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pagina 1 di 18 N. R.G. 49058/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore dott. MARIANNA GALIOTO Giudice dott. MARIA ANTONIETTA RICCI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 49058/2013 promossa da: GIUSEPPE CAVELLI (C.F. CVLGPP38A06B300Q), FRANCA DELLA BELLA (C.F. DLLFNC39H41B300R), GUIDO CAVELLI (C.F. CVLGDU66H13B300O), ROSSELLA CAVELLI (C.F. CVLRSL72L43B300J), tutti con il patrocinio dell’avv. GABRIELE TRAVAGLIA (C.F. TRVGRL62A14B300Z) del Foro di Milano; ATTORI CONTRO LA ROSS SRL (C.F. 12822890153), oggi FALLIMENTO LA ROSS SRL; CONVENUTO CONTUMACE CORRADO SEIRA (C.F. SRECRD41M28L436I), con il patrocinio degli avvocati ALBERTO GIROLAMI (C.F. GRLLRT45D19G324L) e ROBERTO CRAVEIA (CRVRRT58S28A280O), entrambi del Foro di Milano; CONVENUTO ISIDE SRL (C.F. 02030470971); CONVENUTA CONTUMACE SERGIO BRANCALEON (C.F. BRNSRG51R26A859X); CONVENUTO CONTUMACE GLENFIELD SAS (C.F. 00587690124); CONVENUTA CONTUMACE KA.MI. SRL (C.F. 02589030127); Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Sentenza n. 10027/2016 pubbl. il 12/09/2016 RG n. 49058/2013 http://bit.ly/2koJw3c

Sentenza n. 10027/2016 pubbl. il 12/09/2016 RG n. 49058/2013 · Conservatoria dei RR.II. di Verbania. (6) ... comune di Lonate Pozzolo e cos censiti nel N.C.E.U. del predetto Comune:

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N. R.G. 49058/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore dott. MARIANNA GALIOTO Giudice dott. MARIA ANTONIETTA RICCI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 49058/2013 promossa da:

GIUSEPPE CAVELLI (C.F. CVLGPP38A06B300Q),

FRANCA DELLA BELLA (C.F. DLLFNC39H41B300R),

GUIDO CAVELLI (C.F. CVLGDU66H13B300O),

ROSSELLA CAVELLI (C.F. CVLRSL72L43B300J),

tutti con il patrocinio dell’avv. GABRIELE TRAVAGLIA (C.F. TRVGRL62A14B300Z) del Foro di Milano;

ATTORI CONTRO

LA ROSS SRL (C.F. 12822890153), oggi FALLIMENTO LA ROSS SRL;

CONVENUTO CONTUMACE

CORRADO SEIRA (C.F. SRECRD41M28L436I), con il patrocinio degli avvocati ALBERTO GIROLAMI (C.F. GRLLRT45D19G324L) e ROBERTO CRAVEIA (CRVRRT58S28A280O), entrambi del Foro di Milano;

CONVENUTO

ISIDE SRL (C.F. 02030470971);

CONVENUTA CONTUMACE

SERGIO BRANCALEON (C.F. BRNSRG51R26A859X);

CONVENUTO CONTUMACE

GLENFIELD SAS (C.F. 00587690124);

CONVENUTA CONTUMACE

KA.MI. SRL (C.F. 02589030127);

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CONVENUTA CONTUMACE

PA-MA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 05751480962)

e

40 SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 06594390962),

entrambe con il patrocinio delle avvocate NICOLETTA AGRATI (C.F. GRTNLT76D50B300X) e SIMONA CAPELLETTI (C.F. CPPSMN73C65D869J), entrambe del Foro di Busto Arsizio;

CONVENUTE

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue:

per gli attori: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, premessa ogni necessaria declaratoria e accertamento del caso e di legge, anche in via incidentale, così giudicare:

In principalità: 1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 e segg. c.c. e per i motivi sopra illustrati, accertare e dichiarare la simulazione relativa e la nullità dei seguenti atti, in quanto simulati e dissimulanti trasferimenti in funzione di garanzia, nulli perché posti in essere in violazione o in subordine in frode del divieto di patto commissorio: (1) Atto del Notaio dr. Caroselli in data 3.5.2007 (n. 35953 rep/n. 9675racc.) con il quale: - la signora Franca Della Bella ha venduto a La Ross S.r.l., una quota di partecipazione di nominali Euro 2.548,00 nel capitale sociale della Immobiliare Stamperia Barbarella di Franca Della Bella & C. S.n.c. (oggi Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta), cod. fisc. e numero iscrizione al registro imprese 00587690124; - il signor Giuseppe Cavelli ha venduto alla società La Ross S.r.l. una quota di partecipazione di nominali Euro 2.600,00 nel capitale sociale della predetta Immobiliare Stamperia Barbarella di Franca Della Bella & C. S.n.c. (oggi Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta), cod. fisc. e numero iscrizione al registro imprese 00587690124; - la signora Franca Della Bella ha venduto al signor Corrado Seira una quota di partecipazione di nominali Euro 52,00 nel capitale sociale della Immobiliare Stamperia Barbarella di Franca Della Bella & C. S.n.c. (oggi Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta), cod. fisc. e numero iscrizione al registro imprese 00587690124; - la Immobiliare Stamperia Barbarella di Franca Della Bella & C. S.n.c. veniva trasformata in Immobiliare Barbarella di Seira Corrado & C. S.a.s., mantenendo il cod. fisc. e numero iscrizione al registro imprese 00587690124; (2) Atto del Notaio dr. Caroselli in data 16.9.2008 (n. 37933 rep./n. 10740 racc.), col quale: - la società La Ross S.r.l. ha venduto alla società Iside S.r.l. la quota di partecipazione di nominali Euro 4.680,00 nel capitale sociale della società Immobiliare Barbarella di Seira Corrado & C. S.a.s. (oggi Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta), cod. fisc. e numero iscrizione al registro imprese 00587690124;

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- la società La Ross S.r.l. ha venduto al signor Sergio Brancaleon la quota di partecipazione di nominali Euro 468,00 nel capitale sociale della società Immobiliare Barbarella di Seira Corrado & C. S.a.s. (oggi Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta), cod. fisc. e numero iscrizione al registro imprese 00587690124; - il signor Corrado Seira ha ceduto al signor Sergio Brancaleon l’intera sua quota di partecipazione di nominali Euro 52,00 del capitale sociale della società Immobiliare Barbarella di Seira Corrado & C. S.a.s. (oggi Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta), cod. fisc. e numero iscrizione al registro imprese 00587690124; - la ragione sociale della società Immobiliare Barbarella di Seira Corrado & C. S.a.s. è stata modificata in Immobiliare Barbarella di Brancaleon Sergio & C. S.a.s. (3) Scrittura privata autenticata dal Notaio dr. Caroselli in data 3.5.2007 (n. 9673 racc.) con la quale: - il signor Guido Cavelli ha venduto alla società La Ross S.r.l. una quota di partecipazione di nominali Euro 4.500,00 nel capitale sociale della società KA.MI. S.r.l., cod. fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02589030127; - la signora Rossella Cavelli ha venduto alla La Ross S.r.l., una quota di partecipazione di nominali Euro 4.500,00 nel capitale sociale della medesima società KA.MI. S.r.l., cod. fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02589030127; (4) Scrittura privata autenticata dal Notaio dr. Caroselli in data 3.10.2008 (n. 10800 racc.) con la quale: - il signor Guido Cavelli, ha ceduto al signor Sergio Brancaleon una quota di partecipazione di nominali Euro 500,00 nel capitale sociale della società KA.MI. S.r.l., cod. fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02589030127; - la signora Rossella Cavelli ha ceduto al signor Sergio Brancaleon una quota di partecipazione di nominali Euro 500,00 del capitale sociale della società KA.MI. S.r.l., cod. fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02589030127; - La Ross S.r.l. ha ceduto alla società Iside S.r.l. l’intera sua partecipazione di nominali Euro 9.000,00 nel capitale sociale della società KA.MI. S.r.l. cod. fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02589030127. (5) Atto del Notaio dr. Caroselli (n. 37450 rep., n. 10499 racc.) in data 5.5.2008, col quale la società Barbarella Immobiliare di Seira Corrado & C. S.a.s. ha venduto alla PA-MA S.r.l. che ha acquistato, un immobile costituito da:

Gignese, distinto in mappa terreni al foglio 17, mappale 555, di are 29,60 ente urbano (per accorpamento dei mappali 557, 630, 555, 594, 510, 556, 593) e censito nel N.C.E.U. al foglio 17, mappale 555, subalterno 3, piano S1-T-1-2, cat. a/7, cl. 3, vani 17, rendita Euro 2.194,94;

terreni del predetto Comune di Gignese: foglio 17, mappali 511, 513, 558, 631, 661; atto trascritto il 20.5.2008 ai nn. 6640/4761 presso la Conservatoria dei RR.II. di Verbania. (6) Atto del Notaio dr. Caroselli (n. 37829 rep., n. 10684 racc.) in data 25.7.2008 col quale la Immobiliare

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Barbarella di Seira Corrado & C. S.a.s. ha venduto a PA-MA S.r.l. che ha acquistato, il seguente immobile composto da:

comune di Lonate Pozzolo e così censiti nel N.C.E.U. del predetto Comune: sezione LO, foglio 19, mappale 1984, subalterno 2, piano T, cat. D/1, rendita Euro 14.729,35; sezione LO, foglio 19, mappale 1984, subalterno 3, piano T-S1, cat. A/3, cl. 4, vani 5, rendita Euro 361,52; sezione LO, foglio 19, mappale 12967, piano T quale area urbana di mq 360; ed in catasto terreni in parte distinti in mappa terreni al foglio 1, mappale 15544 di are 64,80 ente urbano ed in parte così censiti nel Catasto terreni al foglio fisico 19 e: foglio logico 1, mappali 12962, 12963, 12964, 12965, 12966, 12967. 12968;atto trascritto il 4.8.2008 ai nn. 106254/60097 presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 2. (7) Atto del Notaio dr. Caroselli (n. 37862 rep., n. 10701 racc.) in data 31.7.2008 col quale KA.MI. S.r.l. ha venduto a PA-MA S.r.l. che ha acquistato il seguente immobile:

Vanzaghello, Corso Italia 17/19, distinto in mappa terreni a parte del foglio 1, mappale 99 di ettari 1.57.47, porzione composta a piano terra da locali per le lavorazioni, tettoie, vasche, uffici e cortile annesso, due uffici con servizio a piano primo e locale deposito utensileria meccanica a piano interrato; quanto descritto risulta censito nel N.C.E.U. al foglio 1, mappali 99/708-623, piano T-1-S-1. Cat. D/1, rendita Euro 21.706; atto trascritto il 29.8.08 ai nn. 114169/65983 presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 2. (8) Atto di vendita del Notaio dr. Caroselli in data 26.2.2010, (n. 39904 rep., n. racc.) col quale PA-MA S.r.l. ha venduto alla società 40 S.r.l., cod. fisc. 06594390962, che ha acquistato, la proprietà del seguente immobile:

giardino e pertinenze annesse sito in Via per Barè n. 32, nel comune di Gignese, distinto in mappa terreni al foglio 17, mappale 555, di are 29,60 ente urbano (per accorpamento dei mappali 557, 630, 555, 594, 510, 556, 593) e censito nel N.C.E.U. al foglio 17, mappale 555, subalterno 3, piano S1-T-1-2, cat. a/7, cl. 3, vani 17, rendita Euro 2.194,94; terreni posti in zona agricola, così censiti nel Catasto terreni del predetto Comune di Gignese: foglio 17, mappali 511, 513, 558, 631, 661; atto trascritto in data 15.3.2010 presso la Conservatoria dei RR.II. di Verbania ai nn. 2593/1828. 2. In via gradata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 e segg. c.c. e per i motivi sopra illustrati, accertare e dichiarare la simulazione assoluta degli atti elencati al capo 1. delle presenti conclusioni e conseguentemente dichiarare la nullità degli atti ivi elencati. 3. In via di ulteriore subordine: nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda di simulazione assoluta o relativa dei contratti per cui è causa, accertare e dichiarare, anche in via surrogatoria, la risoluzione per inadempimento dei contratti per cui è causa e precisamente: 3.1) dichiarare risolto per inadempimento di parte acquirente e per i motivi esposti in atti il contratto di cui all’atto del Notaio dr. Caroselli in data 3.5.2007 (n. 35953 rep./n. 9675 racc.) (doc. 1), nonché, il contratto di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio dr. Caroselli in data 16.9.2008 (n. 37933 rep./n. 10740 racc.) (doc. 2), aventi ad oggetto le quote rappresentanti la totalità del capitale sociale della società Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta (già Immobiliare Barbarella di Corrado Seira & C. S.a.s., già Immobiliare Stamperia Barbarella di Franca della Bella e C. S.n.c.); 3.2) dichiarare risolto per inadempimento di parte acquirente e per i motivi esposti in atti, il contratto di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio dr. Caroselli in data 3.5.2007 (n. 9673 racc.) (doc.

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3), nonché il contratto di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio dr. Caroselli in data 3.10.2008 (n. 10800 racc.) (doc. 4), aventi ad oggetto le quote rappresentanti la totalità del capitale sociale della società KAMI S.r.l.; 3.3) dichiarare risolto per inadempimento di parte acquirente e per i motivi esposti in atti, il contratto di cui all’atto del Notaio dr. Caroselli n. 37862 rep., n. 10701 racc. in data 31.7.2008, avente ad oggetto un capannone sito in Vanzaghello, Corso Italia 17/19 (doc. 7); 3.4) dichiarare risolto per inadempimento di parte acquirente e per i motivi esposti in atti, il contratto di cui all’atto di compravendita del 25.7.2008 (37829 rep. / 10684 racc.), avente ad oggetto un immobile industriale sito in Lonate Pozzolo, via Piemonte angolo via Marconi (doc. 6); 3.5) dichiarare risolto per inadempimento di parte acquirente e per i motivi esposti in atti, il contratto di cui all’atto di compravendita del 5.5.2008 (37450 rep. / 10499 racc.) (doc. 5), nonché il contratto di cui all’atto del Notaio dr. Caroselli in data 26.2.2010, n. 39904 rep., n. 11859 racc. (doc. 8), aventi ad oggetto un fabbricato con cortile, giardino e pertinenze annesse, sito in Gignese, in via Barè n. 32 nonché i terreni posti in zona agricola del medesimo Comune. 4. Per effetto delle superiori statuizioni, accertare e dichiarare: 4.1) che i signori Giuseppe Cavelli e Franca della Bella sono proprietari esclusivi delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della società Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta (già Immobiliare Barbarella di Corrado Seira & C. S.a.s., già Immobiliare Stamperia Barbarella di Franca Della Bella & C. S.n.c.), cod. fisc. e numero iscrizione al registro imprese 00587690124; 4.2) che i signori Guido Cavelli e Rossella Cavelli sono proprietari esclusivi delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della società KA.MI S.r.l., cod. fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02589030127; 4.3) che Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta (già Immobiliare Barbarella di Corrado Seira & C. S.a.s., già Immobiliare Stamperia Barbarella di Franca Della Bella & C. S.n.c.) è proprietaria esclusiva del fabbricato con cortile, giardino e pertinenze annesse sito in Via per Barè n. 32, nel comune di Gignese, distinto in mappa terreni al foglio 17, mappale 555, di are 29,60 ente urbano (per accorpamento dei mappali 557, 630, 555, 594, 510, 556, 593) e censito nel N.C.E.U. al foglio 17, mappale 555, subalterno 3, piano S1-T-1-2, cat. a/7, cl. 3, vani 17, rendita Euro 2.194,94; nonché dei circostanti terreni posti in zona agricola, così censiti nel Catasto terreni del predetto Comune di Gignese: foglio 17, mappali 511, 513, 558, 631, 661; 4.4) che Glenfield S.a.s. di D’Ambrosio Rosetta (già Immobiliare Stamperia Barbarella di Franca Della Bella & C. S.n.c.) è proprietaria esclusiva dell’immobile costituito da due capannoni industriali, palazzina uffici e tettoia, siti in via Piemonte angolo Via Marconi, nel comune di Lonate Pozzolo e così censiti nel N.C.E.U. del predetto Comune: sezione LO, foglio 19, mappale 1984, subalterno 2, piano T, cat. D/1, rendita Euro 14.729,35; sezione LO, foglio 19, mappale 1984, subalterno 3, piano T-S1, cat. A/3, cl. 4, vani 5, rendita Euro 361,52; sezione LO, foglio 19, mappale 12967, piano T quale area urbana di mq 360; ed in catasto terreni in parte distinti in mappa terreni al foglio 1, mappale 15544 di are 64,80 ente urbano ed in parte così censiti nel Catasto terreni al foglio fisico 19 e: foglio logico 1, mappali 12962, 12963, 12964, 12965, 12966, 12967. 12968; 4.5) che KA.MI. S.r.l. è proprietaria esclusiva del fabbricato industriale sito in Vanzaghello, Corso Italia 17/19, distinto in mappa terreni a parte del foglio 1, mappale 99 di ettari 1.57.47, porzione composta a piano terra da locali e le lavorazioni, tettoie, vasche, uffici e cortile annesso, due uffici con servizio a piano primo e locale deposito utensileria meccanica a piano interrato; quanto descritto risulta censito nel N.C.E.U. al foglio 1, mappali 99/708-623, piano T-1-S-1. Cat. D/1, rendita Euro 21.706.

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5. Conseguentemente dichiarare tenuti e condannare i convenuti, ciascuno per quanto di sua spettanza, a restituire agli attori, ciascuno per quanto di sua proprietà, le quote di partecipazione societaria e gli immobili indicati ai capi 1. e 3. delle presenti conclusioni, liberi da persone o cose, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, vincoli o oneri reali o personali, procedendo a tutte le trascrizioni e annotazioni richieste al fine di rendere tali restituzioni efficaci anche nei confronti delle società cui si riferiscono le quote di partecipazione. 6. Disporre che il Registro delle Imprese e la Conservatoria dei Registri Immobiliari procedano alle relative variazioni delle intestazioni delle quote e degli immobili per cui è causa. 7. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui i beni per cui è causa non fossero recuperabili per qualunque motivo (inclusi eventuali ulteriori ritrasferimenti a terzi opponibili agli attori): dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per la sua parte a risarcire i danni patiti dagli attori in conseguenza della mancata restituzione - in tutto o in parte - dei cespiti immobiliari indicati al capo 1. delle presenti conclusioni; per l’importo che risulterà di giustizia all’esito del giudizio, occorrendo anche in via equitativa, oltre interessi legali e maggior danno.

In via istruttoria: Occorrendo, gli attori insistono per l’ammissione delle seguenti istanze istruttorie: 8. Interrogatorio formale Gli attori insistono per l’ammissione di interrogatorio formale dei convenuti persone fisiche sig.ri Corrado Seira e Sergio Brancaleon, nonchè degli attuali rappresentanti legali delle convenute società Fallimento La Ross S.r.l., Iside S.r.l., Glenfield S.a.s., Kami S.r.l., Pa-Ma S.r.l. in liq. e 40 S.r.l. in liq. sul seguente capitolo di prova, come dedotto a pag. 13 della memoria ex art. 183, 6° co. n. 2 c.p.c. depositata dagli attori: capitolo 12) vero che tutti i cespiti immobiliari intestati al sig. Corrado Seira, siti in Biella e Trivero e meglio specificati nel doc. 49/e che mi viene rammostrato sono oggetto di sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. 9. Prova testimoniale In relazione al rapporto esistente all’epoca tra il sig. Bertelli e il sig. Seira, gli attori insistono per l’ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, come dedotti alle pagg. 13-14 della memoria ex art. 183, 6° co. n.2 c.p.c. depositata dagli attori: capitolo 13) vero che il sig. Paolo Bertelli è stato dipendente commerciale in Kalosifl S.r.l. (teste: Marinella Milani, Busto Arsizio). capitolo 14) vero che a partire dalla data indicata nel verbale sub doc. 21 da me sottoscritto che mi si rammostra ho continuato ad esercitare nella Kalosfil S.r.l. le stesse mansioni che esercitavo in precedenza nella Industrie Cavelli S.r.l., utilizzando i macchinari già appartenuti a quest'ultima (teste: Marinella Milani) capitolo 15) vero che durante il periodo in cui lavoravo in Kalosfil S.r.l. ho visto il sig. Corrado Seira nei locali aziendali (teste: Marinella Milani). In ordine al ruolo di dominus della società PA-MA rivestito dal sig. Paolo Bertelli si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli: capitolo 16) vero che in data 15 maggio 2008, ho inviato alla società PA-MA S.r.l. la mail che mi viene rammostrata come da doc. 29 (teste: dott. Alessandro Alesio, Novara); capitolo 17) vero che in data 17 giugno 2008 ho inviato al sig. Paolo Bertelli la mail che mi viene

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rammostrata come da doc. 30 (teste dott. Alessandro Alesio) 10. C.T.U. Infine, stante la divergenza su un profilo tecnico/economico, la scrivente difesa insiste per la richiesta di C.T.U. sul seguente quesito: “Stabilisca il C.T.U., previo esame della documentazione versata in uno agli atti di causa ed acquisito ogni ulteriore documento necessario e le informazioni rilevanti, quale fosse all’epoca delle operazioni considerate il valore di mercato dei beni immobili di cui agli atti di compravendita prodotti in atti ed indicati a pag. 3 dell'atto di citazione, di cui ai docc. 5, 6, 7, 8, 8bis”.

In ogni caso: 11. Ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell’emananda sentenza pronunciata in accoglimento delle conclusioni di cui ai capi 1 e 2. 12. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio secondo i parametri massimi individuati nel Regolamento per la liquidazione dei compensi contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20.7.2012 n. 140, oltre accessori di legge. 13. Rigettare ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione e istanza.”

per le convenute PA-MA SRL IN LIQUIDAZIONE e 40 SRL IN LIQUIDAZIONE come da comparsa di risposta: “Voglia l’Ill.mo tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: nel merito, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e in diritto:

o rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di simulazione relativa e nullità degli atti indicati nelle conclusioni di cui all’atto di citazione dal n.1 al n.8 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;

o rigettare la domanda, formulata in via gradata, di accertamento e dichiarazione della simulazione assoluta degli atti indicati nelle conclusioni di cui all’atto di citazione dal n.1 al n.8 in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;

o rigettare la domanda, formulata in via di ulteriore subordine, di accertamento e dichiarazione di risoluzione per inadempimento dei contratti indicati dal punto 3.1 al punto 3.5 delle conclusioni contenute nell’atto di citazione attoreo, per carenza di legittimazione attiva degli attori ad agre in via surrogatoria, e comunque in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;

conseguentemente: o rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione della proprietà delle quote societarie e

dei beni immobili in capo ai soggetti e con riferimento alle quote ed agli immobili tutti indicati nei punti da 4.1) a 4.5) delle conclusioni contenute nell’atto di citazione attoreo, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;

o rigettare la domanda di condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di sua spettanza e di sua proprietà, a restituire agli attori le quote societarie e gli immobili meglio specificati nell’atto di citazione attoreo, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;

o in ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento dei danni patiti dagli attori a causa della mancata restituzione -in tutto o in parte- dei cespiti immobiliari indicati al capo 1 delle

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conclusioni avversarie, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di cui al dm 140/2012.”

per il convenuto SEIRA:

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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Gli attori,

o i coniugi GIUSEPPE CAVELLI e FRANCA DELLA BELLA nonché i loro figli, GUIDO e ROSSELLA CAVELLI,

hanno citato in giudizio CORRADO SEIRA e SERGO BRANCALEON nonché le società PA-MA SRL IN LIQUIDAZIONE, 40 SRL IN LIQUIDAZIONE, LA ROSS SRL, ISIDE SRL, KA.MI. SRL, GLENFIED SAS, ¾ illustrando che,

o a seguito della crisi coinvolgente dall’anno 2005 il gruppo CAVELLI nonché i CAVELLI e FRANCA DELLA BELLA quali fideiussori delle società di famiglia (INDUSTRIE CAVELLI SRL e LA ROSS SRL),

gli attori si sono trovati nella necessità di dismettere il loro patrimonio ed hanno quindi contattato PAOLO BERTELLI, dichiaratosi disponibile ad erogare la liquidità necessaria per ripianare parte dei debiti delle società di famiglia, pretendendo a garanzia di tale finanziamento il trasferimento ad enti da sè indicati di tutto il patrimonio dei CAVELLI, in tale contesto essendosi quindi realizzate una serie di compravendite simulate e dissimulanti una alienazione a garanzia del rimborso delle somme erogate a titolo di mutuo;

¾ chiedendo quindi:

o in via principale, accertamento della simulazione relativa dei contratti di apparente compravendita e della nullità di contratti dissimulati per violazione o frode del divieto di patto commissorio ex art.2744 cc (citazione pp. 11/12: "il trasferimento della proprietà assolveva all'unico scopo di costituire una garanzia per il rimborso delle somme che, apparentemente a titolo di prezzo ma in realtà a titolo di finanziamento, dovevano essere erogate alla parte simulata alienante");

o in via subordinata, accertamento della simulazione assoluta dei medesimi contratti di compravendita, relativi:

� ai trasferimenti di partecipazioni sociali originariamente detenute dagli attori in IMMOBILIARE STAMPERIA BARBARELLA SNC DI FRANCA DELLA BELLA & C (oggi GLENFIELD SAS, d’ora in avanti anche solo IMMOBILIARE) e in KA.MI. SRL,

� nonché agli immobili detenuti da tali due società,

trasferimenti aventi quali destinatari finali ISIDE SRL e il BRANCALEON, con passaggi intermedi nei quali figurano la SRL LA ROSS e il SEIRA e precisamente:

� atto 3.5.2007, cessione da DELLA BELLA e da GUIDO CAVELLI della partecipazione totalitaria nella IMMOBILIARE in favore di LA ROSS SRL e di CORRADO SEIRA, con trasformazione della ceduta IMMOBILIARE STAMPERIA BARBARELLA SNC DI FRANCA DELLA BELLA & C in IMMOBILIARE BARBARELLA DI SEIRA CORRADO & C SAS;

� 16.9.2008, cessione da LA ROSS SRL e dal SEIRA della partecipazione totalitaria nella IMMOBILIARE in favore di ISIDE SRL e del BRANCALEON, con modifica della ragione sociale della ceduta in IMMOBILIARE BARBARELLA DI BRANCALEON SERGIO & C SAS;

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� 3.5.2007, cessione da GUIDO e ROSSELLA CAVELLI del 90% del capitale sociale di KA.MI. SRL in favore di LA ROSS SRL;

� 3.10.2008, cessione da GUIDO e ROSSELLA CAVELLI nonché da LA ROSS SRL della partecipazione totalitaria in KA.MI. SRL in favore di ISIDE SRL e del BRANCALEON;

� 5.5.2008, cessione da IMMOBILIARE di villa sita in Gignese in favore di PA-MA SRL;

� 25.7.2008, cessione da IMMOBILIARE di capannone sito in Lonate Pozzolo in favore di PA-MA SRL;

� 31.7.2008, cessione da KA.MI. SRL di capannone sito in Vanzaghello in favore di PA-MA SRL;

� 26.2.2010, cessione da PA.MA SRL della villa sita in Gignese in favore di 40 SRL;

o in ulteriore subordine, risoluzione per inadempimento dei contratti in discussione per mancato pagamento del prezzo da parte degli acquirenti, azione questa che gli attori dichiarano di esercitare in via surrogatoria per i sub-trasferimenti;

o in ulteriore subordine, domanda risarcitoria nei confronti di PA-MA SRL (per violazione dell’accordo simulatorio da parte di PA-MA SRL e per fatto illecito ex art. 2043 cc).

A sostegno delle domande, gli attori hanno assunto che l’intento simulatorio emergerebbe dalle seguenti anomalie:

¾ dismissione globale del patrimonio e concentrazione delle vendite in un breve arco di tempo, dal marzo 2007 al luglio 2008 (cfr. Cass. n.903/2005);

¾ riconducibilità dei beneficiari del trasferimento al BERTELLI, come denotato in particolare dalle risultanze di processo penale a carico del BERTELLI;

¾ identità del notaio rogante per tutti gli atti di trasferimento;

¾ ricorrenza della clausola di corrispettivo "prima d'ora versato" per gli atti di cessione di quote e, per gli atti di cessione di immobili, di clausola rateazione del prezzo anomala, uguale per tutti, prevedente un acconto ridotto, una rateazione senza interessi e la rinuncia immediata all’ipoteca legale;

¾ ricorrenza di clausola, per gli atti di cessione di immobili, attestante l’avvenuto pagamento posticipato al futuro con rilevanza della condotta inerte della parte venditrice;

¾ il mancato saldo del prezzo circa il cui versamento non vi è prova documentale (cfr. Cass. n. 1413/2006, n.28224/2008);

¾ le società convenute non avevano mezzi propri né di terzi per saldare quanto dovuto ai venditori per le cessioni;

¾ riutilizzo "contabile" della quota di prezzo formalmente versata ai cedenti in altre società facenti capo al BERTELLI, con uscita dalle casse di queste società "per pareggiare, sempre solo contabilmente, fatture oggetto del procedimento penale per frode fiscale per prestazioni inesistenti" a carico del BERTELLI;

¾ incongruità del prezzo simulato rispetto al valore dei cespiti;

¾ mancato trasferimento del possesso a favore del presunto acquirente (doc. 26);

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ed hanno dedotto che i sub acquirenti 40 SRL, ISIDE SRL e BRANCALEON non possono considerarsi acquirenti di buona fede (cfr. pagg. 12/13 citazione).

Le convenute PA-MA SRL in liquidazione e 40 SRL in liquidazione hanno contrastato le domande avversarie per plurimi profili, in particolare affermando:

¾ che sono state realizzate effettive vendite al fine di reperire la liquidità necessaria per ripianare le esposizioni debitorie del gruppo CAVELLI, come confermato dall’assenza di controdichiarazioni;

¾ che la domanda di accertamento e di dichiarazione della simulazione assoluta dei contratti è incompatibile con la prospettazione dei fatti contenuta nell’atto di citazione in tema di simulazione relativa;

¾ che gli attori sono privi di legittimazione attiva quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento, in ogni caso di per sé infondata essendo stato versato il corrispettivo delle cessioni;

nonché contestando la rilevanza degli indici di simulazione illustrati dagli attori, nessuno dei quali, a loro dire, sarebbe connotato in senso univoco.

Il convenuto SEIRA ha anch'esso negato vi sia mai stata alcuna simulazione, rispetto alla quale gli attori non avrebbero fornito alcuna idonea prova, ed ha poi eccepito:

¾ quanto alla simulazione relativa e conseguente nullità del negozio dissimulato per violazione del divieto di patto commissorio, che non sia configurabile il negozio illecito prospettato dagli attori in mancanza di ogni prova quanto alla effettiva sussistenza in capo al BERTELLI di un credito restitutorio a garanzia del quale sarebbe stata preordinata l’intera operazione;

¾ quanto alla simulazione assoluta, la carenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti;

¾ l’infondatezza delle domande di risoluzione per inadempimento, rispetto alle quali sussiste poi carenza di legittimazione attiva degli attori (anche in surroga) poiché gli stessi attori non vantano alcun credito nei confronti della LA ROSS SRL e del SEIRA.

Gli altri convenuti non si sono costituiti e sono quindi stati dichiarati contumaci. Nelle memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma tutte le parti costituite hanno ribadito le proprie difese, nella specie parte attrice precisando che:

¾ le operazioni di dismissione delle quote e degli immobili sono state tutte espressione di un medesimo schema negoziale, volto a sottrarre le quote alla garanzia dei creditori dei CAVELLI, gli immobili alla garanzia dei creditori delle società titolari, come del resto evincibile:

o da corrispondenza email (doc. 23);

o dall’esiguità del prezzo concordato, pari al valore nominale delle quote;

o dal mancato versamento di alcuna contropartita a fronte della cessione immobiliare, oltre che dall’esiguità del prezzo concordato (cfr. doc. 24);

¾ il BERTELLI è certamente soggetto riconducibile alle società simulatamente cessionarie, come evincibile da ampia documentazione penale allegata (v. memoria n. 1 pagg. 4-7) e da corrispondenza email prodotta sub docc. 29 e 30;

¾ l’omesso pagamento dei corrispettivi

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o per la cessione delle quote risulterebbe provato dalla presenza della clausola “prima d’ora versato”, incombendo in ogni caso sul debitore l’onere di provare l’avvenuto pagamento;

o per la cessione degli immobili non risulterebbe smentito:

� dai docc. 3 e 8 prodotti da PAMA e 40 SRL, essendo questi meri prospetti degli asseriti pagamenti degli immobili siti in Gignese e Vanzaghello,

� né dalle matrici degli assegni prodotti con riferimento all’immobile sito in LONATE POZZOLO, dalle quali non è possibile evincere l’identità del beneficiario, mentre non è stato prodotta la contabile del bonifico di cui invece si fa menzione a pag. 8 della comparsa;

¾ la natura simulata dei contratti in esame può essere data anche tramite prova indiziaria/testimoniale, come ampiamente illustrato nella memoria n. 3 alle pagg. 2-8;

¾ gli attori sarebbero comunque legittimati attivi per entrambe le azioni di accertamento di simulazione/nullità, visto il collegamento negoziale tra i vari contratti di cessione sub iudice.

Le convenute PAMA SRL e 40 SRL hanno invece illustrato:

¾ l’intervenuta emissione di provvedimento di confisca su tutti i beni immobili oggetto di causa, chiedendo quindi la definizione del procedimento in corso per cessazione della materia del contendere, essendo tali immobili fuoriusciti dal patrimonio delle società convenute;

¾ il giudizio espresso dal Tribunale per il riesame di Como, che, confermando il sequestro preventivo disposto dal Gip di Como, ha accertato l’effettivo trasferimento degli immobili in capo al BERTELLI;

difese cui parte attrice ha replicato eccependo che:

¾ la questione della confisca dei beni non costituisce fatto sopravvenuto in corso di causa e, pertanto, doveva essere eccepita entro la prima memoria istruttoria;

¾ non sussisterebbero comunque i presupposti per considerarsi cessata la materia del contendere,

o non essendo la sentenza penale passata in giudicato,

o permanendo in ogni caso in capo agli attori un interesse all’accoglimento della domanda risarcitoria svolta in subordine.

Sia gli attori che le due società convenute costituite hanno svolto istanze istruttorie, sulle quali il g.i. ha così provveduto all’udienza del 17.2.2015:

"ritenuto che: ¾ quanto alle prove orali richieste dagli attori:

o sono da ammettere le prove per interrogatorio formale dedotte dagli attori nella seconda memoria capitoli da 1 ad 11, tutti relativi a circostanze rilevanti, mentre il capitolo 12 riguarda circostanze non specificatamente contestate dal convenuto SEIRA,

� con la precisazione che l'interrogatorio formale viene ammesso in quanto da rendersi dai convenuti persone fisiche CORRADO SEIRA e SERGIO BRANCALEON e dai legali rappresentanti attuali delle convenute società LA ROSS SRL, ISIDE SRL, GLENFIELD SAS, KA.MI. SRL, PA-MA SRL IN LIQUIDAZIONE e 40 SRL IN LIQUIDAZIONE, posto che,

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x essendo il mezzo di prova volto a provocare la confessione della parte anche quando la stessa sia persona giuridica,

lo stesso può avere come protagonista il solo soggetto in grado di impegnare con le sue dichiarazioni la persona giuridica e, dunque, il solo rappresentante legale della persona giuridica al momento dell'interrogatorio;

o sono da ammettere le prove per testi dedotte dagli attori nella memoria autorizzata di replica alle terze memorie avversarie, trattandosi di prova volta a dimostrare la provenienza di e mail prodotte e di contenuto rilevante, provenienza contestata dalla controparte;

o le prove per testi dedotte dagli attori nella seconda memoria appaiono invece superflue, riguardando circostanze non specificatamente contestate in particolare dal convenuto SEIRA e dalla convenuta PAMA SRL, alla cui posizione tali capitoli si riferiscono;

¾ quanto alle prove orali richieste dalle convenute società PA-MA e 40 SRL nella seconda memoria, che le stesse non sono ammissibili riguardando in parte fatti pacifici o irrilevanti e in parte trattandosi di capitoli demandanti valutazioni al teste, ovvero formulati del tutto genericamente (cfr. in particolare cap. 10);

¾ quanto alla ctu grafica richiesta dalle convenute società PA-MA e 40 SRL nella seconda memoria in via di verificazione dell'apparente firma GIUSEPPE CAVELLI apposta in calce al contratto di locazione di cui al doc. 9 del fascicolo di tali parti, che non appare ammissibile lo svolgimento di ctu sulla copia del documento prodotto, posto che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, "In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art.216 cpc" (cfr., in tal senso, Cass. n.9202/2004, Cass. n.1831/2007, Cass. n.6022/2007, Cass. n.1903/2009; Cass. n.7267/2014);

¾ quanto alla ctu richiesta dagli attori sul valore degli immobili, che ogni valutazione a riguardo appare da riservarsi all'esito delle altre prove come sopra ammesse;”.

Depositato quindi ricorso in riassunzione dagli attori a seguito del sopravvenuto fallimento della convenuta LA ROSS SRL, il g.i. ha provveduto su tale ricorso con ordinanza dell’1 aprile 2015, all’esito della quale il giudizio è stato riassunto dagli attori senza che a tale riassunzione sia conseguita la costituzione del FALLIMENTO LA ROSS SRL, dichiarato quindi contumace, con successivo espletamento delle prove ammesse e ancora successiva indicazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, alla quale hanno presenziato i soli difensori degli attori e del convenuto SEIRA, avendo i difensori delle due società convenute PA-MA SRL IN LIQUIDAZIONE e 40 SRL IN LIQUIDAZIONE nel frattempo rinunciato al mandato senza essere sostituiti da altro legale.

All’esito di tale contraddittorio e di tale istruttoria nonché delle difese conclusionali depositate dagli attori e dal convenuto SEIRA, reputa il Tribunale che le domande degli attori non possano essere accolte.

Al riguardo deve essere in via preliminare disattesa la conclusione di cessazione della materia del contendere formulata dalle convenute srl PA-MA e 40 nella loro seconda memoria in relazione al provvedimento di confisca disposto in sede penale ed avente ad oggetto i beni immobili di cui alle conclusioni degli attori, beni, dunque, a dire delle convenute, non più presenti nel loro patrimonio: trattasi infatti di conclusione la quale, oltre a non essere stata riproposta all’udienza di precisazione, non appare comunque fondata, per l’assorbente rilievo della mancata dimostrazione da parte delle convenute del passaggio in giudicato della sentenza penale disponente la confisca degli immobili,

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sentenza che, anzi, il teste BERTELLI ha dichiarato aver impugnato per Cassazione (cfr. verbale udienza 20.10.2015).

Quanto al merito delle domande degli attori, la prospettazione principale svolta da tale parte riconduce gli atti di cessione controversi a un preordinato disegno nell’ambito del quale la famiglia CAVELLI sarebbe ricorsa al BERTELLI quale finanziatore in grado di fornire liquidità per far fronte alla crisi del gruppo, finanziatore che avrebbe peraltro preteso -“a garanzia” della restituzione delle somme fornite ai CAVELLI- la cessione, in favore di soggetti a lui collegati, delle quote delle società possedute dalla famiglia CAVELLI (società a loro volta titolari di beni immobili), cessione, dunque, di per sé simulata e dissimulante un negozio di garanzia elusivo del divieto di patto commissorio.

Da tale prospettazione discende dunque, a dire degli attori, la non applicabilità alla dimostrazione dei fatti in esame del divieto di prova testimoniale e per presunzioni di cui agli artt. 2722 e 2729 secondo comma cc, la domanda di simulazione essendo diretta a far valere la illiceità del contatto dissimulato e dunque operando la deroga al divieto prevista dall’art.1417 cc.

La prospettazione degli attori, pur in astratto corretta quanto ai riferimenti normativi, si scontra peraltro, come fondatamente eccepito dal convenuto SEIRA, con la mancata dimostrazione, da parte degli attori sui quali incombe il relativo onere probatorio, di uno dei presupposti dell’intera loro ricostruzione, vale a dire la effettiva ricorrenza nel caso di specie di un intervento del BERTELLI (o di chi per esso) quale finanziatore della famiglia CAVELLI, intervento indispensabile a dar corpo alla ipotesi di un negozio dissimulato e illecito in quanto volto -in elusione del divieto ex at.2744 cc- a garanzia, appunto, della restituzione al finanziatore delle somme da costui erogate.

Riguardo alla mancata dimostrazione di tale elemento centrale va in particolare osservato come gli attori nulla abbiano specificatamente replicato alla puntuale contestazione del convenuto SEIRA, nei loro vari atti difensivi avendo ambiguamente illustrato tale parte della vicenda,

¾ per un verso (cfr. citazione pagg. 11/12) affermando che il finanziamento del BERTELLI sarebbe stato erogato quale apparente corrispettivo delle cessioni simulate,

¾ per altro verso deducendo invece il mancato saldo del corrispettivo relativo alle stesse cessioni e, comunque, l’incongruità del prezzo dedotto in taluni atti e ancora, l’impossidenza di PA-MA SRL e di 40 SRL (cfr. citazione pagg. 8 ss),

¾ e ancora alludendo a artifici contabili posti in essere dal BERTELLI tramite le società a lui collegate (cfr. citazione pagg. 9 ss),

ma comunque mai neppure allegando precisamente e tantomeno dimostrando con quali mezzi e in quali occasioni il BERTELLI (o chi per esso) abbia effettivamente eseguito versamenti di somme in loro favore così facendo sorgere in loro capo un obbligo di restituzione, a garanzia del quale sarebbero state illecitamente preordinate le cessioni degli immobili da loro posseduti tramite le società le cui quote sono state oggetto degli atti di cessione in favore di soggetti rientranti nell’entourage del BERTELLI.

Posta dunque tale situazione probatoria ne consegue la inapplicabilità nel caso di specie della disciplina ex art.1417 cc e, prima ancora, la mancata dimostrazione di una delle vicende poste a fondamento della prospettazione principale degli attori, la cui domanda principale contenuta nel punto 1. delle conclusioni definitive in tema di simulazione relativa dei negozi controversi e di nullità dei pretesi negozi di garanzia dissimulati va quindi rigettata.

Quanto alla prospettazione subordinata degli attori, essa è invece incentrata sul carattere assolutamente simulato delle cessioni in discussione, carattere del quale i convenuti costituiti hanno sottolineato la incompatibilità con la prospettazione principale: incompatibilità, ad avviso del Tribunale, di per sé non dirimente, trattandosi di prospettazioni tra di loro subordinate.

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Anche a prescindere da tale ultima questione, la prospettazione subordinata degli attori non può, in ogni caso, essere accolta, pure per essa dovendosi riscontrare la carenza di idonea dimostrazione.

Al riguardo va infatti ricordato che il divieto di prova testimoniale e per presunzioni ai fini della dimostrazione della simulazione di un contratto opera tra le parti di tale contratto senza eccezioni ex art.1417 cc, ma dovendosi poi comunque ritenere operanti le deroghe ex art.2724 cc e in particolare la deroga di cui al n.1 di tale norma, invocata dagli attori e relativa alla ipotesi nella quale ricorra “un principio di prova per iscritto”, vale a dire “qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato”, id est la stipulazione di patti contrari al testo negoziale sottoscritto dalle parti e a questo contemporanei.

Nel caso di specie non reputa peraltro il Tribunale la ricorrenza di principio di prova per iscritto, per tale dovendosi intendere non già -come preteso dagli attori (cfr. in particolare p.24 comparsa conclusionale)- la prova scritta di circostanze indiziarie indicative della simulazione ma -come previsto espressamente dall’art.2724 sopra riportato- il tenore di specifico scritto proveniente dalla controparte del negozio che si pretende simulato.

Specifico scritto che nel caso di specie non pare al Tribunale possa essere rappresentato:

¾ né dalle comunicazioni per email intercorse (come il BERTELLI ha confermato in sede testimoniale) tra il BERTELLI e GUIDO e ROSSELLA CAVELLI, comunicazioni il cui tenore,

o anche a prescindere dalla provenienza dal BERTELLI e non dai contraenti diretti i negozi che si pretendono simulati,

risale al 2012 e risulta sì di per sé allusivo -secondo la stessa ricostruzione degli attori (cfr. in particolare comparsa conclusionale, pagg. 20 e ss)- per la parte più significativa (mail tra BERTELLI e GUIDO CAVELLI) a strategie difensive da adottarsi rispetto ad azione revocatoria e di simulazione promossa da un creditore in relazione alle cessioni immobiliari anche qui controverse, ma non appare di per sé univocamente riferibile in particolare alle cessioni che rappresentano l’inizio della “catena” simulatoria, risalenti al 2007,

¾ né dal tenore dei contratti che si pretendono simulati 1, rispetto ai quali gli attori hanno in particolare sottolineato, quanto agli atti iniziali della catena riguardanti la cessione di quote:

o la peculiarità delle clausole in tema di pagamento del corrispettivo, clausole la cui rilevanza ai fini che qui interessa appare peraltro al Tribunale del tutto labile, la mera menzione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo prima della stipulazione essendo di per sé clausola ricorrente negli atti di compravendita e come tale non idonea -se isolatamente considerata- a rendere verosimile l’accordo simulatorio;

o la incongruità del prezzo di cessione al valore nominale, trattandosi di quote di srl proprietarie di immobili di rilevante valore, deduzione questa peraltro non dirimente in quanto non accompagnata da idonea illustrazione degli altri dati relativi allo stato patrimoniale dei due enti ceduti.

Posto dunque che nel caso di specie non paiono ricorrere i presupposti per l’applicazione della deroga ex art.2724 n.1 cc, a dimostrare il carattere assolutamente simulato delle cessioni in discussione non

1 Cfr., in tal senso, Cass. n.11232/1997, secondo la cui massima: "Il contratto simulato può legittimamente configurarsi, "quoad probationis", in termini di "principio di prova scritta", sufficiente, come tale, a rendere ammissibile la prova testimoniale "inter partes" a norma degli artt. 1417 e 2724 n. 1 cc, e può, altrettanto legittimamente, venir posto, in concorso con altri elementi di prova, a fondamento del giudizio circa la sussistenza di una vicenda negoziale di carattere simulatorio."

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possono valere in particolare le presunzioni illustrate dagli attori (le prove per testi dedotte dagli attori riguardando invece circostanze di dettaglio relative alla posizione del convenuto SEIRA e della convenuta PA-MA SRL, non contestate da tali soggetti) né a tale dimostrazione può giovare l’esito degli interrogatori formali ammessi dal g.i. ed espletati solo quanto al legale rappresentante di KA.MI. SRL, FRANCESCO COSTA, e alla curatrice del FALLIMENTO LA ROSS SRL, il convenuto BRANCALEON e i legali rappresentanti di GLENFIELD SAS, di PA-MA SRL IN LIQUIDAZIONE e di 40 SRL IN LIQUIDAZIONE non essendosi presentati all’udienza del 20.10.2015 e così pure il convenuto SEIRA, il cui difensore ha depositato al riguardo certificazione medica.

Quanto alla valenza probatoria degli interrogatori formali espletati e alla mancata comparizione degli altri soggetti all’udienza fissata per il loro interrogatorio va infatti rilevato:

¾ la curatrice del FALLIMENTO LA ROSS SRL ha dichiarato di non essere al corrente delle vicende di cui ai capitoli;

¾ il COSTA si è limitato a illustrare il proprio ruolo di “prestanome”, in carica quale a.u. della KA.MI. SRL a partire dal 2010 su richiesta del BERTELLI 2, dichiarazione questa alla quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, non pare al Tribunale sia possibile attribuire alcun valore confessorio quanto alle vicende in discussione, al più trattandosi di ammissione da parte dell’interrogato della riconducibilità della srl alla sfera del BERTELLI;

¾ la mancata presentazione dei legali rappresentanti delle altre società convenute nonché dei convenuti BRANCALEON e SEIRA a rendere l’interrogatorio formale loro deferito non pare poi al Tribunale possa portare a far ritenere come ammessi i fatti di cui ai capitoli ex art.232 cpc, la rilevanza del comportamento omissivo dovendo essere valutata, secondo la norma citata, tenuto conto di “ogni altro elemento di prova”, elementi nel caso di specie, come si è detto, non

2 Questo il tenore delle risposte del COSTA all’interrogatorio formale:

“Viene introdotto il sig. FRANCESCO COSTA, il quale, richiesto dal g.i. circa la sua carica in KAMI SRL, dichiara:

“sono un prestanome dal 2010, sì, sono entrato a fare l’amministratore di KAMI SRL dal 2010. Sono disponibile a rendere l’interrogatorio formale. Sono nato il 30.9.1965, a Serra San Bruno, provincia di Vibo Valentia, residente a Milano, in via degli Apuli 2.”.

ADR “Sono stato nominato amministratore unico di KAMI SRL nel 2010. E’ stato PAOLO BERTELLI a dirmi se potevo fare l’amministratore unico”.

Interrogato sui capitoli da 1 a 11 della seconda memoria dell’attore dichiara:

“io ho conosciuto il BERTELLI nel 2010, nulla so dei rapporti tra lui e i CAVELLI intercorsi nel 2007 e negli anni successivi. In particolare, nulla so delle vicende di acquisto degli immobili di cui ai capitoli. Non conosco SERGIO BRANCALEON, o meglio, lo conosco perché sulle carte che mi sono arrivate ho visto il suo nome, ma non ho mai avuto rapporti con lui. Nulla so della cessione delle quote di cui al cap. 11.

Su domanda della difesa degli attori se sono a conoscenza delle vicende relative al corrispettivo della cessione dell’immobile sito in Vanzaghello da KAMI SRL a PAMA SRL, come da atto di compravendita del 31.7.2008 di cui al doc. 7 di parte attrice, prendo atto che dal doc. 7 di parte attrice risulta che l’immobile in questione è stato ceduto da KAMI SRL a PAMA SRL per il prezzo di €1.500.000,00, nulla so di questa operazione. Il g.i. mi chiede se io ho trovato evidenza contabile e di cassa in relazione al corrispettivo di cui sopra, rispondo che nulla so. Preciso che io ero l’amministratore sulla carta ma non gestivo niente. Ho cercato di chiudere la società ma non riesco.

A domanda del giudice su chi gestiva la società KAMI SRL, rispondo che non lo so, posso solo dire che è stato il BERTELLI a chiedermi di fare l’amministratore di questa società”.

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ricorrenti, vista l’applicazione dei divieti sopra illustrati, e, dunque, l’isolato comportamento omissivo non risultando idoneo di per sé solo a dare prova del preteso accordo simulatorio.

Gli attori hanno anche sostenuto che il divieto di prova testimoniale e per presunzioni tra le parti del contratto simulato non opererebbe nei loro confronti quanto in particolare alla cessione dell’immobile sito in Gignese dalla convenuta PA-MA SRL alla convenuta 40 SRL, cessione che rappresenta l’ultimo anello della “catena” di atti simulati e rispetto alla quale essi non sono stati parti ma vanno qualificati come terzi: l’argomento non risulta dirimente, posto che, una volta mancata la dimostrazione del carattere simulato degli anelli iniziali della “catena” di atti simulati -anelli rappresentati dalla cessione da parte degli attori delle loro quote nella IMMOBILIARE e in KA.MI SRL- viene a mancare ogni interesse degli stessi attori all’accertamento della simulazione dei successivi sub-trasferimenti di immobili posseduti dalle due srl ad altri enti della “galassia BERTELLI”, accertamento che, al più, potrebbe comportare il solo accertamento consequenziale della permanenza degli immobili nelle due srl, rispetto alle cui quote gli attori hanno perso ogni titolarità avendole cedute a mezzo di negozi dei quali non è, appunto, stata dimostrata la simulazione e, dunque, da ritenere validamente posti in essere.

Per quanto fin qui detto anche la domanda subordinata degli attori contenuta nel punto 2. delle conclusioni definitive in tema di simulazione assoluta dei negozi controversi va quindi rigettata.

Quanto alla ulteriore prospettazione subordinata degli attori contenuta nel punto 3. delle conclusioni definitive, essa riguarda il preteso inadempimento degli acquirenti rispetto alla obbligazione di pagamento del corrispettivo dei negozi di cessione controversi e la conseguente domanda di risoluzione di tali negozi nonché le relative statuizioni restitutorie e risarcitorie.

Anche tale domanda non può essere accolta, posto che:

¾ per quanto riguarda i negozi posti in essere direttamente dagli attori,

o vale a dire la cessione di quote della IMMOBILIARE del 3.5.2007 (doc.1) e la cessione di quote della KA.MI. SRL del 3.5.2007 (doc.3) in favore LA ROSS SRL e del SEIRA di cui ai punti 3.1 e 3.2 delle conclusioni definitive degli attori 3,

gli attori si sono limitati ad assumere il mancato pagamento del corrispettivo ad opera dei cessionari, corrispettivo il quale, invece, negli atti di cessione delle quote viene dato atto dalle parti essere già stato versato “alle parti cedenti che ne rilasciano ampia e finale quietanza di saldo” (cfr. nel fascicolo degli attori: doc.1, quarta pagina; doc.3, terza pagina riportante analoga formula), risultanza documentale questa rispetto alla quale gli attori non hanno fornito né offerto di fornire alcuna specifica prova contraria;

¾ per quanto riguarda poi i negozi di cessione che rappresentano gli ulteriori anelli della “catena” in discussione, gli attori risultano privi di legittimazione attiva alla domanda di risoluzione per inadempimento, non essendo parti di tali negozi e neppure essendo dotati di legittimazione surrogatoria, non risultando creditori dei successivi venditori LA ROSS SRL e SEIRA, dato il

3 Nel punto 3.2 delle conclusioni riportate in epigrafe gli attori svolgono la domanda in esame anche rispetto al negozio di cessione delle (residue) quote di KA.MI. SRL del 3.10.2008 da GUIDO e ROSSELLA CAVELLI in favore del BRANCALEON di cui al doc.4: tale domanda pare peraltro abbandonata dagli attori nelle difese conclusionali, posto che a p.31 della comparsa conclusionale viene illustrata la sola domanda di risoluzione relativa al “trasferimento delle quote di IMMOBILIARE BARBARELLA SNC e di KA.MI. SRL”, trasferimento rispetto al quale “gli acquirenti LA ROSS SRL e CORRADO SEIRA hanno completamente omesso di versare ai signori CAVELLI il prezzo delle quote stesse”, senza nulla illustrare quanto al mancato pagamento del corrispettivo relativo all’ulteriore trasferimento delle (residue) quote di KA.MI. SRL dai due CAVELLI al BRANCALEON.

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rigetto delle domande esaminate in precedenza in tema di simulazione (e di conseguente diritto alla restituzione delle quote) nonché in tema di inadempimento del pagamento del corrispettivo.

Per quanto fin qui detto anche la domanda da ultimo esaminata va quindi rigettata, così come vanno rigettate le domande “ripristinatorie” -tutte direttamente consequenziali all’accoglimento di quelle finora disattese- di cui ai punti 4., 5. e 6. delle conclusioni definitive degli attori nonché la domanda risarcitoria di cui al punto 7. delle stesse conclusioni, formulata in via subordinata per il caso di impossibilità di pronuncia ripristinatoria per taluni dei beni in discussione e, dunque, anch’essa consequenziale all’accoglimento delle domande qui invece disattese.

Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vanno liquidate come in dispositivo a favore dei convenuti costituiti, tenuto conto della natura della controversia e dell’attività difensiva svolta.

P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta tutte le domande degli attori;

2. condanna gli attori GIUSEPPE CAVELLI, FRANCA DELLA BELLA, GUIDO CAVELLI e ROSSELLA CAVELLI, in solido tra di loro, alla rifusione in favore dei convenuti costituiti delle spese di lite, spese che liquida per il convenuto CORRADO SEIRA in euro 20.000,00 per compenso di avvocato e per le convenute PA-MA SRL e 40 SRL, unitariamente, in euro 13.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa per entrambe.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale, il 17 marzo 2016.

Il Presidente est.

Elena Riva Crugnola

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