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Fondazione Bresciana Studi Economico-giuridici Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona 6 marzo 2019 QUESTION TIME SU L. 136/2018 Dr. Marco Valenti

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Fondazione Bresciana Studi Economico-giuridici Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona

6 marzo 2019

QUESTION TIME SU L. 136/2018

Dr. Marco Valenti

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) CONV. IN L. 136/2018 (dal 19.12.2018)

Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Capo I - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

art. 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazioneart. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamentoart. 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossioneart. 4 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) CONV. IN L. 136/2018 (dal 19.12.2018)

art. 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europeaart. 6 - Definizione agevolata delle controversie tributarieart. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedentiart. 8 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504art. 9 - Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (oggi Sanatoria Irregolarità formali)

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e' stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (23.1.2019), per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.4. In caso di P.V.C. consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1 Dlgs 472/97 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali della UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. 8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43/600, all'articolo 57/633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo (P.D.A.E. 23.1.2019)

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC –RELAZIONE ILLUSTRATIVA (1)

La disposizione in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di:

- una dichiarazione integrativa ovvero - una prima dichiarazione in caso di

omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC –RELAZIONE ILLUSTRATIVA (2)

Ai fini della definizione dei processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della nonna, il comma 1, prevede la presentazione di una dichiarazione per ciascun periodo d'imposta, ovvero più dichiarazioni ove è prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta, con cui regolarizzare tutte le violazioni constatate nel processo verbale relative a tale periodo, per il quale intende definire integralmente il contenuto del verbale.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC –RELAZIONE ILLUSTRATIVA (3)

Il comma 7, prevede che la definizione si perfeziona tramite la presentazione della dichiarazione di cui ai commi precedenti e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Con riferimento agli adempimenti successivi rinvia, con alcune differenze, alle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 8 DLgs. n. 218, in materia di rateazione, attestazione dell'avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. Diversamente dalla disciplina ordinaria, il numero massimo di rate è stato elevato a 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo da rateizzare (esclusa la compensazione prevista dall'art. 17/241).

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019

Par. 1.1. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definitointegralmente anche un solo periodo d’imposta.Par.1.3. Può avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 1 del Decreto anche il contribuente nei confronti del quale siano state svolte successivamente al 24 ottobre 2018 attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, quali, ad esempio, la notifica di un avviso di accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione, o di un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5/218, o questionario art. 32/600 o 51/633 (sempre che tali procedimenti non siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale).

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Par. 1.4. Non costituisce causa di preclusione neppure la presentazione di un’istanza del contribuente per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione di cui all’articolo 6, co. 1/218.Par. 1.6. Non costituisce causa di preclusione il ravvedimento parziale ex articolo 13, comma l, lettera b-quater) DLGS n. 472/97; il contribuente, pertanto, può avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto in relazione alle restanti violazioni constatate nel processo verbale

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Par. 1.5.

Non costituisce causa di preclusione neppure la presentazione di : - un’istanza del contribuente per l’avvio delprocedimento di accertamento con adesione di cuiall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 218del 1997, o - di memorie difensive previste all’articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.

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Par. 1.7. UNICA CAUSA OSTATIVA PER ART. 1

Non può avvalersi della definizione agevolata di

cui all’articolo 1 del decreto il contribuente che ha

ricevuto, in riferimento alle violazioni constatate

col processo verbale, la notifica di un avviso di

accertamento, di un atto di recupero o di un invito

al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del

decreto legislativo n. 218 del 1997, entro il 24

ottobre 2018.

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Par. 2.2 .

I termini di decadenza dell’attività diaccertamento per i periodi di imposta di cui al punto2.1 e per i tributi di cui al punto 1.1 oggetto diconstatazione, limitatamente ai periodi di impostasino al 31 dicembre 2015, sono prorogati di dueanni ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 del decreto.

Es. 2013 / 2009 (se con raddoppio termini ex DL 78/09 – Cassazione) >> termini art. 43/600 e 57/633 slittano al 31.12.2020

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Par. 3.1.

«Nella dichiarazione prevista al punto 1.2, arettifica e integrazione di quanto originariamentedichiarato, sono indicati esclusivamente i maggioriimponibili, le maggiori imposte e gli elementiderivanti dalle violazioni constatate nelprocesso verbale.

Tale modalità di compilazione della dichiarazione valeanche nel caso di omessa presentazione delladichiarazione.»

Non devono emergere ulteriori imponibili e/ointegrazioni / rettifiche (a favore/ a sfavore) – soloquelli evidenziati nel PVC

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Par. 3.2.

Al fine di identificare la dichiarazione tramite la qualeil contribuente intende manifestare la volontà diavvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo1 del decreto, nel frontespizio della stessa vabarrata la casella “CORRETTIVA NEI TERMINI”,anche nel caso in cui sia stata omessa lapresentazione della dichiarazione originaria.

Par. 3.3. Il termine per la presentazione della dichiarazione di

cui al punto 1.2 scade il 31 maggio 2019.

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Par. 3.4. Utilizzo di ulteriori perdite pregresse

Nella dichiarazione presentata per la definizione di cui all’articolo 1 del decreto è esclusa la possibilità di utilizzare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite pregresse, di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito testo unico delle imposte sui redditi), non utilizzate nella dichiarazione originaria.

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Par. 3.5. Soci di società personali e trasparentiLe società che producono redditi in forma associata di cuiall’articolo 5 TUIR, ovvero le società che hanno esercitatol’opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predettoTUIR, che definiscono il processo verbale ai sensidell’articolo 1 del decreto, sono tenute a presentare lapropria dichiarazione nonché a fornire tempestivamenteai soci il prospetto di riparto contenente la quota direddito assegnata nonché gli altri dati da riportareall’interno di vari quadri della relativa dichiarazione. I soci, sulla base dei dati presenti nel prospetto, possono

presentare, entro il termine del 31 maggio 2019, lapropria dichiarazione per la definizione del maggiorreddito imputato per trasparenza.

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Par. 4.1. Perfezionamento definizione art. 1

La definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decretosi perfeziona cona) la presentazione della dichiarazione di cui alpunto 3 e con il contestualeb) versamento delle imposte autoliquidate o ilriversamento del credito indebitamente compensato, inunica soluzione o della prima rata,- senza applicazione dei relativi interessi e delle

sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma1, del decreto legislativo n. 472 del 1997,

- entro il 31 maggio 2019.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019

Par. 4.2. Versamento ratealeIl versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con max di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del DPR 602/73 (sanzione 30% aumentata della metà = 45% / lieve inadempimento / ravvedimento entro rata successiva)

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Par. 4.3. e 4.4.

È esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per il versamento delle imposte dovute indicate al precedente punto 4.1, va utilizzato il modello di pagamento F24, da compilare in base alle istruzioni fornite con separata risoluzione.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – Ris. Min. 8/E del 23.01.2019

Ris. Min. 8/E del 23.01.2019 - esporre nella sezione "ERARIO"esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", i seguenti codici tributo: - "PF01" denominato "IRPEF - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018"; - "PF02" denominato "IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018"; - "PF03" denominato "IVA - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018"; - "PF04" denominato "RITENUTE - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018"; - "PF05" denominato "IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018"; - "PF06" denominato "IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – Ris. Min. 8/E del 23.01.2019

- "PF07" denominato "ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione -art. 1 del DL n. 119/2018"; - "PF08" denominato "ALTRI TRIBUTI ERARIALI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018"; - PF09" denominato "RECUPERO CREDITI D'IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018«

(ecc.ecc.) > cfr. Testo Ris. Min. 8/E del 23.01.2019

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

5. Modalità e termini per la definizione agevolata dei processi verbali aventi ad oggetto violazioni in materia di IVA all’import

PAR. 5.2. Per la definizione agevolata del processo verbale di constatazione di cui al punto 5.1, il contribuente presenta una - dichiarazione, in carta libera, direttamente o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)- al competente Ufficio delle dogane ed

- effettua il versamento dell’imposta, in un’unica soluzione

- senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni

irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto

legislativo n. 472 del 1997

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

PAR. 5.3. Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all’importazione è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). > L’Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l’indicazione “Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata 2018 - processi verbali di constatazione”.

PAR. 5.4. La definizione agevolata dei processi verbali di cui al punto 5.1 si perfeziona con - la presentazione della dichiarazione di cui al punto 5.2 e- con il versamento di cui al punto 5.3 - entro il termine del 31 maggio 2019.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

PAR. 5.3. Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all’importazione è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). > L’Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l’indicazione “Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata 2018 - processi verbali di constatazione”.

PAR. 5.4. La definizione agevolata dei processi verbali di cui al punto 5.1 si perfeziona con - la presentazione della dichiarazione di cui al punto 5.2 e- con il versamento di cui al punto 5.3 - entro il termine del 31 maggio 2019.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

6. EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

PAR. 6.2. Fermo restando quanto previsto al punto 1.4 e al

punto 5.5, gli effetti della definizione agevolata

perfezionata prevalgono sulle eventuali attività di

accertamento svolte successivamente al 24 ottobre

2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel

processo verbale, anche in caso di mancata

impugnazione e scadenza del relativo termine.

Dette attività restano invece efficaci, in caso di

mancato perfezionamento della definizione agevolata.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

6. EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

PAR. 6.3. In caso di mancato perfezionamento, ai sensi del comma 8 dell’articolo 1 del decreto, la Dichiarazione presentata non produce gli effetti della definizione agevolata e l’ufficio procede con l’ordinaria attività di accertamento, tenendo conto ai soli fini della maggiore imposta dovuta di quanto eventualmente già versato dal contribuente.Par. 6.4. Nel caso di cui al punto 6.3, le sanzioni sono irrogate e gli interessi sono calcolati sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto (non si tiene conto della quota di maggiore imposta già versata)

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

7. Ulteriori disposizioni

7.1. Gli uffici forniscono l’assistenza

richiesta dal contribuente per avvalersi

correttamente della definizione agevolata.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – risposte AE Telefisco 30.10.2019

21 Accordo anche per un solo periodo - La norma dispone che il contribuente deve presentare, ai fini della definizione, la «relativa dichiarazione», la quale, come noto, si presenta per ciascun periodo d'imposta. Il comma 5 fa riferimento a «tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta». Dalla norma si desume, quindi, che in presenza di processo verbale di constatazione relativo a più periodi d'imposta il contribuente possa provvedere a definire le violazioni relative anche soltanto ad un singolo periodo d'imposta. L'Agenzia conferma tale lettura?L'articolo 1 del decreto legge n. 119 del 2018 consente di definire in maniera agevolata il contenuto «integrale» dei processi verbali di constatazione. Tenuto conto che un singolo processo verbale può contenere rilievi riferiti a più tributi e a diversi periodi di imposta, la definizione «integrale» si riferisce alla totalità delle violazioni sostanziali, in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Iva, Ivie e Ivafe, riferite ad un «singolo periodo d'imposta» oggetto del processo verbale di constatazione. Ne consegue che il contribuente può decidere se avvalersi della definizione agevolata per uno solo o per più periodi d'imposta oggetto del processo verbale, ma non può scegliere all'interno dello stesso periodo d'imposta quali rilievi constatati definire. Per il periodo di imposta che si intende definire il contribuente presenta la relativa dichiarazione o, nei casi di autonoma dichiarazione, più dichiarazioni per lo stesso periodo..

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – risposte AE Telefisco 30.10.2019

22 Accertamenti notificati prima del decretoIl comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 119/2018 prevede che gli atti di accertamento (conseguenti al Pvc) notificati entro il 24 ottobre 2018 risultino ostativi alla definizione dei processi verbali di constatazione. È da ritenere che se l'atto di accertamento notificato entro il 24 ottobre 2018 riguardi una sola delle annualità relative ad un processo verbale di constatazione che contempla violazioni per più periodi d'imposta, l'elemento ostativo riguardi la singola annualità oggetto di accertamento, così che il contribuente possa procedere alla definizione ex articolo 1 per le altre annualità. L'Agenzia conferma tale lettura?Costituisce causa ostativa alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 119 del 2018 la notifica entro il 24 ottobre 2018 di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in riferimento alle violazioni constatate nel processo verbale. Resta inteso che qualora i citati atti riguardino soltanto alcuni periodi d'imposta

o alcuni tributi oggetto del processo verbale di constatazione, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto n. 119 in relazione alle residue violazioni constatate riferite ai restanti periodi d'imposta e agli altri tributi.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 1 PVC – risposte AE Telefisco 30.10.2019

23 Semaforo verde dopo il 24 ottobre - okLa presentazione di una istanza di accertamento con adesione in base all'articolo 6 del decreto legislativo 218/1997 che effetti ha ai fini della sanatoria all'articolo 1 del decreto legge 119/2018? E la ricezione (post 24 ottobre 2018) di un avviso di accertamento? O di un invito al contraddittorio?L'accesso alla definizione agevolata è consentito anche al contribuente che ha ricevuto, dopo il 24 ottobre 2018, la notifica di un avviso di accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997 o di impugnazione, oppure la notifica di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, a condizione che tali procedimenti non si siano nel frattempo conclusi con altre forme di definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato. Parimenti, la presentazione da parte del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, verifiche o ispezioni di una istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, o di memorie ex articolo 12 delle legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), non preclude la possibilità di accedere alla definizione agevolata di cui si tratta , indipendentemente dalla data di presentazione delle stesse.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero * notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data (23.11.2018) o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data.

2-bis. All’articolo 17, ottavo comma, del DPR 633/72, le parole: “31 dicembre 2018”sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022” (proroga multi-settore reverse charge)

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 Dlgs 218/97, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data (13.11.2018), delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessinell'ambito della procedura di collaborazionevolontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227.

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7. La definizione perfezionata dal coobbligato

giova in favore degli altri.

8. Con uno (PDAE 9.11.2018) o piu'

provvedimenti (1) del direttore dell'Agenzia

delle entrate, di concerto con il direttore

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono

adottate le ulteriori disposizioni necessarie per

l'attuazione del presente articolo.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero dei crediti, notificati entro la data di entrata in vigore della norma, sempreché gli stessi non siano ancora definitivi e i termini per la presentazione del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data.

L'istituto consente ai contribuenti di definire in acquiescenza gli atti versando soltanto le maggiori imposte in essi indicate, senza versare gli interessi e le sanzioni irrogate, previa rinuncia dopo l'entrata in vigore del presente decreto all'impugnazione dell'atto o alla formulazione di istanza di accertamento con adesione (nella norma non c’è)

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – Relazione illustrativa

Il termine per il versamento è di 30 giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, oppure, qualora fosse più ampio, il suddetto temine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-bis, comma 3, e 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già presentate e che prorogano il suddetto termine.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – Relazione illustrativa

«Pertanto, il contribuente che intende

avvalersi della definizione agevolata

rinuncia a presentare, dopo l'entrata

in vigore del presente decreto, tali

istanze»

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. DEL 9.11.2018 - Prot. n.

298724/2018 Sono definibili gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 (sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (?!?) e gli atti di recupero per la riscossione dei crediti di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. DEL 9.11.2018Sono, altresì, definibili gli atti di accertamento di cui

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e della connessa IVA all’importazione

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. del 9.11.2018 - Motivazioni

«Sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi

di rettifica e di liquidazione rientranti nell’ambito di

applicazione dell’articolo 15 del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nonché gli atti

di recupero per la riscossione dei crediti di cui ai

commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30

dicembre 2004, n. 311, notificati entro il 24

ottobre 2018».

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. del 9.11.2018 - Motivazioni

Non possono formare oggetto di questa

definizione agevolata gli atti definiti con altre

modalità (per es. conciliazione) oppure impugnati

con ricorso, soggetto o meno al procedimento di

mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche

successivamente

> la controversia tributaria pendente al 24 ottobre 2018 potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 dello stesso D.L.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. del 9.11.2018 - Motivazioni

Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa

forma di definizione non può proporre dalla data

di entrata in vigore del decreto-legge altre

istanze con essa incompatibili, come ad esempio:

- Istanza di accertamento con adesione oppure

- Istanza di scomputo delle perdite in

accertamento.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018

Qualora l’atto definibile non richieda il pagamento di tributi e contributi, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio competente.> Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

Definizione di atto definibile che non richieda il pagamento di tributi e contributi - Motivazioni PDAE Tale ipotesi può verificarsi, a titolo esemplificativo, in caso di:- rettifica di minor perdita, - rettifica di imponibile IRES o IRPEF nei confronti

dei soggetti che producono redditi in forma associata di cui all’articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di

- soggetti che hanno esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico, oppure di atti di recupero delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’indebito utilizzo di crediti d’imposta esistenti.

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P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018

Per la definizione agevolata degli avvisi diaccertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione edegli atti di recupero il contribuente utilizza i datipresenti nel prospetto per la compilazione delmodello F24 o modello F23 ricevuto unitamenteall’atto da definire, indicando i codici tributo relativialle somme dovute di cui al precedente punto 2.1, ilcodice atto o il numero di riferimento, il codice ufficioe, con esclusivo riguardo al modello F24, l’anno diriferimento.Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall’entrata in vigore del presente decreto, a tali istanze (adesione / IPEA)

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018

DEFINIZIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO- per la compilazione del modello F24 indica i codici

tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107;

- per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo anno 2018, campo numero 99999999107.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

DEFINIZIONE ACCERTAMENTI CON ADESIONE (solo entro 13.11.2018 !)

Il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto al momento della sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute di cui al precedente punto 2.1, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al modello F24, l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

2.7. In caso di pagamento rateale, il versamento dellesomme può essere effettuato con un massimo di ventirate trimestrali di pari importo. Le rate successivealla prima devono essere versate entro l’ultimogiorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle ratesuccessive alla prima sono dovuti gli interessi legalicalcolati dal giorno successivo al termine diversamento della prima rata.In caso di (LIEVE – N.D.R.) inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter/602 («E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.)

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

Per la definizione agevolata degli atti di accertamentodoganale previsti dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 sono dovuti, oltre agli importi di cui alpunto 2.1, gli interessi di mora indicati all’articolo 2, comma5, del decreto, previsti dall’articolo 114 del Regolamento(UE) n. 952/2013 a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alladata del pagamento.Il contribuente manifesta la volontà di definire tramitecomunicazione in carta libera da presentare,direttamente o a]ll’indirizzo di posta elettronicacertificata (PEC) – [no A.R. (?), all’ufficio delle dogane oall’ufficio dei monopoli che ha emesso l’atto di accertamentoe che comunica, con le stesse modalità, l’importo daversare in unica rata entro il 23.11.2018, comprensivodegli eventuali interessi di mora.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018

Il versamento è effettuato in dogana utilizzando le

ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico

bancario o a mezzo conto corrente postale, altri

mezzi elettronici di pagamento).

L’ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta

Modello A 22 recante l’indicazione “adesione alla

definizione agevolata 2018”. All’ufficio dei monopoli il

versamento va effettuato sul conto corrente postale

intestato al medesimo ufficio.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018 3. Ulteriori disposizioni

3.1. Per data di notifica si intende quella in cui la stessasi perfeziona per il contribuente.

3.2. Entro dieci giorni dal versamento in unicasoluzione o della prima rata, il contribuente consegnaall’ufficio competente la quietanza dell’avvenutopagamento.

3.3. Gli Uffici forniscono l’assistenza richiesta dalcontribuente per avvalersi correttamente delladefinizione agevolata

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE - TER

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE - TER

2. Il pagamento può essere effettuato:a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE - TER

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua

volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1

rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita

dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla

modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito

internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto; in tale

dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di

rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite

massimo previsto dal comma 1.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER – COMMA 6

6. Nella dichiarazione di cui al co. 5 il debitore indical'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto icarichi in essa ricompresi e assume l'impegno arinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nellemore del pagamento delle somme dovute, sonosospesi dal giudice.L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e allaproduzione, nello stesso giudizio, delladocumentazione attestante i pagamenti effettuati;in caso contrario, il giudice revoca la sospensione suistanza di una delle parti.

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7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo' integrare, conle modalità previste dal comma 5, la dichiarazionepresentata anteriormente a tale data.8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme daversare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene contoesclusivamente degli importi già versati a titolo dicapitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonchè,ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per leprocedure esecutive e di notifica della cartella dipagamento. Il debitore, se, per effetto di precedentipagamenti parziali, ha già integralmente corrispostoquanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiaredegli effetti della definizione deve comunquemanifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita'previste dal co.5

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9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

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c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.f-bis) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015

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11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul C/C eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del presente comma; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

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13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

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14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti: a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero; b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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14 bis. Nei casi di tardivo versamento

delle relative rate non superiore a cinque

giorni, l’effetto di inefficacia della

definizione, previsto dal comma 14, non

si produce e non sono dovuti interessi

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER

15. Possono essere ricompresi nella definizione

agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai

carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano

nei procedimenti instaurati a seguito di istanza

presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione

prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la

possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche

falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente

previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del

piano del consumatore.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

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19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER

21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che é effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

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21 (pt.2) A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

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22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.

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24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER

24 (segue)

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

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« 24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis

si applicano anche nel caso di tardivo

versamento, non superiore a cinque giorni,

delle rate differite ai sensi dei commi 21 e

24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio

2019 ».

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25. Possono comunque essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi: a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine (rottamazione 1)b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 (rottamazione 2)

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER

Modulistica già disponibile sul sito di

Agenzia Entrate - Riscossione

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 3 –Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il debitore potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti "rottamazioni" (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 193/2016 e dall'art. I del DL n. 148/2017), ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:- potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di

tempo particolarmente ampio (cinque anni); - potrà utilizzare in compensazione, per. tutti i versamenti

necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;

- se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo;

- provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 4 – Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata invigore del presente decreto, fino a mille euro,comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizionea ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidatiagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per lequali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3,sono automaticamente annullati.

2. L'annullamento è effettuato alla data del 31dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimentodei necessari adempimenti tecnici e contabili.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 4

1. 2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite; b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 5 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea

ART. 5 – Definizione agevolata dei carichi affidati

all'agente della riscossione a titolo di risorse

proprie dell'Unione europea

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. 1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui é parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi *, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

* Problema per 36-bis/600 e 54-BIS/633 (NON PER 36-TER)

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1. « 1-bis. In caso di ricorso pendente

iscritto nel primo grado, la controversia

può essere definita con il pagamento del

90 % del valore della controversia »

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1. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entratenell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) della metà (50% o 40%) del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) di un quinto (20% o 15%) del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

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1. « 2-bis. In caso di accoglimento parziale del

ricorso o comunque di soccombenza ripartita

tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate,

l’importo del tributo al netto degli interessi e

delle eventuali sanzioni è dovuto per intero

relativamente alla parte di atto confermata

dalla pronuncia giurisdizionale e in misura

ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma

2, per la parte di atto annullata.

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2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi

alla Corte di cassazione, alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente

decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti

soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio,

possono essere definite con il pagamento di un

importo pari al 5 % del valore della controversia»

(ipotesi c.d. «doppia conforme»)

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1. 3. Le controversie relative esclusivamente alle «sanzioni non collegate al tributo» possono essere definite

- - con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e

- - con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni «collegate» ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

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4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

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6. La definizione si perfeziona con la presentazione delladomanda di cui al comma 8 e con il pagamento degliimporti dovuti ai sensi del presente articolo o della primarata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importidovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale,con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decretolegislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti ratetrimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive allaprima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle ratesuccessive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolatidal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa lacompensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare,la definizione si perfeziona con la sola presentazione delladomanda.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie

definibili a norma del presente articolo sono oggetto di

definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della

riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-

legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il

perfezionamento della definizione della controversia è in

ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre

2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del

presente decreto.

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8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna

controversia autonoma è presentata una distinta

domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed

effettuato un distinto versamento. Per controversia

autonoma si intende quella relativa a ciascun atto

impugnato.

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9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente

articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi

titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da'

comunque luogo alla restituzione delle somme già

versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto

per la definizione. Gli effetti della definizione

perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali

pronunce giurisdizionali non passate in giudicato

anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

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10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo

che il contribuente faccia apposita richiesta al

giudice, dichiarando di volersi avvalere delle

disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo

è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il

contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale

innanzi al quale pende la controversia copia della

domanda di definizione e del versamento degli importi

dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino

al 31 dicembre 2020.

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11. (Solo) per le controversie definibili sono sospesi

per nove mesi i termini di impugnazione, anche

incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di

riassunzione, nonché per la proposizione del

controricorso in Cassazione che scadono tra la data di

entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio

2019.

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12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali.Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

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13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo é dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

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15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore

dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di

attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il

31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione

vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle

disposizioni di cui al presente articolo alle controversie

attribuite alla giurisdizione tributaria in cui é parte il

medesimo ente.

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QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

8 Sanabili gli atti impositiviTra gli atti impositivi definibili rientra anche la cartella che fa seguito all'avviso bonario, dal momento che quest'ultimo non è un atto impugnabile e quindi la cartella rappresenta di fatto il primo atto impugnabile?La definizione delle liti pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018 riguarda le controversie in cui è parte l'agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi. Se per «avvisi bonari» si intendono le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dei controlli di cui all'articolo 36-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si rappresenta che non sono definibili le liti aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. Si tratta di atti di riscossione relativi a quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione e non versato e non di atti impositivi che presuppongono la rettifica della dichiarazione.

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9 Il recupero del credito R&S

Gli atti di recupero del credito di imposta per R&S e per le

assunzioni nel mezzogiorno, sono liti definibili?

Gli atti di recupero dei crediti d'imposta rientrano tra gli atti impositivi e,

quindi, il contribuente può chiedere la definizione agevolata delle relative

controversie ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018.

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10 Effetti sui responsabili in solido

La definizione della lite da parte di un contribuente estende i suoi

effetti anche agli eventuali contenziosi pendenti autonomamente

intrapresi da responsabili in solido per la medesima pretesa?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 119 del 2018 «la

definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi

quelli per i quali la controversia non sia più pendente».

Pertanto, anche in presenza di più liti fiscali, la definizione perfezionata da

uno degli interessati estende i suoi effetti anche sulle altre controversie.

L'Ufficio, una volta verificata la regolarità della definizione, avrà cura di

chiedere la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle

altre controversie instaurate dai coobbligati ed aventi ad oggetto lo stesso

atto.

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11 Effetti su società e soci - La definizione della lite da parte della società di persona o della società di capitali a ristretta base azionaria che effetti comporta nei confronti dei soci cui è stato rispettivamente accertato un maggior reddito pro capite ovvero la percezione di utili non dichiarati?Nel caso in cui l'accertamento impugnato da una società di persone si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, la controversia non è definibile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018, il quale presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione. Infatti, sebbene l'atto di accertamento impugnato dalla società contenga l'indicazione dell'ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci, lo stesso non reca la quantificazione né delle imposte, né delle sanzioni dovute dai medesimi soci (cfr. circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, paragrafo 4.15).Di conseguenza, l'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima, non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. Quanto sopra rappresentato vale a maggior ragione per le società di capitali a ristretta base azionaria, per le quali non trova applicazione il principio di tassazione del reddito per trasparenza.I soci possono definire autonomamente le controversie aventi ad oggetto gli atti che recano l'accertamento del maggior reddito nei loro confronti.

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12 Definizione agevolata adempimenti

Per definire la lite con il pagamento del 90% delle maggiori imposte

pretese, è sufficiente avere notificato all'agenzia delle Entrate il ricorso di

primo grado al 24 ottobre 2018 o necessita invece l'iscrizione a ruolo in Ctp

alla medesima data?

Ai fini della definizione agevolata della lite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del

decreto legge n. 119 del 2018, che prevede il pagamento del 90% del valore della

controversia per la definizione «in caso di ricorso pendente iscritto nel primo

grado», è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi

dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992 alla data di entrata in vigore

del decreto, ossia è necessario che il ricorso sia stato già depositato o

trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data

del 24 ottobre 2018.

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13 Pagamento del 5% dopo notificaIn caso di vittoria in primo e secondo grado del contribuente, la definizione della lite mediante il pagamento del 5% delle maggiori imposte pretese è possibile se alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione si verifica quali delle seguenti circostanze?a) l'Avvocatura dello Stato ha notificato il ricorso per cassazione al contribuente;b) l'Avvocatura dello Stato ha eseguito la costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione;c) sono pendenti i termini per l'impugnazione in Cassazione da parte dell'agenzia delle Entrate della sentenza di secondo grado.La definizione agevolata tramite il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia è prevista dal comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018 per «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio».In altri termini, la norma richiede - oltre alla soccombenza dell'agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio - la notificazione del ricorso per cassazione al contribuente entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire entro il 19 dicembre 2018.

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14 Se c'è il rinvio alla Ctr si versa il 15%Se un contribuente è risultato vittorioso in primo e secondo grado e a seguito del ricorso per Cassazione dell'agenzia delle Entrate, la Suprema Corte si è pronunciata cassando con rinvio la sentenza della Ctr in data 10 novembre 2018 (quindi entro la data di conversione del decreto) la definizione può essere eseguita con il pagamento del 5%, del 40% o del 90%?Nel caso in cui si sia verificata la doppia soccombenza dell'agenzia delle Entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte abbia emesso pronuncia di cassazione con rinvio sul ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate - depositata prima della data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2018, di conversione del decreto legge n. 119 del 2018 - il contribuente può definire la controversia con il pagamento del 15% del relativo valore, ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018.Nella situazione prospettata, il momento rilevante al fine di individuare l'importo dovuto per la definizione agevolata coincide, infatti, con la data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018, ossia con il 24 ottobre 2018, data alla quale la controversia era interessata da sentenza di Ctr sfavorevole all'Ufficio.

n.b. altrimenti è 100% !!

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15 Valore della controversia - Se in sede di costituzione in giudizio in primo o in secondo grado l'ufficio ha ritenuto di annullare in parte l'iniziale pretesa contestata nell'accertamento, facendone espressa menzione nelle controdeduzioni, ai fini della definizione il calcolo del dovuto dovrà considerare tale annullamento? Se parte della sentenza di primo o di secondo grado è divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'Ufficio e quindi su quella specifica questione non è più pendente alcuna lite (che si è ristretta alle sole vicende oggetto di impugnazione), la quantificazione della somma dovuta ai fini della definizione della lite dovrà scomputare dall'ultima sentenza tale parte (ormai definitiva)?Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018 prevede che «Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12» del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.Tanto premesso, si precisa che per la determinazione dell'effettivo valore della controversia vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato (cfr. circolare 22/E del 28 luglio 2017, paragrafo 4).

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16 Sanzioni collegate al tributoRientrano tra le sanzioni collegate al tributo (con gli effetti che ne conseguono ai fini della definizione della eventuale lite pendente) quelle irrogate ad un terzo (amministratore di fatto, professionista ecc.) in concorso con una società e calcolate sulla base dell'imposta evasa da quest'ultima ove detta imposta sia stata poi versata in acquiescenza, attraverso istituti deflattivi o pace fiscale?Le sanzioni irrogate a un terzo - quale l'amministratore di fatto - in concorso con la società, calcolate sulla base dell'imposta evasa dalla società stessa, rientrano tra le sanzioni collegate al tributo. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del Dl n. 119 del 2018, «in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione».Ne deriva che se il rapporto relativo al tributo è stato definito con il pagamento del tributo stesso, la lite instaurata dal terzo può definirsi senza versare alcun importo (cfr. paragrafo 5.4 della circolare n. 23/E del 25 settembre 2017).

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17 Spartiacque la data del 24 ottobreNel caso di sentenza di secondo grado o di rinvio della Corte di cassazione depositata dopo il 24 ottobre 2018 ai fini della definizione della lite pendente occorre considerare la situazione processuale a tale data o quella sopraggiunta?Ad esempio se un contribuente ha perso in primo e vinto in secondo grado ed il 30 ottobre 2018 la Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'agenzia delle Entrate ha cassato con rinvio alla Ctr la sentenza di appello, la definizione può avvenire con il pagamento del 15% delle maggiori imposte pretese?Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018, in caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% o del 15% del valore della controversia qualora tale soccombenza si sia verificata, rispettivamente, nella pronuncia di primo grado o di quella di secondo grado.Occorre, pertanto, far riferimento alla situazione processuale alla data del 24 ottobre 2018. Ciò comporta che nell'esempio prospettato la lite pendente può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia in quanto al 24 ottobre 2018 l'amministrazione finanziaria risultava soccombente in secondo grado.

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18 Sospensione termini impugnazione

Come occorre procedere per il calcolo corretto della scadenza del nuovo

termine di impugnazione in conseguenza della sospensione per 9 mesi

dei termini prevista dall'articolo 6 del decreto legge 119/2018?

Ad esempio, se è stata notificata una sentenza l'8 ottobre 2018:

soluzione 1: occorre prima calcolare i 60 giorni e poi dalla data che si

ottiene sommare i 9 mesi ed eventualmente i 31 giorni di pausa estiva?

Così facendo risulterebbe scadenza 8 ottobre 2019;

soluzione 2: occorre considerare quanti dei 60 giorni necessitano fino al

24 ottobre (data di entrata in vigore del decreto), aggiungere i 9 mesi,

poi aggiungere i restanti dai 60 giorni ed eventualmente la pausa estiva?

Così facendo risulterebbe scadenza 7 ottobre 2019.

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QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

18 Sospensione termini impugnazione – RISPOSTA AGENZIAAi sensi del comma 11 dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018, la durata della sospensione dei termini di impugnazione è predeterminata in 9 mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo - dal 1° al 31 agosto - di sospensione feriale. Quindi, al fine di applicare correttamente la sospensione, è necessario individuare in via preventiva la scadenza naturale del termine di impugnazione, comprensiva dell'eventuale sospensione feriale, e poi sommare i 9 mesi, con la precisazione che la durata della sospensione di cui al predetto comma 11 resta comunque pari a 9 mesi, anche nei casi in cui essa si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini.In definitiva, nell'esempio prospettato (sentenza notificata l'8 ottobre 2018), si ritiene che l'impugnazione possa essere proposta entro il 7 settembre 2019, tenuto conto che, come sopra precisato, alla data di scadenza naturale (7 dicembre 2018) vanno sommati i 9 mesi della sospensione di cui al comma 11 dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018, senza tener conto dell'ulteriore periodo della sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto).

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - ART. 6 –Definizione agevolata delle controversie tributarie

QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

19 Estinzione delle misure cautelariNel caso di adesione all'istituto della definizione delle liti pendenti o degli accertamenti, l'eventuale misura cautelare (ex articolo 22 del decreto legislativo 472/1997) già concessa dal presidente della Ctp o soltanto richiesta, viene meno considerato che di fatto si è perfezionata l'adesione con il pagamento della prima rata?Per espressa disposizione degli articoli 1, 2 e 6 del decreto legge n. 119 del 2018, le definizioni dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento e delle liti pendenti si perfezionano con il pagamento dell'intera somma da versare oppure della prima rata e, ove richiesto, con la presentazione della relativa dichiarazione (articolo 1) o domanda (articolo 6).

Il regolare perfezionamento della definizione agevolata produce un effetto estintivo della pretesa tributaria inerente alle violazioni constatate ovvero accertate e, nel caso di definizione della lite pendente, produce altresì, come riflesso processuale, l'estinzione del giudizio. Si tratta, pertanto, di effetti ai quali consegue il venir meno dell'efficacia di precedenti misure cautelari o esecutive, sempreché non siano riferite anche ad altre violazioni non oggetto della definizione agevolata.

Resta inteso che, in caso di inadempimento nei pagamenti delle rate successive alla prima si applicano le disposizioni relative al recupero coattivo delle restanti somme dovute.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - ART. 6 –Definizione agevolata delle controversie tributarie

QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

20 La quantificazione del dovutoL'articolo 6 del decreto legge 119/2018 prevede che «in caso di soccombenza dell'Agenzia... nell'ultima o unica pronuncia… depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento» di determinate percentuali a seconda dell'esito e del grado di giudizio. Alla data di entrata in vigore del decreto legge 119/2018 (24 ottobre 2018) esiste una sentenza favorevole di primo grado, mentre alla data di presentazione della domanda esiste una di secondo grado sfavorevole. Va versato il 40% o il 100 per cento?L'articolo 16 della legge 289/2002 individuava come data rilevante quella di presentazione della domanda.Per individuare il quantum dovuto per la definizione della controversia, l'articolo 6del decreto legge n. 119 del 2018 fa riferimento alla situazione processuale esistente alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), senza prendere in considerazione quella relativa al momento di presentazione della domanda di definizione agevolata, che va presentata entro il 31 maggio 2019. A norma del comma 4 dell'articolo 6, alla data di presentazione della domanda occorre comunque che il processo non si sia concluso con sentenza definitiva. Pertanto, nell'esempio prospettato l'importo dovuto per la definizione è pari al 40% del valore della controversia.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche,

iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della

dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9,

per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di

imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di

imponibile annuo. (SOPPRESSO COMMA 1)

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

2. Le società e le A.S.D. che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono avvalersi : a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’art. 2, versando un importo pari al 50 % delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’IVA, dovuta per intero, ed al 5 % delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti; b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all’art.6 con il versamento del: 1) 40 % del valore della lite e del 5 % delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

2) 10 % del valore della lite e del 5 % delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; 3) 50 % del valore della lite e del 10 % delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della societa' o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e'preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertateo in contestazione, relativamente a ciascun periodod'imposta, per il quale è stato emesso avvisod'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, e'superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRESo IRAP, accertata o contestata. (N.B. No IVA)

In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delledefinizioni agevolate degli atti di accertamento e delleliti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivipreviste.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 8 - Regolarizzazione imposte di consumo

Art. 8 - Definizione agevolata delle imposte di

consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater,

commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 9 – Dichiarazione integrativa speciale

1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere

errori od omissioni ed integrare, con le modalita' previste dal

presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31

ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative

addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi,

delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore

aggiunto. L'integrazione degli imponibili e' ammessa, nel limite

di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui

al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento

di quanto gia' dichiarato..

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 9 – Dichiarazione integrativa speciale

Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di

imponibile annuo per cui e' possibile l'integrazione ai

sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un

imponibile minore di 100.000 euro, nonche' in caso di

dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui

agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui

redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli

imponibili e' comunque ammessa sino a 30.000 euro

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 9 – IRREGOLARITA’ FORMALI

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di

obblighi o adempimenti, di natura formale, che non

rilevano sulla determinazione della base imponibile ai

fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul

pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre

2018, possono essere regolarizzate mediante il

versamento di una somma pari ad € 200 per ciascun

periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è

eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio

2019 e il 2 marzo 2020.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 9 – IRREGOLARITA’ FORMALI

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento

delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la

rimozione delle irregolarità od omissioni.

4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di

contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi

nell’ambito della procedura di V.D. - collaborazione

volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-

legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 9 – IRREGOLARITA’ FORMALI

5. La procedura non può essere esperita dai

contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e

patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio

dello Stato. (no QUADRO RW)

6. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27

luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni

commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del

processo verbale di constatazione, i termini di cui

all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -ART. 9 – IRREGOLARITA’ FORMALI

7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di

cui al comma 1 già contestate in atti divenuti

definitivi alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

8. Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle

entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del

presente articolo.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sonoapportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 16-bis:1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Comunicazioni,notificazioni e depositi telematici»;2) nel comma 1, il quarto periodo é sostituito dalseguente: «La comunicazione si intende perfezionata conla ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno deidifensori della parte.»;

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Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:«2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di postaelettronica certificata del difensore o della parte ed ove lostesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelleipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronicacertificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazionisono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteriadella Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodoprecedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo16.»;

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Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

34) il comma 3 dell’art. 16-bis/546 e' sostituito dal seguente:«3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicatinell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli attiprocessuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionaliesclusivamente con modalita' telematiche, secondo ledisposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successividecreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidentedella Commissione tributaria o il Presidente di sezione,se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se laquestione sorge in udienza, con provvedimento motivatopossono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelletelematiche.»;

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Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza

tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà

di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità

telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel

ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta

elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e

le notificazioni.»;

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributarioArt. 16 - Giustizia tributaria digitale

b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:«Art. 25-bis (Potere di certificazione diconformita’).1. Al fine del deposito e della notifica con modalitàtelematiche della copia informatica, anche per immagine,di un atto processuale di parte, di un provvedimento delgiudice o di un documento formato su supporto analogico edetenuto in originale o in copia conforme, il difensore e ildipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo dicui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, attestano la conformita' della copia al predettoatto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82. (ATTESE MODIFICHE ULTERIORI SULPUNTO)

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Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

«Art. 25-bis (Potere di certificazione diconformita’).2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso,anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e aiprovvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dallasegreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato allecomunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti eprovvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi inallegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio disegreteria, equivalgono all'originale anche se prividell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficiodi segreteria.

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Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

«Art. 25-bis (Potere di certificazione diconformita’).3. La copia informatica o cartacea munitadell'attestazione di conformita' ai sensi dei commiprecedenti equivale all'originale o alla copia conformedell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presentenel fascicolo informatico.4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presentearticolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' isoggetti di cui al presente articolo assumono ad ognieffetto la veste di pubblici ufficiali.».

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Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, nel testo vigenteantecedentemente alla data di entrata in vigore delpresente decreto, si interpreta nel senso che leparti possono utilizzare in ogni grado di giudizio lamodalita' prevista dal decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.163, e dai relativi decreti attuativi,indipendentemente dalla modalita' prescelta dacontroparte nonchè dall'avvenuto svolgimento delgiudizio di primo grado con modalità analogiche.(SANATORIA PER A.E.)

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Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova dellanotificazione o della comunicazione eseguite a mezzo diposta elettronica certificata e non sia possibile fornirlacon modalita' telematiche, il difensore o il dipendente dicui si avvalgono l'ente impositore, l'agente dellariscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter,della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui alperiodo precedente nel compimento di tali attivita'assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cuiall'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, puo' avvenire a distanza, su apposita richiestaformulata da almeno una delle parti nel ricorso o nelprimo atto difensivo, mediante un collegamentoaudiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilioindicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficioimpositore o dai soggetti della riscossione con modalita'tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciprocavisibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e lapossibilita' di udire quanto viene detto. Il luogo dove laparte processuale si collega in audiovisione e' equiparatoall'aula di udienza.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

4. Con uno o piu' provvedimenti del direttoregenerale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenzadella Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale,sono individuate le regole tecnico-operative perconsentire la partecipazione all'udienza a distanza, laconservazione della visione delle relative immagini, e leCommissioni tributarie presso le quali attivare l'udienzapubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese eper ogni sezione e' riservata alla trattazione dicontroversie per le quali e' stato richiesto il collegamentoaudiovisivo a distanza.

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D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, inprimo e in secondo grado, con ricorso notificato adecorrere dal 1° luglio 2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorreredal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.