loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente cir-colare n. 10.4660/13500 del 12 ottobre 1976, si presenta di non facile soluzione. Da uncanto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione rico-nosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l’obbligodi far rispettare le norme poste a tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della in-columità pubblica nei casi non infrequenti in cui venga a rilievo che trattenimenti o glispettacoli svolgentisi in circoli asseriti come privati siano invece destinati al pubblico,ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.Ai fini dell’attribuzione del carattere “privato” o “pubblico” del locale, sembra oppor-tuno richiamare, in limite, il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionaledel 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuita il carat-tere di locale “pubblico” quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che inesso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta alloscambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attivitàsvolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli articoli 2082 e 2083 del CodiceCivile.In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassa-zione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sullascorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e tratte-nimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti ele-menti:a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci e/o

rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquistiil biglietto stesso;

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc.,destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

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c) complessità del locale dove si svolge l’attività, nel senso che appaia trattarsi di strut-tura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesementeimprenditoriale;

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardosi ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che im-pone l’obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e tratteni-mento in genere, con capienza superiore a 100 posti.

Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendanosvolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle pre-scrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle Amministrazioni Comunali e siresta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

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La nascita di una associazionel’associazione nasce dalla libera volontà di cittadini comuni che desiderano condi-videre e diffondere uno scopo collettivo non lucrativo e socialmente utile.A questo scopo è tutelata dalla Costituzione Italiana attraverso vari articoli, ricordiamofra gli altri: art. 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, siacome singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiedel’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) el’art. 18 (I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per finiche non sono vietati ai singoli dalla legge penale). Abbiamo dunque un diritto inviolabilee costruito attraverso una crescita democratica faticosamente ottenuta.

Le associazioni si costituiscono mediante un atto scritto che, per accedere alle agevo-lazioni fiscali previste dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 148 del Testo Unico delle Impo-ste sui Redditi, hanno bisogno dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata oregistrata.

Ulteriore elemento necessario per disporre di particolari agevolazioni fiscali è che loStatuto contenga alcune clausole specifiche che riportiamo:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la di-stribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualun-que causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 di-cembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) obbligo di avere una disciplina uniforme nel rapporto e nelle modalità associativevolte a garantire l’effettività del rapporto stesso, escludendo espressamente la tem-poraneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati opartecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazionidello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associa-zione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finan-ziario secondo le disposizioni statutarie;

e) obbligo di contenere articoli che tutelino l’eleggibilità libera degli organi ammini-strativi, il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice Ci-vile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i loro criteri diammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioniassembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il votoper corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore all’1 gennaio1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del co-dice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano privedi organizzazione a livello locale;

f) obbligo di contenere articoli che tutelino intrasmissibilità della quota o contributoassociativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità dellastessa.

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Inoltre per le associazioni sportive che vogliono ottenere il riconoscimento del CONI ènecessario che lo statuto contenga anche:

g) la dichiarazione che l’associazione s’impegna a recepire norme e direttive del CONI,del CIO e che può deliberare di affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, Disciplinesportive associate o a Enti di promozione sportiva conformandosi ai relativi statutie regolamenti.

h) che nessun componente l’0rgano Direttivo può assumere la medesima carica in altraASD\SSD affiliata al medesimo Ente o Federazione nella medesima disciplina.

Nell’atto costitutivo è necessario inoltre che siano presenti

la data di costituzione;

la sede sociale;

i dati anagrafici dei soci fondatori (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo diresidenza, codice fiscale);

la denominazione sociale (deve essere inserito esplicitamente: associazione o societàsportiva dilettantistica);

l’esplicitazione dell’assenza di fini di lucro; l’oggetto sociale (scopi ed obiettivi istitu-zionali);

la nomina dei primi organismi dirigenti (i primi componenti il Consiglio Direttivo e l’at-tribuzione al suo interno di cariche e/o deleghe sulla base delle disposizioni statutarie.Es: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario);

Lo stesso dovrà essere firmato da tutti i soci fondatori e, in applicazione della richiestadi sempre maggiore trasparenza nella gestione democratica ed attiva dell’associazione,dovrà essere reso pubblico nelle forme più efficaci all’interno dell’associazione stessa.Si consiglia perciò che sia posto in una zona di massima visibilità e risulti facilmenteconsultabile a tutti gli iscritti.

i Primi PASSi PEr l’ASSoCiAzioNE: CoSA fArE, ComE E doVE

Il primo passo da compiersi è la richiesta del codice fiscale che è l’elemento che iden-tificherà in maniera univoca nella sua vita l’associazione. La richiesta è gratuita e la do-manda è presentata, utilizzando il modulo AA5/6, dal legale rappresentante o dapersona da lui esplicitamente delegata agli uffici dell’agenzia delle entrate. E’ necessarial’esibizione dell’atto costitutivo e dello statuto che deve essere presentato dal legalerappresentante con gli opportuni documenti di riconoscimento o da un suo rappresen-tante, in possesso di specifica delega

Il modello AA5/6 necessità di alcune informazioni particolari per la sua compilazione:

CASELLA NATURA GIURIDICA: Deve essere scritto uno dei codici indicati nelle istru-zioni, tra questi diamo particolare rilievo ai codici: 12 ( Associazione non riconosciuta ecomitati), 53 (Società sportiva dilettantistica costituita da società di capitali senza finedi lucro) e 8 (associazione dotata di personalità giuridica).

CASELLA CODICE ATTIVITà: Deve essere indicato il “codice attività ATECO”. Il codice

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ATECO è quello che viene fornito all’apertura di una nuova attività e che ne rende pos-sibile la classificazione a livello contributivo. Si tratta di uno strumento fiscale atto astabilire la categoria di pertinenza di un’attività nuova e garantire, ai fini delle rilevazionidell’ISTAT, l’individuazione delle categorie economiche all’interno della struttura pro-duttiva italiana.

i codici più frequenti sono:

Attività di club sportivi:93.12.00 Attività di club sportivi: gestione di club sportivi: di calcio, bowling, nuoto,golf, pugilato, sport invernali, scacchi, atletica, club di tiro, pallavolo, basket eccetera;attività delle scuderie di cavalli da corsa, dei canili per levrieri da corsa e delle scuderiedi vetture da corsa.93.13.00 Attività di palestre: club e strutture per fitness e culturismo (body-building).

Attività di gestione impianti:93.11.10 Gestione di stadi gestione di impianti per eventi sportivi all’aperto o al coperto(aperto, chiuso o coperto, con o senza tribune);93.11.20 Gestione di piscine.93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti.93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi non classificati quali gestione di impianti pereventi sportivi all’aperto o al coperto (palazzetti per sport invernali, palazzetti per hoc-key su ghiaccio, sale per incontri di pugilato, campi da golf, piste da bowling, piste dipattinaggio, autodromi, cinodromi, ippodromi; gestione di campi da tennis; maneggi;poligoni di tiro).

Attività corsistica:85.52.00. Corsi sportivi e ricreativi intendendo tale la formazione sportiva (calcio, pal-lavolo, tennis, eccetera), i centri e campi scuola per la formazione sportiva, i corsi diginnastica, i corsi o scuole di equitazione, i corsi di nuoto, gli istruttori, insegnanti edallenatori sportivi, i corsi di arti marziali, i corsi di giochi di carte (esempio bridge), icorsi di yoga o di discipline olistiche;85.52.01 Scuole di danza Questa classe include i corsi danza, recitazione e musica, for-niscono istruzione formalmente organizzata, per scopi ricreativi o per sviluppo forma-tivo personale, per hobby senza portare tuttavia al conseguimento di un diplomaprofessionale, di una laurea o di una laurea specialistica (viene usato spesso in alterna-tiva il codice 93.12.00 che permette una gestione meno limitante delle attività svolte).93.19.99. Altre attività sportive non classificate Attività professionali sportive indipen-denti prestate da atleti professionisti; attività professionali svolte da operatori sportiviindipendenti: arbitri, giudici, cronometristi eccetera; gestione di riserve di caccia epesca sportive; attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative; allena-mento di animali a fini sportivi

gestione eventiGestione di eventi sportivi: 93.19.10. Enti e organizzazioni sportive impegnati in attivitàdi produttori o promotori di eventi sportivi, attività di leghe e federazioni sportive, at-tività legate alla promozione di eventi sportivi.

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la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto:

La registrazione come detto prima è facoltativa ma necessaria per accedere alle age-volazioni fiscali.

Presumendo che la costituenda associazione sia in possesso del codice fiscale, i pas-saggi da farsi sono i seguenti:

Recarsi all’Agenzia delle entrate e richiedere il modulo di registrazione dello statutomodello 69 (Seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni per la compilazione, ricor-dando che nel Quadro B vanno indicati i dati di tutte le persone che hanno firmato l’attocostitutivo più i dati dell’associazione) e l’entità dei diritti di segreteria da pagarsi se-condo il codice tributo 964T.

Recarsi in banca o alla posta e pagare utilizzando il modello F23 stando attenti a com-pilarlo in questo modo:

Scrivere i dati anagrafici dell’associazione (denominazione, sede e codice fiscale) Datidel versamento:

Campo 6 – UFFICIO O ENTE mettere il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle entratedove si intende effettuare la registrazione

Campo 9 inserire la causale RP (registrazione atto privato)

Campo 11 nella prima riga indicare 109T ed in corrispondenza al campo 13 lo importodi € 168,00 relativo all’imposta di registro;

Campo 11 nella seconda riga indicare il codice tributo dei diritti di segreteria 964T e lacorrispondente cifra.

Tornare all’Agenzia delle Entrate, ufficio registrazione atti per concludere l’iter, portandoi seguenti documenti

Lo statuto in duplice copia originale, ossia con la firma in originale dei soci su entrambele copie. Apporre le marche da bollo richieste nella misura di una ogni 100 righe o fra-zioni di riga.

Il modello F23 da cui risulta il pagamento dell’imposta di registro Il modello per la re-gistrazione compilato.

Farsi rilasciare dall’agenzia copia dello statuto bollato e verificare che, normalmentenell’ultima pagina, ci sia il timbro con l’opportuno numero di registro.

il modEllo EAS

Le associazioni devono inviare in via telematica la dichiarazione dei dati e delle notiziefiscalmente rilevanti attraverso il modello EAS.

Questo adempimento è stato introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 185/2008,nel quale si dichiara che gli enti associativi di natura privata, con o senza personalitàgiuridica, per poter continuare a fruire dei benefici di legge (non imponibilità dei cor-rispettivi, delle quote e dei contributi), devono possedere i requisiti qualificanti previstidalla normativa tributaria e comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rile-vanti ai fini fiscali. Questo per consentire gli opportuni controlli.

Sono state esonerate, nel campo di nostro interesse, le ONLUS (ivi incluse le ONLUS didiritto come le organizzazioni di volontariato) e le associazioni sportive dilettantistiche

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che percepiscono esclusivamente le quote di adesione, cioè che non percepiscononull’altro che la quota di iscrizione annuale, senza corrispettivi relativi a corsi o attivitàspecifiche degli associati.

L’invio deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Le associazioni/società sportive iscritte nel Registro CONI possono compilare il ModelloEAS in forma semplificata, ossia possono compilare oltre all’anagrafica di associazionee legale rappresentante, solo i seguenti quesiti dei 37 previsti:

– quesito 4. se l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;

– quesito 5. se l’ente è una articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente delquale indicare il codice fiscale;

– quesito 6. se l’ente è affiliato a federazioni o gruppi;

– quesito 20. se l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abi-tualmente, occasionalmente o mai e di quale importo

– quesito 25. in quale settore l’associazione opera prevalentemente;

– quesito 26. L’indicazione delle attività che l’ente svolge.

Le medesime associazioni dovranno trasmettere nuovamente il Modello EAS entro il 31marzo qualora nell’anno solare precedente si siano verificate delle variazioni rispettoalle informazioni offerte nella precedente comunicazione EAS.

Non è richiesto l’invio di un nuovo Modello EAS quando la variazione riguarda:

1) denominazione, sede legale e dati del legale rappresentante, in quanto informazioniche devono essere tempestivamente comunicate all’Agenzia delle Entrate con il Mo-dello AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) o con il modello AA7/10 (peri soggetti titolari di partita IVA);

2) il quesito 20 (se l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicitàabitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo).

Ricordiamo che la non presentazione del modello EAS nei tempi stabiliti esclude l’as-sociazione dalle agevolazioni fiscali previste. Consigliamo dunque particolare atten-zione a questo documento.

Ma cosa succede se dimentico di fare il modello EAS?

Il Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge (legge 26 aprile 2012, n. 44) èla risposta a questa domanda.

Vediamo il testo dell’art. 2 comma 1 del suddetto decreto:

Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordi-nati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di naturaformale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione nonsia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività am-ministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto for-male conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di

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presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dal-l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le mo-dalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successivemodificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Dunque è possibile per le associazioni che non hanno presentato il modello EAS e nonstanno subendo nessun tipo di controllo o verifica versare la sanzione in misura pari a258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’art. 11 comma 1 del D.lgs. 471/97.

Il codice tributo è stato indicato con la risoluzione N.46/E dell’11 maggio 2012 ed è il8114. In sede di compilazione del modello F24 bisogna inserire il codice nella sezione“Erario”, solamente in correlazione delle somme indicate nella colonna “Importi a debitoversati” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua ilversamento.

lA rEgiStrAzioNE Al rEgiStro CoNi

L’associazione per vedersi riconoscere il diritto alle agevolazioni del mondo sportivodeve iscriversi all’apposito registro CONI. La registrazione è condizione necessaria perottenere la qualifica di associazione sportiva non a scopo di lucro. Il nostro ente in virtùdi particolare convenzione con il CONI provvede direttamente all’iscrizione delle proprieassociazioni al registro; ovviamente dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti dilegge. Per questo è importante che venga consegnato al Comitato periferico di appar-tenenza tutta la documentazione richiesta. In questa maniera lo stesso potrà certificarecon sicurezza e chiarezza il possesso di quanto necessario per il riconoscimento. Infattifinché il comitato periferico dell’ente non entra in possesso della documentazione ne-cessaria (atto costitutivo, statuto, consenso ai fini della privacy) non sarà possibile perl’associazione ottenere le agevolazioni riconosciute al mondo sportivo .

N. B. Il riconoscimento ai fini sportivi, presupposto per l’iscrizione al registro, è concessodall’Ente, su delega del CONI all’atto dell’affiliazione al medesimo dell’ASD\SSD

lA gEStioNE dEll’ASSoCiAzioNE Ed i CoNtrolli:

Si è sempre più intensificato, da parte degli organi preposti, il controllo atto a verificarela sussistenza ed il possesso, da parte delle associazioni, dei necessari requisiti per usu-fruire di particolari agevolazioni.

Bisogna dunque che le stesse si attivino affinché, attraverso la regolarità formale degliatti e delle azioni, il loro status ed i loro diritti vengano rimarcati e ribaditi ben oltre gliobblighi previsti dalla legislazione vigente.

La necessità di dimostrare in maniera inequivocabile la propria natura di sodalizio spor-tivo non a scopo di lucro è diventata imprescindibile. E’ basilare ricordare che “gli entidi tipo associativo non godono di uno status di “extrafiscalità”, che li esenta, per defi-nizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro (…)svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale” (Corte di Cassazione sentenza28005/2008).

La norma prevalentemente applicata sembra dunque dare più valore all’analisi concretadelle attività svolte dagli enti non commerciali, non considerando sufficiente il titolo dipossesso di mancanza di lucro ottenuto con il semplice riconoscimento formale delladocumentazione statutaria da parte del CONI.

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Si esclude cioè che la “natura non commerciale del soggetto” possa determinare perquesto solo fatto, sempre e comunque, la “natura non commerciale della (specifica) at-tività” (Cassazione, sentenze nn. 7725/2004 e 1367/2004).

Questa impostazione ha un’importanza strategica nell’atto pratico della verifica formalenei confronti dell’associazione, risultando particolarmente onerosa per le stesse. Infattiè a carico loro la dimostrazione della consistenza dei presupposti che, di fatto, giusti-ficano l’esenzione e/o la decomercializzazione delle quote di iscrizione e di quelle dipartecipazione alle attività istituzionali. Dimostrazione che deve basarsi su fatti ogget-tivi (documentazioni concrete di gestione virtuosa degli adempimenti formali, parteci-pazione attiva dei soci alla vita sociale, ecc.) non essendo sufficiente il riconoscimentoformale del C.O.N.I.

Appare chiaro la presenza di un problema strutturale: non esistendo delle linee guidachiare su cosa gli organi preposti al controllo considerano valido per “dimostrazioneoggettiva della natura non commerciale”, le associazioni si muovono in maniera con-fusa; decodificando dai verbali di verifica che cosa deve essere fatto “per essere in re-gola”. Come dire che io imparo a guidare una macchina attraverso i verbali degliincidenti. Situazione assurda che non fa onore a nessuno: non fa onore alle associazionicostrette a giocare partire di cui non conoscono le regole e non fa onore nemmeno aglienti preposti ai controlli che dovrebbero, e sicuramente vorrebbero, costruire un rap-porto virtuoso con i contribuenti, rapporto che permetterebbe di costruire quella rela-zione fiduciaria e di rispetto degna di uno stato civile.

Attualmente le verifiche sono atte ad appurare:

- conformità normativa dello statuto associativo;

- iscrizione ad albi/registri;

- esistenza di vita associativa attiva (corretta convocazione organismi associativi ecomposizione degli stessi, rispetto dei diritti degli associati alla partecipazione attivaalla vita associativa, conoscenza degli stessi soci dei meccanismi che regolano l’as-sociazione e loro partecipazione nella gestione della stessa, etc.);

- corretta instaurazione del vincolo associativo (esistenza libro soci, presenza di verbalidel consiglio di accettazione delle domande di adesione, etc.);

- corretta instaurazione dei rapporti di lavoro;

- corretta tenuta della documentazione contabile/fiscale;

Appare subito chiaro che con una gestione attenta alle richieste formali, le associazionipossono dimostrare facilmente la correttezza dei loro atti.

Campo di battaglia aperto rimane la cosiddetta “partecipazione attiva” alla vita sociale.Consapevoli che la parola democrazia presuppone il governo di molti e la partecipa-zione dei tanti alle scelte operative, siamo altresì consapevoli che l’adesione cosiddetta“attiva” diventa molte volte una chimera.

Gli associati possono essere informati nella maniera più consona delle assemblee o riu-nioni, ma visto che spesso succede che la partecipazione alle stesse è molto bassa, nonpossono essere “costretti” a partecipare se non interessati. Dunque importantissimaper l’associazione è la possibilità di dimostrare, in maniera indiscutibile, di aver fatto ilpossibile per informare e coinvolgere i propri soci in maniera come richiesto “attiva”,senza per questo accettare supinamente di venire sanzionata, causa l’incolpevole scarsapartecipazione, perdendo così i diritti acquisiti.

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il libro SoCi

Alla base del rapporto associativo c’è una richiesta di adesione ( da parte del socio)che deve essere seguita da un procedimento di accettazione (da parte, normalmente,del consiglio direttivo). Dunque la tenuta del libro soci è un obbligo al quale l’associa-zione non può esimersi.

Non essendoci obbligo di vidimazione, non esistono particolari modalità per la tenutadello stesso. Pensiamo però che la tenuta di un ordinato registro in cui si possano fa-cilmente rilevare i dati anagrafici dell’associato, il suo numero di tessera CSEN, la datadi domanda e la data di ammissione sia una buona dimostrazione di volontà, di chia-rezza e ordine che non può che risultare vantaggiosa in caso di controlli. In questa ma-niera si fa in modo che l’ordinata tenuta della documentazione dell’associato (domandad’ammissione, consenso al trattamento dai dati, inclusi quelli sensibili come quelli con-tenuti nel certificato medico, conferma annuale del rinnovo dell’iscrizione) diventi stru-mento di dimostrazione di sana e corretta gestione.

i libri dEi VErbAli

Mai come in questi tempi i libri o registri dei verbali assumono una particolare impor-tanza. Da essi si evidenzia la forma e la tipologia di vincolo che lega l’associazione coni suoi associati.

Dunque massima attenzione alla necessità di far risaltare in ogni maniera la partecipa-zione attiva dell’associato alla vita sociale. Citiamo, solo in maniera indicativa e assolu-tamente non esclusiva, una serie di documenti o atti che sarebbe opportuno conservaree/o verbalizzare: l’invio della convocazione per l’assemblea, fatta utilizzando la meto-dologia più idonea (mail con ricevuta di ritorno o posta raccomandata ove il numero lopermette), affinché si possa facilmente dimostrare che è avvenuta nel modo più pub-blico e completo possibile; la presenza di un foglio firme nel documento di convoca-zione della stessa assemblea affisso all’albo sociale (in questa maniera diventaindiscutibile la volontà di rendere democratica e pubblica la vita associativa); fogliofirme dei partecipanti all’assemblea sociale con opportuna apposizione di “data certa”nei giorni seguenti; numerose riunioni del consiglio direttivo verbalizzate e con “datacerta” per l’ammissione dei nuovi associati e per le delibere di ordinaria amministra-zione.

La mancanza di regole sicure e certe, troppo frequentemente si è trasformata in indiziodi colpa. Dunque non può essere superata se non con una autoregolamentazione ge-stionale chiara e completa, in maniera che la vita associativa sia senza ombra di dubbiolimpida e pubblica.

è importante ribadire che l’unica forma di opposizione a qualsiasi abuso è nella appli-cazione di comportamenti fortemente legati alle leggi vigenti per la materia. E’ nel ri-scoprire la legge come scudo di difesa dei diritti del cittadino/contribuente che siesplica, così come voluto anche dagli organi preposti, il vero senso di democrazia par-tecipata.

Ricordiamo inoltre, che i verbali del consiglio direttivo e dei soci sono, assieme al librosoci, considerati documenti obbligatori per l’associazione e la loro assenza (anche semotivata e dimostrata, vedi ad esempio un furto) verrebbe considerata come non esi-stenza, con tutte le conseguenze negative che ne conseguono.

Altro motivo utile per l’utilizzo dei verbali è la tutela che gli stessi offrono ai soci neiloro rapporti interni.

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La maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche, infatti, fa parte della ca-tegoria delle associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica, nei confrontidelle quali, “i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”; in prima battuta,dunque, i creditori, chiunque siano, possono valersi sulle proprietà o beni possedutidall’associazione stessa. è detto anche, però, che “delle obbligazioni rispondono anchepersonalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” (art.38 Codice Civile). Pertanto, a norma del codice civile, i presidenti dei sodalizi sportiviprivi di personalità giuridica rispondono, rispetto alle obbligazioni sociali assunte, inproprio e senza che sia prevista la preventiva escussione del fondo sociale. Ciò significache i creditori dell’associazione potrebbero agire indistintamente sia nei confronti delpatrimonio del presidente o della persona che ha agito in nome e per conto dell’asso-ciazione, sia di quello sociale.

La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di un’associazione non rico-nosciuta (ossia non dotata di personalità giuridica) è disciplinata dall’art. 38 del CodiceCivile e prevede che, dopo l’utilizzo del fondo comune, sia a carico di chi abbia agito inrappresentanza della predetta associazione. Questa responsabilità permane anchedopo la perdita del potere di rappresentanza (Corte di Cassazione civile con la Sen-tenza, Sez. III, 17/12/2007, n.26290) cioè io rispondo per il periodo in cui sono stato rap-presentante dell’organismo. Tuttavia non sempre il presidente è responsabile delleobbligazioni sociali ma si può configurare l’ipotesi che altro dirigente, che non sia il pre-sidente, abbia assunto obbligazioni all’insaputa di questi o che lo stesso presidenteabbia agito su mandato degli organi direttivi, caricandosi di responsabilità non sola-mente sue. Diventa importante poter definire bene chi ha agito per conto di chi. Dunquesolo una attenta e precisa gestione dei verbali, in cui è registrata la vita e le scelte ge-stionali dell’associazione, può definire con esattezza su chi il creditore può rivalersi.Inconclusione: nei confronti di un terzo che ha contratto delle obbligazioni risponde coluiche ha contratto direttamente le stesse, qualunque sia il ruolo definito interno all’asso-ciazione. La corretta gestione dei verbali del consiglio direttivo e delle assemblee per-mette in questo caso una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità individuali,potendo definire con chiarezza se l’eventuale presidente o socio ha agito nell’ambitodi una gestione di cui se ne deve assumere la responsabilità o su apposita delega del-l’organismo associativo nei confronti del quale può rivalersi in un secondo tempo.

LA PRIMA NOTA

Un’associazione ha l’obbligo di sottoporre al vaglio dell’assemblea dei soci un rendi-conto economico che sia reale, comprensibile e ordinato.

è opportuno allargare questo momento, trasformando il rendiconto sociale in bilanciosociale, cioè una relazione che non tiene conto solamente di una serie di dati economici,ma un’analisi lucida della missione associativa. Una visone di quello che si è fatto eduna prospettiva di quello che si farà. La presentazione del bilancio sociale rappresentaun ottimo punto di riferimento per definire con lucidità e chiarezza il percorso ed il de-stino dell’associazione.

Questa metodologia, anche alla luce di recenti P.V.C. (processi verbali di constatazione),che rilevano e contestano all’associazione sotto verifica che i verbali assembleari sonotroppo simili l’uno con l’altro, dunque non sufficientemente discussi dall’assise (noncompete a noi giudicare la validità o meno di tale affermazione ma qualche dubbio ciè permesso averlo), può diventare inoppugnabile dimostrazione di correttezza formalee sostanziale, espressa in maniera attuale, viva e comprensibile.

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è chiaro che per effettuare una rilevazione reale delle movimentazioni finanziarie del-l’associazione bisogna predisporre un sistema ordinato e gestibile.

La legislazione è volutamente generica affinché gli enti non commerciali, specialmentedi piccole dimensioni non debbano sottoporsi ad adempimenti eccessivamente onerosiin termini di tempo e di investimento economico. Di base può essere sufficiente un sem-plice sistema di prima nota sul quale annotare tutte le entrate ed uscite fatte durantel’anno.

Il registro non deve essere vidimato dunque può essere tenuto nella forma più consonae che meglio si adatta alle esigenze dell’associazione: a mano, su foglio elettronico, conapposito software. Sullo stesso devono essere registrate periodicamente tutti i movi-menti in entrata ed in uscita. Buona abitudine è predisporre nella relazione di accom-pagnamento sia le esposizioni debitorie relative a mutui o prestiti; inoltre sarebbeopportuno aggiornare regolarmente l’inventario dei beni dell’associazione.

Fare il rendiconto di un’associazione significa suddividere in categorie omogenee levoci di costo e ricavo, in maniera tale che lo stesso possa risultare chiaro anche agli as-sociati che non hanno grande dimestichezza con resoconti contabili. E’ importante chevengano facilmente definite e comprese da tutti quali operazioni sono state fatte nel-l’anno in questione.

Due sono i principi contabili applicabili:

1. PRINCIPIO DI CASSA. Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamenteluogo entro la data di chiusura dell’esercizio sociale di riferimento. Tale principio, ade-guato solo alle realtà associative di modeste e medie dimensioni, dà luogo ad un ren-diconto composto dal solo prospetto del CONTO ECONOMICO, integratodall’indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell’esercizio;

2. PRINCIPIO DI COMPETENZA. I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell’eser-cizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi in-cassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da CONTOECONOMICO e STATO PATRIMONIALE.

è utile predisporre una relazione di accompagnamento al rendiconto economico edanche un rendiconto previsionale dell’anno a venire. Questa relazione non tratta solo,dunque, della consistenza economica dell’organismo in questione, ma sottolinea emette a fuoco la forma e le attività che compongono la vita sociale: quali sono state lefonti di finanziamento e i relativi impieghi, i cambiamenti strutturali dell’associazione,le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dell’esercizio suc-cessivo e ogni altra informazione che consente all’assemblea dei soci di acquisire unaconoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione.

Inoltre è opportuno far risaltare le caratteristiche della vita sociale al di fuori del merovalore finanziario. Tutte considerazioni opportune in caso di verifica per dimostrare unagestione attenta non solamente ai valori economici ma anche a quelli più etici e di pub-blica utilità, così come vuole lo spirito del no profit.

il 5 X millE

Che cos’è? Il 5 per mille, dopo essere stato annunciato da Giulio Tremonti, allora Ministrodell’economia, appare nella Finanziaria 2005. Viene definito come una misura «in viaprovvisoria e sperimentale», che prevede per i contribuenti la possibilità di destinare il5 per mille dell’Irpef scegliendo tra ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità So-

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ciale), associazioni di promozione sociali, sportive, associazioni riconosciute , enti deditialla ricerca scientifica e alla sanità, università, servizi sociali dei Comuni. Già dalla suagenesi il 5 per mille ebbe un successo eccezionale, con un’adesione dei contribuentisuperiore a ogni aspettativa: quasi 16 milioni di contribuenti hanno approfittato di que-sta misura che molti definiscono di democrazia fiscale.

Le associazioni che hanno chiesto ed ottenuto di usufruire dello stesso sono tenute,entro un anno dal momento in cui ricevono quanto dovuto, a predisporre un’appositarelazione nella quale viene definito chiaramente l’utilizzo dei fondi ricevuti.

Le modalità di realizzazione di tale rendiconto sono poi state chiarificate con un De-creto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 8, D.P.C.M. 19 marzo 2008, pubblicatosulla G.U.del 3 giugno 2008). Il rendiconto può essere predisposto utilizzando il modellomesso a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oppure elabo-rando un proprio documento in cui siano esposte in modo chiaro le spese che sonostate sostenute con la quota ricevuta; oppure per mezzo del bilancio di esercizio del-l’associazione, a patto che questo sia redatto secondo le “Linee guida e schemi per laredazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” fornite dall’Agenzia per le ONLUS(atto di indirizzo n.6) e venga corredato dalla delibera di approvazione dell’organo diamministrazione. In questo secondo caso “dovrà comunque risultare in modo chiaroed inequivocabile la destinazione della quota del 5‰ dell’Irpef percepita, eventual-mente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte edi costi sostenuti. Il bilancio di esercizio potrà essere corredato dal bilancio sociale qua-lora anche questo documento sia stato redatto secondo le “Linee Guida per la Reda-zione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit fornite dall’Agenzia per leONLUS”. Nel caso venga impiegato il fac-simile messo a disposizione dal Ministero,dovrà riportare anche l’autocertificazione del rappresentante legale che le informazionirecate sono autentiche e veritiere e che lo stesso è consapevole che le dichiarazionimendaci possono essere perseguite in sede civile e penale.

Al rendiconto deve, in ogni caso, essere allegata copia del documento di identità delrappresentante legale.

Una volta redatto il documento, gli enti che hanno percepito un importo pari o supe-riore a 15 mila euro (e per gli anni successivi un importo pari o superiore a 20mila euro)devono trasmetterlo con l’opportuna documentazione al Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali.

Gli enti che hanno percepito un importo inferiore sono tenuti a conservare la documen-tazione presso la sede legale dell’organizzazione ed esibirla qualora il Ministero ne fac-cia richiesta.

lA rACColtA foNdi

Tra le attività marginali che le associazioni possono svolgere, ci sono le raccolte pub-bliche occasionali.

Prendiamo come riferimento il comma 3 all’art 143 T.U.I.R. ai sensi del quale non con-corrono a formare il reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguito diraccolte pubbliche, effettuate occasionalmente anche mediante offerte di modico va-lore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagnedi sensibilizzazione.

Per quanto riguarda le Associazioni Sportive dilettantistiche, purché queste siano inpossesso di partita IVA ed abbiano esercitato l’opzione di cui alla legge 398\91, sono

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escluse dalla base imponibile i proventi derivanti da raccolte fondi che non eccedano€. 51.645,69 e che non sono state conseguite oltre l’ambito di due manifestazioni perperiodo d’imposta (Art.25, comma1, L. 133/1999).

Sono considerate tali anche le giornate dedicate alle raccolte nelle piazze, i banchettidi fiori o altri prodotti, i decennali dell’associazione, date e giornate commemorativecollegate all’ente.

La raccolta occasionale non viene considerata commerciale anche se esiste effettiva-mente un rapporto di scambio: sovvenzione contro cessione. La legge 266/91 prevedeall’Art. 8 comma 3, la detassazione delle attività commerciali, produttive e marginaliimpiegate unicamente per fini istituzionali.

Devono sussistere ed essere rispettate, affinché l’agevolazione sia valida, le seguenticondizioni:

Deve essere una raccolta pubblica, aperta a tutti e non limitata a soci o partecipanti adun evento.

Deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizza-zione.

Deve possedere carattere di occasionalità: non deve rappresentare l’occupazione abi-tuale o ordinaria dell’ente e nemmeno l’unica attività posta in essere.

Devono essere posti in vendita beni di modico valore, vi deve essere una relativa spro-porzione tra il costo del bene ceduto e la donazione ricevuta. Per evitare contestazionideve sussistere il più possibile la sproporzione tra offerta ricevuta e servizio prestato.Tra i servizi erogabili possono rientrare anche attività di spettacolo, organizzate co-munque rispettando il criterio di occasionalità e di sproporzione nel valore del servizioofferto rispetto al contributo richiesto.

Se l’associazione organizza una o più raccolte, ricordiamo che per le associazioni spor-tive vi è un massimo di due per annualità, la stessa deve redigere entro quattro mesidalla chiusura dell’esercizio un rendiconto separato che riporti in modo chiaro e crono-logico entrate e spese relative a ciascuna attività marginale e/o raccolta pubblica oc-casionale. Lo stesso deve contenere una relazione che disegni in maniera limpida leentrate e le spese relative ogni manifestazione.

Il rendiconto è obbligatorio e non ci sono particolari formalità nella sua predisposizionee a norma dell’art. 22 del DPR 600/73 va conservato. La rendicontazione, infatti, deverimanere agli atti fino a quando non siano terminati gli accertamenti relativi al corri-spondente periodo d’imposta.

lA CoNtAbilità SEPArAtA

è data possibilità all’associazione di svolgere un’attività commerciale in forma NONprevalente e legata agli scopi istituzionali.

In questo caso la stessa è tenuta ad avere una contabilità separata degli introiti di naturacommerciale da quelli di tipo istituzionale.

Possiamo dire che l’esplicazione della stessa può avvenire attraverso l’uso di distintilibri sociali per ciascuna attività (uno per l’attività costituzionale ed uno per la com-merciale), altresì è utilizzabile un apposito PIANO DEI CONTI o PROSPETTO ECONO-MICO che distingua chiaramente e regolarmente la tipologia delle prestazioni.

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Ovviamente assume molta importanza l’imputazione dei costi commerciali che devonoessere riportati in modo chiaro e preciso rispetto le attività che sono fonte di ricavi diquella natura e non di quella istituzionale.

Sussistono, però, dei costi che possiamo definire promiscui: sono quelli che fanno rife-rimento o che risultano utilizzati come servizi sia dalla “parte” commerciale sia da quellaistituzionale. Citiamo come esempio le spese di personale o della luce, telefono ed altro,utilizzate per entrambe le attività. Le associazioni in regime forfetario regolato dallalegge 398/91 hanno minori difficoltà perché i costi promiscui non vengono valutati aifini della determinazione delle imposte, le stesse sono già liquidate, infatti, tramite l’ap-plicazione delle detrazioni forfetarie che saranno argomento di un prossimo approfon-dimento.

Invece, per quello che riguarda l’imputazione dei costi promiscui in un’associazione conattività commerciale e NON in regime legge 398, sarà il principio della proporzionalitàtra i ricavi dell’attività istituzionale e quella commerciale a definire la quota che guideràla registrazione degli stessi.

PEr uNA CorrEttA doCumENtAzioNE CoNtAbilE

Vediamo ora più dettagliatamente la corretta gestione di un rendiconto contabile.

Le associazioni che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla norma-tiva (D.lgs. n.460/97) hanno l’obbligo di redigere il rendiconto annuale. Come dettoprecedentemente lo schema, non essendo definito da apposita legislazione, deve per-seguire l’obiettivo di essere veritiero, chiaro e facilmente comprensibile.

è ovvio che essendo il mondo dell’associazionismo ricco di particolarità e caratterizzatoda esigenze molteplici, ogni rendiconto deve essere adattato alla realtà di cui diventaspecchio. Ricordiamo che lo stesso deve essere conservato per 4 anni più l’anno incorso ai fini fiscali e per 10 anni ai fini civilistici (C.M. n.124/E del 12/5/98).

è importante ricordare che in base ai dettami della Comunicazione Ministeriale n. 124/Edel 12 maggio 1998 deve essere accompagnato dagli opportuni documenti di supporto.Per quello che riguarda le associazioni che si muovono solo nell’ambito della sfera isti-tuzionale per i costi si dovranno conservare scontrini fiscali o fatture intestate all’asso-ciazione. Per i ricavi opportuna ci pare la tenuta di una prima nota ordinata e regolarenella quale registrare tutte le entrate istituzionali della stessa.

I ricavi istituzionali, cioè delle associazioni in possesso del solo codice fiscale, sono nor-mati in maniera tale che non risulta la necessità di rilasciare alcun documento. è peròprassi fortemente consigliabile rilasciare una ricevuta ad ogni socio che versa una quotadi partecipazione alle attività istituzionali organizzate dall’associazione con alcune sem-plici avvertenze:

intestare le ricevute indicando i dati e il codice fiscale dell’associazione.

scrivere sulle stesse la frase “operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 4 DPRn.633/72 e successive modificazioni” e qualora la ricevuta superasse la somma di €77,47 applicare sull’originale una marca da bollo da € 2,00, annullarla e sulla copia scri-vere “imposta di bollo assolta sull’originale nei casi previsti dalla legge”.

Fanno eccezioni le ricevute emesse dall’associazione per la riscossione della quota as-sociativa per le quali non sussiste l’obbligo della marca da bollo.

Per quello che riguarda i ricavi di natura commerciale la documentazione più corretta

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consiste in fatture emesse o nel caso in cui l’associazione avesse scelto di usufruire delregime forfetario ai sensi della L. 398/91 nei corrispettivi iscritti nell’apposito prospettodi cui al D.M. 11.02.1997.

Nel caso di esercizio di attività commerciale esiste l’obbligo di tenere la contabilità se-parata: per chi avesse optato per il regime ai sensi della L. 398/91, i costi sono definitidalle fatture ricevute ed intestate all’associazione, mentre i ricavi sono documentati daicorrispettivi, come detto precedentemente, scritti nell’apposito prospetto definito daldecreto ministeriale 11/02/1997.

Ricordiamo che chi esercita attività commerciale e sostiene costi promiscui può de-durre la parte di tali costi in una percentuale che si ottiene dal rapporto fra l’ammontaredei ricavi commerciali e l’ammontare dei ricavi complessivi.

AlCuNE PArtiColAritA’ dEllA gEStioNE

La tracciabilità delle movimentazioni finanziarie:

è importante comprendere che la tracciabilità dei movimenti economici all’interno diuna associazione diventa sempre più sintomo di correttezza gestionale.

Si è consapevoli, però, che le associazioni, per la strutturazione dei servizi offerti e pernecessità economiche che frammentano e rateizzano le quote integrative, ricevonoquotidianamente pagamenti in contanti.

Le stesse devono attrezzarsi per muoversi, nell’ambito dei flussi di cassa, in maniera ilpiù possibile organizzata, verificabile e cristallina. Limite invalicabile, per la A.S.D., è cheogni entrata o uscita uguale o superiore ai 1.000,00 euro deve passare in maniera as-solutamente tracciabile e facilmente rilevabile attraverso la contabilità dell’associazionestessa.

La mancata osservanza, anche di una sola volta, di tale obbligo comporta la perditadelle agevolazioni previste dalla legge 398/91 e l’applicazione di una sanzione ammini-strativa pecuniaria, stabilita dall’art.11 D.lgs. n.471/97, da un minimo di 258 euro ad unmassimo di 2.065 euro. Ci sembra perlomeno sbilanciato il rapporto fra colpa e puni-zione, ma avendo visto in più occasioni che gli organi preposti non dimostrano, a nostromodesto parere, un’opportuna flessibilità, chiediamo alle nostre associazioni massimaattenzione al riguardo.

LA DATA CERTA ALL’UFFICIO POSTALE

L’apposizione della data certa presso un ufficio postale è uno strumento semplice egiudicato idoneo per definire in maniera chiara e indiscutibile il momento temporale incui un documento è stato scritto.

Ma come deve essere posta questa “data certa”? Sono molte le associazioni che rice-vono indicazioni spesso contraddittorie e confuse dei vari uffici postali a cui si rivol-gono. Per fare un poco di chiarezza riportiamo il Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n.261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo delmercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità delservizio” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999:

Art. 8 (Autoprestazione)

1. è consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della per-sona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure

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da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell’interesse dell’autopro-duttore.

L’autoprestazione, così come prevede la norma, non è altro che il pagamento della tassadi affrancatura (comunque spettante a Poste Italiane, in virtù della privativa) per quellecorrispondenze recapitate in proprio dal mittente. Il mittente può presentare gli oggettiaffrancati ad un qualsiasi ufficio postale, che li bolla e li restituisce al mittente. In que-st’ultimo caso c’è, effettivamente, certezza della data.

Dunque possiamo rivolgerci all’ufficio postale richiedendo la cosiddetta “autopresta-zione” prevista dall’art. 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con apposizionedel timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro chelo contiene.

Il primo passo dunque è quello di unire in maniera sicura (graffette o fascicolazione) ildocumento interessato. è sufficiente andare in un ufficio postale e richiedere il serviziodi “data certa”: “certificazione dell’esistenza di un documento in una determinata data”,servizio disciplinato dalla disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007.

Consigliamo di seguire questa procedura:

- mettere la dizione “documento unico”, datata e sottoscritta sulla prima pagina deldocumento, seguita dal numero delle pagine che compongono lo stesso;

- mettere la dicitura, sulla prima pagina del documento: “si richiede l’apposizione deltimbro postale per la data certa”, seguito da data e firma;

- affrancare con francobolli (applicati sul primo foglio) e richiedere infine all’ufficio po-stale l’apposizione del timbro che annulli l’affrancatura.

In questo modo si ottiene la certezza dell’esistenza “di quel documento a quella data”.In pratica è come richiedere una spedizione senza però far effettivamente viaggiare ildocumento, che infatti viene immediatamente restituito al mittente dall’ufficio postale.

QuANdo Si CHiudE l’ASSoCiAzioNEUn’associazione chiude per vari motivi: la fine dello scopo sociale, l’impossibilità eco-nomica o/e organizzativa di continuare la sua gestione o semplicemente per consun-zione.

L’associazione che intende cessare la propria attività deve, come previsto dallo statuto,convocare l’assemblea straordinaria, affinché deliberi lo scioglimento dell’associazionee la nomina del liquidatore, che può essere anche uno degli amministratori in carica. Ladelibera di scioglimento deve essere attuata (art. 21, comma 3 del Codice Civile) con ilvoto favorevole di almeno 3/4 degli associati presenti in assemblea (dunque lo statutonon può prevedere una percentuale più bassa). Il suo scioglimento produce effetti adecorrere dalla data in cui è stata adottata la relativa disposizione. Diventa dunque im-portante apporre “data certa” al verbale dell’assemblea per definire in maniera indiscu-tibile il giorno. Dalla data della delibera di scioglimento prende avvio la fase diliquidazione, che ha lo scopo di determinare l’entità del patrimonio dell’associazione epagare eventuali debiti residui

Gli enti non commerciali di tipo associativo devono devolvere il patrimonio dell’ente, incaso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità simili o ai fini di pubblicautilità. Per fare ciò deve essere interpellato l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione impostadalla legge (tale requisito è previsto dall’art.148, ottavo comma, del TUIR per accedere

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alle agevolazioni fiscali di cui all’art.148, comma 3 e seguenti del TUIR). Le associazionisportive dilettantistiche, invece, sono tenute a devolvere il patrimonio residuo a finisportivi in caso di scioglimento. Conclusa la fase di liquidazione, il liquidatore devolveil patrimonio dell’associazione all’ente individuato dallo statuto o dall’assemblea al mo-mento dello scioglimento e l’associazione si spegne, dopo aver espletato gli ultimiadempimenti fiscali:

chiusura della partita IVA (con Modello AA7/10 da presentare all’Ufficio dell’Agenzia di-rettamente, mediante raccomandata o attraverso comunicazione telematica) o del solocodice fiscale (con Modello AA5/6 da presentarsi esclusivamente per via telematica);

versamento delle imposte, se dovute, (IRAP + IRES) entro il giorno 16 del sesto mesesuccessivo alla data di delibera di liquidazione;

presentazione della dichiarazione IRAP e dichiarazione UNICO Enti non commercialientro il nono mese successivo alla data di delibera di liquidazione;

presentazione, se dovuto, del Modello 770 semplificato sempre entro il 31/07 dell’annosuccessivo a quello nel corso del quale sono stati erogati compensi.

fiSCo E ASSoCiAzioNi SPortiVE:

Le associazioni sportive, in possesso dei requisiti richiesti, vengono classificate comeEnti non Commerciali di tipo associativo. Il loro reddito è composto dalle seguenti voci:

1) redditi fondiari (reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumen-tali);

2) redditi di capitale (reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a rite-nuta a titolo di imposta, ad esempio, gli interessi su c/c bancario);

3) redditi di impresa (reddito imponibile derivante dall’attività commerciale);

4) redditi diversi (redditi residuali tassati).

I proventi che una associazione ricava dalla propria attività istituzionale, definita in ma-niera il più possibile chiara dallo statuto, non concorrono alla formazione di reddito diimpresa.

è importante che la stessa possieda e soprattutto rispetti tutte le richieste contenutenel comma 8 dell’art. 148 del TUIR. Alcune tipologie di proventi vengono qualificatecome di natura istituzionale, cioè non soggette ad imposte dalla loro nascita altre in-vece sono definite decomercializzate, cioè sono attività che normalmente vengono tas-sate ma che in maniera eccezionale sono agevolate; esempio tipico di attivitàdecommercializzata è dato dai cosiddetti Corrispettivi Specifici cioè le quote che gliassociati pagano per usufruire dei corsi e delle attività poste in essere all’associazionee che compongono i fini e gli scopi istituzionali: la quota di partecipazione a corsi spe-cifici o quanto pagato per l’uso di campi da calcio o da tennis.

Abbiamo riportato in maniera più schematica gli introiti che risultato in regime di favoreai fini I.V.A. (art. 4 del DPR 633/1972) e/o ai fini I.R.E.S. (art. 158 del T.U.I.R.).

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lA riCHiEStA dEllA PArtitA i.V.A.

Per poter svolgere un’attività commerciale non prevalente, all’interno dell’associazione è ne-cessario richiedere la partita I.V.A.

è buona norma richiederla dopo aver ottenuto il codice fiscale in maniera tale che si avrannodue codici diversi da utilizzare nelle diverse necessità, quello fiscale per le attività istituzio-nali, quello commerciale per quelle commerciali.

Dunque si procede alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA all’inizio attivitàdell’associazione, a norma dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972. Per fare questa comunicazione siutilizza il Modello AA 7/6 al quale si allega la fotocopia dell’atto costitutivo e statuto dell’as-sociazione e il documento di riconoscimento del rappresentante legale. Tutto questo può

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essere fatto attraverso un Intermediario Autorizzato (Dottore Commercialista, Ragioniere,ecc.).

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile pre-visto dalla L. 398/91 (di cui parleremo successivamente) devono effettuare tale opzione bar-rando il quadro VO del primo modello UNICO enti non commerciali che verrà inoltrato viatelematica.

La richiesta di inizio attività all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve essere presentata entro30 giorni dalla data di costituzione dell’associazione o dall’inizio dell’attività commercialese iniziata in un secondo tempo.

AdEmPimENti PEr fArE AttiVità CommErCiAlE

Per poter svolgere un’attività commerciale, l’associazione è tenuta ad una serie di adempi-menti: la compilazione dei registri contabili, il versamento delle imposte dirette ed indirette,la presentazione del modello UNICO. I versamenti devono sempre essere fatti utilizzando ilmodello F24 e solo in via telematica dall’associazione, ricorrendo ai servizi offerti dalla ban-che o da Poste italiane oppure attraverso gli intermediari legalmente riconosciuti. Bisognapoi iscriversi al Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative, il cosiddetto REA,presso la Camera di Commercio territorialmente competente, definita geograficamente dallasede legale dell’associazione, come ribadito più volte dal ministero (Circ. n. 3407/C del 9gennaio 1997, richiamato dalla Risoluzione del 4 Novembre 2009).

La scelta del regime contabile: in possesso della partita IVA l’associazione può deciderequale regime contabile adottare ed iniziare le procedure necessarie per l’attivazione dellostesso:

I regimi sono tre:

Regime forfetario previsto dalla legge 398/91Regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73)Regime contabilità ordinaria (art. 14, 15, 16, 20 del DPR 600/73)

Attualmente il regime privilegiato è il regime forfetario permesso dalla legge 398/91. Saràdunque questo, visto l’assoluta preponderanza con cui domina il mercato, che tratteremoin queste pagine. è possibile accedervi attraverso l’opzione ottenuta barrando il quadro VOdel modello UNICO Enti non commerciali che verrà spedito telematicamente e che avrà ef-fetto fino alla revoca, in ogni caso almeno per tre anni. è necessario inviare inoltre una co-municazione alla SIAE competente per territorio in relazione alla sede legale associativa,prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende avvalersi del regime agevolato. L’ef-fetto vale dall’inizio di detto anno.

lEggE 398 dEl 16 diCEmbrE 1991

Attualmente è il regime fiscale adottato con maggior frequenza dalle associazioni. Si trattasemplicemente di un modo forfetario di determinare le imposte che un ente non commer-ciale deve corrispondere.

Lo stesso prevede inoltre che il versamento dell’IVA usufruisca dell’applicazione di una de-trazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili compresele pubblicità e le sponsorizzazioni.

Ovviamente si parla di pubblicità o sponsorizzazione quando lo sponsor trasferisce un valoreeconomico in cambio della presentazione del suo marchio. Non ricade nei casi precedentil’uso di maglie o borse comprate dallo sponsor e poi date in dono alla squadra. è buonaabitudine chiedere una documentazione atta a dimostrare l’estraneità economica dell’asso-ciazione all’acquisto (fotocopia della fattura dell’azienda produttrice intestata allo sponsor)

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e accompagnare il tutto con una precisa delibera di accettazione del consiglio direttivo.

Per quello che riguarda i diritti ceduti e diffusi attraverso una ripresa televisiva e/o radiofo-nica la detrazione è da calcolarsi nella misura pari ad un terzo dell’importo relativo alle ope-razioni stesse.

Per quello che riguarda il versamento dell’IRES cioè l’imposta sul reddito la base imponibileè data dal 3% dei proventi commerciali conseguiti nel periodo a cui ci si riferisce, a questevanno poi aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Ricordiamo che la legge 398 è applicabile acondizione che nell’anno precedente non si siano avuti introiti commerciali superiori allacifra di € 250.000,00 e che gli stessi NON siano prevalenti dei ricavi istituzionali.

Fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che, assieme agli enti ecclesiasticinon sono tenuti alla prevalenza istituzionale su quella commerciale per l’art. 149 del T.U.I.R..Ci sembra opportuno, per sgombrare il campo da rischiose tentazioni di utilizzare loschermo associativo per un’attività oggettivamente commerciale, definire la “ratio” dell’ar-ticolo in questione. La possibilità di avere una parte commerciale prevalente su quella isti-tuzionale deve essere di aiuto a quelle piccole associazioni sportive che, applicando quoteistituzionali molto basse e/o frequentate da un numero di soci insufficiente, non potrebberoesistere se non aiutati da sponsorizzazioni (la squadra di calcio della frazione che ricavadagli striscioni pubblicitari appesi ai lati del campo di allenamento il necessario per la propriapartecipazione ai vari campionati).

Gli adempimenti contabili dei soggetti che aderiscono a questo regime sono:

• Versare trimestralmente l’IVA attraverso il modello F24, questo deve avvenire entro il se-dicesimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza maggio-razione di interessi (è prevista altresì la compensazione). Non vanno redatte ledichiarazioni I.V.A. annuale e la comunicazione I.V.A., si usufruisce inoltre anche dell’esen-zione del versamento dell’acconto annuale dell’IVA.

• Numerare e conservare le fatture d’acquisto.

• Annotare anche attraverso un’unica registrazione, da farsi entro il giorno 15 del mese suc-cessivo l’ammontare dei proventi introitati dall’attività commerciale, riferiti al mese pre-cedente, nel registro IVA minori opportunamente integrato dal proprio consulente.

• Annotare sul citato registro, ove necessita, le plusvalenze patrimoniali o le operazioni in-tracomunitarie che non costituiscono reddito imponibile.

Grazie al succitato regime si gode, come scritto precedentemente, dell’esonero degli obbli-ghi di tenuta delle scritture contabili. Nel caso venga superato il limite dei 250.000 euro inoperazioni commerciali o nel caso che l’associazione faccia anche un solo movimento eco-nomico di entità uguale o superiore ad € 1.000,00 si decade dal regime agevolato, inoltreverrà disposta una sanzione da € 258,33 a € 2.065,83 (articolo 11 del D.lg. 471/1997). Ladecadenza opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata fatta l’opera-zione economica, causando per l’anno in questione l’applicazione di due distinti regimi con-tabili e di imposta sia ai fini IVA che IRES.

IRAP IMPOSTA SULLE ATTIVITà PRODUTTIVE

Se sussiste una base imponibile gli enti non commerciali sono soggetti al pagamento del-l’imposta regionale sulle attività produttive indipendentemente o meno ci sia il possessodella partita IVA.

Per le associazioni che effettuano solamente prestazioni di tipo istituzionale la base impo-nibile si ottiene sommando:

• Retribuzione personale dipendente

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• I redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente

• I redditi di lavoro autonomo non abitualmente esercitati.

• Questa determinazione avviene applicando il metodo “retributivo”.

Se l’associazione opera anche in regime commerciale e ha optato per il regime forfetariodefinito dalle legge 398 alle voci sopradette devono essere aggiunte:

Il reddito d’impresa determinato forfettariamente Gli interessi passivi

Per le associazioni sportive dilettantistiche i compensi istruttori dati nell’esercizio diretto diattività sportiva dilettantistica ed i compensi cosiddetti amministrativi-gestionali non devonoessere compresi nel calcolo sopradetto.

IL MODELLO UNICO

Di norma il termine fissato per la compilazione e l’invio telematico del modello UNICO, ob-bligatorio per gli enti non commerciali titolari di partita IVA è entro il nono mese della chiu-sura dell’esercizio finanziario.

Dunque la scadenza è il 30 settembre per gli organismi con esercizio riferito all’anno solare,mentre per coloro che hanno deliberato per annualità diverse si calcolano i nove mesi se-guenti (esercizio 1/9-31/8 il termine sarà 31 maggio dell’anno a venire).

Il termine per la presentazione del modello 770 semplificato, che deve essere compilatoanche dalle associazioni che pur facendo solo attività istituzionale hanno elargito compensiagli istruttori, ai collaboratori amministrativi gestionali o per consulenze da parte di profes-sionisti, è fissato al 31 luglio di ogni anno.

Inoltre, entro i termini previsti, per i compensi erogati debbono essere presentate le Certi-ficazioni Uniche (rivolgersi ad un Commercialista o ad un Consulente del Lavoro)

I VANTAGGI FISCALI PER I TERZI

Coloro che destinano somme di denaro a favore di un’associazione o di una società sportivadilettantistica godono di particolari detrazioni fiscali. La più utilizzata è la detrazione deicosti sostenuti per la partecipazione di minori alle attività istituzionali delle associazione diriferimento.

La stessa consente la detrazione del 19% su un importo massimo di 210 euro per la spesasostenuta per la partecipazione di minori tra i 5 ed i 18 anni alle attività istituzionali. La rice-vuta rilasciata dall’associazione deve contenere oltre ai dati relativi all’associazione stessa,la causale del pagamento, l’attività sportiva esercitata, l’importo corrisposto, i dati anagraficidel minore ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Per le elargizioni liberali, cioè le somme volontariamente date in maniera totalmente spon-tanea e senza alcun tipo di ritorno (non può sussistere nemmeno una forma di “debitod’onore” da parte dell’associazione, che non può, ad esempio, decidere di mettere il logodell’azienda da cui ha ricevuto un contributo per “sdebitarsi” dell’azione fatta), vediamo ivari casi:

• Associazioni o società sportive riconosciute dal CONI che ricevono contributi volontari dapersona fisica; l’erogazione è detraibile per il soggetto erogante fino ad un importo com-plessivo non superiore a 1.500 euro, ma lo stesso deve essere fatto via banca o ufficio po-stale o secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delleFinanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

• Associazione iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale che riceve con-tributi volontari da persona fisica; l’erogazione è detraibile fino ad un importo complessivo

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non superiore a 2.065,83 euro, ma lo stesso deve avvenire via banca o ufficio postale osecondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze,da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

• Associazione iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale che riceve con-tributi volontari da soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende,associazioni); onerideducibili per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichia-rato.

Associazione iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o iscrittaall’anagrafe delle ONLUS che riceve contributi da persone fisiche soggetti ad IRES; onerideducibili per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comun-que nella misura massima di 70.000 euro annui purché l’associazione tenga scritture con-tabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nelperiodo di gestione e deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un ap-posito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale.

Associazione iscritta all’anagrafe delle ONLUS che riceve contributi volontari da soggettiIRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni); oneri deducibili per importo nonsuperiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.

Associazione iscritta all’anagrafe delle ONLUS che riceve contributi volontari da persone fi-siche; le erogazioni liberali in denaro sono detraibili per un importo complessivo non supe-riore a 2.065,83 euro.

lE SoCiEtà SPortiVE dilEttANtiStiCHE

La nascita delle società sportive è stata sancita dall’art. 90 della legge 298/2002.

In passato l’Amministrazione Finanziaria, con la circolare dell’aprile 2003, ha negato la pa-rificazione tra ASD e SSD sulla base dell’assunto che le SSD non conferiscono lo status disocio ai propri utenti (nelle SRL i soci sono i detentori delle quote di capitale) che, pertanto,resterebbero privati dei diritti di voto e di approvazione del bilancio. Diritti che, se non pos-seduti, inficiavano la qualifica di associazione sportiva dilettantistica.

L’evoluzione normativa seguente ha però costretto l’amministrazione a rivedere le sue po-sizioni a favore delle società. Infatti, come detto sopra, l’art. 90 della Legge 289 del 2002stabilisce inequivocabilmente che, ai fini fiscali, le ASD e le SSD sono parificate, inoltre lalegge 128 del 2004 esenta espressamente le SSD dall’obbligo di democraticità (uno deipunti nodali della “quaestio”), è stato infatti stabilito che in materia di adempimenti socialile SSD sono soggette alle norme del Codice Civile. Infine l’art. 30 del decreto anticrisi del2008 ha previsto che non solo le ASD ma anche le SSD debbano adempiere all’inoltro tele-matico del MODELLO EAS se intendono detassare gli incassi istituzionali, riconoscendo allestesse società il diritto di decommercializzazione di alcuni introiti. Valgono ovviamente , lestesse regole delle Associazioni Sportive Dilettantistiche le entrate che possono essere de-tassate ai fini IVA e imposte sui redditi sono esclusivamente quelle sportive istituzionali: es.per una SRL che ha, per fine statutario, la gestione di scuole tennis, la detassazione riguar-derà soltanto gli incassi delle suddette scuole e non anche, per esempio, la gestione secon-daria di un servizio ricreativo o estetico (sauna, massaggi, ecc.).

Gli incassi detassati possono dunque provenire solamente da due tipologie di soggetti: isoci detentori delle quote della S.R.L. ed i soci, cosiddetti frequentatori, ossia gli abitualiutenti dei corsi dalla SRL purché tutti tesserati con l’Ente di Promozione o la Federazione acui è affiliata la SSD stessa. Dunque diventa importantissimo che all’interno di una S.R.L.sportiva tutti gli associati siano iscritti al medesimo ente o federazione.

Vediamo gli adempimenti per regolarizzare formalmente una SSD.

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CoSA dEVo fArE PEr AVErE uNA S.S.d. iN rEgolA

Costituire il sodalizio nella forma della SRL sportiva dilettantistica senza scopo di lucro (op-pure cooperativa sportiva dilettantistica)

Infatti solo le società di capitali sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, sono parifi-cate, ai sensi dell’art. 90 della legge 289 del 2002, alle ASD sul piano della detassazionedelle entrate istituzionali

Porre attenzione particolare alle attività sportive che si intende svolgere e menzionarle spe-cificamente in statuto nel punto in cui definisco i fini e gli scopi della Società

L’art. 90 della Legge 289 del 2002 impone alle SSD di indicare, quale attività statutaria, l’av-vio, la formazione e l’esercizio delle discipline sportive dilettantistiche. I gestori dovranno,pertanto, individuare una o più di queste discipline da definire come tali, allargando il nu-mero anche a quelle previste nel futuro; ma senza generalizzazioni che finirebbero con ilrendere slavato l’oggetto statutario.

Affiliazione all’Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI e tesseramento dei pra-ticanti le attività sportive statutarie

Si tratta di un passaggio importantissimo: gli utenti dell’impianto per i quali potrà essereapplicata la detassazione delle quote corsi, abbonamenti, ecc. devono essere tesserati conuna Federazione o Ente di Promozione. Per i non tesserati, invece, è inevitabile l’applicazionedell’IVA e delle imposte sui redditi. Dunque essenziale che tutti i soci possiedano la tesseradell’ente.

Iscrizione della SSD nel registro del CONI

Operazione che sarà effettuata dal Comitato territoriale CSEN competente a seguito del-l’affiliazione.

Comunicazione telematica della dichiarazione EAS

L’agevolazione è concessa a condizione che la SSD interessata comunichi tale intento al-l’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita dichiarazione EAS.

LA CONTABILITà DI UNA SOCIETà SPORTIVA

Le associazioni sportive dilettantistiche non richiedono amministrativamente grandi forma-lità. Contabilità e bilancio, infatti, così come i libri sociali (direttivo e assemblea) possonoessere gestiti con sistemi liberi purché corretti e trasparenti. La Società Sportiva Dilettanti-stica sottostà, invece, a norme molto più rigorose: la contabilità deve essere redatta secondoil sistema della partita doppia e il bilancio soggiace agli obblighi di deposito. I libri socialisono soggetti a preventiva vidimazione ed è obbligatorio stilare l’inventario annuale deibeni.

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Vediamo un piccolo schema riassuntivo:

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Possiamo dunque dire che di fronte ad una maggiore complessità gestionale, che sicura-mente richiede il supporto di un consulente, le società offrono molti vantaggi nella gestionee nella costruzione credibile della propria attività. Infatti, mancando il richiamo alla demo-craticità partecipata dei soci alla vita sociale, si supera uno dei principali ostacoli che sussi-stono nei rapporti con l’amministrazione competente, che vede con sospetto il fatto che lebasse percentuali di partecipazione alle assemblee sono dovute più al volontario disinte-ressamento del socio che al desiderio di avere, da parte della dirigenza, una gestione fu-mosa.

lE PrEStAzioNi All’iNtErNo di uNA ASSoCiAzioNE o SoCiEtà SPortiVA

Un’associazione può avere con i propri collaboratori qualsiasi tipo di rapporto di lavoro au-tonomo o subordinato.

Nell’ambito dell’associazionismo sportivo si ricorre con frequenza ad alcune forme di colla-borazioni tipiche delle associazioni che si occupano di sport.

Vediamo infatti utilizzate negli organismi in questione varie tipologie di collaborazioni: lecosiddette collaborazioni volontarie e gratuite; le collaborazioni endoassociative sportive(compensi sportivi e compensi collaboratori amministrativi-contabili); le indennità di carica.

è da valutare, visto le modifiche recentemente apportate alla legislazione che ne definiscel’uso, l’utilizzo dei cosiddetti “voucher” per lo svolgimento di piccoli lavori occasionali di ma-nutenzione/pulizia di impianti sportivi e giardini.

LA PRESTAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA:

Nell’ambito dell’associazione è previsto che il socio stesso, condividendo, i fini istituzionalipresti in maniera volontaria e gratuita la propria opera.

Impegno che non fa sorgere alcun rapporto, giuridicamente rilevante, che giustifichi pretesetra l’associazione ed il volontario.

è consigliabile però, per eliminare possibili contestazioni con gli organi di controllo ( po-trebbero rilevare la presenza di un’elusione di tipo lavorativo dietro lo schermo del volonta-riato) ed anche per definire con il volontario stesso delle regole precise e certificare la suavolontà nello svolgere siffatto compito, che lo stesso venga definito in maniera chiara periscritto, venga approvato dal consiglio direttivo e venga accompagnato da una dichiarazioneautografa del prestatore.

Ovviamente con l’assunzione di un impegno a titolo gratuito è riconosciuto al prestatore ilrimborso spese sostenute per ed a nome dell’associazione. Le stesse devono essere auto-rizzate dal consiglio direttivo ed accompagnate dalla documentazione contabile il più com-pleta possibile.

I COMPENSI EROGATI NELL’ESERCIZIO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE

L’art. 67 del TUIR definisce una particolare agevolazione per le associazioni sportive dilet-tantistiche che possiedono questi requisiti:

lo statuto deve contenere le clausole indicate dall’art.90 della Legge 289/2002;

l’associazione deve essere affiliata ad una Federazione, ad un Ente di promozione sportivao ad una Disciplina sportiva riconosciuta dal CONI;

la stessa deve essere iscritta nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistichetenuto dal CONI.

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Possedendo queste qualità l’associazione può applicare la disposizione dell’articolo 67,comma 1, lettera m che riconduce i compensi ottenuti dagli istruttori sportivi, nell’ambitodella loro attività istituzionale e non conseguiti nell’esercizio di professioni né derivanti daun rapporto di lavoro dipendente, fra quelli “erogati nell’esercizio diretto di attività sportivedilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’In-cremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque or-ganismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essisia riconosciuto”. Posizione rafforzata anche dal comma 6 del l’art 35 ”decreto mille proro-ghe” legge n. 14/2009 che ribadisce il diritto delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti dipromozione sportiva, Discipline associate, riconosciuti dal CONI, di applicare quanto previstodall’art. 67, comma 1, lett m).

Per attività sportiva dilettantistica si deve intendere ai sensi della legge 91/81 e D.lgs. 242/99per negazione, l’insieme di tutte le diverse forme di attività che non sono riconosciute pro-fessionistiche.

Nell’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, contenute nell’articolo 67, sonoricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva di-lettantistica. (L’articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008 e Risoluzione Agenzia Entrate– Direzione Centrale Normativa n. 38/E del 18/05/2010)

Si ribadisce che non è necessario, per i richiami legislativi di cui sopra, che il lavoro del col-laboratore sia finalizzato alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo com-presa nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche l’attività didattica eformativa non finalizzata alla competizione.

è necessario però che il reddito percepito non possa essere ricondotto ad attività profes-sionale e nemmeno a lavoro subordinato.

Estrema attenzione dunque all’impostazione formale del rapporto: contratto scritto fra leparti ad inizio collaborazione, ricevute per i compensi dati al collaboratore e certificazionedel medesimo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, del totale di quanto corrispostogli.

Per i dipendenti pubblici è possibile instaurare questa tipologia di collaborazione purchévenga comunicata all’amministrazione di appartenenza, ribadiamo si tratta di comunicazionee non di richiesta, a differenza di altri contesti in cui è necessaria l’autorizzazione dell’entedi appartenenza o del superiore gerarchico. La semplice comunicazione dà diritto a perce-pire i compensi sportivi (art.90, comma 23, Legge 289/2002, con riferimento a chi operanell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche).

Il regime agevolato di tali compensi, definisce che gli stessi non formano il reddito per unimporto non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a € 7.500.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito, i rimborsi di spese documentate relative alvitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuatefuori dal territorio comunale: i cosiddetti rimborsi “a piè di lista”. Questi è consigliabile sianosempre accompagnati da una documentazione il più accurata possibile.

Nel caso in cui il compenso dell’istruttore superi i 7.500 euro i successivi 20.658,28 eurosono tenuti a versare una ritenuta a titolo d’imposta corrispondente al primo scaglione direddito più le addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.Ulteriori compensi che superano questa soglia sono assoggettati a ritenuta a titolo d’ac-conto.

Possiamo dire dunque che:

Fino 7500 euro i compensi sono esclusi dalla formazione del reddito

Oltre i 7500 euro e fino a 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta

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Oltre i 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto

LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Alcuni ruoli, all’interno di un’associazione sportiva pur non essendo direttamente collegatiall’attività sportiva risultano essenziali per la conduzione della stessa.

L’amministrazione gestionale e contabile di un’associazione richiede necessariamente chequalcuno dedichi una parte, a volte non infima, del proprio tempo alle attività di tipo ammi-nistrativo e contabile necessarie per la vita associativa (raccolta quote, tenuta degli elenchisoci, organizzazione logistica dei corsi).

La legislazione è venuta in aiuto al mondo sportivo con l’art.90, comma 3, lett.a della Legge27 dicembre 2002, n.289, che ha aggiunto all’art. 67, comma 1 lett. m del TUIR il seguenteperiodo: ”…tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e con-tinuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore disocietà e associazioni sportive dilettantistiche”. La norma integrativa riconduce dunque leagevolazioni dell’art. 67 anche ai rapporti di tipo amministrativogestionale riconoscendonela validità e l’importanza nella gestione dell’associazione.

Questi rapporti è opportuno abbiano le seguenti caratteristiche:

Siano di carattere amministrativo gestionale (dunque niente “donna delle pulizie”) Abbianonatura non professionale (niente commercialista che collabora con l’associazione) Siano resiad un’associazione sportività dilettantistica riconosciuta dal CONI

Visto che il lavoro cosiddetto subordinato viene definito da una serie di attributi, fra cui:orario definito e ripetuto regolarmente nel tempo, compenso uguale o regolarmente emessoed una distinzione gerarchica facilmente definibile, è facile capire come anche le collabora-zione amministrativo gestionale possano essere confuse con esso (sono obbligatoriamenteattivate in ore e giorni ben definiti per offrire ai soci la possibilità di sapere quando e dovepossono espletare le loro incombenze, hanno una retribuzione regolare e formalmente de-vono ubbidire, come la totalità degli associati, alle delibere del consiglio direttivo). è impor-tante, dunque, che le stesse siano chiaramente rappresentate da una forma di accordoscritto. Inoltre, visto che le collaborazioni in questione sono richiamate, per quello che ri-guarda gli adempimenti all’ambito del lavoro parasubordinato, questa forma di collabora-zione dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima per via telematica al Centro perl’Impiego (in tal senso Circolare del Ministero del Lavoro del 14/02/2007).

PArtiColArità

Non c’è ancora, allo stato dell’arte una posizione univoca in merito all’obbligo di inserire omeno questi rapporti nel libro Unico del Lavoro.

Per le tipologie di rapporto regolate dal citato art. 67, comma 1 lett. m del TUIR si dovrannoversare le opportune ritenute fiscali quando il compenso percepito dall’interessato supera i7500 euro annui. Il versamento sarà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello incui si verifica il superamento del citato limite, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1040per la ritenuta IRPEF e codice tributo 3802 per l’addizionale regionale).

Considerata però l’oggettiva impossibilità di avere, da parte dell’associazione, conoscenzasicura dell’importo complessivo dei compensi percepiti sarà necessario far dichiarare, informa scritta, al percettore la sussistenza dei requisiti da lui posseduti per la non applicabilitàdella ritenuta fiscale. Sarà poi la stessa associazione che emetterà l’anno successivo il certi-ficato dei compensi erogati ed inserirà i dati del percipiente e le somme da lui ricevute,anche se non superiori ai 7500 euro, nel modello 770.

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A carico dell’istruttore sportivo o del collaboratore amministrativo – contabile rimane l’emis-sione di una ricevuta che non risulta soggetta ad IVA ma che abbisogna di marca da bollodi € 2,00 se supera l’importo di € 77,47, nella quale autocertificherà se al momento dell’attoi suoi compensi abbiano o no superato i 7500 euro.

ATTENZIONE CHE PER I COMPENSI EROGATI LE ASSOCIAZIONI SONO OBBLIGATE ADEFFETTUARE LA CERTIFICAZIONE UNICA ED I PREVISTI MODELLI

LE INDENNITà DI CARICA

Un’associazione può riconoscere un’indennità a chi riveste un ruolo dirigenziale ottenutomediante meccanismo elettivo, salvo che questo non sia stato vietato appositamente dallostatuto. è altresì impedita la possibilità di erogare indennità di carica alle associazioni chericevono contributi a carico delle finanze pubbliche, ad eccezione che il sodalizio non siaiscritto nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nell’anagrafe delle Onlus, aprevederlo è l’art.6 del DL 78/2010.

Questa indennità si qualifica, ai sensi dell’art.50 comma 1° lett. c del TUIR, come reddito as-similato a quello di lavoro dipendente e dunque risulta soggetto al regime (fiscale, previ-denziale ed assicurativo) previsto per le collaborazioni coordinate e continuative.

è ovvio che la qualifica sopradetta deve essere ben definita e strutturata sia nell’imposta-zione sia nella qualificazione del lavoro effettivamente svolto, specialmente alla luce di even-tuali verifiche atte a accertare che non nasconda un vincolo di lavoro subordinato.

Si ricorda infatti che la semplice denominazione, se non accompagnata dall’effettiva dimo-strazione dei compiti e dei ruoli svolti, non è sufficiente a definire il rapporto giuridico chelega le parti in causa. Ovviamente l’indennità di carica è legata alla carica ricoperta e conessa ha termine alla fine del mandato.

imPoStE Sugli iNtrAttENimENti:

L’imposta sugli intrattenimenti è regolata dal DPR 640 del 26 ottobre 1972 così come poimodificato dal decreto legislativo 60/1999 e si applica nelle varie strutture associative rife-rendosi all’utilizzo di giochi o diverse attività di intrattenimento.

Le associazioni che utilizzano al loro interno delle apparecchiature di divertimento sono te-nute a regolarizzare la propria posizione con il versamento della relativa imposta.

Quando i giochi presenti all’interno dell’associazione sono utilizzati in maniera gratuita daisoli soci e sono strumentali allo svolgimento dell’attività sportiva anche in fase di allena-mento (vedi caso di tavoli da ping pong o biliardi) l’imposta non è dovuta; in caso contrarioè necessario calcolarla sapendo che per il bowling sarà calcolata applicando l’aliquotadell’8% sui proventi percepiti (vedi Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.24 del5/02/2003) mentre per la quasi totalità dei giochi rimasti sarà applicata l’aliquota dell’8%ad imponibili forfettari quantificati con il Decreto 10 marzo 2010 e valevoli anche per gli annisuccessivi.

Rimangono esclusi da tutto ciò i cosiddetti apparecchi di gioco lecito e cioè quelli che pre-vedono una vincita in denaro, gli stessi devono essere collegati ad una rete telematica, comele video lotterie e le slot machine. In questi casi infatti trova applicazione un’altra imposta ilPREU – e sono previsti altri adempimenti gestionali tra i quali l’iscrizione nell’“Elenco deisoggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da di-vertimento con vincite in denaro”.

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lE ESECuzioNi muSiCAli

Per i concerti musicali, vocali e strumentali si applica l’IVA al 10% perché viene considerataattività di spettacolo e non di intrattenimento.

Negli altri casi, ossia per esecuzioni musicali diverse, intrattenimenti danzanti anche in di-scoteche e sale da ballo, quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al50% dell’orario di apertura, si applica l’imposta sugli intrattenimenti, calcolata nella misuradel 16%.

Per poter definire la base imponibile per le attività aperte anche ai terzi, bisogna sommare:i titoli di accesso (biglietti), gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offertial pubblico, i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori obbligatoria-mente imposti, abbonamenti, sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi e con-tributi da chiunque erogati.

Vediamo infine quali sono gli adempimenti connessi all’organizzazione di attività di spetta-colo: sappiamo che rientrano nelle attività di spettacolo quelle indicate dall’Allegato B, Ta-bella C, del D.lgs. 60/1999. Infatti gli organizzatori di attività spettacolistica sono soggettiad alcuni adempimenti, tra cui:

adozione di un sistema di biglietteria automatizzata obbligatoria per chiunque organizzaabitualmente (con continuità o cadenza periodica es: in certi periodi dell’anno) le attivitàspettacolistiche salvo che non sia soggetto esonerato. Ricordiamo e sottolineiamo che rien-trano tra i soggetti esonerati anche le associazioni sportive dilettantistiche (DPR 69/2002),con esclusivo riferimento all’organizzazione di manifestazioni/spettacoli sportivi. In questocaso le associazioni sportive dovranno: dotarsi dei prospetti Mod. SD/1, Mod. SD/2, Mod.SD/3; recarsi presso l’ufficio SIAE per fare apporre il relativo contrassegno sui prospetti; ri-lasciare il biglietto o l’abbonamento al momento del pagamento del corrispettivo o, se gra-tuiti, prima dell’ingresso; documentare il rilascio di titoli di ingresso relativi alla singolamanifestazione (Mod. SD/1); documentare – mensilmente il rilascio degli abbonamenti (Mod.SD/2); documentare le rimanenze dei titoli d’ingresso e degli abbonamenti in carico alla finedell’esercizio sociale (Mod. SD/3). applicare l’IVA sui corrispettivi derivanti dall’attività dispettacolo (quando l’attività sia rivolta a non soci o quando sia rivolta anche a soci ma nonrientri tra le finalità del sodalizio).

L’attività spettacolistica non è soggetta all’imposta sugli intrattenimenti.

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Modello EASTutte le associazioni, esse siano sportive dilettantistiche, di promozione sociale, culturalie circoli ricreativi sono tenute ad adempiere, a norma dell’art. 30 del D.lgs. 29.11.2008n. 185 convertito con modificazioni in legge 28.01.2009, n. 2, sin dall’atto di costituzionee/o variazioni dei dati (variazione dati identificativi del Presidente pro-tempore e sedesociale) a presentare telematicamente, presso l’Agenzia delle Entrate competente perterritorio, per il tramite di un CAF autorizzato, il relativo modello EAS.Si sottolinea che le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e le Associazioni diPromozione Sociale (A.P.S.) devono presentare il modello semplificato fornendo notizieinerenti i punti 4, 5, 6, 20, 25, 26; tutte le altre associazioni sono tenute a presentare ilmodello nella versione completa.Al riguardo si osserva che la presentazione del modello EAS risponde, come precisatonei documenti di prassi in materia, all’esigenza di acquisire i dati e le notizie necessariea conoscere e monitorare gli enti assicurativi, con l’obiettivo di tutelare le vere formeassociazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l’azionedi controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.

SIAELe Associazioni Sportive Dilettantistiche ed i Circoli culturali, ricreativi ed assistenzialinello svolgimento delle proprie attività organizzative, là dove c’è lo svolgimento di ini-ziative a carattere musicale, possono usufruire della convenzione SIAE (Società Italianadegli Autori ed Editori) per il pagamento in forma ridotta dei previsti compensi, nelleesecuzioni di: musica d’ambiente trattenimenti danzanti complessi bandistici e coralispettacoli di arte varia, cabaret, prosa e poesia corsi e lezioni di danza classica, mo-derna e contemporanea, di ballo e saggi di fine corso corsi di ginnastica artistica, rit-mica e aerobica, di pattinaggio, nucleo sincronizzato ed attività similari, ivi compresigli allenamenti e le gare - esecuzioni in spettacoli musicali e attività didattica.Le tabelle con i relativi compensi sono consultabili presso le sedi periferiche CSEN onel sito: www.csen.it.

PrivacyIl Codice in materia di protezione dei dati personale (D. Lgs. 196/03) ha introdotto pre-cisi obblighi e responsabilità a carico di tutti i soggetti che trattano, comunicano o dif-fondono dati personali relativi a persone fisiche e giuridiche, identificati o identificabiliattraverso tali dati.L’obbligo interessa associazioni e circoli privati e prevede pesanti sanzioni in caso dimancata osservanza. Gli adempimenti inerenti il trattamento dei dati sono molteplici,tutti tesi a ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di si-curezza, i rischi di perdita degli stessi o il non conforme trattamento.

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Il canone Rai per leassociazioni ed i circoliChe cos’è il canone Rai? Il canone è un’imposta che viene comunemente definita ab-bonamento (Sentenze Corte Costituzionale nº. 284 del 26/06/02 e nº. 81 dell’8/6/1963- Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549). Lo stesso viene rinnovato taci-tamente e l’utente, salvo che abbia dato tempestiva comunicazione di disdetta, è ob-bligato al pagamento del canone ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

Chi deve pagare il canone? Ovviamente tutti i cittadini che possiedono un apparecchioatto alla ricezione delle comunicazioni radiotelevisive . Inoltre devono pagare un canonedi abbonamento cosiddetto “speciale” tutti coloro che possiedono uno o più apparec-chi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici,in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L.21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n.488), , indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio,visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).

Se il mio apparecchio non è utilizzato per le trasmissioni RAI e/o per le trasmissioni te-levisive devo pagare il canone? Si. L’utilizzo dell’apparecchio televisivo limitatamenteai programmi delle TV private, straniere e a pagamento, oppure l’uso dello stesso perla visione di video o filmati, con esclusione quindi delle trasmissioni messe in onda dallaRAI, non esonera dal versamento del canone di abbonamento.Il giorno di scadenza per il versamento del canone è il 31 gennaio e, anche le associa-zioni e circoli che possiedono al loro interno uno o più apparecchi televisivi o radio,sono tenuti a farlo. L’abbonamento speciale per le associazioni (categoria E) annualerelativo alla televisione è stato stabilito per l’anno corrente in € 203, 70 mentre per laradio è di € 29,94. I versamenti possono essere fatti nei seguenti modi:Presso qualsiasi ufficio postale sul bollettino di c/c/ postale 2015 ricevuto dalla RAI o,in mancanza, richiesto alla sede RAI competente per territorio.Attraverso la domiciliazione bancaria (solo in caso di abbonamento annuale sui modelliinviati dalla RAI)L’abbonamento speciale cioè per coloro che detengono uno o più apparecchi atti oadattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in localiaperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopodi lucro diretto o indiretto. (R.D.L.21/02/1938 n. 246 e D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458), deveessere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31gennaio per l’annuale; 31 gennaio e 31 luglio per il semestrale; 31 gennaio, 30 aprile, 31luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali), anche questo, in mancanza di regolare di-sdetta è tacitamente rinnovato.

Per maggiori informazioni fare riferimento alla Sede Centrale del CSENVia L. Bodio, 57 - 00191 - Roma Tel. 06.3294807 Fax 06.3292397 - [email protected]

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Oltre al canone è da pagarsi la Tassa di Concessione Governativa pari a € 4,13 per la TVe € 0.70 per gli apparecchi radio (ex art. 17 della Tabella del d.p.r. 26 ottobre 1972 n.641). Questi dovranno essere versati tramite bollettino postale sul C/c n. 8003, intestatoall’Ufficio del Registro di Roma.Ricordiamo però che alcune realtà associazionistiche beneficiano di agevolazioni– le associazioni e società sportive dilettantistiche (ex art. 90, comma 7, della legge

289/2002) non sono tenute al versamento della tassa di concessione governativamentre

– i centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione so-ciale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato come pureda altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità siano comprese nei principi più ge-nerali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novem-bre 2000, n. 328, e in particolare siano rivolte alla socializzazione ed all’integrazionedelle persone anziane sono esenti dal pagamento del canone annuo di abbonamentoalle radiodiffusioni (ex art. 92 legge 289/2002), è importante che il legale rappresen-tante faccia regolare richiesta di esenzione allo Sportello Abbonamento alla Televi-sione (S.A.T.) DI Torino 1, Casella postale 22 – 12121 Torino. Bisogna allegare l’attocostitutivo e lo Statuto dell’associazione stessa.

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Timbro della società/associazione sportiva

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Rendiconto

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Utilizzazione di palestre,impianti sportivi scolasticie impianti sportivi pubbliciLa legge 289 del 27/12/2002 all’art. 90 commi 24, 25 e 26 ha dettato una normativa fa-vorevole alle associazioni sportive dilettantistiche in ordine all’utilizzo di impianti pub-blici e palestre scolastiche leggiamo:Comma 24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territorialiè aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tuttele società e associazioni sportive.Comma 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presentelegge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli im-pianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e Associazioni spor-tive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate eFederazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criterid’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei sog-getti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.Comma 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibil-mente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, com-prese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societàe associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sedel’istituto scolastico o in comuni confinanti.Ciò ha rafforzato quanto già previsto dalla L. 517 del 4 agosto 1977, che all’art. 12,comma 2 recita:“Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dall’orario di ser-vizio scolastico per attività che realizzino la funzione della Scuola come centro di pro-mozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre latemporanea concessione, previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto, nel rispettodei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale”.Ciò riportato, nonostante gli anni trascorsi, permane la coriacea testardaggine di talunioperatori della Scuola che, impropriamente e indebitamente, si considerano proprietaridi beni della collettività ignorando, tra l’altro, le stesse disposizioni e le circolari emanatedal Ministero della Pubblica Istruzione.In considerazione di quanto sopra, si ritiene di riportare un passo, tratto dalla Circolaredel Ministero della Pubblica Istruzione Ispettorato per l’Educazione fisica e sportiva n.112 del 12/4/1991 prot. 1310/B1 che ha fornito importanti direttive affinché le palestre ele strutture sportive scolastiche siano aperte alle esigenze del territorio:“... la Scuola per la propria parte ha il compito di dare un segno esplicito di compren-sione delle necessità dei giovani anche non scolarizzati, assolvendo così al ruolo che leè proprio di comunità educante inserita ed integrata nel più vasto tessuto sociale...” e,pertanto, nell’evidenziare la necessità di una: “... utilizzazione ottimale di tutte le risorseesistenti sul territorio” sostiene che: “... appaiono incongrui rispetto al fine indicato, pre-clusioni o veti che non siano dettati da imprescindibili, oggettive esigenze degli entiproprietari od assegnatari” invitando gli organi periferici scolastici a “... concertare congli Enti locali interessanti iniziative comuni intese a dare una risposta nei modi possibilied utili, in relazione alle situazioni di carenza evidenziate, alla domanda di uso di infra-strutture sportive da parte della società civile”.

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Tanto premesso, non può ignorarsi la problematica relativa al versamento del contributopreteso dagli Enti locali nell’evidenza che non si è soliti considerare parametri relativialle variegate tipologie delle strutture (non è infatti possibile pretendere la stessa con-tribuzione per una palestra 6x12x4,50 senza servizi, che si presenta diversamente dauna palestra 20x40x7 con relativi servizi igienici, docce, ripostigli per gli attrezzi, ecc...)come, del resto, non è possibile ignorare il tipo di attività che vi si svolge all’interno(Centro Olimpia, C.A.S., preparazione per l’attività agonistica, corso di ballo sportivo,recupero dei disabili o attività di mantenimento per gli over 50/60).L’altra problematica è connessa alle pretese dei bidelli e dei custodi che, talvolta, eser-citano una vera e propria estorsione di denaro in contropartita di una presunta cura epulizia dell’impianto.Si consideri che, al cospetto di certe richieste di denaro, i percepienti diventano sog-getti a ritenuta IRPEF e sono tenuti al rilascio di regolare ricevuta. è consigliabile farsottoscrivere agli stessi il riportato esemplare di scrittura di “collaborazione coordinatae continuativa” opportunamente adattato. In caso di necessità, si suggerisce di effet-tuare eventuali pagamenti a mezzo assegno di c/c o circolare al fine di lasciare tracciadell’avvenuta erogazione.In caso contrario, è possibile ricorrere a delle cooperative di pulizia che non hanno pro-blemi a fatturare la prestazione di servizi.Si riporta, sulla pagina seguente, fac simile di richiesta d’uso da indirizzare all’ente pro-prietario e, per conoscenza, al responsabile d’istituto.

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Sicurezza nei luoghi di lavoroIl mondo del no profit in generale e pertanto anche le associazioni o società sportivedilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame. Infatti il la-voratore è "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unaattività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o pri-vato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un'arte ouna professione…", mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla ti-tolarità della responsabilità dell'impresa, e deriva invece, più in generale, dalla respon-sabilità dell'organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.Non vi è quindi dubbio sul fatto che tutti i lavoratori, anche quelli impegnati nelle ASD,vengono equiparati per quanto riguarda gli obblighi relativi alla sicurezza, e che lanorma di riferimento sia il Decreto 81/08.La recente legge di stabilità (L. 228/2012) è intervenuta anche in materia di sicurezzasul lavoro prorogando il termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi peri datori del lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. Il comma 5 dell'art. 29 delD. lgs. 81/08 interessato dalla modifica così dispone: "i datori di lavoro che occupanofino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sullabase delle procedure standardizzate di cui dall'articolo 6, comma 8, lettera f. Fino allascadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intermi-nisteriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f. e, comunque, non oltre il 30 giugno2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazionedei rischi".Allo scadere del periodo di proroga, pertanto, anche le organizzazioni che impieganomeno di 10 lavoratori non potranno più procedere alla valutazione dei rischi tramite au-tocertificazione ma dovranno avvalersi delle procedure standardizzate di cui al DecretoInterministeriale del 30/11/2012.Vale la pena ricordare, che ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sullavoro (D.lgs 81/08) nel computo dei "lavoratori" vanno inseriti anche i volontari ed ipercettori di redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m.

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fac-simile di richiesta d’uso di palestra scolastica

All’Egregio Signor Sindaco(o Presidente dell’Amm.ne Provinciale)............................................

e p.c. Al Sig. Direttore Didattico(o Presidente dell’Istituto .............................di ...................................

Io sottoscritto .................................................. nato a ............................................... il ............................domiciliato in ................................................ via ......................................................................... n. ...........Presidente e legale rappresentante dell’Associazione ..................................................................................con sede in ................................................. via ............................................................................ n. ...........affiliata ............................................................. all’Ente di Promozione Sportiva .......................................dal ...........................................................................Codice Fiscale dell’Ass.ne .....................................

CHIEDE

alla S.V. di poter fruire dell’infrastruttura sportiva scolastica annessa alla Scuola/Istituto .................................................... ai sensi e per gli effetti della L. 517/77 e del comma 26, art. 90 L. 289/2002 nei giornidi ................................................ dalle ore ............. alle ore ............. per l’anno scolastico: ......................

A tal fine dichiara:– che il sodalizio non persegue finalità lucrativa;– di attenersi a quanto previsto dal regolamento adottato da codesta Spett. Amministrazione;– che l’utilizzo dell’infrastruttura è finalizzato alle attività compatibili con la natura e la destinazionedella stessa.

Nel riportare gli elementi di valutazione sull’allegato modulo A/1, si riserva di comunicare il numero degliassociati utenti ad avvenuto conmpletamento della campagna associativa.

Dichiara di esonerare le autorità scolastiche e l’Amministrazione... (Comunale o Provinciale)... da respon-sabilità conseguenti e da eventuali danni a persone o a cose nel corso e per la durata delle attività svolte fa-cendosi carico delle spese relative per eventuali danni prodotti agli impianti.

Provvederà, inoltre, ad assumersi l’onere per la pulizia del locale e per la custodia dello stesso limitatamenteai tempi di utilizzo.

In osservanza dei criteri stabiliti dal regolamento, il sottoscritto si dichiara disponibile a stipulare con co-desta Spett. Amministrazione apposita convenzione nella quale saranno stabiliti il contributo mensile e l’entitàdel deposito cauzionale.In attesa di cortese riscontro scritto, porge distinti saluti.

il Presidente dell’Associazione .................................................(firma e timbro)

data, .....................................allegato mod. A/1

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modulo A/1 formante parte integrante della richiesta

Il Presidente dell’Associazione .......................................... fornisce i seguenti elementi di valutazione:domiciliato in ................................................ via ......................................................................... n. ...........

1) anno di costituzione dell’associazione ..............2) Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata: ............................................

anno di prima affiliazione: .................. codice federale ...............................3) Ente di Promozione Sportiva cui è affiliata: .................................................

anno di prima affiliazione: .................. codice attribuito dall’Ente: .............4) composizione del Consiglio Direttivo:

– Presidente: ...............................................– Vice Presidente: .......................................– Segretario: ...............................................– Direttore Sportivo: ..................................– Medico sociale: .......................................– ..................................................................

5) nominativo/i dello/degli istruttore/i:– ..................................................................

6) l’Associazione gestisce Centro Giovanile: si no dal ..............7) N° degli associati ............ N° degli utenti ............8) copertura assicurativa globale della ................................................. polizza R.C.T. n° ...........................

data, ................................ .....................................................................Il Presidente

parere del rappresentante provinciale della F.S.N. e/o dell’E.P.S.:

data, ................................ .....................................................................

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Le associazioni di promozione socialeEstratto della legge 383/2000 con tutti i vantaggi per le associazioni affiliate al C.S.E.N.ed iscritte al Registro Nazionale delle A.P.S.

Art. 2 – Associazioni di promozione sociale.1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e

non riconosciute, i movimenti, i gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituitial fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalitàdi lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti dellapresente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datoridi lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hannocome finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le as-sociazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento allecondizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammis-sione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, dellaquota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione so-ciale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3 – Atto costitutivo e statuto.1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve

tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamenteprevisti:a) la denominazione;b) l’oggetto sociale;c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono,

in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzio-

nali statutariamente previste;f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di ugua-

glianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle caricheassociative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministroper la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, puòconsentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di

approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;i) le modalità di scioglimento dell’associazione;l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessa-

zione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4 – risorse economiche.1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro

funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:a) quote e contributi degli associati;b) eredità, donazioni e legati;

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c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di Istituzioni pubblici,anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nel-l’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungi-mento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati dei terzi; h)entrate derivanti da iniziative pro-mozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anchea premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo dipromozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conser-vazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa allerisorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e),nonchè per le risorse eco-nomiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni di im-posta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22.

Art. 5 – donazioni ed eredità.1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere

donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di desti-nare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’attocostitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle tra-scrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6 – rappresentanza.1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappre-sentate

in giudizio dai soggetti dai quali, secondo lo statuto è conferita la rappresentanzalegale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di pro-mozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’as-sociazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti dellepersone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

– CAPO III –PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI SEZIONE I

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 18 – Prestazioni degli associati.1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività

prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il persegui-mento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratoridipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propriassociati.

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Art. 19 – flessibilità nell’orario di lavoro.1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui

all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri dicui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di la-voro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibil-mente con l’organizzazione aziendale.

SEZIONE II DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI E ALTRE AGEVOLAZIONI

Art. 20 – Prestazioni in favore dei familiari degli associati.1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi

degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.2. Per gli oneri derivanti dall’1 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21 – imposta sugli intrattenimenti.1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottore 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto le-gislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazionidi promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai finidell’imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall’re dal 2002.

Art. 23 – tributi locali.1 Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza perle

associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto aisensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24 – Accesso al credito agevolato e privilegi.1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperati-ve e i

loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di pro-mozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registriche, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’renti allefinalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestatie per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore aisensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i creditidi cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.

Art. 28 – Accesso al fondo sociale europeo.1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano,

promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione so-ciale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale euro-peo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, incollaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accessoai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri ei finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

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Art. 29 – Norme regionali e delle province autonome.1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concor-

rono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozionesociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30 – Convenzioni.1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i co-

muni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di pro-mozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per losvolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza dellecondizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzionistesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllodella loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzionidevono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni ele malattie connesse con lo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la respon-sabilià civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro del-l’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, da emanare entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativisemplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relatiivicontrolli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è l’elemento essenziale della conven-zione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la con-venzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate orinnovate successvamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31 – Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche.1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelleregionali,

provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non one-rosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle as-sociazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dallalegge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo edi uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manife-stazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazionedi alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4,della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il pe-riodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si ri-feriscono e sono rilasciate alla condizione con l’addetto alla somministrazione siaiscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turisti-che e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a sti-pulare polizza assicurativa secondo la normativa vigente. Possono, inoltre,promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione,con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

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Art. 32 – Strutture per lo svolgimento delle attività sociali.1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni

mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associa-zioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inseritala seguente: «b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazio-nale e regionali;».

3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole:«senza fini di lucro», sono inserite le seguenti «nonché ad associazioni di promozionesociale iscritte nei registri nazionale e regionali». Per gli oneri derivanti dall’attua-zione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decor-rere dell’anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono lerelative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previstedal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella GazzettaUfficialen. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di re-stauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinariamanutenzione di strutture o edifici da utilizzare per la dotazione delle relative at-trezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono am-messe ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte lefacilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene al-l’accesso al credito agevolato.

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Servizi assicurativiCONVENZIONE UNIPOL SAI

1. Affiliazione Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva

2. Tessera Sportiva Base- € 80.000,00 in caso di Morte- € 80.000,00 in caso di Invalidità PermanenteFranchigie Invalidità Permanente:6% attività sportive e del tempo libero;9% arrampicata, pugilato, tutte le arti marziali e tutte le specialità di attacco e di difesapersonale, lotta, calcio e calcetto, ciclismo e mountainbike, equitazione, parkour, sci,windsurf, motocross e enduro, kitesurf, snowboard, snowkite, canoa, skateboard, wa-keboard, kajak, rafting, automobilismo, speleologia, rugby.Indennità Forfettaria:per fratture e lesioni prodotte da traumi con I. P. da 0,20% a 3% € 100,00per fratture e lesioni prodotte da traumi con I. P. da 3,10% a 9% € 150,00per fratture setto nasale € 150,00per acquisto di occhiali da vista danneggiati durante la pratica sportiva € 100,00

3. Tabella “A” integrativa tesserati sportivi:- € 10,00 diaria ricovero e/o gesso, franchigia 5 gg. max 30 gg.- € 1.000,00 rimborso spese sanitarie - franchigia € 150,00 - il rimborso delle speseodontoiatriche sarà operativo limitatamente in favore di giovani di età non superioread anni 15 e non potrà superare il 50% della somma assicurata ferma restando la fran-chigia su indicata.

4. Tabella “A Softair” integrativa tesserati disciplina softair:Stesse caratteristiche della Tabella “A” compreso il rimborso relativo alle spese odon-toiatriche esteso anche agli iscritti di età superiore ad anni 15 (che non potrà superareil 50% della somma assicurata ferma restando la franchigia di € 150,00).

5. Tabella “B” integrativa tesserati sportivi:- € 25,00 diaria ricovero e/o gesso, franchigia 5 gg. max 30 gg.- € 2.000,00 rimborso spese sanitarie - franchigia € 150,00 - spese odontoiatriche€ 200,00.

6. Tabella “C” RC personale socio/atleta:- Massimale € 500.000,00 per sinistro (obbligatoria per il ciclismo consigliata perl’equitazione).

7. Tabella “Tempo Libero Ciclismo”:- Consente al socio praticante ciclismo di potersi allenare in completa autonomia con-tinuando ad usufruire della polizza infortuni.

8. Cinofilia - Binomio Cane Conduttore:- Massimale € 500.000,00 per danni arrecati a terzi;- Massimale € 500,00 per spese veterinarie in seguito di infortunio del cane franchigia€ 50,00.

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9. RCT personale per Tecnici ed Istruttori- Combinazione “A”: per Tecnici/Istruttori operanti solo in ambito Csen;- Combinazione “B”: per Tecnici/Istruttori operanti anche fuori ambito Csen;- Massimale unico € 500.000,00.

10. Certificato Responsabilità Civile contro Terzi per ASD/SSD/APS/Circoli:- Massimale € 2.500.000,00.

11. Certificato Difesa Legale:Ass/Soc/Circolo/Aps/Tecn. e Istr./Tecn. e Istr. Societari. Massimale € 20.000,00.

R.C. Personale Tecnici “Istruttore” Tutti i tipi di sportIl CSEN per venire incontro alle numerose richieste provenienti dal settore tecnico ha contratto unaPolizza di Responsabilità personale per i tecnici ai fini di coprire danni sia a persone che a cose, nellosvolgimento della specifica funzione addestrativa. Massimali € 500.000,00 per ogni sinistro qualun-que sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano soffertodanni a cose o animali di loro proprietà. Combinazione “A” per Istruttori operanti solo in ambito CSENCombinazione “B-C” per Istruttori operanti anche fuori ambito CSEN.

Certificato R.C.T. Ass./Soc. Sportiva Circolo Ricreativo, Promozione SocialeMASSIMALI - L’assicurazione vale per risarcimenti (capitali, interessi spese) fino alla concorrenza di:€ 2.500.000,00 per ogni sinistro qualunque delle persone decedute o che abbiano riportato lesionipersonali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà. Franchigia fissa ed assolutaper sinistro limitatamente ai danni a cose ed animali € 500,00. Massimale € 2.500.000,00.

R.C. Speciale Attività CinofileCopertura di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, per danneggia-mento ad animali e cose, in conseguenza di fatto accidentale inerente la proprietà, il possesso, lacondotta dei cani, compreso la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell’assicurato,in temporanea consegna gli animali stessi, compresa la partecipazione all’allenamento e a gare riferitead attività cinosportive come agility dog, rally obedience ecc. organizzate, svolte nell’ambito di circoli,associazioni, società anche all’esterno delle strutture stesse. Esclusioni, danni derivanti dall’eserciziodella caccia e infortuni causati da displasia congenita in genere. Massimale, unico per sinistro e annoassicurativo € 500.000,00 (franchigia € 100,00). Rimborso spese veterinarie € 500,00 (franchigia€ 50,00).

Certificato Difesa LegaleLa garanzia “Difesa Legale” riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati qualora, nell’ambito delle at-tività di competenza della Contraente nei settori sportivo, culturale, promozione sociale, protezioneambientale etc...:A) siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;B) siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolti o assolti

con decisione passata in giudicato. La DAS rimborserà le spese di difesa quando la sentenza siapassata in giudicato;

C) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avan-zate da terzi in conseguenza di un loro comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nelcaso in cui il sinistro sia coperto da un’apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad inte-grazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione per spese di resistenzae soccombenza ai sensi dell’art. 1917 Cod. Civ. in tali ipotesi la DAS garantisce le spese legali perl’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Sonoescluse le altre spese di difesa.

D) nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente,non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame la garanzia di cui allalettera C) opera in primo rischio.

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Istituto per il credito sportivoCONVENZIONE CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALEISTITUTO PER IUL CREDITO SPORTIVO

Lo C.S.E.N. e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno stipulato una Convenzione conla quale il Credito Sportivo si è impeganto a mettere a disposizione un plafond di€ 10.000.000,00 per la concessione di mutui agevolati, inseriti nel piano predispostodallo C.S.E.N., a favore di società e associazioni sportive affiliate allo C.S.E.N. stesso ead altri soggetti previsti dall’art. 5, co. 1 dello statuto dell’Istituto che intendano proce-dere alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, com-pletamento e messa a norma di impianti sportivi in genere e/o strumentali all’attivitàsportiva ivi compresa l’acquisizione delle relative aree e all’acquisto di immobili da de-stinare alle attività sportive o strumentali a queste e le opere accessorie agli impianti.L’Istituto per il Credito Sportivo concederà ai predetti soggetti un contributo negli in-teressi il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, nellamisura prevista dal Piano di Contributi in vigore consultabile presso il sito web del Cre-dito Sportivo.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.creditosportivo.it

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da redigere su carta intestata dell’Associazione.

contributi erogati da ente locale

Associazione Sportiva ......................................

Via .....................................................................

C.F. ....................................................................

........................................... Spett. Amministrazione ......................................

Si rilascia quietanza per la somma di € ............................... (diconsi euro .................................................)

per contributo concesso da Codesta Spett. Amministrazione con deliberazione n° .....................................

del .................. resa esecutiva ............................................................................. per l’organizzazione della

manifestazione ........................................ svoltasi in ....................................................................................

il giorno ........................................ promossa in conformità delle finalità istituzionali.

Poiché l’associazione non è gestita in forma di impresa, detto contributo non è sog- getta ad IVA ai sensi

dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e non è soggetto a ritenuta alla fonte del 4% (IRPEG) ai sensi del D.P.R.

600/73 ris. Min. Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 11/027 del gennaio ’88.

......................................................

Il Presidente

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fac simile di

ricevuta rilasciata da lavoratore autonomo occasionale

................, ............ Spett. Associazione .................................................

Il sottoscritto .................................................................. nato a ............................... il .................................

domiciliato in .................................... Via ...................................................................................... n. ..........

C.F.:.....................................................

accusa ricevuta per € ......................................... (€ ...................................................................................)

per .....................................................................................................................................................

Prestazione occasionale non soggetta ad IVA per difetto dei requisiti oggettivi di cui all’art. 5 del D.P.R.

633/72.

- Compenso ................................ € ...............................

- ritenuta 20% ........................... € ...............................

- netto corrisposto ...................... € ...............................

==============

Nota: non sono assoggettati a ritenuta i compensi fino a e 25,82 sempreché non co-

stituiscano acconti di maggiori compensi (art. 25 D.P.R. 600/73)

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modULo per richiesTA di rimBorso spese

Al Signor Presidente dell’Associazione .....................................

Lo scrivente ................................................... nato a .................... il .......... residente in .............................Via .......................................................................... n° .......... CAP ................... C.F. ..................................in qualità di .............................................................................ha effettuato la descritta trasferta per conto dell’Associazione, come da lettera di incarico del ..................per partecipare a ............................................................. per cui richiede il rimborso delle spese sostenutecome da seguente dettaglio ed allegati giustificativi.- località di partenza ......................................... giorno .................. ore ........- località di permanenza ....................................- località di rientro ............................................ giorno .................. ore ........

a) spese di viaggio (biglietti) ............................ € ..........................b) supplementi e prenotazioni ......................... € ..........................c) taxi ............................................................... € ..........................d) autolinee urbane .......................................... € ..........................e) altro .............................................................. € ..........................f) auto propria ......... tipo e targa .............. di cui alla autorizzazione del ...... Km........ x € ........... € ............g) pedaggi autostrada ....................................... € ..........................

Totale spese di viaggio ................................ € _____________h) pernottamenti n. ........................................... € ..........................i) pasti n. .......................................................... € ..........................

Totale spese di soggiorno ............................ € _____________l) rimborso forfetario ....................................... € ..........................

Totale rimborso ............................................. € _____________============

Nota: il rimborso Chilometrico viene effettuato secondo la tariffa ACI in vigore.

––––––––––––––––––––––––––––firma

bollo da € 2,00 in euro se l’importo da liquidare supera € 77,47 in euro

LeTTerA d’iNcArico

Si incarica il Sig.: ........................... in qualità di .......... a partecipare a ............................................per conto dell’Associazione secondo il programma predisposto da ................ per i giorni da .......... a ..........Si autorizza lo stesso all’uso del proprio automezzo .................. tipo e targa.Si autorizza il viaggio a mezzo ferrovia o mezzi pubblici.

...................................... _________________________timbro e firma del legale rappr.

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RICEVUTA

per QUoTe sociALi TesserAmeNTo

Si riceve dall’Iscritto “ .................................................................................................................................”

la somma di Euro ....................................... (................................................................................................)

per quota tesseramento anno ...............................................

lì ......................................................

In fede

Provento non commerciale non soggetto a IVA (art. 148, comma 1, DPR 22/12/86, n. 917) ed esente dabollo D.P.R. 642/1972 (Art. 7 ultimo comma)

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riceVUTA per presTAZioNi rese Ai TesserATi

(carta intestata o timbro dell’Associazione)

Si dichiara di aver ricevuto dall’associato ....................................................................................................

/ ................................................................................................ Numero tessera ...........................................

La somma di euro ...................................... ( ...............................................................................................)

Quale corrispettivo specifico per l’attività di ................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

svolta in suo favore dall’Associazione

lì ...........................................................

Il Presidente dell’Associazione

....................................................................

Esente da IVA 8comma 4, art. 4, D.P.R. 26/10/72 n. 633) e non soggetto a IRES (comma 3, art. 148,T.U.I.R.)

(bollo Euro 2,00 oltre i 77,47 Euro)

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riceVUTA compeNsi di cUi ALLA LeGGe 342/2000

Associazione .................................................................................................................................................

Affiliata C.S.E.N. Ente di promozione sportiva riconosciuto CONI (D.Lgs 242/1999)

Modulo liquidazioni premi compensi/indennità di trasferta / rimborsi forfetari di spesa L. 342/2000, art.37 comma 1, lett. c) e d) - DPR 22/12/86 n. 917, art. 67, comma 1, lett. m) e art. 69 comma 2

Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................................

nato a ............................................................................................... il ..........................................................

residente a .............................................. in via ............................................................................................

C.F. ............................................................. in qualità di ..............................................................................

DICHIARA

di ricevere dal ................................................................................................................................................

la somma di Euro ..........................................................................................................................................per indennità di trasferta //// per rimborso forfettario di spesa //// per compenso //// per premio inerente lapartecipazione alle attività di allenamento e preparazione sportiva dilettantistica dei tesserati CSEN

Associazione ........................................................................................................................ tenutasi nel/nei

giorno/i ..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Non soggetto a IVA ai sensi degli artt. 1 e 5, II comma del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed infranchigia di ritenuta d’acconto ai sensi della L. 342/2000, Art. 37, comma 1, lett. c), d)

lì ....................................................

Firma del percipiente (anche per quietanza)

...................................................................................

Certificazione ai sensi del D.M. 26.11.1999, n. 473 e art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 22.12.86, n. 917.Il sottoscritto in riferimento al compenso da erogare certifica che alla data odierna nel corso del-l’anno ..................... ha percepito da altri soggetti compensi utili ai fini del massimale di cui all’art. 67,co. 1, lett. m), D.P.R. 22.12.917 per un importo complessivo pari ad Euro ......................................

In fede firma .............................................

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PROCEDURE DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONEDECLARATORIE DI RESPONSABILITà

AL SIG. PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONESPORTIVA DILETTANTISTICA

AFFILIATA CSEN

Il sottoscritto ................................................................................. nato a .....................................................il ................................ e residente in .................................... via ..................................................................

FA ISTANZAAl fine di essere ammesso, in qualità di associato ordinario, dell’associazione suindicata della quale dichiaradi aver preso visione dello statuto e di condividerne in pieno gli scopi sociali. Il sottoscritto conferma diconoscere le clausole statutarie e di accettarle pienamente e dichiara inoltre di prendere buona nota chel’assemblea sociale ordinaria per l’approvazione del rendiconto annuale si terrà entro il mese di aprile diogni anno solare; il relativo avviso di convocazione con l’O.D.G. e gli orari di convocazione sarà affissoall’albo sociale nei venti giorni precedenti l’assemblea. Il sottoscritto chiede altresì di ricevere la tesseradi socio e di poter usufruire dei servizi sociali.

DICHIARA* Di voler usufruire dei servizi offerti dall’associazione nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa

previo regolare versamento delle relative quote.* Di trovarsi in stato di buona salute

– come da allegato certificato– come da idonea certificazione medica in proprio possesso che si riserva di produrre al più presto e co-munque non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione consapevole che, in difetto, l’associazione nonassumerà alcuna responsabilità al riguardo.

* Di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/6/03, il trattamento dei dati personali nello svol-gimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza.I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e potranno essere utilizzati per l’invio di corrispondenza.Il sottoscritto potrà chiedere in ogni momento la modifica o la cancellazione dei suoi dati.

Data .......................In fede

.............................................................

Per i minori firma di un genitore ............................................................Per deliberazioni di accettazione ............................................................

Il presidente dell’associazione .............................................................................

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CSEN

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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ per minori

Il sottoscritto .......................................................................... genitore esercente la patria potestà sul figlio

minore ........................................................................... nato a .................................................. e residente

a ........................................ in via ................................................................................. autorizza il su citato

minore a partecipare al ......................................... organizzato dalla ............................................................

................................................................... e riservato a tutti coloro che sono titolari di una tessera CSEN.

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni relative al tesseramento

e alla copertura assicurativa infortuni fornita dalla tessera cseN. Pertanto esonera la suddetta............................. ed i suoi rappresentati ed aiutanti:– da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed inconvenienti che derivassero al minore o derivassero

a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione al torneo;– da ogni e qualsiasi responsabilità per qualsivoglia incidente o altro evento dannoso nel quale il minore

potrebbe incorrere all’interno del campetto su spiaggia, indipendentemente dalla partecipazione o menoad attività organizzate dai responsabili della su citata.

Questo accordo diventa valido per tutte le parti interessate nel momento in cui viene presentata all’orga-nizzazione la richiesta di iscrizione e di partecipazione al torneo.

Tipo di documento .......................................................................... N° ........................................................

Data ........................................... Firma ..........................................................

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VADEMECUM

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AUTORIZZAZIONE per minori

Il sottoscritto ................................................................................................................... genitore esercente

la patria potestà sul figlio minore ..................................................................................................................

nato il ................................... a ..................................................... e residente a ...........................................

in via ....................................................................................... autorizza lo stesso a partecipare alle attività

sportive praticabili all’interno dell’impianto sportivo ..................................................................................

......................................................................... attività per le quali è richiesto il tesseramento CSEN ed uncertificato di sana e robusta costituzione.

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni relative al tesseramento

e alla copertura assicurativa infortuni fornita dalla tessera cseN e pertanto autorizza i responsabili

della ...............................................................................................................................................................

al rilascio della tessera CSEN per l’anno sportivo ...........................

Questo accordo diventa valido per tutte le parti interessate nel momento in cui viene presentata all’orga-nizzazione la richiesta di tesseramento CSEN.

Tipo di documento .......................................................................... N° ........................................................

Data ........................................... Firma ..........................................................

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StatutoCSEN

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CSEN

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L’associazione, gli scopi e le finalità

ARTICOLO 1

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), da qui in avanti detto CSEN, è un’As-sociazione Nazionale, con personalità giuridica, avente per scopo la diffusione delloSport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l’organizzazione su tutto il ter-ritorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistichea carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica,morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, sociali, ri-creative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica, ambientalistichee del turismo sociale che possono contribuire all’arricchimento della persona umana; ilCSEN persegue inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psi-cofisico in genere, nonchè di contrasto alla povertà, all’esclusione sociale ed alle mar-ginalità estreme. Le attività sportive dilettantistiche, che dovessero essereeventualmente esercitate a carattere agonistico, dovranno rispettare quanto sancitodai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associateper il miglior raggiungimento delle specifiche finalità. Il CSEN è retto da norme statu-tarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da partedi chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Le funzioni del CSEN, inambito sportivo, sono svolte nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenzedel C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. Il CSENnon ha scopo di lucro; esso, già riconosciuto come Ente Nazionale di Promozione Spor-tiva dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con la delibera n. 27 del 24 giugno 1976 ai sensidell’art. 31 del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974, è stato riconfermato in tale sua qualitàcon Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1224 del 15 Maggio 2002 in at-tuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 Luglio 1999. Il CSEN è Ente Nazionale dipromozione sociale di cui all’ art. 3 comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287 con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno con D.M.559/C.3206.12000.A. (101) del 29 febbraio 1992 ed e’ stato iscritto al n.77 del registronazionale delle associazioni di promozione sociale presso il Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali ai sensi della Legge 383\2000. Il CSEN è considerato O.N.L.U.S. ai sensidell’art. 10, comma 9, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il CSEN ha sede legale in Roma.La durata del medesimo è stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

Il CSEN per il perseguimento e la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1:- organizza manifestazioni sportive a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale

ed internazionale, collaborando, ove necessario, con i competenti Organi e Federa-zioni del C.O.N.I. e con gli Enti territoriali, pubblici e privati;

- cura la formazione di idonei quadri direttivi e tecnici attraverso specifici corsi di istru-zione e formazione extrascolastica per “operatori “ dello sport, di turismo sociale,animatori culturali, del benessere e del volontariato di base;

- coordina e promuove la costituzione di società o di associazioni e circoli sportivi, cul-turali e ricreativi, di promozione sociale e del benessere, di centri giovanili di forma-zione fisica ed avviamento alla pratica sportiva;

- collabora con la famiglia, la scuola e le strutture sociali;- opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione

delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in particolare dei giovani,

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delle persone con svantaggio psico-fisico e degli anziani;- promuove ed organizza, anche di concerto con Istituzioni pubbliche e private, corsi

ed attività di formazione ed aggiornamento professionale, con finalità formative esociali, indirizzati anche al personale docente delle scuole di ogni organo e grado se-condo la normativa vigente;

- favorisce lo sviluppo di iniziative sportive dirette anche alla realizzazione di impiantie strutture per la pratica dell’attività fisica;

- promuove ed organizza attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e turismosociale; -persegue, inoltre, finalità tese all’organizzazione di movimenti ecologisti edambientalisti di protezione civile e del volontariato sociale;

- promuove ed organizza iniziative riguardanti la pratica delle attività motorie avan-zando, per il tramite delle rappresentanze periferiche, proposte agli Enti territoriali,pubblici e privati e partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione de-mocratica degli organismi pubblici locali per una adeguata programmazione cultu-rale, sociale e sportiva;

- gestisce in proprio, o per il tramite delle sue rappresentanze periferiche, strutture diimpianti pubblici o privati destinati ad attività sportive, sociali, culturali, ambientali edel tempo libero;

- fornisce alle società affiliate adeguate informazioni ed assistenza tecnica normativa,amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all’associazionismo in genereed ai settori sportivi, del tempo libero, della promozione sociale,del volontariato edella protezione civile;

- cura le pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale ededita propri organi di informazione;

- garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello,alla vita ed alle iniziative del medesimo;

- pone in essere ogni attività complementare a quelle istituzionali che possa essereutile per il raggiungimento degli scopi sociali. La titolarità dell’organizzazione e dellosvolgimento delle attività sportive fa capo all’Ente e nonpuò essere demandata adorganizzazioni terze.

ARTICOLO 3

Il CSEN, stabilisce, con Regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale, le norme at-tuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l’organizza-zione delle varie attività.

RAPPORTI DI APPARTENENZA, SOCI E TESSERATI

ARTICOLO 4

Il CSEN opera attraverso strutture di base quali Società ed Associazioni Sportive Dilet-tantistiche, Gruppi Sportivi, Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozione sociale ed As-sociazioni in genere che condividono le finalità dell’Ente. La struttura di base, nucleooriginario posto a fondamento della vita associativa del CSEN, è una libera associazionefra cittadini, senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale o altro, ed esprime il de-siderio dei singoli di vivere insieme l’esperienza morale, culturale, sociale, assistenziale,sportiva, amatoriale, così come è inteso dal CSEN.Tali strutture debbono avere uno statuto autonomo che preveda l’assenza di fine dilucro e sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità. Le Associazionio società sportive dilettantistiche che si affiliano al CSEN devono ottenere il riconosci-

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mento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., direttamente o tramite delega,rilasciata al CSEN dal Consiglio Nazionale medesimo. In tal caso l’organo del CSENcompetente al riconoscimento è la Direzione Nazionale. Gli Statuti delle medesime, ap-provati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. salvo delega al CSEN, devono essere in regolacon i requisiti di legge (art.90, Legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni).Gli Statuti delle medesime Associazioni e Società sportive dilettantistiche, oltre ai re-quisiti richiesti dalla legislazione statale, devono conformarsi alle norme e direttive delC.O.N.I. nonché allo Statuto ed ai Regolamenti CSEN.

ARTICOLO 5

Possono fare parte dell’Ente:1) le persone fisiche, italiane e straniere che:

a) siano in possesso della cittadinanza di uno stato;b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi

a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdi-zione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizionisportive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni SportiveNazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I.o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti; non abbiamo subito provve-dimenti di radiazione da parte dei competenti Organi di Giustizia di Organismiriconosciuti dal C.O.N.I. o si siano sottratti volontariamente con dimissioni o man-cato rinnovo del tesseramento a sanzioni irrogate nei loro confronti

d) Non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione dellenorme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice MondialeAntidoping WADA.

2) Le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Gruppi Sportivi, i Circoli Cul-turali, Assistenziali, di Promozione sociale e le Associazioni in genere che, oltre aquanto già previsto dall’Art. 4 uniformino il proprio statuto ai principi ed alle finalitàdell’Ente apportandovi tutte le modifiche necessarie. Deve, in ogni caso, essere ri-spettato il fondamentale principio che la vita della struttura di base è regolata dal-l’Assemblea dei Soci, cui compete la decisione in ordine:- all’elezione dei responsabili della vita associativa, garantendo l’eleggibilità a cia-

scuno dei soci;- all’approvazione dei bilanci sociali.

Deve inoltre essere previsto che, nei casi di scioglimento della struttura di base, il pa-trimonio sociale residuo deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe odestinato a finalità di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.Sono soci tesserati del CSEN:a) gli iscritti tesserati a tutte le strutture affiliate di base;b) gli iscritti tesserati praticanti l’attività sportiva, i dirigenti, i tecnici ed altre figure si-

milari di operatori sportivi che abbiano con l’associazione affiliata o direttamentecon il CSEN un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel De-creto Legislativo 460\1997;

c) i Componenti gli Organi Nazionali e delle strutture periferiche dell’Ente. Sono sociAffiliati del CSEN:

Tutte le strutture di base regolarmente affiliate.Sono Partecipanti Aderenti le Basi Associative Sportive (BAS) che partecipano alle at-tività dell’Ente. La BAS non hanno diritto di voto.

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ARTICOLO 6

L’affiliazione al CSEN della struttura di base è deliberata dalla Direzione Nazionale nelrispetto delle modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti. L’affiliazione havalidità annuale e và, pertanto, rinnovata alla scadenza con le modalità previste dallostatuto e dai regolamenti. Il tesseramento è effettuato dalla struttura di base e tra-smesso al CSEN secondo le norme statutarie e regolamentari. La tessera è individuale,viene distribuita ai soci in Italia ed all’estero ed ha validità annuale; consente di parte-cipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi del CSEN e di tutte le sue struttureterritoriali e di base. Non sono ammessi tesseramenti temporanei né limitazioni in fun-zione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità di acquisizione da partedei tesserati di qualifiche tecniche sono stabilite dalla Direzione Nazionale. La quotae/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferi-menti a causa di morte. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto dichiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o con-tributo versato.

ARTICOLO 7

Sono compiti delle strutture di base la promozione costante dell’esperienza sportivaad ogni livello, delle attività fisico sportive e l’organizzazione di attività sportive dilet-tantistiche ed amatoriali, anche a carattere competitivo nonché culturali, di promozionesociale e del tempo libero che rispondano alle finalità di cui all’art. 1 dello Statuto delCSEN. Le strutture di base affiliate, costituitesi per volontà autonoma dei soci, sonoamministrativamente autonome e rispondono delle obbligazioni assunte esclusiva-mente con il proprio patrimonio e secondo le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 8

I Soci hanno diritto di voto:a) gli iscritti tesserati, in regola con le quote sociali ed in possesso della maggiore età,

nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle Società ed Associazioni Sportive Di-lettantistiche, dei Gruppi Sportivi, dei Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozionesociale e delle Associazioni in genere di appartenenza;

b) le Strutture di base in regola con le quote affiliative nei rispettivi Congressi Provin-ciali secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

In ogni votazione va rispettato il principio del voto singolo di cui all’art. 2538, 2° comma,del codice civile.I Soci tesserati:a) possono ricoprire liberamente cariche sociali nell’Ente, se in possesso dei requisiti

prescritti;b) possono presentare nuovi soci;c) hanno diritto di frequentare le sedi sociali e di servirsi degli impianti sportivi e delle

strutture sociali con le modalità fissate dagli organi competenti;d) possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le

stesse;e) hanno l’obbligo di osservare lo Statuto del CSEN e tutte le deliberazioni assunte

dagli organi statutari e sociali; quelli tesserati alle associazioni e società sportive di-lettantistiche devono osservare inoltre il codice di comportamento sportivo appro-vato dal C.O.N.I.; è sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confrontisia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi digiustizia di organismi riconosciuti dal CONI. E’ sancito, inoltre, il divieto di tessera-

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mento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamentecon dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loroconfronti. A tal fine da parte della Segreteria del CSEN sarà emessa apposita atte-stazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei sog-getti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione dellasanzione irrogata.

f) hanno l’obbligo di versare le quote di iscrizione, le quote associative periodiche e lequote aggiuntive o straordinarie nella misura e con le modalità prescritte.

I soci affiliati e tesserati hanno l’obbligo di accettare implicitamente lo Statuto ed i Re-golamenti del CSEN in ogni loro parte ed effetto. I provvedimenti adottati dagli organidel Centro hanno piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento sociale e neiconfronti di tutti gli affiliati e tesserati all’Ente.

ARTICOLO 9

La perdita della qualità di socio affiliato si ha:- per recesso o scioglimento volontario dell’organismo affiliato; per totale inattività du-

rante l’intero ultimo anno sociale;- per mancato rinnovo dell’affiliazione;- per radiazione comminata dagli organi disciplinari;- per revoca dell’affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto an-cora dovuto al CSEN ed agli altri affiliati; i componenti dell’ultimo Consiglio Direttivodegli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all’adempimento delsaldo di quanto dovuto.La perdita della qualifica di socio tesserato si ha:- per dimissioni;- per il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;- per decadenza a qualunque titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha de-

terminato il tesseramento;- per il verificarsi di uno dei casi indicati al comma precedente ove compatibili.

ORGANI NAZIONALI

ARTICOLO 10

Sono organi nazionali del CSEN:- il Congresso Nazionale;- il Consiglio Nazionale dei Delegati;- la Direzione Nazionale;- il Presidente Nazionale;- i Vice Presidenti Nazionali;- il Segretario Nazionale;- il Collegio dei Revisori dei Conti;- il Collegio dei Probiviri di I° Grado;- il Collegio dei Probiviri di II° Grado;- il Procuratore Sociale.

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CONGRESSO NAZIONALE

ARTICOLO 11

Il Congresso Nazionale é il massimo organo del CSEN e le sue deliberazioni sono so-vrane. Ad esso compete di:a) esprimere la volontà dell’Ente in ordine al perseguimento delle finalità istiuzionali di

cui all’art.1;b) fissare gli orientamenti programmatici dell’attività quadriennale dell’Ente;c) deliberare sulle proposte di modifica alle norme statutarie;d) eleggere il Presidente Nazionale del CSEN;e) eleggere il Consiglio Nazionale dei Delegati;f) eleggere la Direzione Nazionale;g) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;h) eleggere il Collegio dei Probiviri di I° Grado;i) eleggere il Collegio dei Probiviri di II° Grado.

ARTICOLO 12

Il Congresso Nazionale può essere ordinario elettivo o non elettivo e straordinario. IlCongresso Nazionale è composto dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali. Il Con-gresso Nazionale Ordinario Elettivo si riunisce ogni 4 anni e cioè entro il 15 marzo del-l’anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, il Congresso é indettodalla Direzione Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale. Non possono par-tecipare al Congresso i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subitoinibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia. Il Con-gresso Nazionale Straordinario è convocato oltre ai casi statutariamente previsti,quando richiesto dalla metà più uno dei componenti la direzione o dalla metà più unodegli aventi diritto al voto. Il Congresso Straordinario deve essere convocato entro i 30giorni successivi al ricevimento della richiesta e celebrarsi entro i successivi 60 giorni.Il Congresso Straordinario è formato dai Delegati Eletti. Ai Congressi Nazionali parte-cipano senza diritto di voto: il Presidente del CSEN, i Componenti la Direzione Nazio-nale, i Presidenti dei Comitati Regionali, il Presidente ed i Componenti del Collegio deiRevisori dei Conti, i Presidenti ed i Componenti dei Collegi dei Probiviri di I° e 2° grado,il Procuratore Sociale, i Responsabili Nazionali dei Settori Tecnici. I membri della Dire-zione Nazionale non possono essere eletti Delegati al Congresso Nazionale.L’avviso di convocazione, contenente l’O.d.G., il luogo e la data di svolgimento deve es-sere inviato, almeno 30 gg prima della data di inizio dei lavori, a mezzo del servizio po-stale, telefax, telex e/o con altri idonei sistemi, ai recapiti dei Delegati eletti neiCongressi Provinciali, lo stesso, altresì, deve essere pubblicato, in tempo utile, sull’or-gano ufficiale di stampa del CSEN e/o sul sito web nazionale ufficiale dell’Ente.Il Congresso Nazionale sia in seduta ordinaria che straordinaria é validamente costi-tuito:a) in prima convocazione quando siano presenti Delegati pari almeno alla metà del to-

tale dei Delegati eletti nei Congressi Provinciali;b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti. Tra la prima

e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.Il Congresso Nazionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quellifissati nell’ordine del giorno.Salvo i casi per i quali è richiesta una diversa maggioranza il Congresso Nazionale de-

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libera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.Le proposte di modifiche statutarie possono essere avanzate dalla Direzione Nazionaleo dal 50% più 1 dei soci affiliati. In tal caso il Congresso Straordinario deve essere con-vocato con all’O.d.G. le modifiche proposte entro 30 giorni dalla richiesta e deve cele-brarsi nei successivi 60 giorni.Per l’approvazione di modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei due terzidei votanti. Lo Statuto del CSEN e le modifiche devono essere approvate ai fini sportividalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

ARTICOLO 13

Il Congresso è aperto dal Presidente Nazionale ed elegge, prima di ogni altro atto, ilPresidente ed il Vice Presidente del Congresso, i quali:- hanno tutti i poteri per l’ordinato e sollecito svolgimento dell’Assemblea compreso

quello di limitare temporalmente, gli interventi;- propongono al Congresso la nomina della Commissione Elettorale e di scrutinio;- indicono le votazioni;- ne determinano e regolano le modalità, salvo diversa formale delibera del Congresso;- ne proclamano i risultati;- comunicano, senza ritardo, l’avvenuto deposito del verbale della Commissione Veri-

fica Poteri;- regolamentano, di concerto con il Segretario del Congresso, le attività Congressuali.Il Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga nelle mansioni del Presidente, alfine di garantire la necessaria continuità nella funzione direttiva del Congresso.

ARTICOLO 14

La Commissione Verifica Poteri è preposta:a) all’accertamento dei poteri rappresentativi e del diritto al voto dei singoli Delegati;b) al rilascio delle credenziali abilitative alla partecipazione alle operazioni di voto;c) alla verifica della regolarità delle candidature pervenute;d) alla risoluzione di eventuali casi controversi in presenza di contestazione.Essa è composta da 3 membri eletti dalla Direzione Nazionale ed inizia i suoi lavoriprima della data di convocazione del Congresso, nominando al suo interno un Presi-dente. La Commissione verifica poteri rdige un verbale delle operazioni compiute conl’esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni contro-versia insorta. Nel caso di contestazioni l’interessato, se intende proporre ricorso incongresso, dovrà esprimere questa volontà a verbale e sottoscriverlo. Il verbale delleoperazioni, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, deve essere trasmessoall’Ufficio di Presidenza del Congresso in tempo utile per lo svolgimento delle opera-zioni di voto e verrà allegato agli atti del Congresso Nazionale. La Commissione Elettorale e di Scrutinio é preposta alla regolamentazione dello svol-gimento di tutte le operazioni di voto disposte dal Presidente del Congresso o dal Con-gresso medesimo. Di concerto, pertanto, con il Segretario del Congresso costituisce ilseggio elettorale e provvede a quanto necessario al suo corretto funzionamento. Essaé composta di 3 membri eletti dal Congresso e nomina al suo interno un Presidente. Ilverbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione,verrà allegato agli atti del Congresso Nazionale. Quando il Congresso Nazionale è con-vocato in seduta elettiva la carica di componente della Commissione Verifica Poteri edella Commissione Elettorale e di Scrutinio è incompatibile con quella di candidato acariche elettive.

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ARTICOLO 15

Il Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale dei Delegati, della Dire-zione Nazionale, il Presidente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i Componentiil Collegio dei Revisori dei Conti e i Componenti il Collegio dei Probiviri di I° e II° Grado,sono eletti dal Congresso con sei distinte votazioni a scrutinio segreto. Le candidatureper tutte le cariche eleggibili dal Congresso Nazionale devono pervenire alla SegreteriaNazionale non oltre il 15° giorno lavorativo antecedente la data fissata per il Congressoe di esse, il Presidente del Congresso dà comunicazione al Congresso medesimo nonappena insediato. I candidati dovranno essere in regola con il tesseramento alla datadi presentazione della candidatura. Per l’eleggibilità dovranno essere presentate can-didature individuali. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell’ambitodel medesimo Congresso. Chiunque ne abbia interesse può avanzare ricorso motivatoavverso le candidature avanzate depositando alla Commissione Verifica Poteri entro il10° giorno antecedente la data di inizio del Congresso. La commissione esaminerà il ri-corso dando comunicazione dell’esito entro il 5° giorno antecedente la data di iniziodel Congresso. In ciascuna votazione si può esprimere il voto solo per un numero dicandidati pari al numero dei componenti dell’Organo costituendo.Pertanto, le indicazioni in eccedenza, quelle relative a candidati che non abbiano for-malizzato la loro candidatura nei tempi e nei modi sopra indicati e quelle concernenticandidati che abbiano formalmente rinunciato alla candidatura, sono da considerarsicome non apposte. Vengono dichiarati eletti alle cariche di Componente la del ConsiglioNazionale dei Delegati, di Componente la Direzione Nazionale, di Presidente il CollegioNazionale dei Revisori dei Conti, di Componente il Collegio Nazionale dei Revisori deiConti e di componente dei Collegi dei Probiviri i candidati che abbiano conseguito ilmaggior numero dei voti. Viene dichiarato eletto alla carica di Presidente Nazionale ilcandidato che abbia ottenuto in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti con-gressuali validi. Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta ditali voti, in seconda votazione viene dichiarato eletto il candidato che abbia raggiuntoil maggior numero di voti. Il verbale del Congresso, contenente la descrizione delle at-tività congressuali svolte e dei loro esiti, viene sottoscritto dal Presidente del Congressostesso, e controfirmato dal Segretario Nazionale del CSEN. Il Segretario provvederà adinserirlo nel libro dei verbali del Congresso, depositato presso la Segreteria Nazionaledell’Ente, numerato e siglato in ogni sua pagina dal Segretario Nazionale stesso. Essoé, a richiesta, liberamente consultabile da tutti i soci aventi diritto a voto.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI

ARTICOLO 15 Bis

Il Congresso Nazionale ordinario elettivo elegge, nel suo seno, 20 Delegati che formanoil Consiglio Nazionale dei Delegati. I Delegati eletti durano in carica per un quadriennioolimpico che va a concludersi con i giochi olimpici estivi. In caso di dimissioni o impe-dimento definitivo dei Delegati eletti componenti il Consiglio, si provvederà al reintegrocon il primo dei non eletti che abbia conseguito almeno la metà dei voti dell’ultimodegli eletti; nel caso di assenza di sostituti si provvederà al reintegro attraverso la con-vocazione del Congresso Nazionale elettivo. Nell’ipotesi in cui sia compromessa la re-golare funzionalità dell’organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrato un congressostraordinario entro 90 giorni dall’evento che ne ha compromesso la funzionalità. L’in-tegrazione dell’organo sarà possibile sino ad un massimo del 50% dei componenti,

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stante il fatto che la decadenza si avrà con il venir meno della metà più uno dei com-ponenti.Il Consiglio Nazionale dei Delegati è convocato annualmente dal Presidente Nazionalee si riunisce entro il 30 aprile o in eventuale altro termine previsto dalla legge per l’ap-provazione del Bilancio Consuntivo dell’anno precedente.La convocazione del Consiglio può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata,telegramma, fax e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei adassicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata. Le de-liberazioni del Consiglio in prima ed in seconda convocazione sono prese a maggio-ranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei membri. Qualora non vengaraggiunto il quorum per la legittima costituzione del Consiglio Nazionale dei Delegati,lo stesso verrà riconvocato dal Presidente entro 30 giorni.Il bilancio consuntivo non approvato dal Consiglio Nazionale dei Delegati comporta ladecadenza degli Organi centrali (Presidente, Direzione Nazionale) e la decadenza dellostesso Consiglio Nazionale dei Delegati. Il Presidente e la Direzione Nazionale riman-gono in carica per l’ordinaria amministrazione fino allo svolgimento del Congresso stra-ordinario per il rinnovo delle cariche che deve celebrarsi entro 90 giorni. Il ConsiglioNazionale dei Delegati è aperto dal Presidente Nazionale ed elegge, prima di ogni altroatto, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, i quali:- hanno tutti i poteri per l’ordinato e sollecito svolgimento dei lavori compreso quello

di limitare temporalmente, gli interventi;- propongono al Consiglio la nomina della Commissione Elettorale e di scrutinio;- indicono le votazioni;- ne determinano e regolano le modalità, salvo diversa formale delibera del Consiglio;- ne proclamano i risultati;- il Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga nelle mansioni del Presidente, al

fine di garantire la necessaria continuità nella funzione direttiva del Consiglio.- Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario nazionale dell’Ente.

DIREZIONE NAZIONALE

ARTICOLO 16

La Direzione Nazionale é composta:- dal Presidente Nazionale, che la presiede;- da numero 12 Componenti eletti dal Congresso Nazionale.La Direzione Nazionale dirige ed amministra l’attività del CSEN, predispone i programmiin conformità alle direttive approvate dal Congresso Nazionale e ne cura l’attuazioneper il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare alla Direzione compete:a) l’attuazione delle linee programmatiche del CSEN così come determinate dal Con-

gresso Nazionale;b) l’individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari;c) la responsabilità della gestione ordinaria e dell’ attività del CSEN nel suo complesso;d) l’attività di straordinaria amministrazione nei limiti delle delibere del Congresso Na-

zionale;e) l’accoglimento, nella prima seduta utile, delle domande di affiliazione e del tessera-

mento delle strutture di base ed il conferimento, su delega del Consiglio Nazionaledel C.O.N.I., del riconoscimento ai fini sportivi alle Associazioni e Società SportiveDilettantistiche in regola con le norme di legge e l’approvazione degli Statuti dellemedesime;

f) l’amministrazione dei fondi e l’approvazione del rendiconto economico di previsione

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e le relative variazioni;g) la predisposizione del rendiconto economico consuntivo che viene rimesso al Con-

gresso Nazionale Ordinario non elettivo per l’esame e la conseguente approvazione;h) la fissazione delle quote associative e di tesseramento, la determinazione delle re-

lative percentuali spettanti ai Comitati Periferici, nonché le determinazioni in ordineai tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore;

i) la fissazione dei criteri di erogazione per eventuali contributi ai Comitati Regionalie Provinciali;

k) la concessione dell’indulto e dell’amnistia;l) lo scioglimento, per gravi accertate irregolarità nella gestione o di gravi violazioni

all’ordinamento sportivo ovvero in casi di constatata impossibilità o di grave carenzadi funzionamento dei Comitati Provinciali o Regionali e la nomina di un CommissarioStraordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro150 giorni. Per particolari situazioni di difficoltà sul territorio la Direzione può pro-lungare il termine di commissariamento di ulteriori 120 giorni;

m)la nomina del Segretario Nazionale;n) l’elezione di tre dei suoi componenti alla carica di Vice Presidenti Nazionali;o) la nomina del Procuratore Sociale;p) la emanazione e la modifica dei Regolamenti del CSEN;q) l’attribuzione e la revoca degli Incarichi Tecnici Nazionali per specialità o interdisci-

plinari;r) l’approvazione dei programmi particolareggiati dell’attività dell’Ente e dei Regola-

menti Tecnici dei vari settori nonché, annualmente, dell’elenco delle discipline spor-tive praticate che andrà comunicato al C.O.N.I., agli affiliati e tesserati all’Ente;

s) la determinazione delle eventuali indennità e/o rimborsi spesa per le varie carichesociali;

t) la determinazione dell’organico degli Uffici Centrali;u) la nomina e la revoca del Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale dell’Ente;v) la vigilanza sull’osservanza dello Statuto e delle norme dell’Ente;w) l’autorizzazione al Presidente a stipulare accordi e convenzioni con associazioni ed

organismi privati ed istituzioni pubbliche nazionali o estere per il conseguimentodelle finalità istituzionali dell’Ente;

x) la nomina o revoca su proposta del Presidente dei Delegati Regionali e Provincialinel territorio nei casi previsti;

y) l’elezione della Commissione Verifica Poteri;z) la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazio-

nale in via d’urgenza.

ARTICOLO 17

La Direzione Nazionale è convocata almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta il Presi-dente lo ritenga opportuno. Le riunioni della Direzione Nazionale sono convocate periscritto dal Presidente Nazionale, che la presiede e ne fissa la sede, la data e l’ordinedel giorno.L’avviso contenente le dette indicazioni é inviato agli aventi diritto a mezzo del serviziopostale ma può, comunque, essere diramato anche con qualsiasi mezzo idoneo al rag-giungimento dello scopo.Le riunioni straordinarie della Direzione possono essere richieste dai due terzi dei suoicomponenti e devono essere convocate entro 7 giorni dalla ricezione della istanza eper una data da fissarsi non oltre il 30° giorno dalla ricezione stessa. Le riunioni dellaDirezione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non

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sono ammesse deleghe. Delle riunioni e di tutte le attività della Direzione Nazionaleviene redatto apposito verbale a cura del Segretario Nazionale. Partecipano senza di-ritto di voto alla Direzione Nazionale, il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Re-visori dei Conti, il Segretario Nazionale.La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

ARTICOLO 18

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del CSEN verso i terzi ed in eventualigiudizi. Il Presidente ha tutti i poteri relativi all’ordinaria amministrazione nei limiti delledeliberazioni della Direzione Nazionale e del Congresso.Egli inoltre:- ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti del CSEN;- convoca il Consiglio Nazionale dei Delegati;- convoca e presiede la Direzione Nazionale;- convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza;- provvede alla esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale;- provvede alla erogazione delle somme destinate all’attività del CSEN;- propone alla Direzione Nazionale la nomina dei Delegati Regionali e Provinciali nel

territorio;- adotta in via d’urgenza le delibere di competenza della Direzione Nazionale, da sot-

toporre a ratifica della stessa nella prima riunione utile successiva;- sovrintende agli Uffici Centrali ed all’Ufficio Stampa;- stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;.- può avvalersi di consulenze e collaborazioni;- può concedere la grazia, su richiesta dell’interessato, quando sia stata scontata al-

meno la metà della sanzione disciplinare; nei casi di radiazione il provvedimento nonpuò essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività dellasanzione;

- propone alla Direzione Nazionale la nomina dei Responsabili Tecnici di Settore.

VICEPRESIDENTI NAZIONALI ED UFFICIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 19

I Vice Presidenti Nazionali, nel numero di tre, sono eletti, nel proprio seno, dalla Dire-zione Nazionale; essi collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenzamomentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo delPresidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano per iscrizioneall’Ente che deve provvedere entro 30 giorni alla convocazione del Congresso Nazio-nale Straordinario che dovrà essere celebrato nei successivi 60 giorni. Il Presidente puòdelegare ai Vice Presidenti compiti e funzioni specifiche. Il Presidente può, quando neravvisa la necessità, convocare in seduta congiunta i Vice Presidenti ed il SegretarioNazionale costituendo così l’Ufficio di Presidenza che ha compiti consultivi e propositiviper la Direzione Nazionale.

SEGRETARIO NAZIONALE

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ARTICOLO 20

Il Segretario Nazionale:- coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la vita, l’at-

tività ed il funzionamento del CSEN;- cura, d’intesa con il Presidente, l’esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazio-

nale e della Direzione Nazionale;- è preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione ine-

rente l’attività dell’Ente;- partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni della Direzione

Nazionale, ne redige i verbali e ne cura la conservazione;- è il Segretario del Congresso Nazionale;- partecipa all’Ufficio di Presidenza;- partecipa alle riunioni degli Organi Tecnici Nazionali di settore e ne redige i verbali,

curandone la conservazione;- cura tutte le comunicazioni, anche in ordine ai calendari ed alle attività Nazionali, tra

la Sede Centrale ed i Comitati Periferici;- informa tempestivamente i Comitati Periferici delle decisioni o deliberazioni assunte

a livello Nazionale;- informa tempestivamente il C.O.N.I. e le autorità locali competenti delle nomine av-

venute in seno all’Ente ai vari livelli;- cura l’esecutività delle convenzioni con le FSN , con le Discipline Associate e di quelle

con altri Organismi.In assenza del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale delega le funzioni di ver-balizzazione ad uno dei componenti l’Organo.In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Nazionale, il PresidenteNazionale convocherà tempestivamente la Direzione Nazionale per la nomina del nuovoSegretario Nazionale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente più due membri effettivie due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale inlista unica scelti fra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e pos-sono essere scelti anche tra soggetti non tesserati al CSEN.Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili o a quellodei Dottori Commercialisti ed e’ eletto dal Congresso su lista a parte . Al Collegio é de-mandato il controllo e la verifica di legittimità e compatibilità (tra il patrimonio dispo-nibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa del CSEN; esso esamina ilconto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando appositarelazione annuale al Congresso Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita ilcontrollo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali delCSEN. Nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioniperiodiche trimestrali sui libri contabili tenuti nella Sede Nazionale del CSEN.L’esito di tale attività è oggetto di comunicazione al Presidente Nazionale.Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Nazionale del CSENche funge da Cancelleria del Collegio.L’avviso di convocazione viene comunicato ai Componenti il Collegio almeno 7 giorniprima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il

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Collegio delibera, a maggioranza assoluta, con la presenza di tre dei suoi membri, effet-tivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in casodi impedimento degli stessi.Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti. Il Colle-gio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dalCodice Civile in materia.

PRINCIPI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 22

Il CSEN recepisce ed assicura il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivodettati dal CONI ed, in particolare, assicura la corretta organizzazione e gestione delleattività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione ad ogni forma di illecitosportivo, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, allacommercializzazione ed alla corruzione. Gli Organi di Giustizia saranno improntati sulprincipio della terzietà ed imparzialità dei giudici e saranno garantiti il diritto alla difesaed al contraddittorio, nonché gli istituti della riabilitazione, astensione e ricusazione. IlCSEN, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere alCONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l’inseri-mento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo.

COLLEGI DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 22 bis

Il Collegio dei Probiviri di I° Grado è l’Organo di Giustizia di primo grado ed ha compe-tenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazionidegli organi del CSEN. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti elettidal Congresso Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica epossono essere scelti anche tra soggetti non tesserati al CSEN. Il Collegio, nella suaprima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, lesuccessive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi compo-nenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presentiIl Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente,delle norme dell’ordinamento sportivo, dello Statuto e dei Regolamenti del CSEN, as-sicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deli-berare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):a) richiamo;b) diffida;c) deplorazione;d) multa;e) sospensione dalla qualifica e dall’attività anche in via cautelativa;f) radiazione.Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltàper il Collegio di II° Grado di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi,l’efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorsod’appello nel merito rende inefficace l’istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti san-zionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso và presentato al Collegio di II° Grado,a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di

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primo grado. Il Collegio dei Probiviri di I° Grado deve giudicare entro 30 giorni dal de-ferimento salvo interruttiva, per supplemento di istruttoria, fino a un termine massimocomplessivo di 60 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro in-carico nel CSEN ne quello di presidente o responsabile di Struttura di base affiliata.Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, al Congresso Nazionale.Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN.

ARTICOLO 23

Il Collegio dei Probiviri di II° Grado è l’Organo di giustizia di secondo grado del CSEN. IlCollegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionalein lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelteanche tra soggetti non tesserati al CSEN. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge ilPresidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio èvalidamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti)tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Il Collegio emette, su istanzadell’interessato, l’eventuale provvedimento di riabilitazione che estingue tutti gli effettidella sanzione disciplinare. L’istanza può essere presentata solo trascorsi almeno tre annidalla definitività della sanzione. Le relative procedure sono demandate al Regolamentodi Giustizia. Il Collegio deve giudicare entro 10 giorni sulle istanze di sospensione del-l’esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 40 giorni dalla presentazionedel ricorso di merito. Le decisioni del Collegio sono comunicate all’interessato, al Procu-ratore Sociale ed alla Presidenza Nazionale. Le decisioni del Collegio devono essere mo-tivate e sono inappellabili. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altroincarico nel CSEN ne quello di presidente o responsabile di Struttura di base affiliata.Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, al Congresso Nazionale.Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN.

IL PROCURATORE SOCIALE

ARTICOLO 24

Il Procuratore Sociale è nominato dalla Direzione Nazionale deve avere competenza inmaterie giuridiche e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati al CSEN. Il Pro-curatore Sociale è titolare dell’azione disciplinare ed esplica pertanto le funzioni di in-dagine e di requisitoria dinanzi ai Collegi probivirali di I° e II° Grado. All’esito delleindagini, che non potranno superare i 40 giorni a decorrere dal momento della ricezionedi notizia di illecito. Il Procuratore Sociale dovrà deferire l’incolpato al Collegio Probi-virale di I° Grado ovvero disporre l’archiviazione del caso. Il Procuratore Sociale nondecade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN. Il Procuratore So-ciale non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi nel CSEN enegli organismi affiliati allo stesso. Per tutti gli Organi di Giustizia il mandato è qua-driennale ed è rinnovabile.

RESPONSABILI TECNICI NAZIONALI DI SETTORE

ARTICOLO 25

Al fine del migliore sviluppo delle singole aree o di settori anche pluridisciplinari sonocostituiti i Settori Tecnici diretti da un Responsabile Nazionale che ne coordina l’atti-vità.

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I Responsabili Tecnici Nazionali sono nominati dalla Direzione Nazionale su propostadel presidente Nazionale. A tali Settori è anche demandata l’organizzazione tecnica deivari Campionati Nazionali di singola disciplina. Ogni Settore può avere dei responsabiliperiferici che vengono nominati dai Presidenti delle strutture territoriali del CSEN com-petenti per territorio, previo parere consultivo del Responsabile Tecnico Nazionale delSettore.

STRUTTURE TERRITORIALI

ARTICOLO 26

Sono strutture territoriali del CSEN:a) il Congresso Provinciale;b) il Comitato Provinciale;c) il Presidente Provinciale;d) il Congresso Regionale;e) il Comitato Regionale;f) il Presidente Regionale;g) i Revisori dei Conti;h) il Delegato Regionale;i) il Delegato Provinciale.

NORME PARTICOLARI PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA

ARTICOLO 26-Bis

Nella regione Valle D’Aosta la giurisdizione territoriale a livello provinciale si identificacon quella della Regione. Il Comitato Regionale assomma competenze e funzioni dallivello provinciale e regionale. Il Congresso è l’assise delle Affiliate aventi sede legalenella Regione ed elegge i Delegati al Congresso Nazionale e gli Organismi Regionali.

IL CONGRESSO PROVINCIALE

ARTICOLO 27

Il Congresso Provinciale é l’assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in unaProvincia dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata al CSEN ha diritto di partecipare al Con-gresso Provinciale ed ha diritto ad un voto.La partecipazione al Congresso è esclusa per i soggetti che alla data di inizio del Con-gresso Provinciale:a) non siano in regola con il pagamento delle quote sociali;b) abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli Organi

di giustizia.Per l’Affiliata partecipa al Congresso Provinciale, con diritto di voto, il Presidente oppurela persona che ne ha la rappresentanza secondo lo Statuto interno della Affiliata. Il rap-presentante della Affiliata può delegare a partecipare in propria vece un componentedell’organo direttivo della stessa o il Presidente di altra affiliata avente diritto a voto edappartenente alla stessa regione. Le affiliate possono essere portatrici di:1) delega se al congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 votanti;2) deleghe di altre associazioni fino a 200 votanti;3) deleghe di altre associazioni fino a 500 votanti;

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4) deleghe di altre associazioni fino a 1000 votanti o oltre.La delega deve essere conferita per iscritto. Il Congresso Provinciale:- esprime la volontà delle Strutture di base regolarmente affiliate ed aventi sede legale

nella provincia;- elegge il Presidente Provinciale;- elegge i Componenti il Comitato Provinciale;- elegge i Delegati al Congresso Nazionale ed al Congresso Regionale;- elegge il Revisore dei Conti;- approva il rendiconto economico consuntivo annuale. Il Congresso Provinciale è con-

vocato in via ordinaria:a) ogni quattro anni per l’elezione delle Cariche provinciali e dei Delegati nazionali e

regionali; i congressi provinciali elettivi devono svolgersi nel periodo compreso trai 120 ed i 60 giorni prima del rispettivo Congresso Nazionale;

b) ogni anno, entro il 30 di Aprile, per l’approvazione del rendiconto economico con-suntivo annuale.

Il Congresso Provinciale è convocato in via straordinaria:a) quando ne faccia richiesta un numero di affiliate pari ad almeno la metà di quelle

della provincia;b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Provinciale;c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi provinciali secondo le norme statu-

tarie.Il Congresso straordinario deve essere indetto entro 30 giorni dall’evento e celebrarsinei successivi 60.Il Congresso Provinciale é convocato dal Presidente Provinciale su deliberazione delComitato Provinciale che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.Copia di detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualoralo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.Il Presidente del Comitato Regionale ha diritto di partecipare ai Congressi Provincialidella propria regione senza diritto a voto.L’avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di convo-cazione, a mezzo del servizio postale, telefax , telex e/o con altri idonei sistemi, al re-capito risultante dalla domanda di affiliazione o dall’ultimo rinnovo annuale dellaaffiliata, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno 30giorni prima della data di svolgimento del Congresso.Il Congresso Provinciale é validamente costituito:a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per de-

lega la metà più una delle Affiliate aventi diritto a voto;b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed

aventi diritto di voto, direttamente o per delega;c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.Il Congresso Provinciale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fis-sati nell’ordine del giorno.

ARTICOLO 28

Il Congresso Provinciale é dichiarato aperto dal Presidente del Comitato Provinciale ilquale dispone la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale edi scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell’Assemblea. Tali Ufficisono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazio-nale.Il Congresso Provinciale elegge il Presidente Provinciale più i Componenti del Comitato

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Provinciale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente criterio: da 10 a 100Affiliate = 2 Componenti;da 101 a 300 Affiliate = 4 Componenti;da 301 a 600 Affiliate = 6 Componenti;oltre 600 Affiliate = 8 Componenti.Il Congresso Provinciale elegge i Delegati al Congresso Regionale ed al Congresso Na-zionale in base al numero delle Affiliate secondo il seguente criterio:da 10 a 100 Affiliate = 1 Delegato;da 101 a 250 Affiliate = 2 Delegati;da 251 a 400 Affiliate = 3 Delegati;da 401 a 600 Affiliate = 4 Delegati;da 601 a 800 Affiliate = 5 Delegati.oltre 800 Affiliate = 6 Delegati.Le candidature a Presidente Provinciale devono pervenire presso il Comitato Provincialenon oltreil 15° giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.Le candidature a Componenti il Comitato Provinciale devono pervenire presso il Comi-tato Provinciale almeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori del Congresso. Lecandidature a Delegati devono pervenire presso il Comitato Provinciale almeno quindicigiorni prima dell’apertura dei lavori del Congresso.Le candidature a Revisore dei Conti devono pervenire presso il Comitato Provincialealmeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori del Congresso.Nel caso di invio delle candidature a mezzo raccomandata fà fede il timbro postale dispedizione.Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sinoall’apertura dei lavori del Congresso medesimo.Le candidature vanno presentate individualmente. Si applica integralmente quanto pre-visto dall’Art. 15 comma 2 dello Statuto.Il Congresso, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza sem-plice dei partecipanti.Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutiniosegreto su unica lista.Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quellida eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non ap-poste e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di noncandidati.Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Incaso di dimissioni o di impedimento definitivo di un componente del Comitato Provin-ciale, tale da non dar luogo alla decadenza dell’organo, subentrerà il primo dei noneletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto.Nell’ipotesi sia compromessa la regolare funzionalità dell’organo si rinvia a quanto pre-visto dall’art. 15 bis comma 1 dello Statuto.ll verbale del Congresso Provinciale elettivo, redatto e sottoscritto dal Presidente delCongresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Pro-vinciale. Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo al Comitato Regionalecompetente ed alla Presidenza Nazionale per l’accredito dei delegati al Congresso Re-gionale ed al Congresso Nazionale.

COMITATO PROVINCIALE

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VADEMECUM

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ARTICOLO 29

Per la costituzione di un Comitato Provinciale sono necessarie almeno 10 strutture dibase aventi sede nella provincia e regolarmente affiliate al CSEN. Il Comitato Provincialeé composto dal Presidente e dai Componenti eletti nel Congresso Provinciale ed eleggefra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario . In caso di dimissioni o diimpedimento definitivo del Presidente del Comitato Provinciale, il Vice Presidente neassumerà le funzioni e provvederà alla convocazione del Congresso per il rinnovo degliorgani provinciali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso il Con-gresso deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale. Incaso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Provin-ciale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei votidell’ultimo eletto. Le riunioni del Comitato Provinciale sono convocate per iscritto dalPresidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l’or-dine del giorno. L’avviso di convocazione può essere inviato a mezzo del servizio po-stale o portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo alraggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essereeffettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l’uso del mezzo telegra-fico.Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.Copia del verbale sarà inviato se richiesto al Comitato Regionale e/o alla PresidenzaNazionale.Il Comitato Provinciale:- attua le decisioni del Congresso Provinciale;- promuove, sviluppa, coordina e organizza l’attività delle strutture affiliate nel territo-

rio;- tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;- elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;- approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo an-

nuale da portare all’approvazione del Congresso Provinciale unitamente alla relazionedel Revisore dei Conti;

- elegge la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funziona-mento analoghe a quella del Nazionale.

Il Comitato Provinciale è convocato almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presi-dente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.Il Comitato Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà piùuno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle vo-tazioni, prevale il voto del Presidente.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

ARTICOLO 30

Il Presidente Provinciale:- rappresenta, anche legalmente, l’Ente verso i terzi e gli organi pubblici a livello pro-

vinciale;- presiede il Comitato Provinciale;- provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Comitato Pro-

vinciale;- sovrintende all’attività dell’Ente e dei suoi associati ed affiliati in ogni settore con il

precipuo compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell’Ente al fine di ren-

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CSEN

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derne più significativa e capillare la presenza sul territorio;- nomina o revoca, ove la realtà sociale lo richieda, Delegati Cittadini o Zonali ;- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari al regolare andamento

della vita dell’Ente, provvedimenti da sottoporsi alla ratifica del Comitato Provincialenella seduta immediatamente successiva;

- ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi, pubblicio privati, locali e nomina o revoca i Responsabili Tecnici Provinciali di settore previoparere consultivo del Responsabile Nazionale corrispondente.

IL DELEGATO PROVINCIALE

ARTICOLO 31

Il Delegato Provinciale viene nominato dalla Direzione Nazionale quando non è possibilela costituzione del Comitato a termine di Statuto o per altri particolari motivi. Il Dele-gato dura in carica al massimo un quadriennio. Il delegato assume le funzioni ed i com-piti del Presidente e del Comitato Provinciale per quanto compatibili. Il Delegatoriferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.

IL CONGRESSO REGIONALE

ARTICOLO 32

Il Congresso Regionale é l’assise dei Delegati eletti nei Congressi Provinciali delle Pro-vince appartenenti ad una Regione dello Stato Italiano. Ciascun Delegato Eletto ha di-ritto di partecipare al Congresso Regionale ed ha diritto ad un voto. Nessuno degliaventi diritto a voto può essere portatore di deleghe.Il Congresso Regionale:- esprime la volontà degli affiliati nella regione;- elegge il Presidente Regionale;- elegge i Componenti il Comitato Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 33;- elegge il Revisore dei Conti;- approva il rendiconto economico consuntivo annuale. Il Congresso Regionale è con-

vocato in via ordinaria:a) ogni quattro anni per l’elezione delle cariche regionali, prima dello svolgimento delle

elezioni degli organi territoriali regionali del C.O.N.I. e comunque entro il 5 marzodell’anno successivo allo svolgimento dei giochi olimpici estivi.

b) ogni anno, entro il 30 di Aprile, per l’approvazione del rendiconto economico con-suntivo annuale.

Il Congresso Regionale è convocato in via straordinaria:a) quando ne faccia richiesta un numero di Delegati pari ad almeno la metà di quelli

eletti nella regione;b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Regionale;c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi regionali secondo le norme statuta-

rie.Il Congresso straordinario deve essere indetto entro 30 giorni dall’evento e celebrarsinei successivi 60.Il Congresso Regionale é convocato dal Presidente Regionale su deliberazione del Co-mitato Regionale che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.Copia di detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualoralo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.

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VADEMECUM

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Il Presidente Nazionale o un suo delegato hanno diritto di partecipare ai Congressi Re-gionali senza diritto a voto.L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 20 gg prima della data di convo-cazione a mezzo del servizio postale, telefax, telex e/o con altri idonei sistemi, ai recapitidei Delegati eletti nella regione, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede delComitato almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del Congresso.Il Congresso Regionale é validamente costituito:a) in prima convocazione quando siano presenti Delegati pari almeno alla metà più

uno dei Delegati eletti nella regione;b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti;c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.Il Congresso Regionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissatinell’ordine del giorno.

ARTICOLO 33

Il Congresso Regionale é dichiarato aperto dal Presidente del Comitato Regionale ilquale dispone la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale edi Scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell’Assemblea. Tali Ufficisono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazio-nale. Il Congresso Regionale elegge il Presidente più i Componenti del Comitato Re-gionale che saranno in numero pari a quello delle Province appartenenti alla Regione,per la Val D’Aosta il Comitato è composto da due Componenti sempre più il Presidente.Le candidature a Presidente Regionale devono essere depositate presso il ComitatoRegionale non oltre il 10° giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.Le candidature a Componenti il Comitato Regionale devono essere depositate dagli in-teressati almeno dieci giorni prima dell’apertura dei lavori del Congresso.Le candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati almeno10 giorni prima dell’apertura dei lavori del Congresso.Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sinoall’apertura del Congresso medesimo. Le candidature vanno presentate individual-mente. Si applica integralmente quanto previsto dall’Art. 15 comma 2 dello Statuto. IlCongresso, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplicedei partecipanti. Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avven-gono a scrutinio segreto su unica lista. Nella votazione si può esprimere il voto solo perun numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenzasono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indi-cazioni relative a nominativi di non candidati. Vengono dichiarati eletti i candidati chehanno riportato il maggior numero di voti. In caso di dimissioni o di impedimento de-finitivo di un Componente del Comitato Regionale, tale da non dar luogo alla deca-denza dell’organo, subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno lametà dei voti dell’ultimo eletto.Il verbale del Congresso Regionale elettivo, redatto e sottoscritto dal Presidente delCongresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Re-gionale. Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo alla Presidenza Nazionale.

COMITATO REGIONALE

ARTICOLO 34

Per la costituzione di un Comitato Regionale sono necessari un numero di Comitati Pro-

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vinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella regione interessata. Il Comi-tato Regionale può essere costituito in ogni regione dello Stato italiano, per la Val D’Ao-sta si prescinde dal numero minimo dei Comitati Provinciali. Il Comitato Regionale écomposto dal Presidente e dai Componenti eletti nel Congresso Regionale ed eleggefra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario. In caso di dimissioni o di im-pedimento definitivo del Presidente del Comitato Regionale, il Vice Presidente ne as-sumerà le funzioni e provvederà alla convocazione del Congresso per il rinnovo degliorgani regionali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso il Con-gresso deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale. Incaso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Regio-nale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei votidell’ultimo eletto. Nell’ipotesi sia compromessa la regolare funzionalità dell’organo sirinvia a quanto previsto dall’art. 15 bis comma 1 dello Statuto.Le riunioni del Comitato Regionale sono convocate per iscritto dal Presidente, con unpreavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. L’av-viso di convocazione deve essere inviato a mezzo del servizio postale e può inoltre es-sere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo alraggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essereeffettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l’uso del mezzo telegra-fico.Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.Copia del verbale sarà inviato se richiesto alla Presidenza Nazionale.Il Comitato Regionale:- attua le decisioni del Congresso Regionale;- promuove, sviluppa, e organizza l’attività regionale nonché coordina l’attività dei Co-

mitati Provinciali;- tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;- elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;- approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo an-

nuale da portare, unitamente alla relazione del revisore dei Conti, all’approvazionedel Congresso Regionale;

- elegge la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funziona-mento analoghe a quella del Nazionale. Il Comitato Regionale è convocato almenodue volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componentilo richiedano. Il Comitato Regionale è validamente costituito con la presenza di al-meno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. Incaso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

IL PRESIDENTE REGIONALE

ARTICOLO 35

Il Presidente Regionale:- rappresenta, anche legalmente, l’Ente verso le istituzioni pubbliche e private a livello

regionale;- provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Regionale;- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, che saranno sottoposti a

ratifica da parte del Comitato Regionale nella seduta immediatamente successiva; -sovrintende a livello regionale all’attività dell’Ente in ogni settore con il precipuo com-pito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell’Ente al fine di renderne piùsignificativa e capillare la presenza sul territorio;

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- ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi, pubblicio privati, a livello regionale e nomina o revoca i Responsabili Tecnici Regionali di set-tore previo parere consultivo del Responsabile Nazionale corrispondente.

IL DELEGATO REGIONALE

ARTICOLO 36

Il Delegato Regionale viene nominato dalla Direzione Nazionale quando non è possibilela costituzione del Comitato Regionale a termini di statuto o per particolari comprovatimotivi. Il Delegato dura in carica al massimo un quadriennio Il Delegato assume le fun-zioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Regionale per quanto compatibili. IlDelegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.

NORME COMUNI PER LE STRUTTURE TERRITORIALI

ARTICOLO 37

I Comitati Provinciali e Regionali, benché strutture territoriali del CSEN, godono di au-tonomia amministrativa rispetto al CSEN nel suo complesso. Essi devono sottoporreannualmente rendiconti economici consuntivi al vaglio dei rispettivi Congressi e rispon-dono delle obbligazioni assunte verso i terzi, a motivo dell’attività svolta, esclusiva-mente con il loro patrimonio. La funzione di rappresentanza di cui agli artt. 30 e 35dello Statuto si intende circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livellilocali, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed ef-fetti al CSEN quale Associazione Nazionale. In particolare, degli atti a contenuto patri-moniale eccedenti quanto previsto dallo Statuto, rispondono in proprio i Componentidi detti organi. I Revisori dei Conti Regionali e Provinciali hanno compiti e svolgono leloro funzioni in analogia a quelli Nazionali. I medesimi Revisori devono essere scelti trasoggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l’esercizio della fun-zione e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati al CSEN.

ARTICOLO 38

Il patrimonio dei Comitati é costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà deglistessi.Le risorse dei Comitati derivano: dagli eventuali contributi degli Enti locali;- dalle quote di affiliazione e tesseramento nella misura stabilita dalla Direzione Nazio-

nale, dalle quote di iscrizioni specifiche stabilite per attività e manifestazioni istitu-zionali;

- da eventuali contributi ordinari e straordinari erogati dalla Presidenza Nazionale;- da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;- da ogni altra entrata derivante da attività realizzate dal Comitato.In caso di scioglimento l’eventuale attivo patrimoniale del Comitato è trasferito al pa-trimonio dell’Ente.

PATRIMONIO E RISORSE

ARTICOLO 39

Il patrimonio del CSEN é costituito:- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente; Le risorse del CSEN derivano;

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- dagli eventuali contributi del C.O.N.I.;- dalle quote di affiliazione e tesseramento;- da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi;- da ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dal CSEN.Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Durante lavita del CSEN è vietata, ancorché in modo indiretto, la distribuzione di utili, avanzi digestione, fondi, riserve e capitale a meno di imposizione di legge. L’eventuale avanzodi gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito per le attività istituzionali, previ-ste dallo Statuto.In caso di scioglimento, il patrimonio come sopra considerato verrà devoluto ad Enticon finalità analoghe, secondo le deliberazioni del Congresso con i quorum previstidalle disposizioni del Codice Civile.In difetto, lo stesso verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di con-trollo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 40

L’anno finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. èfatto obbligo, agli organi competenti di redigere ed approvare il rendiconto consuntivoeconomico e finanziario. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporrealla Giunta Nazionale del C.O.N.I., devono essere redatti nel rispetto dei principi contabilieconomico -patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell’Ente,incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. Il budget annuale ed il bi-lancio di esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circal’utilizzo dei contributi C.O.N.I.. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrativedevono essere trasmessi a tutti gli associati. Oppure pubblicizzati per il tramite degliorgani di stampa dell’Ente o del sito ufficiale. L’anno sportivo ha inizio il 1° settembredi ogni anno ed ha termine il 31 agosto dell’anno successivo.

SCIOGLIMENTO DELL’ENTE

ARTICOLO 41

La proposta di scioglimento dell’Ente può essere presentata soltanto ad un CongressoNazionale Straordinario di primo grado appositamente convocato su richiesta dellestrutture di base affiliate aventi diritto al voto. Per la richiesta di tale congresso, per lavalidità del medesimo e per il quorum necessario a deliberare lo scioglimento, la nominadei Liquidatori e la decisione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo si fa rife-rimento alle norme stabilite dal Codice Civile.

NORME COMUNI GENERALI

ARTICOLO 42

Sono eleggibili alle cariche elettive coloro che:a) abbiano la cittadinanza di uno Stato;b) abbiano raggiunto la maggiore età;c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a

pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizionedai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibi-

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zioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Fe-derazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Pro-mozione Sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non abbiamo subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione dellenorme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale an-tidoping WADA;

f) siano in regola con il tesseramento CSEN.Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., leFederazioni, le Discipline Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.stesso e contro lo CSEN.La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti é causa di ineleggibilità, mentreil venir meno degli stessi successivamente all’elezione comporta la decadenza dalla ca-rica; in questo caso subentrerà il primo dei non eletti, ove non previsto diversamente.Se in qualsiasi elezione a cariche previste nello Statuto, più candidati hanno conseguitoil medesimo numero di voti, detti candidati, a tutti gli effetti e se non diversamente pre-visto, vengono disposti nella graduatoria generale secondo l’ordine determinato dallamaggiore anzianità nel CSEN rilevata dalla data di iscrizione o di elezione. In difetto,varrà l’ordine di anzianità determinato dalla maggiore età anagrafica. Il CSEN recepisceil codice di comportamento sportivo approvato dal C.O.N.I. al quale tutti i soci, tesseratied affiliati debbono attenersi.

ARTICOLO 43

Le riunioni degli organi collegiali devono essere convocate con comunicazione scrittadal loro Presidente almeno 10 giorni prima del loro svolgimento, salvo un termine infe-riore giustificato dall’urgenza. In tal caso é obbligatorio l’avviso telegrafico di convo-cazione.Di ogni riunione dell’organo il Segretario redige contestualmente il verbale e lo sotto-scrive unitamente al Presidente.Il verbale deve essere trascritto in apposito registro preventivamente numerato e siglatoin ogni suo foglio dal Segretario Nazionale del CSEN per gli Organi Nazionali e dai ri-spettivi Segretari per le strutture periferiche.Tutti i verbali degli Organi Collegiali ed i rendiconti economici e bilanci approvati re-stano custoditi nelle competenti sedi, per essere liberamente consultati dagli aventi di-ritto. Ove non diversamente previsto, quando la convocazione é prescritta a mezzo delservizio postale, la mancata ricezione da parte dei destinatari per motivi non imputabiliall’organo legittimato all’invio non é causa di invalidità della riunione dell’organo con-vocato.Le riunioni degli organi collegiali, salvo diversa espressa statuizione, sono validamentecostituite con la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti. Tutti gli or-gani e strutture periferiche sono tenute all’osservanza delle delibere degli organi na-zionali per quanto di loro competenza.

ARTICOLO 44

In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di uno o più eletti negliorgani statutari, subentrano i membri supplenti, ove previsti, e, in difetto, i non elettisecondo l’ordine di graduatoria risultante dal verbale purché abbiano conseguito al-meno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. Nell’impossibilità di attuare i subentri sidovrà procedere a nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell’or-gano, potranno effettuarsi in occasione del primo congresso utile. Le dimissioni, con-

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temporanee, di più della metà dei componenti originariamente eletti negli organi col-legiali nazionali e periferici del CSEN, determina l’automatica decadenza dell’Organo.In tal caso, il Presidente, o in difetto il Vice Presidente dell’Organo stesso dovrà prov-vedere entro 30 giorni dall’evento, alla convocazione dei Congressi elettivi per il rinnovodelle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto. Tali assemblee devono svolgersientro i successivi sessanta giorni. In caso di inadempienza si provvederà a termini diStatuto per gli organi periferici. Per gli organi nazionali provvederà il Presidente delCollegio dei Revisori dei Conti. Per quel che concerne l’esercizio dell’ordinaria ammini-strazione la disciplina da seguire sino alla celebrazione del Congresso Nazionale è laseguente:a) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata della Direzione e del

Consiglio Nazionale dei Delegatied ordinaria amministrazione affidata al Vice Presi-dente secondo le modalità statutarie;

b) dimissioni del Presidente: decadenza del Presidente, del Consiglio Nazionale dei De-legati e della Direzione che resta in prorogatio per l’ordinaria amministrazione daespletarsi sotto la direzione del Presidente o, in caso di impossibilità da parte di que-st’ultimo, del Vice Presidente sino al Congresso Nazionale da convocarsi secondole norme statutarie;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore asette giorni, della metà più uno dei componenti la Direzione, del Consiglio Nazionaledei Delegati e del Presidente cui spetta l’ordinaria amministrazione fino alla cele-brazione del Congresso.

ARTICOLO 45

Le cariche Statutarie hanno durata quadriennale.Gli Organi elettivi restano in carica, ancorché scaduti, per il disbrigo degli affari correntifino all’elezione del nuovo Organo.Si decade dall’incarico di membro degli organi collegiali dell’Ente di cui al presente Sta-tuto per:- dimissioni;- radiazione;- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 riunioni ordinarie consecutive

dell’organo collegiale;- perdita dei requisiti richiesti per ricoprire la carica.

ARTICOLO 46

Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni di almeno 3 componenti del Collegiodei Revisori dei Conti si farà riferimento a quanto previsto, in materia, dal Codice Civile.Nel caso di impedimento o dimissioni di almeno 3 componenti dei Collegi dei Probiviriil Presidente Nazionale dovrà convocare entro 30 giorni dall’evento un Congresso Stra-ordinario per l’elezione di detti Organi.Tale congresso dovrà celebrarsi entro i successivi 60 giorni.

ARTICOLO 47

Sono provvedimenti di clemenza:a) l’indulto;b) l’amnistia;c) la grazia.

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L’indulto e l’amnistia possono essere concesse dalla Direzione Nazionale e sono prov-vedimento di carattere generale. L’indulto non presuppone una condanna irrevocabilee condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve, l’am-nistia invece estingue l’infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l’esecuzioneunitamente anche alle sanzioni accessorie. Le relative procedure sono demandate alRegolamento di Giustizia. La grazia può essere concessa dal Presidente Nazionale, èun provvedimento particolare che va in favore soltanto di un determinato soggetto lacui condanna sia già passata in giudicato. Per la concessione della grazia deve comun-que risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione ilprovvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinqueanni dall’adozione della sanzione definitiva. Le relative procedure sono demandate alRegolamento di Giustizia.

INCOMPATIBILITà INTERNE

ARTICOLO 48

a) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegi dei Probiviri e i Revisoridei Conti Regionali e Provinciali non possono ricoprire nel CSEN alcuna altra carica, elettiva o meno, sia a livello centrale che periferico ;

b) i membri dei Collegi dei Probiviri non possono ricoprire la carica di Presidente o re-sponsabile di Struttura di base affiliata;

c) la cariche di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale del CSEN sono incom-patibili con qualsiasi altra carica od incarico nell’ambito dello stesso CSEN o degliorganismi affiliati. La carica di Presidente a livello nazionale è altresì incompatibilecon qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dalC.O.N.I.;

d) la qualifica di Componente della Direzione Nazionale è incompatibile con qualsiasialtra carica sociale elettiva centrale;

e) la carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provin-ciale.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilitàè tenuto ad optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal veri-ficarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l’immediata automaticadecadenza dalla carica assunta posteriormente. La funzione di Componente degli Or-gani Centrali e periferici così come la assunzione e gestione di incarichi a qualunque ti-tolo attribuiti per lo svolgimento di attività nel CSEN, laddove non sia espressamentepattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la na-scita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con il CSEN.

CLAUSOLE COMPROMISSORIE-ARBITRATO

ARTICOLO 49

Tutti i soci del CSEN si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione ditutte le controversie che possano insorgere tra loro o con i vari Organi o strutture perun qualunque fatto che, non rientrando nelle competenze degli Organi di Giustizia So-ciale, sia comunque concernente l’attività espletata nel CSEN. Il Collegio Arbitrale saràcomposto da due componenti scelti uno da ciascuna delle parti e da un Presidente no-minato con unanime indicazione dai due arbitri o, in caso di disaccordo dal Collegiodei Probiviri di II° Grado, che provvederà anche alla nomina di un arbitro qualora una

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delle parti sia inadempiente. Il Collegio giudicherà secondo principi di equità in basealle norme statutarie e regolamentari entro 30 giorni dalla nomina del Presidente. Illodo arbitrale sarà definitivo ed inappellabile e dovrà essere comunicato alle parti perla relativa esecuzione.Le controversie possono essere devolute alla Collegio di Garanzia dello Sport secondoquanto previsto dall’art 12 bis dello statuto del C.O.N.I. Gli affiliati ed i tesserati per la ri-soluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all’attività espletatanell’ambito dell’Ente si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle del-l’Ente. La Direzione per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quantodisposto dal comma precedente. Il diniego alla concessione della deroga deve esserecompiutamente motivato. La Direzione deve pronunciarsi entro 40 giorni dal ricevi-mento della richiesta di deroga. Decorso tale termine la deroga si ritiene concessa.L’inosservanza di quanto sopra previsto comporta l’adozione di provvedimenti disci-plinari sino alla radiazione.

RIMANDI DI LEGGE APPROVAZIONE

ARTICOLO 50

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge. Il me-desimo è sottoposto all’approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 51

Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazioneche si rendesse indispensabile:a) a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la ne-

cessità di adeguamento statutaria;b) a seguito di formale richieste di adeguamento formulate da Organi dello Stato o

dal C.O.N.I.Tali variazioni dovranno essere ratificate dal Congresso Nazionale.

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INDICE

CLAUSOLE COMPROMISSORIE -ARBITRATO ............................... ART. 49COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ................................................ ART. 21CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI ......................................... ART. 15 bisCOMITATO PROVINCIALE ...................................................................... ART. 29COMITATO REGIONALE .......................................................................... ART. 34COMPITI STRUTTURE DI BASE ............................................................ ART. 7CONGRESSO NAZIONALE .................................................................... ART. 11, 12, 13, 14, 15CONGRESSO PROVINCIALE ................................................................ ART. 27, 28CONGRESSO REGIONALE .................................................................... ART. 32, 33DELEGATO PROVINCIALE ..................................................................... ART. 31DELEGATO REGIONALE ......................................................................... ART. 36DIREZIONE NAZIONALE ........................................................................ ART. 16, 17DIRITTI DOVERI DEI SOCI ...................................................................... ART. 8DURATA DECADENZA ORGANI (NORME COMUNI) ................. ART. 44, 45, 46ELEGGIBILITà .............................................................................................. ART. 42INCOMPATIBILITà INTERNE .................................................................. ART. 48NATURA DELL’ENTE E RICONOSCIMENTI ...................................... ART. 1, 2NORME PARTICOLARI PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA ..... ART. 26 bisNORME TRANSITORIE ............................................................................. ART. 51ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGI PROBIVIRI ................................... ART. 22 bis, 23ORGANI NAZIONALI ................................................................................ ART. 10PATRIMONIO STRUTTURE TERRITORIALI ...................................... ART. 38PATRIMONIO E RISORSE CSEN ........................................................... ART. 39, 40PERDITA QUALIFICA SOCIO ................................................................. ART. 9PRESIDENTE NAZIONALE ..................................................................... ART. 18PRESIDENTE PROVINCIALE ................................................................ ART. 30PRESIDENTE REGIONALE .................................................................... ART. 35PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA ...................................................... ART. 22PROCURATORE SOCIALE ...................................................................... ART. 24PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA ........................................................ ART. 47REGOLAMENTI ............................................................................................ ART. 3 RESPONSABILI TECNICI NAZIONALI DI SETTORE ..................... ART. 25RIMANDI DI LEGGE APPROVAZIONE ............................................... ART. 50RIUNIONI – VERBALI (NORME COMUNI) ........................................ ART. 43SCIOGLIMENTO .......................................................................................... ART. 41SCOPI E FINALITà ...................................................................................... ART. 1, 2SEGRETARIO NAZIONALE .................................................................... ART. 20SOCI-TESSERATI-RAPPORTI DI APPARTENENZA .................... ART. 4, 5, 6STRUTTURE TERRITORIALI ................................................................. ART. 26 – 26 bisSTRUTTURE TERRITORIALI (NORME COMUNI) ........................... ART. 37VICEPRESIDENTI NAZIONALI ED UFFICIO PRESIDENZA ........ ART. 19

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SEDI PROVINCIALI

AGRIGENTO 328.6013789 ALESSANDRIA 348.3844030 ANCONA 335.6160957 AOSTA 338.4646748 AREZZO 347.6607053ASCOLI PICENO 377.1136371ASTI 338.9754572 AVELLINO 329.2139833 BARI 334.1422005BARLETTA TRANI 347.9925658BELLUNO 348.4084027 BENEVENTO 339.5364868 BERGAMO 329.9769960 BIELLA 015.2522650 BOLOGNA 327.0048650 BOLZANO 338.7471169 BRESCIA 347.9700324 BRINDISI 393.7815571 CAGLIARI 346.0355531 CALTANISSETTA 339.1192765 CAMPOBASSO 333.1690883CARBONIA - IGLESIAS 328.1849858CASERTA 339.7305883 CATANIA 366.1220121 CATANZARO 328.7631020 CHIETI 0854.4214867 COMO 377.1696048 COSENZA 331.6568575 CREMONA 349.7600683 CROTONE 331.6568575 CUNEO 388.2771959 ENNA 345.6162699 FERRARA 339.3637588 FIRENZE 055.613448 FERMO 348.9217241 FOGGIA 347.6693407FORLì CESENA 347.4191521 FROSINONE 347.5719160 GENOVA 342.7783418 GORIZIA 335.7687481 GROSSETO 329.0765279ISERNIA 334.1063103 IMPERIA 348.4446796LA SPEZIA 335.8159756L'AQUILA 335.8138614 LATINA 338.9692135 LECCE 335.8373915 LECCO 344.2298055 LIVORNO 329.0765279 LUCCA 328.7196220 MACERATA 347.7737161 MANTOVA 335.6574946MASSA CARRARA 328.1921459 MATERA 333.4881809

MESSINA 347.1480847 MILANO 339.5789408 MODENA 346.2875147 MONZA BRIANZA 348.0639936 NAPOLI 333.7300239 NOVARA 348.2292291 NUORO 329.9537191OLBIA TEMPIO 333.1581333ORISTANO 345.7596150 PADOVA 049.7800826 PALERMO 3403603731 PARMA 347.1890168 PAVIA 338.7154218 PERUGIA 339.3929178PESARO URBINO 333.6464539PESCARA 0854.214867 PIACENZA 334.9312355 PISA 320.5756072 PISTOIA 338.8528736 PORDENONE 377.1698173 POTENZA 338.3186200 PRATO 393.9275505 RAGUSA 391.3802797 RAVENNA 349.5768696REGGIO CALABRIA 329.4662999REGGIO EMILIA 339.3667599RIETI 349.6424104 RIMINI 338.3645461 ROMA 334.6575560 ROVIGO 340.0787348 SALERNO 338.1131192 SASSARI 328.2885101 SAVONA 347.4270572 SIENA 338.8528736 SIRACUSA 333.6571861 SONDRIO 340.4128484 TARANTO 347.7525056 TERAMO 393.7811504 TERNI 349.7385595 TORINO 335.5470604 TRAPANI 393.0051702 TRENTO 348.5102828 TREVISO 339.8473505 TRIESTE 348.4503368 UDINE 348.5296037 VARESE 349.3054679 VENEZIA 349.5245297 VERBANIA 347.7947881 VERCELLI 334.6140512 VERONA 347.7536023VIBO VALENTIA 349.7452607VICENZA 348.8084552 VITERBO 339.3272982

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Per qualunque informazione rivolgersi alla Sede Centrale:

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 RomaTel. 06.329.18.53 - 06.329.48.07 - 06.329.47.02Fax 06.329.23.97 - www.csen.it - [email protected]

REDATTORIdott. ugo Salines

Vice Presidente Nazionale CSEN

PER LA PARTE CIVILISTICA E FISCALE

gli uffici della Presidenza Nazionale CSEN

PER LA PARTE TECNICA E SPORTIVA

GRAFICA tipografia milillo

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Finito di stampare nel mese di Febbraio 2017

Presso la tipografia mililloVia Flaminia, 721 - 00191 Roma

Tel. 06 3330900 - [email protected]

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