Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Luogo/ Caggiano 22 Maggio 2020 Rev. ………….
Prot.n. 1291-1.4.a
Vademecum per la Gestione del Rischio
Coronavirus ( COVID -19)
in ambito lavorativo
DPCM 26 aprile 2020
Rev. 1 del 02/05/2020
Il Medico Competente L’R.S.P.P. R.L.S.
Ing. Abele MARRA Sig. Feliciano MIGNOLI
Il Datore di Lavoro
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
Protocollo 0001291/2020 del 22/05/2020
2
Sommario CORONA VIRUS ............................................................................................................................................ 1
IL DPCM 26 APRILE 2020 ............................................................................................................................ 2
SCOPO ...................................................................................................................................................... 3
OBIETTVO ................................................................................................................................................ 3
LA PROCEDURA PER LA SCUOLA ........................................................................................................... 4
RIFERIMENTI LEGISLATIVI ........................................................................................................................ 4
RESPONSABILITÀ ...................................................................................................................................... 4
TERMINI E DEFINIZIONI .................................................................................................................................... 5
RISCHI PREVALENTI ................................................................................................................................ 6
MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE ....................................................................................................... 6
INFORMAZIONE ................................................................................................................................... 6
MODALITA' DI INGRESSO NELLE SCUOLE ....................................................................................................... 7
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI E VISITATORI ............................................................................... 7
PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLA SCUOLA ................................................................................................... 8
DISPOSITiIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ............................................................................................... 9
0RGANIZZAZIONE LAVORATIVA (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI
LIVELLI PRODUTTIVI) ......................................................................................................................................... 10
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI ............................................................................................. 10
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE ......................................................... 10
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS ........................................................................ 11
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ....................................................... 12
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI .................................................................. 12
ALLEGATO 1 ............................................................................................................................................... 16
INFORMAZIONE GENERALE: .................................................................................................................. 16
ALLEGATO 2 ............................................................................................................................................... 17
INFORMAZIONE SULLA MODAITA’ D’INGRESSO NELLA SCUOLA .......................................................... 17
ALLEGATO 3 ............................................................................................................................................... 19
INFORMATIVA PER FORNITORI E AUTOTRASPORTATORI ..................................................................... 19
ALLEGATO 4 .............................................................................................................................................. 20
DISINFEZIONE DEI LOCALI .................................................................................................................... 20
ALLEGATO 5 ............................................................................................................................................... 22
PROCEDURA PER LAVAGGIO MANI ........................................................................................................ 22
ALLEGATO 6 ............................................................................................................................................... 25
D.P.I E LORO USO ................................................................................................................................ 25
ALLEGATO 7 ............................................................................................................................................... 33
NUMERI DI EMEREGENZA ...................................................................................................................... 33
ALLEGATO 8 .............................................................................................................................................. 34
3
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CARTELLONISTICA ........................................................... 34
ALLEGATO 9 .............................................................................................................................................. 40
PREPARAZIONE DEL LIQUIDO DETERGENTE SECONDO LE INDICAZIONI DELL'OMS .............................. 40
4
CORONAVIRUS
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Identificati negli anni ’60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona.
Sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto
respiratorio e gastrointestinale.
Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è
un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell’uomo.
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene
alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo
stesso virus.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI”
per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche lo
stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa
d’urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (decreto legge 6/2020), e così sarà
denominato nel presente documento.
L’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae
appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di
popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi
di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro.
Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un
contatto stretto con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via
primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite
la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando
con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può
avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra
alimenti crudi e cotti. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene,
quali starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un
cestino chiuso immediatamente dopo l’uso, lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o
usando soluzioni alcoliche. In base ai dati finora disponibili, le persone sintomatiche sono la causa
più frequente di diffusione del nuovo virus.
1
5
IL DPCM 26 APRILE 2020
Il DPCM 26 aprile 2020 è un Protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro
In sintesi:
Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 ) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
Controlli all’ingresso
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea.
Limitare i contatti con i fornitori esterni
Per l’accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale. Va ridotto anche l’accesso ai visitatori.
Pulizia e sanificazione
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di
svago e dei distributori di bevande e snack.
Igiene delle mani
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.
Mascherine e guanti
Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.
Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.
Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working
Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di
tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.
2
6
Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni
Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di
turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Ammortizzatori sociali e ferie
Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di
ferie arretrati e non ancora fruiti.
Stop trasferte e riunioni
Sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già
concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle
urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).
Orari ingresso-uscita scaglionati
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Gestione di un caso sintomatico
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà
procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte
immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19
forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione
degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica
delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del Rls.
SCOPO
Lo scopo della procedura è quello di Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere
adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da
tutela re la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla luce del protocollo di sicurezza firmato tra
Governo e associazioni sindacali nella giornata del 26 Aprile 2020.
OBIETTVO
L'obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che
3
7
seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell'Autorità sanitaria.
LA PROCEDURA PER LA SCUOLA
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81- Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
Decreto legge 23 febbraio 2020,n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute.
COVID-19, nuove indicazioni e chiarimenti
DPCM 08 marzo 2020.
DPCM 09 marzo 2020.
DPCM 11 marzo 2020.
Protocollo sicurezza lavoratori condiviso do regolamentazione della diffusione del COVID-19
del 14 marzo 2020
DPCM 26 aprile 2020 e all. 6
RESPONSABILITÀ
Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del
COVID-19 tra cui quelli previsti dal DPCM dell' 11 marzo 2020 che prevede misure
restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività non indispensabili alla produzione;
- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare
la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con
adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; . 4
8
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si
stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto,
applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre
equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali sco lastiche - per tutelare la salute delle
persone presenti all'interno della scuola e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
TERMINI E DEFINIZIONI
Caso sospetto
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei
seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea} che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e
nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle
seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati
pazienti con infezione da SARS-CoV-2.
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento
del l'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai
sintomi clinici.
Contatto stretto
• · Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso
.sospetto o confermato di COVI0-19
• Personale di laboratorio addetto altrattamento di campionidi SARS-CoV-2
• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia} o nello stesso ambiente chiuso con
un caso sospetto o confermato di COVI0-19
• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVI0-19
• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di.
un caso sospetto o confermato di COVI0-19, compagni di viaggio o persone addette
5
9
all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era
seduto (qualora il caso indice abbia una sintomato logia grave od abbia effettuato
spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri,
considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o
in tutto l'aereo}
RISCHI PREVALENTI
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta
MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
INFORMAZIONE
- -
-
-
-
La Scuola, attraverso le modalità più idonee ed efficaci,informa tutti i lavoratori e chiunque entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo
all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, apposite regole o
depliant informative
In particolare, le informazioni riguardano
l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria
la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,anche
successivamente all'ingresso,sussistano le condizioni di pericolo(sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare
il medico di famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni
possibile forma di diffusione di contagio.
Oltre a cartellonistica e segnaletica (Vedi allegato n° 8) che sarà apposta in punti visibili, in
particolare all’ingresso e in prossimità degli uffici, nei corridoi, ecc. è previsto un modulo
informativo da fornire a tutti i lavoratori. (All.ti n° 1, 2, 3)
6
10
MODALITA' DI INGRESSO NELLE SCUOLE
- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°,non sarà
consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle
indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni (Vedi Allegato 2)
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dell'OMS. (Vedi Allegato 2)
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art.1, lett. h) e i)
- L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la "avvenuta “negativizzazione" del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente
colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche,
come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà
massima collaborazione.
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI E VISITATORI
- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in
forza nei reparti/uffici coinvolti (Allegato n 3)
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e'
consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà' attenersi alla rigorosa distanza di un metro
(Allegato n° 3)
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera (Allegato n° 3)
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
7
11
aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza
dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno
collaborare con l'autorita' sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti
stretti.
- L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.
PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLA SCUOLA
- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute piu'
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di
COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, e' necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..
Per procedura e modalità si rimanda all’ Allegato 4
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
8
12
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Per le procedure e modalità operative si rimanda all’Allegato 5
DISPOSITI IVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attua le situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to LocaProduction.pdf)
(Alleg . 9)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle
mascherine,e altri dispositivi di protezione (guanti,occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei Ì luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attivita'
dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono
spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9
(art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
Per procedura e modalità si rimanda all’ Allegato 6.
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi e'
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto
di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1
metro tra le persone che li occupano. (Ciò sarà indicato con idonea segnaletica/cartelloni
vedi Allegato 8)
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro
e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi
9
https://www.who.int/gpsc/5may/guide/
13
detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Per procedura e
modalità si rimanda all’Allegato 4
RGANIZZAZIONE LAVORATIVA (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI
LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali
è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi,
distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,
valutare sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni a utilizzare in via prioritaria gli
ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore)
generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se gia concordate o organizzate
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi
locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
SPOSTAMENTI INTERNI – RIUNIONI – EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- Gli spostamenti all'interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e
nel rispetto delle indicazioni interne.
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal
carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza,
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno
essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei
locali
10
14
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità
in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora
l'organizzazione scolastica lo permetta, effettuare la formazione a distanza,anche per i lavoratori in Smart Work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni scolastici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia
primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può
continuare ad operare come carrellista)
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA
- nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali, la scuola procede immediatamente ad avvertire le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (Vedi allegato 7).
- la scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti
stretti" di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19.Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate,in questo periodo,le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore
misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e
sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
11
15
medico competente collabora con il datore di lavoro e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS)
- Il Medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy
- il Medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Un primo intervento è la creazioni di una “task force” composta dai
responsabili aziendali, comprendente quantomeno il RSPP, il Medico Competente e il
RLS. Il gruppo messo in comunicazione anche mediante strumenti informatici, è
volto ad analizzare l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da
mettere in atto.
Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di
garantire un approccio sistemico al problema.
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
“nota n. 89 del 13 marzo 2020” ·Ispettorato Nazionale del Lavoro Adempimenti datoriali - Valutazione rischio emergenza coronavirus
“Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute
riconducibili alla emergenza coronavirus e che coinvolgono la nostra Amministrazione nell'intero contesto
sociale.
Sentita la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e l'Ufficio legislativo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ferma restando l'autonomia datoriale di ciascun dirigente, si ritiene utile
delineare alcuni aspetti che possono essere di supporto nelle decisioni di ciascun datore di lavoro di questa
Amministrazione.
Premesso che la questione risulta di evidente importanza e delicatezza operativa, proprio in quanto
riferita ad un momento emergenziale, si ritiene tenere in debita considerazione quanto segue ai fini della
valutazione del rischio e del Documento di Valutazione del Rischio (DVR).
È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell'ambito del rischio biologico
inteso nel senso più ampio del termine, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla
specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività.
La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una
“esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante
l'attività lavorativa.
In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed
“elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall'art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.
12
16
Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l'agente biologico,
che origina il rischio, non sia riconducibile all'attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una
situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro per
effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro.
In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non
riconducibile all'attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne
con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o
riduzione dello stesso, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione
tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.
Lo scenario connesso all'infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori di questa Amministrazione
esclusivamente sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra
potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato
l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato
all'infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio
biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).
Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti
anche dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura
organizzativa/gestionale, redigere - in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e
con il Medico Competente - un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale
nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul
profilo del lavoratore - o soggetto a questi equiparato - assicurando al personale anche adeguati
DPI.
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra
quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all'uso di agenti biologici, derivante dalla
specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno
una “esposizione potenziale”, richiedenti l'obbligo puntuale della valutazione del rischio e l'elaborazione del
DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
È di tutta evidenza, inoltre, che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non,
investendo l'intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare
evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonché da un'indeterminazione
valutativa che non può che essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del
rischio nonché per le misure di prevenzione da adottare.
La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali,
infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di
esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più
opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza.
In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro di questa Amministrazione,
appare evidentemente limitato all'attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette
Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le
attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo,
all'interno ed all'esterno degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.
In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema
prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti
che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili
dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione
13
17
delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle
azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica
valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice
del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n.
81/2008.
Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono
essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del
RSPP e con la consultazione del RLS.”
R.L.S. Il Medico Competente L’R.S.P.P.
Il Datore di Lavoro
Firmato
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
14
18
INFORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
ALLEGATI
Vademecum per la Gestione del Rischio
Coronavirus
in ambito lavorativo
15
19
ALLEGATO 1
INFORMAZIONE GENERALE: ai sensi del Alleg 6 del DPCM 26/04/2020 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro del 26/04/2020
Il presente documento è redatto dalla Scuola Secondaria di I grado “ T.Tasso “ al fine di informare
tutto personale, gli autotrasportatori ed i propri consulenti in merito alle azioni intraprese per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in ottemperanza al
paragrafo 1 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in attuazione del punto 1 dell’Allegato 6 del
DPCM 26 Aprile 2020
- è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°C) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- Il lavoratore/consulente è consapevole ed accetta di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- è fatto obbligo rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- il lavoratore/consulente si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti;
Firmato
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 16
20
ALLEGATO 2
Al Personale Docente
Al personale ATA
Ai Consulenti / Esperti Esteri / Fornitori
Albo Pretorio On line:www.scuolatasso-sa.edu.i
t
Prot. N. 2477 – 1.4.a del 15.05.2020
INFORMAZIONE SULLA MODAITA’ D’INGRESSO NELLA SCUOLA
Con la presente circolare si informa tutto il personale che la questa Istutzione ha adottato le seguenti
modalità di ingresso in azienda:
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della
temperatura corporea . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°1, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni
riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e, fornite di mascherine, non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
è precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
1 La temperatura rilevata non sarà registrata se non sarà superata la soglia di 37,5°. In caso di
superamento della soglia fissata si procederà alla registrazione solo per documentare le ragioni che
impediranno l’accesso in azienda. Finalità del trattamento dei dati personali: prevenzione dal
contagio da COVID-19 ai fini dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La durata del trattamento e la
conservazione dei dati saranno condizionate dal protrarsi dello stato di emergenza. I dati
saranno protetti mediante conservazione della documentazione in apposito contenitore chiuso a
chiave ed accessibile solo al datore di lavoro.
17
21
SCHEDA DI RILEVAZIONE TEMPERATURA
DATA: _____________
NOME COGNOME ORA TEMPERATURA [°C]
18
22
ALLEGATO 3
INFORMATIVA PER FORNITORI E AUTOTRASPORTATORI ai sensi del Alleg 6 del DPCM 26/04/2020 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro del 26/04/2020
Il presente documento è redatto dalla Scuola SEcondaria di I Grado “ T.Tasso” al fine di informare
tutto il personale, gli autotrasportatori, i propri consulenti / Esperti Esterni/ Fornitori in merito
alle azioni intraprese per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro, in ottemperanza al paragrafo 1 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in attuazione del punto 1
dell’Allegato 6 del DPCM 26 Aprile 2020
In particolare si informa che:
- è fatto divieto agli autotrasportatori e fornitori l’accesso presso gli uffici per nessun
motivo. La Scuola mette a disposizione di questi ultimi un servizio igienico nei pressi
del piano terra sottoposto a quotidiana sanificazione. Gli stessi dovranno rimanere sul
proprio mezzo durante le fasi di carico e scarico e qualora ciò non fosse possibile dovranno
rimanere alla rigorosa distanza di sicurezza di 1 m ed indossare i DPI (mascherina e guanti)
----------------------------
Firmato
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
23
ALLEGATO 4
DISINFEZIONE DEI LOCALI
Per la disinfezione dei locali può essere seguito quanto riportato nella Circolare n. 5443 del
22.02.2020 del Ministero della Salute.
Circolare n. 5443 del 22.02.2020 Pulizia in ambienti sanitari
In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS,possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e
temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione
intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile,anche se
non dimostrato.
Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono
efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei
comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-
71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza
ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-
CoV.
Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci e sufficienti
una "pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita
dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)".
La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al.più presto in
caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla
dimissione del paziente, da personale con protezione DPI.
Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di
contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte
degli operatori.
Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o
monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un
disinfettante a base di cloro. Icarrelli di pulizia comuni non devono entrare nella
stanza.
Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l'assistenza ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione
(rimozione in sicurezza dei DPI).
In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina
chirurgica, compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla
sanificazione.
Pulizia di ambienti
Nelle stanze, uffici,mezzi di trasporto e altri ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le
misure di pulizia di seguito riportate. ·
20
24
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la
decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le
superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio,utilizzare etanolo al 70%
dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici,assicurare la ventilazione degli
ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI
(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso
impermeabile a maniche lunghe,e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza
dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da
letto,le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con
acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile illavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a
base di ipoclorito di sodio).
Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:
Scrivanie, Schermi, Tastiere, Mouse, Telecomandi, Pulsantiere Tavoli, Telefoni, interruttori,
Sedie, Porte, Muri, Finestre, Maniglie, le altre superfici esposte.
Eliminazione dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 21
25
ALLEGATO 5
PROCEDURA PER LAVAGGIO MANI
Il lavaggio delle mani è una misura semplice, ma fondamentale per la prevenzione e protezione
dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un
campione all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente.
Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i
campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé
un’importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora
batterica residente della cute).
Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani
eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti
nell’organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.
22
26
23
27
Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che va fatto:
Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver
adoperato mezzi pubblici;
Prima di lasciare l’area di lavoro o il laboratorio;
Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci. Come
eseguire il lavaggio delle mani:
Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello
spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;
Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un
dispositivo ad aria calda o con asciugamani di tela in rotolo;
Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non
presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.
La durata totale della procedura è di circa 40-60 secondi.
Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a
base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
Inoltre, si ricorda che l’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani.
In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per
mani pronto all’uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul
palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le
mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del
fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione).
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di
infezione. La circolare raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con
una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni
ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).
Misure preventive quali distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi
materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.
24
28
ALLEGATO 6
D.P.I E LORO USO
Mascherine e Classificazione
Quale mascherina scegliere per garantire un’adeguata protezione delle vie respiratore dalla
trasmissione del nuovo Coronavirus? Quale comprare e come riconoscere i modelli certificati?
Chi la deve indossare e quanto tempo dura? Si possono disinfettare e riutilizzare? Tutto quello
che c’è da sapere sulle mascherine e i dispositivi di protezione individuale (DPI) che evitano o
limitano l’ingresso di virus e altri agenti patogeni nelle vie aeree.
Trattasi di strumenti che offrono protezione respiratoria, impedendo o limitando l’inalazione di
particelle aerodisperse a seconda della capacità di filtrare l’aria in ingresso. Ed è proprio
quest’ultimo l’aspetto chiave perché, a seconda dello scopo per cui vengono impiegate, varia
l’efficacia di filtrazione e quindi il livello di protezione assicurato.
Mascherine di protezione: quale scegliere?
Le mascherine di protezione si differenziano per tipologia, specifiche e quindi capacità filtrante.
In ogni caso, devono rispettare alcune norme che definiscono gli standard tecnici e di sicurezza
per l’uso cui sono destinate. Tali norme stabiliscono infatti i requisiti minimi affinché le
mascherine possano essere considerate a tutti gli effetti dei dispositivi di protezione delle vie
respiratore, includendo le specifiche di costruzione e prestazione oltre ai test di laboratorio e di
impiego per la valutazione della loro conformità.
Ma quali sono le migliori mascherine di protezione e come scegliere un modello certificato?
Come premesso, per poter essere davvero efficaci, le mascherine di protezione devono
rispettare i criteri del sistema di normazione tecnica, che in Italia è definito dall’UNI, l’Ente
nazionale italiano di unificazione. Le norme relative ai dispositivi di protezione per le vie
respiratorie sono elaborate a partire dagli standard europei di riferimento (EN) e, a seconda
della conformità alle diverse normative, le mascherine sono classificate in tipologie differenti.
Le mascherine chirurgiche
(UNI EN 14683:2019 + AC:2019)
Le mascherine chirurgiche sono quelle che rispettano la norma UNI EN 14683:2019 + AC:2019
che definisce “la costruzione, la progettazione, i requisiti di prestazione e i metodi di prova per
le maschere facciali a uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi da parte
del personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti
simili”.
Nello specifico, “il principale utilizzo previsto delle maschere facciali ad uso medico è quello di
proteggere il paziente dagli agenti infettivi e, inoltre, in determinate circostanze, di proteggere
chi le indossa da spruzzi di liquidi potenzialmente contaminati. Possono anche essere destinate
ad essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle
infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche”. La norma precisa inoltre che
“una maschera facciale ad uso medico con una barriera microbica appropriata può anche
essere efficace nel ridurre l’emissione di agenti infettivi da naso e dalla bocca di un portatore
asintomatico o di un paziente con sintomi clinici”. 25
29
Mascherine FFP1, FFP2, FFP3
(UNI EN 149:2009)
Per poter parlare di mascherine di protezione delle vie respiratorie bisogna guardare ad altre
norme, in particolare alla UNI EN 149:2009 di recepimento della normativa europea EN
149:2001 + A1:2009 che definisce “i requisiti minimi per le semi-maschere filtranti antipolvere
utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie” prevedendo tre classi di
protezione in base all’efficienza filtrante, vale a dire FFP1, FFP2 e FFP3. Le mascherine conformi
a questa normativa sono costituite interamente o prevalentemente di materiale
filtrante, coprono naso, bocca e possibilmente anche il mento (semi-maschera), possono avere
una o più valvole di inspirazione e/o espirazione e sono progettate per la protezione sia da
polveri sottili (generate dalla frantumazione di solidi), sia da nebbie a base acquosa e nebbie a
base organica (aerosol liquidi) e fumi (liquidi vaporizzati).
Le tre classi di protezione FFP (la sigla sta per filtering face piece, in italiano “facciale filtrante
delle particelle”) differiscono tra loro in funzione dell’efficacia filtrante (limite di penetrazione del
filtro con un flusso d’aria di 95 L/min) e della perdita totale verso l’interno (TIL, Total Inward
Leakage, la % di aria in ingresso nell’area di respirazione e quindi anche di inquinanti ambientali
o agenti potenzialmente patogeni come il Sars-Cov-2).
Mascherine di classe FFP1
Le mascherine di classe FFP1 assicurano un primo livello di protezione delle vie respiratorie in
ambienti polverosi e che contengono particelle in sospensione. Si tratta quindi di maschere
semi-facciali antipolvere comunemente utilizzate in diversi settori (industria tessile, alimentare,
mineraria, siderurgica, edilizia e costruzioni, del legno, tranne legno duro) in grado di
proteggere le vie respiratorie da particelle solide e liquide non volatili quando la loro
concentrazione non supera 4,5 volte il valore limite* di soglia previsto dalla normativa.
Hanno una capacità filtrante di almeno l’80% delle particelle sospese nell’aria e una perdita
verso l’interno minore del 22%. Non è idonea per la protezione da agenti patogeni che si
trasmettono per via aerea.
Mascherine di classe FFP2
La mascherine FFP2 offrono un secondo livello di protezione delle vie respiratore e sono
generalmente utilizzate nell’industria tessile, mineraria, farmaceutica, siderurgica, industrie
agricole e ortofrutticole, della carrozzeria automobilistica, del legno (tranne il legno duro), nei
laboratori di analisi e anche dagli operatori sanitari o personale esposto a rischi basso-
moderati.
Sono in grado di proteggere le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi di particelle con un
livello di tossicità compreso tra il basso e medio la cui concertazione arriva fino a 12 volte il
valore limite* previsto dalla normativa. Hanno una capacità filtrante di almeno il 94% delle
particelle sospese nell’aria e una perdita verso l’interno minore dell’8%.
Mascherine di classe FFP3
Le mascherine di classe FFP3 sono un dispositivo di protezione delle vie aeree comunemente
utilizzato nell’industria tessile, mineraria, farmaceutica, dell’edilizia e costruzioni, siderurgica,
trattamento dei rifiuti, nei laboratori di analisi e anche dagli operatori sanitari che assistono
individui infetti o potenzialmente infetti e personale di ricerca esposto ad alto rischio.
26
30
Sono in grado di proteggere le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi di particelle
tossiche (amianto, nichel, piombo, platino, rodio, uranio, pollini, spore e virus) con una
concentrazione fino a 50 volte il valore limite* previsto dalla normativa. Hanno una capacità
filtrante di almeno il 99% delle particelle sospese nell’aria e una perdita verso l’interno minore
dell’2%.
Valore limite di soglia* (TLV, la concentrazione massima delle sostanze aerodisperse alla quale si
ritiene si possa essere esposti senza effetti nocivi per la salute)
Filtri N95, N99 e N100
Oltre alle norme fin qui citate, altre normative riguardano la classificazione del materiale
filtrante. In Europa, la EN 143 identifica tre categorie di filtri per polveri in base alla loro
efficienza filtrante: la classe P1 in grado di fornire protezione da polveri solide, e i filtri P2 e P3,
classificati in base alla loro capacità di filtrare soltanto particelle solide o particelle solide e
nebbie. Analogamente, anche negli Stati Uniti, l’Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro ha
definito alcune categorie di filtri antiparticolato in base alla resistenza agli oli (N, non resistente
gli oli, e R, resistente agli oli), alla impermeabilità agli oli (P), e alla capacità filtrante.
La dicitura N95 indica un filtro antiparticolato non resistente agli oli in grado di filtrare il 95%
delle particelle sospese nell’aria.
La dicitura N99 indica un filtro antiparticolato non resistente agli oli in grado di filtrare il 99%
delle particelle sospese nell’aria
La dicitura N100 indica un filtro antiparticolato non resistente agli oli in grado di filtrare il
99,97% delle particelle sospese nell’aria.
Alla stessa maniera, un filtro R95 indica un filtro resistente agli oli in grado di filtrare almeno il
95% delle particelle sospese nell’aria, mentre un filtro P95 è un filtro impermeabile agli oli con
capacità filtrante del 95%. Sulle piattaforme di vendita online non è raro imbattersi in questo
tipo di classificazione, così come in altre diciture che includono, ad esempio, la lettera
K, un’ulteriore classificazione legata alla capacità filtrante di determinati inquinanti, nel caso di K
si tratta di molecole come ammoniaca e derivati.
A cosa serve la valvola?
Le mascherine di protezione FFP1, FFP2 e FFP3 possono essere dotate di valvole: la loro
presenza non ha alcun effetto sulla capacità filtrante del dispositivo ma assicura un comfort
maggiore quando la mascherina è indossata per molto tempo. In particolare, la valvola di
espirazione permette all’aria calda di fuoriuscire dal dispositivo, riducendo l’umidità che si
forma al suo interno, evitando così la formazione di condensa. Questo previene inoltre
l’appannamento degli occhiali e facilità la respirazione. Attenzione però, perché in questo modo
anche le particelle virali possono fuoriuscire: l'utilizzo di mascherine con valvola non è infatti
consigliato se si pensa di essere positivi.
La mascherina è riutilizzabile?
In relazione all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, le maschere semi-facciali
possono essere “riutilizzabili” (marcate con la lettera R) o “monouso” (marcate con la lettera
NR) oltre ad essere sottoposte a test opzionale relativo ai requisiti di intasamento (marcate
lettera “D”). Le semi-maschere filtranti sono inoltre marchiate CE e riportano il codice della
normativa EN 149 con l’anno di riferimento, la classificazione FFP, l’indicazione obbligatoria R o
27
31
NR, e quella opzionale D. Ad esempio, la marcatura EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D indica il
rispetto della normativa (EN 149:2001 + A1:2009), la tipologia di filtro (FFP2), la classificazione
monouso (NR) e lo svolgimento del test opzionale di intasamento (D).
Quanto dura una mascherina?
Sono in tanti a chiedersi se una mascherina può essere disinfettata e quanto dura una
mascherina. Come detto, le mascherine si dividono in riutilizzabili e monouso, e questa
informazione è chiaramente indicata nella dicitura impressa sul dispositivo (la lettera R sta per
riutilizzabili, mentre la sigla NR sta per non riutilizzabili). La maggior parte delle mascherine non
è riutilizzabile, né va conservata dopo l’uso, essendo appunto monouso.
Una mascherina monouso ha una durata limitata che varia in base al suo utilizzo e,
generalmente, deve essere sostituita quando si riscontra un’alta resistenza respiratoria. In
considerazione del sempre più difficile reperimento delle mascherine, in rete sono disponibili
alcune istruzioni per “sanificare le mascherine” utilizzando alcol o altri disinfettanti. A tal
proposito, si sconsiglia di effettuare certi trattamenti perché non vi è alcuna prova scientifica
della loro efficacia oltre al possibile rischio di venire in contatto con il virus o deteriorare la
mascherina.
Quale usare contro il Coronavirus?
In commercio esistono diverse classi di mascherine e la tipologia da acquistare dipende dal
rischio cui si è esposti e dal livello di protezione che si desidera avere. Nell’attuale contesto di
emergenza è opportuno scegliere la mascherina in funzione del rischio di trasmissione di Sars-
Cov-2 a cui si è esposti. Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate da persone positive o
potenzialmente positive al Covid-19.
Le mascherine di classe FFP2 sono indicate a chi è esposto a un rischio medio-basso e utilizzate
dagli operatori sanitari che assistono positivi o potenzialmente positivi.
Le mascherine FFP3 sono per chi è esposto ad alto rischio e devono essere indossate da medici e
operatori sanitari che assistono soggetti infetti o potenzialmente infetti, in particolare
durante manovre che producono maggiore aerosolizzazione come intubazione,
broncoaspirazione a circuito aperto e broncoscopia.
Chi deve usare la mascherina?
Le mascherine FFP2 e FFP3 sono raccomandate per proteggere medici e operatori sanitari
esposti da agenti infettivi (Sars-Cov-2, Tubercolosi, Morbillo, Varicella, H1N1) considerando
inoltre l’utilizzo di occhiali di protezione o visiere, così come camici e tute monouso, guanti,
scarpe da lavoro chiuse e copriscarpe. In tal senso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha fornito
alcune indicazioni sull’utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars-Cov-2 nelle
attività sanitarie e sociosanitarie.
Più in generale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato una distanza di
almeno 1 metro tra le persone, consigliando l’uso di mascherine alle persone che lavorano in
prima linea o che mostrano i sintomi della malattia. Indicazioni su cui si basa anche il decalogo
ufficiale del Ministero della Salute che al punto 7 specifica di utilizzare la mascherina “solo se si
sospetta di essere malati o se si assistono persone malate”.
Secondo alcune evidenze scientifiche, secondo cui il droplet (le goccioline di saliva) emesso con
uno starnuto o un colpo di tosse può percorrere fino a 8 metri di distanza, rimanendo sospeso
28
32
nell’aria per diverse ore. Questo potrebbe portare alla formulazione di nuove linee guida per
contrastare la diffusione del virus e a un aggiornamento delle raccomandazioni per cui sarà
necessario che un maggior numero di persone indossi la mascherina.
E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c.
1)
Come usare una mascherina?
Affinché una mascherina garantisca la sua protezione, serve indossarla nel modo corretto. Per
un funzionamento ottimale, è necessario che il dispositivo di protezione si adatti perfettamente
ai contorni del viso, coprendo sia il naso sia la bocca. La presenza della barba, ad esempio, non
permette alla mascherina di aderire completamente, vanificando la sua efficacia. Diverso è
invece il caso delle mascherine chirurgiche che, non aderendo completamente al viso, possono
solo impedire che il droplet non venga in contatto con bocca o naso di chi le indossa. Ad ogni
modo, è importante non incorrere nell’uso improprio con la conseguente falsa sicurezza di
essere protetti. Una volta posizionata, a seconda della tipologia, è necessario assicurare gli
elastici dietro alle orecchie o dietro al capo, verificando che copra naso e bocca.
L’uso delle mascherine di protezione deve essere inoltre accompagnato dall’assoluto rispetto di
appropriate norme igieniche: in particolare, è necessario lavare le mani prima e dopo aver tolto
la mascherina, e smaltirla in modo idoneo, gettandola in un sacchetto che andrà chiuso e
gettato nei rifiuti non riciclabili, per evitare così il contatto della mascherina con le superfici
oppure da parte di altre persone. Trascurare o non rispettare queste semplici norme può
tradursi in un rischio aggiuntivo. Anche quando si indossa la mascherina, è necessario
comunque mantenere un’adeguata distanza sociale nonché limitare il più possibile il tempo di
interazione con le persone malate Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato .I respiratori non
devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una
buona aderenza al viso.
Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con ilbordo di tenuta.
1. Con il rovescio della mascherina rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta,
separare il lembo superiore ed inferiore della mascherina fino a ottenere una forma a
conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso. 2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all1nterno di ciascun lembo.
3. Tenere della mascherina in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare
con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare della mascherina sotto il mento con
lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.
4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le
orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e
inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire
perfettamente a naso e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo della mascherina con entrambe le mani
facendo attenzione a non modificarne la tenuta
Se si usa una mascherina senza valvola - espirare con decisione Se si usa una mascherina
29
33
con valvola - inspirare con decisione
Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono
perdite d'aria lungo i bordi della mascherina, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.
Mascherina FFP3 Mascherina chirurgica
30
34
REGOLE PER L’USOCORRETTO DI GUANTI
L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a
determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di
contagio. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto,
eccole.
Sì ai guanti a patto che:
- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio
accurato e pe 60 secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato;
- non siano riutilizzati.
Dove sono necessari?
- In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o
al commercio di alimenti.
- Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati.
Tecnica da seguire per indossare i guanti
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
31
35
Tecnica da seguire per togliere i guanti
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
32
36
ALLEGATO 7
NUMERI DI EMEREGENZA
NUMERO VERDE REGIONALE CORONAVIRUS
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo
coronavirus in Italia:
CAMPANIA : 800 90 96 99
SALERNO: 089 693960
NUMERO PUBBLICA UTILITA’ MINISTERO DELLA SALUTE: 1500
NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
33
37
ALLEGATO 8
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CARTELLONISTICA
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
34
38
39
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
36
40
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
37
41
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
38
42
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
39
43
ALLEGATO 9
PREPARAZIONE DEL LIQUIDO DETERGENTE SECONDO LE INDICAZIONI
DELL'OMS
0
44
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
41
45
Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
42