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STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCOETTORE _______ _______ – C.so Umberto I, 61 Tel.- Fax 0825- 756566 e-mail: [email protected] 1 TRIBUNALE DI S._______ DEI _______ ATTO DI CITAZIONE La sig.ra _______ _______ Carmela, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti _______ _______ e Francesco Ettore _______ anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliata insieme a questi in _______ dei _______ al Corso Vittorio Emanuele II, n. 5, PREMESSO CHE 1. Con scrittura privata del 16.11.94, integrata dalla scrittura con ricognizione del debito dell’8.11.96 (cfr. all. n. 1 e 1bis), _______ _______ e la s.n.c. _______ _______ e figli, allora amministrata da _______ _______, si obbligarono a pagare in favore di _______ _______ Carmela la somma complessiva di €. 278.866,72 frazionandola e dilazionandola nel tempo dal 31.12.94 fino al 30.09.99. Il _______ _______ e la società, tuttavia, non onorarono alla scadenza l’obbligazione per intero rimanendo debitori, in forza del richiamato titolo, della residua somma di € 193.158,83. 2. Anzi per bloccare la procedura prefallimentare - cui la società era stata, nel frattempo, sottoposta su ricorso di alcuni credtori, tra cui la sig.ra _______, in data 1/07/1998, il _______ _______ e la s.n.c. _______ _______ e figli misero in atto una accurata strategia tendente a confondere le acque per prendere tempo e liberarsi del patrimonio posto a garanzia dei creditori. 2.a. Da un lato _______ _______ inoltrava alla Guardia di finanza, denuncia-querela per il reato di usura nei confronti della odierna attrice. (Va precisato che il relativo procedimento penale PROCURA AD LITEM Sigg. Avv.ti FrancescoEttore _______ e _______ _______ e Vi si mandato di rappresentanza e difesa anche disgiunta nel giudizio di cui al presente atto, nonché in ogni successiva fase e grado ivi compresa la fase esecutiva con ogni facoltà consentita dalla legge compresa quella di transigere e conciliare chiamare in causa terzi spiegare domande in riconvenzione e nominare sostituti in udienza, e con promessa di rato. Si elegge domicilio come in atti. ______ _______ Carmela È’ autentica

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1

TRIBUNALE DI S._______ DEI _______

ATTO DI CITAZIONE

La sig.ra _______ _______ Carmela, rappresentata e difesa,

giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti _______

_______ e Francesco Ettore _______ anche disgiuntamente ed

elettivamente domiciliata insieme a questi in _______ dei

_______ al Corso Vittorio Emanuele II, n. 5,

PREMESSO CHE

1. Con scrittura privata del 16.11.94, integrata dalla scrittura con

ricognizione del debito dell’8.11.96 (cfr. all. n. 1 e 1bis), _______

_______ e la s.n.c. _______ _______ e figli, allora amministrata

da _______ _______, si obbligarono a pagare in favore di

_______ _______ Carmela la somma complessiva di €.

278.866,72 frazionandola e dilazionandola nel tempo dal

31.12.94 fino al 30.09.99.

Il _______ _______ e la società, tuttavia, non onorarono alla

scadenza l’obbligazione per intero rimanendo debitori, in forza

del richiamato titolo, della residua somma di € 193.158,83.

2. Anzi per bloccare la procedura prefallimentare - cui la società

era stata, nel frattempo, sottoposta su ricorso di alcuni credtori,

tra cui la sig.ra _______, in data 1/07/1998, il _______

_______ e la s.n.c. _______ _______ e figli misero in atto una

accurata strategia tendente a confondere le acque per prendere

tempo e liberarsi del patrimonio posto a garanzia dei creditori.

2.a. Da un lato _______ _______ inoltrava alla Guardia di

finanza, denuncia-querela per il reato di usura nei confronti della

odierna attrice. (Va precisato che il relativo procedimento penale

PROCURA AD LITEM

Sigg. Avv.ti FrancescoEttore _______ e _______ _______ e Vi si dà mandato di rappresentanza e difesa anche disgiunta nel giudizio di cui al presente atto, nonché in ogni successiva fase e grado ivi compresa la fase esecutiva con ogni facoltà consentita dalla legge compresa quella di transigere e conciliare chiamare in causa terzi spiegare domande in riconvenzione e nominare sostituti in udienza, e con promessa di rato. Si elegge domicilio come in atti. ______ _______ Carmela

È’ autentica

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si è concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena

(cfr. all. 2).

2.b. Dall’altro con atto di citazione notificato in data 4.7.1998

_______ _______, _______ _______ _______, _______ Mario,

_______ _______ Rita (allora soci della _______ _______ e figli s.n.c.) ma

anche in proprio convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di

_______ dei _______ (R.G.A.C- n. 462/98) la _______ per sentire

accertare e dichiarare la inesistenza delle pretese creditorie

azionate dalla stessa in sede fallimentare e la inefficacia dei titoli e

documenti a firma della _______ _______ e figli, in possesso

della _______.

3. Conseguentemente la sig.ra _______ M.Carmela, dopo alcuni

tentativi di ottenere il pagamento in via stragiudiziale ed

amichevole, con atto di citazione del 5.03.99 convenne il

_______ _______ e la società _______ _______ e figli s.n.c. in

persona del suo amministratore e legale rapp.te, _______

_______, innanzi al Tribunale di _______ dei _______ (R.G.A.C.

n. 142/99) al fine di ottenere la condanna dei convenuti al

pagamento del credito residuo riconosciuto nelle anzidette

scritture private (£. 374.000.000, con gli interessi dal 30.09.95,

data dell’ultimo versamento effettuato).

Tale giudizio, riunito con con l’altro intentato strumentalmente

dai _______, è stato definito dalla sentenza n°602/03 del

Tribunale di S. _______ dei _______ (cfr. all. n. 3 e 3bis), la quale

ha, sorprendente, ha separato le domande proposte dalla

_______ nel giudizio 142/99, rimettendo sul ruolo quella nei

confronti di _______ _______, ed ha rigettato la domanda della

_______ nei confronti della società “_______ _______ e figli

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s.n.c.”, sostenendo che il debito dovesse essere onorato, semmai,

da _______ _______ in proprio. La sentenza, frutto di una

impropria separazione del giudizio è stata tempestivamente

appellata ed il relativo giudizio è tuttora pendente innanzi alla

Corte d’Appello di _______, Sez.III, C.I. dott. _______ ed è stata

assegnata a sentenza all’udienza del 9.03.07.

4. Senonchè il giudizio 142/99, promosso dalla odierna

appellante, è proseguito innanzi al Tribunale di _______ dei

_______ ed è stato definito dalla Sentenza n. 192/07 del

27.03.2007 (cfr. all. 4) che ha, invece, condannato – ritenendo

evidentemente illegittima l’operazione fatta con la sentenza n.

602/03, oggi impugnata – “la _______ _______ e figli di _______

_______, _______ e C. snc, in persona del legale rappresentante p.t.,

nonchè _______ _______ al pagamento in favore di _______

_______ Carmela della somma di € 193.154,88, oltre interessi legali

dal 30.09.1995 fino al saldo”, oltre al pagamento delle spese di lite.

5. Il _______ _______, medio tempore, si è accuratamente

spogliato di ogni bene e la società debitrice “_______ _______ e

figli” s.n.c. attraverso una sequenza di atti formali, ha ceduto più

volte le quote societarie, ha cambiato denominazione e da ultimo

ha anche ceduto l’unico immobile di proprietà della società alla

Banca _______ S.p.A. per il prezzo di € 800.000,00

(Ottocentomila euro) nell’evidente ed ingiusto tentativo di

sottrarsi all’aggressione esecutiva dei creditori.

Tale strategia è stata attuata attraverso una serie di atti di cui oggi

si chiede la revoca.

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6. Con atto del 3.11.1998 per notaio Massimo _______, intanto,

la società _______ _______ e C. s.n.c. ha ceduto in locazione i

locali commerciali siti in Via Nazionale di _______ alla “_______

s.r.l.” appositamente costituita, sicchè la società cedente da allora

è rimasta praticamente inattiva.

7. Con atto per notar Mario _______ del 26 settembre 2000, n.

rep. 1736 (cfr. all. n. 5), registrato in _______ il 2 ottobre 2000 –

costituti i sig.ri _______ _______, _______ _______ _______

Luigi e _______ _______ Rita - il sig. _______ _______ cedeva

la sua quota di compartecipazione, del valore nominale di L.

60.000.000, in favore del figlio _______ _______ (nella società

“_______ _______ e C.” s.n.c., iscritta al n. 618 del Registro delle

Imprese di _______).

Ne discendeva che la compagine societaria della società, di cui

peraltro contestualmente si modificava anche la denominazione

da “_______ _______ e C.”. s.n.c. in “_______ _______ e

C.”s.n.c. con capitale sociale fissato in L. 100.000.000 – era il

seguente: il Sig. _______ _______ titolare di una quota di L.

60.000.000; il sig. _______ _______ _______ Luigi titolare di

una quota pari a L. 20.000.000; la sig. ra _______ _______ Rita

titolare di una quota pari a L. 20.000.000.

8. Con successivo atto del 30 ottobre 2003 per notar Massimo

_______, n. rep. 125653, il sig. _______ _______ ed il Sig.

_______ _______ - alienavano in favore della Sig.ra _______

_______ Rita la quote di partecipazione nella “_______ _______

e C. – società in nome collettivo”, pari ad €. 30.987,41 (cfr. all. 6).

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9. Con atto del 7.06.2004, il socio unico ed amministratore della

“_______ _______ e C.” s.n.c., _______ _______ Rita, ha

chiesto lo scioglimento e messa in liquidazione della società e

dopo appena tre giorni, con atto del 10.06.04 per notaio

_______ (cfr. all. n. 7), la _______ _______ Rita nella medesima

qualità (di amministratore unico e legale rapp.te della “_______

_______ e C.” sn.c.) ha venduto l’intero immobile societario alla

“_______ s.r.l.” amministrata da _______ _______ e dalla sorella

germana _______ Adele. Sicchè l’immobile in parola, dopo i vari

passaggi societari e le traversie di atti notarili è tornato nella

titolarità e disponibilità del _______ _______, figlio di _______.

10. Con atto del 22.11.2006 per notaio L.Baldari rep. n.36208

(cfr. all. n. 8), _______ _______, quale Amm.re Unico e legale

rapp.te della società “_______ s.r.l.”, ha ceduto il medesimo

immobile sito in _______ alla Via Nazionale, rappresentante,

ormai, la quasi totalità del patrimonio societario, alla Banca

_______ s.p.a..

Con detto atto la società alienante, pur indicando che

sull’immobile grava l’ipoteca di £. 160.000.000 a favore di

_______ _______ Carmela, iscritta il 24.03.1992 ai nn.

42345/346, si è obbligata “a tenere indenne la Banca _______ SpA

dagli effetti pregiudizievoli dei giudizi in corso tra la medesima Sig.ra

_______ e _______ _______, in proprio e nella qualità di legale

rapp.te della _______ _______ e figli s.n.c. e delle società aventi causa

da quest’ultima.

11. Con atto di citazione, notificato il 18 – 29 marzo 2005, essa

attrice conveniva in giudizio _______ _______, _______

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_______ e _______ _______ Rita innanzi all’intestato Tribunale

per sentir dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto per

notaio Mario _______ del 26.09.00 Rep. n. 1736, registrato in

_______ il 2 ott. 2000 e dell’atto per notaio Massimo _______

Rep. n. 125635 del 30 ott. 2003 e degli atti conseguenti.

Instaurato regolarmente, il giudizio si è poi concluso con la

sentenza n. 478/06, depositata in cancelleria il 7.11.s.a, che ha

dichiarato l’estinzione del processo sulla base di una non

condivisibile, anzi, errata interpretazione del V° comma dell’art. 1

D. Lgs. n. 5/03.

Tale giudizio ha, però, interrotto i termini di prescrizione

dell’azione revocatoria ordinaria in virtù del disposto di cui

all’art. 2943 c.c.

12. Con atto di citazione del 18.06.07 (notificato il 21.06.07, il

26.06.07 ed il 2.07.07), essa _______ Carmela _______, quindi,

ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di _______ dei

_______, _______ _______, nato in _______ il 19.11.1947,

_______ _______, nato in _______ il 6.08.1973, _______

_______Rita, nata in _______ il 23.05.1951, la società _______

_______ e C. s.n.c., la società _______ s.r.l., nonché la Banca

_______ s.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia –

ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. – dell’atto di cessione delle quote

per notaio Mario _______ del 26.sett. 2000 (con il quale il

_______ _______ cedette agli altri convenuti le sue quote nella

società _______ _______ e C. s.n.c.) e di tutti gli atti conseguenti

sino alla compravendita per notaio Baldari del 22.Nov. 2006,

nonché dell’atto di compravendita per notaio Massimo _______

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del 10.06.04 (con il quale la _______ _______ e C. s.n.c. – poi

_______ _______ e figli s.n.c.) ha alienato alla _______ s.r.l.

l’immobile sito in _______ alla Via Nazionale, ove la società

esercitava la sua attività commerciale, e di tutti gli atti

conseguenti, sino alla compravendita per atto per notaio Baldari

del 22.Nov. 2006.

Anche detto giudizio, regolarmente iscritto sul R.G.A.C. al n.

711/07 si è concluso con l’Ordinanza resa fuori udienza del

25.06.08, depositata e comunicata il giorno successivo, con la

quale il Giudice designato, accedendo ad una non pacifica

interpretazione dell’art. 8. d. lgs. N. 5/03, ha dichiarato

l’estinzione del processo con compensazione integrale delle spese.

L’attrice, nelle lungaggini degli inutili sbarramenti processuali

non sempre convincenti, vede accrescersi il timore di perdere

ogni garanzia del suo credito, credito già esistente in forza del

titolo costituito dalle richiamate scritture private, comunque

accertato nella sentenza n. 192/07 del Tribunale di _______ dei

L. e a meglio determinarsi all’esito della lite giudiziaria in corso,

giacchè anche tale ultima sentenza è stata appellata dai _______.

Tanto premesso, gli atti descritti, ivi compreso quello per notaio

M. _______ del 10.04.04 Rep. n. 36208 Racc. 13079 e quello per

notaio L.Baldari del 22.11.2006 devono essere dichiarati

inefficaci nei confronti della attrice per i seguenti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

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A) DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI _______ _______ E

DELL’INEFFICACIA DELL’ATTO DI CESSIONE DI QUOTE DI

_______ _______ NEI CONFRONTI DI _______ _______, E DEGLI

ATTI SEGUENTI EX ART. 2901 C.C.

12. L’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., come si

sa, è finalizzata a permettere al creditore di ricostruire il

patrimonio del debitore, quale garanzia del suo credito. Più

correttamente, ha finalità cautelare e conservativa del diritto di

credito, “essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia

generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore”1.

Devono, quindi essere dichiarati inefficaci nei confronti della

sig.ra _______ _______ Carmela, in quanto pregiudicano le sue

ragioni creditorie i seguenti atti:

I) Atto di cessione di quote per notar Mario _______ del 26

settembre 2000, n. rep. 1736 registrato in _______ il 2 ottobre

2000, (all. n. 5) con il quale _______ _______ ha ceduto le sue

quote in favore del figlio _______ _______ diventato socio al

60% della “_______ _______ e C. s.n.c.”.

In conseguenza della dichiarazione di inefficacia di tale atto,

vanno revocati anche i successivi atti di cessione di quote e la

vendita dell’unico immobile in cui la società esercitava l’attività

commerciale, e quindi:

II) Atto di cessione di quote per notar Massimo _______, n. rep.

125653, registrato in _______ il 05.11.2003 (all. n. 6) con cui

i soci _______ _______ e _______ _______ _______ Luigi

hanno ceduto le proprie quote nella “_______ _______ e C.

s.n.c.” (già _______ _______ e figli s.n.c.) a _______ _______

Rita; e ciò per la parte di competenza di _______ _______.

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III) Atto di compravendita per notar Massimo _______ del 10

giugno 2004, n. rep. 131916, (all. n. 7) con il quale la “_______

_______ e C. s.n.c.” (già _______ _______ e figli s.n.c.) ha

alienato alla “_______ s.r.l.” l’immobile sito in _______ alla Via

Nazionale nel quale la società esercitava la propria attività

commerciale di vendita di generi alimentari.

IV) Atto di compravendita per notaio L.Baldari del 22 novembre

2006, (all. n. 8) con il quale _______ _______, quale Amm.re

Unico e legale rapp.te della società “_______ s.r.l.”, ha ceduto il

medesimo immobile, sito in _______ alla Via Nazionale, alla

Banca _______ s.p.a.

Ricorrono, infatti, tutti i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c.,

ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di alienazione: a)

l’esistenza del diritto di credito del revocante; b) il pregiudizio

arrecato dall’atto alle ragioni del creditore; c) la conoscenza del

pregiudizio da parte del debitore; d) il consilium fraudis del terzo;

e) la malafede del subacquirente.

Del diritto di credito

13. Il credito vantato dall’attrice nei confronti, della indicata

società, e del sig. _______ _______, trova, come si è detto,

fondamento nella scrittura privata del 16.11.1994,

successivamente integrata da quella del 8.11.1996 (all.1 e 1bis),

stipulata tra la Sig.ra _______ _______ Carmela, _______

_______ e la “_______ _______ e figli s.n.c.” (poi “_______

_______ e C. s.n.c.”).

1 Cass. Civ. Sez. I, 8.04.03 n.5455 ( Cfr. Cass. Civ. , Sez. III, 18.03.03 n. 3981)

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Con l’atto indicato _______ _______ e la “_______ _______ e

figli s.n.c.” – rappresentata dal suo amministratore unico _______

_______ – hanno riconosciuto di essere debitori dell’attrice, per

la somma di L. 540.000.000 (pari ad €. 278.886,72),

impegnandosi al pagamento con versamenti di rate trimestrali a

partire dal 31 dicembre 1994 al 30 settembre 1999.

A seguito di versamenti effettuati e di azioni esecutive intraprese

in danno della società per il mancato pagamento alla scadenza

trimestrale pattuita, allo stato il residuo credito vantato

dall’attrice corrisponde ad €. 193.158,82.

Detto credito è tutt’ora rimasto insoluto.

14. La Sig. _______ _______ Carmela, quindi, che aveva

instaurato giudizio di accertamento del credito, ha ottenuto dopo

una tormentata vicenda processuale, la sentenza n. 192/07 del

Tribunale di _______ che, ancorché appellata, così dispone:

“la _______ _______ e figli di _______ _______, _______ e C.

snc, in persona del legale rappresentante p.t., nonchè _______

_______ al pagamento in favore di _______ _______ Carmela della

somma di € 193.154,88, oltre interessi legali dal 30.09.1995 fino al

saldo”

15. Tanto esposto, solo al fine di prevenire eventuali eccezioni di

controparte, giova rilevare che ai fini dell’esperibilità dell’azione

revocatoria ex art. 2901 c.c. – il diritto posto come requisito dalla

norma indicata - può anche non sostanziarsi in un credito liquido

certo ed esigibile o già accertato, essendo sufficiente una semplice

ragione, anche eventuale di credito 2.

2 Cass. 22 gennaio 1999, n. 591; cfr. nello stesso senso Cass. 18 febbraio 1998, n. 1712.

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Ormai consolidata giurisprudenza3 ha ritenuto che tra i crediti

eventuali debbano essere ricompresi anche quelli “litigiosi”.

La ratio di tale assunto risiede in un’interpretazione estensiva ed

evolutiva dell’art. 2901 c.c., secondo la quale per crediti

sottoposti a condizione potenziale o eventuale, devono intendersi

anche i crediti c.d. “in contestazione”.

Peraltro, a conferma di tale indirizzo, le Sezioni Unite della S.C.,

in un loro recentissimo arresto4, hanno statuito che “il credito

eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere

della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione

revocatoria, avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore”.

Per l’effetto di tale impostazione, “il giudizio promosso con l’indicata

azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295

c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto

l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la

domanda revocatoria.”

I giudici di legittimità hanno ripetutamente stabilito, che la

definizione del giudizio sull’accertamento del credito non

costituisce il necessario “antecedente logico giuridico indispensabile

della pronunzia sulla domanda revocatoria.”

In sostanza, non rileverebbe alcun conflitto di giudicati tra la

sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari

inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa

sull’esistenza del credito, atteso che, in tale ipotesi, la sentenza

della revocatoria che dichiari l’inopponibilità dell’atto nei

3 Cass. 5 giugno 2000, n. 7452; cfr. nello stesso senso Cass. 24 febbraio 2000. 4 Cass. Sez.Un., Ordinanza del 4 dicembre 2003 – 18 maggio 2004, n. 9440

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confronti dell’attore, risulterà “inutiliter data”, in quanto

ineseguibile.

Dell’eventus damni

16. I due atti di cessione di quote e i due atti di compravendita

suindicati al capo sub 12 hanno di certo pregiudicato le ragioni

creditorie della sig.ra _______.

Di fatto, attraverso l’atto di disposizione in esame, si

compromette la garanzia generica offerta dal patrimonio del

debitore ex art. 2740 c.c., sottraendo beni che potevano essere

“aggrediti” dal creditore, quale quota societaria, non avendo il

_______ _______ altri beni atti a tutelare il credito della odierna

attrice.

L’ulteriore assottigliamento, ovvero, come par di capire,

l’azzeramento del patrimonio del sig. _______ _______ e la sua

apparente indisponibilità reca un grave pregiudizio alle ragioni

della creditrice.

Infatti, come si può facilmente evincere dalla documentazione

allegata, il _______ _______ non aveva al momento della

cessione, e non ha al giorno d’oggi, altri beni su cui l’odierna

attrice avrebbe potuto soddisfarsi. (cfr. all. 9).

Ne deriva la revocabilità degli atti di cessione susseguenti e di

tutti gli atti conseguenti.

Del “consilium fraudis” del debitore

17. Quanto alla conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio

che l’atto in questione arreca alle ragioni del creditore, occorre

sottolineare – con riguardo all’atto di cessione di quote societarie

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da _______ _______ a _______ _______ – che il sig. _______

_______ ha modificato la consistenza del suo patrimonio,

successivamente alla ricognizione del debito, proprio allo scopo di

sottrarre i beni alla futura aggressione da parte della creditrice.

Anzi come precisato dalla dottrina e giurisprudenza

unanimemente, nell’ipotesi di atto posto in essere

successivamente al sorgere del credito è richiesta in capo al

debitore la sola conoscenza del pregiudizio che l’atto potrebbe

arrecare al creditore. In tale ipotesi viene esclusa, quindi, la

necessità di qualsiasi elemento intenzionale, cioè del dolo

specifico, facendo apparire come decisivo il semplice dolo

generico. Non assume alcuna rilevanza l’intenzione di ledere la

garanzia patrimoniale del creditore.

Al riguardo, atteso che la giurisprudenza dominante5 sostiene che

in tale fattispecie la relativa prova può essere data anche tramite

presunzioni, giova sottolineare un dato significativo.

Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 1999, la Sig.ra

_______ conveniva in giudizio – dinanzi al Tribunale di S.

_______ dei _______ – unitamente alla “_______ _______ e figli

s.n.c”, il sig. _______ _______, chiedendo la condanna degli

stessi al pagamento del credito – fondato sulla citata scrittura

privata del 16 novembre 1994 - di €.193.158,82.

L’atto di cessione delle quote sopra meglio descritto, è stato

stipulato in data 26 settembre 2000, ovvero a circa un anno

dall’instaurazione dell’indicato giudizio e in corso dello stesso.

5 Ex plurimis, Cass. 21 settembre 2001, n. 11916, cfr. nello stesso senso Cass. 5 giugno 2000, n. 7452.

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Come sopra esposto, il giudizio, teso ad accertare il credito

vantato dalla Sig. ra _______ nei confronti di _______ _______,

è tuttora pendente.

Risulta quindi di chiara evidenza che l’atto sia stato posto in

essere – secondo una dolosa preordinazione - al fine di

assottigliare la garanzia patrimoniale in capo al creditore.

L’evidente intenzione, poi, è avvalorata dai successivi

trasferimenti del patrimonio societario.

Della “partecipatio fraudis” del terzo

18. Anche con riferimento alla conoscenza da parte del terzo del

danno arrecato dall’atto alle ragioni del creditore, un consolidato

orientamento giurisprudenziale, ritiene ammissibile la prova per

presunzioni.

In particolare i giudici di merito hanno assegnato preminente

rilevanza al legame di parentela esistente tra l’alienante e

l’acquirente6.

Nella specie, per ciò che attiene all’atto di cessione di quote da

_______ _______ a _______ _______ e gli atti di cessione

seguenti, giova porre in evidenza lo stretto grado di parentela tra i

Sig.ri _______ _______ e _______ _______ (padre e figlio,

nonchè socio in affari).

Questo dato rappresenta di certo indice rilevatore dello stato di

conoscenza da parte del sig. _______ _______ del pregiudizio

che l’atto posto in essere avrebbe recato alle ragioni creditorie.

6 Trib. Pescara 2 aprile 1996, in “Diritto Fallimentare” 1997; cfr. in senso conforme Trb. _______, 16 marzo 1991, in “Banca Borsa”, 1992.

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15

Difatti questi, atteso il grado di prossimità con l’alienante e la

gestione di affari comuni, non poteva non essere a conoscenza del

debito di _______ _______ nei confronti della Sig.ra _______.

Ma vi è di più. Come sopra esposto, la scrittura privata del 16

novembre 1994, fonte del credito della attrice, impegnava sia il

_______ _______ in proprio, sia il medesimo _______ _______

quale amministratore e legale rappresentante della società,

significando che il credito della _______ nei confronti della

società è stato garantito anche dal _______ _______ in proprio.

Il Sig. _______ _______, socio della suddetta società – usando

l’ordinaria diligenza – avrebbe dovuto essere a conoscenza della

situazione debitoria della società nella quale era sul punto di

subentrare e, conseguentemente, del pregiudizio che l’atto in

oggetto avrebbe recato al creditore.

In ogni caso, la conoscenza da parte dell’acquirente sarà oggetto

della prova testimoniale.

19. A ciò si aggiunga che, come sopra esposto, i debiti in esame

erano già oggetto di lite giudiziaria e, quindi, ancor di più

conoscibili adoperando i criteri dell’ordinaria diligenza.

Della malafede dei subacquirenti

20. L’art. 2901 c.c. nel suo ultimo comma dispone: “L’inefficacia

dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di

buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di

revocazione”

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Detta previsione pone sullo stesso piano la posizione del

subacquirente di fronte all’azione revocatoria a quella del primo

acquirente.

In sostanza, occorre verificare la condizione psicologica nella

quale si trova il subacquirente nei confronti dell’alienante e non

nei confronti del suo dante causa.

Anche in questo caso emergono due indici rivelatori della

malafede della Sig.ra _______ _______ Rita, che con l’atto per

notar _______ del 30/10/2003 (cfr.all. 6) ha acquistato le quote

di _______, divenendo unica socia e mettendo in liquidazione la

società.

In particolare il grado di parentela esistente tra il primo

alienante, _______ _______ e la subacquirente _______ Rita

_______ (fratello e sorella)

Al riguardo, nel richiamarsi a quanto già dedotto con riferimento

all’elemento psicologico del primo acquirente, _______ _______,

si sottolinea il rango di presunzione cui assurge il grado di

parentela (nipote e zia).

Ulteriore segno dello stato psicologico della subacquirente è

rappresentato dalla qualità di socia della sig.ra _______ _______

Rita.

Infatti, quest’ultima risulta essere nella compagine della società –

che ha peraltro più volte mutato la propria denominazione – sin

dalla data della sua costituzione.

Come si rileva, tra l’altro, dall’atto di compravendita del 26

settembre 2000, la subacquirente era fisicamente presente alla

stipula dello stesso.

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In ogni caso, la conoscenza della vicenda da parte della sig.ra

_______ Rita _______ e la sua malafede sono provate

documentalmente e saranno all’occorrenza oggetto di prova

specifica.

Delle quote sull’immobile e della vendita dello stesso

21. A questo punto della vicenda la “_______ _______ e C.

s.n.c.,” di fatto già inattiva dal 1998, è stata messa in liquidazione

il 10.06.04 ed ha venduto l’immobile di proprietà alla “_______

s.r.l.”, società appositamente costituita sempre allo scopo di

frodare i creditori.

Avendo cessato l’attività, le quote originariamente di _______

_______ (la cui cessione si è chiesto di revocare con il presente

atto) sono diventate quote dell’immobile alienato.

Per questo deve dichiararsi l’inefficacia anche dell’atto di vendita

dell’immobile, avendo la “_______ s.r.l.” (acquirente) conoscenza

della vicenda per essere una società amministrata proprio da

_______ _______, figlio di _______ _______ e originario

acquirente delle quote del padre nella “_______ _______ e C.

s.n.c.”.

22. Quanto, invece, all’ultima acquirente, Banca _______ SpA,

questa nell’atto di acquisto del 22.11.2006 dichiara

espressamente, sia pure con le richieste garanzie alla società

alienante, “di essere a perfetta conoscenza della controversia in corso”

con _______ M.Carmela. Non vi è dubbio, quindi, che la Banca

non sia un terzo di buona fede ignaro dell’accaduto.

B) DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA S.N.C. _______ _______ E FIGLI E DELLA INEFFICACIA DELL’ATTO DI

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VENDITA DELL’IMMOBILE E DEGLI ATTI SUSSEGUENTI EX ART. 2901 C.C.

23. Devono essere dichiarati inefficaci nei confronti della sig.ra

_______ _______ Carmela, per il credito della stessa

direttamente nei confronti della “_______ _______ e figli s.n.c.”

in quanto pregiudicano le sue ragioni creditorie i seguenti atti:

I) Atto di compravendita per notar Massimo _______ del 10

giugno 2004, n. rep. 131916, con il quale la “_______ _______ e

C. s.n.c.” (già _______ _______ e figli s.n.c.) ha alienato alla

“_______ s.r.l.” l’immobile sito in _______ alla Via Nazionale nel

quale la società esercitava la propria attività commerciale di

vendita di generi alimentari.

II) Atto di compravendita per notaio L.Baldari del 22 novembre

2006, con il quale _______ _______, quale Amm.re Unico e

legale rapp.te della società “_______ s.r.l.”, ha ceduto il medesimo

immobile, sito in _______ alla Via Nazionale, alla Banca

_______ s.p.a.

Ricorrono, infatti, tutti i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c.,

ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di alienazione: a)

l’esistenza del diritto di credito del revocante; b) il pregiudizio

arrecato dall’atto alle ragioni del creditore; c) la conoscenza del

pregiudizio da parte del debitore; d) il consilium fraudis del terzo;

e) la malafede del subacquirente.

Del diritto di credito

24. Per ciò che attiene all’esistenza del diritto di credito della

attrice nei confronti della “_______ _______ e figli s.n.c.” (poi

_______ _______ e C. s.n.c.) vanno ripetute le considerazioni

suesposte ai capi sub 13, 14 e 15 in ordine alle scritture private di

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ricognizione del debito e riguardo alla revocatoria dei crediti

“litigiosi”, oltre alla considerazione che la Sentenza del Tribunale

di _______ dei _______ n. 192/07, oggi appellata, condanna la

suddetta società al pagamento nei confronti della attrice della

somma di € 193.158,83, oltre accessori.

Dell’eventus damni

25. In ordine all’eventus damni va rilevato che il patrimonio della

“_______ _______ e figli s.n.c.” non è sufficiente a tutelare il

credito della sig.ra _______.

Infatti, con l’atto di compravendita impugnato, la società ha

venduto l’unico immobile di proprietà (che era l’immobile in cui

si svolgeva l’attività commerciale) alla “_______ s.r.l.”, società,

come detto in precedenza, costituita e contestualmente insediata

nei locali dove la s.n.c. “_______ _______ e C.” svolgeva la sua

attività commerciale.

Anche la “_______ _______ e figli s.n.c.”, come si può evincere

dalle visure allegate, non aveva e non ha tutt’oggi altri beni su cui

il creditore potrebbe soddisfarsi. (cfr. all. 10)

Del consilium fraudis del debitore

26. Quanto alla conoscenza, da parte della “_______ _______ e

figli s.n.c.”, del pregiudizio che l’atto in questione arreca alle

ragioni del creditore, occorre ribadire le considerazioni suesposte

riguardo alla interpretazione che la dottrina e la giurisprudenza

hanno dato all’atteggiamento psicologico del debitore in caso di

atto successivo alla nascita del credito e rilevare che il bene

alienato, come si evince dalle visure allegate e dalla circostanza

della cessata attività, era l’unico bene di proprietà della società.

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Della partecipatio fraudis del terzo

27. Anche con riguardo all’atto di compravendita degli immobili

da parte della “_______ s.r.l.”, occorre sottolineare, che la

suddetta società, come può evincersi dalle visure societarie

allegate, era amministrata proprio da _______ _______, ex socio

della “_______ _______ e C. s.n.c.”, nonchè nipote di _______

_______ Rita, amministratrice della stessa s.n.c..

Della malafede dei subacquirenti

28. Ne deriva poi, che deve essere revocato anche il successivo

atto di vendita del bene immobile dalla _______ s.r.l. alla Banca

_______ s.p.a., che come già detto era a conoscenza di tutta la

vicenda narrata in premessa.

TANTO PREMESSO

La medesima Sig.ra _______ _______ Carmela, come sopra

rapp.ta, dom.ta e difesa,

CITA

I Sig.ri _______ _______, nato a _______ (AV) il 19/11/1947 e

residente in _______ dei _______ (AV) alla Via B. Cairoli,

_______ _______ nato a _______ (AV) il 6/08/1973 e residente

in _______ dei _______ alla Via B. Cairoli e _______ _______

Rita nata a _______ (AV) il 23/05/1951 ed ivi residente alla Via

delle Mimose n. 12, nonché la _______ _______ e C. s.n.c., in

persona del legale rapp.te p.t. con sede in _______ (AV) alla Via

Nazionale, la _______ s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. con

sede in _______ (AV) alla Via Nazionale, nonchè la Banca

_______ s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in

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Roma alla Via Lucrezia Romana nn. 41/47 a comparire innanzi

al Tribunale di S. _______ dei _______, sezione e giudice a

designarsi, all’udienza che sarà fissata con decreto a seguito di

apposita istanza da presentarsi ai sensi del d. lgs. 17.01.03 n. 5,

con invito a costituirsi nel termine e nelle forme previste dalla

legge e che in caso di mancata costituzione si procederà in

contumacia, al fine di sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

A) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.,

e pertanto dichiarare l’inefficacia nei confronti della Sig. ra

_______ _______ Carmela dell’atto di cessione di quote per

notar Mario _______ del 26 settembre 2000, n. rep. 1736

registrato in _______ il 2 ottobre 2000, con il quale _______

_______ ha ceduto le sue quote nella società “_______ _______

e C. s.n.c.” (poi “_______ _______ e C.” s.n.c.) a _______

_______ e di tutti gli atti conseguenti e seguenti pure indicati in

premessa, fino all’atto di compravendita per notaio L.Baldari del

22 novembre 2006, al fine di ricostituire il patrimonio di

_______ _______ a garanzia del credito della attrice.

B) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.,

e pertanto dichiarare l’inefficacia nei confronti della Sig. ra

_______ _______ Carmela, dell’atto di compravendita per notar

Massimo _______ del 10 giugno 2004, n. rep. 131916 con il

quale la “_______ _______ e C. s.n.c.” (poi “_______ _______ e

figli” s.n.c.) ha alienato alla “_______ s.r.l.” l’immobile sito in

_______ alla Via Nazionale nel quale la società esercitava la

propria attività commerciale di vendita di generi alimentari e

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degli atti presupposti e successivi, nonchè dell’atto per notaio

L.Baldari del 22 novembre 2006, al fine di ricostruire il

patrimonio della _______ _______ e figli s.n.c. a garanzia del

credito della attrice.

C) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze

ed onorari di giudizio.

In via istruttoria, si chiede la allegazione al processo della

documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di parte e di

quella a prodursi in corso di causa, nonché si chiede di essere

ammessi alla prova testimoniale, sui seguenti capi:

a. Vero è che con scrittura privata del 16 novembre 1994 e con

successiva integrazione dell’8 novembre 1996, il Sig. _______

_______ e la s.n.c “_______ _______ e figli”, riconoscevano di

essere debitori nei confronti della _______ della somma di L.

540.000.000;

Sul detto capo a. si chiede anche deferirsi interrogatorio formale

a _______ _______.

b. Vero è che il Sig. _______ _______ ha ceduto la propria

quota al figlio _______ _______ al fine di sottrarsi al

pagamento del suo debito nei confronti della sig.ra _______

_______ Carmela;

c. Vero è che il sig. _______ _______ era al corrente del debito

che _______ _______ e la s.n.c “_______ _______ e figli”

avevano riconosciuto nei confronti della sig.ra _______

_______ Carmela;

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Sul detto capo c. chiede anche deferirsi interrogatorio formale a

_______ _______.

d. Vero è che il sig. _______ _______ conosceva il pregiudizio

che l’atto per notar Mario _______ del 26 settembre 2000, n.

rep. 1736, avrebbe arrecato alla sig.ra _______ _______

Carmela;

e. Vero è che la sig.ra _______ _______ Rita era a conoscenza

del debito che _______ _______ e la s.n.c “_______ _______

e figli” avevano riconosciuto nei confronti della sig.ra _______

_______ Carmela;

Sul detto capo e chiede anche deferirsi interrogatorio formale a

_______ _______ Rita.

f. Vero è che la sig.ra _______ _______ Rita, al momento della

stipula del successivo atto del 30 ottobre 2003 per notar

Massimo _______, n. rep. 125653, era a conoscenza che

_______ _______ Carmela aveva promosso varie azioni

esecutive nei confronti dei _______ e della _______ _______

e figli di _______ _______ e C. s.n.c.;

Si dichiara di far conoscere i nomi dei testimoni da escutere con

la richiesta di fissazione dell’udienza ex art. 8 d.lgs. 5/03.

Esibisce, mediante deposito in cancelleria, copia dei documenti

di cui in narrativa, numerati progressivamente come da indice al

proprio fascicolo di parte.

Ai sensi dell’art. 2, lettera c) D.Lgs. n. 5/03 si assegna al

convenuto il termine di sessanta giorni dal ricevimento del

presente atto di citazione per la notifica all’attore della comparsa

di costituzione e risposta e si indica, alternativamente ed in via

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subordinata alla notificazione a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario,

l’utenza telefonica 0827-215231 quale numero di fax, presso cui il

difensore dell’attore dichiara, ai sensi dell’art. 2 lett. B) D.Lgs. n.

5/2003, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel

corso del presente procedimento.

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore della presente

controversia è indeterminabile, per cui ai sensi di legge esso è pari ad €.

340,00.

_______ –_______ dei _______, 30 giugno 2008

Avv. Francesco Ettore _______ Avv. _______ _______

RELATA DI NOTIFICA

L’anno 2007, il giorno del mese di

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche

presso il Tribunale di _______ dei _______, su richiesta dell’Avv.

_______ _______ ho notificato per sua legale scienza e conoscenza, il

suesteso atto a:

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_______ _______, nato a _______ (AV) il 19/11/1947 e residente

in _______ dei _______ (AV) alla Via B. Cairoli, mediante consegna

a

_______ _______ nato a _______ (AV) il 6/08/1973 e residente in

_______ dei _______ alla Via B. Cairoli, mediante consegna a

_______ _______ Rita nata a _______ (AV) il 23/05/1951 ed ivi

residente alla Via delle Mimose n. 12, mediante consegna a

la _______ _______ e C. s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t. con

sede in _______ (AV) alla Via Nazionale mediante consegna a

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_______ s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in _______

(AV) alla Via Nazionale,

Banca _______ s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in

Roma alla Via Lucrezia Romana nn. 41/47, mediante consegna a