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guida professionale E-book Semplificati: regole contabili e procedure operative Limiti del regime semplificato Conseguenze e adempimenti in caso di fuoriuscita del regime semplificato Opzione per contabilità ordinaria Regole per la determinazione del reddito Profili dichiarativi Con schede di aggiornamento elettroniche!

Semplificati: regole contabili e procedure operative · Nel presente lavoro si analizza il regime di determinazione del reddito per le imprese minori, a seguito delle rilevanti novità

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guida professionale E-

book

Semplificati: regole

contabili e procedure operative

Limiti del regime semplificato Conseguenze e adempimenti in

caso di fuoriuscita del regime semplificato

Opzione per contabilità ordinaria Regole per la determinazione del

reddito Profili dichiarativi

Con schede di aggiornamento elettroniche!

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Introduzione al testo Il lavoro è dedicato all’individuazione degli adempimenti contabili e fiscali per i contribuenti minori. Analisi delle regole di determinazione del reddito per i contribuenti semplificati, nonché degli adempimenti da porre in essere nel caso di passaggio per obbligo o per opzione al regime ordinario. Il lavoro è aggiornato ai recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel consueto incontro con la stampa specializzata.

Aggiornato al 26/04/2018

I diritti di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati. L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non comporta alcuna

responsabilità.

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SOMMARIO

Introduzione al testo ........................................................................................................................... 1

PREMESSA ................................................................................................................................................ 4

PARTE I ..................................................................................................................................................... 5

Capitolo 1 - Quadro normativo ......................................................................................................... 5

Capitolo 2 - Limiti per l’applicazione del regime semplificato ..................................................... 10 1. Il limite di ricavi di riferimento .......................................................................................................................... 11 2. Singola attività o più attività ............................................................................................................................ 13

2.1. Attività mista - “Distinta annotazione” dei ricavi..............................................................................14 2.1.1. Attività mista - Senza “distinta annotazione” dei ricavi ................................................ 14

3. Nuove attività ..................................................................................................................................................... 16 4. Casi particolari.................................................................................................................................................... 16

Capitolo 3 – Opzione per il regime ordinario ................................................................................. 17 1. Regime transitorio .............................................................................................................................................. 18 2. Casi pratici .......................................................................................................................................................... 18

2.1. Caso 1 – Opzione per la contabilità ordinaria nel 2016 e revoca nel 2017 ...............................18 2.2. Caso 2 - Opzione per la contabilità ordinaria 2016 e conferma nel 2017 ..................................20 2.3. Caso 3 - Opzione per la contabilità ordinaria nel 2017 ..................................................................21 2.4. Caso 4 - Opzione per la contabilità ordinaria nel 2018 ..................................................................21

Capitolo 4 - Modalità di determinazione del reddito .................................................................... 23 1. Le spese deducibili/imponibili in base al principio di cassa puro ............................................................ 25 2. I casi di applicazione delle regole ordinarie del TUIR ................................................................................. 27 3. Irrilevanza delle rimanenze .............................................................................................................................. 30

3.1. Società di comodo ................................................................................................................................32 4. Passaggio dal regime di competenza regime di cassa ............................................................................ 33 5. IL CASO: cessazione dell’attività e autoconsumo ...................................................................................... 34

Capitolo 5 – Adempimenti contabili ............................................................................................... 37 1. Registri IVA e registri degli incassi e dei pagamenti .................................................................................... 37 2. Registri IVA integrati ........................................................................................................................................... 38

2.1. Termini di registrazione ..................................................................................................................... 39 3. Opzione “registrazione vale incasso/pagamento” .................................................................................... 41 4. IL CASO: passaggio da semplificato a ordinario non influenzato dal regime contabile adottato .. 46 5. Regimi speciali IVA e casi particolari ............................................................................................................. 47

5.1. Commercianti al minuto e soggetti assimilati ..................................................................................47 5.2. Regimi speciali IVA .................................................................................................................................48 5.3. Accesso e fuoriuscita dal regime semplificato “di cassa” ............................................................49

5.3.1. Accesso nel regime ........................................................................................................... 49 5.3.2. Fuoriuscita dal regime ....................................................................................................... 49

Capitolo 6 - Il cambio di regime: da cassa a competenza e viceversa, e i necessari adempimenti .................................................................................................................................... 51

1. Da ordinario a semplificato ............................................................................................................................. 51 1.1. Irrilevanza delle rimanenze ...................................................................................................................51 1.2. La “gestione” della perdita fiscale “da rimanenze” e l’opzione registrazione=incasso ..........52 1.3. Sopravvivenza del D.L. 69/1989 e obbligo dell’inventario .............................................................53 1.4. Semplificati: cessazione attività...........................................................................................................54

2. Il passaggio da semplificato a ordinario ....................................................................................................... 56 2.1. La gestione delle rimanenze ................................................................................................................56 2.2. Il prospetto delle attività e della passività .........................................................................................59

Capitolo 7 - Il calcolo dell’IRAP per i semplificati.......................................................................... 69 1. Le possibilità ........................................................................................................................................................ 69

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2. Il metodo fiscale con il principio di competenza ........................................................................................ 70 3. Il metodo fiscale con il principio di cassa ..................................................................................................... 71

Capitolo 8 – Profili dichiarativi ......................................................................................................... 73 1. Determinazione del reddito: i componenti positivi ..................................................................................... 74 2. Determinazione del reddito: i componenti negativi .................................................................................. 88

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Premessa Nel presente lavoro si analizza il regime di determinazione del reddito per le imprese minori, a

seguito delle rilevanti novità introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 e i chiarimenti forniti

dall’Agenzia delle Entrate nella CM 11/2017 e nei recenti incontri con la stampa specializzata.

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Parte I Capitolo 1 - Quadro normativo

L’art. 1, c. da 17 a 23, della L. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) ha radicalmente modificato i criteri per la determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, con contestuale modifica dei relativi adempimenti contabili. Come evidenziato sia nella relazione illustrativa alla Legge di bilancio che dall’Agenzia delle Entrate nella CM 11/2017: “la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata risponde all’esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch. In tal modo, il legislatore ha inteso, altresì, avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando – analogamente a quanto già previsto per le attività professionali – esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati” Da un punto di vista normativo: è stato modificato l’art. 66 del Tuir: modificando i criteri di determinazione del reddito per

i contribuenti minori; ART. 66 TUIR FINO AL 2016 DAL 2017 PRINCIPIO DI COMPETENZA CON DEROGHE PRINCIPIO DI CASSA CON DEROGHE

è stato introdotto il nuovo c.1-bis nell’art. 5-bis del d.lgs. n. 446/1997 (c.d. Decreto IRAP):

prevedendo per i soggetti minori un allineamento dei criteri determinazione della base imponibili IRAP e quelli previsti per la determinazione del reddito imponibile.

è stato riscritto l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973: adeguando gli adempimenti contabili dei soggetti minori alle nuove regole fiscali.

Di seguito si pone a confronto la normativa ante e post modifiche della Legge di Bilancio 2017. ART. 66 TUIR 1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui agli articoli 57 e 85 e degli altri proventi di cui agli articoli 59, 89 e 90, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 58 e 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita

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delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

IDENTICO

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell'esercizio nel quale e' stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.

ART. 18 DPR 600/1973 FINO AL 2016 DAL 2017 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di

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servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi. 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

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7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori. 11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.

ART. 5-BIS, C. 1 BIS, DPR 446/1997 DAL 2017 1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66.

Le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, dal periodo di imposta 2017.

Va inoltre segnalato che i contribuenti semplificati devono tener conto dei particolari effetti generati dalle nuove regole di detrazione dell’IVA. L’art. 2 del D.L. 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”) ha introdotto delle rilevanti modifiche agli adempimenti necessari per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.

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In particolare, sono stati oggetto di modifica: l’art. 19 c. 1 Dpr 633/72: relativo all’esercizio del diritto alla detrazione Iva, con

abbreviazione del termine in cui opera tale diritto l’art. 25 c. 1 Dpr 633/72: relativo all’annotazione delle fatture di acquisto, con l’apparente

introduzione di un “obbligo” a procedere alla registrazione con effetto a decorrere dalle fatture emesse dal 1/01/2017. Le modifiche intervenute all’art. 19 Dpr 633/72 sono evidenziate nel seguito:

ART. 19 c. 1 DPR 633/72 ANTE MANOVRA CORRETTIVA POST MANOVRA CORRETTIVA Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

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Capitolo 2 - Limiti per l’applicazione del regime semplificato

Il regime semplificato costituisce un regime naturale: cioè un regime contabile al quale si accede senza dover effettuare specifiche

comunicazioni all’Amministrazione finanziaria nel rispetto dei limiti di ricavi previsti dalla norma

Nonostante le intervenute modifiche normative, non sono stati modificati i limiti per l’applicazione del regime naturale di contabilità semplificata per le imprese minori.

ART. 18 DPR 600/1973 FINO AL 2016 DAL 2017 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

INVARIATO

Sono soggetti semplificati naturali coloro che non hanno superato nell’anno precedente il limite di ricavi di: 400.000 euro nel caso delle imprese di servizi 700.000 euro nel caso delle altre imprese

LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Attività Ricavi periodo precedente (2017 per la verifica degli obblighi sul 2018)

Prestazioni di servizi € 400.000 Altre attività € 700.000

Non sono semplificati naturali ma forfetari naturali i soggetti che rientrano nei parametri fissati per l’applicazione del regime forfetario, disciplinato dalla Legge n. 190/2014.

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I semplificati naturali: possono accedere al regime della contabilità ordinaria per effetto di una specifica

opzione ed uscire dal medesimo regime facoltativo attraverso una specifica revoca.

Per i contribuenti che rientrano nei limiti delle predette soglie: qualora si intenda adottare la contabilità ordinaria in assenza di obbligo per superamento

dei limiti, va esercitata un’apposita opzione secondo quanto previsto dal Dpr 442/97: • comportamento concludente: corretto adempimento degli obblighi del regime adottato; • comunicazione nel modello IVA: barrare casella quadro VO.

Regole particolari sono previste per: Società di capitali: tenute all’applicazione del regime ordinario Esercente arti e professioni: che applicano il regime di cassa con regole proprie.

SOGGETTI INTERESSATI APPLICAZIONE REGIME SEMPLIFICATO persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR imprese familiari e aziende coniugali società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita

semplice) società di armamento e le società di fatto enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata

1. Il limite di ricavi di riferimento La verifica del limite dei ricavi si fa riferimento al regime di provenienza. Nello specifico: andrà utilizzato il principio di cassa: peri soggetti che già adottano il regime semplificato; andrà utilizzato il principio di competenza: per i soggetti che provengono dal regime

ordinario.

LIMITI APPLICAZIONE REGIME SEMPLIFICATO

SE NON SUPERANO I LIMITI

SEMPLIFICATI NATURALI ORDINARI PER OPZIONE

SE SUPERANO I LIMITI

ORDINARI PER OBBLIGO

400.000 euro nel caso delle imprese di servizi 700.000 euro nel caso delle altre imprese

Fermo restando l’applicazione del regime forfetario nel rispetto dei previsti limiti

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Esempio

Si ipotizzi che una SNC nel 2017 abbia adottato il regime ordinario per il superamento dei limiti previsti. Per verificare la possibilità di applicare il regime naturale semplificato dal 2018, dovrà fa riferimento ai ricavi conseguiti nel 2017 e quindi al principio di competenza.

Esempio

Si ipotizzi che una SNC nel 2017 abbia adottato il regime naturale semplificato. Per verificare la possibilità di continuare ad applicare il regime naturale semplificato anche nel 2018, dovrà fa riferimento ai ricavi percepiti nel 2017 e quindi al principio di cassa.

2017 VERIFICA RICAVI LIMITI CONTABILITÀ 2018

CONTABILITÀ ORDINARIA

RICAVI CONSEGUITI

superati Ordinaria per obbligo non superati

Semplificata (nel rispetto del vincolo triennale) ordinaria per opzione

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

RICAVI PERCEPITI

superati Ordinaria per obbligo

non superati

semplificata ordinaria per opzione

Si fa riferimento ai ricavi ex artt. 57 o 85 Tuir:

- corrispettivi delle cessioni di beni merce o prestazioni di servizi - destinazione a finalità estranee (assegnazione ai soci/autoconsumo) di beni merce - contributi c/esercizio.

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Sono individuate dal D.M. 17 gennaio 1992: le operazioni indicate nell’art. 3, c. da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), D.P.R. n. 633/1972.

1.Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. 2.Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni

industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi

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rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario(4). 4.Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo

Non rilevano altre poste del Conto economico (es: adeguamento agli studi di settore; plusvalenze o sopravvenienze attive; l’incremento di opere in corso ultrannuali; ecc.).

2. Singola attività o più attività Ai fini della verifica del regime contabile, occorre preliminarmente verificare se l’impresa:

1. ha più attività (all’interno della singola contabilità) 2. ed eventualmente se tiene l’annotazione separata dei ricavi.

Nel caso di svolgimento di una attività i limiti da rispettare sono quelli ordinari: l’impresa può transitare o permanere in contabilità semplificata se nel periodo di imposta precedente ha realizzato ricavi non superiori a: €. 400.000,00: se l’unica attività riguarda le “prestazioni di servizi” €. 700.000,00: se trattasi attività diverse dai servizi.

Nel caso di svolgimento di più attività, con contestuale erogazione sia prestazioni di servizi che attività diverse dai servizi (cessione di bene, attività di produzione)

i limiti si applicano in modo diverso a seconda che i ricavi di tali attività siano annotati: cumulativamente o distintamente

COSA S’INTENDE PER DISTINTA ANNOTAZIONE? Si ritiene che per distinta annotazione sia sufficiente che siano tenuti distinti i mastrini riferiti: ai ricavi delle attività “di servizi” rispetto a quelli delle attività “non di servizi” non anche i ricavi delle diverse attività di servizi eventualmente esercitate.

Esempio Attività di bar e ristorante, con annessa edicola, ai fini della verifica del regime contabile è sufficiente tenere distinti i corrispettivi di bar + ristorante rispetto a quelli dell’edicola.

L’annotazione separata avviene inoltre automaticamente in presenza di:

• adozione di “registri sezionali” su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro riepilogativo)

• di contabilità separata ex art. 36 Dpr 633/72 (per obbligo o per opzione).

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Solo in presenza di più attività separate “per obbligo”, i regimi si determinano autonomamente in capo alle due attività (una può essere semplificata e l’altra in ordinaria).

Esempio

Contribuente conduce un bar con annessa una edicola: non potrà mai avere regimi contabili diversi tra le due attività (non potrà essere in ordinaria per il bar e in semplificata per l’edicola o viceversa, neppure se opta per la contabilità separata ex art. 36).

2.1. Attività mista - “Distinta annotazione” dei ricavi A tal fine è sufficiente che siano tenuti distinti i mastrini riferiti: ai ricavi delle attività “di servizi” rispetto a quelli delle attività “non di servizi” non anche i ricavi delle diverse attività di servizi eventualmente esercitate.

CONTABILITÀ SEPARATA: l’annotazione separata avviene inoltre automaticamente in presenza di: adozione di “registri sezionali” su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro

riepilogativo) di contabilità separata ex art. 36 Dpr 633/72 (per obbligo o per opzione).

Occorre applicare il limite dei ricavi cui sopra all’ammontare “dei ricavi relativi all’attività esercitata prevalentemente”; pertanto in ordine temporale (RM 293/2007):

1) va verificato che per l’intera attività sia rispettato il limite assoluto di ricavi di €. 700.000 2) va individuata l’attività “prevalente” (attività da cui rinvengono i ricavi maggiori); 3) va poi verificato che per tale attività sia rispettato il relativo limite dei ricavi: €. 400.000 se “prestazioni di servizi” €. 700.000 se attività diverse dai servizi

2.1.1. Attività mista - Senza “distinta annotazione” dei ricavi Se l’impresa ha annotato “i ricavi senza alcuna distinzione” (tra attività di servizi e quelle diverse): si considera per presunzione assoluta “prevalente” l’attività commerciale e pertanto si applica di fatto il solo limite di €. 700.000 sui ricavi complessivi.

LIMITI RICAVI PIU’ ATTIVITÀ

DISTINTA ANNOTAZIONE RICAVI

RISPETTO LIMITE €. 700.000 PER CONTABILITA'

VERIFICA ATTIVITA’ PREVALENTE

ANNOTAZIONE RICAVI CUMULATIVA

PRESTAZIONE SERVIZI - LIMITE €. 400.000

CESSIONE BENI - LIMITE €. 700.000

SI CONSIDERA PREVALENTE ATTIVITA’ COMMERCIALE

CESSIONE BENI - LIMITE €. 700.000

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Esempio

Si ipotizzi che una SNC che eroga prestazioni di servizi ed effettua cessione di beni; nel 2017 ha conseguito i seguenti ricavi:

- Prestazioni di servizi € 520.000 - Altre attività € 200.000

Ricavi complessivi € 720.000 In tale caso: considerato che viene superato il limite complessivo dei ricavi derivanti da

tutte le attività esercitate dal 2018 di deve applicare il regime ordinario.

Esempio

In riferimento al precedente esempio, si ipotizzi che: - Prestazioni di servizi € 320.000 - Altre attività € 200.000

Ricavi complessivi € 520.000 Distinta annotazione dei ricavi In tale caso: Step 1): RISPETTO LIMITE € 700.000

- OK Step 2): VERIFICA ATTIVITÀ PREVALENTE

- prestazioni di servizi Step3): VERIFICA LIMITE RICAVI PER ATTIVITÀ PREVALENTE

- € 320.000 < € 400.000 Il regime semplificato potrà essere applicato anche nel 2018.

Esempio

Sempre in riferimento al precedente esempio, si ipotizzi che: - Prestazioni di servizi € 420.000 - Altre attività € 200.000

Ricavi complessivi € 620.000 Distinta annotazione dei ricavi In tale caso: Step 1): RISPETTO LIMITE € 700.000

- OK Step 2): VERIFICA ATTIVITÀ PREVALENTE

- prestazioni di servizi Step3): VERIFICA LIMITE RICAVI PER ATTIVITÀ PREVALENTE

- € 420.000 > € 400.000 Il regime semplificato NON potrà essere applicato anche nel 2018.

Esempio

Si ipotizzi ora che: - Prestazioni di servizi € 220.000 - Altre attività € 400.000

Ricavi complessivi € 600.000 Distinta annotazione dei ricavi In tale caso: Step 1): RISPETTO LIMITE € 700.000

- OK Step 2): VERIFICA ATTIVITÀ PREVALENTE

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- Cessione beni Step3): VERIFICA LIMITE RICAVI PER ATTIVITÀ PREVALENTE

- € 400.000 < € 700.000 Il regime semplificato potrà essere applicato anche nel 2018.

3. Nuove attività In caso di inizio attività: il regime semplificato è ammesso se si presume che l’ammontare complessivo dei ricavi ragguagliato a periodo sarà

inferiore ai limiti (art. 18 c. 9 Dpr 600/73). 9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

Esempio

Imprenditore apre Partita Iva al 1/07/2018; per lo stesso anno 2018 può sempre adottare il regime di contabilità semplificata, in quanto potrà sempre presumere di conseguire nel 2017 un ammontare di ricavi non superiore a:

- €. 200.000: se svolge prestazione di servizi (ragguaglio al 50% del limite di €. 400.000)

- €. 350.000: se l’impresa svolge altre attività (ragguaglio al 50% del limite di €. 700.000).

Se, alla fine del 2018, detti limiti vengono superati (in relazione ai ricavi “percepiti”), per lo stesso anno rimane applicabile il regime “semplificato”, mentre a partire dall’anno successivo (2018) sarà necessario applicare il regime di contabilità ordinaria.

4. Casi particolari L’art. 18, c. 10, DPR 600/1973 prevede regole particolari per:

FATTISPECIE CALCOLO RICAVI i rivenditori, in base a contratti estimatori,

di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici;

i distributori di carburante

I ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari

Si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori

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Capitolo 3 – Opzione per il regime ordinario Come precedentemente accennato, il regime semplificato costituisce un regime naturale, cioè un regime contabile al quale si accede senza dover effettuare specifiche comunicazioni all’Amministrazione finanziaria. Sono soggetti semplificati naturali coloro che non hanno superato il limite di ricavi di: 400.000 euro nel caso delle imprese di servizi 700.000 euro nel caso delle altre imprese

Non sono “semplificati” naturali ma “forfetari” naturali i soggetti che rientrano nei parametri fissati per l’applicazione del regime forfetario, disciplinato dalla Legge n. 190/2014.

I semplificati naturali possono accedere al regime della contabilità ordinaria per effetto di una specifica opzione ed uscire dal medesimo regime facoltativo attraverso una specifica revoca.

NORMA

Art. 18, c.8, DPR 600/1973 “Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.”

La CM 11/2017 ha ritenuto che il legislatore: abbia inteso reintrodurre il vincolo triennale (in luogo del vincolo annuale applicabile fino

al 2016) in quanto si verte nell’esercizio di una “opzione per un regime di determinazione

dell’imposta”.

Tale impostazione è stata confermata dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 24/01/2018.

OPZIONE PER CONTABILITÀ ORDINARIA

1997 1998-2016 2017 in poi VINCOLO

TRIENNALE ANNUALE TRIENNALE Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione: vale il comportamento concludente (registrazione dei movimenti finanziari, tenuta del libro

giornale, etc.) con comunicazione dell’opzione nella dichiarazione IVA del periodo d’imposta in cui tale

opzione è stata esercitata (quadro VO).

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1. Regime transitorio La legge non prevede alcuna disposizione transitoria per regolare il passaggio dal regime delle opzioni 2016 al regime delle opzioni 2017. A tal fine va considerato che il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria: non costituisce più un mero passaggio contabile ma rappresenta un diverso modo di calcolare il reddito (passaggio dal criterio di cassa al

criterio di competenza) che ha giustificato l’introduzione di una opzione con un vincolo triennale. La CM 11/2017 non contiene una spiegazione organica del nuovo regime delle opzioni, limitandosi a fornire chiarimento in merito ad alcuni casi specifici. Viene inoltre ribadito che:

trascorso il primo triennio il regime scelto si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, fino al concreto permanere dell’applicazione del regime scelto

Si evidenzia che: l’art. 1 del DPR n. 442 del 1997 consente “la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo

sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”

CHIARIMENTO AGENZIA CM 11/2017, PAR. 6.7

“Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori dall’articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2017, i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime in parola. Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno. Peraltro, tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime semplificato sono resi in corso d’anno, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato. In base agli stessi presupposti, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.

2. Casi pratici Analizziamo i possibili casi che potremmo trovarci a dover gestire.

2.1. Caso 1 – Opzione per la contabilità ordinaria nel 2016 e revoca nel 2017 Il contribuente che pur rientrando tra i “semplificati naturali” ha deciso di aderire al regime ordinario nel 2016: ha esercitato la relativa opzione nel quadro VO del Modello IVA 2017 (periodo d’imposta

2016); nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, la

scelta è comunicata allegando il quadro VO dichiarazione dei redditi.

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Applicando l’interpretazione fornita dall’Agenzia (CM 11/2017), nel caso di specie il contribuente dovrebbe:

adottare la contabilità ordinaria obbligatoriamente nel triennio 2016-2018, in virtù del nuovo vincolo triennale

con la possibilità di revocare la scelta a partire dal periodo d’imposta 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Sempl. Ord. per opzione Ord. Ord. ...

Va però evidenziato che: tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 1 del DPR n. 442 del 1997che consente “la

variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”

nella CM 11/2017 l’Agenzia, in considerazione delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017, ha chiarito che:

i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono dal 1° gennaio 2017 revocare la scelta effettuata e accedere al regime semplificato.

2015 2016 2017 2018 2019 Sempl. Ord. per opzione Sempl. ... ...

Da un punto di vista operativo, la revoca (fermo restando il rispetto dei limiti di ricavi indicati) andava esercita: nella dichiarazione IVA 2018 (periodo d’imposta 2017) barrando la casella 2, del rivo VO20, quadro VO

In riferimento al caso prospettato, i funzionari dell’Agenzia (TELEFISCO 2018) hanno chiarito che: il vincolo triennale sussiste anche nell'ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in

regime di cassa (art. 3, DPR 442/1997) posto che il vincolo triennale è la regola generale delle opzioni per regimi di determinazione dell'imposta. In termini pratici, in riferimento al caso concreto, la revoca della contabilità ordinaria nel 2017, comporterebbe l’obbligo di adottare la contabilità semplificata per il triennio 2017-2019.

2015 2016 2017 2018 2019 Sempl. Ord. per opzione Sempl. Sempl. Sempl.

A parere dell’Agenzia dunque il vincolo triennale trova applicazione: non solo in caso di esercizio di opzione per la contabilità ordinaria ma anche in caso di revoca della contabilità ordinaria.

Si equipara in sostanza l’esercizio dell’opzione con la sua revoca.

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L’interpretazione dell’Agenzia non può essere condivisa, in quanto: da un punto di vista normativo (art. 18, co. 8, DPR 600/1973) solo l’esercizio di una opzione per un regime di determinazione dell’imposta

è soggetta al vincolo triennale (e non la revoca dell’opzione, anche comportando un cambio di regime di determinazione dell’imposta)

non potrebbe trovare certamente applicazione nel caso in cui il contribuente superi nel triennio il limite di ricavi previsto per le imprese minori.

Si è del parere che una volta esercitata la revoca per la contabilità ordinaria, l’adozione del regime semplificatorio sia obbligatorio per un anno, potendo il contribuente dall’anno successivo rientrare nel regime ordinario. Rientrati nel regime ordinario per opzione si dovrà rispettare il vincolo triennale

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sempl. Ord. per opzione Sempl. Ord. Ord. Ord. Semp/Ord.

2.2. Caso 2 - Opzione per la contabilità ordinaria 2016 e conferma nel 2017 Come nel caso precedente: il contribuente che pur rientrando tra i “semplificati naturali” ha deciso di aderire al regime

ordinario nel 2016: ha esercitato la relativa opzione nel quadro VO del Modello IVA 2017 (periodo

d’imposta 2016) nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la

scelta è comunicata allegando il quadro VO dichiarazione dei redditi. e ha deciso di restare in tale regime anche nel 2017: non doveva effettuare alcuna opzione intendendosi la scelta tacitamente rinnovata.

In riferimento a tale fattispecie: considerando i tardivi chiarimenti dell’Agenzia circa i contribuenti minori in deroga al vincolo triennale

nel 2018 il contribuente può: rimanere nel regime ordinario (non è necessario l’esercizio di alcuna opzione) rientrare, nel rispetto del limite di ricavi, nel regime semplificato

In tale caso sarà necessario esercitare la revoca per la contabilità ordinaria nella Dichiarazione IVA 2019 (periodo d’imposta 2018)

Anche in questo caso (per le ragioni precedentemente esposte) di è del parere che già dal periodo d’imposta 2019 sia possibile esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria.

Deroga al vincolo triennale per intervenute modifiche

normative

La revoca del regime ordinario obbliga all’adozione della contabilità semplificata per un solo anno,

decorso il quale è possibile nuovamente esercitare l’opzione per il regime ordinario.

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2015 2016 2017 2018 2019 Sempl. Ord. per opzione Ord. Sempl. ... Sempl. Ord. per opzione Ord. Ord. ...

2015 2016 2017 2018 2019 Sempl. Ord. per opzione Ord. Sempl. Sempl./Ord.

2.3. Caso 3 - Opzione per la contabilità ordinaria nel 2017 Il contribuente che pur avendo i requisiti per aderire al regime semplificato, ha deciso di aderire al regime ordinario dal periodo d’imposta 2017: deve esercitare la relativa opzione nel quadro VO del Modello IVA 2018 (periodo

d’imposta 2017); nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è

comunicata allegando il quadro VO dichiarazione dei redditi. barrando la casella 1, del rivo VO20, quadro VO

In tale fattispecie: vi è l’obbligo di applicazione della contabilità ordinaria per il triennio 2017-2019 la scelta potrà essere revocata dal periodo d’imposta 2020 (dichiarazione IVA 2021)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sempl. Sempl. Ord. x

opzione Ord. Ord. Ord./Sempl.

2.4. Caso 4 - Opzione per la contabilità ordinaria nel 2018 Il contribuente che pur avendo i requisiti per aderire al regime semplificato, decide di aderire al regime ordinario dal periodo d’imposta 2018: deve esercitare la relativa opzione nel quadro VO del Modello IVA 2019 (periodo

d’imposta 2018); nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è

comunicata allegando il quadro VO dichiarazione dei redditi. barrando la casella 1, del rivo VO20, quadro VO

Possibile tornare al regime semplificato in deroga al vincolo

triennale per effetto delle intervenute modifiche normative

Ove si decida di revocare la scelta per il regime ordinario nel 2018, già dal periodo

d’imposta 2019 sia possibile esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria