1
Il Sole 24 Ore Norme e tributi 39 Mercoledì 25 Maggio 2016 - N. 142 Riscossione. La commissione Finanze approva una risoluzione per modificare la disciplina esecutiva Sulla rate Camera in pressing Reintegro dei decaduti e più margini per chi resta indietro con i pagamenti FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Marco Bellinazzo MILANO p La commissione Finanze della Cameraha approvato ie- ri una risoluzioneper rendere ancora più flessibile la disci- plina della riscossione e an- dare verso una riapertura dei termini per chi sia decaduto per colpa della crisi dal benfi- cio della dilazione. La situazione debitoria di molti contribuenti, cittadini e imprese, ha rappresentato in questi anni di crisi econo- mica una vera emergenza so- ciale che ha indotto il legisla- tore ad introdurre la possibi- lità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un mas- simo di dieci anni (la rateiz- zazione ordinaria prevede un massimo di 72 rate mensili, mentre la rateizzazione stra- ordinaria estende il numero delle rate fino ad un massimo di 120 mensili). Come chiarito da Equitalia, le dilazioni di pagamento so- no un fenomeno in costante crescita: dal 2008 ad oggi sa- rebbero state gestite circa 5,6 milioni di istanze di rateizza- zione, per un valore di oltre 107 miliardi di euro e quasi la metà delle riscossioni avver- rebbe mediante il pagamento dilazionato. Per questo il legi- slatore è già più volte interve- nuto con la finalità di snellire il procedimento di accesso al- la rateizzazione del debito e di rendere maggiormente frui- bile la ripartizione del paga- mento in rate. Nelle prece- denti tre riaperture avvenute tra il 2014 e il 2015 sono stati riammessi alla rateizzazione circa 198mila contribuenti (poco più della metà sono poi di nuovo decaduti) per un va- lore di debiti “recuperati” di oltre 2,2 miliardi. Nell’ambito di queste modi- fiche i debitori che hanno otte- nuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, per i quali la decadenza continuerà a verificarsi solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anzi- ché 5 (previste per i piani ac- cordati dal 22 ottobre 2015), una volta decaduti, non potranno, invece, essere più riammessi al beneficio. Di fronte a un peg- gioramento della situazione economica, qualora non abbia- no chiesto tempestivamente una proroga del piano in esse- re, ovvero la relativa conver- sione in un piano straordina- rio, saranno, quindi, esposti al- le azioni cautelari ed esecutive di Equitalia e le imprese saran- no esposte al rischio del falli- mento, anche magari avendo crediti non riscossi verso la Pa. Per questo nella risoluzio- ne votata dalla Camera si chie- de al Governo, che ora dovrà valutare quali sono gli spazi di manovra, di prevedere che i contribuenti decaduti dai pia- ni di rateizzazione concessi in data precedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data di en- trata in vigore del decreto le- gislativo n. 159 del 2015), pos- sano ottenere entro 60 giorni dalla stessa data la concessio- ne di un nuovo piano di rateiz- zazione senza necessità di pa- gare le rate scadute. Inoltre il Governo, anche attraverso i decreti attuativi della delega fiscale, dovrà verificare la possibilità di prevedere che l’articolo 19, comma 3, lettera c), del Dpr n. 602/73 possano applicarsi anche ai piani di di- lazione già concessi (in data antecedente all’entrata in vi- gore del Dlgs 159 del 2015), per i quali non si sia già verificata la decadenza, a patto che i contribuenti saldino, conte- stualmente alla presentazio- ne della richiesta, tutte le rate scadute. La risoluzione si oc- cupa anche del caso dei con- tribuenti decaduti dai piani di rateazione dopo il 15 ottobre 2015, nelle ipotesi di definizio- ne degli accertamenti o di omessa impugnazione degli stessi, al momento di eventua- le entrata in vigore della rifor- ma. Per questi ultimi dovreb- be essere sancita la facoltà di ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessio- ne di un nuovo piano di rateiz- zazione, senza necessità di pa- gare le rate scadute. Altro passaggio per agevola- re i contribuenti in difficoltà è per la commissione Finanze quello di potenziare i meccani- smi di compensazione tra le somme dovute dalle ammini- strazioni pubbliche per appalti e servizi con gli importi dovuti a seguito di iscrizioni a ruolo «indipendentemente dalla da- ta in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento». RIPRODUZIONE RISERVATA La situazione debitoria di molti contribuenti, cittadini e imprese, ha rappresentato in questi anni di crisi economica una vera emergenza sociale che ha indotto il legislatore a introdurre la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni (la rateizzazione ordinaria prevede un massimo di 72 rate mensili, mentre la rateizzazione straordinaria estende il numero delle rate fino ad un massimo di 120 mensili). Come chiarito da Equitalia, le dilazioni di pagamento sono un fenomeno in costante crescita: dal 2008 a oggi sarebbero state gestite circa 5,6 milioni di istanze di rateizzazione, per un valore di oltre 107 miliardi di euro e quasi la metà delle riscossioni avverrebbe mediante il pagamento dilazionato LA SITUAZIONE Il quadro Ctr Lombardia. La notizia di reato deve essere stata inviata in Procura entro la scadenza per l’accertamento Raddoppio dei termini solo nei tempi dei controlli Laura Ambrosi p Il raddoppio dei termini scatta, anche per il passato, solo se la notizia di reato è stata in- viata in Procura entro la sca- denza ordinaria dei termini di accertamento. La legge di Sta- bilità 2016, ha infatti abrogato tacitamente la clausola di sal- vaguardia introdotta, in favore dell’amministrazione, dal de- creto sulla certezza del diritto. A confermare questo orienta- mento è la Ctr Lombardia con la sentenza nr. 2898/67/16 de- positata il 16 maggio scorso. L’Agenzia delle Entrate no- tificava alcuni avvisi di accer- tamento ad una società bene- ficiando del raddoppio degli ordinari termini di accerta- mento. I provvedimenti veni- vano impugnati eccependo, tra i diversi motivi, anche l’il- legittimità del predetto rad- doppio, poiché non risultava in atti alcuna denuncia nei confronti del legale rappre- sentante. In ogni caso, la ricor- rente rilevava che tali maggio- ri termini non avevano alcuna rilevanza ai fini Irap. Il giudice provinciale re- spingeva tutte le doglianze, evidenziando che per legitti- mare il raddoppio non era ne- cessaria la concreta presenta- zione della denuncia, poiché era sufficiente l’obbligo di pre- sentazione che nella specie sussisteva. Con riguardo al- l’Irap, il collegio affermava che il raddoppio non prevede alcu- na eccezione e pertanto era stato correttamente applicato anche a tale imposta. La deci- sione veniva appellata lamen- tando che la presentazione del- la denuncia è stata resa esplici- tamente obbligatoria dal de- creto sulla certezza del diritto (Dlgs 128/2015) e che l’Irap era un’imposta esclusa dai reati tributari (Dlgs 74/2000). La commissione regionale ha ri- tenuto fondato l’appello, an- nullando così gli atti impugnati perché notificati oltre l’ordina- rio termine di decadenza. Innanzitutto è stato rilevato che nelle more del giudizio, la legge di Stabilità 2016 ha elimi- nato la disciplina del raddop- pio, tuttavia prevedendone l’applicazione fino al 2015, solo a condizione che entro l’ordi- nario termine fosse inviata la notizia di reato in Procura. La nuova norma non introduce, però, alcuna deroga a tale crite- rio e non richiama il periodo transitorio inizialmente intro- dotto dal decreto sulla certezza del diritto, secondo il quale era- no comunque fatti salvi anche gli atti per i quali la denuncia non fosse stata inviata nei ter- mini. Il giudice ha così conclu- so che in assenza di un espresso richiamo, la disposizione tran- sitoria deve intendersi implici- tamente abrogata, con la con- seguenza che la notizia di reato inviata oltre l’ordinaria deca- denza del potere di accerta- mento, rende illegittimo il rad- doppio dei termini. Con riguardo all’Irap, il col- legio ha ritenuto che non può applicarsi la disciplina, atteso che tale imposta non è sanzio- nata penalmente dal Dlgs 74/2000, confermando così i principi più volte affermati dal- la Cassazione (n.4906/2015). La decisione conferma l’orientamento che si sta for- mando sul punto da parte dei giudici di merito che, di fatto, allarga le tutele in favore dei contribuenti (Ctr di Milano n. 386/5/2016, Ctp di Reggio Emi- lia n. 90/2/2016, Ctp di Firenze n. 447/6/2016). © RIPRODUZIONE RISERVATA La risoluzioneapprovata ieri dalla commissione Finanze della Camera prevede, tra le altre cose, di venire incontro ai debitori che hanno ottenuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, e per i quali la decadenza si verificain caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anziché 5 (previste per i piani accordati dal 22 ottobre 2015), i quali una volta decaduti, non potranno, essere più riammessi al beneficio. Nella risoluzione si chiede al Governo di prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione possano ottenere entro 60 giorni dalla stessa data la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare le rate scadute LA RIAPERTURA Agenzia delle Entrate. I due anni per la procedura amichevole decorrono anche in presenza di giudizio interno Meno vincoli alle procedure sui prezzi di trasferimento Massimiliano Gazzo Tiziana Zona p L’agenzia delle Entrate ri- vede la propria posizione in or- dine ai termini di decorrenza della procedura prevista dalla Convenzione n. 90/436/Cee (Convenzione Ue) in materia di prezzi di trasferimento. Con la circolare 12/E del 8 aprile 2016 si è di fatto nuova- mente espressa sul tema dei rapporti tra le procedure ami- chevoli e il contenzioso inter- no, in rapporto al novellato ar- ticolo 39, comma 1-ter del de- creto legislativo 546/1992. Il novellato articolo 39 prevede espressamente la facoltà delle parti processuali di ottenere, su concorde richiesta delle parti, la sospensione del pro- cesso quando sia iniziata una procedura amichevole. In proposito, l’Agenzia ha chiari- to che tale previsione non mo- difica i rapporti tra procedure amichevoli e contenzioso in- terno, ma si inserisce nel qua- dro previgente, consentendo di escludere in radice che, nel- le more della procedura ami- chevole, intervengano giudi- cati interni in contrasto con il dispositivo dell’eventuale ac- cordo amichevole, ostativi ad un diverso componimento della questione. L’aspetto di maggiore inte- resse per gli operatori si rin- viene nella posizione che l’Agenzia assume in ordine alla questione dei termini di decorrenza del biennio ini- ziale di cui all’articolo 7 para- grafo 1 della Convenzione Ue, nel corso del quale gli Stati devono attivarsi per esperire un tentativo di ac- cordo amichevole prima di instaurare la fase arbitrale e rimettere la questione ad una commissione consultiva. Secondo l’Agenzia il bien- nio iniziale della procedura che precede l’eventuale fase arbitrale decorre anche in presenza di un parallelo giu- dizio interno; il contribuente dovrà rinunciare al ricorso giurisdizionale solo qualora le autorità competenti addi- vengano ad un accordo che elimini la doppia imposizio- ne, presupposto necessario per l’esecuzione del quale è l’accettazione dei suoi conte- nuti e la contestuale rinuncia al ricorso ovvero non addi- vengano ad un accordo e, pertanto, sia necessario esperire la fase arbitrale. In precedenza, rispetto a tale questione, con la circola- re n. 21/E del 5 giugno 2012, l’Agenzia, richiamando il se- condo capoverso del para- grafo 1 congiuntamente al pa- ragrafo 3 dell’articolo 7 della Convenzione Ue, aveva con- cluso che, ove l’istanza di apertura della procedura amichevole fosse stata pro- dotta anteriormente alla ri- nuncia al giudizio, il predetto termine di due anni sarebbe decorso solo a partire dalla data della rinuncia al ricorso giurisdizionale. Tale lettura dell’articolo 7 aveva, tuttavia, destato per- plessità, risultando chiaro che il secondo capoverso del para- grafo 1 si riferisse soltanto a giurisdizioni, diverse da quel- la italiana, che consentono al- l’autorità amministrativa di derogare a una sentenza defi- nitiva. Sorprendentemente, però, il Mef , nelle comunica- zioni ufficiali effettuate nei confronti di contribuenti che hanno instaurato la procedu- ra, ha confermato tale orienta- mento, non dando avvio alle negoziazioni in mancanza di una previa rinuncia al ricorso da parte degli stessi. È dunque da accogliere con estremo fa- vore la recente posizione del- l’Agenzia, che, in perfetta ade- renza al dettato normativo, ha rivisto la propria posizione, affermando che, almeno sino alla fase arbitrale, è ben possi- bile la coesistenza della pro- cedura amichevole e del con- tenzioso interno anche qualo- ra esso sia stato sospeso in vir- tù di quanto disposto dal novellato articolo 39. Non resta dunque che at- tendere che il Mef faccia pro- prie le considerazioni espresse dall’Agenzia, modi- fichi il proprio orientamento ed avvii le consultazioni con gli Stati Ue coinvolti nelle procedure instaurate anche in pendenza di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA IL PUNTO Secondo i giudici lombardi la legge di Stabilità 2016 ha abrogato tacitamente la clausola di salvaguardia del decreto 128/2015 IL PROSSIMO STEP Ora non resta che attendere che il Mef si adegui agli orientamenti delle Entrate I NUMERI DI EQUITALIA Dal 2008 a oggi sono state gestite circa 5,6 milioni di richieste di dilazione per un valore di oltre 107 miliardi di euro QUOTIDIANO DEL FISCO Attenzione puntata sul concordato Oggi un articolo di Romina Morro- nesul concordato preventivo. www.quotidianofisco.ilsole24ore.com LA PAROLA CHIAVE Transfer pricing 7Le politiche aggressive sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) sono finalizzate a ottenere un vantaggio fiscale. Si basano sul principio secondo cui si sfruttano i passaggi interni di beni e servizi (cioè le cessioni di beni o l’erogazione di servizi) andando a fissare un corrispettivo a un valore non di mercato, che consenta di spostare una parte dell’imponibile da uno Stato a fiscalità piena verso uno a basso prelievo. Per esempio, nella determinazione del corrispettivo che una società italiana deve pagare a una sua controllata estera in un Paese a fiscalità privilegiata, si prevede un importo più alto che consenta di aumentare i costi in Italia e i ricavi nell’altro Paese.

Sulla rate Camera in pressing - Studio Legale De Berti ... · decaduti, non potranno, essere pi riammessi al beneficio. Nella risoluzione si chiede al Governo di prevedere che i contribuenti

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sulla rate Camera in pressing - Studio Legale De Berti ... · decaduti, non potranno, essere pi riammessi al beneficio. Nella risoluzione si chiede al Governo di prevedere che i contribuenti

Il Sole 24 Ore Norme e tributi 39Mercoledì 25 Maggio 2016 - N. 142

Riscossione. La commissione Finanze approva una risoluzione per modificare la disciplina esecutiva

Sulla rate Camera in pressingReintegro dei decaduti e più margini per chi resta indietro con i pagamenti

FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Marco BellinazzoMILANO

pLa commissione Finanze della Camera ha approvato ie-ri una risoluzione per rendereancora più flessibile la disci-plina della riscossione e an-dare verso una riapertura deitermini per chi sia decadutoper colpa della crisi dal benfi-cio della dilazione.

La situazione debitoria dimolti contribuenti, cittadinie imprese, ha rappresentatoin questi anni di crisi econo-mica una vera emergenza so-ciale che ha indotto il legisla-tore ad introdurre la possibi-lità di rateizzare le sommeiscritte a ruolo fino a un mas-simo di dieci anni (la rateiz-zazione ordinaria prevede unmassimo di 72 rate mensili,mentre la rateizzazione stra-ordinaria estende il numerodelle rate fino ad un massimodi 120 mensili).

Come chiarito da Equitalia,le dilazioni di pagamento so-no un fenomeno in costantecrescita: dal 2008 ad oggi sa-rebbero state gestite circa 5,6milioni di istanze di rateizza-zione, per un valore di oltre107 miliardi di euro e quasi lametà delle riscossioni avver-rebbe mediante il pagamentodilazionato. Per questo il legi-slatore è già più volte interve-nuto con la finalità di snellireil procedimento di accesso al-la rateizzazione del debito e direndere maggiormente frui-bile la ripartizione del paga-mento in rate. Nelle prece-denti tre riaperture avvenutetra il 2014 e il 2015 sono statiriammessi alla rateizzazione circa 198mila contribuenti(poco più della metà sono poi

di nuovo decaduti) per un va-lore di debiti “recuperati” dioltre 2,2 miliardi.

Nell’ambito di queste modi-fiche i debitori che hanno otte-nuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, per i quali la decadenza continuerà a verificarsi solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anzi-ché 5 (previste per i piani ac-cordati dal 22 ottobre 2015), unavolta decaduti, non potranno, invece, essere più riammessi albeneficio. Di fronte a un peg-gioramento della situazione economica, qualora non abbia-

no chiesto tempestivamente una proroga del piano in esse-re, ovvero la relativa conver-sione in un piano straordina-rio, saranno, quindi, esposti al-le azioni cautelari ed esecutivedi Equitalia e le imprese saran-no esposte al rischio del falli-mento, anche magari avendocrediti non riscossi verso la Pa.

Per questo nella risoluzio-ne votata dalla Camera si chie-de al Governo, che ora dovràvalutare quali sono gli spazi dimanovra, di prevedere che icontribuenti decaduti dai pia-ni di rateizzazione concessi indata precedente o successivaal 22 ottobre 2015 (data di en-trata in vigore del decreto le-gislativo n. 159 del 2015), pos-

sano ottenere entro 60 giornidalla stessa data la concessio-ne di un nuovo piano di rateiz-zazione senza necessità di pa-gare le rate scadute. Inoltre ilGoverno, anche attraverso idecreti attuativi della delega fiscale, dovrà verificare lapossibilità di prevedere che l’articolo 19, comma 3, letterac), del Dpr n. 602/73 possanoapplicarsi anche ai piani di di-lazione già concessi (in dataantecedente all’entrata in vi-gore del Dlgs 159 del 2015), peri quali non si sia già verificatala decadenza, a patto che icontribuenti saldino, conte-stualmente alla presentazio-ne della richiesta, tutte le ratescadute. La risoluzione si oc-cupa anche del caso dei con-tribuenti decaduti dai piani dirateazione dopo il 15 ottobre2015, nelle ipotesi di definizio-ne degli accertamenti o diomessa impugnazione deglistessi, al momento di eventua-le entrata in vigore della rifor-ma. Per questi ultimi dovreb-be essere sancita la facoltà diottenere, a semplice richiesta,da presentare entro 60 giornidalla stessa data, la concessio-ne di un nuovo piano di rateiz-zazione, senza necessità di pa-gare le rate scadute.

Altro passaggio per agevola-re i contribuenti in difficoltà è per la commissione Finanze quello di potenziare i meccani-smi di compensazione tra le somme dovute dalle ammini-strazioni pubbliche per appaltie servizi con gli importi dovutia seguito di iscrizioni a ruolo «indipendentemente dalla da-ta in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

La situazione debitoria di molti contribuenti, cittadini e imprese, ha rappresentato in questi anni di crisi economica una vera emergenza sociale che ha indotto il legislatore a introdurre la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni (la rateizzazione ordinaria prevede un massimo di 72 rate mensili, mentre la rateizzazione straordinaria estende il numero delle rate fino ad un massimo di 120 mensili). Come chiarito da Equitalia, le dilazioni di pagamento sono un fenomeno in costante crescita: dal 2008 a oggi sarebbero state gestite circa 5,6 milioni di istanze di rateizzazione, per un valoredi oltre 107 miliardi di euro e quasi la metà delle riscossioni avverrebbe mediante il pagamento dilazionato

LA SITUAZIONE

Il quadro

Ctr Lombardia. La notizia di reato deve essere stata inviata in Procura entro la scadenza per l’accertamento

Raddoppio dei terminisolo nei tempi dei controlliLaura Ambrosi

pIl raddoppio dei termini scatta, anche per il passato, solose la notizia di reato è stata in-viata in Procura entro la sca-denza ordinaria dei termini di accertamento. La legge di Sta-bilità 2016, ha infatti abrogato tacitamente la clausola di sal-vaguardia introdotta, in favore dell’amministrazione, dal de-creto sulla certezza del diritto. A confermare questo orienta-mento è la Ctr Lombardia con la sentenza nr. 2898/67/16 de-positata il 16 maggio scorso.

L’Agenzia delle Entrate no-tificava alcuni avvisi di accer-tamento ad una società bene-ficiando del raddoppio degli

ordinari termini di accerta-mento. I provvedimenti veni-vano impugnati eccependo,tra i diversi motivi, anche l’il-legittimità del predetto rad-doppio, poiché non risultava in atti alcuna denuncia neiconfronti del legale rappre-sentante. In ogni caso, la ricor-rente rilevava che tali maggio-ri termini non avevano alcunarilevanza ai fini Irap.

Il giudice provinciale re-spingeva tutte le doglianze,evidenziando che per legitti-mare il raddoppio non era ne-cessaria la concreta presenta-zione della denuncia, poiché era sufficiente l’obbligo di pre-sentazione che nella specie

sussisteva. Con riguardo al-l’Irap, il collegio affermava cheil raddoppio non prevede alcu-na eccezione e pertanto erastato correttamente applicato anche a tale imposta. La deci-sione veniva appellata lamen-tando che la presentazione del-la denuncia è stata resa esplici-tamente obbligatoria dal de-creto sulla certezza del diritto

(Dlgs 128/2015) e che l’Irap era un’imposta esclusa dai reati tributari (Dlgs 74/2000). Lacommissione regionale ha ri-tenuto fondato l’appello, an-nullando così gli atti impugnatiperché notificati oltre l’ordina-rio termine di decadenza.

Innanzitutto è stato rilevatoche nelle more del giudizio, la legge di Stabilità 2016 ha elimi-nato la disciplina del raddop-pio, tuttavia prevedendone l’applicazione fino al 2015, solo a condizione che entro l’ordi-nario termine fosse inviata la notizia di reato in Procura. La nuova norma non introduce,però, alcuna deroga a tale crite-rio e non richiama il periodo transitorio inizialmente intro-dotto dal decreto sulla certezzadel diritto, secondo il quale era-no comunque fatti salvi anche gli atti per i quali la denuncia non fosse stata inviata nei ter-mini. Il giudice ha così conclu-

so che in assenza di un espressorichiamo, la disposizione tran-sitoria deve intendersi implici-tamente abrogata, con la con-seguenza che la notizia di reatoinviata oltre l’ordinaria deca-denza del potere di accerta-mento, rende illegittimo il rad-doppio dei termini.

Con riguardo all’Irap, il col-legio ha ritenuto che non può applicarsi la disciplina, attesoche tale imposta non è sanzio-nata penalmente dal Dlgs 74/2000, confermando così iprincipi più volte affermati dal-la Cassazione (n.4906/2015).

La decisione confermal’orientamento che si sta for-mando sul punto da parte dei giudici di merito che, di fatto, allarga le tutele in favore dei contribuenti (Ctr di Milano n. 386/5/2016, Ctp di Reggio Emi-lia n. 90/2/2016, Ctp di Firenze n. 447/6/2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La risoluzione approvata ieri dalla commissione Finanze della Camera prevede, tra le altre cose, di venire incontro ai debitori che hanno ottenuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, e per i quali la decadenza si verificain caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anziché 5 (previste per i piani accordati dal 22 ottobre 2015), i quali una volta decaduti, non potranno, essere più riammessi al beneficio. Nella risoluzione si chiede al Governo di prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione possano ottenere entro 60 giorni dalla stessa data la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare le rate scadute

LA RIAPERTURA

Agenzia delle Entrate. I due anni per la procedura amichevole decorrono anche in presenza di giudizio interno

Meno vincoli alle proceduresui prezzi di trasferimentoMassimiliano GazzoTiziana Zona

pL’agenzia delle Entrate ri-vede la propria posizione in or-dine ai termini di decorrenza della procedura prevista dalla Convenzione n. 90/436/Cee (Convenzione Ue) in materia di prezzi di trasferimento.

Con la circolare 12/E del 8aprile 2016 si è di fatto nuova-

mente espressa sul tema deirapporti tra le procedure ami-chevoli e il contenzioso inter-no, in rapporto al novellato ar-ticolo 39, comma 1-ter del de-creto legislativo 546/1992. Ilnovellato articolo 39 prevede espressamente la facoltà delleparti processuali di ottenere,su concorde richiesta delle

parti, la sospensione del pro-cesso quando sia iniziata una procedura amichevole. In proposito, l’Agenzia ha chiari-to che tale previsione non mo-difica i rapporti tra procedure amichevoli e contenzioso in-terno, ma si inserisce nel qua-dro previgente, consentendodi escludere in radice che, nel-le more della procedura ami-chevole, intervengano giudi-cati interni in contrasto con il dispositivo dell’eventuale ac-cordo amichevole, ostativi ad un diverso componimento della questione.

L’aspetto di maggiore inte-resse per gli operatori si rin-viene nella posizione chel’Agenzia assume in ordinealla questione dei termini didecorrenza del biennio ini-ziale di cui all’articolo 7 para-grafo 1 della ConvenzioneUe, nel corso del quale gliStati devono attivarsi peresperire un tentativo di ac-cordo amichevole prima diinstaurare la fase arbitrale erimettere la questione ad unacommissione consultiva.

Secondo l’Agenzia il bien-nio iniziale della procedurache precede l’eventuale fasearbitrale decorre anche inpresenza di un parallelo giu-dizio interno; il contribuentedovrà rinunciare al ricorsogiurisdizionale solo qualorale autorità competenti addi-vengano ad un accordo cheelimini la doppia imposizio-ne, presupposto necessarioper l’esecuzione del quale èl’accettazione dei suoi conte-nuti e la contestuale rinunciaal ricorso ovvero non addi-vengano ad un accordo e,pertanto, sia necessarioesperire la fase arbitrale.

In precedenza, rispetto atale questione, con la circola-re n. 21/E del 5 giugno 2012,l’Agenzia, richiamando il se-condo capoverso del para-grafo 1 congiuntamente al pa-ragrafo 3 dell’articolo 7 dellaConvenzione Ue, aveva con-cluso che, ove l’istanza diapertura della proceduraamichevole fosse stata pro-dotta anteriormente alla ri-nuncia al giudizio, il predettotermine di due anni sarebbedecorso solo a partire dalladata della rinuncia al ricorsogiurisdizionale.

Tale lettura dell’articolo 7aveva, tuttavia, destato per-plessità, risultando chiaro che

il secondo capoverso del para-grafo 1 si riferisse soltanto a giurisdizioni, diverse da quel-la italiana, che consentono al-l’autorità amministrativa diderogare a una sentenza defi-nitiva. Sorprendentemente, però, il Mef , nelle comunica-zioni ufficiali effettuate nei confronti di contribuenti che hanno instaurato la procedu-ra, ha confermato tale orienta-mento, non dando avvio allenegoziazioni in mancanza diuna previa rinuncia al ricorsoda parte degli stessi. È dunqueda accogliere con estremo fa-vore la recente posizione del-l’Agenzia, che, in perfetta ade-renza al dettato normativo, harivisto la propria posizione, affermando che, almeno sinoalla fase arbitrale, è ben possi-bile la coesistenza della pro-cedura amichevole e del con-tenzioso interno anche qualo-ra esso sia stato sospeso in vir-tù di quanto disposto dalnovellato articolo 39.

Non resta dunque che at-tendere che il Mef faccia pro-prie le considerazioniespresse dall’Agenzia, modi-fichi il proprio orientamentoed avvii le consultazioni congli Stati Ue coinvolti nelleprocedure instaurate anchein pendenza di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTOSecondo i giudici lombardila legge di Stabilità 2016ha abrogato tacitamentela clausola di salvaguardiadel decreto 128/2015

IL PROSSIMO STEPOra non resta che attendere che il Mef si adegui agli orientamenti delle Entrate

I NUMERI DI EQUITALIADal 2008 a oggi sono state gestite circa 5,6 milionidi richieste di dilazioneper un valore di oltre 107 miliardi di euro

QUOTIDIANO DEL FISCOAttenzione puntatasul concordato Oggi un articolo di Romina Morro-ne sul concordato preventivo.

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

LA PAROLACHIAVE

Transfer pricing

7Le politiche aggressive sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) sono finalizzate a ottenere un vantaggio fiscale. Si basano sul principio secondo cui si sfruttano i passaggi interni di beni e servizi (cioè le cessioni di beni o l’erogazione di servizi) andando a fissare un corrispettivo a un valore non di mercato, che consenta di spostareuna parte dell’imponibile da uno Stato a fiscalità piena verso uno a basso prelievo. Per esempio, nella determinazione del corrispettivo che una società italiana deve pagare a una sua controllata estera in un Paese a fiscalità privilegiata, si prevede un importo più alto che consenta di aumentare i costi in Italia e i ricavi nell’altro Paese.