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DIRITTO PRATICO DL05 MIMMA SGRÒ diritto civile STUDI APPLICATI pubblicazioni professionali ISBN formato pdf: 978-88-6907-070-2 edizioni collana a cura di Daniele Lombardi SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO LINEA GIURIDICA CODICISTICA

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DIRITTO PRATICO DL05 MIMMA SGRÒ diritto civile

STUDI APPLIC ATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-070-2 edizioni

collana a cura di Daniele Lombardi

SALUTE E SICUREZZA

NEGLI AMBIENTI

DI LAVORO LINEA GIURIDICA CODICISTICA

MIMMA SGRÒ

SALUTE E SICUREZZA

NEGLI AMBIENTI

DI LAVORO

LINEA GIURIDICA CODICISTICA

DIRITTO PRATICO

diritto civile

collana a cura di DANIELE LOMBARDI

DL05

edizioni STUDI APPLIC ATI

pubblicazioni professionali ISBN formato pdf: 978-88-6907-070-2

SGRÒ – Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro – Sommario

fax: 049 9710328 email: [email protected] sito internet: www. exeo. it

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È consentita la stampa e l’utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell’editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni di brevi brani in virgolettato a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell’autore, dell’editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d’autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171–bis, 171–ter, 174–bis e 174–ter della legge 633/1941. edizione: novembre 2014 | prezzo: € 10.00 autore: MIMMA SGRÒ, laureata in giurisprudenza. collana: DIRITTO PRATICO, a cura di Daniele Lombardi – numero in collana: 5 materia: diritto civile tipologia: studi applicati | formato: digitale pdf codice prodotto: DL05 | ISBN: 978-88-6907-070-2 editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

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SGRÒ – Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro – Sommario

Sommario CAPITOLO I .......................................................................................... 11

COMMENTO ....................................................................................... 11

1. Premessa: uno sguardo al passato per capire il presente .....11 2. Il diritto alla salute: il significato del riconoscimento costituzionale ..................................................................................16 3. L’art. 2087 c.c. .......................................................................19 4. L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori .......................................20 5. Considerazioni conclusive sui principi guida .........................22 6. Il Testo normativo attualmente in vigore: il Decreto Legislativo n. 81/08 ...............................................................22

6.1 Il Testo unico: le disposizioni di carattere generale (Artt. 1-61) .........................................................................24 6.2 Il contenuto specifico del Testo unico ...............................33

7. Il necessario coordinamento con gli altri testi normativi ......34 8. Alcune circolari in materia ....................................................37 9. Le disposizioni penali .............................................................39 10. Gli interventi in corso ............................................................41

CAPITOLO II ......................................................................................... 44

LEGISLAZIONE VIGENTE ..................................................................... 44

Art. 32 Costituzione ........................................................................44 Art. 35 Costituzione ........................................................................44 Art. 36 Costituzione ........................................................................44 Art. 38 Costituzione ........................................................................44 Art. 41 Costituzione ........................................................................45 Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro ............................45 Art. 437 c.p. – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ..........................................................................45 Art. 451 c.p. – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro ..........................................................46 Art. 589 c.p. – Omicidio colposo .....................................................46

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Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose .........................................46 Art. 5 L. 20 maggio 1970, n. 300 – Accertamenti sanitari ..............47 Art. 9 L. 20 maggio 1970, n. 300 – Tutela della salute e dell’integrità fisica ..........................................................................47 Art. 1 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – I principi ................................48 Art. 2 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Gli obiettivi ...........................48 Art. 3 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie ...................................................49 Art. 4 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale .....................................................50 Art. 20 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Attività di prevenzione ........50 Art. 21 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Organizzazione dei servizi di prevenzione .................................................................................51 Art. 22 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Presidi e servizi multizonali di prevenzione ............................................................52 Art. 23 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Delega per la istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ..............................................................................................53 Art. 24 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni ..................................................................................54 Art. 27 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Strumenti informativi .........57 Art. 72 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Soppressione dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENFI - e dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione – ANCC ...............................................................................................57 Art. 74 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Indennità economiche temporanee ....................................................................................58 Art. 75 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Rapporto con gli enti previdenziali ....................................................................................59 Art. 76 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia .......................60 Art. 81 L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili ..............................................................................60 Art. 1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Finalità .....................................61 Art. 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Definizioni ................................62

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Art. 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Campo di applicazione ............65 Art. 4 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Computo dei lavoratori ...........70 Art. 5 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro .........................................................................71 Art. 6 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro .............................72 Art. 7 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Comitati regionali di coordinamento................................................................................75 Art. 8 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ..........................75 Art. 9 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8 – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .......................76 Art. 10 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .......................81 Art. 12 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Interpello ...............................81 Art. 13 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Vigilanza ................................82 Art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ........................................................................................84 Art. 15 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Misure generali di tutela .......87 Art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Delega di funzioni ..................88 Art. 18 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ......................................................................88 Art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Obblighi del preposto ............91 Art. 20 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Obblighi dei lavoratori ...........92 Art. 25 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Obblighi del medico competente .....................................................................................93 Art. 28 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Oggetto della valutazione dei rischi ..........................................................................................94 Art. 29 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ..............................................................96 Art. 31 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Servizio di prevenzione e protezione .......................................................................................97

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Art. 32 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni....................................99 Art. 33 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione ............................................................. 101 Art. 36 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Informazione ai lavoratori .. 102 Art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ............................................................. 102 Art. 38 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Titoli e requisiti del medico competente .................................................................................. 105 Art. 39 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Svolgimento dell’attività di medico competente ..................................................................... 106 Art. 41 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Sorveglianza sanitaria ........ 107 Art. 44 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ............................................. 108 Art. 45 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Primo soccorso ................... 109 Art. 46 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Prevenzione incendi ............ 109 Art. 47 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ............................................................ 110 Art. 50 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ............................ 112 Art. 51 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Organismi paritetici ............ 113 Art. 53 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Tenuta della documentazione .......................................................................... 114 61 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Esercizio dei diritti della persona offesa ............................................................................. 116 Art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Piano di sicurezza e di coordinamento............................................................................. 116 Art. 305 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Clausola finanziaria .......... 117 Art. 306 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Disposizioni finali .............. 117

CAPITOLO III ...................................................................................... 121

GIURISPRUDENZA ............................................................................ 121

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 455 del 26/09/1990 ........ 121 CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 399 del 11/12/1996 ........ 122 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, sentenza n. 38343 del 18/09/2014 (Caso Thyssen Krupp) .......... 123

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 33294 del 10/06/2011 .............................................. 126 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 4840 del 07/03/2006 ................................................ 127 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 2626 del 05/02/2014 ................................................ 128 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 10361 del 21/10/1997 .............................................. 129 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 15082 del 02/07/2014 .............................................. 131 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 10097 del 09/05/2011 .............................................. 132 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 4012 del 20/04/1998 ................................................ 133 TRIBUNALE DI NAPOLI, sentenza del 12/03/1993 ....................... 135 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 23147 del 12/06/2012 .............................................. 136 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 7292 del 23/02/2010 ................................................ 137 CORTE D’APPELLO DI MILANO, sentenza del 13/12/2004 .......... 138 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 23372 del 15/10/2013 .............................................. 139 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 15450 del 07/07/2014 .............................................. 140 T.A.R. LAZIO, SEZIONE III BIS, ordinanza n. 3471 del 27/09/2012 .............................................. 141 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 23505 del 11/06/2008 .............................................. 142 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 37312 del 09/09/2014 .............................................. 143 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 42501 del 16/10/2013 .............................................. 144 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, sentenza n. 3719 del 28/01/2014 ................................................ 145 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, sentenza n. 43427 del 17/10/2014 .............................................. 145

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, sentenza n. 30919 del 15/07/2014 .............................................. 146 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 684 del 15/01/2014 .................................................. 147 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 23772 del 21/10/2013 .............................................. 148 TRIBUNALE DI BARI, sentenza del 11/06/2009 ........................... 149 CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 359 del 10/12/2003 ........ 150 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, sentenza n. 7755 del 7/08/1998 .................................................. 151 TRIBUNALE DI PISA, sentenza n. 776 del 22/04/2014 ................. 152 TRIBUNALE DI MILANO, sentenza del 06/09/2012 ..................... 153 TRIBUNALE DI BRESCIA, sentenza n. 642 del 05/08/2013 .......... 154 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 34789 del 27/09/2010 .............................................. 155 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, ordinanza n. 10302 del 13/05/2014 ............................................ 156 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 22154 del 20/10/2014 .............................................. 157 CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sentenza n. 479 del 29/07/2014 ... 158 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 2455 del 04/02/2014 ................................................ 159 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 3563 del 18/01/2012 ................................................ 160 PRETURA DI MONZA, sentenza del 15/12/1992 ......................... 162 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 50605 del 05/04/2013 .............................................. 163 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 10704 del 07/02/2012 .............................................. 164 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 18515 del 05/05/2014 .............................................. 166 TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza del 01/06/2010 ...................... 167 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, sentenza n. 45228 del 03/11/2014 .............................................. 168 CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 475 del 20/04/1988 ........ 168 CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 312 del 18/07/1996 ........ 170

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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 9277 del 02/09/1995 ................................................ 171 TRIBUNALE DI MILANO, sentenza del 26/08/2005 ..................... 172 CORTE D’APPELLO DI LECCE, sentenza del 08/01/2014 (Caso Ilva)..................................................................................... 174 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 18267 del 30/07/2013 .............................................. 174 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 21917 del 16/10/2014 .............................................. 176 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 10910 del 7/12/1996 ................................................ 177 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 18247 del 26/08/2014 .............................................. 178 CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 46 del 12/02/2010 .................................................... 179 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, sentenza n. 14020 del 12/11/2001 .............................................. 179

BIBLIOGRAFIA .................................................................................. 182

SITOGRAFIA ...................................................................................... 185

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SGRÒ – Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro – Capitolo I - Commento

COMMENTO

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CAPITOLO I COMMENTO

1. Premessa: uno sguardo al passato per capire il presente

Sebbene il testo in analisi costituisca una raccolta di carattere giuridico-codicistica, per una corretta comprensione della questione trattata non si può prescindere dall’esaminare, seppur brevemente, cosa si intende per salute e sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, quale sia stata l’evoluzione in materia che ha condotto al quadro legislativo attuale.

Collocandosi al centro di numerosi dibattiti e discussioni, troppo spesso animati da interessi politici più che da una realistica finalità di tutela, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce, sicuramente, uno degli aspetti maggiormente problematici dei nostri giorni.

Nonostante l’impegno profuso attualmente per affrontare l’argomento, l’attenzione ad esso dedicata non ha sempre rappresentato una costanza; conseguenza, quest’ultima del diffuso convincimento che i rischi derivanti dalla lavorazione di tipo industriale fossero differenti da quelli legati ad una corretta pianificazione delle mansioni lavorative e che la possibilità di infortunio fosse inevitabilmente legata alla “vita nelle fabbriche”. Da qui, la noncuranza da parte del legislatore verso un’efficiente attività di prevenzione, in considerazione dell’impossibilità di eliminarli1.

Tentativo di rispondere all’esigenza di maggior tutela sorta a seguito della rivoluzione industriale ed al conseguente smisurato aumento del lavoro all’interno degli stabilimenti, le prime frammentarie norme risalgono alla seconda metà dell’8002, quando

1 Cfr. http://www.unife.it. 2 Cfr. Cialdella M. L., L’evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in http://www.unipi.it, pag. 2.

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buona parte degli operai, stremati dalle drammatiche condizioni3 esistenti all’interno di luoghi privi della pressoché minima organizzazione, decide di intraprendere le prime “iniziative sindacali” per tentare di migliorare la propria situazione4. «Infatti, le leggi sul lavoro industriale approvate nel corso dei primi decenni dello stato post-unitario si accontentavano di ripianare un deficit di regolazione considerato poco meno d’una fastidiosa seccatura con episodici e frammentari provvedimenti che il grosso degli interpreti ritiene incapaci di competere con la sapienza millenaria selezionata da generazioni di giureconsulti […]»5.

Il codice civile del 1865, nonostante costituisca il primo nucleo organico di disposizioni sull’argomento, si limita a disciplinare il lavoro autonomo a fronte di una ristretta regolamentazione delle occupazioni di tipo subordinato, circoscrivente la possibilità di prestare la propria opera in un arco temporale definito e a servizio di un’impresa ben individuata6.

Il divieto di dare origine a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diretta conseguenza della necessità di poter affermare la propria autonomia, si contrappone ai molteplici vincoli connotanti

3 È bene ricordare che l’avvento dell’industrializzazione porta con sé un concreto mutamento delle condizioni lavorative e, conseguentemente, una radicale trasformazione dei fattori incidenti sullo stato di salute degli addetti. A tal proposito cfr. Saraceno P., La persona umana nella moderna economia industrializzata, in Antonetti N., De Siervo U., Malgeri F., pag. 291. A cinquant’anni dalla Costituzione. I cattolici democratici e la Costituzione. Ricerca dell’Istituto Luigi Sturzo. Introduzione di Gabriele De Rosa. Tomo I, il Mulino, Bologna, 1998, pagg. 290 ss., nel quale si legge: «La natura del lavoro umano – invariata da tempi immemorabili oppure soggetta solo a lente variazioni in settori particolari – viene profondamente modificata nel suo complesso dal fatto che numerosi ordini di compiti produttivi possono essere eseguiti da una macchina alimentata da energia meccanica. L’uomo da un lato viene sollevato dalla fatica di prestazioni tradizionali, alle quali la sua complessa personalità psichica e fisica si era andata forgiando; dall’altro deve assumere, in relazione alla condotta delle macchine, nuovi compiti per i quali il suo organismo può non essere preparato; inoltre la sostituzione del lavoro fisico umano con lavoro meccanico fornito da macchine aumenta nel complesso del lavoro umano le proporzioni dello sforzo psichico rispetto a quello fisico». 4 Cfr. Cialdella M. L., Ibidem, in http://www.unipi.it, pag. 2. 5 Cfr. Romagnoli U., Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, il Mulino, Bologna, 1995, pag. 62. 6 Cfr. Roccella M., Manuale di diritto del lavoro. Seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2002, pag. 3.

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la disciplina del lavoro precedentemente al periodo di industrializzazione; idea presto sostituita dalla consapevolezza di una maggiore utilità dell’impiego a tempo indeterminato rispetto alle esigenze organizzative della produzione capitalista7.

Il frammentario assetto delineato, tuttavia, apre la strada ad un complesso di leggi decisamente più chiaro e completo, merito dell’evoluzione tecnologia e dell’impiego di nuovi sistemi produttivi comportanti ulteriori rischi per la salute e la sicurezza degli addetti8.

La L. 17 marzo 1898, n. 80 introduce il concetto di assicurazione obbligatoria, con possibilità di selezione dell’ente9, contro gli infortuni e le malattie professionali10, in accoglimento dell’idea di responsabilità oggettiva del datore di lavoro limitata al risarcimento del danno subito dal lavoratore11.

Si deve attendere il ventennio fascista per assistere ad una prolifica attività legislativa volta alla totale regolamentazione, espressione della volontà dell’epoca di bloccare il dilagarsi del conflitto sociale. In particolare, si assiste alla totale soppressione della libertà sindacale12, accompagnata dall’istituzione di un sindacato unico, quello fascista, quale titolare di poteri di rappresentanza dei lavoratori e perciò legittimato alla stipulazione di contratti collettivi dotati di efficacia generalizzata13.

Durante il regime14 si procede, inoltre, all’approvazione del

7 Cfr. Roccella M., Ibidem, pag. 3; sulle lacune del Codice civile del 1865 cfr. Romagnoli U., Ibidem, pagg. 51 ss.. 8 Cfr. Cialdella M. L., Ibidem, in http://www.unipi.it, pag. 2. 9 Cfr. http://www.inail.it. 10 Cfr. http://www.unipd-org.it. 11 Cfr. Cialdella M. L., Ibidem, in http://www.unipi.it, pag. 3. 12 Cfr. L. 3 aprile 1926, n. 563 (c.d. “legge Rocco”), in http://www.altervista.org. 13 Cfr. Roccella M., Ibidem, pag. 6. 14 Cfr. Santoro E., L’elaborazione del Codice Rocco tra principi autoritari e “continuità istituzionale”, in http://www.altrodiritto.unifi.it, nel quale si specifica che «[…] alla luce del contesto storico nel quale il codice ebbe origine, […] liquidarlo come codice sic et simpliciter “fascista” ciò sarebbe estremamente semplificatorio e non consentirebbe di comprenderne appieno le specificità. Un codice che non si presenta come un tutto unitario ma che, al contrario, riesce a comprendere in un sistema coerente istituti di matrice marcatamente autoritaria insieme a principi che appartengono alla tradizione penalistica liberale ottocentesca. Una legislazione penale dove le influenze della scuola classica e della scuola positiva hanno trovato un’originale sintesi, e rispetto alle quali il codice Rocco non ha mancato di fornire un proprio originale contributo».

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codice penale del 1930, tutt’ora vigente, all’interno del quale fanno la loro comparsa pene specifiche nei confronti di chi non si preoccupasse di adottare idonee misure antinfortunistiche.

L’esigenza tutelativa della salute dei lavoratori continua il suo percorso di riconoscimento con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1948, della nostra Costituzione, trovando accoglimento all’interno dell’art. 32, che la configura quale diritto specifico dell’individuo e, più in generale, della collettività, nonché nell’art. 41, 2° comma, quale vincolo per l’esercizio della privata iniziativa economica15.

Da sottolineare è l’ingresso del postulato nell’art. 2087 del codice civile del 1942, che, ancora oggi, costituisce una delle norme cardine in materia di misure antinfortunistiche16, anche in rafforzamento di una disciplina tutt'ora colma di lacune17. La regolamentazione del rapporto di lavoro, racchiusa nel libro V, comprende sia la tutela del lavoro subordinato, che la disciplina applicabile al lavoro autonomo18.

La L. 20 maggio 1970, n. 30019, rubricata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», viene spesso considerata quale “testo simbolo” di uno straordinario mutamento nelle relazioni lavorative20. «La singolarità dello Statuto va ravvisata, per comune riconoscimento, in un peculiare intreccio, sul quale riposa l’effettività delle nuove regole, fra disciplina del rapporto di lavoro e promozione dell’azione sindacale. Per un verso, infatti, la legge si preoccupa di assicurare le condizioni normative funzionali all’esercizio dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro; per altro verso riconosce (attraverso le previsioni racchiuse nel suo titolo I) che le fondamentali libertà costituzionali possano essere esercitate dai lavoratori anche all’interno dei luoghi di lavoro, consentendo alla

15 Cfr. Staiano R., La sicurezza nei luoghi di lavoro: dal codice civile del 1865 alla legislazione degli anni ’70, pag. 1, in http://www.diritto.it. 16 Cfr. Staiano R., Ibidem, pag. 2, in http://www.diritto.it. 17 Cfr. Montuschi L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, F. Angeli Editore, Milano, 1989, pag. 49. 18 Cfr. Roccella M., Ibidem, pag. 7. 19 Cfr. L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), in http://www.alatalex.com. 20 Cfr. Roccella M., Ibidem, pag. 10.

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Costituzione […] di varcare i cancelli delle fabbriche»21. Qualche anno dopo, nel 1978, viene emanata la L. 23 dicembre

1978, n. 833, legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, attraverso la quale lo Stato assume l’impegno di garantire la predisposizione di idonee strutture e attività per il mantenimento ed il recupero della salute fisiopsichica di tutti i cittadini, dunque anche dei lavoratori22. Tale testo normativo considera imprescindibile la sicurezza sul lavoro, da realizzarsi attraverso un’attiva partecipazione degli addetti e delle loro organizzazioni all’opera preventiva23.

Preceduto dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, nel quale si delineava la protezione contro i rischi che potevano insorgere durante il lavoro per l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in recepimento della direttiva comunitaria n. 391 del 1989, viene approvato il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 che, non riferendosi più ad uno specifico agente, si presta ad essere utilizzato per valutazioni aziendali globali24. Tra le principali novità introdotte, è importante segnalare la previsione del servizio di prevenzione e protezione, con un suo specifico responsabile e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, incaricato della mediazione tra lavoratori e datori di lavoro25.

Tale testo, sostituito dal più recente D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato «Testo unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro», a sua volta integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, riunisce, semplificando, la complessa ed intricata normativa esistente26.

21 Cfr. Roccella M., Ibidem, pag. 10. 22 Cfr. http://www.sapere.it. 23 Cfr. Loy G., La tutela della salute negli ambienti di lavoro, F. Angeli Editore, Milano, 1988, pag. 27, nel quale si legge: «[…] L’aspetto più saliente, caratteristica peculiare di tutta la riforma sanitaria, è la ufficializzazione del concetto di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, instaurando una vera “filosofia della salute” che comprende ogni attività intesa al mantenimento ed al miglioramento della qualità della vita, passando così dalla “cultura della malattia” alla “cultura della salute”, secondo un concetto dell’organizzazione mondiale della sanità». Sul concetto di prevenzione, in particolare nel contesto industriale, cfr. Laureni U., Rigosi F., La salute possibile. Manuale di prevenzione in fabbrica. Prefazione di Antonio Greco, F. Angeli Editore, Milano, 1985, pagg. 29 ss.. 24 Cfr. http://www.unipod-org.it. 25 Cfr. http://www.normativa-sicurezza-sul lavoro.it. 26 Cfr. http://www.unipod-org.it.

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Il decreto 81/08, nello specifico, si caratterizza per la vastità della sua applicazione, comprendendo pressoché tutte le tipologie di impresa, di lavoratori e di rischio27. «Il merito del provvedimento è […] rendere gli “scenari aziendali più sicuri”. È un’opera di grande respiro, condivisa dalle regioni e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali dovrebbero contribuire a rendere più sicure le fabbriche ed i cantieri dove è ancora molto elevato l’indice infortunistico. Sul provvedimento delle critiche severe sono pervenute soprattutto delle associazioni datoriali, segnatamente al sistema punitivo apprestato che appare ancora di tipo fortemente repressivo, con modeste misure premiali alle aziende determinate a migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»28.

2. Il diritto alla salute: il significato del riconoscimento costituzionale Il percorso prefigurante la tutela della salute umana, quale

obiettivo essenziale da raggiungere, trova un tangibile completamento attraverso l’approvazione del nostro testo costituzionale; approvazione attuata a seguito di un inarrestabile rincorrersi di discussioni politiche e richieste sociali sempre più pressanti, entrambe frutto della drammatica situazione del secondo dopo-guerra.

Nonostante a priori sembri impossibile il compromesso tra le varie correnti presenti, «quando, il 27 dicembre 1947, la Carta fondamentale viene promulgata, le tre firme apposte in calce sono un’espressione ammirevole di unità e responsabilità nazionale. Sottoscrivono Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, liberale; Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, democristiano; Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea, comunista. Non ci sarà mai più un momento unitario di questa importanza e solennità […]» ed «[…] è ragionevole pensare che non avremmo avuto una

27 Cfr. http://www.decreto-legislativo-81-08.it. 28 Cfr. Zucchetti R., Storia normativa sicurezza – 14 Il Testo Unico 9 aprile 2008 n. 81, in http://www.quotidianosicurezza.it del 29/12/2011.

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Costituzione così avanzata se non ci fosse stato quel tacito accordo […]»29.

Espressione di questa “modernità”, oggi non più così condivisa, appare il pieno riconoscimento del diritto alla salute, consacrato all’interno dell’art. 32, nel quale si legge chiaramente che «La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

Non si può prescindere dal sottolineare l’importanza attribuita a tale diritto, evincendosi la stessa dall’aggettivo “fondamentale” ad esso riferito e che, addirittura, lo erigerebbe a «[…] diritto fondativo di tutti gli altri diritti costituzionali e presupposto irrinunciabile per la piena realizzazione della persona umana»30.

Pur non facendosi specifico riferimento al contesto lavorativo, è innegabile l’applicazione dell’art. 32 anche a tale ambito della vita sociale31, vista la centralità attribuitagli dallo stesso testo costituzionale fin dall’art. 1, che lo pone quale pilastro fondante della nostra Repubblica32.

29 Cfr. Fassone E., Una Costituzione amica, Garzanti, Milano, 2012, pag. 100. 30 Cfr. Del Giudice F., Costituzione esplicata. La Carta fondamentale della Repubblica spiegata articolo per articolo, Esselibri-Simone, Napoli, 2011, pag. 99, il quale riporta il pensiero di parte della dottrina (tripodina). 31 Cfr. Ambroso G. M., Ambiente e sicurezza del lavoro, Isedi, Milano, 1978, pag. 3. 32 Cfr. Ambroso G. M., Ibidem, pag. 3. L’importanza del riconoscimento costituzionale del diritto alla salute si evince da molteplici decisioni, anche di poco successive all’approvazione della nostra “Legge Fondamentale”. Cfr., tra le altre, Corte di Appello di Torino, 24 febbraio 1950, in Il diritto del lavoro. Rivista mensile di dottrina e di giurisprudenza, Edizioni del diritto del lavoro MCML, Roma, 1950, pagg. 154 ss., nella quale si afferma che: «Il rischio generico può divenire specifico quando sia gravato da causa di lavoro. Deve, per ciò, ritenersi indennizzabile – in quanto avvenuto “in occasione di lavoro” (art. 2 del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765) – l’infortunio patito da un collaudatore di macchine trebbiatrici mentre, nottetempo e pressato dall’urgenza, saliva precipitosamente le scale dell’albergo ove aveva preso dimora per provvedersi di attrezzi e parti meccaniche ritenuti necessari al compimento della sua opera». E ancora, cfr. Tribunale di Palermo, 11 febbraio 1950, in Il diritto del lavoro. Rivista mensile di dottrina e di giurisprudenza, Edizioni del diritto del lavoro MCML, Roma, 1950, pagg. 161 ss., nella quale si specifica che: «Il fatto che un lavoratore si trovi, per necessità determinate dall’esecuzione del suo lavoro, in aperta campagna senza possibilità alcuna di evitare il rischio di rimanere vittima della folgore per mancanza di adatti ripari, costituisce un aggravamento del rischio generico che deriva da quel fenomeno meteorologico in quanto rende più facile il verificarsi dell’infortunio: cioè, l’esposizione ad un rischio indiretto e improprio del lavoro; determinando così il concretarsi del requisito “in occasione di lavoro” richiesto dalla legislazione in materia».

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Garantendo, inoltre, la possibilità di curarsi finanche agli indigenti, lo Stato assume l’impegno di predisporre i servizi necessari all’espletamento di tal obbligo; impegno successivamente portato a termine con la riforma del 1978, la quale, istituendo il Servizio sanitario nazionale, estende l’impegno pubblico di salvaguardia della salute all’intera popolazione33.

L’art. 32 continua affermando che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Appare, dunque, palese il divieto di sottoporre chiunque a cure mediche obbligatorie34, se non nei casi tassativamente stabiliti per legge, a tutela della salute dell’intera collettività35 o di singoli contesti, quali, appunto, quelli professionali e lavorativi36.

Si sottolinea, così, l’importanza di garantire la “salubrità” di tali luoghi, vista la loro frequentazione, pressoché quotidiana, da parte degli addetti, secondo un’ottica di piena tutela della salute, anche in via preventiva37.

La disposizione conclude prevedendo che «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». È bene, quindi, rammentare che eventuali misure precauzionali possono essere imposte esclusivamente in maniera indiretta, minacciando l’esclusione dal lavoro qualora l’interessato rifiutasse di sottoporvisi; elemento che, sebbene non costituisca una sanzione inferiore rispetto alla costrizione fisica, sembra rispettare, quantomeno in apparenza, il principio di libertà personale di cui all’art. 1338 della Costituzione, vista la possibilità di “svincolarsi” a

33 Cfr. Del Giudice F., Ibidem, pag. 99, nel quale si dichiara ulteriormente che, attraverso tale riforma, si favorisce il passaggio ‹‹[…] da un sistema di previdenza sociale […] ad uno di sicurezza sociale generalizzato, garantito dal servizio sanitario nazionale››. 34 Cfr. Civati G., Ruffini E. M., Attacco alla Costituzione. Giorno dopo giorno, articolo per articolo, I Vagoni, Milano, 2010, pag. 96. 35 Cfr. Del Giudice F., Ibidem, pag. 99. 36 Cfr. Vincenzi Amato D., Il 2° comma dell’art. 32, pag. 179, in Branca G., Commentario della Costituzione. Art. 29 – 34, Zanichelli, Bologna, 1976, pagg. 167 ss.. 37 Cfr. Pugliese V., Nuovi diritti: le scelte di fine vita tra diritto costituzionale, etica e deontologia medica, Cedam, Padova, 2009, pag. 28. 38 Cfr. Art. 13 della Costituzione, in http://www.governo.it.

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lui riconosciuta39. Appaiono, dunque, evidenti le molteplici prescrizioni racchiuse

in quest’unica disposizione, raffiguranti, evidentemente, «[…] le trasformazioni di una società civile sempre più attenta alle prerogative del soggetto in uno Stato sociale»40.

3. L’art. 2087 c.c.

Il tema relativo alla sicurezza sul lavoro non fa la sua comparsa con l’approvazione della Costituzione, bensì trova la sua collocazione già all’interno del codice civile del 1942, in particolare nell’art. 208741, il quale, prevedendo che «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», pone su di lui «[…] un obbligo di sicurezza […] che si qualifica giuridicamente quale obbligazione principale (e non meramente accessoria)»42.

D’obbligo il collegamento con l’art. 1176 c.c., il quale, pur non concernendo direttamente l’ambito trattato dal presente elaborato, è bene avere presente, in quanto impone l’obbligo di adempire le proprie obbligazioni con «[…] la diligenza del buon padre di famiglia» specificano, al secondo comma, che per quelle «[…] inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata».

Viene, dunque, richiesto al datore di lavoro un grado di attenzione elevato, sia nell’individuazione dei potenziali fattori di rischio, sia nell’individuazione delle conseguenti misure precauzionistiche da adottarsi43, rammentando che il suo obbligo si

39 Cfr. Branca G., Ibidem, pag. 205. 40 Cfr. Pugliese V., Ibidem, pag. 31. 41 Cfr. Ambroso G. M., Ibidem, pag. 7. 42 Cfr. http://www.unife.it. 43 Cfr. Dubini R., Articolo 2087 del codice civile. L’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Sicurezza

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estende ben oltre le misure legislativamente stabilite in via generale, comprendendo quelle specificatamente individuate dal progresso tecnologico per lo svolgimento della sua attività44.

Il riferimento all’avanzamento della scienza e l’accenno alla tutela della personalità morale del lavoratore contribuiscono a rendere la prescrizione in analisi una norma dai connotati decisamente attuali, anche in virtù della centralità attribuita, al giorno d’oggi, alla tematica dei diritti fondamentali della persona, da tutelarsi “addirittura” nell’ambito del rapporto lavoristico45.

Non solo: l’ottica preventiva in cui è inquadrata la disposizione e il bene primario che mira a tutelare evidenziano la possibilità di far valere la responsabilità del datore di lavoro oltre che in caso di concreto verificarsi di un danno alla salute dell’addetto, anche per la sola mancata predisposizione delle misure più adeguate al suo potenziale verificarsi46, nonché qualora il lavoratore rifiutasse di utilizzare i mezzi di tutela messi a sua disposizione47.

Occorre, dunque, un’opportuna organizzazione delle fasi lavorative, così accuratamente predisposta da evitare di adibire il lavoratore a fasi pericolose, se non, oltremodo, necessario48.

4. L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori La L. n. 300/1970, rubricata «Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale

tecnica, organizzativa e procedurale, in http://www.regione.piemonte.it, pag. 3. 44 Cfr. Ambroso G. M., Ibidem, pag. 8. Lungo lo stesso filone di pensiero cfr. Nicolini G., Ibidem, pag. 5. 45 Cfr. Lai M., Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 10. 46 Cfr. Roccella M., Ibidem, pag. 313. Sul tema della responsabilità del datore di lavoro cfr. garlatti a., Infortunio sul lavoro, concorso di colpa del lavoratore e danni risarcibili: sulla personalizzazione del danno non patrimoniale, in Rivista critica di diritto del lavoro privato e pubblico, Edaco, Milano, 2012, pagg. 265 ss.. 47 Cfr. Staiano R., Art. 2087 c.c.. Riflessioni in tema di sicurezza sul lavoro, di responsabilità, di mobbing, in http://www.uniese.it del 12/01/2010. 48 Cfr. http://www.unife.it.

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nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», denominata comunemente Statuto dei lavoratori, costituisce una delle fonti normative, dotate di maggior rilievo, in materia di diritto del lavoro49.

Per quanto concerne il nostro ambito, la disposizione da rammentare è l’art. 9, il quale dispone che i lavoratori possano, attraverso le loro rappresentanze, controllare la corretta applicazione delle norme volte a prevenire «[…] infortuni e […] malattie professionali» e «[…] promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».

Di immediata comprensione è il riconoscimento di un diritto dal duplice contenuto: un potere di controllo, ricondotto in capo al lavoratore per vigilare sull’effettiva applicazione di norme in ottica preventiva, nonché un potere di “sollecitazione” dell’attività di ricerca volta ad individuare misure sempre più appropriate per la tutela della salute50.

Con l’art. 9 emerge la dimensione collettiva della salvaguardia della sanità dei lavoratori, in aggiunta alla prospettiva, sia pure elastica, ma individuale delineata dall’art. 2087 c.c.51, da attuarsi tramite le proprie “rappresentanze sindacali”52; rappresentanze non più costituite da un unico nucleo, bensì con possibilità di previsione, da parte dello Statuto, di «[…] un’istanza rappresentativa speciale per la tutela della salute e dell’integrità fisica», a ricezione di «[…] quelle linee evolutive, che si erano andate enucleando nel quadro della politica sindacale al riguardo, e che sono tese alla riforma dell’organizzazione prevenzionistica, individuando altresì modelli rappresentativi idonei al conseguimento dello scopo a quel livello particolare di azienda, ove massimamente emergono i problemi»53.

49 Cfr. http://www.treccani.it. 50 Cfr. Salerno A., La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 1982, pag. 185. 51 Cfr. Costanzi S., Pascucci P., Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ordinamento italiano, in http://www.uniurb.it del 29/10/10. 52 Cfr. Costanzi S., Pascucci P., Ibidem, in http://www.uniurb.it del 29/10/10. 53 Cfr. Ambroso G. M., Ibidem, pag. 55.

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