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Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione

Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro

Pagina 2

La gestione della sicurezza del lavoro nel Comune di Brescia pagina 3

Il Datore di Lavoro pagina 3

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione pagina 7

Il Servizio di Prevenzione e Protezione pagina 8

L’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione pagina 9

Il Medico Competente pagina 10

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza pagina 14

I Lavoratori pagina 16

La gestione delle emergenze pagina 18

Allegato 1 Procedure generali di emergenza e di evacuazione pagina 21

Allegato 2 Organigramma della sicurezza nel Comune di Brescia pagina 31

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Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione

Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro

Pagina 3

La gestione della sicurezza del lavoro nel Comune di Brescia

Il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. ha come scopo primario quello di promuovere, nel posto di

lavoro, le condizioni che garantiscano il benessere fisico, psichico e sociale dei lavoratori,

proteggendone, nel contempo, la salute e prevenendo gli infortuni.

L’articolo 30 prevede che, il Datore di Lavoro deve adottare ed attuare un modello di

organizzazione e di gestione, per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute

e per la sicurezza nonché per assicurare un sistema aziendale che garantisca l’adempimento di

tutti gli obblighi giuridici relativi:

• al rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla normativa vigente relativi ad

attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

• alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di

protezione conseguenti;

• alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,

riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la

Sicurezza;

• alle attività di sorveglianza sanitaria;

• alle attività di informazione e di formazione dei lavoratori;

• alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in

sicurezza da parte dei lavoratori;

• all’acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie previste dalla normativa

vigente;

• alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Alla luce di quanto sopra, in un’organizzazione complessa come il Comune di Brescia, alle figure

previste dalla normativa vigente sono state affiancate delle strutture di supporto interno.

Le figure previste dalla normativa vigente sono:

• il Datore di Lavoro;

• il Dirigente;

• il Preposto;

• il Servizio di Prevenzione e Protezione;

• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

• l’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione;

• il Medico Competente;

• il Lavoratore;

• il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Le strutture di supporto interno sono:

• il Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro;

• il Settore Risorse Umane.

Il Datore di Lavoro

In base all’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce

“Datore di Lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero il soggetto

che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria

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Pagina 4

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i

poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il Dirigente, al quale spettano i

poteri di gestione, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto

dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività nonché dotato di

autonomi poteri decisionali e di spesa.

In base all’articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce

“Dirigente” la persona che, in ragione delle competenze professionali nonché dei poteri gerarchici

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro,

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili

Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 17, non può delegare:

• la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei

Rischi;

• la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Obblighi del Datore di Lavoro delegabili al Dirigente

Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 18, comma 1, può delegare al Dirigente, secondo la

sua attribuzione e competenza, le seguenti funzioni:

• nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza;

• nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in

rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;

• fornire ai lavoratori i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale, sentito il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il Medico Competente;

• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate

istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e

specifico;

• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di uso dei mezzi di protezione

collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuali messi a loro disposizione;

• inviare i lavoratori alla visita medica, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza

sanitaria e richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi di legge;

• nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico Competente la

cessazione del rapporto di lavoro;

• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio, in caso di emergenza e dare

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il

posto di lavoro o la zona pericolosa;

• informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

• adempiere agli obblighi di informazione, di formazione e di addestramento;

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Pagina 5

• astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e della

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in

cui persiste un pericolo grave ed immediato;

• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

• consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per

l’espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi nonché

consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati ed alle informazioni relativi agli

infortuni sul lavoro;

• elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e su richiesta di questi,

per l’espletamento della sua funzione, consegnarne copia al Rappresentante dei Lavoratori per

la Sicurezza;

• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando

periodicamente la perdurante assenza di rischio;

• comunicare all’INAIL ed all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale

per la prevenzione nei luoghi di lavoro, ai fini statistici ed informativi nonché assicurativi, i dati e

le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro;

• consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di

lavoro nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, adeguate alla natura dell’attività ed

alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva nonché al numero delle persone presenti;

• nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori

di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del

lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro;

• nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;

• aggiornare le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che

hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro ovvero al grado di evoluzione della

tecnica della prevenzione e della protezione;

• comunicare all’INAIL ed all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale

per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione ovvero designazione, i

nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

• vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti

alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro ovvero il Dirigente Delegato fornisce, al Servizio di Prevenzione e Protezione

nonché al Medico Competente, come previsto dall’articolo 18, comma 2, le informazioni in merito

a:

• la natura dei rischi;

• l’organizzazione del lavoro, la programmazione nonché l’attuazione delle misure preventive e

protettive;

• la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

• i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro nonché alle malattie professionali;

• i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Al Datore di Lavoro ovvero al Dirigente Delegato, come previsto dall’articolo 18, comma 3,

competono gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per

assicurare la sicurezza degli ambienti di lavoro.

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Pagina 6

Obblighi del Datore di Lavoro delegabili al Preposto

In base all’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce

“Preposto” la persona che, in ragione delle competenze professionali nonché nei limiti dei poteri

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione

da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

I Preposti, designati dai Dirigenti Delegati, previa intesa con il Datore di Lavoro, secondo le loro

attribuzioni e competenze, come previsto dall’articolo 19, devono:

• sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

delle disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché di uso dei mezzi

di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a loro disposizione;

• verificare che soltanto i lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle zone con presenza di

rischio grave e specifico;

• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio, in caso di

emergenza nonché dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

• informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

• segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ovvero al Dirigente, sia le deficienze dei mezzi,

delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale, sia ogni altra condizione di

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della

formazione ricevuta;

• frequentare appositi corsi di formazione.

Il Datore di Lavoro nel Comune di Brescia

Con provvedimento del Sindaco n. 76543 P.G. del 17.07.2013 è stato nominato Datore di Lavoro,

ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.,

il Direttore Generale.

In virtù di tale provvedimento sono stati trasferiti al Direttore Generale - Dott. Alessandro

Triboldi gli obblighi e le funzioni in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

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Pagina 7

I Dirigenti Delegati nel Comune di Brescia

Il Direttore Generale ha delegato, a sua volta, ai seguenti Dirigenti, alcuni obblighi e funzioni in

materia di sicurezza del lavoro:

• Arch. Massimo Azzini - Responsabile dell’Area Servizi Tecnici (provvedimento di delega n.

110660 P.G. del 22.10.2013);

• Arch. Gianpiero Ribolla - Responsabile dell’Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e

Casa (provvedimento di delega n. 110661 P.G. del 22.10.2013);

• Dott.ssa Elisabetta Begni - Responsabile dell’Area Affari Generali (provvedimento di delega n.

110658 P.G. del 22.10.2013);

• Dott.ssa Irene Marchina - Responsabile dell’Area Servizi alla Famiglia ed alla Persona

(provvedimento di delega n. 110659 P.G. del 22.10.2013);

• Dott. Giandomenico Brambilla - Responsabile dell’Area Ufficio di Gabinetto (provvedimento di

delega n. 110639 P.G. del 22.10.2013);

• Dott. Silvano Franzoni - Responsabile dell’Area Cultura, Creatività ed Innovazione

(provvedimento di delega n. 110648 P.G. del 22.10.2013);

• Dott. Francesco Falconi - Responsabile dell’Area Servizi Educativi (provvedimento di delega n.

110655 P.G. del 22.10.2013);

• Dott. Roberto Novelli - Responsabile del Settore Polizia Locale (provvedimento di delega n.

110654 P.G. del 22.10.2013);

• Dott. Alessandro Beltrami - Responsabile dell’Area con Coordinamento Operativo Risorse

Economiche e Finanziarie (provvedimento di delega n. 110657 P.G. del 22.10.2013).

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

In base all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” la persona in possesso delle capacità e dei

requisiti professionali di cui all’articolo 32, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per

coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è consulente specializzato del Datore di

Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Pagina 8

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel Comune di Brescia

Con provvedimento del Direttore Generale n. 110663 P.G. del 22.10.2013 è stato designato

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2,

comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., l’Arch. Mara Gelmi - Responsabile del

Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Tel. 030 2978629

Fax 030 2978759

e-mail: [email protected]

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

In base all’articolo 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce

“Servizio di Prevenzione e Protezione” l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o

interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali per i

lavoratori.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, come previsto dall’articolo 33, provvede:

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa

vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28,

comma 2 ed i sistemi di controllo di tali misure;

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

• a proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori;

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,

nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione nel Comune di Brescia

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è collocato presso il Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Tel. 030 2978322

Fax 030 2978759

Le segnalazioni e le comunicazioni dovranno pervenire, esclusivamente per e-mail, al seguente

indirizzo: [email protected]

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Pagina 9

L’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

In base all’articolo 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce

“Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione” la persona in possesso delle capacità e dei

requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione nel Comune di Brescia

Il Direttore Generale ha designato, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del

D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., i seguenti Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Nominativo Area / Unità di Staff

di appartenenza

Recapito

telefonico

Indirizzo di posta elettronica

(e-mail)

Agresta

Michele

Area Affari Generali 030 2977227 [email protected]

Annunziata

Umberto

Area Servizi Tecnici 030 2978459 [email protected]

Barbieri

Martino

Unità di Staff

al Direttore Generale

030 2978321 [email protected]

Biemmi

Giuliana

Unità di Staff

al Sindaco

030 2978276 [email protected]

Boletti

Maria Teresa

Area Servizi alla Famiglia

ed alla Persona

030 2977322 [email protected]

Brunelli

Luigi

Area Pianificazione Urbana,

Tutela Ambientale e Casa

030 2978789 [email protected]

Busiello

Roberto

Area Servizi Educativi 030 2977475 [email protected]

Caporali

Alessandra

Area Pianificazione Urbana,

Tutela Ambientale e Casa

030 2978471 [email protected]

Cicalò

Simone

Area Servizi Tecnici 030 2978438 [email protected]

Cortese

Domenico

Area Pianificazione Urbana,

Tutela Ambientale e Casa

030 2978558 [email protected]

Cucchi

Silvia

Area Servizi Educativi 030 2978921 [email protected]

D’Angelo

Gianpietro

Area Cultura, Creatività

ed Innovazione

030 2977800 [email protected]

Donati

Marco Maurizio

Area Pianificazione Urbana,

Tutela Ambientale e Casa

030 2978521 [email protected]

Gaiotti

Giorgio

Area con Coordinamento

Operativo Risorse Economiche

e Finanziarie

030 2978963 [email protected]

Inverardi

Ezio

Area Servizi Tecnici 030 2978731 [email protected]

Iubini

Marco

Area Affari Generali 030 2977792 [email protected]

Manessi

Ivana

Area Cultura, Creatività

ed Innovazione

030 2978267 [email protected]

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Pagina 10

Marcelli

Lucia

Area Affari Generali 030 2977768 [email protected]

Mazzocchi

Lorenzo

Area Cultura, Creatività

ed Innovazione

030 2978671 [email protected]

Righi

Mauro

Area Servizi Tecnici 030 2978714 [email protected]

Salvadori

Mauro

Area Servizi Tecnici 030 2978419 [email protected]

Santalucia

Giovanni

Area con Coordinamento

Operativo Risorse Economiche

e Finanziarie

030 2977519 [email protected]

Toma

Antonella

Area Servizi alla Famiglia

ed alla Persona

030 2977684 [email protected]

Trebeschi

Gabriele

Area Servizi Tecnici 030 2978489 [email protected]

Vuolo

Giuseppe

Area Cultura, Creatività

ed Innovazione

030 2977920 [email protected]

Il Medico Competente

In base all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce

“Medico Competente” il medico in possesso di uno dei titoli nonché dei requisiti formativi e

professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1,

con il Datore di Lavoro, ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare

la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del Medico Competente

Il Medico Competente, come previsto dall’articolo 25:

• collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla

predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica

dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte

di competenza ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari

tipi di lavorazione ed esposizione nonché le peculiari modalità organizzative del lavoro ed

all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i

principi della responsabilità sociale;

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Pagina 11

• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione

dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

• istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio

per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

• consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo

possesso, con salvaguardia del segreto professionale;

• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di

rischio nonché gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti

e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali

agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la

Sicurezza;

• informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello

stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

• comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al Datore di Lavoro, al Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché ai Rappresentanti dei Lavoratori per la

Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni

sul significato di detti risultati, ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della

integrità psico-fisica dei lavoratori;

• visita gli ambienti di lavoro, almeno una volta all’anno ovvero a cadenza diversa che stabilisce in

base alla valutazione dei rischi;

• partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono

forniti con tempestività, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Sorveglianza sanitaria e svolgimento dell’attività di Medico Competente

L’attività di Medico Competente, come previsto dall’articolo 39, è svolta secondo i principi della

medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale

(ICOH).

Il Medico Competente svolge la propria attività, in qualità di:

• dipendente ovvero collaboratore di una struttura esterna, pubblica o privata, convenzionata con

l’imprenditore;

• libero professionista;

• dipendente del Datore di Lavoro.

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Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro

Pagina 12

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non

può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico

Competente.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di

tutti i suoi compiti, garantendone l’autonomia.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici

specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la

valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il Datore di Lavoro può nominare più Medici

Competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’articolo 41, è effettuata dal Medico Competente:

• nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva

di cui all’articolo 6 (utilizzo di videoterminali > 20 ore settimanali, movimentazione manuale di

carichi, esposizione a rumore/vibrazioni/radiazioni ionizzanti/cancerogeni e mutageni/campi

elettromagnetici, rischio chimico/biologico, lavoro notturno, etc...);

• qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata

ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

• visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il

lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

• visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di

idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla

relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere

cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente, in funzione della valutazione del rischio.

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della

sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;

• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai

rischi professionali ovvero alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa

dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

• visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione

specifica;

• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;

• visita medica preventiva, in fase preassuntiva;

• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di

durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le suddette visite mediche:

• non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla

normativa vigente;

• comprendono, a cura e spese del Datore di Lavoro, esami clinici e biologici nonché indagini

diagnostiche, mirati al rischio e ritenuti necessari dal Medico Competente;

• sono altresì finalizzate, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, alla verifica di

assenza di condizioni di alcol dipendenza nonché di assunzione di sostanze psicotrope e

stupefacenti.

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Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione

Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro

Pagina 13

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime, per iscritto, uno

dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

• idoneità;

• idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

• inidoneità temporanea;

• inidoneità permanente;

e consegna copia dello stesso al lavoratore ed al Datore di Lavoro.

Nel caso di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di

comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente, che

dispone, dopo eventuali ed ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio

stesso.

Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 42, in relazione ai suddetti giudizi, attua le misure

indicate dal Medico Competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione

specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni

inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

I Medici Competenti nel Comune di Brescia

Con provvedimento del Direttore Generale n. 110684 P.G. del 22.10.2013 è stato nominato

Medico Competente, per il Settore Polizia Locale, per il Settore Biblioteche e per il Settore

Servizi Demografici, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81

del 09.04.2008 e s.m.i., il Dott. Pasquale Politi.

Con provvedimento del Direttore Generale n. 110669 P.G. del 22.10.2013 è stato nominato

Medico Competente, per i rimanenti Settori, con funzioni di coordinamento, ai fini di quanto

previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., la Dott.ssa

Angela Carta.

Per le informazioni, le richieste e le comunicazioni relative alla sorveglianza sanitaria rivolgersi al

Settore Risorse Umane.

Tel. 030 2978305

e-mail: [email protected]

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Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione

Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro

Pagina 14

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

In base all’articolo 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce

“Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” la persona eletta o designata per rappresentare i

lavoratori, per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dall’articolo 47:

• nelle aziende o nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è di norma eletto

direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato, per più aziende, nell’ambito

territoriale o del comparto produttivo;

• nelle aziende o nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, è eletto o designato dai lavoratori

nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero, in assenza, è eletto dai lavoratori

dell’azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la

Sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni

sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è:

• 1, nelle aziende ovvero nelle unità produttive sino a 200 lavoratori;

• 3, nelle aziende ovvero nelle unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

• 6, in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende, il numero è

aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione

collettiva.

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dall’articolo 50, fatto salvo quanto

stabilito in sede di contrattazione collettiva:

• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

• é consultato, preventivamente e tempestivamente, in ordine alla valutazione dei rischi nonché

all’individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione

nell’azienda o nell’unità produttiva;

• è consultato sulla designazione del Responsabile ovvero degli Addetti del Servizio di Prevenzione

e Protezione, sull’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei luoghi di

lavoro nonché sulla nomina del Medico Competente;

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Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione

Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro

Pagina 15

• è consultato in merito all’organizzazione della formazione;

• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle

misure di prevenzione nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle

macchine, agli impianti, all’organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle

malattie professionali;

• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

• riceve una formazione adeguata;

• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

• formula osservazioni in occasione di visite e di verifiche effettuate dalle autorità competenti,

dalle quali è, di norma, sentito;

• partecipa alla riunione periodica;

• fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

• avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

• può fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che, le misure di prevenzione e di

protezione dai rischi, adottate dal Datore di Lavoro ovvero dai Dirigenti, nonché i mezzi impiegati

per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo

svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari

per l’esercizio delle funzioni.

La funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la designazione

di Responsabile ovvero di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel Comune di Brescia

Il personale del Comune di Brescia ha eletto, mediante votazione del 17.04.2013, ai fini di quanto

previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., i seguenti

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

Nominativo Area / Unità di Staff

di appartenenza

Recapito

telefonico

Indirizzo di posta elettronica

(e-mail)

Alberti

Daniela

Area Servizi alla Famiglia

ed alla Persona

030 2978011 [email protected]

Beretti

Carla

Unità di Staff

al Sindaco

030 2978818 [email protected]

Castronuovo

Annamaria

Area Servizi alla Famiglia

ed alla Persona

030 2977310 [email protected]

Consiglio

Daniela

Area Servizi alla Famiglia

ed alla Persona

030 2977629 [email protected]

Delendati

Stefano

Unità di Staff

al Sindaco

030 2977885 [email protected]

Mattanza

Alessandro

Area Pianificazione Urbana,

Tutela Ambientale e Casa

030 2978735 [email protected]

Torcoli

Diego

Area Servizi alla Famiglia

ed alla Persona

030 2977416 [email protected]

Zeni

Giuseppe

Area Servizi Tecnici 338 6518173 [email protected]

[email protected]

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Pagina 16

I Lavoratori

In base all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce

“Lavoratore" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività

lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, pubblico o privato, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte ovvero una professione, esclusi

gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al Lavoratore così definito è equiparato:

• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto

delle società e dell’ente stesso;

• l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice Civile;

• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, di cui all’articolo 18

della Legge n. 196 del 24.06.1997 e s.m.i. e di cui alle specifiche disposizioni di normative

regionali, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari nonché il partecipante ai corsi di formazione

professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,

fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai

periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni ovvero ai laboratori in

questione;

• i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

• il lavoratore di cui al D.Lgs. n. 468 del 01.12.1997 e s.m.i.

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Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro

Pagina 17

Obblighi dei Lavoratori

Ogni Lavoratore, come previsto dall’articolo 20, deve prendersi cura della propria salute e della

propria sicurezza nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono

gli effetti delle sue azioni ovvero omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed

ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i lavoratori, pena le sanzioni di cui all’articolo 59, devono:

• contribuire, insieme al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al Preposto, all’adempimento degli

obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Dirigente e dal

Preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, i preparati pericolosi, i mezzi di

trasporto ed i dispositivi di sicurezza;

• utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a loro disposizione;

• segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente ovvero al Preposto, le deficienze dei

mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie

competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente,

dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

• non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di

controllo;

• non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico

Competente.

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Pagina 18

La gestione delle emergenze

Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 43:

• organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, di

salvataggio, di lotta antincendio e di gestione dell’emergenza;

• designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione

incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave ed

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza;

• informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, circa le

misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

• programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di

pericolo grave ed immediato, che non può essere evitato, possano cessare la loro attività o

mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

• adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed

immediato, per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare

il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le

conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

• garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio

presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono

essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici,

individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono

essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto

delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

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Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro

Pagina 19

Il Datore di Lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori

di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed

immediato.

Il Lavoratore, come previsto dall’articolo 44:

• che, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto

di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da

qualsiasi conseguenza dannosa;

• che, in caso di pericolo grave ed immediato e nell’impossibilità di contattare il competente

superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire

pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 45, tenendo conto della natura dell’attività e delle

dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente, prende i

provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza,

tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari

rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso nonché i requisiti del personale

addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei

lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono indicate nel D.M. n. 388 del 15.07.2003.

Come previsto dall’articolo 46, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per

prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

I criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro

sono indicati nel D.M. 10.03.1998.

Il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali, da attuare in caso

di incendio, riportandole in un Piano di Emergenza, elaborato in conformità a specifici criteri

(vedasi allegato VIII - D.M. 10.03.1998).

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Pagina 20

Ad eccezione delle attività soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del

Fuoco, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il Datore di Lavoro non è

tenuto alla redazione del Piano di Emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure

organizzative e gestionali da attuare in caso di incendi (vedasi allegato 1, di seguito riportato).

Per quanto non riportato

nel presente opuscolo informativo,

si rimanda al D.Lgs. n. 81

del 09.04.2008 e s.m.i.

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Pagina 21

Allegato 1

Procedure Generali

di Emergenza

e di Evacuazione

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Pagina 22

NUMERI UTILI

Il Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze

(Cognome Nome)

Tel.

Il Responsabile/Coordinatore di Piano delle Emergenze

(Cognome Nome)

Tel.

Gli Addetti delle Squadre di Emergenza (antincendio, primo

soccorso, etc...)

(Cognome Nome - Mansione)

(Cognome Nome - Mansione)

(Cognome Nome - Mansione)

(Cognome Nome - Mansione)

(Cognome Nome - Mansione)

Tel.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Arch. Mara Gelmi

Tel. 0302978629 3351558109

Carabinieri Tel. 112

Polizia di Stato Tel. 113

Vigili del Fuoco Tel. 115

Emergenza Sanitaria Tel. 118

Emergenza Ambientale - Corpo Forestale dello Stato Tel. 1515

Pronto Intervento - Nucleo Centrale Operativa - Polizia Locale Tel. 030 45001

Protezione Civile Tel. 800061160

Pronto Intervento - A2A - Ciclo Idrico Tel. 800933359

Pronto Intervento - A2A - Gas Metano Tel. 800066722

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Pagina 23

PRINCIPIO DI INCENDIO

Il lavoratore ovvero l’addetto della squadra di emergenza che rileva un principio di incendio

interno all’ambiente di lavoro, qualora non riesca ad estinguerlo autonomamente, anche con

l’ausilio dei mezzi di estinzione portatili, deve:

• telefonare al Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze, comunicando il proprio

nome e cognome, il luogo in cui ci si trova nonché il tipo di emergenza;

• attivare il pulsante di allarme incendio;

• abbandonare il locale, con tutti gli eventuali occupanti e dirigersi verso le uscite di emergenza,

seguendo il percorso di esodo indicato in loco e nelle planimetrie di emergenza, sino al punto di

raccolta esterno;

• evitare di correre e di urlare nonché mantenere la calma.

RACCOMANDAZIONI

• non usare acqua ovvero estintori a schiuma/idrici sulle apparecchiature elettriche in tensione;

• non usare gli ascensori, ma le scale;

• in presenza di fumo, tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare bassi e chinati

nonché proteggere naso e bocca con un fazzoletto (bagnato, se possibile);

• in condizioni di scarsa visibilità, mantenere il contatto con le pareti.

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Pagina 24

CHIAMATA DEI SOCCORSI

CHIAMATA DI SOCCORSO - VIGILI DEL FUOCO

Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero di soccorso 115 (la chiamata è gratuita),

preparandosi a fornire:

• nome, cognome e numero di telefono dal quale si sta chiamando;

• il comune e, di seguito, l’indirizzo preciso ove necessita l’intervento;

• che cosa è successo (incendio, incidente, allagamento, etc...);

• il numero di persone coinvolte;

• la via più breve per raggiungere il luogo dell’evento ed eventuali ostacoli alla percorrenza (vie

strette, accesso unicamente pedonale, etc...).

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni che fornirà l’operatore telefonico dei Vigili del Fuoco,

ricordando che, le varie centrali operative dell’emergenza sono tra loro in costante collegamento e

si avvisano, a vicenda, quando una di esse riceve una chiamata di soccorso (esempio: se in caso di

incidente stradale avvisate i Vigili del Fuoco, saranno loro ad avvisare immediatamente la Polizia

Stradale, il Soccorso Sanitario e gli altri enti eventualmente necessari).

Nel caso di luoghi difficilmente identificabili (stradine di campagna, case isolate, etc...), è

opportuno mandare qualcuno incontro ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, per velocizzare

l’individuazione del sito, ove necessita il soccorso.

Si ricorda che:

• soccorrere significa anche segnalare correttamente l’accaduto;

• fino a quando non sarà l’operatore a comunicarlo, non riagganciare il telefono;

• durante il corso della conversazione telefonica, la procedura di emergenza si è già attivata e

“qualcuno” si sta già avvicinando al luogo, ove necessita il soccorso.

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Pagina 25

CHIAMATA DI SOCCORSO - EMERGENZA SANITARIA

Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero di emergenza 118 (la chiamata è

gratuita), preparandosi a fornire:

• nome, cognome e numero di telefono dal quale si sta chiamando;

• il comune e, di seguito, l’indirizzo preciso ove necessita l’intervento;

• che cosa è successo (malore, incidente, etc...);

• il numero di persone coinvolte;

• la via più breve per raggiungere il luogo dell’evento ed eventuali ostacoli alla percorrenza (vie

strette, accesso unicamente pedonale, etc...).

Gli addetti della centrale operativa (operatori telefonici, infermieri professionali e medici

responsabili) forniranno le prime indicazioni utili per assistere l’infortunato e nello stesso

momento invieranno sul posto il mezzo nonché l’equipaggio più idoneo e territorialmente più

vicino per affrontare l’emergenza in atto.

In attesa dei soccorsi è fondamentale restare calmi, rispondere con fiducia alle domande che il

personale della centrale operativa pone telefonicamente ed attenersi alle istruzioni ricevute

(domande ed istruzioni, anche se a volte possono sembrare “inutili”, sono in realtà frutto di

esperienze e di studi approfonditi nonché servono ad aiutare la vittima e ad inquadrare

correttamente la situazione per portare a buon fine l’emergenza in atto).

Nel caso di luoghi difficilmente identificabili (stradine di campagna, case isolate, etc...), è

opportuno mandare qualcuno incontro ai soccorritori, per velocizzare l’individuazione del sito, ove

necessita il soccorso.

ORDINE DI EVACUAZIONE

Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo, il Responsabile/Coordinatore

Generale delle Emergenze ovvero il suo sostituto, una volta avvertito dell’emergenza in atto

(incendio, incidente, etc...), valuterà l’opportunità di divulgare l’ordine di evacuazione.

Nel caso di grave pericolo (incendio di grosse dimensioni, scossa di terremoto, etc...), che richiede

l’abbandono immediato dei locali, l’ordine di evacuazione sarà diramato dalla persona che ha

riscontrato l’evento.

Al fine di evitare che il personale agisca in maniera impulsiva e non tecnicamente corretta, è utile

“definire”, a priori, in quali casi è possibile diramare l’ordine di evacuazione direttamente senza

chiedere al Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze ovvero al suo sostituto.

Il segnale di allarme per l’evacuazione (manuale ovvero automatico) è diffuso, in tutto l’ambiente

di lavoro, attraverso appositi dispositivi acustici.

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Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione

Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro

Pagina 26

In presenza di ambienti di lavoro con ridotte dimensioni e privi del segnale di allarme ovvero

qualora la situazione di emergenza in atto richieda di diffondere l’ordine di evacuazione a voce,

questo dovrà essere diramato, locale per locale, da parte degli addetti delle squadre di emergenza.

MODALITA’ DI EVACUAZIONE

• abbandonare i locali, con tutti gli eventuali occupanti e dirigersi verso le uscite di emergenza,

seguendo il percorso di esodo indicato in loco e nelle planimetrie di emergenza, sino al punto di

raccolta esterno;

• chi non è in grado di muoversi, attenda i soccorsi;

• evitare di correre e di urlare nonché mantenere la calma;

• evacuare in modo ordinato e seguire le istruzioni;

• non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;

• non usare gli ascensori, ma le scale;

• in presenza di fumo, tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare bassi e chinati

nonché proteggere il naso e la bocca con un fazzoletto (bagnato, se possibile);

• in presenza di forte calore, proteggere il capo con indumenti (bagnati, se possibile);

• in condizioni di scarsa visibilità, mantenere il contatto con le pareti;

• non tornare indietro per nessun motivo;

• nel punto di raccolta esterno, attendere le disposizioni del Responsabile/Coordinatore Generale

delle Emergenze ovvero del suo sostituto nonché la comunicazione di cessata emergenza.

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Pagina 27

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

ALLAGAMENTO

• interrompere immediatamente l’erogazione dell’acqua dal contatore;

• togliere, se possibile, l’energia elettrica e non effettuare nessuna altra operazione che ne

comporti l’uso;

• verificare la presenza di eventuali cause visibili (rubinetti aperti, perdite di acqua da impianti,

etc...);

• mettere in sicurezza, per quanto possibile, le attrezzature di lavoro;

• rimuovere, per quanto possibile, eventuali materiali pericolosi presenti nel piano interrato e/o

seminterrato;

• verificare che all’interno dei locali non siano rimaste delle persone bloccate, se necessario

chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco);

• verificare che non vi siano persone ferite, se necessario chiamare i soccorsi (Emergenza

Sanitaria);

• seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni

(Vigili del Fuoco, Polizia, etc...);

• chiamare l’azienda fornitrice del servizio, se necessario ovvero qualora non si riesca a risolvere

autonomamente l’emergenza;

• evacuare i locali seguendo le vie di esodo;

• presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza;

• cessata l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario risanare i

locali, eliminando l’acqua di risulta, verificare che la pavimentazione sia asciutta e non scivolosa

nonché verificare l’impianto elettrico, attraverso impresa abilitata, prima del ripristino

dell’energia elettrica.

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Pagina 28

TERREMOTO

• in occasione delle prime scosse, anche di lieve intensità, evacuare l’edificio seguendo le vie di

esodo;

• una volta fuori dallo stabile, allontanarsi da questo e da altri limitrofi nonché portarsi in ampi

piazzali, lontano da alberi ad alto fusto e da linee elettriche;

• qualora le scosse fossero subito violente, tali da non permettere l’evacuazione dello stabile, non

sostare al centro degli ambienti, ma portarsi vicino alle pareti portanti ovvero alle aree d’angolo,

con maggiore resistenza presunta oppure, in alternativa, sotto i tavoli e/o le scrivanie;

• seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni

(Vigili del Fuoco, Polizia, etc...);

• verificare che all’interno dei locali non siano rimaste delle persone bloccate, se necessario

chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco);

• verificare che non vi siano persone ferite, se necessario chiamare i soccorsi (Emergenza

Sanitaria);

• presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza;

• cessata l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario, attraverso

personale qualificato ovvero Vigili del Fuoco, verificare le condizioni strutturali dell’edificio,

eventuali danni, etc...

FUGA DI GAS

• interrompere immediatamente l’erogazione del gas dal contatore;

• verificare la presenza di eventuali cause visibili (rubinetti aperti, perdite di gas da impianti,

etc...);

• aprire immediatamente tutte le porte e le finestre;

• togliere, se possibile, l’energia elettrica (solo dall’esterno) e non effettuare nessuna altra

operazione che ne comporti l’uso;

• verificare che all’interno dei locali non siano rimaste delle persone bloccate, se necessario

chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco);

• verificare che non vi siano persone ferite, se necessario chiamare i soccorsi (Emergenza

Sanitaria);

• seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni

(Vigili del Fuoco, Polizia, etc...);

• evacuare i locali seguendo le vie di esodo;

• presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza;

• chiamare l’azienda fornitrice del servizio, se necessario ovvero qualora non si riesca a risolvere

autonomamente l’emergenza;

• cessata l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario arieggiare i

locali, al fine di eliminare l’odore di gas residuo nonché verificare l’impianto gas, attraverso

impresa abilitata, prima del ripristino dello stesso.

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ALLUVIONE

• non abbandonare l’ambiente di lavoro;

• togliere, se possibile, l’energia elettrica e non effettuare nessuna altra operazione che ne

comporti l’uso;

• seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni

(Vigili del Fuoco, Polizia, etc...);

• mettere in sicurezza, per quanto possibile, le attrezzature di lavoro;

• collocare, se necessario, dei sacchetti di sabbia o simili, in corrispondenza degli ingressi;

• rimuovere, per quanto possibile, eventuali materiali pericolosi presenti nel piano interrato e/o

seminterrato;

• cessata l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario, attraverso

personale qualificato ovvero Vigili del Fuoco, verificare le condizioni strutturali dell’edificio

nonché eventuali danni, risanare i locali, eliminando l’eventuale acqua di risulta, verificare che la

pavimentazione sia asciutta e non scivolosa nonché verificare l’impianto elettrico, attraverso

impresa abilitata, prima del ripristino dell’energia elettrica, qualora staccata.

NUBE TOSSICA

• non abbandonare l’ambiente di lavoro;

• qualora all’esterno, portarsi nel più vicino locale al chiuso;

• chiudere immediatamente tutte le porte e le finestre;

• disattivare gli impianti di condizionamento e di ventilazione;

• in condizioni di respirazione difficoltosa, proteggere il naso e la bocca con apposite mascherine

ovvero con un fazzoletto (bagnato, se possibile);

• seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni

(Vigili del Fuoco, Polizia, etc...);

• acquisire le informazioni dagli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...), al fine di

dichiarare la cessata emergenza e di riprendere le normali attività lavorative.

SVERSAMENTO SOSTANZA PERICOLOSA

• attenersi alle disposizioni riportate sulla scheda di sicurezza della sostanza sversata, utilizzando

sempre i Dispositivi di Protezione Individuale;

• circoscrivere e segnalare la zona contaminata;

• evacuare i locali, se necessario, seguendo le vie di esodo;

• seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni

(Vigili del Fuoco, Polizia, etc...);

• in caso di persone colpite da malore, chiamare i soccorsi (Emergenza Sanitaria);

• presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza;

• chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco, etc...), se necessario ovvero qualora non si riesca a risolvere

autonomamente l’emergenza;

• al termine delle operazioni di contenimento e di assorbimento della sostanza sversata, cessata

l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario verificare che la

pavimentazione sia pulita e non scivolosa nonché arieggiare i locali, al fine di eliminare l’odore

residuo della sostanza sversata.

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INCIDENTE - INFORTUNIO - MALORE

• qualora i danni alla persona appaiano limitati, avvisare gli addetti del primo soccorso ovvero, in

caso contrario, chiamare i soccorsi esterni (Emergenza Sanitaria);

• assistere la persona fino all’arrivo degli addetti del primo soccorso e/o dei soccorsi esterni;

• astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato;

• evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato;

• informare, se possibile, l’infortunato dell’accaduto;

• collaborare con gli addetti del primo soccorso e/o con gli operatori esterni di pronto soccorso

(Emergenza Sanitaria).

GUASTO ELETTRICO

• evacuare i locali, se necessario, seguendo le vie di esodo e le luci di emergenza, qualora presenti;

• muoversi lentamente ed evitare di correre, onde evitare cadute;

• seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza;

• verificare l’impianto elettrico, attraverso impresa abilitata, se necessario ovvero qualora non si

riesca a risolvere autonomamente l’emergenza, al fine di ripristinare l’energia elettrica nonché

dichiarare la cessata emergenza e riprendere le normali attività lavorative.

AZIONE CRIMINOSA

• qualora si riscontrino delle effrazioni alle recinzioni, alle porte ed alle finestre ovvero si noti la

presenza di qualcosa di strano (borse, oggetti, etc...), abbandonati e particolarmente anomali

rispetto alla situazione abituale ovvero si ricevano delle segnalazioni telefoniche, è necessario

avvertire immediatamente il Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze ovvero il suo

sostituto e le autorità di pubblica sicurezza esterne (Polizia, Carabinieri, etc...);

• astenersi da qualsiasi intervento atto ad individuare un eventuale ordigno o simile;

• evacuare i locali seguendo le vie di esodo;

• presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza;

• verificare che all’interno dei locali non siano rimaste delle persone bloccate, se necessario

chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco);

• in caso di persone colpite da malore, chiamare i soccorsi (Emergenza Sanitaria);

• seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni

(Vigili del Fuoco, Polizia, etc...);

• attendere l’esito delle verifiche da parte degli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...), al

fine di dichiarare la cessata emergenza e di riprendere le normali attività lavorative;

• in caso di situazione di pericolo, per la presenza di persona armata ovvero per minacce,

mantenere il controllo ed evitare qualsiasi intervento ovvero comportamento che possa far

degenerare la situazione.

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Allegato 2

Organigramma

della Sicurezza

nel Comune

di Brescia

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