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COMUNE DI TREVISO
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE
Personale del comparto
(Delibere G.C. n. 492 del 15.12.2010, n. 498 del 7.12.2011 e n. 373 del 9.12.2014)
1
INDICE
1. INTRODUZIONE
1.1. Premessa pag. 3
1.2. Descrizione del sistema di valutazione della performance pag. 5
2. PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
2.1. Presentazione pag. 8
2.2. Procedura di valutazione pag. 10
2.3. Modalità di applicazione della metodologia di valutazione
alla progressione orizzontale pag. 12
2.3.1. Part-time pag. 12
2.3.2. Assenze dal servizio pag. 12
2.3.3. Credito valutativo pag. 13
2.3.4. Parametro “esperienza acquisita” pag. 14
2.3.5. Dipendenti non idonei alla progressione orizzontale pag. 14
2.3.6. Monitoraggio delle valutazioni pag. 14
2.4. Progressione orizzontale del personale comandato o distaccato pag. 15
2.5. Esempi applicativi pag. 16
3. VALUTAZIONE DELLA “PERFORMANCE” AI FINI DELL’EROGAZIONE
DEL COMPENSO DI PRODUTTIVITA’
3.1. Presentazione e modalità applicative pag. 21
3.2. Riduzioni del compenso di produttività legato alla performance pag. 26
3.2.1. Part-time pag. 26
3.2.2. Assenze dal servizio pag. 27
3.3. Osservazioni del dipendente pag. 27
3.4. Licenziamento in sede disciplinare per insufficiente rendimento pag. 28
2
4. VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO
4.1 Retribuzione di posizione pag. 29
4.2. Retribuzione di risultato pag. 30
5. VALUTAZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITA’ AI FINI DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO
5.1. Criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione
di posizione e di risultato pag. 31
5.2. Criteri e procedure destinate alla valutazione dei risultati
e degli obiettivi pag. 32
ALLEGATO A: SCHEDE DI VALUTAZIONE
3
111
INTRODUZIONE
1.1. Premessa
Il sistema permanente di valutazione è stato approvato presso il Comune di Treviso
nel 1999 e ha subito negli anni alcune modifiche, in accordo con le organizzazioni
sindacali, volte a renderlo il più possibile coerente con la sua finalità, ossia quella di
essere uno “strumento per valutare le prestazioni e i risultati dei dipendenti”.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 introduce novità normative in tema di
programmazione e di valutazione del personale.
In particolare, l’attuazione del titolo II (Misurazione, valutazione e trasparenza
della performance) e del titolo III (Merito e premi) avviene per gli enti locali
mediante adeguamento dei propri ordinamenti (art. 16 e 31 del decreto).
Principio fondamentale è che la valutazione della performance dei dipendenti
pubblici deve riguardare necessariamente tre elementi:
a) valutazione della performance con riferimento all’amministrazione nel suo
complesso;
b) valutazione della performance con riferimento alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola l’ente;
c) valutazione della performance in relazione ai singoli dipendenti.
Peraltro, le disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva risultano
già coerenti con quanto prevedono il D.Lgs. 150/2009 e l’articolo 45, comma 3, del
D.Lgs. 165/2001. Infatti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL
1.4.1999, le risorse che finanziano il fondo della contrattazione sono finalizzate a
“erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
4
servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno
di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati
accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del
31.3.1999”. Inoltre, l’articolo 18 del medesimo CCNL 1.4.1999, come sostituito
dall’art. 37 del CCNL 22.1.2004, descrive il processo di valutazione in modo in tutto
conforme al ciclo della performance, contemplato dall'articolo 4 del D.Lgs.
150/2009, prevedendo che “1. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma
2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività
e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli
aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla
normale prestazione lavorativa.
2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi
devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del
periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al
livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi
strumenti di programmazione degli enti.
3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai
competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal
sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni
sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal
servizio di controllo interno.
4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività
sulla base di automatismi comunque denominati”.
5
1.2. Descrizione del sistema di valutazione della performance
A’ sensi dell’art.6 del nuovo Ordinamento Professionale (C.C.N.L. 31.03.1999), ogni
ente locale deve adottare metodologie permanenti per la valutazione delle
prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione
economica orizzontale.
Il sistema previsto dall’art. 6 del CCNL 31.03.1999 coincide con il Sistema di
valutazione della performance di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs.
150/2009.
Allo scopo di definire un sistema coerente ed organico per la valutazione della
performance, la metodologia adottata viene applicata ai diversi istituti contrattuali
quali:
➨ Progressione economica orizzontale;
➨ Compenso di produttività;
➨ Valutazione delle posizioni organizzative ai fini della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato;
➨ Valutazione delle alte professionalità ai fini della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato.
La tecnica utilizzata è quella delle “Scale di valutazione” che consiste nella
specificazione in parametri delle caratteristiche personali, della performance
individuale e della comprensione dei compiti e delle responsabilità di ciascun
dipendente in relazione alla propria posizione lavorativa. I parametri scelti sono
facilmente individuabili da parte dei valutatori ed idonei a valutare la performance.
La metodologia adoperata, quindi, è la seguente:
� scelta dei parametri di valutazione (precisione, qualità, ecc.);
� attribuzione di un peso a ciascun parametro di valutazione;
6
� predisposizione di una scheda di valutazione (contenente dati personali,
parametri di valutazione, ecc.).
La tecnica suddetta è rivolta a limitare gli eventuali errori di valutazione fornendo
una griglia di parametri differenziati per ciascun istituto cui la metodologia si
applica. Solo taluni parametri sono condivisi tra le schede relative al compenso di
produttività e quelle relative alla progressione orizzontale.
Il “periodo di riferimento” per la valutazione della performance coincide con l’anno
solare (1/1-31/12).
La valutazione è espressa con un giudizio, relativo a ciascun parametro, al quale
corrisponde un punteggio, come sotto specificato:
Elevata/o, pari a punti 10
Significativa/o, pari a punti 8
Discreta/o, pari a punti 6
Modesta/o, pari a punti 4
Scarsa/o, pari a punti 2
Nulla/o, pari a punti 0
La valutazione viene determinata mediante la media pesata dei giudizi dei vari
parametri.
Assegnati i giudizi, la valutazione di un dipendente viene calcolata con la seguente
formula:
In sostanza, si sommano i punteggi corrispondenti ai giudizi di ogni parametro
(ciascuno moltiplicato per il proprio peso); il risultato ottenuto si divide per la
somma dei pesi.
∑
∑ ∗
j
i
jp
ipival
)(
)()(
7
Ad esempio, supponiamo per semplicità che i parametri siano i seguenti:
Qualità e precisione della performance individuale secondo gli obiettivi
assegnati dal dirigente peso 1
Carico di lavoro in relazione alle competenze attribuite peso 2
Contributo individuale rispetto all’effettivo raggiungimento degli obiettivi (di
gruppo) evidenziati nel PDO peso 1
Grado di coinvolgimento nei processi lavorativi peso 3
Se i giudizi attribuiti al dipendente sig. ROSSI sono:
Parametro Peso Giudizio
Qualità e precisione della
performance individuale
secondo gli obiettivi
assegnati dal dirigente.
1 Elevata/o
(corrispondente a punti 10)
Carico di lavoro in relazione
alle competenze attribuite
2 Modesta/o
(corrispondente a punti 4)
Contributo individuale
rispetto all’effettivo
raggiungimento degli
obiettivi (di gruppo)
evidenziati nel PDO
1 Significativa/o
(corrispondente a punti 8)
Grado di coinvolgimento nei
processi lavorativi
3 Elevata/o
(corrispondente a punti 10)
la valutazione del dirigente/responsabile sarà pari a:
[(10x1) + (4x2) + (8x1) + (10x3)] : (1 + 2 + 1 + 3) = 8
8
222
PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE
2.1. Presentazione
La progressione economica all’interno della categoria, denominata progressione
orizzontale, si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare
iniziale, di successivi incrementi economici individuati dal C.C.N.L. vigente.
Pertanto, fermo restando la posizione giuridica ricoperta (ossia la categoria di
appartenenza e il profilo professionale) il dipendente, grazie all’istituto in
questione, può beneficiare di un incremento economico che conserverà sino alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Il C.C.N.L. 31.7.2009 definisce il trattamento tabellare iniziale, comprensivo
dell’indennità integrativa speciale, del personale inserito nelle diverse categorie
contrattuali a decorrere dall’1.01.2009.
La progressione economica all’interno della categoria si sviluppa pertanto dal
trattamento tabellare iniziale con l’acquisizione in sequenza degli incrementi
corrispondenti alle posizioni successive.
9
Si riporta la tavola del trattamento economico complessivo delle posizioni
economiche (C.C.N.L. 31.7.2009 - Tabella C):
D
D/1
21.166,71
D/2
22.203,89
D/3
24.338,14
24.338,14
D/4
25.377,76
D/5
26.510,86
D/6
28.342,72
C
C/1
19.454,15
C/2
19.917,86
C/3
20.472,62
C/4
21.120,11
C/5
21.901,32
B
B/1
17.244,71
B/2
17.531,61
B/3
18.229,92
18.229,92
B/4
18.496,61
B/5
18.808,79
B/6
19.143,58
B/7
19.878,40
A
A/1
16.314,57
A/2
16.533,95
A/3
16.884,36
A/4
17.184,06
A/5
17.539,65
I parametri e i pesi delle schede di valutazione della progressione orizzontale
mutano al variare delle diverse posizioni economiche all’interno di ciascuna
categoria.
Le schede relative alle categorie più elevate contengono parametri più complessi
rispetto alle categorie inferiori, nonché un numero superiore di parametri.
10
2.2. Procedura di valutazione
La procedura finalizzata all’attuazione dell’istituto della progressione economica
all’interno della categoria, si articola come segue:
A. il dirigente/responsabile procede all’attribuzione dei giudizi, per ogni
parametro previsto dalla relativa scheda di valutazione per la progressione
economica orizzontale, ai quali corrispondono dei punteggi (ad esempio: al
giudizio “elevato” per il parametro “qualità della performance individuale
secondo gli obiettivi assegnati dal dirigente” corrisponde il punteggio 10);
B. a seguito di assenze “prolungate” dal servizio, la valutazione del
dirigente/responsabile viene debitamente ridotta (vedi 2.3.2. “Classi di
assenza” pag. 12);
C. alla valutazione, eventualmente decurtata in base alla classe di assenza, viene
sommato il “credito valutativo” (vedi 2.3.3 “Credito Valutativo” pag. 13);
D. a ciascun dipendente viene comunicata la scheda relativa alla progressione
orizzontale, rendendo esplicite le motivazioni della valutazione;
E. la valutazione finale ottenuta a seguito dell’applicazione della “classe di
assenza” e dell’eventuale “credito valutativo” concorre alla formulazione della
graduatoria annuale unica dell’ente distinta per categoria e posizione
economica;
F. in caso di parità di valutazione procedono a progressione esclusivamente i
dipendenti con maggiore anzianità di servizio nella categoria e/o posizione
economica posseduta e, in caso di ulteriore parità, hanno la precedenza i
dipendenti con maggiore anzianità di servizio nella categoria e/o posizione
economica immediatamente inferiore (relativamente al periodo di servizio di
ruolo);
G. il dipendente in possesso del requisito per accedere alla progressione
11
economica orizzontale, che non ha ottenuto il passaggio alla posizione
economica superiore perché non classificato in posizione utile nella graduatoria
dell’ente, beneficia di un “credito valutativo” che verrà sommato alla
valutazione dell’anno successivo (vedi 2.3.3 “Credito Valutativo” );
H. allo scopo di favorire l’uniformità di applicazione del sistema di valutazione tra i
dipendenti, il Comitato Tecnico Operativo può verificare la votazione attribuita
dal dirigente/responsabile al termine della fase valutativa; qualora detto
Comitato riscontri delle difformità evidenti, potrà procedere ad una modifica
(v. “Difformità applicative” pag. 20)1;
In sede di contrattazione decentrata integrativa viene individuata la quota del
fondo delle “risorse decentrate” da destinare all’istituto della progressione
orizzontale e, conseguentemente, viene stabilito il numero delle progressioni
economiche da sviluppare.
Nel caso di progressione orizzontale di personale in part-time, viene aumentato il
numero dei passaggi in progressione, secondo un criterio “orario proporzionale” con
arrotondamento, per eccesso, all’unità.
1 Tale procedura non è stata finora mai attivata.
12
2.3. Modalità di applicazione della metodologia di valutazione alla
progressione orizzontale
2.3.1. Part-time
Nessuna decurtazione della valutazione attribuita ai dipendenti in part-time.
2.3.2. Assenze dal servizio
Ai fini della progressione orizzontale, le assenze dal servizio (malattia, infortunio
del dipendente in servizio, congedo di maternità e congedo parentale, aspettativa
etc., con esclusione delle ferie), identificate secondo 3 “classi di assenza”,
comportano una riduzione della valutazione attribuita, secondo un criterio di
rilevanza del periodo di assenza e di proporzionalità, come di seguito specificato:
Classi di assenza
(valutazione delle assenze anche non continuative nel
periodo di riferimento pari ad un anno solare 1/1-31/12)
I. Fino ad un quarto del periodo di riferimento: nessuna decurtazione della
valutazione;
II. Tra un quarto e un giorno e metà del periodo di riferimento: la valutazione è
ridotta nella misura del 10%;
III. Oltre la metà del periodo di riferimento: il dipendente è considerato non
idoneo ai fini della progressione orizzontale;
13
2.3.3. Credito Valutativo
L’istituto del “credito valutativo” viene applicato esclusivamente ai dipendenti che,
pur avendo ottenuto la valutazione minima prevista per il passaggio alla posizione
economica successiva della medesima categoria, non sono transitati nell’anno di
“valutazione” perché non collocati nella graduatoria unica dell’Ente in posizione
utile in relazione al numero dei passaggi previsti. Tali dipendenti, l’anno successivo,
in sede di valutazione nell’ambito della stessa categoria e posizione economica di
appartenenza, beneficiano di un “punteggio aggiuntivo”.
Valutazione minima per ottenere il credito valutativo:
VALUTAZIONE ATTRIBUITA DAL
DIRIGENTE/RESPONSABILE
CREDITO VALUTATIVO
Da 0 a 5,999 punti
NO
Per i passaggi
all’interno della Cat. A
Da 6 a 10 punti
SI
Da 0 a 6,499
NO
Per i passaggi
da B1 a B2
da B2 a B3
Da 6,5 a 10 punti
SI
Da 0 a 6,999 punti
NO
Per i passaggi
da B3 a B4,
da B4 a B5,
da B5 a B6,
da B6 a B7
e per quelli delle categorie
C e D
Da 7 a 10 punti
SI
14
Modalità di calcolo del credito valutativo
Si sommano i punteggi corrispondenti ai giudizi di ogni parametro (ciascuno
moltiplicato per il proprio peso); il risultato ottenuto si divide per la somma dei
pesi.
Nel suddetto calcolo non si deve considerare il parametro “esperienza acquisita”.
Il risultato ottenuto viene ridotto in base alla corrispondente classe di assenza.
Il credito valutativo corrisponde al 10% dell’ulteriore risultato ottenuto (v.
paragrafo 2.5. “Esempi applicativi” pag. 16).
2.3.4. Parametro “Esperienza acquisita”
Unicamente per il parametro “esperienza acquisita”, il relativo punteggio viene
attribuito automaticamente dal programma informatico in relazione all’anzianità di
servizio del dipendente nella posizione economica posseduta (v. scheda pag. 5 in
“Allegato A”).
2.3.5. Dipendenti non idonei alla progressione orizzontale
Sono considerati non idonei ai fini della progressione orizzontale:
➨ i dipendenti che sono stati assenti dal servizio per oltre la metà del periodo di
riferimento (pari all’anno solare 1/1-31/12), anche a seguito di cessazione o di
assunzione in corso d’anno;
➨ i dipendenti che, considerando le assenze, hanno conseguito una votazione
inferiore a:
� 7 per le categorie C, D e per i passaggi da B3 a B4, da B4 a B5, da B5 a
B6 e da B6 a B7 ;
� 6, 50 per i passaggi da B1 a B2 e da B2 a B3;
� 6 per la categoria A.
2.3.6 Monitoraggio delle valutazioni
I processi di valutazione sono oggetto di monitoraggio tramite delle riunioni al fine
di verificare l’uniformità delle valutazioni.
15
2.4. Progressione orizzontale del personale comandato o distaccato
Il personale del Comune di Treviso comandato o distaccato presso enti,
amministrazioni, aziende partecipa alle selezioni per le progressioni orizzontali.
Il dirigente dell’unità organizzativa di assegnazione del dipendente presso l’ente di
utilizzazione elabora una relazione sintetica ma esaustiva che tiene conto dei
diversi parametri presenti nella scheda di valutazione. Il Comitato Tecnico
Operativo allo scopo di favorire “l’uniformità di applicazione”, esamina la suddetta
relazione e sulla base di questa redige la relativa scheda, tenuto conto dei giudizi
espressi sul restante personale.
16
2.5 Esempi applicativi
Il periodo di riferimento per l’applicazione dell’istituto della progressione
economica orizzontale è l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre).
Supponiamo, negli esempi che seguono, che i dipendenti sig. Bianchi e sig. Verdi, pur
avendo il requisito per accedere alla progressione economica orizzontale (minimo 7
per la categoria C), riferita all’anno 2003, non si siano classificati in posizione utile
nella graduatoria in relazione al numero di passaggi previsti.
Si dovrà procedere al calcolo del “credito valutativo anno 2003” utile per la
progressione economica relativa all’anno 2004.
Esempio n. 1
Dipendente: Sig. BIANCHI
Categoria: C
Assenze dal servizio nell’anno 2003: 10 GG. (classe di assenza I – nessuna
decurtazione della valutazione).
Contratto nel 2003: Full-time
La valutazione del dirigente/responsabile sulle prestazioni lavorative del sig.
Bianchi è di 7,75, calcolata secondo la seguente procedura.
1. Si prende la scheda di valutazione dell’anno 2003:
Parametro Valore del peso Punteggi dei
giudizi
Esperienza acquisita 2 8
Qualità della performance individuale secondo
gli obiettivi assegnati dal dirigente
2 10
Carico di lavoro in relazione alle competenze
attribuite
3 6
Contributo individuale rispetto all’effettivo
raggiungimento degli obiettivi (di gruppo)
evidenziati nel PDO.
1 8
2. Per calcolare la valutazione del dirigente/responsabile si sommano i punteggi
dei giudizi di ogni parametro, ciascuno moltiplicato per il proprio peso; il
risultato viene diviso con la somma dei pesi:
(8x2 + 10x2 + 6x3 + 8x1) : (2 + 2 + 3 + 1) = 7,75
17
Il dipendente beneficia di un credito valutativo pari a 0,767, calcolato secondo la
seguente procedura:
1. Si prende come riferimento la scheda di valutazione anno 2003:
Parametro Valore del peso Punteggi dei
giudizi
Esperienza acquisita 2 8 Qualità della performance individuale secondo
gli obiettivi assegnati dal dirigente
2 10
Carico di lavoro in relazione alle competenze
attribuite
3 6
Contributo individuale rispetto all’effettivo
raggiungimento degli obiettivi (di gruppo)
evidenziati nel PDO.
1 8
2. si sommano i punteggi, moltiplicati per il proprio peso, escludendo solamente il
parametro “esperienza acquisita”:
10 x 2 + 6 x 3 + 8 x 1 = 46
3. si sommano i pesi dei singoli punteggi, escludendo il peso del parametro
“esperienza acquisita”:
2 + 3 + 1 = 6
4. si calcola il rapporto tra il primo e il secondo risultato:
46 : 6 = 7,67
5. se il dipendente è stato assente per un periodo considerevole di giorni, viene
applicata la corrispondente riduzione in base alla classe di assenza; in questo
caso non vi sono riduzioni in quanto il numero di assenze del dipendente rientra
nella classe di assenza I;
6. si calcola il 10% sul risultato precedentemente ottenuto, conseguendo il credito
valutativo 2003, utile per la progressione economica riferita all’anno 2004:
7,67 x 10% = 0,767
Per quanto sopra, la valutazione complessiva del sig. Bianchi, riferita all’anno
2004, sarà data dalla somma tra il punteggio ottenuto nel 2004 ed il “credito
valutativo anno 2003”, pari a 0,767.
18
Esempio n. 2
Dipendente: Sig. VERDI
Categoria: C
Assenze dal servizio nell’anno 2003: 5 MESI (classe di assenza II – decurtazione
della valutazione pari al 10%).
Contratto nel 2003: Full-time
La valutazione del dirigente/responsabile sulle prestazioni lavorative del sig. Verdi
è di 7,75, calcolata secondo la seguente procedura.
3. Si prende la scheda di valutazione dell’anno 2003:
Parametro Valore del peso Punteggi dei
giudizi
Esperienza acquisita 2 8
Qualità della performance individuale secondo
gli obiettivi assegnati dal dirigente
2 10
Carico di lavoro in relazione alle competenze
attribuite
3 6
Contributo individuale rispetto all’effettivo
raggiungimento degli obiettivi (di gruppo)
evidenziati nel PDO.
1 8
4. Per calcolare la valutazione del dirigente/responsabile si sommano i punteggi
dei giudizi di ogni parametro, ciascuno moltiplicato per il proprio peso; il
risultato viene diviso con la somma dei pesi:
(8x2 + 10x2 + 6x3 + 8x1) : (2 + 2 + 3 + 1) = 7,75
Il dipendente beneficia di un credito valutativo pari a 0,69, calcolato secondo la
seguente procedura:
19
1. Si prende come riferimento la scheda di valutazione anno 2003:
Parametro Valore del peso Punteggi dei
giudizi
Esperienza acquisita 2 8 Qualità della performance individuale secondo
gli obiettivi assegnati dal dirigente
2 10
Carico di lavoro in relazione alle competenze
attribuite
3 6
Contributo individuale rispetto all’effettivo
raggiungimento degli obiettivi (di gruppo)
evidenziati nel PDO.
1 8
2. Si sommano i punteggi, moltiplicati per il proprio peso, escludendo solamente il
parametro “esperienza acquisita”:
10x2 + 6x3 + 8x1 = 46
3. si sommano i pesi dei singoli punteggi, escludendo il peso del parametro
“esperienza acquisita”:
2 + 3 + 1 = 6
4. si calcola il rapporto tra il primo e il secondo risultato:
46 : 6 = 7,67
5. se il dipendente è stato assente per un periodo considerevole di giorni, viene
applicata la corrispondente riduzione in base alla classe di assenza; in questo
caso si applica la riduzione corrispondente la classe di assenza II:
7,67 – 10% = 6,90
6. si calcola il 10% sul risultato precedentemente ottenuto, conseguendo il credito
valutativo 2003, utile per la progressione economica riferita all’anno 2004:
6,90 x 10% = 0,69
Per quanto sopra, la valutazione complessiva del sig. Verdi, riferita all’anno
2004, sarà data dalla somma tra il punteggio ottenuto nel 2004 ed il “credito
valutativo anno 2003”, pari a 0,69.
20
Difformità applicative
Al termine di ogni fase valutativa il Comitato Tecnico Operativo nel caso riscontri
delle difformità evidenti nelle valutazioni dei dirigenti/responsabili, potrà
procedere ad una modifica della valutazione attribuita attraverso un colloquio con i
dipendenti.
Utilizzando i parametri di valutazione, il Comitato Tecnico Operativo assegnerà al
dipendente una diversa valutazione compresa tra 0 e 10.
La valutazione definitiva sarà quindi determinata come media ponderata tra:
- la valutazione finale indicata in graduatoria, alla quale si assegnerà un peso pari
al 95%;
- la valutazione risultante dal colloquio, alla quale si assegnerà un peso pari al
10%.
Esempio:
Supponiamo che le valutazioni complessive riferite all’anno 2004 dei dipendenti sig.
Bianchi e sig. Verdi siano:
Sig. Bianchi: 7,47
Sig. Verdi: 7,47
Risultato del colloquio per il dipendente sig. Bianchi: 8
Risultato del colloquio per il dipendente sig. Verdi: 7
Valutazione finale per il dipendente sig. Bianchi = 7,47x95% + 8x10% = 7,8965
Valutazione finale per il dipendente sig. Verdi = 7,47x95% + 7x10% = 7,7965
21
333
VALUTAZIONE DELLA “PERFORMANCE”
AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL
COMPENSO DI PRODUTTIVITA’
3.1. Presentazione e modalità applicative
Al fine di incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi i dipendenti
beneficiano di un compenso economico che viene erogato a conclusione del
periodico processo di valutazione della performance.
In particolare, l’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 prevede che la misurazione e
la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale siano
effettuate sulla base del sistema di valutazione e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
Per la valutazione relativa all’anno 2010 e seguenti, si intende dare attuazione ai
principi suindicati collegando l’erogazione della produttività:
a) in parte al livello di conseguimento degli obiettivi di gruppo (intesi come
obiettivi individuati nel PEG, con riferimento ai settori o alle unità
organizzative in cui si articola l’Amministrazione);
b) in parte alla qualità del contributo del singolo dipendente (performance
individuale).
Questo collegamento viene assicurato, attraverso un’unica scheda di valutazione,
suddividendo l’erogazione del compenso in due quote: una, corrispondente al 50%
del fondo complessivo, correlata alla performance del singolo settore (intesa come
raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo) e risultante dal giudizio definitivo
22
del Nucleo di valutazione, a conclusione del percorso che più avanti viene
dettagliatamente descritto; l’altra, corrispondente al rimanente 50% del fondo
complessivo, correlata alla valutazione della performance individuale e dei
comportamenti organizzativi dei dipendenti, a prescindere dalla performance del
settore (ovvero correlata alla qualità del singolo contributo, alle competenze
dimostrate ed ai singoli comportamenti professionali e organizzativi).
Il “percorso di valutazione della performance” si articola come segue:
1) il Servizio di staff “Programmazione e controllo”, entro febbraio, predisporrà
per ogni settore la certificazione del livello di conseguimento degli obiettivi
relativi all’anno precedente in base al PDO nonché il prospetto dei prodotti delle
attività di carattere ordinario e ricorrente descritte nel PEG. Inoltre acquisirà le
eventuali relazioni organizzative dei dirigenti dirette a mettere in luce i percorsi e
le criticità non evidenziate nel PDO e negli indicatori di attività (ad esempio,
attività di particolare rilievo effettuate, best practice, ecc…);
2) il comitato di direzione, composto dal direttore generale e dal coordinatore
dell’area amministrativa, effettuerà l’esame della certificazione del livello di
conseguimento degli obiettivi, dei prodotti delle attività di carattere ordinario e
ricorrente descritte nel PEG e delle relazioni organizzative di cui sopra.
Il comitato di direzione, inoltre, sentirà i dirigenti di settore che potranno
esprimere le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile, in tutto o in parte,
il raggiungimento di alcuni obiettivi, per poi formulare, mediante apposito verbale,
un sintetico giudizio sulla performance complessiva del settore, espresso nella
forma di “positiva” o “negativa”.
Poiché il coordinatore amministrativo, componente del comitato di direzione,
ricopre anche l’incarico di dirigente del Settore ragioneria e finanze, il comitato si
esprimerà su tutti i report ad eccezione di quello del Settore ragioneria e finanze,
che pertanto passerà direttamente alla valutazione del Nucleo.
3) il Nucleo di valutazione valuterà i dirigenti relativamente al “raggiungimento
degli obiettivi rilevato dal controllo di gestione, in considerazione delle risorse
23
assegnate”, nonché alla performance individuale ed ai comportamenti organizzativi
dei medesimi.
Tale organo, avvalendosi delle risultanze di cui al punto 1) e di quelle di cui al punto
2) dovrà, quindi, formulare un ulteriore giudizio, definitivo, sulla performance
complessiva del settore, confermando o meno quello del comitato di direzione (che
si sarà espresso su tutti i settori ad eccezione del Settore Ragioneria e finanze,
come sopra descritto).
Nel procedimento di valutazione, inoltre, il Nucleo dovrà avvalersi dei risultati
delle indagini di “customer satisfaction” che i Dirigenti avranno provveduto ad
attivare relativamente ai servizi di propria competenza.
Come sopra anticipato, la scheda di valutazione è unica ma l’erogazione degli
incentivi di produttività verrà suddivisa in due quote: una quota, corrispondente al
50% del fondo complessivo, correlata alla performance del singolo settore, quale
risulta dal giudizio definitivo del Nucleo di valutazione; l'altra quota,
corrispondente al rimanente 50% del fondo complessivo, correlata alla valutazione
della performance individuale e dei comportamenti organizzativi dei dipendenti, a
prescindere dalla performance del settore.
1^ quota, correlata alla performance del singolo settore (pari al 50% del
fondo complessivo)
A ciascun settore viene attribuito un budget commisurato al numero di dipendenti
in servizio, ai coefficienti di part-time, di classe di assenza, di durata del servizio
nel periodo ed agli attuali coefficienti di ponderazione, differenziati per categoria
e posizione economica.
24
Con il sistema vigente la valutazione complessiva viene ponderata per categoria,
assegnando a ciascuna un differente peso, denominato “coefficiente”. Ad esempio,
nel caso di due dipendenti, uno di categoria A e l’altro di categoria C, che hanno
ottenuto la stessa valutazione complessiva, il compenso economico del dipendente
di categoria C sarà superiore a quello del dipendente di categoria A in ragione del
differente coefficiente assegnato alla categoria di appartenenza.
Categoria e posizione economica Coefficiente
A1-A2-A3-A4-A5 1,35
B1-B2 1,50
B3-B4-B5-B6-B7 1,75
C1-C2-C3-C4-C5 1,90
D1-D2 2,25
D3-D4-D5-D6 2,60
L’attribuzione ai settori dei budget relativi alla 1^ quota, corrispondente al 50%
del fondo complessivo, sarà subordinata, come sopra descritto, alla valutazione
“positiva” della performance del settore da parte del Nucleo di valutazione (organo
che interviene al termine del processo valutativo). Le quote, eventualmente non
attribuite a seguito di valutazione negativa, verranno accantonate e riportate al
fondo complessivo per la produttività relativo all’anno successivo.
La ripartizione tra i singoli dipendenti di questa quota, nell’ambito dei budget come
sopra calcolati, verrà effettuata sulla base del punteggio risultante dalle schede di
valutazione, ponderato con i coefficienti di categoria/posizione economica e con i
coefficienti legati alle classi di assenza, di part-time e di durata del servizio nel
corso del periodo, utilizzando in pratica lo stesso “metodo di calcolo” degli anni
precedenti.
25
a) determinazione del budget di Settore
2/)(*)(sen*)(*)(
)(*)(sen*)(*)(
budgetEnteiservizioiniziofineizateascoefficieniimecoeffpartticoeffpond
iservizioiniziofineizateascoefficieniimecoeffpartticoeffpond
Entei
SettoreNi ∗∑
∑
∈
∈
dove, per il dipendente i-esimo:
- coeffpond(i) è il coefficiente di ponderazione associato alle categorie
economiche (fino al 2010 A=1.35, B=1.50 ecc…)
- coeffparttime(i) è il coefficiente di part time descritto nel paragrafo 3.2.1
- coefficienteassenza(i) è il coefficiente della classe di assenza descritto nel
paragrafo 3.2.2
- iniziofineservizio(i) è dato dalla differenza tra il periodo di fine servizio e di
inizio servizio nell’anno. Normalmente è pari a 365 giorni (o 366 nel caso di anno
bisestile), è un valore inferiore nel caso il dipendente inizi o cessi il servizio nel
corso dell’anno
b) determinazione del compenso spettante
orebudgetSettivotoiservizioiniziofineiteassenzacoefficieniimecoeffpartticoeffpond
ivotoiservizioiniziofineiteassenzacoefficieniimecoeffpartticoeffpond
Settorei
∗∑
∈
)(*)(*)(*)(*)(
)(*)(*)(*)(*)(
2^ quota, correlata alla valutazione della performance individuale dei
dipendenti (pari al 50% del fondo complessivo).
Per l’attribuzione di questa quota non si effettuerà la suddivisione in budget di
settore e, pertanto, il 50% del fondo complessivo verrà ripartito tra i dipendenti
in proporzione ai punteggi conseguiti e applicando i coefficienti di
categoria/posizione economica, i coefficienti legati alle classi di assenza, i
coefficienti di part-time e di durata del servizio nel periodo, utilizzando lo stesso
metodo di calcolo degli anni precedenti.
26
a) determinazione del compenso spettante
2/)(*)(*)(*)(*)(
)(*)(*)(*)(*)(budgetEnte
ivotoiservizioiniziofineiteassenzacoefficieniimecoeffpartticoeffpond
ivotoiservizioiniziofineiteassenzacoefficieniimecoeffpartticoeffpond
Entei
∗∑∈
3.2. Riduzioni del compenso di produttività legato alla performance
3.2.1 Part-time
Il punteggio assegnato a seguito di valutazione non è soggetto ad alcuna riduzione,
mentre il trattamento economico relativo alla performance viene decurtato in
rapporto alla tipologia di part-time.
Fasce di rapporto part-time (orizzontale e verticale) e percentuale di riduzione del
compenso:
(a) Media di 18 ore settimanali nel periodo di riferimento (pari ad 1 anno solare
1/1-31/12): 50%;
(b) Media di 24 ore settimanali nel periodo di riferimento (pari a 1 anno solare 1/1-
31/12): 30%;
(c) Media di 30 ore settimanali nel periodo di riferimento (pari a 1 anno solare 1/1-
31/12): 10%.
La percentuale indicata in grassetto individua la misura della decurtazione del
compenso di produttività legato alla performance.
3.2.2 Assenze dal servizio:
Come per la progressione orizzontale, le assenze dal servizio comprendono,
27
malattia, infortunio del dipendente, congedo di maternità e congedo parentale,
aspettativa, ecc…, con esclusione delle ferie.
Le assenze dal servizio sono valutate secondo i metodi di seguito illustrati.
Classi di assenza
(valutazione delle assenze anche non continuative nel periodo di valutazione pari ad
1 anno solare 1/1-31/12)
I. Fino ad un quarto del periodo di valutazione: nessuna decurtazione del
compenso;
II. Tra un quarto e un giorno e metà del periodo di valutazione: decurtazione
pari al 30%;
III. Tra metà ed un giorno e tre quarti del periodo di valutazione: decurtazione
pari al 40%;
IV. Oltre i tre quarti del periodo di valutazione: decurtazione pari al 90%.
3.3. Osservazioni del dipendente
Il dipendente ha facoltà di presentare, entro sette giorni dal ricevimento della
scheda di valutazione relativa al compenso di produttività legato alla performance,
osservazioni motivate al proprio dirigente.
Il Nucleo di valutazione ai fini conoscitivi acquisirà le valutazioni fatte dai singoli
dirigenti corredate dalle osservazioni.
3.4. Licenziamento in sede disciplinare per insufficiente rendimento
A’ sensi dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 150/2009, è
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disposto il licenziamento in sede disciplinare nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco temporale di 3 anni consecutivi, per la quale il dipendente
consegua una valutazione di insufficiente rendimento, ovvero inferiore al punteggio
di “4”.
29
444
VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
4.1. Retribuzione di posizione
Nel Comune di Treviso le posizioni organizzative sono state introdotte dal 2000.
La retribuzione di posizione è determinata dal Nucleo di valutazione che
attribuisce un punteggio ad ogni posizione sulla base del sistema di valutazione e
della relativa scheda.
Il valore economico di ogni posizione organizzativa, nell’ambito del fondo a
disposizione, consegue al punteggio ad essa riferibile e viene individuato secondo la
seguente formula1:
FONDO GLOBALE
---------------------- X VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SOMMA DEI PUNTEGGI
1 Qualora vengano apportate modifiche organizzative che comportano l’istituzione di nuove posizioni organizzative
o che incidono solamente su talune di esse in riferimento alla complessità e al grado di autonomia gestionale ed
organizzativa, il Nucleo di valutazione procederà alla determinazione o alla modifica della retribuzione di posizione
esclusivamente per le posizioni organizzative di nuova istituzione o per quelle che hanno subito delle modifiche, nei
limiti del fondo e senza incidere sulle altre retribuzioni di posizione, tenendo conto dei parametri vigenti e
procedendo ad un raffronto con le altre posizioni organizzative.
30
4.2. Retribuzione di risultato
A’ sensi del CCNL vigente, la retribuzione di risultato per le posizioni organizzative
può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di
posizione attribuita.
L’erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva
dell’attività del/della dipendente, così come previsto dal C.C.N.L. vigente.
La retribuzione di risultato è percepita dal titolare della posizione organizzativa
che a seguito di valutazione ha conseguito un punteggio almeno pari a 7.
In caso di votazioni inferiori al 7, la retribuzione di risultato non viene attribuita.
La retribuzione di risultato teorica di ogni posizione organizzativa, prefissata nel
contratto individuale, viene effettivamente attribuita come segue:
al 100% per le valutazioni dal 9,5 al 10
all’80% per le valutazioni dall’8,5 al 9,49
al 60% per le valutazioni dal 7 all’8,49
La retribuzione così determinata, al fine di tenere conto altresì del raggiungimento
di una soglia minima di plus orario annua, pari alla somma dei saldi orari mensili da
gennaio a dicembre (al netto delle ore eventualmente già remunerate a qualsiasi
titolo), viene ulteriormente riproporzionata come segue:
al 100% in caso di plus orario pari o superiore alla soglia minima annua;
all’80% in caso di plus orario compreso nella fascia superiore ai quattro quinti ed
inferiore alla soglia minima annua;
al 50% in caso di plus orario compreso nella fascia superiore ai due quinti e pari o
inferiore ai quattro quinti della soglia minima annua;
al 10% in caso di plus orario pari o inferiore ai due quinti della soglia minima.
La soglia minima di plus orario viene fissata, e comunicata a tutti gli interessati
prima dell’applicazione, dal Comitato Tecnico Operativo in seduta allargata a tutti i
dirigenti.
Gli eventuali risparmi che dovessero determinarsi andrebbero a beneficio dello
stanziamento per la produttività del personale del comparto.
31
5
VALUTAZIONE DELLE ALTE
PROFESSIONALITA’
AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
5.1. Criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione
e di risultato
Il Comitato tecnico operativo determina la retribuzione di posizione delle alte
professionalità tenendo conto delle risorse decentrate destinate al suddetto
istituto e dei seguenti criteri:
1. rilevanza dell’attività di competenza rispetto agli obiettivi posti
dall’amministrazione nei documenti di programmazione;
2. grado di interrelazione con le altre unità organizzative e con soggetti esterni;
3. grado di complessità e specialità dell’attività di competenza.
Sulla base dei suddetti criteri si distinguono:
• alte professionalità di primo livello
retribuzione di posizione: varia da un minimo di Euro 10.000,00 ad un massimo di
Euro 16.000,00;
retribuzione di risultato: varia da un minimo del 15% ad un massimo del 30% della
retribuzione di posizione;
• alte professionalità di secondo livello
retribuzione di posizione: varia da un minimo di Euro 5.164,156 ad un massimo di
Euro 9.999,00;
retribuzione di risultato: varia da un minimo del 10% ad un massimo del 14,9% della
retribuzione di posizione.
32
5.2. Criteri e procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli
obiettivi
La valutazione dei risultati ottenuti e del raggiungimento degli obiettivi da parte
delle alte professionalità è effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base del
sistema di valutazione e delle relativa scheda.
Ha diritto a percepire la retribuzione di risultato il titolare di incarico di alta
professionalità che a seguito di valutazione consegua un punteggio almeno pari a 7.
La retribuzione di risultato teorica di ogni alta professionalità, prefissata nel
contratto individuale, viene effettivamente attribuita come segue:
al 100% per le valutazioni dal 9,5 al 10
all’80% per le valutazioni dall’8,5 al 9,49
al 60% per le valutazioni dal 7 all’8,49.
La retribuzione così determinata, al fine di tenere conto altresì del raggiungimento
di una soglia minima di plus orario annua, pari alla somma dei saldi orari mensili da
gennaio a dicembre (al netto delle ore eventualmente già remunerate a qualsiasi
titolo), viene ulteriormente riproporzionata come segue:
al 100% in caso di plus orario pari o superiore alla soglia minima annua;
all’80% in caso di plus orario compreso nella fascia superiore ai quattro quinti ed
inferiore alla soglia minima annua;
al 50% in caso di plus orario compreso nella fascia superiore ai due quinti e pari o
inferiore ai quattro quinti della soglia minima annua;
al 10% in caso di plus orario pari o inferiore ai due quinti della soglia minima.
La soglia minima di plus orario viene fissata, e comunicata a tutti gli interessati
prima dell’applicazione, dal Comitato Tecnico Operativo in seduta allargata a tutti i
dirigenti.
Gli eventuali risparmi che dovessero determinarsi andrebbero a beneficio dello
stanziamento per la produttività del personale del comparto.”
(desktop/nuovo sistema valutazione dipendenti/sistema valutazione personale, p.o. e a.p. (da 1.1.2015)/ap)