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STUDIO LEGALE Avv. Giuseppe Aiello
Via Montenero, 112 - 94012 Barrafranca Via rochester, 2 - 93100 caltanissetta
Pec. [email protected] E-mail. [email protected]
P.IVA 01214710863 - C.F. LLAGPP86P17C342A Cell. 334/9845040 - Fax. 0934/22883
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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Ricorso ex art. 700 c.p.c con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.
Per la Sig.ra Mastrandrea FILIPPA, nata a Mazzarino, il 22/2/1960, C.F. MST FPP 60B62
F065U, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce al presente ricorso, dall’Avv.
Giuseppe Aiello (C.F. LLA GPP 86P17 C342A) del foro di Enna, con studio in Barrafranca, Via
Montenero n. 112; la quale, inoltre, dichiara insieme al Suo difensore di voler ricevere tutte le
comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria al numero di fax 0934/22883 e all'indirizzo di posta
elettronica certificata [email protected] ;
CONTRO
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro p.t., con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER Il PIEMONTE, in persona del Direttore p.t.,
con sede in Corso Vittorio Emanuele, 70, 10128 Torino, C.F. 97613140017;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Settore Scuola Infanzia e
Primaria,Via S. Lorenzo, 312d, Palermo, C.F. 80018500829;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di TORINO, presso i cui uffici, siti
in Via Arsenale, 21 - TORINO, sono ope legis domiciliati;
E NEI CONFRONTI DI
tutti gli insegnanti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno
scolastico 2018/2019 scuola primaria, posto comune e lingua inglese, di tutti gli insegnanti immessi
in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché degli
insegnanti immessi in ruolo entro l’a.s. 2018/19, e provenienti da GAE, di tutti gli insegnanti di
Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s.
2018/2019, che hanno ottenuto il "movimento" con un punteggio inferiore o pari a quello della
ricorrente con minore anzianità anagrafica, che hanno avuta riconosciuta la precedenza di cui
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all'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/1992 nei movimenti presso gli ambiti e nelle scuole indicate
in domanda, nonché contro tutti i docenti, posto comune e lingua inglese, assunti entro il 2014/2015
e provenienti da GM 2012, con punteggio inferiore a quello della ricorrente, che, per l'anno
scolastico 2016/2017, hanno ottenuto il trasferimento definitivo nell'ambito scolastico di Enna o
negli ambiti viciniori indicati in domanda nelle fasi di mobilità precedenti alla fase D in cui ha
partecipato la ricorrente.
*******
1. La docente Mastrandrea Filippa è una docente della scuola primaria regolarmente abilitata
all’insegnamento sulla classe concorsuale EEEE, che per anni ha svolto servizio quale precaria,
siccome inserita nella relativa graduatoria provinciale ad esaurimento nella provincia di
Alessandria.
2. Invero, la ricorrente è stata reclutata mediante la fase “zero” del piano straordinario di
assunzione ed è stata immessa in ruolo, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, su posto
comune, per l’insegnamento nella scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo Tortona B, quale
sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, giusto contratto individuale di lavoro dell'
1/9/2015 (doc. 1).
1. Superato positivamente il periodo di formazione e prova presso la sede di servizio assegnata, la
odierna ricorrente è stata confermata in ruolo e, di fatti, in applicazione del CCNI del 8/4/2016
ha dovuto partecipare, obbligatoriamente, alla mobilità per ottenere la sede definitiva nella
provincia di assunzione (c.d. Fase A della mobilità) (doc. 2).
2. La istante, inoltre, partecipava alla mobilità interprovinciale (c.d. Fase D) per l’anno scolastico
2016/2017 (doc. 3), onde ottenere il trasferimento e/o assegnazione vicino la propria famiglia,
ossia in uno degli ambiti provinciali indicati in domanda, secondo un ben preciso ordine di
preferenza, siccome consentito dalla contrattazione e dalla legge.
3. A metà dell'anno scolastico 2016/2017, la di lei madre, Marotta Filippa, iniziava ad avere
problemi di salute, cosicché, dopo essere stata sottoposta a visita medico legale da parte della
competente commissione per la invalidità civile di Enna, veniva dichiarata portatore di
handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge 104/1990.
4. La ricorrente partecipava alla mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017 che,
tuttavia, non le consentiva di ottenere il movimento richiesto, per via della disparità di
trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente,
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proveniente dalle GAE, che si è trovata a partecipare alla fase D per poter ottenere il
trasferimento in una provincia diversa da quella di assunzione, secondo una procedura che non
trovava alcun avallo nella legge n. 107/2015, come si dirà infra.
5. La odierna istante, dunque, partecipava alla successiva procedura di mobilità straordinaria
indetta con Ordinanza Ministeriale del 12.04.2017, n. 221, che determinava le modalità di
applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI relativo alla mobilità del personale
scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 (doc. 4), senza poter far valere la precedenza di cui
all'art. 33, commi 5 e 7 della legge 104 per via delle limitazioni del sistema informatico di
trasmissione della domanda e del relativo contratto integrativo.
6. Invero, la istante presentava domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico
2017/2018 (doc. 5) che, tuttavia, non le consentiva di ottenere il trasferimento richiesto presso
gli ambiti della Regione Siciliana, neanche provvisoriamente, siccome richiesto con domanda
di assegnazione provvisoria (doc. 6) presentata per il medesimo anno scolastico, con
precedenza ex legge 104/1992.
7. In data 21 dicembre 2017 (doc. 7), veniva sottoscritta una intesa tra la Amministrazione e le
organizzazioni sindacali per la successiva stipula dell'Accordo Ponte relativo alla mobilità del
personale scolastico a.s. 2018/19, che prorogava il CCNI relativo alla mobilità del personale
scolastico a.s. 2017/18.
8. Così, la ricorrente partecipava anche alla mobilità per l'anno scolastico 2018/2019 (doc. 8),
vantando 66 punti + 6 punti per ricongiungimento familiare, concorrendo per le sedi e gli
ambiti scolastici specificati in domanda.
9. Anche quest'anno, la procedura di compilazione on-line della domanda di mobilità
interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 207 del 9/3/2018 (doc. 9), non consentiva
di spuntare la casella corrispondente alla precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 della legge
104, cosicché, la istante allegava alla domanda di mobilità, in modalità cartacea, sia il verbale
di invalidità ex legge 104 della Sig.ra Marotta Filippa (doc. 10), sia la dichiarazione personale
cumulativa per precedenza legge 104/92 corredata di apposta autocertificazione delle sorelle
circa la impossibilità di assistere il loro genitore, accompagnata dai rispettivi documenti di
riconoscimento (cfr. sub. doc. 8).
10. Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel
trasferimento interprovinciale, ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando
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diversi ambiti ricadenti tutti nella Regione Siciliana, disposti secondo un ordine di preferenza,
maturato a ragione della necessità di avvicinarsi, il più possibile, alla disabile Marotta Filippa.
11. Come già specificato, la Sig.ra Marotta Filippa, genitore della ricorrente, è portatore di
handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, come risulta dalla diagnosi
evidenziata dalla Commissione Medica di Enna, ossia “esiti di pregresso intervento di
vertebroplastica multipla per frattura spontanea L1-L2-L5 in soggetto osteoporotico con
pregresso impianto di neurostimolatore midollare per radicolopatia lombare ad incidenza
funzionale. Pregressa frattura di omero dx. Cardiopativa ipertensiva" (cfr. sub. doc. 10)
12. Sicché con lettera di notifica (doc. 11), prontamente reclamata (doc. 12) e dal riepilogo
complessivo dei movimenti pubblicati dall’ambito provinciale di Caltanissetta-Enna in data
1/6/2018 (doc. 13), la ricorrente apprendeva che, anche per l'anno scolastico 2018/2019, non
aveva ottenuto il trasferimento richiesto, né era stata valutata dalla Amministrazione resistente
la precedenza (documentata) di cui all'art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/1992, quale figlia
individuata come referente unica che presta assistenza continuativa alla madre convivente,
Sig.ra Marotta Filippa, riconosciuta invalido al 100% ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge
2014/1992".
13. Orbene la ricorrente - nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della
precedenza di cui alla legge 104/1992 - non si è vista riconoscere il proprio diritto di
precedenza nei trasferimenti interprovinciali, sebbene la presenza di posti disponibili e, in
particolare: 43 posti nell'ambito di Enna, come si evince dal prospetto riepilogo elaborato dal
MIUR che si allega (doc. 14); 145 posti nell'ambito di Catania, di cui 49 posti risultati
vacanti all'esito dei movimenti, come si ricava dal tabulato che si allega (doc. 15), e 96 posti
per pensionamento (cfr. sub doc. 14); 64 posti nell'ambito di Caltanissetta, di cui 23 posti
risultati vacanti all'esito dei movimenti (cfr. doc. 15), e 41 posti per pensionamento (cfr. sub
doc. 14).
14. A fronte di tale evidente lesione, in data 1/9/2018, la ricorrente, non ottenendo l’ambito
richiesto, si vedrà costretta a trasferirsi presso la scuola di titolarità di Alessandria, con
conseguente irreparabile danno per il genitore disabile e contestuale disgregazione del nucleo
familiare, oltre che l'evidente danno materiale collegato alle spese di alloggio e di viaggio che
si renderanno obbligatorie anche per l'anno scolastico 2018/2019, con pesante incidenza
economica sulla retribuzione annuale corrisposta dal MIUR per l'attività di insegnamento svolta.
§ § §
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Per quanto precede, la procedura di mobilità in disamina risulta viziata ab origine e come tale
illegittima per i seguenti motivi di
DIRITTO
I
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART 21, 33 DELLA LEGGE 104/92;
VIOLAZIONE DEL D.LGS 297/94; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GERARCHICO
DELLE FONTI; DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITÀ: ILLEGITTIMITÀ
DELL’ART 13 CCNI.
L’ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere
disapplicate.
Ed invero il contratto collettivo nazionale integrativo limita il diritto alla precedenza
assoluta nelle operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta “assistenza”
in quanto figlio referente unico del “genitore con disabilità” solo all’interno e per la provincia in cui
è ubicato il comune di assistenza, così vanificando le finalità proprie di cui alla legge 104/92.
Difatti, il CCNI dell’11.04.2017 (cfr. sub. doc. 4), con la disposizione di cui all’art. 13, nel
riconoscere il diritto di precedenza al docente figlio referente unico del genitore disabile solo per la
mobilità provinciale, e non anche interprovinciale, ha illegittimamente compresso e compromesso
interessi primari costituzionalmente garantiti, che non possono certamente essere disattesi né dalle
esigenze organizzative del comparto scuola, né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di
lavoro né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.
Invero, l’art. 13 del CCNI sottoscritto in data 11.04.2017, valido anche per l'anno scolastico
2018/2019, testualmente, dispone che “Le precedenze riportate nel presente articolo sono
raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente
ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione,
fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di
precedenza sotto-elencata viene evidenziata l' operazione a cui si applica”.
Orbene il punto IV della superiore norma pattizia prevede una specifica precedenza nelle
operazioni di mobilità al "figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico" purché "in
presenza di tutte le sotto-elencate condizioni: documentata impossibilità del coniuge di provvedere
all'assistenza per motivi oggettivi; documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di
effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente
oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La
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documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la
precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore
disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni”.
Dal tenore letterale del citato punto IV si evince in modo incontrovertibile che la precedenza
per il figlio referente unico che assiste un genitore disabile opera solo all’interno e per la provincia
in cui è ubicato il comune di assistenza e non quale precedenza assoluta come previsto per altra
ipotesi menzionata nel punto I) del predetto art. 13 CCNI.
Quest’ultimo, infatti, riconosce una precedenza assoluta, peraltro nelle operazioni di
mobilità territoriale e professionale, “indipendentemente dalla provincia di provenienza
dell'interessato a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti
condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). Il docente viene trattato con precedenza
su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito”.
Ne consegue che l’operatività di tutte le altre ipotesi previste dall’art. 13 della contrattazione
collettiva, e, per il caso in esame anche per il punto IV, è ristretta alla sola ipotesi di mobilità
provinciale e non quale precedenza assoluta con evidente disparità di trattamento per le operazioni
afferenti i trasferimenti interprovinciali.
Tale operazione, però, non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione di cui al d.Lgs 16 aprile 1994 n 297, in particolare dall’art. 601,
laddove dispone: (1) "Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di
cui al presente testo unico; (2) Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina
in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".
L’art. 21 della suindicata legge prevede che: “La persona handicappata, con un grado di
invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra
le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a
domanda”.
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Inoltre, il richiamato art. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3): "il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5) ha diritto
di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La predetta disposizione normativa, non derogabile, con l’art. 1, si pone quale finalità
"quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della
persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola nel
lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione
della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e
sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurare i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle mi-norazioni, predisporre interventi
volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
La nozione legale di trasferimento è stata elaborata dalla giurisprudenza consolidata dalla
Corte di Cassazione come mutamento geografico definitivo del luogo della prestazione.
Normalmente tale mutamento avviene tra due distinte unità produttive e non è configurabile
quando lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima attività produttiva ma ciò non
vale nei casi in cui l’attività produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro e siti in
comuni diversi (cfr. Cass. 12097/2010).
E questo avviene nel caso si specie atteso che la ricorrente dovrebbe prendere servizio in un
istituto collocato in comune diverso (Alessandria) rispetto a quello della persona da assistere
(Barrafranca).
Orbene, la predetta disposizione normativa, che non può essere derogata o posta in
contrasto dal CCNI, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap
nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32), racchiude in sé
disposizioni, come l’art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di LEX SPECIALIS
rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. (Cfr Tribunale
di Matera, ordinanza del 6.2.2012) (doc. 16).
Pertanto, le censure mosse nei confronti dell’art. 13 del CCNI si fondano tanto sulla palese
violazione delle disposizioni della legge 104, quanto sulla scarsa sensibilità della contrattazione
collettiva allo status, al diritto del disabile e alle stesse finalità della predetta legge dai quali emerge
in modo incontrovertibile la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.
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Difatti, le norme imperative impongono un preciso assetto di interessi, peraltro non
modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso se trattasi di una fonte subordinata ed
inferiore alle stesse, come per il caso in esame il CCNI.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, infatti, statuisce che “l’art. 33 comma 5 della legge
104/92 deve essere interpre-tato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3 com-ma
2 Cost. , dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006
sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile” (cfr. Cass.
Sez. Lav. 2/03/2018 n. 7120; conf. Cass. Sez. Lav., 12.12.2016 n. 25379).
Ed è proprio dal carattere di primazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi
prodotti dal versante “esterno”, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano
maggior valore e vanno maggiormente tutelati nell'intero sistema ordinamentale con ciò non
potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema delle fonti dalla
contrattazione collettiva.
Orbene, nel caso in esame, l’amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti
e riconosciuti dalla legge 104/92 in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo
arbitrario e non giustificato da reali ragioni oggettive sul riconoscimento del diritto alla precedenza
del lavoratore dinanzi all'interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità.
È pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, la
contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge e sul punto non v'è
alcun dubbio.
Tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito che (tra le tante) con
recente statuizione, ha così disposto: “la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i
principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata (art. 2 Legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un
con-tratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e
trasferimenti (cfr. Ord. Trib. Vercelli del 12.01.2017 , Trib Messina 7/8/2017; Tribunale di Lodi,
in sede di reclamo, dell' 8/11/2017; Trib. Vasto 23/03/2017; Trib. Genova del 20/9/2017; Trib.
Pordenone del 17/01/2017) (doc. n. 17).
Da ultimo, anche il Tribunale di Pisa, il quale, ha statuito che “la clausola pattizia appena
citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore
in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva,
deve ritenersi nulla, a norma dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all’art.
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33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la
precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle
procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall’inciso “ove possibile” contenuto nella
citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato” (Trib.
Pisa, sezione lavoro, 18/6/2018 n. 277) (doc. 18).
Andando al "contenuto" della precedenza de qua, dal verbale di visita medica per
l'accertamento dell'handicap di Enna (cfr. sub. doc. 10), si evince la grave patologia dalle quale è
affetta la povera Marotta Filippa, genitore della ricorrente.
Risulta, altresì, comprovato che la ricorrente è l’unica a potersi prendere cura della madre in
quanto unica convivente, siccome è documentalmente dimostrato dalla dichiarazione sostitutiva, ex
dpr 445/2000, allegata alla domanda di mobilità interprovinciale 2018/2019, accompagnata dalle
dichiarazioni sostitutive redatte a firma delle sorelle Mastrandrea Maria Rosalba e Mastrandrea
Loredana (cfr. sub. doc. 8 domanda mobilità).
Né, in concreto, la Sig.ra Marotta Filippa potrebbe essere assistita dal coniuge convivente,
Mastrandrea Giuseppe (cl 1934) sia perchè ultrasessantacinquenne, sia perchè affetto da diabete
grave, siccome risultante per tabulas dal certificato medico che si allega (doc. 19).
È indiscutibile, per ciò, che la madre della ricorrente è portatrice di handicap in situazione di
gravità (art. 3 comma 3), tale per cui è impossibilitata a svolgere ogni attività, essendo
continuamente a rischio di fratture per via dell'avanzata malattia di osteoporosi di cui è affetta; tale
stato di handicap è stato riconosciuto dalla Commissione medica in sede di prima istanza, senza
bisogno di ricorrere a procedure giudiziali (ATP, ex art. 445 bis cpc).
Non v’è chi non veda l’assoluta gravità del quadro clinico della madre della ricorrente alla
quale certamente non potrà essere negato il diritto all’assistenza continua per la mala gestio della
procedura di mobilità, addebitabile, senza alcuna scusante, unicamente, alla Amministrazione
resistente.
Per mero tuziorismo difensivo, si ritiene opportuno richiamare il Tribunale di Pordenone,
il quale, in una causa patrocinata dallo scrivente difensore, ha così statuito "Va ritenuto in primis
in tutta evidenza illegittimo l'art. 13 CCNI per la mobilità 12 aprile 2017 laddove consente il
beneficio del diritto di precedenza per i soli trasferimenti provinciali escludendolo per quelli
interprovinciali ed attribuendolo alla sola fase successiva delle assegnazioni provvisorie,
ponendosi in ogni caso una fonte di rango secondario in palese contrasto: 1) con l'art. 33 L. n.
104/92 il quale al comma 5 stabilisce testualmente [...]. Potrebbe anche osservarsi che tale
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limitazione non è immotivata, ma risponde ad esigenze relative all'organizzazione ed al
funzionamento dell'istituzione scolastica. Sennonché, come del resto confermato da copiosa
giurisprudenza sia di legittimità che di merito, l'art. 33 co. 5 L. 104/92 rappresenta una
disposizione attuativa di principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione (artt. 2, 3,
30, 32 e 38) volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave. Essa ha natura di
norma imperativa che si ricava in maniera incontrovertibile dalla ratio e dal tenore testuale della
stessa disposizione, che non è già quella di assegnare benefici a soggetti che hanno un parente
disabile portatore di handicap, bensì quella di garantire a quest'ultimo la continuità
dell'assistenza già in atto per il caso che vi sia un parente che se ne occupi. 2) Con l'art. 601
D. Lvo n. 297/94 secondo cui "l'art. 33 nonché l'art. 21 legge 104/92 si applicano al personale di
cui al presente testo unico (comma 1). Le predette norme COMPORTANO LA PRECEDENZA
ALL'ATTO DELLA NOMINA IN RUOLO, DELL'ASSUNZIONE COME NON DI RUOLO E IN SEDE
DI MOBILITÀ (comma 2)". 3) Con l'art. 21 L. n. 104/92 secondo cui "La persona handicappata,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi già riconosciuta con apposito verbale … ha diritto
di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 HANNO LA PRECEDENZA
IN SEDE DI TRASFERIMENTO A DOMANDA". (Trib Pordenone, sezione lavoro, sentenza
59/2018 del 3/7/2018) (doc. 20); nello stesso senso, il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto
con ordinanza cautelare del 6/7/2018 (doc. 21) che si è pronunciata in ordine alla mobilità
2018/2019, nonché QUESTO TRIBUNALE con sentenza dell'8/5/2018 n. 201 (RG 1244/2017),
che si fa a meno di allegare.
Donde, la palese illegittimità delle operazioni di mobilità 2018/2019, con la conseguenza
che, sotto tale primo profilo, il ricorso deve essere accolto.
II
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.
EX ART. 3,97 COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 3, SECONDO COMMA,
COSTITUZIONE, DELL'ART. 26 DELLA CARTA DI NIZZA E DELLA CONVENZIONE
DELLE NAZIONI UNITE DEL 13 DICEMBRE 2006.
La clausola oggi impugnata del CCNI mobilità 2018-2019, nel limitare la preferenza
accordata al docente figlio referente unico che assista genitore affetto da handicap in situazione di
gravità alla sola mobilità provinciale, accordandola, invece, in modo ingiustificato, in sede di
mobilità al di fuori dell’ambito provinciale solo ai genitori di figli disabili, viola la norma
imperativa del citato art. 33 legge 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di
Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria.
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Non si giustifica, dunque, la disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità
provinciale e quelli che, come l’odierna ricorrente, partecipano alla mobilità interprovinciale,
essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.
Ed invero, l’art. 33 cit. non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave,
all’interno dell’ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio
disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non distinguendo il
grado di parentela quanto al diritto all’assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla
residenza dell’assistito “ove possibile”.
La Suprema Corte, sul punto, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 25379/2016 ha
ritenuto – in ipotesi in cui era ANZI documentato solo un handicap non grave - che: “In effetti
que-sta Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha
affermato il principio secondo cui "la disposizione dell'art. 33, comma 5,della legge n. 104 del 1992,
laddove vieta dì trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare
disabile convivente [il requisito della convivenza non compare più nel nuovo testo dell’art. 33
cit.], deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3,
secondo comma, Cost.,dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni
Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in
funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è
vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a
meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare,
provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti
soddisfatte" (Cass. n. 9201/2012).
Sul punto va rimarcato che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13
dicembre 2006 è stata ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3/3/2009 e dall'Unione Europea con
decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 2210/2016).
Infatti detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono
essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela.
Tra queste situazioni ci sono evidentemente le pur importanti esigenze organizzative del
comparto scuola che, tuttavia, devono passare in secondo piano effettuando il bilanciamento degli
interessi tutelati di fronte al diritto del disabile all’assistenza.
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Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente
normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97
Cost).
Difatti nel caso di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte
dell’Amministrazione, atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e
ragionevole che giustifichi la mancata valutazione ed il conseguente mancato riconoscimento alla
insegnante del diritto di precedenza (per una giusta causa) nei trasferimenti interprovinciali.
Se questo Giudice non dovesse sposare la su esposta tesi, ne discenderebbe che il diritto di
precedenza non verrebbe ad essere collegato ad un dato oggettivo, ossia alla tutela del disabile
prevista da una norma imperativa, bensì alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione, che
sembra aver fatto due pesi e due misure rispetto ad una situazione giuridica soggettiva, che è
meritevole di tutela su tutti i livelli della mobilità, sia provinciale, sia interprovinciale.
La disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente con la indicazione dei docenti che si
sono visti accogliere il trasferimento è concreta e certamente apprezzabile, sol riprendendo i dati
emergenti per tabulas dall'elenco dei trasferimenti, pubblicati in data 1/6/2018 (sub. doc. 13).
Invero, in detto elenco sono state riscontrate delle mastodontiche disparità di trattamento,
atteso che diversi docenti hanno ottenuto il movimento richiesto, con un punteggio inferiore a
quello della ricorrente e, in alcuni casi, senza far valere nessuna precedenza, tanto azzerando la
possibilità della amministrazione convenuta di allegare nella presente sede asserite esigenze
organizzative soltanto apparenti.
Orbene, nell'ambito di Enna, ha ottenuto il trasferimento interprovinciale la docente
con punteggio 54, avente posizione 4590, con una asserita precedenza ex CCNI; tale ambito era
stato indicato in domanda anche dalla ricorrente come 1 preferenza, in coerenza con le ragioni
esposte in ricorso e per garantire la assistenza continua alla disabile Marotta Filippa.
La disparità di trattamento, sotto il profilo del mancato riconoscimento della precedenza ex
art. 33 commi 5 e 7 della 104/1992, è evidente anche nei trasferimenti provinciali, laddove, come è
riscontrabile nei tabulati in atti, nell'ambito di Enna hanno ottenuto il movimento i docenti con
posizione 4556 e 4557, rispettivamente, con un punteggio di 72 e 25, senza precedenza e i docenti
aventi posizione 4564 e 4571, aventi, rispettivamente, il punteggio di 39 e 36, sia pure con
precedenza.
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Il dato aberrante riguarda, però, l'ambito di Catania ove, dalla verifica dei tabulati allegati, è
possibile verificare che ben 26 docenti1, con punteggio nettamente inferiore a quello della
ricorrente, hanno ottenuto il movimento in Sicilia.
Ciò acclara il fatto che la Amministrazione non ha correttamente gestito la procedura di
mobilità 2018/2019 e della precedenza per la quale possono valere, come in effetti si intendono
opposte, tutte le ragioni de quibus esposte.
Come poi rilevato in premessa, la domanda di mobilità della ricorrente avrebbe dovuto
trovare positivo vaglio, atteso che, con decorrenza 1/9/2018, si sarebbero resi disponibili ben 43
posti per pensionamento di alcuni docenti, come risulta dal tabulato contenente l'elenco delle
domande di pensione presentate dai docenti entro il 20/12/2017, come stabilito con nota del Miur
50436 del 23/11/2017 (doc. 22) e come suffragato dal riepilogo pubblico dal MIUR che si offre in
copia (doc. 23).
A fronte di tale dato, è patente la responsabilità di parte resistente per aver reso indisponibili
posti che, invece, sarebbero dovuti essere considerati disponibili, siccome previsto all'art. 8, comma
1 del CNIL, ai sensi del quale "Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e
d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della
legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si
effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.:
dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico
dell'autonomia, comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei
termini che saranno fissati alle apposite disposizioni ministeriali".
Da tanto, parte resistente non potrebbe mai difendersi nel presente giudizio allegando
apparenti e strumentali esigenze di servizio e di organizzazione collegate alla mancanza di posti;
circostanza che, di fatti, viene documentalmente smentita dall'elenco dei pensionati, reso pubblico
proprio dal MIUR, prima dell'avvio della procedura di mobilità 2018/2019.
Tanto conclama che, al di là dell'omessa precedenza, il sistema di mobilità non ha
funzionato correttamente, non avendo preso in considerazione i posti effettivi disponibili per
evadere positivamente le domande di mobilità per l'anno scolastico 2018/201, di fatto bloccando
posti che avrebbero potuto soddisfare le richieste di trasferimento di quei docenti che avevano il
1 Docenti con punteggio inferiore alla ricorrente che hanno ottenuto il movimento interprovinciale, con le seguenti posizioni, come da
tabulato: 4026, 4030, 4034, 4038, 4050, 4075, 4091, 4092, 4098, 4109, 4116, 4119, 4133, 4136, 4163, 4164, 4169, 4188, 4189, 4193, 4196, 4217,
4220, 4227, 4259, 4261 ecc
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diritto assoluto di precedenza nel trasferimento per l'assistenza al disabile, ai sensi dell'art. 33,
commi 5 e 7 della legge 104/1992.
§ § §
Dai risultati su evidenziati, è anche possibile censurare la procedura di mobilità per la
violazione del combinato disposto di cui all’art 33 legge 104/1992 e del criterio di vicinorietà, ex
legge 107/2015.
Invero, l’art. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3:) che "il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5:) ha diritto
di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro PIÙ VICINA al domicilio della persona da assistere e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Sul punto occorre rilevare che l’amministrazione nell’esaminare la domanda di mobilità
della ricorrente aveva l’obbligo, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale, di
rispettare i criteri di vicinanza rispetto agli altri ambiti territoriali (ove non disponibili) indicati in
domanda.
Nel caso di specie, è più che evidente la violazione delle previsioni normative del CCNI e
dello stesso art. 33 della legge 104/1992, atteso che, fermo restando la "abbondante" disponibilità di
posti negli ambiti di Enna, Catania e Caltanissetta (cfr. esito tabulati e riassunto domande pensione)
per l'anno 2018/2019, la amministrazione scolastica non ha rispettato, nell’ambito della procedura
di mobilità, l’ordine delle sedi indicate dalla ricorrente.
Prova ne è che, come sopra illustrato, docenti non un punteggio inferiore alla ricorrente,
anche senza precedenza, hanno ottenuto il movimento anche negli altri ambiti di Catania e
Caltanissetta, dove, all'esito della mobilità sono rimasti disponibili, rispettivamente, 49 posti nel
primo e 23 posti nel secondo.
A tal proposito, il Tribunale di Pisa, con recentissima ordinanza, ha così disposto:
“L’esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva che, a seguito dell’esame della
domanda di mobilità presentata dal deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito
territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo
ambito territoriale indicato, circostanza che nel caso in esame non rispettata in violazione delle
previsioni normative del CCNI. Il MIUR, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza,
atteso anche che l’Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione del
ricorrente. Infatti, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge
quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
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persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme
comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in
sede di mobilità”.
Per quanto precede, la clausola pattizia di cui all’art 13 punto IV, nella parte in cui prescrive
il diritto di precedenza soltanto nella mobilità provvisoria (non definitiva) provinciale del figlio
referente unico, deve ritenersi senz'altro nulla, a norma dell’art 1418 c.c., per contrasto con la
norma imperativa di cui all’art 33 c. 5 l. 104/92, art 601 del d.lgs 297/1994 e, conseguentemente,
deve essere disapplicata, dovendo accordare, con urgenza, la precedenza alla ricorrente ovvero ai
dipendenti tutelati da detta norma, rispetto agli altri dipendenti, in ciascuna fase delle procedure di
trasferimento.
Da ultimo, si segnala che l'On Tar Lazio ha accolto la istanza cautelare proposta da una
docente e, dando "attualità" alle censure sopra esposte, ha sancito nero su bianco che "la Ordinanza
Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
con la quale viene disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno
scolastico 2018/19, CONFLIGGE con l’art. 33, co.5, L. n. 104/1992, richiamato dall’art. 61 del
Testo unico sull’istruzione, nella parte in cui esclude dal diritto di precedenza nella mobilità
interprovinciale il discendente di soggetto versante in handicap di particolare gravità, come
già sancito dal giudice ordinario" (cfr. Ordinanza Tar Lazio, sezione terza Bis, n. 3634 del
15/6/2018) (doc. 24).
Dunque, la totale fondatezza del ricorso de quo.
III
IN VIA SUBORDINATA AI MOTIVI CHE PRECEDONO:
- VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLEGITTIMITÀ DEL CCNI SULLA MOBILITÀ DEI
DOCENTI PER L’A.S. 2016/2017 DELL’8.4.2016 (ART. 6) ED ILLEGITTIMITÀ
DELL’O.M. N. 241 DI PARI DATA (ARTT. 8 E 9) PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE
13.7.2015 E SMI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DELLA RICORRENTE
ESSENDO L’UNICO CRITERIO DISCRETIVO PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
PER LE FASI C.D. B E C QUELLO DEL PUNTEGGIO SENZA FASCE DI PREFERENZA
NÉ PRECEDENZE.
Il CCNI sulla mobilità docenti per l’a.s. 2016/2017 dell’8.4.2016 (doc. 25) e la relativa O.M.
n. 241 (doc. 26) di pari data di Sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato
all’assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell’anno scolastico
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2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto una disparità di
trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di
merito (non abilitante all’insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti
dalle GAE (vincitori e/o partecipanti a concorsi precedenti, comunque, finalizzati all’abilitazione
all’insegnamento), che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.
Ed, infatti, a proposito della mobilità ai fini dell’assegnazione della sede definitiva, e quindi
sulla normativa indicata in epigrafe, si consideri quanto segue.
L’art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, riguardo alla mobilità dei docenti
assunti nell’a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che “… i docenti di
cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di
assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno
scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su
tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. … ”.
In effetti, nulla si dice, al comma 108, dei docenti di cui al comma 96 lettera a) (cioè di
quelli provenienti dalla GM del concorso 2012).
Ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina
ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via
ordinaria ai sensi dell’art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994, che ha visto come
destinataria la ricorrente, essendo stata assunta in fase zero, ai sensi della legge 107/2015.
E la necessità di una esplicita previsione di legge, nella materia di cui si tratta, deve ritenersi
indubbia.
Ed infatti, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti
assunti nell’anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede provinciale in questi
ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), i
docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi indistintamente sia quelli
provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE, senza discriminazione
alcuna (in tal modo prevedendo una esplicita deroga “ex lege”).
Pertanto, se il legislatore avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale
anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del
concorso 2012 (e tanto più solo per costoro), la legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed
espressamente indicato, e/o - forse sarebbe meglio e ragionevole affermare - lo avrebbe dovuto
precisare ed espressamente indicare.
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Sicché, nel silenzio della legge, non si comprendere la suindicata disparità di trattamento,
che sarebbe illogica e contraddittoria, dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015,
per i docenti assunti in via straordinaria in fase A, non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti
dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.
Da tanto discende che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell’art. 6
del CCNI e quindi nell’O.M. n. 241 (artt. 8 e 9) (fonte subordinata), non prevede alcuna disparità di
trattamento, né preferenza, né fasi distinte (“assegnazione in ambito provinciale” e “assegnazione in
ambito nazionale”) tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del
concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE; e meno che mai prevede una mobilità provinciale
per primi diversa da quella nazionale per i secondi, dovendo tutti (entrambe le due categorie)
partecipare, in via straordinaria, alla mobilità nazionale in base al punteggio.
Per completezza espositiva, si osserva ancora che il CCNI sulla mobilità docenti per l’a.s.
2016/2017 dell’8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di Sua attuazione hanno introdotto
un’altra disparità di trattamento a vantaggio dei docenti assunti entro il 2014/2015, ai danni
dei docenti di cui all'art. 1, comma 96, lett. B) della legge 107/2015, quale è la ricorrente.
Invero, le operazioni di mobilità hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il
2014/2015 dagli altri docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016, a prescindere dal punteggio,
prevedendo una prima fase di mobilità, rispetto, alle altre due (anche queste illegittime) di cui si è
appena detto.
Anche in questo caso, il suddetto "discrimen", introdotto dal CCNI e dalla relativa O.M. n.
241 entrambi dell’8.4.2016, non trova alcun avallo nella legge n. 107/2015.
Nell’art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto
1, si legge “1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di
province diverse, indicando un ordine di 11 preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti
vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano
assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se
posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità
di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno
assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia".
Senonchè, quanto previsto dalla norma contrattuale non trova alcuna base legislativa ovvero
riscontro nell’art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge, testualmente, che
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“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e
professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo
indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla
mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili
inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma
96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”
Sicchè, l’art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l’anno scolastico 2016/2017,
i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla
mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia; e quindi alla
pari degli altri docenti.
Non è prevista, quindi, nè una mobilità c.d. "su scuola" e non "su ambito", né, soprattutto,
una mobilità interprovinciale, ma solo una mobilità nazionale che avrebbe dovuto valere per
tutti i docenti.
In termini più semplici e pratici, ulteriormente, si osserva che la previsione legislativa in
commento, con cui è stato introdotto un piano assunzionale articolato in quattro distinte Fasi (0
ZERO/A, B, C e D) per l’A.S. 2015/2016, ha finito per creare anche una disparità di trattamento
nelle immissioni in ruolo tra i c.d. docenti “ordinari” e quelli di assunzione “straordinaria”, che
ha finito inesorabilmente per riverberare i propri effetti illegittimi anche nella conseguente
procedura di mobilità con l’O.M. n. 241 del 2016 per l’A.S. 2016/2017 e il CCNL dell’ 8 aprile
2016, su cui si discute.
Non deve apparire superfluo, tracciare, qui di seguito, l'iter dei trasferimenti congeniato dal
legislatore nelle fasi che qui di seguito si tracciano:
- FASE 0/A: 1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero
e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di
mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e
disponibili, nonché su quelli degli assunti nelle Fasi B e del piano assunzionale A.S. 2015/2016
provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti
di province diverse, come da punto 1 della Fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della
provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell'A.S, '15/16 da Fase 0 Zero
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ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della
provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e
disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti
occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una
scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti l’A.S. 2015/2016 da Fase 0 Zero e A del piano
assunzionale 2015/2016 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto
1 della Fase D.
- FASE B: 1. Gli assunti entro il 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti
anche di province diverse, indica do un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei
posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle Fasi B e del piano
assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle opera ioni di cui alla Fase A.
Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la
titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente
saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia. 2. Gli assunti nell'A.S. 2015/2016 da Fasi B e C del piano assunzionale
2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di
preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato
secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo
l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1
della Fase D.
- FASE C: 1. Gli assunti nell'A.S. 2015/2016 da Fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016,
provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte
ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti
inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE,
dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza
tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o
completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel
caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.
- FASE D: 1. Gli assunti nell'A.S. 2015/2016 da Fasi 0 Zero ed A del piano assunzionale
2015/2016 nonché da Fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle Graduatorie
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di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei
posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.
Da tutto quanto appena dedotto e precisato, ne deriva che l’odierna parte ricorrente, quindi,
sebbene inserita nella Fase 0/A, ha inesorabilmente visto compromettere la propria possibilità di
immissione in ruolo tanto nella provincia di appartenenza quanto nell’ambito interprovinciale
prescelto, posto l’avvenuto declassamento, nell’ambito mobilità, dalla Fase 0 alla Fase A per il
provinciale e, addirittura, dalla Fase 0 alla Fase D per l’interprovinciale, come facilmente evincibile
- purtroppo – dallo schema che segue, riprodotto a titolo esemplificativo:
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Si ribadisce che la ricorrente ha conseguito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle
predette Fasi 0 e A, di cui all’art. 1, comma 95, L. 107/15.
Ciò significa che la medesima non ha potuto beneficiare delle procedure straordinarie
d’assunzione, disciplinate dal comma 96 della medesima disposizione normativa predetta, essendo
stata immessa in ruolo secondo le ordinarie procedure di cui all’art. 399 D.Lgs. 297/94, nel rispetto
del turn over e comunque dei posti dell’organico di diritto, ai quali ha avuto accesso provenendo
dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).
Se ciò ancora non bastasse a rendere evidente il grave pregiudizio conseguente
all’applicazione della legge de qua, si palesa, infine, anche la previsione di cui al comma 108
dell’art. 1 L. 107/15, che espressamente statuisce che, per l’A.S. 2016/2017, venga dato corso ad un
piano straordinario di mobilità territoriale.
Secondo la legge in esame, il piano in oggetto prevede un preciso e dettagliato ordine di
priorità per i trasferimenti provinciali ed interprovinciali!
E’ stata così istituita una prima fase, riservata di fatto ai soli docenti assunti a tempo
indeterminato entro l’A.S. 2014/2015, su posti dell’organico di diritto, secondo le ordinarie
procedure di cui all’art. 399 D.Lgs. 297/94.
I docenti fatti rientrare in detta prima fase, quindi, hanno potuto partecipare alle procedure di
mobilità anche interprovinciale, in totale e grave deroga al vincolo di permanenza per 3 anni nella
medesima provincia, di cui al comma 3 dell’art. 399 cit.
A detti docenti, che concorrevano quindi su tutti i posti disponibili, compreso quelli
assegnati provvisoriamente nell’ambito del piano straordinario delle assunzioni ai docenti tratti da
GAE, è stato dunque consentito dall’ultimo periodo del comma 108, di partecipare alle assegnazioni
provvisorie interprovinciali.
La medesima disposizione ha poi contemplato altresì un’ulteriore fase di trasferimenti,
provinciali e interprovinciali, riservati stavolta ai docenti di cui all’art. 1, comma 96, lett. b),
ossia a quelli provenienti dalle GAE beneficiari del piano straordinario di assunzioni, conseguendo
la sede provvisoria.
Già dall’excursus di fatto inerente la vicenda in oggetto, appare lapalissiano come la norma
oggi in esame, abbia di fatto “snobbato” la posizione della docenti odierna ricorrente,
disinteressandosene completamente, sebbene docente che, al pari di quelli destinatari del contratto a
tempo indeterminato nell’A.S. 2014/2015, non ha beneficiato del piano straordinario di assunzioni,
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ma è stata destinataria di contratto a tempo indeterminato nell’A.S. 2015/2016 ai sensi del citato art.
399, su posti dell’organico di diritto, provenendo da GAE.
Peraltro, cosa ancora più assurda, tali docenti, come l’odierna ricorrente, precedevano nella
graduatorie i docenti destinatari del piano straordinario assunzionale, rivestendo così uno status del
tutto similare ai docenti con contratto a t.i. assunti nell’A.S. 2014/2015, per i quali, tuttavia, come
già ampiamente dedotto, è stata disposta una illegittima priorità nella procedura di mobilità.
Sulla base di ciò, dai bollettini dei trasferimenti che si esamineranno a breve, si può cogliere
come parte ricorrente non abbia avuto lo stesso trattamento previsto per i docenti assunti in ruolo
entro l'A.S. 2014/2015 e di essere stata superata dai docenti assunti nelle Fasi B e C con procedura
nazionale, a cui peraltro gli stessi hanno partecipato consensualmente.
Tra quest’ultimi, quindi, sono prevalse figure con punteggio ben inferiore rispetto a quello
goduto dall’odierna ricorrente, ed ottenuto negli anni con sudore, fatica e tanti sacrifici, propri e
della propria famiglia, solo perché detti docenti (con punteggio inferiore) erano stati inquadrati
all’interno della L. n. 107/15 nelle assunzioni straordinarie, sebbene in Fasi successive alla Fase
0/A e docenti provenienti da G.M. 2012
In tale quadro, è degna di nota la sentenza del Tribunale di Ravenna, il quale ha statuito
che "sia che la ricorrente sia entrata in fase 0, sia che sia entrata in fase C, la stessa è stata
assunta da GAE ed è pacifico che la contrattazione collettiva e l'O.M. sul punto hanno coniato un
canale di mobilità interprovinciale in favore dei docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di
merito del concorso del 2012 rispetto agli assunti da GAE. Tale scelta avveniva in assenza di uno
specifico mandato di fonte normativa primaria ed, anzi, in un contesto normativo di parificazione
normativa (cfr. Tribunale di Ravenna, sentenza n. 359 del 21/11/2017) (doc. 27).
Ad abundantiam, in linea con tale principio di diritto, non ci si può stupire del fatto la
giurisprudenza di merito del Giudice del lavoro è ormai unanime nel ritenere illegittima ogni
forma di discriminazione e di disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità tra i docenti in
questione, accreditando quale unico criterio "discretivo" legittimo quello del punteggio in
graduatoria, che tiene conto dell’anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni
familiari e personali.
Posto ciò, applicando i suesposti principi, nella formazione delle graduatorie in disamina
doveva essere garantita la parità di trattamento, per cui tutti i docenti dovevano essere collocati
nella medesima graduatoria sulla mobilità 2016/2017, sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso
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2012 e sia quelli provenienti dalle GAE - dovendo garantirsi agli stessi di partecipare alle
operazioni di mobilità senza distinzione di fasi e a parità di condizioni su tutti gli ambiti a livello
nazionale in base al punteggio e nel rispetto dell’ordine degli ambiti prescelti indicati nella
domanda di mobilità; cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
In conseguenza di ciò, qualora non dovesse accordarsi alla ricorrente il trasferimento
richiesto con la domanda di mobilità 2018/2019 nell'ambito 12 della provincia di Enna in virtù della
precedenza ex legge 104/1992 invocata con i primi due motivi di ricorso, l'On. Giudice non potrà
che prendere atto, comunque, della fondatezza delle censure mosse contro la mobilità 2016/2017,
che sono parimenti convergenti nell'evidenziare la ingiustizia del trasferimento di che trattasi.
Invero, la docente, ingiustamente, non ha ottenuto la assegnazione richiesta in sede di mobilità
nell'Ambito Territoriale della Provincia di Enna (nell’ordine: ambiti Sicilia 012, Sicilia 0011, Sicilia
0015, Sicilia 0016) – e poi, quindi, verso gli altri ambiti della Sicilia elencati nella domanda di
mobilità 2016/2017 – pur avendo un punteggio, ai fini della mobilità, di 33 + 6 ai fini del
ricongiungimento con la famiglia ai sensi di quanto previsto dall’allegato 1 al CCNI dell’8.4.2016
sulla mobilità e, quindi, di 39 complessivi sull’ambito Sicilia 0012 (in cui ricade il suo comune di
residenza di Barrafranca), superiore al punteggio dei docenti assunti in tale provincia nello stesso
anno scolastico provenienti dalla GM del concorso 2012, come è dato evincere dal bollettino
dell’USP di Caltanissetta del 29/7/2016, che si allega (doc. 28).
Più in dettaglio, è lampante che nella fase B1 hanno ottenuto il trasferimento
interprovinciale i docenti assunti entro l'anno 2014/2015, con punteggio inferiore a quello della
ricorrente e, segnatamente, la docente Pagliara Maria Rosa (posizione 5314), con un punteggio pari
a 29.
É anche riscontrabile dalla lettura del bollettino allegato che, nella fase di mobilità B3,
riservata illegittimamente ai docenti assunti nella fase B e C provenienti dalle graduatorie di
merito del concorso 2012 - hanno ottenuto il movimento ben 24 docenti 2, sempre con punteggio
nettamente inferiore a quello della ricorrente.
Da tanto discende anche l'accoglimento del presente motivo di ricorso.
§ § §
Istanza cautelare ex art 700 cpc
2 Docenti (GM 2012) aventi la posizione da 7531 a 7544.
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In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono
essere accolti.
In ordine al periculum in mora, si osserva che il mancato accoglimento della presente
istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile
per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario, aggravati dalla mole di lavoro che ha originato
la contrattazione nazionale integrativa adottata dal MIUR.
Dalla documentazione versata in atti, emerge l’irreparabile pregiudizio che tale situazione
sta creando alla ricorrente e al genitore disabile che si vede privato della necessaria quotidiana di
assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto.
Il mancato trasferimento della ricorrente integra un pregiudizio ed un danno concreto ed
irreparabile del generale stato personale e di salute della disabile Marotta Filippo, non suscettibile di
ristoro per altra via.
L’adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il
protrarsi dell’evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta
illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante, nel caso di specie, in quanto tale finalità
è volta alla tutela dei genitori della ricorrente, soggetti portatori di handicap, titolari di una
posizione protetta dall’ordinamento giuridico.
Più precisamente la madre della ricorrente è portatore di handicap in situazione di gravità
(art. 3 comma 3) ovvero “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3
legge 104/1992", giusto verbale della commissione medica Inps di Enna del 16/1/2017 (cfr. sub.
doc. 10).
È di tutta evidenza che, dalla ripresa di servizio della ricorrente nella sede scolastica di
titolarità, deriverebbero gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocumento alle
esigenze di cura del genitore, ivi inclusa il padre.
Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza,
stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla
giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità versata in atti – giacché non risarcibile per
equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla
stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.
La ricorrente, infatti, dal prossimo mese di settembre 2018 si vedrà costretta a trasferirsi ad
Alessandria e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa, il genitore e la propria famiglia.
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Il pregiudizio si configura come grave ed irreparabile a causa della concreta lesione di diritti
e/o beni essenziali della vita, quali il diritto alla salute, all’assistenza del disabile, all’integrità della
famiglia.
Sulla sussistenza del requisito del periculum in mora, si richiama la giurisprudenza allegata, la
quale ha affermato che il periculum in mora è in re ipsa poiché il trasferimento di un lavoratore
pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a quasi un migliaio come
la ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit,un
pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere
non patrimoniali e areddituali del lavoratore.
Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento
cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed ir-
reparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l’Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il
provvedimento cautelare richiesto.
§ § §
Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa
CONCLUSIONI
1. Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e,
contestualmente, ai sensi dell'art 700 c.p.c., emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti
ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente, con particolare riferimento alla disapplicazione
dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa, ossia:
a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Sicilia scuola primaria, pubblicato il 1/6/2018, nella
parte in cui non è stata assegnata e/o riconosciuta la precedenza alla ricorrente, ordinando alle
amministrazioni resistenti di provvedere in conformità ovvero di riconoscere il diritto di
precedenza in favore della ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza al genitore
disabile per gli anni scolastici 2018/2019 e seguenti;
b) disapplicare la nota mail del 12/6/2018, con la quale è stato omesso il trasferimento richiesto
presso l’ambito territoriale “Sicilia 0012” nella Provincia di Enna ovvero in via ulteriormente
gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda di mobilità 2018/2019, secondo
l’ordine indicato, garantendo il diritto all’assistenza del genitore residente a Barrafranca e, per
l'effetto, ordinando alle amministrazioni resistenti il trasferimento, anche in sovrannumero,
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Via Montenero, 112 - 94012 Barrafranca P.IVA 01214710863 - C.F. LLAGPP86P17C342A
Cell. 334/9845040 - Fax. 0934/22883
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presso l’ambito territoriale “Sicilia 0012” nella Provincia di Enna e comunque negli altri ambiti
viciniori specificati in domanda;
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui ai numeri 1 e 2 previa disapplicazione - ai sensi degli
artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 - dell’art 13 punto IV del CCNI
sulla mobilità docenti 2017/2018 (valido anche per l'anno 2018/2019) poiché in contrasto con
la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei
trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al
genitore disabile in situazione di gravità e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della
ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza presso l’ambito della provincia di Enna, anche in
sovrannumero, e comunque, in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda secondo
l’ordine indicato e che le consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lei madre,
Marotta Filippa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi Codesto Ill.mo Giudice non riconosca il
diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/92, in accoglimento del 3° e 4° motivo di ricorso:
a. ritenuta illegittima la riserva accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo
dalla graduatoria del concorso ordinario 2012, accertare e dichiarare, previa disapplicazione o
declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 8/4/2016 nelle parti
censurate in narrativa, e con riguardo particolare agli artt. 8 e 2, il diritto della ricorrente ad
essere trasferita sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo, sulla base del
criterio del punteggio, valutandone la relativa posizione al pari del personale docente ex art. 96,
lett. A) della l. n. 107/2015, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 ed anche del
personale dei docenti assunti entro l’A.S. 2014/2015;
b. per l'effetto, condannare la Amministrazione resistente a trasferire la ricorrente nell'ambito
della provincia di Enna, anche in soprannumero, e, in ogni caso, secondo l'ordine delle
preferenze indicate nella domanda di mobilità 2016/2017, anche in sovrannumero.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre il favore del sottoscritto procuratore, il
quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.
In via istruttoria:
- Ordinare, ove ritenuto necessario, all’Amministrazione resistente di esibire in giudizio gli elenchi
dei partecipanti che hanno ottenuto il movimento richiesto nell'anno scolastico 2016/2017, con
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l’indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle
eventuali precedenze.
- Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i
seguenti documenti in copia:
1) Copia contratto individuale di lavoro del 1/9/2015;
2) Domanda mobilità provinciale;
3) Domanda mobilità 2016/2017;
4) CCNI 2017/2018;
5) domanda mobilità interprovinciale 2017/2018;
6) domanda assegnazione provvisoria 2017/2018;
7) accordo proroga;
8) domanda mobilità interprovinciale 2018/2019, con allegati dichiarazione sorelle ricorrente e
verbale 104;
9) ordinanza ministeriale 207/2018;
10) verbale 104;
11) lettera notifica omesso trasferimento;
12) reclamo con ricevuta di protocollo Alessandria;
13) bollettino trasferimento primaria 2018;
14) prospetto posti disponibili 2018/2019 con decorrenza 1/9/2018;
15) Posti disponibili dopo movimenti 2018;
16) Tribunale di Matera, ordinanza 2012;
17) Giurisprudenza di merito;
18) Sentenza Trib. Pisa del 18/6/2018;
19) Certificato medico padre ricorrente;
20) Sentenza Pordenone del 3/7/2018;
21) Sentenza tribunale Pozzo di Gotto del 2018;
22) Nota MIUR del 23/11/2017 per procedura pensionamento;
23) Tabulato riepilogo domande di pensione;
24) Ordinanza Tar Lazio 15/6/2018;
25) CCNI del 2016;
26) Ordinanza Ministeriale 241/2016;
27) Tribunale di Ravenna, sentenza n. 359/2017;
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28) Movimenti primaria 2016;
29) Copia busta paga;
30) Copia ricevuta pagamento f23.
Ai fini del versamento del contributo atteso che il valore è indeterminato lo stesso soggiace al
versamento di € 259,00.
Barrafranca-Alessandria, 18/7/2018
Avv. Giuseppe Aiello
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