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Annullata l`assegnazione alla Repas Lunch Coupon per l`acquisto dei buoni pasto da distribuire ai dipendenti pubblici della Campania e della Calabria. È quanto stabilito da una sentenza del Tar Campania (a seguito di un ricorso presentato da Fipe ed Endered), che riprende un`analoga sentenza del Tar Lazio, che ha giudicato anomala l`offerta presentata dalla società vincitrice. Più nel dettaglio, la Repas Lunch Coupon si è aggiudicata il lotto 5 della gara Consip 6 presentando uno sconto nell`acquisto da parte dello Stato per i buoni pasto che non risulta compensato dalla commissione richiesta ai pubblici esercizi da convenzionare. In altre parole, si trattava – almeno all`apparenza – di un lavoro in perdita. Il Tribunale della Campania sostiene che la Consip avrebbe dovuto procedere a una verifica più approfondita dell`offerta presentata dalla Repas Lunch Coupon, poiché erano evidenti alcune incongruenze soprattutto se paragonate alle offerte presentate dalle società concorrenti. La Repas, infatti, aveva dichiarato di riuscire a coprire il divario eccessivo, quindi a recuperare il margine di perdita per un valore di circa 12 milioni di euro, grazie ai servizi aggiuntivi (per altro facoltativi), cioè scaricando tale perdita su tutti gli esercizi convenzionati. Il Tar ha così evidenziato un`altra anomalia: i servizi aggiuntivi sarebbero stati facoltativi solo sulla carta, ma nella pratica si sarebbero tramutati, per l`esercente, in un`imposizione aggiuntiva alla commissione. Tale comportamento è in totale violazione della legge di gara e delle indicazioni chiare impartite nel 2011 dall`Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4709 del 2013, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:
Edenred Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Satta, Anna Romano e Andrea
Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di questultimo in
Napoli, alla via Melisurgo, 4;
controConsip S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Andrea Guarino, Cecilia Martelli e Giuseppe
Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di questultimo in
Napoli, al viale Gramsci, 16;
nei confronti diRepas Lunch Coupon S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio e Paolo Di Martino,
con domicilio eletto presso lo studio di questultimo in Napoli, alla
Riviera di Chiaia, 180;
e con l'intervento diad adiuvandum:
F.I.P.E. - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in persona del legale
SU
LPL Cam
pania
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Piccirillo e
Monica Mazziotti, con domicilio eletto presso questultima in Napoli, alla
via Melisurgo, 4;
per l'annullamento- del provvedimento prot. n. 30710 del 16 settembre 2013 recante
comunicazione di aggiudicazione definitiva in favore di Repas Lunch
Coupon S.r.l. del lotto 5 della gara indetta da Consip S.p.a. per la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
e dei servizi connessi per le amministrazioni pubbliche;
- dei verbali delle sedute riservate del 19 aprile e del 10 maggio 2013,
ove si d atto che la commissione di gara ha, rispettivamente,
esaminato e ritenuto attendibili le giustificazioni fornite da Repas Lunch
Coupon S.r.l. nellambito del procedimento di verifica dellofferta
anormalmente bassa;
- degli articoli 2, 5.3.2 e 5.5 del disciplinare di gara, nella parte in cui non
prevedono che, in sede di verifica dellanomalia, siano valutati gli utili
derivanti dalla vendita dei servizi aggiuntivi/varianti e i costi ad essi
relativi sostenuti dalla societ emettitrici e dalla rete degli esercenti;
- della convenzione (impugnata con motivi aggiunti) stipulata da Consip
con Repas Lunch Coupon in data 26 novembre 2013, avente ad oggetto
la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartaceo i e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni
pubbliche ricomprese nella regione Campania, di cui al lotto 5 della
procedura di gara Consip 6
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
SULPL Campania
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.a. e di Repas Lunch
Coupon S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi i difensori delle parti presenti all'udienza pubblica del 14 maggio
2014, come da verbale, relatore il cons. Pierluigi Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Edenred Italia S.r.l., societ che opera nel settore dei servizi sostitutivi di
mensa mediante buoni pasto, ha partecipato alla gara denominata
Consip 6 (suddivisa in sette lotti territoriali), indetta da Consip S.p.a. con
bando del 14 novembre 2012, per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni cartacei e dei servizi connessi in favore delle
Amministrazioni Pubbliche.
Il criterio di aggiudicazione prescelto stato quello dellofferta
economicamente pi vantaggiosa, determinata sommando un punteggio
tecnico di massimo 45 punti ed un punteggio economico di massimo 55
punti.
Ai fini dellattribuzione al punteggio economico occorreva tener conto
della percentuale di sconto offerto dal partecipante sul valore nominale
del buono pasto. Il punteggio tecnico invece era determinato dalla
somma dei punteggi attribuiti a quattro criteri: la percentuale massima di
commissione praticata nei confronti degli esercizi che ritirano i buoni
pasto, i termini entro i quali concorrenti si impegnano ad effettuare il
pagamento dei buoni agli stessi esercizi, la provenienza e la tipologia
della carta a basso impatto ambientale utilizzata per la produzione dei
SULP
L Campania
buoni pasti e delle fatture e, infine, un punteggio massimo di due punti
totali riguardanti i cosiddetti servizi aggiuntivi/varianti.
Le uniche prestazioni che le imprese avrebbero potuto offrire quali
servizi aggiuntivi o varianti erano: la variante 1 gestione automatizzata
del ciclo passivo, ossia la possibilit di gestire il ciclo passivo del buono
pasto in modo semi automatizzato, attraverso la smaterializzazione del
buono stesso; la variante 2 strumenti di gestione delle comunicazioni
degli esercenti, ossia la possibilit di offrire servizi agli esercizi
autorizzati al ritiro del buono pasto, volti a promuovere lattivit di
ciascun esercizio mediante attivit di comunicazione, pubblicit e
fidelizzazione degli utilizzatori dei buoni pasto.
La societ Repas si classificata prima in graduatoria ottenendo il
massimo punteggio sia per la commissione offerta agli esercenti, pari
all1,8%, sia per lo sconto sul valore facciale del buono pasto, pari al
20,75%.
Il ricavo che la societ controinteressata avrebbe ottenuto pari ad euro
95.100.000 (a cui vanno aggiunti i ricavi derivanti da buoni pasto
scaduti, stimati in 1.200.000, e da proventi finanziari, quantificati in
240.000), mentre il costo sostenuto per il rimborso agli esercenti
ammonta ad euro 107.116.560 (a cui vanno aggiunti i costi di gestione
del servizi, i costi generali, quelli legati allappalto, agli oneri finanziari ed
agli altri costi, per un importo complessivo di euro 109.859.848). In
definitiva, la gestione del servizio principale prevede una differenza
negativa tra i costi e ricavi di circa 12 milioni di euro.
Come precisato dalla societ Repas n sede di verifica della congruit
delle offerte, i ricavi relativi agli utili derivanti dai servizi
aggiuntivi/varianti sono stimabili nella misura di euro 14.600.000 di cui
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mpania
12.900.000 per la prima variante (con unincidenza sul valore di ciascun
buono pasto del 10,75 %) e 1.700.000 per la seconda variante (con
unincidenza sul valore di ciascun buono pasto pari all1,42 %). Il ricavo
totale indicato dallaggiudicataria pari a 111.140.000, al netto dei costi
sopraindicati, farebbe quindi conseguire un utile pari a 1.288.152.
In relazione a tali chiarimenti, la commissione ha chiesto ulteriori
precisazioni circa la variante uno, che limpresa controinteressata ha
giustificato sulla base del dato storico di vendita di servizi analoghi.
Allesito della gara e della valutazione di anomalia, Repas Lunch
Coupon S.r.l. risultata definitivamente aggiudicataria del lotto 5) con
punti 98,663, mentre Edenred Italia S.r.l. (inizialmente terza) si
classificata alla fine in seconda posizione con punti 96,842.
Questultima ha quindi proposto ricorso avverso tutti gli atti di gara
specificati in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) violazione degli articoli 86 e susseguenti del decreto legislativo
163/2006, dei punti 2., 5.3.2 e 5.5 del disciplinare di gara, della
determinazione dellautorit di vigilanza sui contratti pubblici n. 5/2011;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneit dei presupposti;
carenza di istruttoria; vizio di motivazione; illogicit ed irragionevolezza
manifeste; sviamento di potere.
Assume linteressata che lofferta di Repas, senza la voce relativa ai
servizi aggiuntivi, avrebbe comportato una perdita di circa 12 milioni di
euro e che i proventi derivanti dei servizi aggiuntivi, stimati dalla
controinteressata in 14,6 milioni di euro, sarebbero pi elevati del
guadagno ottenuto dallapplicazione della commissione degli esercenti
insieme allo scorporo dellIva (ossia 12,8 milioni di euro). Tale somma
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ania
sarebbe eccessiva, considerato che gli altri concorrenti hanno
individuato un ricavo per servizi aggiuntivi notevolmente inferiore.
Repas ha giustificato tali ricavi sulla base del dato storico riguardante il
fatturato lordo proveniente dai servizi aggiuntivi offerti nel corso della
gestione della precedente gara denominata Consip 5 (pari a euro
9.000.000), corrispondente all8,5% del fatturato lordo dellimpresa;
applicando tale percentuale al valore lordo della nuova gara (120 milioni
di euro) si otterrebbe unentrata di 10.380.000. Limpresa prevede poi
un ulteriore incremento dei ricavi, quantificato in circa 3 milioni, fino a
raggiungere a un utile lordo complessivo per la prima variante di 13,8
milioni di euro, con un utile netto di 12,9 milioni di euro.
La societ controinteressata, tuttavia, non avrebbe prodotto
documentazione idonea a sostenere lattendibilit dei ricavi derivanti dal
servizio aggiuntivo di cui alla variante1 n avrebbe specificato la
commissione applicata agli esercenti. Lutile indicato dallaggiudicataria
verrebbe raggiunto solo con unadesione degli esercenti ai servizi
aggiuntivi pari al 100% ed una commissione per ciascun buono pasto
maggiore del 10%, per quanto concerne la variante1.
N laggiudicataria avrebbe fornito alcuna giustificazione sugli ipotizzati
ricavi derivanti dai servizi aggiuntivi di cui alla variante 2, pari a euro
1.700.000, n avrebbe tenuto conto del fatto che tali servizi in realt
erano gi stati computati nel pacchetto complessivo offerto nella
precedente gara.
2) violazione degli articoli 86 susseguenti del decreto legislativo
163/2006, delle previsioni della lex specialis concernenti la facoltativit
dei servizi aggiuntivi, dellarticolo 2 del decreto legislativo 163/2006, del
principio nazionale ed europeo di libert di concorrenza; violazione falsa
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Campania
applicazione dellarticolo 9, comma 1, della legge 192/1998, della legge
numero 287/1990; violazione della determinazione dellautorit di
vigilanza sui contratti pubblici n. 5/2011; eccesso di potere per
sviamento, irragionevolezza ed illogicit manifeste; difetto di
motivazione.
Lofferta di Repas sarebbe inattendibile anche perch si baserebbe su
unadesione generalizzata dei commercianti ai servizi aggiuntivi, i quali
pertanto non sarebbero pi facoltativi ma obbligatori, con conseguente
alterazione delloggetto della gara;
3) in via subordinata, la ricorrente ha impugnato i punti 2., 5.3.2 e 5.5
del disciplinare di gara, per violazione di legge ed eccesso di potere
sotto gli stessi profili sopra indicati, laddove la lex specialis fosse
interpretata nel senso di consentire lesito positivo del sub procedimento
di verifica dellanomalia dellofferta presentata dallaggiudicataria pur in
presenza dei segnalati vizi che nei inficiano la complessiva seriet ed
attendibilit.
Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso Consip S.p.a e
Repas Lunch Coupon S.r.l., con memorie in cui hanno sostenuto
linfondatezza della domanda attorea, con consequenziale richiesta di
rigetto dellazione.
E intervenuta in giudizio ad adiuvandum la F.I.P.E. - Federazione
Italiana Pubblici Esercizi.
Con motivi aggiunti depositati il 2 gennaio 2014, la ricorrente ha
impugnato la convenzione stipulata da Consip con Repas Lunch
Coupon S.r.l. in data 26 novembre 2013, avente ad oggetto la fornitura
del servizio sostitutivo di mensa in questione.
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Campania
Oltre alla domanda impugnatoria, linstante ha chiesto il risarcimento del
danno in forma specifica, con conseguente aggiudicazione del servizio
per il lotto 5 e subentro nel contratto, ovvero, in via subordinata, per
equivalente.
Le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle
rispettive richieste.
Alludienza pubblica del 14 maggio 2014, sentititi i difensori delle parti
presenti, come da verbale, la causa stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Edenred Italia S.r.l. ha impugnato latto, in epigrafe specificato, con cui
Consip S.p.a. ha disposto laggiudicazione definitiva a Repas Lunch
Coupon S.r.l. del lotto n. 5 della gara per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi
connessi in favore delle amministrazioni pubbliche site nel territorio della
Regione Campania - edizione 6, nonch i sottesi verbali delle sedute
riservate della commissione di gara riferite allesito positivo del sub
procedimento di verifica dellanomalia dellofferta presentata dalla prima
graduata.
Con riferimento a questultima fase della procedura, ad avviso del
Collegio, si palesa fondato il primo motivo, con il quale si contesta la
macroscopica erroneit e irragionevolezza del giudizio reso dalla
commissione per la complessiva inattendibilit dellofferta e, in
particolare, per l'incongruit delle giustificazioni prodotte dalla
controinteressata in ordine alla previsione dei ricavi provenienti dai
servizi aggiuntivi, varianti 1 e 2.
Sul punto il Collegio condivide le conclusioni raggiunte dal T.A.R. del
Lazio, Sezione Terza, con la sentenza n.3959 del 10 aprile 2014, resa
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L Campania
tra le stessa parti, con riguardo alla medesima procedura, per il diverso
lotto n. 4, ove stata accolta analoga censura formulata dalla ricorrente.
Invero, le giustificazioni fornite al riguardo dalla Repas Lunch Coupon
S.r.l. presentano, anche nella presente fattispecie, profili di incongruit
che inficiano la stessa sostenibilit dell'offerta, che non pu essere
assolta dai sospetti di anomalia derivanti dalla percentuale di ribasso
pari al 20,75% sull'importo a base d'asta e dalla commissione applicata
agli esercizi dell1,8%.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale sulle
valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte deve
ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneit o
irragionevolezza, in considerazione della discrezionalit che connota
dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante, cui
compete il pi ampio margine di apprezzamento dell'interesse pubblico
nel caso concreto; il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e
deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti
di cui la proposta si compone e della relativa incidenza sull'offerta
considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l'anomalia delle dette
componenti si traduca nell'inattendibilit dell'offerta complessiva stessa
(cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 30.5.2013, n. 2956; sez. III,
10.5.2013, n. 2533; Adunanza Plenaria, 29.11.2012, n. 36).
I definitiva, i giudizio in questione deve mirare a valutare se la proposta
nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella
realt di mercato ed in quella aziendale.
Deve, quindi, concludersi in generale nel senso che l'esito della gara
pu essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo
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allorquando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilit riguardi voci
che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera
operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di
accettazione da parte della stazione appaltante, e ci a causa del
residuare di dubbi circa l'idoneit dell'offerta a garantire l'efficace
perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3
maggio 2002, n. 2334 e 19 maggio 2000, n. 2908).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato
in primo luogo il significativo scostamento della offerta della
aggiudicataria rispetto a quella della ricorrente e delle altre societ
partecipanti. Repas, infatti, ha offerto una commissione pari all1,8%,
rispetto alle commissioni medie delle altre aziende di circa il 5% (come
nel caso della ricorrente, che ha proposto proprio il 5%) ed una
percentuale di sconto pari al 20,75%, molto pi elevata rispetto alla
media, pari a circa il 16,9% (Edenred ha offerto uno sconto del 15,50%).
Ci ha determinato un significativo scarto negativo tra i ricavi e i costi
del servizio principale relativi alla offerta di Repas (pari ad una perdita di
circa 13 milioni), che la stessa ha giustificato stimando in 14,6 milioni
complessivi gli utili derivanti dai servizi aggiuntivi, facendo riferimento al
dato storico dei ricavi provenienti da quelli offerti nella precedente
edizione della gara e agli ulteriori maggiori ricavi auspicati da un
miglioramento di tali servizi aggiuntivi.
Tuttavia, confrontando lo scostamento tra i ricavi e i costi del servizio e
le giustificazioni fornite al riguardo dalla controinteressata emergono
significative incongruenze, a cominciare dalla evidente inattendibilit del
fatturato storico assunto a base della dimostrazione.
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L Campania
Invero, secondo i dati forniti dellodierna controinteressata, il fatturato
registrato nel 2012 dai servizi aggiuntivi offerti nel corso della
precedente gara denominata Consip 5 (pari a euro 9.000.000),
corrisponde all8,5% del fatturato lordo complessivo; applicando tale
percentuale al valore lordo della nuova gara (120 milioni di euro) si
otterrebbe unentrata di 10.380.000. Limpresa prevede poi un ulteriore
incremento dei ricavi, quantificato in circa 3 milioni, fino a raggiungere a
un utile lordo complessivo per la prima variante di 13,8 milioni di euro,
con un utile netto di 12,9 milioni di euro, in virt delle migliorie apportate
al servizio, che dovrebbero attrarre alla rete in convenzione un numero
maggiore di esercenti.
Tuttavia, dagli atti di gara si evince che nella precedente edizione della
procedura di evidenza pubblica (Consip 5), il pacchetto dei servizi
aggiuntivi offerto dalla controinteressata era pi ampio, comprendendo:
servizi di pubblicit, servizi di manutenzione del locale, informazione e
consulenza legale, servizi di verifiche e correzione delle fatture, servizi
di raccolta e spedizione dei buoni pasto. Di tali servizi solo uno (quello di
raccolta e spedizione dei buoni pasto) appare riconducibile nellambito
della figura pi complessa descritta nella variante 1 della gara in esame.
Dunque, il fatturato assunto come dato storico, posto a base della
previsione e dei calcoli sviluppati dalla Repas Lunch Coupon S.r.l. a
giustificazione della propria offerta, si riferisce ad una pluralit di servizi
che non possono essere reputati analoghi a quelli della variante 1
proposta nella gara in esame (Consip 6).
A ci si aggiunga che Repas non ha previsto di ripetere un fatturato
analogo a quello del 2012, ma addirittura ha sostenuto di poterlo
incrementare fino a raggiungere unincidenza 10,75% del fatturato lordo,
SUL
PL Campan
ia
ci sebbene abbia considerato nellambito della variante 1 solo uno dei
cinque servizi aggiuntivi previsti per la gara del 2012.
E ci nonostante il mercato abbia fatto registrare, a causa della crisi
economica, una consistente diminuzione degli esercizi pubblici che
dovrebbero essere coinvolti nelluso dei buoni pasto.
In senso contrario non vale quanto eccepito dalla controinteressata
secondo cui il miglioramento del servizio con la smaterializzazione dei
buoni sarebbe tale da giustificare lincremento delle previsioni di
fatturato, in quanto, come osservato dalla ricorrente, Repas non ha
alcuna esperienza in tale servizio, per cui neanche sotto tale profilo
possibile attingere al dato storico fornito.
Sotto tale aspetto, peraltro, appaiono anche contraddittorie le
giustificazioni fornite dalla controinteressata laddove, mentre nel
documento tecnico di gara (pagina 4 e ss.) ha indicato, in tema di costo
dellattivit di smaterializzazione per lesercizio convenzionato, un costo
per lattivazione, un canone mensile pi un fisso per ogni buono
validato, in sede giudiziale (cfr. memoria depositata il 28.4.2014) ha
sostenuto che il corrispettivo dovuto dallesercente per il servizio di
raccolta e/o smaterializzazione del buono non commisurata al numero
dei buoni effettivamente smaterializzati, quanto piuttosto alla stessa
messa a disposizione del servizio in s e per s considerato, a
prescindere dalla percentuale di effettiva futura utilizzazione del servizio
medesimo, che costituisce frutto di legittime insindacabili scelte
imprenditoriali.
Delle due luna: o il costo della smaterializzazione imputato sotto
forma di percentuale dovuta per ogni buono pasto validato oppure
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Campania
prescinde dai buoni ed imputato allesercente indipendentemente dal
numero dei buoni che vengono utilizzati.
In tale prospettiva si osserva che solo il conteggio dei buoni costituisce
elemento in grado di attestare la reale adesione del servizio, per cui le
giustificazioni rese dalla controinteressata appaiono quanto meno poco
credibili.
Siffatte incongruenze, alle quali si aggiungono le diverse opzioni
preferite dalle altre imprese partecipanti alla gara, che hanno
contabilizzato i ricavi per i servizi aggiuntivi della variante 1 sulla base
delleffettivo numero dei buoni utilizzati presso di esercenti, avrebbero
dovuto indurre la stazione appaltante a rilevare lincongruit dei
chiarimenti, anzich limitarsi alla mera acquisizione delle dichiarazioni di
Repas.
Va, poi, aggiunto che la controinteressata ha addirittura omesso di
indicare dati essenziali per valutare la sostenibilit dell'offerta, come la
commissione che avrebbe applicato agli esercenti per i servizi
aggiuntivi, per cui occorre fare riferimento alla percentuale dell11,5%
indicata nelle difese delle resistenti per individuare lincidenza del ricavo
derivante dai suddetti servizi sul valore lordo del lotto.
Tale percentuale, tuttavia, perch possa essere in grado di colmare il
divario tra costi e ricavi, come dedotto dalla ricorrente, lascia
presupporre una adesione pressoch totale degli esercenti ai servizi
aggiuntivi della variante 1, o quantomeno fortemente maggioritaria, che
non solo non risulta dimostrata sulla base di stime puntuali circa il tasso
di adesione, ma presenta anche indubbie conseguenze circa il rispetto
di uno dei requisiti essenziali individuati dalla lex specialis di gara, quale
quello della facoltativit di tale servizio, come peraltro chiaramente
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indicato dalla determinazione dellautorit di vigilanza sui contratti
pubblici n. 5/2011.
Non vanno, peraltro, trascurate le ripercussioni negative sugli utenti
finali, atteso che, come segnalato dallinterveniente F.I.P.E., il
meccanismo distorsivo coinvolge a valle anche gli utenti finali, atteso
che gli esercenti, a loro volta, attraverso una pratica scorretta, di fatto
trasferiscono sui pubblici dipendenti il costo loro imposto dalle societ
emettitrici attraverso una decurtazione del valore nominale del buono.
Altre incongruenze si registrano anche in relazione alle giustificazioni
fornite per gli incrementi di utile riguardanti i servizi di cui alla variante 2.
Repas ha indicato un utile pari a 1.700.000, di gran lunga superiore a
quello ritenuto dalle altre imprese partecipanti, riconducendolo ad un
miglioramento del servizio di pubblicit, mediante luso di motori di
ricerca internet; anche in questo caso linnovativit del servizio lascia
aperti, per, seri dubbi sulla possibilit di conseguire lutile dichiarato,
atteso che anche in questo campo la controinteressata non ha
dimostrato di possedere una pregressa esperienza, sulla base della
quale fondare pausibilmente le previsioni proposte in sede di
giustificazione dellofferta.
N stato considerato che il fatturato relativo al servizio di pubblicit,
ancorch meno complesso di quello oggetto della variante 2, era gi
compreso in quello registrato nel 2012 (9 milioni) ed imputato dalla
stessa Repas alla sola prima variante per Consip 6.
N maggiormente attendibili appaiono le generiche iniziative di
fidelizzazione della clientela, che non sono stato adeguatamente
sostenute da riscontri documentali.
SULPL
Campania
In conclusione, in base a quanto sopra rilevato, lofferta di Repas Lunch
Coupon S.r.l. non risulta giustificata.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di accogliere il ricorso
introduttivo ed i motivi aggiunti, affidati al vizio di invalidit, con
conseguente annullamento degli atti gravati.
La rilevata fondatezza delle predette censure solleva il Collegio
dall'obbligo di esaminare le restanti doglianze che possono, quindi,
essere assorbite.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ritiene, altres, che ricorrano
i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia ab
origine del contratto d'appalto, essendo stata presentata dalla ricorrente
la domanda di subentro nel contratto, nella forma di domanda
risarcitoria in forma specifica.
Invero, qualora la controinteressata fosse stata esclusa, listante
avrebbe conseguito l'aggiudicazione del servizio, in quanto classificata
seconda nella gara, a seguito di scorrimento nellordine di graduatoria.
La natura del servizio consente, peraltro, il subentro nel contratto in
conformit all'interesse manifestato dalla ricorrente.
Ne consegue che il contratto di appalto in corso di esecuzione deve
essere dichiarato inefficace ab origine, con subentro della ricorrente nel
rapporto stesso, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai
sensi dellart. 124 del D.Lgs 104/2010, con decorrenza dal quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza.
La complessit della questione trattata induce il Collegio a compensare
tra le parti le spese di giudizio ad eccezione del contributo unificato, che,
come per legge, va posto a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
SULPL Campania
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
accoglie il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, e per l'effetto:
- annulla gli atti impugnati;
- dichiara l'inefficacia del contratto di appalto stipulato e, in accoglimento
della domanda di risarcimento del danno in forma specifica, dispone il
subentro nello stesso della ricorrente nel termine di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit
amministrativa.
Cos deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 maggio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente FF
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
S
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L Campania