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ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO Estratto da I TEMATICI, II-2021 REATO COLPOSO, diretto da M. Donini Alberto Cappellini IMPRUDENCIA GRAVE

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ENCICLOPEDIADEL DIRITTO

Estratto da I TEMATICI, II-2021

REATO COLPOSO, diretto da M. Donini

Alberto Cappellini

IMPRUDENCIA GRAVE

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configurazione normativa della imprudencia (1) inSpagna è rimasta a lungo in ritardo rispetto agliapprodi della riflessione penalistica internazionale,che già da tempo si erano cristallizzati nella legi-slazione di altri paesi, e che peraltro erano già statifatti propri della stessa dottrina spagnola.

Più in particolare, la disciplina tradizionaledella colpa penale si articolava in un sistema“aperto” di reati colposi, individuati mediante lacombinazione tra le singole fattispecie dolose diparte speciale e una norma generale estensiva dellapunibilità anche alla corrispondente commissionein forma colposa.

Sennonché, la situazione di arretratezza delladisciplina del reato colposo non era un fenomenoisolato nella legislazione penale spagnola, giacché— più in generale — il perdurare fino agli anni ’70del regime franchista ne aveva lungamente bloc-cato lo sviluppo, mantenendola su posizioni percerti tratti autoritarie, per altri — come nel casodella imprudencia — storiche (2). La svolta demo-cratica, che si è mossa dalla Costituzione del 1978e ha trovato finalmente compimento, per la mate-ria penalistica, con il Código del 1995, non hamancato di ripercuotersi anche sulla materia delreato colposo. Con tale passaggio si è infatti affer-mato il principio di previsione espressa dei delitticolposi, divenuti così tassativi in parte speciale.Allo stesso tempo, è stato ridotto drasticamente illoro numero, limitandosi a punire in forma col-posa — similmente, tra gli altri, al codice italiano— le aggressioni alla vita e alla sicurezza fisica, ireati contro l’incolumità pubblica, oltre a pochealtre ipotesi delittuose spesso dal rilievo praticomarginale.

Tale seconda fase della legislazione spagnola intema di imprudencia, peraltro, è stata presto de-stabilizzata dal rafforzamento di istanze politico-criminali contrapposte. Da un lato, ha acquistatoforza l’idea di proseguire sulla strada dell’extrema

(1) Così nel lessico penalistico spagnolo si denomina lacolpa penale, per distinguerla dalla culpa che è, quantomenoa partire dagli anni ’50 del Novecento in avanti, soltanto lacolpa civile o comunque non penale: sul punto A. QUINTANO

RIPOLLÉS, Culpa e imprudencia en la doctrina y en la práctica,in Anr. der. pen., 1954, 45. Sulla genealogia del lessicospagnolo relativo alla colpa penale, L.F. CALDERÓN TELLO,Ensayo acerca del tipo culposo o imprudente en Derecho Penaly su relación con la imputación objetiva, Cizur Menor, Aran-zadi, 2016, 31 ss.

(2) Per tutti, J.M. PERIS RIERA, Il lungo cammino verso uncodice penale della democrazia in Spagna, in Riv. it. dir. proc.pen., 1996, 8 ss.; M. BARBERO SANTOS, La riforma penale dellaMonarchia costituzionale spagnola, ivi, 1984, 1215 ss.; F.PALAZZO e M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato3,Torino, Giappichelli, 2013, 171 ss.

IMPRUDENCIA GRAVE

SOMMARIO: 1. L’assetto ordinamentale della colpa nel sistema spagnolo:premessa storica generale. — 2. L’imprudencia grave e gli altrigradi della colpa come componenti del tipo colposo. — 3. Lapolitica criminale spagnola tra imprudencia grave e reati di peri-colo. — 4. La teoria generale della colpa nella riflessione pena-listica spagnola. — 5. Il sistema “aperto” dei reati colposi pre-cedente alla codificazione del 1995: ricostruzione storico-norma-tiva. — 6. Segue: profili critici. — 7. Imprudencia grave e levenella codificazione del 1995. — 8. Le criticità applicative dell’as-setto codicistico originario. — 9. I tentativi di riforma del 2006 e2012-2013. — 10. Imprudencia grave e menos grave nella riformadel 2015. — 11. La “rivincita” delle istanze generalpreventivenella riforma del 2019. — 12. Il contenuto del grado della colpanel dibattito dottrinale e giurisprudenziale spagnolo. — 13. L’im-prudencia profesional e i vari settori applicativi della imprudencia.

1. L’assetto ordinamentale della colpa nel si-stema spagnolo: premessa storica generale. — La

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ratio, approfondendo la depenalizzazione dellefrange più marginali della colpa. Dall’altro, sonoemersi nella pubblica opinione in modo semprepiù deciso umori punitivisti rivolti anche alla cri-minalità colposa, veicolati da episodi di risonanzamediatica soprattutto nella materia dell’incidenti-stica stradale; fattore peraltro comune anche adaltre esperienze europee e non solo, ed evidente-mente connesso alla crescente ansia per la “sicu-rezza” nel contesto delle società “del rischio” con-temporanee.

La difficile composizione di tali istanze hacondotto alla redazione di plurimi progetti rifor-matori, alcuni divenuti poi importanti interventilegislativi, dalla finalità non sempre chiara e uni-voca e dagli esiti altalenanti e in parte contraddit-tori. Si tratta, principalmente, della Ley Orgánica30 marzo 2015, n. 1, che ha interessato non solo lamateria dei reati colposi ma, più in generale, inmodo importante l’intero testo del codice; nonché,da ultimo, della Ley Orgánica 1° marzo 2019, n. 2,relativa alla sola disciplina della imprudencia, inparticolare nell’ambito della circolazione stradale.

2. L’imprudencia grave e gli altri gradi dellacolpa come componenti del tipo colposo. — Laprincipale peculiarità della tradizione spagnola ri-spetto alla configurazione dei reati colposi a livellonormativo è il protagonismo, già sul piano del tipocolposo, nelle singole fattispecie di parte speciale,del grado della colpa. Tale particolarità — cheperaltro, volendo, può essere anche vista comespecies della più generale propensione della legi-slazione spagnola per le costruzioni a gradi o ascale — invero accompagna tutta la “storia” dellacolpa penale in Spagna, come una vera e propriacostante, declinata con significati e scopi di poli-tica criminale tra loro molto differenti nelle di-verse fasi evolutive della relativa disciplina (3).Essa nasce dalla tripartizione romanistica dellaculpa — lata, levis, levissima — che, chiara findall’origine l’irrilevanza penale della meno gravedelle tre forme, la imprudencia levísima, veniva

storicamente ad articolarsi sul binomio fondamen-tale “colpa grave” e “lieve” (4).

L’assetto tradizionale, rimasto integro fino allacodificazione del 1995, denominava i due gradifondamentali della colpa imprudencia temeraria esimple. Quest’ultima, originariamente, aveva unadiversa disciplina a seconda se si trattasse di colpaspecifica o generica (con o sin infracción de regla-mentos). Tale ultima ripartizione della impruden-cia simple invece scompariva con il Código del1995, il quale si concentrava sui due gradi chiavedella colpa, ridenominandoli imprudencia grave eleve.

L’articolazione concreta della disciplina dell’il-lecito colposo attraverso la valorizzazione delgrado o della forma della colpa era tradizional-mente legata alla bipartizione dei reati in delitti econtravvenzioni (delitos e faltas). Sia i codici pre-cedenti, sia anche quello del 1995, strutturavanoinfatti il ventaglio delle ipotesi colpose mediante laprevisione, a fianco di più gravi delitti per i casi diimprudencia più significativa, di alcune corrispon-denti fattispecie contravvenzionali, relative a tipo-logie di colpa di minor peso e aventi pene ben piùcontenute.

L’idea alla base di tali discipline “a scalini” eraquella di costruire legislativamente una sorta diprogressione di gravità fra le classi di imprudencia,secondo una logica di proporzione sanzionatoriadeclinata sui gradi della colpa. È, questo, un trattodavvero originale del sistema spagnolo, anche sto-rico, rispetto agli altri ordinamenti (5).

(3) Tra i più recenti contributi generali sul tema delgrado della colpa in funzione incriminatrice, nella sua evo-luzione normativa, merita fin d’ora ricordare: A. DAUNIS

RODRÍGUEZ, Sobre la progresiva despenalización de la impru-dencia en el Ordenamiento penal español, in Revista penal,2018, n. 41, 73 ss.; ID., La graduación de la imprudenciapunible, Cizur Menor, Aranzadi, 2020, 21 ss.; M. PANTALEÓN

DÍAZ, Treinta años de reformas del homicidio y las lesionesimprudentes en el derecho penal español (1989-2019). Histo-ria de un despropósito, in Revista Aranzadi de Derecho yProceso Penal, 2019, n. 55, 145 ss.; R. DE VICENTE MARTÍNEZ,Siniestralidad vial, delitos imprudentes y fuga, Madrid, Reus,2019, 33 ss.

(4) DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudenciapunible, cit., 25. Per un quadro storico dei rapporti tra colparomanistica, civile e penale cfr. QUINTANO RIPOLLÉS, Diferen-ciación entre la culpa civil y la culpa criminal, in Anuario dederecho civil, 1957, 1039 ss.

(5) Va infatti ricordato come — in generale a livellocomparatistico, e nello specifico anche nell’ordinamentoitaliano — il grado della colpa tendenzialmente rilevi solo insede di commisurazione della pena, e non nel tipo criminoso.Uniche eccezioni, nella legislazione italiana, in cui è valoriz-zata in modo espresso la “colpa grave” — a parte storica-mente il settore della colpa medica nella vigenza del cosid-detto decreto Balduzzi (d.l. 13 settembre 2012, n. 158,convertito con modificazioni nella l. 8 novembre 2012, n.189) — sono la contravvenzione di cui all’art. 64 comma 2c.p.c., nonché il delitto di bancarotta semplice patrimonialegià ex art. 217 comma 1 l. fall., ora trasfuso all’art. 323 c. crisiimpr.: cfr. F. CURI, Tertium datur. Dal common law al civillaw per una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivodel reato, Milano, Giuffrè, 2003, 260. Sul tema della colpagrave, più in generale, cfr. M. MANTOVANI, Brevi note in temadi colpa grave, in [email protected], 2013, 207 ss., e S. DELSI-GNORE, La colpa grave nel diritto penale, in Orizzonti dellapenalistica italiana nei programmi di ricerca dei più giovanistudiosi a cura di M. PAPA, Firenze, Giuntina, 2003, 93 ss.,nonché — sul grado della colpa — T. PADOVANI, Il grado

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Più avanti, quest’idea già storicamente pre-sente di progressione-proporzione sarebbe poiconfluita nell’affermazione del principio di ex-trema ratio. Quest’ultimo, peraltro, ha modellato ilsistema in una direzione certamente simile ma nondel tutto coincidente rispetto a quella più tradizio-nale di progressività della sanzione. Esso, infatti,non si accontenta della marginalizzazione punitivama esige in modo netto e chiaro una depenalizza-zione, anche formale, delle frange più esterne dellacolpa.

L’extrema ratio — intervención mínima nellinguaggio penalistico spagnolo — aveva iniziatoad affermarsi con forza nella codificazione del1995, sotto il profilo della previsione espressa dellapunibilità per colpa. D’altro canto, non era ancorastata davvero travolta l’idea tradizionale di pro-porzionalità della sanzione per colpa, giacché l’im-prudencia leve rimaneva punibile, come falta, nelleipotesi centralissime di omicidio e di lesioni oltreuna certa gravità.

Solo con la riforma apportata dalla LeyOrgánica n. 1 del 2015 si sarebbe verificata un’ul-teriore spinta verso l’orizzonte dell’extrema ratio,mediante la depenalizzazione definitiva dell’impru-dencia leve. Tuttavia, ragioni politiche hanno resanecessaria una soluzione di compromesso diversada quella del mantenimento della sola imprudenciagrave nella penalità. Così, è nata l’imprudenciamenos grave, posta a metà tra le vecchie grave eleve, aprendo peraltro importanti problemi inter-pretativi che non hanno ancora trovato definitivoassestamento.

3. La politica criminale spagnola tra impru-dencia grave e reati di pericolo. — L’assetto nor-mativo della imprudencia, per essere pienamentecompreso nei suoi significati politico-criminali,deve essere calato nel più generale contesto dellescelte di politica penale spagnola rispetto a qualitecniche di tutela utilizzare per proteggere benigiuridici di primaria importanza da lesioni nonvolute provocate in contesti di attività leciti.

È, questo, un discorso che certamente nonriguarda ogni ipotesi di colpa: ne sono esclusi, pertutti, i reati colposi di mera condotta, i qualiperaltro — almeno nell’impianto “moderno” sca-turito dalla codificazione del 1995 — sono pochi e

dal rilievo secondario. Esso attiene invece a queireati colposi d’evento posti a tutela della sicurezzaumana in senso stretto: in particolare quelli diret-tamente a protezione dei beni giuridici della vita edell’integrità fisica, cioè l’omicidio e le lesioni.Altrimenti, i medesimi obiettivi di tutela — com’ènoto — possono essere perseguiti mediante illecitiche incriminino direttamente l’attivazione del pe-ricolo provocata da un’inosservanza cautelare, aprescindere dalla sua effettiva evoluzione in unrisultato di danno.

A differenza di ordinamenti quali l’italiano —che non fa mistero della sua preferenza per latutela colposa di danno rispetto a quella dolosa dipericolo, quale tecnica incriminatrice fondamen-tale per proteggere il bene della sicurezza fisica (6)— nel sistema spagnolo deve invece registrarsi unatendenza opposta, concretizzata in una politicacriminale « dura sul pericolo », ma « morbida suldanno » (7).

Ciò è particolarmente evidente in un settoreche — se già a livello comparato costituisce unodegli ambiti di maggiore rilievo in cui si articola iltema della tutela della sicurezza fisica dei conso-ciati — è storicamente assurto in Spagna a vero eproprio protagonista assoluto della questione: lacircolazione stradale. Fino dagli anni ’60 si eranoiniziati a introdurre, a fianco dei più tradizionalireati di pericolo astratto, fattispecie di pericoloconcreto fondate sostanzialmente su meccanismidi clausola generale, con pene significative: la con-duzione del mezzo con « temerarietà manifesta »,o addirittura con « manifesto disprezzo della vita

della colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, 819 ss. Per unrecente confronto proprio con il sistema spagnolo, C. VAL-BONESI, La colpa grave come limite di tipicità: un dialogo fraordinamento italiano e spagnolo alla ricerca di un nuovo puntodi equilibrio del rimprovero colposo, in Ind. pen., 2021,201 ss.

(6) Per tutti, N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nel-l’illecito penale, Milano, Giuffrè, 1983, nonché da ultimo G.MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale.Uno schizzo dogmatico e politico-criminale, in Riv. it. dir.proc. pen., 2011, 1 ss.

(7) M. CANCIO MELIÁ e M. LLOBET ANGLÍ, The SpanishPerspective on Traffic Offences: Tough on Danger, Soft onHarm, and penal Populism, in Criminal Liability for SeriousTraffic Offences. Essays on Causing Death, Injury and Dangerin Traffic a cura di A. VAN DIJK, H. WOLSWIJK, L’Aia, Eleven,2015, 107; cfr. altresì P.F. POLI, La rilevanza del grado dellacolpa in funzione incriminatrice nel sistema penale spagnolo:un modello da imitare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 920ss. La tendenza a privilegiare la tutela di pericolo pareperaltro essere aumentata a partire dalle ultime riforme, pervari settori di riferimento: C. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, La derivade los delitos de peligro en la LO 1/2015 de 30 de marzo dereforma del Código Penal: la equiparación punitiva de losdelitos de peligro dolosos e imprudentes y de los delitos deresultado y peligro abstracto. Una forma de “solventar” laconfusa interpretación y aplicación de los tipos penales depeligro, in Estudios penales y criminológicos, 2017, 487 ss. Sulpiano dogmatico, cfr. T. RODRÍGUEZ MONTAÑES, Delitos depeligro, dolo e imprudencia, Madrid, Universidad Complu-tense, 1994.

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altrui » (adesso rispettivamente agli art. 380 e 381c.p. esp.) (8). L’allarme sociale crescente rispetto atali tematiche ha poi indotto modifiche legislativevolte ad aumentare le pene e/o introdurre nuovefattispecie (9). Ad oggi, i delitos contra la seguridadvial riguardano circa un terzo dei procedimentipendenti e delle condanne in Spagna ognianno (10), mentre le cornici edittali di tali fatti-specie rivaleggiano, e in molti casi superano,quelle dei corrispondenti reati colposi d’evento diomicidio e lesioni.

Questa preferenza politico-criminale per inca-nalare la domanda di sicurezza entro la tutela dipericolo trova il suo logico corrispondente nellaparallela traiettoria depenalizzatrice delle formepiù lievi di imprudencia. Entrambe, infatti, matu-rano in un retroterra di cultura penalistica cheattribuisce al disvalore d’azione un ruolo predo-minante nella progettazione della tutela da appre-stare ai rischi che emergano nello svolgimentodelle attività consentite dall’ordinamento (11).

È dunque in tale contesto che le forme nongravi di imprudencia, già relegate ai margini dellapenalità, hanno iniziato a scivolarne progressiva-mente fuori, con ciò confermando ancor più la

tradizionale centralità dell’imprudencia grave qualeprototipo di elemento soggettivo colposo davveroespressivo di un disvalore di condotta tale dameritare una sanzione penale.

4. La teoria generale della colpa nella rifles-sione penalistica spagnola. — Se l’articolazione ingradi con differente disciplina normativa è la par-ticolarità principale della imprudencia nel sistemaspagnolo, l’assetto complessivo della colpa, sulpiano teorico-dogmatico, appare decisamente piùin linea con la tradizione europeo-continentale, inspecial modo di matrice tedesca (12).

Invero, per alcuni aspetti l’elaborazione scien-tifica nazionale ha scontato un ritardo, peraltroincolpevolmente connesso al protrarsi fino al 1995dell’impianto codicistico “aperto” della impruden-cia. L’elaborazione dogmatica “moderna” in temadi colpa, tuttavia, arrivata qualche decennio doporispetto a quella tedesca e, in misura minore, aquella italiana, ha recuperato presto le distanze.

Già in costanza delle codificazioni franchiste— come si dirà legate, nel loro assetto, a unaconcezione ancora psicologica della colpa — l’ela-borazione scientifica spagnola si era avviata versoil riconoscimento della natura squisitamente nor-mativa del rimprovero colposo (13). Dalla tradi-

(8) R. DE VICENTE MARTÍNEZ, Derecho penal de la circu-lación2, Barcelona, Bosch, 2008, 297 ss.; B. FEIJOO SÁNCHEZ,Seguridad del trafico y resultado de peligro concreto, in La Ley,1999, 1880 ss.; N. PISTILLI, Profili penali della colpa stradale,Milano, Wolters Kluwer, 2019, 193 ss.; CURI, Tertium datur,cit., 178 ss.

(9) Sotto tale profilo va ricordata, in particolare, la LeyOrgánica 30 novembre 2007, n. 15.

(10) Nel 2018 sono stati iniziati ben 86.452 processi pertale classe di delitti, il 32 per cento del totale per ogni tipodi reato, mentre sono state condannate 89.264 persone, il 34per cento delle condanne pronunciate in Spagna quell’anno(Nota de prensa del Fiscal de sala coordinator de seguridad vialdel 30 luglio 2019).

(11) Sui rapporti tra disvalore di azione e di risultato,nella dottrina spagnola, per tutti, P. LAURENZO COPELLO, Elresultado en Derecho Penal, Valencia, Tirant, 1992. Sulla piùgenerale questione dei rapporti tra intervento penale e in-flazione dei rischi nella modernità tecnologica, sempre nellaletteratura spagnola, per tutti, B. MENDOZA BUERGO, El dere-cho penal en la sociedad del riesgo, Madrid, Civitas, 2001,nonché, più in particolare, sul ruolo del principio di precau-zione e sui suoi riflessi sulla tutela penale di danno e dipericolo, C.M. ROMEO CASABONA, Aportaciones del principiode precaución al derecho penal, in Modernas tendencias en laciencia del derecho penal y en la criminología (Autori vari),Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia,2001, 77 ss.; ID., El principio de precaución en las actividadesde riesgo, in La responsabilidad penal de las actividades deriesgo diretto da P. CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de dere-cho judicial, 2002, n. 3, 13 ss.; E.J. PÉREZ ALONSO, Expansión,riesgo y principio de precaución en el Derecho Penal, inDerecho, globalización, riesgo y medio ambiente a cura di E.J.PÉREZ ALONSO, E. ARANA GARCÍA, J.L. SERRANO MORENO, P.MERCADO PACHECO, Valencia, Tirant, 2012, 393 ss.

(12) Tra i contributi fondamentali che hanno gettato lebasi per la moderna teorizzazione della imprudencia si pos-sono ricordare: M. CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente.Criterios de imputación del resultado2, Montevideo-BuenosAires, BdeF, 2005, prima edizione 1989; J.L. SERRANO

GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito imprudente (Doctrinageneral y Regulación legal), Madrid, Ministero de Justicia,1991; J.M. SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de laimprudencia y sus consecuencias, in El sistema de responsabi-lidad en el nuevo Código penal diretto da J.L. DÍEZ RIPOLLÉS,Cuadernos de derecho judicial, 1996, n. 27, 37 ss.; B. FEIJOO

SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de 1995 (cuestio-nes de « lege lata » y de « lege ferenda »), in Cuadernos depolítica criminal, 1997, 303 ss.; J.A. CHOCLÁN MONTALVO,Deber de cuidado y delito imprudente, Barcelona, Bosch,1998; J. DE VICENTE REMESAL, La regulación de la imprudenciaen el código penal, in Revista xurídica galega, 1999, n. 23, 13ss.; B. FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia. Estu-dio sobre los límites de la responsabilidad penal por impru-dencia y el criterio del « fin de protección de la norma decuidado », Barcelona, Bosch, 2001; R. ESTEBAN, El delitoimprudente, in La imprudencia diretto da P.V. CANO-MAILLO

REY, Cuadernos de derecho judicial, 2005, n. 16, 53 ss.; C.M.ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia en lasociedad de riesgo, Granada, Comares, 2005; A. GIL GIL, Eldelito imprudente. Fundamentos para la determinación de loinjusto imprudente en los delitos activos de resultado, Barce-lona, Atelier, 2007; C. PÉREZ DEL VALLE, La imprudencia en elderecho penal. El tipo subjectivo del delito imprudente, Bar-celona, Atelier, 2012.

(13) Per tutti, cfr. le ricostruzioni di CORCOY BIDASOLO,El delito imprudente, cit., 11 ss., e FEIJOO SÁNCHEZ, Resultadolesivo e imprudencia, cit., 35 ss., nonché quella storica di A.

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zionale sola dimensione della colpevolezza, la im-prudencia è approdata anche al tipo: la condottacolposa si sostanzia nella violazione del dovereoggettivo di diligenza (deber objetivo de cui-dado) (14), mediante l’infrazione di una regolacautelare (norma de cuidado) posta a tutela delbene giuridico protetto. Il dovere di diligenza, poi,si interseca con il giudizio valorativo espresso dalrischio consentito (riesgo permitido), che ne sta afondamento nelle attività lecite ma pericolose,come nella circolazione stradale o nell’attività me-dico-chirurgica (15). Sul versante soggettivo, inconformità alla teorica della “doppia misura dellacolpa”, si ricorre a un secondo giudizio di esigibi-lità del comportamento diligente, dal punto divista personalizzato e individualizzato dell’autoreconcreto (16).

Si tratta dunque di un assetto — fino a questopunto — privo di vere peculiarità e del tuttocoerente con gli sviluppi della teoria “moderna”della colpa elaborata dalla penalistica internazio-nale.

Un tratto di maggiore particolarità dell’elabo-razione spagnola in tema di colpa, invece, quan-tomeno per l’osservatore italiano, risiede nell’im-putazione dell’evento. Se, come noto, nel dibattitonostrano i due criteri cosiddetti della “concretiz-zazione del rischio” e della “condotta alternativalecita” sono intesi come tematiche interne allateoria della colpa (riguardanti la cosiddetta “cau-salità giuridica” o, secondo altra terminologia, il

“nesso di rischio”), in Spagna esse sono invecestimate perlopiù afferire alla categoria dell’impu-tazione oggettiva dell’evento, la quale è accolta inmodo pressoché generalizzato nella dottrina spa-gnola. Ciò comporta un riassetto teorico in cuimoltissimi nodi tematici, che in Italia sono studiatiin seno al reato colposo, vengono invece ricondottial citato luogo dogmatico (17). Così, tematiche“classiche” come il principio di affidamento (18),o il ruolo della condotta della vittima (19), sonoconcepite come elementi potenzialmente in gradodi interrompere il nesso normativo in cui consiste,appunto, l’imputazione oggettiva dell’evento (20).

Se tale particolarità ha un rilievo importantema limitato essenzialmente alla dimensione dog-matica, l’unica significativa differenza sostanziale,di contenuto, tra la teoria della colpa elaboratadalla dottrina spagnola rispetto a quella italiana,piuttosto, consiste nel criterio adottato per la de-terminazione del deber de cuidado in ipotesi dicolpa generica, di regole cautelari non scritte madi natura sociale-consuetudinaria. In Italia, è que-sto il regno della figura dell’agente modello,l’homo eiusdem condicionis et professionis: la qualerealizza — a monte della misura soggettiva della

QUINTANO RIPOLLÉS, Hacia una posible concepción unitariajurídico-penal de la culpabilidad, in Anr. der. pen., 1959, 485ss. Del medesimo cfr. altresì l’importante monografia ID.,Derecho penal de la culpa, Barcelona, Bosch, 1958, in cui giàsi sposa un concezione normativa della colpa, pur mante-nendo ancora integralmente questa sotto la dimensione dellacolpevolezza, al di fuori dell’ingiusto. Peraltro, in giurispru-denza, ancora negli anni ’70 e ’80 si ritrovavano pronuncelegate, sul piano teorico, all’impianto psicologista tradizio-nale (ad esempio, Tribunal Supremo 17 ottobre 1977; 21dicembre 1979; 30 aprile 1982, n. 586; 20 marzo 1985, n.1356).

(14) Per tutti: Á. TORÍO LÓPEZ, El deber objectivo decuidado en los delitos culposos, in Anr. der. pen., 1974, 25 ss.;CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., 20.

(15) J.M. PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido enDerecho Penal (Régimen jurídico-penal de las actividadespeligrosas), Madrid, Ministerio de Justicia, 1995; J.A. CHO-CLÁN MONTALVO, Deber de cuidado y riesgo permitido, in Laresponsabilidad penal de las actividades de riesgo diretto da P.CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de derecho judicial, 2002, n.3, 135 ss.

(16) Per tutti, sull’imputazione soggettiva, B. FEIJOO

SÁNCHEZ, Sobre la dogmatica de lo cotidiano: la imprudenciapunible, in Revista jurídica Universidad Autónoma de Ma-drid, 2013, 148 ss.; CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente,cit., 207 ss.; TORÍO LÓPEZ, El deber objectivo de cuidado, cit.,54 ss.

(17) Così nelle due maggiori monografie sul reato col-poso — CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., spec.279 ss. e FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit.,spec. 151 ss (ma v. già il precedente più ridotto ID., Homi-cidio y lesiones imprudentes: réquisitos y limites materiales,Zaragoza, Edijus, 1999, 21 ss.). In senso analogo, J.M. SILVA

SÁNCHEZ, Limites en la responsabilidad por imprudencia, in LaLey, 1984, 1040 ss. Non mancano tuttavia impostazionidiverse: ad esempio, è ancora ispirata al finalismo la tratta-zione di GIL GIL, El delito imprudente, cit., 215 ss., nonchéil contributo più risalente di SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO,Teoría del delito imprudente, cit., 43 ss.; mentre invece èattento al versante soggettivo della colpa, addirittura vicinoa suggestioni psicologiste, PÉREZ DEL VALLE, La imprudenciaen el derecho penal, cit., 133 ss., lavoro che si distingue ancheper la ricchezza della ricostruzione storico-dogmatica (41 ss.e 75 ss.).

(18) M. MARAVER GÓMEZ, El principio de confianza enderecho penal. Un estudio sobre la aplicación del principio deautorresponsabilidad en la teoría de la imputación objetiva,Cizur Menor, Civitas, 2009.

(19) M. CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e impu-tación objetiva en Derecho penal. Estudio sobre los ámbitos deresponsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas2,Barcelona, Bosch, 2001.

(20) Un altro aspetto rispetto a cui possono riscontrarsiimportanti differenze è quello della cooperazione colposa,considerato che in tema di concorso di persone il sistemaspagnolo accoglie una soluzione che distingue tra autori ecomplici nel delitto, peraltro con pene differenziate: M.PÉREZ MANZANO, Autoría y participación imprudente en elCódigo de 1995, Madrid, Civitas, 1999; R. ROSO CAÑADILLAS,Autoría y participación imprudente, Granada, Comares,2002; E. DEL CASTILLO CODES, La imprudencia: autoría yparticipación, Madrid, Dykinson, 2007.

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colpa — un primo livello di personalizzazione delrimprovero già sul piano dell’illecito, della misuraoggettiva della colpa, parametrando la soglia didiligenza richiesta dall’ordinamento al metro di unsoggetto posto nelle medesime condizioni ogget-tive e dal medesimo profilo professionale.

In Spagna, invece, per la dottrina tradizionaleil parametro di riferimento è l’uomo medio (hom-bre medio) immaginato nelle medesime condizioniconcrete dell’autore reale (21). Le definizioni ditale figura, in realtà, oscillano, dato che non tutti latraducono nel parametro rigido della “personaintelligente e sensata” in cui comunque il più dellevolte la giurisprudenza ricade, ma talvolta si pos-sono notare degli accenni di sua concretizzazione,perlopiù mediante il riferimento alla cerchia diappartenenza del soggetto stesso (la “professione”lato sensu intesa). In ogni caso, è un dato pacificocome tale parametro sia utilizzato secondo ca-denze meno flessibili che altrove, probabilmenteanche in assonanza al ruolo di primaria impor-tanza del grado della colpa che — come si diràmeglio più avanti — tende a definirsi proprioattraverso una serie standardizzata di figure (22).

5. Il sistema “aperto” dei reati colposi prece-dente alla codificazione del 1995: ricostruzionestorico-normativa. — Abbiamo detto come la tra-dizione penalistica spagnola, cristallizzatasi neivari codici penali che si sono susseguiti dall’Otto-cento in avanti e sopravvissuta fino alla codifica-zione “costituzionale” del 1995, abbia conosciutouna strutturazione della colpa penale incentrata sudue caratteristiche fondamentali, già accennate: ilcarattere “aperto” del sistema di rimproveri col-posi e la divisione della colpa in gradi, di rilevoordinamentale. Occorre adesso illustrarla più det-tagliatamente, in una ricostruzione storica del-l’evoluzione della normativa sino alle porte della“rivoluzione” compiuta dal codice del 1995.

Salvo l’eccezione del codice del 1928, a partiredalla codificazione del 1848 e per tutte le succes-sive — ovvero quella del 1870, quella del 1932 equella del 1944, compreso il testo revisado del1963 e quello refundido del 1973 — il dirittospagnolo aveva singolarmente adottato un sistemadi numerus apertus dei reati colposi (23). Com’è

noto, secondo l’opposto principio del numerusclausus, già prevalente nella legislazione novecen-tesca a livello comparatistico, le incriminazioni percolpa debbono essere espressamente previste, no-minate, in eccezione alla regola generale della solapunibilità per dolo. Al contrario, i menzionatistorici codici penali spagnoli non prevedevanoipotesi tassative di reato colposo in sede di partespeciale, affidandosi piuttosto a un meccanismoestensivo per il quale ogni delitto doloso era altresìpunibile nella corrispondente forma colposa.

L’attuazione pratica del principio del numerusapertus passava attraverso l’articolazione della im-prudencia in più gradi, secondo uno schema in cui,in linea di massima, ogni categoria di colpa rice-veva una diversa disciplina. I vari “gradini” dellacolpa poggiavano su una differente norma codici-stica dalla funzione di clausola generale, la qualeestendeva la punibilità dei singoli reati dolosi al-l’ipotesi della loro commissione con quel tipo diimprudencia, minacciando una pena distinta inbase alla tipologia di contegno colposo coinvolto.

Guardando più in particolare alle classi dicolpa previste, si distingueva anzitutto tra i duegradi — imprudencia temeraria e imprudencia sim-ple — aventi rilievo penale e corrispondenti gros-somodo alla nozione di colpa ‘grave’ e ‘lieve’,mentre la cosiddetta imprudencia levissima, aveva(e ancora oggi ha) portata soltanto civilistico-risar-citoria.

Oltre a ciò, va ricordato come l’imprudenciasimple venisse a sua volta suddivisa in due classi:quella simple con infracción de reglamentos e quellasimple sin infracción de reglamentos, corrispon-denti alle categorie della colpa “per violazione dileggi” e della colpa generica. La disciplina dellaimprudencia simple con infracción de reglamentosera più severa di quella sin infracción de reglamen-tos, perché si supponeva che l’infrattore di unanorma di cautela positivizzata dimostrasse unamaggiore mancanza di diligenza, e una maggiorcolpevolezza, avendo violato delle regole di sicu-rezza previamente e chiaramente dettate da unapubblica autorità (24).

(21) Per tutti: DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de laimprudencia punible, cit., 72 ss.; GIL GIL, El delito impru-dente, cit., 279 ss.; CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente,cit., 110 ss.; PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido, cit.,331 ss.

(22) V. infra § 12.(23) Una sintesi efficace del percorso evolutivo del prin-

cipio del numerus apertus tra i vecchi codici è proposta da

ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia, cit., 33ss., ma anche da DAUNIS RODRÍGUEZ, Sobre la progresivadespenalización de la imprudencia, cit., 74 ss.; cfr. altresì giàQUINTANO RIPOLLÉS, Culpa e imprudencia en la doctrina y enla práctica, cit., 66 ss.

(24) Per tutti, nella dottrina tradizionale, L. SILVELA, ElDerecho penal estudiado en principios y en la legislaciónvigente en España2, II, Madrid, Ricardo Fé, 1908, 133. Sultema della colpa sin infracción de reglamentos, con un’ampiaricostruzione dell’assetto storico-normativo della impruden-cia, v. lo studio di G. RODRÍGUEZ MOURULLO, La imprudencia

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Scendendo più in dettaglio nella ricostruzionedella disciplina storica della imprudencia, si puòosservare come nei codici del 1848, 1870 e 1932essa si articolasse su due poli: un delito — inchiusura del secondo libro del codice, riservatoappunto ai delitti — incriminante la commissionedi un qualunque altro delitto con imprudenciatemeraria o simple con infracción de reglamentos,con pene detentive differenziate tra i due tipi dicolpa ma indifferenti alla materialità dell’illecitocompiuto (25); e una falta, contemplante i casi dicommissione di ogni reato con imprudencia simplesin infracción de reglamentos, punita uniforme-mente con la sola pena pecuniaria e la reprensión,un rimprovero formale (26).

In questa fase più antica, ogni tipo di reatoprevisto dall’ordinamento veniva dunque perse-guito a livello penale anche se commesso in formacolposa, del tutto indipendentemente dal gradodella colpa in cui versava l’agente e anche inmancanza di infracción de reglamentos. Le diversetipologie di colpa venivano utilizzate esclusiva-mente per graduare la sanzione, in un contestocomplessivo di totale a-frammentarietà del rim-provero.

L’impianto del codice successivo (1944) e dellesue revisioni (1963 e 1973) non si era scostatomolto dal modello precedente. Soltanto, si eratentando di introdurre nella materia colposa, al-meno in minima parte, l’idea della repressionepenale come extrema ratio, mediante l’espressalimitazione della punibilità come falta commessacon imprudencia simple sin infracción de reglamen-tos ad alcune sole ipotesi di reato. È il caso,fondamentalmente, dei delitti contro la persona,puniti con una contravvenzione topograficamentecollocata nella vecchia sedes codicistica in cui ri-siedeva la “vecchia” clausola generale riguardantela imprudencia simple sin infracción de reglamentos(art. 586 n. 3 del codice del 1944 e dei testisuccessivi menzionati). Vicino a essa, veniva intro-dotta una seconda contravvenzione, incriminante i

danneggiamenti colposi con imprudencia simplesin infracción de reglamentos (art. 600). Allo stessotempo, tuttavia, la criminalizzazione “a tappeto”di ogni delitto previsto nella parte speciale, com-messo con imprudencia temeraria o simple coninfracción de reglamentos, era stata mantenuta inal-terata rispetto all’impostazione anteriore (art.565).

Un’ultima evoluzione alla disciplina era statainfine apportata, pochi anni prima dall’approva-zione del nuovo codice, dalla Ley Orgánica 21giugno 1989, n. 3, di « attualizzazione del codicepenale » (27). Con la riforma del 1989, soltanto laimprudencia temeraria restava, come delito, titolodi imputazione colposo di ogni altro delitto, aisensi dell’art. 565. La imprudencia simple consi-stente nella infracción de reglamentos, invece, tran-sitava dal mondo dei delitti a quello delle faltas,restando rilevante — come già la imprudenciasimple sin infracción de reglamentos — per le solelesioni dell’incolumità fisica (art. 586 bis) e delpatrimonio (art. 600).

Il passo ulteriore compiuto, verso un’afferma-zione almeno un poco più decisa del principio diintervención mínima, tuttavia non poteva nascon-dere la continuità di fondo rispetto agli assettiprecedenti: inequivocabile nella permanenza delprincipio del numerus apertus dei reati colposi,benché limitatamente alla sola imprudencia teme-raria. È, tuttavia, un quadro coerente con gli scopidella citata legge di riforma, la quale ambiva sol-tanto a fungere da “ponte” tra il vecchio impiantofranchista e la nuova prospettiva codicistico-costi-tuzionale, limitandosi a limare le asperità e lestorture più significative della legislazione penaleprecedente (28).

6. (Segue): profili critici. — In sintesi, si puòaffermare che sino alla “rivoluzione” del Códigodel 1995 la disciplina della colpa in Spagna fosseimprontata a un’estrema pervasività del rimpro-vero penale.

L’anomalia evidente di tale impostazione,come riconosciuto in sede critica dalla stessa dot-trina spagnola maggioritaria, risiedeva nel reite-rarsi pervicace del descritto sistema “aperto” di

simple sin infracción de reglamentos en el Código penal, inAnr. der. pen., 1963, 625 ss.

(25) Più in dettaglio, cfr. l’art. 480 del codice del 1848;l’art. 581 del codice del 1870; l’art. 558 del codice del 1932.

(26) Più esattamente v. l’art. 493 n. 5 del codice del1848; l’art. 605 n. 3 del codice del 1870; l’art. 580 n. 3 delcodice del 1932. Ad eccezione del codice più antico, la faltain questione era contenuta tra quelle contra las personas, ditalché quantomeno la collocazione sistematica sembrava sug-gerire la limitazione del bene giuridico protetto a quelli dirango personale, sebbene il testo della norma non conte-nesse riferimenti espressi in tal senso. Tale elemento è statopoi sviluppato dai codici successivi, come si descrive infranel testo.

(27) Sulla riforma dei reati colposi del 1989 cfr., permaggiori approfondimenti: l’ampio studio di C.M. ROMEO

CASABONA, Los delitos culposos en la reforma penal, in Anr.der. pen., 1990, 443 ss.; la parte conclusiva di SERRANO

GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito imprudente, cit., 327ss.; nonché F. MUÑOZ CONDE, I. BERDUGO e M. GARCÍA ARÁN,La reforma penal de 1989, Madrid, Tecnos, 1989, 130 ss.

(28) PALAZZO e PAPA, Lezioni di diritto penale comparato,cit., 173-174.

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incriminazione per colpa, in cui il principio diextrema ratio dell’intervento penale veniva calpe-stato dall’estensione della tutela dalle aggressionicolpose a un ventaglio di beni giuridici ampio etendenzialmente onnicomprensivo (29).

A fianco di tale attitudine inflattiva del rimpro-vero colposo, veniva parimenti criticato in sedescientifica l’effetto di incertezza giuridica che ilsistema del numerus apertus provocava, e il con-nesso vulnus al nullum crimen sine lege, intesoquale baluardo di garanzia, sotto una pluralità disfaccettature (30). In un sistema “aperto” di im-prudencia, infatti, diviene massimamente ardual’individuazione delle regole di cautela da seguire,e dunque imprevedibile la violazione dei corri-spondenti precetti penali. Di più, era incerta anchel’individuazione delle stesse fattispecie punibili atitolo di colpa, giacché l’estensione a ogni delitto“sulla carta” trovava comunque ostacolo nella for-mulazione del tipo di alcune fattispecie, incompa-tibili con la realizzazione colposa e perciò dette deexclusiva ejecución dolosa (31).

Lo stesso legislatore storico spagnolo, realiz-zando come una simile configurazione, in potenza,potesse abbracciare — e dunque punire — l’intera

gamma delle condotte umane, si era premurato diporre un freno alla moltiplicazione dei rimprovericolposi specificando come questa operazione do-vesse essere compiuta dalle corti secondo il loro« prudente arbitrio » (32). Per quanto tale com-pito contenitivo — si è sostenuto — sia statocomunque assolto in modo soddisfacente dallagiurisprudenza nella prassi (33), ciò non elide, amonte, l’evidente flessione della legalità penaleinsita in un rinvio pieno alla discrezionalità giudi-ziale nella definizione del penalmente rilevante.

Non sono, peraltro, da trascurare altresì glieffetti a livello dogmatico, in punto di allocazionedel disvalore dell’illecito, insiti in un impiantocome quello storico dei codici penali spagnoliprecedenti al 1995. Esso, infatti, si strutturava sulmodello del crimen culpae, in luogo dei canonicicrimina culposa collocati in parte speciale, cia-scuno con la sua differente oggettività giuridica e ilsuo proprio tipo. Nel crimen culpae l’intero disva-lore del reato risiede nella violazione della dili-genza doverosa, nella condotta negligente o im-prudente, ma non nell’evento — indipendente-mente da quale evento — verificatosi, né nel benegiuridico leso. È un’ottica ancora intrinsecamentelegata a una concezione psicologica della colpa edella colpevolezza, in cui il rimprovero arretra e siappunta sulla mancata diligenza interiore del reo,piuttosto che sull’aver provocato un risultato dan-noso contro beni di selezionata importanza (34). Aconferma di ciò, la pena comminata per le viola-zioni colpose era uniforme tra i diversi titoli direato — indifferente cioè al fatto che si trattasse diomicidio, lesioni o altro — e parametrata unica-mente al tipo di imprudencia coinvolto, dunqueall’essere stato l’agente più o meno inavveduto emalaccorto (35).

Infine, non possono non notarsi le criticità cheaffliggono un modello imputativo — quello cheprevede un trattamento differenziato, più grave,per la colpa con infracción de reglamentos — che sifonda in modo piano su una presunzione iuris etde iure di maggior gravità della violazione di regole

(29) Per tutti, favorevole a un sistema incentrato suicriteri di tassatività ed eccezionalità, L. JIMÉNEZ DE ASÚA,Tratado de Derecho Penal, V. La culpabilidad2, Buenos Aires,Losada, 1963, 1045 ss.; similmente J. CEREZO MIR, Problemasfundamentales del Derecho Penal, Madrid, Tecnos, 1982,303; E. GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la Parte Generaldel Derecho Penal español, Madrid, Universidad Complu-tense, 1979, 122. Amplius, sul rapporto tra la frammentarie-tà-eccezionalità della colpa e la scelta di un sistema aperto ochiuso di incriminazioni, SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incri-minación de la imprudencia, cit., 58 ss.

(30) Per tutti, Á. TORÍO LÓPEZ, Sobre los límites de laejecución por imprudencia, in Anr. der. pen., 1972, 56; J.ANTÓN ONECA, Derecho Penal, Parte General2, Madrid, Akal,1949, 226; J. CEREZO MIR, Cuestiones previas al estudio de laestructura del tipo de lo injusto de los delitos de acciónculposos, in Estudios jurídicos en honor del profesor OctavioPérez-Vitoria, I, Barcelona, Bosch, 1983, 129 ss. Il principaledifensore del sistema aperto tradizionale è invece QUINTANO

RIPOLLÉS (Derecho penal de la culpa, cit., 223 ss.; Culpa eimprudencia, cit., 69), ma erano favorevoli, per tutti, ancheM. COBO DEL ROSAL e T.S. VIVES ANTÓN, Derecho Penal, ParteGeneral3, Valencia, Tirant, 1990, 482 ss.

(31) Fondamentale sulla questione è il lavoro di TORÍO

LÓPEZ, Sobre los límites de la ejecución por imprudencia, cit.,53 ss., il quale, a fini di contenimento dell’espansione del-l’imprudencia, sosteneva la necessità di verificare in via in-terpretativa non solo la “possibilità concettuale” ma anche la“possibilità giuridica” — ovvero l’opportunità politico-cri-minale — di sanzionare un’azione colposa. Tra i delitti di cuisi dibatteva circa la possibilità di esecuzione colposa vi eranola violenza sessuale, le falsità documentali, l’omissione disoccorso, la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Sultema, cfr. l’ampia ricostruzione di SILVA SÁNCHEZ, El sistemade incriminación de la imprudencia, cit., 43 ss.

(32) Art. 565 del codice del 1944, anche nei testi del1963 e 1973.

(33) S. MIR PUIG, Derecho penal, Parte general10, Barce-lona, Reppertor, 2016, 293.

(34) Sui percorsi teorici della concezione psicologica ele sue caratteristiche intrinseche, per tutti, G. MARINUCCI, Lacolpa per inosservanza di leggi (1965), ora in ID., La colpa.Studi, Milano, Giuffrè, 2013, 45 ss.

(35) Sul ruolo dell’evento nel sistema dei delitti colposispagnoli prima del 1995 e sul protagonismo del disvalore diazione, cfr. A. GUALLART Y DE VIALA, La significación delresultado en los delitos culposos en el Derecho penal español,in Anr. der. pen., 1979, 635 ss.

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di cautela positivizzate. Nel suo automatismo, essoreitera tutta quella flessione del principio di col-pevolezza che in sede comparata si è avvertita conriferimento alla materia della colpa “per violazionedi leggi”, e che la stessa dottrina spagnola non hamancato di denunciare, facendo appello alla ne-cessità di personalizzare il rimprovero (36). Anchela giurisprudenza, infine, aveva aderito a tale cri-tica, ritenendo che occorresse verificare che allainfracción de reglamentos — delle norme ammini-strative di sicurezza in questione — corrispon-desse altresì la violazione del dovere penalistico didiligenza, il quale rimane pur sempre ancorato aidue parametri basilari della prevedibilità e dellaevitabilità, da valutarsi in concreto, non potendosiesso esaurire nell’infrazione oggettiva della cau-tela (37).

7. Imprudencia grave e leve nella codifica-zione del 1995. — La svolta fondamentale in ma-teria di imprudencia nella legislazione spagnola,come già accennato, è avvenuta soltanto con lacodificazione del 1995, la quale ha posto fine a unassetto indubbiamente antiquato e difficilmenteancora emendabile, introducendo un modellonuovo, simile nella sua fisionomia fondamentale aquello proprio di tutti i codici europei continentalimoderni (38).

La base di tale sistemazione risiedeva nell’averfinalmente congedato il principio del numerusapertus, inserendo all’art. 12 c.p. esp. la previsioneper cui « le azioni e le omissioni colpose sarannosoggette a pena solo quando espressamente dispo-sto dalla legge ». Si era così determinata una fortecontrazione del penalmente rilevante per colpa,mediante la riduzione dei beni tutelati dalle ag-gressioni colpose ai soli fondamentali, ricondu-cendo altresì il sistema dietro l’egida del principiodi legalità, giacché i tipi colposi divenivano, ormai,solo quelli nominati come tali.

Contestualmente, il vecchio binomio impru-dencia temeraria e simple veniva mantenuto, purcon le diverse denominazioni di imprudencia gravee leve. Scompariva invece la categoria della impru-

dencia simple con infracción de reglamentos e icorrelati meccanismi di responsabilità oggettiva,trovando compimento quel processo di unifica-zione dell’imprudencia leve (già simple) timida-mente avviato dalla riforma del 1989.

Peraltro, il binomio imprudencia grave/leve,sciolto dall’intreccio con le clausole generali pro-prie di un sistema “aperto”, assumeva un signifi-cato politico-criminale molto diverso dal passato.Ricombinandosi in modo innovativo con l’altrobinomio delitos/faltas, esso giungeva a una distri-buzione delle (poche) residue fattispecie colposenominate in un sistema in cui quasi tutti gli illecitiavevano un rilievo ormai limitato alla sola impru-dencia grave, nella veste di delitti. Facevano ecce-zione i casi di omicidio e di lesioni colpose, punitianch’essi quali delitti quando commessi con colpagrave, ma altresì come contravvenzioni quandosorretti da imprudencia leve; con una disciplinaancora scalare, progressiva, ma ben più aderente auna idea di intervención mínima di quanto nonfosse quella — parimenti scalare — tradizionale.

La lista dei delitti colposi puniti solo per colpagrave previsti nel testo originario del codice, di-versi da quelli di omicidio e lesioni, comprendevavarie ipotesi usuali in un’ottica comparatistica: è ilcaso di molte fattispecie contro la pubblica inco-lumità o comunque a carattere collettivistico, qualil’incendio (art. 358 c.p. esp.) (39), i delitti contro lasalute pubblica e quelli contro l’ambiente percolpa grave (art. 367 e 331 c.p. esp.) (40); dei reatidi aborto e lesioni al feto per imprudencia grave(art. 146 e 158 c.p. esp.); dell’ipotesi di messa inpericolo colposa dei lavoratori derivante da viola-zione antinfortunistica (art. 317 c.p. esp.); oppureancora del falso colposo commesso da pubblicoufficiale (art. 391 c.p. esp.). Altre ipotesi previste,invece, erano più inusuali, come nel caso dei dan-neggiamenti colposi (art. 267 c.p. esp.), della sosti-tuzione di neonato nella struttura ospedaliera (art.220 comma 5 c.p. esp.), del riciclaggio sempre perimprudencia grave (art. 301 comma 3 c.p.esp.) (41), oppure della cosiddetta prevaricaciónjudicial — la pronuncia da parte del giudice di unprovvedimento « manifestamente ingiusto » —per colpa grave o ignoranza inescusabile (art. 447

(36) Per tutti, ANTÓN ONECA, Derecho Penal, Parte Ge-neral, cit., 223.

(37) Per tutte, Tribunal Supremo 5 febbraio 1981, n. 118e 1° giugno 1981. Sul punto, cfr. DAUNIS RODRÍGUEZ, Lagraduación de la imprudencia punible, cit., 27-28.

(38) In generale, sull’assetto dei reati colposi nel codicedel 1995, FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penalde 1995, cit., 306 ss.; SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incrimi-nación de la imprudencia, cit., 50 ss.; DE VICENTE REMESAL, Laregulación de la imprudencia, cit., 14 ss.; ESTEBAN, El delitoimprudente, cit., 60 ss.

(39) A. GARCÍA ORTÍZ, El delito de incendio imprudente,in Revista xurídica galega, 2016, n. 74, 156 ss.

(40) ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e impruden-cia, cit., 149 ss.

(41) E.A. FABIÁN CAPARRÓS, Consideraciones dogmáticasy político-criminales sobre el blanqueo imprudente de capita-les, in Revista general de Derecho Penal, 2011, n. 16.

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c.p. esp.) (42). Si trattava di delitti puniti prevalen-temente con pene detentive, comunque blande,solitamente pari nel massimo ad alcuni mesi o unoo due anni di reclusione; in casi particolari conpene pecuniarie (i danneggiamenti colposi, adesempio) o interdittive (come nella prevaricaciónjudicial). Peraltro, si trattava tutte di ipotesi ri-spetto alle quali il principio di ultima ratio sem-brava aver trovato corretta implementazione, giac-ché esse, già numericamente esigue, rimanevanoeccezionalmente punibili comunque soltanto percolpa grave. Con la depenalizzazione della impru-dencia leve, rispetto a esse veniva così “sommerso”l’antico impianto a “gradini” nel mare dell’irrile-vanza penale, lasciando affiorare solo quel gradoche in precedenza stava più in alto nella “scala”,l’imprudencia grave (43).

La parte del leone quanto ad importanza pra-tico-giurisprudenziale ed elaborazione scientificaspetta tuttavia ai delitti di omicidio e lesioni perimprudencia grave. Per quanto attiene alla primaipotesi, la fattispecie di omicidio colposo (art. 142comma 1 c.p. esp.) era punita con la pena da unoa quattro anni di prisión. Le lesioni colpose, in-vece, venivano finalmente differenziate in punto didisciplina in ragione dell’entità del danno all’inte-grità fisica subito dalla vittima, recuperando ladistinzione — prevista per le corrispondenti ipo-tesi dolose — tra l’ipotesi “base” della lesione cheha comportato la necessità di intervento medico(art. 147 comma 1 c.p. esp.); quella “minore”,ricorrente quando il fatto sia « di minore gravità,tenendo conto del mezzo adoperato e del risultatoprodotto » (art. 147 comma 2 c.p. esp.); quella“grave”, consistente nella perdita di un organo ouna parte del corpo non principale (art. 150 c.p.esp.); e infine quella “gravissima”, in cui la vittimaha subito una menomazione totale di un senso,della capacità di procreare, o la perdita di unorgano principale (art. 149 c.p. esp.). Orbene, solole ipotesi base, grave e gravissima venivano tute-late dal codice in forma di delitos, se cagionate conimprudencia grave, e punite con pene detentivedifferenziate, nell’ipotesi più grave entro il mas-

simo di tre anni di reclusione (art. 152 comma 1,rispettivamente n. 1 per l’ipotesi base, n. 2 per lagravissima, n. 3 per la grave).

È con riferimento a tale settore che, come siaccennava poc’anzi, il vecchio sistema “a scale”per gestire i gradi della colpa è stato riproposto,pur con modifiche profonde. Il sistema repressivodelle aggressioni colpose alla sicurezza fisica ve-niva infatti completato sul piano delle faltas di cuiall’art. 621 del codice spagnolo. Più in particolare,erano puniti l’omicidio colposo commesso conimprudencia leve (comma 2) e le lesioni colpose,sempre con imprudencia leve, della stessa tipologiadi quelle punite come delito nell’ipotesi di colpagrave, cioè le lesioni di tipo “base”, “gravi” e“gravissime” (comma 3). Peraltro, per tali fattispe-cie contravvenzionali erano comminate solo penepecuniarie di basso rilievo.

Singolare è il trattamento invece riservato allelesioni colpose di minore entità, quelle di cuiall’art. 147 comma 2 del codice. La più lieveintensità dell’offesa al bene tutelato aveva sugge-rito di impostare una tutela che, pur ancora im-perniata sul binomio di imprudencia grave e levecausativa dell’evento, scivolava di uno “scalino”sul piano della repressione penale. Così, la lesioneper imprudencia grave, quando non raggiungeva ilnecessario livello di gravità del risultato, passavaall’essere sanzionata come falta, con la pena dellamulta da uno a due mesi (art. 621 comma 1 c.p.esp.); mentre lo stesso tipo di lesioni, qualoracommesse con imprudencia leve, rimanevanoescluse dalla rilevanza penale, dando luogo, al più,a una pretesa sul piano risarcitorio.

Merita inoltre ricordare come, a mente dell’art.621 comma 6 c.p. esp., le menzionate contravven-zioni colpose — come già previsto con la riformadel 1989 — fossero perseguibili solo a querela diparte.

8. Le criticità applicative dell’assetto codici-stico originario. — L’impostazione originale delcodice del 1995 era indubbiamente ispirata a lo-giche di sussidiarietà dell’intervento penale, conun risultato che, in termini generali, anche tenutoconto dei modelli coevi sul piano comparatistico,potrebbe a buon diritto definirsi avanzato, mo-derno. Eppure, pur accolto complessivamente inmodo positivo in sede dottrinale, esso non eraandato esente da critiche.

Anzitutto — con riferimento ai delitti diversidall’omicidio e dalle lesioni — si era denunciatocome la lista delle fattispecie colpose fosse ancoratroppo lunga, mancando alcuni di essi una gravità

(42) J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, La imprudencia en la activi-dad judicial, in La responsabilidad penal de las actividades deriesgo diretto da P. CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de dere-cho judicial, 2002, n. 3, 101 ss.

(43) Per un riferimento completo a tutte le singolefattispecie colpose del Código del 1995 cfr. SILVA SÁNCHEZ, Elsistema de incriminación de la imprudencia, cit., 63, nonchéDAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible,cit., 29-30. Sui reati colposi militari, J.L. BARJA DE QUIROGA,Los delitos imprudentes en el ámbito militar, in Revistaespañola de derecho militar, 2015, n. 104, 69 ss.

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tale da meritare un rimprovero penale se cagionatiper imprudencia, mentre altri presentavano pecu-liarità strutturali tali da rendere difficile la lororealizzazione in forma colposa (44).

Le critiche più significative, tuttavia, riguarda-vano la materia dei reati contro l’incolumità fisica,più “calda” dal punto di vista politico-criminale econ riferimento alla quale si sarebbero poi svoltepraticamente tutte le riflessioni scientifiche, leprincipali opzioni giurisprudenziali e le stesse va-lutazioni politiche del legislatore che avrebberocondotto ai progetti e alle riforme successive. In-somma, l’assetto dei delitti colposi diversi dal-l’omicidio e dalle lesioni è rimasto sostanzialmenteinvariato dal testo originario del 1995 in avanti —al massimo, lambito da alcuni riflessi indiretti dellavorìo condotto sull’altro menzionato settore —ed è anche per questo che il prosieguo dellatrattazione non può che essere incentrato sull’evo-luzione che ha interessato i reati colposi control’incolumità fisica e la vita.

Rispetto ad essi, le cennate critiche di partedella dottrina si sostanziavano essenzialmentenella contrarietà al mantenimento delle faltas diomicidio e lesioni colpose, stimando necessariodepenalizzare, anche formalmente, in modo inte-grale l’imprudencia leve (45). Gli argomenti dog-matici a sostegno di tale tesi si appuntavano sul-l’idea che la condotta colposa lieve sia di per séimmeritevole di sanzione penale, giacché essa nonesprime un disvalore di azione sufficiente a deter-minare la reazione punitiva dello Stato. È unrilievo, questo, che affonda in una sistemazionedella teoria del reato di chiara ascendenza germa-nica, più sbilanciata sul versante della condottache invece — com’è tradizione, per tutti, neldibattito italiano — su quello dell’evento le-sivo (46). Esso peraltro echeggia argomenti, giàespressi dalla dottrina storica in materia di colpa,che non mancano tuttavia ciclicamente di ripre-sentarsi nel dibattito giuridico anche attuale, nonsolo spagnolo: l’aporia consistente nella fortuità

del verificarsi o meno del risultato lesivo a seguitodi condotte parimenti contrarie a diligenza; laconseguente caduta della finalità di prevenzionesia generale che speciale di una pena inflitta a unsoggetto che la subisce solo perché più “sfortu-nato” di altri (47).

Più pragmaticamente, altri motivi che milita-vano nel senso della medesima soluzione depena-lizzatrice della imprudencia leve, e che sono statiperaltro storicamente più centrali nel dibattitopubblico e politico-istituzionale in merito, sonoquelli relativi alle esigenze di deflazione del caricodi lavoro della giurisdizione penale, sollevandoladalla gestione dei casi di faltas colpose. È, questo,un argomento che discende dalla constatazione diuna tendenza effettiva nella pratica giudiziaria,acceleratasi a partire dagli anni ’90 ma in realtà diorigini ben più antiche: la presenza di una sorta divis attractiva esercitata dalle contravvenzioni percolpa lieve rispetto ai fatti di imprudencia levísima(se non addirittura di caso fortuito), distolti cosìdalle vie meramente civilistiche che, di rigore,sarebbero state le loro proprie nell’assetto ordina-mentale (48). Con essa, la magistratura si eraprogressivamente intestata un disegno di maggiortutela delle vittime di fatti colposi sul piano risar-citorio, dato che una serie di fattori rendevanoparticolarmente appetibile a tali fini la via del-l’azione penale in luogo di quella civile: la gratuitàdel procedimento, condotto dalla pubblica accusa(il fiscal); la perseguibilità a querela, che inducel’autore a ricercare accordi stragiudiziali sul risar-cimento per ottenere in cambio la cessazione del-l’azione penale; la rapidità del rito contravvenzio-nale, il juicio de faltas. L’effetto indesiderato di taletendenza, tuttavia, era stato appunto quello delsovraccarico di giudizi penali.

(44) FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penalde 1995, cit., 313 ss.; SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incrimi-nación de la imprudencia, cit., 65 ss., che in particolarecriticava il mantenimento di alcune « clausole generali diincriminazione colposa » nei microsistemi codicistici deidelitti ambientali, contro la salute pubblica o la sicurezzacollettiva.

(45) B. FEIJOO SÁNCHEZ, Los límites políticos-criminalesde la responsabilidad por imprudencia: la imprudencia levecomo hecho punible, in Revista del poder judicial, 2001, n. 61,106 ss., 119 ss. Sul tema, cfr. altresì le riflessioni di J.M. SILVA

SÁNCHEZ, ¿Despenalización de las imprudencias leves?, inInDret, 2009, n. 4.

(46) Cfr. quanto osservato supra, al § 3.

(47) « In verità, il fatto che la responsabilità per colpasia caratterizzata da un importante elemento di casualità hacomportato che la sanzione penale dei delitti colposi, almenoper quanto attiene alla colpa lieve, sia stata sempre messa indiscussione. [...] Nel caso della colpa lieve dei “cittadinicomuni” risulta usuale concludere che il diritto penalemanca di effetti significativi sia sul piano della prevenzionegenerale che di quella speciale [...]. In altri termini, si muovedall’assunto che per il diritto penale certi comportamentidifettosi dei consociati siano inevitabili » (SILVA SÁNCHEZ,¿Despenalización de las imprudencias leves?, cit., 1). Sulruolo del caso nel reato colposo d’evento, e sulle ricadutepolitico-criminali, cfr. per tutti L. EUSEBI, La prevenzionedell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogma-tica dell’illecito colposo e del dolo eventuale, in Scritti in onoredi Mario Romano, II, Napoli, Jovene, 2011, 963 ss.

(48) Cfr. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas, cit.,153-154, che ricorda come il fenomeno fosse già stato evi-denziato da QUINTANO RIPOLLÉS, Derecho penal de la culpa,cit., 365 ss.

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L’assorbimento di parte della imprudencialevísima entro quella leve, peraltro, non era il soloorientamento “distorsivo” che si poteva registrarenella prassi. In parallelo, infatti, la imprudencialeve esercitava un secondo tipo di vis attractiva,erosiva stavolta dell’ambito di operatività dellaimprudencia grave (49). Essa nasceva dalla propen-sione efficientista delle autorità requirenti, capacicosì di “smaltire” più rapidamente e facilmenteuna quota importante di fascicoli, spesso nono-stante il tenore di indubbia significatività dellacolpa, in settori particolarmente sovraccaricati dicasi. Il riferimento principale è all’ambito dellacircolazione veicolare, rispetto a cui la stessa Fi-scalía General del Estado giungeva a riconoscereche « la maggioranza degli incidenti stradali conmorti o feriti vengono trattati come juicios defaltas, riservando la qualificazione come delitti perquei casi dove si individua ab initio un elemento dirischio che ne è chiaramente indice, quale unaparticolare o evidente temerarietà o l’aver guidatosotto l’effetto di alcool » (50). Tale prassi sostan-zialmente deflattiva del contenzioso penale riferitaall’incidentistica per colpa non davvero lieve, pe-raltro, era vista con sempre maggior insofferenzasul piano della difesa sociale.

9. I tentativi di riforma del 2006 e 2012-2013.— Come descritto, sul piano pratico le faltas perimprudencia leve non avevano affatto assunto quelruolo marginale, di chiusura del sistema, che erastato loro idealmente attribuito dal codificatoredel 1995, bensì ricoprivano ancora una funzionecentralissima nell’economia della responsabilitàcolposa.

Questo stato di cose è lo scenario di partenzasu cui si sono installati due indirizzi politico-criminali contrapposti negli intenti, ma sostanzial-mente convergenti nell’essere ostili all’idea di pre-servare nel sistema tale centralità delle tradizionalicontravvenzioni colpose di omicidio e lesioni. Daun lato, stavano le già in parte descritte istanzeprovenienti perlopiù da ambienti istituzionali,volte a sopprimere l’imprudencia leve e, più in

generale, le faltas, con il fine pragmatico primariodi decongestionare il sistema giudiziario penale,ma dietro l’egida ideale di un inveramento ancorpiù deciso del principio di intervención mínima.Dall’altro, si facevano sempre più forti le pressionipopolari, in particolar modo dell’associazionismodelle vittime di incidenti stradali, ma non prive disponda in parte del potere politico, che chiede-vano pene certe e più severe per i trasgressoricolposi rispetto a quelle comminate in sede con-travvenzionale. Lo scontro tra tali due opinioni haanimato l’altalenante storia legislativa della impru-dencia in Spagna degli ultimi quindici anni.

Il primo tentativo di modifica dello status quoè avvenuto con l’Anteproyecto di riforma codici-stica in materia di sicurezza stradale del 2006,elaborato sotto la maggioranza socialista del Go-verno Zapatero I (51). In esso, in particolare, siprevedeva di trasformare le faltas colpose in de-litti, comminando pene non più pecuniarie madetentive (da sei mesi a due anni di prisión perl’omicidio). La proposta, che sposava appieno leistanze generalpreventive di più sopra menzionate,è stata tuttavia aspramente criticata in dot-trina (52). Peraltro, già nel passaggio al Proyecto dilegge organica da esso derivato, scompariva ognimodifica all’imprudencia. Il Proyecto, poi, venivaapprovato con la Ley Orgánica 30 novembre 2007,n. 15, nota per aver inasprito la disciplina dell’in-tero comparto dei delitti di pericolo contra laseguridad vial.

Il secondo tentativo — poi andato in porto,dopo le vicissitudini che si descriveranno, con laLey Orgánica n. 1 del 2015 — aveva invece un’ispi-razione politico-criminale, almeno all’origine, deltutto opposta. Nel luglio 2012, il Governo Rajoy Ipresentava un ambizioso Anteproyecto di riformaad ampio spettro del codice penale, poi confluitonel Proyecto di legge organica presentato alle Cor-tes al termine dell’anno successivo. In essi, tra lealtre cose, era prevista l’abrogazione dell’interolibro III del codice, cioè l’espunzione delle faltasdall’ordinamento penale (53). Tra queste, alcune

(49) Per tutti, R. GARCÍA ALBERO, La nueva politica cri-minal de la seguridad vial. Reflexiones a propósito de la LO15/2007, de 30 de noviembre, y del Proyecto de Reforma delCódigo Penal, in Revista electrónica de ciencia penal y crimi-nología, 2007, 25 ss.; M. CORCOY BIDASOLO, Homicidio ylesiones en el ámbito del tráfico viario. Problemática concursalentre los delitos contra la seguridad en el tráfico y los resul-tados lesivos a ellos imputables, in Seguridad vial y Derechopenal a cura di S. MIR PUIG, M. CORCOY BIDASOLO e S.CARDENAL MONTRAVETA, Valencia, Tirant, 2008, 115 ss.

(50) Instrucción del 3 luglio 2006, n. 3.

(51) Per tutti, J. DE VICENTE REMESAL, Dos propuestaslegislativas antagónicas sobre el homicidio por imprudencialeve. Referencia especial al ámbito de la seguridad vial, inRevista de derecho y proceso penal, 2014, n. 36, 121 ss.

(52) GARCÍA ALBERO, La nueva politica criminal, cit., 28;DE VICENTE REMESAL, Dos propuestas legislativas, cit., 141;CORCOY BIDASOLO, Homicidio y lesiones en el ámbito deltráfico viario, cit., 77 ss.

(53) M.Á. BOLDOVA PASAMAR, La desaparición de lasfaltas en el proyecto de reforma de código penal de 2013, inRevista electrónica de ciencia penal y criminología, 2014, 1 ss.;M. CUGAT MAURI, La discutible bondad de la supresión del

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— tra cui quelle colpose ex art. 621 c.p. esp. —sarebbero state eliminate dall’ordinamento penale;molte altre, invece, sarebbero state convertite indelitos leves, una nuova categoria minore di delittiper i quali, peraltro, sarebbe stato mantenuto lostatuto processuale rapido già proprio delle faltas,ma con pene più gravi.

In tale visione, l’intero sistema dei reati colposisi sarebbe basato unicamente sui preesistenti de-litti commessi con imprudencia grave, mentre gliomicidi e le lesioni caratterizzati da imprudencialeve sarebbero stati ricondotti alla giurisdizionecivile, il tutto sorretto dalla ratio declamata diconsolidare « il principio di intervención mínima ela considerazione del sistema punitivo come ul-tima ratio » (54).

Molte sono state le critiche, in sede dottrinale,rivolte al sopraddetto programma riformatore.Anzitutto, si era denunciato il vuoto di tutela a cuibeni fondamentali come la vita e l’integrità fisicasarebbero andati incontro (55): paventando altresìil rischio che la giurisprudenza, onde evitare ap-punto ritenute carenze di tutela, avrebbe potutoindirizzarsi verso l’ampliamento in via interpreta-tiva dell’imprudencia grave (56). Altri avevanopuntato il dito contro il cortocircuito in termini diproporzionalità-ragionevolezza consistente nelladepenalizzazione di aggressioni a beni di portatamassima, mentre al contempo sarebbero stati man-tenuti nell’ordinamento delitti di scarso rilievolesivo, quali la paradigmatica, antica falta di “usoindebito di uniformi”, non depenalizzata ma in-vece, come molte altre, trasformata in delito leve,con ciò passando anzi dunque ad essere più seve-ramente punita (57). Altri ancora, infine, avevano

lamentato che la sparizione delle faltas colposeavrebbe obbligato le vittime di incidenti a perse-guire la costosa via dell’azione civile (58).

Quest’ultimo argomento in particolare, soste-nuto dagli appelli delle associazioni delle vittime,aveva trovato eco nella discussione parlamentare,inducendo infine la stessa maggioranza propo-nente del Partido Popular a modificare il progettooriginario. La soluzione di compromesso adottata— consistente nella creazione della categoria dellaimprudencia menos grave — sarebbe poi confluitanel testo finale della riforma, approvata definitiva-mente con la Ley Orgánica n. 1 del 2015.

10. Imprudencia grave e menos grave nellariforma del 2015. — La Ley Orgánica n. 1 del 2015è senza dubbio il più imponente rivolgimento deldiritto penale spagnolo nell’epoca successiva allacodificazione del 1995: una novella che ha interes-sato varie centinaia di articoli del codice e dalcarattere tutt’altro che superficiale, avendo toccatoil sistema sotto una molteplicità di profili anchestrutturali.

Rispetto ai progetti del 2012 e 2013, l’abroga-zione delle faltas è stata confermata, peraltro conun esito complessivo ambiguo giacché, pur depe-nalizzando molte ipotesi contravvenzionali, essa èfinita per trasformare quelle di maggiore rilievopratico e statistico in delitti, con trattamento san-zionatorio deteriore (59).

Abbiamo già accennato come, con specificoriguardo alle contravvenzioni colpose, la soluzioneinfine adottata si sia invece discostata dai progettiprecedenti. Il compromesso individuato passavaper la conferma della depenalizzazione della im-prudencia leve e delle relative faltas, accompagnataperò dalla contestuale creazione di figure di omi-cidio e lesioni — delitos leves — aventi comeelemento soggettivo un tertium genus intermediotra la imprudencia grave e quella leve: l’impruden-cia menos grave, figura fino al 2015 del tuttosconosciuta al diritto penale spagnolo (60).

libro III, in Cuadernos de política criminal, 2014, n. 113, 159ss.; P. FARALDO CABANA, La despenalización de las faltas: entrela agravación de las penas y el aumento de la represiónadministrativa, in InDret, 2014, n. 3.

(54) Anteproyecto del 16 luglio 2012, exposición de mo-tivos.

(55) Per tutti: A. YÁÑEZ DE ANDRÉS, Sobre la pretendidasupresión de las faltas de imprudencia y su remedio para lasvíctimas, in Diario La Ley, 2012, n. 7973; BOLDOVA PASAMAR,La desaparición de las faltas, cit., 4 ss.

(56) M. CANCIO MELIÁ, Delito de lesiones: consenti-miento en la esterilización de incapacitados: art. 156 CP, inEstudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012coordinato da J.D. GÓMEZ-ALLER e F.J. ÁLVAREZ GARCÍA,Valencia, Tirant, 2016, 530-531; DE VICENTE REMESAL, Dospropuestas legislativas, cit., 164 ss.

(57) J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ, ¿Vale la pena la reforma?Análisis desde los principios democráticos, in La reforma penalde 2013 coordinato da M. VALLE MARISCAL DE GANTE e M.BUSTOS RUBIO, Madrid, Universidad Complutense, 2014, 18;A. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ e I. OLLOQUIEGUI SUCUNZA, Notascríticas sobrela conversión de las faltas en delitos en el Ante-proyecto de reforma de 2012, in Estudio crítico sobre el

anteproyecto de reforma penal de 2012 coordinato da GÓMEZ-ALLER e ÁLVAREZ GARCÍA, cit., 72.

(58) Per tutti, FARALDO CABANA, La despenalización delas faltas, cit., 6 ss. Più in generale su tutte le riferite critiche,anche per più ampi riferimenti, cfr. PANTALEÓN DÍAZ, Treintaaños de reformas, cit., 163 ss.

(59) Oltre ai commenti relativi ai progetti di riforma giàcitati, cfr. R. DE VICENTE MARTÍNEZ, La nueva regulación de lasfaltas como delitos leves, infracciones administrativas o ilícitosciviles tras la reforma penal de 2015, Barcelona, Bosch, 2015;P. FARALDO CABANA, Los delitos leves. Causas y consecuenciasde la desaparición de las faltas, Valencia, Tirant, 2016.

(60) A. DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menos grave,in InDret, 2018, n. 3, 26 ss.; C.D. DELGADO SANCHO, Los

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Così, da un lato, è stato inserito il delito leve diomicidio colposo commesso con imprudencia me-nos grave al comma 2 dell’art. 142 c.p. esp., subitodopo l’ipotesi originaria di imprudencia grave delcomma 1. Dall’altro, è stata prevista la figura dellelesioni “gravi” o “gravissime” colpose, commessecon imprudencia menos grave, anch’esse discipli-nate in successione all’analoga ipotesi con impru-dencia grave, all’art. 152 comma 2 c.p. esp. (ma nonquella delle lesioni “base” per imprudencia menosgrave, da ritenersi non penalmente rilevanti al pariche per quella leve). I due reati hanno ancheacquisito un maggior peso sanzionatorio rispettoalle vecchie faltas colpose: la multa da tre a di-ciotto mesi per l’omicidio, e da tre a dodici per lelesioni. Nonostante i nuovi minimi edittali sianopiù ampi della metà rispetto ai vecchi massimi perl’omicidio, e comminino addirittura il triplo per lelesioni, va peraltro osservato come comunque lepene si siano mantenute sempre su sanzioni di tipopecuniario.

La ratio complessiva dell’intervento operatosui reati colposi, similmente a quella generale sot-tostante alla abrogazione delle faltas, è quella percui non avrebbe senso alcuno punire con penepecuniarie irrisorie fatti con eventi così importantiquali la morte o le lesioni della vittima: o la gravitàdella colpa è tale da ritenere necessaria una pena— che però non può essere pari o meno grave, perassurdo, a sanzioni amministrative quali il par-cheggio in doppia fila — oppure la vicenda è piùopportuno rimanga del tutto al di fuori dellapenalità. Si riteneva, così, di porre fine a quelfenomeno di doppia vis attractiva in favore delle

contravvenzioni con imprudencia leve, che avevacondotto alla sostanziale impunità di molte con-dotte imprudenti gravi da un lato, e alla panpena-lizzazione (pur meramente contravvenzionale) del-l’intera fenomenologia colposa — in special modostradale — dall’altro (61).

Tuttavia, il “passaggio” dal binomio impruden-cia grave/leve a quello imprudencia grave/menosgrave, è risultato estremamente complesso sulpiano interpretativo. Infatti, non è affatto chiaroquali rapporti intercorrano tra l’ambito applica-tivo della “vecchia” imprudencia leve e la “nuova”imprudencia menos grave, e parimenti ambigua è laquestione del se (ed eventualmente in che misura)tale mutazione abbia avuto o meno ripercussionisull’area di competenza della tradizionale impru-dencia grave.

Una prima ipotesi ricostruttiva, più elemen-tare, potrebbe essere quella per cui la imprudenciamenos grave non sia che un cambio di denomina-zione della vecchia imprudencia leve, lasciandotuttavia inalterati gli equilibri da tempo cristalliz-zati in seno alla penalistica spagnola. È una tesi,pur sostenuta da una parte minoritaria della dot-trina (62), che tuttavia si pone in palese contrastocon l’intento originario del legislatore del 2015 —depenalizzare la colpa lieve — poi sì “annacquato”attraverso il ricorso a una soluzione di compro-messo, ma senza svilirlo al punto da tramutarlo nelsuo opposto (cioè la mera trasformazione in delittidelle vecchie contravvenzioni con colpa lieve). Ilricorso alla terminologia di colpa “menos grave”vorrebbe proprio rimarcare l’esistenza di uno spa-zio di condotte lievi al di fuori del penalmenterilevante, quelle « mere disattenzioni che, se cer-tamente sono responsabilità di un conducente,non debbono permettere di qualificare il respon-sabile del fatto come un “delinquente” » (63). Allostesso tempo, l’affiancare una categoria ancorarilevante per il diritto penale al di sotto dell’im-prudencia grave vorrebbe fugare quei timori « chela nuova disciplina significhi una depenalizzazionegenerale di tutti i tipi di colpa: ovvero che i giudicifissino una soglia molto elevata per considerare“grave” una condotta colposa, e che significhi

delitos imprudentes tras la reforma de la Ley orgánica 1/2015,especial referencia al homicidio y las lesiones, in RevistaAranzadi doctrinal, 2017, n. 11, 93 ss.; A. DOVAL PAÍS, Elnuevo régimen penal de las imprudencias menos graves yleves, in Comentario a la reforma penal de 2015 diretto da G.QUINTERO OLIVARES, Cizur Menor, Aranzadi, 2015, 333 ss.;ID., Homicidios y lesiones por imprudencia: evolución, nuevorégimen y límites, in La Ley Penal, 2016, n. 119; P.A.LANZAROTE MARTÍNEZ, El nuevo delito de imprudencia menosgrave en la reforma del Código Penal de 2015, in Diario LaLey, 2015, n. 8600; con particolare riguardo al settore fon-damentale della circolazione stradale, R. DE VICENTE

MARTÍNEZ, La reforma penal de 2015 y su incidencia en losaccidentes de circulación, in Revista Aranzadi doctrinal, 2017,n. 5, 41 ss.; E.M. DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, Reflexiones sobre latécnica legislativa y la reforma penal de la imprudencia ensupuestos de conducción de vehículos a motor, in Revista dederecho, empresa y sociedad, 2018, n. 13, 158 ss.; L. RO-DRÍGUEZ MORO, La configuración de la imprudencia como« grave » y « menos grave » en los delitos de homicidio ylesiones de los arts. 142 y 152 CP tras la reforma del códigopor la LO 1/2015. Especial referencia a su conceptualizaciónen el ámbito vial, in Revista de derecho penal y criminología,2018, n. 20, 131 ss.

(61) Sebbene non sono mancati commentatori che ave-vano denunciato il rischio di mera sostituzione delle vecchiefaltas con i nuovi delitos leves, con nessuna conseguenza sulpiano pratico: DOVAL PAÍS, El nuevo régimen, cit., 338 ss.;DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menos grave, cit., 43.

(62) D.M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal,Parte General3, Valencia, Tirant, 2016, 299.

(63) Cfr. l’emendamento n. 819 al Proyecto del 2013,che ha introdotto la categoria di compromesso dell’impru-dencia menos grave.

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impunità per i conducenti responsabili di fatti che,a loro giudizio, sono invece gravi » (64).

Pare dunque chiaro come in mente legis laimprudencia menos grave sia stata concepita comeforma intermedia tra la grave e la leve. Ciò, tutta-via, ancora non risolve il problema in discussione,giacché tale conclusione risulta ancora comunquecompatibile con scenari diversi, che sono almenotre, dagli effetti in punto di disciplina e significatipolitico-criminali assai diversi.

In primo luogo, potrebbe ritenersi che la im-prudencia menos grave si costituisca dalla degrada-zione di alcune condotte colpose prima graves allacategoria di menos graves, al contempo depenaliz-zando in toto la imprudencia leve. Di tutte, è lasoluzione senza dubbio più in bonam partem, spin-gendosi ancora oltre l’intento originario del legi-slatore, di cui ai progetti del biennio 2012-2013,fino a intaccare lo stesso ambito applicativo dellavecchia imprudencia grave, restringendolo per lanuova veste ai soli casi più gravi di quelli giàricompresi nella vecchia. Proprio per questo, an-che tale tesi non pare affatto coerente con l’intento“di compromesso” del legislatore del 2015. Il se-guito di tale opzione, peraltro, è stato complessi-vamente scarso (65).

In secondo luogo, potrebbe intendersi che laimprudencia menos grave ritagli il proprio spazioapplicativo erodendo sia quello della vecchia im-prudencia leve, sia quello della vecchia impruden-cia grave. È, questo, un assetto che ancora com-porta una modifica in senso restrittivo della no-zione di imprudencia grave, ma allo stesso temponon depenalizza del tutto la colpa lieve, recupe-rando la punibilità della fascia più grave dellastessa nella nozione di imprudencia menos grave.Tale soluzione ermeneutica, comunque, ha trovatoun seguito solo un poco più ampio tra i commen-tatori spagnoli (66).

In terzo luogo, infine, si può sostenere chel’imprudencia menos grave abbia soltanto “man-giato” la porzione di ambito applicativo della vec-chia imprudencia leve più prossima all’imprudencia

grave: mentre la nuova imprudencia leve, depena-lizzata, corrisponda alla porzione della vecchialeve non trasformatasi in menos grave. In talequadro, la imprudencia grave vedrebbe invariata,assieme alla propria disciplina, la classe di fatti disua competenza. È la tesi, tra tutte, probabilmentepiù seguita (67), benché certamente non in modounanime, in un dibattito che è lungi dall’esserchiuso.

11. La “rivincita” delle istanze generalpreven-tive nella riforma del 2019. — Le tensioni politico-criminali già alla base della riforma dei reati col-posi contenuta nella Ley Orgánica n. 1 del 2015non avevano trovato affatto risoluzione, all’indo-mani della sua entrata in vigore.

Nella situazione di estrema incertezza definito-ria venutasi a creare, non si era anzitutto verificatoquell’auspicato “consolidamento” della categoriadella imprudencia grave, ancora minacciata dallaconcorrenza assorbente non più della imprudencialeve, bensì di quella menos grave. Dall’altro lato,benché non fosse ben chiaro in che misura ladepenalizzazione della imprudencia leve avessedavvero sottratto un numero considerevole di in-cidenti dalla giurisdizione penale, e non avesseinvece finito al contrario per “trasferirli” sotto lacompetenza della imprudencia menos grave, nonsono tardati gli allarmi in proposito provenientidal mondo dell’associazionismo delle vittime, conampia eco nella società civile (68).

Dando voce a tali interessi securitari — aventicome sempre, nella storia della imprudencia degliultimi anni, al centro il tema della sicurezza stra-dale — la maggioranza del Partido Popular nontardava a elaborare, nel 2017, una proposta parla-mentare che già presentava i caratteri di quella chesarebbe stata la successiva Ley Orgánica n. 2 del2019, peraltro approvata — a riprova dell’ormaitrasversale sensibilità politica riguardo il tema —sotto un governo di diverso colore politico (69).

(64) Cfr. ancora il citato emendamento n. 819 al Pro-yecto del 2013.

(65) DOVAL PAÍS, El nuevo régimen, cit., 338. Pare ade-rire a tale tesi anche la Circular 22 giugno 2015, n. 3 dellaFiscalía General del Estado, nonché la sentenza del TribunalSupremo 14 luglio 2016, n. 644.

(66) Per tutti: LANZAROTE MARTÍNEZ, El nuevo delito deimprudencia menos grave, cit., 7 ss.; F. MOLINA FERNÁNDEZ,Dolo, imprudencia y error, e E. PEÑARANDA RAMOS, Homicidioy asesinato, in Memento Práctico Penal 2019, Madrid, FrancisLefebvre, 2018, rispettivamente 307 e 803-804. In giurispru-denza, cfr. Tribunal Supremo, ordinanza, 14 giugno 2018, n.874.

(67) Per tutti: DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menosgrave, cit., 29 ss.; ID., La graduación de la imprudenciapunible, cit., 50; FARALDO CABANA, Los delitos leves, cit., 116;RODRÍGUEZ MORO, La configuración de la imprudencia, cit.,144 ss.; F. MUÑOZ CONDE e M. GARCÍA ARÁN, Derecho Penal,Parte General10, Valencia, Tirant, 2019, 277; J.L. DIEZ RI-POLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General4, Valencia,Tirant, 2016, 217.

(68) Da ricordare, in particolare, la campagna Por unaley justa promossa dall’attivismo della vedova di un ciclistainvestito da un camion che si era dato alla fuga, che nelbiennio 2017-2018 ha raccolto centinaia di migliaia di firmedi cittadini: cfr. DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial,delitos imprudentes y fuga, cit., 11.

(69) Il Preámbulo della Ley Orgánica è cristallino sulla

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L’impatto della riforma del 2019 è stato menoprofondo di quello della “rivoluzione” del 2015,avendo confermato appieno l’impianto fondatosul binomio imprudencia grave/menos grave. Essasi è limitata a quattro interventi di “ritocco” delladisciplina della colpa penale (70): la previsione dimeccanismi di interpretazione autentica delle no-zioni di imprudencia menos grave e grave nel set-tore della circolazione stradale; la ripenalizzazionecome delitto delle lesioni “base” ex art. 147comma 1 c.p. esp., commesse con imprudenciamenos grave; nonché l’introduzione di uno spe-ciale aggravamento di pena per i casi di eventolesivo multiplo e di particolare gravità della colpa.

Quanto al primo intervento, la Ley Orgánica n.2 del 2019 ha aggiunto un secondo periodo alsecondo alinea del comma 2 degli art. 142 e 152c.p. esp., commi riguardanti, dopo la riforma del2015, i delitti di omicidio e lesioni commessi conimprudencia menos grave. In base ad esso, l’impru-dencia menos grave deve ritenersi integrata, salvoricorra imprudencia grave, quando la trasgressioneconsista in una « infracción grave » delle normesulla sicurezza stradale, così apprezzata dal giu-dice.

La nozione di infracción grave utilizzata dallanorma, secondo molti commentatori, non deveessere intesa come una clausola generale o unanorma elastica, rinviando piuttosto all’art. 76 delcodice della strada spagnolo (71). Esso prevede,

infatti, una fitta serie tassativa di violazioni chesono da qualificarsi come infracciones graves, se-gnate da lettere che dalla a arrivano fino alla z (72).Certamente, la categoria delle infracciones leves,non integrante la presunzione circa il caratteremenos grave della imprudencia causativa del-l’evento, comprende una norma di chiusura —l’art. 75 lett. c — in base alla quale ogni violazioneal di fuori di quelle espressamente classificatecome graves e muy graves sia da considerarsi leve.Tuttavia, l’elenco delle ipotesi legislativamenteconsiderate come infracciones graves è talmentevasto e ricomprendente casi dalla portata cosìgenerale che, nella pratica, ogni evento di morte olesioni derivante da incidente alla guida sembre-rebbe ricadere appieno nel descritto meccanismopresuntivo. È questo, in poche parole, l’esito vo-luto dal legislatore, nel soddisfare le richieste dellevittime degli incidenti stradali: ripenalizzare comedelitos leves la quasi totalità dei fatti colposi, com-presi quelli in precedenza depenalizzati o — primadel 2015 — più mitemente puniti come faltas,permettendo il ricorso ai più facili e brevi mecca-nismi risarcitori connessi alla via processuale pe-nale.

Sennonché, tale risultato — una presunzioneassoluta che sostanzialmente rievocherebbe l’an-tica imprudencia con infracción de reglamentos — èstato criticato per il suo carattere automatico, cheeluderebbe ogni giudizio di gravità in concretodella violazione, richiesto invece da una pienaoperatività del principio di colpevolezza (73). Pe-raltro, si è anche ritenuto, facendo leva sull’incisofinale del nuovo testo (« apprezzata l’entità » dellacolpa « da parte del Juez o del Tribunal »), che lapresunzione in discussione debba senz’altro dirsirelativa, residuando comunque sempre in mano algiudicante il potere di valutare la gravità in con-creto della violazione (74).

Quanto alla seconda previsione della riforma

ratio dell’intervento: esso è compiuto in risposta « a unasignificativa domanda sociale, innanzi all’incremento degliincidenti in cui risultino coinvolti pedoni e ciclisti per colpanella conduzione di veicoli a motore o ciclomotori ». Sullariforma, in generale, per tutti: M.A. TRAPERO BARREALES,Comentario urgente sobre la reforma penal vial y otros aspec-tos controvertidos, in Revista electrónica de ciencia penal ycriminología, 2019, 1 ss.; J.L. RODRÍGUEZ LAINZ, Los nuevosdelitos leves de imprudencia menos grave en materia detráfico: aspectos sustantivos y procesales, in Diario La Ley,2019, n. 9392; E. FRÍAS MARTÍNEZ, Novedades en el CódigoPenal, Ley Orgánica 2/19 de 1 de marzo. Imprudencia en laconducción de vehiculos a motor o ciclomotores y sanción delaccidente, in Tráfico y seguridad vial, 2019, n. 237; E. CAM-PROVÍN TOBÍAS, Los juicios de tráfico vuelven a los JuzgdosPenales, ivi; J. MUÑOZ CUESTA, Modificación de la imprudenciaen la circulación viaria y el abandono del lugar del accidenteintroducidos por LO 2/2019, in Revista Aranzadi doctrinal,2019, n. 6; DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial, delitosimprudentes y fuga, cit., passim; S. AGUADO LÓPEZ, La impru-dencia menos grave: concepto y criterios para su correctacalificación jurídica tras las últimas reformas, in La Ley Penal,2019, n. 141; I. OLAIZOLA NOGALES, Las definiciones auténti-cas de la imprudencia en el ámbito de la seguridad vial, inRevista penal, 2020, n. 46, 169 ss.

(70) Oltre a introdurre il delitto di pericolo di fuga dalluogo dell’incidente (art. 382 bis c.p. esp.).

(71) Real Decreto Legislativo 30 ottobre 2015, n. 6,approvante il testo consolidato della Ley sobre Tráfico, Cir-

culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Cfr. TRAPERO

BARREALES, Comentario urgente, cit., 20 ss.(72) Il codice della strada spagnolo classifica tutte le

possibili infrazioni in esso contenute in tre categorie: infrac-ciónes leves (art. 75), graves (art. 76) e muy graves (art. 77).Tale tripartizione, nell’economia interna al testo, è utilizzataper parametrare le sanzioni amministrative comminate incaso di violazione, salvo l’infrazione costituisca di per séreato.

(73) Per tutti, DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de laimprudencia punible, cit., 54-55.

(74) Così PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas,cit., 182-183, nonché anche Tribunal Supremo 22 luglio2020, n. 2533. Interpreta la norma come presunzione asso-luta, invece, DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial, delitosimprudentes y fuga, cit., 93 ss.

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del 2019 — la ripenalizzazione delle lesioni di lieveentità commesse con imprudencia menos grave —si può sicuramente affermare come la stessa, diimpatto pratico indubbiamente significativo, èstata anch’essa motivata essenzialmente dalla vo-lontà di ricondurre il più possibile gli eventi lesividell’integrità fisica — anche quelli più marginali— nell’alveo della penalità, permettendo così allevittime di ottenere più facilmente il risarcimentodel danno (75).

Il terzo intervento della riforma del 2019 èconsistito nel fornire un’interpretazione autenticadella nozione di imprudencia grave in materia stra-dale, mediante una presunzione — almeno testual-mente — assoluta. In base ad essa, verserebbe incolpa grave chi cagioni un evento di morte olesioni per effetto di una violazione cautelare au-tonomamente punita come delitto di pericolo con-tra la seguridad vial di cui all’art. 379 c.p. esp. (76).

La modifica, peraltro, non mira evidentementea ostacolare la tendenza pretoria attrattiva eserci-tata della imprudencia menos grave (in passatoleve) rispetto a quella grave, al contrario assecon-dandola e cristallizzando nel testo legislativo quelriferimento ai delitti di cui all’art. 379 c.p. esp. chela prassi aveva già ritenuto decisivi per stimarel’esistenza della colpa grave (77). La ratio politico-criminale dell’intervento, dunque, va probabil-mente ricercata nella conferma del particolare ri-lievo del disvalore (presunto) d’azione insito in taliviolazioni nominate, tale da imporre la minaccia diuna pena consistente. Non ci si è spinti, tuttavia,fino allo “sfondamento” dei massimi edittali, adifferenza di quanto previsto nelle discipline “ag-gravatrici” della colpa in presenza di condottestimate a elevato disvalore in Italia, o in Fran-cia (78). Sul piano sanzionatorio, infatti, in appli-cazione dell’art. 382 c.p. esp. in tema di concorsoformale tra reati di pericolo contra la seguridad viale delitti colposi d’evento, opera una disciplina chevede comminata la pena prevista per il più grave

tra i due (in questo caso il delito imprudente) nellasua metà superiore (79).

Infine, il quarto intervento operato dalla LeyOrgánica n. 2 del 2019 è consistito nell’introdu-zione di un meccanismo di aggravamento per i casicaratterizzati da una colpa più intensa, marcatae/o deliberata, capace eccezionalmente di spin-gersi anche oltre i massimi edittali. Una similepossibilità — che pure era storicamente presentenel diritto penale spagnolo (80)— era stata tuttaviaesclusa dal Código del 1995 con una scelta fino al2019 sempre rispettata. Si tratta dunque di unanovità importante, in una politica-criminale nazio-nale che fino a quel momento aveva incanalato leistanze repressive di incrudelimento delle penenon sui reati colposi d’evento, bensì su quelli dipericolo incriminanti le corrispondenti infrazionicautelari (81).

Dal punto di vista tecnico, l’innovazione inquestione è stata costruita nella forma di dueipotesi aggravate, previste dai nuovi artt. 142 bis e152 bis c.p. esp., rispettivamente dei delitti diomicidio e lesioni colpose commesse con impru-dencia grave. Più in dettaglio, è previsto che ilgiudice « potrà » irrogare una pena superiore fa-cendo riferimento a tre diversi indici: la circo-stanza che « il fatto rivesta una gravità manifesta »,la « singolare quantità e rilievo del rischio creato »nonché del « dovere normativo di diligenza con-travvenuto ». L’aumento di pena, poi, è correlatoalla necessaria presenza di una pluralità di vittime,ed è previsto nella misura di un grado nel caso incui queste siano due, e di due gradi nell’ipotesi chesiano di numero maggiore. Nelle ipotesi più signi-ficative, il cumulo di pena può arrivare fino a noveanni di reclusione.

(75) Cfr. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas, cit.,183 ss.

(76) In particolare, la guida a velocità superiore di 60Km/h al limite nelle strade urbane e di 80 Km/h in quelleextraurbane, quella sotto l’effetto di sostanze alcoliche ostupefacenti e quella in cui il conducente presenti un tassoalcolemico superiore a 1,2 g/l (indipendentemente dallaprova di un’effettiva alterazione psicofisica).

(77) Per quanto ciò non significhi impedire di qualifi-care come imprudencia grave anche altri contegni colposi:DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible,cit., 53.

(78) È il caso dell’omicidio e delle lesioni stradali inItalia (art. 589 bis e 590 bis c.p.), ma anche in Francia (art.221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 c.p. fr.).

(79) Ovvero con una cornice edittale a massimi invariatie minimi pari alla metà della vecchia forbice.

(80) Il riferimento è al codice del 1944, il cui art. 565consentiva al giudice, nell’ipotesi di imprudencia profesional,di aumentare la pena di uno o due gradi « quando il risultatolesivo fosse di estrema gravità ». Tale aggravamento di penapoteva superare i massimi edittali anche di misura, trovandoun tetto espresso soltanto nella pena comminata per lacorrispondente ipotesi dolosa di quel delitto: cfr. SILVA

SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit.,89, e v. infra, § 13.

(81) Da notare, poi, come sebbene anche tale previsionesia nata in conseguenza delle istanze securitarie relative allasicurezza stradale, a differenza delle altre novità appenaripercorse non è formulata dal punto di vista testuale conesclusivo riguardo a tale settore. Dunque — nonostantequanto affermato nel Preámbulo della legge organica — essapare avere carattere generale, e può interessare qualsiasiambito casistico in cui può realizzarsi colposamente unevento: in tal senso, DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de laimprudencia punible, cit., 53.

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La previsione non è priva di profili problema-tici. Oltre al carattere discrezionale dell’aggrava-mento da parte del giudicante, non mancanodubbi interpretativi rispetto a tutti i summenzio-nati requisiti per potersi applicare la disciplina inquestione, che a giudizio di molti finiscono perrenderlo incerto e fumoso nei suoi presupposti. Inparticolare, resta difficile apprezzare il significatodi una gravità eccezionale o manifesta rispetto a unparametro di partenza che già è imprudenciagrave (82).

Peraltro, il fatto che l’aggravante possa operaresolo in presenza di eventi plurimi in parte ridimen-siona il problema ermeneutico, nonché la portatainnovativa, sul piano politico-criminale, prima de-scritta. In questo senso, l’inversione di marciaquanto a politica criminale prodotta dalla riformadel 2019 è forse meno netta di quanto potrebbe aprima vista sembrare.

12. Il contenuto del grado della colpa nel di-battito dottrinale e giurisprudenziale spagnolo. —La ricostruzione fin qui compiuta circa l’evolu-zione normativa della imprudencia, e in particolaredi quelle figure tipizzate che sono i suoi gradi, nonsi è ancora soffermata su di una questione fonda-mentale, in particolar modo sul piano dell’appli-cazione pratico-giurisprudenziale. Invero, i rap-porti tra i vari tipi di imprudencia — grave, menosgrave, leve, e così via — non sono davvero chiaritifintanto che non ci si soffermi sui criteri perstabilire quando si versi in un’ipotesi o in un’altra.

Il discorso è complesso, e deve essere svoltodistinguendo tra due piani fra loro peraltro pro-fondamente intrecciati nella pratica. In primis,quali criteri debbono essere utilizzati per graduarel’imprudencia: in termini ancora generali, indipen-denti da quali e quanti gradi della colpa venganoin rilievo sul piano ordinamentale. In secondoluogo, quale è la “soglia” di gravità che caratte-rizza le diverse tipologie di colpa cui il Códigoattribuisce rilievo normativo, questione invece ine-vitabilmente legata proprio all’assetto accolto nel-l’ordito codicistico di quel determinato momentostorico.

Punto comune a entrambe le questioni è che illegislatore spagnolo non si è mai spinto a dettarecriteri attraverso cui operare per la valorazione delgrado della imprudencia, lasciando integralmente iltema all’elaborazione dottrinale e giurispruden-ziale (83).

Partendo dalla prima questione — quali criteriutilizzare per graduare l’imprudencia — un puntofermo, che gode di consenso trasversale, è quelloper cui i diversi gradi non si differenzino in base aviolazioni del dovere di diligenza qualitativamentetra loro diverse, bensì soltanto quantitativamentecaratterizzate in punto di gravità. La norma cau-telare violata, in altri termini, è la stessa in ognicaso: quel che cambia, tra imprudencia grave e altrigradi della colpa, è l’intensità di tale viola-zione (84). Tale differenziale quantitativo è solita-mente ricostruito sotto un profilo sempre quanto-meno oggettivo, e nella maggior parte delle rico-struzioni anche soggettivo.

Per quanto attiene al primo e basilare aspetto— intensità della violazione del deber objetivo decuidado — il riferimento unanime di dottrina egiurisprudenza è anzitutto al quantum di scosta-mento della condotta negligente dalla soglia delrischio consentito, ovvero dalla diligenza omes-sa (85).

Secondo l’impostazione maggioritaria, non ri-leva in maniera diretta nel determinare il gradodella colpa, invece, la gravità del danno cagionato,calibrata sull’importanza del bene giuridico pre-giudicato, invece menzionati da parte della giuri-sprudenza come autonomamente influenti sulgrado della colpa (86). Discorso analogo può farsicon riferimento alla considerazione dell’utilità so-ciale del rischio nel contesto di specie. Tutti questiprofili, piuttosto, giocheranno un ruolo a livelloordinamentale, anzitutto sul piano dell’ultima ra-tio, ovverosia nel momento politico-penale in cui illegislatore seleziona a quali beni estendere la tutelapenalistica dalle aggressioni colpose. Essi, ancora,verranno in rilievo nella determinazione, a livello

(82) Così DAUNIS RODRÍGUEZ, op. ult. cit., 52.(83) Per quanto — si è sostenuto — il problema di

quando « una colpa debba essere considerata grave o leve

non è stato oggetto di particolare approfondimento » nean-che da parte della dottrina spagnola: I. OLAIZOLA NOGALES,La relación entre los delitos de peligro y la graduación de laimprudencia en los delitos contra la seguridad vial, in Derechopenal del Estado social y democrático de derecho. Libro home-naje a Santiago Mir Puig diretto da D.M. LUZÓN PEÑA,Madrid, La Ley, 2010, 330.

(84) R. NÚÑEZ BARBERO, La estructuración jurídica deldelito culposo, problema actual de la dogmática, in Anr. der.pen., 1974, 86; CHOCLÁN MONTALVO, Deber de cuidado ydelito imprudente, cit., 81; FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudenciaen el codigo penal de 1995, cit., 331-332; MIR PUIG, Derechopenal, Parte general, cit., 295; MUÑOZ CONDE e GARCÍA ARÁN,Derecho Penal, Parte General, cit., 274. In giurisprudenza:Tribunal Supremo 29 febbraio 1992, n. 434, e 4 luglio 2003,n. 966.

(85) OLAIZOLA NOGALES, La relación entre los delitos depeligro y la graduación de la imprudencia, cit., 330-331;similmente FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigopenal de 1995, cit., 334-335

(86) Ad esempio, Tribunal Supremo 28 giugno 2013, n.598.

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più generale di politica legislativa, dell’estensionee dell’intensità delle cautele che è opportuno pre-disporre per la salvaguardia del bene protetto.Ciò, dunque, potrà avere un riflesso sulla gravitàdella negligenza, ma soltanto di tipo indiretto, dalmomento che una medesima infrazione potrà es-sere valutata più severamente in un contesto mag-giormente saturo di cautele, poste anche in unmomento più arretrato rispetto alla lesione —insomma, in un contesto in cui il rischio consentitopossa sinteticamente dirsi più ridotto (87).

Con riferimento al secondo piano — sogget-tivo — in cui può valutarsi la gravità della impru-dencia, essa dovrà misurarsi in base al grado diprevedibilità e riconoscibilità della possibile evo-luzione del rischio in un evento di danno, davalutare in base alla situazione concreta in cuil’agente abbia operato. Quanto maggiori siano taliparametri, tanto più intenso sarà il grado di esi-genza richiesto sul piano del deber subjetivo decuidado, e dunque grave la sua violazione (88).

Non direttamente correlata al grado dellacolpa è invece stimata essere la consapevolezza omeno, da parte dell’agente concreto, del fatto distare ponendo in essere una condotta negligente:giacché la circostanza per cui un contegno siadeliberatamente contrastante con la norma di cau-tela o meno non influisce sulla magnitudo delloscostamento dalla diligenza doverosa. Né, pari-menti, sussistono collegamenti immediati tra lagravità della colpa e l’eventuale previsione del-l’evento: l’imprudencia incosciente, di per sé, non èper ciò solo meno grave di quando vi sia unaprefigurazione del risultato (89).

Stabiliti quali sono i criteri da utilizzare pergraduare la colpa, è comunque inevitabile che laquestione si leghi con l’altra più sopra ricordata,per la quale occorre stabilire quale sia la “soglia”di gravità al di sopra (o al di sotto) della qualericorrano gli estremi di una o di un’altra dellefigure tipizzate di imprudencia.

L’assetto tradizionale, fondato sul binomio im-prudencia grave e leve (o analogamente, in prece-

denza, temeraria e simple), cui andava poi aggiuntala meramente aquiliana imprudencia levísima, nonsi discostava molto, nella sostanza, dalla triparti-zione romanistica della culpa in lata, levis e levis-sima, fondata sulle tre figure di riferimento rispet-tivamente del quidam de populo, del bonus paterfamilias e del vir diligentissimus. La giurispru-denza spagnola associava infatti all’imprudencialeve il parametro dell’hombre medio, intelligente esensato, mentre individuava nell’uomo malaccortoil metro per stabilire quando una colpa fossegrave.

Era dunque imprudencia grave, secondo unaserie di formule, la « mancanza di adozione dellecautele più basilari e rudimentali », la « violazionedei doveri più elementari, che si possono richie-dere al meno diligente dei soggetti », la « disatten-zione marchiana e significativa rispetto a ciò che èesigibile a qualunque persona » (90). Sono tutte,evidentemente, definizioni dotate di un elevatogrado di genericità, pienamente aperto alla discre-zionalità giudiziale (91): carattere tuttavia proba-bilmente inevitabile in nozioni continue e nondiscrete come quella di gravità della colpa.

La riforma del 2015, con la depenalizzazioneintegrale dell’imprudencia leve e la creazione dellaimprudencia menos grave, non ha potuto che coin-volgere anche il tema di quali “soglie” di gravitàcorrispondano alle varie nozioni tipizzate di colpa.I rapporti non chiari tra le nuove classi nominatedi imprudencia e le vecchie si sono dunque inter-secati con il problema se l’antica definizione diquella classe solo apparentemente intoccata dallariforma — l’imprudencia grave — potesse dirsiancora valida. Al di là delle diverse soluzionigiurisprudenziali circa il fenomeno successorio tragradi della colpa tipizzati, sembra in ogni casoassolutamente prevalente la soluzione pragmaticache conferma appieno le tradizionali formule de-finitorie della imprudencia grave. È dunque la im-prudencia menos grave la realtà davvero “nuova”cui dover attribuire una soglia di negligenza carat-teristica.

In tal senso, la tesi maggioritaria, in dottrina ein giurisprudenza, pare finora quella di interpre-tare l’asticella di diligenza tipica di tale grado dellacolpa in conformità con la ratio della riforma, cioèquella di voler escludere dalla penalità quelle meredisattenzioni che, nella prassi, finivano con l’essere

(87) FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penalde 1995, cit., 332; DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de laimprudencia punible, cit., 84 ss.; contra MIR PUIG, Derechopenal, Parte general, cit., 295

(88) OLAIZOLA NOGALES, La relación entre los delitos depeligro y la graduación de la imprudencia, cit., 337; TribunalSupremo 23 dicembre 2011, n. 9268, e 27 ottobre 2009, n.6867.

(89) Già NÚÑEZ BARBERO, La estructuración jurídica deldelito culposo, cit., 86. Sulla colpa incosciente, per tutti, E.HAVA GARCÍA, La imprudencia incosciente, Granada, Coma-res, 2002.

(90) Tribunal Supremo rispettivamente 28 giugno 1999,n. 1082; 19 ottobre 2000, n. 1611; 18 ottobre 1975.

(91) Di « libertad judicial » probabilmente eccessivaparla FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de1995, cit., 331.

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ricomprese nell’imprudencia leve. Così, la parte diquesta ad essere “ancora” leve, cioè quella depe-nalizzata, è reputata coincidere proprio con quelledisattenzioni che non meritano per l’autore lostigma di “delinquente”; mentre l’imprudencia me-nos grave « può essere definita come la creazionedi un rischio di natura inferiore alla grave » ovve-ro « come l’infrazione del dovere medio di previ-sione con riguardo alle attività compiute dal-l’agente » (92). Pare riemergere per qualificarel’imprudencia menos grave, insomma, quella figuradi uomo-medio e quell’idea di medianità che, sestoricamente riguardavano l’imprudencia leve,erano poi state tuttavia progressivamente eclissatein favore di più ampie maglie definitorie (e puni-tive).

In conclusione, la valorizzazione in punto ditipicità e disciplina dei gradi della colpa, caratte-ristica dell’ordinamento spagnolo, da un lato in-dubbiamente sconta quella vaghezza che è conna-turata ai concetti quantitativi, aperti alla discrezio-nalità del giudice. Le vicende più recenti relativeall’introduzione dell’imprudencia menos gravehanno messo in luce le debolezze insite nel si-stema, aggiungendovi peraltro un’incertezza defi-nitoria forse non necessaria, nonché indulgendonella “moltiplicazione” dei gradi tipificati dellacolpa, operazione che già, di per sé, è indirizzataverso l’incremento dell’indeterminatezza. Mag-giore è il numero di species graduate di colpa cui èdato rilievo normativo, infatti, maggiore è la diffi-coltà nell’inquadrare ciascun grado, e conseguen-temente divengono più flou i confini tra i livelli dicolpa tra loro adiacenti.

D’altro canto, è indubbio come la focalizza-zione sul concetto di imprudencia grave per l’ac-cesso alla penalità (o, comunque, a penalità consanzioni detentive), tipica della tradizione spa-gnola, abbia avuto effetti indubbiamente positivisotto diverso profilo. Infatti, la necessità di darconto del carattere manifesto della violazione delladiligenza, per ritenere integrato il tipo colposo“grave”, ha imposto il momento dell’accertamentoin concreto della colpa — e della relativa motiva-zione — come centrale nella ricostruzione delfatto ad opera dei giudici (93).

13. L’imprudencia profesional e i vari settoriapplicativi della imprudencia. — L’imprudenciaprofesional è una specifica categoria di colpa la cuipresenza determina l’applicazione di speciali san-

zioni interdittive dall’esercizio della professione odell’arte, variabili a seconda della gravità del reatocommesso (94). Tale disciplina, in particolare, ècontemplata per i delitti di omicidio e lesionipersonali, nonché quelli aborto e lesioni al feto,commessi per imprudencia grave (art. 142 comma1, 152 comma 1, 146 e 158 c.p. esp.).

Essa è erede dell’antica impericia, e si caratte-rizza per il fatto che la violazione cautelare che vidà luogo attiene alle regole di sicurezza propriedella categoria professionale di appartenenza, ilche giustifica appunto l’inibizione temporaneadall’attività in questione. Peraltro, secondo l’im-postazione maggioritaria, non solo l’imprudenciaprofesional non è formalmente configurabile al difuori dell’imprudencia grave, ma in essa la gravità èda misurarsi con un metro in parte differente, insenso più rigoroso: infatti, la violazione conside-rata deve essere tale che la condotta dell’agenteappaia incompatibile con l’esercizio della profes-sione, in cui « è esigibile un maggior grado diconoscenza e attenzione », anche in considera-zione del fatto che « tale inottemperanza può darluogo normalmente a danni più significativi chenel caso della imprudencia non profesional » (95).

Nella categoria della colpa professionale, fra ivari ambiti in cui questa può essere articolata,spicca per importanza sia teorica che praticaquello della imprudencia médica (96). Esso si ca-

(92) Tribunal Supremo 11 dicembre 2017, n. 805 (cor-sivo nostro).

(93) POLI, La rilevanza del grado della colpa, cit., 914.

(94) C. GUISASOLA LERMA, La imprudencia profesional,Valencia, Tirant, 2005.

(95) DE VICENTE REMESAL, La regulación de la impruden-cia, cit., 25. Peraltro, si è discusso a lungo — sia in costanzadel regime vigente sino al 1995 fortemente aggravatore dellapena principale operato dalla imprudencia profesional, siaanche dopo la riduzione del suo rilievo all’inflizione comu-lativa di un’inabilitazione speciale — della distinzione traimprudencia profesional vera e propria e « imprudencia de unprofesional », cioè la colpa “comune” imputabile a un pro-fessionista, a cui non sarebbe applicabile la disciplina spe-ciale prevista per la prima, ma solo quella generale dellaimprudencia grave. L’opinione maggioritaria pare riservare laqualifica di imprudencia profesional solo ai casi di violazionedella lex artis da parte di un professionista “a tempo pieno”,mentre sarebbe colpa comune quella trasgressione inveratasinel contesto di una attività caratteristica del professionista,ma svolta da un soggetto non concretamente dotato di talequalifica; nonché la negligenza del professionista vero eproprio, la quale non sia riconducibile a una violazione dellalex artis. Sul tema, per tutti, J.M. SILVA SÁNCHEZ, Medicinasalternativas e imprudencia médica, Barcelona, Bosch, 1999,23 ss.

(96) E. HAVA GARCÍA, La imprudencia médica, Valencia,Tirant, 2001; M.A. RUEDA MARTÍN, La concreción del deberobjetivo de cuidado en el desarrollo de la actividad médico-quirúrgica curativa, in InDret, 2009, n. 4; V. RODRÍGUEZ

VÁZQUEZ e N. TORRES CADAVID, La responsabilidad penalmédica por conductas imprudentes. Evolución de la jurispru-dencia española en los últimos años, in Libro Homenaje al

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ratterizza — conformemente a quanto accade inuno scenario comparatistico — per il fatto che ildovere di diligenza gravante in capo al sanitarioviene ricostruito attraverso il riferimento alla lexartis, le regole non positivizzate della pratica me-dica, a fini di tutela dell’incolumità e della salutedel paziente, in perpetua evoluzione scientifica.

Dal punto di vista pratico, le sentenze di con-danna diminuiscono nettamente nel settore me-dico rispetto agli altri (97), dato che la soglia diaccesso alla penalità, e in special modo all’incrimi-nazione per imprudencia grave, è decisamente piùelevata che in altri ordinamenti, quali ancora oggil’italiano. Tale risultato, peraltro, è indubitabil-mente connesso con la difficoltà a classificareun’imperizia come marchiana in un contesto dovenon vi sono riferimenti chiari, precisi e magaripositivizzati in materia cautelare, bensì un saperecangiante, disperso in linee guida, prassi, proto-colli e direttive, anche tra loro in contraddizione ecomunque sempre aperti a essere rivisti alla lucedella specificità del caso concreto (98).

Un altro settore applicativo della imprudenciamolto importante è quello dell’infortunistica lavo-rativa (99). Similmente ad altre esperienze giuridi-che, anche in Spagna sulle posizioni datoriali gravauna fitta rete di obblighi sicuristici, anche a carat-tere flessibile. L’apertura del dovere di protezionedel datore di lavoro, peraltro, ha modo di mani-festarsi già a livello di tutela penale del pericolo,per mezzo delle fattispecie “aperte” di cui agli art.316 e 317 c.p. esp., incriminanti l’infrazione dinorme prevenzionistiche e la conseguente posi-zione in pericolo dei lavoratori rispettivamentecon dolo e imprudencia grave (100).

Quanto ai reati colposi d’evento, la necessariaintegrazione della colpa grave, benché forse inmodo meno deciso che in altri settori (101), con-duce comunque alla deflazione delle ipotesi in cuiricorrerebbero tali delitti. Ciò è in particolareevidente nel caso di autoesposizione al pericolo daparte del lavoratore, dove peraltro il riconosci-mento del concorso di colpe tra datore e vittimadell’infortunio determina la degradazione di unlivello della imprudencia (da grave, dopo il 2015, amenos grave) (102).

Già molto si è detto sul settore della circola-zione stradale, quanto alla sua centralità nellapolitica penale spagnola, alla preferenza culturaleper le incriminazioni di pericolo, al suo rilievonumerico-pratico. Come in Italia, la colpa rile-vante in materia stradale è specifica, pur con lapresenza di norme flessibili (art. 10 e 21 del codicedella strada spagnolo) che aprono all’integrazionedel deber de cuidado tramite la violazione di gene-rici doveri di attenzione o di adeguatezza dellacondotta di guida alla situazione concreta dellastrada.

Con una previsione simile a quella dell’impru-dencia profesional, il codice spagnolo comminal’importante sanzione interdittiva della privazionedella patente di guida, cumulativamente rispettoalla pena principale, a chi cagioni un evento dimorte o lesioni alla guida di un veicolo a motore(art. 142 e 152 c.p. esp.) (103). A differenza diquanto accade nella colpa professionale, tuttavia,tale sanzione è irrogata sia che l’imprudencia siagrave, sia che venga stimata essere menos grave,pur per una durata differente, proporzionata aldisvalore del fatto. È, questo, un ulteriore e im-portante indice della particolare attenzione, sulpiano politico-criminale, che il legislatore spa-gnolo tributa alla sicurezza stradale.

A l b e r t o C a p p e l l i n i

Profesor Dr. Augustín Jorge Barreiro, II, Madrid, UniversidadAutónoma, 2019, 1205 ss.; M. DEL CARMEN GÓMEZ RIVERO, Laresponsabilidad penal del médico2, Valencia, Tirant, 2008,329 ss.; A. JORGE BARREIRO, La imprudencia punible en laactividad médico-quirúrgica, Madrid, Tecnos, 1990; ROMEO

CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia, cit., 197 ss.(97) DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia

punible, cit., 211.(98) DAUNIS RODRÍGUEZ, op. ult. cit., 224.(99) M.J. CUENCA GARCÍA, La incidencia de la “nueva”

imprudencia menos grave en la siniestralidad laboral, in Liberamicorum. Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c.Juan Ma. Terradillos Basoco, Valencia, Tirant, 2018, 1155 ss.;O. MORALES, Questioni fondamentali riguardo al trattamentodegli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo, J.L.GONZÁLEZ CUSSAC, La responsabilità colposa per gli infortunisul lavoro nell’ordinamento penale spagnolo, e C. VIDALES

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(100) I. OLAIZOLA NOGALES, Delitos contra los derechosde los trabajadores (arts. 316 y 317 CP) y su relación con losresultados lesivos, in InDret, 2010, n. 2.

(101) Ad esempio, l’infrazione del dovere di prevederei rischi, e di informare e preparare i lavoratori, integrano inmodo quasi automatico gli estremi della imprudencia grave,dato che sono considerati doveri basici e fondamentali deldatore: cfr. A. DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la impru-dencia punible, cit., 187-188.

(102) Sulla “degradazione” della imprudencia nell’ipo-tesi di concorso di colpe, per tutti, CORCOY BIDASOLO, Eldelito imprudente, cit., 90.

(103) Va altresì ricordata l’analoga imposizione di san-zione interdittiva del porto d’armi nel caso in cui venganocommessi omicidio o lesioni per imprudencia grave (semprecomma 1 degli art. 142 e 152 c.p. esp.) mediante l’utilizzo diarma da fuoco. Su entrambe le sanzioni interdittive cfr. SILVA

SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit.,90-91.

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