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Una Riforma Una Riforma In Due Semplici In Due Semplici Mosse Mosse e… che non costa nulla! e… che non costa nulla! Gennaio 2009 - © ET

Una Riforma In Due Semplici Mosse e… che non costa nulla! Gennaio 2009 - © ET

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Una RiformaUna Riforma In Due Semplici MosseIn Due Semplici Mosse

e… che non costa nulla!e… che non costa nulla!

Gennaio 2009 - © ET

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Premessa:Premessa: conseguentemente alla Carta europea delle autonomie locali, l’Italia ha promulgato prima la legge 8 giugno 1990, n. 142, denominata «Ordinamento delle autonomie locali», poi la Legge 3 agosto 1999, n. 265, denominata «Più autonomia per gli enti locali», ed infine il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Questo quadro giuridico, tra l’altro, prevede che – a partire dal 1990 – Comuni e Province siano dotati di uno Statuto. In pratica la “piccola piccola CostituzioneCostituzione” dell’Ente locale.

La formulazione, le modifiche, gli aggiornamenti e l’approvazione degli Statuti sono di esclusiva competenza dei Consigli comunali e Provinciali e di nessun altro.

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A seguito della prima Legge (142/1990) in tutti gli Statuti comunali e provinciali sono stati introdotti i referendum consultiviconsultivi su materie nelle quali il consiglio comunale o provinciale ha competenza deliberativa.

Già con la successiva Legge (265/1999) dalla definizione dei referendum spariva l’aggettivo consultivoconsultivo. Tuttavia esso rimane pressoché dappertutto inalterato.

Sulla validità di un referendum consultivoconsultivo senza tanti giri di parole, riportiamo di seguito quanto ha deliberato la sentenza della Corte costituzionale n. 334/2004, che chiarisce benissimo in cosa consista: «…dal momento che il referendum ha carattere consultivo e non priva il legislatore nazionale della propria assoluta discrezionalità quanto all’approvazione della legge che…».

Dunque, per analogia, anche il Consiglio comunale e provinciale (o regionale) sono liberi di NON tener conto dell’esito referendario consultivoconsultivo.

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Se i politicanti sono liberi di non tenerne Se i politicanti sono liberi di non tenerne conto, perché mantenere detto referendumconto, perché mantenere detto referendum

CONSULTIVOCONSULTIVO? Per dare il fumo negli occhi ai

cittadini, lasciando liberi i politicanti d’ogni risma di fare quello che meglio credono senza alcun controllo democratico?

È qui utile ricordare che il maggior studioso del Federalismo del secolo ventesimo ha scritto: «Nelle «Nelle Repubbliche federali ... Il Repubbliche federali ... Il popolo sovrano può delegare e popolo sovrano può delegare e dividere i poteri come meglio dividere i poteri come meglio crede ma la sovranità rimane crede ma la sovranità rimane una sua proprietà inalienabile.»una sua proprietà inalienabile.» (D. J. Elazar, “Idee e forme del federalismo”, Edizioni di Comunità, Milano, pag. 90).

Che cos’è la "sovranità" se non il potere di fare, modificare o legittimare le LEGGILEGGI che riguardano tutti?

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La vera riforma costituzionale di cui lo Stato italiano ha bisogno riguarda un unico concetto: la Sovranità popolare, che l'articolo 1 comma 2, della Costituzione ha limitato per salvaguardare l'interesse dei partiti che oggi si dichiarano tutti favorevoli al federalismo. Il Federalismo può piacere o non piacere, ma non si può mentire spudoratamente su ciò che realmente è.Anche la democrazia (di cui il federalismo si nutre) in Italia è una pratica edulcorata. Se è così, si deve allora riconoscere che l’espressione “democrazia diretta” è affetta da un pleonasmo e che l’espressione “democrazia rappresentativa o partecipata” costituiscono un ossimoro. Dove c’è democrazia, infatti, c’è decisione popolare diretta (nel senso appena indicato). Dove, invece, vi è rappresentanza non v’è democrazia. La distinzione, ben tracciata, di là dall’Atlantico, da James Madison (con la sua opposizione tra la “pure democracypure democracy” e la “republicrepublic”) trovò, peraltro, la sua più chiara formulazione in Emmanuel-Joseph Sieyès, nel suo decisivo intervento alla Costituente, il 7 settembre del 1789: il “concours immédiatconcours immédiat” alle decisioni pubbliche è quello che “caractérise la véritable caractérise la véritable démocratie” ; il “concours médiatdémocratie” ; il “concours médiat””, invece, “ “désigne le désigne le gouvernement représentatifgouvernement représentatif”. Pertanto, “la différence entre la différence entre ces deux systèmes politiques est énormeces deux systèmes politiques est énorme”.

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Tutto ciò premesso, e non potendo agire su un Parlamento “occupato” dalla partitocrazia, pone come alternativa la necessità di iniziare a riformare gli Enti locali partendo dalla formazione di autentiche Liste Civiche (necessariamente formate da cittadini che non si riconoscono negli attuali partiti politici italiani) che avranno la loro ragion d’essere unicamente se finalizzata alla modifica dello Statuto dell’Ente per il quale concorreranno alle elezioni.

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IIaa mossa: mossa: I Consiglieri comunali (o provinciali) dovranno pertanto finalizzare la loro azione principalmente al contenimento della partitocrazia, formulando la prima modifica dello Statuto (comunale o provinciale) eliminando i referendum consultiviconsultivi, ed introducendo i referendum di “iniziativainiziativa” e di “revisionerevisione”.

Per «iniziativa», s'intendono azioni tese ad imporre a Sindaco, Giunta e Consiglio comunale (o provinciale), deliberazioni su argomenti che interessano l'intera comunità. Per «revisione», s'intendono quelle deliberazioni che, già assunte dall’Amministrazione comunale (o provinciale), si vogliono, eventualmente, prese con differenti norme.

In ambedue i casi: «d'iniziativa» e «di revisione» i referendum siano validi con qualsiasi numero di partecipanti al voto.

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IIIIaa mossa: mossa: Sempre nel suddetto Decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» si parla anche:

Articolo 11 - Difensore civico 1. Lo statuto comunale e quello

provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

In questo caso bisogna “aggirare” la questione della NON obbligatorietà di questa figura. Infatti, l’articolo afferma che gli Enti locali “possono”, non hanno l’obbligo di prevedere. E comunque, si badi bene: prevedere, e non sancisce che ad elegge il Difensore civico siano i suoi controllati.

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Norberto Bobbio, che si può Norberto Bobbio, che si può apprezzare o meno, affermava:apprezzare o meno, affermava:

Mentre è irrealistico controllare i controllori (quis custodiet custodes?)

«La garanzia dei diritti dell’uomo contro la violazione perpetrata dallo Stato che dovrebbe esserne il protettore è una risposta ad un livello più alto all’eterna domanda: “quis custodiet custodes?”

Ogni tentativo di risposta a questa domanda, ancorché imperfetto e incompleto è, nella misura in cui propone nuove forme di controllo del potere, una risposta ad una domanda di libertà.»

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Ma non c’è Ma non c’è solo questo solo questo conflitto conflitto d’interessi,d’interessi,

ce n’è un altro. Laddove al Comma 3 si rimanda all’articolo 127 del Decreto legislativo su indicato. Si deve, infatti, tener presente che non essendoci più il CO.RE.CO. (Comitato Regionale di Controllo), il Difensore civico da’, o potrebbe non dare, il benestare all’assunzione di determinate figure di funzionari e dirigenti pubblici.

Ora, se a nominare il Difensore civico è l’Amministrazione pubblica, chi mai potrà avere “garanzie” sull’opportunità di quelle assunzioni, e sulla conseguente loro remunerazione. Ovvero sulla SPESA PUBBLICA?!?

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Riepilogo:Riepilogo: Concludendo, poiché lo Statuto comunale (o provinciale) e le sue modificazioni è prerogativa esclusiva dei Consiglieri comunali (o provinciali) se ne deduce che spetta ad essi risolvere la questione dell’effettivo esercizio della democrazia, vale a dire dell’effettivo esercizio della Partecipazione popolare (leggasi sovranità popolare) prevista dal quadro legislativo su indicato.

Da qui si ricava l’opportunità di lavorare alla costituzione di autentiche Liste civiche, formate non già da politicanti rimpannucciati, bensì da veri democratici. Non dimenticando – tutti – che la storia ammonisce coloro che rendono impossibili le rivoluzioni pacifiche, poiché renderanno inevitabili le rivoluzioni violente.

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Redatto da: Redatto da: OfficinaDemocraziaOfficinaDemocrazia

Siamo convinti che ci sia un Movimento di gente comune, di gente qualunque, gente però accomunata dal desiderio di cambiare questo insano ed insulso modo di fare politica e di gestire il nostro futuro, il nostro destino da parte di chi  se ne frega di come la pensiamo. Noi, qui, ci siamo prefissi di fare emergere questo Movimento, di dargli un volto, una consistenza e chissà... una forza! Dateci una mano e se insieme scopriamo di essere tanti, di essere uniti e determinati, allora cominceremo a pestare i piedi, ad alzare la testa, a farci sentire.

PER CHI VUOLE PER CHI VUOLE APPROFONDIRE E/O APPROFONDIRE E/O

CONTRIBUIRE ED CONTRIBUIRE ED AIUTARE AIUTARE

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