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STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCOETTORE _______ _______ – C.so Umberto I, 61
Tel.- Fax 0825- 756566 e-mail: [email protected]
1
TRIBUNALE DI S._______ DEI _______
ATTO DI CITAZIONE
La sig.ra _______ _______ Carmela, rappresentata e difesa,
giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti _______
_______ e Francesco Ettore _______ anche disgiuntamente ed
elettivamente domiciliata insieme a questi in _______ dei
_______ al Corso Vittorio Emanuele II, n. 5,
PREMESSO CHE
1. Con scrittura privata del 16.11.94, integrata dalla scrittura con
ricognizione del debito dell’8.11.96 (cfr. all. n. 1 e 1bis), _______
_______ e la s.n.c. _______ _______ e figli, allora amministrata
da _______ _______, si obbligarono a pagare in favore di
_______ _______ Carmela la somma complessiva di €.
278.866,72 frazionandola e dilazionandola nel tempo dal
31.12.94 fino al 30.09.99.
Il _______ _______ e la società, tuttavia, non onorarono alla
scadenza l’obbligazione per intero rimanendo debitori, in forza
del richiamato titolo, della residua somma di € 193.158,83.
2. Anzi per bloccare la procedura prefallimentare - cui la società
era stata, nel frattempo, sottoposta su ricorso di alcuni credtori,
tra cui la sig.ra _______, in data 1/07/1998, il _______
_______ e la s.n.c. _______ _______ e figli misero in atto una
accurata strategia tendente a confondere le acque per prendere
tempo e liberarsi del patrimonio posto a garanzia dei creditori.
2.a. Da un lato _______ _______ inoltrava alla Guardia di
finanza, denuncia-querela per il reato di usura nei confronti della
odierna attrice. (Va precisato che il relativo procedimento penale
PROCURA AD LITEM
Sigg. Avv.ti FrancescoEttore _______ e _______ _______ e Vi si dà mandato di rappresentanza e difesa anche disgiunta nel giudizio di cui al presente atto, nonché in ogni successiva fase e grado ivi compresa la fase esecutiva con ogni facoltà consentita dalla legge compresa quella di transigere e conciliare chiamare in causa terzi spiegare domande in riconvenzione e nominare sostituti in udienza, e con promessa di rato. Si elegge domicilio come in atti. ______ _______ Carmela
È’ autentica
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si è concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena
(cfr. all. 2).
2.b. Dall’altro con atto di citazione notificato in data 4.7.1998
_______ _______, _______ _______ _______, _______ Mario,
_______ _______ Rita (allora soci della _______ _______ e figli s.n.c.) ma
anche in proprio convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
_______ dei _______ (R.G.A.C- n. 462/98) la _______ per sentire
accertare e dichiarare la inesistenza delle pretese creditorie
azionate dalla stessa in sede fallimentare e la inefficacia dei titoli e
documenti a firma della _______ _______ e figli, in possesso
della _______.
3. Conseguentemente la sig.ra _______ M.Carmela, dopo alcuni
tentativi di ottenere il pagamento in via stragiudiziale ed
amichevole, con atto di citazione del 5.03.99 convenne il
_______ _______ e la società _______ _______ e figli s.n.c. in
persona del suo amministratore e legale rapp.te, _______
_______, innanzi al Tribunale di _______ dei _______ (R.G.A.C.
n. 142/99) al fine di ottenere la condanna dei convenuti al
pagamento del credito residuo riconosciuto nelle anzidette
scritture private (£. 374.000.000, con gli interessi dal 30.09.95,
data dell’ultimo versamento effettuato).
Tale giudizio, riunito con con l’altro intentato strumentalmente
dai _______, è stato definito dalla sentenza n°602/03 del
Tribunale di S. _______ dei _______ (cfr. all. n. 3 e 3bis), la quale
ha, sorprendente, ha separato le domande proposte dalla
_______ nel giudizio 142/99, rimettendo sul ruolo quella nei
confronti di _______ _______, ed ha rigettato la domanda della
_______ nei confronti della società “_______ _______ e figli
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s.n.c.”, sostenendo che il debito dovesse essere onorato, semmai,
da _______ _______ in proprio. La sentenza, frutto di una
impropria separazione del giudizio è stata tempestivamente
appellata ed il relativo giudizio è tuttora pendente innanzi alla
Corte d’Appello di _______, Sez.III, C.I. dott. _______ ed è stata
assegnata a sentenza all’udienza del 9.03.07.
4. Senonchè il giudizio 142/99, promosso dalla odierna
appellante, è proseguito innanzi al Tribunale di _______ dei
_______ ed è stato definito dalla Sentenza n. 192/07 del
27.03.2007 (cfr. all. 4) che ha, invece, condannato – ritenendo
evidentemente illegittima l’operazione fatta con la sentenza n.
602/03, oggi impugnata – “la _______ _______ e figli di _______
_______, _______ e C. snc, in persona del legale rappresentante p.t.,
nonchè _______ _______ al pagamento in favore di _______
_______ Carmela della somma di € 193.154,88, oltre interessi legali
dal 30.09.1995 fino al saldo”, oltre al pagamento delle spese di lite.
5. Il _______ _______, medio tempore, si è accuratamente
spogliato di ogni bene e la società debitrice “_______ _______ e
figli” s.n.c. attraverso una sequenza di atti formali, ha ceduto più
volte le quote societarie, ha cambiato denominazione e da ultimo
ha anche ceduto l’unico immobile di proprietà della società alla
Banca _______ S.p.A. per il prezzo di € 800.000,00
(Ottocentomila euro) nell’evidente ed ingiusto tentativo di
sottrarsi all’aggressione esecutiva dei creditori.
Tale strategia è stata attuata attraverso una serie di atti di cui oggi
si chiede la revoca.
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6. Con atto del 3.11.1998 per notaio Massimo _______, intanto,
la società _______ _______ e C. s.n.c. ha ceduto in locazione i
locali commerciali siti in Via Nazionale di _______ alla “_______
s.r.l.” appositamente costituita, sicchè la società cedente da allora
è rimasta praticamente inattiva.
7. Con atto per notar Mario _______ del 26 settembre 2000, n.
rep. 1736 (cfr. all. n. 5), registrato in _______ il 2 ottobre 2000 –
costituti i sig.ri _______ _______, _______ _______ _______
Luigi e _______ _______ Rita - il sig. _______ _______ cedeva
la sua quota di compartecipazione, del valore nominale di L.
60.000.000, in favore del figlio _______ _______ (nella società
“_______ _______ e C.” s.n.c., iscritta al n. 618 del Registro delle
Imprese di _______).
Ne discendeva che la compagine societaria della società, di cui
peraltro contestualmente si modificava anche la denominazione
da “_______ _______ e C.”. s.n.c. in “_______ _______ e
C.”s.n.c. con capitale sociale fissato in L. 100.000.000 – era il
seguente: il Sig. _______ _______ titolare di una quota di L.
60.000.000; il sig. _______ _______ _______ Luigi titolare di
una quota pari a L. 20.000.000; la sig. ra _______ _______ Rita
titolare di una quota pari a L. 20.000.000.
8. Con successivo atto del 30 ottobre 2003 per notar Massimo
_______, n. rep. 125653, il sig. _______ _______ ed il Sig.
_______ _______ - alienavano in favore della Sig.ra _______
_______ Rita la quote di partecipazione nella “_______ _______
e C. – società in nome collettivo”, pari ad €. 30.987,41 (cfr. all. 6).
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9. Con atto del 7.06.2004, il socio unico ed amministratore della
“_______ _______ e C.” s.n.c., _______ _______ Rita, ha
chiesto lo scioglimento e messa in liquidazione della società e
dopo appena tre giorni, con atto del 10.06.04 per notaio
_______ (cfr. all. n. 7), la _______ _______ Rita nella medesima
qualità (di amministratore unico e legale rapp.te della “_______
_______ e C.” sn.c.) ha venduto l’intero immobile societario alla
“_______ s.r.l.” amministrata da _______ _______ e dalla sorella
germana _______ Adele. Sicchè l’immobile in parola, dopo i vari
passaggi societari e le traversie di atti notarili è tornato nella
titolarità e disponibilità del _______ _______, figlio di _______.
10. Con atto del 22.11.2006 per notaio L.Baldari rep. n.36208
(cfr. all. n. 8), _______ _______, quale Amm.re Unico e legale
rapp.te della società “_______ s.r.l.”, ha ceduto il medesimo
immobile sito in _______ alla Via Nazionale, rappresentante,
ormai, la quasi totalità del patrimonio societario, alla Banca
_______ s.p.a..
Con detto atto la società alienante, pur indicando che
sull’immobile grava l’ipoteca di £. 160.000.000 a favore di
_______ _______ Carmela, iscritta il 24.03.1992 ai nn.
42345/346, si è obbligata “a tenere indenne la Banca _______ SpA
dagli effetti pregiudizievoli dei giudizi in corso tra la medesima Sig.ra
_______ e _______ _______, in proprio e nella qualità di legale
rapp.te della _______ _______ e figli s.n.c. e delle società aventi causa
da quest’ultima.
11. Con atto di citazione, notificato il 18 – 29 marzo 2005, essa
attrice conveniva in giudizio _______ _______, _______
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_______ e _______ _______ Rita innanzi all’intestato Tribunale
per sentir dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto per
notaio Mario _______ del 26.09.00 Rep. n. 1736, registrato in
_______ il 2 ott. 2000 e dell’atto per notaio Massimo _______
Rep. n. 125635 del 30 ott. 2003 e degli atti conseguenti.
Instaurato regolarmente, il giudizio si è poi concluso con la
sentenza n. 478/06, depositata in cancelleria il 7.11.s.a, che ha
dichiarato l’estinzione del processo sulla base di una non
condivisibile, anzi, errata interpretazione del V° comma dell’art. 1
D. Lgs. n. 5/03.
Tale giudizio ha, però, interrotto i termini di prescrizione
dell’azione revocatoria ordinaria in virtù del disposto di cui
all’art. 2943 c.c.
12. Con atto di citazione del 18.06.07 (notificato il 21.06.07, il
26.06.07 ed il 2.07.07), essa _______ Carmela _______, quindi,
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di _______ dei
_______, _______ _______, nato in _______ il 19.11.1947,
_______ _______, nato in _______ il 6.08.1973, _______
_______Rita, nata in _______ il 23.05.1951, la società _______
_______ e C. s.n.c., la società _______ s.r.l., nonché la Banca
_______ s.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia –
ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. – dell’atto di cessione delle quote
per notaio Mario _______ del 26.sett. 2000 (con il quale il
_______ _______ cedette agli altri convenuti le sue quote nella
società _______ _______ e C. s.n.c.) e di tutti gli atti conseguenti
sino alla compravendita per notaio Baldari del 22.Nov. 2006,
nonché dell’atto di compravendita per notaio Massimo _______
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del 10.06.04 (con il quale la _______ _______ e C. s.n.c. – poi
_______ _______ e figli s.n.c.) ha alienato alla _______ s.r.l.
l’immobile sito in _______ alla Via Nazionale, ove la società
esercitava la sua attività commerciale, e di tutti gli atti
conseguenti, sino alla compravendita per atto per notaio Baldari
del 22.Nov. 2006.
Anche detto giudizio, regolarmente iscritto sul R.G.A.C. al n.
711/07 si è concluso con l’Ordinanza resa fuori udienza del
25.06.08, depositata e comunicata il giorno successivo, con la
quale il Giudice designato, accedendo ad una non pacifica
interpretazione dell’art. 8. d. lgs. N. 5/03, ha dichiarato
l’estinzione del processo con compensazione integrale delle spese.
L’attrice, nelle lungaggini degli inutili sbarramenti processuali
non sempre convincenti, vede accrescersi il timore di perdere
ogni garanzia del suo credito, credito già esistente in forza del
titolo costituito dalle richiamate scritture private, comunque
accertato nella sentenza n. 192/07 del Tribunale di _______ dei
L. e a meglio determinarsi all’esito della lite giudiziaria in corso,
giacchè anche tale ultima sentenza è stata appellata dai _______.
Tanto premesso, gli atti descritti, ivi compreso quello per notaio
M. _______ del 10.04.04 Rep. n. 36208 Racc. 13079 e quello per
notaio L.Baldari del 22.11.2006 devono essere dichiarati
inefficaci nei confronti della attrice per i seguenti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
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A) DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI _______ _______ E
DELL’INEFFICACIA DELL’ATTO DI CESSIONE DI QUOTE DI
_______ _______ NEI CONFRONTI DI _______ _______, E DEGLI
ATTI SEGUENTI EX ART. 2901 C.C.
12. L’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., come si
sa, è finalizzata a permettere al creditore di ricostruire il
patrimonio del debitore, quale garanzia del suo credito. Più
correttamente, ha finalità cautelare e conservativa del diritto di
credito, “essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia
generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore”1.
Devono, quindi essere dichiarati inefficaci nei confronti della
sig.ra _______ _______ Carmela, in quanto pregiudicano le sue
ragioni creditorie i seguenti atti:
I) Atto di cessione di quote per notar Mario _______ del 26
settembre 2000, n. rep. 1736 registrato in _______ il 2 ottobre
2000, (all. n. 5) con il quale _______ _______ ha ceduto le sue
quote in favore del figlio _______ _______ diventato socio al
60% della “_______ _______ e C. s.n.c.”.
In conseguenza della dichiarazione di inefficacia di tale atto,
vanno revocati anche i successivi atti di cessione di quote e la
vendita dell’unico immobile in cui la società esercitava l’attività
commerciale, e quindi:
II) Atto di cessione di quote per notar Massimo _______, n. rep.
125653, registrato in _______ il 05.11.2003 (all. n. 6) con cui
i soci _______ _______ e _______ _______ _______ Luigi
hanno ceduto le proprie quote nella “_______ _______ e C.
s.n.c.” (già _______ _______ e figli s.n.c.) a _______ _______
Rita; e ciò per la parte di competenza di _______ _______.
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III) Atto di compravendita per notar Massimo _______ del 10
giugno 2004, n. rep. 131916, (all. n. 7) con il quale la “_______
_______ e C. s.n.c.” (già _______ _______ e figli s.n.c.) ha
alienato alla “_______ s.r.l.” l’immobile sito in _______ alla Via
Nazionale nel quale la società esercitava la propria attività
commerciale di vendita di generi alimentari.
IV) Atto di compravendita per notaio L.Baldari del 22 novembre
2006, (all. n. 8) con il quale _______ _______, quale Amm.re
Unico e legale rapp.te della società “_______ s.r.l.”, ha ceduto il
medesimo immobile, sito in _______ alla Via Nazionale, alla
Banca _______ s.p.a.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c.,
ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di alienazione: a)
l’esistenza del diritto di credito del revocante; b) il pregiudizio
arrecato dall’atto alle ragioni del creditore; c) la conoscenza del
pregiudizio da parte del debitore; d) il consilium fraudis del terzo;
e) la malafede del subacquirente.
Del diritto di credito
13. Il credito vantato dall’attrice nei confronti, della indicata
società, e del sig. _______ _______, trova, come si è detto,
fondamento nella scrittura privata del 16.11.1994,
successivamente integrata da quella del 8.11.1996 (all.1 e 1bis),
stipulata tra la Sig.ra _______ _______ Carmela, _______
_______ e la “_______ _______ e figli s.n.c.” (poi “_______
_______ e C. s.n.c.”).
1 Cass. Civ. Sez. I, 8.04.03 n.5455 ( Cfr. Cass. Civ. , Sez. III, 18.03.03 n. 3981)
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Con l’atto indicato _______ _______ e la “_______ _______ e
figli s.n.c.” – rappresentata dal suo amministratore unico _______
_______ – hanno riconosciuto di essere debitori dell’attrice, per
la somma di L. 540.000.000 (pari ad €. 278.886,72),
impegnandosi al pagamento con versamenti di rate trimestrali a
partire dal 31 dicembre 1994 al 30 settembre 1999.
A seguito di versamenti effettuati e di azioni esecutive intraprese
in danno della società per il mancato pagamento alla scadenza
trimestrale pattuita, allo stato il residuo credito vantato
dall’attrice corrisponde ad €. 193.158,82.
Detto credito è tutt’ora rimasto insoluto.
14. La Sig. _______ _______ Carmela, quindi, che aveva
instaurato giudizio di accertamento del credito, ha ottenuto dopo
una tormentata vicenda processuale, la sentenza n. 192/07 del
Tribunale di _______ che, ancorché appellata, così dispone:
“la _______ _______ e figli di _______ _______, _______ e C.
snc, in persona del legale rappresentante p.t., nonchè _______
_______ al pagamento in favore di _______ _______ Carmela della
somma di € 193.154,88, oltre interessi legali dal 30.09.1995 fino al
saldo”
15. Tanto esposto, solo al fine di prevenire eventuali eccezioni di
controparte, giova rilevare che ai fini dell’esperibilità dell’azione
revocatoria ex art. 2901 c.c. – il diritto posto come requisito dalla
norma indicata - può anche non sostanziarsi in un credito liquido
certo ed esigibile o già accertato, essendo sufficiente una semplice
ragione, anche eventuale di credito 2.
2 Cass. 22 gennaio 1999, n. 591; cfr. nello stesso senso Cass. 18 febbraio 1998, n. 1712.
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Ormai consolidata giurisprudenza3 ha ritenuto che tra i crediti
eventuali debbano essere ricompresi anche quelli “litigiosi”.
La ratio di tale assunto risiede in un’interpretazione estensiva ed
evolutiva dell’art. 2901 c.c., secondo la quale per crediti
sottoposti a condizione potenziale o eventuale, devono intendersi
anche i crediti c.d. “in contestazione”.
Peraltro, a conferma di tale indirizzo, le Sezioni Unite della S.C.,
in un loro recentissimo arresto4, hanno statuito che “il credito
eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere
della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione
revocatoria, avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore”.
Per l’effetto di tale impostazione, “il giudizio promosso con l’indicata
azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295
c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto
l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la
domanda revocatoria.”
I giudici di legittimità hanno ripetutamente stabilito, che la
definizione del giudizio sull’accertamento del credito non
costituisce il necessario “antecedente logico giuridico indispensabile
della pronunzia sulla domanda revocatoria.”
In sostanza, non rileverebbe alcun conflitto di giudicati tra la
sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari
inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa
sull’esistenza del credito, atteso che, in tale ipotesi, la sentenza
della revocatoria che dichiari l’inopponibilità dell’atto nei
3 Cass. 5 giugno 2000, n. 7452; cfr. nello stesso senso Cass. 24 febbraio 2000. 4 Cass. Sez.Un., Ordinanza del 4 dicembre 2003 – 18 maggio 2004, n. 9440
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confronti dell’attore, risulterà “inutiliter data”, in quanto
ineseguibile.
Dell’eventus damni
16. I due atti di cessione di quote e i due atti di compravendita
suindicati al capo sub 12 hanno di certo pregiudicato le ragioni
creditorie della sig.ra _______.
Di fatto, attraverso l’atto di disposizione in esame, si
compromette la garanzia generica offerta dal patrimonio del
debitore ex art. 2740 c.c., sottraendo beni che potevano essere
“aggrediti” dal creditore, quale quota societaria, non avendo il
_______ _______ altri beni atti a tutelare il credito della odierna
attrice.
L’ulteriore assottigliamento, ovvero, come par di capire,
l’azzeramento del patrimonio del sig. _______ _______ e la sua
apparente indisponibilità reca un grave pregiudizio alle ragioni
della creditrice.
Infatti, come si può facilmente evincere dalla documentazione
allegata, il _______ _______ non aveva al momento della
cessione, e non ha al giorno d’oggi, altri beni su cui l’odierna
attrice avrebbe potuto soddisfarsi. (cfr. all. 9).
Ne deriva la revocabilità degli atti di cessione susseguenti e di
tutti gli atti conseguenti.
Del “consilium fraudis” del debitore
17. Quanto alla conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio
che l’atto in questione arreca alle ragioni del creditore, occorre
sottolineare – con riguardo all’atto di cessione di quote societarie
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da _______ _______ a _______ _______ – che il sig. _______
_______ ha modificato la consistenza del suo patrimonio,
successivamente alla ricognizione del debito, proprio allo scopo di
sottrarre i beni alla futura aggressione da parte della creditrice.
Anzi come precisato dalla dottrina e giurisprudenza
unanimemente, nell’ipotesi di atto posto in essere
successivamente al sorgere del credito è richiesta in capo al
debitore la sola conoscenza del pregiudizio che l’atto potrebbe
arrecare al creditore. In tale ipotesi viene esclusa, quindi, la
necessità di qualsiasi elemento intenzionale, cioè del dolo
specifico, facendo apparire come decisivo il semplice dolo
generico. Non assume alcuna rilevanza l’intenzione di ledere la
garanzia patrimoniale del creditore.
Al riguardo, atteso che la giurisprudenza dominante5 sostiene che
in tale fattispecie la relativa prova può essere data anche tramite
presunzioni, giova sottolineare un dato significativo.
Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 1999, la Sig.ra
_______ conveniva in giudizio – dinanzi al Tribunale di S.
_______ dei _______ – unitamente alla “_______ _______ e figli
s.n.c”, il sig. _______ _______, chiedendo la condanna degli
stessi al pagamento del credito – fondato sulla citata scrittura
privata del 16 novembre 1994 - di €.193.158,82.
L’atto di cessione delle quote sopra meglio descritto, è stato
stipulato in data 26 settembre 2000, ovvero a circa un anno
dall’instaurazione dell’indicato giudizio e in corso dello stesso.
5 Ex plurimis, Cass. 21 settembre 2001, n. 11916, cfr. nello stesso senso Cass. 5 giugno 2000, n. 7452.
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Come sopra esposto, il giudizio, teso ad accertare il credito
vantato dalla Sig. ra _______ nei confronti di _______ _______,
è tuttora pendente.
Risulta quindi di chiara evidenza che l’atto sia stato posto in
essere – secondo una dolosa preordinazione - al fine di
assottigliare la garanzia patrimoniale in capo al creditore.
L’evidente intenzione, poi, è avvalorata dai successivi
trasferimenti del patrimonio societario.
Della “partecipatio fraudis” del terzo
18. Anche con riferimento alla conoscenza da parte del terzo del
danno arrecato dall’atto alle ragioni del creditore, un consolidato
orientamento giurisprudenziale, ritiene ammissibile la prova per
presunzioni.
In particolare i giudici di merito hanno assegnato preminente
rilevanza al legame di parentela esistente tra l’alienante e
l’acquirente6.
Nella specie, per ciò che attiene all’atto di cessione di quote da
_______ _______ a _______ _______ e gli atti di cessione
seguenti, giova porre in evidenza lo stretto grado di parentela tra i
Sig.ri _______ _______ e _______ _______ (padre e figlio,
nonchè socio in affari).
Questo dato rappresenta di certo indice rilevatore dello stato di
conoscenza da parte del sig. _______ _______ del pregiudizio
che l’atto posto in essere avrebbe recato alle ragioni creditorie.
6 Trib. Pescara 2 aprile 1996, in “Diritto Fallimentare” 1997; cfr. in senso conforme Trb. _______, 16 marzo 1991, in “Banca Borsa”, 1992.
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Difatti questi, atteso il grado di prossimità con l’alienante e la
gestione di affari comuni, non poteva non essere a conoscenza del
debito di _______ _______ nei confronti della Sig.ra _______.
Ma vi è di più. Come sopra esposto, la scrittura privata del 16
novembre 1994, fonte del credito della attrice, impegnava sia il
_______ _______ in proprio, sia il medesimo _______ _______
quale amministratore e legale rappresentante della società,
significando che il credito della _______ nei confronti della
società è stato garantito anche dal _______ _______ in proprio.
Il Sig. _______ _______, socio della suddetta società – usando
l’ordinaria diligenza – avrebbe dovuto essere a conoscenza della
situazione debitoria della società nella quale era sul punto di
subentrare e, conseguentemente, del pregiudizio che l’atto in
oggetto avrebbe recato al creditore.
In ogni caso, la conoscenza da parte dell’acquirente sarà oggetto
della prova testimoniale.
19. A ciò si aggiunga che, come sopra esposto, i debiti in esame
erano già oggetto di lite giudiziaria e, quindi, ancor di più
conoscibili adoperando i criteri dell’ordinaria diligenza.
Della malafede dei subacquirenti
20. L’art. 2901 c.c. nel suo ultimo comma dispone: “L’inefficacia
dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di
buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
revocazione”
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Detta previsione pone sullo stesso piano la posizione del
subacquirente di fronte all’azione revocatoria a quella del primo
acquirente.
In sostanza, occorre verificare la condizione psicologica nella
quale si trova il subacquirente nei confronti dell’alienante e non
nei confronti del suo dante causa.
Anche in questo caso emergono due indici rivelatori della
malafede della Sig.ra _______ _______ Rita, che con l’atto per
notar _______ del 30/10/2003 (cfr.all. 6) ha acquistato le quote
di _______, divenendo unica socia e mettendo in liquidazione la
società.
In particolare il grado di parentela esistente tra il primo
alienante, _______ _______ e la subacquirente _______ Rita
_______ (fratello e sorella)
Al riguardo, nel richiamarsi a quanto già dedotto con riferimento
all’elemento psicologico del primo acquirente, _______ _______,
si sottolinea il rango di presunzione cui assurge il grado di
parentela (nipote e zia).
Ulteriore segno dello stato psicologico della subacquirente è
rappresentato dalla qualità di socia della sig.ra _______ _______
Rita.
Infatti, quest’ultima risulta essere nella compagine della società –
che ha peraltro più volte mutato la propria denominazione – sin
dalla data della sua costituzione.
Come si rileva, tra l’altro, dall’atto di compravendita del 26
settembre 2000, la subacquirente era fisicamente presente alla
stipula dello stesso.
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In ogni caso, la conoscenza della vicenda da parte della sig.ra
_______ Rita _______ e la sua malafede sono provate
documentalmente e saranno all’occorrenza oggetto di prova
specifica.
Delle quote sull’immobile e della vendita dello stesso
21. A questo punto della vicenda la “_______ _______ e C.
s.n.c.,” di fatto già inattiva dal 1998, è stata messa in liquidazione
il 10.06.04 ed ha venduto l’immobile di proprietà alla “_______
s.r.l.”, società appositamente costituita sempre allo scopo di
frodare i creditori.
Avendo cessato l’attività, le quote originariamente di _______
_______ (la cui cessione si è chiesto di revocare con il presente
atto) sono diventate quote dell’immobile alienato.
Per questo deve dichiararsi l’inefficacia anche dell’atto di vendita
dell’immobile, avendo la “_______ s.r.l.” (acquirente) conoscenza
della vicenda per essere una società amministrata proprio da
_______ _______, figlio di _______ _______ e originario
acquirente delle quote del padre nella “_______ _______ e C.
s.n.c.”.
22. Quanto, invece, all’ultima acquirente, Banca _______ SpA,
questa nell’atto di acquisto del 22.11.2006 dichiara
espressamente, sia pure con le richieste garanzie alla società
alienante, “di essere a perfetta conoscenza della controversia in corso”
con _______ M.Carmela. Non vi è dubbio, quindi, che la Banca
non sia un terzo di buona fede ignaro dell’accaduto.
B) DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA S.N.C. _______ _______ E FIGLI E DELLA INEFFICACIA DELL’ATTO DI
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VENDITA DELL’IMMOBILE E DEGLI ATTI SUSSEGUENTI EX ART. 2901 C.C.
23. Devono essere dichiarati inefficaci nei confronti della sig.ra
_______ _______ Carmela, per il credito della stessa
direttamente nei confronti della “_______ _______ e figli s.n.c.”
in quanto pregiudicano le sue ragioni creditorie i seguenti atti:
I) Atto di compravendita per notar Massimo _______ del 10
giugno 2004, n. rep. 131916, con il quale la “_______ _______ e
C. s.n.c.” (già _______ _______ e figli s.n.c.) ha alienato alla
“_______ s.r.l.” l’immobile sito in _______ alla Via Nazionale nel
quale la società esercitava la propria attività commerciale di
vendita di generi alimentari.
II) Atto di compravendita per notaio L.Baldari del 22 novembre
2006, con il quale _______ _______, quale Amm.re Unico e
legale rapp.te della società “_______ s.r.l.”, ha ceduto il medesimo
immobile, sito in _______ alla Via Nazionale, alla Banca
_______ s.p.a.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c.,
ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di alienazione: a)
l’esistenza del diritto di credito del revocante; b) il pregiudizio
arrecato dall’atto alle ragioni del creditore; c) la conoscenza del
pregiudizio da parte del debitore; d) il consilium fraudis del terzo;
e) la malafede del subacquirente.
Del diritto di credito
24. Per ciò che attiene all’esistenza del diritto di credito della
attrice nei confronti della “_______ _______ e figli s.n.c.” (poi
_______ _______ e C. s.n.c.) vanno ripetute le considerazioni
suesposte ai capi sub 13, 14 e 15 in ordine alle scritture private di
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ricognizione del debito e riguardo alla revocatoria dei crediti
“litigiosi”, oltre alla considerazione che la Sentenza del Tribunale
di _______ dei _______ n. 192/07, oggi appellata, condanna la
suddetta società al pagamento nei confronti della attrice della
somma di € 193.158,83, oltre accessori.
Dell’eventus damni
25. In ordine all’eventus damni va rilevato che il patrimonio della
“_______ _______ e figli s.n.c.” non è sufficiente a tutelare il
credito della sig.ra _______.
Infatti, con l’atto di compravendita impugnato, la società ha
venduto l’unico immobile di proprietà (che era l’immobile in cui
si svolgeva l’attività commerciale) alla “_______ s.r.l.”, società,
come detto in precedenza, costituita e contestualmente insediata
nei locali dove la s.n.c. “_______ _______ e C.” svolgeva la sua
attività commerciale.
Anche la “_______ _______ e figli s.n.c.”, come si può evincere
dalle visure allegate, non aveva e non ha tutt’oggi altri beni su cui
il creditore potrebbe soddisfarsi. (cfr. all. 10)
Del consilium fraudis del debitore
26. Quanto alla conoscenza, da parte della “_______ _______ e
figli s.n.c.”, del pregiudizio che l’atto in questione arreca alle
ragioni del creditore, occorre ribadire le considerazioni suesposte
riguardo alla interpretazione che la dottrina e la giurisprudenza
hanno dato all’atteggiamento psicologico del debitore in caso di
atto successivo alla nascita del credito e rilevare che il bene
alienato, come si evince dalle visure allegate e dalla circostanza
della cessata attività, era l’unico bene di proprietà della società.
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Della partecipatio fraudis del terzo
27. Anche con riguardo all’atto di compravendita degli immobili
da parte della “_______ s.r.l.”, occorre sottolineare, che la
suddetta società, come può evincersi dalle visure societarie
allegate, era amministrata proprio da _______ _______, ex socio
della “_______ _______ e C. s.n.c.”, nonchè nipote di _______
_______ Rita, amministratrice della stessa s.n.c..
Della malafede dei subacquirenti
28. Ne deriva poi, che deve essere revocato anche il successivo
atto di vendita del bene immobile dalla _______ s.r.l. alla Banca
_______ s.p.a., che come già detto era a conoscenza di tutta la
vicenda narrata in premessa.
TANTO PREMESSO
La medesima Sig.ra _______ _______ Carmela, come sopra
rapp.ta, dom.ta e difesa,
CITA
I Sig.ri _______ _______, nato a _______ (AV) il 19/11/1947 e
residente in _______ dei _______ (AV) alla Via B. Cairoli,
_______ _______ nato a _______ (AV) il 6/08/1973 e residente
in _______ dei _______ alla Via B. Cairoli e _______ _______
Rita nata a _______ (AV) il 23/05/1951 ed ivi residente alla Via
delle Mimose n. 12, nonché la _______ _______ e C. s.n.c., in
persona del legale rapp.te p.t. con sede in _______ (AV) alla Via
Nazionale, la _______ s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. con
sede in _______ (AV) alla Via Nazionale, nonchè la Banca
_______ s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in
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Roma alla Via Lucrezia Romana nn. 41/47 a comparire innanzi
al Tribunale di S. _______ dei _______, sezione e giudice a
designarsi, all’udienza che sarà fissata con decreto a seguito di
apposita istanza da presentarsi ai sensi del d. lgs. 17.01.03 n. 5,
con invito a costituirsi nel termine e nelle forme previste dalla
legge e che in caso di mancata costituzione si procederà in
contumacia, al fine di sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
A) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.,
e pertanto dichiarare l’inefficacia nei confronti della Sig. ra
_______ _______ Carmela dell’atto di cessione di quote per
notar Mario _______ del 26 settembre 2000, n. rep. 1736
registrato in _______ il 2 ottobre 2000, con il quale _______
_______ ha ceduto le sue quote nella società “_______ _______
e C. s.n.c.” (poi “_______ _______ e C.” s.n.c.) a _______
_______ e di tutti gli atti conseguenti e seguenti pure indicati in
premessa, fino all’atto di compravendita per notaio L.Baldari del
22 novembre 2006, al fine di ricostituire il patrimonio di
_______ _______ a garanzia del credito della attrice.
B) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.,
e pertanto dichiarare l’inefficacia nei confronti della Sig. ra
_______ _______ Carmela, dell’atto di compravendita per notar
Massimo _______ del 10 giugno 2004, n. rep. 131916 con il
quale la “_______ _______ e C. s.n.c.” (poi “_______ _______ e
figli” s.n.c.) ha alienato alla “_______ s.r.l.” l’immobile sito in
_______ alla Via Nazionale nel quale la società esercitava la
propria attività commerciale di vendita di generi alimentari e
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degli atti presupposti e successivi, nonchè dell’atto per notaio
L.Baldari del 22 novembre 2006, al fine di ricostruire il
patrimonio della _______ _______ e figli s.n.c. a garanzia del
credito della attrice.
C) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze
ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, si chiede la allegazione al processo della
documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di parte e di
quella a prodursi in corso di causa, nonché si chiede di essere
ammessi alla prova testimoniale, sui seguenti capi:
a. Vero è che con scrittura privata del 16 novembre 1994 e con
successiva integrazione dell’8 novembre 1996, il Sig. _______
_______ e la s.n.c “_______ _______ e figli”, riconoscevano di
essere debitori nei confronti della _______ della somma di L.
540.000.000;
Sul detto capo a. si chiede anche deferirsi interrogatorio formale
a _______ _______.
b. Vero è che il Sig. _______ _______ ha ceduto la propria
quota al figlio _______ _______ al fine di sottrarsi al
pagamento del suo debito nei confronti della sig.ra _______
_______ Carmela;
c. Vero è che il sig. _______ _______ era al corrente del debito
che _______ _______ e la s.n.c “_______ _______ e figli”
avevano riconosciuto nei confronti della sig.ra _______
_______ Carmela;
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Sul detto capo c. chiede anche deferirsi interrogatorio formale a
_______ _______.
d. Vero è che il sig. _______ _______ conosceva il pregiudizio
che l’atto per notar Mario _______ del 26 settembre 2000, n.
rep. 1736, avrebbe arrecato alla sig.ra _______ _______
Carmela;
e. Vero è che la sig.ra _______ _______ Rita era a conoscenza
del debito che _______ _______ e la s.n.c “_______ _______
e figli” avevano riconosciuto nei confronti della sig.ra _______
_______ Carmela;
Sul detto capo e chiede anche deferirsi interrogatorio formale a
_______ _______ Rita.
f. Vero è che la sig.ra _______ _______ Rita, al momento della
stipula del successivo atto del 30 ottobre 2003 per notar
Massimo _______, n. rep. 125653, era a conoscenza che
_______ _______ Carmela aveva promosso varie azioni
esecutive nei confronti dei _______ e della _______ _______
e figli di _______ _______ e C. s.n.c.;
Si dichiara di far conoscere i nomi dei testimoni da escutere con
la richiesta di fissazione dell’udienza ex art. 8 d.lgs. 5/03.
Esibisce, mediante deposito in cancelleria, copia dei documenti
di cui in narrativa, numerati progressivamente come da indice al
proprio fascicolo di parte.
Ai sensi dell’art. 2, lettera c) D.Lgs. n. 5/03 si assegna al
convenuto il termine di sessanta giorni dal ricevimento del
presente atto di citazione per la notifica all’attore della comparsa
di costituzione e risposta e si indica, alternativamente ed in via
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subordinata alla notificazione a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario,
l’utenza telefonica 0827-215231 quale numero di fax, presso cui il
difensore dell’attore dichiara, ai sensi dell’art. 2 lett. B) D.Lgs. n.
5/2003, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel
corso del presente procedimento.
Si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore della presente
controversia è indeterminabile, per cui ai sensi di legge esso è pari ad €.
340,00.
_______ –_______ dei _______, 30 giugno 2008
Avv. Francesco Ettore _______ Avv. _______ _______
RELATA DI NOTIFICA
L’anno 2007, il giorno del mese di
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche
presso il Tribunale di _______ dei _______, su richiesta dell’Avv.
_______ _______ ho notificato per sua legale scienza e conoscenza, il
suesteso atto a:
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_______ _______, nato a _______ (AV) il 19/11/1947 e residente
in _______ dei _______ (AV) alla Via B. Cairoli, mediante consegna
a
_______ _______ nato a _______ (AV) il 6/08/1973 e residente in
_______ dei _______ alla Via B. Cairoli, mediante consegna a
_______ _______ Rita nata a _______ (AV) il 23/05/1951 ed ivi
residente alla Via delle Mimose n. 12, mediante consegna a
la _______ _______ e C. s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t. con
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Banca _______ s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in
Roma alla Via Lucrezia Romana nn. 41/47, mediante consegna a