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Rischio e colpa nella responsabilità sportiva

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la responsabilità civile dovuta ad attività sportiva. prospettiva per un corretto inquadramento della materia sotto il profilo dogmatico

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  • IL DIRITTO VIVENTE

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  • Maria Cimmino

    RISCHIO E COLPA NELLARESPONSABILITA` SPORTIVA

    Liguori Editore

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    2006 by Liguori Editore, S.r.l.Tutti i diritti sono riservatiPrima edizione italiana Novembre 2006

    Cimmino, Maria :Rischio e colpa nella responsabilit sportiva/Maria CimminoNapoli : Liguori, 2006 ISBN-13 978 - 88 - 207 - 4425 - 0

    1. Diritto Privato 2. Responsabilit I. Titolo.

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  • INDICE

    1 Capitolo primoLa responsabilita` sportiva nellordinamento statale secondo gliindirizzi comunitari

    1. Introduzione: la giuridica rilevanza dello sport alla luce degli indirizzi comunitari edellevoluzione del sistema della responsabilita` civile 1; 2. Delimitazione del tema diindagine: la responsabilita` sportiva alla luce del principio del neminem laedere 8.

    11 Capitolo secondoLa responsabilita` sportiva nella giurispreudenza. Il problematicorapporto tra rischio consentito e colpa1. Analisi della giurisprudenza. Lillecito sportivo in relazione alla responsabilita`aquiliana e alle altre fattispecie di responsabilita` contemplate nel codice civile 11; 2.Primi risultati dellindagine: il problematico rapporto tra rischio e colpa nellaresponsabilita` sportiva 15; 3. Segue. Il rischio consentito e la colpa: gli incerti confini.a) il rischio 16; a.1) limiti alloperativita` della figura del rischio consentito 20; b)Lacolpa 26.

    31 Capitolo terzoIl valore delle regole sportive nel giudizio di responsabilita`1. La rilevanza delle regole sportive 31; 2. Segue. Superamento del rischioconsentito e violazione delle regole sportive 37; 3. Segue. La colpa sportiva nonconcretatesi nella violazione delle regole del gioco 40.

  • viii INDICE

    49 Capitolo quartoI criteri di imputazione della responsabilita`1. La ricerca di criteri uniformi di imputazione della responsabilita` sportiva e ilprincipio del senso vigile ed umanitario 49; 2. I criteri di imputazione dellaresponsabilita` sportiva: verso il superamento della teoria del rischio consentito 52;3. Un criterio intermedio di imputazione 54; 4. Alcune osservazioni 61.

    65 Capitolo quintoConclusioni. La diligenza dellatleta1. Tendenze evolutive nel diritto vivente. Una proposta ricostruttiva. Laresponsabilita` dellatleta in base alla regola della diligenza professionale 65; 2. Pro-blemi irrisolti. Atleti e spettatori 67.

    71 Bibliografia

    79 Elenco dei riferimenti giurisprudenziali

  • 1 Legge 17 ottobre 2003 n. 280, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, pubblicatain G.U. n 243 del 18 ottobre 2003. In argomento si rinvia, ex multis, a Aa.Vv., Lagiustizia sportiva-analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n 280, Forl`, 2003.

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    LA RESPONSABILITA` SPORTIVANELLORDINAMENTO STATALE

    SECONDO GLI INDIRIZZI COMUNITARI

    1. Introduzione: la giuridica rilevanza dello sport allaluce degli indirizzi comunitari e dellevoluzione del

    sistema della responsabilita` civile

    La legge statale in materia di giustizia sportiva adottata nel 20031

    nel ribadire che lo Stato riconosce e favorisce lautonomia dellor-dinamento sportivo nazionale, quale articolazione di quello inter-nazionale, fa salvi, tuttavia, i casi di rilevanza per lordinamentogiuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con-nesse con lordinamento sportivo. E allart. 2 riserva allordina-mento sportivo le questioni aventi ad oggetto: a) losservanza elapplicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie del-lordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine digarantire il corretto svolgimento delle attivita` sportive; b) i comporta-

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    2 Ma si vedra`, in prosieguo, come anche questo profilo sia destinato ad esser frutto diun sindacato ad opera dellordinamento giuridico, attraverso le valutazioni dei giudicichiamati ad apprezzare la colpa del soggetto agente nel caso di fatti sportivi dannosi.

    3 Cass. 28 settembre 2005, n. 18919, in Dir. giust., 2005, 40, p. 35 ss.4 Si veda in argomento, Corte CE 12 marzo 2002, in Resp. civ. prev., 2002, p. 360 ss.,

    con nota di Guerinoni, Linterpretazione della Corte di giustizia riguardo al danno da

    menti rilevanti sul piano disciplinare e lirrogazione ed applicazionedelle relative sanzioni disciplinari sportive.

    Pertanto, alla luce di dette previsioni, potrebbe dirsi ormaipacificamente riservata allarea del cosiddetto vincolo di giustiziasportiva la materia strettamente attinente allo sport, cioe` quellatecnica2, e pare, altres`, confermato lorientamento giurispruden-ziale3 che, limitando loperativita` della clausola compromissoria,ammette i giudici sportivi a conoscere le controversie sportivenelle quali non siano in gioco diritti indisponibili.

    Ciononostante, tuttavia, ce` da rilevare, per quanto interessa inquesta sede, che anche i recenti interventi del legislatore statalenon hanno contribuito del tutto a far luce intorno al problemadella responsabilita` cosiddetta sportiva, che sembra ancora oggiben lontano da una soluzione univoca e pacifica, in dottrina comein giurisprudenza, sia per cio` che riguarda la configurabilita` diunautonoma voce di responsabilita`, rispetto a quella aquilana, siacon riferimento ai limiti che la peculiarita` dellattivita` sportivapone allapplicazione tout court della regola del neminem laedere.

    Ed, inoltre, anche la proclamazione dellautonomia dello sportnel suo ambito, per cio` che riguarda il suo aspetto essenzialmentetecnico, in realta` di fatto viene sfatata laddove si tratta di appurarenel giudizio di responsabilita` il grado della colpa dellatleta, inquanto, si vedra` appresso, per valutare la condotta dellagente ilgiudice tiene conto del parametro di comportamento fissato dallenorme tecniche.

    Daltro canto, pero`, anche in virtu` degli indirizzi della giuri-sprudenza comunitaria sul risarcimento dei danni morali4, e` vero

  • LA RESPONSABILITA` SPORTIVA NELLORDINAMENTO STATALE 3

    vacanza rovinata. La sentenza e` pubblicata anche in Danno resp., 2002, p. 1097 ss., connota di Carrassi, Linterpretazione da parte della Corte di giustizia CE delle norme comunitariee`, indiscutibilmente, vera nomofilachia; in Dir. e giust., 2002, n. 12, p. 56 ss., con nota diLamicela, La tutela del consumatore incombe sullautonomia del diritto interno.

    5 La globalizzazione per esempio ha comportato lintervento della Corte di Giustiziache ha sindacato i regolamenti federali sul trasferimento dei calciatori, giungendo apronunciarne lillegittimita` nella parte in cui essi si ponevano quale limite alla liberta` dicircolazione e di stabilimento dei calciatori nel territorio dellUnione. In argomento sirinvia a Bastianon, Bosman, il calcio e il diritto comunitario, in Foro it, 1996, IV, col. 3 ss.;Clarich, La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?, in Riv.dir. sport., 1996, p. 393 ss.; Coccia, La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?, nota aCorte di Giustizia delle Comunita` Europee, 15 dicembre 1995, causa c. 415/93, in Riv.dir. sport., 1996, p. 541 ss.

    6 A dire il vero listituto della responsabilita` civile e` stato chiamato a dare risposta alleistanze di tutela connesse ai cosiddetti danni diffusi cagionati da disastri di massa. Questoprofilo e` stato affrontato, sopratutto dalla dottrina americana. Anche se ce` da rilevareche nellesperienza nord-americana il problema e` strettamente connesso con la possibi-lita` di intentare una class-action, cioe` unazione in cui uno o piu` individui, i class-representatives possono agire a nome dellintero gruppo di persone. Invece, nel nostroordinamento, le fonti non conoscono simili strumenti. E` abbastanza evidente come intali circostanze, il nesso causale diviene centrale alla soluzione dei casi di responsabilita`. Ildiritto tedesco per esempio si e` dimostrato particolarmente incline ad accoppiare ipotesidi responsabilita` senza colpa con limiti agli indennizzi dovuti alle vittime, ad esempio nelcampo dei prodotti farmaceutici o degli incidenti aerei. In alcuni casi sono le corti stesseche preferiscono assolvere il danneggiante col pretesto che non tutti gli elementi dellafattispecie di responsabilita` risultano perfettamente provati.In argomento si rinvia aMonateri, Il danno alla persona, Torino, 2000.

    7 Franzoni, Dei fatti illeciti, (artt. 2049 c.c. e 2054 c.c.), in Comm. cod.civ. a cura diScialoja e Branca, Bologna Roma, 1993, p. 68; Visintini, Trattato Breve della Responsabi-lita` Civile, Padova, 1996, p. 597 ss.; C.M. Bianca, Diritto Civile, La responsabilita`, Milano,1994, p. 692.

    che e` ormai in atto un ripensamento del sistema della responsabi-lita` civile o meglio un suo riadattamento alla luce dellevoluzionedella societa` e del mercato5.

    Infatti, di fronte alle molteplici occasioni di danno6 che occor-rono nellodierna societa` multiforme e complessa si e` imposto, e siimpone tuttora, al giurista di reinterpretare il sistema codicisticodella responsabilita` civile, il quale sembra ancora di piu`, alla lucedella nota atipicita` dellillecito aquiliano7, sempre meno statico e

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    8 Si pensi alle responsabilita` connesse alluso degli strumenti telematici, alla responsa-bilita` del produttore.

    9 Il riferimento al rischio dimpresa ha radici storiche risalenti e costituisce un retaggiodella societa` industriale e, piu` precisamente, si manifesta come una risposta dei giuristi delXX secolo allevoluzione di uneconomia non piu` meramente agricola. Le codificazioniottocentesche, ispirate al principio della responsabilita` colpevole, non risultano piu`adeguate a rispondere alla mutata situazione economico-sociale. Di fronte allevoluzioneindustriale matura una generale insoddisfazione per i criteri del dolo e della colpa inadatti,atteso il mutamento del sistema di produzione, a garantire al soggetto leso il risarcimento. Imeccanismi dellillecito aquiliano, il cui onere della prova spetta al danneggiato, risultanopregiudizievoli nei confronti della vittima. Il giurista non rimane insensibile ai profondimutamenti economico-sociali e si impegna alla ricerca di criteri di imputazione dellaresponsabilita` alternativi al dolo e alla colpa, principalmente nei settori dellesercizio diattivita` pericolose e nella tutela della sicurezza del lavoro. La copiosa letteratura di dirittocivile sulle problematiche legate al rischio sembra riconducibile alla difficile, e ancorainsoluta, classificazione delle numerose presente fattispecie di responsabilita` oggettivapreviste dal codice del 1942.

    10 Negli ultimi tempi, invece, si e` affermata una nuova ricostruzione che mira ademancipare, per dir cos` listituto della responsabilita` da quello del contratto per ammetteredunque anche la tutela di beni ed interessi che non siano almeno direttamente economica-mente valutabili. cfr. Paradiso, Natura dellinteresse leso e qualificazione del danno, in Resp. civ.prev., 1997, p. 686 ss.; per le teorie piu` risalenti v. De Cupis, Il valore economico della personaumana, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, p. 382; G. Gentile, Danno alla persona, in Enc. dir., XI,Milano, 1962, p. 687; sul danno alla persona Paradiso, Il danno alla persona, Milano, 1981;Astone, Danno biologico, valore patrimoniale della persona e giudizio equitativo, in Giur. it.,1986, I, 1, p. 785; Monateri, Danno alla persona, op. cit.; Bargelli, Il nuovo sistema dei danni nonpatrimoniali a confronto con levoluzione del diritto europeo, in I danni non patrimoniali.Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione, a cura di Navarretta, Milano, 2004, p. 118 ss.Prende le mosse dalla tradizionale impostazione del diritto romano, secondo la quale lapersona non puo essere assunta come parametro di commisurazione del risarcimento,

    definito, e piu` dinamico, aperto, pronto ad offrire nuove forme ditutela e mezzi di riparazione ai nuovi danni, un sistema insommain divenire8.

    Sotto questo profilo, va rilevato che il sistema della responsabi-lita` civile appare, infatti, caratterizzato da alcuni aspetti salienti qualiil progressivo oggettivarsi9 della ricerca delle fonti di responsabilita`,con la conseguente accentuazione in sede di tutela giurisdizionale del profilo riparatorio rispetto a quello sanzionatorio; nonche,come accennato, lemersione di nuove figure di danno10 quali tipiche

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    lanalisi condotta da Castronovo, Il danno alla persona tra essere e avere, in Danno e resp., 2004,p. 237.

    11 Non potrebbe non evidenziarsi come questo continuo ripensamento della funzionedel sistema della responsabilita` civile abbia sortito conseguenze di rilievo, non solo perquello che concerne gli interessi di categoria e quelli diffusi la cui tutela si impone comepreminente necessita` in una societa` massificata in senso forte -, ma anche per cio` checoncerne lindividuo come persona. Preziosi in tal senso i contributi, piu` che altrogiurisprudenziali, intorno ai criteri di valutazione del danno alla persona. La dottrinanordamericana ha disdegnato una valutazione della persona in termini economici per cuinon sarebbe disdicevole calcolare il valore economico di un simile danno sulla base dicriteri statistici scientificamente verificabili. Il problema che si e` posto alla giurisprudenzaitaliana piuttosto, e` stato quello di approntare un sistema di tutela della persona piu`efficiente e rispondente alle esigenze della coscienza sociale; per questo sarebbe stata creatala figura del danno biologico inteso inizialmente come a se stante rispetto al dannomorale e a quello ex art. 2043 c.c.. In realta`, in un primo momento, la collocazione di questafigura sarebbe risultata dubbia a causa di impropri collegamenti col danno ex art. 2059 c.c.;ma, come si e` osservato, uno dei momenti salienti dellinnovazione del sistema in esamesarebbe stato proprio quello del ridimensionamento di detta categoria, a seguito dellaconquista di una diversa interpretazione dellart. 2043 c.c.: visto che lart. 2059 c.c. siriferisce al danno morale ovvero al patema originata dllillecito. Visto che nessunriferimento normativo alla patrimonialita` del danno sarebbe contenuto nella norma ex art.2043 c.c. le due categorie (art. 2055 c.c., art. 2043 c.c.) potrebbero dirsi eterogenee e dunquenon suscettive di essere rapportate nel senso di dedurre la necessaria patrimonialita` deidanni non morali ex art. 2043 c.c. Questultima categoria di danni (detti non morali perdistinguerli da quelli ex art. 2059 c.c.). disegnerebbe un ambito piu` vasto cui si potrebberoricondurre tutti quei danni patrimoniali e non cui sarebbe garantita una riparazione intermini di risarcimento: tratterebbesi dunque di danni risarcibili. nella nozione di dannorisarcibile non rilevano solo le conseguenze i carattere patrimoniale e mora-le percheriferentisi alle sofferenze fisiche e psichiche ricollegate alla lesione fisica subita daldanneggiato ma occorre tenere conto anche di quelle conseguenze negative sulle integrita`naturale psico-fisica, dote e diritto di ogni individuo considerata indipendente-mente dallasua attitudine a produrre reddito e la valutazione deve essere fatta con un criterioequitativo.

    12 Per una ricostruzione del fenomeno sport dalle origini ad oggi, si rinvia a Giampe-traglia, Riflessioni in tema di responsabilita` sportiva, Napoli, 2002, p. 15 ss.

    espressioni del divenire di questo sistema privatistico11.Alla luce di quanto premesso, in questa chiave di lettura, in

    considerazione del diffondersi della pratica sportiva e delle dimen-sioni che oggi ha assunto lo sport organizzato12, le lesioni, fre-quenti, che si verificano nellesercizio delle attivita` sportive, e i

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    13 A titolo esemplificativo (e senza pretese di completezza) si citano i lavori piu` classiciin argomento, scritti a partire dal secondo dopoguerra, quali i saggi di Cesarini-Sforza,Diritto del lavoro e diritto sportivo, in Dir. lav., 1951, II, p. 264 ss.; Giannini, Primeosservazioni sugli ordinamenti giuridici, in Riv. dir. sport., 1949, p. 10 ss.; ID., Sulla pluralita`degli ordinamenti giuridici, cit., p. 455, in Atti del XIV Congresso Internazionale di diSociologia, a cura di C. Gini, Roma, 1951. ss.; ID., Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi,in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, p. 671 ss.; Mirto, Lorganizzazione sportiva italiana.Autonomia e specialita` del diritto sportivo, in Riv. dir. sport., 1959, p. 6ss; Frattarolo,Lordinamento sportivo nella giurisprudenza, Padova, 2005, p. 31 ss.; Luiso, La giustiziasportiva, Milano, 1975, p. 359 ss.

    pericoli ad esse connessi, possono a pieno titolo entrare nel noverodi quelle ipotesi che hanno contribuito e contribuiscono, ancora,allinnovazione della sistematica della responsabilita` nel nostroordinamento.

    Daltro canto, la, significativa, diffusione della pratica sportivacon il conseguente aumento della domanda di strutture, impianti,addetti ha anche moltiplicato la domanda di tutela di fronte aquelle occasioni di danno diffusesi esattamente in concomitanzacon la pratica agonistica o ricreativa dello sport.

    E` venuta cos` maturando, in primo luogo, nella coscienzacollettiva lesigenza di una disciplina e di una regolamentazionecomune delle attivita` dei soggetti che a vario titolo partecipanoalla pratica sportiva (organizzatori, gestori, atleti, spettatori), econtemporaneamente si e` posta sul tappeto la questione dellagiuridicita` dellordinamento sportivo e dei suoi rapporti con quellostatale13.

    Anzi, e a dire il vero, ed in secondo luogo, da ultimo lequestioni sempre piu` complesse che involgono la gestione dellosport hanno comportato lingerenza, come si e` detto, a vario titolo,da parte di vari soggetti nazionali e sopranazionali, nellorganizza-zione sportiva e nel suo ordinamento. A tal punto, che le trasfor-mazioni che accompagnano il fenomeno sportivo sembrano met-tere in crisi anche la lettura dello sport in termini ordinamentali

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    14 In tal senso, v. Di Nella, La teoria della pluralita` degli ordinamenti e il fenomeno sportivo,in Riv. dir. sport., 1998, p. 5 ss. Uno dei principali punti di riflessione concerne i limitidella teoria pluralistico ordinamentale, che si presterebbe a dare giuridica rilevanza intermini di autonomia e di organizzazione esclusivamente allo sport agonistico, trala-sciano lattivita` sportiva non agonistica praticata a fini di svago.

    15 V. Di Nella, La teoria della pluralita` degli ordinamenti e il fenomeno sportivo, op. cit., p.38 ss.

    16 Di Nella, La teoria della pluralita` degli ordinamenti e il fenomeno sportivo, op. cit., p. 35ss. LA. censura, soprattutto, il tentativo di voler ricondurre a tutti i costi lo Sport ad unadimensione di organizzazione, a seguito del quale, lattivita` sportiva, nucleo essenzialedel fenomeno, sarebbe passata in subordine rispetto allapparato burocratico, con unruolo servente rispetto allo stesso. Secondo lA. va posto in risalto che e` lorganizzazioneche e` nata attorno allattivita` sportiva e non viceversa.

    secondo la teoria della pluralita` degli ordinamenti, alla luce dellaquale, si e` riconosciuta ad oggi lautonomia dello sport nel proprioambito.

    Senza voler infatti, negare la liberta` dello sport, valore univer-sale, una parte della dottrina14 si e` preoccupata di evidenziare lacomplessita` ed eterogeneita` del fenomeno, rispetto al quale mal sipresterebbero, in quanto parziali, le note teorie pluralistiche al finedi una visione completa ed onnicomprensiva in termini di giuridi-cita`.

    In proposito, si rileva15 anche che in ogni caso, di particolareinteresse, e imprescindibile, pare lapproccio di tipo comunitario, esi pone in luce16 che probabilmente gli indirizzi comunitari, muo-vono in una direzione prima facie diversa rispetto a quella fino adoggi seguita nella tradizione giuridica interna, poiche essi rispon-dono piuttosto allesigenza di assicurare i valori fondamentali delTrattato, come le liberta` fondamentali, la tutela della salute, ilfinanziamento alle attivita` sportive, la tutela della sicurezza edellambiente.

    In questo contesto, dunque, si pone la questione della rilevanzache le attivita` sportive, in qualita` di possibili fonti o quanto menooccasioni di danni, avrebbero nel sistema della responsabilita`

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    17 Alpa, La responsabilita` civile in generale e nellattivita` sportiva, in Riv. dir. sport., 1984,p. 487 ss. LA. ritiene che in materia sportiva, salve le regole delle competizioni agonisti-che, non si applichino principi diversi da quelli comuni del diritto privato. La rilevanzadellattivita` sportiva sarebbe quella di ogni altro tipo di attivita` nellordinamento, e quindila responsabilita` sportiva si identificherebbe con quella civile tout court. Altri, Scialoja,tentano di ricondurre la responsabilita` sportiva ad un proprio ambito di autonomia,facendone una categoria a parte ed ulteriore rispetto a quelle tradizionali (Civile, penaleed amministrativa), con cio` pero` incorrendo nella critica dio formular eunipotesi diresponsabilita` applicabile solo allo sport programmatico ed agonistico. V. anche Albeg-giani, voce Sport, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 564 ss.; Figone, La responsabilita`sportiva, in Giur. sist. civ. comm., Torino, 1987, p. 361 ss., Frattarolo, La responsabilita` civileper le attivita` sportive, op. cit.; Stipo, La responsabilita` civile nellesercizio dello sport, in Riv.dir. sport. 1961, p. 21 ss.; Marani Toro, La responsabilita` degli atleti, in Riv. dir. sport., 1985,p. 396 ss.

    18 Per una panoramica si rinvia a Frattarolo, Lordinamento sportivo nella giurisprudenza,op. cit.

    aquiliana e quale tutela questo istituto sarebbe pronto ad offrire eper quali danni. Si tratta, cioe`, di indagare la capacita` di taleistituto di discriminare i diversi aspetti del fenomeno sportivo,per risolvere i diversi quesiti che si pongono, ad esempio, in ordinealla distinzione tra esercizio dello sport in forma agonistica e a finiricreativi, e, soprattutto, in relazione alla posizione dei diversisoggetti che in quanto sportivi possono arrecare o subire danni.

    E` anche guardando agli indirizzi comunitari dellUnione chequindi si impone di riflettere sui rapporti fra Stato e Sport, e allaluce delle riflessioni degli interpreti lanalisi dei profili di responsa-bilita` connessi allesercizio dello sport si rivela ancora piu` com-plessa.

    2. Delimitazione del tema di indagine: la responsabilita`sportiva alla luce del principio del neminem laedere

    Come noto, il nodo problematico da sempre affrontato in dottri-na17 ed in giurisprudenza18 concerne il tentativo di ravvisare una

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    19 Scialoja, Responsabilita` sportiva (voce), in Dig. disc. priv., Sez. civ., XVII, Torino, 1998,p. 415 ss.

    20 Buoncristiano, La responsabilita` oggettiva delle societa` sportive: problemi, limiti, tendenze,in Giur. it., 1989, IV, p. 159 ss.; Manzella, La responsabilita` oggettiva, in Riv. dir.sport., 1980,p. 153 ss.

    21 Lillecito sportivo comporta una reazione allinterno dellordinamento sportivo, ecioe` la cosiddetta responsabilita` disciplinare, spesso pero` la condotta di chi partecipa aduna competizione sportiva si pone in contrasto con le regole che disciplinano quellaspecifica attivita` in modo da alterare non solo il regolare svolgimento della gara, maanche di arrecare lesioni e danni allaltrui integrita` si da richiedere lintervento punitivodellordinamento statale.

    responsabilita` sportiva autonoma da quella civile, fondata su propricriteri di imputabilita`, e di ritagliare, al contempo, ai danni sportiviuna propria tipicita` che li distinguesse da quelli ex art.2043 c.c.

    Gli interpreti19, infatti, a tal fine, non hanno esitato a rilevarequali principi informatori dellordinamento sportivo, caratteristicheproprie dellattivita` sportiva come la lealta` competitiva, sancita dalCodice di Giustizia Sportiva, e la regola della responsabilita` ogget-tiva20 che informa il cosiddetto illecito sportivo21 sanzionato dagliorgani della Giustizia Sportiva.

    Pertanto, appare necessaria una rinnovata riflessione sui temirelativi alla responsabilita` sportiva, anche alla luce dei recentiarresti della Suprema Corte, che pare ripropongano allattenzionedel giurista la questione dei rapporti tra rischio e colpa e deldiverso ruolo delluno e dellaltro elemento ai fini della configura-zione della responsabilita` aquiliana.

  • 1 Cass. 9 ottobre 1950, in Giust. pen., 1951, II, 230; Cass. 10 ottobre 1967 n. 2386, inMass. giust. civ., 1967, p. 1248; Cass. Sezioni Unite 28 giugno 1968 n. 2028, in Foro it.,1968, I, p. 2790; Cass. 11 luglio 1969, in Resp. civ., 1970, p. 573; Cass. 27 gennaio 1972 n.3462, in Giust. civ, 1973, I, p. 439; Cass. 27 gennaio 1975, in Riv. dir. sport., 1976, p. 30;Cass. 21 ottobre 1976 n. 3722, in Foro it., 1997, I, p. 1151; Cass. Sezioni Unite 12 maggio1979 n. 2725, in Giust. civ., 1979, II, p. 1380; Cass. 10 febbraio 1981 n. 826, in Foro it.,Repertorio 1981, voce Responsabilita` civile, p.127; Cass. 22 maggio 1982 n. 3134, in Mass.Giust. civ., 1982, p. 1139; Cass. 27 marzo 1984 n. 2027, in Foro it., Repertorio 1984, voceResp. civ. n. 94; Cass. 27 maggio 1984, in Cass., 1986, I, p. 48; Cass. 16 gennaio 1985 n. 97,in Giur. it., 1985, I, 1, p. 1226; Cass. Sezioni Unite 9 maggio 1986 n. 3092, in Foro it.,1986, I, p. 1251; Cass. 22 dicembre 1987 n. 9566, in Foro it., 1988, I, p. 2604; Cass. 23dicembre 1988 n. 7037, in Riv. dir. sport., 1989, p. 207; Cass. 23 ottobre 1990 n. 10277, inRiv. dir. sport., 1991, p.144; Cass. 22 novembre 1991 n. 12538, in Riv. dir. sport., 1992, p.660; Cass. 6 marzo 1992, in Giust. pen., 1994, II, p. 313; Cass. febbraio 1994 n. 1332, inForo it., Rep. 1994, voce Responsabilita` civile n. 125; Cass. 26 febbraio 1994 n. 1947,

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    LA RESPONSABILITA` SPORTIVA NELLAGIURISPRUDENZA.

    IL PROBLEMATICO RAPPORTO TRARISCHIO CONSENTITO E COLPA

    1. Analisi della giurisprudenza. Lillecito sportivo inrelazione alla responsabilita` aquiliana e alle altre

    fattispecie di responsabilita` contemplate nel codice civile

    Attraverso un primo esame delle massime giurisprudenziali1 rela-tive al tema in questione, e` agevole osservare che il problema

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    in Foro it., Rep. 94, voce Responsabilita` civile n. 127; Cass. Sezioni Unite 3 marzo 1994 n.2078, in Rep. 1994, n.75; Cass. 28 ottobre 1995 n. 11264, in Danno e resp., 1996, p. 74Cass. 20 febbraio 1997 n. 1564, in Resp. civ., 1997, p. 699; Cass. 6 marzo 1998 n. 2486, inGiur. it., 1999, p. 265; Cass. 9 ottobre 1997, n. 9815, in Danno e resp., 1998, p. 254, connota di Montaguti; Trib. Monza, 22 luglio 1997 e 5 giugno 1997, in Riv. dir. sport., 1997,p. 758, con nota di Palmieri.; Cass., 6 marzo 1998, n. 2486, in Giur. It., 1999, I, p. 265, connota di Piccirilli, e in Resp. civ. e prev., 1999, p. 1099, con nota di Frau; Pret. Trento, 11maggio 1996, in Riv. dir. sport, 1997, p. 277, con note di De Marzo, Violazione delle regoledel gioco e responsabilita` dellatleta, e di Rosa, I calci nel gioco del calcio; Trib. Napoli, 11dicembre 1995, in Giur. It., 1996, I, p. 2, con nota di Magni; Trib. Latina, 17 marzo 1994,in Riv. dir. sport., 1995, p. 410; Trib. Milano, 20 dicembre 1999, in Riv. dir. sport, 2000, p.189, con nota di Chine; Trib. Vercelli, 11 novembre 1996, in Nuovo dir. 1997, p. 207,nota di Manera; vedi, anche: Cass., 16 gennaio 1985, n. 97, in Giur. It. 1985, I, 1, p. 1226;Trib. Monza, 22 luglio 1997, in Riv. dir. sport., 1997, p. 758, con nota di Palmieri; Pret.Trento, 11 maggio 1996, in Riv. dir. sport., 1997, p. 277, e in Giur. mer., 1997, p. 264; Trib.Milano, 20 dicembre 1999, in Riv. dir. sport, 2000, p. 189, con nota di Chine; Trib. Latina,17 marzo 1994, in Riv. dir. sport, 1995, p. 410, con nota di Fontana.

    2 De Marzo, Accettazione del rischio e responsabilita` sportiva, in Riv. dir. sport., 1992, p. 8ss., in particolare, p. 18.

    responsabilita` sportiva e` da tempo dibattuto, anche in ordine allariconducibilita` della fattispecie alle altre norme contemplate nelcodice civile nellambito della responsabilita` extracontrattuale,come ad esempio agli artt. 2048-2050 c.c. Cio` spiega perchedifficile risulta individuare nei giudici di merito e di legittimita` unorientamento che si uniformi a un principio comune; il che accadedel resto anche in dottrina.

    Va rilevato, pero`, come le differenti categorie della responsabi-lita` extracontrattuale che di fatto nella giurisprudenza si prestano adare rilevanza civilistica ai danni sportivi, spesso sono richiamatein maniera problematica, poiche controverso risulta linquadra-mento delle fattispecie concrete in questa o quella ipotesi astrattatipica.

    Da ultimo e` il caso di rilevare come la dottrina2 osservandocome spesso la giurisprudenza pur potendo in realta` non ha fattoricorso alla norma dellart. 2050 c.c., ma alla regola generaledellart. 2043 c.c., ne condivide le scelte in punto di diritto, in

  • LA RESPONSABILITA` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA 13

    3 Franzoni, Responsabilita` per lesercizio di attivita` pericolose, in La responsabilita` civile.Una rassegna di dottrina e giurisprudenza, diretta da Alpa e Bessone, II, 1987, p. 518.

    4 A prescindere dallipotesi in cui lorganizzatore predisponesse lambiente ed i luoghiidonei allo svolgimento di sport di per se pericolosi (motociclismo, automobilismo,paracadutismo), ipotesi nella quale sembrerebbe diffusa lopinione secondo cui comun-que la fattispecie di responsabilita` configurabile in capo al soggetto di cui sopra sarebbequella ex art. 2050 c.c., (ferme restando le considerazioni relative alla necessita` dellasussistenza di un nesso causale tra un omissione ad un fatto dellorganizzatore ed unaltrui danno), sembrerebbe essersi affacciata in dottrina ed in giurisprudenza la possibilita`riqualificare la attivita` stessa dellorganizzare (una manifestazione sportiva) come attivita`pericolosa. In un caso specifico una decisione dei giudici di merito avrebbe riconosciutotale qualita` alla organizzazione di una partita di calcio: lattivita` calcistica e la gestionedi uno stadio costituiscono attivita` pericolose, cio` imponendo ladozione di particolarimisure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico.Superate le obiezioni in merito alla identificazione della dottrina delle attivita` pericolose,nel senso che tratterebbesi di una serie aperta alle influenze delle evoluzioni storico-ambientali, e percio` ritenendosi che attivita` pericolose sono non soltanto quelle qualifi-cate tali dalla legge ma anche quelle che, alla stregua del motivato accertamento delgiudice di merito, presentano una spiccata potenzialita` offensiva, e ritenendosi chedovrebbe aversi riguardo alle attivita` che presentino una grave probabilita`, una notevolepotenzialita` dannosa, considerata in relazione al criterio della normalita` media, tuttosembrerebbe essersi ricondotto alla necessita` o di distinguere tra pericolosita` dellaattivita`, quale dato obiettivo preesistente al suo svolgimento, e pericolosita` della con-dotta, ovvero modo di essere pericoloso del comportamento del soggetto. Si riterrebbesotto questo profilo che la qualificazione in termini di pericolosita` dellattivita` diorganizzazione di una gara sportiva non possa comunque dipendere od essere esclusadal fatto del doversi ascrivere il danno ad un altrui colpa. In altre parole il problema,secondo la dottrina un esame dovrebbe essere posto in questi termini: posto che lanatura pericolosa dellattivita` andrebbe riconosciuta alla stessa per le qualita` sue proprie,

    considerazione dei limiti che osterebbero allapplicazione dellanorma sullattivita` pericolosa allo sport, limiti insiti nel fatto chedetta disciplina, e il conseguente profilo probatorio, sono destinatia tutelare soggetti terzi, che in tal caso non possono essere gliatleti tra loro in competizione.

    Tuttavia, va rilevato come secondo alcuni3, un ambito dipossibile applicazione allartt. 2050 c.c. residuerebbe e rispettoallorganizzatore, laddove si intenda lattivita` da lui svolta comepericolosa, e rispetto a sport pericolosi in se. Frequentissimo adesempio, e` il ricorso alla responsabilita` pericolosa ex art. 2050 c.c.4

  • 14 RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA` SPORTIVA

    leventuale condotta colposa non inciderebbe sulla qualificazione di cui trattasi, a sidovrebbe solamente accertare se, non essendo pertinente al pericolo proprio di quellatti-vita`, il danno debba essere causalmente connesso a tale condotta, che assurgendo a causadegradi 1 attivita` a mera occasione dellevento lesivo. Nel caso in cui un danno dovesseascriversi alla pericolosita` della condotta indipendentemente dalla natura dellattivita`,cioe` quando il danno non fosse realizzazione del rischio proprio di quella attivita`pericolosa, la responsabilita` dovrebbe sorgere in capo allorganizzazione, ex art. 2043 c.c.e non ex art. 2050 c.c.. Inoltre dovrebbe anche accertarsi la rilevanza del fatto del terzo inquanto idoneo ad escludere il nesso causale tra un fatto dellorganizzatore e leventolesivo. Anche in tal caso il fatto del danneggiato o del terzo puo` produrre effettiliberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, ilnesso causale tra lattivita` pericolosa e levento e non gia` quando costituisce elementocon-corrente nella produzione del danno.

    5 Bevilacqua, Responsabilita` per infortuni derivanti da difetti di apprestamento o manuten-zione delle piste da sci, in Riv. dir. sport., 1983, p. 36 ss.; Giudiceandrea, La responsabilita`civile e penale del gestore degli impianti di risalita, in Riv. dir. sport., 1982, p. 301 ss.

    6 In argomento da ultimo si rinvia a Cass., 11 agosto 1997, n. 7459, in Danno e resp., 3,1998, p. 251 e ss., con nota di Montaguti e a Cass. 27 ottobre 2003 n. 16090, in Contratti,2004, 4, p. 371 ss., con nota di Clilia. Per cio` che concerne i principi che la giurispru-denza richiama nei casi di danni occorso agli allievi durante lesercizio dellattivita`sportiva nelle strutture scolastiche, si rinvia a Trib. Latina, 17 marzo 1994, cit., con notadi L. Fontana. LA. osserva come, in sintesi, i giudici di merito si siano appellati non soloalle regole tecniche specifiche della peculiare disciplina sportiva- nella specie il calcetto-

    nel caso di sport quali lalpinismo, la caccia, la boxe, lautomobili-smo, anche se di volta in volta si pone il quesito se il pericolo vadavalutato nei confronti solo dei terzi, in quanto varrebbe per losportivo la assunzione del rischio. Particolarmente controversa e`lapplicazione allo sport dello sci della responsabilita` della circola-zione di autoveicoli (2054 c.c.), in quanto non e` pacifico se sesiano equiparabili gli sci a dei veicoli e la pista da sci ad unastrada5.

    Qualora si tenga conto inoltre della diffusione della praticadello sport in genere, come occasione di svago, nella societa`, qualeattivita` fondamentale allo sviluppo delluomo ed essenziale allosvolgimento della sua personalita`, vien da se che per i dannioccorsi agli allievi nella pratica sportiva dovrebbero rispondere oralistruttore, ora i genitori esercenti la potesta` ex art. 2048 c.c6.

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    ma, altres`, alle ordinarie cautele e precauzioni. Se ne ricava che la regola di responsabi-lita` da applicare e` quella dellart. 2043 c.c., e la colpa si fonda sul binomio regoletecniche-comune prudenza, ogniqualvolta lallievo procuri danni a se e non a terzi,escludendosi, quindi, in capo agli insegnanti, la piu` gravosa responsabilita` di cui allart.2048 c.c. V. anche Manera, Brevi note sulla responsabilita` del maestro di sci per i dannioccorsi allallievo durante lesercitazione, nota a Trib. Vercelli 11 novembre 1996, in Nuovodir., 1997, p. 207 ss.; Patti, Insegnamento dello sport e responsabilita` civile, in Resp. civ. prev.,1992, p. 509 ss.; Dassi, Rischio sportivo e responsabilita` dellistruttore e del circolo sportivo peril fatto del minore, in Resp. civ., 1989, p. 1206 ss.; Vidiri, Danno al lupetto e responsabilita`dellassociazionescout, nota a Trib. Roma 2 ottobre 1997, in Danno e resp., 1998, p. 182 ss.

    7 Marani-Toro, La responsabilita` degli atleti, in Riv. dir. sport., 1985, p. 38.

    2. Primi risultati dellindagine: il problematico rapportotra rischio e colpa nella responsabilita` sportiva

    Sotto altro profilo, e prima ancora di stabilire a quale delle normedettate in tema di illecito extracontrattuale i fatti sportivi dannosipossano ricondursi, ce` da rilevare la complessita` delle riflessioniintorno alla responsabilita` sportiva, che involgono i principi fonda-mentali di tutto il sistema della responsabilita` sia civile che penale,primo fra tutti il principio di colpevolezza.

    Ad essi si ricorre allorquando si richiama lassunzione delrischio, nonche` allorquando si tratta di stabilire la configurabilita` diuna colpa come criterio di imputabilita` diversa da quella comunecivilistica, (senza contare che il concetto e` mutato dal dirittopenale e quindi a rigore tratterebbesi di una colpa penale), unacolpa per cos` dire sportiva, caratterizzata da una accentuazionedel canone della perizia per la richiesta osservanza delle regole delgioco oltre a quelle civilistiche7.

    Probabilmente, come anticipato, e` proprio sui rapporti tra isuddetti principi e tra la colpa e il rischio che occorre riflettere aifini della ricostruzione dellambito di operativita` della responsabi-lita` sportiva, laddove sembra che oggi, piu` che in passato, dottrinae giurisprudenza continuino ad interrogarsi su questo specificoaspetto, e anche se non con molta consapevolezza, pare che

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    8 Ferrari, Rischio sportivo e responsabilita` sciistica, nota a Cass. civ., 27 ottobre 2005, n.20908, in Resp. civ. prev., p. 633 ss., in part. p.641. In dottrina, si rinvia a Giampetraglia,Riflessioni in tema di responsabilita` sportiva, Napoli, 2000, p. 103 ss. LA. commenta lapronuncia della Suprema Corte, (Cass. pen. 21.02.2000,in Foro it. 2000, II, p. 320),sottolineando come i Giudici in realta` abbiano spostato in subordine laccertamentorelativo alla riconducibilita` della condotta fallosa al rischio consentito, privilegiandoinvece il profilo che attiene allapprezzamento dellinvolontarieta` o volontarieta` dellacondotta. In tal guisa si e` giunti alla conclusione che il fallo e` involontario e quindi nonpunibile nellordinamento statale se commesso per la foga agonistica e lansia delrisultato, mentre e` volontario e quindi doloso o colposo se mancano le suddettecircostanze e comunque il fallo e` commesso in connessione immediata con lazione digioco, se non addirittura avulso d estraneo alle finalita` agonistiche vere e proprie.

    9 Alpa, La responsabilita` civile in generale e nellattivita` sportiva, in op. cit., p. 487 ss.;Frattarolo, La responsabilita` civile per le attivita` sportive, Milano, 1984, p. 36 e p. 37; Frau,La responsabilita` civile sportiva, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di Cendon,Torino, 1998, p. 305 ss.; Frascaroli, (voce) Sport, in Enc. dir., XLIII, 1990, p. 513 ss. ;Scialoja, (voce) Responsabilita` sportiva, in op. cit., p. 410 ss.

    10 De Marzo, Accettazione del rischio e responsabilita` sportiva, in Riv. dir. sport., 1992, p. 8ss.; Id., Responsabilita` dellorganizzatore e rischio sportivo, nota a Cass. 20 febbraio 1997, n.

    attualmente si assista ad una tendenza volta a privilegiare lareadella colpevolezza sul rischio, sia attraendo questultimo nellacolpa, sia privilegiando comunque laccertamento della volonta-rieta` del fatto lesivo8.

    3. Il rischio consentito e la colpa: gli incerti confini

    a) il rischio

    Alla tesi, generalmente accolta in dottrina9, secondo la qualelordinamento statale avrebbe compiuto una valutazione positivain termini di utilita` sociale dellattivita` sportiva, senza, tuttavia,escludere che lappartenenza dello Sport allo Stato comporti,comunque, la soggezione dellordinamento sportivo ai principifondamentali della Costituzione, si ricollega la nota teoria dellac-cettazione del rischio10, sviluppata da un lato per scriminare lo

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    1564, in Danno e resp., 1997, p. 55; Frau, Rischio sportivo e responsabilita` degli organizzatori,in Resp. Civ., 1997, p. 699; Busnelli-Ponzanelli, Rischio sportivo e responsabilita` civile, inResp. civ. 1984, p. 283. Da ultimo in una prospettiva comparatisctica, v. Ferrari, Rischiosportivo e responsabilita` sciistica, op. cit., p. 635 ss.

    11 Albeggiani, voce Sport, in Enc. dir., XLIII, 1990, p. 550 ss.; Barbaroni, Criteri divalutazione della colpa nellattivita` sportiva cd violenta, in Giur. mer., 1987, p. 1252 ss.;Bologna, Attivita` sportiva e responsabilita` penale, in Riv. dir. sport, 1991, p. 243 ss.; Covassi,Lattivita` sportiva come causa di esclusione del reato, Padova, 1984; De Francesco, Laviolenza sportiva e i suoi limiti scriminanti, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 587; De Marzo,Accettazione del rischio e responsabilita` sportiva, op. cit., p. 8 ss.; Dipietropaolo, Note in temadi scriminante dellesercizio dellattivita` sportiva, in Cass. pen., 2001, p. 508 ss.; Fontana, Brevinote sullimpunibilita` del pugile, in Giust. pen., 1997, II, p. 183; Proto, La rilevanza penalisticadella violenza nello sport, Palermo, 1987; Rampioni, voce Delitto sportivo, in Enc. giur.Treccani, 1988, X; Rampioni, Sul cd delitto sportivo: limiti di applicazione, in Riv. it., 1975, p.60 ss.; Traversi., Diritto penale dello sport, Milano, 2001; Vassalli, Agonismo sportivo e normepenali, in Scritti giur., vol. I, tomo I, Milano, 1997, p. 61 ss.

    12 Ponzanelli, Le clausole di esonero dalla responsabilita`, Milano, 1974, p. 227. In sensocritico v. De Marzo, Accettazione del rischio e responsabilita` sportiva, op. cit., p. 18. LA.osserva che solo i soggetti che abbiano raggiunto la maggiore eta` potranno validamente

    sport (perfezionandosi cos` una fattispecie giustificativa com-plessa della quale farebbe parte anche la valutazione utilitaristicadello Stato di cui sopra), e dellaltro, e nei fatti, per ridurrelambito di rilevanza dellelemento soggettivo colpevolezza, nellavalutazione di fatti idonei a fondare la responsabilita` aquiliana.

    Stando alla nota teoria di cui si tratta, tra gli sportivi praticantiuna medesima disciplina intercorrerebbe un accordo tacito diassunzione del rischio normale, accordo qualificato accettazionedel rischio.

    La ricostruzione del fondamento e della natura del cosiddettorischio consentito risulta problematica sia dal punto di vista dellateoria generale del reato che da quello della responsabilita` extra-contrattuale. Inoltre, e sempre con riguardo alla natura dellaclausola, si discute se essa debba operare piu` nellarea delle scrimi-nanti11, seppure, come si vedra`, atipiche, ovvero piu` nellorbitadella colpevolezza.

    Da un punto di vista privatistico, controversa12 risulta la ricon-

  • 18 RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA` SPORTIVA

    stipulare il patto di esonero.In tal modo si pone sul tappeto anche la questione dellaresponsabilita` dei minori e della tutela dei minoro che siano vittime di fatti sportividannosi. Infatti, nellun caso come nellaltro sara` importante apprezzare il grado dimaturita` dellatleta per verificare la sua capacita` di valutare il rischio insito nella praticadella specifica disciplina sportiva.

    13 Busnelli-Ponzanelli, Rischio sportivo e responsabilita` civile, op. cit., p. 283 ss.14 Sul punto, v. De Marzo, Accettazione del rischio e responsabilita` sportiva, op. cit., p. 14

    ss. LA. in realta` affronta la questione esaminando i diversi profili di rilevanza dellaccet-tazione del rischio, e ponendo in evidenza come nei fatti sia stata la giurisprudenza a faredel rischio consentito ora un meccanismo esonerativo rispetto alle regole gravosedellonere probatorio di cui allart. 2050 c.c., ora, invece un criterio attenuato divalutazione della colposita` della condotta.

    ducibilita` di questo accordo alla categoria delle clausole di esonerodella responsabilita`, considerato che laccettazione del rischio sa-rebbe caratterizzata da una situazione di parita` negoziale man-cante nella clausola di esonero.

    In altre parole, non potrebbe qualificarsi suddetta accettazionecome clausola di esonero in senso stretto, perche diversa sarebbeliniziativa negoziale: nel primo caso spetterebbe alleventuale dan-neggiato, nella clausola, invece, al potenziale danneggiante. Nel-lesercizio dellattivita` sportiva, insomma, la volonta` del soggettodanneggiato, partecipe spontaneo della competizione sportiva, siincrocerebbe con quella degli altri partecipantiper cui fuorvianterisulterebbe considerare la assunzione del rischio come clausola diirresponsabilita` da parte del danneggiato.

    A parte questi problemi e quelli posti da quanti13 ritengonoparadossale la possibilita` di un accordo tacito tra soggetti (chenemmeno si conoscerebbero), circa uneventualita` che potrebbenon verificarsi (la responsabilita`), superate queste note attinentialla modalita` di attuazione di quello che comunque funzionerebbecome meccanismo esonerativo, piu` importante e` notare che peruna parte della dottrina14 tale accordo escluderebbe loperativita`delle regole civilistiche di responsabilita` presunta, salvo solo ilprincipio ex art. 2043 c.c.

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    15 Ex multis, Altavilla, voce Consenso dellavente diritto, in Nov. dig. it., V, Torino, 1960,p. 115 ss.; Marini , voce Consenso dellavente diritto, in Nov. dig. it., App., Torino, 1980, p.402 ss.; Pedrazzi, voce Consenso dellavente diritto, in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 1988,p. 140 ss.

    16 Si nota in dottrina, De Marzo, Accettazione del rischio e responsabilita` sportiva, op. cit. p19, come oltre e piu` che la volonta` dellatleta, importi a monte la valutazione dellordina-mento, in ordine a quelle attivita` che se non fossero autorizzate in base al diritto,sarebbero comunque illecite,a prescindere da ogni privata pattuizione. Va anche rilevatocome il problema si ponga soprattutto in ordine agli sport violenti. In argomento, v.Marini, voce, Violenza sportiva, in Noviss. dig., XX, 1975, p. 982 ss.; De Francesco, Laviolenza sportiva e i suoi limiti scriminanti, in Riv. it. proc. pen., 1983, p. 591; Vidiri, Illecitopenale e lesioni cagionate in competizioni sportive, in Giust. pen., 1993, II, p. 280 ss. il profilodella violenza sportiva e` frequentemente analizzato sotto il profilo della responsabilita`penale. Sul punto e` doveroso ricordare come non manchino in dottrina posizioni volte ariconoscere una certa autonomia della responsabilita` civile sportiva rispetto a quellapenale, e a rifiutare una lettura unitaria delle deu figure, in generale, e per cio` cheriguarda quindi i fatti illeciti sportivi. Sul punto, v. Zeno Zencovich, La responsabilita`civile da reato, Padova, 1989, p. 56.

    Tuttavia, ce` da rilevare come il rischio consentito necessaria-mente trovi un limite, a prescindere dal fondamento che si vogliariconoscere alla relativa accettazione del pericolo di eventi lesivi,riconducibile al generale principio ex art. 5 c.c.15, di fronte al qualeillegittime sembrano apparire tutte quelle clausole concernentiilleciti che comportassero danni permanenti allintegrita` fisica delsoggetto. Il superamento di detto limite viene ad essere rappresen-tato dalla valutazione di utilita` sociale compiuta dallordinamentoin ordine allo sport, pur riconoscendosi il principio della indisponi-bilita` della vita quale limite alle private pattuizioni.

    Ecco perche, almeno nei casi di sport violenti, a violenzacosiddetta necessaria, verrebbe a configurarsi una deroga16 al prin-cipio di cui sopra, poiche: liniziativa di svolgere una determinataattivita` sportiva poi rivelatasi fonte di conseguenze dannose e`stata presa proprio dal potenziale danneggiato, il quale si fa cos`inevitabilmente carico dei rischi che necessariamente derivanodalla pratica di determinate attivita`.

    No puo` trascurarsi, ma di cio` appresso, il fatto che il giudizio

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    17 De Marzo, Accettazione del rischio e responsabilita` sportiva, op. cit. p 19.

    sulla responsabilita` civile deve dunque tener conto delle specifichecaratteristiche dei regolamenti che concernono la disciplina prati-cata, la cui violazione potra` costituire significativo indizio di uncomportamento imprudente.

    Si suole sostenere che un atleta che decida consapevolmentelinizio di una attivita` sportiva, assume su di se` il cosiddetto rischiosportivo, inteso come accettazione delle conseguenze lesive ricon-ducibili allalea normale connaturata allattivita` praticata. Ma oc-corre chiedersi su quali basi giuridiche, poggia laccettazione delrischio sportivo, dal momento che la suddetta teoria del tacitoaccordo tra i vari partecipanti, ad oggetto laccettazione di unrischio normale e prevedibile secondo le caratteristiche intrinsechedi quella tale attivita` sportiva, sembra incontrare limiti invalicabilinei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

    Il rischio posto a carico del partecipante non e` giustificato daun atto, per cos` dire, abdicativo del giocatore: egli non rendelecito con il suo consenso cio` che altrimenti sarebbe antigiuridico.E` la oggettiva liceita` della condotta che la conforma allordina-mento, e tale liceita` si verifica quando la condotta rientra nellaleanormale della disciplina, e vi rientra perche a monte vi e` ungiudizio favorevole da parte dellordinamento statale17.

    a.1) limiti alloperativita` della figura del rischio consentito

    Connesso a questo che appare un problema di limiti allaoperativita` della teoria del rischio, potrebbe essere uno di genera-lizzazione della suddetta teoria. Vi sarebbe infatti la tendenza adun uso indiscriminato della teoria dellelezione del rischio e questosembrerebbe tanto piu` significativo alla luce della prefata questionesulla ineliminabilita` di un certo pericolo nelle umane cose.

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    18 Trib. Monza, 23 giugno 1981, in Riv. dir. sport., p. 349 ss.19 Cass. pen., 20 aprile, 1983, in Riv. it. med. leg., 1984, p. 480. In dottrina, v. Introna, Il

    problema della responsabilita` del medico nel giudizio di idoneita` alla pratica sportiva agonistica,in Riv. dir. sport., 1993, p. 3 ss.

    Per esempio avuto riguardo ad un caso in cui un giocatoreaveva riportato lesioni in una partita, seppur non regolarmenteautorizzata dalla F. I. G. C., ed aveva citato per i danni il suosodalizio, la giurisprudenza18 ha prospettato, anche se in via ipote-tica di interpretazione delle allegazioni della parte attrice, la possi-bilita` che il preesistente rapporto contrattuale tra il giocatore ed ilsodalizio, venisse posto a fondamento della non addossabilita` alcalciatore di una qualsiasi responsabilita` per la partecipazione aduna partita non regolamentare, nel senso che: il Saini (attore)sapendo che la partita non era stata debitamente autorizzata avevaaccettato il rischio a cio` conseguente decidendo di parteciparviregolarmente. Qui il concetto di rischio si appalesa generico, nonsembra la giurisprudenza si riferisca al rischio sportivo in sensostretto, ma solo un rischio generico di partecipare ad una gara nonregolamentare.

    Ancora piu` generico il concetto di elezione del rischio nellagiurisprudenza della Suprema Corte a tenore della quale19, nellavalutazione dellefficienza causale (ai fini del risarcimento deldanno alle parti civili), rispetto allevento letale, del comporta-mento del sanitario che abbia consentito la prosecuzione dellatti-vita` agonistica a soggetto cardiopatico, non assume rilevanza lacircostanza che la vittima avesse piena consapevolezza del rischioche tale prosecuzione comporta. In tale ipotesi, infatti, non dirischio sportivo sembra trattarsi ma di generico rischio di morireper cardiopatia anche per la pratica di uno sport. Chiaramente unproblema di limiti alla operativita` della nozione di rischio eletto, osemplicemente di rischio sportivo, non ha nulla a che fare con la

  • 22 RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA` SPORTIVA

    20 Particolarmente controverso e` il concetto di pericolosita` ex art. 2050 c.c., inrelazione alle attivita` sportive. I particolare si discute se debba applicarsi la notadistinzione tra pericolosita` dellattivita` in se e pericolosita` della singola condotta. Lapericolosita` dellattivita`, in se, sarebbe frutto di un giudizio ex ante e sarebbe pertanto undato obiettivo preesistente al singolo fatto lesivo, la pericolosita` della condotta, invece,atterrebbe al modo di essere della condotta del soggetto agente. In argomento si rimandaa De Marzo, Responsabilita` civile dellorganizzatore di competizioni sportive nei confronti deglispettatori: clausola generale di responsabilita` ex art. 2050 c.c., in Riv. dir. sport., 1982, p. 268ss. LA. rileva come due siano i criteri indicati per la qualificazione in termini dipericolosita` di una data attivita`. Luno per il quale e` pericolosa lattivita` connotata da unanotevole potenzialita` dannosa, valutata in relazione al criterio della normalita` media.Laltro che si ricollega alla gravita` ed entita` dei danni occorsi.

    21 Bondoni, Rischio e responsabilita` sui campi da sci, nota a App. Bologna 30 ottobre1983, in Riv. giur. scuola, 1983, p. 378 ss.

    22 Trib. Firenze, 9 dicembre 1954, in Frattarolo, Lo sport nella giurisprudenza, Padova,1979, p. 467 ss.

    rilevabilita` della responsabilita` civile tout court, che per il fattosuesposto esiste ed e` del medico.

    Tuttavia, il discorso dei limiti della teoria del rischio consen-tito, va analizzato non solo dal punto di vista delle possibiliindebite generalizzazioni volte a ravvisare un rischio sportivoanche laddove si tratti di una responsabilita` comune e non spor-tiva, ma anche dal punto di vista dellestensione del concetto dipericolo20. Infatti, anche con riguardo a settori non propriamentesportivi, la dottrina21 ha rilevato come levoluzione del mondomoderno, dato della realta` che il giudice non puo` ignorare, haaumentato il rischio, e bisogna convenire che sussista come ineli-minabile una zona di rischio accettata in tutte le attivita`.

    A dire il vero, questo aspetto, che e` un po lessenza anche delgiudizio di colpevolezza, laddove come noto la diligenza del bonuspater familias risponde ad un criterio medio di comportamentostoricamente variabile e relativo, veniva colto gia` tempo addietrodalla giurisprudenza di merito, la quale a proposito delle attivita`sportive piu` pericolose, come lautomobilismo, rilevava22 lesistenza

  • LA RESPONSABILITA` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA 23

    23 Sulla graduazione del rischio eletto in relazione ai vari tipi di attivita` e di disciplinesportive, v. Frau, La responsabilita` civile nella giurisprudenza. Profili generali., op. cit., p. 1036ss.

    24 Esse ineriscono alla categoria dellantigiuridicita` che secondo la concezione tripar-tita si colloca come elemento autonomo, al centro tra la tipicita` e la colpevolezza. E`evidente che per antigiuridicita` si intende un giudizio di valore su una fattispecie inrelazione ad un intero ordinamento giuridico; a prima vista potrebbe apparire una sortadi duplicazione inutile, in quanto se il fatto corrisponde in tutti gli elementi a quellovietato da una norma la sua contrarieta` allordinamento sembrerebbe essere in re ipsa; e`pero` necessario, per la piena comprensione della categoria dellantigiuridicita`, rifletteresul fatto che in ogni ordinamento esistono settori di materie piu` o meno separati tra loro,diritto penale, civile, amministrativo, e che sono essi stessi sottosistemi con proprielogiche; ora che un episodio di vita sia conforme ad un illecito civile, penale oamministrativo rappresenta solo un primo sintomo di contrarieta` a quellordinamento.Successivamente e` pero` necessario stabilire che non esista unaltra norma, relativa anchead altro settore, che sia in contrasto con il divieto. si dovra` tener conto del fatto che ilparametro che esclude lantigiuridicita` va ricercato non solo nel campo del diritto penale,ma nellintero rdinamento giuridico. Oltre alle norme penali va infatti esaminata larelazione di queste ultime con altre norme dellordinamento: se una legge di dirittoamministrativo consente una determinata azione posta in essere con determinate moda-lita`, non ha senso che per il diritto penale lo stesso identico comportamento, pur in lineadi massima aderente alla fattispecie tipica di un qualche delitto, sia sanzionato. Lanalisisulle cause di giustificazione concerne quindi lintero ordinamento giuridico, non soloquello penale. In sostanza, il giudizio di verifica dellantigiuridicita` di un fatto si risolvenella verifica che il fatto tipico non sia coperto da nessuna causa di giustificazione. Vasegnalato ancora che le cause di giustificazione operano anche se non conosciutedallagente, dal momento che lantigiuridicita` ha natura oggettiva, costituendo un auto-nomo requisito del reato. Le scriminanti vanno infine distinte dalle cause di esclusionedella colpevolezza (o scusanti) , che non tolgono lantigiuridicita` del fatto, ma fannovenir meno solamente la possibilita` di muovere un rimprovero al suo autore. V.Cavaliere, Lerrore sulle scriminanti nella teoria dellillecito penale. Contributo ad una sistema-tica teleologica, Napoli, 2000; Concas, voce Scriminanti, in Noviss. dig. it., XVI, Torino,1969, p. 793; De Vero, Le scriminanti putative. Profili problematici e fondamento delladisciplina, in Riv. dir. proc. pen., 1998, p. 803; Dolce, Lineamenti di una teoria generale delle

    di un quantum di rischio23 ineliminabile, a meno che non si volesseimpedire lo stesso svolgimento delle competizioni.

    Per quanto concerne il fondamento giuridico del rischio con-sentito, va rilevato come la giurisprudenza si sia richiamata di voltain volta per giustificare la non punibilita` dei fatti lesivi occorsidurante lesercizio dello sport alle scriminanti24.

  • 24 RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA` SPORTIVA

    scusanti nel diritto penale, Milano, 1957; Faranda, Leccesso colposo. Errore di giudizio ederrori modali nellart. 55 c.p., Milano, 1954; S. Fiore, Cause di giustificazione e fatti colposi,Padova, 1996; Fiandaca-Musco, Manuale di diritto penale, Parte generale, Bologna, 1999;Gallo-Severino, voce Antigiuridicita`, in Enc. giur. Treccani, II, 1988; M. Gallo, Eccessocolposo e previsione dellevento, in Giur. it., 1950, II, p. 59 ss.; Marinucci, voce Antigiuridicita`,in Dig. disc. pen., I, 1987, p. 183 ss.; Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti e causedi non punibilita` in senso stretto, in Riv. it. dir. proc. pen, 1990, p. 55; Siracusano, voceEccesso colposo, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, p. 180 ss.; Schiaffo, Riflessioni criticheintorno ad un dogma: lantigiuridicita` generica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1075; Id., Lesituazioni quasi scriminanti nella sistematica teleologica del reato, Napoli, 1998; Spagnolo, Glielementi soggettivi nella struttura delle scriminanti, Napoli, 1979; Vigano`, Stato di necessita` econflitti di doveri. Contributi alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano,2000.

    25 I fondamenti giuridici della legislazione in materia di tutela sanitaria delle attivita`sportive sono individuabili in numerosi articoli della Costituzione. Lart. 2 della Costitu-zione riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo sia come singolo sia nellefunzioni sociali ove si svolge la sua personalita`. Lo sport, inteso come spazio esistenzialenel quale la personalita` delluomo trova espressione in forme diversificate e con dimen-sioni crescenti, si profila quale terreno naturale di esercizio del potere-dovere di attiva-zione da parte dello Stato in difesa dei diritti considerati inviolabili e principalmente diquelli, personalissimi e di norma non disponibili, di cui allarticolo citato. L art.4, a suavolta, riconosce il diritto di ogni cittadino al lavoro e vincola lo stato alla promozionedelle condizioni che lo rendano effettivo, stabilendo altres` che ogni cittadino ha il doveredi svolgere, secondo le proprie possibilita` e la propria scelta, un attivita` o una funzioneche concorra al progresso materiale o spirituale della societa`. Le attivita` sportive, e inparticolare quelle svolte a livello professionistico, rientrano tra quelle lavorative e, nelleloro migliori espressioni, possono annoverarsi tra i campi di estrinsecazione creativadelluomo che concorrono al progresso materiale o spirituale della societa`. In particolare,

    In particolare, si e` richiamata la scriminante atipica, che pero`nei casi di responsabilita` penale si scontra con il limite del princi-pio di legalita`.

    Quindi si e` inquadrato lesercizio dello sport nel consensodellavente diritto, anche se tale ricostruzione sin e` prestata allacritica di non poter giustificare i fatti lesivi svolti fuori dallecompetizioni ufficiali e quindi autorizzate.

    Infine, a lungo accreditata e` stata la scelta di ricondurre lascriminante del rischio consentito allesercizio del diritto, a seguitoanche della lettura costituzionalmente orientata delle attivita` spor-tive, operata in riferimento agli artt. 2, 18 e 32 Cost25. Si tratta di

  • LA RESPONSABILITA` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA 25

    ancora, la garanzia costituzionale trova valorizzazione e rafforzamento nellart. 32, chetraccia finalita` e limiti dellazione in difesa della vita e dellintegrita` psico-fisica considerateunitariamente come bene-salute. Il 1 co. dellart. 32, infatti, garantisce la tutela della salutecome fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettivita`. Il 2 co., diconverso, precisa che nessuno puo` essere obbligato a un determinato trattamentosanitario se non per disposizioni legislative e che la legge non puo` in nessun caso violarei limiti imposti dal rispetto della persona umana. I limiti previsti dalla disposizione soprariportata sono infine ribaditi nellultimo co.dellart.14, a norma del quale gli accertamentie le ispezioni per motivi di sanita` e di incolumita` pubblica o ai fini economici e fiscali sonoregolati da leggi speciali A livello normativo si riconosce, inoltre, che leserciziodellattivita` sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva sia in formaprofessionistica o dilettantistica, e` libero (art.1 della Legge 23 marzo 1981, n. 91).

    26 Nei termini giuridici di liceita`, lesercizio dellattivita` sportiva incontra limiti precisida un lato nel divieto generale del neminem laedere, per il quale e` antigiuridico qualsiasiatto lesivo della vita e dellintegrita` fisica, e dallaltro nel divieto relativo agli atti didisposizione della propria vita (articoli 579 e 580 c.p., che puniscono lomicidio delconsenziente e listigazione o laiuto al suicidio) o dellintegrita` fisica (art. 5 cc). Lasostanziale liceita` dellesercizio delle attivita` e`, pertanto, subordinata a un limite sogget-tivo e ad altri limiti oggettivi. Il limite soggettivo e` costituito dalla prestazione delconsenso dellavente diritto (lo sportivo o chi legalmente lo rappresenta, come nelminore di anni 18), secondo il principio di liberta` che informa lesercizio delle attivita`sportive. I limiti oggettivi sono rappresentati dalla idoneita` psico-fisica degli atleti qualecondizione per laccesso alle attivita` sportive organizzate o per il proseguimento dellarelativa pratica, nonche dallosservanza delle regole di condotta specificamente elaborateallo scopo di prevenire e di evitare la verificazione di eventi di danno o di pericolo(regolamenti sportivi), la cui violazione costituisce colpa specifica (cosiddetta colpasportiva). Gli esordi della Legislazione in materia nel nostro Paese devono farsi risalirealla Legge 28 dicembre 1950, n. 1055, recante norme di tutela sanitaria delle attivita`sportive. La tutela sanitaria in questione inizialmente affidata alla Federazione MedicoSportiva Italiana si esercitava nei confronti degli sportivi professionisti e dei cosiddettidilettanti con retribuzione abituale nonche dei praticanti attivita` sportive considerateimpegnative o pericolose (pugilato, atletica pesante, gare ciclistiche particolarmentegravose, sport motoristici e sport subacquei), imponendo a tutti costoro lobbligo disottoporsi ad accertamenti medici di idoneita` con periodicita` annuale quale condizioneindispensabile per laccesso alla pratica dello sport. L ulteriore evoluzione legislativa e`segnata dallapprovazione della Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante Norme in materiadi rapporti tra societa` e sportivi professionisti e dalla serie di DM relativi alla tutelasanitaria delle diverse categorie di atleti, emanati dal Ministro della Sanita` in abbastanza

    un orientamento che sebbene sposato a lungo, tuttavia ha incon-trato il limite dellart. 5 c.c. e dellinviolabilita` e indisponibilita` deldiritto ala vita e allintegrita` fisica26.

  • 26 RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA` SPORTIVA

    rapida successione a colmare la lacuna aperta sul terreno della disciplina dellaccesso allapratica sportiva.

    27 Le regole interpretative che conducono alla responsabilita` oggettiva involgono ungiudizio di opportunita`, che ha ad oggetto lutilita` sociale del comportamento deldanneggiato e lutilita` sociale delle attivita` dimpresa. Nella responsabilita` oggettiva icriteri di imputazione servono ad accertare il soggetto su cui debba cadere la responsabi-lita` e di conseguenza colui su cui ricadra` il peso del risarcimento, indipendentemente dalfatto che lui sia anche autore materiale del fatto lesivo, e non sara` sufficiente un adeguatosistema sociale di prevenzione, non bastera` un alto investimento in prevenzione perevitare limputazione salvo manchi completamente il nesso eziologico (ma su questodopo). Insomma la responsabilita` oggettiva puo` a che essere utile alle vittime del dannoperche potrebbe far ricadere il peso del risarcimento su un soggetto economicamente ingrado di sopportare il peso. Come e` noto il principio nessuna responsabilita` senzacolpa era generalmente accettato nella cultura giuridica del secolo scorso: le regole cheattuavano un principio diverso o venivano camuffate a mezzo finzioni e ricondotte allacolpa, oppure venivano considerate come vecchi ruderi pericolanti di un diritto primi-tivo. Ma i nuovi orientamenti hanno permesso una nuova visione che ha lasciato a coluiche subiva il danno una possibilita` in piu` di rifarsi del danneggiamento subito. Eppureoggi paia emergano nuove tendenze e nuove motivazioni che sembrano propendere adun ritorno allidea di ancorare limputazione a soli elementi non oggettivi e specificata-mente legati al criterio principe della responsabilita` civile: la colpa. Da alcuni dettati

    Pertanto, in tal guisa si e` poi propeso per la tesi della scrimi-nante atipica, secondo cui il rischio consentito e` appunto unacausa di giustificazione non codificata.

    A ben guardare pero` quando in concreto si va a valutare lareaeffettiva di operativita` della scriminante, che dovrebbe portare adescludere in toto lantigiuridicita` dei fatti lesivi sportivi, ci si accorgeche la giurisprudenza non si esime dal giudizio di colpevolezza,camuffando questa esigenza sotto le spoglie della ricerca del limitedi operativita` del rischio che e` quello della normalita` dellalea edusando per rinvenire il limite della detta normalita` la condottalecita secondo le regole del gioco.

    b) La colpa

    Tra i principali punti di discussione in tema di responsabilita`sportiva, oltre allaspetto dellambito di rilevanza della colpa27 ed

  • LA RESPONSABILITA` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA 27

    giurisprudenziali il problema sembra porsi, ma e` solo forse un eccesso di zelo dellagiurisprudenza3 Il fondamento della responsabilita` civile non puo` non essere che luomo,lelemento reintegrativo essere al di sopra quello repressivo che pure conserva innegabiliaspetti di carattere preventivo. Non fa eccezione a questo dunque, nemmeno le disposi-zioni dellarticolo 2043 c.c., istituto certamente posto al centro di un certo dibattito cometutti gli istituti della responsabilita` civile e come tutti messo in discussione negli annisettanta ed ottanta.

    28 Majorca, voce Colpa civile, (teoria gen.) in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 169 ss.29 Invero anche allinterno della stessa sistematica della responsabilita` civile, si e` soliti

    discutere sui diversi ambiti di rilevanza della colpa e della prevedibilita` ed evitabilita` deldanno. V. Majello, Responsabilita` contrattuale e responsabilita` aquiliana, in Aa.Vv., Fonda-mento e funzione della responsabilita` civile, Napoli, 1975, p. 13.

    30 Cass. civ., 27 ottobre 2005, n. 20908, in Resp. civ. prev., 2006, 6, p. 233 ss.; Cass., 20gennaio 2005, n. 19743, in Resp. civ., 2005, p. 1034 e in Riv. pen., 2006, 6, p. 756 ss.; Cass.27 ottobre 2003, n. 16090, in Contratti, 4, p. 371, nota di Clilia. Numerose le pronunce dimerito ex multis Trib. Genova 3 maggio 1974, in Dir. prat. ass., 1974, p. 496; Trib.Bolzano 5 aprile 1975, in Resp. civ. prev., 1976, p. 455; Trib. Trento 14 marzo 1980, inRiv. giur. circ. trasporti, 1980, p. 995; Trib. Busto Arsizio 22 febbraio 1982, in Riv. dir.sport., 1982, p. 570 Trib. Napoli 19 maggio 1982, in Riv. dir. sport., 1983, p. 417; Trib.Chiavari 6 novembre 1982, in Riv. dir. sport., 1983, p. 558; Trib. Milano 14 gennaio 1985,in Foro it., 1985, II, p. 218; Trib. Milano 3 giugno 1985, in Foro pad., 1985, I, p. 375; Trib.Milano 21 marzo 1988, in Resp. civ., 1988, p. 766; Trib. Milano 3 aprile 1989, in Foro it.,1989, I, p. 2951; Trib. Genova 3 maggio 1989, in Riv. dir. sport., 1991, p. 79; Trib. AscoliPiceno 13 maggio 1989, in Riv.i dir. sport., 1989, p. 496; Trib. Rovereto 5 dicembre 1989,in Riv. dir. sport., 1990, p. 498; Trib. Firenze 15 dicembre 1989, in Arch. civ., 1990, p. 923;

    dei suoi rapporti con il rischio consentito, si pone anche lapreliminare discussione sui rapporti tra colpa civile e colpa penale.

    Infatti, posto che il codice civile non disciplina la colpa, mentrequesta e` regolata nel codice penale, anche se la dottrina maggiori-taria propende per unidentificazione delle due figure, non man-cano voci di dissenso28. E tale dibattito essenzialmente da contodella piu` generale discussione intorno ai rapporti ed alle differenzatra responsabilita` sportiva, responsabilita` civile e responsabilita`penale. Non a caso anche la teoria del rischio consentito richiamagli istituti delle cause di giustificazione ed il concetto di prevedibi-lita` che sono contemplati sia nel diritto penale che in quello civile,anche se invero piu` comuni al primo.

    Dallesame della dottrina29 e della giurisprudenza30, si evince

  • 28 RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA` SPORTIVA

    Trib. Napoli 27 giugno 1990, in Nuovo dir., 1991, p. 271; Trib. Verona 13 luglio, 1990, inResp. civ., 1992, p. 813.

    31 Sul punto, in senso critico si rinvia a De Marzo, Accettazione del rischio e responsabilita`sportiva, op. cit., p. 21 ss.

    32 In tal senso, Ferrari, Rischio sportivo e responsabilita` sciistica: spunti comparatistici daFrancia e Stati Uniti, nota a Cass. civ., 27 ottobre 2005, n. 20908, in Resp. civ. prev., p. 633ss. LA., p. 641, osserva che probabilmente laccertamento della responsabilita` ad operadei giudici solo apparentemente si fondi sullaccettazione del rischio, ma di fatto richiamiregole e principi della colpa.

    che la teoria del rischio consentito non risolve affatto la problema-tica della rilevanza della colpa nella responsabilita` sportiva. Gliinterpreti, da ultimo, rilevano, anzi, che quella del rischio consen-tito sembra solo una categoria descrittiva usata dalle Corti peroperare il giudizio di colpevolezza. Anche in dottrina, allorquandosi discute di responsabilita` sportiva, il profilo della colpevolezzanon e` mai accantonato, e quindi sembra che rischio e colpacomunque coesistano e non si escludano a vicenda.

    Una riprova della singolare interdipendenza tra il rischio e lacolpa viene da quanti hanno ricondotto31 laccettazione del rischioal concorso di colpa con il danneggiato. Secondo tale ricostru-zione e` chiaro, infatti, che il rischio viene attratto dallarea dellescriminanti nellorbita della colpevolezza.

    Cio` su cui sembra debba farsi chiarezza e` se una volta com-piuto laccertamento relativo alla riconducibilita` dellevento dan-noso allarea del rischio eletto, vi debba comunque essere lulte-riore accertamento della colpevolezza.

    Infatti, in una ricostruzione per dir cos` schematica si dovrebbeaffermare che laddove si accetti la teoria del rischio come causa digiustificazione, in applicazione della stessa, appurata la giustificabi-lita` dellevento il giudice non debba porsi un problema di verificadella colpevolezza32. Nei fatti non sempre accade cos`, poiche inconcreto quando si tratta di stabilire la normalita` del rischio, igiudici fanno applicazione dei criteri di accertamento propri della

  • LA RESPONSABILITA` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA 29

    colpa, quali la prevedibilita` e le regole tecniche, intese quali legesartis che integrano i canoni della colpa comune.

    Quindi non e` facile stabilire un distinguo netto tra colpa erischio.

    Per cui sembra che il rischio sia attratto nellarea della colpa, edi esso genericamente si possa parlare solo come sinonimo diliceita` di attivita` sportive che se non fossero tali, sarebbero inquanto dannose vietate, cioe` come sinonimi di valutazione a prioridi utilita` sociale dello sport, salvo a verificare in concreto la liceita`del singolo fatto tipico alla stregua della normalita` dellalea e delleregole del gioco, nellambito del giudizio di colpevolezza.

  • 1 Per una ricostruzione delle varie posizioni si rimanda a Frattarolo, La responsabilita`civile per le attivita` sportive, op. cit. p. 22 ss. Per una disamina delle varie posizioni dellagiurisprudenza, da ultimo, v. Frau, La responsabilita` civile sportiva nella giurisprudenza.Profili generali, op. cit., p. 1031 ss.

    2 Una zona retta da norme statali ed esclusivamente da esse (es: la disciplina dellacostruzione di impianti sportivi; leducazione fisica nelle scuole; la natura, lorganizza-

    3

    IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVENEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA`

    1 La rilevanza delle regole sportive

    Nelle diverse ricostruzioni proposte dalla dottrina in ordine allarilevanza giuridica del fenomeno sportivo dal punto di vista dellaconfigurabilita` di una responsabilita` civile nellevento sportivo, unospazio apposito1 della riflessione e` sempre dedicato alla questionedella natura giuridica delle regole del gioco e della loro rilevanza aifini del giudizio di responsabilita`.

    Anche su tale aspetto la dottrina e` parsa pero` divisa, laddove,da un lato, si e` affermata la natura di norme giuridiche delle regoletecniche, dallaltra se ne e` riconosciuta la fonte squisitamentetecnica e, percio`, irrilevante nellordinamento giuridico. Infatti, e`stata sostenuta la tesi secondo cui le norme regolamentari emanatenellesercizio della potesta` riconosciuta sarebbero norme di unente pubblico dello Stato e come tali fonti di diritto nello Stato2.

  • 32 RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA` SPORTIVA

    zione e le funzioni del C.O.N.I.; lassetto della previdenza nel settore sportivo 29 e, piu`recentemente, la disciplina del rapporto della prestazione tra atleta professionista eassociazioni sportive). Una seconda, disciplinata invece solo da norme degli ordinamentisportivi, senza alcuna interferenza statale (es: normazione sportiva tecnica; svolgimentodelle gare; arbitraggi; assegnazione dei punteggi; valutazione dei risultati delle gare).Unultima, definita intermedia, in cui le due normazioni vengono in contatto, talorasovrapponendosi in senso confliggente e da cui si originano conseguentemente lequestioni piu` interessanti (es: la rilevanza penale dei fatti considerati leciti dallordina-mento sportivo; la giustizia sportiva; laffiliazione o lespulsione di soggetti nella o dallaassociazione di atleti). la normazione, intesa nel senso di normazione propria degliordinamenti sportivi, e` cosa di cui anche la parte piu` provveduta e piu` tradizionalistadella scienza e della prassi giuridica si va oggi sempre piu` convincendo. Dal punto divista dellordinamento generale i conflitti hanno necessariamente una soluzione obbli-gata, e cioe` conforme al diritto statale. E` evidente che lo Stato, in quanto ordinamentosovrano, non puo` mai rinunciare a far valere la propria sovranita`. In realta` pero`, non e`raro che vengano rilevati casi di conflitto; il che presuppone che lordinamento statalenon venga poi applicato in maniera cos` elementare. Ipotesi di specie sarebbero quelle dinorme degli ordinamenti sportivi che contengono qualificazioni giuridiche di fattidivergenti dalle qualificazioni contenute in norme statali. Oppure di norme che conten-dono una medesima qualificazione dei fatti, le quali fanno derivare da essi differenticonseguenze giuridiche, nei due o ancora, di norme che, pur attribuendo le stessequalificazioni di medesimi fatti da cui derivano le stesse conseguenze giuridiche, stabili-scono poi misure giuridiche diverse per la tutela dei diritti. Non e` dunque correttoprospettare la questione in termini di conflitto, poiche lo Stato come ente sovrano,rimane, in ultima istanza, arbitro di decidere sulla linea di demarcazione tra le duenormazioni. Frascaroli, voce Sport (dir. pubb. e priv.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p.513 ss. LA., concordando con Quaranta, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamentogiuridico, in Riv. dir. sport., 1979, p. 29 ss., afferma la natura derivata dellordinamentospor-tivo da quello statale, ma ritiene anche che sia questultimo a conferire al primo ilcarattere della giuridicita`. V. anche Perlingieri, Il diritto civile nella legalita` costituzionale,Napoli, 1991 p. 131 ss. Lautore afferma che allo stesso fatto storico il diritto puo`attribuire una pluralita` di qualificazioni prendendolo in considerazione in piu` norme e adiversi fini. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici, op. cit., p. 10 ss.

    In verita`, e` agevole osservare che, sia che le norme sportivecostituiscano parte integrante dellordinamento statale, e come taliefficaci erga omnes, sia che esse integrino esclusivamente il corpusdellordinamento sportivo, e come tali vincolanti per i soli soggettia questo appartenenti, la questione di maggior rilievo e` stabilire selosservanza di dette regole si pone come condizione indispensa-bile (anche se, come si vedra`, non sufficiente) perche si possa

  • IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA` 33

    3 Sul punto, diffusamente, Frattoarlo, La responsabilita` civile per le attivita` sportive, op.cit., p. 19 ss.

    4 v. supra5 Basti pensare infatti, che per gli studiosi della materia, lo svolgimento della partico-

    lare causa ludica consisterebbe nellattuazione dellagonismo programmatico illimitato;esso richiederebbe in dotazione allo sport un complesso di regole per la comparabilita`dei risultati nello spazio e nel tempo, nonche un apparato di istituzioni e soggetti perlapplicazione di queste regole, attraverso strumenti di rilevazione dei risultati. Cosicche:

    escludere vicende di responsabilita` extracontrattuale in capo acoloro che sono tenuti allobbedienza delle norme stesse comesoggetti sportivi.

    Ed inoltre, si tratta di stabilire anche quali sono le normesportive la cui osservanza sarebbe necessaria ad impedire giudizi diresponsabilita`. Secondo un criterio teleologico, si dovrebbero sele-zionare le norme poste proprio per prevenire eventi dannosi.Pertanto, sia pure con qualche difformita` di veduta solo sul pianoterminologico, la dottrina3 sembrerebbe ritenere che non rilevanoai fini della responsabilita` civile i regolamenti attinenti allorganiz-zazione degli uffici o regolamenti organici, che pure da talunosarebbero qualificati regole del gioco in quanto funzionali al fineludico. Viceversa sarebbero rilevanti le norme tecniche, che disci-plinano la gara.

    In merito, si e` osservato4 che, pur sostenendosi la agiuridicita`dello sport come solo ordine tecnico, non potrebbe non ammet-tersi la giuridica rilevanza delle norme sportive. Cio` in quantolaspetto saliente del fenomeno sportivo e` laspetto tecnico, chetrova momento saliente di espressione nella gara, che a sua volta e`la pura forma tecnica ed agonistica del gioco; per questo la garaabbisognerebbe di regole stabilite in anticipo al fine di assicurarneregolarita` e validita`.

    Di qui ad estendere la rilevanza, di queste regole dalla singolagara ad unintera disciplina sportiva organizzata il passo e`, dunque,breve5.

  • 34 RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA` SPORTIVA

    questo complesso di istituti, regole, rapporti e posizioni soggettive viene a comporre, inogni specialita` sportiva, un sistema autonomo e sovrano di valutazioni normative, cioe`un ordinamento giuridico particolare che ha il suo ente esponenziale nella federazionesportiva. V. Marani-Toro, La responsabilita` degli atleti, in Riv. dir. sport., 1985; Furno, Notecritiche in tema di giochi, scommesse ed arbitraggi sportivi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, p.619 ss.

    6 V. Furno, Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi, in Riv. trim. dir.proc. civ., 1952, p. 619 ss.

    7 Luiso, La giustizia sportiva, Milano, 1975, p. 35.

    Con specifico riguardo, poi, alle regole tecniche, per una partedella dottrina6 nellambito di queste sarebbe necessaria unulterioredistinzione tra quelle (regole di gara) destinate a prescrivere lemodalita` di svolgimento della gara, da quelle (regole di condotta)volte a prevenire eventi dannosi con prescrizioni anche in ordinealle modalita` di impiego degli attrezzi usati, specie negli sportviolenti o pericolosi.

    A rigore, infatti regole tecniche sarebbero anche quelle cheservono a garantire la corretta esecuzione del gioco e che circo-scrivono la conoscenza del modo in cui si deve si deve giocare e latecnica di impiego dei mezzi atletici individuali applicati al gioco.Ma e` tuttavia vero che alcune di queste regole tecniche prescri-vono regole di condotta che, pur non essendo teleologicamentepreordinate ad evitare danni, potrebbero porsi a fondamento digiudizi di responsabilita`; ad es. nelle gare di velocita` di atleticaleggera i concorrenti devono mantenere ciascuno la propria corsia.

    Da questo punto di vista ogni regola che disciplina la garapotrebbe qualificarsi non solo tale, appunto, e cioe` regola di gara,in quanto necessaria al corretto svolgimento della stessa, ma ancheregola di condotta in quanto atta ad evitare che i concorrenti siintralcino, non solo cio` facendo a danno della regolarita` dellacompetizione, ma anche rischiando di travolgersi vicendevol-mente, arrecandosi danno.

    Di avviso opposto unaltra parte della dottrina7, per la quale

  • IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA` 35

    8 Cass. 23 aprile 1976, n. 1454, in Riv. dir. sport., 1977, p. 390.9 Propendono per la tesi dellirrilevanza della questione, Frattarolo, La responsabilita`

    civile per le attivita` sportive, op. cit., p. 26, e Marani Toro, La responsabilita` degli atleti, op.

    laspetto tecnico sarebbe tipico di qualsivoglia attivita`, per cui nonpotrebbe assolutamente confondersi la regola indicante al corri-dore automobilista come effettuare un cambio di marcia, conquella recante lobbligo di tenersi a distanza da chi sorpassa.Insomma le prime regole suggerirebbero come utile mia condottaal fine di ottenere un rendimento atletico ottimo, le secondestatuirebbero la liceita` e la doverosita` di una condotta.

    Tale argomentazione si fonda sullassunto secondo cui se,come poco sopra precisato, anche le regole tecniche, o di gara o digioco che dir si voglia, fossero capaci di ricollegarsi a giudizi diresponsabilita` civile, cio` comporterebbe la conseguenza parados-sale che la violazione di queste implicherebbe nello sport sola-mente il mancato raggiungimento del risultato sportivo desiderato,mentre nello stato sarebbe fonte di responsabilita` extracontrat-tuale o contrattuale.

    Purtuttavia la giurisprudenza in passato8 si e` trovata piu` omeno di fronte ad unipotesi del genere: durante una regata velica,la errata manovra degli attrezzi dellimbarcazione ad opera delcapitano aveva causato un incidente al marinaio; accertatosi ilnesso causale tra il fatto e il danno, il giudice ritenne la condottadel capitano pericolosa e contraria alle regole nautiche.

    Quanto osservato dimostra come piu` che sulla natura giuridicadelle norme sportive, la dottrina e la giurisprudenza si sianointerrogate sul meccanismo attraverso il quale linfrazione allaregola sportiva acquisti giuridica rilevanza nellordinamento statalefino a fondare un giudizio di responsabilita` extracontrattuale. Intale contesto e` chiaro che da un lato appare non di primariaimportanza stabilire se si versi in presenza di una violazione di unanorma giuridica statale o meno9, cos` come non conferente risulta

  • 36 RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA` SPORTIVA

    cit., p. 396. Per la tesi della natura di norme giuridiche v. Stipo, La responsabilita` civile perlesercizio dello sport, in op. cit., p. 35.

    10 La dottrina, De Marzo, Accettazione del rischio e responsabilita` sportiva, op. cit., p. 22,precisa che non si deve incorrere in erronee generalizzazioni, laddove il rinvio alle legesartis , e` quello che, alla luce della dottrina penalistica, (per tutti v. Mantovani, Dirittopenale, p. 333) consente di individuare il punto di equilibrio tra le esigenze di evitare ilpregiudizio inevitabilmente connesso allesercizio dellattivita` rischiosa e lesigenza diconsentire lo svolgimento dello stesso.

    11 La questione e` da sempre affrontata della dottrina, v. G. De Marzo, Accettazione delrischio e responsabilita` sportiva, op. cit., p. 22; Frau, La responsabilita` civile sportiva nellagiurisprudenza, op. cit., p 1035; Id., Il valore delle regole federali sportive nel giudizio diresponsabilita` civile, nota a Cass. 6 marzo 1998, n. 2486, in Resp. civ. prev., 1999, p. 1101ss.; Frattarolo, La responsabilita` civile per le attivita` sportive, op. cit., p. 24 ss.; Palmieri, Oltrelagonismo: competizioni sportive e responsabilita` civile, nota a Trib. Monza, 22 luglio 1997, inRiv. dir. sport., 1997, p. 764 ss. In giurisprudenza, v. Pret. Trento, 11 maggio 1996, in Riv.dir. sport. 1997, p. 277, con nota di G. De Marzo, Violazione delle regole del gioco eresponsabilita` dellatleta, p. 282 ss., e di Rosa, I calci nel gioco calcio, p 285 ss., nonche peruna rassegna di giurisprudenza a Frau, La responsabilita` civile sportiva nella giurisprudenza,op. cit., p. 1034 ss.

    appurare se la regola sportiva violata era una regola di gioco o unaregola di condotta. Piuttosto, cio` che importa e` che attraverso ilrinvio alle leges artis10 operato dalla regola generale della colpaqueste regole si prestano allapprezzamento del giudice e acqui-stano giuridica rilevanza.

    Ne discende che sara` nel caso concreto il giudice a valutare sela regola violata rileva o non rileva ai fini del giudizio di colpevo-lezza, nel senso che si dovra` stabilire se la regola, a prescinderedalla sua finalita` propria, contribuiva in concreto ad integrare quelparametro dellatleta medio che serve a fondare il giudizio dicolpevolezza.