31
L’ ICI e le Aree L’ ICI e le Aree Fabbricabili Fabbricabili Martedì 28 Settembre 2010 1.1 Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la Legge Regionale 06/2009 1.2 La Natura Conformativa o meno dei Nuovi Strumenti Urbanistici Luca Biancucci tecnico op

Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relazione su: ruoli e funzioni dei nuovi strumenti dopo la L.R. 06/2009, la natura "conformativa" o meno dei nuovi strumenti, la salvaguardia e la disciplina transitoria tra vecchi e nuovi strumenti. Corso di aggiornamento L’ICI e le aree fabbricabili

Citation preview

Page 1: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

L’ ICI e le Aree FabbricabiliL’ ICI e le Aree Fabbricabili

Martedì 28 Settembre 2010

1.1Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la Legge Regionale 06/20091.2La Natura Conformativa o meno dei Nuovi Strumenti Urbanistici

Luca Biancucci

tecnicoop

Page 2: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

IL PUNTO DI PARTENZA:

Il Piano Strutturale Comunale Piano Strutturale Comunale deve delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale del territorio.

Il Regolamento Urbanistico ed EdilizioRegolamento Urbanistico ed Edilizio è il secondo dei tre strumenti urbanistici generali introdotti dalla Legge 20/2000 per sostituire il PRG, insieme con il PSC dà continuità e una prima completezza al quadro normativo che governa la gestione del territorio, anche nell’attesa dell’elaborazione del primo Piano-Programma Operativo quinquennale. Il Piano Operativo ComunalePiano Operativo Comunalel’ultimo dei tre strumenti urbanistici generali introdotti dalla Legge 20/2000 per sostituire il PRG, di valenza quinquennale, sceglie ed articola le previsioni del PSC che si dovranno attuare nel suo periodo di validità, ne determina i diritti edificatori, appone i vincoli preordinati all’esproprio e si coordina con il Programma comunale delle Opere Pubbliche.

Page 3: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

IL PUNTO DI PARTENZA:

Nel descrivere gli strumenti urbanistici dell’Emilia-Romagna si usa sovente distinguere le competenze del RUERUE e del POCPOC secondo una logica per parti di territorio:

- il primo governa gli insediamenti storici, quelli consolidati e il territorio rurale, - il secondo governa le aree da interessare con rilevanti trasformazioni (riqualificazione o nuova urbanizzazione).

Ciò è sostanzialmente corretto, ma in realtà il RUERUE deve contenere una disciplina degli interventi edilizi, diretti e ordinari, attuabili in tutte le parti del territorio, anche negli ambiti destinati alla trasformazione, benché in questo caso questa disciplina assuma un carattere transitorio e conservativo in attesa che maturino le condizioni per quelle trasformazioni significative che il PSCPSC prospetta e che saranno governate dal POCPOC.

Page 4: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

IL PUNTO DI PARTENZA:

Sembra più pregnante rimarcare la differenza fra i due strumenti in termini di tipologia di interventi: competono al RUEcompetono al RUE quelli ordinari, diretti e che non comportano modifiche urbanistiche rilevanti, in tutto il territorio;e al POCal POC quelli straordinari e modificativi.

Si coglie subito quindi la rilevanza del compito affidato al RUE:

è lo strumento che di gran lunga interfaccerà più cittadini e più interventi.

Page 5: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

Con le modifiche apportate dalla legge si sono accentuate le differenze del PSC rispetto al PRG:PSC rispetto al PRG:

Al comma 1 dell’art. 28 si afferma con nettezza che il PSC

““non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all'approvazione del POCall'approvazione del POC”. ”.

Si escludeSi esclude, dunque, in modo radicale che le previsioni del piano generale comunale, ed in particolare la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale, possano creare aspettative aspettative edificatorie giuridicamente tutelate.edificatorie giuridicamente tutelate.

Page 6: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

il Piano non conferisce alle aree una vocazione edificatorianon conferisce alle aree una vocazione edificatoria, si limita ad indicare gli ambiti che potranno essere interessati dalle previsioni dei dalle previsioni dei POCPOC, dettando limiti e condizioni di natura strutturale a tali futuri strumenti.

il PSC ha invece efficacia conformativa del diritto di proprietà, efficacia conformativa del diritto di proprietà, limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non aventi limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativanatura espropriativa, in quanto è lo strumento che, attuando la così detta carta unica del territorio di cui all’art. 19 della L.R. 20/2000, recepisce e coordina i limiti e le condizioni all’uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati.

Page 7: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

E’ stato modificato l’art. A-4 dell’Allegato alla L.R. n. 20 del 2000 il quale prevedeva che il PSC potesse stabilire il dimensionamento delle che il PSC potesse stabilire il dimensionamento delle nuove previsioni “per ciascun ambito”.nuove previsioni “per ciascun ambito”.

Questa disposizione finiva infatti per attribuire al PSC il compito di assegnare a ciascun ambito del territorio comunale una edificabilità potenziale: la nuova formulazione richiede al PSC la definizione del la nuova formulazione richiede al PSC la definizione del dimensionamento complessivo del pianodimensionamento complessivo del piano, da stabilire con riferimento all’intero fabbisogno locale ed alle indicazioni del PTCP.

Page 8: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

Di particolare interesse è il nuovo comma 3 dell’art. 28 con il quale la legge ha voluto rimarcare la differenza del PSC dal previgente PRG e dall’attuale POC, stabilendo innanzitutto che il PSC non è competente a dettare la che il PSC non è competente a dettare la disciplina urbanistica di dettaglio delle trasformazioni del territoriodisciplina urbanistica di dettaglio delle trasformazioni del territorio.

E’ così specificato che ogni previsione relativa:- alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, - agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, - agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, non ha efficacia conformativa della proprietànon ha efficacia conformativa della proprietà, ma costituisce solo un riferimento di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal Piano Operativo Comunale, senza che ciò comporti operata dal Piano Operativo Comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. modificazione del PSC.

Page 9: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

L’ulteriore forma di flessibilità delle previsioni del PSC introdotta dalla legge n. 6, è relativa alle perimetrazioni degli ambiti del territorio comunale. All’art. 30, comma 2, lettera a), si prevede che il POC possa apportare ““rettifiche non rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutelariguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela". ".

La legge di riforma stabilisce che le perimetrazioni degli ambiti in cui si articola il territorio comunale, individuate dal PSC ai soli fini di stabilirne ““gli obiettivi gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionaliprestazionali, “, “ hanno valore meramente indicativo, ad eccezione degli ambiti di tutela (ambientale, paesaggistica, storico culturale, ...), la cui modifica si è voluta riservare alle valutazioni di ordine generale del medesimo PSC. In fase attuativa il POC può adeguare tali perimetrazioniIn fase attuativa il POC può adeguare tali perimetrazioni a seguito di una più approfondita considerazione delle caratteristiche del territorio e delle condizioni di fattibilità degli interventi, purché tali rettifiche non incidano in modo significativo sul dimensionamento e sulle caratteristiche territoriali, morfologiche e ambientali, degli interventi previsti

Page 10: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

Per il POCPOC i principali obiettivi della legge di riforma sono stati quelli di chiarire gli effetti della efficacia quinquennale delle sue previsioni e di rafforzare i contenuti programmatici del piano.

Il comma 1 dell’art. 30, dopo aver ribadito, la durata quinquennale delle dopo aver ribadito, la durata quinquennale delle previsioni del POCprevisioni del POC, che decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso dell’avvenuta approvazione del piano, precisa gli effetti giuridici che derivano dalla scadenza di tale arco temporale di validità:

le previsioni del POC non attuate cessano di avere efficacia, “sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio”, con la conseguente cessazione di tutte le posizioni giuridiche soggettive che ne derivano.

Page 11: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

Per evitare che la durata, spesso significativa, dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per i piani e provvedimenti attuativi del POC comporti la sostanziale riduzione del termine di efficacia del piano, la legge di riforma ha la legge di riforma ha precisato che per evitare la decadenza del termine è sufficiente il precisato che per evitare la decadenza del termine è sufficiente il formale avvio del procedimento attuativoformale avvio del procedimento attuativo, ed in particolare:a) nel caso di intervento indiretto, l’adozione dei PUA di iniziativa pubblica o la presentazione della richiesta di autorizzazione al deposito dei PUA di iniziativa privata, prescritti dal POC stesso;b) nel caso di intervento diretto, la presentazione della denuncia di inizio attività ovvero della domanda per il rilascio del permesso di costruire;c) nel caso di vincoli espropriativi, l’avvio del procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.

Page 12: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

La seconda innovazione del POC riguarda il rafforzamento dei suoi contenuti di programmazione dell’attuazione delle previsioni del PSC, sia per quanto attiene alla declinazione degli obiettivi generali, delle scelte strategiche e delle priorità stabilite dal PSC, sia per quanto attiene alla verifica di fattibilità e alla programmazione operativa dei principali interventi disciplinati.

Si richiede, infatti, tra i contenuti essenziali del POC un apposito elaborato, denominato “Documento programmatico per la qualità urbana”, il quale “Documento programmatico per la qualità urbana”, il quale individua “individua “i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibiledella mobilità sostenibile”,”, in coerenza con le previsioni del PSC.

Page 13: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

Si richiede, sempre quale elaborato costitutivo del POC, una relazione sulle una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziariacondizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati.

Data la natura immediatamente operativa e la limitata efficacia nel tempo del POC, si vuole che tale valutazione non sia ipotetica ma che tenga conto degli scenari a breve periodo e delle condizioni concretamente presenti sul territorio.

La relazione “Agenda del Piano”“Agenda del Piano” deve, infatti, essere accompagnata da un cronoprogramma, nel quale devono essere individuati i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale.

Page 14: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA NATURA CONFORMATIVA E L’ICI

In origine era il Piano Regolatore, ad essere l’unico strumento principe della pianificazione. Ai fini fiscali, come stabilito dalla Cassazione civile e confermato dalla Corte costituzionale con varie ordinanze (di cui l’ultima del 2008), l’edificabilità del terreno è stabilita a partire dall’adozione del l’edificabilità del terreno è stabilita a partire dall’adozione del PRG.PRG.

Stante l’attuale quadro normativo e giurisprudenzialeStante l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, la conclusione che si è condivisa da parte dei diversi Comuni che hanno adottato una pianificazione regolata dal P.S.C. (quali, a titolo di esempio, Bologna, Modena, Ferrara, Castelfranco Emilia, Concordia, Cavezzo, San Felice sul Panaro, Maranello, Medolla, Argelato, Reggio Emilia, Cadelbosco di Sopra, Cavriago, Guastalla, Novellara, Rolo, San Paolo d’Enza, Parma, Busseto, oltre a tutti i comuni facenti parte dell’Associazione Terre d’Acqua, tra cui San Giovanni in Persiceto) è stata che le aree edificabili individuate in tali piani è stata che le aree edificabili individuate in tali piani siano da assoggettare al pagamento dell’ICI.siano da assoggettare al pagamento dell’ICI.

Page 15: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA NATURA CONFORMATIVA E L’ICI

In effetti, l’edificabilità o meno di un’area inserita in uno strumento l’edificabilità o meno di un’area inserita in uno strumento urbanistico generaleurbanistico generale è stata oggetto di un lungo dibattito dottrinale, oltre che di numerose e contrastanti sentenze della Cassazione.

La norma contenuta nell’art. 36 del D.L. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, dando l’interpretazione autentica del D.Lgs. 504/1992, art. 2, comma 1, lett.b) ha posto fine a tali dibattiti. Tale normativa stabilisce che, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 504/1992 (oltre che ai fini Irpef, Iva e Imposta di Registro), un’area sia da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a un’area sia da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Successivamente questa posizione è stata fatta propria anche dalla Corte Costituzionale, con le ordinanze nn. 41, 266 e 394 del 2008 e dalla Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 4381/2002, 25506/2006, 25676/2008 e 1861/2008.

Page 16: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA NATURA CONFORMATIVA E L’ICI

Tuttavia, il tema della “addizionale ICI”il tema della “addizionale ICI” su quei terreni che sono resi edificabili dal P.S.C. è uno dei più dibattuti e controversi. Si tratta di una situazione che si è creata nel momento in cui il PRG è stato messo da parte per fare spazio al nuovo ”schema tripartito”. In linea generale, se il P.S.C. indica gli elementi utili alla tassazione (come l’indice di edificabilità, i prezzi medi, le zone territoriali) allora quell’area è da considerarsi edificabile, ed anche fiscalmente si dovrebbero pagare le imposte relative.

Ma il quadro operativo è assai più complesso. Il P.S.C. non attribuisce di per sé ai terreni potenzialità edificatoria anche se vengono in esso indicati come edificabili: la sentenza del Tar di Bologna n. 609 del 2006 sancisce che solo quando c’è la contemporanea presenza dei tre nuovi strumenti quando c’è la contemporanea presenza dei tre nuovi strumenti edificatori (Psc, Rue e Poc) si potrebbe effettivamente considerare edificatori (Psc, Rue e Poc) si potrebbe effettivamente considerare sostituito il vecchio PRGsostituito il vecchio PRG.

In sostanza, per considerare edificabile anche ai fini Ici un’area, occorrerebbe che la nuova pianificazione fosse completata in tutte le sue componenti.

Page 17: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA NATURA CONFORMATIVA E L’ICI

Una recentissima risoluzione approvata nel mese di gennaio del 2010 dall'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna richiede infatti di abolire la norma che impone il pagamento dell'Ici sui terreni classificati urbanizzabili dai Piani strutturali comunali. Il testo impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Ministero dell'Economia affinché, senza attendere l'attuazione del federalismo fiscale, provveda con urgenza a rimuovere le a rimuovere le disposizioni di legge che assoggettano al pagamento dell'Ici anche i disposizioni di legge che assoggettano al pagamento dell'Ici anche i titolari di aree classificate urbanizzabili sulla base dei PSCtitolari di aree classificate urbanizzabili sulla base dei PSC, indipendentemente dalla loro condizione di poter vantare il diritto edificatorio sull'area stessa.

Nel documento si rileva che la legge regionale 'Governo e riqualificazione solidale del territorio' (L.R. n. 6/2009) esclude che le previsioni del PSC (tra le quali vi è anche la classificazione del territorio in “urbanizzato, urbanizzabile e rurale”) possano creare aspettative edificatorie giuridicamente tutelate.aspettative edificatorie giuridicamente tutelate.

Page 18: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA NATURA CONFORMATIVA E L’ICI

Le Amministrazioni comunali continuano a ricevere indicazioni sulla Le Amministrazioni comunali continuano a ricevere indicazioni sulla base del PSCbase del PSC e la stessa Corte dei Conti, nel recentissimo pronunciamento n. 1/2010 emesso in risposta ad un quesito comunale, ha ribadito che, nonostante la riforma urbanistica, ai fini fiscali debbano considerarsi edificabili le aree classificate dal PSC come urbanizzabili, mentre il diritto ad edificare subentra solo all'atto dell'approvazione del successivo Piano operativo comunale (POC).Nel contempo,le Giunte comunali hanno deciso di applicare un metodo di stima che determina un valore minimo dell’ICIun valore minimo dell’ICI su questi terreni inseriti nei PSC; ciò al fine di limitare il potere di accertamento qualora l’imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato dal Comune stesso. Gli Uffici Tributi Comunali hanno pertanto determinato i nuovi valori medi di mercato che possono costituire un utile orientamento per il calcolo del valore delle aree stesse: i valori così individuati, sia pure frutto di uno studio e valutazione attenta della situazione del mercato, non possono tuttavia essere considerati esaustivi, e sono da intendersi come un utile strumento di supporto.

Page 19: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA CONTRADDIZIONE

Incontro INU-Regione Emilia RomagnaIncontro INU-Regione Emilia RomagnaPresentazione del Rapporto dal Territorio 2010Presentazione del Rapporto dal Territorio 2010I NUOVI IMPEGNI URBANISTICI DELLA REGIONEI NUOVI IMPEGNI URBANISTICI DELLA REGIONEdi Giuseppe Campos Venutidi Giuseppe Campos Venuti

……” non è più possibile nascondere la clamorosa contraddizione nata in Emilia Romagna e nelle altre Regioni dove le riforme urbanistiche hanno eliminato la prescrittività del piano generaleeliminato la prescrittività del piano generale (il PSC della legge 20.2000); ma dove contemporaneamente gli Assessori al Bilancio continuano a Assessori al Bilancio continuano a tassare le aree soggette a semplici indirizzitassare le aree soggette a semplici indirizzi e non a norme prescrittive di edificabilità privata. Secondo la legge 20.2000 gli indirizzi del Piano Strutturale non creano in alcun modo diritti edificatori, ma sono soltanto potenzialità che potranno essere selezionate a tempo debito dal Piano Operativo, diventando solo in questo caso prescrittive e dunque da tassare. Concetto chiaramente espresso dalla legge, che rappresenta uno dei punti forti della riforma; e che la tassazione comunale degli indirizzi contraddice in modo clamoroso. Creando la discutibile condizione giuridica di due atti contrastanti prodotti dallo stesso ente pubblico. ……………..”

Page 20: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA RIFLESSIONE GIURIDICA

RIFLESSIONI CIRCA L’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 504/1992 NEL RIFLESSIONI CIRCA L’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 504/1992 NEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE DELL’EMILIA ROMAGNA DI CUI ALLA L.R. SISTEMA DI PIANIFICAZIONE DELL’EMILIA ROMAGNA DI CUI ALLA L.R. 20/2000 – INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI E ATTRIBUZIONE - AI FINI ICI 20/2000 – INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI E ATTRIBUZIONE - AI FINI ICI - DEI CARATTERI DI EDIFICABILITÀ RISPETTO ALLE AREE- DEI CARATTERI DI EDIFICABILITÀ RISPETTO ALLE AREE

a cura dell’Avv. Maria Vittoria Rietti Guglielmi, incaricata dall’UPI Emilia-a cura dell’Avv. Maria Vittoria Rietti Guglielmi, incaricata dall’UPI Emilia-RomagnaRomagna

….” La finalità del legislatore statale è connessa direttamente all’imposizione fiscale ed a tal fine alla rilevazione della capacità contributiva.

Invero, il legislatore tributario non pare voler entrare più approfonditamente nel merito delle assai più articolate problematiche che si collegano all’urbanistica e così, sia per quanto riguarda il significato dell’edificabilità acquisita da un’area in modo completo da un punto di vista formale – che permette la rapida attuazione degli interventi - sia per ciò che concerne i potenziali riflessi sulla disciplina inerente all’indennità di espropriazione.

Page 21: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA RIFLESSIONE GIURIDICA

……… Nella valutazione del bene rileva, in sostanza, che attraverso uno strumento urbanistico sia stata assunta una sua possibile, seppur non immediata, futura edificazione, intesa:

a) come riconoscimento di una sua vocazione edificatoria, ovvero, b) in ogni caso – data la gradualità di attuazione dei nuovi strumenti – come

possibilità, individuata alla luce della costruzione urbanistica del sistema, di futura estensione del territorio edificato. Ciò in quanto tali aspetti pongono l’area in una posizione differente rispetto a quelle che permangono e permarranno agricole ……”

Page 22: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

L’ ICI e le Aree FabbricabiliL’ ICI e le Aree Fabbricabili

Martedì 28 Settembre 2010

1.3La Salvaguardia e la Disciplina Transitoria tra Vecchi e Nuovi Strumenti

Luca Biancucci

tecnicoop

Page 23: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

IL PUNTO DI PARTENZA:

Uno dei problemi applicativi della L.R. n. 20 del 2000 è la lentezza con cui è la lentezza con cui i Comuni si sono dotati di tutti e tre i nuovi strumenti di pianificazione i Comuni si sono dotati di tutti e tre i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica,urbanistica, con l’effetto di ritardare il completo passaggio al nuovo regime giuridico stabilito dalla medesima legge.

Questa circostanza prolunga eccessivamente la fase transitoriaQuesta circostanza prolunga eccessivamente la fase transitoria nella quale operano sia il PRG, per le parti che non risultino incompatibili con gli strumenti approvati, sia le previsioni dei nuovi piani approvati, nonostante che rispondano a contenuti e a principi del tutto diversi.

Una serie di disposizioni della legge 6/2009 hanno meglio disciplinatoUna serie di disposizioni della legge 6/2009 hanno meglio disciplinato questa fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime dei piani, e di cercare di accelerare l’assunzione, entro tempi più ravvicinati di tutti gli strumenti comunali.

Page 24: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

IL PUNTO DI PARTENZA:

L’art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 precisa che “fino alla approvazione del “fino alla approvazione del PSC, del RUE e del POC, in conformità alla presente legge, I Comuni PSC, del RUE e del POC, in conformità alla presente legge, I Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali”.generali”.

Questa disposizione muove dalla considerazione che nel nuovo sistema degli strumenti di pianificazione non è rilevabile un unico piano che ricomprenda l’insieme dei contenuti del PRG, i quali risultano ripartiti (insieme a quelli di numerosi altri atti di pianificazione e regolamentari) in tutti e tre i nuovi piani urbanistici.

Per questo, essa sottolinea che, fino alla approvazione di PSC, RUE e fino alla approvazione di PSC, RUE e POC, talune previsioni del PRG trovino ancora applicazionePOC, talune previsioni del PRG trovino ancora applicazione, allo scopo di garantire la continuità dell’azione amministrativa.

Page 25: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

La norma è stata però oggetto di diversa interpretazioneLa norma è stata però oggetto di diversa interpretazione da parte del TAR Emilia-Romagna, secondo cui l’articolo 41, comma 1, stabilisce una sorta di ultrattività del PRG, di modo che lo stesso troverebbe piena applicazione fino all’approvazione di tutti e tre i nuovi strumenti (sentenza n. 609 del 2006).

Con l’art. 57 della legge n. 6Con l’art. 57 della legge n. 6 il legislatore regionale ha stabilito l’interpretazione autentica del citato art. 41, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000, precisando che le singole previsioni del PRG sono attuate dai Comuni fino a quando le stesse non siano state, espressamente o implicitamente, sostituite o abrogate da quanto stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC.

L’entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici comporta, dunque, L’entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici comporta, dunque, la perdita di efficacia di quelle previsioni del PRG che risultino con la perdita di efficacia di quelle previsioni del PRG che risultino con essi incompatibiliessi incompatibili ovvero che siano espressamente dichiarate superate dalla nuova disciplina.

Page 26: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

I nuovi strumenti dettano una disciplina totalmente nuovaI nuovi strumenti dettano una disciplina totalmente nuova dei sistemi ed elementi territoriali precedentemente regolati dal PRG, il confronto non può essere portato sulla singola disposizione; di modo che si deve considerare superata ogni disposizione attinente ad un determinato contenuto pianificatorio qualora lo stesso sia stato diversamente disciplinato dai nuovi strumenti di pianificazione.

Così, se per esempio:

1 - il PRG perimetrava un ambito come edificabile ed attribuiva allo stesso un determinato indice di edificabilità, stabiliva gli usi ammessi ecc, dettando una serie di disposizioni circa l’attuazione di tale urbanizzazione, la previsione del PSC che classifica l’area come territorio rurale fa venir meno l’insieme delle previsioni di PRG che attenevano all’area stessa in quanto dichiarata edificabile.

Page 27: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

2 - Lo stesso effetto caducatorio si deve riconoscere alla previsione del PSC che, pur classificando l’area come urbanizzabile, individui criticità ambientali o carenze infrastrutturali che impongano, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 20 del 2000, di subordinare la trasformazione insediativa del medesimo ambito alla realizzazione attraverso il POC di un sistema di dotazioni territoriali o di infrastrutture che ne assicurino la sostenibilità ambientale e territoriale.

3 - Infine, la previsione del PSC che classifichi l’area come urbanizzabile e confermi, esplicitamente o implicitamente, le medesime prescrizioni e cautele già definite dal PRG, consente, per esempio, di presentare il piano particolareggiato di iniziativa privata richiesto dal PRG, senza la necessità di attendere l’approvazione del POC.

Page 28: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

L’art. 57 della legge n. 6L’art. 57 della legge n. 6, sempre ai fini di stabilire l’interpretazione autentica dell’art. 41 della L.R. n. 20 del 2000, precisa che alle previsioni dei nuovi strumenti di pianificazione (espressamente o implicitamente, sostitutive o abrogative di contenuti del PRG) si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 della L.R. n. 20 del 2000.

La norma ha voluto affermare un secondo principio, anch’esso disatteso dalla citata pronuncia del TAR Bologna, secondo cui le misure di salvaguardia operano a favore di tutti gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000. Così, per esempio, la Così, per esempio, la classificazione di un’area come territorio rurale prevista dal PSC classificazione di un’area come territorio rurale prevista dal PSC adottato è idonea a sospendere il rilascio di titoli abilitativi edilizi adottato è idonea a sospendere il rilascio di titoli abilitativi edilizi fondati sulla classificazione di PRG come zona di completamento, fondati sulla classificazione di PRG come zona di completamento, soggetta ad intervento diretto; similmente, la medesima soggetta ad intervento diretto; similmente, la medesima classificazione di PSC comporta la sospensione dell’esame di classificazione di PSC comporta la sospensione dell’esame di strumenti urbanistici attuativi del PRG che avesse destinato l’area ad strumenti urbanistici attuativi del PRG che avesse destinato l’area ad espansione urbana, residenziale o produttiva, subordinandone espansione urbana, residenziale o produttiva, subordinandone l’attuazione alla presentazione di piano particolareggiato.l’attuazione alla presentazione di piano particolareggiato. (art. 12, comma 1, lettere a. e b.)

Page 29: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LE MODIFICHE DELLA L.R. 06/2009:

Il medesimo principio è alla base della nuova stesura del comma 1 della nuova stesura del comma 1 dell’art. 12dell’art. 12 dove si specifica che le misure di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data di adozione di ognuno degli strumenti di pianificazione disciplinati dalla L.R. n. 20 del 2000.

Appare infine opportuno richiamare le modifiche al comma 2 dell’art. 12al comma 2 dell’art. 12, circa la durata della salvaguardia, derivanti dalla necessità di recepire una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata che ha riconosciuto nell’art. 16 del T.U. dell’edilizia (DPR n. 380 del 2001) un principio fondamentale della materia.

Secondo tale disposizione la salvaguardia opera per non più di tre Secondo tale disposizione la salvaguardia opera per non più di tre anni, se il piano non è inviato alla Provincia per il suo esame entro un anni, se il piano non è inviato alla Provincia per il suo esame entro un anno dall’adozione; per cinque anni se il piano è inviato entro un anno dall’adozione; per cinque anni se il piano è inviato entro un anno dall’adozione.anno dall’adozione.

Page 30: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA CONTEMPORANEA ADOZIONE DI PSC E RUE :

Per accelerare i tempi di adeguamento della pianificazione urbanistica alla nuova legge, l’art. 43, comma 3, stabilisce che i Comuni debbano provvedere all’elaborazione e adozione contemporanea del PSC e del RUE.

Questa scelta si era dimostrata fino ad ora opportuna dal punto di vista tecnico, in quanto l’insieme dei due strumenti assicura la regolazione generale dell’intero territorio comunale e fornisce l’inquadramento normativo complessivo, delle tutele, degli usi e delle trasformazione del territorio. Inoltre l’esperienza amministrativa dei Comuni che hanno attivato in sequenza i tre strumenti evidenzia eccessivi e defatiganti tempi di rinnovo della strumentazione urbanistica.

La legge di riforma ha ritenuto pertanto di rendere obbligatoria questa soluzione attesi gli evidenti vantaggi che la stessa comporta.

Page 31: Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009

LA CONTEMPORANEA ADOZIONE DI PSC E RUE :

L’art. 43 continua a non prevedere alcun termine massimo per l’assunzione del POC, a seguito dell’approvazione del PSC. Rimane salvo, in ogni caso, il rispetto dei tempi massimi per l’adeguamento complessivo della strumentazione urbanistica stabiliti dai commi 4 dell’art. 43.

Per favorire la rapida approvazione dei nuovi strumenti, è stata Per favorire la rapida approvazione dei nuovi strumenti, è stata confermata la previsione speciale che consente la contemporanea confermata la previsione speciale che consente la contemporanea adozione di PSC, RUE e POC, in deroga in particolare al principio adozione di PSC, RUE e POC, in deroga in particolare al principio secondo cui il POC, dovendo essere “predisposto in conformità alle secondo cui il POC, dovendo essere “predisposto in conformità alle previsioni del PSC”previsioni del PSC” (art. 30, comma 1-bis) dovrebbe essere adottato a seguito della approvazione del PSC.

Tuttavia, per evitare incoerenze tra le previsioni dei due strumenti si Tuttavia, per evitare incoerenze tra le previsioni dei due strumenti si ritiene che l’iter approvativo del POC non possa essere comunque ritiene che l’iter approvativo del POC non possa essere comunque concluso fino all’approvazione del PSC stesso.concluso fino all’approvazione del PSC stesso.