Upload
elpidio-longo
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TRASPORTI MARITTIMI TRASPORTI MARITTIMI
Dott. Andrea Colantoni
Sommario
2. La rete idroviaria Italiana ed Europea
1. Compagnie di navigazione sulle più importanti rotte turistiche.
L'’uomo, dovendo affrontare il mare e i suoi pericoli, aveva bisogno di corpi galleggianti; il primo corpo galleggiante conosciuto dall’uomo primitivo fu il tronco, in seguito fasci di giunchi, ecc. Egli ben presto imparò a solcare il mare a “cavalcioni” e per fare ciò aveva bisogno di usare le mani come pagaie.
In seguito, le imbarcazioni diventarono sempre più grandi, tanto da poter trasportare molti più uomini e molta più merce. Poi, ancora, fu fatta una scoperta, la vela, che permise all’ uomo di sfruttare la forza del vento quando era favorevole.
Con l’invenzione della macchina a vapore si acquista una velocità superiore per il mezzo marino senza tener conto delle condizioni atmosferiche. Inizialmente la propulsione avviene grazie a due grosse ruote poste ai fianchi della nave ed, in seguito, con una elica ecc.
Cenni storici: navigazione marittima
Egiziani e Fenici
Cristoforo Colombo 1492
LA FILIERA DEL TURISMO NAUTICO
DOMANDA PRODOTTIDI TURISMO
NAUTICO
PRODOTTIDI TURISMO
NAUTICO
OFFERTA
Mercato del turismo
ClientiTurista
Agenzie di viaggiImprese di navigazione
I PRODOTTI DELTURISMO NAUTICO
SPORT NAUTICI
ESCURSIONISMO GUIDATO
DIVING
CROCIERE
vela, motonautica, sci nautico, ...
minicrociere di escursione...
immersioni, ...
crociere pluri-giornaliere
TIPOLOGIETIPOLOGIE ATTIVITA’ATTIVITA’
La locomozione è documentata dal codice della navigazione (amministrative),
di tipo tecnico - dalla Convezione di Londra.
REALIZZAZIONE PRODOTTI
Imprese di navigazione sono imprese commerciali che effettuano il trasporto attraverso il mare, usando la nave come mezzo di locomozione.
CONVEZIONE DI LONDRA
4. l’equipaggio.
• Definisce i soggetti dell’impresa di navigazione, che sono:
1. armatore: colui che assume l’esercizio di una nave(chi essendone o no il proprietario, assume professionalmente l’esercizio
di una nave a scopo di trasporto, noleggio e spedizione marittima- imprenditore)
2. Il raccomandatario: la persona incaricata dall’armatore per concludere le operazioni commerciali
(persona autorizzata a rappresentare commercialmente e giuridicamente l’armatore o il proprietario della nave)
3. Il comandante; preposto al comando di una nave
• Oggetto dell’impresa marittima è la nave
Tipologie di contratti- Trasporto marittimo
C. Contratto di trasporto: obbligo a trasferire cose/persone da un luogo ad un altro.
A. Contratto di Locazione: è il godimento della nave per un dato periodo.
B. Contratto di noleggio: dietro pagamento di un nolo, vi è obbligo ad effettuare uno o più viaggi con la nave, entro un determinato periodo di tempo stabilito.
Contratto di trasporto
Nel trasporto di cose: si prevede il trasferimento totale o parziale di oggetti, previo pagamento di un nolo.
Il contratto di trasporto è regolato come segue:
Nel trasporto di persone: l’impresa di navigazione si obbliga a trasportare il passeggero tramite nave con l’emissione di un biglietto;
Il nolo
“ il prezzo dovuto per il trasporto marittimo”
I MEZZI – Classificazione (merci)
Navi carbonifere dette carrette
Navi cisterna: trasporto petrolio
Navi bananiere: trasporto carni e merci deperibili
Navi scuderia: trasporto animali vivi
Navi per servizi speciali
Navi per trasporto di materiale ferroviario
Da porto: navigazione marittima senza scopi commerciali
I MEZZI – Classificazione
Navi da carico: merci e passeggeri non superiori alle 12 unità
Miste : passeggeri e merci sopra le 12 unità
Solo passeggeri
navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro. Es. insegnamento
Navi per navigazione interna: laghi e fiumi
I MEZZI – Classificazione (Limiti)
Navi a lungo corso: navigazione su tutti i mari senza limiti di distanza
Navi di grande cabotaggio ( navigazione costiera): su tutti i mari ma con distanza max non superiore a 400 miglia.
Navi di piccolo cabotaggio: su tutti i mari ma con distanza max non superiore a 200 miglia.
1 miglio marino = 1852.28 m
Navi costiere: d max <= 25 miglia
ALTRI MEZZI
Aliscafi: imbarcazione che si muovono sul pelo d’acqua a forte velocità.
Hovercraft: imbarcazioni piccole facilmente manovrabili che funzionano su cuscinetti d’aria.