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La pensione obbligatoria (cioè derivante dal pagamento dei contributi obbligatori per legge) costituisce il primo pilastro della previdenza. Questa viene garantita dall‟INPS o dalle Casse previdenziali di categoria Le riforme in breve La prima tutela pensionistica italiana si fa comunemente risalire al 1898 con l'istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza, allo scopo di assicurare gli operai contro l‟invalidità e la diminuzione di produttività dovuta alla vecchiaia. Si trattava di un assicurazione volontaria integrata da un contributo d‟incoraggiamento dello Stato e dal contributo anch‟esso libero degli imprenditori, che segnò la nascita della previdenza sociale in Italia. Nel 1912 venne approvata la legge che istituì l‟INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni), e che sancì il monopolio dello Stato sulle assicurazioni sulla vita. Nel 1919 nacque la Cassa Nazionale per la Previdenza Sociale; per i lavoratori dipendenti l‟assicurazione per l‟invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che fino allora e ra su base volontaria, diventò obbligatoria con sistema a Capitalizzazione. Nel 1933 fu creato l‟INFPS (Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale), che prese il posto della Cassa Nazionale di Previdenza. Con l'avvento della Repubblica, l‟INFPS mutò nome in INPS. 1969 riforma Brodolini n. 153 del 30/04/1969 a seguito degli eventi storici che portarono alla svalutazione delle riserve fino a quel momento accantonate, si determinò l‟impossibilità di continuare a permanere su un sistema pensionistico basato su un metodo a CAPITALIZZAZIONE e si decise perciò di passare ad un sistema a RIPARTIZIONE (i contributi versati dai lavoratori vengono immediatamente utilizzati per pagare le pensioni di chi è in quiescenza). Tale metodo di gestione dei contributi è quello tutt‟ora utilizzato. LA GESTIONE DEL SISTEMA Il metodo di finanziamento delle prestazioni previdenziali può essere di due tipologie: a capitalizzazione; a ripartizione. Alle sue origini il sistema previdenziale italiano era a capitalizzazione. Nel corso degli anni ‟70 si è passati ad un sistema a ripartizione perché, da un lato, gli alti tassi di inflazione hanno reso difficile mantenere il valore reale delle prestazioni, d‟altra parte, i molti giovani che lavoravano potevano pagare molti contributi . A CAPITALIZZAZIONE Nel metodo a “capitalizzazione”i contributi versati dai lavoratori sono investiti nel mercato dei capitali e, al momento del pensionamento, la pensione è pari alla rendita derivante dal montante accumulato, pari ai contributi versati aumentati del tasso di rendimento ottenuto dal loro impiego. Si ha quindi un’accumulazione di riserve per il periodo che intercorre tra il versamento dei contributi e il pagamento della pensione. Il sistema a capitalizzazione opera, quindi, una redistribuzione del reddito individuale tra periodi di tempo diversi nell'ambito della vita di una persona; per questo motivo si dice che esso attua una redistribuzione intragenerazionale del reddito vige il seguente principio: pochi anziani non devono privarsi di molto grazie a molti lavoratori che si privano di poco. Il sistema nel suo insieme raggiunge un equilibrio derivante dal fatto che il maggiore esborso che l‟ente pensionistico deve sostenere per finanziare le pensioni di coloro che vivranno più a lungo rispetto all‟aspettativa di vita media, verrà colmato dalla minore spesa che verrà effettuata nei confronti di coloro che vivranno di meno e che quindi usufruiranno di una prestazione previdenziale inferiore a quanto versato durante il periodo lavorativo. I principali rischi del sistema a capitalizzazione sono di tipo economico poichè dovuti essenzialmente:

Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

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Guida informativa sul tema Pensionistico

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Page 1: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

La pensione obbligatoria (cioè derivante dal pagamento dei contributi

obbligatori per legge) costituisce il primo pilastro della previdenza. Questa

viene garantita dall‟INPS o dalle Casse previdenziali di categoria

Le riforme in breve La prima tutela pensionistica italiana si fa comunemente risalire al 1898 con l'istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza, allo scopo di assicurare gli operai contro l‟invalidità e la diminuzione di produttività dovuta alla vecchiaia. Si trattava di un assicurazione volontaria integrata da un contributo d‟incoraggiamento dello Stato e dal contributo anch‟esso libero degli imprenditori, che segnò la nascita della previdenza sociale in Italia. Nel 1912 venne approvata la legge che istituì l‟INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni), e che sancì il monopolio dello Stato sulle assicurazioni sulla vita. Nel 1919 nacque la Cassa Nazionale per la Previdenza Sociale; per i lavoratori dipendenti l‟assicurazione per l‟invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che fino allora era su base volontaria, diventò obbligatoria con sistema a Capitalizzazione. Nel 1933 fu creato l‟INFPS (Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale), che prese il posto della Cassa Nazionale di Previdenza. Con l'avvento della Repubblica, l‟INFPS mutò nome in INPS. 1969 riforma Brodolini n. 153 del 30/04/1969 a seguito degli eventi storici che portarono alla svalutazione delle riserve fino a quel momento accantonate, si determinò l‟impossibilità di continuare a permanere su un sistema pensionistico basato su un metodo a CAPITALIZZAZIONE e si decise perciò di passare ad un sistema a RIPARTIZIONE (i contributi versati dai lavoratori vengono immediatamente utilizzati per pagare le pensioni di chi è in quiescenza). Tale metodo di gestione dei contributi è quello tutt‟ora utilizzato.

LA GESTIONE DEL SISTEMA

Il metodo di finanziamento delle prestazioni previdenziali può essere di due tipologie:

a capitalizzazione;

a ripartizione.

Alle sue origini il sistema previdenziale italiano era a capitalizzazione. Nel corso degli anni ‟70 si è passati ad un sistema a ripartizione perché, da un lato, gli alti tassi di inflazione hanno reso difficile mantenere il valore reale delle prestazioni, d‟altra parte, i molti giovani che lavoravano potevano pagare molti contributi.

A CAPITALIZZAZIONE

Nel metodo a “capitalizzazione”i contributi versati dai lavoratori sono investiti nel mercato dei capitali e, al momento del pensionamento, la pensione è pari alla rendita derivante dal montante accumulato, pari ai contributi versati aumentati del tasso di rendimento ottenuto dal loro impiego. Si ha quindi un’accumulazione di riserve per il periodo che intercorre tra il versamento dei contributi e il pagamento della pensione. Il sistema a capitalizzazione opera, quindi, una redistribuzione del reddito individuale tra periodi di tempo diversi nell'ambito della vita di una persona; per questo motivo si dice che esso attua una redistribuzione intragenerazionale del reddito vige il seguente principio: pochi anziani non devono privarsi di molto grazie a molti lavoratori che si privano di poco. Il sistema nel suo insieme raggiunge un equilibrio derivante dal fatto che il maggiore esborso che l‟ente pensionistico deve sostenere per finanziare le pensioni di coloro che vivranno più a lungo rispetto all‟aspettativa di vita media, verrà colmato dalla minore spesa che verrà effettuata nei confronti di coloro che vivranno di meno e che quindi usufruiranno di una prestazione previdenziale inferiore a quanto versato durante il periodo lavorativo. I principali rischi del sistema a capitalizzazione sono di tipo economico poichè dovuti essenzialmente:

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- all'instabilità dei mercati finanziari, che potrebbe ridurre il valore dei contributi e gli eventuali rendimenti derivanti dagli investimenti dei contributi medesimi in attività fruttifere; - all'inflazione, in grado di comprimere il valore reale dei contributi accumulati nel corso degli anni.

A RIPARTIZIONE

Nel metodo a “ripartizione” il gettito contributivo riscosso in ogni periodo è destinato al finanziamento delle prestazioni erogate nello stesso arco temporale, ovvero i trattamenti previdenziali vengono pagati “ripartendo” tra i pensionati i contributi versati dai lavoratori attivi. Il sistema a ripartizione si basa sulla garanzia più o meno implicita dell‟esistenza di un patto intergenerazionale(cioè fra generazioni diverse), nel senso che la generazione corrente provvede ai bisogni previdenziali della generazione già entrata in pensione (ossia che ha lavorato in passato). L‟ammontare della pensione di ogni lavoratore non corrisponde quindi ai contributi versati durante la vita lavorativa, ma dipende da criteri “politici”. Tale sistema, in cui non vi è accumulo di riserve, è in equilibrio quando le entrate (i contributi versati) compensano le uscite (le prestazioni pagate a chi è in quiescenza). L'equilibrio di cassa può quindi scriversi nel modo seguente:

Numero di salariati * salario medio * tasso di contributi = numero di pensionati * pensione media Il tasso di contributi che garantisce l'uguaglianza contabile tra entrate e uscite della cassa è quindi pari a: numero di pensionati * pensione media Tasso di contributi = * numero di salariati * salario medio Il rapporto tra il numero di pensionati e il numero di salariati attivi è definito il rapporto di dipendenza osservata; il rapporto tra pensione media e salario medio è invece il tasso di sostituzione. La logica di un sistema per ripartizione è quindi data da:

Tasso di contributi = rapporto di dipendenza * tasso di sostituzione Questa uguaglianza permette di capire che un aumento del tasso di dipendenza (determinato dall‟aumento del numero di pensionati) può saldarsi soltanto con il proporzionale innalzamento del tasso di contributi (se non si vogliono toccare gli importi medi delle pensioni), oppure andando a diminuire le prestazioni previdenziali qualora si ritenga che il tasso dei contributi non possa aumentare oltre una determinata soglia. In base a quanto esposto, i principali rischi cui va incontro il sistema a ripartizione sono legati: - all'invecchiamento della popolazione, poichè si riduce in tal modo il numero dei lavoratori attivi a fronte di un numero sempre più elevato di persone che vanno in pensione; - a un eventuale ristagno dell'economia del Paese, che implica un più ridotto tasso di occupazione e, quindi, una minore possibilità di coprire il fabbisogno previdenziale; - a una atteggiamento politico che avalla la possibilità di garantire la continuità temporale di questo meccanismo e il permanente intervento dello Stato. Negli anni ’60 e ’70 vennero introdotte altre riforme come l‟aumento del 30% delle pensioni d‟invalidità e vecchiaia, il passaggio al sistema retributivo (in cui la pensione era pari all‟80% dell‟ultima retribuzione), la pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni privi di reddito e le cosiddette “baby pensioni” per i dipendenti pubblici, che permettevano il collocamento in pensione con un‟anzianità contributiva pari a 20 anni e ancor meno per le lavoratrici madri e per particolari categorie di lavoratori.

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Il succedersi di provvedimenti legislativi intesi a migliorare la tutela in termini reali determinò una inarrestabile espansione della spesa pensionistica anche per il mutare della composizione per età della popolazione. A partire dai primi anni ’90, quindi, una serie di riforme hanno modificato il funzionamento del sistema previdenziale obbligatorio pubblico. L‟attuale normativa pensionistica è perciò il risultato di varie leggi intervenute negli ultimi 20 anni. 1992 Riforma Amato (decreto legislativo 503/1992) La riforma Amato opera principalmente in tre direzioni:

innalzando l‟età per la pensione di vecchiaia da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini;

elevando il requisito minimo per la pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni;

modificando la base pensionabile (retribuzione media pensionabile) presa come riferimento per il calcolo dell‟importo della pensione, passando dalla media degli ultimi 5 anni a 10 e all‟intera vita lavorativa per coloro che al 1° gennaio 1996 non avevano ancora iniziato a

contribuire.

1995 Riforma Dini (legge n° 335/1995) La legge Dini si basa su alcuni principi:

pensionamento flessibile in un‟età compresa tra i 57 e i 65 anni di età (uomini e donne);

pensioni calcolate sull‟ammontare dei versamenti effettuati durante tutta la vita lavorativa (metodo contributivo).

1997 Riforma Prodi (legge n° 449/1997) La riforma Prodi introduce una normativa più restrittiva per quanto riguarda i requisiti di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche di anzianità regolamentate dalla legge Dini. Inoltre si cerca di dare una maggiore armonizzazione ai diversi regimi previdenziali. 2004 Riforma Maroni (legge n° 243/2004) La riforma Maroni si fonda sui seguenti aspetti:

l‟introduzione del cosiddetto “scalone”, ovvero l‟innalzamento dell‟età pensionabile che doveva partire dal 2008;

la permanenza nel modo del lavoro, che viene incentivata anche mediante l‟abolizione del divieto di cumulo tra pensioni e reddito da lavoro.

2007 Protocollo Welfare (Legge n° 247/2007) Approvato dal Senato il 21 dicembre 2007, il Protocollo di luglio sul Welfare diventa legge (247/2007). I principali interventi riguardano:

l‟abolizione dello c.d."scalone" Maroni (che prevedeva il passaggio da 57 anni a 60); i lavoratori a partire da gennaio 2008 potranno andare in pensione a 58 anni e con 35 anni di contributi fino al 1/7/2009; successivamente verrà introdotto un sistema basato sulle quote (date dalla somma di età anagrafica e anni di contribuzione) che prevederà il progressivo innalzamento dell‟età pensionabile fino ad arrivare a 61 anni nel 2013;

l'abolizione dei contributi sugli straordinari; il divieto per i nuovi contratti a termine di avere una durata superiore a 36 mesi.

2011 Riforma Monti-Fornero (Legge n° 201/2011) Il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l‟equità e il consolidamento dei conti pubblici" ha modificato radicalmente il sistema pensionistico. In particolare:

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Estensione del metodo di calcolo contributivo pro-rata per tutti dal 01/01/2012

Inasprimento dei requisiti contributivi richiesti per la pensione di anzianità e vecchiaia con aggancio automatico alle variazioni della speranza di vita

Accelerazione dell‟elevazione dell‟età di pensionamento per raggiungere la soglia dei 67 anni nel 2021

Eliminazione della “finestra mobile” Aumento delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi e contributo di solidarietà a

carico dei lavoratori e pensionati dei fondi speciali Inps

Taglio alle rivalutazioni Istat Abolizione degli enti Inpdap ed Enpals ora gestiti dall‟INPS.

Coesistono ora solo due metodi di calcolo pensionistico:

il metodo contributivo misto: inizio contribuzione ante 1978 e post 1978

il metodo contributivo puro: inizio contribuzione dall‟ 01/01/1996

Il criterio di calcolo della pensione varia in funzione dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995,secondo il seguente schema: CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO MISTO ANTE 1978 MISTO POST 1978 CONTRIBUTIVO PURO

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COSA CAMBIA IN PRATICA NEL METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE:

- CRITERIO CONTRIBUTIVO MISTO :

ANTE 1978: (peggiora rispetto alla Riforma Dini):

Erano tutte pensioni retributive fino alla data pensionistica, con la riforma sono RETRIBUTIVE fino al 31/12/2011 e CONTRIBUTIVE dal 01/01/2012 fino alla data di pensionamento.

POST 1978: (non cambia nulla rispetto alla Riforma Dini):

Era già il sistema misto RETRIBUTIVO fino al 31/12/1995 e CONTRIBUTIVO dal 01/01/1996 fino alla data di pensionamento.

- CRITERIO CONTRIBUTIVO 01/01/96 (non cambia nulla rispetto alla Riforma Dini)

La riforma previdenziale Monti-Fornero si basa su TRE PRINCIPI FONDAMENTALI da monitorare attentamente in quanto concordati in Sede Comunitaria e cioè:

- ADEGUATEZZA: …….. assicurare che gli anziani non si trovino a rischi povertà. - SOSTENIBILITA’: ……. garantire che i costi della riforma siano suddivisi in modo equo tra

popolazione attiva e pensionati. - MODERNIZZAZIONE: …… garantire che Uomini – Donne – lavoratori Pubblici e lavoratori

Privati abbiano lo stesso requisito di età per accedere alla pensione (effettivo dal 2019)

Normativa in pillole

METODO RETRIBUTIVO

Il metodo di calcolo della pensione, denominato "retributivo", calcola l'importo della prestazione pensionistica considerando la retribuzione percepita nell'ultimo periodo lavorativo rivalutata in base ad un’aliquota di rendimento e l'anzianità posseduta all'atto della cessazione del rapporto e rappresenta circa il 95% dello stipendio netto.

In pratica:

Retribuzione pensionabile x Aliquota di rendimento x Anni di contribuzione = PENSIONE

La retribuzione percepita nell'ultimo periodo lavorativo è data dalla media delle retribuzioni percepite dal soggetto nel periodo di riferimento indicato dalla legge per il calcolo della pensione. Tale periodo di riferimento può variare dagli ultimi 5 anni di vita lavorativa per i soggetti più vicini alla pensione fino a comprendere tutta la vita lavorativa per i lavoratori neo-assunti. In particolare, in base al decreto legislativo 503/1992, il calcolo della pensione viene effettuato considerando due quote distinte: - la Quota A relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992; - la Quota B calcolata con le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.

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Le quote sono calcolate nel seguente modo: 1. LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 a. Lavoratori dipendenti La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle ultime 5 retribuzioni annue lorde utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. b. Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle ultime 10 retribuzioni annue lorde precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. c. Contributi in più gestioni Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), il calcolo va effettuato secondo le norme specifiche di ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva maturata in ognuna di esse. 2. LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 a. Lavoratori dipendenti La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le 10 retribuzioni annue lorde precedenti la decorrenza della pensione. b. Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) Per le pensioni con decorrenza da febbraio 1996 in poi, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione. L’aliquota percentuale (aliquota di rendimento) dipende dalla fascia di retribuzione. In caso di due quote di pensione, alla base pensionabile determinata ai fini della quota A, andrà applicato il coefficiente di rendimento corrispondente all'anzianità maturata al 31/12/1992, mentre sulla base retributiva media annua lorda calcolata ai fini della quota B andrà applicato il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata tra il 1° gennaio 1993 e la data di cessazione dal servizio. L’anzianità contributiva è pari agli anni di contribuzione e non può in ogni caso superare il valore di 40 annualità.

METODO CONTRIBUTIVO

Il metodo di calcolo della pensione, denominato "contributivo", calcola l'importo della prestazione pensionistica considerando il montante individuale (dato dai contributi versati durante l’intera vita assicurativa, opportunamente rivalutati) moltiplicato per un coefficiente di trasformazione e rappresenta circa il 25% in meno del metodo retributivo. In pratica:

Montante individuale x Coefficiente di trasformazione = PENSIONE

Per calcolare il montante individuale si prende a riferimento la base imponibile annua. Tale importo deve essere moltiplicato per l‟aliquota di computo, che varia a seconda della gestione previdenziale e della professione svolta dal lavoratore. La massa contributiva accumulata viene rivalutata al tasso di capitalizzazione, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, per salvaguardare il montante rispetto all‟andamento dei prezzi e consentire quindi al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il tasso di capitalizzazione è costituito dalla variazione media del prodotto interno lordo, appositamente calcolata dall'Istat assumendo a riferimento il quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il coefficiente di trasformazione è collegato all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta) ed è individuato per età comprese tra 57 e 65 anni. Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiori; il coefficiente relativo a 65 anni viene utilizzato anche epr le pensioni maturate in età successive. In base alla legge 247 del 2007, si prevede una verifica triennale di tali coefficienti, al fine di apportarvi gli aggiustamenti che si rendessero necessari per garantire la tenuta finanziaria del sistema. A partire dal 2019, tale revisione sarà biennale.

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LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Nel sistema previdenziale italiano sono previste diverse tipologie di contribuzione:

Contribuzione obbligatoria

Contribuzione figurativa Contribuzione da riscatto Contribuzione volontaria

Non possono coesistere più tipologie di contribuzione riferite allo stesso arco temporale. In caso di sovrapposizione nella stessa settimana di una contribuzione obbligatoria e di una figurativa (come per esempio la sovrapposizione tra la retribuzione e l‟inizio della maternità), si dà valore alla prima. Nel caso di coincidenza tra gli studi universitari e il servizio militare, il riconoscimento figurativo del

periodo di leva è preminente e quindi non consente il riscatto della laurea.

CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

Il contributo è per definizione “obbligatorio” per tutte le categorie di lavoratori, in quanto dovuto per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.

Il sistema pensionistico degli assicurati presso l'Inps o le altre Casse di Previdenza è infatti finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato, per la maggior parte delle categorie, alla reale retribuzione e, per le altre, a retribuzioni convenzionali. La percentuale contributiva varia a seconda della professione svolta e all‟Ente di appartenenza; per quanto riguarda gli iscritti all‟Inps vale quanto riportato nella seguente tabella: Lavoratori dipendenti I contributi per la pensione sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore

dipendente. Nella generalità dei casi la percentuale globale è pari al 33% di cui il 9,19% a carico del lavoratore e il restante a carico del datore di lavoro.

Artigiani L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell'Irpef) per l'anno al quale i contributi si riferiscono. L‟aliquota contributiva è del 21,39%, destinata a salire di 0,45%, ogni anno, sino a raggiungere il 24% nel 2018, tale qupta può essere incrementata dell'1% a seconda del reddito.

Commercianti L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell'IRPEF) dell'anno al quale i contributi si riferiscono. L‟aliquota contributiva è del 21,30%, destinata a salire di 0,45%, ogni anno, sino a raggiungere il 24% nel 2018, tale qupta può essere incrementata dell'1% a seconda del reddito.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni

L'importo dei contributi da versare si calcola sulla base del reddito agrario a cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito convenzionale stabilite dalla legge. Le quattro fasce, legate al reddito agrario e alle giornate lavorative necessarie per la conduzione del fondo, sono: 1a Fascia fino a 232,40 euro 156 giornate 2a Fascia da 232,41 euro a 1.032,91 euro 208 giornate 3a Fascia da 1.032,92 euro a 2.324,05 euro 256 giornate 4a Fascia oltre 2.324,05 euro 312 giornate

Per calcolare la base imponibile per ogni fascia di reddito è sufficiente moltiplicare le giornate per il reddito convenzionale giornaliero stabilito annualmente con decreto ministeriale. Viene applicata l'aliquota del 21,60% sul reddito convenzionale. L‟aliquota contributiva è

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destinata a salire, ogni anno, sino a raggiungere il 24% nel 2018. Lavoratori parasubordinati

Sono previste due aliquote contributive per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata:

la prima, destinata a tutti coloro che non risultano assicurati a forme pensionistiche obbligatorie, oltre alla gestione separata, è pari al 27% ;

la seconda, del 18%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione separata, siano essi lavoratori già pensionati oppure già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

Ogni anno viene stabilito un minimale retributivo per l‟accredito dei contributi obbligatori. Se la retribuzione è inferiore al minimale la relativa contribuzione accreditata viene contratta in proporzione al rapporto tra il minimale di retribuzione e la retribuzione effettiva. Per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo pensionistico contributivo, oltre un certo limite di retribuzione (massimale), i contributi non sono più dovuti. Il massimale cambia annualmente, come avviene per il minimale, in base agli indici Istat di variazione del costo della vita. I contributi obbligatori devono, per definizione, essere corrisposti entro termini e con modalità di calcolo stabilite direttamente dalla norma; la mancata osservazione di queste regole determina una inadempienza contributiva che può essere regolarizzata entro i termini di prescrizione previsti dalla legge e con aggravio di sanzioni pecuniarie. La regolarizzazione può avvenire:

spontaneamente; d'ufficio;

su accertamento svolto da funzionari di vigilanza.

Nel corso del tempo sono state previste delle agevolazioni previdenziali denominate condono, per consentire alle aziende in difficoltà di regolarizzare rateizzando e con un regime sanzionatorio più basso di quello vigente. La prescrizione è invece un evento estintivo del diritto di versare/recuperare i contributi, legato al decorso di un periodo di tempo determinato espressamente dalla norma. Entro il termine di prescrizione i contributi non corrisposti possono essere:

pagati con regolarizzazione da parte del datore di lavoro (lavoro dipendente), o del lavoratore stesso (lavoro autonomo);

recuperati con controlli e accertamenti operati direttamente dagli uffici di vigilanza degli Enti o attraverso avvisi di pagamento o segnalazione all'esattoria.

E' importante segnalare, in proposito, che gli oneri assicurativi non corrisposti e prescritti possono essere recuperati (ai fini previdenziali) soltanto mediante apposita richiesta di riscatto. La legge numero 335 del 1995 (Riforma Dini) ha modificato a partire dal 1 gennaio 1996 il termine prescrizionale da 10 a 5 anni

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Attraverso l’istituto della contribuzione figurativa, il lavoratore che in determinati periodi si trovi nella impossibilità di svolgere la propria attività di lavoro o svolga determinate attività previste per legge, potrà ottenere copertura contributiva gratuita. I contributi figurativi sono pertanto contributi “fittizi”, e possono essere accreditati d‟ufficio o su domanda del lavoratore. L‟accredito dei contributi figurativi è eseguito automaticamente quando l‟interruzione o la riduzione dell‟attività lavorativa è dovuta a:

disoccupazione; cassa integrazione guadagni; mobilità; contratti di solidarietà; attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU); calamità naturale; assistenza sanitaria per tubercolosi; chiusura definitiva di attività commerciali (per il solo triennio 2005-2007 e in presenza di determinati

requisiti).

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È necessario, invece, presentare la domanda per l‟accredito dei contributi figurativi relativi ai periodi di:

aspettativa per mandato elettorale e sindacale; servizio militare e periodi equiparati; assenze per donazione del sangue; malattia e infortunio sul lavoro; persecuzione politica e razziale; congedi di maternità e parentali; attività svolta da lavoratori con invalidità superiore al 74%; lavoratori non vedenti;

assistenza a persone con handicap grave.

Il valore dei contributi figurativi da accreditare al lavoratore si ottiene, in via generale, prendendo in considerazione la media delle retribuzioni percepite nello stesso anno solare in cui si collocano i periodi di interruzione o riduzione dell‟attività (sono escluse dal calcolo le retribuzioni percepite in forma ridotta per uno degli eventi che danno diritto all‟accredito figurativo o per i periodi di Cassa Integrazione Guadagni). Si prendono invece in considerazione le retribuzioni dell‟anno precedente se nell‟anno solare non risultano retribuzioni utili per il calcolo del valore dei contributi figurativi

Ci sono dei casi in cui tale metodologia di calcolo viene derogata:

aspettativa per cariche pubbliche o sindacali (l‟importo da accreditare è commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore nel momento in cui viene collocato in aspettativa);

mobilità e cassa integrazione guadagni (si considera la retribuzione utilizzata per il calcolo dell‟integrazione salariale o dell‟indennità di mobilità);

malattia (i periodi di assenza dal lavoro per malattia oltre il dodicesimo mese vengono valutati al 50% sia ai fini del diritto che della misura della pensione);

persecuzione politica e razziale (si considera quanto stabilito nel CCNL); malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l‟ottavo anno, riposi per al-lattamento, astensione

facoltativa oltre i 6 mesi e tra il terzo e l‟ottavo anno di vita del bambino (viene presa come riferimento una somma fissa pari a due volte l‟importo dell‟assegno sociale).

I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per aumentarne l‟importo. Per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, non sono tuttavia utili i contributi figurativi relativi ai periodi di:

malattia;

disoccupazione.

I contributi figurativi, relativi ai periodi suddetti, sono invece utili per aumentare l‟importo della pensione di anzianità. La contribuzione figurativa è invece utile per il raggiungimento del diritto alla pensione, ma non ai fini del calcolo dell‟importo della pensione stessa, nei casi relativi a:

lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità; commercianti in crisi;

titolari di assegno di invalidità (per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa).

Possono essere considerati tutti i periodi di contribuzione figurativa (quindi anche quelli per malattia e disoccupazione) per ottenere la pensione di anzianità con il solo requisito contributivo maggiorato (indipendentemente dall‟età). Per coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano ancora contributi, i contributi figurativi che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità non devono superare il limite massimo di cinque anni.

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CONTRIBUZIONE DA RISCATTO

Il riscatto è un'operazione che permette ai lavoratori di coprire, a proprie spese, periodi che risultano scoperti dal punto di vista previdenziale. Il riscatto è sempre a titolo oneroso, ovvero a carico del soggetto interessato.

Non tutte le Casse di previdenza consentono il riscatto. Ove consentito, è possibile effettuare il riscatto per i seguenti periodi:

corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati. Possono essere riscattati solo gli anni accademici effettivi del corso legale di laurea; non è quindi possibile ottenere il riscatto per i periodi „fuori corso‟ e se i periodi universitari non si concludono con la laurea. Se durante il periodo di studi universitari viene svolta contemporaneamente un‟attività lavorativa non è possibile chiedere il riscatto perchè il periodo è già coperto da contribuzione obbligatoria;

lavoro impiegatizio svolto dal 1920 al 1950, per gli impiegati non soggetti all'obbligo assicurativo per superamento di limiti di reddito;

attivitàlavorativa svolta all‟estero, nei paesi che non hanno stipulato con l‟Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione dello stato estero con la conseguente liquidazione di una pensione a esclusivo carico dello stato estero;

periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro. La lavoratrice (o il lavoratore) deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria versata per lo svolgimento di un‟effettiva attività lavorativa;

congedi per gravi motivi familiari per un periodo non superiore a 2 anni; congedi per formazione e studio; lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996; dal 1° gennaio 1997 per interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una

specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni. In alternativa è possibile chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

I contributi da riscatto sono imputati al periodo in cui es iste la cosiddetta “scopertura assicurativa”, ovvero quando la posizione del lavoratore presenta un vuoto contributivo: non possono essere sommate più tipologie contributive per lo stesso arco temporale. L'importo del contributo da riscatto non è uguale per tutti i soggetti, ma varia sulla base dei seguenti fattori:

la consistenza della posizione assicurativa e delle retribuzioni (più lunga è l‟anzianità contributiva e più elevata è la retribuzione, maggiore sarà la pensione successivamente liquidata e maggiore il costo del riscatto);

gli anni da riscattare.

Il riscatto è determinato diversamente a seconda che la pensione sia calcolata con il sistema retributivo o con quello contributivo: per il calcolo dei periodi da riscatto da valutare con il sistema contributivo, si fa riferimento all‟aliquota contributiva moltiplicata per il numero degli anni da riscattare. La legge sul Welfare n. 247/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, ha apportato importanti modifiche alla disciplina del riscatto, rendendo più interessante il riscatto della laurea ai fini della pensione. Le novità sono le seguenti:

PRIMA DELLA RIFORMA DOPO LA RIFORMA

DOMANDA DI RISCATTO Può essere presentata solo dopo aver versato almeno un contributo obbligatorio settimanale all'Inps

Può essere presentata anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa

PAGAMENTO RATEALE Consentito fino ad un massimo di 5 anni con la maggiorazione degli interessi al tasso legale

Consentito fino a massimo di 10 anni senza interessi

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EFFICACIA DEGLI ANNI D’UNIVERSITA' RISCATTATI

Non computabili ai fini dell'anzianità richiesta per la pensione contributiva

Piena computabilità ai fini dell'anzianità richiesta per la pensione contributiva

BENEFICI FISCALI PER IL RISCATTO

Il costo del riscatto può essere detratto solo dal reddito dell'interessato

Nel caso di soggetto privo di reddito tassabile il costo del riscatto (pari al 33% del minimale imponibile per artigiani e commercianti) può essere detratto (nella misura del 19%) dall'imposta dovuta dal genitore

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

I lavoratori che interrompono l'attività lavorativa per fatti estranei o meno al lavoratore stesso, possono chiedere all’Inps l'autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo.

La richiesta al proseguimento dei versamenti può essere effettuata sia dai lavoratori dipendenti sia dagli autonomi che interrompono o sospendono l‟attività. Possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria anche coloro che sono titolari dell‟assegno di invalidità e coloro che sono iscritti ai regimi assicurativi esteri. Non possono invece richiedere l‟autorizzazione al versamento dei contributi volontari coloro che sono iscritti a forme d previdenza obbligatoria o i titolari di pensione diretta Per ottenere l'autorizzazione al versamento dei contributi sono necessari alcuni requisiti che variano a seconda della categoria professionale di appartenenza:

per i lavoratori dipendenti è richiesto il versamento di almeno cinque anni di contributi effettivi in tutta la vita lavorativa oppure tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda;

per gli stagionali e i lavoratori part time è sufficiente un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda;

per i lavoratori autonomi sono richiesti cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca. Alternativamente sono richiesti:

per artigiani o commercianti, tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda; per coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, 156 settimane di contribuzione (pari a 468 contributi giornalieri)

nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione; per gli iscritti alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto,

venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria ecc.) è invece sufficiente un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda.

L'importo dei contributi volontari è determinato dall'Inps:

per i lavoratori dipendenti si applica l'aliquota contributiva in base alla retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la domanda. Per la misura dell‟aliquota contributiva si deve tenere in considerazione la data di rilascio dell'autorizzazione: per chi è stato autorizzato entro il 31 dicembre 1995 si applica l'aliquota del 27,87% sulla retribuzione media settimanale imponibile; per chi è stato autorizzato dal 1° gennaio 1996 in poi, l'aliquota applicata è del 30,87%. La retribuzione minima settimanale su cui calcolare i contributi è di 177,42 euro, pari a 768,82 euro lordi mensili e a 9.225,92 euro lordi annuali.

per gli artigiani e i commercianti si considera la media del reddito d'impresa (dichiarato ai fini fiscali) negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda. Di seguito le tabelle relative agli importi dei contributi volontari per artigiani e commercianti:

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IMPORTO CONTRIBUTI MENSILI PER GLI ARTIGIANI – anno 2008

Classi di reddito Titolari di azienda o familiari collaboratori con più di 21 anni

Familiari collaboratori fino a 21 anni di età

Fino a € 13.819 € 230,32 € 195,77

da € 13.820 a € 18.310 € 267,75 € 227,59

da € 18.311 a € 22.801 € 342,60 € 291,21

da € 22.802 a € 27.292 € 417,45 € 354,83

da € 27.293 a € 31.783 € 492,30 € 418,46

da € 31.784 a € 36.274 € 567,15 € 482,08

da € 36.275 a € 40.764 € 642,00 € 545,70

da € 40.765 € 679,42 € 577,50

IMPORTO CONTRIBUTI MENSILI PER I COMMERCIANTI – anno 2008

Classi di reddito Titolari di azienda o familiari collaboratori con più di 21 anni

Familiari collaboratori fino a 21 anni di età

Fino a € 13.819 € 231,35 € 196,81

da € 13.820 a € 18.310 € 268,96 € 228,79

da € 18.311 a € 22.801 € 344,14 € 292,75

da € 22.802 a € 27.292 € 419,33 € 356,71

da € 27.293 a € 31.783 € 494,52 € 420,67

da € 31.784 a € 36.274 € 569,70 € 484,63

da € 36.275 a € 40.764 € 644,89 € 548,59

da € 40.765 € 682,47 € 580,56

IMPORTO CONTRIBUTI SETTIMANALI PERI COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI, COLONI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI – anno 2008

Classe di reddito settimanale Importo del contributo settimanale

Fino a € 198,33 € 42,01

oltre € 198,33 fino a € 264,44 € 48,72

oltre € 264,44 fino a € 330,55 € 62,14

oltre € 330,55 € 75,57

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per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri i contributi sono calcolati su classi di reddito stabilite ogni anno dalla legge. Di seguito la tabella relativa agli importi dei contributi volontari:

per i lavoratori iscritti alla gestione separata si applica l‟aliquota di finanziamento della gestione (pari al 24% per il 2008) all‟importo medio dei compensi percepiti nell‟anno di contribuzione precedente alla data della domanda. In ogni caso, l‟importo minimo dovuto per il 2008 non può essere inferiore a € 3.316,56 annui, pari a € 276,38 mensili.

RICONGIUNZIONI

La ricongiunzione è la possibilità di unificare presso una sola forma di previdenza i contributi versati in gestioni diverse, allo scopo di ottenere un'unica pensione.

Tale operazione interessa sia i periodi di contribuzione obbligatoria che i periodi di contribuzione volontaria e figurativa. La ricongiunzione può essere chiesta in qualsiasi momento (purché i contributi che formano oggetto della ricongiunzione non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione) dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi che hanno contributi in più gestioni previdenziali o dai loro superstiti. In quest‟ultimo caso, se l'assicurato muore durante il pagamento della ricongiunzione, viene effettuato dall‟Inps il recupero del debito residuo se gli eredi hanno diritto alla pensione ai superstiti e l'onere di ricongiunzione è determinante ai fini del calcolo della pensione. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata:

Presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti gestito dall'Inps per: periodi assicurativi versati in altre forme obbligatorie di previdenza (Inpdap, Fondi Speciali ecc.); periodi assicurativi come lavoratore autonomo (coloni, mezzadri, coltivatori diretti, artigiani e commercianti)

a condizione che l'interessato abbia almeno 5 anni di contributi versati come dipendente immediatamente prima della domanda;

periodi assicurativi presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri ecc.).

Presso altro Istituto o Cassa alternativo all'Inps per contributi versati presso l'Inps.

E‟ importante ricordare che l‟operazione di ricongiunzione non è prevista per tutte le Casse previdenziali e, all‟interno della stessa cassa, può essere consentita soltanto rispetto ad alcune categorie professionali. Quando concessa, la ricongiunzione può essere gratuita o a pagamento, in particolare: Per calcolare il costo della ricongiunzione bisogna tenere in considerazione alcuni elementi variabili quali: Sulla base di questi elementi è calcolato un coefficiente, chiamato coefficiente di riserva matematica. Il costo della ricongiunzione è dato dalla differenza tra due quote di pensione (la prima calcolata con i soli contributi esistenti nella gestione accentrante, la seconda comprensiva dei contributi ricongiunti in tale gestione), moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica e quindi abbattuto del 50%. Ai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria che non hanno maturato in nessuna delle due il diritto alla pensione calcolata con il sistema contributivo, è data la possibilità di cumulare gratuitamente i vari periodi al fine di perfezionare i requisiti richiesti per conseguire la pensione contributiva di anzianità, di vecchiaia e di inabilità. Ciò è possibile solo a patto che con il cumulo dei periodi si raggiungono comunque i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata. Il cumulo è gratuito: viene comunque concessa la possibilità al lavoratore che non si vuole avvalere del cumulo (che è gratuito) di chiedere la ricongiunzione. Il cumulo è previsto anche per i superstiti degli assicurati deceduti prima del compimento dell'età pensionabile. La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta. In deroga a quest'ultima facoltà, la legge prevede che una seconda domanda di ricongiunzione possa essere presentata solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla prima domanda cui almeno cinque di lavoro effettivo. In tale caso è possibile ricongiungere i periodi contributivi presso una gestione diversa da quella richiesta la prima volta. Ove non sussista il requisito dei dieci anni è possibile presentare una seconda domanda contestualmente alla domanda di pensione, purchè diretta alla stessa gestione nella quale è stata operata la precedente.

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Nel caso di soggetti appartenenti al sistema contributivo (che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996) l’operazione di ricongiunzione non è prevista in quanto si applica direttamente la disciplina della totalizzazione.

Presso l'Inps: è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente; è a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo. Presso un'altra Cassa o Istituto pensionistico: è a carico dell'interessato. data di presentazione della domanda; età del richiedente, riferita alla data della domanda; anzianità contributiva totale (comprensiva anche dei periodi ricongiunti) riferita alla data della domanda;

sesso del richiedente.

TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione è la facoltà per il lavoratore iscritto a due o più gestioni previdenziali - che non sia già titolare di trattamento pensionistico - di cumulare gratuitamente, a determinate condizioni, i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri e parasubordinati) e liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici ecc.) e dai loro superstiti ed è completamente gratuita (contrariamente alla ricongiunzione dei contributi che spesso è onerosa). Le prestazioni che possono essere ottenute con la totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità con 40 anni di contributi, la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti. La domanda per la totalizzazione deve essere presentata dal lavoratore (o dai superstiti) all'ente previdenziale presso il quale risultano versati gli ultimi suoi contributi (l'ultimo ente al quale risulta iscritto). Se però si tratta di pensione di reversibilità derivante da pensione diretta liquidata con la totalizzazione, i superstiti devono sempre presentare la domanda all‟Inps. Per effettuare la totalizzazione sono necessari alcuni requisiti:

65 anni di età (sia per uomini che donne) e almeno 20 anni di contribuzione complessiva; indipendentemente dall‟età con 40 anni di contribuzione complessiva;

A seguito della riforma Monti-Fornero non sono più previsti orizzonti temporali minimi per poter effetuare la totalizzazione. Ogni gestione pensionistica calcola la quota di pensione di propria competenza in proporzione all‟anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse; la liquidazione delle prestazioni è sempre fatta dall‟Inps, che stipula apposite convenzioni con le altre Casse di Previdenza, anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

L‟onere rimane quindi sempre a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

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Tipologia di Pensione

Le prestazioni previdenziali che spettano agli assicurati possono essere di due tipologie:

le pensioni dirette sono versate al pensionato in virtù di un precedente rapporto di

lavoro e sono:

o pensione di vecchiaia; o pensione anticipata; o pensione di invalidità; o pensione di inabilità;

le pensioni indirette spettano ai familiari in caso di morte del lavoratore/pensionato e

sono:

o la pensione indiretta; o la pensione di reversibilità.

Lo Stato inoltre garantisce anche il sostentamento delle fasce più deboli della popolazione medianti prestazioni assistenziali quali:

la pensione e l‟assegno sociale;

l‟integrazione al trattamento minimo.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono determinati requisiti di età e contribuzione. La pensione di vecchiaia viene calcolata attraverso due metodi di calcolo: il retributivo ed il contributivo. Per i cittadini che al 31 dicembre 1995 avevano raggiunto un‟anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi, la pensione è calcolata secondo il sistema retributivo sino al 31/12/2011 e successivamente col metodo contributivo; mentre per i neo-assunti dal 1° gennaio 1996 la pensione viene calcolata con il sistema contributivo. Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano raggiunto un‟anzianità inferiore ai 18 anni, la pensione viene calcolata con il metodo retributivo sino al 31/12/1995 e successivamente contributivo. Per coloro i quali erano già lavoratori alla data del 31.12.1995 Il diritto alla pensione di vecchiaia si ha:

età pensionabile pari a 66 anni per gli uomini e per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione

Per gli assunti a partire dal 1.1.1996 Il diritto alla pensione di vecchiaia si ha:

età pensionabile pari a 66 anni per gli uomini e per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione

età di 70 anni con almeno 5 anni di contribuzione

Affinché venga riconosciuta la pensione, l‟importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l‟ammontare annuo dell‟assegno sociale Inps. Si prescinde da quest‟ultima condizione all‟età di 70 anni, in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva. Nel periodo transitorio per donne dipendenti del settore privato e le lavoratrici autonome i requisiti saranno i seguenti: 62 anni (63 e 6 mesi per le lavoratrici autonome) nel 2012 incrementati annuali sino a raggiungere i 66 anni nel 2018.

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Per tutti i contribuenti i suddetti requisiti anagrafici, a partire dal 1° gennaio 2013, saranno adeguati alle speranze di vita (sulla base dei dati forniti dall‟Istat), con una periodicità triennale (biennale dal 2019). Il primo incremento non può comunque superare i tre mesi. Ne consegue che nel 2013, l‟età salirà a 66 anni e 3 mesi. La legge numero 221 del 2011, ha abolito il sistema delle finestre pensionistiche. La decorrenza della pensione di vecchiaia è dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La legge 133 del 2008 ha introdotto grandi novità in materia di cumulo. E‟ infatti stato abolito il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni cosiddette di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo (per coloro che hanno un‟anzianità contributiva che parte dal 1° gennaio 1996). La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica: - per i titolari di pensione ai superstiti; - per i titolari di assegno di invalidità; - per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; - per i lavoratori socialmente utili per i trattamenti liquidati provvisoriamente; - per i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito.

PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata si ottiene prima del raggiungimento dell'età pensionabile in presenza di determinati requisiti assicurativi e/o anagrafici. La legge 201 del 2011 (riforma Monti-Fornero) ha abolito la pensione di anzianità, sostituendola con la pensione anticipata. I criteri di accesso alla prestazione pensionistica anticipata si differenziano in relazione al regime di appartenenza: Per per coloro che erano già lavoratori al 31.12.1995 sono richiesti:

42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne

Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l‟anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall‟anno 2014, e saranno parametrizzati periodicamente agli andamenti demografici. Questo significa che nel 2013, anno in cui si comincerà ad innalzare tutti i parametri anagrafici sulla base delle speranze di vita, il minimo di contributi richiesto per il pensionamento anticipato sarà di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne (42 o 41 anni e due mesi più i tre mesi di aumento per via delle speranze di vita).

Qualora la pensione viene richiesta prima del compimento dei 62 ani di età, l‟importo della stessa subisce, sulla quota liquidata con il criterio retributivo, una riduzione del 1% per ogni anno di anticipo, riduzione che sale al 2%, per ogni anno successivo ai primi due.

Per chi ha iniziato a contribuire dopo il 1.1.1996 sono richiesti:

63 anni con almeno 20 anni di contribuzione Importo del trattamento non inferiore a 2,8 volte l‟ammontare annuo dell‟assegno sociale Inps

A partire dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici saranno adeguati alle speranze di vita (sulla base dei dati forniti dall‟Istat), con una periodicità triennale (biennale dal 2019). Il primo incremento non può comunque superare i tre mesi. La legge 133 del 2008 ha introdotto grandi novità in materia di cumulo. E‟ infatti stato abolito il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni cosiddette di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo (per coloro che hanno un‟anzianità contributiva che parte dal 1° gennaio 1996). La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica: - per i titolari di pensione ai superstiti; - per i titolari di assegno di invalidità; - per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

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- per i lavoratori socialmente utili per i trattamenti liquidati provvisoriamente; - per i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito.

PENSIONE DI INVALIDITÀ PARZIALE

L'assegno ordinario di invalidità può essere richiesto all'Inps dalle persone affette da un'infermità fisica o mentale che riduca la capacità lavorativa di almeno 2/3. Il giudizio medico dovrà tenere conto anche di fattori soggettivi, come la specifica esperienza professionale maturata, in modo da considerare i riflessi sull’attività concretamente svolta. Per poter ottenere l'assegno, è richiesto come requisito il versamento di almeno cinque anni di contributi, dei quali almeno 3 anni nel quinquennio precedente la domanda. L'anzianità contributiva non è necessaria se l'invalidità è stata conseguita per cause di servizio o se non si ha diritto a prestazioni derivati da assicurazioni contro infortuni per lo stesso evento. L‟ammontare dell‟assegno di invalidità è variabile in base al reddito e ai contributi versati; se però l‟ importo è modesto e i redditi percepiti sono inferiori ad una determinata soglia (vedi tabella seguente) può essere aumentato fino al raggiungimento del valore dell‟assegno sociale (409,05 euro per il 2009) e comunque non può superare l‟importo del trattamento minimo (458,20 euro nel 2009).

Integrazione al minimo

Anno Pensionato solo Pensionato coniugato

2009 € 10.635,30 € 15.952,95

L‟assegno di invalidità è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative (in questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale).L‟importo dell‟assegno però ridotto in presenza di un‟attività lavorativa dipendente o autonoma per un importo pari al:

25% se il reddito dell‟assicurato supera l‟importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 4;

50% se il reddito dell‟assicurato supera l‟importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 5.

L‟assegno di invalidità è temporaneo, ed ha durata massima pari a tre anni. Se l'invalidità permane, può essere rinnovato su richiesta; dopo tre rinnovi consecutivi, l'assegno diventa permanente. Dal 1° settembre 1995, l‟assegno non è cumulabile con la rendita Inail per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Se quest‟ultima è però di importo inferiore all‟assegno, l‟invalido ha diritto alla differenza fra i due trattamenti. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, si continua a pagarne integralmente l‟importo ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti fino al riassorbimento del maggior importo pagato. Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno ordinario di invalidità è convertito in pensione di vecchiaia, purché l‟interessato abbia i requisiti contributivi e cessi la propria attività di lavoro.

PENSIONE DI INABILITÀ TOTALE

Hanno diritto alla pensione di inabilità le persone totalmente inabili al lavoro in modo permanente a causa di problemi di salute fisici o mentali documentati da certificato medico. Per ottenere la prestazione è richiesto come requisito il versamento di almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 anni nel quinquennio precedente la domanda di pensione. L'importo della pensione è variabile, secondo limiti di reddito e secondo l'età pensionabile, ed è erogato in rate mensili. La prestazione è calcolata aggiungendo un “bonus contributivo”, pari ai periodi contributivi esistenti tra quelli successivi al pensionamento e la data di compimento dell'età pensionabile (che nel caso specifico resta ferma ai 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini) e comunque fino alla soglia di 40 anni di contribuzione complessivi. Per coloro che appartengono al sistema misto o contributivo (ovvero con un'anzianità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995) il bonus è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l'età pensionabile

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di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza. La pensione di inabilità è incompatibile con:

l'attività lavorativa dipendente; l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori

diretti, mezzadri e coloni); l'iscrizione negli albi professionali.

Al compimento dell'età pensionabile la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale. I pensionati per inabilità possono richiedere anche un assegno per assistenza personale e continuativa, se hanno bisogno di assistenza continuata non essendo autonomi nella vita di tutti i giorni e se non sono ricoverati gratuitamente presso una struttura sanitaria. L‟assegno è incompatibile con la sovvenzione della stessa natura erogata dall‟Inail e deve essere richiesto presentando agli uffici dell‟Inps una domanda specifica. Se si usufruisce di un sussidio analogo erogato da altre forme di previdenza e di assistenza sociale e di importo minore, è possibile chiedere all‟Inps l‟integrazione della somma percepita fino all'importo dell‟assegno.

PENSIONE INDIRETTA

La pensione indiretta viene concessa ai superstiti di un assicurato che muore in presenza di rapporto di lavoro, con almeno 15 anni di contributi oppure 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

Possono beneficiare di questo trattamento previdenziale:

il coniuge, anche se separato o divorziato. In quest‟ultimo caso, l‟ex coniuge deve soddisfare i seguenti requisiti:

o sia titolare di assegno di divorzio; o non si sia risposato; o l'ex coniuge abbia iniziato l'assicurazione presso l'INPS prima della sentenza di scioglimento o della

cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La legge 74 del 1987 prevede inoltre che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si è risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questi casi deve intervenire il Tribunale per imputare a coniuge ed ex coniuge la propria quota di pensione, in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno. e alla rispettiva posizione economica al fine di effettuare un'equa ripartizione (sentenza 419/99 della Corte Costituzionale). Se il coniuge superstite si risposa, viene revocata la pensione indiretta. Viene però corrisposta, su richiesta, la liquidazione della cosiddetta "doppia annualità", corrispondente a 26 volte l'importo spettante alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui la pensione continui ad essere corrisposta ai figli superstiti, i quali a loro volta hanno diritto ad un aumento della loro quota dal momento che il genitore stesso, risposandosi, perde il diritto alla pensione.

i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:

o di età inferiore a 18 anni; o studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del

genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa; o studenti universitari in corso fino a 26 anni di età, a carico del genitore, che non svolgano alcuna

attività lavorativa; o inabili di qualunque età, a carico del genitore.

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La sentenza 42 del 1999 della Corte Costituzionale ha stabilito che i figli studenti titolari di pensione di reversibilità a carico del genitore che svolgano attività lavorative precarie e saltuarie per le quali percepiscono retribuzione economica tale da determinare un momentaneo miglioramento della loro condizione, non perdono la qualifica prevalente di studente e di conseguenza continuano ad avere diritto alla quota di pensione indiretta.

i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti (nonno o nonna defunti). Per l‟ottenimento della pensione occorrono le seguenti condizioni:

o situazione di bisogno del superstite determinata da una condizione di non autosufficienza economica;

o mantenimento da parte del defunto.

In mancanza di coniuge, figli e nipoti si qualificano come beneficiari:

i genitori, se hanno più di 65 anni al momento del decesso del figlio, se a carico dello stesso e se non percepiscono altra pensione;

In mancanza di coniuge, figli, nipoti e genitori sono individuati come beneficiari:

i fratelli, se a carico del defunto o inabili, non coniugati o non titolari di altre pensioni.

Si considerano a carico del genitore / nonno i figli ed equiparati maggiorenni e studenti o inabili: che presentano i seguenti requisiti:

stato di bisogno del figlio superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica; mantenimento da parte del genitore / nonno;

e rientrano nelle seguenti soglie di reddito:

595,66 euro mensili per il 2009 (importo del trattamento minimo maggiorato del 30%) per i figli ed equiparati maggiorenni studenti;

1.240,52 euro mensili per il 2009 (reddito richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale) per i figli maggiorenni inabili;

1.712,56 euro mensili per il 2009 (reddito richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento) per i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento.

Relativamente all‟importo, le pensioni indirette sono pari ad una percentuale della pensione che sarebbe spettata al defunto in caso di pensionamento diretto. Le percentuali, da rapportare alla retribuzione pensionabile, variano a seconda della categoria degli aventi diritto e sono:

Quote di pensione

Percentuale Beneficiari

60% al coniuge

80% al coniuge con un figlio

100% al coniuge con due figli

Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le quote di pensione sono le seguenti:

Page 20: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

Quote di pensione

Percentuale Beneficiari

70% un figlio

80% due figli

100% tre o più figli

15% un genitore

30% due genitori

15% un fratello o una sorella

30% due fratelli o sorelle

45% tre fratelli o sorelle

60% quattro fratelli o sorelle

75% cinque fratelli o sorelle

90% sei fratelli o sorelle

70% un figlio

I nipoti sono equiparati ai figli. Si fa presente che la somma delle quote non può, in nessun caso, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato. La prestazione non varia in funzione solo del numero dei beneficiari: dopo la legge 335 del 1995 viene considerato anche il reddito posseduto dagli stessi. In particolare, se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del:

Riduzione pensione

Percentuale di riduzione

Condizione di reddito

25% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2009 è pari a € 17.869,80

40% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 23.826,40

50% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 29.783,00

Questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili. A partire dal 1° luglio 2000, non esiste più il divieto di cumulabilità tra la pensione indiretta e la rendita vitalizia liquidata dall‟Inail in caso di morte per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite Inail fino al 30 giugno 2000; dal 1° luglio 2000 diventano invece cumulabili con la rendita vitalizia. Dal 1° gennaio 2012, qualora il soggetto abbia contratto matrimonio in un‟età superiore a 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite risulti superiore a 20 anni, l‟importo della pensione viene ridotto in misura pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante al decimo. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Page 21: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

La pensione di reversibilità viene concessa ai superstiti nel caso di morte di un pensionato titolare di pensione diretta. Possono beneficiare di questo trattamento previdenziale:

il coniuge, anche se separato o divorziato. In quest‟ultimo caso, l‟ex coniuge deve soddisfare i seguenti requisiti:

o sia titolare di assegno di divorzio; o non si sia risposato; o l'ex coniuge abbia iniziato l'assicurazione presso l'INPS prima della sentenza di scioglimento o della

cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La legge 74 del 1987 prevede inoltre che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si è risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questi casi deve intervenire il Tribunale per imputare a coniuge ed ex coniuge la propria quota di pensione, in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno. e alla rispettiva posizione economica al fine di effettuare un'equa ripartizione (sentenza 419/99 della Corte Costituzionale). Se il coniuge superstite si risposa, viene revocata la pensione indiretta. Viene però corrisposta, su richiesta, la liquidazione della cosiddetta "doppia annualità", corrispondente a 26 volte l'importo spettante alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui la pensione continui ad essere corrisposta ai figli superstiti, i quali a loro volta hanno diritto ad un aumento della loro quota dal momento che il genitore stesso, risposandosi, perde il diritto alla pensione.

i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:

o di età inferiore a 18 anni; o studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del

genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa; o studenti universitari in corso fino a 26 anni di età, a carico del genitore, che non svolgano alcuna

attività lavorativa; o inabili di qualunque età, a carico del genitore.

La sentenza 42 del 1999 della Corte Costituzionale ha stabilito che i figli studenti titolari di pensione di reversibilità a carico del genitore che svolgano attività lavorative precarie e saltuarie per le quali percepiscono retribuzione economica tale da determinare un momentaneo miglioramento della loro condizione, non perdono la qualifica prevalente di studente e di conseguenza continuano ad avere diritto alla quota di pensione indiretta.

i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti (nonno o nonna defunti). Per l‟ottenimento della pensione occorrono le seguenti condizioni:

o situazione di bisogno del superstite determinata da una condizione di non autosufficienza economica;

o mantenimento da parte del defunto.

In mancanza di coniuge, figli e nipoti si qualificano come beneficiari:

i genitori, se hanno più di 65 anni al momento del decesso del figlio, se a carico dello stesso e se non percepiscono altra pensione;

In mancanza di coniuge, figli, nipoti e genitori sono individuati come beneficiari:

i fratelli, se a carico del defunto o inabili, non coniugati o non titolari di altre pensioni.

Si considerano a carico del genitore / nonno i figli ed equiparati maggiorenni e studenti o inabili: che presentano i seguenti requisiti:

stato di bisogno del figlio superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica;

mantenimento da parte del genitore / nonno;

Page 22: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

e rientrano nelle seguenti soglie di reddito:

595,66 euro mensili per il 2009 (importo del trattamento minimo maggiorato del 30%) per i figli ed equiparati maggiorenni studenti;

1.240,52 euro mensili per il 2009 (reddito richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale) per i figli maggiorenni inabili;

1.712,56 euro mensili per il 2009 (reddito richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento) per i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento.

Relativamente all‟importo, le pensioni di reversibilità sono pari ad una percentuale della pensione diretta percepita dal defunto. Le percentuali, da rapportare alla retribuzione pensionabile, variano a seconda della categoria degli aventi diritto e sono:

Quote di pensione

Percentuale Beneficiari

60% al coniuge

80% al coniuge con un figlio

100% al coniuge con due figli

Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le quote di pensione sono le seguenti:

Quote di pensione

Percentuale Beneficiari

70% un figlio

80% due figli

100% tre o più figli

15% un genitore

30% due genitori

15% un fratello o una sorella

30% due fratelli o sorelle

45% tre fratelli o sorelle

60% quattro fratelli o sorelle

75% cinque fratelli o sorelle

90% sei fratelli o sorelle

70% un figlio

I nipoti sono equiparati ai figli. Si fa presente che la somma delle quote non può, in nessun caso, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

Page 23: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

La prestazione non varia in funzione solo del numero dei beneficiari: dopo la legge 335 del 1995 viene considerato anche il reddito posseduto dagli stessi. In particolare, se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del:

Riduzione pensione

Percentuale di riduzione

Condizione di reddito

25% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2009 è pari a € 17.869,80

40% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 23.826,40

50% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 29.783,00

Questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili.

A partire dal 1° luglio 2000, non esiste più il divieto di cumulabilità tra la pensione indiretta e la rendita vitalizia liquidata dall‟Inail in caso di morte per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite Inail fino al 30 giugno 2000; dal 1° luglio 2000 diventano invece cumulabili con la rendita vitalizia. Dal 1° gennaio 2012, qualora il soggetto abbia contratto matrimonio in un‟età superiore a 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite risulti superiore a 20 anni, l‟importo della pensione viene ridotto in misura pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante al decimo. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

LA PENSIONE E L'ASSEGNO SOCIALE

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dallo Stato che prescinde da qualsiasi versamento contributivo. L’assegno sociale e, prima della sua istituzione (1995), la pensione sociale, sono prestazioni liquidate per il sostegno alle persone anziane a basso reddito. L‟assegno sociale è stato istituito dalla legge 335 del 1995 ed ha sostituito la precedente pensione sociale di cui comunque continuano a beneficiare le persone che l‟abbiano ottenuta prima del 31 dicembre 1995. Coloro, invece, che hanno compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995 e presentano domanda di pensione successivamente a questa data, hanno diritto all'assegno sociale se sono in possesso dei requisiti richiesti. Anche coloro che sono già titolari di pensione sociale e che in data successiva al 31 dicembre 1995 hanno perso il diritto a fruire di tale prestazione, possono fare domanda di assegno sociale sempre se in possesso dei requisiti. L‟assegno sociale costituisce una forma di assistenza che l'Inps eroga ai cittadini che presentano i seguenti requisiti:

età superiore a 65 anni (66 dal 2018); residenza in Italia,

redditi nulli o di importo minimo.

La soglia di tale importo varia di anno in anno, a seconda che il pensionato sia sposato o meno; per il 2012 tali limiti sono pari a € 5.577,00 annui se il pensionato è solo, € 11.154,00 annui se è coniugato.

L'assegno sociale, dal primo gennaio 2009, è erogato dall'Inps alle persone residenti legalmente in Italia da almeno dieci anni in modo continuativo. Lo specifica l'Istituto nazionale di Previdenza sociale con la circolare numero 105 del 2 dicembre 2008. Restano invariati gli altri requisiti.

L'assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.

Page 24: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

L'importo dell'assegno sociale è rivalutato annualmente e per il 2012 l'importo è fissato a 429 euro al mese, da erogare in 13 mensilità. La somma percepita varia in base al reddito e allo stato civile del richiedente, ovvero se è coniugato o meno:

se chi fa domanda non ha alcun reddito personale né insieme all'eventuale coniuge, percepisce l'assegno sociale in misura intera;

l'assegno viene erogato con l'importo ridotto nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente (5.577,00 euro se il pensionato è solo, 11.154,00 euro se coniugato) e l'ammontare del reddito annuale;

l'assegno sociale viene negato se i redditi del richiedente, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge.

Per coloro che ricevono ancora la pensione sociale, per l'anno 2012 l'importo mensile è di 353,54 euro. Anche in questo caso, la somma percepita varia in base al reddito e allo stato civile del richiedente, ovvero se è coniugato o meno:

se chi fa domanda non ha alcun reddito personale e non è coniugato, percepisce la pensione sociale in misura intera;

se chi fa domanda non è coniugato e ha un reddito personale inferiore a 4.496,02 euro, percepisce un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo annuale corrente della pensione e l'ammontare del reddito personale del titolare;

se chi fa domanda è coniugato e ha un reddito complessivo con il coniuge che non supera 11.240,06 euro annui, percepisce la pensione in misura intera. Se il reddito complessivo dei coniugi supera 15.836,08 euro l‟anno, la pensione sociale non spetta, mentre se l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi è compreso tra 11.240,06 e 15.836,08 euro, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra 15.836,08 euro e l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi;

a differenza dell‟assegno sociale, la pensione sociale viene negata se i redditi del richiedente superano i limiti di legge (4.496,02 euro) anche se, sommando il reddito personale con quello dell‟eventuale coniuge, il reddito complessivo non superano la soglia reddito stabilita per i cittadini coniugati

L'INTEGRAZIONE AL MINIMO

Il trattamento minimo viene riconosciuto al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale". L’importo mensile varia ogni anno e per il 2012 è di 480,53 euro. In particolare il trattamento minimo spetta solo se non vengono superati determinati limiti di reddito:

se si tratta di soggetto non coniugato o separato legalmente l'integrazione è attribuita per intero se il reddito non supera, per il 2012, 6.246,89 euro.

L'integrazione spetta in misura parziale se non si supera il limite di 12.493,78 euro.

se il soggetto è coniugato, l'integrazione è attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera, per il 2012, il limite di 1.740,67 euro. L'integrazione spetta in misura parziale se il reddito complessivo non supera 24.987,56 euro. In questo caso vanno sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica dei redditi assoggettabili all'Irpef; sono pertanto esclusi: il reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto.

ESTRATTO CONTO INPS

L'estratto conto assicurativo è un riepilogo dei contributi registrati sugli archivi INPS a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa e consente di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare eventualmente discordanze o inesattezze.

Page 25: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

Nel corso del 2003 e dei primi mesi del 2004, l‟Inps ha inviato a 25.000.000 di assicurati l‟estratto conto assicurativo con lo scopo di:

informare i lavoratori circa la loro situazione assicurativa e contributiva, così come risultante dalle Gestioni amministrate dall'Istituto, alla data del 31 dicembre 2001;

verificare eventuali inesattezze nella rappresentazione della situazione assicurativa dei contribuenti, che potrebbero determinare uno slittamento della data dell'inizio del periodo pensionistico o un'inesattezza dell'importo della pensione che l'INPS erogherà.

Coloro che sono stati oggetto di questa iniziativa hanno ricevuto:

una lettera di informazioni generali; l'estratto conto - Mod. Eco1; la domanda di variazione dell‟estratto conto - Mod. Eco2 una guida all‟uso dell'estratto conto contente le indicazioni su come leggerlo, le informazioni su come

riempire il modulo per le variazioni e le modalità per comunicarle all‟Inps;

il modello Eco1 Mont con il calcolo del Montante contributivo, con riferimento a coloro che

o hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996; o avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995; o hanno esercitato l‟opzione al sistema contributivo. Il montante contributivoè la somma di tutti i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro durante l‟intera vita assicurativa; tali contributi sono rivalutati annualmente per determinare la base contributiva complessiva, detta “montante individuale”, sulla quale si calcola la pensione. I destinatari dell‟estratto conto assicurativo sono tutti gli assicurati, italiani e stranieri, iscritti alle Gestioni previdenziali amministrate dall‟Inps (compresi i dirigenti di aziende industriali, ex Inpdai, confluiti nel 2003 nel Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti). Possono pertanto farne richiesta le seguenti categorie:

i lavoratori dipendenti; i lavoratori agricoli dipendenti ed autonomi; gli artigiani; i commercianti; i collaboratori domestici; coloro che versano i contributi volontari.

L‟estratto conto assicurativo non viene rilasciato ai titolari di pensione diretta (tutte le pensioni, cioè, ad esclusione di quelle indirette e di reversibilità). Coloro, inoltre, che sono prossimi alla pensione possono richiedere agli uffici Inps l‟estratto conto certificativo, che è un documento analitico avente valore certificativo della posizione assicurativa e che consente di conoscere in modo dettagliato tutta la contribuzione previdenziale accreditata. Per fare richiesta dell‟estratto conto assicurativo, i lavoratori possono:

presentarsi presso qualunque Sede dell'Inps o presso gli sportelli automatici self-service collegarsi al sito www.inps.it e accedendo ai servizi on line. Per procedere è necessario munirsi del pin: la

prima parte (otto caratteri) è rilasciata al momento della richiesta, la seconda parte è recapitata a domicilio per ragioni di riservatezza e sicurezza;

rivolgersi al Contact Center al numero 803.164.

PROFESSIONI

Sono di seguito riportate le schede relative alle 46 categorie professionali attualmente esistenti, raggruppate in base alle seguenti tipologie:

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Page 26: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

Liberi professionisti

LAVORATORI DIPENDENTI

La categoria dei Lavoratori Dipendenti è caratterizzata da:

Validità delle disposizioni legislative generali dello stato italiano; Caratteristiche di lavoro subordinato; Presenza di innumerevoli forme di previdenza complementare previste dai C.C.N.L

Ne fanno parte:

Dipendenti aziende elettriche Dipendenti aziende di navigazione aerea Dipendenti aziende telefoniche Dipendenti aziende di trasporto pubblico Dipendenti enti locali Dipendenti enti statali Dirigenti aziende commerciali Dirigenti industriali Esercito e carabinieri Ferrovieri Giornalisti Lavoratori dipendenti del settore privato Lavoratori domestici Medici (fondo generale) Medici generici pediatri e guardia medica Medici mutualisti ambulatoriali Medici specialisti convenzionati Spettacolo artisti

Spettacolo tecnici amministrativi

LAVORATORI AUTONOMI

La categoria dei Lavoratori Autonomi è caratterizzata da:

Validità delle disposizioni legislative generali dello stato italiano Caratteristiche di lavoro autonomo, non legate ad una “professionalità” o iscrizione ad un ordine;

Presenza di specifiche forme di previdenza complementari

Ne fanno parte:

Artigiani Casalinghe Clero e altri ministri di culto CO.CO.PRO Coltivatori diretti Commercianti

Rappresentanti e Agenti di commercio

LIBERI PROFESSIONISTI

La categoria dei Liberi Professionisti è caratterizzata da:

Validità di disposizioni legislative specifiche di ogni singola cassa di previdenza e non di quelle generali dello Stato italiano;

Caratteristiche di lavoro legato ad un ”professionalità” o iscrizione ad un ordine;

Page 27: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

Assenza di specifiche forme di previdenza complementare

Ne fanno parte:

Agronomi (PLURICATEGORIA) Agrotecnici Attuari (PLURICATEGORIA) Avvocati e procuratori Biologi Chimici (PLURICATEGORIA) Consulenti del lavoro Dottori Commercialisti Farmacisti Forestali (PLURICATEGORIA) Geologi (PLURICATEGORIA) Geometri Giornalisti Infermieri Ingegneri e Architetti Medici (Fondo generale) Medici generici pediatri e guardia medica Medici mutualisti ambulatoriali Medici specialisti convenzionati Notai Periti agrari Periti industriali Psicologi Ragionieri e periti commerciali Spettacolo (artisti) Spettacolo (tecnici ed amministrativi)

Veterinari

Previdenza Complementare

Nella sezione dedicata alla Previdenza Complementare verranno trattati i seguenti argomenti:

La storia e la normativa o Covip o Forme autorizzate alla raccolta o Indicatore Sintetico dei Costi

I destinatari

Forme di Previdenza Complementare o Forme di Previdenza Complementare secondo pilastro (vedi file word) o Forme di Previdenza Integrativa di terzo pilastro (vedi file word)

La Contribuzione previdenziale

Page 28: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

I tipi di Prestazioni Complementari o Le prestazioni a scadenza o Prestazione in corso di adesione

Riscatto Anticipazione Trasferimento della posizione

Il Regime Fiscale o La fiscalità nella fase di accumulo o La fiscalità nella fase di gestione o La fiscalità nella fase di erogazione

Le prestazioni a scadenza Le prestazioni in corso di adesione

Progetto Esemplificativo Standardizzato e Personalizzato

Alcuni dati statistici

BREVE DESCRIZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La previdenza complementare, attraverso l‟adesione volontaria alle forme pensionistiche complementari, offre la possibilità di costruirsi una pensione aggiuntiva a quella erogata in via obbligatoria, per garantire i l mantenimento dell‟abituale tenore di vita. Ne possono beneficiare:

gruppi e categorie di lavoratori mediante l‟adesione collettiva ai fondi pensione (chiusi o aperti); tutti gli individui, anche i non lavoratori, mediante l‟adesione a piani individuali previdenziali (PIP) o a fondi

pensione aperti.

LA STORIA E LA NORMATIVA

È difficile stabilire una data esatta per l'introduzione del sistema di previdenza complementare in Italia.

Prima del 1993 esistevano già dei fondi, definiti “preesistenti”, che interessavano solo alcune categorie di lavoratori, in particolare bancari e assicurativi, o singole aziende; questi fondi si basavano sul modello di esperienze di altri paesi. Le principali tappe del processo di riforma sono state le seguenti: Decreto legislativo 124/1993 Obiettivo di tale decreto è stato far fronte alla progressiva crisi della finanza pubblica e al conseguente deficit del sistema previdenziale pubblico mediante la creazione di un sistema previdenziale complementare, subordinando la pensione complementare alla maturazione del trattamento pensionistico obbligatorio e affidando le politiche di welfare state anche a soggetti collettivi. Il decreto ha regolato per la prima volta la costituzione ed il funzionamento della previdenza complementare, introducendo la possibilità di devolvere parte del Tfr ai fondi di previdenza complementare e prevedendo la compartecipazione al finanziamento da parte dei datori di lavoro. Legge 335/1995 Solo con la Riforma Amato la materia introdotta dal decreto legislativo 124/1993 è stata regolamentata in modo più organico, con l‟introduzione degli incentivi fiscali. Decreto legislativo 47/2000 Il decreto legislativo 47/2000 ha determinato da una parte, l‟introduzione delle polizze individuali pens ionistiche (PIP), dall‟altra la creazione di una disciplina fiscale uniforme tra tutti gli strumenti previdenziali.

Page 29: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

Legge 243/2004 e decreto legislativo 252/2005 Mediante il decreto legislativo 252/2005 entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 (in attuazione della legge delega n. 243/2004 e della Finanziaria 2007 che ne ha anticipato la decorrenza di un anno) è stata effettuata una completa revisione della disciplina previdenziale, prevedendo:

il conferimento del Tfr a forme di previdenza complementare (con l‟introduzione del meccanismo del silenzio assenso),

nuovi benefici fiscali sia sui versamenti che sulla successiva erogazione delle prestazioni di previdenza complementare, in forma di capitale e rendita,

nuove regole per la vigilanza sui fondi, l‟obbligo, per le aziende con più di 50 dipendenti, del versamento del Tfr ad un apposito fondo dello stato

gestito dall‟INPS, agevolazioni per le aziende che versano contributi di previdenza complementare in favore dei propri

dipendenti,

una serie di modifiche relative alla disciplina delle anticipazioni, riscatti e trasferimenti.

Grazie a queste riforme, quindi, dall‟inizio del 2007, i lavoratori dipendenti del settore privato possono conferire i flussi maturandi di Tfr a una forma di previdenza complementare. Tale scelta sulla destinazione del Tfr deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione (per coloro che risultavano già occupati al 31/12/2006 tale decisione doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2007); qualora la scelta non venga formulata nei tempi stabiliti, scatta il meccanismo del silenzio assenso, che equivale al consenso del lavoratore al conferimento del Tfr alla forma di previdenza complementare istituita dalla contrattazione collettiva o individuata dall'accordo aziendale; qualora l'azienda abbia aderito a più forme di previdenza il conferimento andrà effettuato nella forma che ha raccolto più adesioni tra i lavoratori; mentre in mancanza di forma collettiva o di accordo aziendale trova spazio il conferimento presso il fondo residuale dell'Inps . Inoltre, il conferimento del Tfr maturando a una data forma pensionistica complementare comporta l‟adesione a quella stessa forma in modo irreversibile per almeno 2 anni; una parziale eccezione è consentita solo nei casi previs ti di riscatto parziale (nel caso vengano attuate procedure di mobilità e cassa integrazione o si verifichi uno stato di disoccupazione per non meno di un anno e per non più di quattro anni) o totale (invalidità permanente per più di due terzi o stato di disoccupazione per più di quattro anni).

La Covip La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l’autorità amministrativa che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei fondi pensione nell’ambito della previdenza complementare al fine garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell’amministrazione dei fondi pensione. La COVIP, istituita con decreto legislativo 124/1993 del 21 aprile, ha iniziato ad operare come persona giuridica di diritto pubblico agli inizi del 1996. I suoi compiti sono stati ampliati mediante il decreto legislativo 252/2005, art. 18, contestualmente alla Riforma in Italia della previdenza complementare. Strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi propri della Riforma è stata la realizzazione di un sistema normativo che garantisca l‟uniformità delle regole per tutte le forme pensionistiche complementari, siano esse collettive o individuali. In tale quadro è stata affidata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la funzione di alta vigilanza sul settore, da esercitarsi mediante l‟adozione, di concerto con il Ministero dell‟Economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP. Inoltre, l‟insieme delle funzioni già assegnate alla COVIP è stato integrato di nuove competenze, indispensabili per garantire un apparato di controlli uniforme. Si è dimostrato indispensabile l‟accentramento dei poteri in un unico organismo, la COVIP appunto, in quanto il settore della previdenza complementare, dal punto di vista della vigilanza, non è riconducibile a quello dei mercati finanziari perché, pur essendo ad esso correlato, sono diversi i presupposti, le finalità e gli strumenti: è dunque improprio ritenere che la vigilanza sui fondi pensione possa essere assimilata a quella sugli intermediari finanziari e assicurativi per la tutela del risparmio in genere. Chi opera nel settore della previdenza complementare è chiamato a gestire una forma di risparmio particolare, indirizzata a far fronte ai bisogni previdenziali dei lavoratori e perciò agevolata fiscalmente con oneri a carico della collettività, e non può pertanto essere equiparato agli intermediari del mercato finanziario e assicurativo e come tali vigilato. E‟ emersa così la necessità di una vigilanza specifica, organica e unitaria sul settore, finalizzata a salvaguardare la piena funzionalità del sistema, evitare asimmetrie e conflitti di interesse e garantire che siano prese in adeguata considerazione le numerose peculiarità dei fondi pensione. Un'autorità che dovesse al contempo vigilare sui fondi pensione e sugli intermediari cui è affidata la gestione dei patrimoni di questi ultimi potrebbe trovarsi di fronte a situazioni di sostanziale conflitto di interesse nell'espletamento del proprio dovere di risoluzione di situazioni di conflitto tra le categorie di soggetti vigilati.

Page 30: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

Le funzioni che la COVIP è chiamata a svolgere sono le seguenti:

definire le condizioni che le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell‟ambito di applicazione del decreto, sia per la fase di raccolta delle adesioni sia per la redazione dell‟informativa periodica nel corso del rapporto;

autorizzare i fondi pensione ad esercitare la propria attività, approvando i loro statuti e regolamenti. Ciò riguarda sia le forme pensionistiche di nuova costituzione che quelle già esistenti al 31 dicembre 2006: soltanto quelle che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione, hanno potuto ricevere nuove adesioni dopo il 1° gennaio 2007;

tenere l‟albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l‟attività di previdenza complementare; vigilare sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e

sull‟adeguatezza del loro assetto organizzativo mediante ispezioni o richieste di esibizione di atti e documenti;

assicurare il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti, regolando le modalità di offerta al pubblico e la diffusione dei messaggi pubblicitari;

curare la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali anche in rapporto alla previdenza di base (a tal fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti).

La COVIP ha inoltre il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.

FORME AUTORIZZATE ALLA RACCOLTA

Le autorizzazioni E‟ la COVIP a valutare se concedere o meno l‟autorizzazione per cominciare l‟esercizio dell‟attività alle forme pensionistiche complementari: la Commissione dà esito positivo alla valutazione quando riscontra che le condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni da essa impartite sono state rispettate. I termini per il rilascio del provvedimento che concede o meno l‟autorizzazione sono fissati a 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione da parte della COVIP. Una volta autorizzati i fondi vengono iscritti nell‟Albo delle forme pensionistiche complementari tenuto e aggiornato dalla Commissione stessa. Consulta l‟albo della COVIP La trasparenza Compito principale della COVIP è quello di accrescere la tutela dei lavoratori iscritti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche complementari e di conseguenza ha il compito di fissare le regole in grado di assicurare la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in modo che il funzionamento sia comprensibile ad ogni aderente. Pertanto, i fondi devono fornire informazioni, in modo chiaro e trasparente, relative alla politica di investimento delle risorse e all‟ammontare della posizione individuale di ciascun aderente, ferme restando le indicazioni circa le modalità di accesso a anticipazioni, trasferimento, riscatto e tutto ciò che riguarda le prestazioni. La vigilanza L‟attività di vigilanza della COVIP è stata istituita per garantire ed assicurare che i fondi pensione siano gestiti e amministrati in modo trasparente e corretto e tutelare gli iscritti ai fondi. Tale compito si realizza mediante l‟analisi della documentazione, delle informazioni, dei bilanci e dei rendiconti annuali che i fondi sono tenuti a trasmettere alla Commissione o mediante il ricorso ad ispezioni.

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI

La COVIP ha introdotto l’obbligo per Fondi Chiusi, Fondi Aperti e PIP di calcolare, per ogni comparto di investimento, e riportare nelle rispettive Note Informative l’INDICATORE SINTETICO DEI COSTI o I.S.C. L’I.S.C. rappresenta il costo annuo (espresso in percentuale) che l’aderente sostiene aderendo e contribuendo ad un Fondo Pensione. È la stessa COVIP che pubblica i dati relativi ai costi dei Fondi Pensione: gli Indicatori Sintetici di Costo (ISC) sono relativi ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai piani individuali previdenziali attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) e sono riportati nelle Note informative utilizzate per la raccolta delle adesioni.

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Andando a leggere le percentuali si ha, in modo semplice e immediato, un‟idea di quanto i cos ti complessivi praticati dalla forma pensionistica complementare incidono percentualmente ogni anno sulla posizione individuale. L‟ISC viene calcolato con riferimento ad un “aderente-tipo” che versa un contributo annuo di 2.500,00 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento (parimenti annuo) pari al 4,00%. Esempio: ISC a 5 anni = 2% significa che il rendimento del Comparto si riduce di un 2% annuo (nei 5 anni) per effetto dei costi. L‟indicatore sintetico dei costi è calcolato per differenti periodi di partecipazione (2, 5, 10 e 35 anni) perché alcuni costi (costo di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui versamenti) hanno un impatto che diminuisce nel tempo, al crescere della posizione individuale maturata. I Fondi Chiusi sono sicuramente tra i meno onerosi, in base a quanto si evince dal calcolo dell‟ISC medio, che è infatti pari all‟1,1%, 0,6%, 0,4%, 0,3%, rispettivamente per 2, 5, 10, 35 anni di permanenza nel fondo. La forbice però è molto elevata in quanto si va da un Indicatore Sintetico di Costo compreso tra il 4,2% (valore massimo) e il 0,4% (valore minimo) per 2 anni di permanenza nel fondo e tra l‟1,1% e lo 0,1% per 35 anni di permanenza. L‟ISC medio dei Fondi Aperti è pari a 2,0%, 1,3%, 1,2%, 1,0% per, rispettivamente 2, 5, 10 e 35 anni. In questo caso la forbice dei costi varia, dal 4,5% al 0,6% per permanenza di 2 anni, e dal 1,80% al 0,5% per permanenza di 35 anni. In assoluto i più costosi sono i PIP (Piani Individuali Previdenziali). L‟ISC medio per questi ultimi è infatti pari a 3,6%, 2,4% 1,9% 1,5%, rispettivamente per 2, 5, 10, 35 anni di permanenza. Per permanenze di 2 anni si parte dal 2,2% e si può spendere fino al 5,4%; per una permanenza di 35 anni i costi variano da un minimo di 0,7% e fino al 2,5%.

I DESTINATARI

Possono aderire a forme di previdenza complementare le seguenti tipologie di lavoratori:

Lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 276/2003 (legge Biagi),

Lavoratori autonomi e liberi professionisti, Soci lavoratori di cooperative, Soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, Soggetti che non sono titolari di redditi da lavoro e quelli fiscalmente a car ico cioè quei soggetti rispetto

ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente, generalmente limitatamente alle forme pensionistiche individuali.

L‟accesso alle forme pensionistiche complementari è consentito, in definitiva, alla generalità dei soggetti e quindi anche a coloro che possiedono solo redditi di fabbricati o di capitale e finanze e ai soggetti che non possiedono alcun reddito. Per i lavoratori dipendenti la forma di previdenza complementare è solo a “contribuzione definita”, cioè l‟importo dei contributi da versare viene stabilito nel momento in cui il lavoratore si iscrive al fondo pensione. L‟ammontare della pensione complementare dipende poi da quanto l‟interessato avrà versato, più il rendimento ottenuto dall‟investimento. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti è anche ammessa l‟adesione a forme di previdenza complementare a “prestazione definita”, in cui l‟importo della pensione complementare è predeterminato in relazione al reddito conseguito o alla pensione di base. Naturalmente, la specifica disciplina introdotta dal decreto legislativo 252/2005 sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (Tfr) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti. Per i lavoratori del settore pubblico continua ad applicarsi esclusivamente ed integralmente la normativa previgente; ciò in quanto, per tale categoria, sarà un decreto legislativo ad hoc ad attuare i principi della Riforma.

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La contribuzione Previdenziale

Le fonti contributive utilizzabili per finanziare forme di previdenza complementare variano a seconda del soggetto aderente. 1) Per i lavoratori dipendenti il versamento dei contributi è articolato su tre quote:

Contributi a carico del lavoratore

L‟aderente a forme di previdenza complementare può decidere volontariamente di versare propri contributi, e stabilirne l‟entità; per i lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo collettivo il contratto può stabilire un livello minimo di contribuzione in valore assoluto o in percentuale sulla retribuzione.

Contributi a carico del datore di lavoro o del committente

Qualora l‟aderente versi volontariamente propri contributi, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro è comunque libero di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito, anche se ciò non è previsto dagli accordi collettivi.

Conferimento del Tfr

Il Tfr (Trattamento di Fine Rapporto) è la quota pari al 6,91% della retribuzione annua lorda accantonataanno per anno dal datore di lavoro in favore del dipendente. Il Tfr mantenuto in azienda viene rivalutato annualmente in base ad un tasso legale pari all‟1,5% fisso più il 75% del tasso di inflazione calcolato dall‟Istat. (vedi serie storica rivalutazioni Tfr) In base al decreto legislativo 252/2005 i lavoratori dipendenti già assunti al 31 dicembre 2006 potevano scegliere entro il 30 giugno 2007 se destinare il Tfr maturando (ovvero quello futuro), alle forme pensionistiche complementari oppure mantenerlo presso il datore di lavoro (in questo caso continuerà ad essere accantonato e rivalutato annualmente secondo le modalità sopra indicate). Gli assunti dopo il 31 dicembre 2006 hanno 6 mesi di tempo dall‟assunzione per effettuare tale scelta. Qualora il lavoratore esprima la propria intenzione si parla di scelta esplicita; se invece il dipendente non effettua, nei termini indicati, alcuna scelta, si parla di scelta implicita (silenzio – assenso) ovvero il Tfr maturando viene automaticamente trasferito:

alla forma individuata con accordo aziendale; in assenza di specifico accordo e qualora l‟azienda abbia aderito a più forme di previdenza, alla forma alla

quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell‟azienda; in assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro

trasferisce il Tfr futuro ad un‟apposita forma pensionistica complementare istituita presso l‟INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

La scelta di destinare il Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il Tfr futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare. In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria, si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori in relazione alla quota di Tfr da versare a forme di previdenza complementare. - Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 La scelta sulla destinazione del Tfr riguarda l'intero Tfr maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

Page 33: Sensibilizzare la Previdenza Integrativa

Coloro che già avevano aderito al 1° gennaio 2007 ad una forma di previdenza complementare, continuano a versarvi l‟intero Tfr. - Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993. Anche tali lavoratori sono stati chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, è stata prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del Tfr maturando. Coloro che eranogià iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, hanno potuto scegliere se contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza e mantenere presso il datore di lavoro la quota residua di Tfr. Coloro che non erano iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, hanno potuto scegliere se trasferire il Tfr futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%. Si ricorda che coloro che hanno mantenuto il Tfr in azienda possono scegliere in qualsiasi momento di convogliarlo a forme di previdenza complementare. 2) Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti il versamento dei contributi è sempre a carico del soggetto, che ne determina liberamente l‟importo. Questi possono essere calcolati in percentuale al reddito d‟impresa o di lavoro professionale dichiarato ai fini Irpef. 3) Per i soggetti privi di reddito e fiscalmente a carico, i contributi sono sempre versati da parte del soggetto cui sono a carico, che ne decide liberamente l‟importo. I contributi versati ai fondi pensione vengono investiti nei mercati finanziari in base alle regole stabilite dal fondo pensione stesso. La maggioranza dei fondi pensione presenta diverse linee di investimento (o comparti) fra cui è possibile scegliere, le quali produrranno nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La scelta da parte dell‟aderente della linea di investimento sulla quale far confluire gli importi versati è basata su considerazioni molto soggettive (propensione al rischio, anni mancanti alla cessazione dell‟attività lavorativa, ecc.) che possono incidere in maniera significativa sull‟ammontare della rendita che verrà erogata dalla forma di previdenza complementare. Nel regolamento della forma pensionistica complementare sono indicate le caratteristiche di ogni linea di investimento, in modo che emerga il relativo profilo di rischio e rendimento. Devono inoltre essere indicate le modalità in base alle quali gli aderenti possono decidere di trasferire l'intera posizione individuale da una linea di investimento a un'altra, trascorso il periodo minimo di permanenza in ogni linea. Con il decreto legislativo 252/2005 è stabilito che tutte le forme di previdenza complementare che ottengono l‟autorizzazione all‟esercizio dell‟attività dalla COVIP devono avere tra le linee di investimento in offerta una linea garantita, che abbia come obiettivo la restituzione del capitale e rendimenti che siano, con "elevata probabilità", pari o superiori a quelli di rivalutazione del Tfr in un‟ottica temporale di lungo periodo. A questa linea garantita confluisce, per legge, il Tfr degli iscritti che aderiscono con la modalità del silenzio – assenso.

I TIPI DI PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

Le prestazioni derivanti dall'adesione ad una forma di previdenza complementare si possono raggruppare in base al momento in cui l'aderente effettua la richeista:

a scadenza in corso di adesione: riscatto, anticipazione e trasferimento della posizione

LE PRESTAZIONI A SCADENZA

Il diritto a percepire la pensione complementare si acquisisce al verificarsi dei seguenti requisiti:

maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza,

almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

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La COVIP, nella deliberazione del 6 novembre 2008, ha specificato che l‟aderente, che ha maturato i requisiti per ricevere la prestazione, ha diritto di decidere se richiedere la pensione complementare o proseguire la partecipazione alla forma pensionistica complementare. In questo caso, spetta sempre all‟iscritto scegliere se continuare ad effettuare versamenti contributivi alla forma pensionistica complementare o se cessare la contribuzione. In tali circostanza, la posizione continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica e varierà in funzione dei rendimenti conseguiti. Per calcolare l‟anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, maturati senza che l‟aderente abbia esercitato l‟opzione del riscatto totale. È però prevista la possibilità di anticipare la prestazione di 5 anni rispetto a quanto previsto dal sistema obbligatorio in caso di cessazione della attività lavorativa con un conseguente periodo di inoccupazione di durata superiore a 48 mesi. Le alternative di scelta a disposizione dell’aderente per ricevere la prestazione complementare sono due:

100% in rendita, mediante l‟erogazione della pensione complementare.

In questo caso l‟aderente si vedrà erogare per tutta la durata della vita una pensione complementare pagata periodicamente, proporzionale al capitale accumulato e all‟età a quel momento raggiunta e determinata applicando al montante accumulato dei «coefficienti di conversione» che tengono conto dell‟andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, il valore della rendita sarà tanto superiore all‟aumentare del montante accumulato e all‟età in cui si accede alle prestazioni complementari. I prodotti gestiti da compagnie di assicurazione offrono la possibilità di scegliere tra differenti tipologie di rendita: certa per 10 anni, certa per 5 anni e reversibile. In quest‟ultimo caso l‟ammontare della prestazione erogata dipenderà dalle caratteristiche della seconda testa scelta (età e sesso).

fino al 50% della posizione maturata in capitale (la parte restante verrà erogata sotto forma di rendita).

Pertanto si potrà percepire fino a metà del capitale accumulato, nel corso degli anni lavorativi, in un‟unica soluzione e la restante parte sottoforma di rendita. E‟ però prevista una deroga e ricevere la prestazione interamente sotto forma di capitale al verificasi di una delle seguenti condizioni:

se convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l‟importo della pensione complementare è inferiore al 50% dell‟assegno sociale INPS;

se l‟aderente risulta iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 ed entro tale data aveva aderito a una forma pensionistica complementare già esistente alla data del 15 novembre 1992.

PRESTAZIONI IN CORSO DI ADESIONE

La disciplina introdotta dal decreto legislativo 252/2005 ha modificato la normativa in relazione alle prestazioni che aderente ha diritto di richiedere durante la fase di contribuzione, ovvero riscatti, anticipazioni e trasferimenti.

IL REGIME FISCALE

Al fine di favorire l‟adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina, attuata con il decreto legislativo 252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.

L‟attuale sistema della previdenza complementare si articola in tre fasi:

Fase dei contributi(o dell‟accumulo); Fase dei rendimenti (o della gestione);

Fase delle prestazioni (o dell‟erogazione).

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Per ciascuna fase è stata prevista una specifica disciplina fiscale.

LA FISCALITA' NELLA FASE DI ACCUMULO

In base al nuovo impianto normativo, sul piano fiscale i versamenti a forme di previdenza complementare, escluso il Tfr, saranno interamente deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto nella misura massima di 5.164,57 euro. Ciò determina un risparmio fiscale pari all‟aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000 Euro, l‟aliquota Irpef più alta sia del 23%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 770 Euro, con un risparmio fiscale pari a 230 Euro. Nella tabella seguente sono state rappresentate alcune esemplificazioni in merito al vantaggio fiscale derivante dalla contribuzione (di eruo 2.500,00) ad una FPC differenziata per ipotesi di reddito annuo lordo:

La principale novità sta nel fatto che questo limite è stato reso assoluto e non più condizionato: fino al 2006, invece, i contributi erano deducibili dal reddito solo a condizione che rispettassero le seguenti condizioni:

il limite di 5.164,57 euro, la percentuale del 12% del reddito complessivo e per i lavoratori dipendenti (esclusi i vecchi iscritti ai vecchi

fondi),

il conferimento al fondo di una quota di Tfr almeno pari al 50% dell‟intero contributo.

Devono essere conteggiati ai fini dell‟applicazione del limite massimo di deducibilità sia i contributi versati dall‟aderente che gli eventualicontributi versati dal datore di lavoro(sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) e icontributi versati a favore di soggetti fiscalmente a carico. Al fine di evitare una doppia imposizione, per la parte dei contributi versati eccedente il limite di 5.164,57 euro, è compito del contribuente comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell‟anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se precedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione), l‟importo non dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. Un regime particolarmente favorevole è, inoltre, previsto per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007: limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è loro consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo pensione, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, per un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati complessivamente nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. In ogni caso, quest‟ulteriore deduzione fiscale non potrà essere superiore ad euro 2.582,29 annui. La norma è tesa a incentivare forme di previdenza complementare da parte dei neoassunti che, presumibilmente, dopo i primi anni di lavoro dovrebbero raggiungere una maggiore stabilità economica, tale da permettere accantonamenti più elevati a fini pensionistici.

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LA FISCALITA' NELLA FASE DI GESTIONE

In merito ai rendimenti finanziari che le somme gestite dal fondo producono ogni anno, la Riforma della previdenza complementare stabilisce una tassazione sostitutiva dell’11%.

Tale tassazione risulta quindi più bassa rispetto all‟attuale regime previsto per le altre forme di investimento, alle quali, per lo più, è applicata un‟imposta sostitutiva del 12,5%.

LA FISCALITA' NELLA FASE DI EROGAZIONE

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate (sotto forma di capitale o di rendita) possono essere di due tipi, in funzione del momento in cui vengono erogate: - a scadenza - in corso di adesione In entrami i casi la fiscalità applicata è differente e considera la tipologia di prestazione.

La COVIP ha previsto che i fondi pensione mettano a disposizione degli iscritti il cosiddetto Progetto esemplificativo “Stima della pensione complementare”.Il progetto è volto a consentire all‟aderente una valutazione sintetica e prospettica del proprio programma previdenziale e ne costituisce pertanto anche uno strumento di ausilio nell‟adozione delle scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare, per le variabili dipendenti da scelte dell‟aderente medesimo.

Per consentire di stimare l‟evoluzione della posizione individuale e la pensione attesa, per favorire la trasparenza del sistema e accrescere la consapevolezza nelle scelte relative alla partecipazione ai fondi pensione, sono stati quindi messi a disposizione degli aderenti due nuovi strumenti:

Progetti esemplificativi standardizzati; Progetti esemplificativi personalizzati.

Dal 1° luglio 2008, chi si iscrive ad un fondo pensione riceverà, al momento dell‟ iscrizione, unitamente alla Nota Informativa e al Regolamento, una stima standardizzata della pensione complementare, elaborata sulla base delle indicazioni fornite dalla COVIP, con riguardo a figure-tipo differenziate per età, sesso e livello di contribuzione, che potrà aiutare il risparmiatore nell‟assunzione delle decisioni in fase di adesione. Tutti gli iscritti riceveranno poi periodicamente in occasione della comunicazione annuale da parte del fondo la stima personalizzata della pensione complementare che terrà conto delle caratteristiche del piano previdenziale di ciascuno, con particolare riguardo alle informazioni personali (età, sesso, livello di contribuzione), ai costi praticati dal fondo, al tasso di rendimento atteso della gestione, definito in funzione dell‟investimento obbligazionario/azionario proprio del profilo di collocamento scelto. Il primo invio delle stime personalizzate doveva avvenire in occasione della comunicazione annuale relativa all‟anno 2008; la COVIP però, con la Circolare del 24 febbraio 2009, ha comunicato ai fondi che per il momento l'invio del Progetto esemplificativo personalizzato agli aderenti è facoltativo; diventerà obbligatorio con l‟invio delle comunicazioni relative al 2009. La Commissione stessa ha precisato che i fondi che non invieranno il Progetto sono tenuti nella comunicazione periodica a invitare gli aderenti a effettuare le simulazioni sul proprio sito web. Nei siti web dei fondi, infatti, a partire dal 30 giugno 2008 sono stati inseriti motori di calcolo attraverso i quali chiunque potrà calcolare il livello della pensione complementare attesa e valutare l‟impatto di soluzioni e scelte alternative (ad esempio, richieste di anticipazioni o cambiamenti di comparto). Tali motori possono anche dare una rappresentazione del rischio dell‟investimento e una stima delle pensioni di base

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Alcuni dati statistici Dando uno sguardo ai dati forniti dalla COVIP sull‟andamento della previdenza complementare nel 2009 emerge che non si è giunti ancora ai risultati ipotizzati al momento del suo avvio: soprattutto fra i più giovani il ricorso alla previdenza complementare è molto limitato, inoltre, si osserva che la maggioranza dei lavoratori continua a mantenere in azienda il TFR. Sicuramente l‟andamento del sistema economico-finanziario, che influenza il rendimento degli investimenti e la situazione dell‟occupazione, si riflette sulle dimensioni del bacino dei potenziali aderenti: in un contesto sociale ed economico positivo e fortemente in crescita la potenzialità e l‟efficacia della previdenza complementare sarebbero indubbiamente maggiori e molto positivi. Nel mese di ottobre la COVIP ha pubblicato un aggiornamento statistico dei principali dati riferiti alle forme di previdenza complementare e possiamo notare che in linea generale le adesioni sono aumentate del 3%. Se analizziamo le adesioni alle singole forme di previdenza si può osservare che l‟incremento maggiore si ha nei PIP “nuovi” che registrano un incremento pari al 20%; mentre le altre forme restano più o meno stabili rispetto ai dati registrati nel dicembre 2009. Ma guardiamo nel dettaglio l‟andamento della previdenza complementare dal 2002 ad oggi nelle diverse forme:

Le forme pensionistiche complementari collettive e individuali (o integrative) sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione chiusi (o negoziali), i fondi pensione aperti, i piani individuali previdenziali e i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992. Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l‟adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all‟appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l‟adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall‟esercizio o meno di attività lavorativa. In quest‟ultimo caso si parla di previdenza integrativa. In particolare:

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FORME DI SECONDO PILASTRO

Appartengono al secondo pilastro della previdenza le forme pensionistiche collettive.

Le forme collettive sono attuate mediante: v fondi pensione chiusi (o negoziali); v fondi pensione aperti ad adesione collettiva; v fondi pensione preesistenti.

FORME DI TERZO PILASTRO

Appartengono al terzo pilastro della previdenza le forme pensionistiche individuali.

Le forme individuali sono attuate mediante: v fondi pensione aperti ad adesione individuale; v piani individuali previdenziali (PIP).

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Significato di WELFARE

tratto da fonti Wikipedia:

Lo Stato sociale nacque e si consolidò in Occidente durante il XIX ed il XX secolo, di pari passo

con la storia della civiltà industriale. La sua evoluzione può essere suddivisa in tre fasi successive.

Una prima, elementare, forma di Stato sociale o più esattamente di Stato assistenziale. venne introdotta nel 1601 in Inghilterra con la promulgazione delle leggi sui poveri (Poor Law). Queste leggi prevedevano assistenza per i poveri nel caso in cui le famiglie non fossero in grado di

provvedervi e, oltre ad avere in sé un palese contenuto filantropico, prendevano le mosse da considerazioni secondo cui riducendo il tasso di povertà, si riducevano i fenomeni negativi connessi come la criminalità.

La seconda fase, opera di monarchie costituzionali conservatrici o di pensatori liberali, si riconduce alla prima rivoluzione industriale ed alla legislazione inglese del 1834 (l’estensione al continente europeo avvenne solo nel periodo tra il 1885 ed il 1915). Anche in questo caso le forme assistenziali sono da ritenersi individuali e da intendersi rivolte unicamente agli appartenenti ad una classe sociale svantaggiata (minori, orfani, poveri ecc.) ed in questo contesto nacquero le prime assicurazioni sociali che garantivano i lavoratori nei confronti di incidenti sul lavoro, malattie e

vecchiaia; in un primo momento queste erano su base volontaria, in seguito però divennero obbligatorie per tutti i lavoratori. Le motivazioni della svolta in questa fase furono la ricerca della pace sociale conciliando le rivendicazioni di maggior protezione da parte dei lavoratori proletari (di ceti medi possiamo parlare solo a partire dalla seconda rivoluzione industriale) e dalla richiesta di una manodopera a minor costo possibile da parte degli industriali. Sempre in Inghilterra, fu compiuto un ulteriore passo avanti con l'istituzione delle workhouse, case di lavoro e accoglienza

che si proponevano di combattere la disoccupazione e di tenere, così, basso il costo della manodopera. Tuttavia queste si trasformarono di fatto in luoghi di detenzione forzata; la

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permanenza in questi centri pubblici equivaleva alla perdita dei diritti civili e politici in cambio del

ricevimento dell'assistenza governativa. Nel 1883 nacque, questa volta in Germania, l'assicurazione sociale, introdotta dal cancelliere Otto von Bismarck per favorire la riduzione della mortalità e degli infortuni nei luoghi di lavoro e per istituire una prima forma di previdenza sociale. Secondo alcuni studiosi fu proprio il "capitale" a spingere per i versamenti obbligatori dei propri operai, al fine di non doversi più accollare per intero il costo della sicurezza sociale dei lavoratori.

La terza fase, la fase dell'attuale welfare, ha inizio nel dopoguerra. Il 1942 fu l'anno in cui, nel Regno Unito, la sicurezza sociale compì un decisivo passo avanti grazie al cosiddetto Rapporto Beveridge, stilato dall'economista William Beveridge, che introdusse e definì i concetti di sanità pubblica e pensione sociale per i cittadini. Tali proposte vennero attuate dal laburista Clement Attlee, divenuto Primo Ministro nel 1945. Fu la Svezia nel 1948 il primo paese ad introdurre la

pensione popolare fondata sul diritto di nascita. Il welfare divenne così universale ed eguagliò i diritti civili e politici acquisiti, appunto, alla nascita. Nello stesso periodo l'economia conobbe una crescita esponenziale del PIL mentre il neonato Stato sociale era alla base dell'incremento della spesa pubblica.

La situazione, a grandi linee, riuscì a mantenersi in sostanziale equilibrio per qualche decennio. Infatti nel periodo che va dagli anni cinquanta fino agli anni anni ottanta e anni novanta la spesa pubblica crebbe notevolmente, specialmente nei Paesi che adottarono una forma di welfare universale, ma la situazione rimase tutto sommato sotto controllo grazie alla contemporanea sostenuta crescita del Prodotto interno lordo generalmente diffusa. Tuttavia negli anni ottanta e

novanta i sistemi di welfare entrarono in crisi per ragioni economiche, politiche, sociali e culturali al punto che oggi si parla di una vera e propria crisi del Welfare State.

[senza fonte]

Modelli di Stato assistenziale [modifica]

Il sociologo danese Gøsta Esping-Andersen, in The Three Worlds of Welfare Capitalism, ha introdotto una classificazione dei diversi sistemi di welfare state strutturata in tre tipologie

riconoscibili in base alle loro diverse caratteristiche. Questa tripartizione è fondata sulle differenti origini dei diritti sociali che ogni Stato concede ai propri cittadini.

Regime liberale [modifica]

Il modello è detto di welfare "residuale". I diritti sociali derivano dalla dimostrazione dello stato di bisogno. Il sistema è fondato sulla precedenza ai poveri meritevoli (teoria della less eligibility) e sulla logica del "cavarsela da soli". Pertanto i servizi pubblici non vengono forniti indistintamente a tutti, ma solamente a chi è povero di risorse, previo accertamento dello status di bisogno; in virtù di

questo, tale meccanismo viene spesso definito residuale, in quanto concernente una fascia di destinatari molto ristretta. Per gli altri individui, che costituiscono la maggior parte della società, tali servizi sono acquistabili sul mercato privato dei servizi. Quando l'incontro tra domanda e offerta non ha luogo, per l'eccessivo costo dei servizi e/o per l'insufficienza del reddito, si assiste al fallimento del mercato, cui pongono rimedio programmi destinati alle fasce di maggior rischio; negli Stati Uniti d'America, ad esempio, sono previsti organismi come il Medicaid per i poveri, il

Medicare per gli anziani e l'AFDC per le madri sole.

Tale regime riflette una teoria politica secondo cui è utile ridurre al minimo l'impegno dello Stato, individualizzando i rischi sociali. Il risultato è un forte dualismo tra cittadini non bisognosi e cittadini assistiti.

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Tale modello è tipico dei paesi anglosassoni: Australia, Nuova Zelanda, Canada, Gran Bretagna e

Stati Uniti caratterizzato dalla predominanza del mercato.

Regime conservatore [modifica]

In questo modello (detto "particolaristico") i diritti derivano dalla professione esercitata: le prestazioni del welfare sono legate al possesso di determinati requisiti, in primo luogo l'esercitare un lavoro. In base al lavoro svolto si stipulano delle assicurazioni sociali obbligatorie che sono all’origine della copertura per i cittadini. I diritti sociali sono quindi collegati alla condizione del lavoratore. Questo è il modello tipico degli Stati dell’Europa continentale e meridionale, tra cui

l’Italia (per determinati servizi). Una variante del modello particolaristico è il cosiddetto welfare aziendale che si è diffuso in alcuni Paesi occidentali ed in Giappone che si basa su contributi dei dipendenti e della stessa azienda che, nel caso in cui si possano prevedere utili nel lungo periodo (specie in caso di monopoli), possono rappresentare la parte principale del finanziamento dei servizi.

Regime socialdemocratico [modifica]

Il modello è detto "universalistico". I diritti derivano dalla cittadinanza: vi sono quindi dei servizi

che vengono offerti a tutti i cittadini dello Stato senza nessuna differenza. Tale modello promuove l’uguaglianza di status passando così dal concetto di assicurazione sociale a quello di sicurezza sociale, fornendo un Welfare che si propone di garantire a tutta la popolazione degli standard di vita qualitativamente più elevati. Tale modello è tipico degli Stati dell’Europa del nord.

Il senso delle cose: Il compito delle pagine fino ad ora illustrate è quello di dare una leggera infarinatura alla tanto famosa ed agognata materia della Previdenza Obbligatoria che cosa è, a chi spetta garantirla gestirla e chi vi contribuisce.

Il compito invece di queste poche righe finali è essenzialmente quello che dovrebbe, fare Lo Stato ma non può e di conseguenza non fa quindi .......

S E N S I B I L I Z Z A R E

chiunque nell’adoperarsi a PROVVEDERE PERSONALMENTE per il nostro bene futuro.

Uno dei compiti del Ministero del Walfare, dello Stato in generale, del Governo tecnico, di destra, di sinistra, di centrodestra, di centrosinistra o di centro, e' l’obbligo materiale e morale di garantire una quota pensione sufficiente e necessaria alla sopravvivenza di chiunque sia ritenuto “cittadino” e tutelare coloro che hanno contribuito nella vita lavorativa alla previdenza obbligatoria.

Se questo non fosse possibile come purtroppo si sta dimostrando di essere (per mille ragioni discutibili e condannabili) dovrebbe avere almeno il CORAGGIO di intraprendere un azione di SENSIBILIZZAZIONE rivolta all'opinione pubblica affinché tutti produttori di reddito e non, in base alle proprie possibilità economiche, possano PROVVEDERE personalmente all’accensione di un Piano Pensionistico Individuale. Nel caso dei lavoratori, sommando le due prestazioni (obbligatoria e facoltativa) alla data

pensionistica non si troverebbero a percepire una pensione misera.

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La questione è delicata e utopistica allo stesso tempo, lo Stato come detto in precedenza, non

SENSIBILIZZERA’ mai il cittadino, rappresenterebbe il MANIFESTO DEL FALLIMENTO TOTALE DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA e della politica in generale. Credo che dopo tutti i sacrifici affrontati durante la fase lavorativa della nostra vita, momenti continui di ansie,calcoli, privazione, risparmi, accantonamenti per acquistare beni necessari e diversi secondo le nostre soggettive scale di priorità, arrivati alla fase di pensionamento abbiamo

tutti il diritto di completare la nostra vita terrena senza eccessivi sacrifici (la salute non dipende da noi ed è imprevedibile) che saranno responsabili, se non previsti precedentemente, del destino della nostra tranquillità della fase finale di vita. Ecco invece che sarà proprio l’aspetto economico il maggior problema del pensionato futuro, rendite statali che oltre a non garantire il tenore di vita lavorativo, nella maggioranza dei casi non saranno neanche sufficienti a garantire la dignità di sopravvivenza.

Dobbiamo cambiare mentalità, ammetto che non è facile perché siamo abituati a veder andare in pensione i nostri genitori con liquidazione e pensione quasi pari allo stipendio prima percepito, abbiamo per troppo tempo respirato quest’ atmosfera, questo stato di cose e non siamo portati a credere che tali benefici non esistono più ed appartengono quindi al passato. Dobbiamo invece prenderne atto e ricorrere ai ripari, la liquidazione nella maggior parte dei casi

non verrà più riconosciuta, e la parte quota pensione nei migliori casi rappresenterà forse poco più del 50% della media degli ultimi 10 anni di retribuzione, considerandoci comunque fortunati se riusciremo a mantenere il nostro posto di lavoro sino all’età pensionistica. Questo perchè versando la quota previdenziale annua, non rappresenta come in passato il nostro

accantonamento futuro, ma immediatamente viene utilizzata per coloro che sono gia' in

quiescenza. La nostra quota pensione verrà invece maturata, garantita, dai neo lavoratori, dai giovani a progetto, dai contratti a tempo determinato spesso non rinnovati, dai co.co.co., dagli stagisti, tutti soggetti che assunti con contratti a termine hanno bassi stipendi e versano annualmente ed inevitabilmente basse quote previdenziali spesso con periodi di inattività retributiva e contributiva durante l’anno.

Dobbiamo inoltre tener ben presente la situazione demografica italiana, un paese di persone di età avanzata e conseguentemente qualsiasi legge o tutela non va e non andrà nella direzione giovanile (che non rappresentano la maggioranza della forza lavoro attuale) ma verso gli ultra cinquantenni italiani e questo essenzialmente per due motivi: - ragioni oggettive:

gli over cinquanta numericamente rappresentano la maggioranza della popolazione e di conseguenza rappresentano oltre il 60% del potere votante; - ragioni demografiche: allungamento delle vita media prossima ai 90 anni e bassissimo tasso di natalità portando il Paese in prospettiva negli anni ad invecchiare sempre più senza segnalare scostamenti consistenti. Guardando i grafici sotto riportati (sito census.gov) è impressionante constatare la differenza

generazionale con India (paese emergente particolarmente giovane), con Stati Uniti e rimanendo in Europa con la Francia ed il Marocco a noi molto vicino. Nei quattro Stati messi a confronto con l’Italia, sicuramente verranno fatte politiche diverse dalla nostra e improntate essenzialmente sulle generazioni giovanili che rappresentano gia' oggi oltre il 60% della popolazione totale e in prospettiva 2030/2050 i giovani numericamente esploderanno! Queste nuove generazioni straniere presenti e future non hanno e non avranno convenienza a

trasferirsi o cercare lavoro nel nostro Paese ma rimanere nel proprio avendo lì un valore aggiunto .

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Una curiosità:

mi è stato riferito poco tempo fa che il centro di Marrakech è totalmente cablato WIFI ed il centro di Milano neanche un po’. Perché? Hanno forse più soldi da investire in infrastrutture in Marocco rispetto all’Italia? Probabilmente no, forse rientra in una strategia politica rivolta a tutelare i fabbisogni della popolazione NUMERICAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVA; in questo caso sono i giovani sotto i trenta anni che attualmente rappresentano ben oltre il 70% della popolazione totale.

Ebbene, i giovani per il Marocco sono il futuro ed il motore dell’economia presente e sono anche i maggior fruitori di servizi Internet, Facebook e Twitter, investimenti strutturali fatti e giustificabili nel presente e in prospettiva 2030 / 2050 sempre più necessari e vincenti viste le proiezioni di incremento numerico dei giovani in futuro. In Italia, la situazione anagrafica/demografica è diametralmente opposta; non dobbiamo allora così tanto meravigliarsi se riteniamo che le politiche presenti e future, compresa l’ultima riforma

previdenziale, siano rivolte solo a tutelare l’età avanzata a discapito delle generazioni giovani che nel nostro Paese purtroppo, rappresentano attualmente e in prospettiva, solo la quota del 30%!!! Cerchiamo per una volta di fare bene e veramente i nostri interessi nonostante le colpe altrui (e ne hanno molte) per le quali ci è stato privato ingiustamente ciò che ci spetta di diritto, dopo aver abbondantemente pagato le nostre legittime pretese.

Cerchiamo di essere superiori a tutte queste incongruità e pensiamo solamente e seriamente al nostro interesse futuro CONTANDO SOLO SULLE NOSTRE FORZE E USANDO L’ EGOISMO COME ARMA PER IL NOSTRO BENE FUTURO cosa che talvolta sappiamo fare molto bene. C O S T R U I A M O C I inequivocabilmente una rendita certa, un MONTANTE PERSONALE

affinché arrivati all’età della rottamazione (termine sempre più in voga) possiamo completare la nostra vita con un po’ di serenità economica (tutto è quantificabile, modificabile e ovviamente più si accantona più si otterrà) e perché no, con la speranza di poter magari aiutare anche i nostri nipoti e non essere a carico dei nostri figli.

Chiunque leggerà Il senso delle cose non potrà che dire OK HAI RAGIONE sarà veramente

un serio problema che riguarderà tutte le generazione attuali e future, ma obietterà anche: - ma dove vivi hai notato che esiste il fenomeno crisi? - Facendo fatica ad arrivare a fine mese come possiamo trovare ulteriori risorse per

la nostra pensione futura quando già paghiamo la quota obbligatoria?

- La priorità è il presente, sfamare la famiglia quotidianamente non ci possiamo permettere di pensare al nostro futuro, facciamo già fatica a vivere il presente!.

Sacrosanta verità, ma facciamo delle piccole riflessioni. Avete mai provato ad andare in pizzeria il sabato sera senza prenotare? Tutto esaurito.

Avete mai preso il fine settimana la tangenziale o l’autostrada? Era libera o congestionata? Comprate vestiti al mercato o dal negozio di abbigliamento che vende firme? Aprendo il guardaroba di casa quante scarpe, camicie, completi, borse, cravatte che non ricordavate neanche di avere? Quanti di noi hanno lo stesso smartphone in uso da più di 2 anni? Quanti di noi non rinunciano alle vacanze?

Quanti di noi per non apparire “inferiore” al vicino hanno un tenore di vita oltre le proprie possibilità? Quanti di noi sono disposti nei momenti di libertà a rinunciare alla “cara benzina” e magari camminare anziché farsi scorrazzare dal mezzo a motore risparmiando cosi denaro?

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Ovviamente sono tutte cose appaganti per chi come noi lavora o ha lavorato, considerate NECESSARIE e alle quali NON POSSIAMO PROPRIO FARNE A MENO perché non possiamo umiliarci tutto l’anno, sudare di lavoro e non toglierci ogni tanto/spesso qualche soddisfazione, è lecito e giusto farlo non siamo in questa terra per soffrire solamente ma per vivere al meglio. E’ proprio in questo ambito che dobbiamo riflettere: viviamo giustamente alla ricerca della

soddisfazione personale creandosi ognuno di noi una scala di priorità composta da beni materiali e sensazioni che appagano i nostri sensi, piú emozione ci suscitano piú sono preziosi e indispensabili. E responsabili di questo sono essenzialmente:

il Tatto con il quale si percepiscono le cose possedute (l’auto – l’Ipad – il Rolex – l’Iphone ecc.)

Siamo disposti a fare i debiti (credito al consumo, leasing, prestito) per guidare l’auto dei nostri sogni, perché ci da la sensazione di essere ammirati dagli altri facendoci sentire sicuri di noi stessi; alla guida di una bella auto o moto ci sentiamo osservati, forse inconsciamente ci vediamo anche più belli e importanti della realtà.

Per non parlare poi di quando esibiamo in pubblico l’ultimo ritrovato di Cupertino e per l’invidia degli amici si twitta o si chatta su Facebook con una bella figliola o con un fusto che grazie al display a retina sembra presente tra di noi. Non ci potevamo permettere tutto questo ma con piccole rate presenti e future si. Spesa totale ammortizzata in un periodo temporale di 5 anni per gli strumenti sopra descritti e ritenuti INDISPENSABILI che fanno parte cioé del nostro DNA (è anche la società che ce lo impone) almeno 30.000,00. Poi tra circa 5 anni, onorato il debito, si avrà

la necessità di riaccenderlo per essere adeguati ai tempi e al personaggio che ci siamo costruiti.

Per non parlare del poi dell’intervento di altri sensi, come il Gusto e la Vista, anch’essi ben

presenti e rappresentati nei casi sopra riportati.

Per chiarezza di cronaca nella crisi finanziaria del 2008 in USA fra le tante cause è da annoverare anche l’indebitamento personale del popolo americano che si era rivolto incontrollatamente al credito al consumo (vendita rateale) per l’acquisto non solo di beni NECESSARI come l' immobile principale (la cosidetta bolla speculativa), ma anche per la facilità e superfluità di beni materiali Hi-Tech e non; tutti figli del progresso ai quali abbiamo dato un valore e un significato distorto.

Facendo un acquisto rateale non facciamo forse un operazione contabile presente e futura? Perché ci ostiniamo a recitare la frase penso solo al presente, eppure i soldi in quel momento non c’erano integralmente, ecco il senso a ricorrere al credito al consumo, non dovevamo comprare un bene al di sopra delle nostre possibilità accertate e reali, invece avendogli dato un valore prioritario nella scala dei fabbisogni personali lo abbiamo fatto!

Di esempi di uscita di denaro nostro e di proprietà altrui ne potremo fare ad oltranza, quello che conta è che non dobbiamo mascherarci dietro lo slogan NON HO SOLDI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, solo perché NON LA RITENIAMO un BENE PRIMARIO nella scala delle

priorità, non essendo paragonabile ad un automobile che é ovviamente “visibile e palpabile” anche se costa subito e nel tempo si svaluta. Stiamo invece parlando di uno strumento di ACCANTONAMENTO dei nostri soldi che NON SONO SPESI ma VERSATI, e saranno a nostra

completa disposizione in futuro con il vantaggio di essere anche rivalutati nel tempo. Superiamo il concetto di soddisfare necessariamente i nostri primitivi e naturali sensi compreso il tatto, la GARANZIA PENSIONISTICA non si percepisce con le dita, non è palpabile e neanche

da gioia all’olfatto o alla vista, è essenzialmente un foglio di carta insignificante, non profumato

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che non suscita alcuna sensazione visibile nell’immediatezza ma è una “garanzia di promessa

apparentemente amorfa” che avrà il delicato e indispensabile compito di trasformare il nostro futuro prossimo, o NEL BENESSERE o NELLA MORTIFICAZIONE della dignità personale.

Il tempo corre veloce non possiamo trincerarci nel passato e vivere solo il presente; se faccio un passo indietro con la memoria e ricordo la mia prima moto non ho la sensazione che siano trascorsi quasi 6 lustri; se ricordo la mia prima ragazza, mi sorprendo facendo velocemente

due conti, che sono trascorsi più di 30 anni ma la sensazione è che si stia parlando solo di qualche anno fa. Mi ricordo che da piccolo, vedevo i miei genitori come persone mature, forse per la mentalità di un bambino anche vecchi, (avevano poco più di 30 anni) oggi rivesto io il loro posto, agli occhi dei miei figli verrò visto probabilmente anch’io vecchio e maturo ma non mi sento assolutamente così,

semplicemente con qualche anno in più eppure ho già passato quarantanni! Il tempo è inesorabile, trascorre così velocemente da avere la sensazione di non riuscire certe volte a rimanere in carreggiata, ci svivola addosso silenzioso e tiranno.

Costruiamoci subito il nostro benessere futuro, non aspettiamo ancora che qualcuno ci risolva di

diritto il triste problema, nessuno di esterno è in grado di risolvere la situazione attuale, forse per cause naturali demogramiche della popolazione sempre più datata la situazione pregiudicherà ancora con il trascorrere degli anni. Non abbiamo quasi più tempo per riflettere, e dire “domani vedrò” potrebbe essere tardi per correre ai ripari, non rimandiamo più l’incertezza di un evento CERTO e INESORABILE come la SERENITA’ della nostra vita futura.

Solo se riusciremo a capire certe situazioni contingenti e demografiche del nostro vecchio paese , se saremo pronti a compiere grandi sacrifici personali e saremo in grado di adeguarci ai mutamenti della nuova società globale e dei suoi costumi con la stessa velocità di quanto repentinamente cambia tutto intorno a noi, allora potremo dire veramente che stiamo INIZIANDO

il percorso di MUTAMENTO della NOSTRA MENTALITA’, che era vincente 50 anni fa,

obsoleta nel presente e già preistoria nell’immediato futuro. Il mondo cambia così in fretta ....

Per senso di dovere civico ………… Luca Ricci.