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2002-1941 3153 Traduzione 1 Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco Concluso a Ginevra il 19 giugno 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 1998 2 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 maggio 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 1999 Preambolo La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell’AELS) e il Regno del Marocco (di seguito: il Marocco), 1. Considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e il Marocco, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel dicembre 1995 a Zermatt, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli; 2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integra- zione economica nella regione euro-mediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo; 3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi delle Nazioni Unite; 4. Animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversi- ficazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto inter- nazionale; 5. Richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS e del Marocco all’Organizza- zione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all’osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall’Accordo istitutivo dell’OMC 3 , segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale; RS 0.632.315.491 1 Dal testo originale francese (RO 2003 3153). 2 RU 2003 3152 3 RS 0.632.20

Traduzione Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Regno …...1. Nessun nuovo dazio di esportazione e nessun gravame con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi

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2002-1941 3153

Traduzione1

Accordotra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco

Concluso a Ginevra il 19 giugno 1997Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19982

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 maggio 1998Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 1999

Preambolo

La Repubblica d’Islanda,il Principato del Liechtenstein,il Regno di Norvegia,la Confederazione Svizzera(di seguito: gli Stati dell’AELS)eil Regno del Marocco(di seguito: il Marocco),

1. Considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e ilMarocco, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel dicembre 1995a Zermatt, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al finedi stabilire fra essi relazioni strette e durevoli;

2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integra-zione economica nella regione euro-mediterranea e disposti a collaborare nellaricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo;

3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza deldiritto, sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi delleNazioni Unite;

4. Animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversi-ficazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazionecommerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base dellaparità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto inter-nazionale;

5. Richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS e del Marocco all’Organizza-zione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardoall’osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall’Accordo istitutivodell’OMC3, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamentonazionale;

RS 0.632.315.4911 Dal testo originale francese (RO 2003 3153).2 RU 2003 31523 RS 0.632.20

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Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003

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6. Risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale eallo sviluppo delle loro relazioni nel settore del commercio, conformemente aiprincipi dell’OMC;

7. Considerato che nessuna disposizione del presente Accordo4 potrebbe essereinterpretato al fine di esonerare gli Stati Parte dagli obblighi derivanti da altriAccordi internazionali, e segnatamente dall’OMC;

8. Determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preser-vare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse natu-rali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile;

9. Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l’istituzione di una vasta earmonica zona di libero scambio tra i Paesi dell’Europa e del bacino mediterraneo,concorrendo quindi in maniera notevole all’integrazione euro-mediterranea;

10. Preso atto dell’intenzione degli Stati dell’AELS di sostenere gli sforzi atti aliberalizzare l’economia marocchina, contribuendo in tal modo al miglioramentodelle condizioni economiche e sociali in Marocco;

11. Disposti a esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di svi-luppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settorinon contemplati dal presente Accordo;

12. Convinti che il presente Accordo offre un quadro appropriato allo scambio diinformazioni e di opinioni sugli sviluppi economici, il commercio e altri argomentianaloghi;

13. Parimenti convinti che il presente Accordo istituisce condizioni che favorisconole relazioni reciproche nei settori dell’economia, del commercio e degli investi-menti;

14. Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente accordo (inseguito designato “presente Accordo”):

Art. 1 Obiettivi

1. Gli Stati dell’AELS e il Marocco instaurano progressivamente una zona di liberoscambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mer-cato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di:

a) promuovere, mediante l’espansione degli scambi, lo sviluppo armonico dellerelazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e il Marocco e, in tal modo,favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condi-zioni di vita e dell’occupazione, la crescita della produttività e la stabilitàfinanziaria;

b) garantire agli scambi tra gli Stati Parte al presente Accordo condizioni diequa concorrenza;

4 Gli allegati e i protocolli dell’Accordo possono essere ottenuti presso l’UFCL, Distribu-zione pubblicazioni, 3003 Berna.

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c) contribuire all’integrazione economica euro-mediterranea, allo sviluppoarmonico e all’espansione del commercio mondiale mediante l’eliminazionedegli ostacoli agli scambi.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica:

a) ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di desi-gnazione e di codificazione delle merci5 (HS), esclusi i prodotti elencatinell’Allegato I;

b) ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerate le modalità particolaripreviste in tale protocollo;

c) al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell’Allegato II;

originari di uno Stato dell’AELS o del Marocco.

Art. 3 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazionedoganale

1. Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione ammini-strativa.

2. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi icontrolli periodici da parte del Comitato misto nonché le misure in materia di coope-razione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e armonica dei dispo-sti degli articoli 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti), 5 (Dazi dibase), 6 (Dazi fiscali), 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetti equivalenti), 8(Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti coneffetto equivalente), 13 (Dazi e regolamenti interni) e 22 (Riesportazione e penuriagrave) del presente Accordo nonché del Protocollo B, a ridurre per quanto possibilele formalità che ostacolano gli scambi e al fine di trovare soluzioni mutuamentesoddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti.

3. Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, gli Stati Parte al presenteAccordo decidono riguardo alle misure opportune da adottare.

Art. 4 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio di importazione e nessun gravame con effetto equivalentedeve ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.

2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELSaboliscono, per i prodotti in provenienza dal Marocco, tutti i dazi di importazione etutti i gravami con effetto equivalente.

3. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, il Marocco abolisce, peri prodotti provenienti da uno Stato dell’AELS, tutti i dazi di importazione e tutti i

5 La nomenclatura del sistema si trova in RS 632.10 allegato (non pubblicato). Estrattipossono essere ottenuti presso l’Amministrazione federale delle dogane, 3003 Berna.

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gravami con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nelle liste A, B, C, Ded E dell’Allegato III.

4. Il Marocco elimina tutti i prezzi di riferimento sui prodotti elencati nella lista Fdell’Allegato III conformemente ai suoi obblighi nel quadro dell’OMC, in particola-re dell’Accordo sulla valutazione in dogana, al più tardi tre anni dopo la data dientrata in vigore del presente Accordo.

Art. 5 Dazi di base

1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successivepreviste dal presente Accordo è il tasso della nazione la più favorita, applicabile il1° gennaio 1996.

2. Se, prima, durante o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasiriduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzionestabilita conformemente agli accordi stipulati nel quadro dell’Uruguay Round, i daziridotti sostituiscono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 a partire dalmomento in cui tali riduzioni sono applicate o dall’entrata in vigore del presenteAccordo, se questa ha luogo in un secondo momento.

3. I dazi ridotti calcolati secondo l’articolo 4 (Dazi di importazione e gravami coneffetto equivalente) sono arrotondati alla cifra decimale, o nel caso di dazi specifici,a quella centesimale.

Art. 6 Dazi fiscali

Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con effetto equiva-lente) sono pure applicabili ai dazi fiscali.

Art. 7 Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio di esportazione e nessun gravame con effetto equivalentedevono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.

2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e ilMarocco aboliscono tutti i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equiva-lente.

Art. 8 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni eprovvedimenti con effetto equivalente

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o all’esportazione enessun provvedimento con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scam-bi tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.

2. Le restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e i provvedimenticon effetto equivalente sono aboliti al momento dell’entrata in vigore del presenteAccordo.

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3. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, il Marocco abolisce lerestrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e i provvedimenti coneffetto equivalente, eccettuati i casi previsti nell’Allegato IV.

Art. 9 Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione,d’esportazione o di transito, giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordinepubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone edegli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesorinazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietàintellettuale, di disciplinamento in materia di oro e d’argento, di conservazione dirisorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformialle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni nondevono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizionemascherata nel commercio tra gli Stati Parte al presente Accordo.

Art. 10 Monopoli di Stato

1. Gli Stati dell’AELS operano affinché i monopoli di Stato a carattere commercialesiano strutturati, fatte salve le eccezioni enunciate nel Protocollo C, in modo daescludere, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma didiscriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e del Marocco per quantoriguarda le condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti.L’approvvigionamento e la commercializzazione devono essere conformi a conside-razioni di ordine commerciale.

2. Il Marocco struttura progressivamente, senza peraltro ostacolare gli impegniassunti nel quadro dell’OMC, i monopoli di Stato a carattere commerciale in manie-ra che, al più tardi alla fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presenteAccordo, possa essere esclusa ogni forma di discriminazione tra i cittadini delMarocco e degli Stati dell’AELS per quanto riguarda le condizioni d’approvvigio-namento e di commercializzazione. Il Comitato misto è informato dei provvedimentiadottati in vista del raggiungimento di tale obiettivo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i qualile autorità competenti degli Stati Parte al presente Accordo de jure o de facto, con-trollano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamen-te, le importazioni o le esportazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo. Talidisposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

Art. 11 Regolamenti tecnici

1. Gli Stati Parte al presente Accordo cooperano in materia di regolamenti tecnici,di norme e di valutazione di conformità; essi favoriscono in particolare, medianteprovvedimenti adeguati, l’impiego di soluzioni adottate su scala europea. Il Comi-tato misto stabilisce le linee di condotta per l’applicazione del presente paragrafo.

2. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di organizzare consultazioniimmediate in seno al Comitato misto se uno degli Stati Parte ritiene che l’altro abbia

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adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacolitecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata.

3. Gli Stati Parte al presente Accordo confermano l’impegno a notificare i propriprogetti riguardo ai regolamenti tecnici, conformemente alle disposizioni dell’Ac-cordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio6.

Art. 12 Scambio di prodotti agricoli

1. Gli Stati Parte al presente Accordo si dichiarano pronti a favorire, nel rispettodelle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agri-coli.

2. A tale scopo, ciascuno Stato dell’AELS e il Marocco hanno stipulato un accordobilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di prodottiagricoli.

3. Nel settore sanitario e fitosanitario, gli Stati Parte al presente Accordo applicanola propria normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurrenuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.

Art. 13 Dazi e regolamenti interni

1. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano ad applicare qualsiasi daziointerno, provvedimento o pratica fiscale conformemente all’articolo III dell’Accordogenerale sulle tariffe doganali e il commercio del 19947 e agli altri accordi pertinentidell’OMC.

2. Per i prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati Parte al presenteAccordo, gli esportatori non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni dientità superiore ai dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.

Art. 14 Pagamenti e trasferimenti

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e il Marocco,nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio dello Stato Parte al presenteAccordo nel quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna.

2. Gli Stati Parte al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi restrizionecambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l’accettazionedi crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipaun residente.

3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agliinvestimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditida queste derivanti.

6 RS 0.632.20, Allegato 1A.67 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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Art. 15 Appalti pubblici

1. Gli Stati Parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva deiloro appalti pubblici rispettivi secondo i principi della non discriminazione e dellareciprocità quale obiettivo facente parte integrante del presente Accordo.

2. A tale scopo, gli Stati Parte elaborano regole in seno al Comitato misto al fine diassicurare detta liberalizzazione. Così facendo, essi tengono conto degli sviluppiintervenuti nel quadro dell’OMC.

Art. 16 Protezione della proprietà intellettuale

1. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano e assicurano una protezione ade-guata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale eadottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazioni e pira-taggio, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato V delpresente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.

2. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati Parte untrattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe atale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell’articolo 3dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio8

(ADPIC).

3. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati Parte untrattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altroStato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanzialidell’Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Gli Stati Parte al presente Accordo, su domanda di uno di essi, convengono dimodificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellet-tuale contenuti nel presente articolo e nell’Allegato V, al fine di migliorare il livellodi protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovesserorisultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quantosuscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e il Marocco:

a) gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le praticheconcertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre ofalsare la libera concorrenza;

b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizionedominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio degli Stati Parte alpresente Accordo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pub-bliche e delle aziende alle quali gli Stati Parte al presente Accordo hanno concesso

8 RS 0.632.20, Allegato 1.C

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privilegi esclusivi o speciali, per quanto l’applicazione di tali disposizioni nonostacoli, de jure o de facto, l’adempimento particolare di compiti ad esse impartiti.

3. Qualora uno Stato Parte al presente Accordo ritenga che una determinata praticasia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, essopuò adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previstenell’articolo 25 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 18 Aiuti governativi

1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato Parte al presente Accordo oprelevata sulle risorse di questo Stato, che falsi o rischi di falsare la concorrenzafavorendo talune aziende o talune produzioni è ritenuta incompatibile con il buonfunzionamento del presente Accordo, qualora rappresenti un ostacolo agli scambi trauno Stato dell’AELS e il Marocco.

2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo icriteri esposti nell’Allegato VI.

3. Gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimentid’aiuto governativo mediante lo scambio di pareri secondo le condizioni previsteall’Allegato VII.

4. Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con i disposti del paragrafo 1del presente articolo, uno Stato Parte al presente Accordo può adottare provvedi-menti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Pro-cedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).

Art. 19 Dumping

Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con il Maroc-co pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffedoganali e il commercio del 1994, o qualora il Marocco constati tali pratiche nellesue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, lo Stato Parte in questione puòadottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformementeall’Accordo concernente l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulletariffe doganali e il commercio9 e secondo le procedure previste nell’articolo 25(Procedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).

Art. 20 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti

Qualora l’aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e incondizioni che causano o rischiano di causare:

a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamenteconcorrenziali dello Stato importatore Parte al presente Accordo, o

b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia o difficoltà tali dacausare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

9 RS 0.632.20, Allegato 1A.8

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lo Stato Parte implicato può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizionie le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione e provvedimentidi salvaguardia).

Art. 21 Adeguamento strutturale

1. In deroga ai disposti dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effettoequivalente), il Marocco può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata,provvedimenti intesi a introdurre dazi doganali.

2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazionedi nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confron-tati con gravi difficoltà che sono all’origine di importanti problemi sociali.

3. I dazi all’importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili, inMarocco, ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono essere superiorial 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei con-fronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. In alcun caso devono oltrepas-sare i dazi doganali prelevati dal Marocco sull’importazione di merci simili inprovenienza da qualsiasi Stato terzo. Il valore complessivo delle importazioni diprodotti gravati da tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delleimportazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell’AELS, qualidefiniti nell’articolo 2 (a), realizzate durante l’ultimo anno per il quale si dispone didati statistici.

4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a tre anni,sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Essi decadono alpiù tardi otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

5. Il Marocco informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intendeadottare e, su domanda degli Stati dell’AELS, prima della loro entrata in vigore siavviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti estabilire i settori nei quali sono introdotti. Se adotta tali provvedimenti, il Maroccocomunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganaliintrodotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l’abolizione didetti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loroentrata in vigore. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso.

Art. 22 Riesportazione e penuria grave

Qualora l’applicazione degli articoli 7 (Dazi di esportazione e gravami con effettoequivalente) e 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni eprovvedimenti con effetto equivalente) comporti:

a) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Statoesportatore Parte al presente Accordo applica per tale prodotto restrizioniquantitative o dazi all’esportazione, provvedimenti o gravami con effettoequivalente, oppure

b) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore, Parte alpresente Accordo, o il rischio di una simile penuria,

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e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alloStato esportatore, Parte al presente Accordo, quest’ultimo può adottare provvedi-menti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Pro-cedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimentidevono essere non discriminatori e devono essere revocati non appena le circostanzenon ne giustifichino più il mantenimento.

Art. 23 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Gli Stati Parte al presente Accordo si astengono dall’adottare provvedimentirestrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

2. Qualora uno Stato dell’AELS o il Marocco incontri o rischi di incontrare entrobreve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS o ilMarocco, a seconda dei casi, può adottare, secondo le condizioni previstedall’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e il Memoran-do d’Intesa sulle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il com-mercio del 199410 relative alla bilancia dei pagamenti, provvedimenti restrittivi pergli scambi, che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che nonoltrepassino lo stretto necessario per far fronte ai problemi della bilancia dei paga-menti. Si darà la preferenza ai provvedimenti basati sui prezzi, che saranno resiprogressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia deipagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustifichi più ilmantenimento. Lo Stato dell’AELS o il Marocco, a seconda dei casi, informa senzaindugio gli altri Stati Parte al presente Accordo nonché il Comitato misto di taliprovvedimenti, se possibile prima della loro introduzione e comunica loro il calen-dario della loro soppressione. Su domanda di uno Stato Parte al presente Accordo, ilComitato misto esamina la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.

Art. 24 Procedura arbitrale

1. Qualora una controversia tra Stati Parte al presente Accordo riguardoall’interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia stata composta, entro sei mesi,mediante consultazioni o nel quadro del Comitato misto, ogni Stato parte alla con-troversia può ricorrere all’arbitrato indirizzando una notifica scritta all’altro Statoparte alla controversia. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutti gli StatiParte al presente Accordo.

2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinatinell’Allegato VIII.

3. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del pre-sente Accordo e conformemente alle regole e ai principi applicabili del diritto inter-nazionale.

4. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per gli Stati partealla controversia.

10 RS 0.632.20, Allegato 1A.1.c

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Art. 25 Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia

1. Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardiaenunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati Parte al presenteAccordo si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consulta-zioni dirette e ne informano gli altri Stati Parte.

2. Impregiudicati i disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno StatoParte che intenda adottare provvedimenti si salvaguardia lo comunica senza indugioagli altri Stati Parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione utile. Leconsultazioni tra gli Stati Parte hanno luogo senza indugio in seno al Comitatomisto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.

3. a) In riferimento agli articoli 17 (Regole di concorrenza tra aziende) e 18 (Aiutigovernativi), gli Stati Parte implicati offrono al Comitato misto l’assistenzanecessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora loStato Parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il terminefissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non raggiunga un accordoal termine delle consultazioni o entro trenta giorni dal deposito delladomanda di consultazioni, lo Stato Parte implicato può adottare provvedi-menti adeguati al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica di cuisi tratta.

b) In riferimento agli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabiliall’importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave), ilComitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioninecessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato implicato. Inmancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del casoal Comitato misto, lo Stato Parte implicato può adottare i provvedimentinecessari per far fronte alla situazione.

c) In riferimento all’articolo 32 (Adempimento degli obblighi), lo Stato Partein questione fornirà al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti in vi-sta di un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire a una so-luzione mutuamente accettabile. Se il Comitato misto non perviene a dettasoluzione e se sono trascorsi più di tre mesi dalla data di notifica del caso, loStato Parte in questione potrà adottare provvedimenti appropriati.

4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli StatiParte al presente Accordo e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essisono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocatol’applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalledifficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nelminore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottatidal Marocco nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELSdevono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di unatto o di un’omissione del Marocco possono essere adottati unicamente dallo Stato odagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto oomissione.

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5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comi-tato misto al fine di valutarne le possibilità d’alleviamento, di sostituzione o disoppressione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento.

6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediatoescludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato Parte implicato può, nellesituazioni considerate negli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabiliall’importazione di taluni prodotti), e 22 (Riesportazione e penuria grave) nonchénel caso di aiuti governativi aventi un’incidenza diretta e immediata sugli scambi tragli Stati Parte, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisoristrettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sononotificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra gli Stati Parte alpresente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.

Art. 26 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a uno Stato Parte di adottare iprovvedimenti ritenuti necessari per:

a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenzialidella sua sicurezza;

b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi alivello internazionale o attuare politiche nazionalii) relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che

tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concor-renza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché alcommercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente oindirettamente per garantire l’approvvigionamento di uno stabilimentomilitare; o

ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, arma-mento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o

iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 27 Clausola evolutiva

1. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a riesaminare lo stesso in fun-zione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segna-tamente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti ifattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancitadal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Gli StatiParte possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e dipresentare, alla loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vistadell’apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottopo-sti a ratifica o ad approvazione degli Stati Parte al presente Accordo secondo leprocedure corrispondenti.

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Art. 28 Servizi e investimenti

1. Gli Stati Parte al presente Accordo riconoscono l’importanza crescente di talunisettori, come i servizi e gli investimenti, nei loro sforzi volti a sviluppare e a esten-dere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nel contesto dell’integra-zione euro-mediterranea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di promuoveremaggiormente gli investimenti e di giungere a una liberalizzazione graduale eall’apertura reciproca di mercati nell’ambito degli scambi di servizi, tenendo contodei lavori che in questo settore sono stati compiuti sotto l’egida dell’OMC.

2. Gli Stati dell’AELS e il Marocco esaminano gli sviluppi nel settore dei servizinell’intento di adottare provvedimenti reciproci di liberalizzazione.

3. Gli Stati dell’AELS e il Marocco discutono in seno al Comitato misto sullepossibilità di sviluppare e approfondire le relazioni reciproche nel quadro del pre-sente Accordo.

Art. 29 Assistenza tecnica

Nell’intento di facilitare l’applicazione del presente Accordo, le rispettive autoritàdegli Stati Parte convengono sulle modalità di assistenza tecnica e di cooperazione,in particolar modo negli ambiti della proprietà intellettuale, delle dogane e deiregolamenti tecnici. A tal fine, coordinano i loro sforzi con le organizzazioni inter-nazionali competenti.

Art. 30 Comitato misto

1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto,che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata a Zermatt neldicembre 1995.

2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati Parte siscambiano informazioni e, su domanda di uno di essi, si consultano in seno alComitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nell’abbattimentodegli ostacoli al commercio tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.

3. Il Comitato misto può decidere nei casi previsti dal presente Accordo. In meritoalle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Art. 31 Procedure del Comitato misto

1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto siriunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. OgniStato Parte al presente Accordo può chiederne la convocazione.

2. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.

3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di uno Stato Parte alpresente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità con ledisposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionataesplicitamente un’altra data, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva.

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4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamentointerno che deve disciplinare in particolare la convocazione delle riunioni, la desi-gnazione e la durata del mandato del presidente.

5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro cheesso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.

Art. 32 Adempimento degli obblighi

1. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla rea-lizzazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incom-bono loro in virtù dello stesso.

2. Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che il Marocco sia venuto meno a un ob-bligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, o viceversa, lo Stato Parteinteressato o il Marocco, a seconda dei casi, può adottare provvedimenti adeguatisecondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applica-zione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 33 Relazioni tra il presente Accordo e l’Accordo che istituisce l’OMC

Le Parti al presente Accordo si impegnano affinché quest’ultimo sia conforme ailoro diritti e obblighi ai sensi dell’OMC. Il trattamento che le Parti si accordanoreciprocamente non è meno favorevole di quello definito dall’OMC.

Art. 34 Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. IlComitato misto può decidere di modificarle.

Art. 35 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazione commerciali tra ogni Stato dell’AELS eil Marocco, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, salvodisposizioni contrarie del presente Accordo.

Art. 36 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica sul territorio degli Stati Parte, fatte salve le disposi-zioni previste dal Protocollo E.

Art. 37 Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontalieroe altri accordi preferenziali

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali,zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordipreferenziali conformemente all’articolo XXIV e alla parte IV del GATT del 1994,sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio alle relazioni commerciali contem-plate nel presente Accordo.

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Art. 38 Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati nell’articolo 34(Allegati e protocolli) – approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accetta-zione agli Stati Parte al presente Accordo ed entrano in vigore se sono stati accettatida tutti gli Stati Parte. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazionesono depositati presso il Governo depositario.

Art. 39 Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderireal presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l’adesione, laquale deve essere negoziata tra lo Stato candidato e gli Stati Parte interessati. IlComitato misto fissa nel contempo le modalità dell’adesione. Lo strumentod’adesione è depositato presso il Governo depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderirvi, il presente Accordo entra in vigore il primogiorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 40 Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Stato Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scrittaal Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificada parte del Governo depositario.

2. Se il Marocco si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, setutti i Paesi dell’AELS si ritirano, esso scade al termine del periodo dell’ultimopreavviso.

3. Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutivadell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte alpresente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.

Art. 41 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositatipresso il Governo depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivoal deposito di tutti gli strumenti di ratifica.

Art. 42 Governo depositario

Il Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Statiche hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ognistrumento di ratifica o d’adesione nonché d’accettazione degli emendamenti effet-tuati in virtù dell’articolo 38, come pure l’entrata in vigore del presente Accordo edei relativi emendamenti, la sua scadenza o il ritiro di un qualsiasi Stato.

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In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato ilpresente Accordo.

Fatto a Ginevra il 19 giugno 1997, in un solo esemplare in lingua inglese e francese,i due testi facenti parimenti fede, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia.Il Governo depositario ne trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firma-tari e aderenti.

Seguono le firme

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Protocollo di intesarelativo all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Marocco

Protocollo B

1. Gli Stati Parte convengono che le disposizioni dell’articolo 1 e) del Protocollo Bnon pregiudicano il diritto del Marocco di beneficiare del trattamento speciale edifferenziato e di qualsiasi altra deroga accordata ai Paesi in sviluppo dall’Accordorelativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT del 199411.

2. L’appendice II del Protocollo B si basa sulla versione del sistema armonizzato(HS) 1992. Esso sarà adeguato mediante decisione del Comitato misto alla secondarevisione dell’HS (HS versione 1996)12 il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo.

3. Gli Stati membri dell’AELS e il Marocco si dichiarano pronti a includere laTunisia in un sistema di cumulo diagonale, a condizione che gli scambi effettuati tragli Stati dell’AELS e la Tunisia e tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati daregole di origine identiche a quelle dell’Accordo e che la cooperazione amministra-tiva sia assicurata.

4. Dal momento in cui gli Stati dell’AELS avranno stabilito un accordo di liberoscambio con l’Algeria, gli Stati Parte si dichiarano pronti a discutere le possibilità diincludere l’Algeria nelle disposizioni relative alla cumulazione in materia di regoled’origine.

5. Gli Stati dell’AELS e il Marocco convengono di esaminare le possibilità diincludere, su una base di reciprocità fra le tre Parti contraenti, le Comunità Europeenelle disposizioni dell’Accordo relative alla cumulazione in materia di regoled’origine.

6. Inoltre, gli Stati membri dell’AELS e il Marocco convengono di esaminare lepossibilità di una futura estensione e miglioramento dell’applicazione delle regoled’origine – ivi incluse cumulazione, ristorni ed esoneri – in vista di ampliare e dipromuovere la produzione e il commercio tra i Paesi europei e i Paesi della regionemediterranea.

7. In ogni caso, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo sa-ranno avviate discussioni tra il Marocco e gli Stati membri dell’AELS, volte adadottare il Protocollo B in funzione dei progressi realizzati con le Comunità Europeee l’OMC nell’ambito delle regole d’origine.

Eccezioni generali

8. L’Accordo AELS-Marocco non ostacola i divieti o le restrizioni all’importazioneo al transito di prodotti, adottati a titolo di protezione dell’ambiente e imposti invirtù delle disposizioni dell’articolo 9 (Eccezioni generali), se tali divieti o restrizio-ni sono applicati congiuntamente a misure equivalenti imposte sul piano nazionale o

11 RS 0.632.20, Allegato 1A.912 Il testo di questa versione non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La

versione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Distribuzione pubblica-zioni, 3003 Berna.

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messe in opera in virtù degli obblighi derivanti da un Accordo intergovernativosull’ambiente. Qualsiasi difficoltà di interpretazione causata dalla nozione di «prote-zione dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 9 sono esaminate dal Comitato misto.

Pagamenti e trasferimenti

9. Le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 3 sono applicabili a condizione che gliinvestimenti siano effettuati in moneta straniera.

10. La Svizzera e il Marocco confermano che l’articolo 14 paragrafo 3 e il para-grafo 9 del presente Protocollo di intesa sono senza effetto sul loro accordo dipromozione e di reciproca protezione degli investimenti del 3 aprile 199113.

Appalti pubblici

11. Gli Stati Parte si impegnano attivamente affinché i lavori sugli appalti pubblicisiano condotti sotto l’egida dell’OMC, come stipulato dalla Dichiarazione ministe-riale di Singapore.

Protezione della proprietà intellettuale

12. In virtù dell’Accordo sullo SEE14, gli Stati dell’AELS applicano nella lorolegislazione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre197315 sui brevetti. L’Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivantidall’articolo 16 (Protezione della proprietà intellettuale) non differiscano material-mente dagli obblighi derivanti dall’Accordo SEE.

Adeguamento strutturale

13. Rimane inteso che il livello di un dazio percepito in virtù dell’articolo 21 (Ade-guamento strutturale) non deve oltrepassare il 25 per cento.

14. Per ciò che concerne l’articolo 21 paragrafo 3 (Adeguamento strutturale), incaso di disaccordo sul valore reale delle importazioni dei prodotti industriali, sifarà riferimento alle statistiche del commercio internazionale, quali quelle dellaECE/ONU, dell’OMC e dell’OCSE.

Cooperazione economica tra gli Stati dell’AELS e il Marocco

15. Gli Stati dell’AELS si dichiarano pronti a sostenere gli sforzi del Marocco nellaprospettiva del suo sviluppo sociale ed economico a lungo termine e a promuoverela cooperazione sulla base della Dichiarazione di Zermatt.

16. La cooperazione sarà stabilita in settori legati al processo di liberalizzazionedell’economia marocchina e segnatamente al processo di liberalizzazione del com-mercio tra il Marocco e gli Stati dell’AELS, e sarà concentrata sulle attività e neisettori nei quali gli Stati dell’AELS vantano una particolare esperienza.

13 RS 0.975.254.914 FF 1992 IV 115 RS 0.232.142.2

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Accordoin forma di scambio di letteretra la Confederazione Svizzera e il Regno del Maroccorelativo al commercio dei prodotti agricoli

Concluso il 19 giugno 1997Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 199816

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 30 aprile 1998Entrato in vigore il 1° dicembre 1999

Traduzione17

Tahar NejjarAmbasciatoreCapo della Delegazione marocchina

S.E. Oscar ZossoAmbasciatoreCapo della Delegazione svizzera

Ginevra, 19 giugno 1997

Signor Ambasciatore,

In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore:

«Mi pregio riferirmi alle trattative sull’Accordo applicabile al commercio di prodottiagricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e il Regno delMarocco (di seguito: il Marocco) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusio-ne di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Marocco e aventi peroggetto segnatamente l’applicazione dell’articolo 12 di questo Accordo.

Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative:

I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera al Marocco alle condizionienunciate nell’Allegato I alla presente lettera;

II. concessioni tariffali accordate dal Marocco alla Svizzera alle condizionienunciate all’Allegato II alla presente lettera;

III. ai fini dell’applicazione degli allegati I e II, l’Allegato III alla presente lette-ra definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa;

IV. gli allegati I–III sono parti integranti del presente Accordo.

Le Parti al presente Accordo dichiarano la loro volontà di promuovere, su basereciproca, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli nel quadro dellerispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da loro sottoscritti. Esse

16 RU 2003 315217 Dal testo originale francese (RO 2003 3172).

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riesamineranno periodicamente le condizioni che regolano gli scambi dei loro pro-dotti agricoli. Convocheranno inoltre senza indugio consultazioni nel caso in cui siverificassero difficoltà nello scambio di prodotti agricoli e si adopereranno pertrovare soluzioni adeguate.

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto chequesto Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera mediante un Trattato diunione doganale18.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive pro-cedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell’Ac-cordo tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l’Accordo di libero scam-bio tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.

La denuncia, da parte del Marocco o della Svizzera, dell’Accordo di libero scambioporrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire della stessa datadell’Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Governo del Marocco inmerito al contenuto della presente lettera.»

Mi pregio di confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto diquesta lettera.

Gradisca, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Per il Regno del Marocco:

Tahar Nejjar

18 RS 0.631.112.514

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Allegato I

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione svizzeraal Regno del Marocco

A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra i Paesidell’AELS e il Regno del Marocco, la Svizzera** accorderà a quest’ultimo, su baseautonoma, le seguenti concessioni tariffali per i prodotti originari del Regno delMarocco.

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o perornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti,impregnati o altrimenti preparati:– freschi:– – dal 1° maggio al 25 ottobre:– – – garofani:

10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*

Esente

– – – rose:10 41 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 13)*Esente

– – – diversi dalle rose e dai garofani:– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*

10 51 – – – – – legnosi 20.—10 59 – – – – – altri 20.—

– altri:90 10 – – essiccati, allo stato naturale Esente90 90 – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati) Esente

0604. Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fioriné boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi oper ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti,impregnati o altrimenti preparati:– diversi dai muschi e dai licheni:

99 90 – – diversi da quelli freschi o semplicemente essiccati (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)

50.—

0701. Patate, fresche o refrigerate:– da semina:

10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*

Esente

– altre:90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 14)*3.—

0702. Pomodori, freschi o refrigerati:– pomodori ciliegia (cherry):

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Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

00 10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile Esente– pomodori peretti (di forma allungata):

00 20 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

00 30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente– altri:

00 90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei,

freschi o refrigerati:– cipolle e scalogni:– – cipolline da semina:

10 11 – – – dal 1° maggio al 30 giugno esente– – – dal 1° luglio al 30 aprile:

10 13 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

– – altre cipolle e scalogni:– – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollette e cipolle primavera):

10 20 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. coni. 15)*

esente

– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:

10 30 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

– – – lampagioni:10 40 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:10 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*esente

– – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:

10 50 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 51 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

– – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:

10 60 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 61 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

– – – altre cipolle mangerecce:10 70 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

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Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

10 71 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

10 80 – – – scalogni esente20 00 – aglio esente

– porri e altri ortaggi agliacei:– – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:

9010 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.—– – – dal 1º marzo al 15 febbraio:

90 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – altri porri:90 20 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.—

– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

90 90 – – altri 5.—0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti

commestibili simili del genere Brassica, freschi orefrigerati:– cavolfiori e cavoli broccoli:– – cimone:

10 10 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

10 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

– – romanesco:10 20 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*esente

– – altri:10 90 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:10 91 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*esente

– cavoletti di Bruxelles:20 10 – – dal 1° febbraio al 31 agosto 5.—

– – dal 1° settembre al 31 gennaio:20 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.—

– altri:– – cavoli rossi:

90 11 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente– – – dal 30 maggio al 15 maggio:

90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

– – cavoli bianchi:90 20 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente

– – – dal 15 maggio al 1° maggio:

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Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003

3176

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

– – cavoli a punta:90 30 – – – dal 16 marzo al 31 marzo esente

– – – dal 1° aprile al 15 marzo:90 31 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*esente

– – cavoli di Milano:90 40 – – – dall’11 maggio al 24 maggio esente

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*esente

– – broccoli:90 50 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*esente

– – cavoli cinesi:90 60 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.—

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – Pak-Choi:90 63 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.—

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:90 64 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – cavoli rapa:90 70 – – – dal 16 dicembre al 14 marzo 5.—

– – – dal 15 marzo al 15 dicembre:90 71 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – cavoli ricci senza testa:90 80 – – – dall’11 maggio al 24 maggio 5.—

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:90 81 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

90 90 – – altri 5.—0705. Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.),

fresche o refrigerate:– lattughe:– – a cappuccio:– – – lattuga iceberg, senza corona:

11 11 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

11 18 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

3.50

– – – Batavia e altre lattughe iceberg:11 20 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50

– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

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Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003

3177

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

11 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

3.50

– – – altre:11 91 – – – – dall’11 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – dal 1° marzo al 10 dicembre:11 98 – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – altre:– – – lattuga romana:

19 10 – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—– – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – – lattughino:– – – – foglia di quercia:

19 20 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 21 – – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – – – lollo, rosso:19 30 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:19 31 – – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – – – lollo, diverso da quello rosso:19 40 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:19 41 – – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – – – altre:19 50 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:19 51 – – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – – altre:19 90 – – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio 5.—

– – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre:19 91 – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– cicorie:– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum):

21 10 – – – dal 21 maggio al 30 settembre 3.50– – – dal 1° ottobre al 20 maggio:

21 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

3.50

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Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003

3178

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

0706. Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera(salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radicicommestibili, freschi o refrigerati:– carote e navoni:– – carote:– – – con foglie, in mazzi:

10 10 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 2.10– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:

10 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

2.10

– – – altre:10 20 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 2.10

– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*2.10

– – rape bianche:10 30 – – – dal 16 gennaio al 31 gennaio 2.10

– – – dal 1° febbraio al 15 gennaio:10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*2.10

– altri:– – barbabietole da insalata (bietole rosse):

90 11 – – – dal 16 giugno al 29 giugno 2.—– – – dal 30 giugno al 15 giugno:

90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

2.—

– – scorzonera:90 21 – – – dal 16 maggio al 14 settembre 3.50

– – – dal 15 settembre al 15 maggio:90 28 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*3.50

– – sedano-rapa:– – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):

90 30 – – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 5.—– – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:

90 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – – altro:90 40 – – – – dal 16 giugno al 29 giugno 5.—

– – – – dal 30 giugno al 15 giugno:90 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – ramolacci (escluso il rafano):90 50 – – – dal 16 gennaio alla fine di febbraio 5.—

– – – dal 1° marzo al 15 gennaio:90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – rapanelli:

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Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003

3179

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

90 60 – – – dall’11 gennaio al 9 febbraio 5.—– – – dal 10 febbraio al 10 gennaio:

90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

90 90 – – altri 5.—0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

– cetrioli:– – cetrioli per insalata:

00 10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:00 20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:00 21 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:

00 30 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 31 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – altri cetrioli:00 40 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:00 41 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

00 50 – cetriolini 5.—0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

– piselli (Pisum sativum):– – taccole:

10 10 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente– – – dal 20 maggio al 15 agosto:

10 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – altri:10 20 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente

– – – dal 20 maggio al 15 agosto:10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):20 10 – – da sgranare esente

– – piattoni:20 21 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:20 28 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*esente

– – fagiolini long beans:

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Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003

3180

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

20 31 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

20 38 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

– – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):20 41 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:20 48 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*esente

– – altri:20 91 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:20 98 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*esente

– altri legumi da granella:90 10 – – semi dì guarea, per l’alimentazione degli animali 10.—

– – altri:– – – per l’alimentazione umana:

90 80 – – – – dal 1° novembre al 31 maggio esente– – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:

90 81 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

90 90 – – – altri esente0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

– carciofi:10 10 – – dal 1° novembre al 31 maggio esente

– – dal 1° giugno al 31 ottobre:10 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.—

– asparagi:– – asparagi verdi:

20 10 – – – dal 16 giugno al 30 aprile esente– – – dal 1º maggio al 15 giugno:

20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

esente

20 90 – – altri 3.50– melanzane:

30 10 – – dal 16 ottobre al 31 maggio esente– – dal 1º giugno al 15 ottobre:

30 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.—– sedano, esclusi i sedani-rapa:– – sedano coste verde:

40 10 – – – dal 1º gennaio al 30 aprile 5.—– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

40 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – sedano coste bianco:40 20 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.—

– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

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Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003

3181

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

40 21 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – altro:40 90 – – – dai 1° gennaio al 14 gennaio 5.—

– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:40 91 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

– funghi e tartufi:51 00 – – funghi esente52 00 – – tartufi esente

– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:– – peperoni:

60 11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente60 12 – – – dal 1° aprile al 31 ottobre 5.—60 90 – – altri esente

– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini):– – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):

70 10 – – – dal 16 dicembre al 14 febbraio 5.—– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:

70 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

70 90 – – altri 5.—– altri:– – prezzemolo:

90 40 – – – dal 1° gennaio al 14 marzo 5.—– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:

90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

5.—

– – zucchine, incluse le zucchine con fiore:90 50 – – – dal 31 ottobre al 19 aprile 5.—

– – – dal 20 aprile al 30 ottobre:90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 15)*5.—

90 80 – – crescione, dente di leone 5.—ex 90 99 – – olive 5.—0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per

esempio, con anidride solforosa o in acqua salata,solforata o con aggiunta di altre sostanze atte adassicurarne temporaneamente la conservazione), ma nonatti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

10 00 – cipolle 5.—20 00 – olive 5.—30 00 – capperi esente40 00 – cetrioli e cetriolini 5.—

ex 90 00 – pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

5.—

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Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003

3182

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

0712. Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fetteoppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

20 00 – cipolle esente30 00 – funghi e tartufi esente

– altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi:– – patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate:

90 21 – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*

10.—

90 70 – – – granoturco dolce, per l’alimentazione degli animali

15.—

– – agli e pomodori, non mescolati:ex 90 81 – – – in recipienti eccedenti 5 kg esenteex 90 89 – – – altri esente0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati

o spezzati, per l’alimentazione umana:– piselli (Pisum sativum):

10 19 – – in grani intieri, non lavorati esente10 99 – – altri esente

– ceci:20 99 – – lavorati esente

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):– – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:

31 99 – – – lavorati esente– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis):

32 19 – – – in grani intieri, non lavorati esente32 99 – – – altri esente

– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):33 19 – – – in grani intieri, non lavorati: esente33 99 – – – altri esente

– – altri:39 19 – – – in grani intieri, non lavorati esente39 99 – – – altri esente

– lenticchie:40 99 – – lavorate esente

– fave (Vicia faba var. major) e favelle (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

50 99 – – lavorate esente– altri:

90 99 – – lavorati esente0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur,

patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore difecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati oessiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma dipellets; midollo della palma a sago:– radici di manioca:

10 10 – – per l’alimentazione di animali —.75

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3183

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

10 90 – – altre —.75– patate dolci:

20 10 – – per l’alimentazione di animali —.7520 90 – – altre —.75

– altri:90 10 – – per l’alimentazione di animali —.7590 90 – – altri —.75

0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciateo decorticate, per l’alimentazione umana:– mandorle:

11 00 – – con guscio esente12 00 – – sgusciate esente

– nocciole (Corylus spp.):22 90 – – sgusciate esente

– noci comuni:31 90 – – con guscio esente32 90 – – sgusciate esente50 00 – pistacchi esente

0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi emangostani, freschi o secchi:

10 00 – datteri esente– fichi:

20 10 – – freschi esente20 20 – – secchi esente40 00 – avocadi esente

0805. Agrumi, freschi o secchi:10 00 – arance 5.—20 00 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma);

clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi5.—

30 00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limene (Citrus aurantìfolia)

esente

40 00 – pompelmi e pomeli esente0806. Uve:

20 00 – secche esente0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

– meloni (compresi i cocomeri):11 00 – – cocomeri esente19 00 – – altri esente

0808. Mele, pere e cotogne, fresche:– mele:– – da sidro e da distillazione:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)*

esente

– – altre mele:– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 21 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio esente– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

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Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003

3184

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

10 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*

esente

– – – in altro imballaggio:10 31 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio 2.50

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:10 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 17)*2.50

– pere e cotogne:– – da sidro e da distillazione:

20 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)*

esente

– – altre pere e cotogne:– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

20 21 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno esente– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

20 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*

esente

– – – in altro imballaggio:20 31 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.50

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:20 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 17)*2.50

0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci),prugne e prugnole, fresche:– albicocche:– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 11 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 18 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*

esente

– – in altro imballaggio:10 91 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:10 98 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 18)*esente

– ciliegie:20 10 – – dal 1° settembre al 19 maggio esente

– – dal 20 maggio al 31 agosto:20 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* esente

– prugne e prugnole:– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:– – – susine (comprese le prugne):

40 12 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

40 13 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*

esente

40 15 – – – prugnole esente– – in altro imballaggio:– – – susine (comprese le prugne):

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3185

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

40 92 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

40 93 – – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*

esente

40 95 – – – prugnole esente0810. Altre frutta fresche:

– fragole:10 10 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente

– – dal 15 maggio al 31 agosto:10 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* esente

– lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:– – lamponi:

20 10 – – – dal 15 settembre al 31 maggio esente– – – dal 1° giugno al 14 settembre:

20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*

esente

– – more di rovo o di gelso:20 20 – – – dal 1° novembre al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:20 21 – – – – nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 19)*esente

20 30 – – more-lamponi esente– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina:– – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):

30 10 – – – dal 16 settembre al 14 giugno esente– – – dal 15 giugno al 15 settembre:

30 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*

esente

30 20 – – uvaspina esente40 00 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere

«Vaccinium»esente

50 00 – kiwi esente– altri:

90 91 – – frutta tropicali esente90 99 – – altri esente

0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anchecon aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

ex 10 00 – fragole 22.501

– lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uvaspina:

20 10 – – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

8.—

ex 20 90 – – altri 22.501

– altre:90 10 – – mirtilli 20.—

– – frutta tropicali:90 21 – – – carambole esente90 29 – – – altre esente

ex 90 90 – – altre 22.501

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3186

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

0812. Frutta temporaneamente conservate (per esempio, conanidride solforosa o in acqua salata, solforata o conaggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne tempora-neamente la conservazione), ma non atte perl’alimentazione nello stato in cui sono presentate:

20 00 – fragole 2.—– altre:

90 10 – – frutta tropicali esenteex 90 90 – – agrumi, lamponi e ribes a grappoli 5.—0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a

0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio diquesto capitolo:

10 00 – albicocche esente– prugne:

20 10 – – intiere esente20 90 – – altre 7.20

0814. 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle dicocomeri), fresche, congelate. presentate in acqua salata,solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicu-rarne temporaneamente la conservazione oppure secche

esente

0904. Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere«Capsicum» o dei genere «Pimenta», essiccati o tritatio polverizzati:– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati o tritati o polverizzati:

20 10 – – non lavorati esente20 90 – – altri esente

0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo,di cumino, di carvi; bacche di ginepro:

20 00 – semi di coriandolo esente0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro,

curry e altre spezie:20 00 – zafferano esente40 00 – timo; foglie di alloro esente

1008. Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:– scagliola:– – altra:

30 90 – – – altra esente– altri cereali:– – triticale:– – – altro:– – – – denaturato:

90 39 – – – – – altro esente– – altri:– – – altri:

90 99 – – – – altri esente

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3187

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

1207. Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:40 91 – semi di sesamo, per l’alimentazione umana esente

1211. Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzateprincipalmente in profumeria, in medicina o nellapreparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschio secchi. anche tagliati, frantumati o polverizzati:– diversi dalle radici di liquirizia e di ginseng

90 10 – – intieri, non lavorati esente90 90 – – altri esente

1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne dazucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anchepolverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodottivegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte dellavarietà Cichorium intybus sativum) impiegati principal-mente nell’alimentazione umana, non nominati nécompresi altrove:– carrube, compresi i semi di carrube:

10 10 – – semi di carrube esente– – altri:

10 99 – – – diversi da quelli per l’alimentazione di animali esente– alghe:

20 10 – – farina, per l’alimentazione di animali —.5020 90 – – altri esente30 00 – noccioli e mandorle di albicocche, di pesche

o di prugneesente

1302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati epectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivatida vegetali, anche modificati:– succhi e estratti vegetali:

11 00 – – oppio esente12 00 – – di liquirizia esente13 00 – – di luppolo esente14 00 – – di piretro o di radici delle piante da rotenone esente

– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

31 00 – – agar-agar esente– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

32 10 – – – per usi tecnici esente32 90 – – – altri esente

1403. Materie vegetali delle specie usate principalmente inlavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (peresempio, bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini,rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta,cortecce di tiglio):

10 00 – saggina per scope (Sorghum vulgare var. technicum) esente

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3188

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma nonmodificati chimicamente:– vergini:

10 10 – – per l’alimentazione di animali 5.50– – altri:

10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l 5.502

10 99 – – – altri 5.502

– altri:90 10 – – per l’alimentazione di animali 5.50

– – altri:90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l 5.502

90 99 – – – altri 5.502

1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalleolive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente emiscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni dellavoce 1509 per usi tecnici:

ex 00 91 – greggi esenteex 00 99 – altri esente1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e

loro frazioni, fissi, anche raffinati. ma non modificatichimicamente per usi tecnici:– olio di ioioba e sue frazioni:

ex 60 91 – – in cisterne o fusti metallici esenteex 60 99 – – altri esente2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di

piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acidoacetico:

ex 90 90 – olive e capperi esenteex 90 90 – pimenti del genere «Capsicurri» o del genere

«Pimenta»25.—

2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell’acetoo nell’acido acetico:– pomodori, interi o in pezzi:

10 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg 6.5010 20 – – in recipienti non eccedenti 5 kg 11.50

– altri:90 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg 6.50

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:90 21 – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in

recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento

esente

90 29 – – – altri 11.502003. Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto

o nell’acido acetico:10 00 – funghi esente

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3189

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma nonnell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi daiprodotti della voce 2006:– altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi, diversi dalle patate:– – in recipienti eccedenti 5 kg:

90 11 – – – asparagi 8.4090 12 – – – olive esente90 19 – – – altri ortaggi o legumi 10.—3

– – – miscele di ortaggi o legumi:90 39 – – – – altre miscele 10.—3

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:90 41 – – – asparagi 6.—90 42 – – – olive esente90 49 – – – altri legumi 14.—3

– – – miscele di ortaggi o legumi:90 69 – – – – altre miscele 14.—3

2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma nonnell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi daiprodotti della voce 2006:– piselli (Pisum sativum):

40 90 – – in recipienti non eccedenti 5 kg 14.—– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):– – fagioli, sgranati:

51 90 – – in recipienti non eccedenti 5 kg 14.—60 90 – asparagi, in recipienti non eccedenti 5 kg 6.—

– olive:70 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg esente70 90 – – altri esente

– frutti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», capperi e carciofi:– – in recipienti eccedenti 5 kg:

ex 90 11 – – – non mescolati 25.—ex 90 39 – miscele di frutti del genere «Capsicum» o del genere

«Pimenta», capperi o carciofi, senza l’aggiunta di altri ortaggi o legumi

25.—

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:ex 90 40 – – – non mescolati 35.—ex 90 69 – miscele di frutti del genere «Capsicum» o del genere

«Pimenta», capperi o carciofi, senza l’aggiunta di altri ortaggi o legumi

35.—

2006. Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti dipiante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate ocristallizzate):

00 10 – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali esenteex 00 90 – diversi dalle mele e dalle pere 22.50

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3190

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimentipreparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccherio di altri dolcificanti o di alcole, non nominate nécomprese altrove:– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

11 90 – diversi dal burro d’arachidi (Peanutbutter) esente– – altri:

19 10 – – – frutta tropicali: esente19 90 – nocciole, pistacchi 7.5020 00 – ananassi 10.—

– agrumi:30 10 – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri

dolcificanti12.50

80 00 – fragole 6.—– altre, (diverse da quelle delle voci 2008.3090/7090), compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:– – miscugli, non contenenti cuori di palma:

ex 92 11 – – – di frutta tropicali esenteex 92 99 – – – altri 20.—

– – altre:– – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11 – – – – di frutta tropicali esente99 19 – – – – altre 5.—

– – – altre:– – – – altre frutta, diverse dalle mele:

99 96 – – – – – frutta tropicali esente99 97 – – – – – altri 6.—

2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi olegumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con osenza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:– succhi d’arancia:– – congelati:

ex 11 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

14.—

ex 11 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

14.—

– – altri:ex 19 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti,

concentrati14.—

ex 19 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

14.—

– succhi di pompelmo o di pomelo:– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

20 11 – – – concentrati 14.—ex 20 20 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti,

concentrati14.—

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3191

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

– succhi di altri agrumi:– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

30 11 – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato) esenteex 30 19 – – – altri, concentrati 14.—

– succhi di ananasso:40 10 – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 11.—40 20 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 28.—50 00 – succhi di pomodoro 10.—

– succhi di uva (compresi i mosti di uva):60 31 – – concentrati, importati nei limiti del contingente

doganale (n. cont. 22)*50.—

– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:80 10 – – succhi di ortaggi o legumi 4.—

– – altri, diversi da quelli di mele o di pere:– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 81 – – – – di frutta tropicali Esenteex 80 89 – – – – di datteri Esente

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:80 98 – – – – di frutta tropicali Esente

ex 80 99 – – – – di datteri esente– miscugli di succhi:– – succhi di ortaggi o legumi:– – – contenenti succhi di mele o di pere:

90 11 – – – – importati nei limiti de! contingente doganale (n. cont. 21)*

4.—

90 29 – – – altri 4.—2201. Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali

e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altridolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:

10 00 – acque minerali e acque gassate esente90 00 – altri esente

2204. Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole;mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:

10 00 – vini spumanti 26.—– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole:– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

21 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 17.50– – altri:

29 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 17.50

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3192

Aliquota preferenziale

Applicabile aliquotaNPF meno

Voce dellatariffa svizzera

Designazione del prodotto

Fr./100 kgpeso lordo

Fr./100 kgpeso lordo

1 2 3 4

2207. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometricovolumico di 80 % voi o più; alcole etilico e acquaviti,denaturati, di qualsiasi titolo:

10 00 – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % voi o più

esente

20 00 – alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo esente

Note esplicative all’Allegato I1 Nel caso ci fossero divergenze concernenti la descrizione del prodotto alla colonna 2, farà

stato la Legge sulla tariffa delle dogane svizzere.2 L’asterisco (*) nella colonna 2 significa che le riduzioni di dazio indicate nella colonna 3

verranno accordate solo nell’ambito dell’applicazione dei contingenti doganali OMC.

Note in calce1 senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la

vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale.2 per usi tecnici: esente3 piselli, fagioli e cipolle** Le concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché resterá in

vigore il Trattato del 29 febbraio 1923 stipulato tra la Confederazione svizzera e ilPrincipato del Liechtenstein.

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3193

Allegato II

Concessioni tariffali accordate dal Regno del Maroccoalla Confederazione Svizzera

A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra i Paesidell’AELS e il Regno del Marocco, il Marocco accorderà alla ConfederazioneSvizzera, le seguenti19 concessioni tariffali per i prodotti originari della Svizzera20.Il Marocco è pronto a riconsiderare tali concessioni allorquando le aliquote consoli-date dell’OMC/GATT sono uguali o inferiori alle aliquote preferenziali.

Voce di tariffa Designazione del prodotto Aliquotapreferen-ziale(%)

Contingentedoganale21

(t)

0406. Formaggi e latticini:0406.20 – Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi 40 1000406.30 – formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o

in polvere 54 1000

0406.90 – altri formaggi:– – formaggi a pasta pressata e cotta:

11 – – – destinati alla fabbricazione di formaggi e importati direttamente dalle industrie interessate

30 350

19 – – – altri 40 2001302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati

e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessentiderivati da vegetali, anche modificati:

1302.20 – sostanze pectiche, pectinati e pectati 251516. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,

parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati,riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma nonaltrimenti preparati:

1516.10 – grassi e oli animali e loro frazioni 215 2201516.20 – grassi e oli vegetali e loro frazioni 215 5202008. Polveri di frutta e altre parti commestibili di piante,

altrimenti preparate o conservate, con o senzaaggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole,non nominate né comprese altrove:

ex 2008.40 – pere 10ex 2008.50 – albicocche 25 25ex 2008.60 – ciliegie 2,5ex 2008.70 – pesche 25ex 2008.80 – fragole 25ex 2008.92 – miscugli 25ex 2008.99 – altri 25

19 Queste concessioni saranno pure accordate dal Marocco al Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del 29 febbraio 1923, stipulato tra la Confederazionesvizzera e il Principato del Liechtenstein.

20 Le regole d’origine contenute nel Protocollo B dell’Accordo di libero scambio fra gliStati dell’AELS e il Marocco sono applicabili mutatis mutandis.

21 In mancanza d’indicazioni, le concessioni sono accordate senza limiti quantitativi.

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3194

Voce di tariffa Designazione del prodotto Aliquotapreferen-ziale(%)

Contingentedoganale(t)

2009. Polveri di succhi di frutta (compresi i mosti di uva)o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiuntadi alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altridolcificanti:

ex 2009.70 – succhi di mela 25ex 2009.80 – succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi 25ex 2009.90 – miscugli di succhi 25

2101. Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè odi mate e preparazioni a base di questi prodotti o abase di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altrisuccedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenzee concentrati:

2101.10 – estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè

2,5

2101.20 – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate

2,5

2103. Preparazioni per salse e salse preparate; condimenticomposti; farina di senape e senape preparata:

2103.30 – farina di senape, anche preparata e senape 252309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione

degli animali:2309.90 – altri 35 200

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3195

Allegato III

Regole d’origine e modalità di cooperazione amministrativaapplicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo

1. (1) Per l’applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato origina-rio del Marocco o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto inquesto Paese.

(2) Sono considerati interamente ottenuti in Marocco o in Svizzeraa) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;b) gli animali viventi ivi nati e allevati;c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati;d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati

nei capoversi (2) a) e c).

(3) I materiali da imballaggio e i recipienti di condizionamento che contengo noun prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest’ultimosia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessariostabilire se i materiali d’imballaggio o i recipienti per il condizionamentosiano o meno originari.

2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quellimenzionati nelle colonne 1 e 2 dell’elenco che figura nell’appendice al presenteAllegato, ottenuti in Marocco o in Svizzera e contenenti materie non necessaria-mente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definitenella colonna 3 relativa alle lavorazioni e alle trasformazioni.

3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai pro-dotti che dal Marocco sono trasportati direttamente in Svizzera senza passareattraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari delMarocco o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammen-tato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi daSvizzera o Marocco, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo sudetti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche e iprodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganalidei Paesi di transito o deposito, non vengano commerciati o consumati e nonabbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelledestinate a garantirne la conservazione.

(2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere fornita la provadell’avvenuta osservanza delle condizioni enunciate nel capoverso 1) inconformità alle disposizioni dell’articolo 13 (2), Protocollo B dell’Accordotra gli Stati dell’AELS e il Marocco.

4. Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono impor-tati in Svizzera o in Marocco su presentazione di un certificato di circolazione dellemerci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell’esportatore, rila-sciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell’Accordo tra gli Statidell’AELS e il Marocco.

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5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell’Accordo tra Stati dell’AELS e ilMarocco relativo al ristorno o all’esenzione dai dazi, ai certificati d’origine e agliaccordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restandointeso che il divieto del ristorno o dell’esenzione dai dazi, oggetto di queste disposi-zioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli cui si applical’Accordo tra gli Stati AELS e il Marocco.

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Appendice dell’Allegato III

Lista dei prodotti citati al paragrafo 2 dell’Allegato III per i qualisono applicabili altre condizioni diverse dal criterio dell’ottenimentointegrale.

I prodotti menzionati nella lista non sono coperti interamente dall’accordo.È pertanto necessario consultare gli Allegati I e II dell’accordo.

Voce ditariffa SA

Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali nonoriginari che conferisce il carattere di prodottioriginari

(1) (2) (3)

0406 Formaggi e latticini Fabbricazione a partire da materiali diqualsiasi voce di tariffa, esclusi il lattee la crema di latte della voce 0401 o0402

0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, permazzi o per ornamento, freschi,essiccati, imbianchiti, tinti, impregnatio altrimenti preparati

Fabbricazione in cui tutti i prodottiutilizzati del capitolo 6 devono esseregià prodotti originari

0604 Fogliame, foglie, rami e altre parti dipiante, senza fiori né boccioli di fiori,e erbe, muschi e licheni, per mazzi oper ornamento, freschi, essiccati,imbianchiti, tinti, impregnati oaltrimenti preparati

Fabbricazione in cui tutti i prodottiutilizzati del capitolo 6 devono esseregià prodotti originari

0711 Ortaggi o legumi temporaneamenteconservati (per esempio, con anidridesolforosa o in acqua salata, solforata ocon aggiunta di altre sostanze atte adassicurarne temporaneamente laconservazione), ma non atti perl’alimentazione nello stato in cui sonopresentati

Fabbricazione in cui tutti i prodottiutilizzati del capitolo 7 devono esseregià prodotti originari

0714 Radici di manioca, d’arrow-root o disalep, topinambur, patate dolci e altresimili radici e tuberi ad alto tenore difecola o di inulina, freschi, refrigerati,congelati o essiccati, anche tagliati inpezzi o agglomerati in forma di pellets;midollo della palma a sago

Fabbricazione in cui tutti i prodottiutilizzati del capitolo 7 devono esseregià prodotti originari

0811 Frutta, anche cotte in acqua o alvapore, congelate, anche con aggiuntadi zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui tutti i prodottiutilizzati del capitolo 8 devono esseregià prodotti originari

0812 Frutta temporaneamente conservate(per esempio, con anidride solforosa oin acqua salata, solforata o conaggiunta di altre sostanze atte adassicurarne temporaneamente laconservazione), ma non atte perl’alimentazione nello stato in cui sonopresentate

Fabbricazione in cui tutti i prodottiutilizzati del capitolo 8 devono esseregià prodotti originari

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Voce ditariffa SA

Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali nonoriginari che conferisce il carattere di prodottioriginari

(1) (2) (3)

0814 Scorze di agrumi o di meloni (compre-se quelle di cocomeri), fresche, con-gelate, presentate in acqua salata,solforata o con aggiunta di altresostanze atte ad assicurarne tempora-neamente la conservazione, oppuresecche

Fabbricazione in cui tutti i prodottiutilizzati del capitolo 8 devono esseregià prodotti originari

1302 Succhi e estratti vegetali; sostanzepectiche, pectinati e pectati; agar-agare altre mucillagini e ispessenti derivatida vegetali, anche modificati:– mucillagini e ispessenti derivati da

vegetali, modificatiFabbricazione a partire da mucillaginie ispessenti non modificati

– altri Fabbricazione in cui il valore di tutti imateriali utilizzati non eccede il 50 %del prezzo franco fabbrica del prodotto

1403 Materie vegetali delle specie usateprincipalmente nella fabbricazione discope o di spazzole (per esempio,saggina, piassava, trebbia, fibre diistle), anche in torciglioni o in fasci

Fabbricazione in cui tutti i prodottiutilizzati del capitolo 14 devono esseregià prodotti originari

1509 Olio di oliva e sue frazioni, ancheraffinati, ma non modificati chimica-mente

Fabbricazione in cui tutte le oliveutilizzate devono essere già prodottioriginari

1510 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclu-sivamente dalle olive, anche raffinati,ma non modificati chimicamente emiscele di tali oli o frazioni con gli olio le frazioni della voce 1509

Fabbricazione in cui tutte le oliveutilizzate devono essere già prodottioriginari

1515 Altri grassi e oli vegetali (compresol’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi,anche raffinati, ma non modificatichimicamente:– frazioni solide, escluse quelle

dell’olio di ioiobaFabbricazione a partire da materialidiversi da quelli previsti nelle voci1507 a 1515

– altri, esclusi:– l’olio di tung (abrasin); «cera di

Mirica» e «cera del Giappone»– quelli per usi tecnici o industria-

li, non destinati alla fabbricazio-ne di prodotti alimentari diconsumo

Fabbricazione in cui tutti i materialivegetali utilizzati devono essere giàprodotti originari; tuttavia possonoessere utilizzate anche la farina disenape oppure la senape preparata

2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre particommestibili di piante, preparati oconservati nell’aceto o nell’acidoacetico

Fabbricazione in cui tutti i materialivegetali utilizzati devono essere giàprodotti originari

2002 Pomodori preparati o conservati, manon nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i pomodoriutilizzati devono essere già prodottioriginari

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3199

Voce ditariffa SA

Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali nonoriginari che conferisce il carattere di prodottioriginari

(1) (2) (3)

2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati,ma non nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i funghi etartufi utilizzati devono essere giàprodotti originari

2004 Altri ortaggi o legumi preparati oconservati, ma non nell’aceto onell’acido acetico, congelati, diversidai prodotti della voce 2006

Fabbricazione in cui tutti i materialivegetali utilizzati devono essere giàprodotti originari

2005 Altri ortaggi o legumi preparati oconservati, ma non nell’aceto onell’acido acetico, non congelati,diversi daiprodotti della voce 2006

Fabbricazione in cui tutti i materialivegetali utilizzati devono essere giàprodotti originari

2006 Ortaggi e legumi, frutta, scorze difrutta e altre parti di piante, confettateallo zucchero (sgocciolate, diacciate ocristallizzate)

Fabbricazione in cui tutti i materialivegetali utilizzati devono essere giàprodotti originari

2008 Frutta e altre parti commestibili dipiante, altrimenti preparate o conser-vate, con o senza aggiunta di zuccherio di altri dolcificanti o di alcole, nonnominate né comprese altrove– frutta cotte, escluse quelle cotte

nell’acqua o al vapore, senzaaggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione in cui tutte le fruttautilizzate devono essere già prodottioriginari

– frutta a guscio, senza aggiunta dizucchero o alcool

Fabbricazione in cui il valore di tutte lefrutta a guscio e di tutti i semi oleosioriginari delle voci 0801, 0802 e 1202a 1207 utilizzati eccede il 60 % delprezzo franco fabbrica del prodotto

– altri Fabbricazione in cui i materiali utiliz-zati devono essere classificati inun’altra voce diversa da quella delprodotto fabbricato e il valore deimateriali utilizzati del capitolo 17non eccede il 30 % del prezzo francofabbrica del prodotto

2009 Succhi di frutta (compresi i mosti diuva) o di ortaggi o legumi, non fer-mentati, senza aggiunta di alcole, cono senza aggiunta di zuccheri o di altridolcificanti

Fabbricazione in cui i materiali utiliz-zati devono essere classificati inun’altra voce diversa da quella delprodotto fabbricato e il valore deimateriali utilizzati del capitolo 17non eccede il 30 % del prezzo francofabbrica del prodotto

2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè,di tè o di mate e preparazioni a base diquesti prodotti o a base di caffè, tè omate; cicoria torrefatta e altri succeda-nei torrefatti del caffè e loro estratti,essenze e concentrati

Fabbricazione in cui i materiali utiliz-zati devono essere classificati inun’altra voce diversa da quella delprodotto fabbricato e la cicoria utiliz-zata dev’essere già prodotto originario

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3200

Voce ditariffa SA

Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali nonoriginari che conferisce il carattere di prodottioriginari

(1) (2) (3)

2103 Preparazioni per salse e salse prepara-te; condimenti composti; farina disenape e senape preparata:– prepazazioni per salse e salse

preparate; condimenti compostiFabbricazione in cui i materiali utiliz-zati devono essere classificati inun’altra voce diversa da quella delprodotto fabbricato. Tuttavia la farinadi senape o la senape preparata posso-no essere utilizzate

– farina di senape e senape preparata Fabbricazione a partire da materiali diqualsiasi voce di tariffa

2204 Vini di uve fresche, compresi i viniarricchiti d’alcole; mosti di uva diversida quelli della voce 2009

Fabbricazione in cui:– tutti i materiali utilizzati devono

essere classificati in un’altra vocediversa da quella del prodottofabbricato e

– le uve o i materiali da esse derivantidevono essere già prodotti originari

2207 Alcole etilico non denaturato con titoloalcolometrico volumico di 80 % vol opiù; alcole etilico e acquaviti, denatu-rati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione a partire da materialiche non sono classificati nelle voci2207 o 2208

2309 Preparazioni dei tipi utilizzati perl’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui tutti i cereali, glizuccheri, le melasse, la carne o il latteutilizzati devono essere già prodottioriginari

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3201

I

Campo d’applicazione dell’accordo il 1° dicembre 1999

Stati Parte Ratifica Entrata in vigore

Islanda 5 giugno 1998 1º dicembre 1999Liechtenstein 24 giugno 1998 1º dicembre 1999Marocco 12 ottobre 1999 1º dicembre 1999Norvegia* 22 maggio 1998 1º dicembre 1999Svizzera 14 maggio 1998 1º dicembre 1999

* Riserve e dichiarazioni qui appresso.

II

Riserva

Norvegia

Conformemente al Protocollo E dell’Accordo di libero scambio tra gli Statidell’AELS e il Regno del Marocco, il Regno di Norvegia esclude l’applicazione delpresente accordo al territorio di Svalbard ad eccezione del commercio di merci.

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3202

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra leedizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa

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