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Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
Per i sigg. Recchia Donato, nato a Raiano (AQ) il 24/05/1966, CF:
RCCDNT66E24H166W e Franzese Laura, nata a Battipaglia (SA) il
25/02/1971, CF: FRNLRA71B65A717L, in qualità di esercenti la potestà
genitoriale sul minore Recchia Roberto, nato a Battipaglia il 10/08/2001, CF:
RCCRRT01M10A717M, rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente
atto, dall’avv.to Pasquale Gargano, elett.te dom.ti presso lo studio dell’avv.
Alberto Lauro, via Luigi Calamatta n. 16 – Roma.
Si indicano i seguenti indirizzi PEC e telefax:
PEC: [email protected]
Telefax: 089224006
ricorrente
contro il Ministero della Difesa, in pers. del Ministro p.t.,
resistente
per l’ANNULLAMENTO, previa adozione di idonee MISURE
CAUTELARI
del Verbale degli accertamenti sanitari dell’08/06/2017, GR. 13 PROG.20
(all. 1) della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero
della Difesa, recante giudizio medico legale di non idoneità del candidato
Recchia Roberto, espresso dalla Commissione per gli Accertamenti
Sanitari istituita nell’ambito del “Concorso, per esami, per l’ammissione di
complessivi 270 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari delle Forze
Armate per l’anno scolastico 2017-2018”, indetto con Bando pubblicato in
data 18/03/2017 (all. 2);
del Bando, pubblicato il 18/03/2017, con cui il Ministero della Difesa ha
indetto il “Concorso, per esami, per l’ammissione di complessivi 270
giovani ai licei annessi alle Scuole Militari delle Forze Armate per l’anno
scolastico 2017-2018” (all. 2), unicamente in parte qua;
se ed in quanto lesivo, del DM del 4 giugno 2014, limitatamente alla parte
in cui non consenta interpretazioni costituzionalmente orientate e
rispettose dei principi generali dell’ordinamento;
2
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
FATTO
Recchia Roberto ha presentato domanda per partecipare al “Concorso, per
esami, per l’ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari
dell’Esercito, per l’anno scolastico 2017-2018”, per accedere alle scuole di
cui all’art. 1, comma 1, lett. a e b del relativo Bando pubblicato il 18/03/2017,
superando la prima prova scritta con punti 46,01 e risultando idoneo all’esito
del giudizio della Commissione in relazione all’accertamento attitudinale.
In esito alla visita, finalizzata agli accertamenti sanitari di cui all’art. 9 del
Bando in parola, il candidato Recchia Roberto è risultato “inidoneo” a
giudizio della Commissione, a causa della accertata presenza di una
“formazione cistica del funicolo, ecograficamente accertata, di cm. 2,4”, di
cui al n. 95 della “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” (cfr. Verbale
degli accertamenti sanitari dell’08/06/2017; all. 1).
Stante il menzionato giudizio di inidoneità, Recchia Roberto non risulta
ammesso a svolgere le prove di educazione fisica previste dall’art. 11 del
Bando, in programma per il prossimo 05/07/2017.
Avuta notizia di ciò, si è solertemente provveduto a sottoporre il candidato
interessato a specifico accertamento sanitario presso il Distretto Sanitario 64
dell’ASL di Salerno, che in data 19/06/2017 ha rilasciato specifica
certificazione medico-legale, in base alle cui risultanze «il signor RECCHIA
Roberto presenta cisti del funicolo spermatico (…), assenza di idrocele.
Attualmente non presenta controindicazioni cliniche alla pratica dello sport,
è di sana e robusta costituzione fisica. Si attesta che la predetta cisti non ha
alcuna incidenza funzionale e di autonomia dei movimenti, tanto da aver
consentito recentemente il conseguimento del brevetto di “Bagnino di
Salvataggio”; inoltre, alla visita medico-legale non si è evidenziata alcuna
limitazione funzionale e/o algica correlata alla predetta cisti dl funicolo
spermatico. (…) Pertanto non sussistono controindicazioni a qualsiasi attività
lavorativa civile e/o militare.» (cfr. certificazione ASL; all. 3).
3
Inoltre, a seguito di specifica visita specialistica del candidato, condotta dal
Prof. Antonio Savanelli, personalità autorevole e di spicco nell’ambito
medico-specialistico, quest’ultimo ha avuto modo di relazionare, con dovizia
di riferimenti alla bibliografia scientifica sullo specifico aspetto, che la
“formazione cistica” in questione (cisti del funicolo spermatico), la quale
«…rientra nella patologia definita idrocele (…) rappresenta una patologia
benigna, priva di conseguenze patologiche, (…) l’atto operativo è simile alla
comune operazione d’ernia. (l’idrocele dell’adulto, se idiopatico, può essere
curato (…) in modo radicale (ablazione della vaginale del testicolo), con una
completa restitutio ad integrum e con un breve decorso operatorio.» (cfr.
relazione medica di parte del Prof. Antonio Savanelli; all. 4).
Nel caso in esame, come si avrà modo di spiegare oltre, la Commissione,
nell’esprimere il giudizio medico legale impugnato, si è limitata ad una
acritica affermazione circa l’inidoneità del candidato a frequentare le scuole
militari per cui questi ha concorso, omettendo di applicare nel modo corretto le
Direttive contenute nel DM del 4 giugno 2014 cui era tenuta a fare riferimento
nella valutazione e, al contempo, compiendo una applicazione formalistica del
dato normativo, in violazione dei principi che presiedono ad una corretta
azione amministrativa, quali, in particolare, quelli di ragionevolezza e di
proporzionalità.
Nel caso specifico, la patologia in questione:
1. non influisce sulla facoltà di svolgere le prove fisiche del concorso de
quo;
2. può essere rimossa completamente, come confermato dalla dottrina
scientifica, con un semplice intervento chirurgico di routine e con un
breve decorso postoperatorio.
Tali profili di illegittimità sono stati fatti presenti al Ministero resistente
mediante invio, a mezzo pec del 20/06/2017, di specifico atto di invito
stragiudiziale (all. 5), finalizzato ad ottenere l’ammissione con riserva del
candidato Recchia Roberto alle prove di educazione fisica di cui all’art. 11
del Bando, tenuto in particolare conto dell’accertamento dell’ASL circa
l’ininfluenza della patologia in questione in relazione all’idoneità a svolgere
4
tali prove. Considerata l’imminenza della data di svolgimento delle prove de
quibus, si è assegnato all’Amministrazione un termine necessariamente molto
breve, onde consentire, qualora necessario, la redazione della presente
impugnativa.
Pur nella consapevolezza della ristrettezza del temine assegnato
all’Amministrazione per provvedere, si rappresenta che, ad oggi, non è stato
dato riscontro a tale invito, sicché non resta altra scelta che tutelare le proprie
ragioni davanti a Codesto Tribunale Amministrativo.
***
I provvedimenti impugnati sono ingiusti ed illegittimi per i seguenti motivi di
DIRITTO
SUL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE
Giova preliminarmente porre l’accento sulla estrema gravità ed urgenza, ai
sensi dell’art. 56 cpa, relativa pregiudizio cui il candidato Recchia Roberto
sarebbe esposto qualora le prove di educazione fisica relative alla procedura
selettiva in questione, calendarizzate per il prossimo 05/07/2017, venissero
svolte senza che questi sia ammesso a parteciparvi.
In tal caso, il candidato vedrebbe irrimediabilmente compromessa ogni
possibilità di rientrare tra i vincitori del concorso, a fronte di una patologia
superabile al 100% ed in brevissimo tempo, con un intervento chirurgico di
routine.
***
IN VIA PRINCIPALE
1) VIOLAZIONE DI LEGGE (violazione art. 3, L. n. 241/1990 –
violazione art. 3 Cost. – violazione e mancata applicazione del punto 7
della “Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui
all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90” – violazione e falsa applicazione undicesimo alinea della “Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare”) ECCESSO DI POTERE (violazione
dei principi di uguaglianza sostanziale, ragionevolezza e proporzionalità –
5
ingiustizia manifesta – difetto di istruttoria – difetto di motivazione -
apoditticità)
Come si è anticipato in narrativa, la Commissione per gli accertamenti sanitari,
in esito alla visita condotta sul candidato Recchia Roberto, si è limitata ad una
acritica ed asettica affermazione circa l’inidoneità del candidato a frequentare
le scuole militari per cui questi ha concorso.
Ciò la Commissione ha fatto mediante una mera applicazione formalistica
del dato normativo, costituito, da un lato, dall’art. 9, comma 7 della lex
specialis e, dall’altro, della tabella di cui alla “Direttiva tecnica per delineare
il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” di cui al
DM del 4 giugno 2014, che al numero 95 della relativa tabella prevede
l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 alle “cisti dell'epididimo e le cisti del
funicolo di dimensioni superiori a cm. 1,5”.
Tuttavia, a ben vedere, nel caso che ci occupa, oltre all’accertamento tecnico-
diagnostico svolto mediante ecografia, non pare essere stata compiuta
alcuna operazione di “valutazione” e, nell’applicare la tabella in modo del
tutto asettico ed acritico, l’Organo giudicante ha omesso di dare compiuta
attuazione al dato normativo complessivamente considerato.
Difatti, ai sensi della “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”,
«Nell'applicazione dei citati criteri si tiene conto del fatto che:
(…)
- i coefficienti «3» o «4» possono essere attribuiti anche in presenza di
alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio dell'organo sanitario, non
raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare,
risultano di scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini
dell'espletamento del servizio militare.»;
Ancora, il punto 7 della “Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90”, prevede che «La documentazione sanitaria rilasciata con
debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e
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considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per
l'emanazione del giudizio medico-legale.».
Le due disposizioni richiamate, entrambe vincolanti per la Commissione, al
pari della tabella acriticamente applicata nel caso di specie, costituiscono
evidenti aperture del sistema ai principi di uguaglianza sostanziale, di
ragionevolezza e di proporzionalità.
Non v’è chi non veda, infatti, che, qualora non vi fosse la possibilità, sul piano
istruttorio (prima) e valutativo (poi), di distinguere un caso dall’altro, la
disciplina in esame sarebbe eccessivamente rigorosa e formalistica,
scontrandosi con il principio di uguaglianza sostanziale (casi uguali, uguale
trattamento; casi differenti, differente trattamento).
La Commissione, pertanto, non ha interpretato correttamente la disciplina di
riferimento ed ha omesso di effettuare una valutazione rispettando i canoni
sopra evidenziati, il che ha comportato che il giudizio finale non ha aderenza
con il caso reale.
Sembra opportuno esaminare partitamente le disposizioni richiamate.
La prima di tali disposizioni, nello stabilire la regola in base alla quale è
possibile che il coefficiente 3 o 4 venga attribuito anche laddove la patologia
abbia “scarsa incidenza” ai fini dell’espletamento del servizio militare,
imponeva alla Commissione un approfondimento istruttorio ed una
valutazione.
Tali attività, di fatto, non sono state poste in essere, con conseguente
illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio di
inidoneità espresso.
Si noti che la denunciata mancanza della valutazione è idonea a rendere il
provvedimento viziato da apoditticità, ossia da un vizio di carattere
estrinseco. Difatti, proprio in ragione dell’assenza di valutazione, risulta
eliso in radice il pericolo che il Giudice possa esercitare un illegittimo
sindacato su tale elemento.
Sotto altro profilo, e venendo all’esame della seconda delle due disposizioni
richiamate, si deve ritenere che rientrasse nelle competenze scientifiche della
Commissione la conoscenza del dato scientifico in base al quale, come
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attestato dalla perizia allegata al presente ricorso (cfr. all. 4), la cisti del
funicolo spermatico può essere di entità del tutto ininfluente ai fini
dell’espletamento del servizio militare. Sicché, la Commissione doveva ben
sapere che nel caso in esame, come previsto ai sensi della disposizione sopra
richiamata del DM 4 giugno 2014, poteva essere acquisita e considerata,
finanche «quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-
legale», la documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione
da strutture sanitarie pubbliche.
Tale disposizione costituisce certamente una valvola di sfogo per sopperire
all’eccessiva schematicità del sistema di valutazione ancorato unicamente a
delle tabelle.
Costituisce infatti un dato di comune esperienza il fatto che la scienza medica
contempla una enorme varietà e diversificazione di casi, i quali difficilmente
possono essere incasellati in rigidi schemi tabellari.
Pertanto, anche alla luce della certificazione medica dell’ASL allegata al
presente ricorso (cfr. all. 3), non v’è chi non veda che il giudizio della
Commissione poteva e doveva essere più compiuto ed approfondito.
Da quanto detto emerge che la Commissione ha ingiustamente ritenuto di
giudicare inidoneo il candidato Recchia, laddove avrebbe dovuto esprimere un
giudizio circa la eventuale “rilevanza di grado inabilitante” della patologia in
parola, rilevanza che non sussiste nel caso di specie.
Al contrario, l’insufficienza dell’attività valutativa dell’Organo si è tradotta
nella palese violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che
devono sempre e comunque presiedere all’esercizio dell’attività
amministrativa.
In altre parole, appare certamente sproporzionato (oltre che irragionevole)
sanzionare con l’inidoneità una patologia che, attraverso una semplice
operazione chirurgica di routine, può essere elisa completamente e senza
alcuna conseguenza medico-legale.
Anche tali vizi rilevano da un punto di vista estrinseco, tenuto conto della
manifesta ingiustizia perpetratasi nel caso in esame, laddove pur non
essendovi nella sostanza dei fatti alcun concreto e reale impedimento
8
all’espletamento del servizio militare da parte del candidato Recchia
Roberto, questi è risultato “inidoneo” ed è stato escluso dalla procedura
selettiva.
***
IN VIA SUBORDINATA
Le difese che seguono vengono svolte in via meramente subordinata e
tuzioristica, ossia per la denegata ipotesi in cui l’Ecc.mo Giudice Adito
ritenesse di non condividere le censure di cui al motivo precedente.
***
2) VIOLAZIONE DI LEGGE (violazione art. 3 Cost. – violazione e
mancata applicazione del punto 7 della “Direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa
di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90” – violazione e falsa
applicazione undicesimo alinea della “Direttiva tecnica riguardante i criteri
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare”) ECCESSO DI POTERE (violazione dei principi di uguaglianza
sostanziale, ragionevolezza e proporzionalità – ingiustizia manifesta)
Le considerazioni svolte nel precedente motivo valgono, mutatis mutandis,
anche in relazione al Bando di concorso, il quale risulta illegittimo in parte
qua, ossia nella misura in cui non contempla, quale eccezione al giudizio di
inidoneità di cui all’art. 9, comma 7, lett. b, l’ipotesi che le infermità
riscontrate siano ininfluenti ai fini dell’espletamento del servizio militare o
totalmente eliminabili a seguito di intervento medico.
Difatti, per come formulato nella parte in questione, il Bando potrebbe avallare
l’applicazione acritica e formalistica, denunciata al motivo precedente, della
disciplina di riferimento, senza tener conto delle disposizioni sopra esaminate,
che presiedono al rispetto dei principi di proporzionalità, uguaglianza
sostanziale e ragionevolezza del giudizio conseguente all’accertamento
medico.
Alla luce di ciò, la lex specialis avrebbe dovuto articolare diversamente il
meccanismo di verifica delle condizioni di ammissibilità, imponendo una
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valutazione più approfondita circa la “rilevanza di grado inabilitante” o il
grado di ”incidenza” della patologia ai fini dell’espletamento del servizio
militare.
D’altra parte, al successivo comma 10 dell’art. 9 in esame, viene
espressamente contemplata un’eccezione riguardante i «…concorrenti che
all’atto degli accertamenti sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti…». In
tali ipotesi è previsto che «…la commissione non esprimerà il giudizio, bensì
fisserà una nuova data di presentazione per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità sanitaria…» (cfr. art. 9, comma 10, Bando di concorso; all. 2).
Orbene, il caso oggetto del presente ricorso non è dissimile, nella sostanza, da
quello contemplato dalla disposizione della lex specialis in esame.
Difatti, come dimostrato documentalmente da questa difesa, la cisti del
funicolo del concorrente Recchia Roberto:
1. scomparirà del tutto a seguito di asportazione (“completa restitutio ad
integrum e (…) breve decorso postoperatorio”; cfr. all. 4);
2. non comporta controindicazioni all’espletamento delle prove fisiche (ed
invero, neppure a qualunque attività lavorativa militare; cfr. all. 3).
Alla luce di ciò, non v’è chi non veda la contrarietà del Bando ai principi
indicati in rubrica, tenuto conto del differente trattamento a fronte della
sostanziale identità di fattispecie.
Difatti, il candidato Recchia Roberto, pur non presentando controindicazioni
allo svolgimento delle prove fisiche e pur potendo rimuovere in tempi brevi e
con effetto risolutivo permanente la causa dell’infermità, vede ingiustamente
compromessa la propria aspirazione a frequentare la scuola militare.
***
3) VIOLAZIONE DI LEGGE (violazione art. 3 Cost. – violazione principi
dell’ordinamento – violazione principi di ragionevolezza e
proporzionalità)
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Lo stesso DM del 4 giugno 2014 assume toni di illegittimità, nella denegata
ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio ritenesse che esso possa essere
interpretato unicamente nel senso che, al mero ricorrere di una patologia di
quelle elencate nelle tabelle in esso contenute, consegua automaticamente un
giudizio di inidoneità all’espletamento del servizio militare.
Laddove, pertanto, si ritenga che il DM in questione non preveda norme che
consentano di valutare in maniera differenziata casi tra di loro differenti, o
di evitare che l’applicazione acritica delle tabelle conduca a giudizi
sproporzionati ed irragionevoli in relazione alla concreta situazione di fatto,
esso sarebbe da considerare illegittimo per violazione dell’art. 3, Cost. e dei
principi di ragionevolezza e proporzionalità.
***
DOMANDA ISTRUTTORIA
Voglia l’Ecc.mo Tribunale Adito, qualora lo ritenga opportuno, disporre, ai
sensi dell’art. 63, comma 2, specifico incombente istruttorio onde verificare la
veridicità di quanto dedotto ed allegato da questa difesa a sostegno delle
proprie tesi, con particolare riguardo alla totale restitutio ad integrum che
conseguirebbe all’intervento chirurgico, in relazione alla patologia del
candidato Recchia Roberto.
***
DOMANDA CAUTELARE
Il fumus boni iuris emerge dai motivi di ricorso.
In relazione al danno grave ed irreparabile che il candidato subisce in forza dei
provvedimenti impugnati si è già accennato in via preliminare sub Diritto.
In particolare, le prove di educazione fisica in relazione al concorso in oggetto
si terranno il prossimo 05/07/2017 e l’eventuale mancata partecipazione
alle stesse comporterebbe la definitiva compromissione del bene della vita
del candidato Recchia Roberto, nel cui interesse propongono la presente
impugnativa i di lui genitori.
I tempi necessari ad una definizione fisiologica del giudizio sono tali da non
garantire medio tempore una tutela tempestiva e dunque effettiva dell’interesse
legittimo del ricorrente, sicché è necessario che l’Ecc.mo Collegio adotti le
11
misure cautelari, anche di tipo propulsivo, che ritiene più opportune nel caso
di specie, valutando specificamente la possibilità di ammettere con riserva il
candidato a svolgere le prove di educazione fisica in questione.
P.Q.M.
Voglia l’Ecc.mo Collegio Adito, previa concessione delle chieste misure
cautelari, accogliere il presente ricorso, con tutte le conseguenze di legge,
anche in ordine alle spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si
dichiara antistatario.
Salerno, lì 23/06/2017
Avv. Pasquale Gargano
***
ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE PRESIDENZIALI EX ART. 56,
COMMA 1, COD. PROC. AMM..
Il sottoscritto avvocato Pasquale Gargano, nella qualità spiegata in atti,
Considerato
che il fumus boni iuris emerge dai motivi di ricorso;
che le prove di educazione fisica di cui all’art. 11 del Bando istitutivo
del concorso oggetto del presente processo si svolgeranno il prossimo
05/07/2017;
che il candidato Recchia Roberto risulta allo stato non ammesso alla
partecipazione a tale fase della procedura selettiva;
che, di conseguenza, i pur brevi tempi necessari ad ottenere una misura
cautelare ordinaria comprometterebbero il conseguimento del bene
della vita cui il ricorrente aspira;
che, pertanto, anche una misura cautelare emessa in tempi brevi
rischierebbe di non giungere in tempo per garantire il principio di
effettività della tutela giurisdizionale sancito dal Codice del Processo
Amministrativo;
12
che, alla luce di quanto detto, si deve ritenere che ricorrano i
presupposti di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 Cod.
Proc. Amm.;
Tutto ciò considerato, l’avv. Pasquale Gargano, nella qualità,
chiede
all’Ill.mo Sig. Presidente del TAR di adottare, inaudita altera parte, gli idonei
provvedimenti cautelari provvisori, anche di tipo propulsivo, che ritenga
opportuni.
Salerno, lì 26/06/2017
Avv. Pasquale Gargano