TAR della Campania - Sentenza n.3215/2014: Annullamento assegnazione appalto alla Repas Lunch Coupon della distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti pubblici_

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Annullata l`assegnazione alla Repas Lunch Coupon per l`acquisto dei buoni pasto da distribuire ai dipendenti pubblici della Campania e della Calabria. È quanto stabilito da una sentenza del Tar Campania (a seguito di un ricorso presentato da Fipe ed Endered), che riprende un`analoga sentenza del Tar Lazio, che ha giudicato anomala l`offerta presentata dalla società vincitrice. Più nel dettaglio, la Repas Lunch Coupon si è aggiudicata il lotto 5 della gara Consip 6 presentando uno sconto nell`acquisto da parte dello Stato per i buoni pasto che non risulta compensato dalla commissione richiesta ai pubblici esercizi da convenzionare. In altre parole, si trattava – almeno all`apparenza – di un lavoro in perdita. Il Tribunale della Campania sostiene che la Consip avrebbe dovuto procedere a una verifica più approfondita dell`offerta presentata dalla Repas Lunch Coupon, poiché erano evidenti alcune incongruenze soprattutto se paragonate alle offerte presentate dalle società concorrenti. La Repas, infatti, aveva dichiarato di riuscire a coprire il divario eccessivo, quindi a recuperare il margine di perdita per un valore di circa 12 milioni di euro, grazie ai servizi aggiuntivi (per altro facoltativi), cioè scaricando tale perdita su tutti gli esercizi convenzionati. Il Tar ha così evidenziato un`altra anomalia: i servizi aggiuntivi sarebbero stati facoltativi solo sulla carta, ma nella pratica si sarebbero tramutati, per l`esercente, in un`imposizione aggiuntiva alla commissione. Tale comportamento è in totale violazione della legge di gara e delle indicazioni chiare impartite nel 2011 dall`Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Citation preview

  • R E P U B B L I C A I T A L I A N A

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4709 del 2013, integrato da

    motivi aggiunti, proposto da:

    Edenred Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

    rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Satta, Anna Romano e Andrea

    Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di questultimo in

    Napoli, alla via Melisurgo, 4;

    controConsip S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

    difesa dagli avv.ti Andrea Guarino, Cecilia Martelli e Giuseppe

    Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di questultimo in

    Napoli, al viale Gramsci, 16;

    nei confronti diRepas Lunch Coupon S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

    rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio e Paolo Di Martino,

    con domicilio eletto presso lo studio di questultimo in Napoli, alla

    Riviera di Chiaia, 180;

    e con l'intervento diad adiuvandum:

    F.I.P.E. - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in persona del legale

    SU

    LPL Cam

    pania

  • rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Piccirillo e

    Monica Mazziotti, con domicilio eletto presso questultima in Napoli, alla

    via Melisurgo, 4;

    per l'annullamento- del provvedimento prot. n. 30710 del 16 settembre 2013 recante

    comunicazione di aggiudicazione definitiva in favore di Repas Lunch

    Coupon S.r.l. del lotto 5 della gara indetta da Consip S.p.a. per la

    fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei

    e dei servizi connessi per le amministrazioni pubbliche;

    - dei verbali delle sedute riservate del 19 aprile e del 10 maggio 2013,

    ove si d atto che la commissione di gara ha, rispettivamente,

    esaminato e ritenuto attendibili le giustificazioni fornite da Repas Lunch

    Coupon S.r.l. nellambito del procedimento di verifica dellofferta

    anormalmente bassa;

    - degli articoli 2, 5.3.2 e 5.5 del disciplinare di gara, nella parte in cui non

    prevedono che, in sede di verifica dellanomalia, siano valutati gli utili

    derivanti dalla vendita dei servizi aggiuntivi/varianti e i costi ad essi

    relativi sostenuti dalla societ emettitrici e dalla rete degli esercenti;

    - della convenzione (impugnata con motivi aggiunti) stipulata da Consip

    con Repas Lunch Coupon in data 26 novembre 2013, avente ad oggetto

    la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

    cartaceo i e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni

    pubbliche ricomprese nella regione Campania, di cui al lotto 5 della

    procedura di gara Consip 6

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    SULPL Campania

  • Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.a. e di Repas Lunch

    Coupon S.r.l.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Uditi i difensori delle parti presenti all'udienza pubblica del 14 maggio

    2014, come da verbale, relatore il cons. Pierluigi Russo;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Edenred Italia S.r.l., societ che opera nel settore dei servizi sostitutivi di

    mensa mediante buoni pasto, ha partecipato alla gara denominata

    Consip 6 (suddivisa in sette lotti territoriali), indetta da Consip S.p.a. con

    bando del 14 novembre 2012, per la fornitura del servizio sostitutivo di

    mensa mediante buoni cartacei e dei servizi connessi in favore delle

    Amministrazioni Pubbliche.

    Il criterio di aggiudicazione prescelto stato quello dellofferta

    economicamente pi vantaggiosa, determinata sommando un punteggio

    tecnico di massimo 45 punti ed un punteggio economico di massimo 55

    punti.

    Ai fini dellattribuzione al punteggio economico occorreva tener conto

    della percentuale di sconto offerto dal partecipante sul valore nominale

    del buono pasto. Il punteggio tecnico invece era determinato dalla

    somma dei punteggi attribuiti a quattro criteri: la percentuale massima di

    commissione praticata nei confronti degli esercizi che ritirano i buoni

    pasto, i termini entro i quali concorrenti si impegnano ad effettuare il

    pagamento dei buoni agli stessi esercizi, la provenienza e la tipologia

    della carta a basso impatto ambientale utilizzata per la produzione dei

    SULP

    L Campania

  • buoni pasti e delle fatture e, infine, un punteggio massimo di due punti

    totali riguardanti i cosiddetti servizi aggiuntivi/varianti.

    Le uniche prestazioni che le imprese avrebbero potuto offrire quali

    servizi aggiuntivi o varianti erano: la variante 1 gestione automatizzata

    del ciclo passivo, ossia la possibilit di gestire il ciclo passivo del buono

    pasto in modo semi automatizzato, attraverso la smaterializzazione del

    buono stesso; la variante 2 strumenti di gestione delle comunicazioni

    degli esercenti, ossia la possibilit di offrire servizi agli esercizi

    autorizzati al ritiro del buono pasto, volti a promuovere lattivit di

    ciascun esercizio mediante attivit di comunicazione, pubblicit e

    fidelizzazione degli utilizzatori dei buoni pasto.

    La societ Repas si classificata prima in graduatoria ottenendo il

    massimo punteggio sia per la commissione offerta agli esercenti, pari

    all1,8%, sia per lo sconto sul valore facciale del buono pasto, pari al

    20,75%.

    Il ricavo che la societ controinteressata avrebbe ottenuto pari ad euro

    95.100.000 (a cui vanno aggiunti i ricavi derivanti da buoni pasto

    scaduti, stimati in 1.200.000, e da proventi finanziari, quantificati in

    240.000), mentre il costo sostenuto per il rimborso agli esercenti

    ammonta ad euro 107.116.560 (a cui vanno aggiunti i costi di gestione

    del servizi, i costi generali, quelli legati allappalto, agli oneri finanziari ed

    agli altri costi, per un importo complessivo di euro 109.859.848). In

    definitiva, la gestione del servizio principale prevede una differenza

    negativa tra i costi e ricavi di circa 12 milioni di euro.

    Come precisato dalla societ Repas n sede di verifica della congruit

    delle offerte, i ricavi relativi agli utili derivanti dai servizi

    aggiuntivi/varianti sono stimabili nella misura di euro 14.600.000 di cui

    SULPL Ca

    mpania

  • 12.900.000 per la prima variante (con unincidenza sul valore di ciascun

    buono pasto del 10,75 %) e 1.700.000 per la seconda variante (con

    unincidenza sul valore di ciascun buono pasto pari all1,42 %). Il ricavo

    totale indicato dallaggiudicataria pari a 111.140.000, al netto dei costi

    sopraindicati, farebbe quindi conseguire un utile pari a 1.288.152.

    In relazione a tali chiarimenti, la commissione ha chiesto ulteriori

    precisazioni circa la variante uno, che limpresa controinteressata ha

    giustificato sulla base del dato storico di vendita di servizi analoghi.

    Allesito della gara e della valutazione di anomalia, Repas Lunch

    Coupon S.r.l. risultata definitivamente aggiudicataria del lotto 5) con

    punti 98,663, mentre Edenred Italia S.r.l. (inizialmente terza) si

    classificata alla fine in seconda posizione con punti 96,842.

    Questultima ha quindi proposto ricorso avverso tutti gli atti di gara

    specificati in epigrafe deducendo i seguenti motivi:

    1) violazione degli articoli 86 e susseguenti del decreto legislativo

    163/2006, dei punti 2., 5.3.2 e 5.5 del disciplinare di gara, della

    determinazione dellautorit di vigilanza sui contratti pubblici n. 5/2011;

    eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneit dei presupposti;

    carenza di istruttoria; vizio di motivazione; illogicit ed irragionevolezza

    manifeste; sviamento di potere.

    Assume linteressata che lofferta di Repas, senza la voce relativa ai

    servizi aggiuntivi, avrebbe comportato una perdita di circa 12 milioni di

    euro e che i proventi derivanti dei servizi aggiuntivi, stimati dalla

    controinteressata in 14,6 milioni di euro, sarebbero pi elevati del

    guadagno ottenuto dallapplicazione della commissione degli esercenti

    insieme allo scorporo dellIva (ossia 12,8 milioni di euro). Tale somma

    SULPL Camp

    ania

  • sarebbe eccessiva, considerato che gli altri concorrenti hanno

    individuato un ricavo per servizi aggiuntivi notevolmente inferiore.

    Repas ha giustificato tali ricavi sulla base del dato storico riguardante il

    fatturato lordo proveniente dai servizi aggiuntivi offerti nel corso della

    gestione della precedente gara denominata Consip 5 (pari a euro

    9.000.000), corrispondente all8,5% del fatturato lordo dellimpresa;

    applicando tale percentuale al valore lordo della nuova gara (120 milioni

    di euro) si otterrebbe unentrata di 10.380.000. Limpresa prevede poi

    un ulteriore incremento dei ricavi, quantificato in circa 3 milioni, fino a

    raggiungere a un utile lordo complessivo per la prima variante di 13,8

    milioni di euro, con un utile netto di 12,9 milioni di euro.

    La societ controinteressata, tuttavia, non avrebbe prodotto

    documentazione idonea a sostenere lattendibilit dei ricavi derivanti dal

    servizio aggiuntivo di cui alla variante1 n avrebbe specificato la

    commissione applicata agli esercenti. Lutile indicato dallaggiudicataria

    verrebbe raggiunto solo con unadesione degli esercenti ai servizi

    aggiuntivi pari al 100% ed una commissione per ciascun buono pasto

    maggiore del 10%, per quanto concerne la variante1.

    N laggiudicataria avrebbe fornito alcuna giustificazione sugli ipotizzati

    ricavi derivanti dai servizi aggiuntivi di cui alla variante 2, pari a euro

    1.700.000, n avrebbe tenuto conto del fatto che tali servizi in realt

    erano gi stati computati nel pacchetto complessivo offerto nella

    precedente gara.

    2) violazione degli articoli 86 susseguenti del decreto legislativo

    163/2006, delle previsioni della lex specialis concernenti la facoltativit

    dei servizi aggiuntivi, dellarticolo 2 del decreto legislativo 163/2006, del

    principio nazionale ed europeo di libert di concorrenza; violazione falsa

    SULPL

    Campania

  • applicazione dellarticolo 9, comma 1, della legge 192/1998, della legge

    numero 287/1990; violazione della determinazione dellautorit di

    vigilanza sui contratti pubblici n. 5/2011; eccesso di potere per

    sviamento, irragionevolezza ed illogicit manifeste; difetto di

    motivazione.

    Lofferta di Repas sarebbe inattendibile anche perch si baserebbe su

    unadesione generalizzata dei commercianti ai servizi aggiuntivi, i quali

    pertanto non sarebbero pi facoltativi ma obbligatori, con conseguente

    alterazione delloggetto della gara;

    3) in via subordinata, la ricorrente ha impugnato i punti 2., 5.3.2 e 5.5

    del disciplinare di gara, per violazione di legge ed eccesso di potere

    sotto gli stessi profili sopra indicati, laddove la lex specialis fosse

    interpretata nel senso di consentire lesito positivo del sub procedimento

    di verifica dellanomalia dellofferta presentata dallaggiudicataria pur in

    presenza dei segnalati vizi che nei inficiano la complessiva seriet ed

    attendibilit.

    Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso Consip S.p.a e

    Repas Lunch Coupon S.r.l., con memorie in cui hanno sostenuto

    linfondatezza della domanda attorea, con consequenziale richiesta di

    rigetto dellazione.

    E intervenuta in giudizio ad adiuvandum la F.I.P.E. - Federazione

    Italiana Pubblici Esercizi.

    Con motivi aggiunti depositati il 2 gennaio 2014, la ricorrente ha

    impugnato la convenzione stipulata da Consip con Repas Lunch

    Coupon S.r.l. in data 26 novembre 2013, avente ad oggetto la fornitura

    del servizio sostitutivo di mensa in questione.

    SULPL

    Campania

  • Oltre alla domanda impugnatoria, linstante ha chiesto il risarcimento del

    danno in forma specifica, con conseguente aggiudicazione del servizio

    per il lotto 5 e subentro nel contratto, ovvero, in via subordinata, per

    equivalente.

    Le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle

    rispettive richieste.

    Alludienza pubblica del 14 maggio 2014, sentititi i difensori delle parti

    presenti, come da verbale, la causa stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    Edenred Italia S.r.l. ha impugnato latto, in epigrafe specificato, con cui

    Consip S.p.a. ha disposto laggiudicazione definitiva a Repas Lunch

    Coupon S.r.l. del lotto n. 5 della gara per la fornitura del servizio

    sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi

    connessi in favore delle amministrazioni pubbliche site nel territorio della

    Regione Campania - edizione 6, nonch i sottesi verbali delle sedute

    riservate della commissione di gara riferite allesito positivo del sub

    procedimento di verifica dellanomalia dellofferta presentata dalla prima

    graduata.

    Con riferimento a questultima fase della procedura, ad avviso del

    Collegio, si palesa fondato il primo motivo, con il quale si contesta la

    macroscopica erroneit e irragionevolezza del giudizio reso dalla

    commissione per la complessiva inattendibilit dellofferta e, in

    particolare, per l'incongruit delle giustificazioni prodotte dalla

    controinteressata in ordine alla previsione dei ricavi provenienti dai

    servizi aggiuntivi, varianti 1 e 2.

    Sul punto il Collegio condivide le conclusioni raggiunte dal T.A.R. del

    Lazio, Sezione Terza, con la sentenza n.3959 del 10 aprile 2014, resa

    SULP

    L Campania

  • tra le stessa parti, con riguardo alla medesima procedura, per il diverso

    lotto n. 4, ove stata accolta analoga censura formulata dalla ricorrente.

    Invero, le giustificazioni fornite al riguardo dalla Repas Lunch Coupon

    S.r.l. presentano, anche nella presente fattispecie, profili di incongruit

    che inficiano la stessa sostenibilit dell'offerta, che non pu essere

    assolta dai sospetti di anomalia derivanti dalla percentuale di ribasso

    pari al 20,75% sull'importo a base d'asta e dalla commissione applicata

    agli esercizi dell1,8%.

    Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della

    giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale sulle

    valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte deve

    ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneit o

    irragionevolezza, in considerazione della discrezionalit che connota

    dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante, cui

    compete il pi ampio margine di apprezzamento dell'interesse pubblico

    nel caso concreto; il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e

    deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti

    di cui la proposta si compone e della relativa incidenza sull'offerta

    considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l'anomalia delle dette

    componenti si traduca nell'inattendibilit dell'offerta complessiva stessa

    (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 30.5.2013, n. 2956; sez. III,

    10.5.2013, n. 2533; Adunanza Plenaria, 29.11.2012, n. 36).

    I definitiva, i giudizio in questione deve mirare a valutare se la proposta

    nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella

    realt di mercato ed in quella aziendale.

    Deve, quindi, concludersi in generale nel senso che l'esito della gara

    pu essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo

    SULPL Ca

    mpania

  • allorquando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilit riguardi voci

    che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera

    operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di

    accettazione da parte della stazione appaltante, e ci a causa del

    residuare di dubbi circa l'idoneit dell'offerta a garantire l'efficace

    perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3

    maggio 2002, n. 2334 e 19 maggio 2000, n. 2908).

    Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato

    in primo luogo il significativo scostamento della offerta della

    aggiudicataria rispetto a quella della ricorrente e delle altre societ

    partecipanti. Repas, infatti, ha offerto una commissione pari all1,8%,

    rispetto alle commissioni medie delle altre aziende di circa il 5% (come

    nel caso della ricorrente, che ha proposto proprio il 5%) ed una

    percentuale di sconto pari al 20,75%, molto pi elevata rispetto alla

    media, pari a circa il 16,9% (Edenred ha offerto uno sconto del 15,50%).

    Ci ha determinato un significativo scarto negativo tra i ricavi e i costi

    del servizio principale relativi alla offerta di Repas (pari ad una perdita di

    circa 13 milioni), che la stessa ha giustificato stimando in 14,6 milioni

    complessivi gli utili derivanti dai servizi aggiuntivi, facendo riferimento al

    dato storico dei ricavi provenienti da quelli offerti nella precedente

    edizione della gara e agli ulteriori maggiori ricavi auspicati da un

    miglioramento di tali servizi aggiuntivi.

    Tuttavia, confrontando lo scostamento tra i ricavi e i costi del servizio e

    le giustificazioni fornite al riguardo dalla controinteressata emergono

    significative incongruenze, a cominciare dalla evidente inattendibilit del

    fatturato storico assunto a base della dimostrazione.

    SULP

    L Campania

  • Invero, secondo i dati forniti dellodierna controinteressata, il fatturato

    registrato nel 2012 dai servizi aggiuntivi offerti nel corso della

    precedente gara denominata Consip 5 (pari a euro 9.000.000),

    corrisponde all8,5% del fatturato lordo complessivo; applicando tale

    percentuale al valore lordo della nuova gara (120 milioni di euro) si

    otterrebbe unentrata di 10.380.000. Limpresa prevede poi un ulteriore

    incremento dei ricavi, quantificato in circa 3 milioni, fino a raggiungere a

    un utile lordo complessivo per la prima variante di 13,8 milioni di euro,

    con un utile netto di 12,9 milioni di euro, in virt delle migliorie apportate

    al servizio, che dovrebbero attrarre alla rete in convenzione un numero

    maggiore di esercenti.

    Tuttavia, dagli atti di gara si evince che nella precedente edizione della

    procedura di evidenza pubblica (Consip 5), il pacchetto dei servizi

    aggiuntivi offerto dalla controinteressata era pi ampio, comprendendo:

    servizi di pubblicit, servizi di manutenzione del locale, informazione e

    consulenza legale, servizi di verifiche e correzione delle fatture, servizi

    di raccolta e spedizione dei buoni pasto. Di tali servizi solo uno (quello di

    raccolta e spedizione dei buoni pasto) appare riconducibile nellambito

    della figura pi complessa descritta nella variante 1 della gara in esame.

    Dunque, il fatturato assunto come dato storico, posto a base della

    previsione e dei calcoli sviluppati dalla Repas Lunch Coupon S.r.l. a

    giustificazione della propria offerta, si riferisce ad una pluralit di servizi

    che non possono essere reputati analoghi a quelli della variante 1

    proposta nella gara in esame (Consip 6).

    A ci si aggiunga che Repas non ha previsto di ripetere un fatturato

    analogo a quello del 2012, ma addirittura ha sostenuto di poterlo

    incrementare fino a raggiungere unincidenza 10,75% del fatturato lordo,

    SUL

    PL Campan

    ia

  • ci sebbene abbia considerato nellambito della variante 1 solo uno dei

    cinque servizi aggiuntivi previsti per la gara del 2012.

    E ci nonostante il mercato abbia fatto registrare, a causa della crisi

    economica, una consistente diminuzione degli esercizi pubblici che

    dovrebbero essere coinvolti nelluso dei buoni pasto.

    In senso contrario non vale quanto eccepito dalla controinteressata

    secondo cui il miglioramento del servizio con la smaterializzazione dei

    buoni sarebbe tale da giustificare lincremento delle previsioni di

    fatturato, in quanto, come osservato dalla ricorrente, Repas non ha

    alcuna esperienza in tale servizio, per cui neanche sotto tale profilo

    possibile attingere al dato storico fornito.

    Sotto tale aspetto, peraltro, appaiono anche contraddittorie le

    giustificazioni fornite dalla controinteressata laddove, mentre nel

    documento tecnico di gara (pagina 4 e ss.) ha indicato, in tema di costo

    dellattivit di smaterializzazione per lesercizio convenzionato, un costo

    per lattivazione, un canone mensile pi un fisso per ogni buono

    validato, in sede giudiziale (cfr. memoria depositata il 28.4.2014) ha

    sostenuto che il corrispettivo dovuto dallesercente per il servizio di

    raccolta e/o smaterializzazione del buono non commisurata al numero

    dei buoni effettivamente smaterializzati, quanto piuttosto alla stessa

    messa a disposizione del servizio in s e per s considerato, a

    prescindere dalla percentuale di effettiva futura utilizzazione del servizio

    medesimo, che costituisce frutto di legittime insindacabili scelte

    imprenditoriali.

    Delle due luna: o il costo della smaterializzazione imputato sotto

    forma di percentuale dovuta per ogni buono pasto validato oppure

    SULPL

    Campania

  • prescinde dai buoni ed imputato allesercente indipendentemente dal

    numero dei buoni che vengono utilizzati.

    In tale prospettiva si osserva che solo il conteggio dei buoni costituisce

    elemento in grado di attestare la reale adesione del servizio, per cui le

    giustificazioni rese dalla controinteressata appaiono quanto meno poco

    credibili.

    Siffatte incongruenze, alle quali si aggiungono le diverse opzioni

    preferite dalle altre imprese partecipanti alla gara, che hanno

    contabilizzato i ricavi per i servizi aggiuntivi della variante 1 sulla base

    delleffettivo numero dei buoni utilizzati presso di esercenti, avrebbero

    dovuto indurre la stazione appaltante a rilevare lincongruit dei

    chiarimenti, anzich limitarsi alla mera acquisizione delle dichiarazioni di

    Repas.

    Va, poi, aggiunto che la controinteressata ha addirittura omesso di

    indicare dati essenziali per valutare la sostenibilit dell'offerta, come la

    commissione che avrebbe applicato agli esercenti per i servizi

    aggiuntivi, per cui occorre fare riferimento alla percentuale dell11,5%

    indicata nelle difese delle resistenti per individuare lincidenza del ricavo

    derivante dai suddetti servizi sul valore lordo del lotto.

    Tale percentuale, tuttavia, perch possa essere in grado di colmare il

    divario tra costi e ricavi, come dedotto dalla ricorrente, lascia

    presupporre una adesione pressoch totale degli esercenti ai servizi

    aggiuntivi della variante 1, o quantomeno fortemente maggioritaria, che

    non solo non risulta dimostrata sulla base di stime puntuali circa il tasso

    di adesione, ma presenta anche indubbie conseguenze circa il rispetto

    di uno dei requisiti essenziali individuati dalla lex specialis di gara, quale

    quello della facoltativit di tale servizio, come peraltro chiaramente

    SULPL Ca

    mpania

  • indicato dalla determinazione dellautorit di vigilanza sui contratti

    pubblici n. 5/2011.

    Non vanno, peraltro, trascurate le ripercussioni negative sugli utenti

    finali, atteso che, come segnalato dallinterveniente F.I.P.E., il

    meccanismo distorsivo coinvolge a valle anche gli utenti finali, atteso

    che gli esercenti, a loro volta, attraverso una pratica scorretta, di fatto

    trasferiscono sui pubblici dipendenti il costo loro imposto dalle societ

    emettitrici attraverso una decurtazione del valore nominale del buono.

    Altre incongruenze si registrano anche in relazione alle giustificazioni

    fornite per gli incrementi di utile riguardanti i servizi di cui alla variante 2.

    Repas ha indicato un utile pari a 1.700.000, di gran lunga superiore a

    quello ritenuto dalle altre imprese partecipanti, riconducendolo ad un

    miglioramento del servizio di pubblicit, mediante luso di motori di

    ricerca internet; anche in questo caso linnovativit del servizio lascia

    aperti, per, seri dubbi sulla possibilit di conseguire lutile dichiarato,

    atteso che anche in questo campo la controinteressata non ha

    dimostrato di possedere una pregressa esperienza, sulla base della

    quale fondare pausibilmente le previsioni proposte in sede di

    giustificazione dellofferta.

    N stato considerato che il fatturato relativo al servizio di pubblicit,

    ancorch meno complesso di quello oggetto della variante 2, era gi

    compreso in quello registrato nel 2012 (9 milioni) ed imputato dalla

    stessa Repas alla sola prima variante per Consip 6.

    N maggiormente attendibili appaiono le generiche iniziative di

    fidelizzazione della clientela, che non sono stato adeguatamente

    sostenute da riscontri documentali.

    SULPL

    Campania

  • In conclusione, in base a quanto sopra rilevato, lofferta di Repas Lunch

    Coupon S.r.l. non risulta giustificata.

    Le considerazioni fin qui svolte consentono di accogliere il ricorso

    introduttivo ed i motivi aggiunti, affidati al vizio di invalidit, con

    conseguente annullamento degli atti gravati.

    La rilevata fondatezza delle predette censure solleva il Collegio

    dall'obbligo di esaminare le restanti doglianze che possono, quindi,

    essere assorbite.

    Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ritiene, altres, che ricorrano

    i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia ab

    origine del contratto d'appalto, essendo stata presentata dalla ricorrente

    la domanda di subentro nel contratto, nella forma di domanda

    risarcitoria in forma specifica.

    Invero, qualora la controinteressata fosse stata esclusa, listante

    avrebbe conseguito l'aggiudicazione del servizio, in quanto classificata

    seconda nella gara, a seguito di scorrimento nellordine di graduatoria.

    La natura del servizio consente, peraltro, il subentro nel contratto in

    conformit all'interesse manifestato dalla ricorrente.

    Ne consegue che il contratto di appalto in corso di esecuzione deve

    essere dichiarato inefficace ab origine, con subentro della ricorrente nel

    rapporto stesso, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai

    sensi dellart. 124 del D.Lgs 104/2010, con decorrenza dal quindicesimo

    giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza.

    La complessit della questione trattata induce il Collegio a compensare

    tra le parti le spese di giudizio ad eccezione del contributo unificato, che,

    come per legge, va posto a carico delle parti soccombenti.

    P.Q.M.

    SULPL Campania

  • Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

    accoglie il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, e per l'effetto:

    - annulla gli atti impugnati;

    - dichiara l'inefficacia del contratto di appalto stipulato e, in accoglimento

    della domanda di risarcimento del danno in forma specifica, dispone il

    subentro nello stesso della ricorrente nel termine di cui in motivazione;

    - compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit

    amministrativa.

    Cos deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 maggio 2014 con

    l'intervento dei magistrati:

    Paolo Corciulo, Presidente FF

    Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

    Antonio Andolfi, Primo Referendario

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 10/06/2014

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    S

    ULPL Ca

    mpania

    SULP

    L Campania