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SERVIZIO STUDI PROGETTI DI LEGGE Riforma dell’ordinamento della Repubblica A.C. 4862 e abb.-A Documentazione per l’esame in Assemblea n. 580/6 XIV LEGISLATURA 9 settembre 2004 C AMERA DEI DEPUTATI

Riforma dell’ordinamento della Repubblica · l’ordinamento della Repubblica, nonché 3 articoli appartenenti ad altre leggi costituzionali. Le modifiche proposte incidono, in

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SERVIZIO STUDI

PROGETTI DI LEGGE

Riforma dell’ordinamento della Repubblica

A.C. 4862 e abb.-A

Documentazione per l’esame in Assemblea

n. 580/6

XIV LEGISLATURA

9 settembre 2004

CCAAMMEERRAA DDEEII DDEEPPUUTTAATT II

La documentazione predisposta in occasione dell’esame, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale A.C. 4862, recante Modificazioni di articoli della Parte II della Costituzione, e delle proposte di legge costituzionale abbinate, si articola nei seguenti volumi: dossier n. 580, contenente la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di

lettura, il testo a fronte tra la Costituzione vigente e le modifiche apportate dall’A.C. 4862, nonché la normativa di riferimento;

dossier n. 580/1, contenente i testi dei progetti di legge costituzionale; dossier n. 580/2, contenente i lavori parlamentari al Senato (parti I-XII), l’esame in

sede referente e consultiva alla Camera (parte XIII), nonché gli atti e i documenti dell’indagine conoscitiva e delle audizioni informali svolte dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera (parti XIV e XV);

dossier n. 580/3, contenente una selezione della recente dottrina in materia; dossier n. 580/4, contenente schede di comparazione su alcuni aspetti dei sistemi

costituzionali di cinque Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna);

dossier n. 580/5, contenente schede di approfondimento su alcuni aspetti del disegno di legge costituzionale A.C. 4862 (procedimento legislativo; adempimenti normativi; regime dei quorum; sistema elettorale), e una sintesi per temi delle audizioni tenute nel corso dell’indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione della Camera;

dossier n. 580/6, contenente le schede di lettura sul testo licenziato per l’Assemblea dalla I Commissione della Camera (A.C. 4862-A), il testo a fronte tra la Costituzione vigente e le modifiche apportate dall’A.C. 4862-A, la cronologia dell’iter in Commissione ed altra documentazione;

dossier n. 580/7 (Seconda edizione), contenente una scheda di lettura sul testo approvato dalla Camera in prima deliberazione, la cronologia dell’iter alla Camera e un testo a fronte.

DIPARTIMENTO ISTITUZIONI – SEZIONE AFFARI COSTITUZIONALI

Consiglieri:

Documentaristi:

Segreteria:

Mario GENTILE (3209) Annamaria Melania FEBONIO (4500) Luciano MECAROCCI (3819) Roberto CESELLI (3800) Adele MAGRO (3087) Luciana PIETROPAOLI (3855) Viola MONTUORI (9475)

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0555f.doc

I

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Premessa 3

Il Parlamento; composizione e formazione delle Camere 4 Camera dei deputati e Senato federale nel nuovo assetto

costituzionale 4 Composizione e formazione della Camera dei deputati 5 Composizione e formazione del Senato federale della Repubblica 7 L’elezione delle due Camere in sede di prima applicazione del

nuovo assetto costituzionale 14

Il procedimento legislativo 16 Le proposte di modifica del bicameralismo perfetto 16 Le leggi monocamerali 16 L’intervento del Governo presso il Senato federale 18 Le questioni di competenza 19 Le leggi bicamerali 20 Altre modifiche conseguenti al riparto di competenza tra le due

Camere 22

Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento 25 La denominazione del Primo ministro e i suoi poteri nel Governo 25 Designazione popolare e nomina del Primo ministro 25 I rapporti con il Parlamento 26

Gli strumenti di garanzia 33 L’elezione dei Presidenti delle Camere 34 Lo “statuto dell’opposizione” 35

Il Presidente della Repubblica 39 L’elezione del Presidente della Repubblica 39 La convocazione dell’Assemblea della Repubblica 41 La supplenza 41

II

Le funzioni del Presidente della Repubblica 42 La controfirma degli atti presidenziali 45 Il giuramento 47

Le regioni e le autonomie locali 48 Le modifiche al sistema delle potestà legislative e amministrative

delle Regioni 48 Raccordi e compensazioni tra i diversi poteri 56 Le autonomie speciali 60 Altre modifiche 65

La Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura 67 La composizione della Corte costituzionale 67 La composizione del Consiglio superiore della magistratura 69

La procedura di revisione costituzionale 71

Le disposizioni transitorie 73

DIAGRAMMI

La forma di governo e il rapporto tra organi costituzionali secondo la Costituzione vigente 78

La forma di governo e il rapporto tra organi costituzionali secondo il progetto di riforma (A.C. 4862-A) 79

La composizione del Consiglio superiore della magistratura secondo la Costituzione vigente (art. 104) 80

La composizione del Consiglio superiore della magistratura secondo il progetto di riforma (A.C. 4862-A, art. 31) 81

La composizione della Corte costituzionale secondo la costituzione vigente (art. 135) 82

La composizione della Corte costituzionale secondo il progetto di riforma (A.C. 4862-A, art. 41) 83

Il procedimento di esame delle leggi regionali in relazione alla questione dell’interesse nazionale secondo il progetto di riforma (A.C. 4862-A, art. 39) 84

TESTO A FRONTE

Avvertenza 87 Modifiche apportate dall’A.C. 4862 alla Parte II della Costituzione 88

III

Modifiche apportate dall’A.C. 4862-A ad altre leggi costituzionali 171 Ulteriori disposizioni recate dall’A.C. 4862-A 176

CRONOLOGIA

CAMERA DEI DEPUTATI – Modificazione di articoli della parte II della Costituzione (A.C. 4862 e abb.) 185 Esame in sede referente (prima deliberazione) 185 Indagine conoscitiva 187 Adozione del testo base 189 Indagine conoscitiva 189 Audizioni informali 190 Presentazione degli emendamenti 190 Esame del complesso degli emendamenti 190 Votazione degli emendamenti 193

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI) A.C. 4862 e abb.-A, (Governo), Modificazione di articoli della Parte

II della Costituzione 201

Schede di lettura

SCHEDE DI LETTURA

3

PREMESSA

Il disegno di legge costituzionale A.C. 4862-A (Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione), di iniziativa governativa, è stato approvato con modificazioni dal Senato, in prima deliberazione, il 25 marzo scorso (A.S. 2544) e licenziato per l’Assemblea dalla I Commissione (Affari Costituzionali) della Camera il successivo 26 luglio. Si tratta di un intervento di riforma di ampio respiro: composto da 43 articoli, esso sostituisce o modifica 43 degli 80 articoli che compongono la Parte II della Costituzione, concernente l’ordinamento della Repubblica, nonché 3 articoli appartenenti ad altre leggi costituzionali. Le modifiche proposte incidono, in misura più o meno profonda, su tutti i sei titoli nei quali si articola la Parte II della Costituzione (il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la magistratura; le Regioni e gli enti locali; le garanzie costituzionali).

Le schede di lettura che seguono illustrano il testo esaminato in sede referente dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, ponendo in evidenza le modificazioni apportate dalla Commissione al testo trasmesso dal Senato e procedendo, a fini di maggior chiarezza espositiva, secondo temi omogenei, piuttosto che seguendo la numerazione degli articoli.

SCHEDE DI LETTURA

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IL PARLAMENTO; COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLE CAMERE

Camera dei deputati e Senato federale nel nuovo assetto costituzionale

Per quanto siano profonde le modifiche che il disegno di legge costituzionale introduce nella composizione, nella formazione e nelle funzioni del Parlamento, esso conserva tuttavia come fondamentale la scelta per un sistema bicamerale, formato da due camere di eguale legittimazione, integrate nella partecipazione al procedimento legislativo e differenziate tra loro e rispetto agli altri organi costituzionali per funzioni e competenze. È la riaffermazione recata dall’articolo 1 del disegno di legge in esame, nel quale la riscrittura del primo comma dell’articolo 55 della Costituzione ripete la scelta bicamerale ed introduce in questa soltanto il nuovo nome del Senato, “Senato federale della Repubblica”. Questo costituisce l’organo costituzionale che connota la scelta federale del progetto in esame e l’organo nel quale si intende realizzare il raccordo tra le potestà legislative e normative delle autonomie e dello Stato e la partecipazione del sistema politico locale alle funzioni “alte” dell’ordinamento costituzionale.

Trova conferma e prosecuzione per questa via la scelta di un “federalismo delle competenze” già radicata nel nostro ordinamento costituzionale dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e derivata dalla lunga evoluzione interpretativa e politica che hanno trovato (o subìto) le disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione scritte nel testo del 1948. Anche – e non secondariamente – per il consenso e le “correzioni” che vi ha apportato la Corte costituzionale.

Per questo il testo in esame limita l’aggettivo “federale” all’organo che realizza e rappresenta questa innovazione nell’ordinamento e non lo estende a qualificare l’intero ordinamento. Scelta che, invece, in un primo tempo, si proponeva il progetto di legge dal quale, nella scorsa legislatura, ha avuto origine la legge costituzionale n. 3 del 2001. Nel testo in esame natura e funzioni ‘federali’ costituiscono la caratteristica e l’essenza degli organi e degli istituti specifici, ma non si estendono a connotare gli organi ed i rapporti dell’intero ordinamento.

Coerentemente, l’aggettivo federale si estende a ‘qualificare’ due principi ‘unificanti’ del nuovo assetto costituzionale: l’unità “federale” della Nazione che si assomma nel, ed è rappresentata dal

Presidente della Repubblica (art. 22, del progetto di legge, a modifica dell’articolo 87 della Costituzione); giudice anche, in ultima istanza, dell’interesse nazionale della Repubblica (art. 39 del progetto di legge, che modifica l’articolo 127 della Costituzione); interesse nazionale che essendo della Repubblica è per ciò stesso “federale” nell’accezione che della Repubblica ha stabilito l’articolo 114 della Costituzione, primo comma, e che

SCHEDE DI LETTURA

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trova nuova conferma in questo progetto con la modifica della denominazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, secondo quanto prevede l’articolo 32, comma 1;

la costituzione di Roma in “Capitale della Repubblica federale” alla quale l’articolo 32, comma 2, del progetto in esame riconosce forme e condizioni particolari di autonomia; principio unificante, quello della ‘Capitale federale’ che riconosce la funzione ed il simbolo di una tale istituzione ma resta coerente alla scelta del “federalismo delle competenze”. Sebbene l’articolo 55 della Costituzione non venga ulteriormente modificato

nella sua formulazione, tuttavia il progetto in esame integra nell’organizzazione del Parlamento l’Assemblea della Repubblica che – con questo nuovo e significante nome – rappresenta l’evoluzione (federale) del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali, organo che costituisce attualmente il collegio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Essa è sicuramente organo diverso e nuovo, per composizione e funzioni, rispetto alla riunione in seduta comune delle due Camere che resta immutata nel secondo comma dell’articolo 55 della Costituzione. L’Assemblea è l’organo (federale, anche se non è qualificato tale) attraverso il quale le regioni partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica (artt. 19 e 20) che, come si è detto, “rappresenta l’unità federale della Nazione” (art. 22).

Composizione e formazione della Camera dei deputati

Quanto a struttura e formazione, il disegno di legge in esame modifica la Camera dei deputati soltanto nel numero: da seicentotrenta (630) il numero dei deputati è ridotto a cinquecentododici (articolo 2, nuovo testo dell’articolo 56 della Costituzione). Il testo approvato dall’Assemblea del Senato prevedeva che il numero dei deputati fosse ridotto a quattrocento; l’attuale numero consegue all’approvazione di un emendamento da parte della I Commissione della Camera1.

Cinquecento deputati sono eletti nelle circoscrizioni del territorio nazionale, dodici deputati nella Circoscrizione estero.

Non viene modificata né la disciplina dell’elettorato attivo, per il quale resta il “suffragio universale e diretto”, né quella dell’elettorato passivo che è conservato agli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

Il nuovo testo del quarto comma dell’articolo 56, conferma anche il principio proporzionale della rappresentanza tramite la regola di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. Questa è soltanto adattata al nuovo numero dei componenti la Camera (500). La formula di ripartizione proporzionale è quella consolidata e

1 Emendamento Anedda 2.6, approvato nella seduta del 15 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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ripetuta per il Senato federale (all’articolo 3, comma quinto del nuovo testo dell’articolo 57 della Costituzione) con gli aggiustamenti richiesti dal numero minimo di senatori spettanti a ciascuna regione.

Quanto alla entrata in vigore della riduzione del numero dei deputati, si rinvia alla ricostruzione della disciplina transitoria recata dall’articolo 43 del disegno di legge.

Qualora la riduzione dovesse applicarsi alla Camera da eleggere nell’anno 2011 (XVI legislatura), i 500 seggi sarebbero così ripartiti fra le attuali circoscrizioni nazionali:

La durata della Camera dei deputati resta confermata in cinque anni e

confermato è anche il principio secondo il quale quella durata può essere prorogata soltanto con legge ed in caso di guerra (articolo 6, commi primo e quarto del nuovo testo dell’articolo 60 della Costituzione). Un emendamento approvato dalla I Commissione2 estende la previsione al Senato federale: si 2 Emendamento Anedda 6.4, approvato dalla I Commissione nel corso della seduta del 20 luglio.

Circoscrizione tot. seggiPIE 1 (Torino) 19 PIE 2 (Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbania 18 LOM 1( Milano) 33 LOM 2 (Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) 34 LOM 3 ( Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) 12 TAA 8 VEN 1 (Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) 24 VEN 2 (Venezia, Treviso, Belluno) 16 FVG 10 LIG 14 EMR 35 TOS 31 UMB 7 MAR 13 LAZ 1 (Roma) 33 LAZ 2 (Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) 12 ABR 11 MOL 3 CAM 1 (Napoli) 27 CAM 2 (Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) 23 PUG 35 BAS 5 CAL 18 SIC 1 (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) 21 SIC 2 (Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) 23 SAR 14 Valle d'Aosta 1 Totale della popolazione 500

SCHEDE DI LETTURA

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prevede altresì, conformemente con quanto disposto al terzo comma del nuovo art. 60 ed al secondo comma dell’art. 57 Cost. introdotto dall’articolo 3 del disegno di legge (ci si riferisce alla c.d. ”contestualità affievolita”: vedi infra), che qualora la durata di tale ramo del Parlamento fosse prorogata, lo stesso accadrebbe per i Consigli regionali in carica.

Ugualmente confermata è la scelta di non introdurre in Costituzione la disciplina del sistema di elezione della Camere. Tuttavia, per il nesso stretto (segnatamente, art. 26, secondo e terzo comma del nuovo testo dell’articolo 92 Cost., art. 28, nuovo testo dell’articolo 94, Cost. e art. 23, nuovo testo dell’articolo 88, Cost.) che la scelta della nuova forma di governo pone fra la candidatura alla carica di Primo ministro e i candidati all’elezione della Camera dei deputati, il nuovo art. 92 Cost., rinviando alla legge ordinaria la definizione del sistema elettorale coerente con la nuova forma di governo, stabilisce che essa “disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro”. Entra così in Costituzione il principio cardine che dovrà conformare la legge elettorale della nuova forma di governo.

Le innovazioni che connotano invece la nuova natura, le funzioni differenziate ed i poteri della Camera dei deputati nel Parlamento nel quale è presente il Senato federale della Repubblica sono recate (in primo luogo) dagli articoli 13 e 14, nonché dai citati articoli 28 e 26 del testo in esame (vedi infra).

Composizione e formazione del Senato federale della Repubblica

La natura federale del Senato disciplinata, principalmente, dagli articoli 3, 4 e 5 del testo in esame, è determinata dalla connessione della composizione e della formazione dell’organo con la formazione e l’elezione dei Consigli regionali. Le funzioni ed i poteri del Senato federale si riconnettono, invece, alla ripartizione tra Stato e regioni delle potestà legislative presente nell’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e alla introduzione della nuova forma di Governo accolta dalle disposizioni che modificano i titoli II e III della Parte seconda della Costituzione.

Il nuovo testo dell’articolo 57 Cost. stabilisce che il Senato federale è composto di duecentocinquantadue senatori eletti su base regionale (nel territorio nazionale) e da sei senatori eletti nella Circoscrizione estero. Anche il numero dei senatori, nell’originario testo pari a duecento, è stato innalzato dalla I Commissione della Camera3.

La composizione del Senato è integrata dai senatori a vita che sono stati Presidenti della Repubblica (il primo comma dell’articolo 59, Cost. non subisce modificazioni) e da non più di tre (contro gli attuali cinque) senatori a vita di

3 Emendamento Anedda 3.26, approvato nella seduta del 19 luglio.

SCHEDE DI LETTURA

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nomina presidenziale (articolo 5, nuovo testo del secondo comma dell’articolo 59).

Pertanto, salvi i senatori a vita, il Senato federale è interamente composto da senatori eletti a suffragio universale e diretto. La disciplina dell’elettorato passivo e taluni principi imposti alla futura legge elettorale determinano nella elezione dei senatori quella connessione tra il sistema politico delle regioni ed il sistema politico nazionale che il testo in esame individua come elemento che “garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori” (art. 3, nuovo testo dell’articolo 57 Cost., terzo comma).

In particolare, quanto all’elettorato passivo, in ciascuna regione sono eleggibili a senatore gli elettori che abbiano compiuto i venticinque4 anni di età e, congiuntamente: hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali o

locali, all’interno della regione; o sono stati eletti deputati o senatori nella Regione; oppure risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni.

La composizione del Senato federale conferma dunque la scelta del c.d. “federalismo per competenza” e l’abbandono di ogni ipotesi, anche quelle più attenuate, di “federalismo per composizione”.

Non soltanto nel Senato federale, infatti, non siedono rappresentanti delle regioni (o, secondo la peculiarità del sistema delle autonomie italiane, rappresentanti degli enti locali) ma, contrariamente a quanto prevedeva il testo approvato dal Senato in sede referente, “ai lavori del Senato federale della Repubblica” non partecipano i Presidenti delle Giunte e i Presidenti dei Consigli regionali.

I rappresentanti delle regioni, pur non partecipando ai suoi lavori, concorrono con (“integrano”) il Senato federale ad eleggere i componenti di organi costituzionali che hanno poteri e funzioni di garanzia e controllo nei confronti degli altri organi costituzionali. In particolare: nella formazione dell’Assemblea della Repubblica che, integrata dai

Presidenti delle Giunte regionali e da un numero variabile di delegati eletti dai Consigli regionali, elegge il Presidente della Repubblica (art. 19, che reca il nuovo testo dell’art. 83 Cost.);

nella elezione di un sesto dei membri del Consiglio superiore della magistratura (art. 31);

nella elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale (art. 41).

4 L’età necessaria per essere eleggibile a senatore è, in conseguenza della approvazione della

prima parte degli emendamenti Leoni 4.7 e Moroni 4.6, avvenuta nel corso della seduta della I Commissione della Camera del 19 luglio, equiparata a quella richiesta per la eleggibilità a deputato: ciò anche in ragione della nuova configurazione che il Senato assume e rispetto alla quale sembrerebbe non aver più ragion d’essere una differenziazione dal punto di vista anagrafico rispetto alla composizione della Camera.

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La connotazione federale del Senato non si esaurisce tuttavia nella titolarità delle competenze legislative relative alle potestà delle regioni e delle autonomie locali (art. 13, formazione delle leggi) e delle funzioni di ‘regolazione’ di quelle potestà (art. 39, interesse nazionale della Repubblica).

La natura di organo del federalismo connota in modo determinante la composizione, la formazione, l’organizzazione e le attività del Senato federale.

Quanto alla composizione e alla formazione: il Senato federale è eletto “su base regionale” (a parte i membri assegnati alla

Circoscrizione estero): ciascuna regione costituisce una circoscrizione elettorale, gli elettori di ciascuna regione eleggono i rispettivi senatori (art. 3, nuovo testo dell’art, 57, primo e quinto comma, Cost.);

come si è detto, può essere eletto senatore della regione soltanto chi risiede nella regione oppure chi riveste, o abbia rivestito, una carica elettiva riferibile a quella regione (art. 4, nuovo testo dell’art. 58, Cost,);

il sistema di elezione è disciplinato da una legge dello Stato e deve - “garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori” (art. 3,

nuovo testo dell’art, 57, terzo comma, Cost.); - assicurare la contestualità tra elezione del Senato ed elezione dei consigli

regionali: il rinnovo del primo comporta lo scioglimento e il rinnovo anche dei consigli che non abbiano ancora concluso il loro mandato (art. 3, nuovo testo dell’art, 57, secondo comma, Cost.; art. 6, nuovo testo dell’art, 60, terzo comma, Cost.; è la c.d. “contestualità affievolita”); analogamente, la proroga della durata del Senato (che può aver luogo solo in caso di guerra e mediante legge) comporta quella della durata dei consigli regionali in carica (art.6, nuovo testo dell’art. 60, quarto comma, Cost.).

Quanto all’organizzazione5: le deliberazioni del Senato federale non sono valide se non sono presenti i

senatori espressi da almeno un terzo delle regioni (art. 8, nuovo testo dell’art, 64, terzo comma, Cost.);

il regolamento del Senato federale (analogamente a quello della Camera6) regola i termini7 entro i quali porre all’ordine del giorno dell’Assemblea le

5 L’emendamento D’Alia 15.8 (nuova formulazione), approvato dalla I Commissione nella seduta

del 21 luglio 2004, ha soppresso l’inciso, già contenuto nell’art. 15 (art. 72, quinto comma, Cost.), secondo cui il Senato federale organizza le proprie Commissioni “anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 117, ottavo comma” (cioè, parrebbe doversi intendere, anche con riferimento a gruppi di regioni, in corrispondenza delle intese amministrative raggiunte da queste ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 117, Cost.).

6 Tale previsione, nel testo approvato dal Senato, sembrava riguardare il solo Senato federale; a seguito della approvazione, nella seduta della I Commissione della Camera del 23 luglio, dell’emendamento Anedda 15.2, il sesto comma dell’art. 15 è stato così opportunamente riformulato: “le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all’ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal regolamento”.

7 Tali termini, a seguito della approvazione del suddetto emendamento 15.2, non sono più “tassativi”.

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proposte di legge presentate da più regioni in coordinamento tra loro (art. 15, nuovo testo dell’art, 72, sesto comma, Cost.). Quanto alle attività:

il Senato federale esprime il parere sullo scioglimento autoritativo del Consiglio regionale e sulla rimozione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 126, Cost, (art. 15, nuovo testo dell’art, 72, quinto comma, Cost.);

nel Senato federale si concentrano sia i particolari rapporti che intercorrono tra l’organo federale e le regioni, sia le attività di collaborazione che informano i rapporti fra i senatori e gli organi della regione che li ha espressi: - il regolamento del Senato disciplina le forme nelle quali i Presidenti delle

Giunte e dei Consigli regionali sono8 sentiti ogni volta che ne facciano richiesta;

- reciprocamente, con effetto diretto sugli statuti e sul regolamento interno di ciascuna regione, si riconosce ai senatori espressi da una regione il diritto di essere sentiti dal rispettivo consiglio regionale ogni volta che ne facciano richiesta (articolo 3, nuovo testo dell’art, 57,sesto comma, ultimo periodo, Cost.)9

- il regolamento fissa parimenti modalità e termini nei quali ogni consiglio e assemblea regionali, in connessione con il rispettivo Consiglio delle autonomie locali, può esprimere il proprio parere sui disegni di legge di competenza del Senato federale (articolo 8, nuovo testo dell’art, 64, quinto comma, Cost.).

I princìpi costituzionali che disciplinano direttamente o rinviano ad una futura legge dello Stato la disciplina dell’elettorato attivo, dell’elettorato passivo e delle modalità di elezione disegnano quel “modello” originale di Senato federale che il progetto di legge in esame ha ritenuto essere conforme alla peculiarità dell’autonomismo accolto dalla Costituzione formale e realizzatosi nella Costituzione materiale, coerente con il sistema politico che da questa ha avuto origine, mirante ad esprimere congiuntamente funzioni di rappresentanza federale e funzioni di garanzia costituzionale entro la forma nazionale di governo che il progetto stesso introduce.

Questa scelta trova conferma nella riaffermazione del divieto di mandato imperativo operata – anche per i Senatori del Senato federale della Repubblica – dall’articolo 11 del testo in esame, che riscrive la formulazione di quel principio riferendola singolarmente a ciascun deputato e senatore (art. 11, nuovo testo dell’articolo 67, Cost.). Si è dunque ritenuto che la scelta del “federalismo delle 8 L’espressione “devono essere sentiti” è stata sostituita, a seguito dell’approvazione da parte

della I Commissione -nel corso della seduta del 19 luglio- dell’emendamento Anedda 3.28, con l’espressione “sono sentiti”.

9 Gli emendamenti Anedda 3.27 e Moroni 3.23, approvati il giorno 19 luglio dalla I Commissione della Camera, hanno soppresso la disposizione dell’articolo 3 del d.d.l.cost. che prevedeva la collaborazione e l’informazione reciproca nei rapporti fra senatori e organi della regione che li ha espressi.

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competenze” e la legittimazione elettiva diretta dei senatori consentano di conciliare la rappresentanza “territoriale da parte dei senatori” (art. 57, terzo comma, Cost., nel testo all’esame) con la rappresentanza della Nazione e della Repubblica “senza vincolo di mandato” (art. 67, Cost., come sostituito dall’articolo 11 del testo in esame).

Né l’elezione di ciascun senatore dipende o è rimessa direttamente ad un organo, o a componenti di un organo legislativo o esecutivo regionale o locale, né l’attività del Senato federale, o dei suoi membri è soggetta ad una qualche condizione o preclusione che derivi da quegli organi. Il sistema scelto fa nascere infatti la rappresentanza territoriale da parte dei senatori da condizioni personali dell’eletto (la residenza o le cariche elettive ricoperte) e dalla scelta del corpo elettorale (la circoscrizione e la contestualità).

L’elettorato attivo: il corpo elettorale

Sotto questo profilo il testo in esame conferma la scelta già effettuata dal testo vigente dell’articolo 57 della Costituzione: il Senato è eletto “a base regionale”. La modifica formale della disposizione in “su base regionale” acquista valore per le altre disposizioni che connotano la scelta della “base regionale”.

In primo luogo l’elettorato attivo (art. 3, nuovo testo dell’art, 57, primo e secondo comma, Cost.); cade la differenziazione rispetto all’altra Camera fondata sulla età anagrafica del corpo elettorale ed il corpo elettorale che elegge i senatori del Senato federale viene a coincidere con quello che elegge il Consiglio regionale e il Presidente della Regione o della Giunta regionale nelle regioni che conservano o scelgono questa forma di governo. La legge elettorale prevista dal terzo comma dell’articolo 57, Cost, (nel testo proposto) potrà accentuare o attenuare questa particolare coincidenza. Resta tuttavia che in ogni altra elezione (della Camera dei deputati o degli organi degli enti locali) il corpo elettorale regionale si esprime ripartito in circoscrizioni diverse e, d’ordinario, in tempi diversi. Anche nell’ipotesi in cui la futura legge elettorale scelga di ripartire il territorio di ciascuna regione in più circoscrizioni alle quali assegnare il numero dei senatori spettanti (come per altro fanno le leggi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), tutti gli elettori della regione saranno chiamati ad eleggere (in una contestualità almeno temporale) i senatori federali e gli organi della regione.

Anche la riduzione del numero dei parlamentari nazionali si inserisce nella formazione dell’organo federale ‘nazionale’: la riduzione del numero dei parlamentari nazionali concorre ad accentuare il rilievo dei rappresentanti eletti negli organi di regioni ed enti locali.

Il numero dei senatori elettivi nel territorio nazionale è fissato in duecentocinquantadue (art. 3, nuovo testo dell’art, 57, secondo comma, Cost.). Sono confermati i criteri ed il metodo della ripartizione fra le regioni (ora, art. 57,

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terzo e quarto comma, Cost,): a ciascuna regione è preventivamente assegnato un numero minimo di senatori, i restanti sono ripartiti fra le altre regioni secondo il principio ed il metodo della rappresentanza proporzionale della popolazione residente (art. 3, nuovo testo dell’art, 57, quarto e quinto comma, Cost.). Alla regione Valle d’Aosta à assegnato un senatore, due senatori alla regione Molise, nessuna altra regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Sulla base della popolazione residente rilevata nel censimento generale del 2001 la ripartizione dei 252 senatori da eleggere nelle regioni del territorio nazionale risulterebbe la seguente:

(Sono indicate con l’asterisco le regioni alle quali è assegnato il numero minimo di

seggi).

L’elettorato passivo

Come si è detto, il nuovo testo dell’articolo 58 della Costituzione (articolo 4 del disegno di legge), come modificato nel corso dell’esame presso la I Commissione della Camera, riduce l’età anagrafica necessaria per essere

Regione seggiPiemonte 18 Valle d'Aosta 1 *Lombardia 39 Trentino-A.A. 5 *Veneto 20 Friuli-V.G. 5 Liguria 7 Emilia-Romagna 17 Toscana 15 Umbria 5 *Marche 6 Lazio 22 Abruzzo 5 Molise 2 *Campania 25 Puglia 17 Basilicata 5 *Calabria 9 Sicilia 22 Sardegna 7

totale nazionale 252

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eleggibile a senatore10, equiparandola a quella richiesta per essere eletti alla Camera; introduce, inoltre, il limite della “provenienza dalla regione” che si traduce nel requisito della residenza anagrafica o, in mancanza di questa, nella scelta elettiva da parte del corpo elettorale regionale.

L’articolo 9 del testo in esame rinvia alla legge (bicamerale) dello Stato la determinazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità (nuovo testo dell’art. 65, primo comma, Cost.) che in questa sede non vengono modificate.

Il sistema di elezione e la contestualità

Il requisito della contestualità della elezione dei senatori e degli organi delle regioni “regge” la natura federale del Senato.

La contestualità nello svolgimento delle votazioni per l’elezione del Senato federale e dei Consigli regionali (rectius, generalmente dei Consigli e dei Presidenti delle Giunte regionali) è affermata dal secondo comma del nuovo testo dell’articolo 57 della Costituzione (come sostituito dall’articolo 3 del testo in esame) sia come principio generale che informa e condiziona il sistema di elezione di questi organi, sia per i poteri e le deroghe che esso comporta in ordine a disposizioni vigenti (anche di rango costituzionale): così per lo scioglimento dei Consigli e dell’Assemblea delle regioni e delle province autonome quando la scadenza delle rispettive legislature fosse diversa rispetto a quella che si determina per il Senato federale (articolo 6, nuovo testo dell’articolo 60, terzo comma), e così per le norme transitorie di cui si è detto (articolo 43, comma 2) per la prima ‘applicazione’ della ‘contestualità’ anche prima della riduzione del numero dei senatori e prima che entrino in vigore altre norme che completano le modifiche avviate.

Di fatto la “contestualità temporale” comporta che le legislature regionali che non coincidono con quelle del Senato federale siano prorogate o ridotte per consentire tale svolgimento contestuale. Stabilito: che il Senato federale è eletto per cinque anni (art. 6, nuovo testo dell’articolo

60, secondo comma); che il Senato federale non è sciolto per altra causa, quale l’impossibilità di

funzionamento o il venir meno del rapporto fiduciario con il Governo (come dispone ora per la Camera dei deputati l’articolo 28 del testo in esame);

che il principio della contestualità trova la regola concreta dei diversi casi possibili in una legge dello Stato e che nel caso della prima applicazione per l’avvio della XVI legislatura l’articolo 43 dispone direttamente del potere e delle modalità dello scioglimento, l’articolo 6 e l’articolo 3 non contengono altre disposizioni specifiche che

“regolino” le future disposizioni relative allo scioglimento. 10 Ciò in conseguenza del mutamento della natura del Senato, non più Camera di “ponderazione”

e riflessione, ma organo di garanzia costituzionale e di rappresentanza federale.

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Quanto alla “contestualità di sistema” il testo in esame, oltre quanto ricordato

in ordine all’elettorato passivo, stabilisce soltanto il principio della “rappresentanza territoriale da parte dei senatori” (art. 3, nuovo testo dell’articolo 57, terzo comma).

La futura legge dello Stato dovrà stabilire attraverso quale modalità e con quale intensità tale rappresentanza territoriale dovrà realizzarsi. Oltre, ovviamente, quanto già stabiliscono le disposizioni costituzionali in esame per l’elettorato passivo e la contestualità temporale.

Remora alla coincidenza personale delle cariche elettive locali con l’elezione al Senato federale può essere costituita (e considerata) la disposizione dell’articolo 12 del testo in esame che disciplina l’indennità parlamentare (nuovo testo dell’art. 69 Cost.). Mentre il primo comma ripete sostanzialmente la disposizione ora vigente sulla indennità stabilita dalla legge, con la precisazione della competenza in ordine alla legge che la disciplina (legge bicamerale, ai sensi del terzo comma dell’articolo 70 Cost. nel testo in esame), il comma aggiunto (e modificato dalla I Commissione della Camera)11 contiene una riserva di legge “rinforzata”, concernente la non cumulabilità di questa con le indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche elettive pubbliche.

La nuova disposizione affida alla legge ordinaria il compito di dirimere le numerose questioni sorte in ordine alla cumulabilità delle indennità e di queste con altre corresponsioni non meramente restitutorie di oneri sopportati o direttamente connessi all’esercizio del mandato. Il riferimento non più al solo termine “indennità” ma anche a più generici “emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche” dovrebbe costituire principio generale costituzionale in materia e consentire alla legge dello Stato di articolare con dettaglio e precisione la disciplina di merito.

L’elezione delle due Camere in sede di prima applicazione del nuovo assetto costituzionale

I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 42, recante Disposizioni transitorie, disciplinano: l’elezione contestuale del Senato federale e della Camera dei deputati della

XV legislatura, nell’attuale composizione: elezione che non sarà contestuale al rinnovo dei consigli regionali (occasionalmente, allo scadere della XIV legislatura nazionale, dovrà essere rinnovata nel medesimo anno l’Assemblea regionale siciliana);

l’elezione del Senato federale per la XVI legislatura, nella nuova composizione: elezione che dovrà essere contestuale al rinnovo dei

11 Nel corso della seduta del 23 luglio, mediante l’approvazione dell’emendamento Anedda 12.2.

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Consigli regionali, comunque scadano le rispettive legislature in corso, ma che potrà svolgersi anche senza che sia rinnovata contestualmente l’altra Camera;

l’elezione della Camera dei deputati nella nuova composizione, decorsi cinque anni dal primo rinnovo delle Camere (dunque per la XVI legislatura, ovvero per la successiva, in caso di fine anticipata della XV);

l’applicazione delle attuali leggi elettorali all’elezione della Camera e del Senato sino a quando, per ciascuna Camera, non sarà entrata in vigore la (nuova) legge elettorale prevista, rispettivamente, dall’articolo 92, secondo comma, Cost. e dall’articolo 57, terzo comma, Cost. Stante la mancanza della “con testualità”, l’elezione del Senato federale per

l’avvio della XV legislatura – anche laddove dovesse esserci la nuova legge elettorale – non potrà comunque avvenire con un sistema elettorale che, in un qualche modo, ‘connetta’ i sistemi di elezione del Senato e dei Consigli regionali (per l’espressione del voto, la formazione di liste e candidature, o quant’altro).

Alla scadenza dei cinque anni della XV legislatura del Senato le nuove elezioni – quelle per la formazione del Senato federale della XVI legislatura – dovranno avvenire ‘contestualmente’ al rinnovo dei consigli e delle assemblee elettive delle regioni e delle province autonome. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 42 dispone infatti questa contestualità e, per questo, autorizza il Presidente della Repubblica a sciogliere i consigli e l’Assemblea regionali in carica alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Senato federale.

La disposizione transitoria non consente che la contestualità delle elezioni regionali e di quelle per il Senato federale sia ottenuta prorogando la durata dei consigli regionali che eventualmente scadano prima della convocazione dei comizi per l’elezione del Senato. Una interpretazione in tal senso – con riguardo alla disciplina a regime – potrebbe forse essere tratta dal comma terzo dell’articolo 60 (nel testo in esame). In forza di tale interpretazione la legge ordinaria di cui al terzo comma del novellato articolo 60 dovrebbe disporre – eventualmente per ciascuna regione e provincia autonoma – la proroga della legislatura o lo scioglimento anticipato secondo l’apprezzamento della durata della legislatura che sia in corso. La disposizione transitoria fa invece soltanto coincidere il decreto di scioglimento e quello di convocazione dei comizi elettorali.

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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Le proposte di modifica del bicameralismo perfetto

Le modifiche apportate all’articolo 70 della Costituzione12 sono dirette, unitamente a quelle riguardanti la composizione e le modalità di elezione del Senato, al superamento del c.d. bicameralismo perfetto, in virtù del quale ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento (“la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”). La legittimazione del bicameralismo, così come voluto dal Costituente del 1947, è da rinvenire fondamentalmente nella possibilità di una maggiore riflessione sui testi legislativi che consenta, sia una decisione politicamente più ponderata, che una migliore elaborazione tecnica delle leggi (Mazziotti): la seconda Camera, secondo parte della dottrina, avrebbe pertanto la medesima funzione di garanzia che nel processo è assolta dal doppio grado di giurisdizione.

L’esigenza di superamento dell’attuale modello nasce dalla considerazione, come si

legge nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo, secondo la quale il bicameralismo è all’origine di reiterati fenomeni di navette e del conseguente prolungamento dei tempi di decisione parlamentare che, pertanto, appaiono talora “inadeguati ai tempi richiesti da una moderna democrazia alle proprie istituzioni rappresentative”. Tale disfunzione, da tempo rilevata sia dal legislatore che dalla dottrina, ha condotto all’elaborazione di soluzioni che si differenziano profondamente tra di loro e che vanno dall’abbandono del sistema bicamerale, con il passaggio a quello monocamerale13, al mantenimento delle due Camere, con una differenziazione però nella composizione o nelle funzioni (ad una Camera spetterebbe, secondo tale ultima impostazione, la funzione legislativa, all’altra quella di controllo politico sul Governo).

Vi è poi chi ha proposto una modifica di tipo “procedurale” del bicameralismo perfetto, con ruoli intercambiabili tra le due Camere nel procedimento legislativo.

Le leggi monocamerali

A seguito della integrale riscrittura, da parte dell’articolo 13, dell’art. 70 Cost., si introducono nell’ordinamento costituzionale, accanto alle leggi approvate con procedimento bicamerale (la cui applicazione viene ridotta e la cui struttura viene sensibilmente semplificata, cfr. ultra), leggi a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento, individuato di volta in volta in base all’oggetto del provvedimento. È prevista altresì la possibilità, per la Camera non competente ratione materiae, di richiamare presso di sé il disegno di legge e di

12 Per un approfondimento sui possibili effetti delle modifiche apportate al procedimento legislativo

dal provvedimento nel testo approvato dal Senato, si rinvia alla scheda di approfondimento predisposta dal Servizio studi e contenuta nel Dossier progetti di legge n. 580/5.

13 Il sistema unicamerale è presente, dal 1953, in Danimarca e, dal 1969, in Svezia.

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proporvi modifiche sulle quali, comunque, decide in via definitiva la Camera competente.

Al fine di individuare la Camera competente, occorre far riferimento all’articolo 117: la Camera dei Deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di

cui all’articolo 117, secondo comma, quelle cioè nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva. Sono escluse alcune materie per le quali il comma terzo prevede espressamente il procedimento bicamerale (vedi infra); sono invece espressamente inclusi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato (ma vedi, infra, la norma transitoria di cui all’art. 43, comma 11) nonché quelli concernenti il coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie dell’immigrazione, dell’ordine pubblico, della sicurezza e della tutela dei beni culturali, di cui al primo periodo del terzo comma del nuovo art. 118 Cost.14;

il Senato federale della Repubblica, approva i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa dello Stato concorre con quella delle Regioni15. Anche in questo caso, fanno eccezione alcune materie, rimesse al procedimento bicamerale. Come si è precedentemente accennato, nell’ambito del procedimento di

approvazione delle leggi monocamerali, è prevista la facoltà, per la Camera non competente, di chiedere, entro dieci giorni dalla trasmissione del testo e da parte di almeno due quinti dei propri componenti, di esaminare il progetto o disegno di legge al fine, eventualmente, di proporre modifiche; se entro trenta giorni ciò non avviene la legge deve essere promulgata; sulle modifiche proposte dalla seconda Camera decide, comunque, in via definitiva, il ramo del Parlamento competente. In ragione di ciò non sembra possibile poter definire tale tipologia di leggi come “eventualmente bicamerale”: se è vero infatti che non è escluso l’intervento e l’apporto della Camera non competente per materia, è anche vero che la confluenza delle modifiche proposte dalla seconda Camera nel testo approvato dalla prima, dipende sempre ed esclusivamente dalla volontà di quest’ultima.

Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il cui procedimento di approvazione è caratterizzato da ritmi più serrati, condizionati dalla previsione della decadenza ex tunc dei decreti in caso di mancata conversione entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, i termini suddetti (dieci giorni per la

14 Tale ultima competenza è stata aggiunta a seguito della approvazione da parte della I

Commissione della Camera, nel corso della seduta del 26 luglio, dell’emendamento Anedda 13.21.

15 Parte della dottrina ha criticato la attribuzione al Senato federale del ruolo di determinazione dei principi fondamentali nell’ambito della legislazione concorrente: infatti, si è detto, appare incoerente con la natura di camera di rappresentanza territoriale regionale, il compito di garantire, attraverso l’individuazione dei limiti della legislazione regionale, le ragioni dell’unità; tale funzione avrebbe dovuto essere attribuita, più opportunamente alla Camera dei Deputati, rappresentativa dell’intera comunità nazionale.

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richiesta di esame, trenta giorni per la proposta di modifiche) sono ridotti della metà.

L’intervento del Governo presso il Senato federale

Soltanto per le leggi approvate dal Senato, concernenti la determinazione dei principi fondamentali della legislazione concorrente nell’ambito delle materie dell’articolo 117, terzo comma, è prevista la possibilità che il Governo dichiari che le modifiche eventualmente proposte dalla Camera dei deputati siano essenziali per l’attuazione del suo programma: potere speculare, ma con differenti conseguenze che tengono conto dell’assenza del rapporto fiduciario, a quello che l’esecutivo ha, ai sensi del nuovo articolo 94, secondo comma, nei confronti della Camera (c.d. “questione di Governo: vedi infra).

Il testo approvato dall’Assemblea del Senato disponeva che “qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei Deputati sono essenziali per l’attuazione del suo programma e tali modifiche siano [state] approvate ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo” ovvero la convocazione della Commissione mista paritetica ivi prevista per la predisposizione di un testo inemendabile da sottoporre alla approvazione di entrambe le Assemblee: il procedimento da monocamerale si sarebbe pertanto, a seguito dell’intervento del Governo, convertito in bicamerale.

A seguito della approvazione di un emendamento da parte della I Commissione della Camera16, l’intervento del Governo concernente l’essenzialità delle modifiche proposte dalla Camera (e da questa approvate a seguito di posizione della “questione di Governo”) su progetti di legge di competenza del Senato federale, comporta il passaggio alla Camera dei deputati della competenza ad approvare in via definitiva tali progetti; il Senato, tuttavia, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del testo, può deliberare, con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, di non accogliere le modifiche avanzate dall’altro ramo del Parlamento ed approvare, pertanto, il progetto nella sua originaria formulazione.

L’intervento del Governo produce, in definitiva, l’effetto di innalzare il quorum necessario affinché il Senato respinga le proposte di modifica su progetti di legge di sua competenza, quorum che, in assenza di dichiarazioni del Governo, è quello normalmente richiesto per le deliberazioni dei due rami del Parlamento dall’art. 64 (la maggioranza dei presenti). Anche in relazione al procedimento appena illustrato si prevede la riduzione della metà dei termini per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

16 Emendamento Anedda 13.47, approvato nel corso della seduta del 26 luglio 2004.

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Le questioni di competenza

All’ultimo comma del nuovo articolo 70, si dispone che le questioni di competenza che possono sorgere tra le due Camere sono decise, d’intesa fra di loro, dai Presidenti delle due Assemblee. Ad essi spetta pertanto, in virtù del ruolo di garanzia che ricoprono, potenziato, tra l’altro, dalla costituzionalizzazione delle modalità di elezione e dall’innalzamento del relativo quorum, il compito di stabilire in quale ambito, tra quelli individuati dall’art 117, collocare, sulla base dell’oggetto e del contenuto, un disegno o una proposta di legge di cui sia controversa la assegnazione.

È previsto altresì che i Presidenti (eventualmente in caso di mancato raggiungimento dell’intesa) possano deferire la decisione circa la competenza ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai Presidenti stessi sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. Non è precisato se debba trattarsi di un organo permanente o costituito ad hoc; e nulla si prevede in relazione al quorum richiesto per le deliberazioni.

La decisione adottata in tale sede, analogamente a quella assunta d’intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, non è sindacabile in alcuna sede. La I Commissione della Camera ha modificato il testo approvato dall’Aula del Senato17: l’espressione: “in alcuna sede legislativa” si amplia, divenendo: “in alcuna sede”

Al riguardo, va ricordato che l’approvazione di una legge da parte della Camera astrattamente non competente potrebbe comportare la sua incostituzionalità per error in procedendo: una consolidata giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 9 del 1959, ha infatti affermato la competenza della Corte a controllare l’osservanza delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo.

La nuova formulazione dell’ultimo periodo del comma quarto dell’articolo 70 sembra peraltro escludere la possibilità per la Corte costituzionale di far valere questo particolare error in procedendo, nell’ipotesi in cui vi sia stata una pronuncia sulla competenza dei Presidenti o del Comitato paritetico; ciò al fine, evidentemente, di evitare contrasti di “giudicati” tra decisioni sulla competenza adottate in sede parlamentare (dai Presidenti delle Camere ovvero dall’apposito Comitato) e decisioni adottate in sede giurisdizionale (dalla Consulta).

La Corte, tuttavia, nel decidere sulla appartenenza di concrete materie all’ambito della competenza legislativa esclusiva statale o regionale, ovvero a quello della competenza concorrente, continuerà a pronunciarsi, seppur

17 Emendamento Anedda 13.46, approvato nel corso della seduta del 26 luglio 2004.

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implicitamente, anche sulla competenza di uno dei due rami del Parlamento18: l’eventualità di contrasto di “giudicati” sembrerebbe, pertanto, ancora inevitabile.

Le leggi bicamerali

Accanto alle leggi monocamerali, e a quelle eventualmente bicamerali, l’articolo 70 prevede leggi bicamerali: esse, data la rilevanza delle materie su cui intervengono, hanno bisogno della approvazione sia della Camera dei Deputati che del Senato federale. Tuttavia, sempre in virtù dell’esigenza di accelerazione dei tempi di decisione parlamentare, il procedimento legislativo viene sensibilmente modificato: al fine di evitare il fenomeno di navette che sovente si verifica qualora un ramo del Parlamento apporti modifiche al testo approvato dall’altro, si prevede che, se un disegno di legge non è approvato, dopo una lettura, dalle due Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle rispettive Assemblee convochino una Commissione mista paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere19, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo tra i due rami del Parlamento.

Null’altro si dice in relazione alla disciplina della Commissione, essendo quindi essa rimessa ai regolamenti parlamentari: in particolar modo non si fa riferimento né alla natura della Commissione (permanente o temporanea), né alle modalità di nomina dei componenti (che potrebbe essere effettuata, ad esempio, dai Presidenti di Camera e Senato su indicazione dei Gruppi parlamentari), né ai quorum strutturale e funzionale.

la Commissione mista paritetica è incaricata di formulare un testo, sul quale non sono ammessi emendamenti, che viene sottoposto al voto delle due Assemblee.

È dubbio se il procedimento così descritto debba applicarsi anche alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali, disciplinate dall’articolo 138. La questione si pone, evidentemente, in relazione alla sola prima lettura, giacché per la seconda lettura i Regolamenti parlamentari vigenti escludono la possibilità che siano presentati emendamenti20: è quindi impossibile che si verifichi la eventualità che una Camera apporti modifiche al testo approvato dall’altra.

Il procedimento bicamerale si applica, ai sensi dell’articolo 70, all’esame dei disegni di legge concernenti:

18 Infatti, come già illustrato, la ripartizione delle competenze tra Camera e Senato ricalca, con

alcune eccezioni, la suddivisione , di cui all’art.117 Cost., tra materie di legislazione statale esclusiva e materie di legislazione concorrente.

19 Emendamento Anedda 13.45, approvato nel corso della seduta del 26 luglio 2004. 20 Articolo 99, comma 3 Regolamento della Camera e articolo 123, comma 3, Regolamento del

Senato.

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la perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.);

le materie di cui all’art. 119 Cost., concernenti i rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali. Alcuni dubbi sorgono in relazione alla legge finanziaria, almeno nella sua

attuale configurazione. Il riferimento dell’articolo 70 ai “disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all’articolo 119” (nell’ambito del quale va ricordato in particolare il quinto comma21: gli interventi statali ivi disciplinati sono infatti spesso contenuti nella legge finanziaria) sembrerebbe consentire di ricomprendere la legge finanziaria tra quelle per le quali è richiesta la procedura bicamerale.

Altre considerazioni, invece, sconsigliano di addivenire a tale conclusione. Tra esse, quella per cui le misure contenute nella legge finanziaria non possono integralmente definirsi di perequazione finanziaria o rientranti dell’ambito dell’art.119, nonché quella secondo la quale non sarebbe opportuna una approvazione bicamerale della legge finanziaria, essendo l’esame dei disegni di legge attinenti al bilancio ed al rendiconto consuntivo dello Stato riservato, dal primo comma dell’articolo 70, alla sola Camera.

Al riguardo, va ricordata la disposizione transitoria di cui al comma 11 del successivo articolo 43 che, nel testo modificato dalla I Commissione22, prevede che la procedura bicamerale si applichi ai disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, sino all’approvazione delle leggi che, attuando l’art. 119, secondo e terzo comma, Cost., individuino i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscano un fondo perequativo e, comunque, per non oltre cinque anni dall’entrata in vigore della riforma. Per tali disegni di legge è esclusa la procedura di approvazione in sede legislativa.

Il terzo comma dell’articolo 70 estende altresì l’applicabilità del procedimento bicamerale ai disegni di legge riguardanti: la determinazione dei princìpi fondamentali sull’armonizzazione dei

bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.)23;

la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.); la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) 24

21 Art.119, quinto comma “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà

sociale, per rimuovere gli squilibri, economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”.

22 Emendamento Anedda 13.30, approvato dalla I Commissione della Camera il 26 luglio. 23 Emendamento Anedda 13.30, approvato dalla I Commissione della Camera il 26 luglio. 24 Emendamento D’Alia 34.48, approvato dalla I Commissione della Camera il 26 luglio.

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le norme generali sulla tutela della salute(art. 117, secondo comma, lett. m-bis), Cost.)25;

• le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.);

• il sistema elettorale di Camera e Senato, a cui si fa riferimento anche nell’art. 92 (art. 117, secondo comma, lett. f), Cost.). Si fa poi riferimento, tra le ipotesi cui si applica il procedimento bicamerale, ai

casi “in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica” che vengono tutti appositamente elencati26: ciò al fine di evitare, probabilmente, che della norma si possa dare una interpretazione diversa rispetto a quella letterale27.

Altre norme di nuova introduzione fanno riferimento alla necessità di esame da parte di entrambi i rami del Parlamento. Si vedano in particolare gli articoli: 60, terzo comma, concernente la durata dei Consigli regionali sciolti ai sensi

dell’articolo 126; 65, concernente le leggi dirette a determinare i casi di ineleggibilità e

incompatibilità con l’ufficio di deputato o senatore; 69, concernente le leggi che stabiliscono l’indennità spettante ai membri delle

Camere; 120, secondo cui con legge approvata dalle due Camere, ciascuna a

maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati i princìpi che assicurino da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l’incolumità e la sicurezza pubblica, etc. (v.infra).

Altre modifiche conseguenti al riparto di competenza tra le due Camere

In conseguenza delle modifiche che investono il procedimento legislativo, e in particolar modo della divisione di competenze tra Camera e Senato, modellata, come si è visto sulla ripartizione effettuata dall’articolo 117, vengono apportate innovazioni anche agli articoli 71, 72, 80 e 81.

25 Emendamento D’Alia 34.48, approvato dalla I Commissione della Camera il 26 luglio. La

attribuzione di tale materia (norme generali sulla tutela della salute) al procedimento bicamerale è conseguenza della sua appartenenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (v. infra ).

26 Articoli 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo, 120, commi secondo e terzo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma.

27 Con emendamenti Anedda 13.40, Carrara 13.41 e D’Alia 13.42, approvati dalla I Commissione della Camera nel corso della seduta del 26 luglio, è stato soppresso, relativamente al procedimento bicamerale, il riferimento alle leggi che disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione: esse, pertanto, dovranno essere esaminate ed approvate -con procedimento monocamerale- dal ramo del Parlamento competente ratione materiae.

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In particolare, per quanto riguarda l’articolo 71, si specifica (articolo 14 del d.d.l.) che l’iniziativa legislativa parlamentare deve esercitarsi nell’ambito delle competenze della Camera di appartenenza: ciascun deputato o senatore, pertanto, potrà presentare proposte (o emendamenti) che attengono soltanto alle materie su cui la Camera di appartenenza può legiferare28;

Può ritenersi che la proposta vertente su materia di competenza dell’altro ramo del Parlamento, così come accade ora per le proposte relative ad ambiti riservati all’iniziativa governativa, debba considerarsi irricevibile dai Presidenti di Camera e Senato; il vaglio sulla ricevibilità è oggi effettuato in via di prassi alla Camera ed è disciplinato dall’articolo 8 del Regolamento del Senato29. Lo stesso dicasi relativamente alle proposte emendative.

Le modifiche apportate all’articolo 72 (articolo 15 del d.d.l.) limitano l’applicabilità del procedimento in Commissione in sede legislativa, le cui modalità rimangono invariate, ai soli disegni di legge per i quali è richiesto il procedimento bicamerale (articolo 70, terzo comma). Come si legge nella Relazione governativa “è sembrato che in un procedimento bicamerale asimmetrico, quale quello di cui ai primi due commi dell’articolo 70”, in base al quale, cioè, non è più necessaria, normalmente, la approvazione di entrambi i rami del Parlamento affinché un testo divenga legge, “occorra chiamare in ogni caso l’Assemblea alla deliberazione finale su ogni progetto”.

Sempre all’articolo 72 sono state apportate alcune modifiche di coordinamento, nel senso di eliminare tra le materie per le quali è comunque esclusa la approvazione da parte della Commissione di merito, la autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la approvazione di bilanci e consuntivi: per queste, essendo di competenza della sola Camera dei Deputati, è necessaria comunque la fase di approvazione da parte della Assemblea30.

Va inoltre ricordata l’integrazione al comma secondo dell’art. 72, operata da un emendamento approvato in sede referente31, secondo il quale i regolamenti delle due Camere disciplinano modalità e termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Modifiche di coordinamento sono apportate anche agli articoli 80 e 81 (articoli 17 e 18 del d.d.l.): in entrambi i casi è stato espunto il riferimento ad entrambe le Camere poiché le materie sono di competenza della sola Camera dei Deputati; nel primo caso in quanto la materia, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a) (rapporti internazionali) è di legislazione esclusiva statale, nel secondo caso in quanto i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo sono espressamente previsti tra quelli di competenza della Camera dallo stesso

28 Di conseguenza anche l’articolo 72, al primo comma, è stato così modificato:”Ogni disegno di

legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70 (…)” 29 Art.8 R.S. “il Presidente rappresenta il Senato e regola l’attività di tutti i suoi organi, facendo

osservare il Regolamento. Sulla base di questo […] giudica della ricevibilità dei testi […]”. 30 Si veda anche la disposizione transitoria di cui al comma 11 del successivo articolo 43. 31 Emendamento D’Alia 15.7 (nuova formulazione), approvato nella seduta del 21 luglio 2004.

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articolo 70. Altre disposizioni di coordinamento, discendenti dalla ripartizione delle competenze legislative tra Camera e Senato, sono contenute all’articolo 16, introdotto dalla I Commissione della Camera32, e riguardano gli articoli 73, 74 e 77 della Costituzione.

32 Articolo aggiuntivo Anedda 15.03, approvato nel corso della seduta del 26 luglio 2004.

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IL PRIMO MINISTRO E IL RAPPORTO GOVERNO-PARLAMENTO

La denominazione del Primo ministro e i suoi poteri nel Governo

Uno tra gli aspetti qualificanti del disegno di legge di riforma è costituito dal sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dir meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri, figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di “Primo ministro”: così dispone il primo comma dell’art. 92 Cost., nel testo riformulato dall’articolo 26 del disegno di legge (gli articoli 26 e 30 apportano le necessarie correzioni formali agli artt. 93 e 96 Cost.).

Il rafforzamento del capo dell’esecutivo è riscontrabile innanzitutto all’interno della compagine governativa, nei confronti degli altri ministri. Ai sensi dell’art. 95 Cost., come sostituito dall’articolo 29 del d.d.l., il Primo ministro “determina” (non più “dirige”, come nel testo vigente) la politica generale del Governo (sembra con ciò venir meno, o affievolirsi fortemente33, la collegialità nella formazione dell’indirizzo politico) e “garantisce” (non più “mantiene”) l’unità di indirizzo politico e amministrativo: a tal fine l’attività dei ministri è dal Primo ministro diretta, e non soltanto promossa e coordinata.

Ancor più rilevante in tal senso è il potere di nomina e di revoca dei ministri, che lo stesso articolo attribuisce al solo Primo ministro; viene dunque meno il ruolo – per dottrina e per prassi, non meramente formale – riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale (spetta oggi al Capo dello Stato nominare i ministri, su proposta del Presidente del Consiglio). Al potere di nomina si accompagna esplicitamente quello di revoca, posto in mano al Primo ministro quasi come un (estremo) strumento per garantire l’unità di indirizzo politico e amministrativo.

Se a quanto accennato si aggiunge la diretta legittimazione popolare derivante dalle modalità di designazione e di nomina e il venir meno della necessità di un esplicito voto parlamentare di fiducia (vedi infra), se ne può desumere un prevedibile, consistente rafforzamento della libertà di azione del Primo ministro anche nei confronti delle forze politiche facenti parte della maggioranza che lo sostiene.

Designazione popolare e nomina del Primo ministro

Il meccanismo di nomina del Primo ministro, come delineato dai commi secondo e terzo dell’art. 92 Cost., novellati dall’articolo 26 del d.d.l., si traduce,

33 Resta infatti immutata la dizione del secondo comma: “I ministri sono responsabili

collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri […]”.

SCHEDE DI LETTURA

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nella sostanza, in una designazione del premier da parte dell’elettorato. Non si tratta però di una vera e propria elezione diretta in quanto – come precisa il secondo comma dell’art. 92 – la candidatura alla carica ha luogo mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati. In altre parole, il voto dell’elettore al candidato (o alla lista) per l’elezione della Camera si tradurrà in una dichiarazione di preferenza per il candidato premier formalmente e previamente collegato a quel candidato (o a quella lista).

Il testo originario del d.d.l. rendeva esplicita tale scelta, prevedendo che la legge assicurasse la pubblicazione sulla scheda elettorale del nome del candidato Primo ministro. Questa previsione è stata espunta dal Senato nel corso dell’esame in sede referente. Il testo che ne risulta – senza imporre né, del resto, vietare questa soluzione – rimette le modalità del collegamento tra candidato premier e candidati alla Camera alla legge elettorale, la quale – si precisa – dovrà comunque disciplinare l’elezione dei deputati “in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro”. Quest’ultima indicazione, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un particolare sistema elettorale, condiziona ogni decisione al riguardo al perseguimento dei due obiettivi che seguono: la competizione elettorale va ricondotta a un confronto tra coalizioni di

forze politiche, previamente individuate ed unificate dal collegamento allo stesso candidato alla carica di Primo ministro;

la coalizione che prevarrà dovrà poter disporre di una maggioranza alla Camera in grado di assicurare la stabilità dell’esecutivo. L’atto di nomina del Primo ministro resta affidato al Presidente della

Repubblica, ma la scelta presidenziale non presenta margini di discrezionalità: essa ha luogo infatti “sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati” (art. 92 Cost., comma terzo).

I rapporti con il Parlamento

Dal complesso delle modificazioni proposte dal d.d.l. in esame emerge una profonda trasformazione nei rapporti tra il Governo e il Parlamento o – com’è ormai più corretto dire – tra il Primo ministro e ciascuna delle due Camere, singolarmente intesa.

Il rapporto di fiducia

Il rapporto di fiducia, che caratterizza la forma di Governo parlamentare, non viene meno ma interessa, nel nuovo testo costituzionale, la sola Camera dei deputati. Il peculiare ruolo assunto dal Senato federale lo lascia fuori, infatti, dal circuito fiduciario.

SCHEDE DI LETTURA

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Per quanto riguarda la Camera, il rapporto di fiducia permane ma, nella sua fase costitutiva, risulta per dir così “presunto”: il nuovo testo dell’art. 94 Cost., interamente riscritto dall’articolo 28 del d.d.l., non prevede più che “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere” né dispone che, entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia. In luogo di ciò, ai sensi del nuovo primo comma, entro dieci giorni dalla nomina il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere, ed ogni anno presenta il rapporto sull’attuazione del programma e sullo stato del Paese.

La sussistenza e la necessità del rapporto di fiducia sono confermate dall’articolata disciplina dei casi in cui tale rapporto è posto in discussione o entra in crisi. Ci si riferisce allo scioglimento della Camera su iniziativa del Primo ministro, nonché alla c.d. “questione di governo”, alla mozione di sfiducia, ed a quella che potrebbe denominarsi “mozione costruttiva”, il solo strumento che il d.d.l. offre per sostituire il Primo ministro senza passare attraverso nuove elezioni. Al di fuori di tale eventualità, sembra acquisito il principio secondo cui Primo ministro e Camera simul stabunt, simul cadent.

Lo scioglimento anticipato della Camera

Il testo in esame contempla quattro ipotesi di scioglimento anticipato della Camera. Esse, disciplinate dall’ artt. 88 Cost. nel testo novellato dall’ articolo 2334 del d.d.l. – a sua volta riformulato nel corso dell’esame in Commissione – sono le seguenti: su richiesta del Primo Ministro; a seguito di dimissioni del Primo Ministro (una ipotesi specifica di dimissioni –

si tratta di dimissioni obbligate – è quella contemplata all’art.28, secondo comma, nuovo testo dell’art. 94 Cost.: esse conseguono alla reiezione di un provvedimento su cui sia stata posta la “questione di Governo”35);

a seguito di morte o impedimento permanente (accertato secondo le modalità fissate dalla legge) del Primo Ministro;

in conseguenza della approvazione di una mozione di sfiducia. La prima tra le quattro ipotesi contemplate configura una radicale innovazione

rispetto all’attuale forma di governo, forse la più caratterizzante il c.d. “premierato forte” che il d.d.l. intende istituire: essa consiste nell’attribuzione al Primo ministro del potere di scioglimento della Camera dei deputati.

34 L’articolo 23 è stato modificato a seguito dell’approvazione ,da parte della I Commissione nel

corso della seduta del 26 luglio, dell’emendamento Anedda 23.12: si trovano così accorpate in un’unica disposizione tutte le ipotesi di scioglimento anticipato, prima distribuite tra l’art.23 e l’art.26 del testo approvato dal Senato.

35 Nuovo art. 94, secondo comma: il Primo ministro può chiedere che la Camera “si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario il primo ministro rassegna le dimissioni”.

SCHEDE DI LETTURA

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Il Presidente della Repubblica che, ai sensi del vigente art. 88 Cost., può sciogliere una o entrambe le Camere sentiti i rispettivi Presidenti36, parrebbe sostanzialmente spogliato di tale potere, pur mantenendone la formale titolarità. Il decreto presidenziale di scioglimento è infatti adottato “su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità”. Dalla formulazione letterale della norma (che parla bensì di “richiesta” ma, al contempo, di “esclusiva responsabilità”, ed usa per il Capo dello Stato l’espressione: “decreta” anziché “può decretare lo scioglimento”), infatti, non sembrano residuare spazi di discrezionalità per il Capo dello Stato37. In proposito è stato osservato che, mentre da un lato il progetto di riforma attribuisce al Presidente della Repubblica alcune nuove competenze dalla spiccata connotazione politica (si pensi alla deliberazione finale circa il contrasto tra legge regionale ed interesse nazionale), di converso lo esclude da altre, in relazione alle quali la sua partecipazione a fini di garanzia è prevista dal vigente testo costituzionale.

Si fa presente che l’articolo 24, nuovo testo dell’art. 89 Cost, in cui si individuano gli atti del Presidente della Repubblica che non necessitano di controfirma, richiama anche il decreto di scioglimento della Camera “ai sensi dell’articolo 88”: ciò implicherebbe che anche lo scioglimento su richiesta del Primo ministro – di cui quest’ultimo si assume l’esclusiva responsabilità – non necessiterebbe di controfirma (v. infra).

In tutti i casi di scioglimento della Camera, il Capo dello Stato indìce le nuove elezioni entro i successivi sessanta giorni.

La sostituzione del Primo ministro

L’art. 88, secondo comma, prevede un temperamento al potere di scioglimento attribuito al Primo Ministro: il Presidente della Repubblica, infatti, non può emanare il decreto di scioglimento della Camera richiesto dal premier qualora, entro dieci giorni dalla richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione che: dichiari la volontà di continuare nell’attuazione del programma; indichi il nome di un nuovo Primo ministro.

La mozione dev’essere sottoscritta da deputati: appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni; in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti la Camera.

Lo stesso procedimento si applica in caso di morte, impedimento permanente, dimissioni del premier (ma non anche nella ipotesi di approvazione di una mozione di sfiducia).

36 Non può esercitare tale potere negli ultimi sei mesi del mandato, salvo che coincidano almeno

in parte con ultimi sei mesi della legislatura. 37 Fatti salvi, forse, il caso di vizi formali nella richiesta e quegli ipotetici casi limite in cui la

decisione presidenziale potrebbe configurare una responsabilità ex art. 90 Cost..

SCHEDE DI LETTURA

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Tale disposizione va letta unitamente a quelle di cui: al secondo comma del nuovo art. 92 (“la candidatura alla carica di primo

Ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati”; “la legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo Ministro”);

al primo comma del nuovo art. 94, dal quale scompare il voto di fiducia iniziale al Governo (per cui si può parlare di “fiducia presunta”). L’effetto complessivo non è solo quello di costituzionalizzare la nozione di

maggioranza parlamentare, già presente nei regolamenti parlamentari, ma – soprattutto –quello di ancorarla al dato elettorale.

Le citate norme pertanto conferiscono dignità costituzionale e “cristallizzano” per l’intera legislatura un elemento politico, qual è l’appartenenza ad uno schieramento elettorale, presentando alcuni spunti di riflessione: da un lato viene mantenuta la disposizione di cui all’art. 67 Cost. che

sancisce il divieto di mandato imperativo da cui deriva, tra l’altro, la libertà per i deputati di passare, nel corso della legislatura, da un gruppo parlamentare di maggioranza ad uno di opposizione (e viceversa); dall’altro, tuttavia, si introduce un vincolo derivante dall’appartenenza alle coalizioni elettorali. La sottoscrizione della mozione, diretta ad evitare lo scioglimento tramite l’indicazione di un nuovo Primo Ministro, di un deputato che dalla opposizione sia transitato nella maggioranza è del tutto irrilevante, stando alla lettera del nuovo art. 88, ai fini del raggiungimento del quorum ivi previsto; sulla volontà del singolo deputato, in una vicenda di grande rilievo quale la sostituzione del premier, prevale il vincolo derivante dal mandato conferitogli dagli elettori. Analoghe e simmetriche considerazioni possono farsi relativamente alla ipotesi di un deputato passato da un gruppo di maggioranza ad uno di opposizione;

qualora il passaggio di deputati da gruppi parlamentari di maggioranza a gruppi di opposizione (e viceversa) dovesse essere di tale rilievo da intaccare l’originaria maggioranza governativa38, l’istituto della mozione ex art. 88, co. 2°, potrebbe rivelarsi tecnicamente inapplicabile, residuando, pertanto, soltanto la soluzione dello scioglimento anticipato39;

occorre verificare se, alla luce delle disposizioni in esame, sia ancora possibile la costituzione di gruppi parlamentari che non presentino alcun legame con le liste o le formazioni politiche partecipanti alle elezioni. All’interno di tali gruppi, infatti, conviverebbero deputati eletti nell’ambito della

38 Qualora cioè i deputati eletti nella coalizione vincente ancora appartenenti ai gruppi di

maggioranza dovessero essere meno del 50%+1 dei componenti della Camera. 39 Le considerazioni esposte varrebbero ovviamente, e a fortiori, nell’ipotesi in cui non singoli

deputati, ma interi gruppi parlamentari dovessero mutare orientamento nel corso della legislatura. Scopo della disposizione è, in verità, proprio quello di evitare i “ribaltoni”: alcuni commentatori hanno peraltro segnalato la rigidità del meccanismo adottato, che non lascia aperte soluzioni diverse dalla fine anticipata della legislatura.

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coalizione vincente e deputati eletti nell’ambito di forze politiche di minoranza, ma con poteri profondamente differenziati: soltanto i primi potrebbero utilmente sottoscrivere la mozione di cui all’articolo 88, secondo comma;

occorre osservare che, analogamente alla maggioranza, anche l’opposizione non si determina in Parlamento, ma viene individuata attraverso i risultati delle elezioni politiche (assume quindi un rilievo decisivo la legge elettorale).

Natura ed effetti della mozione sostitutiva del Primo ministro

Affinché la mozione di cui all’art. 88 Cost. produca gli effetti che le sono propri, è sufficiente che venga sottoscritta da deputati, appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza assoluta. Il testo costituzionale non prevede espressamente né un dibattito né, tantomeno, un voto parlamentare.

Al riguardo si può osservare che: i regolamenti parlamentari fissano lo scopo oggettivo dell’atto denominato

“mozione”: quello di “promuovere una deliberazione” dell’Assemblea40. Essa, infatti, è il classico strumento di indirizzo con cui “si promuove una deliberazione su un documento che incorpora una determinata direttiva al Governo"41. La dottrina, inoltre, ha rinvenuto nell’art. 64, quarto comma, Cost. il fondamento dell’obbligo per il Governo di “subire” la discussione della mozione;

al contrario, non apparirebbe comprensibile il significato di un eventuale voto sulla mozione in oggetto (tanto più se non ne confermasse il contenuto originario) poiché, come si è detto, gli effetti di quest’ultima si producono, in presenza dei requisiti previsti, sin dal momento della sua presentazione;

alla luce di quanto detto si può forse sostenere che ciò che l’art. 88, secondo comma, definisce “mozione” non sia, in effetti, tale in senso proprio, ma sia uno strumento sui generis, dalla natura sostanzialmente extraparlamentare;

al di là delle considerazioni tecniche, è indubbio che il meccanismo adottato comporti la concreta possibilità che le crisi di Governo ed i relativi esiti (nomina di un nuovo premier, scioglimento anticipato della Camera) si consumino e trovino soluzione al di fuori del Parlamento.

La mozione di sfiducia

Il terzo comma del novellato art. 94 Cost. (articolo 28 del d.d.l.) ridisciplina l’istituto della mozione di sfiducia, già previsto dal quinto comma dell’art. 94 nel testo vigente. La mozione di sfiducia, precisa il nuovo testo, può intervenire “in

40 art. 110 reg. C.; art. 157, co. 1, reg. S.. 41 V. A. Manzella, Il Parlamento, Bologna, 2003, p. 383.

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qualsiasi momento” ed obbliga il Primo ministro alle dimissioni. Essa deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti la Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione42, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti (attualmente è sufficiente la maggioranza dei votanti). Se approvata, il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera e indíce le elezioni. In questo caso, lo scioglimento si può definire “automatico”, non essendo contemplata la possibilità di sostituire il Primo ministro ricorrendo alla procedura di cui all’ art. 88 Cost.

Non si può dunque affermare che il sistema proposto preveda un meccanismo di “sfiducia costruttiva”, che consenta ad un’autonoma iniziativa parlamentare di procedere alla sostituzione del Governo in corso di legislatura. Come si è visto innanzi, l’indicazione di un nuovo Primo ministro è una possibilità offerta alla maggioranza per reagire ad iniziative dell’esecutivo (richiesta di scioglimento, dimissioni) o per rimediare a sopravvenuti eventi esterni (morte o impedimento permanente del Primo ministro).

La “questione di Governo” alla Camera

Ai sensi del secondo comma del nuovo art. 94 Cost., il Primo ministro può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario (la votazione deve essere effettuata mediante appello nominale43) il Primo ministro rassegna le dimissioni. Da tali dimissioni – come in tutte le altre ipotesi di dimissioni del premier – discende automaticamente, ai sensi del secondo comma dell’articolo 88, lo scioglimento della Camera. Anche in tal caso, tuttavia, è possibile la approvazione di una mozione che, mediante l’indicazione del nome di un nuovo Primo Ministro, impedisca lo scioglimento anticipato.

I rapporti con il Senato federale

Come si è innanzi accennato il Senato federale, nel nuovo disegno costituzionale, rimane estraneo al rapporto di fiducia; pertanto, né si prevede che il Senato voti una mozione di sfiducia al Governo, né il Primo ministro può porre la questione di fiducia su deliberazioni del Senato; e tanto meno può assumere l’iniziativa del suo scioglimento.

Cionondimeno, il permanere di costanti e incisivi rapporti tra Governo e Senato, rapporti dei quali si ha espressa menzione in più parti del nuovo testo, appare un dato fisiologico, tenuto conto delle funzioni attribuite al Senato e, in

42 Emendamento Anedda 28.6, approvato dalla I Commissione della Camera il 26 luglio. 43 Emendamento Anedda 28.4, approvato dalla I Commissione della Camera il 26 luglio.

SCHEDE DI LETTURA

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primo luogo, dell’ampio e per certi versi determinante spazio assegnato a tale ramo del Parlamento nell’esercizio della funzione legislativa (vedi la relativa scheda di lettura).

Può risultare anzi meritevole di approfondimento il fatto che un’assemblea rappresentativa non legata al Governo da un vincolo fiduciario e nella quale – per la diversità dei meccanismi e delle scadenze elettorali – può ben determinarsi una maggioranza politica diversa da quella presente nell’altro ramo del Parlamento, disponga di poteri decisionali incidenti in misura potenzialmente assai rilevante sull’attuazione del programma di Governo e, prima ancora, sulla stessa determinazione dell’indirizzo politico legislativo. Si pensi, in particolare, alla potestà di fissare con legge i princìpi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente, che il secondo comma del nuovo art. 70 Cost. riserva al Senato federale secondo la procedura monocamerale (ed anche qualora si tratti della conversione di decreti-legge che, ex art. 77 Cost., il Governo adotta “sotto la propria responsabilità”).

Il meccanismo procedurale di cui all’ultimo periodo del citato art. 70, secondo comma (descritto nella scheda dedicata al procedimento legislativo), è stato per l’appunto introdotto, nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, allo scopo di temperare il conflitto che potrebbe sorgere qualora il Senato federale non intendesse accogliere proposte emendative ritenute dal Governo essenziali per l’attuazione del programma. Esso tuttavia non giunge sino a garantire l’accoglimento di tali proposte.

SCHEDE DI LETTURA

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GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Il disegno di legge in esame contiene alcune disposizioni che tendono complessivamente a rafforzare gli strumenti di garanzia costituzionale.

Alcune di queste riguardano la tutela delle opposizioni in Parlamento. Si tratta degli articoli 7 ed 8, che modificano rispettivamente gli articoli 63 e 64 della Costituzione nel senso di:

introdurre una maggioranza qualificata per l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato;

introdurre un quorum specifico per le deliberazioni del Senato federale; prevedere uno “statuto dell’opposizione”;

Relativamente a queste disposizioni rilevano due ordini di questioni: una, per così dire, di logica interna al disegno di legge in esame, l’altra di carattere più generale.

La prima questione riguarda la necessità di bilanciare il notevole aumento dei poteri del capo del Governo con un parallelo rafforzamento del sistema di garanzie.

In secondo luogo, l’accrescimento degli strumenti di tutela dell’opposizione viene incontro all’esigenza, sorta a seguito della riforma elettorale del 1993, di contemperare gli effetti del sistema maggioritario che rendono possibile la formazione di maggioranze parlamentari più ampie che nel passato.

La I Commissione della Camera ha approvato un emendamento44 con cui è stato

soppresso l’articolo 18 del testo approvato dal Senato: esso modificava il regime delle Commissioni di inchiesta, attribuendo alle sole Commissioni bicamerali i poteri della autorità giudiziaria.

L’approvazione di un altro emendamento45 ha reintrodotto il medesimo quorum (maggioranza assoluta dei componenti) per l’approvazione dei regolamenti di Camera e Senato: il testo approvato dal Senato prevedeva infatti che il (solo) regolamento della Camera dovesse essere approvato con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

Va infine ricordata la modifica operata dall’articolo 10 all’art. 66 Cost., ai sensi

del quale il giudizio sui titoli di ammissione dei parlamentari e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità – pur rimanendo riservato alla Camera di appartenenza – deve essere svolto entro termini46 stabiliti dal rispettivo regolamento ed a maggioranza dei componenti l’Assemblea (la

44 Emendamento D’Alia 18.1, approvato nel corso della seduta del 23 luglio. 45 Emendamento Anedda 8.7, approvato nel corso della seduta del 20 luglio. 46 Il termine “tassativi”, recato dal testo del Senato, è stato soppresso dagli identici emendamenti

Anedda e altri 10.3 e D’Alia 10.4 (seduta della I Commissione del 21 luglio 2004).

SCHEDE DI LETTURA

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maggioranza diversificata prevista dal testo del Senato è stata soppressa da un emendamento approvato dalla I Commissione47).

L’elezione dei Presidenti delle Camere

L’articolo 7, che novella l’articolo 63 Cost., costituzionalizza le modalità di elezione dei Presidenti delle Camere, ora disciplinate dai Regolamenti parlamentari, prevedendo un sistema basato sul principio della maggioranza qualificata: due terzi dei componenti l’Assemblea per i primi tre scrutini; maggioranza assoluta dopo il terzo turno48.

Si osserva che, a proposito della procedura relativa agli scrutini successivi al terzo, non viene specificato se si tratta di maggioranza assoluta dei componenti o di maggioranza assoluta dei voti.

I regolamenti di Camera e Senato prevedono entrambi il principio della maggioranza qualificata per l’elezione del Presidente, con alcune differenze.

Alla Camera, per il primo scrutinio, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei

componenti, mentre per i successivi due turni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti, contando tra questi anche le schede bianche; dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti (Reg. Camera, art. 4, comma 2).

Il Regolamento del Senato richiede la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l’Assemblea; al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando anche le schede bianche. Se anche al terzo turno nessuno raggiunge la maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati al turno precedente (Reg. Senato, art. 4).

I scrutinio II scrutinio III scrutinio dal IV scrutinio

AC 4862-A 2/3 componenti magg. assoluta

Reg. Camera 2/3 componenti 2/3 voti magg. assoluta voti

Reg. Senato magg. assoluta componenti magg. assoluta voti

ballottaggio

Se si confronta il sistema di elezione proposto dal provvedimento in esame

con quelli vigenti (si veda la tabella), si può constatare l’innalzamento della maggioranza necessaria nei primi scrutini: infatti, la maggioranza dei 2/3, ora prescritta solamente per il primo scrutinio della Camera, è estesa ai primi tre turni

47 Emendamento Anedda e altri 10.6, approvato nella seduta del 21 luglio 2004. Il testo

precedente prevedeva la maggioranza dei tre quinti dei componenti alla Camera e la maggioranza dei componenti al Senato.

48 Per un quadro complessivo dei quorum previsti dal provvedimento nel testo approvato dal Senato, si rinvia alla scheda di approfondimento predisposta dal Servizio studi e contenuta nel Dossier progetti di legge n. 580/5.

SCHEDE DI LETTURA

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di votazioni; dal quarto in poi è necessario la maggioranza assoluta che attualmente costituisce la prima opzione per l’elezione del Presidente del Senato.

Lo “statuto dell’opposizione”

L’articolo 8 modifica l’articolo 64 della Costituzione introducendo una serie di misure volte a garantire i diritti delle opposizioni.

Si osserva preliminarmente che le misure prospettate – nel testo modificato dalla Commissione – riguardano soltanto la Camera dei deputati49, ossia l’organo al quale la riforma assegna il ruolo di rappresentanza politica. Solamente alla Camera, in quanto sede del rapporto fiduciario Governo – Parlamento, sarà possibile individuare con chiarezza una o più opposizioni che si contrappongono alla maggioranza che sostiene il Governo50. Mentre per quanto riguarda il Senato, in quanto organo di rappresentanza degli interessi territoriali, sarà più sfumato il confine tra opposizione e maggioranza (sempre che sia ancora possibile ricorrere a tali categorie).

Le misure proposte si possono sintetizzare come segue: previsione di un regime differenziato tra Camera e Senato per la validità

delle votazioni; introduzione di uno “statuto dell’opposizione” alla Camera.

Per quanto riguarda le modalità di votazione delle Camere, l’art. 64, terzo comma, della Costituzione prevede un regime indifferenziato per i due rami del Parlamento: le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti (principio del numero legale) e devono essere approvate a maggioranza dei presenti. Inoltre, maggioranze diverse possono essere prescritte solo dalla Costituzione stessa.

L’articolo in esame, modificato sul punto dalla I Commissione, lascia inalterata tale previsione51. Viene, tuttavia, introdotta una ulteriore condizione: per la validità delle votazioni del Senato federale è richiesta la presenza dei senatori espressi da almeno un terzo delle regioni.

Il nuovo quarto comma dell’art. 64 Cost. di cui si propone l’introduzione, costituisce l’innovazione principale dell’articolo in esame. Si tratta di un insieme di norme che complessivamente hanno l’obiettivo di creare una forma di “statuto

49 Con emendamenti Anedda 8.14 e Moroni 8.18, approvati dalla I Commissione della Camera

nella seduta del 20 luglio, è stato soppresso il quinto comma dell’articolo 8, in cui si prevedeva che anche il regolamento del Senato federale avrebbe dovuto garantire “i diritti delle minoranze in ogni fase della attività parlamentare”.

50 Così la relazione illustrativa del disegno di legge A.S. 2544. 51 Nel testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, si prevedeva, invece, per il Senato federale,

lo stesso quorum funzionale della Camera (la maggioranza dei presenti), ma un diverso quorum strutturale (per la validità delle deliberazioni occorreva la presenza dei due quinti dei componenti): a seguito della approvazione dell’emendamento Anedda 8.8, nella seduta della I Commissione della Camera del 20 luglio, tale differenziazione è venuta meno.

SCHEDE DI LETTURA

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dell’opposizione” della sola Camera dei deputati, mediante la previsione di alcune disposizioni da inserire nel regolamento.

Innanzitutto, viene fissato il principio in base al quale, nel suo complesso, il regolamento della Camera deve garantire sia le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza, sia i diritti dell’opposizione.

Una specifica disposizione che prevedeva l’inserimento nel regolamento delle modalità di iscrizione all’ordine del giorno delle proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva dei tempi e previsione del voto finale, è stata soppressa nel corso dell’esame presso la I Commissione52.

Fortemente innovativa rispetto all’ordinamento vigente è la figura del “Capo dell’opposizione” le cui prerogative e la cui modalità di elezione dovranno essere definite dal regolamento della Camera.

Si osserva, in proposito, che il sistema parlamentare attuale, non compiutamente bipolare, rende possibile la formazione di più di una opposizione. Pertanto, il regolamento della Camera sarà chiamato preliminarmente a decidere se il capo dell’opposizione dovrà essere espressione della sola coalizione uscita sconfitta dalle elezioni, cioè dell’opposizione “principale”, oppure di tutti i gruppi di opposizione, anche di quelli che non si riconoscono in quella coalizione. In alternativa a queste due soluzioni, il regolamento potrebbe anche prevedere l’elezione di più di un capo dell’opposizione. Tuttavia quest’ultima ipotesi appare la meno percorribile sia perché la meno coerente con lo spirito della riforma, volto a rafforzare le tutele delle minoranze parlamentari, sia perché la dizione di “Capo dell’opposizione” non sembra lasciare spazio a dubbi sulla unicità dell’organo.

Il capo dell’opposizione è un istituto tipico dell’ordinamento della Gran Bretagna,

nonostante tale ruolo non sia formalizzato in termini di procedure e regole scritte. Una delle poche fonti normative in materia è il Ministers and others Salaries Act del 1975 con il quale viene attribuito al capo dell’opposizione, così come ad altre cariche istituzionali quali i Ministri, una indennità a carico dell’erario, comprensiva dell’indennità parlamentare. Il ruolo di opposizione ufficiale è ricoperto dal principale partito di minoranza la cui identificazione ufficiale, in caso di dubbio, spetta allo speaker dei Comuni. Il capo dell’opposizione è il leader del gruppo di minoranza principale, ad esso si affianca il “gabinetto ombra”, eletto dal gruppo (per i laburisti) o nominato dal leader (per i conservatori). Talvolta a queste figure si affianca anche un portavoce dell’opposizione, esterno al governo ombra.

Infine, l’articolo in esame introduce in Costituzione, a favore dei deputati

appartenenti ai gruppi di opposizione, la riserva di presidenza delle Commissioni, Giunte e organismi interni, ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo e di garanzia. Sono escluse esplicitamente le Commissioni di cui all’articolo 72, primo comma, Cost., ossia le commissioni permanenti che esaminano i progetti di legge, quella di cui all’articolo 70, terzo comma (la Commissione mista paritetica

52 Emendamento Anedda 8.11, approvato nel corso della seduta del 20 luglio.

SCHEDE DI LETTURA

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cui, nell’ambito del procedimento bicamerale, è affidato il compito di predisporre un testo inemendabile da sottoporre al voto delle due Assemblee), il comitato misto paritetico di cui all’articolo 70, quarto comma, chiamato a decidere sulle questioni di competenza tra i due rami del Parlamento53.

Per quanto riguarda le commissioni cui sono attribuiti i compiti di cui sopra e che rientrerebbero nell’ambito di applicazione della disposizione in esame, sono attualmente tutte commissioni bicamerali (vedi tabella). Due di queste, cui sono attribuite funzioni di coordinamento e di garanzia costituzionale, sono previste dalla Costituzione e da leggi costituzionali (Commissione per le questioni regionali e Comitato per i procedimenti di accusa) le altre sono state istituite con legge ordinaria ed hanno compiti ispettivi, di indirizzo e di controllo. Nulla si dice con riguardo alle Commissioni d’inchiesta.

Commissione Presidente

Commissione per le questioni regionali Maggioranza (Senato)

Comitato per i procedimenti di accusa Opposizione (Senato)

Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi Opposizione (Senato)

Comitato per i servizi di sicurezza Opposizione (Camera)

Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria Maggioranza (Camera)

Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza Maggioranza (Camera)

Comitato Schengen, Europol e immigrazione Maggioranza (Camera)

Commissione per l'infanzia Maggioranza (Camera)

Le modalità di nomina dei componenti delle commissioni bicamerali sono

disciplinate dalle disposizioni istitutive di ciascuna di esse. Generalmente spetta ai Presidenti di Camera e Senato la nomina dei membri, i quali a loro volta scelgono al loro interno il proprio Presidente. Per prassi prevalente vengono nominati alla presidenza un deputato ed un senatore alternativamente ad ogni legislatura54.

In epoca antecedente l’adozione del sistema maggioritario era diffusa la prassi, seguita in parte anche successivamente, di designare alla presidenza delle commissioni di controllo rappresentanti dei gruppi di opposizione.

Si osserva che l’obbligo di riservare alle minoranze parlamentari la presidenza di tali commissioni bicamerali andrebbe ad incidere anche sulle prerogative del Senato per il quale non è previsto un analogo obbligo costituzionale dal momento che la disposizione in esame riguarda solamente la Camera dei deputati.

53 Tali due ulteriori limitazioni derivano dalla approvazione dell’emendamento Anedda 8.13, da

parte della I Commissione nel corso della seduta del 20 luglio. 54 Nel caso del Comitato per i procedimenti di accusa tale procedura è istituzionalizzata dalla

legge (si veda art. 12, comma 2, L.. Cost. 11 marzo 1953, n. 1) che prevede che alla presidenza del Comitato si alternino per ciascuna legislatura il Presidente della Giunta per le autorizzazioni del Senato e il suo omologo della Camera.

SCHEDE DI LETTURA

38

La riserva di presidenza all’opposizione riguarda anche le giunte con compiti

di controllo, ispettivi e di garanzia. Rientrano tra queste sicuramente la Giunta per le elezioni (art. 17, Reg. Camera) e la Giunta per le autorizzazioni (art. 18, Reg. Camera), le quali per prassi già sono presiedute da membri dell’opposizione. Mentre appare più problematica l’inclusione tra di esse della terza giunta della Camera, la Giunta per il Regolamento. Infatti, essa, ai sensi dell’art. 16, Reg. Camera, è presieduta dal Presidente stesso della Camera, che viene ad assumere pertanto un ruolo di garante del regolamento sia nei confronti della maggioranza, che dell’opposizione.

Oltre alle commissioni e alle giunte, la disposizione in esame estende l’obbligo

di presidenza anche agli “organismi interni” con compiti ispettivi, di controllo e di garanzia, la cui individuazione appare più problematica. Da questi sembra potersi escludere il Comitato per la legislazione (disciplinato dall’art. 16-bis, Reg. Camera) in quanto organo consultivo chiamato ad esprimere un parere tecnico sulla qualità dei testi normativi e pertanto privo di compiti di controllo55. Parimenti risultano privi di tali compiti altri organismi interni istituiti da fonti subregolamentari, quali i comitati istituiti in seno all’Ufficio di presidenza (Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione, Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna, Comitato per gli affari del personale, ecc.). In definitiva, la disposizione in esame sembra configurarsi quale norma di principio, nel senso che qualora dovessero essere istituiti altri organismi con compiti di controllo, diversi dalle commissioni e dalle giunte, si applicherebbe ad essi la riserva di presidenza in favore dell’opposizione.

55 Si segnala che per prassi alla presidenza del Comitato si alternano ogni 10 mesi un

rappresentante dell’opposizione e uno della maggioranza. La durata della Presidenza, fissata in 6 mesi dal Regolamento della Camera, è stata prolungata a 10 mesi in via sperimentale.

SCHEDE DI LETTURA

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L’elezione del Presidente della Repubblica

L’articolo 19 del testo di riforma costituzionale in esame reca una nuova formulazione dell’art. 83 Cost.. Le modifiche proposte incidono sostanzialmente su due aspetti:

la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica; il quorum richiesto per la sua elezione.

Il disegno di legge costituzionale mantiene il sistema vigente, che prevede l’elezione indiretta del Capo dello Stato da parte di un collegio ad hoc. In luogo del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, viene istituito un nuovo organo, denominato Assemblea della Repubblica.

L’Assemblea della Repubblica è presieduta dal Presidente della Camera, come il Parlamento in seduta comune, ed è composta dai componenti delle due Camere e da delegati eletti dai Consigli regionali.

Come stabilito dalla Costituzione attualmente vigente, ogni regione elegge tre delegati, ad eccezione della Valle d’Aosta, che ne esprime soltanto uno; viene peraltro innovativamente inclusa nell’assemblea elettiva un’ulteriore significativa rappresentanza delle autonomie territoriali. Il nuovo testo prevede infatti che facciano parte dell’Assemblea della Repubblica anche: i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e

di Bolzano; un numero ulteriore (rispetto ai 58 attualmente previsti) di delegati eletti dalle

Regioni, in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti della Regione. I delegati sono scelti per almeno la metà tra i sindaci e i presidenti di Provincia

o città metropolitana. Nel corso dell’esame presso la I Commissione della Camera è stata soppressa la disposizione che riservava esplicitamente tale quota alla designazione dei Consigli delle autonomie locali56.

Un’ulteriore modifica apportata dalla Commissione sopprime la previsione, recata dal testo vigente, che i delegati regionali siano eletti dai rispettivi Consigli “in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze”, e la sostituisce con un vincolo più stringente: l’elezione deve aver luogo “in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun Consiglio57”.

56 Emendamento Anedda e altri 19.8. Nella seduta del 23 luglio 2004 l’on. Anedda precisava che

l’emendamento non era volto ad escludere in toto la designazione da parte dei Consigli delle autonomie locali, bensì ad evitare di porla quale regola generale, lasciando ai Consigli regionali maggiore discrezionalità. La previsione soppressa era stata introdotta nel corso dell’esame presso la 1ª Commissione del Senato.

57 Emendamento Anedda e altri 19.7 (seduta del 23 luglio 2004).

SCHEDE DI LETTURA

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Il numero dei componenti dell’Assemblea federale verrebbe ad essere così determinato: 512 deputati, 258 senatori58, 58 delegati regionali, 21 Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano59, 48 delegati delle autonomie locali, per un totale di 897 membri (numero al quale va aggiunto quello, variabile, dei senatori di diritto e a vita).

Si rileva che, calcolando il numero degli ulteriori delegati regionali sulla base della popolazione della Regione in ragione di uno ogni milione di abitanti, le cinque Regioni (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) che non raggiungono tale soglia demografica non avrebbero ulteriori rappresentanti (espressione delle autonomie locali) nell’assemblea elettiva del Presidente della Repubblica, oltre quelli già previsti dalla Costituzione attuale.

Nella nuova composizione del collegio elettivo del Presidente della Repubblica, il rapporto tra i parlamentari e i rappresentanti espressi dalle autonomie territoriali sale dall’attuale 6% (58 membri su un totale di 1.003) al 14% (127 su 897)60. Tale quota salirebbe al 43% qualora si computassero in essa i senatori, considerandoli in senso lato come espressione della “periferia” per effetto del radicamento territoriale determinato dall’elezione contestuale del Senato federale e dei Consigli regionali e dalla scelta di introdurre, tra i presupposti dell’elettorato passivo, la residenza nella regione.

Il disegno di legge costituzionale modifica anche il quorum per l’elezione del

Capo dello Stato, di cui al terzo comma dell’articolo 83, prevedendo la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea della Repubblica nei primi quattro scrutini e, dopo il quarto, la maggioranza assoluta.

I scrutinio II scrutinio III scrutinio IV scrutinio dal V

scrutinio

quorum attuale

maggioranza dei due terzi del Parlamento in seduta comune, integrato dai 58 delegati regionali

maggioranza assoluta

quorum proposto

maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica

maggioranza assoluta

Nella norma in esame non si specifica, come d’altronde avviene anche nella

Costituzione vigente, se la maggioranza assoluta debba calcolarsi sulla base degli aventi diritto al voto, oppure sul numero dei presenti. È comunque da ritenersi che andrebbe applicata l’interpretazione corrente, conforme alla prima ipotesi prospettata.

58 Sono compresi i parlamentari eletti all’estero. 59 La presidenza della Regione Trentino-Alto Adige è infatti assunta alternativamente, nel corso

della legislatura regionale, dai Presidenti di ciascuna delle due Province autonome, i quali durano in carica due anni e mezzo.

60 Nel testo approvato dal Senato, stante il minor numero di parlamentari, la quota raggiungeva il 17%.

SCHEDE DI LETTURA

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La convocazione dell’Assemblea della Repubblica

L’articolo 20, non modificato dalla Commissione, non apporta modifiche al primo comma dell’articolo 85 della Costituzione, lasciando immutata la durata settennale del mandato presidenziale ma, al secondo comma, innalza a 60 giorni dalla scadenza del mandato il termine per la convocazione, da parte del Presidente della Camera dei deputati, dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

La scelta è stata giustificata61 con l’esigenza di limitare il periodo di prorogatio del

Presidente uscente e di garantire al collegio elettorale un maggiore periodo di ponderazione e riflessione per giungere ad una scelta largamente condivisa. Essendo stato ampliato il collegio elettorale, si è inteso altresì lasciare maggior tempo alle procedure di designazione dei delegati regionali.

Un’altra modifica riguarda il terzo comma dell’art. 85, dove le parole “le

Camere” sono sostituite con “la Camera dei deputati”. In tal modo, la proroga dei poteri del Presidente della Repubblica nell’ipotesi che la scadenza del settennato coincida con la vacanza o con l’imminente scioglimento è prevista soltanto se questi eventi interessano la Camera dei deputati.

Non è stato invece previsto il caso secondo cui a trovarsi nelle condizioni di scioglimento siano il Senato federale (nel nuovo sistema, la contestualità nell’elezione delle due Camere può venire meno a seguito di uno scioglimento anticipato della Camera dei deputati) o i Consigli regionali (quest’ultima eventualità non è considerata neanche nel testo vigente della Costituzione: ma nel sistema attuale la partecipazione dei delegati regionali ha valore essenzialmente integrativo del collegio elettorale, del quale costituisce una minima parte).

La supplenza

L’articolo 21, non modificato dalla Commissione, introduce lievi modifiche all’articolo 86 della Costituzione, che disciplina la sostituzione momentanea della carica di Presidente della Repubblica, il quale, nei casi in cui non possa, per impedimento temporaneo, adempiere le sue funzioni, viene sostituito dal Presidente del Senato. Ferme le disposizioni recate dalla Costituzione vigente, il testo prevede solo che il supplente del Presidente della Repubblica sia il Presidente “del Senato federale della Repubblica”.

Qualora l’impedimento si trasformi in permanente o intervengano la morte o le dimissioni del Presidente, il secondo comma dell’articolo 86 stabilisce che venga indetta, entro quindici giorni, l’elezione del nuovo Presidente, salvo che le 61 Cfr. la relazione al progetto di legge governativo e l’intervento del relatore al Senato, sen.

D’Onofrio.

SCHEDE DI LETTURA

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Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione: anche in questo caso, come per il precedente articolo 85, il disegno di legge costituzionale sostituisce le parole “le Camere” con “la Camera dei deputati”.

Le modifiche introdotte hanno dunque mere finalità di coordinamento.

Le funzioni del Presidente della Repubblica

L’articolo 22, sostituendo l’articolo 87 della Costituzione, definisce il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema istituzionale e individua i poteri e le funzioni del Capo dello Stato, consentendo di delineare complessivamente la sua posizione nel nuovo sistema proposto.

Il primo comma del nuovo art. 87, riformulato nel corso dell’esame in sede referente62, enuncia le seguenti prerogative del Presidente: è il Capo dello Stato (così recita anche il testo vigente dell’art. 87); rappresenta l’unità federale della Nazione (rispetto al testo vigente, è

aggiunto l’aggettivo “federale”); è garante della Costituzione (si tratta di una formulazione non presente

nell’attuale primo comma dell’art. 8763). La riformulazione operata dalla I Commissione ha espunto la dizione:

“esercita le funzioni che la Costituzione gli attribuisce espressamente”, che il Senato aveva introdotto nel testo.

L’articolo 22 del disegno di legge costituzionale modifica in alcune parti l’elenco dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica dall’art. 87 Cost., nei commi successivi al primo. Alcuni nuovi poteri gli sono attribuiti, in relazione al suo ruolo di garanzia, quale “contrappeso istituzionale” al rafforzamento del vertice dell’Esecutivo – che riduce l’ambito di incidenza del Capo dello Stato nel rapporto Parlamento-Governo (vedi infra) ed ai maggiori poteri assegnati alle autonomie territoriali.

In particolare, viene attribuito al Presidente della Repubblica il potere di: nominare, nei casi indicati dalla legge, i presidenti delle autorità

amministrative indipendenti, sentiti i Presidenti delle due Camere (quest’ultimo inciso è stato aggiunto dalla I Commissione della Camera64);

designare il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, nell’ambito dei componenti di nomina parlamentare (anche questa precisazione è stata introdotta durante l’esame in sede referente65).

62 Emendamento Carrara 22.5. 63 Secondo autorevoli autori, la funzione di garanzia costituzionale, pur non esplicitamente

prevista in Costituzione, sarebbe comunque propria del Capo dello Stato e verrebbe in rilievo non soltanto nella dinamica ordinaria del sistema ma anche nei momenti di crisi dell’ordinamento.

64 Emendamento Anedda e altri 22.13. 65 Emendamento Anedda e altri 22.17.

SCHEDE DI LETTURA

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Attualmente, secondo quanto prescrive l’articolo 104, quinto comma della Costituzione, il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura viene eletto dal Consiglio stesso, tra i membri di nomina parlamentare.

Tali atti presidenziali sono espressamente sottratti alla proposta e alla

controfirma del Primo ministro o dei ministri in virtù del terzo comma dell’articolo 89 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 24 del testo della riforma. Tale norma sancisce e sottolinea l’autonomia con cui il Presidente deve esercitare la funzione assegnatagli.

In base a un ulteriore emendamento approvato dalla I Commissione della Camera66, spetta al Capo dello Stato indire non solo le elezioni delle Camere, ma anche quelle dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dei rispettivi Presidenti. La modifica appare correlata con l’introduzione della c.d. “contestualità affievolita” tra l’elezione del Senato federale e quelle dei Consigli regionali (vedi supra).

Attualmente, e fino a quando le singole regioni non disciplineranno diversamente la

materia, nelle regioni a statuto ordinario le elezioni sono indette dal Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, figura che, dopo la riforma del Titolo V, ha preso il posto del Commissario di Governo (art. 10, L. 131/2003); nelle regioni a statuto speciale, dal Presidente della regione.

Il richiamo all’elezione dei presidenti delle regioni e delle province autonome,

congruo nell’attuale contesto normativo, potrebbe non risultare in futuro applicabile in quelle regioni che, nel definire la propria forma di governo e il proprio sistema elettorale in attuazione degli artt. 122 e 123 Cost., non prevedessero l’elezione diretta del capo dell’esecutivo.

A fronte dell’acquisto delle nuove attribuzioni, viene soppresso l’istituto della autorizzazione del Presidente della Repubblica per la presentazione dei disegni di legge di iniziativa governativa (prevista dal vigente comma quarto dell’articolo 87 Cost.67).

Per il resto, il disegno di legge costituzionale mantiene le altre funzioni presidenziali previste dal testo attualmente vigente dell’articolo 87.

Si tratta delle seguenti funzioni, prevalentemente connesse al funzionamento

dell’ordinamento costituzionale o rientranti nell’ambito delle competenze amministrative del Presidente della Repubblica: la possibilità di inviare messaggi alle Camere; la promulgazione delle leggi e l’emanazione dei decreti aventi valore di legge (decreti

legislativi e decreti-legge) e dei regolamenti;

66 Emendamento D’Alia 22.4. 67 Il disposto costituzionale è ripetuto dall’art. 5, comma 1, lettera c), della legge n. 400 del 1988,

che stabilisce il Presidente del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica, dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere.

SCHEDE DI LETTURA

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l’indizione dei referendum abrogativi, dei referendum di approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, dei referendum per la modifica territoriale di regioni e di enti locali;

la nomina dei funzionari dello Stato, nei casi previsti dalla legge; l’accreditamento e il ricevimento dei rappresentanti diplomatici e la ratifica dei trattati

internazionali, previa, nei casi in cui sia richiesta, autorizzazione delle Camere; il comando delle Forze armate; la presidenza del Consiglio supremo di difesa; la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento; la presidenza del Consiglio superiore della magistratura; il potere di concedere la grazia e di commutare le pene; il conferimento delle onorificenze della Repubblica.

Con riferimento alle norme concernenti le funzioni del Presidente della

Repubblica contenute in altre parti della proposta di riforma, si ricordano le disposizioni che seguono, per la cui illustrazione si rinvia alle relative schede di lettura: l’articolo 5, modificando l’art. 59 Cost., riduce a tre il numero dei senatori a

vita di nomina presidenziale, e chiarisce che tale numero si riferisce al totale dei senatori a vita di nomina presidenziale simultaneamente in carica68;

con la modifica dell’art. 135 Cost. prospettata dall’articolo 41, mantenendosi il numero complessivo attuale dei giudici della Corte costituzionale, è elevata a sette membri la componente di nomina parlamentare (tre eletti dalla Camera, quattro dal Senato federale); di conseguenza è ridotto il numero di membri nominati dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature (quattro ciascuno);

dal punto di vista dei poteri presidenziali che incidono direttamente sul circuito dell’indirizzo politico, gli articoli 23, 26 e 28 introducono significative innovazioni, che contribuiscono a mutare la collocazione del Capo dello Stato nel sistema istituzionale: - il potere di scioglimento anticipato della Camera viene ad essere

prerogativa esclusiva del Primo ministro, per cui lo scioglimento si configura come un atto presidenziale sostanzialmente ascrivibile alla responsabilità piena del premier;

- anche negli altri casi di scioglimento della Camera previsti dal testo in esame (impossibilità di procedere alla nomina di un nuovo Primo ministro in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni di questi;

68 In tal modo si intendono dissipare i dubbi emersi in passato sulla corretta interpretazione

dell’articolo 59, dubbi che hanno dato luogo anche a prassi contrastanti. Se infatti era prevalente l’opinione che la norma non consentisse la presenza in carica, nello stesso momento, di più di cinque senatori a vita di nomina presidenziale, altri la interpretavano nel senso che ogni Presidente della Repubblica poteva nominare cinque senatori. Il comma 10 dell’articolo 43 del d.d.l. assicura comunque la permanenza in carica di tutti i senatori a vita presenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

SCHEDE DI LETTURA

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approvazione di una mozione di sfiducia), il ruolo del Capo dello Stato è caratterizzato da un ambito di discrezionalità estremamente ridotto;

- è inoltre venuto meno il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere il Senato federale (tale possibilità, prevista in origine dal testo della riforma nell’ipotesi di “prolungata impossibilità di funzionamento”, è stata soppressa nel corso dell’esame al Senato);

- per quanto riguarda il potere di nomina del Primo ministro, il terzo comma dell’art. 92 Cost, come riformulato dall’articolo 26 del progetto, fissa un vincolo costituzionale per lo svolgimento della funzione presidenziale di nomina, che dovrà essere esercitata “sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati”;

tra i poteri che il testo della riforma propone di attribuire al Presidente della Repubblica, si segnala la possibilità, prevista dal secondo comma dell’art. 127 Cost. (inserito dall’articolo 39 del disegno di legge), di annullare le leggi regionali in contrasto con l’interesse nazionale. Tale potere sarebbe peraltro esercitabile unicamente alla fine di un iter articolato, avviato su iniziativa del Governo ed affidato primariamente alla competenza del Senato federale.

La controfirma degli atti presidenziali

L’articolo 24 propone, attraverso una modifica dell’articolo 89 della Costituzione, la soppressione della controfirma ministeriale per i seguenti atti del Presidente della Repubblica: rinvio delle leggi alle Camere ai sensi dell’art. 74 Cost.; messaggio alle Camere; concessione della grazia (non è espressamente compreso il potere di

commutare le pene, previsto dall’art. 87 Cost.); nomina dei senatori a vita; nomina dei giudici costituzionali di sua competenza; “scioglimento della Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 88 della

Costituzione”; nomina del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura; nomina dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti; “altre nomine che la legge attribuisce alla sua esclusiva competenza”.

Dalla relazione illustrativa del disegno di legge costituzionale e dal dibattito parlamentare si desume che tale modifica è intesa a chiarire in maniera definitiva, in Costituzione, che tutti gli atti summenzionati sono da ritenersi “formalmente e sostanzialmente” presidenziali (secondo le indicazioni della dottrina prevalente).

Il vigente art. 89 Cost., dopo aver stabilito che tutti gli atti del Capo dello Stato sono

controfirmati dai ministri proponenti (primo comma), prevede che “gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del

SCHEDE DI LETTURA

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Consiglio” (secondo comma). La stessa Costituzione, quindi, rinvia alla legge per individuare quali atti debbano essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio.

A tale proposito, l’art. 5, co. 1, lett. d), della L. 400/198869 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri controfirma: gli atti di promulgazione delle leggi; ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri; gli atti che hanno valore o forza di legge; “insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge”.

Sono altresì controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione del primo comma dell’art. 89 Cost., anche gli altri atti adottati su sua proposta in quanto riferibili alle sue attribuzioni o all’ambito di competenza della Presidenza del Consiglio, ovvero alcuni “atti propri” del Capo dello Stato non riferibili, quanto all’oggetto, ad uno specifico settore di competenza ministeriale (ad esempio: nomina del Presidente del Consiglio, nomina dei ministri, accettazione delle dimissioni del Governo, scioglimento delle Camere e dei Consigli regionali, nomina dei senatori a vita, nomina dei giudici costituzionali: quest’ultima ipotesi è espressamente contemplata dall’art. 4 della L. 87/195370).

Con riguardo all’inciso “altre nomine che la legge eventualmente attribuisca

alla sua esclusiva responsabilità” il testo approvato dal Senato è stato modificato in Commissione71, sostituendosi il termine “responsabilità” con quello di “competenza”.

La nuova formulazione appare testualmente meno configgente con il disposto di cui all’art. 90 Cost., ove si prevede che il Presidente della Repubblica non sia responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni (tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione).

Viene comunque meno, con riguardo agli atti sostanzialmente presidenziali, la funzione che un’ampia dottrina tradizionalmente attribuisce alla controfirma ministeriale alla luce dell’art. 90 Cost.: quella di scaricare sul Governo la responsabilità (giuridica) degli atti risalenti alla volontà del Presidente, che altrimenti risulterebbe priva di un titolare.

Un’altra modifica apportata dalla Commissione concerne il potere di scioglimento della Camera. Nel testo trasmesso dal Senato, la controfirma ministeriale era esclusa solo nei casi previsti dagli articoli 92, comma quarto (morte o impedimento permanente del Primo ministro, sue dimissioni per cause diverse da quelle legate alla fiducia), e 94, comma terzo (mozione di sfiducia); tale soluzione appariva giustificata dal fatto che lo scioglimento “su richiesta”, di cui all’articolo 88, primo comma, avviene sotto la esclusiva responsabilità del Primo ministro richiedente.

69 Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei ministri. 70 Legge 11 marzo 1953, n. 87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale. 71 Emendamento Anedda e altri 24.8.

SCHEDE DI LETTURA

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Un emendamento approvato dalla Commissione72 ha tuttavia sostituito tali riferimenti con un generale richiamo all’art. 88 Cost.: ne consegue che anche lo scioglimento della Camera richiesto dal Primo ministro sarebbe, contraddittoriamente, sottratto sia alla proposta sia alla controfirma ministeriale. La disposizione andrebbe dunque coordinata con il disposto dell’articolo 88, primo comma, lett. a), Cost., come riformulato dall’articolo 23 del testo licenziato dalla Commissione.

Rimangono sostanzialmente invariati i primi due commi del vigente articolo 89, eccetto una modifica di carattere formale al secondo comma, che provvede a sostituire l’espressione “Presidente del Consiglio dei ministri” con “Primo ministro”.

Il giuramento

L’articolo 25, non modificato dalla Commissione, sostituisce, all’art. 91 Cost., le parole: “Parlamento in seduta comune” con: “Assemblea della Repubblica”. La disposizione è di mero coordinamento, e consegue alla necessità che il Presidente della Repubblica presti giuramento dinanzi allo stesso organo che lo ha eletto.

72 Emendamento Anedda e altri 24.7. La modifica è presumibilmente correlata con la

riformulazione dell’art. 88 e la soppressione del quarto comma dell’art. 94, disposte da un altro emendamento (Anedda e altri 23.12) approvato dalla Commissione.

SCHEDE DI LETTURA

48

LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI

Le modifiche al sistema delle potestà legislative e amministrative delle Regioni

La soppressione del riferimento agli obblighi internazionali come limite generale alla potestà legislativa

Il comma 1 dell’articolo 34, riformulando il primo comma dell’art. 117 Cost., esclude gli “obblighi internazionali” dai limiti, comuni a Stato e regioni, che tale comma impone all’esercizio della potestà legislativa. Secondo la proposta, quindi, Stato e Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione e degli obblighi comunitari.

Permane ovviamente il vincolo costituzionale, dettato dall’art. 10 Cost., del rispetto del diritto internazionale generalmente riconosciuto.

La motivazione della soppressione è stata indicata nei dubbi interpretativi sulla

locuzione “obblighi internazionali”: se con essi ci si riferisca, o meno, ad ogni tipo di trattato internazionale, e dunque anche a quegli accordi per cui non è prevista alcuna forma di ratifica da parte del Parlamento.

Si ricorda a tale proposito che l’art. 1, co. 1, della citata L. 131/2003, ribadisce i vincoli comuni al legislatore nazionale e regionale dettati dal primo comma dell’art. 117, così specificandoli: norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all’art. 10 Cost.; accordi di reciproca limitazione di sovranità, di cui all’art. 11 Cost.; ordinamento comunitario; trattati internazionali.

Le modificazioni al riparto delle competenze legislative e l’attribuzione di competenze legislative esclusive alle regioni

I commi 2 e 3 dell’articolo 34 sono frutto di due emendamenti approvati dalla I Commissione della Camera nel corso dell’esame in sede referente73. Essi apportano due significative modificazioni al secondo e al terzo comma dell’art. 117 Cost.: la materia “tutela della salute” è espunta dall’elenco delle materie di

competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, co. 3°) ed è inserita, con la più ristretta denominazione di “norme generali sulla tutela della salute”, tra quelle di competenza statale esclusiva (art. 117, co. 2°, lett. m-bis)): la novella

73 Emendamenti D’Alia 34.46 (nuova formulazione) e 34.48 (nuova formulazione), approvati nella

seduta del 26 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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va letta in correlazione con le competenze esclusive attribuite in materia alle regioni dal successivo comma 4 (vedi infra);

l’esercizio (da parte sia statale, sia regionale) della potestà legislativa concorrente è condizionato al rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, espressamente introdotti nel terzo comma dell’art. 117 Cost.. Se è vero che il principio di sussidiarietà è già richiamato nella Carta

costituzionale con riferimento al riparto delle funzioni amministrative (art. 118) ed all’esercizio del potere sostitutivo del Governo (art. 120), appare meritevole di approfondimento la portata normativa di una disposizione che segnatamente preveda l’applicazione di tale principio all’esercizio della funzione legislativa concorrente; non appare di immediata evidenza, in particolare, se possa o meno derivarne una nuova interpretazione dell’oggetto e dell’ampiezza della competenza legislativa statale sui “principi fondamentali”.

Tali modifiche si aggiungono a quella recata dal comma 4 dell’articolo 34 in commento, già presente nell’originario testo governativo del d.d.l. e non modificata nel corso dell’esame parlamentare. Tale comma riscrive il quarto comma dell’art. 117 Cost., introducendo un elenco di materie specifiche nelle quali alle regioni spetta la potestà legislativa esclusiva: assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolatici e di formazione,

salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse

specifico della regione; polizia locale.

Il quinto elemento dell’elenco è invece la norma residuale, già contenuta nel comma 4 dell’art. 117: ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Il comma riproduce, con alcune modifiche, il disegno di legge costituzionale A.C.

3461, approvato in prima lettura sia dal Senato (5 dicembre 2002) sia dalla Camera dei deputati (14 aprile 2003). Identico è l’elenco delle materie; la competenza legislativa esclusiva su di esse, invece, è esplicitamente attribuita alle regioni nel disegno di legge in esame, mentre nell’A.C. 3461 doveva essere “attivata” dalle regioni stesse74.

74 Sul punto si rinvia al Dossier n. 309 (17/12/2002) Modifiche dell’articolo 117 della Costituzione

AC 3461 – schede di lettura.

SCHEDE DI LETTURA

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La ripartizione delle competenze legislative nell’attuale assetto costituzionale

Com’è noto, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha modificato, tra l’altro, il quadro delle competenze legislative di Stato e regioni, che attualmente risulta essere il seguente: un primo elenco di materie la cui disciplina è demandata alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma) che cessa così di essere soggetto a competenza generale per divenire soggetto a competenza enumerata;

un secondo elenco di materie – che la stessa norma costituzionale definisce “di legislazione concorrente” – in cui “spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato” (art. 117, terzo comma);

una norma di chiusura, secondo cui la potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato spetta alle regioni (competenza generale residuale: art. 117, quarto comma). La modifica proposta attribuisce dunque una potestà legislativa esclusiva

anche alle regioni: in determinate materie e in tutte le altre non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

Il testo vigente dell’art. 117 Cost. ricorre al termine “esclusiva” solo quando si riferisce

alla potestà legislativa dello Stato nelle materie di cui al secondo comma dell’articolo. Quanto alle regioni, ad esse spetta “la potestà legislativa” (senza ulteriori aggettivazioni) per le materie non espressamente riservate alla legislazione statale (quarto comma) e nelle materie di legislazione concorrente (terzo comma), fatta salva la determinazione dei princìpi fondamentali75.

Con riguardo a ciascuna delle materie oggetto della proposta in esame, la

ripartizione delle competenze si può sintetizzare come segue.

Assistenza ed organizzazione sanitaria Secondo la Costituzione vigente, in ambito sanitario rileva in primo luogo la competenza legislativa concorrente tra Stato e

regioni in materia di “tutela della salute”, ove spetta allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali ed alle regioni la restante disciplina legislativa;

per altro verso, rileva la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, fra i quali ha certamente un ruolo centrale il diritto alla salute (si ricordi a tale proposito anche l’art. 32 Cost., che sancisce il diritto alla

75 Di potestà legislativa esclusiva (o primaria) si parla inoltre con riferimento alle regioni a statuto

speciale, per le materie e con i limiti definiti nei rispettivi statuti di autonomia approvati con legge costituzionale, le une e gli altri diversamente configurati in ciascuna regione.

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salute quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività e ne affida alla Repubblica la tutela - e dunque anche a regioni ed enti locali ora pari ordinati nel’art. 114 Cost.)

in virtù del principio, introdotto dalla riforma, dell’affidamento alle regioni di competenze legislative residuali in tutte le materie non espressamente affidate allo Stato o alla competenza Stato-regioni, spetterebbe a queste ultime una competenza piena relativamente a quei profili in materia di sanità non rientranti nella tutela della salute. Data la portata generale di tale ultima definizione, non è peraltro agevole accertare l’esistenza e i limiti di questo ulteriore livello di competenza;

va infine ricordata la possibilità di attribuire a regioni ad autonomia ordinaria ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (anche) in materia di tutela della salute, ricorrendo alla particolare procedura descritta al terzo comma dell’art. 116 Cost. (comma peraltro soppresso dal disegno di legge in esame).

Come si è detto, il testo in esame sopprime il livello di competenza concorrente in materia di “tutela della salute” ed introduce, quale materia di competenza esclusiva statale, le “norme generali sulla tutela della salute”. La vigente competenza statale sui “principi fondamentali” si trasforma pertanto in una competenza sulle “norme generali” in materia.

Pur se potrebbe non risultare agevole la distinzione tra “norme generali” e “princìpi

fondamentali” in materia di tutela della salute, la distinzione appare rilevante soprattutto al fine di verificare la spettanza della relativa potestà regolamentare. Ai sensi dell’art. 117, sesto comma, infatti, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di sua competenza esclusiva, mentre per il resto è rimessa alle regioni.

Quanto alla competenza regionale, quella in materia di “assistenza e

organizzazione sanitaria” è esplicitamente prevista dal testo in esame come “esclusiva”. Qualora si ritenga che la “determinazione dei livelli essenziali”, le “norme generali” e l’“assistenza e organizzazione sanitaria” non esauriscano l’intera estensione della materia “tutela della salute”, i restanti ambiti di intervento legislativo rientrerebbero comunque nella potestà legislativa esclusiva (residuale) delle regioni.

Organizzazione scolastica; gestione degli istituti; programmi scolastici di interesse regionale

In base al quadro costituzionale spetta allo Stato: la determinazione delle “norme generali sull’istruzione” (competenza

esclusiva ex secondo comma art. 117 e art. 33 Cost.), tra cui dovrebbero rientrare, in base agli orientamenti interpretativi prevalenti, la garanzia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche – espressamente sottratta alla competenza concorrente – e le regole essenziali di tali autonomie, la

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disciplina del personale, il quadro degli ordinamenti degli studi, la definizione dei relativi percorsi, la disciplina dell’obbligo scolastico, la garanzia della libertà d’insegnamento;

la determinazione dei princìpi fondamentali della materia – concorrente – “istruzione”;

la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, tra cui potrebbero rientrare – tra gli altri – il “diritto (dei capaci e dei meritevoli) di raggiungere i gradi più alti degli studi” e il diritto all’istruzione inferiore “obbligatoria e gratuita” (art. 34 Cost.).

Le regioni risultano, invece, titolari: della potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, entro i limiti

rappresentati dai princìpi fondamentali posti dallo Stato; della potestà legislativa piena in materia di istruzione e formazione

professionale76; di forme ulteriori e particolari di autonomia in materia, che lo Stato potrebbe

attribuire loro, sulla base del terzo comma dell’articolo 116 (soppresso dal disegno di legge in esame).

Polizia locale La “polizia locale, urbana e rurale” costituiva, ai sensi della formulazione

dell’articolo 117 della Costituzione antecedente alla riforma del titolo V (L.cost. 3/2001), materia di competenza legislativa regionale concorrente per le regioni a statuto ordinario.

Nel nuovo art. 117, l’espressione “polizia locale, urbana e rurale” non è più presente e si fa invece riferimento alla “polizia amministrativa locale” (secondo comma, lettera h)), per sottrarla alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza: è opinione condivisa che, per questo motivo, essa debba rientrare tra le materie di (piena) competenza regionale, dato che l’art. 117, quarto comma, nel testo vigente, assegna “alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

Da quanto detto può desumersi che la riforma costituzionale ha determinato un netto restringimento dell’ambito di intervento legislativo statale; non potendo esso più dettare neppure norme di principio in materia di polizia amministrativa locale, sembra residuare al legislatore statale la possibilità di intervenire sulle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che sono attribuite al 76 Secondo gli orientamenti prevalenti, infatti, l’esplicita esclusione dell’istruzione e della

formazione professionale dall’ambito della potestà legislativa concorrente, operata dalla norma costituzionale, comporterebbe l’attribuzione di tale materia alla competenza piena delle regioni. Ciò anche in virtù di quanto stabiliva il vecchio testo dell’art. 117 Cost., ai sensi del quale il settore in esame già rientrava nella potestà legislativa concorrente: non sembra ipotizzabile che la L.cost. 3/2001 abbia compiuto un passo indietro rispetto a tale disposto costituzionale attribuendo la formazione professionale alla competenza esclusiva dello Stato.

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personale appartenente alla polizia locale. Ciò in forza della potestà legislativa esclusiva di cui lo Stato gode in materia di giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) oltre che – come si è detto – in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Si ricorda inoltre che l’ordine pubblico e la sicurezza rientrano tra le materie per le quali l’art. 118, terzo comma, Cost. prevede una legge statale che disciplini forme di coordinamento tra Stato e regioni.

Ai sensi del sesto comma dell’art. 117 Cost., anche la potestà regolamentare statale può dirsi esclusa dalla materia in esame: quella regionale sembra anch’essa, peraltro, incontrare un limite nella “riserva di regolamento” che l’ultimo periodo del citato sesto comma garantisce a comuni, province e città metropolitane per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La giurisprudenza costituzionale e la “legge La Loggia”

Dall’entrata in vigore della L.Cost. 1/2003 la Corte costituzionale ha già avuto modo di esprimersi su diverse questioni inerenti le competenze legislative e amministrative di regioni e Stato. Di seguito si citano solo alcuni punti significativi: trasversalità di alcuni ambiti di intervento statale: i livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non sono “una ‘materia’ in senso stretto ma una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie […] Il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite […] senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle” (sentenza n. 282 del 2002);

il riparto delle competenze legislative può essere derogato sulla base del principio di sussidiarietà enunciato dal primo comma dell’art. 118: anche in materie di competenza regionale “la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative e […], in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a organizzarle e regolarle, […] i principî di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e “possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata” (sentenza n. 303 del 2003);

non tutte le “materie” non citate nei commi 2 e 3 dell’art. 117 sono automaticamente di competenza residuale regionale: “in via generale occorre affermare l’impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all’ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle

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Regioni ai sensi del comma quarto del medesimo art. 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 della Costituzione” (sentenza n. 370 del 2003); alcune materie come i “lavori pubblici” sono configurabili come “ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti” (sentenza n. 303 del 2003). Si ricorda infine che l’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni

per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (così detta “legge La Loggia”), dispone in merito all’attuazione dei commi 1 e 3 dell’art. 117 Cost. In particolare: il legislatore regionale esercita la propria della potestà legislativa concorrente

nell’ambito dei principi fondamentali “espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”;

il Governo è delegato ad emanare77 uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente78.

La specificazione del carattere amministrativo degli organi comuni istituiti nell’ambito di intese tra le regioni

L’ottavo comma dell’articolo 117 prevede la possibilità per le regioni di stipulare “intese” con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni. Nell’ambito di tali intese è possibile “individuare organi comuni”.

Il disegno di legge in esame, all’articolo 34, comma 5, riformula la disposizione con l’intento di specificare il carattere “amministrativo” degli organi che le regioni possono istituire nell’ambito delle intese.

Il coordinamento tra Stato e regioni in materie di legislazione concorrente

L’articolo 35 del testo approvato dal Senato (modificato dalla I Commissione della Camera) novella l’articolo 118 Cost. sotto due profili:

77 Il termine, originariamente fissato in un anno dall’entrata in vigore della legge, è stato portato a

due anni dall’art. 1, co. 2, della L. 140/2004, di conversione del D.L. 80/2004 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

78 A tutela della natura meramente ricognitiva della delega la Corte costituzionale, con sent. 280/2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 5 dell’art. 1 della L. 131/2003, ai sensi del quali il Governo poteva, in quegli stessi decreti, individuare le disposizioni riguardanti le stesse materie ma rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, nonché il comma 6 dello stesso articolo, che fissava i criteri direttivi per l’esercizio della delega.

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amplia le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intese e coordinamento tra Stato e regioni (articolo 118, comma terzo);

nell’ambito del principio di sussidiarietà, inserisce in Costituzione gli “enti di autonomia funzionale” (articolo 118, comma quarto, sul quale vedi infra). Il vigente comma terzo dell’articolo 118 dispone che la legge statale disciplina

forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie “immigrazione” e “ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa”. La legge statale provvede inoltre a disciplinare “forme di intesa e coordinamento “ nella materia dei beni culturali.

La proposta in esame – senza modificare il primo inciso – aggiunge alla tutela dei beni culturali le seguenti altre materie: grandi reti di trasporto e navigazione; produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia; ordinamento delle professioni.

Mentre la “tutela dei beni culturali” (al pari di “immigrazione” e “ordine pubblico e sicurezza”) è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato79, Le materie che la proposta intende aggiungere rientrano nell’ambito della potestà concorrente (sono anzi quelle la cui attribuzione a tale ambito è stata criticata da più parti). Ne consegue un ampliamento, in queste materie, della potestà legislativa statale, dalla sola fissazione dei “principi fondamentali” alla determinazione delle forme di intesa e coordinamento.

In questo modo il disegno originario della riforma del 2001 sembra essere invertito: la necessità del coordinamento era nata per garantire alle regioni spazi di attività amministrativa in materie di competenza statale; mentre l’intento dell’attuale proposta sembra essere quello di far recuperare allo Stato competenze legislative affidate alle regioni.

Un emendamento approvato dalla I Commissione della Camera80 divide in due periodi il novellato terzo comma dell’art. 118 Cost., accorpando nel secondo periodo le materie di competenza concorrente. La modifica, in apparenza solo formale, va letta in relazione alle modifiche apportate dalla stessa Commissione alla disciplina del procedimento legislativo (art. 13 del d.d.l.: vedi supra): in base ad esse, le leggi che dispongono il coordinamento nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (primo periodo del terzo comma dell’art. 118) sono approvate dalla Camera dei deputati con procedimento monocamerale, mentre quelle che intervengono nelle materie concorrenti (di cui al secondo periodo dello stesso comma) sono approvate con procedimento bicamerale.

79 La “valorizzazione dei beni culturali” è invece materia concorrente: sulla distinzione tra le due

definizioni si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 2004. 80 Emendamento Anedda e altri 35.3, approvato nella seduta del 26 luglio 2004.

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Le forme di intesa e coordinamento sono disciplinate sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, espressamente richiamati anche in questa occasione.

Va peraltro segnalato che, in esito all’emendamento approvato dalla I Commissione, il richiamo a tali princìpi resta collocato nel secondo periodo del terzo comma dell’art. 118, riferendosi in tal modo alle leggi che disciplinano l’intesa e il coordinamento nelle sole materie di competenza concorrente.

Il riconoscimento delle autonomie funzionali

L’altra modifica proposta all’art. 118 Cost. riguarda la cosiddetta sussidiarietà orizzontale.

L’attuale quarto comma dell’art. 118, com’è noto, dispone che Stato, regioni, enti locali “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli od associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.

La proposta in esame inserisce in Costituzione gli enti di autonomia funzionale, nonché il “riconoscimento” dovuto quindi sia alle autonome iniziative dei privati che agli enti di autonomie funzionale da parte di Stato, Regioni ed enti locali.

Tali enti hanno già ricevuto un riconoscimento nell’ambito dell’attuazione del

decentramento amministrativo (già a partire dalla L. 59/1997) e, in seguito, con la citata L. 131/2003 che all’art. 7, co. 1, nel dettare i criteri e i principi del conferimento di funzioni amministrative, espressamente ne garantisce le attribuzioni.

Raccordi e compensazioni tra i diversi poteri

La disciplina dei princìpi che regolano il sistema dei poteri sostitutivi dello Stato

La riforma del 2001 ha introdotto in Costituzione, con il nuovo articolo 120, la previsione di un generale potere sostitutivo del Governo nei confronti degli organi delle regioni e degli enti locali. Le ipotesi che possono legittimare la sostituzione sono le seguenti: mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa

comunitaria; pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare tutela dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

SCHEDE DI LETTURA

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La norma costituzionale rinvia alla legge per assicurare che il potere sostitutivo sia esercitato nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

In attuazione della disposizione costituzionale vigente, l’art. 8 della citata L. 131/2003

(“La Loggia”) disciplina le modalità di esercizio potere sostitutivo. Schematicamente: la sostituzione, che può essere richiesta dalla stesse regioni o dagli enti locali, deve

riguardare solo “provvedimenti dovuti o necessari”; è prevista una procedura collaborativa: diffida dell’ente ad adempiere entro un tempo

congruo, scaduto il quale il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, adotta il provvedimento;

i provvedimenti che il Governo adotta nell’esercizio del potere sostitutivo possono avere natura “anche normativa”;

se la sostituzione è disposta nei confronti degli enti locali dve ispirarsi al principio di sussidiarietà e leale collaborazione. L’Aula del Senato aveva novellato il testo dell’art. 120 Cost. con un

emendamento del relatore (attuale articolo 36 del d.d.l.) che inseriva un comma prima della vigente disposizione, ove si disponeva che “con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati i princìpi che assicurino il conseguimento delle finalità di cui al comma successivo”.

Nel corso dell’esame alla Camera in sede referente è stato approvato un emendamento81, interamente sostitutivo dell’articolo 36, che ha riformulato il secondo comma dell’art. 120 Cost. sostituendolo con due commi, nei quali: si attribuisce alla legge statale – approvata da entrambe le Camere a

maggioranza dei componenti – il compito di fissare i princìpi che assicurino, da parte delle Regioni e degli enti locali: - il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa

comunitaria; - l’incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave; - la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e, in particolare, - la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; si conferma il potere sostitutivo del Governo già previsto dal testo vigente

“nel caso di mancato rispetto” delle suelencate finalità. Il bilanciamento del conferimento di potestà legislative esclusive alle regioni è

stato dunque individuato, oltre che nella previsione di un meccanismo di controllo delle leggi regionali secondo il parametro dell’interesse nazionale (vedi infra), nella possibilità per lo Stato (con legge “qualificata” e nel rispetto – ribadito una volta di più – dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà) di dettare

81 Emendamento Anedda e altri 36.1, approvato nella seduta del 26 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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princìpi legislativi volti alla tutela di quelle istanze unitarie che il vigente art. 120 pone a fondamento dell’esercizio del potere sostitutivo.

Le leggi regionali e l’interesse nazionale

L’articolo 39 aggiunge un nuovo comma all’articolo 127 della Costituzione, reintroducendo per le leggi regionali, il limite di merito dell’interesse nazionale della Repubblica.

Tale previsione era già contenuta, anteriormente alla riforma del titolo V della

Costituzione, agli articoli 117 e 127 e di essa si trova ancora traccia sia nel Regolamento della Camera (articolo 102), che in quello del Senato (articolo 137).

Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che, anche nell’ambito delle vigenti disposizioni costituzionali, non manchino i riferimenti all’interesse nazionale, di cui sarebbero espressione l’articolo 117, comma 2, lettera m), in cui si fa riferimento ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, nonché l’articolo 120, comma secondo, in cui si disciplinano i poteri sostitutivi del Governo da esercitarsi quando ”lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica ed in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.

È appena il caso di ricordare che, anteriormente al 2001, non sono mai state impugnate leggi regionali per violazione dell’interesse nazionale e che, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, il limite di merito ha assunto la connotazione di limite di competenza (e quindi di legittimità) delle leggi regionali.

In base alla novella recata dall’articolo in esame, è il Governo a sollevare,

entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, la questione relativa al mancato rispetto da parte della legge stessa o di una sua parte (inciso aggiunto dalla I Commissione della Camera82) dell’interesse nazionale. Su di essa decide, entro i successivi trenta giorni, il Senato federale che, qualora condivida la valutazione del Governo, può rinviare la legge alla Regione, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti ed indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non provveda a rimuovere tali disposizioni, il Senato, entro ulteriori trenta giorni e sempre a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre al Capo dello Stato di annullare l’intera legge o, se possibile, soltanto quelle disposizioni che contrastano con l’interesse nazionale. Il Presidente della Repubblica può emanare, entro quindici giorni (il termine è stato introdotto dalla I Commissione83) il conseguente decreto di annullamento.

Dalla lettura della norma si evince che, mentre al Senato federale spetta il potere di rinvio al Consiglio regionale della legge confliggente con l’interesse

82 Identici emendamenti Anedda e altri 38.3 e Moroni 38.8, approvati nella seduta del 26 luglio

2004. 83 Emendamento Anedda e altri 38.4, approvato nella seduta del 26 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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nazionale, al Capo dello Stato (rectius, al Governo ed al Capo dello Stato, cfr. infra) è attribuito quello di annullamento della legge medesima. Se è vero infatti che la seconda deliberazione del Senato è la conditio sine qua non per l’esercizio del potere di annullamento, sembra anche vero che il relativo decreto possa non essere emanato (l’articolo usa la formula: “il Presidente della Repubblica […] può emanare”).

Se tale lettura è corretta, essa andrebbe esaminata alla luce del ruolo di garanzia attribuito al Capo dello Stato, dei suoi rapporti con il Senato federale (il procedimento in esame prevederebbe due deliberazioni del Senato federale a maggioranza assoluta dei componenti, per poi rimettere al Capo dello Stato la valutazione circa l’opportunità di emanare il decreto di annullamento) e dei suoi rapporti con il Governo.

Il decreto di annullamento, infatti, non figura tra gli atti del Capo dello Stato per i quali non è richiesta la controfirma ministeriale (ex art. 89, terzo comma) e che quindi possono ritenersi “formalmente e sostanzialmente presidenziali”: esso potrebbe dunque essere qualificato come atto solo formalmente presidenziale o come atto misto, all’adozione del quale concorre anche il Governo, ovvero il medesimo soggetto che, ai sensi dell’art. 127, è chiamato a sollevare la questione del contrasto con l’interesse nazionale.

Da ultimo occorre far riferimento alla natura del decreto presidenziale di annullamento, al quale può forse riconoscersi la forza di legge in quanto, pur non avendo l’effetto di introdurre nuove norme nell’ordinamento giuridico, è in grado di porre nel nulla fonti (ovvero singole disposizioni) di rango primario già pubblicate e probabilmente anche in vigore84; in quanto atto avente forza di legge, il decreto: dovrebbe essere controfirmato dal Primo ministro, in virtù del combinato

disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 89; potrebbe essere impugnato di fronte alla Corte Costituzionale (ex art. 134

Cost.): il giudizio di legittimità costituzionale dovrebbe, tuttavia, limitarsi alla valutazione circa il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle norme che la Costituzione detta in relazione alla procedura di emanazione del decreto; ogni altra considerazione rischierebbe di trasformare un limite di merito (il cui rispetto è sindacabile dal solo Senato federale) in limite di legittimità. Infine, poiché l’art. 86, comma primo, attribuisce al Presidente del Senato il

potere di esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica “in ogni caso in cui egli non possa adempierle”: si potrebbe in teoria verificare la circostanza in cui l’annullamento della legge regionale sia disposto dal Presidente del Senato (nelle funzioni vicarie del Capo dello Stato), su proposta della Camera federale da lui stesso presieduta.

84 In base alla lettera dell’articolo 127, il decreto di annullamento potrebbe intervenire anche

trascorsi oltre 120 giorni dalla pubblicazione della legge regionale.

SCHEDE DI LETTURA

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Altre disposizioni

Meritano una menzione in questa sede, pur se illustrate in altre schede di lettura (alle quali si rinvia), le disposizioni che prevedono la partecipazione dei Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome, ad integrazione del Senato federale, alle elezioni del Presidente della Repubblica (art. 83, primo comma, Cost.), di un sesto dei componenti il CSM (art. 104, quarto comma, Cost.) e di quattro giudici della Corte costituzionale (art. 135 Cost.).

Va inoltre ricordato quanto previsto dal comma aggiunto all’art. 57 Cost. dall’articolo 3 del d.d.l., che prevede il diritto dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali ad essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale e il reciproco diritto dei senatori ad essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti, nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.

Le autonomie speciali

L’applicazione della riforma alle regioni a statuto speciale

Con riferimento alle regioni ad autonomia differenziata, occorre in primo luogo ricordare la norma generale recata dal comma 6 dell’articolo 34, che la I Commissione della Camera ha riformulato ed accompagnato ad una nuova disposizione transitoria, il comma 15 dell’articolo 43.

Nel testo approvato dal Senato la disposizione (articolo 34, comma 4), riprendendo la formulazione già adottata nell’art. 10 della legge di riforma del Titolo V (L.Cost. 3/2001), estendeva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni recate dalla riforma “esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie” rispetto a quelle già godute in virtù degli statuti di autonomia e delle norme di attuazione.

Un emendamento approvato dalla I Commissione della Camera85 ha ridotto tale “clausola di maggior favore” alle sole disposizioni recate dai commi 1, 4 e 5 dell’articolo 34, cioè alle modifiche apportate ai commi primo (limiti generali alla potestà legislativa), quarto (competenza legislativa esclusiva delle regioni) e ottavo (organi comuni istituiti nell’ambito di intese tra regioni) dell’art. 117 Cost..

Non sono invece compresi nella “clausola di maggior favore” i commi 2 e 3 dell’articolo, anch’essi introdotti dalla I Commissione, che introducono ulteriori modifiche all’art. 117 (vedi supra). Non è chiaro se ciò risponda a una precisa

85 Emendamento Anedda e altri 34.27, approvato nella seduta del 26 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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ratio o sia dovuto ad un mancato coordinamento testuale tra i diversi emendamenti approvati in sede referente.

A integrazione di tale modifica, con l’approvazione di un ulteriore emendamento86 riferito, questa volta, all’articolo 43, è stato espressamente disposto che le disposizioni della legge costituzionale in esame si applichino anche all’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma incontra un duplice limite: nella deroga (concernente l’esercizio della potestà legislativa) recata dal

testé illustrato comma 6 dell’articolo 34; nella natura transitoria attribuita alla norma: essa si applica infatti sino

all’adeguamento degli singoli statuti speciali, da effettuare, com’è noto, con legge costituzionale e – stante la modifica all’art. 116, primo comma, Cost. operata dall’articolo 33 (vedi infra) – previa intesa con la regione interessata. La norma non pone vincoli di oggetto o temporali al futuro legislatore costituzionale che dovrà procedere all’adeguamento degli statuti speciali. La disposizione illustrata è palesemente volta ad evitare incertezze

interpretative con riguardo ad alcune tra le disposizioni recate dal testo in esame: quelle sole – ovviamente – che per il loro oggetto siano effettivamente suscettibili di incidere sull’ordinamento speciale delle regioni e province autonome, come definito dai rispettivi statuti di autonomia. Limitatamente a queste disposizioni, la norma sembra disporre una deroga a quanto diversamente deriverebbe dalle potestà e competenze stabilite negli statuti speciali.

A una prima, rapida analisi del testo licenziato dalla Commissione, talune disposizioni sembrano caratterizzate al riguardo da una più diretta incidenza: quelle concernenti la c.d. “contestualità” (artt. 3, co. 1, 6, co. 1 e 43, co. 2, del

d.d.l.) che consentono alla futura legge ordinaria di regolare la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana, dei consigli regionali e dei consigli delle due Province autonome derogando alle rispettive disposizioni statutarie;

l’attribuzione al Capo dello Stato del potere di indire l’elezione dei Consigli regionali e delle Province autonome e dei Presidenti delle Giunte (art. 22, co. 1), in deroga alle disposizioni degli statuti speciali che attribuiscono tale competenza ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

ovviamente, la disposizione (art. 33) in virtù della quale le modifiche agli statuti speciali sono adottate, con legge costituzionale, previa intesa con la Regione interessata87;

86 Emendamento Anedda e altri 42.18, approvato nella seduta del 26 luglio 2004. 87 La norma rende sostanzialmente superate le disposizioni che in ciascuno degli statuti speciali

prevedono che il Governo nazionale comunichi all’Assemblea o al Consiglio regionali i progetti di modificazione dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare nonché, di fatto, sulla possibilità, prevista dallo statuto sardo, di indire un referendum consultivo quando il Consiglio regionale si sia espresso contro un testo di modificazione dello statuto approvato in prima lettura dalle Camere (art. 54, comma terzo).

SCHEDE DI LETTURA

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i già ricordati commi 2 e 3 dell’articolo 34, che attribuiscono allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di “norme generali sulla tutela della salute” e che subordinano l’esercizio della potestà legislativa concorrente al rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà;

l’ampliamento dei settori di disciplina legislativa soggetti al coordinamento della legge dello Stato, operato dall’art. 35, co. 1: l’applicazione diretta ed immediata di questa disposizione sembra incidere sul quadro delle potestà legislative stabilito negli statuti speciali. Nei settori indicati, infatti, la legislazione statale di coordinamento può interessare anche materie riservate alla competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome88;

il riconoscimento delle autonomie funzionali operato dal nuovo quarto comma dell’art. 118 Cost. (art. 35, co. 2, del d.d.l.): esso potrebbe incidere, nelle regioni ad autonomia differenziata, sulle loro competenze in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dei servizi pubblici locali;

la riformulazione dell’art. 120 Cost. operata dall’art. 36, che attribuisce alla legge statale il compito di fissare i princìpi che assicurino, da parte di Regioni ed enti locali, il rispetto di quelle istanze unitarie che l’art. 120 pone a fondamento dell’esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo;

il controllo di merito sulle leggi regionali secondo il parametro dell’interesse nazionale, introdotto dall’art. 38. Poiché, come si è visto, talune delle modifiche apportate dal testo in esame ed

applicabili tout court alle regioni a statuto speciale hanno ad oggetto disposizioni costituzionali a loro volta introdotte o modificate dalla precedente riforma del Titolo V (L.Cost. 3/2001), sembra opportuno chiedersi se, per tali disposizioni, la precedente “clausola di maggior favore” prevista dall’art. 10 della L.Cost. 3/2001 possa considerarsi venuta meno ovvero se, ed in quale misura, essa possa continuare ad applicarsi.

Un’altra questione meritevole di approfondimento è se l’equiparazione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale introdotta dal nuovo comma 15 dell’articolo 43 affidi o meno alla legge ordinaria la disciplina attuativa anche nei confronti di queste ultime, escludendo l’intermediazione delle norme di attuazione degli statuti speciali: tale lettura risulterebbe innovativa rispetto a una consolidata giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto alle norme di attuazione e all’intervento delle Commissioni paritetiche il carattere di strumentazione esclusiva attraverso le quali la legge dello Stato può disciplinare potestà, competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (cfr., da ultimo, la sent. 236/2004).

88 Considerato inoltre che la competenza legislativa di coordinamento ha quale principale oggetto

l’allocazione delle funzioni amministrative ai diversi livelli di governo, vanno considerati anche i possibili effetti di quella “espansione amministrativa” della potestà legislativa dello Stato derivante dalla interpretazione che talune pronunzie della Corte costituzionale (principalmente, la sent. 303/2003) hanno dato della sussidiarietà nella disciplina delle funzioni amministrative.

SCHEDE DI LETTURA

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La procedura per l’adozione degli statuti di autonomia

Com’è noto, gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata sono adottati con legge costituzionale.

Il testo del disegno di legge in esame, all’articolo 33 (non modificato dalla Commissione) recepisce una richiesta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale89 di inserire in Costituzione la natura “pattizia” degli statuti stessi (che nella prassi sono stati adottati, al pari delle successive modifiche, pervenendo sempre ad un’intesa con la regione).

L’articolo 116, primo comma, della Costituzione risulta dunque modificato nel senso che gli statuti speciali debbono essere adottati con legge costituzionale, previa intesa con la Regione interessata.

La norma pone un limite di sei mesi alla definizione dell’intesa (in tal senso sembra doversi leggere l’espressione “assenso all’intesa”, forse meritevole di miglior formulazione); dopo tale termine il Parlamento può comunque adottare la legge costituzionale.

Rimane quindi la norma di chiusura, nel senso che il Parlamento è comunque l’organo che ha la competenza ultima di adottare la legge costituzionale, questo a garanzia del complesso di potestà e competenze attribuite alle regioni a statuto speciale.

La soppressione del “regionalismo differenziato”

L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede oggi l’ipotesi di estensione delle forme e condizioni particolari di autonomia ad altre regioni, diverse da quelle a statuto speciale: in tutte le materie che l’art. 117 Cost. (terzo comma) attribuisce alla

competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni; in un ulteriore, limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117

(secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: l’organizzazione della giustizia di pace; le norme generali sull’istruzione; la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

L’attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali: la legge deve essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti e il relativo contenuto è definito d’intesa con la regione interessata.

89 La questione era stata posta ripetutamente, senza evidentemente pervenire ad una soluzione,

nel corso dell’esame parlamentare della legge costituzionale n. 2/2002 sull’elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché, in via generale riguardo tutti gli statuti nel corso dell’esame della legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V.

SCHEDE DI LETTURA

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Il comma 1 dell’articolo 40 del testo in esame sopprime questa disposizione, ritenuta non più necessaria stante l’attribuzione alle regioni di competenze legislative esclusive90.

Roma capitale

L’articolo 32, non modificato dalla I Commissione della Camera, modifica la rubrica del Titolo V della seconda parte della Costituzione e novella l’articolo 114.

Il comma 1 attribuisce alla rubrica la denominazione di: “Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato”, in luogo dell’attuale: “Le Regioni, le Province, i Comuni”.

La denominazione proposta rispecchia maggiormente il contenuto del Titolo V, radicalmente mutato a seguito della riforma del 2001 ed in particolare del nuovo art. 114 che riconosce agli enti diversi dallo Stato, appunto i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, la condizione giuridica di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, e che li pone accanto allo Stato quali enti costitutivi della Repubblica.

Il comma 2 sostituisce il terzo comma dell’art. 114 Cost. – comma a sua volta

introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che aveva per la prima volta costituzionalizzato il ruolo di Roma quale capitale della Repubblica – configurando il particolare ruolo della capitale in questi termini: è Capitale della Repubblica federale; dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle

materie di competenza regionale; la delimitazione della sua sfera di autonomia, anche normativa, è demandata

allo Statuto della Regione Lazio; il suo ordinamento è disciplinato con legge dello Stato.

Il testo vigente dell’art. 114 Cost. sancisce che Roma:

è la capitale della Repubblica; ha un ordinamento disciplinato da legge dello Stato.

La legge ordinaria atta a disciplinare l’ordinamento della capitale della Repubblica ai sensi del vigente art. 114 non è stata emanata.

Dalla comparazione tra il testo vigente e quello proposto, la riforma sembra

volta a una diversa configurazione dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta alla città di Roma, attraverso l’utilizzazione di una formula che per

90 Sia la relazione governativa, sia gli interventi del relatore in Commissione e in Aula al Senato,

hanno sottolineato come la soppressione della disposizione riguardante le “forme di autonomia differenziata” sia in piena coerenza con l’attribuzione di competenze legislative esclusive alle regioni.

SCHEDE DI LETTURA

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taluni aspetti richiama quella che l’articolo 116, comma primo, riserva alle Regioni a Statuto speciale (con la specificazione ulteriore, nel testo proposto, che la sfera di particolare autonomia è anche normativa).

La disciplina dello status particolare della città di Roma verrebbe, dunque, ad essere definita da un duplice intervento normativo: da un lato lo Statuto della Regione Lazio, dall’altro la legge dello Stato.

Altre modifiche

Le ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale

L’articolo 38 del disegno di legge, non modificato in Commissione, apporta alcune modifiche al terzo comma dell’art. 126 Cost., che disciplina i casi di scioglimento del Consiglio regionale, in virtù delle quali, in caso di morte o di impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, non si fa luogo alle dimissioni della Giunta e quindi allo scioglimento del Consiglio regionale. Quest’ultimo, secondo le norme dettate dallo Statuto della regione, procede alla nomina di un altro Presidente.

Conseguentemente a questa modifica dell’articolo 126, il comma 12 dell’articolo 43 apporta le opportune modifiche alla L.Cost. 1/1999, con la quale sono stati modificati gli articoli della Costituzione concernenti la forma di governo regionale e quindi anche l’articolo 126. Il comma 13 dello stesso articolo precisa che tali disposizioni si applicano anche alle regioni che avessero già adottato i propri statuti alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale.

La soppressione dei riferimenti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed al Commissario del Governo

Un’altra modifica (articolo 40, comma 2) apportata all’articolo 126 Cost., ancora con riguardo allo scioglimento del Consiglio regionale, determina la soppressione del riferimento alla Commissione parlamentare per le questioni regionali quale organo che deve essere sentito nel caso di rimozione del Presidente della Giunta o di scioglimento del Consiglio regionale, per atti contrari alla Costituzione o che abbia compiuto gravi violazioni di legge.

Finalità di “pulizia” formale del testo costituzionale ha l’articolo 37, introdotto nel corso dell’esame presso la I Commissione91, che sopprime il secondo periodo del secondo comma dell’art. 123 Cost.. Il periodo soppresso precisa che la legge regionale con la quale è approvato lo Statuto regionale non è soggetta al visto del Commissario del Governo. Si tratta di una disposizione 91 Articolo aggiuntivo Anedda e altri 36.01, approvato nella seduta del 26 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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divenuta ultronea dopo l’entrata in vigore della riforma del Titolo V (L.Cost. 3/2001), il cui articolo 8, riformulando l’art. 127 Cost., ha soppresso l’istituto del visto sulle leggi regionali.

La norma transitoria in materia di formazione di nuove regioni

I commi 8 e 9 dell’articolo 43 del d.d.l., non modificati dalla Commissione, disciplinano la possibilità di creazione di nuove regioni nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della legge costituzionale, in deroga alle norme stabilite dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione.

La creazione di nuove regioni (o la fusione di regioni esistenti) si attua con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali ed è subordinata alle seguenti condizioni: dev’essere richiesta dai Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo

delle popolazioni interessate; la richiesta deve essere approvata con referendum dalla maggioranza delle

popolazioni stesse; la nuova regione deve avere almeno un milione di abitanti.

Secondo la proposta in esame le nuove regioni possono essere formate con legge costituzionale (viene soppresso quindi il parere dei Consigli regionali), con la sola condizione di sentire le popolazioni interessate.

Il comma 8 della proposta specifica che le “popolazioni interessate” sono i cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si chiede il distacco. La specificazione si rende necessaria in quanto secondo la disciplina vigente le popolazioni interessate sono tutte quelle coinvolte e non solo quelle che chiedono il distacco92.

92 Si cita a tale proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2003, riguardante

l’istituzione di un nuovo Comune per distacco di una frazione dello stesso.

SCHEDE DI LETTURA

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LA CORTE COSTITUZIONALE E IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

La composizione della Corte costituzionale

Il completamento della transizione in senso federale dell’ordinamento comporta anche un ripensamento della composizione della Corte costituzionale. Da questo presupposto muove la modifica dell’art. 135 Cost. proposta dall’articolo 41.

Fermo restando il numero complessivo dei giudici, fissato a quindici dall’art. 135 Cost.93, il numero della componente di nomina parlamentare è portato a sette. È in conseguenza ridotto il numero dei membri nominati dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative (quattro ciascuno). Si stabilisce inoltre che spetta al Senato federale la designazione di quattro giudici ed alla Camera quella di tre. Il testo licenziato dalla Commissione si differenzia sul punto da quello approvato dal Senato94, nel quale l’intera componente di nomina parlamentare era nominata dal Senato federale.

Nei riguardi della Corte costituzionale l’intervento del Senato è stato giustificato con la necessità di far partecipare le autonomie territoriali alla elezione dell’organo chiamato a giudicare delle controversie tra Stato centrale e regioni. È per questa ragione che per l’elezione della Consulta il Senato viene integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome.

L’articolo in esame propone ulteriori modifiche all’articolo 135 Cost. Per rafforzare l’indipendenza dei giudizi costituzionali, si prevede che, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, il giudice costituzionale non possa ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Il termine originario (cinque anni) è stato ridotto durante l’esame in Commissione95.

È inoltre modificata la disciplina relativa alla scelta dei sedici cittadini chiamati ad integrare il collegio nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica: l’elenco da cui trarre a sorte i sedici membri è compilato dalla Camera e non dal Senato, come previsto dal settimo comma dell’art. 135 Cost., ed è necessario che i cittadini iscritti nell’elenco abbiano i requisiti per l’eleggibilità a deputato e non a senatore.

93 Il testo originario del Governo prevedeva l’innalzamento a 19 del numero dei giudici. 94 Per effetto dell’approvazione, nella seduta del 26 luglio 2004, dell’emendamento Anedda e altri

40.6 (nuova formulazione). Il medesimo emendamento ha introdotto le conseguenti modificazioni alla disciplina transitoria di cui all’art. 43, co. 5.

95 Emendamento Anedda e altri 40.8, approvato nella seduta del 26 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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L’articolo in esame reca anche, a fini di coordinamento, una modifica all’art. 3 della legge costituzionale n. 2 del 196796 che disciplina le modalità di elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare. Le modalità rimangono le stesse, ma non si applicano più al Parlamento in seduta comune bensì, distintamente, alla Camera dei deputati e al Senato federale.

Per raggiungere la composizione della Corte costituzionale come delineata dalla riforma è prevista (articolo 43, comma 5) una opportuna disciplina transitoria, anch’essa modificata in esito alla riformulazione dell’art. 135 Cost. operata in sede referente. Il Senato nomina i giudici di propria competenza alle prime due scadenze dei giudici eletti dal Parlamento in seduta comune ed alle prime due scadenze rispettivamente di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice nominato dal Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati nomina i giudici di propria competenza alle successive scadenze di giudici eletti dal Parlamento in seduta comune.

Dei cinque giudici eletti dal Parlamento attualmente in carica, due cesseranno dalla

carica nel gennaio 2005, uno nel luglio 2006 e due nell’aprile 2011. Il primo giudice nominato dal Presidente della Repubblica che completerà il mandato (nel settembre 2004) è l’attuale Presidente. Nel 2005 cesseranno dalla carica contemporaneamente altri tre giudici di nomina presidenziale ed il quinto nel 2009. Dei giudici espressi dalle supreme magistrature, il prossimo in scadenza (2008) è stato eletto dalla Corte di Cassazione.

Considerato che ai sensi del co. 1 dell’art. 43, il nuovo art. 135 Cost. troverà applicazione con l’inizio della XV legislatura (dunque, prevedibilmente, a partire dalla primavera del 2006), bisognerà attendere la scadenza dei giudici che saranno eletti nel 2005 (cioè il 2014) per il completamento della composizione della Corte costituzionale con i nuovi criteri.

Infatti il primo giudice ad essere eletto dal Senato federale sarà, presumibilmente, quello di nomina parlamentare destinato a scadere nel 2006. Seguiranno quelli da eleggere in sostituzione di un giudice eletto dalla Corte di cassazione (2008), e di un giudice nominato dal Capo dello Stato (2009). Nel 2011 verranno sostituiti altri due giudici di nomina parlamentare (uno dal Senato federale, l’altro dalla Camera); gli ultimi due saranno eletti (dalla Camera) nel 2014.

Si osserva in proposito che la disposizione transitoria relativa alla sostituzione

dei giudici in scadenza con quelli nominati dal Senato fa riferimento, per quanto riguarda i giudici eletti dalla magistratura, esclusivamente a quelli eletti dalla magistratura ordinaria e non anche da quella amministrativa. In questo modo, se venisse a concludersi anzi tempo il mandato di uno dei giudici espressione di quest’ultima presumibilmente non si potrà procedere all’elezione del nuovo giudice da parte del Senato federale.

96 L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2, Modificazione dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni

sulla Corte costituzionale.

SCHEDE DI LETTURA

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Quanto alle disposizioni poste dal comma quarto dell’articolo 135 Cost. (come modificato)97, si prevede che esse non trovino applicazione nei riguardi dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della proposta di legge costituzionale in commento (articolo 43, comma 6).

La composizione del Consiglio superiore della magistratura

L’articolo 31 del disegno di legge costituzionale interviene sull’articolo 104 della Costituzione, modificando le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura.

In particolare, si propone che la quota di membri di nomina parlamentare non sia eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale, integrato dai Presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome. Anche in questo caso, la I Commissione della Camera ha modificato il testo approvato dal Senato98, nel quale l’intera componente di nomina parlamentare era nominata dal Senato federale.

Il vice presidente del C.S.M. inoltre, non è più eletto dal Consiglio ma è nominato dal Presidente della Repubblica tra i componenti di nomina parlamentare: quest’ultimo inciso, previsto dalla disciplina vigente e soppresso nel testo approvato dal Senato, è stato reintrodotto nel corso dell’esame in sede referente99.

La disciplina relativa al Consiglio superiore della magistratura è oggi contenuta

nell’articolo 104 Cost. che provvede a: indicare i tre membri di diritto: il Presidente della Repubblica, che presiede l’organo, il

primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione; disporre che gli altri componenti siano eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari

tra gli appartenenti alle varie categorie (sono questi i c.d. componenti togati) e per un terzo (i c.d. componenti laici) dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale; ai sensi del quinto comma dell’art. 104, il vicepresidente del C.S.M. deve essere eletto tra i membri di nomina parlamentare;

stabilire in quattro anni la durata in carica dei membri elettivi e la loro non rieleggibilità immediata;

disporre che gli stessi membri elettivi non possano essere iscritti ad albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

97 Che si ricorda prevede l’impossibilità da parte dei giudici costituzionali di ricoprire, nei tre anni

successivi alla scadenza del mandato, incarichi di governo, elettivi etc.. 98 Per effetto dell’approvazione, nella seduta del 26 luglio 2004, dell’emendamento Anedda e altri

31.8. 99 Emendamento Anedda e altri 22.17, approvato nella seduta del 26 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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La relativa normativa di attuazione è recata dalla L. 195/1958100, il cui art. 1, prevedendo oltre ai tre membri di diritto, sedici componenti eletti dai magistrati e otto di nomina parlamentare, fissa in 27 il numero complessivo dei membri del C.S.M.

La disciplina in materia di rinnovo elettorale del C.S.M. è contenuta nella medesima normativa del 1958, secondo la quale (art. 21) le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dal Presidente delle due Camere del Parlamento ed hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente. La stessa norma precisa che almeno 40 giorni prima delle elezioni deve essere pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale la convocazione dei rispettivi corpi elettorali.

La citata legge n. 195 (art. 22) disciplina anche le modalità per l’elezione dei membri laici disponendo, in particolare, che tale elezione avvenga con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 3/5 dell’Assemblea. Per gli scrutini successivi al secondo, è invece sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei soli votanti.

La composizione del C.S.M. riflette l’esigenza, sorta in seno all’Assemblea costituente, di garantire l’autonomia della magistratura senza isolare l’ordine giudiziario dagli altri poteri dello Stato. Dopo un ampio dibattito, l’Assemblea costituente scelse una composizione mista nella quale la prevalenza numerica della componente togata fosse bilanciata dalla attribuzione della vice presidenza attribuita ad uno dei componenti laici. La scelta di attribuire la carica di Presidente al Capo dello Stato fu vista come espressione dell’unità dello Stato.

L’articolo 43, comma 7, reca una disposizione transitoria secondo la quale

all’elezione suppletiva di membri del C.S.M, in caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti già eletti dal Parlamento in seduta comune, provvede il Senato federale della Repubblica fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza.

Si segnala che il comma non è stato modificato dalla Commissione affari costituzionali in conseguenza della modifica apportata all’articolo 31.

100 L. 24 marzo 1958, n. 195, Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore

della magistratura, più volte modificata, da ultimo con L. 28 marzo 2002, n. 44.

SCHEDE DI LETTURA

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LA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE

L’articolo 41 modifica l’istituto del referendum popolare nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale. Nel testo approvato dal Senato, esso era composto da due commi: il comma 1 introduceva, quale condizione per la validità del referendum, la

partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto nel caso in cui nella seconda votazione la legge costituzionale fosse approvata da ciascuna delle due Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti;

il comma 2, abrogando il terzo comma dell’art. 138 Cost., rendeva sempre possibile il ricorso al referendum, anche nell’ipotesi di approvazione della legge costituzionale, da parte di ciascuna Camera nella seconda votazione, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Quest’ultima disposizione è la sola rimasta nel testo licenziato per l’Assemblea della Camera; nel corso dell’esame in sede referente, la I Commissione ha infatti approvato un emendamento101 soppressivo del comma 1.

Il referendum confermativo è una fase fondamentale del procedimento di revisione

costituzionale regolato dall’art. 138 Cost., il cui testo vigente si può sintetizzare come segue: per le leggi di riforma costituzionale e le altre leggi costituzionali è prevista una

doppia lettura presso ciascun ramo del Parlamento; le due successive deliberazioni devono essere adottate una dall’altra a distanza di tempo di almeno tre mesi e le leggi devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei componenti;

se una legge è approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi nella seconda votazione presso ciascuna Camera, viene pubblicata ed entro tre mesi può essere sottoposta a referendum popolare se ne fanno richiesta un quinto dei membri di una Camera, 500.0000 elettori o cinque Consigli regionali;

in caso di referendum la legge entra in vigore se è approvata dalla maggioranza dei voti validi, altrimenti non viene promulgata;

se la legge è stata approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi, non si fa luogo al referendum. Quest’ultima previsione viene soppressa dall’articolo in esame, attraverso

l’abrogazione del terzo comma dell’art. 138 Cost., rendendo così sempre possibile, su richiesta dei soggetti legittimati, il referendum popolare.

Come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge del Governo, tale riforma è resa necessaria dall’avvento del sistema elettorale maggioritario, con il quale non può escludersi che perfino una maggioranza dei due terzi sia espressione di un unico indirizzo politico: senza tale modifica non potrebbero escludersi dunque leggi di riforma costituzionale promulgate senza l’accordo dell’opposizione e senza possibilità di pronunciamento popolare.

L’altra modifica riguardava le condizioni che si devono verificare per l’approvazione della legge a seguito di referendum, prevedendosi che, oltre alla maggioranza dei voti validi in favore della legge, dovessero partecipare, per la validità della votazione, la

101 Emendamento Anedda e altri 41.5, approvato nella seduta del 26 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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maggioranza degli elettori102. Era dunque introdotto anche per i referendum costituzionali il quorum della partecipazione al voto, così come attualmente previsto solamente per i referendum abrogativi ai sensi dell’art. 75 Cost.103.

102 Tale modifica, non prevista nel testo originario del d.d.l. A.S. 2544, era stata introdotta al

Senato con l’approvazione dell’emendamento 37.1000 del relatore, approvato dall’Assemblea nella seduta del 25 marzo 2004.

103 Il quarto comma del’art. 75 Cost. prevede che “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.

SCHEDE DI LETTURA

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LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente scheda offre un sintetico quadro generale delle disposizioni transitorie recate dall’articolo 43 del disegno di legge costituzionale. Ciascuna disposizione transitoria è trattata con maggior dettaglio nella scheda che illustra la disciplina generale alla quale essa si riferisce.

Le Disposizioni transitorie recate dai commi 1-11 e dal comma 15 dell’articolo 43 articolano e graduano l’efficacia ed il termine a decorrere dal quale si applicano le modificazioni alla Costituzione introdotte dal testo in esame.

Sotto la medesima rubrica, l’articolo 43 reca anche i commi 12, 13 e 14 che modificano le disposizioni transitorie della legge costituzionale n. 1 del 1999, relativamente ad alcuni aspetti della forma di governo (transitoria) delle regioni a statuto ordinario e le disposizioni transitorie della legge costituzionale n. 2 del 2001, per la parte che disciplina la forma di governo della Regione siciliana (la norma prevede che la disciplina transitoria continui ad applicarsi anche ai rinnovi dell’Assemblea regionale successivi al primo, sino alla approvazione della legge statutaria e della legge elettorale da parte della Regione).

Le modificazioni alla Costituzione introdotte dal disegno di legge in esame acquistano efficacia nell’ordinamento secondo tre scadenze temporali e, in connessione con queste, subordinatamente al verificarsi di talune delle previsioni normative introdotte dalle nuove disposizioni. In particolare: si applicano a partire dalla (e per la) legislatura che interviene dopo il quinto

anno successivo alla prima formazione della Camera e del Senato federale secondo il nuovo ordinamento (prevedibilmente, nell’anno 2011, con l’avvio della XVI legislatura) le disposizioni che determinano - la riduzione del numero dei deputati da eleggere nelle circoscrizioni del

territorio nazionale (art. 56, secondo e quarto comma, Cost.), - la riduzione del numero dei senatori da eleggere nelle regioni (art. 57,

secondo comma, Cost.); - la riduzione del numero dei senatori di nomina presidenziale (da 5 a 3; art.

59, secondo comma, Cost.). Una disposizione di coordinamento introdotta dalla Commissione104

precisa che, per la prossima tornata elettorale, resta invariato il numero minimo di parlamentari assegnato a ciascuna regione.

Poiché le altre modificazioni relative alla formazione delle Camere si applicano a partire dalla XV legislatura (non oltre giugno 2006), la riduzione del numero dei parlamentari avrà effetto soltanto con il primo rinnovo delle stesse successivo al quinquennio (non oltre giugno 2011) o, soltanto per la Camera dei deputati, alla scadenza della legislatura che fosse iniziata nel corso del quinquennio (non oltre l’anno 2015, nel caso in cui la Camera dei deputati fosse rinnovata prima della scadenza del quinquennio).

104 Emendamenti Anedda e altri 42.2 e 42.3, approvati nella seduta del 26 luglio 2004.

SCHEDE DI LETTURA

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È possibile infatti che le due “riduzioni” non si applichino contestualmente: si deve considerare che la disposizione recata dal comma 2 dell’articolo 43 obbliga al rinnovo congiunto delle due Camere soltanto in sede di prima applicazione. Successivamente, mentre per il Senato federale non è prevista alcuna causa di scioglimento anticipato o cessazione per altra causa, la Camera dei deputati resta soggetta alle varie cause di scioglimento anticipato.

Se tale sfasatura si verificasse nel corso del quinquennio relativo alla XV legislatura, il Senato federale sarebbe rinnovato, per la sua XVI legislatura, secondo la riduzione dei componenti disposta dall’articolo 57, secondo comma (così dispone l’articolo 43, comma 2, secondo periodo), mentre la riduzione del numero dei deputati sarebbe applicabile soltanto con l’avvio della XVII legislatura della Camera. Trova applicazione a decorrere dall’inizio della XV legislatura la quasi

totalità delle disposizioni introdotte. Il comma 1 dell’articolo 43 indica specificatamente le modificazioni introdotte: - al Titolo I della Parte II della Costituzione: il Parlamento (le Camere e la

formazione delle leggi); sono le disposizioni recate dagli articoli da 1 a 18, con le eccezioni indicate al punto precedente;

- ai Titoli II (il Presidente della Repubblica) e III (il Governo, Sezione II, il Consiglio dei ministri) della Parte II della Costituzione; sono le disposizioni recate dagli articoli da 19 a 30;

- all’articolo 104 della Costituzione (elezione del Consiglio superiore della magistratura) dall’articolo 31 del disegno di legge;

- agli articoli 126 e 127 della Costituzione, relativamente alla cancellazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, alle ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e al controllo di merito delle leggi regionali, come dispongono gli articoli 38, 39 e 40, comma 2, del disegno di legge;

- all’articolo 135 della Costituzione per la composizione, formazione e attività della Corte costituzionale, secondo quanto dispone il nuovo testo introdotto dall’articolo 41 del disegno di legge in esame.

Sono immediatamente applicabili a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale e, ricorrendone le condizioni, direttamente efficaci le disposizioni modificative del Titolo V della Parte II della Costituzione, denominato “Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato” dal testo in esame (articoli da 32 a 37) e le disposizioni modificative delle leggi costituzionali sulle quali il disegno di legge interviene. In particolare: - il nuovo status di Roma, Capitale della Repubblica federale (art. 32); - la disposizione che introduce l’intesa Stato-regione per la modificazione

degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (art. 33); - l’introduzione della potestà legislativa esclusiva delle regioni (art. 34);

SCHEDE DI LETTURA

75

- l’estensione del coordinamento amministrativo Stato-regioni a talune materie di potestà legislativa concorrente (art. 35, comma 1);

- il riconoscimento delle autonomie funzionali (art. 35, comma 2); - l’attribuzione allo Stato della competenza legislativa ai fini del rispetto delle

istanze unitarie, di cui all’art. 120 Cost. (art. 36); - la soppressione del terzo comma dell’art. 138 Cost., in materia di

referendum costituzionale (art. 42); - la cancellazione della “morte” e dell’ “impedimento permanente” del

Presidente della Giunta regionale quali cause di scioglimento del Consiglio regionale secondo i princìpi posti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 5 della L.Cost. 1/1999 (art. 43, commi 12 e 13; sembra opportuno coordinare l’efficacia immediata di tale norma con l’efficacia differita della modificazione apportata all’art. 126 Cost. dall’art. 37 del d.d.l.);

- la cancellazione delle disposizioni relative al riconoscimento di forme di autonomia speciale alle regioni a statuto ordinario (introdotte dalla L.Cost. 3/2001), secondo quanto dispone ora il terzo comma dell’art. 116 Cost. (art. 40, comma 1);

- la facoltà “transitoria” di costituire nuove regioni secondo la disciplina stabilita dall’articolo 43, commi 8 e 9, del disegno di legge in esame;

- la già ricordata estensione della norma transitoria per l’elezione degli organi della Regione siciliana sino alla approvazione della legge statutaria e della legge elettorale da parte della Regione medesima (art. 43, comma 14).

Sulla efficacia e sulla estensione della disposizione recata dal comma 9 dell’articolo

43 (determinazione delle “popolazioni interessate” ai fini dello svolgimento e della proclamazione dei risultati del referendum popolare richiesto per la costituzione di nuove regioni ai sensi del comma 8 del medesimo articolo) si deve osservare che l’accezione accolta in via provvisoria dal testo in esame ripropone il quesito della estensione della partecipazione al referendum anche in ordine alle modificazioni apportate dalla L.Cost. 3/2001 al secondo comma dell’art. 132 Cost., per i distacchi e la costituzione di nuove province. Nonostante quest’ultima legge abbia sostituito le dizioni “Province interessate” e ‘Comuni interessati’ alla dizione “popolazioni interessate” presente prima anche al secondo comma dell’articolo 132, Cost., il cambiamento non è stato ancora sufficiente a modificare le disposizioni contrarie alla interpretazione limitativa (ai soli territori che chiedono il distacco) recate dalla legge n. 352/1970. Quest’ultima è per altro conforme ad una lunga giurisprudenza costituzionale in proposito.

L’effettività delle modificazioni introdotte dal disegno di legge in esame è

inoltre condizionata dagli adempimenti normativi che il testo prevede e dal

SCHEDE DI LETTURA

76

determinarsi delle condizioni operative perché i nuovi poteri possano essere esercitati105.

I commi 3 e 4 dell’articolo 43 (quest’ultimo introdotto durante l’esame in sede referente106), confermano, in attesa del loro adeguamento, l’efficacia delle leggi elettorali107 e dei regolamenti parlamentari vigenti. Sono fatte espressamente salve le disposizioni regolamentari incompatibili con la nuova disciplina costituzionale.

105 Per un esame dettagliato degli adempimenti normativi richiesti dall’attuazione della riforma si

rinvia alla relativa scheda di approfondimento predisposta dal Servizio studi e contenuta nel Dossier progetti di legge n. 580/5.

106 Emendamento Anedda e altri 42.8, approvato nella seduta del 26 luglio 2004. 107 Quanto ai possibili effetti della riforma costituzionale in commento sulle leggi elettorali, si veda

la scheda di approfondimento predisposta dal Servizio studi e contenuta nel Dossier progetti di legge n. 580/5.

77

Diagrammi

DIAGRAMMI

78

La forma di governo e il rapporto tra organi costituzionali secondo la Costituzione vigente

Corpo elettorale

Presidente della Repubblica

MinistriPresidente del Consiglio

Governo

nom

ina

nom

ina

prop

one

min

istri

può

scio

glie

re le

Cam

ere

eleg

ge

eleg

ge

eleg

ge d

eleg

ati

regi

onal

i

eleg

ge

può

scio

glie

re le

Cam

ere

Senato

Camera dei deputati

fiducia preventiva

Parlamentoin seduta comune

Consigli regionali

DIAGRAMMI

79

Ordin_ITA 4n grigio.igx

Corpo elettorale

Presidente della Repubblica

Ministri

Primo Ministro

Governo

eleg

geel

egge

eleg

ge

eleg

ge

Senato federale

Camera dei deputati

Consigli regionali

Assemblea della Repubblica

nomina e revoca i ministri

Presidenti giunte regionali

delegati regionali

scio

glie

la C

amer

a su

ric

hies

ta d

el P

rimo

Min

istro

nom

ina

sulla

bas

e de

i ris

ulta

ti el

etto

rali

può richiederelo scioglimento della Camera

è prevista la candidatura alla carica di Primo Ministro mediante il collegamento con i candidati all'elezione della Camera

elezioni contestuali

La forma di governo e il rapporto tra organi costituzionali secondo il progetto di riforma (A.C. 4862-A)

DIAGRAMMI

80

La composizione del Consiglio superiore della magistratura secondo la Costituzione vigente (art. 104)

Consiglio superiore della magistratura

3 membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo presidente e Procuratore generale della Corte

di cassazione) e 24 membri elettivi

elegge tra i membri laici

Vice presidente

Presidente della Repubblica

eleggono 2/3dei componenti

Magistrati ordinari Parlamento in seduta comune

presiede

elegge 1/3dei componenti

DIAGRAMMI

81

La composizione del Consiglio superiore della magistratura secondo il progetto di riforma (A.C. 4862-A, art. 31)

Consiglio superiore della magistratura

3 membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo presidente e Procuratore generale della Corte

di cassazione) e 24 membri elettivi

nomina tra i membri laici

Vice presidente

Presidente della Repubblica

eleggono 2/3 dei componenti

Magistrati ordinari

presiede

Camera dei deputati

Senato federale *

* Integrato dai Presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome

elegge 1/6 dei componenti

elegge 1/6 dei componenti

DIAGRAMMI

82

La composizione della Corte costituzionale secondo la costituzione vigente (art. 135)

Presidente della Repubblica

Supreme magistrature

nomina 5 membri nomina 5 membri nominano 5 membri

Parlamento in seduta comune

eleggono il Presidente

DIAGRAMMI

83

La composizione della Corte costituzionale secondo il progetto di riforma (A.C. 4862-A, art. 41)

Presidente della Repubblica

Supreme magistrature

eleggono il Presidente

Camera dei deputati

Senato federale *

* Integrato dai Presidenti delle giunte delle regionie delle province autonome

nomina 4 membri nominano 4 membrinomina 4 membrinomina 3 membri

DIAGRAMMI

84

Il procedimento di esame delle leggi regionali in relazione alla questione dell’interesse nazionale

secondo il progetto di riforma (A.C. 4862-A, art. 39)

Regione

Legge regionaleGoverno

FASE A il Governo può impugnare la

legge davanti al Senato se ritiene che essa pregiudichi l'interesse

nazionale

Senato federale

rinvia la legge alla regione?

la legge resta in vigore

No Sì

propone di

annullare la legge?

No

Sìdecide di annullare la legge?

No

Decreto di annullamento

rimuove causa pre giudizio?

No

Presidente della Repubblica

entro 30 gg

entro 30 gg

entro 30 gg

entro 15 gg

FASE B primo esame del Senato

FASE C riesame da parte del consiglio regionale

FASE D secondoesame del Senato

FASE E decisione finale

controfirma

entro 15 gg dalla pubblicazione

85

Testo a fronte

TESTO A FRONTE

87

Avvertenza

Il carattere neretto segnala le differenze rispetto al testo della Costituzione (o della legge costituzionale) vigente.

Il carattere sottolineato con una riga evidenzia le differenze fra il testo modificato

dalle Camere e quello originariamente presentato dal Governo (A.S. 2544). Il carattere sottolineato con due righe indica le modifiche apportate dalla I

Commissione della Camera al testo approvato dal Senato in prima deliberazione (A.C. 4862).

TESTO A FRONTE

88

Modifiche apportate dall’A.C. 4862 alla Parte II della Costituzione

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Titolo I

IL PARLAMENTO

Titolo I

IL PARLAMENTO

Titolo I

IL PARLAMENTO

Titolo I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere

Sezione I

Le Camere

Sezione I

Le Camere

Sezione I

Le Camere

Art. 55 Art. 55 Art. 55 Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 1

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica

Art. 1

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

Art. 1

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56 Art. 56 Art. 56 Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 2.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 2.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 2.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

La Camera dei deputati è composta da cinquecento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

TESTO A FRONTE

89

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57 Art. 57 Art. 57 Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Art. 3

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Art. 3

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Art. 3

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi

Il Senato federale della Repubblica è composto da due-centocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi

TESTO A FRONTE

90

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59.

assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59.

L’elezione del Senato federale della Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori e gli organi della corrispondente

Soppresso

TESTO A FRONTE

91

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica con le modalità e nei casi previsti dal suo regolamento. I Senatori sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio regionale della Regione in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.

Art. 58 Art. 58 Art. 58 Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Soppresso Soppresso Soppresso

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 4

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o

Art. 4

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali

Art. 4

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in

TESTO A FRONTE

92

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione.

o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

Art. 59 Art. 59 Art. 59 Art. 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 5

Possono essere nominati componenti del Senato federale della Repubblica cinque senatori a vita. I senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 5

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.

Art. 5

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.

Art. 60 Art. 60 Art. 60 Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

Art. 6.

La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni.

Art. 6.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

Art. 6.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non

La durata di ciascuna Camera non

La durata della Camera dei deputati

Soppresso

TESTO A FRONTE

93

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga del Senato federale della Repubblica sono prorogati anche i Consigli regionali in carica.

Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta

TESTO A FRONTE

94

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni-

giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni-

giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni-

giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni-

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62 Art. 62 Art. 62 Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Art. 63 Art. 63 Art. 63 Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Art. 7

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è

Art. 7

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è

TESTO A FRONTE

95

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) sufficiente la maggioranza assoluta.

sufficiente la maggioranza assoluta.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64 Art. 64 Art. 64 Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 7

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8

La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la

Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune non sono

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del

TESTO A FRONTE

96

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni.

valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Stabilisce le modalità di elezione e le prerogative del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati

TESTO A FRONTE

97

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) e previsione del voto finale.

iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare.

Soppresso

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70,

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70,

TESTO A FRONTE

98

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) secondo comma.

secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65 Art. 65 Art. 65 Art. 65

art. 8 art. 9 art. 9

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere

Art. 66 Art. 66 Art. 66 Art. 66

Art. 10 Art. 10

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei

TESTO A FRONTE

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COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata a maggio-ranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti l’Assemblea del Senato federale della Repubblica.

parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.

Art. 67 Art. 67 Art. 67 Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

art. 9

I deputati ed i senatori rappresentano la Nazione e la Repubblica ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

art. 11

Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

art. 11

Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68 Art. 68 Art. 68 Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o

TESTO A FRONTE

100

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69 Art. 69 Art. 69 Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

art. 10

I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

art. 12

I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

art. 12

I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

Tale indennità non è cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche.

Sezione II

La formazione delle leggi

Sezione II

La formazione delle leggi

Sezione II

La formazione delle leggi

Sezione II

La formazione delle leggi

TESTO A FRONTE

101

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Art. 70 Art. 70 Art. 70 Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 11

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Art. 13

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato

Art. 13

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all’articolo 118, terzo comma, primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I

TESTO A FRONTE

102

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può

TESTO A FRONTE

103

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l’attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo.

proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l’attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale della Repubblica deliberi di non accogliere le modifiche, con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

TESTO A FRONTE

104

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per 1’esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all’articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, nonché per le leggi che

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all’articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali sull’armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sulla tutela della salute, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia

TESTO A FRONTE

105

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo, 120, secondo e terzo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non

TESTO A FRONTE

106

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede legislativa.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede.

Art. 71 Art. 71 Art. 71 Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

art. 12

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge

Art. 14

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge

Art. 14

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge

TESTO A FRONTE

107

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) costituzionale. costituzionale. costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72 Art. 72 Art. 72 Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

art. 13

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 15

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 15

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono

TESTO A FRONTE

108

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme

TESTO A FRONTE

109

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.

del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.

del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all’ordine del giorno dell’Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all’ordine del giorno dell’Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all’ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento.

Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a

Se le Camere, ciascuna a

Se le Camere, ciascuna a

Art. 16, co. 1

Se le Camere, ciascuna a

TESTO A FRONTE

110

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74 Art. 74 Art. 74 Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 16, co. 2

Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75 Art. 75 Art. 75 Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente

TESTO A FRONTE

111

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76 Art. 76 Art. 76 Art. 76

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77 Art. 77 Art. 77 Art. 77

TESTO A FRONTE

112

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Art. 16, co. 3

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,. emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Art. 16, co. 4

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70 che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 16, co. 4

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i

TESTO A FRONTE

113

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78 Art. 78 Art. 78 Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79 Art. 79 Art. 79 Art. 79

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80 Art. 80 Art. 80 Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o

Art. 14

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 16

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.

Art. 17

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.

TESTO A FRONTE

114

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) modificazioni di leggi.

Art. 81 Art. 81 Art. 81 Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

art. 15

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

art. 17

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

art. 17

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82 Art. 82 Art. 82 Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da

Art. 18

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da

TESTO A FRONTE

115

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83 Art. 83 Art. 83 Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

Art. 16.

Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio elettorale, presieduto dal Presidente della Camera, costituito dai componenti delle due Camere e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero

Art. 19

Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle

Art. 19

Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza

TESTO A FRONTE

116

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione, designati, a tal fine, dai rispettivi Consigli delle autonomie locali.

proporzionale rispetto alla composizione di ciascun Consiglio. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84 Art. 84 Art. 84 Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e

TESTO A FRONTE

117

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) politici. politici. politici. politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85 Art. 85 Art. 85 Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Art. 18

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca il collegio elettorale per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Art. 20

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Art. 20

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86 Art. 86 Art. 86 Art. 86

Le funzioni del

Art. 18

Le funzioni del

Art. 21, co. 1

Le funzioni del

Art. 21, co. 1

Le funzioni del

TESTO A FRONTE

118

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 21, co. 2

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione..

Art. 21, co. 2

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione..

Art. 87 Art. 87 Art. 87 Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Art. 19

Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale, rappresenta l’unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione.

Art. 22

Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l’unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. È il Capo dello Stato.

Art. 22

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l’unità federale della Nazione ed è garante della Costituzione.

Può inviare Può inviare Può inviare Può inviare

TESTO A FRONTE

119

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) messaggi alle Camere.

messaggi alle Camere.

messaggi alle Camere.

messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Indice le elezioni delle nuove Camere, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Soppresso Soppresso Soppresso

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,

TESTO A FRONTE

120

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) l'autorizzazione delle Camere.

l'autorizzazione delle Camere.

l'autorizzazione delle Camere.

l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne designa il Vicepresidente nell’ambito dei suoi componenti.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei suoi componenti.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88 Art. 88 Art. 88 Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Art. 20.

Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Art. 23

Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Art. 23

Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni, nei seguenti casi:

a) su richiesta dei Primo ministro che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo Ministro o di

TESTO A FRONTE

121

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) impedimento permanente accertato secondo modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo Ministro;

d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora, entro dieci giorni venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro.

La richiesta di scioglimento da parte del primo ministro non può essere presentata

Soppresso Soppresso

TESTO A FRONTE

122

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) nel caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su richiesta del primo ministro nei dodici mesi precedenti.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Soppresso Soppresso

Art. 89 Art. 89 Art. 89 Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Art. 21

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Art. 24

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Art. 24

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

TESTO A FRONTE

123

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Non sono proposti né controfirmati dal primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti, la designazione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità.

Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità.

Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 88, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge attribuisce alla sua esclusiva competenza.

Art. 90 Art. 90 Art. 90 Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio

TESTO A FRONTE

124

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91 Art. 91 Art. 91 Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Art. 22

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al collegio che lo ha eletto.

Art. 25

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica.

Art. 25

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica.

Titolo III

IL GOVERNO

Titolo III

IL GOVERNO

Titolo III

IL GOVERNO

Titolo III

IL GOVERNO

Sezione I

Il Consiglio dei ministri

Sezione I

Il Consiglio dei ministri

Sezione I

Il Consiglio dei ministri

Sezione I

Il Consiglio dei ministri

Art. 92 Art. 92 Art. 92 Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Art. 23

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Art. 26

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Art. 26

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene

TESTO A FRONTE

125

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all’articolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina un nuovo Primo ministro. In caso di

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all’articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione

Soppresso

TESTO A FRONTE

126

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni.

dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni.

Art. 93 Art. 93 Art. 93 Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 24

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 27

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

Art. 27

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

Art. 94 Art. 94 Art. 94 Art. 94

Art. 25

Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Art. 28

Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Art. 28

Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con

TESTO A FRONTE

127

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica l’articolo 88.

voto conforme alle proposte del Governo. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve

TESTO A FRONTE

128

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni.

essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni.

essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni.

Art. 95 Art. 95 Art. 95 Art. 95

Art. 26

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Art. 29

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Art. 29

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili

I ministri sono responsabili

I ministri sono responsabili

I ministri sono responsabili

TESTO A FRONTE

129

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96 Art. 96 Art. 96 Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Art. 27

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Art. 30

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale

Art. 30

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Art. 97 Art. 97 Art. 97 Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità

TESTO A FRONTE

130

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) dell'amministrazione. dell'amministrazione. dell'amministrazione. dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98 Art. 98 Art. 98 Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III

Gli organi ausiliari

Sezione III

Gli organi ausiliari

Sezione III

Gli organi ausiliari

Sezione III

Gli organi ausiliari

Art. 99 Art. 99 Art. 99 Art. 99

Il Consiglio nazionale dell’economia e del

Il Consiglio nazionale dell’economia e del

Il Consiglio nazionale dell’economia e del

Il Consiglio nazionale dell’economia e del

TESTO A FRONTE

131

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100 Art. 100 Art. 100 Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria

TESTO A FRONTE

132

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV LA MAGISTRATURA

Titolo IV LA MAGISTRATURA

Titolo IV LA MAGISTRATURA

Titolo IV LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

Art. 101 Art. 101 Art. 101 Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102 Art. 102 Art. 102 Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate

TESTO A FRONTE

133

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103 Art. 103 Art. 103 Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104 Art. 104 Art. 104 Art. 104

La magistratura costituisce un ordine

La magistratura costituisce un ordine

La magistratura costituisce un ordine

La magistratura costituisce un ordine

TESTO A FRONTE

134

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) autonomo e indipendente da ogni altro potere.

autonomo e indipendente da ogni altro potere.

autonomo e indipendente da ogni altro potere.

autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Art. 31, co. 1

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Art. 31, co. 1

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Art. 31, co. 1

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Art. 28, co. 2

Il Presidente designa il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito dei suoi

Art. 31, co. 2

Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito dei suoi

Art. 31, co. 2

Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito dei

TESTO A FRONTE

135

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) componenti. componenti. componenti eletti

dalle Camere.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105 Art. 105 Art. 105 Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106 Art. 106 Art. 106 Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione Su designazione Su designazione Su designazione

TESTO A FRONTE

136

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107 Art. 107 Art. 107 Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle

TESTO A FRONTE

137

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) norme sull'ordinamento giudiziario.

norme sull'ordinamento giudiziario.

norme sull'ordinamento giudiziario.

norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108 Art. 108 Art. 108 Art. 108

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109 Art. 109 Art. 109 Art. 109

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110 Art. 110 Art. 110 Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II Norme sulla giurisdizione

Sezione II Norme sulla giurisdizione

Sezione II Norme sulla giurisdizione

Sezione II Norme sulla giurisdizione

Art. 111 Art. 111 Art. 111 Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo

TESTO A FRONTE

138

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) regolato dalla legge. regolato dalla legge. regolato dalla legge. regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale Il processo penale Il processo penale Il processo penale

TESTO A FRONTE

139

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di

TESTO A FRONTE

140

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) guerra. guerra. guerra. guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112 Art. 112 Art. 112 Art. 112

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113 Art. 113 Art. 113 Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Art. 32, co. 1 Art. 32, co. 1

TESTO A FRONTE

141

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Titolo V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Titolo V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Titolo V

COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE,

REGIONI E STATO

Titolo V

COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE,

REGIONI E STATO

Art. 114 Art. 114 Art. 114 Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 29, co. 1

Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio.

Art. 32, co. 3

Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l’ordinamento della capitale.

Art. 32, co. 3

Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l’ordinamento della capitale.

Art. 115 Art. 115 Art. 115 Art. 115

(Abrogato) (Abrogato) (Abrogato) (Abrogato)

Art. 116 Art. 116 Art. 116 Art. 116

Art. 33 Art. 33

TESTO A FRONTE

142

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione interessata. L’assenso all’intesa può essere manifestato entro sei mesi dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione interessata. L’assenso all’intesa può essere manifestato entro sei mesi dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad

Art. 32, co. 1

Soppresso

Art. 39. co. 1

Soppresso

Art. 40. co. 1

Soppresso

TESTO A FRONTE

143

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117 Art. 117 Art. 117 Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 34, co. 1

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Art. 34, co. 1

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la

Art. 34, co. 2

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la

TESTO A FRONTE

144

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

TESTO A FRONTE

145

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m–bis) norme generali sulla tutela della salute;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;

Art. 34, co. 3

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;

TESTO A FRONTE

146

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta

TESTO A FRONTE

147

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Lo Stato e le Regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Art. 30, co. 1

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Art. 34, co. 2

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

Art. 34, co. 4

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

TESTO A FRONTE

148

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e

TESTO A FRONTE

149

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Art. 34, co. 3

La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni.

Art. 34, co. 5

La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118 Art. 118 Art. 118 Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,

TESTO A FRONTE

150

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) differenziazione ed adeguatezza.

differenziazione ed adeguatezza.

differenziazione ed adeguatezza.

differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Art. 35, co. 1

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia ed all’ordinamento delle professioni, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Art. 35, co. 1

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali. Disciplina altresì forme di intesa e coordinamento con riferimento alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia ed all’ordinamento delle professioni, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

TESTO A FRONTE

151

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 35, co. 2

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.

Art. 35, co. 2

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.

Art. 119 Art. 119 Art. 119 Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di

TESTO A FRONTE

152

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le

TESTO A FRONTE

153

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120 Art. 120 Art. 120 Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Art. 36, co. 1

Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati i princìpi che assicurino il conseguimento delle finalità di cui al comma successivo.

Art. 36, co. 1

Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, i principi che assicurino da parte delle regioni, delle

TESTO A FRONTE

154

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) città metropolitane, delle province e dei comuni il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l’incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave, la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai

Il Governo puo` sostituirsi a organi delle regioni, delle citta` metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto delle finalita` di cui al secondo comma. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta` e del principio di leale collaborazione.

TESTO A FRONTE

155

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121 Art. 121 Art. 121 Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

TESTO A FRONTE

156

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Art. 122 Art. 122 Art. 122 Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale,

Il Presidente della Giunta regionale,

Il Presidente della Giunta regionale,

Il Presidente della Giunta regionale,

TESTO A FRONTE

157

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123 Art. 123 Art. 123 Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può

Art. 37

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali

TESTO A FRONTE

158

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124 Art. 124 Art. 124 Art. 124

(Abrogato) (Abrogato) (Abrogato) (Abrogato)

Art. 125 Art. 125 Art. 125 Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della

TESTO A FRONTE

159

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126 Art. 126 Art. 126 Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 32, co. 2

Soppresso

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 39, co. 2

Soppresso

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 40, co. 2

Soppresso

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta

TESTO A FRONTE

160

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 37

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 38

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

TESTO A FRONTE

161

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Art. 127 Art. 127 Art. 127 Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 31

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del

Art. 38

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non

Art. 39

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio

TESTO A FRONTE

162

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) pregiudizio, il Senato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento.

rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento.

regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi quindici giorni, può emanare il conseguente decreto di annullamento.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128 Art. 128 Art. 128 Art. 128

(Abrogato) (Abrogato) (Abrogato) (Abrogato)

Art. 129 Art. 129 Art. 129 Art. 129

(Abrogato) (Abrogato) (Abrogato) (Abrogato)

TESTO A FRONTE

163

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Art. 130 Art. 130 Art. 130 Art. 130

(Abrogato) (Abrogato) (Abrogato) (Abrogato)

Art. 131 Art. 131 Art. 131 Art. 131 Sono costituite le

seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 132 Art. 132 Art. 132 Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni

TESTO A FRONTE

164

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133 Art. 133 Art. 133 Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TESTO A FRONTE

165

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Titolo VI GARANZIE

COSTITUZIONALI

Titolo VI GARANZIE

COSTITUZIONALI

Titolo VI GARANZIE

COSTITUZIONALI

Titolo VI GARANZIE

COSTITUZIONALI

Sezione I

La Corte costituzionale

Sezione I

La Corte costituzionale

Sezione I

La Corte costituzionale

Sezione I

La Corte costituzionale

Art. 134 Art. 134 Art. 134 Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

La Corte costituzionale giudica:

La Corte costituzionale giudica:

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135 Art. 135 Art. 135 Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Art. 33, co. 1

La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della Repubblica e cinque dalle supreme

Art. 40, co. 1

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e

Art. 41, co. 1

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e

TESTO A FRONTE

166

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) magistrature ordinaria ed amministrative.

amministrative; sette giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o

TESTO A FRONTE

167

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

L’ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i

TESTO A FRONTE

168

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136 Art. 136 Art. 136 Art. 136

Quando la Corte dichiara l’illeggittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere l’efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando la Corte dichiara l’illeggittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere l’efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando la Corte dichiara l’illeggittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere l’efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando la Corte dichiara l’illeggittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere l’efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137 Art. 137 Art. 137 Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

TESTO A FRONTE

169

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II Revisione della

Costituzione. Leggi costituzionali

Sezione II Revisione della

Costituzione. Leggi costituzionali

Sezione II Revisione della

Costituzione. Leggi costituzionali

Sezione II Revisione della

Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138 Art. 138 Art. 138 Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila

Art. 41, co. 1

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila

Art. 42, co. 1

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila

TESTO A FRONTE

170

COSTITUZIONE

TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

COSTITUZIONE

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA) elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi e, nel caso in cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata da ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, se non ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.

elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 34

Soppresso

Art. 41, co. 2

Soppresso

Art. 41, co. 2

Soppresso

Art. 139 Art. 139 Art. 139 Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

TESTO A FRONTE

171

Modifiche apportate dall’A.C. 4862-A ad altre leggi costituzionali

Legge costituzionale 22 novembre 1967,

n. 2 Modificazione dell'art. 135 della Costituzione

e disposizioni sulla Corte costituzionale

TESTO VIGENTE

Legge costituzionale 22 novembre 1967,

n. 2

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.S.

2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

Legge costituzionale 22 novembre 1967,

n. 2

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862 (TESTO APPROVATO DAL

SENATO)

Legge costituzionale 22 novembre 1967,

n. 2

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C.

4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE DELLA

CAMERA)

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

Art. 33, co. 2

1. I giudici della Corte costituzionale che nomina la Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea.

Art. 40, co. 2

1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea.

Art. 41, co. 2

1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea.

2. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea.

TESTO A FRONTE

172

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente

della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle

Regioni TESTO VIGENTE

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C. 4862

(TESTO INTRODOTTO DAL SENATO)

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C. 4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE

DELLA CAMERA)

Art. 5 Art. 5 Art. 5

1. omissis 1. omissis 1. omissis

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

Art. 42, co.11

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie del Presidente.

Art. 43, co.12

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie del Presidente.

2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente.

2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente.

si veda (infra) anche il comma 12 dell’art. 42

si veda (infra) anche il comma 13 dell’art. 43.

TESTO A FRONTE

173

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano TESTO VIGENTE

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C. 4862

(TESTO INTRODOTTO DAL SENATO)

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C. 4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE

DELLA CAMERA)

Art. 1 Art. 1 Art. 1

1. omissis 1. omissis 1. omissis

2. omissis

2. omissis

2. omissis

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di

art. 42, co. 13

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per i rinnovi dell'Assemblea regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di

art. 43, co. 14

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per i rinnovi dell'Assemblea regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di

TESTO A FRONTE

174

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano TESTO VIGENTE

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C. 4862

(TESTO INTRODOTTO DAL SENATO)

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C. 4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE

DELLA CAMERA)

voti validi in àmbito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio

voti validi in àmbito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio

voti validi in àmbito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio

TESTO A FRONTE

175

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano TESTO VIGENTE

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C. 4862

(TESTO INTRODOTTO DAL SENATO)

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

SECONDO LE MODIFICHE PROPOSTE DALL’A.C. 4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE

DELLA CAMERA)

aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

TESTO A FRONTE

176

Ulteriori disposizioni recate dall’A.C. 4862-A

A.S. 2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

A.C. 4862 (TESTO APPROVATO DAL SENATO)

A.C. 4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE

DELLA CAMERA)

Art. 30, co. 2 Art. 34, co. 4 Art. 34, co. 6

2. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

4. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Art. 35 Art. 42 Art. 43

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo e quarto comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. Per la formazione del Senato federale della Repubblica della XV legislatura, nessuna Regione può avere un

TESTO A FRONTE

177

A.S. 2544 (TESTO DEL D.D.L. GOVERNATIVO)

A.C. 4862 (TESTO APPROVATO DAL SENATO)

A.C. 4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE

DELLA CAMERA) numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle d’Aosta uno.

2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dall’articolo 3 della presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.

2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dall’articolo 3 della presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.

2. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato federale della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Le disposizioni dei

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DELLA CAMERA) regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale e fino al raggiungimento della composizione della Corte costituzionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della sua prima riunione, procede all’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale di propria competenza. Procede altresì all’elezione degli ulteriori due giudici di propria competenza, alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell’articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Alle ulteriori tre scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, la Camera dei deputati procede all’elezione dei giudici della Corte costituzionale di propria competenza, ai sensi dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alla scadenza di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell’articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica.

5. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell’articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alle ulteriori scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune.

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DELLA CAMERA)

4. Il quarto ed il sesto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 33 della presente legge costituzionale, non si applicano nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

5. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 41 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

5. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 31 della presente legge costituzionale.

7. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 31 della presente legge costituzionale.

7. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

8. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

8. Le popolazioni interessate di cui al comma 7 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla

9. Le popolazioni interessate di cui al comma 8 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla

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DELLA CAMERA) Regione.

Regione.

9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 5 della presente legge costituzionale.

10. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 5 della presente legge costituzionale.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in piena attuazione dell’articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dall’articolo 13 della presente legge costituzionale.

11. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in attuazione dell’articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell’articolo 70 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 13 della presente legge costituzionale. Tali disegni di legge sono esaminati secondo la procedura normale di cui all’articolo 72, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 15 della presente legge costituzionale.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,

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A.C. 4862 (TESTO APPROVATO DAL SENATO)

A.C. 4862-A (TESTO DELLA I COMMISSIONE

DELLA CAMERA) siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

15. Fino all’adeguamento dei rispettivi statuti e salvo quanto previsto dall’articolo 34, comma 4, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

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Cronologia

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CAMERA DEI DEPUTATI – MODIFICAZIONE DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

(A.C. 4862 E ABB.)

: interventi su questioni procedurali : audizioni

✩ : approvazione di emendamenti

Esame in sede referente (prima deliberazione)

Relazione

7 aprile 2004 La I Commissione inizia l’esame del disegno di legge governativo e delle proposte di legge abbinate, con la relazione svolta dal Presidente on. Bruno. Si procede all’abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 4805, di iniziativa dell’on. Fiori, recante “Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti l’ordinamento della Repubblica”.

Discussione generale

20 aprile 2004 Inizia la discussione di carattere generale con gli interventi degli on. Luciano Dussin (Lega Nord) e Volonté (UDC).

Il Presidente invita i rappresentanti dei gruppi a valutare le modalità di organizzazione dell'esame del provvedimento, allo scopo di individuare gli argomenti sui quali svolgere un maggior approfondimento. Ciò anche al fine di organizzare la successiva attività conoscitiva che si svolgerà in Commissione e di stabilire i tempi da riservare alla fase emendativa.

21 aprile 2004 Prosegue la discussione di carattere generale con l’intervento dell’on. Montecchi (DS-U).

22 aprile 2004 L’on. Fontanini (Lega Nord) fa presente l’esigenza di dare avvio alla fase conoscitiva al fine di acquisire elementi di riflessione utili anche in sede di discussione generale.

Il Presidente on. Bruno, pur confermando che la Commissione svolgerà una approfondita fase conoscitiva, ritiene tuttavia che sia più opportuno svolgerla al termine

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della discussione sulle linee generali, dopo che siano intervenuti almeno un deputato per gruppo.

27 aprile 2004 Il Presidente on. Bruno comunica che il Presidente della Camera, con lettera in data 22 aprile 2004, ha richiamato l’attenzione della Commissione sull'istituto dell'inchiesta parlamentare, auspicando che, in sede di revisione costituzionale, si valuti l'eventualità di sottrarre la deliberazione dell'inchiesta alla regola generale della maggioranza semplice. Sulla opportunità di tali misure esprimono alcune perplessità gli on. Boato (Misto-Verdi-U) e Sterpa (FI). In proposito intervengono anche gli on. Bressa (Margh.-U), Saponara (FI) e Leoni (DS-U). L’on. Marone (DS-U) interviene sul disegno di legge ingenerale.

28 aprile 2004 Intervengono in sede di discussione generale l’on Pacini (FI) e l’on. Leoni (DS-U), i quali hanno entrambi auspicato di pervenire all’approvazione definitiva del progetto di riforma con il più ampio consenso possibile. Pur condividendo sostanzialmente i contenuti della riforma, l’on. Pacini ha individuato alcune questioni problematiche, tra le quali l’“eccessivo ruolo” attribuito al nuovo Senato federale e la contestualità delle elezioni del Senato e dei consigli regionali.

4 maggio 2004 L’esame è rinviato.

5 maggio 2004 Prosegue la discussione generale sul provvedimento con l’intervento dell’on. Olivieri (DS-U) – che ha riguardato la disciplina dello statuto dell’opposizione e la procedura di approvazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale – e quelli degli on. Cabras (DS-U) e Mascia (RC) di carattere più generale.

6 maggio 2004 L’on. Zeller chiede al Presidente se sarà possibile intervenire in sede di discussione generale anche successivamente allo svolgimento delle audizioni previste. Il Presidente si riserva di sottoporre la questione all’Ufficio di presidenza, assicurando che comunque saranno possibili interventi di carattere generale anche dopo le audizioni.

11 maggio 2004 Intervengono in sede di discussione generale gli on. Bressa (Margherita), Amici (DS-U), Maccanico (Margherita), Maran (DS-U) e Soda (DS-U).

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Su proposta del Presidente on. Bruno, la Commissione delibera di svolgere una indagine conoscitiva, da concludersi entro maggio, sulle tematiche riguardanti la modifica della parte II della Costituzione. La Commissione ha approvato il programma delle audizioni degli esperti da effettuarsi nell’ambito della indagine conoscitiva.

Indagine conoscitiva

18 maggio 2004 ha inizio l’indagine conoscitiva sulla riforma costituzionale con le audizioni di Giulio Salerno (professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia dell'Università di Macerata) Vincenzo Cerulli Irelli (professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università “La Sapienza” di Roma), Nicolò Zanon (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano), Stefano Ceccanti (professore straordinario di diritto pubblico comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università “La Sapienza” di Roma) e Giovanni Pitruzzella (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo).

20 maggio 2004 prosegue l’indagine conoscitiva con le audizioni di Pietro Ciarlo (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari) e di Andrea Giorgis (professore straordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino). Le altre due audizioni in programma (prof. Achille Chiappetti e prof. Carlo Fusaro) non hanno avuto luogo; la prima perché l’audito non era presente, e la seconda a causa dell’interruzione dei lavori della Commissioni per una concomitante discussione in Aula (comunicazioni del Governo sulla situazione in Iraq e votazioni di risoluzioni).

21 maggio 2004 Terza seduta dedicata all’indagine conoscitiva. Vengono sentiti: Umberto Allegretti (professore ordinario di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze), Giovanni Guzzetta (professore straordinario di diritto pubblico presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento), Leopoldo Elia (Presidente emerito della Corte Costituzionale), Francesco Pizzetti (professore ordinario di

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diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino), Beniamino Caravita di Toritto (professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università “La Sapienza” di Roma), Aldo Loiodice (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari), Maria Elisa D'Amico (professore straordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università dell'Insubria).

25 maggio 2004 Si svolge la quarta seduta dell’indagine conoscitiva con le audizioni di Marco Olivetti (professore straordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia) e di Luca Antonini (professore straordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova).

26 maggio 2004 Quinta seduta dell’indagine conoscitiva. Sono auditi Sergio Fabbrini (professore ordinario di scienza politica presso la facoltà di Sociologia dell'Università di Trento), Paolo Armaroli (professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Genova), Salvatore Vassallo (professore associato di scienza politica presso la facoltà di Scienze politiche II dell'Università di Bologna), Vincenzo Lippolis (professore straordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università “Federico II” di Napoli).

15 giugno 2004 Su proposta del Presidente on. Bruno, la Commissione delibera di prorogare al 30 giugno la conclusione della indagine conoscitiva.

Sesta seduta dell’indagine conoscitiva. Sono auditi Paolo Falzea (professore associato di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catanzaro), Lorenza Carlassare (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova), Luisa Torchia (professore di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Urbino “Carlo Bo”), professor Marco Cammelli (professore di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna), professor Achille Chiappetti (professore di diritto pubblico, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma), professor Gaetano Quagliarello,

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(professore di storia contemporanea, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università Luiss di Roma), professor Giuseppe Ugo Rescigno (professore di diritto pubblico, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma).

16 giugno 2004 Settima seduta dell’indagine conoscitiva. Sono auditi Gian Candido De Martin Topranin (professore di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università Luiss di Roma), Carlo Fusaro (professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze), Tommaso Edoardo Frosini (professore di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di scienze politiche dell'Università di Sassari).

17 giugno 2004 Si svolge l’ottava seduta dell’indagine conoscitiva con l’audizione di Angelo Rinella, (professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma).

Adozione del testo base

22 giugno 2004 Su proposta del Presidente on. Bruno, la Commissione delibera, con il voto contrario dei membri dell’opposizione, di adottare come testo base per il prosegui dell’esame il disegno di legge del Governo A.C. 4862 nel testo approvato dal Senato. Inoltre, il Presidente propone di fissare al 1° luglio (ore 16) il termine per la presentazione degli emendamenti e di dedicare all’esame degli emendamenti le due settimane successive. Quest’ultima proposta sarà esaminata dall’Ufficio di presidenza. L’on. Boato fa presente che i gruppi di opposizione non presenteranno emendamenti a scopo ostruzionistico.

Indagine conoscitiva

23 giugno 2004 Nona e ultima seduta dell’indagine conoscitiva: sono auditi Augusto Barbera (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna), Cesare Pinelli (professore di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di

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Macerata), Renato Balduzzi ( professore di diritto costituzionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova), Paolo Carrozza (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa).

Audizioni informali

30 giugno 2004 Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dell'Unione nazionale comuni, comunità e enti montani (Uncem) e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

Presentazione degli emendamenti

1° luglio 2004 Su proposta del Presidente viene deciso l’abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 5044, di iniziativa dell’on Fiori, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori”. Il presidente avverte che, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza il termine per la presentazione degli emendamenti è stato prorogato a martedì 6 luglio, alle ore 18.

6 luglio 2004 Il Presidente, ricordato che il termine per gli emendamenti scade alle ore 18, rinvia la seduta.

Esame del complesso degli emendamenti

7 luglio 2004 L’on Loiero (Margherita) si riserva di approfondire l’opportunità di presentare, in occasione dell’esame in Assemblea del provvedimento di una questione pregiudiziale di costituzionalità.

L’on. Mascia (Rif. Com.) fa presente che il suo gruppo ha presentato una serie di emendamenti mirati e rigorosi. In particolare, il n. 3.1. volto a trasformare il Senato della Repubblica nel Senato delle Regioni, introducendo il

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criterio della rappresentanza indiretta secondo il quale, mutuando in parte il sistema tedesco, i senatori sono eletti da rispettivi consigli regionali. Gli emendamenti relativi alla forma di Governo sono volti a ribadirne la natura parlamentare eliminando le soluzioni proposte che vincolano la maggioranza parlamentare al Governo in carica. Non condivide, inoltre, la necessità di incidere sulla composizione della Corte costituzionale e del CSM, mentre ritiene necessario modificare la disciplina del referendum. Condivide inoltre alcuni degli emendamenti presentati dall'UDC in alcune materie (procedimento legislativo, forma di governo e riparto di competenze Stato – regioni).

L’on. Leoni (DS) fa presente che gli emendamenti del centro sinistra non sono ostruzionistici, ma tendono a configurare un testo alternativo rispetto a quello approvato dal Senato i cui principi centrali sono: evitare la reintroduzione del sistema elettorale proporzionale e al premierato assoluto, introdurre una forma di governo parlamentare (razionalizzata con meccanismi “anti ribaltone”, l’attribuzione del potere di nomi a e revoca dei ministri e la fiducia iniziale), privare il Senato dei connotati di garanzia attribuiti dal ddl di riforma, rendere la sua elezione effettivamente contestuale, affiancare ai senatori eletti direttamente quelli eletti dai consigli regionali e, senza diritto di voto, queli espressi dai consigli delle autonomie.

Infine, interviene l’on. Bressa (Margherita) che nel quadro di una valutazione negativa degli emendamenti della maggioranza, esprime parere positivo sull’emendamento volto ad espungere l’introduzione del quorum partecipativo ai fini ai fini della validità del referendum ex art. 138 Cost.

8 luglio 2004 L’on Olivieri (DS) richiama l’attenzione su alcuni emendamenti particolarmente significativi delle posizioni dell’opposizione quali il n. 26.9, volto a sancire che la nomina e la revoca dei ministri, put spettanto al Primo ministro, è atto del Presidente della Repubblica, il n. 26.4, che contempera il rafforzamento delle prerogative attribuite al premier, con la previsione di una serie di incompatibilità (conflitto di interessi), il 28.8, che ribadisce la necessità di un voto parlamentare iniziale del Primo ministro, e il n. 23.5 che reca disposizioni anti ribaltone, ma senza la rigidità presenti nel testo del Senato.

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13 luglio 2004 Sui lavori della Commissione. Il Presidente, fa presente che il calendario dei lavori prevede che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 4862 sia avviato in Assemblea nell'ultima settimana del mese di luglio e che pertanto è necessario predisporre un'organizzazione dei lavori della Commissione che consenta di dedicare tempi congrui all'esame dei numerosi emendamenti presentati, come preannunciato anche nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 luglio scorso. A tale proposito, si rammarica della circostanza che in quella occasione nessuno dei rappresentanti dei gruppi di opposizione in Commissione abbia ritenuto opportuno informarlo dell'iniziativa assunta, il giorno precedente, dai rispettivi presidenti di gruppo, i quali, con una lettera inviata al Presidente della Camera, hanno avanzato formale richiesta di tempi sufficientemente ampi per l'esame del progetto di riforma costituzionale presso la I Commissione. Assicura in proposito che una tale richiesta, che giudica perfettamente legittima e ragionevole, se avanzata direttamente in sede di Ufficio di Presidenza, avrebbe trovato, com'è consuetudine, ampia condivisione. Preannuncia quindi che, in occasione del prossimo Ufficio di Presidenza, già convocato per la giornata odierna, proporrà di organizzare i lavori della Commissione in modo tale da garantire il più ampio spazio possibile all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di riforma della parte II della Costituzione. A tal fine, ove possibile, proporrà la convocazione anche di sedute al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea e nelle giornate di lunedì e venerdì.

14 luglio 2004 (ant.) Il Presidente comunica che l'on. Moroni ha sottoscritto tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario l'onorevole Anedda e che l'on. Scaltritti ha sottoscritto gli emendamenti 34.9, 34.8 e 34.10 di cui è primo firmatario l'onorevole Schmidt. Comunica inoltre che l'on. Giudice ha ritirato tutti gli emendamenti a sua firma.

L’on. Boato (Verdi), che non aveva preso la parola nel corso della discussione sulle linee generali, prima di intervenire sugli emendamenti, premette una riflessione complessiva sul testo del provvedimento. Intervenendo poi sul complesso degli emendamenti, si sofferma in particolare su due di essi: il 23.5 che, pur razionalizzando il potere di scioglimento della Camera attribuito al Presidente

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della Repubblica, prevede comunque la possibilità della votazione da parte della Camera della mozione “costruttiva” e garantisce che il Capo dello Stato debba verificare che la nomina del Primo ministro indicato nella mozione e il voto della Camera siano coerenti con il risultato delle elezioni e con il programma della legislatura; e il 34.42 che, in luogo alla procedura prevista per la tutela dell’interesse nazionale, introduce un nuovo comma all'articolo 117 della Costituzione, con il quale si fa carico di conciliare le accresciute competenze delle regioni con le esigenze di unitarietà del sistema, avvalendosi di una clausola di salvaguardia armonica con il nuovo quadro costituzionale.

L’on. D’Alia (UDC), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che l’UDC è convinto che si debba procedere al rafforzamento del ruolo del Primo ministro e al miglioramento dell’efficienza del sistema bicamerale. Tuttavia, ritiene sbagliato non accompagnare il rafforzamento del premier con adeguati meccanismi di garanzia, quale il mantenimento del potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere. Tra le proposte emendative del suo gruppo, ricorda quella relativa alla introduzione della possibilità degli enti locali di accedere alla Corte costituzionale e alla necessità di ricondurre nell’alveo della potestà legislativa esclusiva dello Stato alcune materie ora comprese tra quelle a legislazione concorrente Stato – regioni (professioni, reti di trasporto ecc.)

14 luglio 2004 (nott.) Il presidente e relatore on. Bruno interviene esprimendo il proprio parere su ciascuno degli emendamenti presentati. Il Sottosegretario Brancher si associa ai pareri espressi dal relatore, riservandosi di fornire alcune specificazioni nella prossima seduta con particolare riferimento alle questioni rispetto alle quali è stata prospettata l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

Votazione degli emendamenti

15 luglio 2004 ✩ Inizia la votazione sugli emendamenti. Sono respinti tutti quelli riferiti all’articolo 1. Inizia l’esame dell’articolo 2 con la votazione di un solo emendamento (2.6 Anedda ed altri) - approvato dopo essere stato riformulato – che innalza il

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numero dei deputati a 500, più 12 deputati della circoscrizione estero. L’on. D'Alia (UDC) ritira i suoi emendamenti 2.5, 3.22, 4.5, 8.15, 8.22, 23.14, 23.11, 23.9, 26.12, 26.7, 34.56, 34.50, 38.9 e 38.1; l’on. Bertolini (FI), ritira gli emendamenti 34.9, 34.8 e 34.10 Schmidt, di cui è firmataria.

19 luglio 2004 ✩ Sono esaminati gli emendamenti agli articoli 2, 3, 4 e 5. L’on. D’Alia ribadisce la propria intenzione di ritirare l’em. 2.4 purché il relatore confermi il proprio parere favorevole sul suo em. 26.9 come riformulato. Vengono approvati gli em. 3.26 (Anedda ed altri, riformulato che porta a 252 il numero dei senatori) 3.27 (Anedda, identico al 3.23 Moroni, che elimina l’obbligo di reciproca informazioni tra senatori e organi della regione), 3.28, 3.29 e 3.30 (Anedda). Viene altresì approvata la prima parte dell’em. 4.7 (Leoni) e 4.6 (Moroni) volti ad abbassare da 40 a 25 anni l’età minima per il diritto di elettorato passivo al Senato.

20 luglio 2004 ✩ Articoli 6-9. Viene approvato l’em. 6.4 (Anedda, proroga dei consigli regionali in caso di proroga del Senato). Sono stati ritirati gli em. 8.16 (Maroni), 8.21 (D’Alia), 8.24 (Boato). Viene approvato l’em. 8.7 (Anedda, maggioranza assoluta dei componenti richiesta per l’approvazione dei regolamenti parlamentari). Sono approvati l’em. 8.8 (Anedda, validità deliberazione del Senato), e gli identici em. 8.9 (Anedda) e 8.26 (D’Alia). Inoltre sono approvati una serie di emendamenti sullo statuto dell’opposizione: em. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 (Anedda)

21 luglio 2004 Il presidente on. Bruno avverte che in sede di Ufficio di presidenza si è stabilito di dedicare al seguito dell’esame del provvedimento un tempo complessivo pari a 12 ore e che la votazione finale dovrà avere luogo comunque entro la giornata di martedì 27 luglio.

23 luglio 2004 ✩ La Commissione ha esaminato gli emendamenti agli articoli da 10 a 21, ad eccezione dell’articolo 13 (accantonato) e dell’articolo 14 (sul quale non erano stati presentati emendamenti). La Commissione ha, inoltre, iniziato l’esame degli emendamenti all’articolo 22. Gli emendamenti volti ad aggiungere articoli ulteriori all’articolo 15 sono stati accantonati. Sono stati approvati i seguenti emendamenti: 10.3 (Anedda) e l’identico 10.4 (D’Alia), 10.6 (Anedda) che riduce i quorum previsti per le deliberazioni in

CRONOLOGIA

195

materia di verifica dei poteri, 12.2 (Anedda) che elimina il divieto di non cumulabilità tra indennità parlamentare e quella di altre cariche elettive, rinviandone la disciplina alla legge ordinaria, 15.7 nuova formulazione (D’Alia), sulla iniziativa legislativa popolare. 15.8 nuova formulazione (D’Alia), 15.2 (Anedda), 18.1 (D’Alia) che sopprime l’articolo 18 ripristinando la possibilità di istituire commissioni di inchiesta monocamerali, 19.6, 19.7 e 19.8 (Anedda) sul sistema di elezione del Presidente della Repubblica, 22.5 (Carrara) che introduce la qualificazione del Presidente della Repubblica quale garante della Costituzione, 22.4 (Carrara) che affida al Presidente della Repubblica il compito di indire, oltre alle elezioni politiche, anche quelle regionali.

26 luglio 2004 ✩ Conclusione dell’esame. Il Presidente on. Bruno, all’inizio della seduta, fa presente di aver ricevuto, in data odierna, una lettera dall’on. Volontè, presidente del gruppo parlamentare UDC, con la quale si preannuncia il ritiro di buona parte degli emendamenti sottoscritti dai deputati D'Alia e Di Giandomenico non ancora esaminati, con la finalità di consentire un ulteriore approfondimento, nell'ambito delle forze politiche di maggioranza, dei temi oggetto degli emendamenti, ferma restando la possibilità di ripresentare le proposte emendative per la fase di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. L’on Di Giandomenico (UDC) ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il deputato D'Alia non ancora esaminati dalla Commissione, con eccezione degli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, con particolare riferimento agli em. 34.46 e 34.48, concernenti modifiche all'articolo 117 della Costituzione, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole subordinatamente ad una loro riformulazione. L’on. Maccanico, che interviene a nome dei gruppi dell’opposizione, ricorda le recenti dichiarazioni rese dal Ministro per le riforme costituzionali che, nel valutare favorevolmente il ritiro degli emendamenti dell’UDC, ha fatto presente che il dibattito sulla riforma proseguirà nell’ambito di un tavolo tecnico politico che si terrà, in seno alla maggioranza, al di fuori della sede parlamentare. Pertanto egli chiede di sospendere i lavori in Commissione in attesa dei necessari chiarimenti all’interno della maggioranza. Il Presidente

CRONOLOGIA

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dichiara inaccettabile la richiesta di sospensione in quanto i tempi di esame del provvedimento sono stati fissati in sede di ufficio di presidenza e prevedono la conclusione entro il 27 luglio. I deputati dell’opposizione abbandonano l’aula della Commissione.

Vengono approvati i seguenti emendamenti: 22.13 (Anedda) che introduce il parere dei Presidenti delle Camere nella nomina da parte del Presidente della Repubblica dei membri delle autorità indipendenti, 22.17 (Anedda) che circoscrive ai membri laici la nomina dei vicepresidente del CSM e, di conseguenza, modifica in tal senso anche l’articolo 31, 23.12 (Anedda) sul potere presidenziale di sciogliere della Camera dei deputati, 24.7 e 24.8 (Anedda), i tre em. 28.4, 28.6, 28.7 (Anedda) sulla fiducia, 31.8 (Anedda): prevede che un sesto dei membri del CSM siano eletti dalla Camera e un sesto dal Senato federale, 34.46 nuova formulazione (D’Alia) che introduce il principio della leale collaborazione e della sussidiarietà tra Stato e regioni nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, 34.48 nuova formulazione (D’Alia) che inserisce tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sulla tutela della salute e di conseguenza modifica anche l’articolo 13 prevedendo che anche la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e le norme generali sulla tutela della salute rientrano nelle materie nelle quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente da Camera e Senato, 34.27 (Anedda), 35.3 (Anedda) 36.1 (Anedda), 36.01 (Anedda) sull’apposizione del visto del commissario di Governo sugli statuti regionali, 38.3 (Anedda) e 38.8 (Moroni) identici, 38.4 (Anedda), 40.6 nuova formulazione (Anedda): prevede che 3 giudici della Corte costituzionale sono nominati dalla Camera e 4 dal Senato, 40.8 (Anedda) che abbassa da 5 anni a 3 il periodo di divieto per gli ex giudici costituzionali di ricoprire altre cariche, 41.5 (Anedda) che elimina la previsione del quorum partecipativo per la validità dei referendum costituzionali. Vengono approvati gli em. 42.2, 42.3, 42.7 (riformulato), 42.8 e 42.18 (Anedda) relativi alle disposizioni transitorie. Sono, infine, esaminati gli emendamenti all’articolo 13 e gli aggiuntivi all’articolo 15, precedentemente accanitati. Vengono approvati i seguenti

CRONOLOGIA

197

emendamenti all’articolo 13, relativo al procedimento legislativo: 13.21 (Anedda) che estende la competenza legislativa della Camera anche ai disegni di legge in materia di coordinamento Stato – regioni (ex art. 118), 13.25 (Anedda) che elimina la previsione di un termine più breve per le eventuali proposta di modifica - da parte della Camera - dei disegni di legge di conversione approvati dal Senato, 13.47 (Anedda) che modifica la procedura per l’esame dei disegni di legge di competenza del Senato e sui quali le proposte di modifica da parte della Camera sono ritenute dal Governo essenziali per l’attuazione del suo programma: i disegni di legge non sono più demandati alla commissione paritetica, ma il Senato può opporsi alle modifiche con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, 13.29 (Carrara), 13.30 (Anedda) che inserisce tra le materie la cui potestà legislativa rimane bicamerale i principi sull’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, 13.34 (Anedda), 13.35 (Anedda) e 13.36 (D’Alia) identico nella nuova formulazione, che escludono dall’esame bicamerale le leggi relative alla pena di morte, 13.37 (Anedda), 13.39 (Anedda), 13.40 (Anedda), identico agli em. 13.41 (Carrara) e 13.42 (D’Alia) che escludono dall’esame bicamerale anche le leggi sui diritti fondamentali, 13.45 (Anedda), 13.46 (Anedda). Viene, infine, approvato l’articolo aggiuntivo 15-bis con l’approvazione dell’em. 15.03 (Anedda).

Relativamente all’em. 15.09 (Bressa) in materia di amnistia e indulto, che a causa dell’assenza del presentatore non è stato esaminato, il Presidente rileva che, data l’importanza della questione, meriterebbe un esame più approfondito che potrà avere luogo in sede di Comitato dei nove, così come – sollecitato dall’on. Di Giandomenico (UDC) – il Presidente ha affermato che potrebbe essere riesaminato anche l’em. 2.4 (D’Alia) sul sistema elettorale, ritirato dal presentatore.

La Commissione conclude l’esame del provvedimento conferendo il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all’Assemblea.

Relazione della I Commissione (Affari costituzionali)

Atti parlamentari Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

201

N. 4862-72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-

3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 28 luglio 2004 (Relatore: BRUNO)

sul

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 4862

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 marzo 2004 (v. stampato Senato n. 2544)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri (FINI)

dal ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione (BOSSI)

e dal ministro per le politiche comunitarie

Atti parlamentari Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

202

(BUTTIGLIONE) di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU) e con il ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 marzo 2004

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 72, d'iniziativa dei deputati ZELLER, BRUGGER, WIDMANN

Modifiche alla parte seconda della Costituzione

Presentata il 30 maggio 2001

n. 113, d'iniziativa del deputato BIELLI

Modifiche agli articoli 64 e 138 della Costituzione

Presentata il 30 maggio 2001

n. 260, d'iniziativa dei deputati SPINI, ANGIONI

Modifiche agli articoli 83, 85, 86, 87, 88 e 92 della Costituzione in

materia di elezione e di attribuzioni del Presidente della Repubblica

Presentata il 30 maggio 2001

n. 376, d'iniziativa dei deputati BUTTIGLIONE, VOLONTÈ, RICCARDO CONTI,

GRILLO, ROTONDI, TANZILLI

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XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

203

Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative

del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere

Presentata il 31 maggio 2001

n. 468, d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica dell'articolo 138 della Costituzione, concernente la procedura di revisione costituzionale

Presentata il 4 giugno 2001

n. 582, d'iniziativa del deputato COLA

Modifiche all'articolo 135 della Costituzione in materia di composizione della Corte costituzionale

Presentata il 6 giugno 2001

n. 721, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica degli articoli 71, 98, 100, 101, 103, 104, 107, 111, 135 e 137 e abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione

Presentata il 12 giugno 2001

n. 874, d'iniziativa del deputato SELVA

Modifica all'articolo 138 della Costituzione, concernente il divieto di modifica della Costituzione negli ultimi nove mesi della legislatura

Presentata il 15 giugno 2001

n. 875, d'iniziativa del deputato SELVA

Modifiche alla Costituzione in materia di elezione diretta e di attribuzioni del Presidente della Repubblica

Presentata il 15 giugno 2001

Atti parlamentari Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

204

n. 877, d'iniziativa del deputato SELVA

Modifica all'articolo 83 della Costituzione in materia

di elezione del Presidente della Repubblica

Presentata il 15 giugno 2001

n. 966, d'iniziativa del deputato BIANCHI CLERICI

Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, concernenti le competenze delle Regioni e delle Province in materia di istruzione e di

formazione artigiana e professionale

Presentata il 21 giugno 2001

n. 1162, d'iniziativa del deputato PERETTI

Modifiche agli articoli 75 e 138 della Costituzione in materia di innalzamento del numero delle firme necessarie per l'indizione dei

referendum

Presentata il 3 luglio 2001

n. 1218, d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifiche alla parte seconda della Costituzione

Presentata il 5 luglio 2001

n. 1287, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche agli articoli 60 e 67 della Costituzione

Presentata il 10 luglio 2001

n. 1403, d'iniziativa dei deputati

LUSETTI, BOTTINO, CIANI, FIORONI, MILANA, OSTILLIO, PASETTO, CAMO, ANNUNZIATA

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XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

205

Modifiche alla Costituzione concernenti l'istituzione del Senato federale e

la composizione della Corte costituzionale

Presentata il 24 luglio 2001

n. 1415, d'iniziativa del deputato ZACCHEO

Modifiche agli articoli 57, 131 e 132 della Costituzione, concernenti il distretto speciale di Roma capitale e le regioni Lazio e Tuscia-Sabina

Presentata il 24 luglio 2001

n. 1608, d'iniziativa dei deputati MANTINI, GIOVANNI BIANCHI, QUARTIANI

Modifiche alla Costituzione in materia di Senato federale, riduzione del

numero dei deputati e composizione della Corte costituzionale

Presentata il 19 settembre 2001

n. 1617, d'iniziativa del deputato SODA

Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione in materia di referendum

propositivo collegato all'iniziativa legislativa popolare e di referendum abrogativo

Presentata il 20 settembre 2001

n. 1725, d'iniziativa dei deputati OLIVIERI, KESSLER

Modifiche alla Costituzione in materia di Senato federale, riduzione del

numero dei deputati e composizione della Corte costituzionale

Presentata il 9 ottobre 2001

n. 1805, d'iniziativa del deputato COSTA

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XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

206

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di

composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 19 ottobre 2001

n. 1964, d'iniziativa del deputato SERENA

Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione, concernente i senatori a vita.

Presentata il 14 novembre 2001

n. 2027, d'iniziativa dei deputati PISICCHIO, TONINO LODDO, VIANELLO

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elezione dei

senatori della Repubblica

Presentata il 27 novembre 2001

n. 2116, d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, VIOLANTE, TURCO, BATTAGLIA, LEONI, MONTECCHI, LOLLI, CHITI, SERENI, LUCÀ, LUMIA, RUZZANTE,

GIACCO, AMICI, DI SERIO D'ANTONA, RAFFAELLA MARIANI, ZANOTTI, MAGNOLFI, TOLOTTI, SANDI

Modifica all'articolo 118 della Costituzione concernente il ruolo del

Terzo settore nella riforma dello Stato

Presentata il 18 dicembre 2001

n. 2123, d'iniziativa del deputato PAROLI

Modifica all'articolo 126 della Costituzione in materia di impedimento permanente, morte e dimissioni del presidente della Giunta regionale

Presentata il 19 dicembre 2001

n. 2168, d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

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XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

207

Modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione in materia di

elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto e di presentazione delle relative candidature

Presentata il 15 gennaio 2002

n. 2320, d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS, COLLÈ

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata l'11 febbraio 2002

n. 2413, d'iniziativa del deputato COLLÈ

Modifiche agli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione, in materia di elezione e funzioni del Senato della Repubblica

Presentata il 26 febbraio 2002

n. 2568, d'iniziativa dei deputati VITALI, ARNOLDI, MARRAS

Modifiche al titolo IV della parte seconda

della Costituzione concernente la magistratura

Presentata il 26 marzo 2002

n. 2909, d'iniziativa dei deputati MAURANDI, CARBONI, KESSLER, LADU,

TONINO LODDO, MARAN

Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni autonome

Presentata il 25 giugno 2002

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XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

208

n. 2994, d'iniziativa del deputato OLIVIERI

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica

degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 9 luglio 2002

n. 3058, d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma del Governo

Presentata il 22 luglio 2002

n. 3489, d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di elezione dei senatori della Repubblica

Presentata il 17 dicembre 2002

n. 3523, d'iniziativa del deputato CENTO

Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione, in materia di forma di governo

Presentata il 7 gennaio 2003

n. 3531, d'iniziativa del deputato MONACO

Norme sul Governo di legislatura e sullo statuto dell'opposizione

Presentata il 13 gennaio 2003

n. 3541, d'iniziativa del deputato PACINI

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, in materia di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni

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Presentata il 15 gennaio 2003

n. 3572, d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Disposizioni concernenti la forma di governo regionale

Presentata il 22 gennaio 2003

n. 3573, d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Attribuzione alla potestà statutaria regionale della competenza in materia di fonti del diritto

Presentata il 22 gennaio 2003

n. 3584, d'iniziativa dei deputati CHIAROMONTE, MONTECCHI, GALEAZZI, KESSLER, OLIVIERI,

ROGNONI, NICOLA ROSSI, MICHELE VENTURA

Disposizioni concernenti la stabilità del Governo e il riconoscimento di uno statuto dell'opposizione

Presentata il 23 gennaio 2003

n. 3639, d'iniziativa dei deputati CABRAS, ROBERTO BARBIERI, BOVA, CALDAROLA, CHIANALE,

CHIAROMONTE, MARAN, MONTECCHI

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

Presentata il 5 febbraio 2003

n. 3684, d'iniziativa del deputato MANTINI

Modifiche alla Costituzione in materia di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

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XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

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Presentata il 13 febbraio 2003

n. 3707, d'iniziativa del deputato LA MALFA

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Presentata il 21 febbraio 2003

n. 3885, d'iniziativa dei deputati BRIGUGLIO, ARRIGHI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI,

CIRIELLI, COLA, GIULIO CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LEO, MESSA, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, ROSITANI,

VILLANI MIGLIETTA

Modifiche agli articoli 114, 116, 131, e 135 della Costituzione e istituzione della Regione autonoma di Roma capitale

Presentata il 10 aprile 2003

n. 4023, d'iniziativa del deputato FRANCESCHINI

Modifica all'articolo 60 della Costituzione, in materia di procedure di approvazione delle leggi elettorali

Presentata il 29 maggio 2003

n. 4393, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 138 della Costituzione, concernente la procedura di revisione costituzionale

Presentata il 16 ottobre 2003

n. 4451, d'iniziativa del deputato COSTA

Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma

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XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

211

Presentata il 31 ottobre 2003

n. 4805, d'iniziativa dei deputati PERROTTA, CIRO ALFANO, BRUSCO, FRAGALÀ, LEZZA, MILANESE,

NICOTRA, PARODI, PERLINI, RANIELI, RICCIUTI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SGARBI, TARANTINO, ALFREDO VITO

Modifiche alla parte seconda della Costituzione,

concernenti l'ordinamento della Repubblica

Presentata l'11 marzo 2004

n. 5044, d'iniziativa del deputato FIORI

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

Presentata il 1o giugno 2004

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XIV LEGISLATURA − DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI − DOCUMENTI

213

Onorevoli Colleghi! - Il disegno di

legge costituzionale di iniziativa governativa recante “Modificazioni ad articoli della parte seconda della Costituzione” è stato approvato, in prima deliberazione, con modificazioni, dal Senato della Repubblica il 25 marzo 2004 ed il suo esame è stato avviato il 7 aprile scorso dalla I Commissione (Affari Costituzionali), ove si è proceduto all'abbinamento con le altre proposte di legge costituzionale recanti modifiche ai medesimi articoli della parte seconda della Costituzione oggetto di novella da parte del disegno di legge governativo. Tenuto conto della particolare rilevanza politico-istituzionale dei temi trattati nell'ambito di tali progetti di legge ed attesa l'esigenza di procedere a una compiuta attività istruttoria, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di procedere, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, ad un'indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti la modifica della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento ai seguenti quattro argomenti: la forma di governo, il Senato federale, i rapporti tra lo Stato e le Regioni e il sistema delle garanzie. Lo svolgimento delle audizioni ha avuto luogo dal 18 maggio al 23 giugno 2004 e, complessivamente, sono stati auditi 36 docenti universitari in materie pubblicistiche. Successivamente, dopo la conclusione della discussione di carattere generale, la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge costituzionale già approvato in prima deliberazione dal Senato, con riferimento al quale sono stati presentati circa 430 emendamenti. Entrando nel merito dei contenuti dell'articolato licenziato dall'altro ramo del Parlamento, occorre premettere che esso prefigura un intervento di riforma di ampio respiro, trattandosi di un testo recante 43 articoli, volti a sostituire o a modificare più della metà degli 80 articoli che compongono

la Parte seconda della Costituzione, concernente l'ordinamento della Repubblica. A fini di maggior chiarezza espositiva, si darà conto di tale testo procedendo per temi omogenei, piuttosto che seguendo la numerazione degli articoli, illustrando, di volta in volta, successive modifiche conseguenti alle proposte emendative approvate dalla I Commissione in sede referente.

Il testo in esame conferma la preferenza per un sistema bicamerale, superando tuttavia il tradizionale “bicameralismo perfetto”, attraverso l'introduzione di una differenziazione tra le due Assemblee con riguardo sia alla loro composizione sia alle loro funzioni. In particolare, la Camera dei deputati muta, quanto a struttura, soltanto nel numero, passando da seicentotrenta a cinquecento componenti, oltre i dodici eletti nella circoscrizione Estero. A tale proposito, va rilevato come il nuovo articolo 56 della Costituzione approvato dal Senato prevedesse, in realtà, una riduzione dei deputati a quattrocento unità che, tuttavia, ad una più approfondita valutazione effettuata anche tenendo conto della composizione numerica delle Assemblee parlamentari dei paesi dell'Unione europea aventi una dimensione demografica analoga a quella italiana, si è ritenuta eccessiva, in quanto non in grado di garantire il dispiegarsi di un'adeguata ed effettiva rappresentanza degli elettori. Un'analoga correzione è stata apportata, per le medesime ragioni, anche con riguardo al numero dei senatori, la cui consistenza numerica, in un primo tempo ridotta dal Senato da trecentoquindici a duecento unità, è stata successivamente riportata ad un numero pari a duecentocinquantadue senatori. Tale ramo del Parlamento, peraltro, muta la sua denominazione in Senato federale della Repubblica, così da costituire l'organo costituzionale che connota la scelta federale del progetto di riforma in esame e l'organo nel quale si intende realizzare il raccordo tra le potestà normative delle autonomie e

Atti parlamentari Camera dei Deputati

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dello Stato. Il nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione dispone che, quanto a modalità di elezione, i senatori sono eletti su base regionale e che di tale consesso continuano a fare parte i sei senatori eletti nella circoscrizione estero, unitamente ai senatori a vita che sono stati Presidenti della Repubblica e a quelli di nomina presidenziale. Il numero di questi ultimi, tuttavia, non può essere superiore a tre, come dispone una novella apportata all'articolo 59 della Costituzione. La connessione tra il sistema politico delle regioni e quello nazionale, che il testo in esame individua come elemento che garantisce la "rappresentanza territoriale" dei senatori, è individuata, tra l'altro, negli stessi requisiti richiesti per godere dell'elettorato passivo: in ciascuna regione, infatti, sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali o locali, all'interno della regione, oppure sono stati eletti deputati o senatori nella Regione ovvero che risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni. In tale contesto, si è peraltro ritenuto opportuno procedere, modificando il testo approvato dal Senato, anche all'allineamento del requisito anagrafico richiesto per l'eleggibilità a senatore a quello già previsto per l'eleggibilità a deputato, riducendolo da quaranta a venticinque anni di età. Il sistema elettorale del Senato, rimesso alla legge dello Stato, deve comunque “garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori”. Si prevede inoltre che l'elezione del Senato sia contestuale con l'elezione dei consigli regionali e che l'eventuale scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali dia vita ad una legislatura regionale di durata ridotta per garantire che, comunque, il rinnovo del Senato avvenga contestualmente al rinnovo di tutte le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. A completamento di tale disposizione, la I Commissione ha altresì previsto, introducendo un nuovo comma al testo

dell'articolo 60 della Costituzione, che ove, in caso di guerra, si proceda alla proroga del Senato, sono prorogati anche i Consigli regionali in carica. Più in generale, i rapporti tra Senato federale e dimensione regionale sono sottolineati da varie disposizioni concernenti l'organizzazione interna e le attività dell'organo, oltre che dalle norme sul procedimento legislativo e dalla valutazione delle leggi regionali sotto il profilo dell'interesse nazionale, di cui si dirà più avanti. Il testo dispone, tra l'altro, che i Presidenti delle Giunte regionali sono sentiti ogni volta che ne facciano richiesta e, reciprocamente, che anche i senatori espressi da una regione hanno il diritto di essere sentiti dal rispettivo consiglio regionale. Si prevede altresì che le proposte di legge presentate da più regioni in coordinamento tra loro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente entro i termini stabiliti dal proprio regolamento e che il Senato federale esprima il parere sullo scioglimento del Consiglio regionale e sulla rimozione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione. Viene soppresso conseguentemente, il riferimento costituzionale alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Infine, rispetto all'articolato licenziato dal Senato, dal nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione è stato espunto il sesto comma, recante la disposizione riferita al mantenimento di rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e gli organi della corrispondente regione. Va comunque rilevato come rappresentanti delle regioni, pur non facendo parte della composizione ordinaria del Senato federale, concorrono comunque ad eleggere i componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale di spettanza di tale organo. Basti in proposito pensare all'elezione del Presidente della Repubblica, che è rimessa all'apposita “Assemblea della Repubblica”, composta dai componenti delle due Camere ed integrata dai

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Presidenti delle Giunte regionali e da un numero variabile di delegati eletti dai Consigli regionali anche in rappresentanza degli enti locali. I Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome sono inoltre chiamati ad integrare il Senato federale in occasione dell'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale e di un sesto dei membri del Consiglio superiore della magistratura. In relazione a tale adempimento va, tuttavia, segnalata una rilevante modifica introdotta dalla I Commissione rispetto al testo degli articoli 104 e 135 della Costituzione approvato dall'altro ramo del Parlamento, atteso che è stata riportata anche in capo alla Camera dei deputati la competenza in materia di elezione dei membri di tali organi che, secondo la Costituzione vigente, spetta al Parlamento in seduta comune. Quanto alle modalità di funzionamento delle Camere, rispetto al nuovo testo dell'articolo 64 della Costituzione approvato dal Senato, si è inteso uniformare il quorum per l'approvazione dei regolamenti parlamentari, che è ora pari, per entrambe le Assemblee, alla maggioranza assoluta dei componenti, con la conseguenza di ripristinare quanto attualmente già previsto in proposito dalla vigente Carta Costituzionale. Più in generale, in sede referente si è voluta espungere l'ulteriore differenziazione che il Senato aveva introdotto con riferimento alla validità delle deliberazioni delle due Assemblee, non essendo più prevista a tale fine la presenza dei due quinti dei componenti del Senato. Resta quindi confermato l'ordinario requisito della presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle deliberazioni, che viene tuttavia corretto dall'ulteriore vincolo della necessaria presenza di senatori espressi da almeno un terzo delle regioni.

In ordine alle disposizioni riconducibili al cosiddetto “statuto dell'opposizione”, in linea generale si è ritenuto opportuno non irrigidire, tramite un'apposita menzione nella Carta

Costituzionale, il rinvio ai regolamenti parlamentari per la previsione delle modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale, specificando altresì che la riserva in favore dei gruppi di opposizione della presidenza delle Commissioni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia non ricomprende la Commissione mista paritetica e il Comitato paritetico, rispettivamente disciplinati dai commi terzo e quarto del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione. Un ulteriore intervento correttivo rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha riguardato la soppressione della disposizione che rimetteva al regolamento del Senato federale la garanzia dei diritti delle minoranze, in considerazione del fatto che tale Assemblea non è configurata come una “Camera politica”. Resta ferma comunque l'introduzione della figura del “Capo dell'opposizione”, le cui prerogative e la cui modalità di elezione dovranno essere definiti dal regolamento della Camera dei deputati. Con riferimento ad entrambe le Camere, resta confermato il divieto di mandato imperativo, benché anche l'articolo 67 della Costituzione sia oggetto di una novella che è volta a precisare che “ogni deputato o senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica”. Quanto al giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori, il nuovo testo dell'articolo 66 della Costituzione dispone che la Camera di appartenenza adotti le relative deliberazioni a maggioranza dei propri componenti, in luogo del quorum dei tre quinti dei componenti previsto dal testo approvato dal Senato, per la sola Camera dei deputati.

Passando ad esaminare le disposizioni concernenti il procedimento legislativo, deve premettersi che anche le modifiche apportate all'articolo 70 della Costituzione sono dirette alla già menzionata finalità consistente nel

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superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto, in virtù del quale ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento. Il testo in esame introduce infatti nell'ordinamento, accanto alle leggi approvate con procedimento bicamerale (anch'esse abbreviate nella procedura), leggi statali a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento. È prevista bensì la possibilità, per l'altro ramo del Parlamento, di richiamare presso di sé il progetto di legge e di proporvi modifiche; ma i termini per questa fase eventuale sono ristretti (e dimezzati per le leggi di conversione di decreti-legge) e sulle modifiche proposte, in ogni caso, decide in via definitiva la Camera competente. Al fine di individuare la Camera competente, vige un criterio sostanzialmente mutuato dalla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni dettata all'articolo 117 della Costituzione. In linea di massima, infatti, la Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma di tale articolo, quelle cioè nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva. Il Senato federale, invece, approva i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa dello Stato concorre con quella delle Regioni. Per determinate materie di particolare rilievo resta, tuttavia, ferma la procedura bicamerale. A tale proposito, va comunque precisato che per assicurare maggiore celerità ai lavori parlamentari, evitando il tradizionale fenomeno della navette, si prevede che, ove un progetto di legge non sia approvato, dopo una prima lettura, da entrambe le Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Assemblee convocano una Commissione mista paritetica incaricata di redigere, in ordine alle disposizioni controverse, un testo che non è emendabile e che è sottoposto al voto delle due Assemblee. Il procedimento bicamerale si applica

all'esame dei disegni di legge concernenti: la perequazione delle risorse finanziarie, le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema elettorale di Camera e Senato e una serie di casi, partitamente elencati, in cui la Costituzione fa espresso rinvio alla legge dello Stato o della Repubblica. Il medesimo procedimento legislativo si applica anche ad altre materie previste in vari parti del nuovo testo costituzionale (determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità con il mandato parlamentare; indennità spettante ai membri delle Camere; principi in materia di esercizio del potere sostitutivo di atti delle regioni). Quanto alle modifiche introdotte dalla Commissione in materia di procedimento legislativo, è stato in primo luogo disposto che l'esame dei disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma primo periodo, sia di competenza della Camera dei deputati. La novità di maggiore rilievo riguarda tuttavia il procedimento legislativo cosiddetto “a prevalenza Senato”, rispetto al quale è stato previsto che laddove il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale deliberi di non accogliere le modifiche con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. Tenuto conto che l'unica Assemblea con la quale il Governo intrattiene un rapporto fiduciario è la Camera dei deputati, la disposizione da ultimo citata ha inteso riconoscere a tale Assemblea la possibilità di divenire la sede decisionale di ultima istanza anche con riferimento a materie ricomprese nell'ambito della competenza prevalente del Senato ma

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che possono essere di particolare rilevanza ai fini dell'attuazione del programma di Governo.

Tra le ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione in materia di procedimento legislativo è da segnalare l'inclusione, nell'ambito delle materie su cui la funzione legislativa è esercitata con procedimento bicamerale, anche dei disegni di legge concernenti la determinazione dei proncipi fondamentali sull'armonizzazione della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e le norme generali sulla tutela della salute. Contestualmente, sono stati invece esclusi dall'esame bicamerale i progetti di legge concernenti l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione.

Occorre rilevare che le questioni che possono sorgere tra le due Camere in ordine alla competenza per l'esame di progetti di legge sono decise, d'intesa fra di loro, dai Presidenti delle due Assemblee, i quali possono anche deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai Presidenti stessi proporzionalmente alla composizione delle due Camere. La decisione adottata non è sindacabile. In proposito, si fa presente che una ulteriore modificazione apportata in sede referente all'articolo 13 riguarda la soppressione della parola “legislativa”, al fine di estendere l'area di insindacabilità sulle questioni di competenza, anche alla luce del più generale principio di insindacabilità degli interna corporis acta.

Riguardo al rapporto Governo-Parlamento, tra gli aspetti qualificanti del disegno di legge di riforma vi è il sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dire meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri: figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di Primo

ministro. Ai sensi del nuovo articolo 95 della Costituzione, il Primo ministro “determina” (non più “dirige”, come nel testo vigente della Costituzione) la politica generale del Governo e “garantisce” (non più “mantiene”) l'unità di indirizzo politico e amministrativo: a tal fine l'attività dei ministri è dal Primo ministro diretta, e non soltanto promossa e coordinata. Ancora più rilevante in tal senso è il potere di nomina e di revoca dei ministri, che lo stesso articolo attribuisce al solo Primo ministro. Viene meno, dunque, il ruolo riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale e, prima ancora, nella scelta del capo dell'esecutivo: il meccanismo di nomina del Primo ministro, come delineato dal nuovo articolo 92 della Costituzione, si traduce infatti, nella sostanza, in una designazione del premier da parte dell'elettorato. La candidatura alla carica ha luogo, infatti, mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati. La legge elettorale dovrà comunque disciplinare l'elezione dei deputati “in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro”. L'atto di nomina del Primo ministro resta affidato al Presidente della Repubblica, ma la scelta presidenziale non presenta margini di discrezionalità: essa ha luogo infatti “sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati”.

Quanto ai rapporti con il Parlamento, alla luce del peculiare ruolo attribuito al Senato federale, il circuito fiduciario non viene meno, ma interessa, nel nuovo testo costituzionale, la sola Camera dei deputati, nella forma della cosiddetta “fiducia implicita”. Il nuovo testo dell'articolo 94 della Costituzione, infatti, non prevede più che il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma prevede che, entro dieci giorni dalla nomina, il Primo ministro illustri il programma del Governo alle

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Camere e sia tenuto a presentare, ogni anno, un rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese. Un'ulteriore, sostanziale innovazione rispetto all'attuale forma di governo, consiste nell'attribuzione al Primo ministro della facoltà di chiedere, assumendosene la esclusiva responsabilità, al Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento della Camera, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 88 della Costituzione. Il Capo dello Stato decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni, da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni, anche nei casi di morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo Ministro ovvero nel caso in cui la Camera dei deputati approvi una mozione di sfiducia. La mozione, che non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti la Camera, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Essa in caso di approvazione obbliga il Primo ministro alle dimissioni e comporta lo scioglimento della Camera dei deputati, non essendo contemplata, in questo caso, la possibilità di sostituire il Primo ministro. A tale proposito, è stato invece previsto che, in ogni altro caso in cui il Presidente della Repubblica sia tenuto a decretare lo scioglimento dell'Assemblea politica, tale procedura non è attivabile ove, entro dieci giorni dal ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e di consistenza non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. È da notare, quindi, come in

tutte le ipotesi esposte, la presentazione della mozione permette alla Camera di provocare la sostituzione del Primo ministro, non consentendo comunque il formarsi di una maggioranza diversa da quella espressa dalle elezioni.

La Commissione ha inoltre provveduto ad espungere dal testo approvato dal Senato la modifica apportata all'articolo 82 della Costituzione, ai sensi della quale si intendeva attribuire alle sole Commissioni d'inchiesta bicamerali (e quindi istituite con legge approvata dalle due Camere) i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie indagini. Si è in tal modo inteso sanare un vulnus nei confronti delle Commissioni di inchiesta cosiddette “monocamerali”, atteso che le stesse risultavano prive di adeguati strumenti operativi e di indagine.

Con riferimento al Presidente della Repubblica, la nuova formulazione dell'articolo 83 della Costituzione modifica sia la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, sia il quorum richiesto per la sua elezione. In particolare, in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, viene istituito un nuovo organo, denominato Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera e composta dai membri delle due Camere, dai delegati eletti dai consigli regionali, in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun consiglio, dai Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero ulteriore di delegati eletti dalle regioni (un delegato per ogni milione di abitanti), scelti per almeno la metà tra i sindaci e i presidenti di Provincia o città metropolitana. Il quorum per l'elezione è modificato prevedendo che occorra la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea della Repubblica nei primi quattro scrutini e, dopo il quarto, la maggioranza assoluta (oggi si prevede la maggioranza dei due

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terzi dell'Assemblea nei primi tre scrutini e, dal quarto, la maggioranza assoluta). Il nuovo articolo 87 della Costituzione enumera i poteri presidenziali. Rispetto al testo vigente esso precisa che il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione e rappresenta l'unità federale della Nazione. Al Presidente della Repubblica sono attribuiti nuovi poteri, come quello di indire le elezioni dei Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali, nonché dei Presidenti e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano. È altresì attribuita alla competenza del Capo dello Stato, sentiti i Presidenti di Camera e Senato, la nomina dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti, nonché quella del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Al contempo, viene meno il tradizionale potere presidenziale consistente nell'autorizzazione della presentazione alle Camere dei disegni di legge governativi e di nominare i ministri, mentre - come si è detto - la nomina del Primo ministro è espressamente condizionata al risultato elettorale. Un'ulteriore innovazione introdotta dal testo in esame è la soppressione della controfirma ministeriale per una serie di atti presidenziali, quali, il rinvio delle leggi alle Camere per il riesame, l'invio di messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, nel numero massimo di tre, la nomina dei giudici costituzionali di sua competenza, ridotti a quattro, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi del già illustrato articolo 88 della Costituzione, la nomina del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, la nomina dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti e altre nomine attribuite dalla legge alla sua esclusiva competenza.

Anche il titolo V della parte seconda della Costituzione, che reca la disciplina in materia di regioni e autonomie locali, è fatto oggetto di sostanziali modifiche.

In particolare, il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è riformulato escludendo gli “obblighi internazionali” dai limiti posti alla legislazione statale e regionale. Secondo il disegno di legge, quindi, Stato e Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione e degli obblighi comunitari. Alla potestà esclusiva dello Stato viene riservata, con una modifica introdotta al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la definizione delle norme generali sulla salute, mentre al terzo comma del medesimo articolo, che indica le materie rispetto alle quali è individuata una competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, è stato aggiunto un ulteriore periodo, nel quale si stabilisce che lo Stato e le regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è quindi introdotto il riconoscimento in capo alle regioni della potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'assistenza e organizzazione sanitaria, dell'organizzazione scolastica, della gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, della definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione e, infine, della polizia locale. Resta comunque ferma la competenza esclusiva delle regioni in ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. All'ottavo comma dell'articolo 117, si consente poi alle regioni di stipulare “intese” tra loro per il migliore esercizio delle proprie funzioni, eventualmente individuando organi comuni, dei quali è specificato il carattere “amministrativo”. L'articolo 118 della Costituzione è quindi riformulato ampliando le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intese e coordinamento tra Stato e regioni e prevedendo, nell'ambito del principio di sussidiarietà, un esplicito riconoscimento per gli “enti di autonomia funzionale”. La disciplina dei rapporti tra Stato e

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regioni è infine completata con la previsione, all'articolo 120 della Costituzione, che una legge statale disciplini, in conformità ai criteri di sussidiarietà e di leale collaborazione, i principi che assicurino da parte delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Va precisato che, in caso di mancato rispetto, da parte degli organi degli enti territoriali, delle predette finalità, viene confermata la titolarità del potere sostitutivo in capo al Governo, esercitabile secondo le modalità stabilite dalla legge. La Commissione ha inoltre introdotto una novella al vigente articolo 123 della Costituzione, espungendo il riferimento, da considerarsi oramai desueto a seguito dalla precedente riforma del titolo V, all'opposizione del visto da parte del Commissario del Governo sulle leggi di approvazione degli statuti regionali.

L'articolo 127 della Costituzione contempla, invece, l'interesse nazionale quale limite di merito per le leggi regionali, legittimando il Governo a sollevare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, la questione relativa al mancato rispetto da parte della legge stessa, o di una sua parte, dell'interesse nazionale. Su tale questione è chiamato a pronunciarsi, entro i successivi trenta giorni, il Senato federale che, qualora condivida la valutazione del Governo, può rinviare la legge alla Regione, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti e indicando le disposizioni pregiudizievoli. In tal caso, qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non provveda a rimuovere le disposizioni censurate, il Senato federale, entro

ulteriori trenta giorni e sempre a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare l'intera legge o sue disposizioni. Rispetto al testo approvato dal Senato, la Commissione ha introdotto un termine, pari a quindici giorni, entro il quale il Capo dello Stato può emanare il conseguente decreto di annullamento. Sotto altro profilo, a Roma, come capitale della Repubblica federale, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto della Regione Lazio, mentre il suo ordinamento è disciplinato con legge dello Stato. Si prevede poi che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale debbano essere adottati, con legge costituzionale, previa intesa con la Regione interessata; è soppressa la previsione, oggi recata dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che possano estendersi forme e condizioni particolari di autonomia ad altre regioni, diverse da quelle a statuto speciale. Sono infine modificate le ipotesi di scioglimento dei Consigli regionali, escludendosi lo scioglimento in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.

Il testo in esame modifica anche la composizione della Corte costituzionale. Fermo restando il numero complessivo dei giudici, fissato a quindici dall'articolo 135 della Costituzione, viene stabilito che spetta al Senato federale, integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome, la designazione di quattro dei giudici di nomina parlamentare. Mentre il testo approvato dal Senato faceva venire meno il concorso alla nomina da parte della Camera dei deputati, questo è stato reintrodotto a seguito di una modifica approvata dalla Commissione, ed è stato fissato nel numero di tre. Il numero della componente di nomina parlamentare viene comunque portato a sette. È in conseguenza ridotto, in regione di

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quattro ciascuno, il numero dei membri nominati dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature. Per rafforzare l'indipendenza dei giudizi costituzionali, si prevede che, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, il giudice costituzionale non possa ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Inoltre, viene modificata la disciplina relativa alla scelta dei sedici cittadini chiamati ad integrare il collegio nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica: l'elenco da cui trarre a sorte i sedici membri è compilato dalla Camera ed è necessario che i cittadini iscritti nell'elenco abbiano i requisiti per l'eleggibilità a deputato. Il disegno di legge costituzionale interviene anche sull'articolo 104 della Costituzione, modificando le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, si propone che la quota di membri di nomina parlamentare non sia eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì, per un sesto, dalla Camera dei deputati e, per un sesto, dal Senato federale, integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome. Inoltre, il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura è nominato dal Presidente della Repubblica e non più eletto dal Consiglio. Il testo in esame riformula infine l'articolo 138 della Costituzione, modificando l'istituto del referendum popolare confermativo nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale. In particolare, il ricorso al referendum è reso sempre possibile, anche nell'ipotesi in cui la legge costituzionale sia approvata in seconda deliberazione, da parte di ciascuna Camera, a maggioranza di due terzi dei componenti. A seguito di una modifica approvata da parte della Commissione, è stata invece eliminata la disposizione, presente nel testo licenziato dal Senato, in base alla quale, in caso di approvazione di una legge costituzionale, in seconda deliberazione,

con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, condizione per la validità del referendum confermativo, sarebbe stata la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 75 della Costituzione per il referendum abrogativo.

Da ultimo, l'articolo 43 del disegno di legge costituzionale reca un'articolata disciplina transitoria, differenziata in relazione alle diverse parti della riforma. In sintesi, sono immediatamente applicabili, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale, le disposizioni modificative del titolo V; la maggior parte della restante disciplina troverà applicazione a decorrere dall'inizio della XV legislatura; una parte di essa, e segnatamente quella concernente la riduzione del numero dei deputati e dei senatori, si applicherà invece a partire dalla legislatura che interverrà dopo il quinto anno successivo alla prima formazione della Camera dei deputati e del Senato federale secondo il nuovo ordinamento, prevedibilmente, nell'anno 2011, con l'avvio della XVI legislatura; specifiche disposizioni concernono, infine, il graduale rinnovo della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura.

Conclusivamente, l'articolato in esame è frutto di un intenso e impegnativo lavoro istruttorio svolto dalla Commissione, volto ad introdurre correttivi migliorativi al testo trasmesso dal Senato, il cui impianto complessivo è stato oggetto di condivisione da parte della maggioranza della Commissione. A tale testo, tuttavia, potranno essere apportate, nella fase di esame in Assemblea, eventuali ulteriori modifiche, sulla base di approfondimenti da svolgere in sede di Comitato dei nove, con particolare riferimento alle tematiche concernenti il Senato federale, il procedimento legislativo e la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Donato BRUNO, Relatore

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri e comunitari) La III Commissione, esaminate, per le parti di propria competenza, il disegno di legge costituzionale C.

4862 e abb.: “Modificazione di articoli della parte II della Costituzione”, premesso che: la modifica del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, di cui all'articolo

15 del disegno di legge in esame, esclude dal regime di riserva d'Assemblea i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e ne consente così l'approvazione in sede legislativa anche in Commissione, mentre sembra opportuno riservare all'esame delle Assemblee almeno i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che coinvolgano i diritti e le libertà fondamentali di cui alla Parte I della Costituzione; sempre nel testo del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, di cui all'articolo 15 del disegno di legge, sarebbe opportuno specificare il riferimento all'Assemblea piuttosto che alla Camera in generale, visto che l'articolo 13, terzo capoverso, dello stesso disegno di legge distingue tra “Camere” ed “Assemblee”;

la nuova formulazione dell'articolo 80 della Costituzione, di cui all'articolo 16 del disegno di legge, si giustifica solo se l'esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica possa svolgersi secondo ciascuna delle procedure previste dal nuovo articolo 70 della Costituzione, di cui all'articolo 13 del presente disegno di legge; sembra invece preferibile che per tali disegni di legge venga seguita la procedura necessariamente bicamerale;

qualora invece si volesse mantenere la possibilità di approvare i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica anche con leggi eventualmente monocamerali, il settimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, di cui all'articolo 22 del disegno di legge in esame,

dovrebbe prevedere non più l'“autorizzazione delle Camere”, bensì l'“autorizzazione con legge”;

la modifica del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione di cui all'articolo 34 del disegno di legge in esame espunge il riferimento agli obblighi internazionali quali limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 10 della Costituzione e dagli articoli 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;

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esprime

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: 1. all'articolo 15, comma 1, il quarto capoverso sia sostituito dal seguente: “La

procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, nonché per i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali che coinvolgano i diritti e le libertà fondamentali di cui alla Parte I della Costituzione”;

2. all'articolo 13, comma 1, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: “La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame” siano inserite le seguenti: “dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 80,”;

3. ove non si ritenga di accogliere la condizione di cui sub b), all'articolo 22, comma 1, settimo capoverso, le parole: “autorizzazione delle Camere” siano sostituite dalle seguenti: “autorizzazione con legge”;

4. all'articolo 34, il primo comma sia soppresso.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze)

La VI Commissione, esaminato il disegno di legge costituzionale C. 4862 ed abb., approvato in prima

deliberazione dal Senato, recante modificazione di articoli della Parte II della Costituzione,

sottolineato l'estremo rilievo del provvedimento, il quale rappresenta uno dei più ampi interventi di riforma costituzionale finora realizzati, e comporta conseguenze particolarmente significative sulla forma di Governo e sui complessivi equilibri istituzionali del Paese,

rilevato come l'obiettivo di una più stretta connessione tra il sistema politico delle regioni e quello nazionale, al quale sono volte alcune previsioni del disegno di legge,

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in particolare relative all'elezione ed al funzionamento del Senato federale della Repubblica, non devono porsi in contrasto con il divieto di vincolo di mandato di ogni deputato e senatore sancito dal nuovo articolo 67 della Costituzione,

considerata, in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 64, quarto comma, della Costituzione, la difficoltà ad attribuire un connotato costituzionale alla figura del “Capo dell'opposizione”, che appare caratterizzata da caratteri più politici che giuridico-istituzionali, incidendo sui meccanismi di determinazione interni ai gruppi ed agli schieramenti, anche in considerazione dalla presenza, nell'attuale panorama politico italiano, di più gruppi di opposizione che non necessariamente si riconoscono in un unico schieramento,

rilevata la necessità di chiarire la portata della norma di cui all'articolo 67 della Costituzione, secondo la quale ogni deputato e ogni senatore rappresenta “la Nazione e la Repubblica”,

evidenziato come la riforma del procedimento legislativo delineata nel disegno di legge, volta a consentire di giungere ad una deliberazione definitiva sui provvedimenti in discussione in tempi certi e ad assicurare in tal modo la realizzazione del programma legislativo del Governo, presenti aspetti di notevole complessità, in particolare per quanto riguarda la concreta individuazione delle materie assegnate alla competenza principale di ciascuna Camera, ovvero di quelle rimesse all'esercizio bicamerale della funzione legislativa,

sottolineata la necessità di considerare attentamente le conseguenze che le modifiche apportate alla disciplina sul procedimento legislativo comporteranno sul ruolo e sul funzionamento degli organi parlamentari nel loro complesso e, in particolare, delle Commissioni parlamentari,

evidenziato come il meccanismo di elezione del Presidente della Repubblica delineato dal nuovo articolo 83 della Costituzione risulti, alla luce del più ampio coinvolgimento degli esponenti regionali, più articolato di quello ora vigente, in particolare per quanto riguarda il meccanismo di elezione degli ulteriori delegati regionali eletti dai Consigli regionali, i quali devono avere specifiche caratteristiche soggettive e devono essere preventivamente designati da un altro organo,

rilevata la particolare specificità della previsione di cui all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione, in base alla quale lo scioglimento della Camera dei deputati da parte del Presidente della Repubblica è escluso a seguito della semplice presentazione alla Camera di un atto di indirizzo da parte di un numero qualificato di deputati appartenenti alla maggioranza,

evidenziato, sempre in riferimento all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione, come la qualificazione dell'appartenenza di un deputato alla maggioranza possa risultare problematica, laddove questi muti la propria adesione al gruppo politico ovvero la sua posizione rispetto al programma di Governo, non essendo del resto possibile ritenere indefettibile il collocamento degli eletti in uno schieramento politico, anche in considerazione del divieto di mandato sancito dall'articolo 67,

rilevata l'opportunità di chiarire meglio la portata della norma di cui all'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, secondo la quale la legge elettorale deve favorire la formazione di una maggioranza,

evidenziato, con riferimento all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in base al quale a Roma, capitale della Repubblica federale, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, come non risulti chiaro quale sia il rapporto tra le disposizioni dello Statuto della Regione Lazio, che definisce i limiti e le modalità secondo cui si articolano le particolari condizioni di autonomia

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della capitale, e l'ordinamento della capitale stessa, la cui disciplina è affidata alla legge statale,

considerato, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva regionale si annoverino materie che possono coincidere, almeno in parte, con materie già rientranti negli ambiti della competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero in quelli attribuiti alla legislazione concorrente,

sottolineata la necessita di esaminare ulteriormente il testo alla luce delle modifiche che la Commissione di merito dovesse apportare a seguito dell'esame degli emendamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: consideri la Commissione di merito la necessità che il processo di riforma

costituzionale in senso federalista prospettato dal disegno di legge si accompagni alla tempestiva definizione dei meccanismi di funzionamento del federalismo fiscale, al fine di dare concreta attuazione alle previsioni relative all'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ed al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 119 della Costituzione, tenendo conto dei risultati dell'Alta Commissione di studio sul federalismo istituita dall'articolo 3, comma 1 lettera b), della legge n. 289 del 2002.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici) La VIII Commissione, esaminato il disegno di legge costituzionale C. 4862, recante “Modificazione di

articoli della Parte II della Costituzione”, approvato, in prima deliberazione, dal Senato;

considerato che, anche in ragione degli ambiti di competenza della VIII Commissione, appare opportuno prospettare eventuali modifiche da apportare all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione circa la ripartizione delle materie tra la legislazione esclusiva dello Stato e quella concorrente;

considerata, inoltre, l'opportunità di procedere ad eventuali interventi sull'articolo 117, secondo e terzo comma, volti a risolvere le questioni lasciate aperte dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, realizzata nel 2001, che ha dato luogo a continui e ripetuti interventi della Corte Costituzionale;

segnalata infine l'opportunità che nel testo costituzionale sia inserita una norma di chiusura, tipica peraltro dei sistemi di tipo federale, contenente una “clausola di supremazia” che riconosce la potestà legislativa dello Stato anche in materie di competenza regionale di fronte all'esigenza di preservare l'unità giuridica ed economica dello Stato;

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esprime:

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) in riferimento all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, valuti la

Commissione di merito il possibile inserimento della materia delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale, insieme a quella delle grandi reti di telecomunicazioni, di trasporto e di navigazione, tra le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato;

b) all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità che, per quanto riguarda la materia ambientale, si proceda all'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato dei soli livelli generali ed uniformi di protezione ambientale, salvaguardia dell'ecosistema e delle aree naturali protette, prevedendo - per converso - l'assegnazione dei restanti ambiti della materia alla legislazione concorrente, secondo quanto di fatto già acquisito dall'ampia legislazione regionale vigente in campo ambientale;

c) infine, sempre all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, verifichi la Commissione di merito la possibilità di inserire tra le materie di legislazione concorrente, insieme al governo del territorio, anche le materie dell'urbanistica e della disciplina degli appalti pubblici.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione, esaminato il disegno di legge costituzionale C. 4862, approvato dal Senato; premesso che nel corso dell'esame in sede consultiva si è registrata in

Commissione un'ampia e diversificata gamma di orientamenti sugli aspetti qualificanti e di portata generale del disegno di legge;

sottolineato che la Commissione ha pertanto convenuto sull'opportunità di concentrare il suo parere sugli aspetti di più stretta attinenza alle materie del lavoro e della previdenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:

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all'articolo 117 della Costituzione, modificato dall'articolo 34 del disegno di legge,

appare opportuno introdurre le seguenti precisazioni, anche alla luce dell'esperienza maturata nel corso del periodo di vigenza della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001:

a) dovrebbe essere meglio chiarita la disciplina e la ripartizione di competenza tra Stato e regioni con riferimento alle misure volte ad incrementare le opportunità occupazionali, considerato anche il loro crescente rilievo comunitario, sancito dagli Accordi di Lisbona;

b) occorre poi valutare l'assetto delle competenze sulla materia della “tutela e sicurezza del lavoro”, attualmente rimesso alla legislazione concorrente, attribuendo più chiaramente la competenza allo Stato o alle regioni, fermo restando il rispetto della normazione di origine comunitaria;

c) analogamente, occorre valutare l'assetto delle competenze sulla materia della “previdenza complementare e integrativa”, attualmente rimessa alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, attribuendo più chiaramente la competenza allo Stato o alle regioni,

d) al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera l), dopo le parole: “civile e” dovrebbero essere aggiunte le seguenti: “disciplina dei rapporti di lavoro, ordinamento”.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali)

La XII Commissione, esaminato il disegno di legge C. 4862 Governo “Modificazione di articoli della

Parte II della Costituzione”; considerato che: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali deve essere garantita su tutto il territorio nazionale; il provvedimento in esame non modifica la lettera m) del secondo comma

dell'articolo 117 della Costituzione che demanda allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali

di assistenza, a garanzia dei diritti fondamentali sanciti nella prima parte della

Costituzione, tra cui il diritto alla salute; il provvedimento non modifica inoltre il terzo comma dell'articolo 117 della

Costituzione che include la tutela della salute tra le materie oggetto di legislazione concorrente, nelle quali spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più chiaramente la

materia “assistenza e organizzazione sanitaria”, che l'articolo 34, secondo comma, del provvedimento in esame attribuisce alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, anche in rapporto alla materia “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

La XIII Commissione, esaminato il disegno di legge C. 4862 cost. Governo, approvato in prima

deliberazione dal Senato, recante “Modificazione di articoli della Parte Il della Costituzione”,

esprime

PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 117 della

Costituzione al fine di includere tra le materie oggetto di legislazione concorrente la pesca marittima e gli interventi in materia di calamità naturali, nonché di assicurare una disciplina omogenea sul territorio nazionale di situazioni soggettive comparabili in campo agricolo.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'unione europea)

La XIV Commissione, esaminato il testo del disegno di legge costituzionale C. 4862, approvato in prima

deliberazione dal Senato;

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rilevato che il provvedimento in esame costituisce una riforma ampia e articolata del sistema costituzionale vigente ed apprezzato in particolare che le modifiche introdotte alla Parte II, Titolo V della Costituzione completano in senso federale la riforma costituzionale già prevista dalla legge n. 3 del 18 ottobre 2001, riconoscendo alle regioni più adeguate competenze in via esclusiva;

considerato opportuno che il disegno di legge in esame - confermando la rilevanza della collocazione dell'Italia nell'ambito dell'Unione europea - rimette alla procedura di votazione di cui al nuovo articolo 70, primo comma, della Costituzione, come introdotto dall'articolo 11 del disegno di legge, la disciplina delle materie relative ai rapporti dello Stato con l'Unione europea; mentre prevede la procedura di cui all'articolo 70, secondo comma, della Costituzione, sempre introdotto dall'articolo 11, la disciplina, tra le altre, della materia relativa ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, radicandosi così in capo alle due diverse assemblee, rispettivamente Camera dei deputati e Senato della Repubblica, una competenza specifica in riferimento alla legislazione normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO

del disegno di legge costituzionale n. 4862 approvato, in prima

deliberazione, dal Senato della Repubblica

TESTO della Commissione

Capo I MODIFICHE AL TITOLO I

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo I MODIFICHE AL TITOLO I

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1. (Senato federale della Repubblica).

Art. 1. (Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica”.

Identico.

Art. 2. (Camera dei deputati).

Art. 2. (Camera dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

“Art. 56. - Identico.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

La Camera dei deputati è composta da cinquecento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Identico.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

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Art. 3. (Struttura del Senato federale

della Repubblica).

Art. 3. (Struttura del Senato federale

della Repubblica). 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

“Art. 57. - Identico.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Identico.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

Identico.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Identico.

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

Soppresso.

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I senatori devono essere

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica con le modalità e nei casi previsti dal suo regolamento. I senatori sono sentiti,

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sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti”.

ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio regionale della Regione in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti”.

Art. 4. (Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

Art. 4. (Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni”.

“Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni”.

Art. 5. (Senatori a vita).

Art. 5. (Senatori a vita).

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

“Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre”.

Art. 6. (Durata delle Camere).

Art. 6. (Durata delle Camere).

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

“Art. 60. - Identico.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Soppresso.

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Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

Identico.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma”.

Identico.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga del Senato federale della Repubblica sono prorogati anche i Consigli regionali in carica”.

Art. 7. (Presidenza della Camera dei deputati

e del Senato federale della Repubblica).

Art. 7. (Presidenza della Camera dei deputati

e del Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

“Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.

Art. 8. (Modalità di funzionamento delle

Camere).

Art. 8. (Modalità di funzionamento delle

Camere). 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza

“Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Identico.

Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Stabilisce le modalità di elezione e le prerogative del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti

Soppresso.

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delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

Identico.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono”.

Identico”.

Art. 9. (Ineleggibilità ed incompatibilità).

Art. 9. (Ineleggibilità ed incompatibilità).

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

“La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore”.

Art. 10. (Giudizio sui titoli di ammissione

dei deputati e dei senatori).

Art. 10. (Giudizio sui titoli di ammissione

dei deputati e dei senatori). 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti

“Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti”.

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l'Assemblea del Senato federale della Repubblica”.

Art. 11. (Divieto di mandato imperativo).

Art. 11. (Divieto di mandato imperativo).

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico.

“Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato”.

Art. 12. (Indennità parlamentare).

Art. 12. (Indennità parlamentare).

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

“Art. 69. - Identico.

Tale indennità non è cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive”.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche”.

Art. 13. (Formazione delle leggi).

Art. 13. (Formazione delle leggi).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla

“Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della

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trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell'articolo 94,

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati

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secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo.

in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale della Repubblica deliberi di non accogliere le modifiche, con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali sull'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sulla tutela della salute, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo, 120, secondo e terzo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, e 137, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da

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delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede legislativa”.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede”.

Art. 14. (Iniziativa legislativa).

Art. 14. (Iniziativa legislativa).

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

“L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”.

Art. 15. (Procedure legislative ed

organizzazione per commissioni).

Art. 15. (Procedure legislative ed

organizzazione per commissioni). 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

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“Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

“Art. 72. - Identico.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Identico.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Identico.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio

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regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento”.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento”.

Art. 16. (Procedure legislative in casi

particolari). 1. All'articolo 73, secondo comma,

della Costituzione, dopo le parole: “dei propri componenti,” sono inserite le seguenti: “e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,”.

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: “Se le Camere,” sono inserite le seguenti: “secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,”.

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: “delegazione delle Camere,” sono inserite le seguenti: “secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,”.

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: “alle Camere” sono inserite le seguenti: “competenti ai sensi dell'articolo 70”.

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: “Le Camere” sono inserite le seguenti: “, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,”.

Art. 16. (Ratifica dei trattati internazionali).

Art. 17. (Ratifica dei trattati internazionali).

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1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico.

“Art. 80. - È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.

Art. 17. (Bilanci e rendiconto).

Art. 18. (Bilanci e rendiconto).

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

“Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”.

Art. 18. (Commissioni parlamentari

d'inchiesta).

Soppresso.

1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria”.

Capo II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 19. (Elezione del Presidente della

Repubblica).

Art. 19. (Elezione del Presidente della

Repubblica). 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal

“Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal

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Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione, designati, a tal fine, dai rispettivi Consigli delle autonomie locali.

Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun Consiglio. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.

Identico”.

Art. 20. (Convocazione dell'Assemblea

della Repubblica).

Art. 20. (Convocazione dell'Assemblea

della Repubblica). 1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

Identico.

“Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica”.

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Art. 21. (Supplenza del Presidente

della Repubblica).

Art. 21. (Supplenza del Presidente

della Repubblica). 1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

“Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica”.

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: “se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione” sono sostituite dalle seguenti: “se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione”.

Art. 22. (Funzioni del Presidente della

Repubblica).

Art. 22. (Funzioni del Presidente della

Repubblica). 1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l'unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. È il Capo dello Stato.

“Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della Nazione ed è garante della Costituzione.

Può inviare messaggi alle Camere. Identico. Indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Indìce le elezioni delle nuove Camere, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Identico.

Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Identico.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i Nomina, nei casi indicati dalla legge, i

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funzionari dello Stato ed i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Identico.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Identico.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei suoi componenti.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Identico.

Conferisce le onorificenze della Repubblica”.

Identico”.

Art. 23. (Scioglimento della Camera dei

deputati).

Art. 23. (Scioglimento della Camera dei

deputati). 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

“Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni, da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni, nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo

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comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro”.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora entro dieci giorni venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro”.

Art. 24. (Controfirma degli atti presidenziali).

Art. 24. (Controfirma degli atti presidenziali).

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

“Art. 89. - Identico.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Identico.

Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua

Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 88, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge attribuisce alla sua esclusiva competenza”.

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esclusiva responsabilità”. Art. 25.

(Giuramento del Presidente della Repubblica).

Art. 25. (Giuramento del Presidente

della Repubblica). 1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico.

“Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica”.

Capo III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 26. (Governo e Primo ministro).

Art. 26. (Governo e Primo ministro).

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

“Art. 92. - Identico.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Identico.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

Identico”.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui

Soppresso.

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all'articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni”.

Art. 27. (Giuramento del Primo ministro

e dei ministri).

Art. 27. (Giuramento del Primo ministro

e dei ministri). 1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico.

“Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni,

prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica”.

Art. 28. (Governo in Parlamento).

Art. 28. (Governo in Parlamento).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

“Art. 94. - Identico.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica l'articolo 88.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con

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l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni”.

l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni”.

Art. 29. (Poteri del Primo ministro e dei

ministri).

Art. 29. (Poteri del Primo ministro e dei

ministri). 1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico.

“Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri”.

Art. 30. (Disposizioni sui reati ministeriali).

Art. 30. (Disposizioni sui reati ministeriali).

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico.

“Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla

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giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”.

Capo IV MODIFICHE AL TITOLO IV

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo IV MODIFICHE AL TITOLO IV

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 31. (Elezione del Consiglio superiore

della magistratura).

Art. 31. (Elezione del Consiglio superiore

della magistratura). 1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: “e per un terzo dal Parlamento in seduta comune” sono sostituite dalle seguenti: “e per un terzo dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: “e per un terzo dal Parlamento in seduta comune” sono sostituite dalle seguenti: “per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente:

2. Identico:

“Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti”.

“Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere”.

Capo V MODIFICHE AL TITOLO V

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo V MODIFICHE AL TITOLO V

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 32. (Capitale della Repubblica federale).

Art. 32. (Capitale della Repubblica federale).

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: “Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato”.

Identico.

2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e

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condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale”.

Art. 33. (Approvazione degli Statuti

delle Regioni speciali).

Art. 33. (Approvazione degli Statuti

delle Regioni speciali). 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “previa intesa con la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale”.

Identico.

Art. 34. (Competenze legislative esclusive

delle Regioni).

Art. 34. (Modifiche all'articolo 117

della Costituzione). 1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Identico.

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”.

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m), è inserita la seguente: “m-bis) norme generali sulla tutela della salute;”.

3. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: “tutela della salute;” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Lo Stato e le Regioni si conformano ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà”.

2. All'articolo 117 della Costituzione, il 4. Identico.

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quarto comma è sostituito dal seguente:

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

3. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

5. Identico.

“La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni”.

4. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Art. 35. (Modifiche all'articolo 118

della Costituzione).

Art. 35. (Modifiche all'articolo 118

della Costituzione).

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1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: “nella materia della tutela dei beni culturali” sono sostituite dalle seguenti: “con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà”.

1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: “nella materia della tutela dei beni culturali” sono sostituite dalle seguenti: “con riferimento alla tutela dei beni culturali. Disciplina altresì forme di intesa e coordinamento con riferimento alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà”.

2. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: “Comuni” sono inserite le seguenti: “riconoscono e” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio”.

2. Identico.

Art. 36. (Modifica dell'articolo 120

della Costituzione).

Art. 36. (Modifica all'articolo 120

della Costituzione). 1. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

1. All'articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

“Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati i princìpi che assicurino il conseguimento delle finalità di cui al comma successivo”.

“Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, i princìpi che assicurino da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità

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economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto delle finalità di cui al secondo comma. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Art. 37. (Modifica all'articolo 123

della Costituzione). 1. All'articolo 123 della Costituzione,

al secondo comma, è soppresso il secondo periodo.

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

Art. 38. (Modifiche all'articolo 126

della Costituzione).

1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: “, l'impedimento permanente, la morte” e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio”.

Identico.

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Art. 38. (Leggi regionali ed interesse nazionale

della Repubblica).

Art. 39. (Leggi regionali ed interesse nazionale

della Repubblica). 1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

1. Identico:

“Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione

“Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla

della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento”.

pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi quindici giorni, può emanare il conseguente decreto di annullamento”.

Art. 39. (Abrogazioni).

Art. 40. (Abrogazioni).

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.

Identico.

Capo VI MODIFICHE AL TITOLO VI

DELLA PARTE II

Capo VI MODIFICHE AL TITOLO VI

DELLA PARTE II

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DELLA COSTITUZIONE DELLA COSTITUZIONE Art. 40.

(Corte costituzionale). Art. 41.

(Corte costituzionale). 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

“Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; sette giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

“Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

Identico.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Identico.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza

Identico.

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dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Identico.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari”.

Identico”.

2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

2. Identico:

“Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea”.

“Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea”.

Art. 41. (Referendum sulle leggi costituzionali).

Art. 42. (Referendum sulle leggi costituzionali).

1. All'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, nel caso in cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata da ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, se non ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto”.

Soppresso.

2. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

1. Identico.

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Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42. (Disposizioni transitorie).

Art. 43. (Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo e quarto comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. Per la formazione del Senato federale della Repubblica della XV legislatura, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle D'Aosta uno.

2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato

2. Identico.

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dall'articolo 3 della presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti. 3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato federale della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alla scadenza di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato

5. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed

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dal Presidente della Repubblica. alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alle ulteriori scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune.

5. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 41 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

7. Identico.

7. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

8. Identico.

8. Le popolazioni interessate di cui al comma 7 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

9. Le popolazioni interessate di cui al comma 8 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

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9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 5 della presente legge costituzionale.

10. Identico.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in piena attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dall'articolo 13 della presente legge costituzionale.

11. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge costituzionale. Tali disegni di legge sono esaminati secondo la procedura normale di cui all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge costituzionale.

11. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

12. Identico.

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: “, impedimento permanente o morte”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente

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della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente”.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

13. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2, nel primo periodo le parole: “il primo rinnovo” sono sostituite dalle seguenti: “i rinnovi” e la parola: “successivo” è sostituita dalla seguente: “successivi”.

14. Identico.

15. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti e salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.