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UN PERCORSO AL FEMMINILE
Presentazione a cura di
Gabriella Sberviglieri
Con la collaborazione di Silvia Talamona
UN PERCORSO AL FEMMINILE
DICOTOMIA SESSUALE
elemento che ha caratterizzato la divisione dei ruoli
IDENTITA' FEMMINILE
è basata principalmente su questa divisione
DA QUI
Posizione asimmetrica nella società
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Sancito per la prima volta nel 1789
Universalità del diritto
Generale
Astratto
Impersonale
Uguaglianza ed uguale capacità giuridica
DIRITTO DI UGUAGLIANZA
Se con il diritto di uguaglianza si superò
l'assolutismo
i diritti di censo
Astraendo dal contesto vissuto dai singoli soggetti
Non significò il diritto di esercizio
Pertanto diritto astratto
Le donne restano escluse dai diritti politici
STATUTO ALBERTINO
Estensione del diritto a tutti
Escluse le eccezioni previste dalla legge
Non essere menzionati dalla legge significava l'esclusione
Le donne - non essendo menzionate - ne restavano escluse
DIRITTO MARITALE
Le donne non potevano agire in prima persona,
nemmeno nella gestione dei propri beni
CODICE PISANELLI, 1865
131.
Il marito è il capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad
accompagnarlo ovunque egli creda opportuno fissare la sua residenza.
RIMASTO IN VIGORE FINO AL 1975
134. La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad
ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti,
senza l'autorizzazione del marito.
CODICE PISANELLI, 1865
220. Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.
Egli è soggetto alla podestà dei genitori sino al'età maggiore od all'emancipazione.
Durante il matrimonio tale podestà è esercitata dal padre, e, se egli non possa esercitarla, dalla madre.
150. La separazione può essere domandata per causa di adulterioo di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie,
minacce e ingurie gravi.Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in
altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una inguria grave alla moglie.
1900
Rivoluzione Industriale
Conflitti mondiali
Donne
Nuovo ruolo
Visibilità – Nuova Identità
Fine dei conflitti bellici
La donna ritorna a casa
FINO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALEDAL 1900 AL 1945 (1)
Le donne sono INVISIBILI2 leggi:
1920
Maternità non pagata
1924
N.B. Al centro c'è la MADRE (non la DONNA)
FINO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALEDAL 1900 AL 1945 (2)
La legislazione è caratterizzata da DIVIETI:
DIVIETO di accesso a facoltà universitarieDIVIETO di accesso agli esercizi pubbliciDIVIETO di accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione
Eccezioni:insegnanti nelle scuole elementariInfermiere negli ospedali
LIBERTA' PERSONALI INESISTENTI
CODICE ROCCO
E' riconosciuta solo la funzione riproduttiva della donna
Tutela del padre
Tutela del marito
Delitto d'onore
Matrimonio riparatore
Adulterio
Nessun potere decisionale sui figli
DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
LE DONNE SI IMPONGONO:
1945 – 1970
EMANCIPAZIONETUTELA
UGUAGLIANZAPARITA’
LIBERTA' SESSUALI
1970 – 1990
FEMMINISMODIFFERENZA
UGUAGLIANZA / DALLA TUTELA AL DIRITTOPARITA’
DAL 1990 AD OGGI
DIFFERENZAPARITA’
PARI OPPORTUNITA’DIRITTI DI CITTADINANZA
Al centro i seguenti DIRITTI (1)
DIRITTI NEL LAVORO
AccessoParitàSuperamento delle discriminazioniPari opportunità
DIRITTI SOCIALI
MaternitàAsili nido – serviziMaternità consapevole
Al centro i seguenti DIRITTI (2)
DIRITTI CIVILI
Diritto di famigliaContro la violenza sessuale
DIRITTI DI CITTADINANZA
Pensione socialeSanitàSostegno al reddito
LEGGI DI TUTELA
LEGGI DI DIRITTO
LE LEGGI DAL 1945 AL 1970 (1)
1945 Riconosce il diritto di voto alle donne.1946 Le donne votano per la prima volta per la costituente
vengono elette 21 parlamentari donne su 556.1948 Entra in vigore la Costituzione:
Art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
LE LEGGI DAL 1945 AL 1970 (2)
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
LE LEGGI DAL 1945 AL 1970 (3)
1950 Legge di protezione per le lavoratrici madri.1956 Primo riconoscimento di parità salariale.1958 Legge Merlin (case chiuse).1959 DEPENALIZZAZIONE DELL‘ADULTERIO DELLE
DONNE.1961 DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI
MADRI.1961 PARITA‘ SALARIALE PER I CONTRATTI.1963 Ammissione delle donne in tutti i pubblici uffici, compresa
la magistratura (non nelle forze dell'ordine).1969 ABOLIZIONE DEL MATRIMONIO RIPARATORE.1970 DIVORZIO (confermato con referendum nel 1975).1970 Statuto dei lavoratori (primo concetto di discriminazione).
LE LEGGI DAL 1970 AL 1990 (1)
1971 Legge 1044 istituzione dei nidi pubblici.1971 Legge 1204 diritto della lavoratrice madre e dei bambini.1973 Depenalizzazione dell'uso dei contraccettivi.1975 Diritto di famiglia.1975 Istituzione dei consultori familiari.1977 Legge 903 parità di trattamento donne e uomini sul
lavoro, divieto di discriminazione.1978 Legge 194 per una maternità e paternità consapevole
interruzione di gravidanza (confermata con referendum del 1981)1981 Ammissione delle donne nei corpi militari dello stato.1981 Superamento del delitto d'onore.
LE LEGGI DAL 1970 AL 1990 (2)
LE LEGGI DI QUESTI 20 ANNI CAMBIANO PROFONDAMENTE LA FIGURA DELLA DONNA NELLA SOCIETA':
Al centro la sfera sociale, la dignità, il passaggio dalla tutela al diritto.
Superamento del destino manifesto della maternità, con il riconoscimento al diritto della sessualità.
Si sviluppa il concetto della differenza.
Si afferma il principio della maternità valore sociale.
LE LEGGI DAL 1990 AD OGGI1990 Istituzione commissione nazionale parità e pari opportunità.1991 Legge su parità e pari opportunità azioni positive.1992 Azioni positive per imprenditoria femminile.1993 Prime leggi in materia di rappresentanza i genere nelle
istituzioni.1995 Vincolo nella pubblica amministrazione promozioni per
concorso.1996 Legge contro la violenza sessuale.2000 Legge 53 che prevede il sostegno alla maternità e paternità, congedi parentali ecc..2001 Legge 151 allontanamento coniuge maltrattante.2003 Modifica dell'art. 51 della costituzione
a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
PAROLE CHIAVE DEL 2000:
MAINSTREAMING (seguire la corrente)
EMPOWERMENT (conferire potere alle donne)
CONDIVISIONE
CONCILIAZIONE
OGGI
DISTINZIONE TRA:
Lavoro per il mercato
Lavoro riproduttivo
Lavoro di cura
Pesi diversi assegnati a questi lavori
(più considerato il lavoro per il mercatomeno considerati o ignorati gli altri lavori)
OGGI
Pesi diversi per i diversi lavori
DIVISIONE DEI RUOLI
LE DONNE LAVORANO CIRCA 28 ORE ALLA SETTIMANA IN PIU' DELL'UOMO
Tempo per se'?
LE DONNE:
A RISCHIO DI ESCLUSIONE
DOPPIA PRESENZAMATERNITA'USO DEL TEMPO
OGGI
L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE E' REGOLATA DAL MERCATO
cioè da:
PROFITTOCOMPETITIVITA'SEPARAZIONE
NON dai BISOGNI delle PERSONE
che sono:
MATERIALIDI RELAZIONE
OGGI
Cultura basata sul DOMINIO e sul POSSESSO
Società in cui il soggetto più forte domina l‘altro
L‘UOMO DOMINA LA DONNA
GLI ADULTI DOMINANO I BAMBINI
VIOLENZE SESSUALI
La DIFFERENZA è fatta vivere come LIMITE
La DIFFERENZA non è riconosciuta come RISORSA
CRISI ECONOMICA, SOCIALE E DI RAPPRESENTANZA
Conquiste importanti fortemente messe in discussione
Disoccupazione / frantumazione:
politiche regressive
Abbassamento dei diritti
Dare speranza alle nuove generazioni
LIBERTA' PERSONALIE VALORIZZAZIONE
DELLA RELAZIONE TRA I SOGGETTI
Ridefinizione di un nuovo modello culturalefondato su:
RISPETTO DELLA PERSONALIBERTA' PERSONALI
VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE
SCELTE CONDIVISE