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NOTE INTRODUTTIVE Un calcio agli errori Calcola correttamente quanto ti spetta utilizzando la tabella Lordo - Netto 2015 Occhio al Fisco. Il contributo di solidarietà. Introdotto con il Dl n. 138/2011 (legge di conversione n. 148/2011) e confermato dalla Legge di Stabilità 2014, comma 590 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), il contributo di solidarietà è un nuovo prelievo in vigore inizialmente nei periodi di imposta dal 2011 al 2013 e, successivamente, prorogato a tutto il 31 dicembre 2016. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 21.11.2011, ha dettato le modalità tecniche di attuazione della disposizione sia per i calciatori sia per le società (i sostituti d’imposta) e l’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 4/2012, le relative istruzioni. In particolare, per i calciatori che sono percettori di reddito di lavoro dipendente, a) il contributo di solidarietà (3% sulla parte del reddito che eccede 300.000 euro) è determinato dal sostituto d’imposta (la Società) all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; b) il contributo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le predette operazioni di conguaglio; c) il contributo versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute (vale a dire entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta mediante il modello F24). A tal fine la Risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012 ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24 e precisamente il numero 1618; d) il contributo di solidarietà dovrà essere riportato nella certificazione CUD; e) ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo. Nella tabella lordo netto 2015 è stata considerato, nel percorso di calcolo, l’iter tecnico imposto dalla normativa fiscale specifica. *Comune che vai, importo che trovi. Non è stato considerato (perché diverso da calciatore a calciatore) il carico familiare e, per quanto riguarda le aliquote di compartecipazione all’Irpef, per le Regioni ed i Comuni, è stata inserita nel calcolo dell’imposta, l’aliquota minima comune a tutti i Comuni e Regioni d’Italia. L’Addizionale regionale all’Irpef di base (fissata con legge nazionale) è stata elevata, con il Dl n. 201/2011 (legge di conversione n. 214/2011), dallo 0,90% all’1,23% (modifica all’art. 6, comma 1, Dlgs n. 68/2011). In tabella è quindi conteggiata l’aliquota complessiva dell’1,43%, lo 0,20% per l’addizionale comunale e l’1,23% per quella regionale. Richiamiamo l’attenzione di tutti i calciatori, all’atto della sottoscrizione del contratto, a verificare l’eventuale maggior costo fiscale stabilito dal proprio Comune e Regione nel quale hanno posto il loro domicilio fiscale (oltre l’1,43%), al fine di quantificare, aumentandolo di conseguenza, a volte anche sensibilmente, il corretto importo lordo da inserire nel contratto. Risulta impossibile elencare integralmente le aliquote applicate nei vari Comuni italiani e si consiglia quindi di recuperare le informazioni necessarie in internet o presso il Municipio di residenza. Diverse Regioni hanno provveduto a rettificare, a seguito anche delle modifiche disposte dalla legge nazionale e delle modifiche apportate al decreto sul federalismo regionale, la propria o le proprie aliquote di addizionale all’Irpef per l’anno 2015. Di seguito è riportata una tabella riassuntiva contenente le aliquote Irpef applicate nelle varie Regioni d’Italia.

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Page 1: Ritenute regionali

NOTE INTRODUTTIVE Un calcio agli errori Calcola correttamente quanto ti spetta utilizzando la tabella Lordo - Netto 2015 Occhio al Fisco. Il contributo di solidarietà. Introdotto con il Dl n. 138/2011 (legge di conversione n. 148/2011) e confermato dalla Legge di Stabilità 2014, comma 590 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), il contributo di solidarietà è un nuovo prelievo in vigore inizialmente nei periodi di imposta dal 2011 al 2013 e, successivamente, prorogato a tutto il 31 dicembre 2016. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 21.11.2011, ha dettato le modalità tecniche di attuazione della disposizione sia per i calciatori sia per le società (i sostituti d’imposta) e l’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 4/2012, le relative istruzioni. In particolare, per i calciatori che sono percettori di reddito di lavoro dipendente, a) il contributo di solidarietà (3% sulla parte del reddito che eccede 300.000 euro) è determinato dal sostituto

d’imposta (la Società) all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; b) il contributo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le predette operazioni di

conguaglio; c) il contributo versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute (vale a dire entro

il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta mediante il modello F24). A tal fine la Risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012 ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24 e precisamente il numero 1618; 

d) il contributo di solidarietà dovrà essere riportato nella certificazione CUD; e) ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è

deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo. 

Nella tabella lordo netto 2015 è stata considerato, nel percorso di calcolo, l’iter tecnico imposto dalla normativa fiscale specifica. *Comune che vai, importo che trovi. Non è stato considerato (perché diverso da calciatore a calciatore) il carico familiare e, per quanto riguarda le aliquote di compartecipazione all’Irpef, per le Regioni ed i Comuni, è stata inserita nel calcolo dell’imposta, l’aliquota minima comune a tutti i Comuni e Regioni d’Italia. L’Addizionale regionale all’Irpef di base (fissata con legge nazionale) è stata elevata, con il Dl n. 201/2011 (legge di conversione n. 214/2011), dallo 0,90% all’1,23% (modifica all’art. 6, comma 1, Dlgs n. 68/2011). In tabella è quindi conteggiata l’aliquota complessiva dell’1,43%, lo 0,20% per l’addizionale comunale e l’1,23% per quella regionale. Richiamiamo l’attenzione di tutti i calciatori, all’atto della sottoscrizione del contratto, a verificare l’eventuale maggior costo fiscale stabilito dal proprio Comune e Regione nel quale hanno posto il loro domicilio fiscale (oltre l’1,43%), al fine di quantificare, aumentandolo di conseguenza, a volte anche sensibilmente, il corretto importo lordo da inserire nel contratto. Risulta impossibile elencare integralmente le aliquote applicate nei vari Comuni italiani e si consiglia quindi di recuperare le informazioni necessarie in internet o presso il Municipio di residenza. Diverse Regioni hanno provveduto a rettificare, a seguito anche delle modifiche disposte dalla legge nazionale e delle modifiche apportate al decreto sul federalismo regionale, la propria o le proprie aliquote di addizionale all’Irpef per l’anno 2015. Di seguito è riportata una tabella riassuntiva contenente le aliquote Irpef applicate nelle varie Regioni d’Italia.

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Tabella addizionale Regionale 2015

Regione Scaglioni di reddito Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi Abruzzo per qualunque reddito 1,73% 1,73% sull’intero importo Basilicata fino a 55.000

da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,23% 1,73% 2,33%

1,23% sull’intero importo 1,73% sull’intero importo 2,33% sull’intero importo

Bolzano fino a 20.000 da 20.000 in poi

esenzione 1,23%

nessuna imposta dovuta 1,23% sull’intero importo

Calabria per qualunque reddito 1,73% 1,73% sull’intero importo Campania per qualunque reddito 1,73% 1,73% sull’intero importo Emilia Romagna fino a 15.000

da 20.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,33% 1,93% 2,03% 2,23% 2,33%

1,33% sull’intero importo 199,50 + 1,93% sulla parte che eccede 15.000 450,40 + 2,03% sulla parte che eccede 28.000 998,50 + 2,23% sulla parte che eccede 55.000 1.444,50 + 2,33% sulla parte che eccede 75.000

Friuli Venezia Giulia Per qualunque reddito 1,23% 1,23% sull’intero importo Lazio fino a 15.000

da 15.000 in poi 1,73% 3,33%

1,73% sull’intero importo 259,50 + 2,33% sulla parte che eccede 15.000

Liguria fino a 15.000 da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,23% 1,81% 2,31% 2,32% 2,33%

1,23% sull’intero importo 184,50 + 1,81% sulla parte che eccede 15.000 419,80 + 2,31% sulla parte che eccede 28.000 1.043,50 + 2,32% sulla parte che eccede 55.000 1.507,50 + 2,33% sulla parte che eccede 75.000

Lombardia fino a 15.000 da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,23% 1,58% 1,72% 1,73% 1,74%

1,23 sull’intero importo 184,50 + 1,58% sulla parte che eccede 15.000 389,90 + 1,72% sulla parte che eccede 28.000 854,30 + 1,73 sulla parte che eccede 55.000 1.200,30 + 1,74% sulla parte che eccede 75.000

Marche fino a 15.000 da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,23% 1,53% 1,70% 1,72% 1,73%

1,23% sull’intero importo 184,50 + 1,53% sulla parte che eccede 15.000 383,40 + 1,70% sulla parte che eccede 28.000 842,40 + 1,72% sulla parte che eccede 55.000 1.186,40 + 1,73% sulla parte che eccede 75.000

Molise fino a 15.000 da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,73% 1,93% 2,13% 2,23% 2,33%

1,73% sull’intero importo 259,50 + 1,93% sulla parte che eccede 15.000 510,40 + 2,13% sulla parte che eccede 28.000 1.085,50 + 2,23% sulla parte che eccede 55.000 1.531,50 + 2,33% sulla parte che eccede 75.000

Piemonte fino a 15.000 da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,62% 2,13% 2,75% 3,32% 3,33%

1,62% sull’intero importo 243,00 + 2,13 % sulla parte che eccede 15.000 519,90 + 2,75% sulla parte che eccede 28.000 1.262,40 + 3,32% sulla parte che eccede 55.000 1.926,40 + 3,33% sulla parte che eccede 75.000

Puglia fino a 15.000 da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,33% 1,43% 1,71% 1,72% 1,73%

1,33% sull’intero importo 199,50 + 1,43% sulla parte che eccede 15.000 385,40 + 1,71% sulla parte che eccede 28.000 847,10 + 1,72% sulla parte che eccede 55.000 1.191,10 + 1,73% sulla parte che eccede 75.000

Sardegna per qualunque reddito 1,23% 1,23% sull’intero importo Sicilia per qualunque reddito 1,73% 1,73% sull’intero importo Toscana fino a 15.000

da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,42% 1,43% 1,68% 1,72% 1,73%

1,42% sull’intero importo 213,00 + 1,43% sulla parte che eccede 15.000 398,90 + 1,68% sulla parte che eccede 28.000 852,50 + 1,72% sulla parte che eccede 55.000 1.196,50 + 1,73% sulla parte che eccede 75.000

Trento per qualunque reddito 1,23% 1,23% sull’intero importo Umbria fino a 15.000

da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 da 55.000 a 75.000 da 75.000 in poi

1,23% 1,63% 1,68% 1,73% 1,83%

1,23% sull’intero importo 184,50 + 1,63% sulla parte che eccede 15.000 369,40 + 1,68% sulla parte che eccede 28.000 850,00 + 1,73% sulla parte che eccede 55.000 1.196,00 + 1,83% sulla parte che eccede 75.000

Valle d’Aosta per qualunque reddito 1,23% 1,23% sull’intero importo Veneto per qualunque reddito 1,23% 1,23% sull’intero importo

Page 3: Ritenute regionali

Previdenza e Accordo Collettivo. La solidarietà tra i calciatori. Negli Accordi collettivi sottoscritti tra l’AIC e le Leghe di serie B e Pro è stato introdotto il contributo di solidarietà. Stesso nome dell’imposta fiscale ma nulla a che vedere, questa rimane l’unica coincidenza, natura e finalità sono completamente diverse. Il contributo dello 0,50%, totalmente a carico del calciatore, da calcolarsi sull’importo lordo contrattuale e detratto dal netto, si pone come obiettivo il finanziamento di quello che da sempre è stato il Fondo di garanzia, oggi Fondo di Solidarietà. Nella tabella lordo netto 2015 è stato inserito questo contributo per la serie B e Lega Pro e non per la serie A, in quanto non previsto dall’Accordo Collettivo di categoria. La tecnicalità del calcolo sul lordo contrattuale e la relativa trattenuta dal netto è dovuta al fatto che questo contributo di natura sociale è stato introdotto per volontà delle parti (Accordo Collettivo) e non previsto da una legge dello Stato. Conseguentemente le casse dell’erario non possono subire una minore entrata di imposta a causa della volontà di soggetti privati: il contributo al fondo di solidarietà non può essere dedotto dal reddito ai fini fiscali ma direttamente dal netto di busta-paga. Per ogni guadagno una percentuale. Con la circolare numero 11, del 23 gennaio 2015, l’INPS (ex Enpals) ha ufficializzato il limite minimo di retribuzione contributiva e aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute per l’assicurazione dei calciatori al Fondo sportivi professionisti. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389). Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2014, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari allo 0,20%, il limite minimo di retribuzione del 2015 deve essere ragguagliato, qualora dovesse essere d'importo annuo inferiore, a € 14.876,16. Negli specchietti riepilogativi riportati di seguito si evidenzia il costo sociale e fiscale a carico del calciatore per l’anno 2015. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FONDO FINE CARRIERA ANNO 2015

Nota: * tra parentesi l’aliquota complessiva (costo a carico del calciatore + quello a carico della società). Si precisa che per l’anno 2015, il limite minimo di retribuzione annuo per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge (importo minimo sul quale si calcolano i contributi da versare anche nel caso in cui la retribuzione effettiva sia inferiore), è pari ad euro 14.876,16.

REDDITO ANNUO

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

fino ad euro 46.123,00 9,19% (33%)*

da euro 46.123,00 ad euro 100.324,00 10,19% (34%)*

da euro 100.324,00 ad euro 731.362,00 0,60% (1,2%)*

fino ad euro 100.324,00

1,25% (7,5%)*

F.D

O S

PO

RT

IVI

F.F

.C

Page 4: Ritenute regionali

IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2015 N.B.: * ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è

deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo. In pratica si calcola prima l’aliquota del 3% sul reddito che eccede i 300mila euro e, successivamente, lo si sottrae dal reddito fiscale lordo trovando l’imponibile fiscale. Su tale importo si calcola l’aliquota marginale massimale del 43% e delle relative addizionali all’Irpef.

Reddito

IRPEF 2010

Aliquota Imposta

Oltre 55.000 fino a 75.000

Fino a 15.000

Oltre 15.000 fino a 28.000

Oltre 28.000 fino a 55.000

23%

27%

38%

41%

23% sull’intero importo

3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000

6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000

17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000

Oltre 75.000 fino a 300.000 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000

Oltre 300.000 3 + 43%* 122.170+46% sulla parte eccedente 300.000 vedi nota *

Page 5: Ritenute regionali

Contratti inferiori all’anno: occhio a non sbagliare Calcolare correttamente quanto spetta con la tabella Lordo - Netto 2015 Considerata l’abitudine errata da parte del Sistema calcio di negoziare il contratto “al netto”, nel caso di accordi di durata inferiore ai dodici mesi è necessario fare attenzione ad usare correttamente la tabella lordo-netto perché gli scaglioni di reddito e le aliquote applicate sono quelle mensili e non annuali.. Il calciatore professionista che: a) venga tesserato a stagione sportiva già iniziata b) rinegozi il proprio contratto durante la stessa annata calcistica deve utilizzare la tabella con dei correttivi per garantirsi mensilmente la cifra netta pattuita. Il metodo giusto e quello sbagliato. L’importo lordo e netto inseriti in tabella, i relativi contributi sociali e le ritenute fiscali sono calcolati sulla presunzione che il redditi sia riferito e percepito in dodici mensilità. Lo specchietto indica le modalità per rapportare all’intera annualità i contratti di durata inferiore all’anno. L’esempio che riportiamo è molto più intuitivo di qualunque spiegazione. Calciatore di serie A – No Fondo Solidarietà

IMPORTO NETTO PATTUITO CON LA SOCIETA’

DURATA per es. da gennaio a giungo

LORDO TABELLA

COMPORTAMENTO SBAGLIATO

COMPORTAMENTO CORRETTO

IMPORTO NETTO PATTUITO CON LA SOCIETA’

DURATA per es. da gennaio a giungo

61.250,00

6 mesi

109.000,00

61.250,00

6 mesi

IMPORTO NETTO MENSILE 10.208,33

122.500,00

IMPORTO LORDO ANNUO DA TABELLA circa 219.800,00

IMPORTO DEL CONTRATTO da gennaio a giugno 109.900,00

IMPORTO LORDO MENSILE DA CONTRATTO 18.316,66

IMPORTO NETTO PAGATO DALLA SOCIETA’ 61.250,00

IMPORTO NETTO ANNUO

IMPORTO LORDO MENSILE da gennaio a giugno 18.166,66

IMPORTO NETTO PAGATO DALLA SOCIETA’ 60.729,36

DIFFERENZA SOMMA PATTUITA ED INCASSATA -520,64

DIFFERENZA SOMMA PATTUITA ED INCASSATA 0,00