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  RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO I sottoscritti Mario Assirelli quale Operatore di Polizia Locale ed in qualità di Segretario Generale del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (acronimo S.u.l.p.l.); Claudio Mascella quale operatore di Polizia Locale e segretario Sulpl; Giuseppe Bonfilio quale Operatore di Polizia Locale ed in qualità di Segretario Regionale della Calabria del Sulpl; Ponchia Michele quale operatore di Polizia Locale e dirigente sindacale per il Veneto del Sulpl; Gagliardi Marco quale operatore di Polizia Locale e dirigente sindacale per le Marche del Sulpl; Sarasini Paolo quale operatore di Polizia Locale e segretario regionale  per l’Emilia Romagna Sulpl; Gatto Domenico operatore di Polizia Locale e dirigente sindacale per la Toscana del Sulpl; Spadaro Francesco quale operatore di Polizia Locale e segretario Regionale per la Sicilia Sulpl; Primucci Piero, quale operatore di Polizia Locale e segretario per il Piemonte del Sulpl; Vincini Daniele quale operatore di Polizia Locale e segretario regionale per la Lombardia del Sulpl, Marchetti Alessandro, quale operatore di Polizia Locale e segretario aggiunto del Sulpl, Guglielmo Marchetti quale operatore di polizia locale e dirigente regionale Sulpl Lazio, Bonora Giovanni operatore di Polizia Locale e dirigente Sulpl regione Campania, Luigi Sabatelli operatore di Polizia Locale e segretario Sulpl regione Molise, Zitoli Miche operatore di Polizia Locale e dirigente Sulpl regione puglia, Walter Falzani operatore di Polizia Locale e segretario regionale Sulpl abruzzo, Musicò Claudio operatore di Polizia Locale e segretario Sulpl regione Liguria, Brutti Gianluca operatore di Polizia Locale e dirigente Sulpl regione Umbria, Nicola De Vincenziis dirigente Sulpl regione Basilicata, Giorgio De Sogus operatore di Polizia Locale e seg retario regionale Sulpl Sardegna, tutti, ai fini del presente atto, rappresentati e difesi dallo Studio Legale Avv. Tiziana Ghedini e domiciliati presso lo studio legale in Bologna. Premesso che  L’ordinamento della Polizia Locale Italiana, Municipale e Provinciale, è regolato dalla Legge  N.65/86;  Ai sensi della legge precitata gli appartenenti alle Polizie Locali italiane rivestono, al pari delle altre forze di Polizia ad ordinamento statuale, tutte le qualifiche occorrenti allo svolgimento di tutte le funzioni di Polizia: Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Stradale, Commerciale, Annonaria, Veterinaria, Zoofila;  Dette funzioni derivano dalla legge de qua e anche da varie norme di Legge tra cui il Codice di Procedura Penale (art.57), Codice della Strada (Art.12) etc;  Lo Status giuridico degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale è controverso poiché sebbene essi svolgano tutte le funzioni di Polizia a loro è riservato dall’ordinamento un Contratto di Lavoro, di diritto Comune, dal 1993 ( ai sensi del Codice Civile vigente) previsto per la totalità dei dipendenti degli Enti Locali;

S.U.L.P.L. - DISCRIMINAZIONE LAVORATORI POLIZIA LOCALE ITALIANA - RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO -

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"DOPO LE INTERPELLANZE ALLA COMMISSIONE EUROPEA SIA PER IL RIPRISTINO DEL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO E IL RIENTRO NEL CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA IL S.U.L.P.L. CON I DIRIGENTI NAZIONALI E REGIONALI RICORRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO" -(www.sulpl.it)

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  • RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMO

    I sottoscritti Mario Assirelli quale Operatore di Polizia Locale ed in qualit di Segretario Generale del

    Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (acronimo S.u.l.p.l.); Claudio Mascella quale operatore di

    Polizia Locale e segretario Sulpl; Giuseppe Bonfilio quale Operatore di Polizia Locale ed in qualit di

    Segretario Regionale della Calabria del Sulpl; Ponchia Michele quale operatore di Polizia Locale e

    dirigente sindacale per il Veneto del Sulpl; Gagliardi Marco quale operatore di Polizia Locale e dirigente

    sindacale per le Marche del Sulpl; Sarasini Paolo quale operatore di Polizia Locale e segretario regionale

    per lEmilia Romagna Sulpl; Gatto Domenico operatore di Polizia Locale e dirigente sindacale per la

    Toscana del Sulpl; Spadaro Francesco quale operatore di Polizia Locale e segretario Regionale per la

    Sicilia Sulpl; Primucci Piero, quale operatore di Polizia Locale e segretario per il Piemonte del Sulpl;

    Vincini Daniele quale operatore di Polizia Locale e segretario regionale per la Lombardia del Sulpl,

    Marchetti Alessandro, quale operatore di Polizia Locale e segretario aggiunto del Sulpl, Guglielmo

    Marchetti quale operatore di polizia locale e dirigente regionale Sulpl Lazio, Bonora Giovanni operatore

    di Polizia Locale e dirigente Sulpl regione Campania, Luigi Sabatelli operatore di Polizia Locale e

    segretario Sulpl regione Molise, Zitoli Miche operatore di Polizia Locale e dirigente Sulpl regione puglia,

    Walter Falzani operatore di Polizia Locale e segretario regionale Sulpl abruzzo, Music Claudio

    operatore di Polizia Locale e segretario Sulpl regione Liguria, Brutti Gianluca operatore di Polizia Locale

    e dirigente Sulpl regione Umbria, Nicola De Vincenziis dirigente Sulpl regione Basilicata, Giorgio De

    Sogus operatore di Polizia Locale e segretario regionale Sulpl Sardegna, tutti, ai fini del presente atto,

    rappresentati e difesi dallo Studio Legale Avv. Tiziana Ghedini e domiciliati presso lo studio legale in

    Bologna.

    Premesso che

    Lordinamento della Polizia Locale Italiana, Municipale e Provinciale, regolato dalla Legge

    N.65/86;

    Ai sensi della legge precitata gli appartenenti alle Polizie Locali italiane rivestono, al pari delle

    altre forze di Polizia ad ordinamento statuale, tutte le qualifiche occorrenti allo svolgimento di

    tutte le funzioni di Polizia: Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Stradale, Commerciale, Annonaria,

    Veterinaria, Zoofila;

    Dette funzioni derivano dalla legge de qua e anche da varie norme di Legge tra cui il Codice di

    Procedura Penale (art.57), Codice della Strada (Art.12) etc;

    Lo Status giuridico degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale controverso poich

    sebbene essi svolgano tutte le funzioni di Polizia a loro riservato dallordinamento un Contratto

    di Lavoro, di diritto Comune, dal 1993 ( ai sensi del Codice Civile vigente) previsto per la totalit

    dei dipendenti degli Enti Locali;

  • La Polizia Locale non pu essere soggetta a privatizzazione e sul punto la sentenza del TAR Lazio,

    Sezione II bis - Sentenza 3 luglio - 30 settembre 1997, n.1512 (confermata dal Consiglio di Stato,

    Sez.V, 12 agosto 1998 n.1261) in modo puntuale, rigoroso ed incontestabile afferma che lattivit

    di polizia, quale quella assolta dai Corpi e Servizi di Polizia Municipale, configura lesercizio di

    una pubblica funzione e non di un pubblico servizio;

    Larticolazione oraria per la totalit dei Corpi e Servizi avviene con prestazione resa in forma

    turnata, anche notturna, al fine di garantire la continuit del servizio di Pubblica Sicurezza,

    Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa e Protezione Civile ed in tal senso lordinamento

    italiano ha emanato il D. Lgs. n.66/2003, in attuazione della direttiva europea n.93/104 e

    successive modifiche, il quale si applica a tutti i settori di attivit, pubblici e privati, in relazione a

    rapporto di lavoro subordinato.

    Tale disciplina non si applica qualora altri strumenti comunitari contengano prescrizioni pi

    specifiche in materia di organizzazione dellorario di lavoro per determinate occupazioni o

    attivit professionali ;

    LArt.2 D. Lgs. 8 aprile 2003 n.66- Attuazione della direttiva 93/104 CE e della direttiva

    2000/34/CE concernenti taluni aspetti dellorganizzazione dellorario di lavoro, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n.87, S.O. non si applica nei confronti dei servizi di protezione

    civile, nellambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie e di quelle destinate per finalit

    istituzionali alle attivit degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica e

    quindi non trova applicazione per i Corpi ed i Servizi di Polizia Locale al pari delle altre Forze di

    Polizia dello Stato Italiano;

    Gli appartenenti alle Polizie Locali, al pari delle altre forze di Polizia dello Stato, dei Carabinieri e

    della Guardia di Finanza, sono chiamati ad assicurare in tutti i Comuni lordinato convivere

    civile, ad assicurare alla giustizia chi commette reati, ad assicurare le fonti di prova e che i reati

    non vengano portati ad ulteriori conseguenze, tanto in aderenza allart.55 del c.p.p. e che al pari

    delle altre forze di Polizia nello svolgimento della qualifica di agente ed ufficiale di Polizia

    Giudiziaria sono posti alle dirette dipendenze dellAutorit Giudiziaria;

    Il Consiglio Europeo ha gi emanato provvedimenti non cogenti nei confronti degli stati membri e

    dello Stato Italiano, quali: Raccomandazione 80 (2000) sulla criminalit ed insicurezza urbana in

    Europa: il ruolo degli enti locali, Risoluzione 180 (2004) sulla polizia locale in Europa,

    Raccomandazione Rec (2001)10 del Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa agli Stati

    membri Adottata dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre 2001, in occasione della 765 seduta

    dei delegati ministeriali, recante il codice etico delle forze di Polizia, in questultimo: lettera D. I

    diritti del personale di polizia 31. Il personale di polizia, in via generale, gode degli stessi diritti

    civili e politici degli altri cittadini. Restrizioni a questi diritti possono essere operate

    esclusivamente se sono necessarie per l'esercizio delle funzioni di polizia in una societ

  • democratica, in conformit con la legge e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 32. Il

    personale di polizia gode dei diritti sociali ed economici, in quanto funzionari pubblici, nella

    misura pi ampia possibile. In particolare, il personale deve godere dei diritti sindacali o di

    partecipare ad organizzazioni rappresentative, di ricevere una remunerazione adeguate, del diritto

    alla previdenza sociale e di accedere a specifiche misure di protezione della salute e della

    sicurezza, tenendo conto del carattere particolare del lavoro della polizia;

    Gli operatori di Polizia Locale Italiana sono deputati agli stessi compiti ed hanno le stesse funzioni

    delle altre forze di Polizia Statali, sovente il servizio svolto in sinergia ed insieme, ma a fronte

    delle stesse funzioni ed impiego, contra legem, artt.3 e 36 Cost. ital., per i primi non prevista

    nessuna tutela in caso di mutilazione o invalidit patita nello svolgimento del servizio, mentre per

    le forze di Polizia Statale tali forme di previdenza sono ampiamente previste dal nostro

    ordinamento, tanto a partire dal 2011 con lentrata in vigore delle misure previste dal governo

    Monti, Art.6 D.L. nr. 201 del 06.12.11 ( disposizioni urgenti per la crescita, lequit e il

    consolidamento dei conti pubblici ) convertito in L. n.214 del 2011 e prima a causa del mancato

    inserimento degli Operatori di Polizia Locale nel comparto sicurezza italiano poich non

    ricompresa nella Legge 121/81, in contrasto e violazione del codice etico per la Polizia;

    La Costituzione (artt. 3 e 36), prevede che a parit di funzioni deve corrispondere parit di

    trattamento e nel caso degli appartenenti alla Polizia Locale appare evidente una

    violazione della Carta Costituzionale Italiana con palese disparit di trattamento e

    discriminazione tra lavoratori;

    Pi volte i fatti prenarrati sono stati portati a conoscenza dei governi italiani, con

    proclamazione di Stati di Agitazione, di Scioperi e Manifestazioni;

    Progetti Legge, anche di iniziativa popolare, prevedenti riforma della Polizia italiana in tal

    senso, giacciono da tempo presso la Camera dei Deputati e Presso il Senato italiani, senza

    mai arrivare ad una loro promulgazione in forma legislativa;

    Conclusioni

    Voglia ladita Corte, per le motivazioni in premessa, riconoscere che gli appartenenti delle

    Polizie Locali Italiani sono discriminati a causa di norme di legge vigenti nello Stato italiano del

    mancato riconoscimento di provvedimenti europei e della mancata adozione di norme atte ad

    eliminare le discriminazioni e disparit di trattamento in atto in Italia e riconoscere quindi i

    Poliziotti Locali italiani meritevoli delle stesse forme di tutele e previdenziali previste per le altre

    forze di Polizia dello Stato Italiano cos come anche previste per le altre forze di Polizia Locale

    Europee.

    Voglia quindi riconoscere i giusti diritti qui rivendicati.