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Antiriciclaggio e circolazione del contante
LOBBLIGO DI REGISTRAZIONE
Art. 36 comma 1 - D. Lgs. n. 231/2007
... i soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela
1. Obbligo di registrazione1. Obbligo di registrazione
Obbligo di registrazione e conservazione dei dati acquisiti in
ottemperanza della leggi sullantiriciclaggio.
Obbligo di registrazione e conservazione dei dati acquisiti in Obbligo di registrazione e conservazione dei dati acquisiti in
ottemperanza della leggi sullottemperanza della leggi sullantiriciclaggio.antiriciclaggio.
LOBBLIGO DI REGISTRAZIONE
Archivio unico
Art. 37 comma 1 del D.lgs. 231/2007
Lart. 37 comma 1, prevede che ai fini del rispetto degli obblighiregistrazione dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio siano tenuti a:
istituire un archivio unico
2. Obbligo di registrazione2. Obbligo di registrazione
Listituzione dellarchivio unico obbligatoria solo qualora vi siano dati da registrare. Se al contrario non ci sono dati da registrare non vi
lobbligo di istituire larchivio.
LListituzione dellistituzione dellarchivio unico archivio unico obbligatoria solo qualora vi siano dati obbligatoria solo qualora vi siano dati da registrare. Se al contrario non ci sono dati da registrare noda registrare. Se al contrario non ci sono dati da registrare non vi n vi
llobbligo di istituire lobbligo di istituire larchivio.archivio.
LOBBLIGO DI REGISTRAZIONE
Finalit
3. Obbligo di registrazione3. Obbligo di registrazione
le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti
le informazioni registrate possono essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o per corrispondenti analisi, effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorit competente
le registrazioni effettuate nellarchivio costituiscono un importante supporto, per lattivit di individuazione, da parte del professionista o del revisore contabile, delle operazioni sospette di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo da segnalare allUIF
Finalit
INFORMAZIONE DA REGISTRARE
4. Obbligo di registrazione4. Obbligo di registrazione
La registrazione dei dati relativi alladeguata verifica della clientela comporta listituzione dellanagrafe dei soggetti
La registrazione dei dati relativi alladeguata verifica della clientela comporta listituzione dellanagrafe dei soggetti
i clienti; i clienti;
Vanno riportati e codificati
i titolari effettivi (il soggetto per conto dei quali la persona agisce)i titolari effettivi (il soggetto per conto dei quali la persona agisce)
i rappresentanti dei clienti; i rappresentanti dei clienti;
INFORMAZIONE DA REGISTRARE
5. Obbligo di registrazione5. Obbligo di registrazione
Per le persone fisiche devono essere indicatePer le persone fisiche devono essere indicate
complete generalitcomplete generalit
data dellavvenuta identificazionedata dellavvenuta identificazione
codice fiscale, ove attribuitocodice fiscale, ove attribuito
estremi del documento di identificazioneestremi del documento di identificazione
scopo e natura della prestazione professionalescopo e natura della prestazione professionale
INFORMAZIONE DA REGISTRARE
6. Obbligo di registrazione6. Obbligo di registrazione
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicatePer i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicate
complete generalitcomplete generalit
data dellavvenuta identificazionedata dellavvenuta identificazione
codice fiscale / partita IVAcodice fiscale / partita IVA
estremi del documento di identificazioneestremi del documento di identificazione
scopo e natura della prestazione professionalescopo e natura della prestazione professionale
I DATI DELLE OPERAZIONI E DELLE PRESTAZIONI PROFESS IONALI
7. Obbligo di registrazione7. Obbligo di registrazione
Rapporti continuativi e
prestazioni professionali
prestazioni per le quali si presume, al momento in cui iniziano, che abbiano una certa durata es: la consulenza in campo
amministrativo e la tenuta della contabilit
prestazioni per le quali si presume, al momento in cui iniziano, che abbiano una certa durata es: la consulenza in campo
amministrativo e la tenuta della contabilit
Per tali operazioni devono essere registrati i segu enti datiPer tali operazioni devono essere registrati i segu enti dati
dati identificativi del cliente e delleventuale titolare effettivodati identificativi del cliente e delleventuale titolare effettivo
descrizione sintetica della tipologia di prestazioneprofessionale fornitadescrizione sintetica della tipologia di prestazioneprofessionale fornita
scopo e natura prevista della prestazione professionalescopo e natura prevista della prestazione professionale
I DATI DELLE OPERAZIONI E DELLE PRESTAZIONI PROFESS IONALI
8. Obbligo di registrazione8. Obbligo di registrazione
Operazioni di importo pari o superiore ad
15.000
esempio, il professionista ha ricevuto dal cliente lincarico di assisterlo nella stipula di un contratto di locazione dellimporto
annuo di 18.000
esempio, il professionista ha ricevuto dal cliente lincarico di assisterlo nella stipula di un contratto di locazione dellimporto
annuo di 18.000
Per tali operazioni deve essere indicata Per tali operazioni deve essere indicata
Data, causale e tipologia delloperazioneData, causale e tipologia delloperazione
importo, mezzi di pagamentoimporto, mezzi di pagamento
dati identificativi del soggetto che effettua loperazione e del soggetto per conto del quale effettivamente operadati identificativi del soggetto che effettua loperazione e del soggetto per conto del quale effettivamente opera
COME REGISTRARE LE INFORMAZIONI
Larticolo 38 stabilisce che i professionisti, di cui allarticolo 12, ed i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui allarticolo 13, comma 1 lettera b), sono tenuti ad;
istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.
9. Obbligo di registrazione9. Obbligo di registrazione
E fatta in tutti i casi salva la facolt di istituire, in alternativa allarchivio, un registro della clientela antiriciclaggio tenuto in forma cartacea .
EE fatta in tutti i casi salva la facoltfatta in tutti i casi salva la facolt di istituire, in di istituire, in alternativaalternativa allallarchivio, archivio, un un registro della clientelaregistro della clientela antiriciclaggio antiriciclaggio tenuto in forma cartaceatenuto in forma cartacea ..
COME REGISTRARE LE INFORMAZIONI
10. Obbligo di registrazione10. Obbligo di registrazione
Il registro cartaceo
numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o del revisore, ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto
con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone
COME REGISTRARE LE INFORMAZIONI
Termine per rispondere alle richieste
11. Obbligo di registrazione11. Obbligo di registrazione
Chi opter per il registro cartaceo
avr la possibilit di rispondere alle richieste di acquisizione informative e documentali entro il termine di tre giorni dalla
richiesta , possibilit questa che stranamente non pare contemplata per chi gestir i dati a mezzo del registro informatico.
Lorganizzazione interna
LORGANIGRAMMA
13. Lorganizzazione interna 13. Lorganizzazione interna
Al fine di prevenire eventuali contestazioni da parte delle autorit
di vigilanza, e le conseguenti rilevanti sanzioni amministrative e, in
alcuni casi, penali, gli studi professionali devono "strutturarsi" in
modo da rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa
antiriciclaggio.
Al fine di prevenire eventuali contestazioni da parte delle autorit
di vigilanza, e le conseguenti rilevanti sanzioni amministrative e, in
alcuni casi, penali, gli studi professionali devono "strutturarsi" in
modo da rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa
antiriciclaggio.
LORGANIGRAMMA
14. Lorganizzazione interna 14. Lorganizzazione interna
Necessario verificare che lo studio abbia istituito rispettivamente:Necessario verificare che lo studio abbia istituito rispettivamente:
un'organizzazione interna, prevedendo deleghe e incarichi antiriciclaggio a ciascuno dei componenti dello studio;
un fascicolo antiriciclaggio per singolo cliente, completo con idocumenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica della clientela;
un registro antiriciclaggio tenuto a mezzo di strumenti informatici ovvero su supporto cartaceo.
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Organigramma antiriciclaggio
15. Lorganizzazione interna 15. Lorganizzazione interna
opportuno che ciascuno studio definisca un "organigramma
antiriciclaggio", indicando nel dettaglio i ruoli di professionisti e
collaboratori in relazione ai diversi adempimenti prescritti dalla
normativa
opportuno che ciascuno studio definisca un "organigramma "organigramma
antiriciclaggio",antiriciclaggio", indicando nel dettaglio i ruoli di professionisti e
collaboratori in relazione ai diversi adempimenti prescritti dalla
normativa
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Organigramma antiriciclaggio
Sar utile:
individuare il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale;
definire una procedura interna rispetto agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sul contante;
determinare il responsabile della procedura di identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonch il soggetto incaricato di raccogliere i documenti essenziali (dichiarazioni, documenti identificativi, visure societarie, eccetera) nel fascicolo della clientela;
16. Lorganizzazione interna 16. Lorganizzazione interna
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Organigramma antiriciclaggio
individuare il soggetto responsabile della registrazione dei dati negli archivi antiriciclaggio;
eventualmente incaricare un collaboratore per la verifica della tempestivit e correttezza dei dati inseriti negli archivi antiriciclaggio;
formalizzare le deleghe nominative a collaboratori e dipendenti;
definire un piano annuale di formazione dei professionisti e dipendenti dello studio ai fini antiriciclaggio.
17. Lorganizzazione interna 17. Lorganizzazione interna
FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO
18. Lorganizzazione interna 18. Lorganizzazione interna
Nel fascicolo antiriciclaggio occorrer conservare tutti i documenti utilizzati
per l'adeguata verifica della clientela
Nel fascicolo antiriciclaggio occorrer conservare tutti i documenti utilizzati
per l'adeguata verifica della clientela
Documenti utilizzati per ladeguata verifica della clientelaDocumenti utilizzati per ladeguata verifica della clientela
le dichiarazioni antiriciclaggio dei clienti, previste dagli articoli18, 19 e 21 del Dlgs 231/2007;le dichiarazioni antiriciclaggio dei clienti, previste dagli articoli18, 19 e 21 del Dlgs 231/2007;
le schede di identificazione predisposte dai professionisti;le schede di identificazione predisposte dai professionisti;
le fotocopie del documento di riconoscimento del codice fiscale e della partita Iva del cliente/rappresentante legalele fotocopie del documento di riconoscimento del codice fiscale e della partita Iva del cliente/rappresentante legale
FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO
19. Lorganizzazione interna 19. Lorganizzazione interna
Documenti utilizzati per ladeguata verifica della clientelaDocumenti utilizzati per ladeguata verifica della clientela
un documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato professionale (ad esempio procura o delibera della societ/ente) e la visura camerale della societ;
un documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato professionale (ad esempio procura o delibera della societ/ente) e la visura camerale della societ;
-l'eventuale documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;-l'eventuale documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
la scheda di valutazione del rischio, predisposta dal professionista ex art.20 del Dlgs 231/2007: in questa scheda, nell'ottica di un eventuale controllo, sarebbe opportuno inserire un appunto sulla "ragionevolezza" dell'operazione ovvero su comportamenti anomali del cliente
la scheda di valutazione del rischio, predisposta dal professionista ex art.20 del Dlgs 231/2007: in questa scheda, nell'ottica di un eventuale controllo, sarebbe opportuno inserire un appunto sulla "ragionevolezza" dell'operazione ovvero su comportamenti anomali del cliente
CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Termini di trenta giorni
Art. 36 comma 3
20. Lorganizzazione interna 20. Lorganizzazione interna
Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e,
comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al
compimento delloperazione ovvero allapertura, dalla variazione e
al termine della prestazione professionale
Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e,
comunque, comunque, non oltre il trentesimo giornonon oltre il trentesimo giorno successivo al successivo al
compimento dellcompimento delloperazione ovvero alloperazione ovvero allapertura, dalla variazione e apertura, dalla variazione e
al termine della prestazione professionaleal termine della prestazione professionale
CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Decorrenza del termine
21. Lorganizzazione interna 21. Lorganizzazione interna
dalla data di esecuzione della prestazione professionale, per i dati destinati a confluire nel sotto archivio Dati delle prestazioni professionali, di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell'articolo 5 del vecchio Regolamento antiriciclaggio;
dal momento dellidentificazione, del cliente e/o del soggetto per conto del quale esso opera, per i dati destinati a confluire nel sotto archivio Anagrafe dei clienti e dei soggetti per conto dei quali essi hanno agito;
Le informazioni
devono essere inserite
nellarchivio unico entro 30
giorni, che decorrono
CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Decorrenza del termine
22. Lorganizzazione interna 22. Lorganizzazione interna
dalla fine della prestazione professionale: il comma 3 dellarticolo 36 D.lgs. 231/2007, in ultima analisi, da la possibilit di registrare le informazioni al pi tardi entro trenta giorni dalla fine della prestazione professionale o delloperazione.
dal momento in cui si viene a conoscenza di modifiche, per quanto concerne le variazioni ed integrazioni di dati ed informazioni gi iscritti. Si evidenzia come la normativa preveda che, in questo caso, si debba conservare evidenza dellinformazione precedente;
Le informazioni
devono essere inserite
nellarchivio unico entro 30
giorni, che decorrono
CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Compilazione prestazioni professionali - Provvedimento UIC del 24
febbraio 2006
23. Lorganizzazione interna 23. Lorganizzazione interna
Per le prestazioni professionali consistenti nellaPer le prestazioni professionali consistenti nella
tenuta della contabilit; tenuta di paghe e contributi; esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e
assistenza;
oggetto di registrazione solo il conferimento delli ncarico. oggetto di registrazione solo il conferimento delloggetto di registrazione solo il conferimento dell incarico.incarico.
CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Conservazione per dieci anni
I dati e le informazioni inclusi nel sotto-archivio dati relativi alla prestazione professionale devono essere conservati nellarchivio per dieci anni, decorrenti dalla conclusione della prestazione professionale.
per il sotto-archivio contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti, la cancellazione di un soggetto subordinata alla avvenuta cancellazione, dal relativo sotto-archivio, di tutte le prestazioni professionali in cui il soggetto coinvolto.
24. Lorganizzazione interna 24. Lorganizzazione interna
CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Cessazione della prestazione
25. Lorganizzazione interna 25. Lorganizzazione interna
Alla cessazione del rapporto o della prestazione professionale la
norma non prevede alcun adempimento, ma pu essere utile
annotare nellarchivio la registrazione con la data di conclusione
del rapporto.
Alla Alla cessazione del rapportocessazione del rapporto o della prestazione professionale la o della prestazione professionale la
norma non prevede alcun adempimento, ma pu essere utile norma non prevede alcun adempimento, ma pu essere utile
annotare nellannotare nellarchivio la registrazione con la data di conclusione archivio la registrazione con la data di conclusione
del rapporto.del rapporto.
Ladeguata verifica della clientela
Adeguata verifica alla clientelaAdeguata verifica alla clientela :: principale obbligo posto dalla nuova disciplina antiriciclaggio a carico dei professionisti
DlgsDlgs 231/2007231/2007
27. Ladeguata verifica della clientela27. Ladeguata verifica della clientela
Si assistito al passaggio dal riferimento a specifici obblighi di identificazione della clientela a un pi esteso dovere da parte dei
destinatari di customer due diligence , da espletare per mezzo di piampie informazioni e di un monitoraggio continuo del rapporto con i clienti,
peraltro attraverso uno specifico approccio basato sul rischio
Si assistito al passaggio dal riferimento a specifici obblighi di identificazione della clientela a un pi esteso dovere da parte dei
destinatari di customer due diligence , da espletare per mezzo di piampie informazioni e di un monitoraggio continuo del rapporto con i clienti,
peraltro attraverso uno specifico approccio basato sul rischio
La valutazione del rischio diventa in concreto uno degli elementi cardine del nuovo sistema antiriciclaggio.
La valutazione del rischio diventa in concreto uno degli La valutazione del rischio diventa in concreto uno degli elementi cardine del nuovo sistema antiriciclaggio.elementi cardine del nuovo sistema antiriciclaggio.
PRESUPPOSTI
Per i professionisti gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivit professionale, sia essa svolta in forma individuale, associata o societaria, devono sussistere al ricorrere delle seguenti situazioni:
la prestazione professionale ha a oggetto mezzi di pagamento, beni o utilit di valore pari o superiore a 15mila euro;
si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con pi operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
28. Ladeguata verifica della clientela28. Ladeguata verifica della clientela
PRESUPPOSTI
tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
quando vi sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
quando vi sono dubbi sulla veridicit o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
29. Ladeguata verifica della clientela29. Ladeguata verifica della clientela
CONTENUTO
30. Ladeguata verifica della clientela30. Ladeguata verifica della clientela
Il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica volto a
identificare il cliente e verificarne l'identit sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;identificare il cliente e verificarne l'identit sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
identificare il titolare effettivo e verificarne l'identitidentificare il titolare effettivo e verificarne l'identit
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionaleottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale
svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionalesvolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale
PROBLEMATICA PER I PROFESSIONISTI
31. Ladeguata verifica della clientela31. Ladeguata verifica della clientela
Individuazione del titolare effettivo, definito dal legislatore come la persona
fisica per conto della quale realizzata un'operazione o un'attivit, ovvero,
nel caso di entit giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedono o controllano tale entit, ovvero ne risultano
beneficiari secondo i criteri di cui ad un allegato al decreto antiriciclaggio
Individuazione del titolare effettivo, definito dal legislatore come la persona
fisica per conto della quale realizzata un'operazione o un'attivit, ovvero,
nel caso di entit giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedono o controllano tale entit, ovvero ne risultano
beneficiari secondo i criteri di cui ad un allegato al decreto antiriciclaggio
La segnalazione delle operazioni sospette
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Art. 41 del D.lgs. 231/2007
... i soggetti indicati negli articoli 12 (professionisti) e 13 (revisori
contabili) inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta
quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare
che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
33. La segnalazione delle operazioni sospette 33. La segnalazione delle operazioni sospette
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Finalit
34. La segnalazione delle operazioni sospette 34. La segnalazione delle operazioni sospette
Prestare collaborazione attiva allAutorit antiriciclaggio ai fini della
prevenzione del rischio di utilizzo del sistema economico finanziario
allo scopo di impiegare denaro, beni ed altre utilit provenienti da
delitti non colposi
Prestare collaborazione attiva allAutorit antiriciclaggio ai fini della
prevenzione del rischio di utilizzo del sistema economico finanziario
allo scopo di impiegare denaro, beni ed altre utilit provenienti da
delitti non colposi
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Finalit
35. La segnalazione delle operazioni sospette 35. La segnalazione delle operazioni sospette
Tutelare il sistema economico e finanziario con misure di
prevenzione per impedirne lutilizzo a fini di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo prevedendo canoni di comportamento
per i soggetti destinatari degli obblighi.
Tutelare il sistema economico e finanziario con misure di
prevenzione per impedirne lutilizzo a fini di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo prevedendo canoni di comportamento
per i soggetti destinatari degli obblighi.
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Presupposti della segnalazione
ConoscenzaSospettoSussistenza di ragionevoli motivi per sospettare
che:
siano in corso;siano state compiute; siano state tentate:
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.terrorismo.
36. La segnalazione delle operazioni sospette 36. La segnalazione delle operazioni sospette
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Attivit professionale - Art. 3 del D.Lgs 231/2007
Lobbligo di segnalazione si verifica quando le informazioni possedute o acquisite derivino dallambito della propria attivit istituzionale o professionale .
37. La segnalazione delle operazioni sospette 37. La segnalazione delle operazioni sospette
Non rilevano, ai fini dellapplicazione della normativa in esameNon rilevano, ai fini dellNon rilevano, ai fini dellapplicazione della normativa in esameapplicazione della normativa in esame
n le notizie acquisite nel corso di attivit espletate a titolo personale o, comunque, non professionalenn le notizie acquisite nel corso di attivitle notizie acquisite nel corso di attivit espletate a titolo espletate a titolo personale o, comunque, non professionalepersonale o, comunque, non professionale
n quanto il professionista dovesse avere appreso, anche nello svolgimento del proprio mandato, in un contesto diverso dalle operazioni compiute o richieste dai clienti
nn quanto il professionista dovesse avere appreso, anche nello quanto il professionista dovesse avere appreso, anche nello svolgimento del proprio mandato, in un contesto diverso dalle svolgimento del proprio mandato, in un contesto diverso dalle operazioni compiute o richieste dai clientioperazioni compiute o richieste dai clienti
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Attivit investigativa
38. La segnalazione delle operazioni sospette 38. La segnalazione delle operazioni sospette
Il professionista non deve effettuare alcuna attivit investigativa ma
si deve limitare ad utilizzare le informazioni in proprio possesso,
acquisite nel corso dellattivit professionale prestata, avvalendosi
anche della propria esperienza e capacit di valutazione.
Il professionista non deve effettuare alcuna attivit investigativa ma
si deve limitare ad utilizzare le informazioni in proprio possesso,
acquisite nel corso dellattivit professionale prestata, avvalendosi
anche della propria esperienza e capacit di valutazione.
Il sospetto deve essere sorretto da:
motivi razionali;
basati sulla normale diligenza;
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE
Sospetto
39. La segnalazione delle operazioni sospette 39. La segnalazione delle operazioni sospette
Lobbligo di segnalazione scatta nel momento in cui il professionista ha
il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Lobbligo di segnalazione scatta nel momento in cui il professionista ha
il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE
Comportamento del professionista
40. La segnalazione delle operazioni sospette 40. La segnalazione delle operazioni sospette
Per lassolvimento dellobbligo di segnalazione, i professionisti dovranno
1.avere una adeguata conoscenza dei propri clienti;2.conoscere le finalit perseguite dai clienti stessi;3.valutare la continuit dei rapporti intrattenuti con i clienti, con riguardo
sia alle operazioni compiute che a quelle richieste, rilevando cos le eventuali incongruenze rispetto:
1.avere una adeguata conoscenza dei propri clienti;2.conoscere le finalit perseguite dai clienti stessi;3.valutare la continuit dei rapporti intrattenuti con i clienti, con riguardo
sia alle operazioni compiute che a quelle richieste, rilevando cos le eventuali incongruenze rispetto:
alla capacit economica del cliente o del soggetto terzo per conto del quale egli opera;
alle attivit svolte dal cliente o dal soggetto terzo; al profilo di rischio di riciclaggio presente nelloperazione.
alla capacit economica del cliente o del soggetto terzo per conto del quale egli opera;
alle attivit svolte dal cliente o dal soggetto terzo; al profilo di rischio di riciclaggio presente nelloperazione.
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE
Conoscenza dei clienti
41. La segnalazione delle operazioni sospette 41. La segnalazione delle operazioni sospette
attivit svolte dai clienti;operazioni compiute dai clienti;strumenti utilizzati; interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari,
associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della propriet o della gestione;
utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore
Aspetti oggettivi
La conoscenza che il professionista ha dei propri clienti si deve
basare su
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE
Conoscenza dei clienti
42. La segnalazione delle operazioni sospette 42. La segnalazione delle operazioni sospette
soggetti insediati in localitcaratterizzati da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati;
soggetti dei quali noto il coinvolgimento in attivit illecite.
Aspetti soggettivi
La conoscenza che il professionista ha dei propri clienti si deve
basare su
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE
Informazioni
I professionisti si debbono avvalere:
sia delle informazioni che vengono loro fornite, nel corso delladeguata verifica della clientela e dellidentificazione degli eventuali soggetti per conto dei quali i clienti operano;
che delle informazioni disponibili in virt dellattivit professionale prestata: a tale fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dellincarico.
43. La segnalazione delle operazioni sospette 43. La segnalazione delle operazioni sospette
MODALIT DI ADEMPIMENTO DELLOBBLIGO
44. La segnalazione delle operazioni sospette 44. La segnalazione delle operazioni sospette
La segnalazione va effettuata senza ritardo, e comunque, ove
possibile, prima del compimento dell'operazione oggetto della
prestazione professionale.
La segnalazione va effettuata senza ritardo, e comunque, ove
possibile, prima del compimento dell'operazione oggetto della
prestazione professionale.
MODALIT DI ADEMPIMENTO DELLOBBLIGO
Istruzioni dallUic
45. La segnalazione delle operazioni sospette 45. La segnalazione delle operazioni sospette
Dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi
rappresentando tutti gli elementi in grado di aiutare a ricostruire la vicenda che abbia alimentato il sospetto del
professionista, oltre, ovviamente, i motivi del sospetto medesimo.
rappresentando tutti gli elementi in grado di aiutare a ricostruire la vicenda che abbia alimentato il sospetto del
professionista, oltre, ovviamente, i motivi del sospetto medesimo.
MODALIT DI ADEMPIMENTO DELLOBBLIGO
Elementi di identificazione
Elementi di identificazione della persona cui l'operazione va riferita:
sesso della persona fisica;
data di costituzione dell'ente;
sigla (in quanto diversa dalla denominazione);
natura giuridica;
elementi identificativi completi del legale rappresentante dell'ente cui imputare effettivamente l'operazione;
profilo economico del segnalato: evidenziazione di tutte le attivita lui anche indirettamente riconducibili.
46. La segnalazione delle operazioni sospette 46. La segnalazione delle operazioni sospette
Gli indicatori di anomalia
INDICATORI DI ANOMALIA DELLUIC
Gli indicatori elaborati dallUic possono essere relativi:
al comportamento del cliente; al profilo economico patrimoniale del cliente; alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto
delle prestazioni; a tutte le categorie di operazioni; ad operazioni immobiliari; alla costituzione e alla amministrazione di imprese, societ, trust ed enti
analoghi; ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio; all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi.
48. Gli indicatori di anomalia 48. Gli indicatori di anomalia
RINVIO SENZA RAGIONE DELLA PRESENTAZIONE
Indicatore di anomalia
49. Gli indicatori di anomalia 49. Gli indicatori di anomalia
Comportamento del cliente
rinvio senza ragione della presentazione di documenti azienda
rinvio senza ragione della presentazione di documenti azienda
Profilo economico-
patrimoniale del cliente
richiesta di prestazioni, in assenza di plausibili giustificazioni, palesemente non
abituali e/o giustificative rispetto alla normale attivit del cliente
richiesta di prestazioni, in assenza di plausibili giustificazioni, palesemente non
abituali e/o giustificative rispetto alla normale attivit del cliente
Indicatore di anomalia
RINVIO SENZA RAGIONE DELLA PRESENTAZIONE
Indicatore di anomalia
50. Gli indicatori di anomalia 50. Gli indicatori di anomalia
Categorie di operazioni
le operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato:
le anomali collegabili ai mezzi di pagamento utilizzati: ad esempio, lutilizzo di banconote in tagli inusuali per il tipo di operazione effettuata.
le operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato:
le anomali collegabili ai mezzi di pagamento utilizzati: ad esempio, lutilizzo di banconote in tagli inusuali per il tipo di operazione effettuata.
Costituzione ed amministrazioni
di imprese
lautorit di vigilanza ritiene che lattenzione debba essere posta alle prestazioni professionali richieste
per dissimulare o ostacolare lidentificazione delleffettiva titolarit e della provenienza delle
disponibilit finanziarie coinvolte.
lautorit di vigilanza ritiene che lattenzione debba essere posta alle prestazioni professionali richieste
per dissimulare o ostacolare lidentificazione delleffettiva titolarit e della provenienza delle
disponibilit finanziarie coinvolte.
Indicatore di anomalia
Segnalazione e anonimato
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA
52. Segnalazione e anonimato 52. Segnalazione e anonimato
I professionisti
devono inviare all'Uif una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivo ragionevole per sospettare, che siano in corso o che
siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
devono inviare all'Uif una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivo ragionevole per sospettare, che siano in corso o che
siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Definizione "allargata" di riciclaggio
il caso, ad esempio, dell'"autoriciclaggio" nel l'attivo aziendale, o nel pagamento dei salari, delle somme rinvenienti da un omesso versamento di imposte per un importo superiore a 50mila euro, delitto previsto e punito dagli articoli 10-bis, ter e quater della legge 74/2000, di cui pi che probabile che il professionista abbia conoscenza in ragione della funzione esercitata.
.... potrebbe essere sanzionata in via amministrativa con un ammontare dall'1% al 40% del l'importo dell'operazione non segnalata e, nei casi pi gravi, con la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani, di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
53. Segnalazione e anonimato 53. Segnalazione e anonimato
Omessa segnalazioneOmessa segnalazione
La mancata sospensione di un'operazione sospetta co mporta una sanzione pecuniaria fino a 200mila euro
54. Segnalazione e anonimato 54. Segnalazione e anonimato
L'identit del segnalante deve essere trattata, dagli ordini professionali e
dalle autorit, assicurando massima riservatezza e, in caso di
comunicazione all'autorit giudiziaria, non pu essere menzionata, al fine
di garantirne l'anonimato
L'identit del segnalante deve essere trattata, dagli ordini professionali e
dalle autorit, assicurando massima riservatezza e, in caso di
comunicazione all'autorit giudiziaria, non pu essere menzionata, al fine
di garantirne l'anonimato
l'identit sar rivelata solo se indispensabile ai fi ni dell'accertamento del reato, previa richiesta del l 'autorit
giudiziaria mediante decreto motivato.
Le nuove limitazioni alla circolazione del
contante
art. 49 - Limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore - il quale:
oltre ad inasprire le limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore gi previste dalla normativa antiriciclaggio previgente, ne ha introdotto di nuove.
art. 50 - Limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore - il quale:
lapertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
Lutilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
PREMESSA - D.LGS N. 231/2007
56. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
56. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
LIMITI DI TRASFERIMENTO CONTANTE
57. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
57. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
2.500
Dal13.08.11 al 5.12.11
5.000
Dal 31.05.10
al 12.08.11
1.00012.5005.000Importo
superiore a 12.500
Dal 6.12.11
Dal 25.06.08
al 30.05.10
Dal 30.04.08
al 24.06.08
Fino al 29.04.08
SOGGETTI DIVERSI
58. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
58. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
soci e societ;
clienti e fornitori.
I limiti che scattano nella circolazione del contante tra soggetti diversi riguardano i rapporti tra:
SOGGETTI DIVERSI
Il FRAZIONAMENTO DELLOPERAZIONE
Il frazionamento dei pagamenti in denaro contante valore complessivo
59. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
59. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Leffettuazione di molteplici trasferimenti di denaro contante,
singolarmente di importo inferiore alle soglie delineate, ma di
ammontare complessivo superiore, devono essere o meno
assoggettati alla disciplina in esame?
Leffettuazione di molteplici trasferimenti di denaro contante,
singolarmente di importo inferiore alle soglie delineate, ma di
ammontare complessivo superiore, devono essere o meno
assoggettati alla disciplina in esame?
Il FRAZIONAMENTO DELLOPERAZIONE
Il frazionamento dei pagamenti in denaro contante va lore complessivo
Allavverbio complessivamente si attribuisce un valore meramente oggettivo, ritenendo che esso imponga semplicemente che, nellambito di uno stesso trasferimento, si debbano cumulare le varie specie di mezzi di pagamento indicate nella disposizione;
60. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
60. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
30 novembre 2011 - Trattasi dellipotesi di un trasferimento pari complessivamente ad 7.000, eseguito: per 4.000 in contanti; per 3.000 in titoli al portatore.
EsempioEsempio
IL RISCHIO DI PRELEVAMENTI E APPORTI
Evitare i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sottosoglia, fra soci e societ, (siano esse di capitali o di persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 1.000,00 euro.
61. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
61. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
La soluzione consigliata quella di utilizzare movimentazioni in conto
corrente , mentre le operazioni in contanti , che cumulativamente
eccedessero i 1.000 euro , sono possibili unicamente se derivanti da
delibere distinte per ciascuna operazione.
La soluzione consigliata quella di utilizzare movimentazioni in conto
corrente , mentre le operazioni in contanti , che cumulativamente
eccedessero i 1.000 euro , sono possibili unicamente se derivanti da
delibere distinte per ciascuna operazione.
TRASFERIMENTO A MEZZO BANCA
I meccanismi previsti dallobbligo di canalizzazion e non si applicano:
ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa , nonch ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati nel trasporto di denaro contante, titoli o valori senza limpiego di guardie particolari giurate.
62. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
62. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
TRASFERIMENTO A MEZZO BANCA
63. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
63. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
La normativa non si applica in quanto il comma 17 prevede che inquesti casi restino ferme le particolari disposizioni, per essi previste:
La normativa non si applica in quanto il comma 17 prevede che inLa normativa non si applica in quanto il comma 17 prevede che inquesti casi restino ferme le particolari disposizioni, per essi questi casi restino ferme le particolari disposizioni, per essi previste: previste:
ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici;ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici;ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici;
alle erogazioni comunque disposte, dallo Stato o da altri enti pubblici, verso altri soggetti;alle erogazioni comunque disposte, dallo Stato o da altri enti alle erogazioni comunque disposte, dallo Stato o da altri enti pubblici, verso altri soggetti;pubblici, verso altri soggetti;
ai versamenti nelle mani dellufficiale giudiziario, di cui allarticolo 494 del codice di procedura civile;ai versamenti nelle mani dellai versamenti nelle mani dellufficiale giudiziario, di cui ufficiale giudiziario, di cui allallarticolo 494 del codice di procedura civile;articolo 494 del codice di procedura civile;
PREMESSA
Il comma 1 dell'articolo 12 del DL n. 201/2011 prevede labbassamento a 1.000 del limite delluso del contante e di titoli al portatore
64. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
64. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
1.000Dal 6.12.2011
2.500Dal 13.8.2011
fino al 5.12.2011
Trasferimenti in contante
Utilizzo assegni trasferibili
Utilizzo libretti di deposito
al portatore
LUTILIZZO DEL CONTANTE
I trasferimenti eccedenti il limite di 1.000 vanno eseguiti tramite intermediari abilitati
65. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
65. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di
denaro contante
non pi possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in ununica soluzione in contante di importo pari o superiore a 1.000.
non pi possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in ununica soluzione in contante di importo pari o superiore a 1.000.
Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita)
dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed stato
introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli
intermediari abilitati, perch negli archivi tenuti ne resti traccia
Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita)
dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed stato
introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli
intermediari abilitati, perch negli archivi tenuti ne resti traccia
TRASFERIMENTI A RISCHIO
66. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
66. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Sono riconducibili nella fattispecie in rassegna i trasferimenti di trasferimenti di denarodenaro senzasenza che si sia necessariamente verificato llacquistoacquisto di un bene o di un servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento.
Trasferimenti di denaro senza acquisti
Esempio: un finanziamento effettuato dai soci in contanti per un importo pari o
superiore a 1.000 euro; la restituzione in contanti del medesimo finanziamento, sempre per
importi pari o superiori alla predetta soglia.
Esempio: un finanziamento effettuato dai soci in contanti per un importo pari o
superiore a 1.000 euro; la restituzione in contanti del medesimo finanziamento, sempre per
importi pari o superiori alla predetta soglia.
TRASFERIMENTI A RISCHIO
67. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
67. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Rappresentano certamente circostanze che integrano sicuramente lipotesi di infrazione:
il pagamento in contanti di una fattura o di una prestazione semprech, beninteso, la somma di denaro contante sia pari o superiore a 1.000 euro.
Il pagamento di fattureIl pagamento di fatture
TRASFERIMENTI A RISCHIO
68. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
68. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Il trasferimento di denaro contante
Sul punto specifico la disposizione sufficientemente chiara laddove si afferma che linfrazione viene commessa solo per i trasferimenti di denaro contante (per importi pari o superiore a1.000 euro) effettuati tra soggetti diversi .
Trasferimento di somme tra societ
non determina alcuna violazione senza il tramite di un istituto di credito da un conto allaltro della medesima societ.
non determina alcuna violazione senza il tramite di un istituto di credito da un conto allaltro della medesima societ.
OPERAZIONI FRAZIONATE
La limitazione al contante riguarda il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. operazioni operazioni frazionatefrazionate ,, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
69. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
69. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
L'operazione frazionata considerata dalla legge antiriciclaggio un comportamento fraudolento. Il pagamento si riferisce a
un'operazione unitaria sotto il profilo economico ma compiuta in momenti diversi per il solo scopo di aggirare la norma che vuole
invece farla emergere
L'operazione frazionata considerata dalla legge antiriciclaggio un comportamento fraudolento. Il pagamento si riferisce a
un'operazione unitaria sotto il profilo economico ma compiuta in momenti diversi per il solo scopo di aggirare la norma che vuole
invece farla emergere
Frazionamento Frazionamento
OPERAZIONI FRAZIONATE
LE SANZIONI
70. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
70. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Sanzione Sanzione
Dall1% al 40% dellimporto trasferito e comunque non inferiore a 3.000.
Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione applicabile compresa tra il 5% e il 40% dellimporto trasferito, fermo restando limporto minimo della sanzione pari a 3.000.
In caso di violazione dellobbligo di comunicazione al MEF applicabile la sanzione dal 3% al 30% dellimporto delloperazione e comunque non inferiore a 3.000.
Dall1% al 40% dellimporto trasferito e comunque non inferiore a 3.000.
Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione applicabile compresa tra il 5% e il 40% dellimporto trasferito, fermo restando limporto minimo della sanzione pari a 3.000.
In caso di violazione dellobbligo di comunicazione al MEF applicabile la sanzione dal 3% al 30% dellimporto delloperazione e comunque non inferiore a 3.000.
LUTILIZZO DEGLI ASSEGNI
Le Banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilit, la quale va apposta su assegni circolari e
vaglia postali o cambiari
71. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
71. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
pagando 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera
a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla
banca ovvero alle PosteI moduli in forma libera, (senza la clausola di non
trasferibilit ) sono rilasciati soltanto
LUTILIZZO DEGLI ASSEGNI
LE SANZIONI
72. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
72. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Sanzione Sanzione
Dall1% al 40% dellimporto trasferito e comunque non inferiore a 3.000.
Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione applicabile compresa tra il 5% e il 40% dellimporto trasferito, fermo restando limporto minimo della sanzione pari a 3.000 sar pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000.
In caso di violazione dellobbligo di comunicazione al MEF applicabile la sanzione dal 3% al 30% dellimporto delloperazione e comunque non inferiore a 3.000.
Dall1% al 40% dellimporto trasferito e comunque non inferiore a 3.000.
Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione applicabile compresa tra il 5% e il 40% dellimporto trasferito, fermo restando limporto minimo della sanzione pari a 3.000 sar pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000.
In caso di violazione dellobbligo di comunicazione al MEF applicabile la sanzione dal 3% al 30% dellimporto delloperazione e comunque non inferiore a 3.000.
LUTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARO O POSTAL I AL PORTATORE
Il saldo non pu essere pari o superiore a 1.000
73. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
73. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Per i libretti di deposito esistenti al 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a 1.000, il portatore, entro il 31.03.2012 dovr:
estinguere il libretto;
ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.
In caso di trasferimento, il cedente tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonch la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.
LUTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARIO O POSTA LI AL PORTATORE
74. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
74. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a 3.000.
Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione aumentata del 50% e pertanto la stessa dal 30% al 60% del saldo.
Libretti di deposito al portatore con
saldo pari o superiore a 1.000
VIOLAZIONE SANZIONE
LUTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARO O POSTAL I AL PORTATORE
75. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
75. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000 (dal 15% al 30% nel caso di importi superiori a 50.000).
Libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o superiore a
1.000 per i quali entro il 31.03.2012 non si
provvede alla riduzione del saldo ovvero
allestinzione
VIOLAZIONE SANZIONE
LUTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARO O POSTAL I AL PORTATORE
76. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
76. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Dal 10% al 20%
Mancata comunicazione entro 30 giorni dei dati richiesti a seguito del
trasferimento del libretto
VIOLAZIONE SANZIONE
COMUNICAZIONE ANCHE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE
77. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
77. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Lungadige Capuleti, 11 - 37122 Verona
VERONAVENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Mendola 24 39100 BolzanoBOLZANOTRENTINO ALTO
ADIGE
Via Zuretti, 34 20125 MilanoMILANOLOMBARDIA
Via Urbano Rela, 8 16151 Genova
GENOVALIGURIA, PIEMONTE,
VALLE DAOSTA
DIREZIONE PROVINCIALETERRITORIALMENTE COMPETENTE
REGIONI
COMUNICAZIONE ANCHE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE
78. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
78. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Viale Regione Siciliana, 2384 90135 Palermo
PALERMOSICILIA
Via Gioacchino Da Fiore, 32 88100 Catanzaro
CATANZAROCALABRIA
Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari
BARIPUGLIA, MOLISE
Centro direzionale Isola F8 -Via Francesco Lauria, 80
80100 NapoliNAPOLICAMPANIA, BASILICATA
Via Napoleone Parboni, 6 00153 Roma
ROMALAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, SARDEGNA
DIREZIONE PROVINCIALETERRITORIALMENTE COMPETENTE
REGIONI
COMUNICAZIONE ANCHE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE
Comma 11 dellart. 12 del D.L. 201/2011
79. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
79. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
D.L. 201/2011 la segnalazione deve essere effettuata anche allAgenzia delle Entrate.
la segnalazione deve essere effettuata anche allAgenzia delle Entrate.
All'articolo 51, comma 1, del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e per la immediata
comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.
All'articolo 51, comma 1, del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e per la immediata
comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.
All'irrogazione della sanzione provvede, con proprio decreto, ilMinistero dellEconomia e delle Finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
COMUNICAZIONE ANCHE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE
SANZIONI
80. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
80. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Dal 3 al 30% dellimporto delloperazione con un minimo di euro 3.000
La sanzione per il professionista
NIENTE OBLAZIONE PER I PROFESSIONISTI
Professionisti e revisori
Per i professionisti non ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta.
81. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
81. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Sanzione dal 3 al 30% con un minimo di euro 3.000, senza
alcun tipo di oblazione.
Sanzione dall1 al 40% con possibilit di una sanzione
ridotta pari al 2% (il doppio del minimo)
Professionista che non segnala la violazione
Parti che intervengono nelloperazione
SANZIONI A CONFRONTO
QUANDO SCATTA LA VIOLAZIONE
Dipartimento del Tesoro del MEF - Circolare del 4.11 .2011
.... le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dellarticolo 49.
Di conseguenza unazienda di credito che riscontra leffettuazione di un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a 1.000 non deve inviare la prescritta comunicazione al MEF.
82. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
82. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
La comunicazione, ex art. 51, D.Lgs. n.
231/2007
obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la
disposizione normativa
obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la
disposizione normativa
QUANDO SCATTA LA VIOLAZIONE
ESEMPIO
83. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
83. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Tizio paga a Caio un bene o un servizio in contanti con mille euro o pi.
Tizio presta a Caio pi di mille euro in contanti.
Tizio consegna a Caio certificati di deposito per pi di mille euro affinch li incassi.
Tizio gira a Caio per lincasso un assegno di importo pari o superiore a mille euro senza apporvi la clausola non trasferibile.
Tizio cede a Caio il proprio libretto di risparmio al portatore con saldo superiore a mille euro e Caio preleva le somme.
QUANDO NONNON SCATTA LA VIOLAZIONE
ESEMPIO
84. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
84. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
Singolo prelevamento o versamento su conti correnti bancari o postali di somma pari o superiore a mille euro.
Versamenti allo sportello di assegni pari o superiori a mille euro con un solo beneficiario e la clausola di non trasferibilit.
Acquisti in contanti presso esercizi commerciali per importi complessivi massimi di 999 .
Pagamento di prestazioni professionali in contanti entro i 999 . Pagamento in contanti per somme complessivamente superiori a
mille euro cmq in esercizi commerciali diversi. Pagamenti pari o superiori a mille euro con carte di credito. Prelevamenti presso sportelli bancomat per importi pari o superiori a
mille euro anche se frazionati nella stessa giornata.
Nuova comunicazione per i professionisti
INDIVIDUAZIONE DELLINFRAZIONE
Quando scatta lobbligo di comunicazione?
86. Nuova comunicazione per i professionisti 86. Nuova comunicazione per i professionisti
Si deve trattare di uninfrazione riguardante le limitazioni alla circolazione di denaro contante;
violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio;
la notizia dellinfrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di servizio assolti dal professionista;
la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia della violazione.
PRESUPPOSTI
INDIVIDUAZIONE DELLINFRAZIONE
Le circostanze che individuano linfrazione
Rappresentano certamente circostanze che integrano sicuramente lipotesi di infrazione:
il pagamento in contanti di una fattura o di una prestazione semprech, beninteso, la somma di denaro contante sia pari o superiore a 1.000 euro
87. Nuova comunicazione per i professionisti 87. Nuova comunicazione per i professionisti
Non determina alcuna violazione Non determina alcuna violazione
il trasferimento di denaro contante, senza il tramite di un istituto di credito, da un conto allaltro della medesima societ.
il trasferimento di denaro contante, senza il tramite di un istituto di credito, da un conto allaltro della medesima societ.
LA TENUTA DELLA CONTABILIT
La violazione pu emergere anche dalle scritture co ntabili obbligatorie
Finanziamento soci alla societ:
Pagamento di una fattura ad un fornitore:
Incassata una fattura da un cliente:
88. Nuova comunicazione per i professionisti 88. Nuova comunicazione per i professionisti
2.000Finanziamento sociaCassa
1.500CassaaDebiti v/fornitori
1.200Credito verso clientiaCassa