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1 Allegato A - Delibera C.C. n…. del 21/12/2018 Segretario Generale Dr. Giancarlo Infante STATO DI ATTUAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ELEMENTI DETERMINAZIONE NUOVO PERIMETRO DI RICOGNIZIONE ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE alla data del 31/12/2017 ex art.20 D.lgs. 175/2016 RELAZIONE TECNICA Responsabile del Settore Finanze e Contabilità Dott.ssa Federica Rossi

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Allegato A - Delibera C.C. n…. del 21/12/2018

Segretario Generale Dr. Giancarlo Infante

STATO DI ATTUAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

SOCIETARIE

ELEMENTI DETERMINAZIONE NUOVO PERIMETRO DI RICOGNIZIONE

ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE alla data del

31/12/2017

ex art.20 D.lgs. 175/2016

RELAZIONE TECNICA

Responsabile del Settore Finanze e Contabilità Dott.ssa Federica Rossi

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Il contesto normativo generale di riferimento.

Nell’ultimo decennio il legislatore statale ha dettato una pluralità di norme

finalizzate ad addivenire al mantenimento delle sole partecipazioni pubbliche il cui

oggetto sociale coincide con le finalità istituzionali degli Enti pubblici soci e, comunque,

finalizzate ad ottenere una riduzione del numero e dei costi delle predette società.

Siffatte norme, riguardanti tra l’altro le società degli Enti locali, sono state

introdotte con la dichiarata giustificazione di assicurare il coordinamento della finanza

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la

tutela della concorrenza e del mercato.

Devono essere ricordate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- l’art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che per la prima

volta ha circoscritto (a quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità

istituzionali e a quelle finalizzate alla produzione di servizi di interesse generale e che

forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale) il

novero delle partecipazioni societarie che le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire

o mantenere;

- l’art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135 che,

intervenendo sulle società c.d. strumentali, ne imponeva alle Amministrazioni controllanti

lo scioglimento o l’alienazione al ricorrere delle condizioni specificate nel comma 1 e

salvi appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione;

- l’art. 1, commi 611-614 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale imponeva

alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti locali un processo di razionalizzazione

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in

modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei

criteri ivi specificati.

La disciplina di cui all’art. 3, commi 27-30 della legge n. 244/2007 è stata ritenuta

rientrante nella competenza esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza” e

per questo non conforme alla Costituzione (sent. Corte cost., 8 maggio 2009, n. 148). La

norma è peraltro stata di recente abrogata dall’art. 28, lett. f) del d.lgs. n. 175/2016.

I commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del d.l. n. 9572012 sono stati

abrogati dall’art. 1, comma 562, lett. a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Peraltro, con

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sentenza 23 luglio 2013, n. 229 la Corte costituzionale aveva già dichiarato l’illegittimità

costituzionale dei commi 1, 2, 3 secondo periodo, 3-sexies e 8 del d.l. n. 95/2012 nella

parte in cui pretendevano di applicarsi alle Regioni ad autonomia ordinaria.

L’art. 1, commi 611-614 della legge n. 190/2014 è invece tuttora vigente e la Corte

costituzionale ha sancito la conformità alla Costituzione in particolare dei commi 611 e

612 (sent. 16 giugno 2016, n. 144).

Da ultimo sono intervenuti l’art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico

in materia di società a partecipazione pubblica) emanato in attuazione degli art. 16 e 18

della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Madia), che prescrive una revisione straordinaria

delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni; nonché l’art. 20

del medesimo decreto legislativo che contempla, a partire dal 2018 con riferimento alla

situazione al 31 dicembre 2017, un'analisi da effettuare annualmente dell'assetto

complessivo delle società a partecipazione pubblica.

Con la sentenza 25 novembre 2016, n. 251 la Corte costituzionale ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale degli artt. 16 e 18 della legge n. 124/2015 nella parte in cui

prevedono che il Governo adotti il decreto legislativo attuativo in tema di società a

partecipazione pubblica previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza

unificata.

Peraltro, la sentenza ha avuto cura di precisare come “Le pronunce di illegittimità

costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di

delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle

relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà

accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni

correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio

di leale collaborazione”.

Di conseguenza, il d.lgs. n. 175/2016 non è stato travolto dalla declaratoria di

incostituzionalità della legge di delega: infatti, “la dichiarazione di illegittimità della

legge delega, pur riguardando un vizio di procedura che è confluito nell’iter di adozione

dei decreti legislativi, non si estende immediatamente anche ai medesimi” (così la

Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere 17 gennaio 2017, n. 83).

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Lo stesso parere del Consiglio di Stato appena richiamato, in ragione della

sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, auspicava peraltro correttivi al d.lgs. n.

175/2016, che lo Stato avrebbe dovuto assumere previa intesa con la Conferenza Stato

Regioni o con la Conferenza Unificata.

È, quindi, intervenuto il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 avente ad oggetto

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante

testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

La revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche

Amministrazioni disciplinata dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

“Le amministrazioni pubbliche devono:

-entro il 31 dicembre di ogni anno devono effettuare, con proprio provvedimento,

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o

indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

-devono adottare piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione

tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede di analisi

si rilevino:

• partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui

all'articolo 4 del medesimo D.Lgs 175/2016 che riguarda i vincoli di scopo e di

attività,

• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori

superiore a quello dei dipendenti,

• partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,

• partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un

fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (limite ridotto a € 500.000 dall’art.

26 comma 12 quinquies, fino al triennio 2016-2018),

• partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei

cinque esercizi precedenti,

• necessità di contenimento dei costi di funzionamento,

• necessità di aggregazione di società;

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-nel caso sia adottato il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno

successivo, devono approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i

risultati conseguiti;

-devono trasmettere i provvedimenti di cui sopra alla Struttura di monitoraggio e

Controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell’Economia e delle

Finanze di cui all’art.15 del sopra richiamato D.Lgs 175/2016 nonché alla sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti.

In particolare, si deve considerare che il d.lgs. n. 175/2016 ritiene ammissibile il

mantenimento della partecipazione societaria, da parte dell’Ente locale, purché

concorrano tre condizioni:

i) dal punto di vista dell’oggetto, la società deve svolgere attività di produzione di

beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli

enti soci. In proposito occorre fare riferimento all’art. 4 del decreto legislativo;

ii) dal punto di vista dell’opportunità, lo svolgimento delle attività di cui al punto i)

a mezzo della società partecipata deve risultare conveniente, anche dal punto di vista

economico, per l’Ente locale. In proposito occorre fare riferimento all’art. 5, commi 1 e 2

del decreto legislativo;

iii) dal punto di vista delle dimensioni e dell’affidabilità, la partecipazione

societaria non deve in linea di principio ricadere in alcuna delle fattispecie elencate

dall’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.

Per quanto riguarda la condizione sub i), l’art. 24, comma 1 del d.lgs. n.

175/2016 stabilisce che sono alienate o sono oggetto di razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione le partecipazioni detenute,

direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Pubbliche in società che svolgono

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento

delle finalità istituzionali degli enti soci (rif. art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016).

Per i fini di cui sopra il d.lgs. n. 175/2016 considera che, in ogni caso, svolgono

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento

delle finalità istituzionali le società che operano in settori diversi da quelli di seguito

elencati:

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- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. La definizione di

servizio di interesse generale, fornita dal d.lgs. n. 175/2016 (art. 2, lett. h), è la seguente:

“le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal

mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini

di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza,

che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come

necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così

da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di

interesse economico generale”. La nozione di servizio di interesse generale adottata dal

d.lgs. n. 175/2016 risulta, quindi, coincidere con quella di servizio pubblico, intesa come

attività organizzata dalla Pubblica Amministrazione nell’ambito delle proprie competenze

che, se non vi provvede direttamente, ne affida a un soggetto specializzato l’esecuzione in

favore della collettività di riferimento;

- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo

n. 50 del 2016;

- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di

un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo

180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità

di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite

dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale

di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati

a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui

all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016” (art. 4, comma

2).

Parimenti, il d.lgs. n. 175/2016 considera che svolgono attività di produzione di

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali le

società che, oltre a non operare nei settori sopra elencati:

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- hanno per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell’Ente locale,

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo

criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3);

- sono costituite in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61

del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio

2014 (art. 4, comma 6);

- hanno per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di

eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità

turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti

rinnovabili (art. 4, comma 7).

Se invece la società opera nei settori sopra ricordati l’Ente locale può mantenere la

partecipazione, sempre che dimostri che la società è necessaria per assicurare la

soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento e che la soddisfazione di tali

bisogni rientra nelle competenze dell’Ente locale medesimo.

Al fine del mantenimento della società, oltre alla condizione sub i) inerente

l’oggetto, deve sussistere anche la condizione sopra ricordata sub ii).

In proposito, l’art. 24, comma 1 richiama l’art. 5, commi 1 e 2 del d.lgs. n.

175/2016 che così recita:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse

previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione

pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche

indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere

analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento

delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità

che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della

sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di

efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento

finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina

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europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di

atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi

disciplinate.

Pertanto, attraverso il richiamo all’art. 5 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016, l’art.

24 comma 1 stabilisce che – a prescindere dal loro oggetto e anche se la condizione sub i)

è soddisfatta – devono comunque venire alienate o sono oggetto di razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni

il cui mantenimento tal quale non risulti giustificabile sul piano della convenienza

economica e della sostenibilità finanziaria, in considerazione della possibilità di gestione

diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché rispetto alla compatibilità con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Infine, in linea di principio la partecipazione societaria può essere mantenuta se,

oltre alle precedenti condizioni, è soddisfatta anche la condizione sub iii). Infatti, l’art. 24

comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che sono di regola alienate o sono oggetto di

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o

cessione, le partecipazioni ricadenti nelle fattispecie indicate dall’art. 20, comma 2 del

d.lgs. n. 175/2016 e quindi ove si rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui

all'art.4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori

superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un

fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un

servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei

cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite

all'art. 4.

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Peraltro, il sopra ricordato art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 deve venire

interpretato e applicato considerando il contesto nel quale si colloca e, quindi, tra l’altro in

coerenza con le caratteristiche dei tipi societari ammessi dall’art. 3, comma 1, il quale

stabilisce che “Le Amministrazioni Pubbliche possono partecipare esclusivamente a

società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a

responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.

Invero, poiché il legislatore prevede la partecipazione delle Pubbliche

Amministrazioni in società consortili (art. 3 del d.lgs. n. 175/2016), consegue che l’art. 20,

comma 2 del medesimo decreto legislativo deve venire interpretato in coerenza con tale

volontà legislativa e, quindi, con le caratteristiche strutturali della ridetta tipologia

societaria. Ciò comporta che, per non incorrere in contraddizione con il disposto dell’art. 3

cit., l’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 non può essere ritenuto ostativo al

mantenimento della partecipazione societaria, diretta o indiretta, da parte delle Pubbliche

Amministrazioni in società consortili che, ferme le altre condizioni richieste dal decreto

legislativo, presentino un fatturato medio negli anni 2014-2016 non superiore e

500.000,00 euro e un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.

In conclusione, nella revisione periodica si rende pertanto necessario:

1. approvare lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione evidenziando i

risultati raggiunti;

2. determinare il nuovo perimetro della ricognizione, sia in ragione del diverso

periodo temporale di riferimento, sia alla luce delle osservazioni ricevute sul piano

di razionalizzazione straordinaria dalla Corte dei Conti Emilia Romagna che dal

M.E.F.;

3. approvare la ricognizione annuale attraverso l’analisi dei requisiti stabiliti

dall’articolo 20 per tutte le partecipazioni dirette e indirette da includere nel

perimetro della ricognizione.

1. Risultati conseguiti col piano di razionalizzazione straordinario

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016, di seguito si

illustrano i risultati conseguiti con il piano straordinario di razionalizzazione approvato, ai

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sensi dell’art. 24 del decreto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del

27/10/2017.

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/10/2017 è stata, infatti,

approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del

D.lgs 175/2016 e si è stabilito di:

• confermare il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società detenute

alla data di entrata in vigore del D.lgs 175/2016:

partecipazioni dirette

1. Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a.

2. Unica Reti S.p.a.

3. Lepida S.p.a.

4. A.T.R. S.c. a r.l.

5. Start Romagna S.p.a.

6. Hera S.p.a.

7. Terme di S. Agnese S.p.a.

8. Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.c. a r.l.

partecipazioni indirette

1. Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.c. a r.l.

(partecipazione diretta+indiretta: 17,05%)

2. Tre Terme S.C.a R.L. (22,73%)

• di dare indirizzo alla Società controllata dall’Ente Terme S.Agnese S.p.a. di porre

in liquidazione la Società Le Terme nel Parco S.c.a r.l. (partecipata indiretta

dell’Ente); in data 28/12/2017 la società è stata messa in liquidazione e il

procedimento di liquidazione (che va dalla data di pubblicazione della nomina dei

liquidatori fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed all’esecuzione del

piano di riparto) si concluderà entro il 31/12/2018 con conseguente estinzione della

società a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese e deposito dei

libri contabili.

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2. Perimetro della ricognizione

L’articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni

sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio

provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti

dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo

dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e

manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su

quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il

provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Per procedere alla ricognizione di cui all’art. 20 è necessario stabilire preliminarmente il

perimetro della stessa individuando le partecipazioni da includere.

Il Testo Unico in materia di società partecipate prevede che siano incluse nella

ricognizione le partecipazioni in società direttamente o indirettamente possedute alla data

del 31/12/2017.

Nella ricognizione straordinaria approvata con le Delibera di Consiglio Comunale n.

40/2017 sono state considerate non in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs

175/2016, pur in presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria, i seguenti enti e

società:

•Start Romagna S.p.a..

Sono state pertanto escluse dal perimetro della ricognizione le partecipazioni indirette

detenute per il tramite della suddetta società.

Ciò in quanto nessuna delle amministrazioni pubbliche socie dispone singolarmente di

poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e in base alle seguenti

considerazioni:

•l’art. 2 comma 1 del TUSP, alla lettera m) definisce società a controllo pubblico “le

società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi

della lettera b)” ;

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•alla lettera b) è precisato che per controllo si intende “la situazione descritta all’art. 2359

del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quanto, in applicazione di norme di

legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche

relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono

il controllo”;

•l’art. 1 comma 3 del TUSP prevede che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni

del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle

società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato;

•si è pertanto ritenuto che non si potesse identificare il controllo sulla base di una mera

sommatoria dei voti spettanti alla pluralità dei soci pubblici ma che ci si dovesse riferire al

controllo definito dal Codice Civile a meno di non trovarsi nel caso di cui alla succitata

lettera b dell’articolo 2, ovvero nel caso in cui “…per le decisioni finanziarie e gestionali

strategiche è richiesto il consento unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;

•la sola detenzione congiunta della maggioranza del capitale sociale (e quindi dei diritti di

voto esercitabili nell’assemblea ordinaria) di una società di capitali non implica

l’”esercizio” automatico dei poteri di controllo previsto dall’articolo 2, lettera “m” del

TUSP per configurare una situazione di “controllo pubblico congiunto”; la “coincidenza”

tra la detenzione della maggioranza del capitale (e dei voti) e l’esercizio del potere di

controllo potrebbe, eventualmente, verificarsi solamente qualora la suddetta detenzione

maggioritaria congiunta del capitale (e dei voti) fosse accompagnata da un patto

parasociale tra i medesimi soci, finalizzato ad orientare e coordinare, in modo vincolante

per gli stessi, i rispettivi voti assembleari, solo in questo caso potrebbe configurarsi - in

termini sostanziali – l’ “unitarietà/identità soggettiva” delle amministrazioni socie; l’art.9,

comma 5, del D.Lgs.175/2016, prevede che la conclusione, la modificazione e lo

scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall’organo consigliare.

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto, sentenza n.363 del

05/04/2018) ha rilevato come, anche ammettendo la possibile esistenza di un “controllo

pubblico congiunto” da parte di una pluralità di soci, tutti aventi singole partecipazioni

minoritarie, che sommate tra loro determinassero una partecipazione complessivamente

maggioritaria, esso non potrebbe, comunque, essere di tipo meramente fattuale (“di

fatto”), ovvero fondato su meri “comportamenti concludenti”, ma richiederebbe

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l’esistenza di apposito patto parasociale scritto, che vincolasse i soci nell’esercizio dei

rispettivi diritti di voto.

Inoltre, nella ricognizione straordinaria, per la definizione del perimetro di ricognizione si

era tenuto conto della previsione di cui all’art. 2 lett. g) del TUSP il quale dispone che

deve intendersi per «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da

un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo

da parte della medesima amministrazione pubblica; pertanto non sono state incluse nel

perimetro della ricognizione le partecipazioni indirette in Plurima S.p.a. detenuta per il

tramite di Romagna Acque S.p.a., in controllo pubblico congiunto, in ragione della quota

di partecipazione detenuta dal Comune di Bagno di Romagna.

Era stata, infine, esclusa dal perimetro della ricognizione la partecipazione indiretta

detenuta in Romagna Acque S.p.a. per il tramite di Unica Reti S.p.a., controllata da parte

di Livia Tellus Romagna Holding S.p.a. che detiene il 51,43% delle quote di

partecipazione.

La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il

Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 del TUSP, con proprio

orientamento del 15/2/2018 avente ad oggetto “Nozione di società a controllo pubblico”

ha indicato che “…sia l’interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma, nonché

una interpretazione logico-sistemica delle disposizioni citate inducono a ritenere che la

pubblica amministrazione, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal

legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole

fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), 2) e 3), faccia capo ad una

singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente”.

In data 22/11/2018 la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del D.Lgs

175/2016 presso il M.E.F., ha pubblicato le Linee Guida per la redazione periodica delle

partecipazioni pubbliche da adottare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs succitato, condivise

con la Corte dei Conti.

Le succitate linee guida ribadiscono che, rispetto alla nozione di controllo, occorre fare

riferimento all’orientamento del 15/02/2018 sopra richiamato ed, in particolare, ha

precisato che si ha controllo pubblico nei seguenti casi:

1.- una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme

statutarie o di patti parasociali;

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2.- una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili

nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;

3.- una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante

nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;

4.- una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Viene altresì specificata, conformemente alle indicazioni della Corte dei Conti, la nozione

di partecipazione indiretta, chiarendo che si deve considerare indiretta “la partecipazione

detenuta per il tramite di società o altri organismi controllati dalla medesima (controllo

solitario) o congiuntamente da più amministrazioni pubbliche (controllo congiunto)”.

Nel caso di controllo congiunto le Amministrazioni sono invitate a utilizzare opportune

modalità di coordinamento per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di

razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

Infine, le linee guida suddette chiariscono che le partecipazioni detenute da enti che

rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP, fra cui gli enti pubblici

economici come ACER, non rientrano nel perimetro della ricognizione, dovendo l’ente

“tramite” adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione.

Per quanto concerne la società Start Romagna S.p.a. si evidenzia che:

-l’organo amministrativo della società non ha condiviso l’orientamento della Struttura di

supporto del M.E.F e lo ha formalmente impugnato c/o il TAR Lazio, congiuntamente ad

altre 9 società di trasporto pubblico locale italiane (oltre che alla loro associazione di

categoria -“ASS.TRA”), in data 13 aprile 2018 tramite lo studio Malena e Associati di

Roma ed è attualmente pendente il giudizio amministrativo di primo grado;

-la stessa, nata dalla fusione delle società del trasporto pubblico Locale dei bacini di Forlì-

Cesena, Rimini e Ravenna ha un assetto societario proprietario e di governo altamente

frammentato essendo la compagine societaria formata da 45 soci;

-pur non avendo formalizzato, alla data di redazione della presente relazione alcun atto,

dai recenti incontri svolti fra i principali enti soci pare emergere la volontà di:

-confermare l’inquadramento di Start Romagna S.p.a. quale società non in

controllo pubblico per tutte le motivazioni sopra riportate alla base del ricorso presentato

contro l’orientamento del M.E.F.;

-adeguare, in via di autolimitazione, lo statuto di Start Romagna in coerenza ai

principali profili di impronta “pubblicistica” del D.Lgs.175/2016, coerentemente con la

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scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al

contempo l’efficienza e l’economicità della gestione aziendale. Si prevede, in particolare,

il pieno adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11 sulle modalità di governo della

società e l’introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione

del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14);

-perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie

sopraindicate e coerentemente con esse, uno specifico “accordo di consultazione” volto a

favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più

importanti da assumere in seno all’assemblea della società, confermando modalità

strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle autonome posizioni.

Per Unica Reti S.p.a., alla cui compagine societaria partecipano i quindici Comuni del

territorio Cesenate oltre a Livia Tellus Romagna Holding Spa, che detiene da sola il

51,43% delle azioni, si evidenzia che i soci con l’assemblea straordinaria del 15/12/2017

hanno adottato apposite modifiche per adeguare lo statuto alle norme contenute del D.Lgs

175/2016 per le società in controllo pubblico; fra gli stessi soci pubblici sono stati stipulati

appositi patti parasociali (efficaci dal 6/3/2018) aventi natura vincolante, esclusivamente

per la nomina degli organi di amministrazione e controllo.

AMR S.r.l. consortile, società a totale partecipazione pubblica, costituita ai sensi della

L.R. Emilia Romagna n. 10 del 30/06/2008 e s.m.ei., era stata esclusa dal perimetro della

ricognizione in quanto costituita successivamente alla data di entrata in vigore del decreto

e attiva dall’1/3/2017.

Nel seguente grafico sono indicate le partecipazioni dirette e indirette facenti parte del

perimetro di ricognizione alla data del 31/12/2017:

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3. Analisi dell’assetto complessivo delle società alla data del 31/12/2017

Per ciascuna delle società inclusa nel perimetro della ricognizione è stata predisposta una

scheda istruttoria con gli elementi di valutazione previsti dall’art. 20 del D.Lgs 175/2016

riepilogate nell’allegato B:

-Dati anagrafici della partecipata, sede legale, settore di attività, compagine societaria;

-Indispensabilità della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente;

-Qualificazione della società ai sensi dell’art. 4 comma 2 e seguenti;

-Numero di amministratori (il numero complessivo dei componenti dell’organo di

Amministrazione al 31/12/2017);

-Numero di dipendenti (numero medio dei dipendenti, per l’anno 2017, riportato nella nota

integrativa al bilancio di ciascuna società);

-Fatturato degli esercizi 2015-2016-2017 con la specificazione, nel caso in cui in tale voce

siano inclusi i contributi in conto esercizio, delle motivazioni giuridiche alla base

dell’inclusione;

-Attività analoghe o similari svolte da altre società o da enti pubblici strumentali;

COMUNE DI

BAGNO DI

ROMAGNA

TERME

S.AGNESE

S.P.A.

68,19%

SOCIETA'

GESTIONE UNICA

DELLE ACQUE DI

BAGNO DI

ROMAGNA

S.C.a.R.L.

25%

ROMAGNA

ACQUE S.P.A.

0,17%

UNICA RETI

S.P.A.

0,72%

LEPIDA S.P.A

0,0015%

ATR

SOC.CONS. A

R.L.

2,92%

START

ROMAGNA

S.P.A.

0,06%

HERA S.P.A.

0,0028%

LE TERME NEL

PARCO

S.C.a.R.L. – IN

LIQUIDAZIONE

33,33%

TRE TERME

S.C.a.R.L.

33,33%

AMR

SOC.CONS. A

R.L.

0,38%

PLURIMA S.P.A.

32,28%

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-Fatturato medio dell’ultimo triennio (sono stati presi a riferimento gli esercizi 2015 –

2016 – 2017 Voce A1+A5 del Valore della Produzione del Conto Economico), trattandosi

di attività produttive di beni o servizi;

-Risultato economico degli ultimi cinque esercizi (2013-2014-2015-2016-2017);

-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

-Necessità di aggregazione di società.

Di seguito sono riportate le schede informative per ciascuna società oggetto di

ricognizione:

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Denominazione: ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.P.A.

Codice Fiscale: 00337870406

Data di costituzione: 15/03/1994

Quota di partecipazione diretta del Comune: 0,17%

Codice Ateco: 36.00.00

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Bagno di Romagna 0,17%

Livia Tellus Governance S.p.A. 16,07%

Ravenna holding spa 29,13%

Rimini holding spa 11,94%

Comune di Cesena 9,28%

Altri Enti (tutti soci pubblici) 33,41%

OGGETTO SOCIALE (sintesi):Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi,

costituenti il complesso acquedottistico denominato “Acquedotto della Romagna” che trae

origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti sul territorio, nonché di altre opere,

infrastrutture, impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale,

afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore

all’ingrosso del servizio idrico integrato; progettazione e costruzione di opere,

infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale,

afferenti al servizio del ciclo unitario e integrato dell’acqua.

La Società ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs 175/2016 si configura quale

“società in house” con affidamento diretto da parte dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia

Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) delle seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all’ingrosso al gestore del servizio idrico integrato

(SII) nel territori delle tre provincie della Romagna;

-attività di finanziamento di opere del (SII) realizzate e gestite dal gestore del SII

nel territori delle tre provincie della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d’acqua all’ingrosso al gestore del servizio idrico

integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione,

adduzione, trattamento e distribuzione primaria; in qualità di proprietario-finanziatore, ha

sottoscritto in data 17/12/2014, con ATERSIR ed HERA l’“Accordo Quadro per il

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finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori

delle Province di Forlì – Cesena – Ravenna – Rimini nel periodo 2014-2023”.

La società è per vincolo statutario (art.5, comma 2) a totale capitale pubblico,

rientrano fra i soci pubblici anche quelle società che per legge e/o per statuto sono

vincolate ad essere a totale partecipazione pubblica. Il trasferimento delle azioni può

avvenire solo ed esclusivamente fra soggetti pubblici (come definiti nello stesso statuto

art.8 comma 1). Oltre che nello statuto, i suddetti vincoli sono riconfermati anche nella

Convenzione che i soci hanno sottoscritto ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000 (data

ultimo aggiornamento: 18.12.2007) e finalizzata all’esercizio del controllo analogo

congiunto da parte del Coordinamento dei Soci (organismo a ciò dedicato). Sia lo Statuto

che la Convenzione prevedono specifiche regole volte a garantire la conservazione della

destinazione pubblica della proprietà delle azioni pur facendo salvi i diritti dei soci in

quanto proprietari di azioni (si cita a titolo esemplificativo: il diritto di opzione sulle azioni

di nuova emissione, il diritto di recesso, di vendita, di prelazione, ecc.).

FINALITA’ ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 TUP): società a capitale

totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della

Romagna, che gestisce la fornitura all’ingrosso della risorsa idrica per le province di Forlì-

Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato

"Acquedotto della Romagna". Tale complesso acquedottistico trae origine dalla

derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere,

infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli

impianti sono utilizzati per la raccolta dell’acqua (captazione), il passaggio al successivo

trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni

casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), al gestore del servizio

idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede alla successiva distribuzione all’utente

finale. Attraverso gli impianti suddetti la Società garantisce al gestore del SII la copertura

del fabbisogno per usi civili dell’intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata

destinata ad usi industriali. Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della

partecipazione alla società è indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali

dell’ente. La società opera sulla base di un contratto di servizio con ATERSIR ai sensi

della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 25/1999 così come modificata dalla Legge

Regionale n.1/2003.

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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ (Comma 2 e 7 art. 4 TUP): Romagna Acque si

configura quale società in house sia ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. lgs. 50/2016 che e

ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera a) e dell’art 16 del D. lgs.175/2016. La Società

gestisce, con affidamento diretto da parte di ATERSIR, un servizio di interesse generale

(Servizio Idrico Integrato) e ne amministra le reti.

La società garantisce la continuità operativa di un servizio di interesse generale

quale l’approvvigionamento idropotabile nel territorio della Romagna, in qualità di

fornitore all’ingrosso al gestore del servizio idrico integrato; trattasi di servizio essenziale

ed indispensabile alla vita quotidiana, mediante l’esercizio ottimizzato della propria

dotazione infrastrutturale ed è in grado di coprire la totalità del fabbisogno idrico

romagnolo. Dal 2014 la società, nell’ambito delle attività rivolte al controllo ed alla

riduzione del rischio insito nell’approvvigionamento idrico (risk assessment-UNI ISO

31000), ha attivato un’attività di controllo periodica. La Società ha distribuito valore

aggiunto alla collettività, rinunciando, su proposta di ATERSIR, ad importanti ricavi

tariffari per contenere gli impatti sulla tariffa applicata all’utente finale, il tutto come

stabilito dagli atti di indirizzo degli enti soci ovvero, compatibilmente con la sostenibilità

economica e finanziaria della società; tali rinunce sono state riconosciute sia con riguardo

alla tariffa dell’acqua all’ingrosso, sia con riguardo ai canoni per i beni finanziati dalla

Società e realizzati e gestiti dal gestore del servizio idrico integrato.

VERIFICA REQUISITI ART. 20: la società ha tutti i requisiti di cui all’art.20 così

come dimostrato con dettagli numerici nella rispettiva scheda (Dir_1) di cui all’Allegato

B, che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione tecnica. Si tratta di una

società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili

per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura all’ingrosso della risorsa idrica

per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema

acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna".

CONCLUSIONE: per le ragioni sopra esposte il mantenimento della

partecipazione alla società è indispensabile per garantire il Servizio Idrico Integrato, che

svolge sulla base di apposito contratto di servizio con ATERSIR ai sensi della Legge

Regionale dell’Emilia Romagna n.25/1999 così come modificata dalla Legge Regionale

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n.1/2003. E' in corso lo studio di fattibilità per il trasferimento delle reti idriche di

proprietà di Unica Reti S.p.a. a Romagna Acque S.p.a..

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Denominazione: UNICA RETI S.P.A.

Codice Fiscale: 03249890405

Data di costituzione: 23/11/2001

Quota di partecipazione diretta del Comune: 0,72%

Codice Ateco: 82.99.99

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Bagno di Romagna 0,72%

Livia Tellus Governance S.p.A. 51,43%

Comune di Cesena 32,32%

Altri Enti (tutti soci pubblici) 15,53%

OGGETTO SOCIALE: La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche

mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività: a) l’acquisizione e

l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi

comprese le attività di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione di tali servizi;

b) l’acquisizione e l'amministrazione di reti di gasdotti locali ed impianti connessi ed

accessori ivi comprese le attività di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione

del servizio di distribuzione del gas naturale; c) l’acquisizione e l'amministrazione di

mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti

solidi urbani e di rifiuti assimilati; d) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica

per l'individuazione del/dei soggetti gestori dei servizi pubblici a rilevanza economica e

non economica, ove consentito dalle normative generali e di settore; e) la gestione dei

rapporti con i soggetti aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al

precedente punto d), anche se non bandite direttamente, ed in particolare l’espletamento

delle attività di controllo e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da tali soggetti

gestori nei contratti di servizio e/o in altri documenti di gara; f) servizi di consulenza

tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità, direzione lavori, che

siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul profilo delle

competenze aziendali.

(Note: E’ in corso uno studio di fattibilità per il trasferimento di tutte le reti del

ciclo idrico integrato a Romagna Acque Spa.)

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UNICA RETI S.p.A. è stata istituita in adempimento degli obblighi stabiliti dall’

art. 35, commi 9 e 10 della Legge 448/2001 che prevedeva per gli Enti locali lo scorporo

delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e la proprietà e il conferimento ad una

società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell’articolo 113 del T.u.e.l.

D.Lgs 267/2000. Ad essa gli enti locali soci hanno conferito la proprietà delle reti e degli

impianti destinati all’erogazione del servizio idrico integrato ed al servizio di distribuzione

del gas naturale. UNICA RETI S.p.A. in coerenza con il suo oggetto sociale, amministra

le reti e gli impianti essenziali per l’erogazione dei servizi pubblici (idrico e gas) e svolge

anche, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il ruolo di stazione

appaltante per l’espletamento delle gara relativa all’affidamento del servizio di

distribuzione del gas naturale. E’ in corso di definizione uno studio di fattibilità circa la

possibilità di trasferire tutte le reti idriche a Romagna Acque Società delle Fonti SpA,

mentre in capo ad Unica Reti si ipotizza l’amministrazione unitaria delle reti gas dei

Comuni della Provincia di Forlì- Cesena individuati nel relativo ATEM per la gara di

affidamento del servizio di distribuzione gas. La partecipazione dell’ente alla società è

pertanto indispensabile per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

La partecipazione ad UNICA RETI S.p.A. da parte del Comune risulta ammissibile

in quanto le attività svolte dalla società sono riconducibili alla categoria dei servizi di

interesse generale [art. 4, comma 2, lett. a) del TUP] e a quella dei servizi strumentali allo

svolgimento di funzioni istituzionali degli enti locali soci [art. 4, comma 2, lett. d)] per la

gara gas.

VERIFICA REQUISITI ART. 20: si rimanda alla rispettiva scheda (Dir_2) di cui

all’Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione tecnica. La

società presenta tutti i requisiti di cui all’art. 20 del D.Lgs 175/2016. In particolare il

numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti è stato superato dalla scelta

dell’Amministratore Unico in carica dal mese di aprile 2018. Nel periodo

precedente si è comunque ritenuto ammissibile secondo quanto previsto dalla Corte dei

Conti Lombardia con Deliberazione n. 424/2015, dato che il Presidente del CdA svolgeva

compiti operativi, per contenere i costi del personale.

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CONCLUSIONE: Per quanto sopra esposto si ritiene che la società presenta tutti i

requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 20 per il mantenimento della partecipazione. La

partecipazione alla società Unica Reti S.p.a. è indispensabile al perseguimento dei fini

istituzionali dell’Ente in quanto la stessa gestisce le reti gas e le reti idriche (Servizio di

interesse generale) per le quali vi è in corso uno studio di fattibilità per il trasferimento a

Romagna Acque Società delle fonti S.p.a..

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Denominazione: LEPIDA S.P.A.

Codice Fiscale: 02770891204

Data di costituzione: 01/08/2007

Quota di partecipazione diretta del Comune: 0,0015%

Codice Ateco: 61.00.00

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Bagno di Romagna 0,0015%

Comune di Cesena 0,0016%

Regione Emilia Romagna 99,35%

Altri Enti 0,6469%

OGGETTO SOCIALE: La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività,

rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici

che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo

quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004: I.

Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche

amministrazioni ai sensi dell'art.9 comma l della legge regionale n.11/2004; II. Fornitura

di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni

ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n.11/2004; III. Realizzazione e

manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito man} integrate nella rete

regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 2 della

legge regionale n. 11/2004; IV. Fornitura delle sottoreti componenti le man per il

collegamento delle proprie sedi; V. Fornitura dei servizi di centro operativo di

supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art 9 comma 8,

lettera b) della legge regionale n. 11/2004; VI. Fornitura in accordo con i soci di tratte di

rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide; VI. Fornitura di tratte di rete e di servizi

a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende

pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il

collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna; VIII.

Realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia tetra ai sensi dell'art. 9

comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della regione Emilia-Romagna

volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9

comma 1; IX. Fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9 comma 3 della

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legge regionale n. 11/2004 sul territorio della regione volta agli interventi di emergenza e

opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' art. 9 comma 1; X. Acquisto, sviluppo,

erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in

materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed

informatici e/o affini; XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo

sviluppo dell'ict e dell'e-government di cui all'art.6 della legge regionale n. 11/2004 e

relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge.

OGGETTO SOCIALE post operazione di fusione (con decorrenza gennaio 2019)

ART. 3: La società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività rientranti nell’ambito

di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una

partecipazione nella società secondo quanto indicato nell’art. 10 comma 1, 2, 3, 3ter e 4

quater e nell’art. 14 comma 5 della Legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16

della Legge regionale n. 14/2014.: I – costituire un polo aggregatore a supporto dei piani

nello sviluppo dell’ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo,

sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonchè attività di realizzazione,

manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello viluppo dei

servizi per l’accesso e servizi a favore di cittadini, imprese, imprese e pubblica

amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità,

dell’assistenza sociale, dei servizi degli enti locali dalla persona e dei servizi socio

sanitari. II – fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell’ICT

e dell’e-government di cui all’art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazione

di cui all’art. 7 della stessa legge quali, a tiolo esemplificativo e non esaustivo:

cooperazione applicativa, l’identificazione, l’autenticazione e l’accesso; Data Service;

multicanalità, multimedialità, videocomunicazione, digitale terrestre; riduzione del

knowledge divide; ricerca e sviluppo applicata all’innovazione della pubblica

amministrazione; gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo: de materializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione,

storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; III –

operare servizi mediante: la gestione della domanda per l’analisi dei processi; la

definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati

tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project

managemente; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l’erogazione dei

servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio; ecc…….

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Per realizzare e gestire gli obiettivi della L.R. 11/2004 e smei (Sviluppo Regionale

della Società dell'Informazione) la Regione Emilia Romagna ha previsto la costituzione

della Società Lepida con il compito di gestire la rete Lepida e il suo raccordo con il

sistema pubblico di connettività (SPC). La società consente la realizzazione, la gestione e

la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche

amministrazioni ai sensi dell'art.9 comma 1 della Legge Regionale n.11/2004. La società

svolge le attività rientranti nell'ambito di pertinenza delle pubbliche amministrazioni

concernenti la fornitura della rete secondo quanto previsto dal'art. 10 LR 11/2004 e smei.

Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della

comunicazione" (ICT) l'Ente locale, persegue: a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei

cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di

divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla

autodeterminazionenell'uso dei dati personali; b) lo sviluppo economico e sociale del

territorio, con particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle

infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e

alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi.

Per i motivi sopra esposti la partecipazione alla società è pertanto indispensabile per il

perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Non si ritiene possibile ipotizzare il passaggio ad una gestione diretta (che nel caso

delle reti non sarebbe giuridicamente possibile) o esternalizzare i servizi erogati da Lepida

S.p.a.. Si precisa inoltre che Lepida S.p.a. è una società partecipata da oltre 400 Enti,

pertanto il sistema di governo e controllo è partecipato e congiunto.

VERIFICA REQUISITI ART. 20: si rimanda alla rispettiva scheda (Dir_3) di cui

all’Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione tecnica.

CONCLUSIONE: Per quanto sopra esposto si ritiene che la società presenta tutti i

requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 20 per il mantenimento della partecipazione. Lepida è una

società a totale partecipazione pubblica di cui la Regione Emilia Romagna detiene una

partecipazione del 98,85% e sulla quale gli enti soci, attraverso il Comitato Permanente di

Indirizzo e Coordinamento, esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui loro

servizi. In un quadro nel quale lo sviluppo della società dell'informazione e della

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conoscenza e delle agende digitali locali e regionali è elemento portante della crescita

civile ed economica, attraverso la società Lepida l’ente intende assicurare a cittadini,

imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo

le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in

quanto consente la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di ICT e connettività sia

per l’ente che per i cittadini. In particolare, Lepida S.p.a., si occupa di reti e servizi per la

Connettività (Internet e VPN tra sedi, gestore di reti di telecomunicazione), del sistema di

autenticazione digitale (FedERa); del Sistema per l'archiviazione, l'adattamento e

l'erogazione di contenuti multimediali in diretta e on-demand (MultiplER);

dell’infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra

sistemi informativi di Enti diversi (IcaER); del Servizio di comunicazione digitale a

distanza (ConfERence); della Piattaforma per i pagamenti on-line verso gli Enti (PayER).

Lepida gestisce inoltre il Data Center collegato agli enti con banda ultra larga e

centralizzato utilizzando come sito di Disaster Recovery per il DataCenter; gestisce il

Servizio di connettività radiomobile (ERretre); lo sviluppo di infrastrutture per banda ultra

larga nelle aree classificate "bianche" del territorio dell'Emilia Romagna (Banda Ultra

Larga). Si rileva che le attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione

elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003

(Codice delle comunicazioni elettroniche) all’art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo

Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite

di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006). Per quanto sopra esposto e

per le motivazioni analiticamente sopra richiamata la società presenta i requisiti per il

mantenimento della partecipazione.

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Denominazione: ATR SOC.CONS. a R.L.

Codice Fiscale: 02295690404

Data di costituzione: 28/04/1975

Quota di partecipazione diretta del Comune: 2,92%

Codice Ateco: 49.31.00

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Bagno di Romagna 2,92 %

Comune di Cesena 24,90%

OGGETTO SOCIALE dal 01/01/2018: La società ha scopo consortile, opera per

conto e nell’interesse dei soci, e con esclusione di ogni fine di lucro sia diretto che

indiretto. La società gestisce le attività ed i servizi complementari alla mobilità, con

particolare riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree,

alla mobilità in generale, alla mobilità di particolari categorie di utenti, alla gestione degli

accessi nelle aree a traffico limitato e relativi impianti tecnologici, alla segnaletica

orizzontale, verticale e luminosa, alla gestione di veicoli per la mobilità urbana a basso

impatto ambientale e per il bike sharing. La società è titolata alla detenzione in proprietà o

uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti a servizi o le attività di cui al presente

articolo. La società può compiere operazioni industriali, finanziarie, mobiliari e

immobiliari, inclusa la prestazione di garanzie nonché svolgere in genere ogni altra attività

complementare o sussidiaria ritenuta utile agli scopi sociali.

La società ha svolto fino al 28/02/2017 le funzioni di agenzia del TPL poi trasferite

ad AMR Srl consortile dal 01/03/2017 sulla base della normativa nazionale (art. 3 bis D.L.

138/2011 e s.m.ei) e regionale (L.R. Emilia Romagna 10/2008 e L.R. 9/2013). Con

Deliberazione Consiliare, per offrire una risposta più adeguata alle diverse esigenze dei

territori cesenate e forlivese, è stata approvata la scissione del ramo afferente le attività

del territorio forlivese, la decorrenza dei cui effetti è stata fissata a decorrere dal

01/01/2018.

Alla società sono affidati i servizi complementari per la mobilità: sosta, parcheggi,

accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo ai sensi della

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L.R. 30/1998 e L.R. 10/2008. La partecipazione dell'Ente alla società è indispensabile per

il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, in relazione ai servizi complementari per la

mobilità, posti in capo agli enti locali dal Codice della Strada e dalle Leggi Regionali

sopra richiamate. Le funzioni di agenzia per il TPL, svolte da ATR fino al 28/02/2017,

sono state scorporate da ATR soc.cons. a r.l. e affidate ad AMR soc.cons. a r.l. (agenzia

per il TPL di ambito romagnolo) con decorrenza dall'01/03/2017. In data 29/09/2017 è

stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione il progetto di scissione

riguardante le attività residuali svolte per conto del territorio forlivese e gli elementi

patrimoniali attivi e passivi ad esse afferenti, a favore della società Livia Tellus Romagna

Holding S.p.a.

La società è riconducibile alla tipologia prevista all’art. 4, co. 2, lett. d) in quanto

produce servizi strumentali agli enti soci.

VERIFICA REQUISITI ART. 20: la società ha tutti i requisiti di cui all’art.20 così

come dimostrato con dettagli numerici nella rispettiva scheda (Dir_4) di cui all’Allegato

B, che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione tecnica.

CONCLUSIONE: Trattasi di società strumentale (art. 4 comma 2 lettera d) D.Lgs

175/2016) alla quale sono affidati i servizi complementari per la mobilità: sosta,

parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo ai

sensi della L.R. 30/1998 e L.R. 10/2008. La partecipazione dell'ente alla società è

indispensabile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, in relazione ai servizi

complementari per la mobilità, posti in capo agli enti locali dal Codice della Strada e dalle

Leggi Regionali sopra richiamate.

La società ha tutti i requisiti previsti degli articoli 4 e 20 del D.lgs 175/2016 per il

mantenimento della partecipazione.

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Denominazione: A.M.R. S.R.L. consortile

Codice Fiscale: 02143780399

Data di costituzione: 15/12/2003

Quota di partecipazione diretta del Comune: 0,38%

Codice Ateco: 52.21.9

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Bagno di Romagna 0,38%

Comune di Cesena 9,46%

Comune di Ravenna 9,6%

Comune di Rimini 24,69%

Comune di Forlì 13,19%

Altri soci 35,97 %

OGGETTO SOCIALE: La società ha scopo consortile ed opera per conto e

nell’esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che

indiretto. La società ha per oggetto lo svolgimento, nell’ambito territoriale romagnolo,

costituito dall’insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena ( a sua volta

costituito dai due sotto-bacini territoriali distinti di Forlì e di Cesena), Rimini e

Ravenna, di tutte le funzioni di agenzia della mobilità previste dalle norme di legge

vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto

pubblico di persone da essi eventualmente delegatele. In particolare, nel suddetto

ambio territoriale romagnolo la società svolge: a) attività di definizione, progettazione,

organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone, integrati tra loro

e con la mobilità privata; b) attività di definizione, progettazione e gestione delle

procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone; c) attività

di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo

gestore; d) attività di reperimento dei beni strumentali all’espletamento dei servizi di

trasporto pubblico di persone e di messa a disposizione del relativo gestore. La società può

compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto

sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo: a) compiere

operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita

comunque collegate all’oggetto sociale, ad eccezione della intermediazioni in valori

mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal decreto

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legislativo 01.09.1993 n. 385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi

professionali previsti dal D.Lgs 58/1998; b) prestare garanzie reali o personali anche a

favore di terzi.

L’art. 3-bis del D.L. n. 138 del 13/8/2011 (ha posto in capo alle Regioni

l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza

economica e la definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e omogenei, tali

da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza

del servizio.

La Regione Emilia Romagna, in attuazione della succitata norma, con propria

delibera di Giunta n. 908 del 2/7/2012, ha individuato 5 ambiti ottimali per

l’organizzazione del trasporto pubblico su gomma, fra cui l’ambito “Romagna”, cui sono

confluiti i bacini di Forlì – Cesena, Rimini e Ravenna. La L.R. n.30 del 02/10/1998

prevedeva, all’art. 19 (così come modificato dall’art. 18 della L.R. n. 8 del 28/4/2003) la

costituzione, da parte di Province e Comuni, di un’Agenzia locale per la mobilità e il

trasporto pubblico locale, alla quale attribuire, oltre ai compiti di progettazione,

organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la

mobilità privata, di gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei

servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio anche quelli relativi alla

gestione della mobilità complessiva, alla progettazione e organizzazione dei servizi

complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi,

all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; tali

funzioni sono state poi integrate con la L.R. 29/2007 che ha ampliato le funzioni

dell’Agenzia inserendo fra i suoi compiti la gestione delle sezioni del registro regionale

delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio

di autobus con conducente e rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della

predetta attività, ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.

Con la L.R. n.10 del 30/06/2008 ed in particolare con l’art. 25 è stato previsto per

l’agenzia:

• la trasformazione in società a responsabilità limitata con amministratore unico;

• lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni

proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse (trasporto pubblico locale,

sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani);

• l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali.

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La L.R. n. 9 del 25/07/2013 ha confermato che per semplificare la governance del

sistema, occorreva attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con

gli ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione. Con delibera di CC, pertanto, sono stati

approvati gli indirizzi per la costituzione dell’azienda unica romagnola per il trasporto

pubblico locale, la trasformazione dell’Agenzia ATR in s.r.l. consortile e la successiva

scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore della società

preesistente Ambra Srl (società beneficiaria), che con l’apporto dei rami dedicati al TPL

di ATR Srl consortile (Bacino di Forlì’ Cesena) e AM srl consortile, (bacino di Rimini)

che ha assunto la nuova denominazione di AMR- Agenzia Mobilità Romagnola – S.r.l.

Consortile ed è stato approvato il relativo statuto.

La partecipazione degli enti inclusi nell’Ambito Territoriale Ottimale

Romagna è obbligatoria ai sensi di legge (vedi richiami normativi al punto

precedente). Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le

Province e i Comuni aventi sede legale nell’ “ambito territoriale romagnolo”. In caso di

trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di

quanto previsto dal presente articolo, l’acquirente non sarà legittimato all’esercizio del

diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

La partecipazione alla società è stabilita dunque dal D.L. n. 138 del 13/8/2011 e

dalla normativa regionale in materia e sopra richiamata, perciò il mantenimento della

partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali in

materia di trasporto pubblico locale.

Le attività svolte dalla società rientrano fra quelle previste all’art. 4 comma 2

D.Lgs 175/2016 alla lettera d) servizi strumentali.

Non si ravvisano al momento possibili operazioni per il contenimento dei costi.

Non si ravvisano ad oggi possibilità di aggregazione con altre società.

VERIFICA REQUISITI ART. 20: la società ha tutti i requisiti di cui all’art.20 così

come dimostrato con dettagli numerici nella rispettiva scheda (Dir_5) di cui all’Allegato

B, che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione tecnica.

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CONCLUSIONE: La partecipazione alla società è stabilita dal D.L. n. 138 del 13/8/2011

e dalla normativa regionale in materia (LR.10/2008 e LR 9/2013). Il mantenimento della

partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali in

materia di trasporto pubblico locale. La partecipazione degli enti inclusi nell’Ambito

Territoriale Ottimale Romagna è obbligatoria ai sensi di legge Non si ravvisa alcuna

ipotetica modalità alternativa di gestione, seppur si presenti la necessità di una più

complessiva messa a punto del tessuto normativo di riferimento in merito al servizio di

trasporto pubblico locale e delle sue modalità di programmazione, affidamento e gestione.

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Denominazione: START ROMAGNA S.P.A.

Codice Fiscale: 03836450407

Data di costituzione: 04/11/2009

Quota di partecipazione diretta del Comune: 0,06%

Codice Ateco: 49.31.00

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Bagno di Romagna 0,06%

Comune di Cesena 15,59%

Ravenna Holding spa 24,42%

Rimini Holding spa 21,98%

Livia Tellus Romagna Holding spa 17,45%

TPer spa 13,79%

Altri soci 6,71%

OGGETTO SOCIALE: Sono comprese nell’oggetto sociale le seguenti attività: a)

l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di

produzione e commercializzazione necessaria per l'esercizio dell'attività di trasporto di

persone; b) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino

e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di

trasporto metropolitano; c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee

internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza

ministeriale; d) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di

servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di tipo metropolitano; e) la progettazione, la

produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi ed integrativi della

mobilità; f) la progettazione, la produzione, la vendita e là commercializzazione di servizi

di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre, sia marine, con ogni

tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di persone e cose;

g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti,

autovetture; h) l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi,

vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata; i) la progettazione, la

costruzione o e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei

servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano; l) la realizzazione di

impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti

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distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di

tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati

all'erogazione di energia; m) la attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o

di terzi; n) produzione, distribuzione, vendita ed utilizza di energia da qualsiasi fonte

prodotta.

La società, nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino

romagnolo (province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna) svolge il servizio di trasporto

pubblico locale ed è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente fra

cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del Dlg 422/1997 e dalle L.R. Emilia Romagna

30/1998 e LR 10/2008. Svolge un servizio di interesse generale assegnatole a seguito di

procedure ad evidenza pubblica dalla Agenzia per il TPL.

VERIFICA REQUISITI ART. 20: la società ha tutti i requisiti di cui all’art.20 così

come dimostrato con dettagli numerici nella rispettiva scheda (Dir_6) di cui all’Allegato

B, che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione tecnica.

CONCLUSIONE: Per quanto concerne la nozione di controllo si fa riferimento a

quanto indicato nel paragrafo della presente relazione “Definizione del nuovo perimetro di

ricognizione”. La società presenta i requisiti previsti dall’art. 20 del D.Lgs 175/2016.

La società, nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino

romagnolo (province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) svolge il servizio di trasporto

pubblico locale ed è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente fra

cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del D.lgs 422/1997 e dalle L.R. Emilia Romagna

30/1998 e L.R. 10/2008. Svolge un servizio di interesse generale assegnatole a seguito di

procedure ad evidenza pubblica dalla Agenzia per il TPL. Il superamento del doppio ruolo

dell’ente che partecipa all’agenzia per il TPL e alla società che gestisce il servizio va

perseguito nel rispetto della normativa regionale, contemperando le esigenze di

garantire un servizio indispensabile ai cittadini e favorire processi concorrenziali

finalizzati ad una migliore efficienza e contemporaneamente di tutela del valore

patrimoniale della partecipazione.

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Denominazione: HERA S.P.A. (quotata alla borsa valori di Milano dal 26.6.2003)

Codice Fiscale: 04245520376

Data di costituzione: 10/03/1995

Quota di partecipazione diretta del Comune: 0,0028%

Codice Ateco: 36.00.00

OGGETTO SOCIALE: Società Multiservizi: (a) gestione integrata delle risorse

idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita

dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento

di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e

depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi

artificiali e dighe; (b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i)

produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia

elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita,

dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso

industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli

edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti

termici di cui al D.P.R. 412/93, (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione

energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di

condizionamento, (viii) gestione e/o fornitura di servizi energetici integrati; (c) gestione

dei servizi ambientali e quindi: (i) raccolta, trasporto, intermediazione e

commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa

la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (ii)

costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio,

trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

La società, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 26 Giugno 2003, gestisce

servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nei compiti istituzionali

dell'ente pubblico locale (SII, raccolta e smaltimento rifiuti, Gas, Teleriscaldamento,

illuminazione pubblica). Il mantenimento delle partecipazioni di società quotate è

espressamente previsto dall'art.26 comma 3 del D.lgs. 175/2016. Con la delibera n.12 del

30/03/2016 ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo piano operativo di

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razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute" la partecipazione azionaria in Hera S.p.a. non veniva ritenuta

strategica per le finalità dell'Ente e si dava indirizzo di provvedere alla vendita delle azioni

possedute. Durante l'anno 2016 si è dato mandato al Tesoriere di vendere la totalità delle

azioni possedute, ma allo stato attuale ancora la vendita non è avvenuta e l'Ente è ancora

in possesso delle 289 azioni.

VERIFICA REQUISITI ART. 20: la società ha tutti i requisiti di cui all’art.20 così

come dimostrato con dettagli numerici nella rispettiva scheda (Dir_7) di cui all’Allegato

B, che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione tecnica.

CONCLUSIONE: Il mantenimento delle partecipazioni di società quotate è

espressamente previsto dall'art.26 comma 3 del D.lgs. 175/2016 che recita “Le pubbliche

amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate

detenute al 31 dicembre 2015.”. La società, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 26

giugno 2003, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nei

compiti istituzionali dell'ente pubblico locale (SII, raccolta e smaltimento rifiuti, Gas,

Teleriscaldamento, illuminazione pubblica).

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Denominazione: TERME DI S. AGNESE S.P.A.

Codice Fiscale: 00281560409

Data di costituzione: 11 ottobre 1971

Quota di partecipazione diretta del Comune: 68,19%

Codice Ateco: 96.04.2 – 55.1 – 86.90.21

OGGETTO SOCIALE: La Società ha per oggetto: -la promozione, la

valorizzazione e l’utilizzo delle acque termali scaturenti dalla “Fonte Terme di S.Agnese”

e di altre concessioni minerarie a beneficio, oltre che della società medesima, degli

operatori economici, delle popolazioni e degli Enti della Valle del Savio e dei Comuni

vicini, in una visione di integrazione turistica di tale territorio e di creazione di sinergie

economico-produttive infrasettoriali, atte a promuovere lo sviluppo economico e civile

delle comunità locali; -la gestione e la commercializzazione di dette acque e l’utilizzo e

l’utilizzo delle stesse attraverso proprie strutture terapeutiche e sanitarie; -la fornitura di

servizi alla persona connessi alla salute fisica nell’accezione più ampia; -la gestione di

complessi termali, palestre, piscine e strutture per il tempo libero; -l’attività di consulenza,

di studio, di ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti l’utilizzo delle acque

termali e minerali; -l’attuazione delle indicazioni programmatiche sanitarie di livello

nazionale specie in relazione alla classificazione terapeutica delle acque e delle

disposizioni di legge relative alla coltivazione delle miniere; -la consulenza per lo studio,

la progettazione e la realizzazione di infrastrutture relative alle cure termali e agli

insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del territorio dei Comuni soci. Essa

potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e

immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell’oggetto

sociale: potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazione e interessenze

in altre società e imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, potrà

prestare avalli e rilasciare fideiussioni anche a titolo gratuito a garanzia di debiti anche di

terzi sempre che siano concessi nell’interesse esclusivo della società.

La Terme di S. Agnese s.p.a. è una società il cui capitale appartiene in via di larga

maggioranza al Comune di Bagno di Romagna, che ne detiene il 68,19% delle azioni e

che, dunque, ne detiene il controllo in via diretta ai sensi dell’art. 2, lett. b) del d.lgs. 19

agosto 2016, n. 175.

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La Società è stata costituita con effetto dal 1° gennaio 1995, in ragione della

trasformazione ai sensi dell’art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 del “Consorzio per le

Terme di S. Agnese di Bagno di Romagna e per lo sviluppo economico turistico nel

territorio di influenza”, trasformazione formalizzata con atto del Notaio Maria Chiara

Scardovi repertorio n. 29.291 raccolta n. 1.555 dell’11 novembre 1994.

La costituzione del Consorzio era stata approvata con decreto del Prefetto della

Provincia di Forlì n. 3183/3^ in data 11 ottobre 1971.

Nell’atto notarile di trasformazione, preceduto dalle delibere degli Enti aderenti ivi

specificate, si legge che le attività svolte dal Consorzio, poi proseguite senza soluzione di

continuità in forma societaria, “rientrano nella nozione di servizio pubblico locale così

ridefinita dall’articolo 22, primo comma, della predetta legge 8 giugno 1990, n. 142”; che

“il medesimo articolo 22 della legge n. 142/1990, al terzo comma, lettera e), stabilisce

che i Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni

a prevalente capitale pubblico locale”; che “il Consorzio per le Terme di S. Agnese ha

ravvisato l’opportunità di continuare l’attività da esso svolta, ridefinendone gli scopi e le

funzioni sulla base di una più accentuata attività di gestione della Stazione Termale,

mediante la trasformazione del Consorzio medesimo in una società per azioni a

prevalente capitale pubblico locale”.

Pertanto, la società risultante dalla trasformazione del Consorzio prosegue nelle

attività già svolte dal Consorzio presentando quale oggetto sociale: la promozione, la

valorizzazione e l'utilizzo delle acque termali ai fini della promozione dello sviluppo

sociale, sanitario, economico e civile del territorio; la fornitura di servizi alla persona

connessi con la salute fisica quali la gestione di ambulatori medici specialistici,

fisioterapici, day-hospital, centri di diagnostica strumentale, centri riabilitativi, strutture

sanitarie assistenziali in genere; la gestione di strutture termali, palestre, piscine e strutture

per il tempo libero; consulenze per lo studio, la progettazione e la realizzazione di

infrastrutture relative alle cure termali.

La Società svolge attività rientranti nelle specifiche finalità del Comune di Bagno

di Romagna quali risultanti dallo statuto dell’Ente.

L’art. 2 dello statuto comunale individua, infatti, tra le finalità dell’Ente locale “il

potenziamento dell’economia termale e turistica riconoscendo il carattere strategico della

risorsa termale e ambientale” e inoltre “Promuove la tutela, la sicurezza e la salute dei

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cittadini e la prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale che abbiano influenza

sulla popolazione del Comune” (lett. e nonché h).

Le attività svolte da Terme di S. Agnese s.p.a. si configurano, inoltre, quali servizi

di interesse generale, ai sensi dell’art. 2, lett. h) del d.lgs. n. 175/2016.

Come è noto, vi è la sostanziale corrispondenza tra nozione di servizio pubblico di

rilevanza economica presente nell’ordinamento interno e quella di servizio di interesse

generale introdotta dapprima in sede comunitaria: lo hanno affermato tanto la Corte

costituzionale (sent. 17 novembre 2010, n. 325), quanto il Consiglio di Stato (Ad. Plen., n.

7/2014 cit.).

Ciò posto, la giurisprudenza ritiene che il servizio pubblico di rilevanza economica

consista in un servizio rivolto all’utenza, capace di soddisfare interessi generali e di

garantire una redditività, del quale i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti

la collettività (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 gennaio 2014, n. 7). Questo fermo restando che

occorre altresì la riconduzione dell’attività alla competenza o titolarità del Comune (Cons.

Stato, Sez. V, 1 agosto 2015, n. 3780; id., Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1435; TAR Sicilia,

Catania, Sez. III, 10 gennaio 2017, n. 45).

La definizione di servizio pubblico o di servizio di interesse generale è stata ripresa

dall’art. 2, lett. h) del d.lgs. n. 175/2016, già riportato nel paragrafo 3 della parte generale

della presente Relazione.

La gestione delle acque termali, dei servizi termali e degli spazi allo scopo

necessari rappresentano attività di produzione e fornitura di beni e servizi rivolta a

realizzare fini sociali e sanitari, oltre a promuovere lo sviluppo economico e civile della

comunità locale, anche ai sensi dell’art. 112 del t.u.e.l..

Tali attività, ognuna nel proprio specifico e collegate tra loro, costituiscono una

caratteristica identitaria del Comune di Bagno di Romagna e peculiare per il sistema

sanitario, sociale ed economico del territorio di riferimento. Ciò sia per la storia legata allo

stabilimento termale oggi gestito dalla Società, le cui origini risalgono al III^ secolo avanti

Cristo, sia per la connotazione di tali attività come essenziali per promuovere lo sviluppo

economico e sociale della comunità locale, il cui tessuto sociale e la cui economia si

basano per la gran parte sulla gestione delle terme e sull’indotto che ne deriva.

Come accennato, la Terme di S. Agnese s.p.a. gestisce, peraltro, la struttura

termale più antica del territorio, che conserva al suo interno una delle cinque sorgenti

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naturali di acqua termale della città. Inoltre tale struttura è l’unica autorizzata alla

somministrazione alimentare dell’acqua termale.

La gestione pubblica tramite la Terme di S. Agnese s.p.a. rappresenta una garanzia

di equilibrio sociale per il sistema termale e per la comunità amministrata, consentendo di

offrire servizi e praticare tariffe che, senza far venire meno il carattere di economicità

dell’attività svolta, rispondono a condizioni differenti da quelle praticate dagli operatori di

mercato privati, garantendo così l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Per di

più, il controllo pubblico risponde alla necessità di governare e coordinare uno dei settori

fondamentali sui quali si basa la tenuta dell’assetto sociale, sanitario ed economico della

comunità, senza il quale il coordinamento e il controllo sarebbe lasciato all’esclusiva

gestione dei privati, la cui prevalenza di logiche individualiste creerebbe il rischio della

tenuta vera e propria dell’assetto nel suo complesso. Alla luce di quanto sopra, il controllo

pubblico, senza intaccare il carattere di economicità e imprenditorialità dell’attività svolta,

è condizione indispensabile per la garanzia da parte del Comune della qualità, sicurezza e

tutela della risorsa termale, in termini di coerente utilizzo, gestione e promozione della

stessa, in un necessario ruolo di garante e catalizzatore dello sviluppo, della promozione e

dell’equilibrio dell’assetto complessivo e fra i vari operatori economici locali. Da

considerare, peraltro, che la partecipazione del Comune nella Società è garanzia del

controllo sul sistema così inteso, senza però rinunciare al carattere imprenditoriale e

aziendale della società stessa che, come dimostrano i dati di bilancio, sta collezionando

risultati positivi ed in crescita e, in ogni caso, non ha mai pesato sui bilanci comunali,

avendoli sostenuti negli anni, con la distribuzione di utili finalizzati al finanziamento di

attività pubbliche con immediata fruizione da parte della comunità.

Alla luce di quanto sopra, la gestione delle terme da parte della Società assicura la

soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, a condizioni differenti da quelle

comunemente offerte dal mercato e, quindi rientra a pieno titolo nella gestione di un

servizio di interesse generale, ai sensi dell’art. 2 lett. h) del d.lgs. n. 175/2016. In

quest’ottica, l’alienazione della partecipazione avrebbe come immediata conseguenza la

perdita di controllo sul settore di riferimento ed in particolare sulla gestione delle acque

termali, che rappresentano il patrimonio naturale sul quale si fonda l’intera attività

economica del territorio comunale, alimentandola e condizionandola.

Per di più, il carattere strategico della partecipazione pubblica nella società, anche

alla luce delle caratteristiche peculiari evidenziate, risulta sancito dalla legge regionale

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n.32/1988 che all’art. 38 prevede espressamente che “La Regione Emilia-Romagna è

autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente

partecipazione di enti pubblici, sollecitando in particolare l’adesione di imprese idro-

termali e turistiche, delle loro associazioni rappresentative, di enti locali e di altre

persone giuridiche, pubbliche e private.”

Da notare, inoltre, che attraverso la partecipazione alla Società, il Comune detiene

il controllo sulla società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.C.a R.L.,

che ha fra gli scopi sociali quelli di “assicurare la sicurezza e razionale coltivazione nel

rispetto della salvaguardia della risorsa termale; Gestione diretta e unitaria delle

concessioni e somministrazione acqua termale ai soci (o a terzi purchè titolari di

stabilimenti termali); -collaborare con gli enti competenti per una migliore conoscenza

della risorsa; - definire ed attuare piani di ricerca e sviluppo della risorsa termale”. La

Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna è una società consortile a responsabilità

limitata, il cui capitale appartiene direttamente al Comune di Bagno di Romagna nella

misura del 25%; il Comune detiene, inoltre, un ulteriore 17,05% del capitale in via

indiretta, proprio attraverso la società controllata Terme di S. Agnese s.p.a, la quale ha una

partecipazione diretta pari al 25% nel capitale della società consortile.

La presenza pubblica in entrambe le società consente al Comune di fungere da

garanzia della gestione dei giacimenti minenari, ciò conferisce maggior necessità al

mantenimento delle partecipazioni se si considera che proprio i giacimenti minerari sono il

patrimonio primario sul quale si fonda l’intero settore di riferimento.

Inoltre il Comune di Bagno di Romagna, attraverso la partecipazione diretta e

indiretta (tramite S.Agnese spa) in Gestione Unica delle Acque scarl, svolge una funzione

di pubblica utilità, con particolare riferimento alla gestione dei giacimenti termali e dei

servizi ad essi connessi, riconosciuta in modo incontrovertibile dalla Legge Regionale

n.32/1988, che all’art.13 c.1 ne riconosce il carattere di “pubblica utilità”, precisando che

“Entro l’area estrattiva individuata dall’atto di concessione le opere necessarie per la

protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il trasporto, il deposito e

l’utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasporto dell’energia

ed in generale per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell’attività estrattiva, sono

considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.”.

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Un vuoto del controllo pubblico in tale ambito rappresenterebbe un mancato

presidio del sistema con evidenti rischi e ripercussioni sull’intero tessuto sociale, sanitario

ed economico i riferimento. E’ quindi anche attraverso la partecipazione alla Società

Terme di Sant’Agnese che il Comune garantisce la qualità, la sicurezza e la tutela dei

giacimenti minerari, che peraltro trovano origine in autorizzazioni pubbliche ministeriali.

In questo contesto, il mantenimento congiunto della partecipazione in entrambe le suddette

società, e pertanto nella società Terme di S’Agnese S.p.a., risponde ai requisiti richiesti dal

D.Lgs. 175/2016, art. 4, comma 2, in quanto soggetti erogatori di un servizio di interesse

generale così come definito dall’art. 2 lett. h) con riferimento alla qualità, sicurezza e

tutela dei servizi curativi termali prodotti ed erogati nel territorio. Nella particolare

situazione locale, così come rappresentata, la partecipazione del Comune nella società

Terme di Sant’Agnese S.p.a. e, anche attraverso la medesima partecipazione, nella società

Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.C. a R.L., costituisce una garanzia

imprescindibile per la qualità, sicurezza e tutela della gestione dei giacimenti termali e dei

servizi curativo-termali prodotti ed erogati nel territorio di riferimento. Il tutto in un

sistema che non ha mai gravato sui bilanci comunali, ma, al contrario, ha rappresentato

una fonte di finanziamento per la parte pubblica.

Si è anticipato che la Società opera altresì nel settore dei servizi alla persona: in

particolare, la Terme di Sant’Agnese s.p.a. gestisce, sulla base di convenzione con il

Servizio Sanitario Regionale, l’unico polimabulatorio convenzionato presente sul territorio

comunale, che offre alla collettività locale prestazioni di specialistica ambulatoriale,

odontoiatriche, riabilitative ambulatoriali e domiciliari.

Si tratta di un servizio che rientra tra le finalità proprie del Comune in base al

relativo statuto (“Promuove … la salute dei cittadini e la prevenzione dei rischi presenti

nel territorio comunale”) e altresì in base all’art. 32 della Costituzione (essendo il

Comune parte della Repubblica ex art. 114 della Costituzione medesima), di cui – se non

fosse offerto dalla Terme di S. Agnese s.p.a. – la comunità locale non potrebbe

beneficiare, non essendo offerto da nessun altro sul mercato: in sostanza, la gestione del

poliambulatorio convenzionato garantisce, tramite l’offerta di un servizio di interesse

generale, il diritto fondamentale della comunità locale alla tutela della salute, che

costituisce anche un interesse generale.

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Dunque, anche la gestione del poliambulatorio convenzionato rientra nella nozione

di servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 2, lett. h) del d.lgs. n. 175/2016, in quanto

erogata dalla struttura pubblica di proprietà comunale (la Terme di S. Agnese s.p.a.) per

assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, nell’ambito di

competenza del Comune di Bagno di Romagna e degli altri comuni montani confinanti.

In considerazione di tutto quanto sopra, Terme di S. Agnese s.p.a. è una società che

ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bagno di Romagna e in

particolare ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale ai sensi e per gli

effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016.

L’erogazione di tali servizi avviene secondo standard qualitativi e quantitativi

pienamente soddisfacenti per il Comune e la collettività rappresentata.

Terme di S. Agnese s.p.a. non ricade inoltre in alcuna delle fattispecie descritte

dall’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 24,

comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Infatti, oltre a quanto si è detto a proposito dell’oggetto sociale e dell’attività svolta

dalla Società, si rileva che:

- il numero medio dei dipendenti di Terme di Sant’Agnese s.p.a., come risulta dai

prospetti paghe è pari a n. 43 a fronte di un organo amministrativo di n. 5 componenti; si

precisa che l’Assemblea Ordinaria dei soci in data 04/08/2017 ha deliberato la riduzione a

3 (tre) del numero dei componenti dell’organo amministrativo;

- non vi sono altri enti strumentali o società partecipate che svolgono le attività

espletate dalla Terme di Sant’Agnese s.p.a.;

- il fatturato medio nell’ultimo triennio è superiore a 500.000,00 euro essendo pari

a euro 3.754.293,00 nell’anno 2015, a euro 3.816.257,00 nell’anno 2014 e a euro

3.737.997,00 nell’anno 2013;

- non vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento, considerato che la

Società presenta già costi contenuti, come conferma la circostanza che essa ha prodotto

utili in tre degli ultimi cinque esercizi, a fronte di corrispettivi per il servizio erogato

vantaggiosi per i cittadini;

- i risultati raggiunti dalla Società, in termini economici nonché di qualità e costi

del servizio erogato rendono non necessaria l’aggregazione con altre società aventi ad

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oggetto le attività consentite dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 o con altre società operanti

nello stesso settore.

Circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, l’indirizzo politico

amministrativo del Comune di Bagno di Romagna è il mantenimento della proprietà

essenzialmente pubblica della gestione delle terme e del poliambulatorio convenzionato,

per offrire – nel primo caso – un’opzione alternativa alle gestioni private già esistenti

tramite un soggetto che vanta un’esperienza di oltre 45 anni nel settore e una comprovata

capacità operativa, sottoposto però a controllo dell’Ente locale e quindi non ispirato a

logiche di mercato e di profitto; e per quanto concerne il poliambulatorio convenzionato,

per offrire alla cittadinanza un servizio di qualità a condizioni economiche ragionevoli,

non offerto in alternativa dal mercato per tutto il territorio comunale e montano.

Ciò esclude il possibile ricorso, per lo svolgimento di entrambi i servizi di interesse

generale, a operatori privati anche selezionati mediante gara.

Questa scelta politico amministrativa è coerente con il principio di libera

amministrazione delle Autorità Pubbliche e cioè con “il principio per cui le autorità

nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri

lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione.

Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e

la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità,

sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale

e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici” (art. 2 della direttiva n. 23/2014/UE).

Ciò posto, la gestione diretta comunale sarebbe improponibile, necessitando

l’attività svolta dalla Terme di S. Agnese s.p.a. di competenze tecniche che l’Ente locale

non possiede direttamente e che potrebbe acquisire solo mediante l’assunzione di

personale qualificato, con costi oggettivamente non giustificabili.

Inoltre, il Comune non dispone di aziende speciali, che dunque dovrebbero venire

costituite ex novo con costi allo stesso modo non giustificabili anche solo rispetto alla

necessità di acquisire il know how della Terme di S. Agnese s.p.a.

Il mantenimento della Terme di S. Agnese s.p.a. assicura al Comune un valore

patrimoniale incrementatosi nel tempo in ragione delle competenze e professionalità

acquisite dalla società. Pertanto, la soluzione gestionale della privatizzazione integrale

(comunque non interessante per le ragioni di carattere politico amministrativo sopra

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richiamate) sarebbe anche controproducente rispetto al predetto valore patrimoniale oggi

imputabile al Comune e, inoltre, non garantirebbe benefici maggiori, anche in termini

economici e a parità di standard qualitativi, di quelli che oggi vengono ottenuti tramite la

gestione della Terme di S. Agnese s.p.a..

Quanto all’economicità della gestione dei servizi di interesse generale, si deve

anzitutto sottolineare che la Terme di S. Agnese s.p.a. non ha mai gravato sulle finanze

comunali, anzi ha prodotto utili e ne ha deliberata la distribuzione parziale che ha

consentito all’Ente introiti da utilizzare per ulteriori finalità pubbliche. In sostanza, il

Comune non ha mai dovuto erogare alcunché alla Società (salvo provvedere a un limitato

conferimento iniziale di capitale nel Consorzio), ciò che esclude altresì qualsivoglia

incompatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Da ultimo si evidenzia che, allo stato attuale, alcuni Enti soci, in particolare la

Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Cesena nonché i Comuni di Sogliano al

Rubicone, Borghi, Roncofreddo e Verghereto, hanno deliberato il recesso dalla Società,

con liquidazione delle quote a carico di essa ai sensi del comma 569 della legge n.

147/2013. Queste delibere si giustificano in quanto, a differenza di ciò che accade per il

Comune di Bagno di Romagna, la Terme di S. Agnese s.p.a. non svolge per le collettività

rappresentate dai sopra nominati Enti alcuna attività e tanto meno servizi di interesse

generale. La Società ha comunque negoziato condizioni di pagamento della liquidazione

delle partecipazioni dei soci uscenti che, mentre salvaguardano gli interessi economici di

tali Enti, nel contempo non generano squilibri finanziari tali da non poter essere gestiti con

le risorse della Società stessa.

VERIFICA REQUISITI ART. 20: come già illustrato ampiamente sopra la società

ha tutti i requisiti di cui all’art.20 così come dimostrato con dettagli numerici nella

rispettiva scheda (Dir_8) di cui all’Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale

della presente relazione tecnica.

CONCLUSIONE: in ragione di tutto quanto sopra illustrato, si ritiene che

possano sussistere i presupposti per il mantenimento della partecipazione societaria

detenuta da questa Amministrazione comunale nella Terme di S. Agnese s.p.a.

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Questa conclusione è, peraltro, coerente con la revisione straordinaria delle

partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che a sua volta costituisce

aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612

della legge n. 190/2012 (art. 24, comma 2); dunque, è conseguente che le scelte assunte

con il piano di razionalizzazione – che per il Comune di Bagno di Romagna prevedevano

il mantenimento della partecipazione nella Terme di S. Agnese s.p.a. – vengano ribadite

all’esito di una rinnovata istruttoria, nell’ambito del procedimento di revisione

straordinaria e periodica anche al 31.12.2017.

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Denominazione: GESTIONE UNICA DELLE ACQUE DI BAGNO DI ROMAGNA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

Codice Fiscale: 03374730400

Data di costituzione della società: 5 agosto 2003

Quota di partecipazione diretta comunale: 25%

Quota di partecipazione indiretta a mezzo della Terme di S. Agnese s.p.a.: 17,05%

Codice Ateco: 36.00.00

OGGETTO SOCIALE: (sintesi) -Assicurare la sicurezza e razionale coltivazione

nel rispetto della salvaguardia della risorsa termale; -Gestione diretta e unitaria delle

concessioni e somministrazione acqua termale ai soci (o a terzi purchè titolari di

stabilimenti termali); -Collaborare con gli enti competenti per una migliore conoscenza

della risorsa; -Definire ed attuare piani di ricerca e sviluppo della risorsa termale.

La Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna è una società consortile a

responsabilità limitata il cui capitale appartiene direttamente al Comune di Bagno di

Romagna nella misura del 25%; il Comune detiene, inoltre, un ulteriore 17,05% del

capitale in via indiretta, attraverso la società controllata Terme di S. Agnese s.p.a.

(posseduta per 68,19% dal Comune di Bagno di Romagna), la quale ha una partecipazione

diretta pari al 25% nel capitale della società consortile.

Il restante 50% del capitale appartiene, in parti uguali, alla Euroterme s.p.a. e alla

Nuova Saltemi s.p.a., operatori privati nel settore termale.

In base al relativo statuto, la società presenta scopo mutualistico consortile e si

propone di conseguire la razionale coltivazione, la salvaguardia e la riproducibilità delle

risorse idriche, nonché la sicurezza delle miniere così come previsto dall’art. 10 della

legge regionale n. 32/1988 che così recita: “Qualora più concessioni di coltivazione si

riferiscano ad un unico bacino acquifero, la Giunta regionale può, con deliberazione

motivata, imporre la costituzione da parte dei concessionari di un'unica direzione con il

compito di disciplinare gli emungimenti. // La mancata adesione alla costituzione della

direzione unica comporta la decadenza della concessione”.

La Società ha pertanto i seguenti scopi:

- assicurare la sicurezza e la razionale coltivazione del giacimento nel rispetto della

salvaguardia della risorsa termale;

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- gestire direttamente e unitariamente le concessioni e conseguentemente

somministrare acqua ai soci ed eventualmente a terzi purché titolari di stabilimenti termali,

provvedendo a tutto quanto necessita affinché l’acqua termale sia resa disponibile alla

bocca (muro perimetrale) degli stabilimenti stessi;

- gestire lo smaltimento delle acque reflue termali di risulta degli stabilimenti

termali;

- collaborare con gli enti competenti nella ricerca e negli studi per una migliore

conoscenza delle risorse;

- definire e attuare piani di ricerca e di sviluppo della risorsa termale;

- istituire un unico laboratorio di analisi chimico-fisica e batteriologica.

La Società attua gli scopi sociali attraverso la prestazione dei seguenti servizi:

- studio delle varie tipologie delle acque e suoi derivati del bacino utilizzato dalle

varie terme;

- analisi critica dei vari elaborati, come punto di partenza per un programma

integrativo e completo che utilizzi al meglio le informazioni esistenti;

- attuazione di un programma multidisciplinare per definire l’origine delle acque e

le zone di alimentazione, le caratteristiche dell’acqua madre, l’estensione geografica e le

potenzialità globali del bacino termale, l’acqua madre e le famiglie da essa derivate, le

qualità farmacologiche e cliniche ottimali per l’uso mirato delle varie sottofamiglie, l’area

di tutela del bacino e il relativo disciplinare, creare una base scientifica per definire

proteggere e coltivare il giacimento sfruttando al meglio la risorsa programmata,

predisporre un piano di pronto intervento per dotare tutte le terme di Bagno di Romagna di

acqua della migliore qualità per gli usi terapeutici, farmacologici e clinici, predisporre un

piano a lungo termine per la qualificazione del bacino termale di Bagno di Romagna.

La Società svolge attività rientranti nelle specifiche finalità del Comune di Bagno

di Romagna quali risultanti dallo statuto dell’Ente. L’art. 2, lett. e) dello statuto comunale

individua, infatti, tra le finalità dell’Ente locale “il potenziamento dell’economia termale e

turistica riconoscendo il carattere strategico della risorsa termale e ambientale”.

Le attività svolte dalla Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna scarl si

configurano, inoltre, quali servizi di interesse generale, ai sensi dell’art. 2, lett. h) del d.lgs.

n. 175/2016.

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In primo luogo, occorre osservare che il carattere di servizio di interesse generale

delle attività svolte dalla società, con particolare riferimento alla gestione dei giacimenti

termali e dei servizi ad essi connessi, risulta riconosciuto in modo incontrovertibile dalla

Legge Regionale n.32/1988, che all’art.13 ne riconosce il carattere di “pubblica utilità”,

precisando che “1Entro l’area estrattiva individuata dall’atto di concessione le opere

necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il trasporto, il

deposito e l’utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasporto

dell’energia ed in generale per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell’attività

estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.”.

Oltre al riconoscimento legislativo, merita inoltre evidenziare che il carattere di

servizio di interesse generale delle attività svolte dalla Società emerge anche da altre

circostanze di fatto connesse al peculiare sistema termale presente nel Comune di Bagno

di Romagna, ove la Società consortile svolge una fase delle attività dei consorziati relativa

alla gestione delle acque termali e quindi dei servizi termali: in particolare si occupa della

gestione unitaria e coordinata delle concessioni di coltivazione, che comporta anche la

somministrazione dell’acqua termale agli stabilimenti e lo smaltimento delle acque reflue

termali nonché lo svolgimento di studi e ricerche.

Come si è illustrato nella scheda riguardante la Terme di S. Agnese s.p.a. (cui si

rimanda per approfondimenti), la gestione delle acque termali e dei servizi termali

rappresenta attività di produzione e fornitura di beni e servizi rivolta a realizzare fini

sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, anche ai

sensi dell’art. 112 del t.u.e.l..

Infatti, l’attività termale costituisce una specifica caratteristica del territorio e in

particolare del Comune di Bagno di Romagna. Tale attività è essenziale per promuovere lo

sviluppo economico e sociale della comunità locale, la cui economia si basa per la gran

parte sulla gestione delle terme e sull’indotto che ne deriva.

La gestione pubblica tramite anche la società Terme di S. Agnese s.p.a. rappresenta

infatti una garanzia di equilibrio sociale per il sistema termale e per la comunità

amministrata, consentendo di offrire servizi e praticare tariffe che, senza far venire meno il

carattere di economicità dell’attività svolta, rispondono a condizioni differenti da quelle

praticate dagli operatori di mercato privati, garantendo così l'omogeneità dello sviluppo e

la coesione sociale. Per di più, il controllo pubblico risponde alla necessità di governare e

coordinare uno dei settori fondamentali sui quali si basa la tenuta dell’assetto sociale,

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sanitario ed economico della comunità, senza il quale il coordinamento e il controllo

sarebbe lasciato all’esclusiva gestione dei privati, la cui prevalenza di logiche

individualiste creerebbe il rischio della tenuta vera e propria dell’assetto nel suo

complesso. Alla luce di quanto sopra, il controllo pubblico, senza intaccare il carattere di

economicità e imprenditorialità dell’attività svolta, è condizione indispensabile per la

garanzia da parte del Comune della qualità, sicurezza e tutela della risorsa termale, in

termini di coerente utilizzo, gestione e promozione della stessa, in un necessario ruolo di

garante e catalizzatore dello sviluppo, della promozione e dell’equilibrio dell’assetto

complessivo e fra i vari operatori economici locali. Da considerare, peraltro, che la

partecipazione del Comune nella Società in esame (ma anche nella società Terme

S.Agnese spa) è garanzia del controllo sul sistema così inteso, senza però rinunciare al

carattere imprenditoriale e aziendale della società stessa che, come dimostrano i dati di

bilancio, sta collezionando risultati positivi ed in crescita e, in ogni caso, non ha mai

pesato alle casse comunali, avendole sostenute negli anni, con la distribuzione di utili

finalizzati al finanziamento di attività pubbliche con immediata fruizione da parte della

comunità.

La Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.C.a R.L. gestisce le

concessioni minerarie dei soci, senza le quali essi – e quindi anche il Comune di Bagno di

Romagna attraverso la Terme di S. Agnese s.p.a. – non potrebbero assolvere la gestione

degli stabilimenti termali di cui sono titolari e cioè, per quanto riguarda il Comune, un

servizio di rilevante interesse generale per la collettività locale.

Nel contempo, la gestione unitaria delle concessioni di coltivazione (in luogo delle

gestione autonoma da parte dei soci nella società consortile) assicura lo sfruttamento più

sostenibile del giacimento, anche considerato che le deliberazioni dell’Assemblea

societaria, per potere essere prese, necessitano di maggioranze non raggiungibili senza il

voto favorevole del Comune (anche attraverso la Terme di S. Agnese s.p.a.) e parimenti le

deliberazioni del consiglio di amministrazione, per potere essere prese, necessitano del

concorso favorevole sia del rappresentante del Comune, sia del rappresentante della

controllata Terme di S. Agnese s.p.a..

In sostanza, da un lato la Società consortile è lo strumento che permette al Comune

il controllo sulle modalità di sfruttamento del giacimento che non sarebbe possibile se

ogni stabilimento termale gestisse autonomamente la propria concessione; dall’altro la

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Società consortile è anche strumento essenziale per l’attività della Terme di S. Agnese

s.p.a. e quindi per lo svolgimento di un servizio di interesse generale che il Comune ritiene

irrinunciabile. In quest’ottica, l’alienazione della partecipazione avrebbe come immediata

conseguenza la perdita di controllo sul settore di riferimento ed in particolare sulla

gestione delle acque termali, che rappresentano il patrimonio naturale sul quale si fonda

l’intera attività economica del territorio comunale, alimentandola e condizionandola.

Non è, dunque, ipotizzabile che l’attività della società consortile venga pro quota

retrocessa ai soci, perché verrebbe meno sia il controllo del Comune sull’equilibrato

sfruttamento del giacimento (invece ritenuto essenziale dall’Amministrazione locale); sia

quella sinergia che permette l’ottimale gestione delle concessioni anche ai sensi dell’art.

10 della legge regionale ER n. 32/1988.

In definitiva, la Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.C.a R.L.

concorre all’attività di produzione di beni e servizi ritenuti strettamente necessari per il

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bagno di Romagna e, in

particolare, concorre alla produzione di servizi di interesse generale ai sensi e per gli

effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016.

Peraltro, per le ragioni sopra illustrate il Comune ritiene altresì irrinunciabile

l’attuale assetto che vede la gestione unitaria delle concessioni di coltivazione tramite la

società consortile divenuta titolare delle concessioni medesime, nella quale la posizione

del Comune, anche a mezzo della Terme di S. Agnese s.p.a., risulta determinante.

Si ribadisce infatti che la presenza pubblica in entrambe le società consente al

Comune di fungere da garanzia della gestione dei giacimenti minenari, ciò conferisce

maggior necessità al mantenimento delle partecipazioni se si considera che proprio i

giacimenti minerari sono il patrimonio primario sul quale si fonda l’intero settore di

riferimento. Un vuoto del controllo pubblico in tale ambito rappresenterebbe un mancato

presidio del sistema con evidenti rischi e ripercussioni sull’intero tessuto sociale, sanitario

ed economico i riferimento. E’ quindi anche attraverso la partecipazione alla Società

Gestione Unica delle Acque del Comune di Bagno di Romagna S.C.a R.L. che il Comune

garantisce la qualità, la sicurezza e la tutela dei giacimenti minerari, che peraltro trovano

origine in autorizzazioni pubbliche ministeriali. In questo contesto, il mantenimento

congiunto della partecipazione in entrambe le suddette società, e pertanto nella Società

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Gestione Unica delle Acque del Comune di Bagno di Romagna S.C.a R.L., risponde ai

requisiti richiesti dal D.Lgs. 175/2016, art. 4, comma 2, in quanto soggetti erogatori di un

servizio di interesse generale così come definito dall’art. 2 lett. h) con riferimento alla

qualità, sicurezza e tutela dei servizi curativi termali prodotti ed erogati nel territorio.

Nella particolare situazione locale, così come rappresentata, la partecipazione del Comune

nella società Gestione Unica delle Acque del Comune di Bagno di Romagna S.C.a R.L e

nella società Terme S.Agnese S.p.a., costituisce una garanzia imprescindibile per la

qualità, sicurezza e tutela della gestione dei giacimenti termali e dei servizi curativo-

termali prodotti ed erogati nel territorio di riferimento. Il tutto in un sistema che non ha

mai gravato sui bilanci comunali, ma, al contrario, ha rappresentato una fonte di

finanziamento per la parte pubblica.

Per quanto concerne le fattispecie descritte dall’art. 20, comma 2 del d.lgs. n.

175/2016, rilevanti anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 1 del medesimo

decreto legislativo, si rileva quanto segue:

- non vi sono altri enti strumentali o società partecipate che svolgono le attività

espletate dalla Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.C.a R.L.;

- non vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento, considerato che la

Società presenta già costi contenuti, come conferma la circostanza che essa ha prodotto

sempre utili negli ultimi cinque esercizi, a fronte di corrispettivi per i servizi erogati

definiti con i soci e da essi ritenuti vantaggiosi.

- i risultati raggiunti dalla Società, in termini economici nonché di qualità e costi

del servizi erogati rendono non necessaria l’aggregazione con altre società aventi ad

oggetto le attività consentite dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 o con altre società operanti

nello stesso settore.

Rispetto alle previsioni dell’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, si deve

peraltro osservare quanto segue:

- il fatturato medio nell’ultimo triennio non è superiore a 500.000,00 euro essendo

pari a euro 135.000,00 nell’anno 2015, a euro 104.000,00 nell’anno 2014 e a euro

112.000,00 nell’anno 2013;

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- il numero medio dei dipendenti della Gestione Unica delle Acque di Bagno di

Romagna scarl non è superiore a quello dei componenti dell’organo amministrativo, più

precisamente, la società consortile non ha dipendenti.

Tuttavia, non si ritiene che le circostanze appena richiamate debbano comportare la

cessazione della partecipazione comunale.

Infatti, come si è in parte anticipato nella parte generale della presente Relazione, il

sopra ricordato art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 deve venire interpretato e applicato

considerando il contesto nel quale si colloca e, quindi, tra l’altro in coerenza con i tipi

societari ammessi dall’art. 3, comma 1, il quale stabilisce che “Le Amministrazioni

Pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in

forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma

cooperativa”.

Le società consortili sono organizzazioni comuni per lo svolgimento di determinati

fasi delle attività dei consorziati: esse, dunque, non hanno una propria effettiva autonomia

essendo, invece, lo strumento operativo per lo svolgimento di una o più fasi delle attività

dei consorziati. Di conseguenza, è possibile e logico che le società consortili non

presentino dipendenti (perché possono avvalersi dei dipendenti dei consorziati) e il loro

fatturato non può essere considerato isolatamente, perché invece costituisce parte del

fatturato dei consorziati, relativamente alla quota dell’attività di questi ultimi svolta a

mezzo della società consortile.

Pertanto, poiché il legislatore prevede la partecipazione delle Pubbliche

Amministrazioni in società consortili (art. 3 del d.lgs. n. 175/2016), l’art. 20, comma 2 del

medesimo decreto legislativo deve venire interpretato in coerenza con tale volontà

legislativa e, quindi, con le caratteristiche strutturali della ridetta tipologia societaria.

Per non incorrere in contraddizione con il disposto dell’art. 3 cit., l’art. 20, comma

2 del d.lgs. n. 175/2016 non può quindi essere ritenuto ostativo al mantenimento della

partecipazione societaria, diretta o indiretta, da parte delle Pubbliche Amministrazioni in

società consortili che, ferme le altre condizioni richieste dal decreto legislativo, presentino

un fatturato medio non superiore e 500.000,00 euro e un numero di amministratori

superiore al numero dei dipendenti.

Quanto sopra trova conferma nella circostanza che le disposizioni del d.lgs. n.

175/2016 devono venire applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle

partecipazioni pubbliche, oltre che alla tutela e promozione della concorrenza e del

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mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (così l’art. 1,

comma 2); e nella circostanza la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con la deliberazione n.

19/SEZAUT/2017/INPR ha, tra l’altro, osservato come “Il processo di razionalizzazione –

nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una

valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere

partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore

responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni

decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in

sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. // È

da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente,

sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile

e delle regole di buona amministrazione”, concludendo che “gli esiti della ricognizione

sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a

motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione /

mantenimento della partecipazione senza interventi)”.

Se dunque l’obiettivo del legislatore è l’efficiente gestione delle partecipazioni

pubbliche e la complessiva valutazione da parte dell’Ente locale della convenienza del

mantenimento della partecipazione societaria sulla base di una scelta motivata ma

discrezionale, allora si deve concludere che gli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016 non

impongono alcun automatismo, laddove l’Ente locale sia in grado di dimostrare (come

accade per la Società consortile in esame) la necessità del mantenimento della

partecipazione, che non gravi sulle finanze pubbliche, in quanto strategica per le finalità

istituzionali dell’Ente medesimo.

Del resto, l’indice che richiede che il numero dei dipendenti sia superiore al

numero degli amministratori intende stimolare gli Enti locali ad effettuare valutazioni di

convenienza circa il mantenimento della partecipazione nelle società sostanzialmente

inattive: ma questo indice perde rilevanza per quelle società, come appunto le consortili,

che – per essere operative – non necessitano di dipendenti.

Circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, l’indirizzo politico

amministrativo del Comune di Bagno di Romagna è il mantenimento del controllo

pubblico sullo sfruttamento del giacimento termale (essendo la società consortile titolare

delle concessioni), con quanto ne consegue in merito alla somministrazione dell’acqua agli

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stabilimenti e allo smaltimento dei reflui. Ciò esclude il possibile ricorso, per lo

svolgimento delle predette attività, a operatori privati anche selezionati mediante gara.

Questa scelta politico amministrativa è coerente con il principio di libera

amministrazione delle Autorità Pubbliche e cioè con “il principio per cui le autorità

nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri

lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione.

Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e

la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità,

sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale

e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici” (art. 2 della direttiva n. 23/2014/UE).

Ciò posto, la gestione diretta comunale sarebbe improponibile, necessitando

l’attività svolta dalla Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.C.a R.L. di

competenze che l’Ente locale non possiede direttamente e che potrebbe acquisire solo

mediante l’assunzione di personale qualificato, con costi oggettivamente non giustificabili.

Inoltre, il Comune non dispone di aziende speciali, che dunque dovrebbero venire

costituite ex novo con costi allo stesso modo non giustificabili anche solo rispetto alla

necessità di acquisire il know how della Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna

S.C.a R.L..

Il mantenimento della Società consortile assicura al Comune un valore

patrimoniale. Pertanto, la soluzione gestionale della privatizzazione integrale (comunque

non interessante per le ragioni di carattere politico amministrativo sopra richiamate)

sarebbe anche controproducente rispetto al mantenimento del predetto valore patrimoniale

oggi imputabile al Comune e, inoltre, non garantirebbe benefici maggiori, anche in termini

economici e a parità di standard qualitativi, di quelli che oggi vengono ottenuti tramite la

Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.C.a R.L..

Quanto all’economicità della gestione, si deve anzitutto sottolineare che la

Gestione Unica della Acque di Bagno di Romagna S.C.a R.L. non ha mai gravato sulle

finanze comunali, ed anzi ha prodotto utili. In sostanza, il Comune non ha mai dovuto

erogare alcunché alla Società (salvo provvedere a un limitato conferimento iniziale di

capitale), ciò che esclude altresì qualsivoglia incompatibilità con la disciplina europea

sugli aiuti di Stato.

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CONCLUSIONE: in ragione di tutto quanto sopra illustrato, sussistono i

presupposti per il mantenimento della partecipazione societaria detenuta da questa

Amministrazione comunale nella Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.C.a

R.L.. (Dir_9 e Ind_1) di cui all’Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della

presente relazione tecnica.

Questa conclusione è, peraltro, coerente con la revisione straordinaria delle

partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che a sua volta costituisce

aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612

della legge n. 190/2012 (art. 24, comma 2); dunque, è conseguente che le scelte assunte

con il piano di razionalizzazione – che per il Comune di Bagno di Romagna prevedevano

il mantenimento della partecipazione nella Terme di S. Agnese s.p.a. – vengano ribadite

all’esito di una rinnovata istruttoria, nell’ambito del procedimento di revisione

straordinaria e periodica anche al 31.12.2017.

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Denominazione: TRE TERME SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ

LIMITATA.

Codice Fiscale: 02692720408

Data di costituzione della società: 28 luglio 1999

Quota di partecipazione indiretta a mezzo della Terme di S. Agnese s.p.a.: 22,73%

Codice Ateco: 70.21

La Tre Terme S.C.a R.L. è una società consortile a responsabilità limitata di cui il

Comune di Bagno di Romagna detiene il 22,73% del capitale in via indiretta, attraverso la

società controllata Terme di S. Agnese s.p.a. che possiede il 33,33% del capitale sociale.

Il restante 66,66% del capitale appartiene, in parti uguali, alla Euroterme s.p.a. e alla

Nuova Saltemi s.p.a., operatori privati nel settore termale.

In base al relativo statuto, la società presenta scopo mutualistico consortile e non lucrativo

e si propone di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle attività termali svolte dai

soci, svolgendo le attività più dettagliatamente illustrate nel predetto statuto.

La Società svolge attività rientranti nelle specifiche finalità del Comune di Bagno di

Romagna quali risultanti dallo statuto dell’Ente. L’art. 2, lett. e) dello statuto comunale

individua, infatti, tra le finalità dell’Ente locale “il potenziamento dell’economia termale e

turistica riconoscendo il carattere strategico della risorsa termale e ambientale”.

Le attività svolte dalla Tre Terme S.C.a R.L. si configurano, inoltre, quali servizi di

interesse generale, ai sensi dell’art. 2, lett. h) del d.lgs. n. 175/2016.

Come si è illustrato nella scheda riguardante la Terme di S. Agnese s.p.a. (cui si rimanda

per approfondimenti), la gestione delle acque e dei servizi termali rappresenta attività di

produzione e fornitura di beni e servizi rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo

sviluppo economico e civile della comunità locale, anche ai sensi dell’art. 112 del t.u.e.l..

Infatti, l’attività termale costituisce una specifica caratteristica del territorio e in

particolare del Comune di Bagno di Romagna. Tale attività è essenziale per promuovere lo

sviluppo economico e sociale della comunità locale, la cui economia si basa per la gran

parte sulla gestione delle terme e sull’indotto che ne deriva.

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La Società consortile svolge una fase delle attività dei consorziati relativa alla promozione

dello sviluppo e della valorizzazione delle attività termali e turistiche svolte dai soci.

Pertanto, la Tre Terme S.C.a R.L. concorre all’attività di produzione di beni e servizi

ritenuti strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune

di Bagno di Romagna e, in particolare, concorre alla produzione di servizi di interesse

generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del

d.lgs. n. 175/2016.

L’attuale assetto, che contempla la società consortile in esame, risulta irrinunciabile

perché permette la sinergia delle iniziative che altrimenti i soci dovrebbero effettuare

autonomamente, con efficacia inferiore e con costi invece certamente maggiori di quelli

odierni anche per la Terme di Sant’Agnese s.p.a. e quindi, indirettamente, per il Comune

di Bagno di Romagna.

Tutto quanto sopra vale anche a esplicitare le ragioni e le finalità che giustificano la

scelta del mantenimento della partecipazione societaria.

Fermo quanto sopra, la gestione diretta comunale sarebbe improponibile,

necessitando l’attività svolta dalla Tre Terme S.C.a R.L. di competenze che l’Ente locale

non possiede direttamente e che potrebbe acquisire solo mediante l’assunzione di

personale qualificato, con costi oggettivamente non giustificabili.

Inoltre, il Comune non dispone di aziende speciali, che dunque dovrebbero venire

costituite ex novo con costi allo stesso modo non giustificabili anche solo rispetto alla

necessità di acquisire il know how della Tre Terme S.C.a R.L..

Il mantenimento della Società consortile assicura al Comune un valore patrimoniale.

Pertanto, la soluzione gestionale della privatizzazione integrale (comunque non

interessante per le ragioni di carattere politico amministrativo sopra richiamate) sarebbe

anche controproducente rispetto al predetto valore patrimoniale oggi imputabile al

Comune e, inoltre, non garantirebbe benefici maggiori, anche in termini economici e a

parità di standard qualitativi, di quelli che oggi vengono ottenuti tramite la Tre Terme

S.C.a R.L..

Per quanto concerne le fattispecie descritte dall’art. 20, comma 2 del d.lgs. n.

175/2016, rilevanti anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 1 del medesimo

decreto legislativo, si rileva quanto segue:

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- non vi sono altri enti strumentali o società partecipate che svolgono le attività espletate

dalla Tre Terme S.C.a R.L..;

- non vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento, considerato che la Società

presenta già costi contenuti, come conferma la circostanza che essa non ha mai presentato

perdite significative a fronte di corrispettivi per i servizi erogati definiti con i soci e da

questi ritenuti vantaggiosi;

- i risultati raggiunti dalla Società, in termini economici nonché di qualità e costi del

servizi erogati rendono non necessaria l’aggregazione con altre società aventi ad oggetto le

attività consentite dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 o con altre società operanti nello stesso

settore.

Rispetto alle previsioni dell’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, si deve peraltro

osservare quanto segue:

- il fatturato medio nell’ultimo triennio non è superiore a 500.000,00 euro;

- il numero medio dei dipendenti della Tre Terme s.r.l. non è superiore a quello dei

componenti dell’organo amministrativo, più precisamente, la società consortile non ha

dipendenti.

Tuttavia, non si ritiene che le circostanze appena richiamate debbano comportare la

cessazione della partecipazione comunale, per le stesse ragioni già illustrate circa la

Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.C.a R.L., da intendersi in questa sede

integralmente richiamate e ribadite.

Quanto all’economicità della gestione, si deve anzitutto sottolineare che la Tre Terme

S.C.a R.L. non ha mai gravato sulle finanze comunali. In sostanza, il Comune non ha mai

dovuto erogare alcunché alla Società.

CONCLUSIONE: in ragione di tutto quanto sopra illustrato, sussistono i presupposti per

il mantenimento della partecipazione societaria indiretta detenuta da questa

Amministrazione comunale nella Tre Terme S.C.a R.L. (Ind_2) di cui all’Allegato B, che

forma parte integrante e sostanziale della presente relazione tecnica.

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Denominazione: LE TERME NEL PARCO SOCIETA’ CONSORTILE A

RESPONSABILITÀ LIMITATA – IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale: 03168290405

Data di costituzione della società: 24 Ottobre 2000

Quota di partecipazione indiretta a mezzo della Terme di S. Agnese s.p.a.: 22,73%

Codice Ateco: 82.99.99

La Società Le Terme nel Parco S.C.a R.L. è una società consortile a responsabilità limitata

di cui il Comune di Bagno di Romagna detiene il 22,73% del capitale in via indiretta,

attraverso la società controllata Terme di S. Agnese s.p.a. che possiede il 33,33% del

capitale sociale.

Il restante 66,66% del capitale appartiene, in parti uguali, alla Euroterme s.p.a. e alla

Nuova Saltemi s.p.a., operatori privati nel settore termale.

In base al relativo statuto, la società presenta scopo mutualistico consortile e non lucrativo

e si propone di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle attività termali svolte dai

soci, svolgendo le attività più dettagliatamente illustrate nel predetto statuto.

L’Amministrazione Comunale del Comune di Bagno di Romagna ha deciso in sede

di revisione straordinaria delle partecipazioni di dare indirizzo alla società Terme di

S.Agnese s.p.a. di porre in liquidazione la Società Le Terme nel Parco S.C.a R.L. (Ind_3)

di cui all’Allegato B, in quanto questa società svolge attività analoga alla Società Tre

Terme S.C.a R.L. e negli ultimi anni ha anche ridotto notevolmente il suo fatturato

rendendola pressochè inattiva.

Il 28/12/2017 la società è stata messa in liquidazione, e la conclusione di tale

procedura è prevista entro il 31/12/2018.

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Denominazione: PLURIMA S.P.A.

Codice Fiscale: 003362480406

Data di costituzione della società: 13/05/2003

Quota di partecipazione indiretta a mezzo della società ROMAGNA ACQUE S.P.A.

0,05%

Codice Ateco: 36

OGGETTO SOCIALE: La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la

gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di

infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi

plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al

fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque

sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell’agricoltura, dell’industria, del turismo e

dell’ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell’art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002,

n. 138, “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della

spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate”,

convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà

altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente

contemplate in future disposizioni normative.

La società Plurima S.p.a è stata costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13,

c. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto

2002 n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo

fra il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.)

e Romagna Acque S.p.a.. Plurima S.p.a. ha in gestione il diritto in via esclusiva

degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe a) fino

al 2037, riconosciuto dal C.E.R. quale titolare della concessione di derivazione dal

fiume Po, come previsto dall’art. 7.07 della Convenzione quadro del 4/4/2003

sottoscritta con Romagna Acque S.p.a..

L’art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002 prevede che “Fatto salvo quanto previsto per

l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle

relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso

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plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti

pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141,

comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite

società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono

disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le

parti”. Su tali basi, Romagna Acque S.p.a., gode di un credito fruttifero maturato a

seguito del finanziamento delle opere di adduzione che sta recuperando. Il

finanziamento, attraverso Plurima S.p.a., delle opere realizzate, ha consentito a Romagna

Acque significative economie per soddisfare esigenze di fornitura idrica mediante le opere

assegnate a Plurima. Qualora venisse dismessa da Romagna Acque S.p.a. la

partecipazione in Plurima S.p.a. occorrerebbe considerare il rischio di mancato recupero

dell’investimento effettuato sulla base delle sopra richiamate normative e dei relativi atti

attuativi, oltre alla impossibilità di soddisfare le esigenze pubbliche di

approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Come previsto dalla legge istitutiva, C.E.R., essendo il soggetto pubblico

beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall’art. 141, comma 1,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle

proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la

conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria tra

cui: il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione ed in caso di recesso o cessione di

quote o di trasferimento del predetto diritto di opzione, il diritto di prelazione all’acquisto

da parte degli altri Soci.

La società ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo

a prevalente scopo irriguo, ed è riconosciuta dal C.E.R. quale titolare della concessione di

derivazione dal Fiume Po (art. 7.07 Convenzione Quadro del 4/4/2003 sottoscritta con

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a), pertanto produce beni e servizi indispensabili

per il perseguimento dei fini istituzionali relativi alla fornitura dell’acqua.

Ferma restando la specifica previsione legislativa (art. 13, comma 4, del DL

138/2000) legittimante la costituzione della Società, le attività ad essa rimesse dalla

legge e quindi svolte attengono alla produzione di un servizio di interesse generale di cui

all’art. 4 comma 2 lett. a del D.lgs. 175/2016.

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Al fine di ridurre i costi di funzionamento l’attività viene gestita mediante

collaborazione con i soci. Non essendovi personale, la società ha ridotto il numero di

componenti del consiglio di amministrazione da 5 a 3. Con Delibera della Corte dei Conti

Lombardia n.424/2015 è stato stabilito che “… il dato del numero degli amministratori

potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica

normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o di amministratori a cui siano

attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare

l'assunzione di personale)”.

Non si ravvisano società con attività analoghe a quelle svolte da Plurima S.p.a.

CONCLUSIONE: Per le motivazioni analiticamente sopra riportate la società,

(Ind_4 Allegato B) costituita in base al D.L. 138/2002 per la gestione degli schemi idrici

ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo, risponde ai requisiti richiesti dall’art. 4 comma

1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs 175/2016. Non è rispettato il parametro previsto

dall’art. 20 comma 2 lettera b) e pertanto si segnala l’opportunità di azzeramento

dei compensi degli amministratori, considerato che la Corte dei Conti Lombardia con

Delibera n.424/2015 ha stabilito che il tale ipotesi il numero degli amministratori potrebbe

anche non essere decisivo.