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Università Roma TreFacoltà di Scienze della formazioneCorso di laurea in Servizio Sociale e
Sociologia L.39A.A. 2015-2016
Lezione del 28 novembre 2015
I Servizi Sociali nelle ASLDocenti: Alessandra Fralleoni
Giovanna Sangregorio
Servizio sociale nella sanità
� attua la presa in carico della persona/famiglia nel suo territorio –per la promozione e la tutela del benessere e dell’integrità psicofisica, in un’ottica globale, dell’integrità psicofisica, in un’ottica globale, raccordando i Piani di cura sanitari con i progetti sociali
�attiva ed integra i servizi e le risorse della rete territoriale esistente
�svolge attività di prevenzione, cura e riabilitazione
Il servizio sociale nelle ASL
�Consultori Familiari
�Tutela Salute Mentale in Età Evolutiva
�Centri di Salute Mentale
�CAD Assistenza domiciliare
�SERT
�Unità AIDS
�U.O Disabili Adulti
�Aziende Ospedaliere, Policlinici,
�Servizi agli immigrati
Tutela età evolutiva 1/3
Il Servizio Tutela Salute Mentale in Età Evolutiva (T.S.M.R.E.E.)
�è rivolto a bambini e adolescenti (0- 18 anni) ed alle loro famiglie;
�svolge interventi nel campo della neuropsichiatria
infantile, psicologia clinica, riabilitazione ed assistenza
sociale a livello ambulatoriale, territoriale e domiciliare
Normativa di riferimento:
�L. 151/1975 “Riforma del diritto di famiglia”
Tutela età evolutiva 2/2
Campi di intervento:
�prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza sanitaria, psicologica e sociale rivolta ai minori da 0 a 18 anni e alle loro famiglie
�consulenza a singoli, coppie e nuclei familiari
�rapporti con le scuole e certificazioni sostegno didattico e/o educativo
�Assistenza sociosanitaria ai minori in stato di abbandono o disagio
�Adempimenti dell’A.G.
Tutela età evolutiva 3/3
Prestazioni di servizio sociale:
�Esecuzione decreti dell’AG (T.M., G.T. e Trib. Civile);
�Consulenza per prestazioni sociali e sanitarie di assistenza a minori handicappati;assistenza a minori handicappati;
�Attivazione assistenza ai minori a rischio;
�Collaborazione progetti scolastici ( GLH );
�Attivazione reti di sostegno ( rapporti con altri servizi, associazioni, coop., volontari, ecc.);
�Assistenza sociale agli adolescenti in situazione di disagio
Indice della legge 104/92•Art. 1 - Finalità
•Art. 2 - Principi generali
•Art. 3 - Soggetti aventi diritto
•Art. 4 - Accertamento dell'handicap
•Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
•Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
•Art. 7 - Cura e riabilitazione
•Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
•Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
•Art. 27 - Trasporti individuali
•Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
•Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
•Art. 30 - Partecipazione
•Art. 31 - Riserva di alloggi Art. 32 - Agevolazioni fiscali ( Abrogato
dalla Legge n. 330/1994 )
•Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
•Art. 9 - Servizio di aiuto personale
•Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di
gravità
•Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
•Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
•Art. 13 - Integrazione scolastica
•Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
•Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
dalla Legge n. 330/1994 )
•Art. 33 - Agevolazioni
•(l'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il
conferimento, l'avvicendamento e la
•revoca degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)
•Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
•Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
•Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
•Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona
handicappata
Soggetti abilitati a redigere
certificati per l’integrazione
scolastica (104/92)•Servizio Tutela Salute
Mentale e
Riabilitazione in Età
•Servizi Disabili Adulti
(età over 18)Riabilitazione in Età
Evolutiva
(età 0-18)
TSMREE e Disabili Adulti
•Certificato per il
riconoscimento di disabilità
(INPS)
•Diagnosi funzionale
•Certificato integrazione
scolastica
Graduale incremento dei certificati
di sostegno scolastico•Dati USR
Lazio
•A.S. 2013-2014
2,6 % valore medio •Lazio
•3,5 % popolazione
scolastica regionale
•2,6 % valore medio
nazionale
U.O. adulti diversamente abili 1/2
È un servizio territoriale che si occupa di utenti di età superiore ai 18 anni affetti da patologie neuromotorie e disabilità mentali
Fanno parte del servizio anche le strutture intermedie (Centri Diurni, Comunità)(Centri Diurni, Comunità)
Legge di riferimento:
L. 104/1992 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
U.O. adulti diversamente abili 2/2Attività del servizio:
Attività sanitaria e socio sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali
- Prestazioni di servizio sociale:
● Inserimento sociale (formazione, lavoro, ecc.)● Inserimento sociale (formazione, lavoro, ecc.)
● Valutazione accesso assistenza domiciliare
● Collaborazione con UV per inserimento in RSA/Lungodegenza
● Consulenza per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge Commissione legge 104
● Attivazione reti di sostegno
● Consulenza sociale per utenti in strutture tutelari e socio-riabilitative
●Dipartimenti Salute Mentale 1/2● CENTRI SALUTE MENTALE (CSM)
● COMUNITA’ TERAPEUTICO-RIABILITATIVE
● SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI ECURA (SPDC)
● CENTRI DIURNI
Fascia d’età: dai 18 anni
Legge di riferimento:
● L. 180/1978 " Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori”
●DSM 2/2Attività del servizio:
● Attività sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e delle famiglie: trattamento ambulatoriale e domiciliare
Prestazioni di servizio sociale:
● Erogazione di sussidi economici a sostegno di progetti terapeutici
● Iniziative di tutela giuridica ed economica● Iniziative di tutela giuridica ed economica
● Consulenza per invalidità civile
● Promozione della formazione, dell’inserimento lavorativo e
dell’autonomia
● Attivazione reti di sostegno (Ente Locale, famiglie,associazioni, cooperative, volontari ..)
● Organizzazione soggiorni estivi e altre attività socializzanti
● Gruppi socio-terapeutici
TSOTrattamento Sanitario Obbligatorio: istituito dalla legge n. 180/1978 e regolamentato dalla legge 23 dicembre n. 833 (articoli 33-35)
�è un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie ad un soggetto che rifiuti il trattamento.
�È basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza, inteso come una procedura finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del paziente procedura finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del paziente o di terzi (pericolosità per sé e per gli altri)
�Può essere di tipo farmacologico od ospedaliero
�Possono essere effettuati interventi di TSO, a tutela della salute pubblica e con specifiche previsioni di legge, anche in ambito infettivologico
�può essere richiesto anche in tutti gli ambiti emergenziali in cui non sia possibile richiedere il consenso al paziente e non sia possibile contattare eventuali parenti
�può essere richiesto in caso di soggetto incapace o minorenne, dove si
Art. 33 legge 833/78Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori
�sono di norma volontari
�possono essere disposti dall'autorità sanitaria secondo l'articolo 32 della Costituzione: Nessuno può essere l'articolo 32 della Costituzione: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
�Sono disposti con provvedimento del sindaco, su proposta motivata di un medico
�sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture
TSO e Salute Mentale 1/2Art. 34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale
Art. 35 Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale
�Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il TSO in condizioni di degenza ospedaliera,deve essere notificato al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento
TSO e Salute Mentale 2/2
�Il TSO presso l’SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) si attua quando: una persona affetta da malattia mentale necessiti di trattamenti sanitari urgenti
�rifiuti il trattamento�rifiuti il trattamento
�non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere
�ha una durata massima di sette giorni, può essere rinnovato su richiesta di uno psichiatra nel caso in cui persistessero i requisiti richiesti per l'attuazione, quindi, prolungato. Durante il T.S.O., che si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, e può essere trasformato, in