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STORIA DEL DIRITTO ROMANO “SAGGI SULLA LEGISLATURA EBRAICA” G. de Bonfilis

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STORIA DEL DIRITTO ROMANO

SAGGI SULLA LEGISLATURA EBRAICA

G. de Bonfilis

Capitolo 1.1Le leggi romane nei secoli IV e V nella letteratura ebraicaAgli inizi del XX secolo gli studi sulla legislazione romana,che regolavano la presenza e la vita degli ebrei nellimpero,si basavano sul lavoro di J.Juster:Les Juifs dans lemper romain, che presenta unanalisi delle fonti giuridiche romane,abbastanza complete,confrontate con quelle ebraiche. Lopera di Juster quindi considerata lopera a cui far riferimento per intraprendere questo tipo di studio.La storia del popolo ebraico nel mondo romano, attestata da fonti risalenti allepoca teodosiana. La letteratura ebraica ha cercato di trovare,nella legislazione ebraica,le fonti dellantisemitismo e dellolocausto (in tal senso si ricordano le opere di M.Simon e M.Avi Yonah).Tornando a Juster,egli affermava che,in alcune leggi del IV/V secolo,era imputato il reato di Giudaismo,ovvero:-Ingresso nella setta-Legame con la comunit-Proselitismo (raccolta di nuovi seguaci)-Lessere o il divenire ebreoLa pena era a discrezione di un funzionario imperiale. In un secondo momento fu prevista la confisca dei beni e il divieto di fare testamento.

Capitolo 1.2 Costantino reprime gli atti violenti e ribelliPer aprire il titolo del De Judeis utilizzata una strana legge di Costantino,che non sembra avere i caratteri di norma generale che i compilatori del V secolo gli attribuiscono.Le pene principali riferite agli ebrei riguardavano chi aveva arrecato offesa o violenza nei confronti di un membro fuggito dalla Feralis Secta ebraica. La pena consisteva nel rogo del colpevole . Alla stessa pena erano soggetti coloro i quali entravano nella setta.I toni di questa legge sono collegabili ad atti di violenza accaduti durante l impero di Costantino,precisamente nel 315.I contrasti non avvenivano tra cristiani ed ebrei ,ma erano collocati allinterno della stessa comunit ebraica. Josephus,esule ebreo,divenuto funzionario imperiale,port allattenzione di Costantino la situazione di violenza.Il rapporto tra i due pu essere datato solo dal 325 in poi,anno dell unificazione dell impero.Gli ebrei costituirono un motivo di disordine sociale,in particolare in Africa;la reazione imperiale che riguardava il LINCIAGGIO fu severa(ma era una regola che riguardava il giudaismo stesso)ed era riferita allebreo che abbandonava la propria fede,L blasfemo e allidolatra.La protezione imperiale della Chiesa,attribuitale con l editto di Milano del 313,imponeva inoltre una severa reazione nei confronti degli eccessi degli ebrei. L atteggiamento che si deduce dalle norme costantiniane non anti-ebraico,ma rivolto a preservare lo STATUS QUO esistente e lunione dellimpero.

Capitolo 1.3 Il divieto di conversione allebraismoUna testimonianza importante riguardo questo fatto ci data da una legge dellimperatore Costantino II nel 353 d.C. nella quale ricorda al prefetto Talassio che,al cristiano che diveniva ebreo,andavano sottratte le propriet e attribuite al fisco ,solo se fosse stata provata la fondatezza dellaccusa.La costruzione della norma di Costantino lascia intendere che le due azioni,cio la CONVERSIONE allEBRAISMO e la confisca dei beni non fossero divise ma consequenziali. Non era quindi importante la conversione intima della persona ma la partecipazione ai riti della setta.Questa norma,che Costantino invi al prefetto, serviva a ricordare che era vietato partecipare o aggregarsi a riunioni sacrileghe.Il legislatore non era preoccupato riguardo alla conversione intima allebraismo,quanto alla PROLIFERAZIONE delle comunit ebraiche.

Capitolo 1.4La diversit religiosa una malattia contagiosaIl regno di Costanzo II non prevedeva un vero e proprio reato di giudaismo.Il suo atteggiamento si pu definire GIUDEOFOBO,come dimostra lo statuto anti-ebraico del 339,volto ad ostacolare la vita economica degli ebrei doriente. Negli anni successivi non cal lattenzione negativa nei confronti di questa etnia,tanto che la rigidit dellarianesimo etnia di appartenenza dellimperatore,non tollerava manifestazioni di altre fedi.Una ripresa dellattenzione nei confronti degli ebrei si ritrova nel 383,anno in cui disposto agli ebrei di contribuire al mantenimento delle curie cittadine. Il 21 Maggio 383 unaltra pronuncia imperiale di carattere generale colpisce lAPOSTASIA dei cristiani. La legge ORIENTALE (21/05/383) nega agli apostati la possibilit di redigere testamento.La contemporanea promulgazione,sia in oriente che in occidente (18/04/383) di leggi contro lapostasia fa pensare a rilevanti fenomeni di abbandono della fede cristiana,che erano mal visti dallimpero e dalla Chiesa. Le disposizioni della norma occidentale sono molto pi complesse rispetto a quelle della norma orientale (21/05/383). Ribadito il divieto di fare testamento ,sintomo di un forte sentimento anti-ebraico del legislatore,va posta attenzione sullopera di contaminazione espressa dal verbo polluere. La contaminazione deriva dal contagio trasmesso dagli ebrei.Stesso divieto di redigere testamento era applicato a chi cercava di deviare dalla fede cristiana. La chiesa,cos come limpero,malvedeva azioni di proselitismo messe in atto dagli ebrei. Inoltre si stabilisce con la normativa occidentale del 18 aprile 383 che possibile muovere accuse comtro il defunto apostata in modo da revocare la disposizioni testamentarie. Il reato sanzionato non consiste nellessere ebreo bens colpito il cristiano che passa alla fede ebraica tramite contaminazione.

Capitolo 1.5Crimine contro limperoLimperatore Onorio sosteneva che larianesimo non era pi il nemico principale. La lotta ora era incentrata nei confronti delle altre sette eretiche.In questo ambito si inserisce la legge dell 1 agosto 409,consistente in tre parti.-La prima riguardava i CAELICOE (adoratori del cielo) ai quali limperatore comminava l ordine di convertirsi entro un anno pena lessere considerati eretici. Questo provvedimento del 409 collocato nel codice TEODOSIANO e in quello GIUSTINIANEO. -La seconda parte affrontava il caso del passaggio dal cristianesimo allebraismo. Limperatore si limitava in questi casi ad applicare le leggi gi statuite in passato e delegava il prefetto del pretorio conferendogli il compito di arginare il crescente fenomeno dell apostasia.La legge del 409 non colpiva chi aveva abbandonato volontariamente la propria fede ma chi aveva indotto gli altri a convertirsi. La Chiesa cerc di colpire quei cristiani che subivano un processo di attrazione da parte degli ebrei. Rappresentavano quindi un fatto sociale e religioso.-La terza parte rivolgeva il pensiero ad un singolo individuo che aveva attirato fuori da una specifica fede un altro individuo. La pena per un simile CRIMINE era la pena di morte.Lespressione Lex Christiana consueta nelle costituzioni del IV secolo e in questo caso non in alternativa a FIDES MAIESTATIS (oltraggio allimperatore).La FIDES CHRISTIANORUM era una LEX. Infrangere un precetto di fede comportava lautomatica trasgressione del dettato di una legge imperiale. Colui che era contro la Chiesa era lontano dallIMPERIUM ROMANUM post CHRISTIANITATEM. Limpero si identifica con la CHRISTIANA RELIGIO.Allimperatore interessava salvaguardare dall azione di pi soggetti che costringevano i cristiani alla conversione allebraismo. Tale costituzione del 409 fu inviata al prefetto del pretorio dItalia e dAfrica Iovus.La diretta esperienza di Iovus dellAfrica fu portata a Ravenna per affrontare la questione delle eresie dilaganti allinizio del IV e del V secolo d.C.In conclusione si alla presenza di una legge di carattere generale che,tuttavia,si fa ancora pi dura nella parte riguardante gli ebrei. La legge non costituisce un reato di giudaismo come intendeva Justen,ma colpisce le conversioni forzate allebraismo. Non vi alcuna sanzione nei confronti di chi professi la religione ebraica;la condanna implicita per coloro che si pongono contro la cristianit che considerata lequivalente della LEX ROMANA.

Capitolo 1.6Gli eretici,gli ebrei e i pagani vanno sterminati dalle cittPer lo studio di Juster vi sono fondamentalmente due norme emanate dalla reggente Galla Placidia,madre del futuro Valentiniano III.Nel 425,su ispirazione orientale fu emanata una legge chiamata SIRMONDIANA.Si trattava di una lunga legge che aveva il fine di abolire le norme anti-ecclesiali che lusurpatore Giovanni aveva emanato durante il suo breve regno. Contenute nel Codice Teodosiano sono invece due disposizioni che anticipano la legge del 425.Secondo unipotesi, esse sono state dettate dalla volont imperiale di futura promulgazione.Le norme emanate da Galla Placidia furono inviate a destinatari diversi secondo lambito di applicazione e in reazione a Giovanni lusurpatore e alle sette ereticali. La disposizione del 429 reintrodusse lEPISCOPALIS AUDIENTIA,soppressa in precedenza da Giovanni;per di pi venne sottratta al prefetto la burocrazia e la competenza sulle cause in materia religiosa,che vennero affidate a tribunali ecclesiastici. La legge prevedeva la tutela della Cattolica FIDES,con l espulsione dei Pelagiani e Celestiniani (monaci) per tutelare la fede.La legge si rivolgeva poi in modo particolare agli SCISMATICI e ai MANICHEI. Questa legge lascia intravedere un clima culturale in cui alla SPECULAZIONE TEOLOGICA si preferisce sostituire lidea della DIVERSITA RELIGIOSA come un MALE da estirpare.La frase pi importante di questa legge :Eresia,scismi e sette nemiche devono essere sterminate fisicamente dalle citt. Ci lascia intendere che il pretore poteva adoperare ogni mezzo a sua disposizione.Non vengono dimenticati gli ebrei,accomunati ai pagani. La norma di Galla Placidia,infatti,prevedeva che essi fossero sterminati senza che avessero la possibilit di difendersi in tribunale,prestare servizio militare,avere schiavi cristiani,ma soprattutto viene loro revocata la FACOLTA di TESTARE.In questo caso gli ebrei e i pagani venivano estromessi da qualsiasi atto sociale. Questodio,prima mal-celato,nei confronti di pagani ed ebrei,si trasform in un atto di profonda chiusura da parte delle istituzioni.La seconda legge,datata 426,sulla stessa tendenza repressiva,aveva come scopo la tutela del credo cattolico e andava a sanzionare i casi in cui si poteva danneggiare un cristiano appena si manifestava lintenzione di mutare credo religioso.Nel caso degli ebrei il loro testamento era invalido e lasciava il posto alla SUCCESSIONE LEGITTIMA. Questatto voleva salvaguardare lambito economico modo tale che i beni appartenuti agli ebrei non appartenessero pi alle loro famiglie salvo conversione dei loro discendenti. In questa linea legislativa si costitu a carico dellebreo e dellapostata unincapacit generale a compiere atti disponesti la propria sfera patrimoniale. Lapostata non DEVE donare o testare, lebreo non pu diseredare i suoi eredi legittimi divenuti cristiani.

Capitolo 1.7La persecuzione degli ebreiIl regno di Teodosio II segnato da un numero crescente di norme anti-ebraiche, contenute in gran parte nel suo codice. Nelle NOVELLAE compresa una legge,emanata il 31 agosto 438, destinata,nellintento imperiale, a vincere ogni tempo. Gli ebrei non erano pi ammessi agli onori e alla DIGNITAS (privilegi) e a funzioni amministrative e neppure allincarico di defensor civitatis.In questa legge limperatore si attribu la difesa della fede.Inoltre con questa legge fu vietata: -La costruzione di molte sinagoghe (pena il pagamento di 50 libbre doro)-Ogni attivit proselitica-La circoncisione di un cristiano (pena la confisca dei beni ed esilio)Era condannato a morte chi aveva espugnato la fede di un altro con la sua perversa dottrina.Limperatore quindi non aveva pi bisogno di trovare rimedi alla turbolenza ebraica o motivazioni per colpire gli ebrei assieme agli altri. Era convinto del loro odio verso i cristiani e contro di esso si muoveva.

Capitolo 1.8 ConclusioniLa tesi di J.Juster presenta il difetto di voler formalizzare in modo schematico un processo che nellet di Costantino e di Costanzo II solo iniziata e che ha momenti alterni nellatteggiamento nellatteggiamento degli imperatori verso gli ebrei.Tale atteggiamento pi forte in oriente mentre in occidente si basa pi sul momento storico politico.Il reato di giudaismo si svilupp nel IV secolo fino a definirsi con Teodosio.Costantino non eman leggi anti-ebraiche se non per casi isolati, tuttavia egli deve considerare una situazione nuova:LA SERVITU DI UN CRISTIANO AD UN EBREO. Per tutto il IV e V secolo,la servit di un cristiano nei confronti di un pagano o un eretico non costituiva un problema.Solo in et giustinianea si amplific in via generale il divieto di servit di un cristiano nei confronti di un pagano,eretico o ebreo. Fu allora che furono predisposti strumenti normativi atti a impedire ci.Limperatore ariano Costanzo II fu il primo a individuare il pericolo dellAZIONE PROSELITICA (il pericolo della contaminazione ebraica viene fatto risalire a dopo lEDITTO DI TESSALONICA).Lazione proselitica non era di per s sanzionata,ma lo erano le azioni effettuate durante tale atto. Furono punite in modo via via pi severo azioni che potevano accompagnare un esercizio violento di proselitismo (il timore infatti era quello delle CONVERSIONI DI MASSA).Tuttavia,la cattiva sopportazione degli ebrei nasce a met del IV dallintolleranza di un imperatore che voleva essere il protagonista alla fine del suo impero,per poi crescere dopo 50 anni quando,superata la fase teologica delle ostilit,si passa alla considerazione ecclesiale della loro estraneit nel mondo romano,ormai sotto la legge cristiana.Non essere cristiano quindi voleva dire essere una minaccia insopportabile per la salute della fede cristiana.

Capitolo 2I patriarchi della diasporaNel museo del castello Ursino di Catania stata ritrovata liscrizione funebre di un ebreo catanese.Si pu notare come,alla fine del IV secolo,nonostante un intenso processo di cristianizzazione in atto nellimpero ,questo ebreo catanese dichiari liberamente la propria fede.La formula testamentaria utilizza lADIURO,ed invoca in particolare lonore dei patriarchi,richiamati al fine di rinforzare tale formula testamentaria.Linvocazione non si rivolge ai patriarchi fondatori,ma a soggetti con indeterminata giurisdizione.Riguardo alle raccolte ebraiche si ricava un numero molto ristretto di queste figure e il richiamo agli ETNARCHI o PATRIARCHI non di facile lettura,pertanto sono figure che possono essere intraviste come capi o governatori di regioni. Omissio pag 103 e 106

Capitolo 3 I PatriarchiDurante i cinque secoli di vita dellimpero si sono succedute profonde trasformazioni nellambito sociopolitico, determinate soprattutto dallavvento del cristianesimo.Per quanto riguarda le notizie sulla legislazione ebraica,esse vengono fornite soprattutto dalle costituzioni imperiali del IV/V secolo,contenute nel Codice Teodosiano e Giustinianeo.Secondo questi codici, la figura del patriarca viene riferita ai capi spirituali della nazione giudaica (la cui istituzione termin nel 429).Il termine patriarca stato poi assorbito dalla chiesa cattolica per indicarne i capi.Dalle fonti del IV/V secolo si evincono informazioni lacunose in riferimento allorganizzazione religiosa ebraica.Gran parte della documentazione riguarda per lo pi i rapporti e i privilegi tra limpero e la comunit ebraica.Ai sacerdoti ebraici di grado pi elevato fu concessa unampia esenzione dai munera (tasse di ogni genere) per ladempimento dei loro doveri religiosi.Il metro di valutazione per la concessione dei privilegi resta sempre quello adoperato per la chiesa cattolica:non possono essere attribuiti agli ebrei privilegi ed esenzioni maggiori di quelli stabiliti per la chiesa cattolica.Dopo la diaspora i rabbini portarono con s i rotoli della torah e costruirono nuove sinagoghe a ricordo del tempio ormai distrutto.Le sinagoghe divennero il centro delle nuove comunit ebraiche.Le maggiori istituzioni religiose ebraiche rimaste in Palestina,cercavano di dettare le linee guida alle nuove comunit.Le costituzioni del IV/V secolo sono le ultime fonti riguardanti la diaspora e descrivono come gli imperatori cristiani ritenessero un motivo di disordine pubblico la presenza ebraica,solo sopportata sanzionata ogni volta che un ebreo si affacciava alla vita sociale.Omissio capitolo 3.2

Capitolo 3.3Clero ebraico:terminologia esatta per una definizione sempliceNelle costituzioni del IV secolo i sacerdoti ebraici hanno appellativi diversi.Si ricorre qui al termine clero come soluzione di comodo in quanto probabile che il legislatore abbia attinto da una terminologia di uso comune. E probabile che le comunit ebraiche insediatesi nellimpero abbiano riprodotto gli antichi modelli organizzativi con cariche civili e religiose estranee allimpero.In tre costituzioni si incontra il termine MAIORES per indicare gli esponenti di spicco della comunit ebraica.Quindi il legislatore romano considerava unitariamente il popolo ebraico ,indipendentemente dalle funzioni svolte allinterno della comunit.

Capitolo 3.4Leggi costantinopolitaneLimperatore eman a Costantinopoli una disposizione del 29 novembre 330 volta a disciplinare i munera ed il regime delle DEROGHE. Furono esonerati dai munera PRIVALIA e CIVILIA i funzionari pi alti del clero ebraico. Per i funzionari inferiori era prevista lesenzione dai soli munera CORPORALIA. I patriarchi PRESBITERI erano i funzionari di grado pi alto.Il patriarca aveva rango pari ad un sovrano e gli era assegnata la DIGNITAS ONORARIA,revocata poi da Teodosio II

Capitolo 3.5Il patriarca rappresenta lintera nazione giudaicaIl titolo di ETNARCA fu conferito da Giulio Cesare ad Icarno II,al quale avrebbe conferito anche il titolo di GRAN SACERDOTE e di GRAN ETNARCA di tutti gli ebrei.La successione legittima a questo titolo era consentita ai soli membri della famiglia HILLEL. Questo sviluppo per si realizz a partire dalla distruzione del tempio di Gerusalemme.Gli imperatori conferirono al patriarca titoli,onorificenze e la cittadinanza romana;ci corrispondeva anche allesigenza imperiale di avere un interlocutore che facesse da mediatore con la comunit ebraica.Successivamente lestinzione del patriarcato,voluta dai romani,si realizza con lestinzione della famiglia Hillel nel III secolo d.C.Il patriarca continuava ad esistere ma non era pi funzionale allimpero,bench mantenesse il potere LEGISLATIVO-GIUDIZIARIO (questultimo non riconosciuto dall impero).Tale rapporto patriarcato/impero era aggravato dalla presenza della chiesa.

Capitolo 4Le leggi di Teodosio I:lo strumento del potere romanoLultima testimonianza riguardo la figura del patriarca datata 14 aprile 397.Nell intervallo tra il 330 e il 392 d.C vi furono mutazioni nei rapporti tra patriarcato e impero dovutie alleditto di Tessalonica e la sicurezza dei confini dopo la battaglia di Adrianopoli.Teodosio doveva ricorrere ad una saldezza ancora maggiore rispetto allet di Valentiniano.All imperatore erano pervenute querellae ebraiche a causa della riammissione nella setta giudaica di elementi gi scacciati dai primates di questo popolo.Gli ambienti ebraici avevano un canale di accesso diretto con la corte e di fatti non tutte le comunit dell impero erano soggette allattenzione imperiale;le proteste quindi erano rivolte nei confronti dellapparato governativa.I membri scacciati vennero riammessi nella loro organizzazione religiosa per volont imperiale scontrandosi contro la volont dei primates.Il fenomeno aveva prodotto unincrinatura nella volont dello stesso patriarca al quale venne riconosciuto per il grado di senatore e quello di illustris ponendosi alla pari degli altri funzionari imperiali.Quella che fu dichiarata come unINIURIA dei giudici dellimpero cristiano,sul piano religioso doveva apprezzarsi come lallontanamento di ebrei dalla SUPERSTIZIO a cui appartenevano.La definizione di iniuria dettata da motivi politici.Si pu supporre che lessere membri di un collegio privato con finalit religiose fosse considerato sempre lecito una volta che erano stati cacciati coloro che si erano rivolti al magistrato locale.Esaminate le circostanze di espulsione potevano essere riammessi.Dietro la riammissione oltre al motivo religioso vi era anche un motivo economico poich godevano del possesso di notevoli patrimoni.La legislazione di Teodosio presenta quindi sfaccettature diverse,rivolte ad una politica di tolleranza religiosa.

Capitolo 4.2Arcadio a Costantinopoli e la difesa dellalleatoLa legge costantinopolitana si ripete in Arcadio,figlio di Teodosio,che eman 3 costituzioni dal 394 al 398 che riguardavano il ruolo del patriarca di Gerusalemme.Tali leggi imponevano di non offendere il patriarca che riaffermava la propria sovranit sulla comunit ebraica. Arcadio cerc di contrastare gli attacchi al patriarca ora suo alleato in questo modo.Unaltra legge dell1 luglio 397 imponeva che gli ebrei dovevano essere vincolati agli atti della loro fede;venivano mantenuti anche i loro privilegi (esenzione dai munera,etc) e tali esenzioni erano parallele a quelle concesse al clero cristiano.Sempre con questa legge limperatore difendeva lincolumit del patriarca ormai suo alleato.Le leggi di Arcadio non erano avulse dalle vicende politiche e la loro motivazione la tutela del patriarca,lasciando da parte le rivalit religiose esistenti sino ad allora.Il legislatore per definire lambito di giurisdizione del patriarca us il termine DICIO che si riferiva ad un particolare modo di esercizio del potere che definiva il complesso dei diritti e dei poteri spettanti al PATRONUS SUL LIBERTO. Arcadio specific che le gerarchie religiose ebraiche erano: gli ANCISYNEGOGI, i PATRIARCHI,i PRAESBYTERI.

Capitolo 4.3Piccoli patriarchiAttraverso le costituzioni ci viene tramandato che oltre agli ancisynegogi vi sono allinterno della gerarchia giudaica funzionari di grado inferiore.J.Juster chiama costoro nella sua ricerca piccoli patriarchi e sarebbero in certo misura una rimanenza dellepoca in cui le province romane erano indipendenti e i monarchi nazionali riconoscevano agli ebrei del loro paese un capo supremo.Questi patriarchi di rango inferiore sono identificati come PRIMATES.Questo termine adoperato per indicare coloro che occupavano una posizione di prestigio nella comunit.Questi patriarchi sono ricordati da una disposizione di Arcadio del 397 come titolari di giurisdizione,nel caso in cui qualcuno si fosse rivolto agli ebrei o a esponenti della loro comunit per risolvere controversie.

Capitolo 4.4 e 4.5Larchisunagogus e lautorit del patriarca in OccidenteCon Archisynagogus si intende il titolare di una funzione religiosa locale,ossia il capo della sinagoga locale.Nelle comunit ebraiche larghisynagogus pu rivestire contemporaneamente anche altre cariche istituzionali;si acquisiva questa carica tramite elezione,anche se vi erano casi di successione del figlio alla morte del padre.Il compito principale di questa figura era lessere il guardiano della fede.Questi riceveva un compenso dalla cassa comune della comunit,vegliava sullosservanza delle norme,era esente dai munera per la carica religiosa che ricopriva.Riguardo a questa carica sono degne di nota due leggi emanate in occidente dallimperatore Onorio,che ci rendono pi chiaro il ruolo che il patriarca esercitava tra il IV e il V secolo.Il patriarca esule inviava dei suoi emissari a tutte le comunit per raccogliere una somma di denaro per la ricostruzione del tempio di Gerusalemme (distrutto nel 70 d.C).Le varie comunit infatti,nonostante la distruzione del tempio continuavano ad inviare contributi per il patriarca e lapparato sacerdotale.La legge emanata da Onorio nel 399 aveva lo scopo di far rimettere allerario imperiale la somma raccolta dalle varie cariche sacerdotali.Questa disposizione imperiale era diretta a porre un blocco allesportazione di capitali verso lOriente.Vi furono poi notizie che i patriarchi doccidente avessero accumulato grandi ricchezze abusando dei loro privilegi.Limperatore quindi ordin la devalutazione dellerario di quanto era stato raccolto nel 399 e in seguito non fu inviato pi nulla.Queste leggi quindi sono esempi di una normazione occidentale del patriarca, anche se verosimilmente furono originate dalla crisi avvenuta nella lunga stagione di tensione tra le due PARTES IMPERII. Limperatore dOccidente non aveva giurisdizione per proferire minacce o decretare sanzioni e per intervenire direttamente sul patriarca.La sanzione era rivolta solo contro coloro provvedevano alle collette.Capitolo 4.6La fine del patriarcatoLanno 404 segna in Occidente la riaffermazione del potere del patriarca con lemanazione di un editto di Teodosio II.Il patriarca in questo periodo una sorta di nomade senza regno.Nel 425,morto lultimo patriarca della dinastia degli Hellel,la carica rimase vacante.Nel 429 i primates che facevano parte del sinedrio avevano continuato a riscuotere la tasse.Si decise pertanto che queste venissero raccolte dalle sinagoghe.In ogni caso la legge del 30 maggio 429 testimonia come in quel periodo fosse ancora viva ed operante tutta la struttura del popolo della diaspora e di come continuasse interrottamente il flusso di denaro da Occidente a Oriente e quindi lossequio al capo spirituale.