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STUDI COMPARATISTICI SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE NOZIONI GENERALI OGGETTO DELLA RICERCA La società organizzata attraverso norme giuridiche disciplina il sistema delle relazioni sociali, fissando regole di condotta sottoforma di prescrizioni generali o lasciando ai singoli la possibilità di concordare tali regole (accordi di volontà contrattuale). Il primo tipo di regole si può distinguere tra quelle che l’ordinamento giuridico indica quali precetti che devono guidare l’agire umano in ogni sua esplicazione e altre che vengono poste con riferimento a particolari tipi di attività. Quel che caratterizza questo sistema di regole generali è la riconducibilità a previsioni normative e l’estraneità ad accordi interpersonali. La conformità delle condotte umane al modello normativo varrà proprio ad escludere il carattere di illiceità nelle conseguenze di tali condotte per quanto di esse possano lamentarsi altre persone. L’insieme delle regole in questione, che comprendono la disciplina dei molteplici aspetti dei rapporti sociali giuridicamente rilevanti, concorre a formare quel grande e prestigioso capitolo del diritto civile denominato responsabilità extra contrattuale. Esso coincide con la regolamentazione dei rapporti interpersonali non preceduti da un accordo tra le persone. PROFILI DELL’ODIERNO DIBATTITO SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN ITALIA LA CLAUSOLA (LE CLAUSOLE) DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN DIRITTO ITALIANO È difficile individuare, sia nel diritto italiano che in quello inglese, la portata e il contenuto della clausola recante la responsabilità civile. Il perno di ogni sistema di responsabilità civile deve essere rinvenuto nella razionalità, ossia nel rapporto intercorrente tra l’agire di una persona e le sue conseguenze nei riguardi di una o più persone diverse, di cui occorre preventivamente descrivere l’area dei diritti e della libertà da contrapporre e tutelare rispetto all’altrui agire. Vige quindi il principio secondo cui la rilevanza delle violazioni nel settore della responsabilità extracontrattuale è inscindibilmente connessa alla preesistenza di una situazione soggettiva altrui che sia stata lesa o messa in pericolo dalla violazione in parola. LA SITUAZIONE GIURIDICA TUTELATA: PLURALITÀ DI FONTI Conoscere in anticipo la fonte dalla cui configurazione attingere per stabilire quando e quali condizioni possa immaginarsi l’affermazione di responsabilità civile, equivale a conoscere in anticipo quali situazioni possono essere coperte dalla tutela ordinamentale. Negli ordinamenti italiano e inglese, si constata che le fonti, alle quali affidare il compito selettivo in questione, sono identificabili nella legge e nel Giudice. Ciascuna di queste fonti è dotata di meccanismi e di presupposti di funzionamento e di effetti pratici suoi propri e non fungibili. I maggiori problemi e le più significative incertezze nel terreno della comparazione in materia di responsabilità civile traggono origine proprio dagli irrisolti rapporti tra le due fonti (legge e giudice). Bisogna quindi individuare il punto di partenza del diritto italiano e del diritto inglese, per capire su quali basi possa essersi innestata la concorrenza- conflitto tra fonte normativa e fonte giurisprudenziale. INTEGRAZIONE TRA FONTI NORMATIVE E FONTI GIURISPRUDENZIALI Bisogna capire se in un dato ordinamento sia contemplata una clausola generale di responsabilità, distinguendo tra ordinamenti che la conoscono ed altri basati sulla previsione di singole figure di illeciti che danno vita ad affermazioni di responsabilità. Muovendo dall’esperienza italiana, si inizia affermando che, alla

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RESPONSABILITA CIVILE

STUDI COMPARATISTICI SULLA RESPONSABILITA CIVILE

Nozioni generali

Oggetto della ricerca

La societ organizzata attraverso norme giuridiche disciplina il sistema delle relazioni sociali, fissando regole di condotta sottoforma di prescrizioni generali o lasciando ai singoli la possibilit di concordare tali regole (accordi di volont contrattuale). Il primo tipo di regole si pu distinguere tra quelle che lordinamento giuridico indica quali precetti che devono guidare lagire umano in ogni sua esplicazione e altre che vengono poste con riferimento a particolari tipi di attivit. Quel che caratterizza questo sistema di regole generali la riconducibilit a previsioni normative e lestraneit ad accordi interpersonali. La conformit delle condotte umane al modello normativo varr proprio ad escludere il carattere di illiceit nelle conseguenze di tali condotte per quanto di esse possano lamentarsi altre persone. Linsieme delle regole in questione, che comprendono la disciplina dei molteplici aspetti dei rapporti sociali giuridicamente rilevanti, concorre a formare quel grande e prestigioso capitolo del diritto civile denominato responsabilit extra contrattuale. Esso coincide con la regolamentazione dei rapporti interpersonali non preceduti da un accordo tra le persone.

profili dellodierno dibattito sulla responsabilit civile in italia

la clausola (le clausole) di responsabilit civile in diritto italiano

difficile individuare, sia nel diritto italiano che in quello inglese, la portata e il contenuto della clausola recante la responsabilit civile. Il perno di ogni sistema di responsabilit civile deve essere rinvenuto nella razionalit, ossia nel rapporto intercorrente tra lagire di una persona e le sue conseguenze nei riguardi di una o pi persone diverse, di cui occorre preventivamente descrivere larea dei diritti e della libert da contrapporre e tutelare rispetto allaltrui agire. Vige quindi il principio secondo cui la rilevanza delle violazioni nel settore della responsabilit extracontrattuale inscindibilmente connessa alla preesistenza di una situazione soggettiva altrui che sia stata lesa o messa in pericolo dalla violazione in parola.

la situazione giuridica tutelata: pluralit di fonti

Conoscere in anticipo la fonte dalla cui configurazione attingere per stabilire quando e quali condizioni possa immaginarsi laffermazione di responsabilit civile, equivale a conoscere in anticipo quali situazioni possono essere coperte dalla tutela ordinamentale. Negli ordinamenti italiano e inglese, si constata che le fonti, alle quali affidare il compito selettivo in questione, sono identificabili nella legge e nel Giudice. Ciascuna di queste fonti dotata di meccanismi e di presupposti di funzionamento e di effetti pratici suoi propri e non fungibili. I maggiori problemi e le pi significative incertezze nel terreno della comparazione in materia di responsabilit civile traggono origine proprio dagli irrisolti rapporti tra le due fonti (legge e giudice). Bisogna quindi individuare il punto di partenza del diritto italiano e del diritto inglese, per capire su quali basi possa essersi innestata la concorrenza- conflitto tra fonte normativa e fonte giurisprudenziale.

integrazione tra fonti normative e fonti giurisprudenziali

Bisogna capire se in un dato ordinamento sia contemplata una clausola generale di responsabilit, distinguendo tra ordinamenti che la conoscono ed altri basati sulla previsione di singole figure di illeciti che danno vita ad affermazioni di responsabilit. Muovendo dallesperienza italiana, si inizia affermando che, alla luce dellesperienza della norma fondamentale dellart. 2043 cc., pu apparire singolare la necessit di un intervento giurisprudenziale sussidiario al sistema normativo, di cui si dovrebbe postulare la sufficienza, a tenore della disposizione secondo cui qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Quella del 2043 appare una norma generale di responsabilit civile, capace di attrarre a s tutte le possibili forme di condotte illecite attraverso la previa costruzione di un modello di fatto illecito articolato nelle sue componenti soggettiva, oggettiva, causale e di disciplinare le conseguenze della relativa commissione. Per un periodo di tempo la dottrina e la giurisprudenza italiana seguitarono a celebrare ladeguatezza e lefficacia della disciplina ex art. 2043, regola generale di condotta umana contrassegnata dal dovere di non pregiudicare laltrui posizione giuridica attraverso condotte volontarie o colpose assistite dal necessario nesso di efficienza causale rispetto allevento dannoso. Purtroppo per la materia, mobile per sua natura perch costituita dalla valutazione giuridica degli aspetti interrelazionali dellagire umano, non era amica di una vita immutabile ed appagata dallapplicazione dellart. 2043.

ragioni culturali della rilettura dellart. 2043

Il predicato di clausola generale apposto al paradigma dellart. 2043 incentiv un criterio interpretativo volto ad edificare sul precetto negativo alterum non laedere la conseguenza meccanica che lilliceit del fatto rilevante ai sensi della norma in esame sarebbe derivata sic et simpliciter dalla sua lesivit della posizione del danneggiato, ricorrendo la quale condizione, il danno recato si sarebbe dovuto automaticamente qualificare ingiusto. Lenfatico richiamo alla complessa formula ha portato la riflessione verso lopposta riva che vuole legati indissolubilmente danno risarcibile e diritto soggettivo violato, secondo una lettura la quale di fatto ridimensiona la generalit delle clausole, subordinandone la portata applicativa allaccertamento della violazione di un altrui diritto soggettivo, precedentemente attributo dallordinamento. in altri termini, anche la prospettiva di un fatto illecito fonte di obbligo risarcitorio solo nellipotesi di violazione di un preesistente diritto soggettivo non trov la sua genesi nel tentativo di chiudere il numero, astrattamente illimitato, di fattispecie disciplinabili secondo lart. 2043, quanto nellesigenza inversa di regolare, secondo la medesima linea sanzionatoria, casi in cui la rilevanza del fatto appariva logicamente derivare non dalla sua astratta attitudine lesiva quanto dalla qualificabilit in termini di situazione soggettiva meritevole di tutela della posizione di cui era portatore il danneggiato.

lart. 2043 cc. nella dimensione costituzionale

Lo studio di Rodot sulla responsabilit civile ha portato a scoprire uninedita quota di potenzialit di ricadute in ambito civilistico di fondamentali disposizioni costituzionali, quale quella dellart. 2 che pone come inderogabile dovere la solidariet nella sua proteiforme proiezione politica, economica, sociale. Il 2043 risulta essere un disposto sterile se non collegato al requisito dellingiustizia del danno, intimamente collegato al principio di solidariet inteso come limite generale allagire umano. Ingiustizia del danno e solidariet nella conduzione dei rapporti privati vengono cos promossi a poli di attivazione del circuito della responsabilit civile. Lingiustizia del danno postula a sua volta la preesistenza di una situazione giuridica soggettiva, per la quale sia prevista una qualsiasi forma di protezione legislativa; mentre la violazione dei doveri solidaristici si risolve in un criterio di imputazione della responsabilit per fatti dannosi conseguenti a condotte poste in essere in assenza di precedenti doveri che legassero il loro autore alla vittima del danno. Ragionando sullidea di Rodot, si pu dire che il paradigma dellart. 2043 acquista nitore e propone incisive soluzioni applicative: lagire umano che obbliga al risarcimento del danno quello che trascende i limiti imposti dal dovere di solidariet, sottoforma di divieto di pregiudicare laltrui posizione giuridica. Si progredisce allora dalla semplice declamazione della clausola generale allindividuazione dei criteri che la trasformino in regola di condotta.

le analisi sulla funzione del risarcimento danno ex art. 2043 cc.: dalla prospettiva del colpevole a quella della vittimaNel tempo si posta in risalto lirriducibilit ad una funzione unica ed unitaria della responsabilit civile. Si da quindi carattere bipolare al danno risarcibile, a seconda che esso abbia o meno carattere patrimoniale. Se pu darsi per assodato che, attraverso il meccanismo di risarcimento dei danni tipicamente patrimoniali affidato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione anteriore al momento dellevento lesivo e collaudato dalla giurisprudenza, si persegue una funzione tipicamente compensativa, pi complicata si rivela lindagine allorch manchi nel danno di cui si chiede il ristoro quel contrassegno di economicit che condizioni il processo di determinazione, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, del concreto risarcimento. N la funzione satisfattiva che stata attribuita al risarcimento dei danno non patrimoniali ha saputo di per se portare ad una soddisfacente e condivisa nozione di tale categoria di danni. La Corte Costituzionale lega il risarcimento del danno non patrimoniale alla circostanza che linteresse leso, da ristorare tramite il risarcimento, costituisca oggetto di tutela in una norma costituzionale o sia rapportabile ad un bene di rilevanza costituzionale. La posizione della vittima, in una concezione solidaristica stata posta al centro dellattenzione e degli interventi riparatori dellordinamento giuridico.

la responsabilit civile nella morsa della tensione tra osservanza e negazione della volont del legislatore

Lintegrazione giudiziale dellart. 2043 cc. stata talmente estesa che una profonda ricerca sulla responsabilit civile ed una accurata interrogazione sulla portata e sugli effetti dellespressione clausola generale attribuita a tale norma ha potuto sostenere che ladozione della clausola in parola, riferita alla complessiva struttura dellart. 2043 stata intesa come luogo di un potere del giudice di giuridicizzare interessi non riconosciuti dallordinamento. Il risultato descrittivo, che copre un tratto di tempo ormai ultra quarantennale, che il sistema della responsabilit civile sembra essere trascorso da una concezione normativa o giuridica del danno, fondata su illeciti che trovino la loro fonte nella previsione di legge, ad una realistica, in cui alla qualificazione normativa si sostituisce la pura e semplice apprezzabilit ad opera del giudice delle conseguenze di una data condotta umana, pregiudizievoli per altri.

avvio della ricerca in ordinamenti stranieri.

necessario fornire una breve rassegna della situazione di altri due importanti ordinamenti giuridici europei, il francese e il tedesco. Ci si riferir a due profili di quelle esperienze: quello del modello di fatti illeciti rispettivamente adottato e quello dellelemento soggettivo.

cenni sul diritto francese

La primaria norma del codice civile francese, lart. 1382, si esprime nel senso che qualunque fatto umano, che abbia causato ad altri per colpa un danno, obbliga lautore alla riparazione. La norma, di cui evidente linfluenza esercitata sul corrispondente art. 2043, costituisce una indiscutibile manifestazione di opzione per il sistema di illeciti dedotti da una clausola generale di responsabilit. Lautore di qualsiasi fatto colposo obbligato al risarcimento del danno cagionato dal fatto stesso, senza necessit che la lesione colpisca un diritto soggettivo della vittima.

cenni sul diritto tedesco

Dal punto di vista delle norme poste dal BGB tedesco in tema di responsabilit civile pu dirsi che il compito apparentemente di grande semplicit poich si tratta di un ordinamento che contempla distinte previsioni riguardanti specifiche figure di fatti illeciti, di cui di volta in volta si pone in rilievo loggetto della lesione, la fonte del diritto violato, la particolarit della condotta, etc. in questo senso pu dirsi perfettamente integrato un sistema di illeciti tipici.

riferimenti ai principles of european tort law

Essi sono stati elaborati dallo European Group on Tort Law. Si tratta di un testo elaborato dal sezionato gruppo di ricerca sulla base di una indagine comparatistica in molti ordinamenti europei sui temi della responsabilit civile e del danno risarcibile. Il testo aspira a dare un modello nel futuro per la graduale armonizzazione delle normative nazionali. La prima, forte caratterizzazione del progetto va ravvisata nella norma determinativa delle condizioni della risarcibilit del danno, che viene subordinata, secondo la visione italiana, alla lesione materiale o immateriale di un interesse giuridicamente protetto, ossia alla lesione di una situazione soggettiva espressamente riconosciuta come meritevole di tutela da parte dellordinamento giuridico. In altri termini risarcibile il danno ingiusto, quello consistente nella compromissione di un diritto o di un interesse altrui. Quindi il fondamento della responsabilit civile risulta essere, non la reazione alle generiche violazioni del principio alterum non laedere, ma la reazione alle specifiche violazioni di norme poste a tutela di tale principio, e quindi a protezione dellintangibilit dellaltrui sfera giuridica. Precisa sembra dunque essere la virata degli autori del progetto verso un sistema di tipicit dei fatti illeciti. Molto forte si rivela quindi linfluenza del modello tedesco. Riguardo la colpa, intesa come sintesi verbale di un comportamento sia doloso che negligente, essa continua a resistere al centro della scena della responsabilit civile, in quanto sintomo di un atteggiamento di generica antidoverosit. Elemento di novit, in ordine al contenuto ed alla fonte della colpa, risulta essere la predeterminazione normativa dello standard di condotta richiesto per le condotte umane.

cenni introduttivi sul diritto inglese

Il forte afflato solidaristico che alla base della funzione compensativa propria del law of torts inglese ed il rigore sanzionatorio che ne un effetto collaterale ed ineliminabile non hanno dispensato le corti ed il legislatore dal compito di effettuare una equilibrata e puntuale selezione dei casi e delle circostanze meritevoli di unaffermazione di responsabilit civile. La pi moderna giurisprudenza inglese mette in luce senza giri di parole che esistono e coesistono due concezioni filosofiche alla base del law of tort: quella aristotelica che assegna a tale branca del diritto una funzione di giustizia correttiva delle storture prodotte dal fatto illecito altrui, esercitata attraverso un meccanismo di controllo della condotta; laltra, rivolta allaffermazione di giustizia distributiva, legate alla concezione secondo cui va giudicata la meritevolezza sociale delle aspirazioni al risarcimento del danno, cercando di impedire disparit di trattamento. Il common law britannico stato in grado din esprimere sin dai primi anni 30 del XX secolo unautorevolissima e celebratissima definizione dottrinale del fatto illecito (tort), da cui si ricavano la fonte da cui esso scaturisce, i soggetti passivi, la tutela che ad essi la legge assegna. Si deve a Winfield la definizione della responsabilit aquiliana come quella nascente dalla violazione di un dovere primario imposto dalla legge che vale nei confronti do ogni persona, violazione che d luogo ad unazione per il risarcimento dei danni nellammontare da decidersi nel singolo caso. Appare evidente la scelta a favore di un sistema di responsabilit civile fondato su figure di fatto illecito che conseguano alla violazione di un dovere primario imposto dalla legge e che, quindi, presuppongono gi noto il contenuto di tale dovere.

La sequenza logica disegnata nella definizione che si assume a parametro per la determinazione dei fatti illeciti extracontrattuali in diritto inglese si svolge in pi fasi tra loro casualmente collegate: una previsione normativa generale circa le condotte da tenere nel campo delle relazioni interindividuali, lobbligatoriet del rispetto della prescrizione normativa, la connessa qualificazione come tortious della condotta, la conseguente assunzione unobbligazione risarcitoria a carico dellautore della condotta illecita dannosa nei confronti della vittima per il ristoro del danno ingiusto. Le fasi della sequenza appaiono perfettamente in linea con quelle desumibili dalle corrispondenti esperienze dei diritti italiano, francese, tedesco. Tutti gli ordinamenti sembrano quindi procedere lungo i binari della tradizione romanistica.

Va ancora detto che vi una radicata tendenza nel diritto inglese a ragionare di responsabilit civile in entrambe le sue possibili forme (contrattuale e per tort), adottando come contesto di riferimento quello delle relazioni interindividuali e scorgendo nella rottura delle regole la fonte della responsabilit stessa: di relationship si parla infatti in entrambe le forme di responsabilit. E molto spesso la giurisprudenza ha fatto ricorso ad una forma di relationship sui generis, e cio la c.d. relationship equivalent to contract.

Riguardo al dibattito sulla perdurante rilevanza dellelemento della colpa nellambito sei torts inglesi e sulla permanente applicabilit della regola no liability without fault si sono posti problemi riconducibili a varie sfere epistemologiche: giuridica, morale, economica, politica. Il sentimento comune quello per cui giusto che si paghi quando si in colpa, cos corrigendo i propri errori secondi i dettami della c.d. corrective justice. Si vede oggi una maggior diffusione di forme di strict liability e cio di affermazioni di responsabilit senza necessit della prova della colpa per lo svolgimento di certi tipi di attivit e nelladozione di sistemi di compensazione a favore delle vittime di danni che prescindono dallaffermazione di responsabilit per tort del danneggiato e si attivino attraverso lintervento delle assicurazioni (pubbliche e private), allesterno dellordinario circuito dei torts. Concludendo, sembra comunque ben lontano dal tramonto il principio nessuna responsabilit senza colpa, che continua a costituire un requisito strutturale del tort inglese.

influenza del diritto europeo sul law of tort inglese ed human rights act del 1998

Un elemento di novit, apparso nel sistema inglese, consiste nella sempre pi potente influenza che esercita in materia la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti delluomo, trasposta in legge con lo Human Rights Act del 1998, entrato in vigore nellottobre del 2000, di cui la stessa House of Lords attendeva trepidante lemanazione. Limportanza generale dello Human Rights act sta nella previsione contenuta nella section 3, che introduce il principio secondo cui le corti devono interpretare ed applicare la normativa inglese primaria e secondaria in modo compatibile con le disposizioni della convenzione del 1950. I primi effetti di questo processo di necessaria compatibilit tra diritto interno e Convenzione hanno continuato a manifestarsi allorquando le corti hanno sottoposto a revisione critica i propri precedenti, o anche quelli di giudici superiori, rilevatisi stridenti con i principi di questultima.

LE FATTISPECIEintroduzione

Il diritto italiano e quello inglese hanno cercato di costruire i propri sistemi di responsabilit civile, dovendo fare i conti con lesigenza di riconoscimento di nuove categorie di diritti e posizioni soggettive meritevoli di protezione in occasione della loro lesione. Laspettativa sociale di dar riconoscimento a nuove figure di danni risarcibili ha fatto si che sovente tanto il diritto italiano quanto il common law inglese sono stati forzati ad intervenire in via incrementale sullarea dei danni risarcibili e ad adattare a questa irresistibile istanza i principi generali che governano la struttura dei fatti illeciti. I mutamenti sociali, storici ed economici di entrambi i sistemi si sono tradotti in sonori impulsi ad un rimodellamento dei sistemi di responsabilit civile che tendesse contro di tali fenomeni, consentendone la necessaria integrazione, modificazione, ridefinizione.

lingiustizia del danno e la violazione del duty of carePer il diritto inglese, per laccertamento della ricorrenza di unipotesi di tort, occorre la doppia prova della preesistenza di uno specifico dovere di condotta (duty of care) a carico del soggetto agente e dellavvenuta violazione di tale dovere. Mentre il diritto italiano reputa soddisfatto il requisito dellingiustizia del danno per il fatto che esso si risolva nella lesione di una situazione giuridica soggettiva attribuita dallordinamento alla vittima, la posizione scelta dal common law inglese muove dallopposta considerazione che il tort debba essere subordinato alla preesistenza di un dovere di condotta a carico dellautore del danno ed alla sua concreta violazione. Mentre il diritto colloca quindi al centro della propria osservazione la situazione della vittima, onde verificare se la stessa fosse tutelata; il diritto inglese fa gravare la medesima obbligazione su chi abbia violato il proprio duty of care e fa correlativamente sorgere il diritto risarcitorio a favore di chi abbia subito un danno casualmente collegato alla violazione. Possente analogia tra i due sistemi viene individuata nel fatto che entrambi ignorano la possibilit che una data condotta umana venga dichiarata illecita se non ci si trovi in presenza di una situazione soggettiva qualificata o dal lato attivo o dal lato passivo. Da questo punto di vista si pu affermare che entrambi gli ordinamenti convergono verso un sistema di responsabilit civile qualificata, anche se uno guarda al lato attivo e laltro al lato passivo del rapporto interindividuale. Inoltre in entrambi gli ordinamenti la sanzione risarcitoria concepita come unobbligazione gravante sullautore del danno.

la giurisprudenza della corte di cassazione sul danno ingiusto: rationes decidendi ed obiter dicta della sentanza n. 500/1999 delle sezioni unite civiliIn virt della formula danno ingiusto risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dellingiustizia in quanto lesivo di interessi ai quali lordinamento, prendendoli in considerazione sotto vari profili attribuisce rilevanza. La qualificazione dellart. 2043 come norma primaria, ha portato la giurisprudenza ad una progressiva erosione del principio che vuole risarcibile soltanto la lesione del diritto soggettivo, procedendo ad un costante ampliamento dellarea di risarcibilit del danno aquiliano, riconoscendo cos la risarcibilit oltre che dei diritti assoluti anche di quelli relativi. La sent. 500/1999 ha affrontato il problema della risarcibilit degli interessi legittimi, intesi come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nellattribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere. Le sezione unite esclusero la indiscriminata risarcibilit di tale forma di danno, affermando che per quanto concerne gli interessi legittimi oppositivi potr ravvisarsi danno ingiusto nel sacrificio dellinteresse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio, sacrificio che sia conseguente allillegittimo esercizio del potere. Ai fini della configurabilit della responsabilit civile non assume rilievo determinante la qualificazione della posizione giuridica vantata dal soggetto, poich la tutela risarcitoria assicurata solo in relazione allingiustizia del danno. La sequenza logico-giuridica deliniata dalle sezione unite procede secondo lo schema che segue: astratta e generale previsione che lobbligazione risarcitoria ex art. 2043 consegua alla lesione di un interesse giuridicamente protetto; necessit della concretizzazione di tali interessi nella fattispecie sottoposta al giudice; legittimazione del solo giudice della controversia alla selezione e qualificazione degli interessi giuridicamente rilevanti; compimento di tale selezione e qualificazione, attraverso un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, al fine di accertare se il sacrificio dellinteresse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dellautore della condotta, in ragione della sua prevalenza.

dallassolutezza dei diritti tutelati dallart. 2043 cc alle nuove siyuazioni sogettive riconosciute dalla giurisprudenzaUna delle nuove frontiere della responsabilit civile italiana fu aperta in occasione della riconosciuta tutelabilit anche dei diritti relativi, sorti cio per effetto di un precedente vincolo obbligatorio stipulato tra soggetti determinati. Il presupposto era che lart. 2043 offrisse tutela anche ai diritti relativi la cui soddisfazione fosse divenuta impossibile a causa dellaltrui responsabilit extracontrattuale. Liniziale atteggiamento della corte di cassazione fu negativo (sentenza 2085/1953), anche se la risposta negativa si riferiva al caso concreto, non escludendo in linea generale che danno ingiusto possa aversi anche in dipendenza alla lesione di un diritto relativo. La motivazione della possibilit di tale tutela si fond sulla semplice lettura della norma 2043, mancando in essa una distinzione tra categorie di diritti (assoluti e relativi). Bisogna aspettare la sentenza delle sezioni unite della Cassazione 174/1971 perch la giurisprudenza potesse procedere ad una rilettura dellart. 2043 affermando che chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora la morte abbia determinato lestinzione del credito e una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore. Quindi il carattere fondamentale della obbligatoriet risarcitoria si deve riferire alla ingiustizia del danno, intesa nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra ius.

breve ritorno al diritto inglese: cenni ulteriori sul duti of care e sui fattori limitativi

Non sufficiente che i giudici verifichino che la violazione di un preesistente dovere sia avvenuta, dovendo essi assicurarsi anche che fosse prevedibile che la condotta lesiva avrebbe prodotto levento dannoso ed altres appurare che tra le parti vi fosse un adeguato rapporto di prossimit sia giuridica (nesso di causalit) che fisica (vicinanza materiale). La violazione di un preesistente dovere non da automaticamente luogo alla commissione di un tort se non si prova la sussistenza del rapporto di prossimit e linsussistenza di fattori limitativi della portata o dellefficacia di tale dovere. Fu questa la svolta che la house of lords effettu nel caso Anns vis Merton London Borough. La differenza percepibile rispetto al diritto italiano che il common law ha tipizzato le cause che impediscono di limitare la responsabilit per tort. Col tempo la house of lords punt la propria attenzione sulla necessit che la specifica situazione di fatto nella quale si iscrive la violazione del duty of care faccia considerare equo, giusto e ragionevole il sorgere dellobbligazione risarcitoria a carico del danneggiante. Deve considerarsi che decidere di concedere o negare la tutela risarcitoria sulla base della corrispondenza a ci che appare ai giudici equo, giusto e ragionevole implica di pers una scelta di politica giudiziaria (policy). La verit che si tratta di scelte di legal policy, formula che esprime lidea di ci che la giustizia richiede. La nozione di policy comporta che nei casi di responsabilit civile, indipendentemente dal riferimento al criterio di possibilit, le corti debbano decidere circa la sussistenza e la rilevanza del duty of care tenendo conto di tutte le implicazioni sociali della loro pronuncia. Solo apparentemente, il giudice inglese libero di creare nuove figure di torts, dovendo comunque egli agire in base ad un trasparente e motivato sentimento di equit e ragionevolezza. il problema della risarcibilit del danno puramente economico in diritto italiano

Lorientamento giurisprudenziale italiano, che massimizz la propria originalit nel caso Meroni del 1971, non prese le proprie mosse solo dal solco della distinzione (giudicata irragionevole) tra diritti assoluti e diritti relativi: esso presupponeva infatti linterrogativo circa la configurabilit del patrimonio, inteso quele sintesi di tutte le posizioni attive e passive, facenti capo ad una persona, come bene giuridico meritevole in se di protezione e collocantesi in una sorta di spazio trasversale tra luna e laltra categoria di diritti, potendo entrambi confluire in esso.

la doppia VENDITA IMMOBILIARE

Si tratta della storica sentenza della cassazione 76/1982, la quale, nellesaminare il caso della doppia vendita dello stesso immobile, a due soggetti in momenti diversi, da parte del medesimo proprietario, statu che incorre in responsabilit per fatto illecito (avendo cooperato allinadempimento contrattuale del proprietario verso il primo acquirente) il secondo acquirente che, avendo conoscenza della precedente alienazione, trascriva per primo il proprio atto, cos rendendo inefficace il primo acquisto (articolo 2644 c.c.). la sentenza pone rilievo la circostanza che la trascrizione (di per s legittimo esercizio del proprio diritto di rendere efficace erga omnes il proprio acquisto) solo lanello conclusivo di una catena di condotte pregiudizievoli per il primo acquirente. Il passaggio pi impervio consisteva nella identificazione dellinteresse protetto e violato. Ed il modo fu quello di attribuire rilevanza allintegrit del patrimonio come contenuto ed oggetto di una posizione soggettiva del titolare, autonomamente tutelabile con il rimedio aquiliano. La nostra attenzione deve unicamente concentrarsi sul fondamento della affermazione della responsabilit ex articolo 2043, dovuta ad una lesione dellintegrit del patrimonio, al cui interno era confluito il diritto di propriet del bene immobile in virt dellefficacia reale del consenso prestato dalle parti al momento della prima stipulazione. Riesce allora confermato che la cassazione era approdata alla tutela in via aquiliana dellintegrit del patrimonio nel suo complesso.

la vendita dopera darte falsaLindirizzo inaugurato nel caso precedente fu seguito e perfezionato a distanza di pochi mesi dalla stessa corte di cassazione, nel caso De Chirico. La corte di cassazione afferm che per danno ingiusto risarcibile ai sensi dellarticolo 2043 deve intendersi anche il danno inferto allintegrit del patrimonio e pi specificamente al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dellattivit negoziale relativa al patrimonio stesso. La corte descrisse un appiglio normativo di rango costituzionale, individuandolo negli articoli 41 e 2 cost., nobilitando il presupposto giustificativo dellaffermazione della responsabilit civile.

la concessione abusiva del credito

Merita una considerazione a parte la sentenza 343/1993 relativa al c.d. concessione abusiva del credito, riferibile ad un imprenditore bancario che aveva erogato credito in violazione delle cautele poste dalla n normativa vigente a tutela sia dei clienti che delle altre imprese inserite nel sistema, obbligatoriamente destinatarie di comunicazioni ed informazioni reciproche. Secondo la corte lomissione delle clausole imposte alle aziende che esercitano il credito da luogo a responsabilit extra contrattuale verso le altre aziende, essendo stati violati i doveri gravanti sulla impresa bancaria a causa del proprio status. Sembra deducibile che la responsabilit posta a carico di una azienda bancaria nei confronti di altre concorrenti, cui non aveva fornito le doverose informazioni sulla precaria situazione economica di un proprio cliente, si era sostanziata in una lesione allintegrit patrimoniale delle altre banche, lesa dallinsolvenza del comune cliente. Langolo di osservazione della corte non stato quello dellingiustizia del danno, ma la illiceit della condotta della gente in base alla accertata violazione dei propri doveri. Si tratta dello stesso ordine logico che il diritto inglese utilizza per laccertamento del tort, accorciandosi quindi la distanza tra i due ordinamenti.

le erronee informazioni commerciali

Va segnalata la sent. Cass. 5659/1998 in cui si statu che, se limprenditore bancario ritenga di fornire una notizia, non pu dare informazioni inesatte, perch in questo caso risponderebbe ex art. 2043 cc. Dei danni causati ingiustamente, e cio senza che sia necessario prendere posizione sullesistenza di un diritto del richiedente allesatta informazione da parte della banca. Tale caso presenta una similitudine con il caso inglese Hedley Byrne & Co vs. Partners Ltd. Entrambi infatti sono intervenuti nel mondo delle operazioni finanziarie avviate in conseguenza di giudizi di affidabilit patrimoniale su uno degli operatori, rilasciati dalla sua banca. Ambedue le sentenze si trovano a superare lostacolo della mancanza di un diretto rapporto contrattuale che legasse il dichiarante inaccurato al destinatario dellinformazione, che su di essa aveva fatto un ragionevole affidamento. Traendone pregiudizio patrimoniale. Lesperienza degli affari conosce oltre alle relazioni di natura contrattuale, altri generi di rapporti interindividuali equivalenti al contratto (equivalent to contract): in effetti sono capaci di impegnare le parti interessate al massimo senso di responsabilit nella propria condotta verso laltro. Occorre pertanto la prova che tra le parti intercorra tale genere di rapporto para contrattuale perch sorga responsabilit per fatto illecito. lillecito antitrust

Da menzionare risulta anche la sentenza 2207/2005. La questione era in sostanza se la violazione, da parte di un cartello di imprese assicurative, del divieto legislativo di porre in essere intese in dispregio della concorrenza, poi risoltesi nella previsioni di premi allassicurazione obbligatoria per la responsabilit civile automobilistica in misura pi elevata che nella media dei paesi europei, realizzate tra laltro un fatto illecito ai sensi dellart. 2043 cc nei confronti dellassicurato marginale, danneggiato a causa dellillecito incremento dellammontare del premio. La legge antitrust non la legge degli imprenditori soltanto, ma la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allargare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere. Quindi il consumatore che lacquirente finale del prodotto, ben pu essere soggetto passivo, ai sensi dellart. 2043, del danno conseguente allintesa vietata, per essergli stato sottratto il diritto di scelta affettiva tra i prodotti in concorrenza. Merita di essere segnalata la posizione assunta in ordine alla emersione dei caratteri di antigiuridicit dellillecito antitrust da chi ha scritto che in tale vicenda lingiustizia del danno affidata ad una pi complessa valutazione alla stregua della quale il danno contra ius se discende dalla trasgressione di norme poste a presidio di un bene irriducibile alla sfera giuridica patrimoniale del privato.

considerazioni conclusive sulla giurisprudenza italiana

Una difficolt delle corti italiane rappresentata dalla liquidazione dei danni concepibili in relazione alla lesione del patrimonio della vittima, di sovente effettuata in forma equitativa, ai sensi dellart. 1226 cc. Questo avviene in ragione dellimpossibilit di provarli nel loro preciso ammontare, che dipende a loro volta dalla mancata identificazione di un singolo bene specificamente colpito dal fatto illecito altrui, radicalmente espansosi sul compendio delle situazioni soggettive facenti capo alla vittima e costitutive del suo patrimonio. Il danno sostanzialmente economico manifesta una pressoch costante vocazione ad essere valutato in prospettiva contrattuale. Vi un ultimo tratto che caratterizza latteggiamento giurisprudenziale, e cio quello della forte carica ideologica che traspare da alcune delle rationes decidendi, in cui si rivela pi deciso sia linteresse a marcare nuovi territori di intervento della responsabilit extracontrattuale, che quello a munire di congrui fondamenti normativi gli interessi meritevoli di protezione.

le economic losses nellesperienza inglese

Il problema della risarcibilit delle perdite puramente economiche si presenta generalmente in tutti i sistemi giuridici europei e che arduo reperire una regola comune o di larga condivisione in essi, anche per la tendenziale mobilit delle soluzioni adottate dai vari paesi nel tempo. Il notevole problema definitorio della categoria di danni in parola stato soddisfacentemente risolto accedendo ad una nozione in negativo, che sorge dalla esclusione di altri tipi di danni che sembrerebbero contigui a quelli economici. Non appartengono alla categoria quei danni che, pur possedendo un sicuro riflesso economico, in quanto pregiudizievoli per il patrimonio ed i beni della vittima, siano semplice conseguenza di altri danni direttamente recati alla persona o alla propriet della vittima stessa. Questi danni non sono altro che rivoli secondari della lesione principale dei beni primari, da sempre protetti dallordinamento secondo lo spirito della classica action of traspass. Va precisato che una delle pi rilevanti cause di produzione di economic losses la dichiarazione negligentemente resa. E bisogna inoltre sottolineare prevalente tendenza della giurisprudenza a ridimensionare gli interventi sanzionatori per danni che direttamente ed autonomamente attentino al patrimonio di un soggetto. Procedendo per le singole fattispecie, si trae la convinzione che nel diritto inglese sia assolutamente dominante la exclusionary rule che preclude il risarcimento dei danni puramente economici. Questa convinzione si ricava ponendo mente al fatto che i terzi, che si trovano in una qualche situazione giuridicamente rilevante con la parte direttamente danneggiata dal fatto illecito altrui, la cui posizione sia stata conseguentemente compromessa, non hanno trovato protezione, come nel caso di chi, obbligato a dare la propria assistenza ad una data persona nel caso di infermit, abbia dovuto prestargli la propria opera a causa delle lesioni patite in conseguenza del fatto illecito altrui. La tutela del terzo danneggiato dallinadempimento di un contratto intercorso tra altri soggetti quindi estranea alla linea di decisioni della giurisprudenza del common law inglese. Lo spazio fisiologico di intervento del law of torts costituito dalla persona e dalla propriet: solo i danni-conseguenza delle lesioni di questi beni possono trovare ristoro, anche se relativi allintegrit patrimoniale, che viene, per, protetta non in via principale e diretta ma in quanto riflesso della tutela dei beni primari. Allostracismo verso il risarcimento dei danni puramente economici si unisce lirrilevanza della posizione dei terzi rispetto alla vicenda che ha dato origine al danno, con conseguente inconfigurabilit di forme di tutela esterna del credito, almeno non con le forme e lintensit colte nel diritto italiano. Al contempo si mantiene centrale limportanza della tutela contrattuale. A fronte di una tendenza totalizzante della responsabilit civile italiana e della straordinaria popolarit di cui ha goduto il suo mezzo di affermazione, e cio lobbligazione risarcitoria imposta allautore del fatto illecito, il law of tort inglese non stato mosso da propellenti analoghi e si fermato sul ciglio di quello che continuato ad apparire ai suoi occhi come il baratro del risarcimento delle perdite puramente economiche. Sono infatti mancati in quellordinamento i medesimi punti di riferimento adottati con metodi opposti in Italia. Ed infatti, non solo una legge scritta fondamentale con le identiche caratteristiche di rigidit e sovraordinazione gerarchica nelle fonti di produzione del diritto, proprie della costituzione, non si impone nelluniverso giuridico inglese, che ne anzi privo, per lassenza formale di una siffatta fonte e per la carenza anche degli effetti plasmanti dellintero sistema giuridico di cui essa sarebbe capace.

il caso white vs. jones del 1995Per una completezza dellindagine sul pure economic losses nellordinamento inglese, bisogna tener presente la pronuncia dellHouse of Lrds nel caso White vs. Jones. La ratio decidendi che port alla sentenza e la celebre opinione emessa da uno dei giudici del suo Collegio, Lord Goff, vengono spesso valutate come indici assertivi di un orientamento molto pi benevolo verso le pure economic losses di quanto prima indicato. Il caso riguardava la mancata esecuzione, dovuta a negligenza, da parte di un legale, del mandato ricevuto dal proprio cliente di redigere per suo conto un nuovo testamento che, parzialmente revocando il precedente, avrebbe dovuto racchiudere lattribuzione di una somma di denaro, nella predente versione negata, a ciascuna delle figlie con le quali il testatore si era nel frattempo riappacificato. Quando il legale, per ulteriori chiarimenti, si rec dal cliente, circa due mesi dopo che questi aveva conferito lincarico professionale, apprese che il testatore era morto alcuni giorni prima. Le istituende beneficiarie quindi non potevano conseguire il legato che il padre aveva in mente di attribuire loro, e agirono contro il legale paterno addebitandogli la violazione dei propri doveri professionali, da cui era originato il danno riverberandosi sulle loro rispettive sfere patrimoniali. Dopo un primo giudizio sfavorevole alle attrici, la house of lords ritenne che ricorresse la responsabilit per tort del professionista, che fu condannato a corrispondere alle figlie la somma cui avrebbero avuto diritto per successione testamentaria. Si discuteva nella sentenza dei rapporti tra azione contrattuale e azione aquiliana, dellestensione e dei limiti del dovere di diligenza (duty of care) nei rapporti interindividuali non preceduti da una previa regolamentazione pattizia, della risarcibilit di una economic loss in senso proprio. Il caso presupponeva una specifica lacuna rimediale dellordinamento, che, se non adeguatamente colmata, avrebbe provocato unintollerabile ingiustizia. Pi precisamente, la lacuna derivava dal fatto che era priva di tutela la meritevole posizione dei potenziali beneficiari di un testamento la cui redazione era stata affidata ad un legale che per negligenza aveva omesso di adempiere il proprio dovere. Il diritto inglese del tempo era tale che i terzi estranei a pattuizioni stipulate in via contrattuale tra altri soggetti avrebbero potuto far valere il diritto a conseguire benefici o a non subire pregiudizi solo laddove fosse dimostrabile lesistenza, tra i terzi stessi e le parti del contratto, di uno speciale rapporto di natura confidenziale o fiduciaria. Ma nel caso White vs. Jones non ricorreva alcun rapporto di tale natura. Vi fu allora un vigoroso appello allo impulse for pratical justice. Si realizz insomma nel bene o nel male un contesto fattuale simile a quelli che in Italia hanno consentito alla giurisprudenza di praticare lipertrofica applicazione del diritto della responsabilit civile. Lord Goff afferm che negando il risarcimento alle beneficiarie sulla base della considerazione che la effettiva e sussistente responsabilit del professionista poteva solo concepirsi per inadempimento contrattuale nei confronti del cliente, e cio il testatore, si sarebbe pervenuti al paradosso per cui il legittimato allazione aveva perduto linteresse ad esercitarla a causa della morte sopravvenuta, mentre gli effetti danneggiati dalla mancata esecuzione dellincarico erano dallordinamento fino ad allora ritenuti privi del diritto di agire. Ma al di l dellelegante suggestione emotiva, la motivazione risulta debole, poich non spiega il presupposto che avrebbe dovuto animarla. Infatti, lanalisi della maggioranza della House of Lords sembra abbandonare la via sicura della risarcibilit dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito altrui. La parte centrale della motivazione, che la pi stimolante, quella in cui la Corte si risolve a privilegiare la tutela aquiliana rispetto a quella contrattuale. Il rapporto contrattuale non potrebbe esperirsi perch nel rapporto a tre tra professionista, testatore e beneficiarie mancherebbe qualsiasi forma di consideration, in quanto difetterebbe qualsiasi sacrificio, obbligo, prezzo a carico di queste ultime. La ratio decidendi risulta quindi la seguente: allorquando un professionista stipuli con il proprio cliente un contratto di prestazione dopera intellettuale, gli obblighi di diligente esecuzione dellincarico ricevuto si estendono anche nei confronti dei potenziali beneficiari delladempimento contrattuale, anche se estranei al contratto, in quanto il professionista, assunta la propria responsabilit nei confronti del cliente, necessariamente lassume anche nei confronti di chi si trova in una situazione di prossimit giuridica rilevante rispetto al cliente stesso. Mustill, un membro del Collegio, escluse comunque che nel caso di specie si potesse dare tutela contrattuale alle figlie del testatore, aggiungendo che questo non poteva automaticamente comportare il riconoscimento della tutela aquiliana. La decisione non affront, quindi, in modo diretto il tema della risarcibilit in tort del danno puramente economico, ma si limit a riconoscere, non tanto il diritto delle beneficiarie a veder incrementata la consistenza dei rispettivi patrimoni, quanto il dovere di diligente esecuzione, da parte del professionista, dellincarico ricevuto dal cliente e di garantire alle attrici il risultato economico che avrebbero conseguito se le obbligazioni contrattuali fossero state adempiute. Il caso in questione non pu rappresentare lemblema della tendenza favorevole al ristoro del pure economic losses, e innanzitutto perch riguarda categorie di soggetti deboli.

LEZIONE (APPUNTI)

La dottrina discute riguardo la tipicit e atipicit dellillecito. Tipicit: la fattispecie dellillecito prevista espressamente nel codice. Atipicit: il diritto alla privacy (riservatezza) prima non esisteva, per la giurisprudenza della cassazione ha ricondotto tale diritto allart. 2 Cost. che una clausola generale.

Prima fase: nellordinamento giuridico italiano, ed in particolare nel codice civile del 1865, la responsabilit civile si fonda sulla colpa. Il concetto di colpa profondamente incentrato su un carattere etico, basato sullintenzione e sulla riprovevolezza dellatto. Il 1865 un periodo durante il quale il mercato si basa sul mercato immobile.

Seconda fase: con la fase dellindustrializzazione la responsabilit viene depurata dal carattere della eticit, divenendo OGGETTIVA: si fonda sulla relazione tra il comportamento posto in essere e la tollerabilit dellatto.

Terza fase: ( WELFARE STATE) Non si pu pi ammettere che il danno rimanga in chi lo patisce, occorre, invece, una sanzione che abbia il fine di prevenire latto illecito.

Dobbiamo distinguere tra:

responsabilit contrattuale

responsabilit extra-contrattuale

responsabilit da contratto sociale qualificato (es. medico di un ospedale che cagiona un danno ad un paziente)

Per la prima tipologia di responsabilit si ha una prescrizione pari a 10 anni, e lonere probatorio spetta: al creditore che deve provare lesistenza del rapporto e poi al debitore che deve provare di non essere inadempiente.

Per il secondo tipo di responsabilit invece la prescrizione pari a 5 anni e lonere probatorio spetta a colui il quale ha ricevuto il danno. Qui lonere probatorio pi gravoso perch bisogna provare: lelemento soggettivo (DOLO O COLPA), lelemento oggettivo (DANNO), e il nesso di causalit tra elemento soggettivo e elemento oggettivo.

La terza tipologia un tipo di responsabilit civile che dialoga con la societ attuale.

Responsabilit civile (extracontrattuale)

- codice civile 1942: art. 2043 (dolo/colpa danno ingiusto)- codice civile 1865: art. 1151

- codice napoleonico: art. 1382

Interpretazione dellart. 2043 da parte di Shlessinger: un contenitore che fa scaturire una responsabilit al momento dellazione. Ma ci si chiede se tale responsabilit debba scaturire da un diritto gi individuato, oppure no. Shlessinger dice no ( 2043: clausola aperta). Cio si pu parlare di responsabilit aquiliana solo se vi sia una clausola generale che introduce la tutela aquiliana di un interesse e di una posizione giuridica soggettiva che venga lesa.

Altri, come De Cubis, invece pensano chela responsabilit aquiliana esiste, e interviene solo quando viene violato un diritto espressamente violato. Quindi il 2043 giammai deve essere inteso come una clausola aperta: ne deriverebbe una dilagante richiesta di risarcimento dei danni. Il professor Serio aderisce proprio a questa seconda tesi della tipicit dellillecito.

Negli nni 60- 70: la giurisprudenza interpreta il 2043 collegandolo ad un diritto soggettivo (ASSOLUTO).

Caso SUPERGA: (Cass. 2085/1953). Vi fu un disastro aereo di un volo sul quale viaggiavano dei giocatori di una societ sportiva. C una responsabilit contrattuale tra la compagnia aerea e i passeggeri defunti. C un rapporto contrattuale tra la societ ed i giocatori. Infine sorge una responsabilit extra contrattuale tra la societ e la compagnia aerea, da cui deriva il risarcimento danni per il DIRITTO DI CREDITO (RELATIVO) per la perdita economica della morte dei giocatori. La Cassazione non esclude in teoria, in astratto, la risarcibilit di un diritto di credito (diritto relativo) ex art 2043. Ma qui il problema non teorico, ma pratico: manca il nesso di causalit. Infatti, la conseguenza diretta ed immediata del fatto la morte dei giocatori, e non il danno economico della societ.

Caso MERONI: (Cass. 174/1971). Un giocatore promettente viene investito gravemente, perdendo la vita. La societ, con cui il giocatore avevo stipulato il contratto di lavoro sportivo, chiede allora un risarcimento del diritto di credito. La cassazione anche questa volta si esprime in riferimento al nesso di causalit. Il danno che la societ pativa poteva essere considerato conseguenza diretta del fatto solo se:

la morte del giocatore determinava lestinzione del rapporto, provocando limpossibilit di ottenere la stessa prestazione, se non a condizioni economiche pi onerose.

la perdita subita dal creditore doveva essere definitiva e irreparabile (es. il debitore non poteva essere sostituito).

Poich nel caso Meroni sussistono questi due elementi, quindi esiste la prova del nesso di causalit. La Cassazione individua, quindi, quando e cosa rappresenta danno ingiusto, e cio ci che :

contra ius: il fatto provoca una lesione ad una situazione giuridica soggettiva;

sine iure: non esiste una causa che legittimi quel determinato fatto.

Caso DE CHIRICO: (Cass. 2765/1982). Un Tizio crede di aver comprato un quadro di De Chirico, poich firmato (autenticato) davanti e dietro. Successivamente De Chirico, vedendo il quadro, dichiara che questo non una sua opera. Il Tizio agisce contro il pittore, chiedendo il risarcimento del danno causato, in violazione del diritto allintegrit del patrimonio. La cassazione afferma che tale diritto esiste ex art. 2043 cc.

Nel frattempo si afferma unaltra questione, e cio la possibilit che esista un c.d. danno da perdita di canche (possibilit che un obbiettivo possa essere raggiunto). Si pu quindi tutelare la chence in relazione allart. 2043 cc? Secondo la dottrina francese, la canche una entit che il soggetto possiede, a prescindere dal risultato finale, e bisogna tutelarla.

In Italia, con una sent. Cass. 1985, si afferma che la chance va tutelata quando: si da la prova che il risultato poteva essere conseguito, con una prova superiore al 50%.

Caso 1988: ballerino, che stava per diventare primo ballerino, viene investito. Si chiede quindi il risarcimento per danno contro il diritto allintegrit fisica, per danno biologico e per perdita di chence. In riferimento alla canche, la giurisprudenza cambia orientamento, affermando che la perdita di chance dovr essere tutelata quando si forniscano provi forti, tali da dimostrare che il soggetto aveva il 70% di possibilit di raggiungere lobbiettivo. La chence quindi in Italia viene collegata al risultato ottenuto.

Sentenza 500/1999 (Cass. Sez. unite) sancisce il principio della tutelabilit dellinteresse legittimo ex art. 2043. Si distingue, inoltre, tra: interesse oppositivo (nel caso in cui a PA invada la sfera giuridica del soggetto) e interesse pretensivo (interesse di ottenere qualcosa dalla PA).

Se si vuole fare una comparazione con gli ordinamenti giuridici di altri stati Europei bisogna tener conto della Germania ( dove lart. 823 del BGB una norma chiusa, che si applica quindi in regime di tipicit) e la Francia ( dove la norma di riferimento si applica in senso atipico). Anche nel diritto inglese la dottrina si pone il problema del:

law of tort (sistema tipico)

law of torts ( sistema atipico)

Winfield: raccolse le proprie lezioni di giurisprudenza tenute in india in un panphlet the Province of the Law of Tort e definisce l ci che per lui la responsabilit civile. Ci che evidenziato il dovere fissato dalla legge, e la sua eventuale violazione. Mentre in Italia lottica di partenza rappresentata da chi cagiona un danno, nel diritto inglese la responsabilit civile si fonda sulla violazione di un dovere (DUTY) fissato dalla legge.

Caso Donoughe vs. Stevenson (1932). Il giudice della House of Lords lord Hactin dichiar lesistenza del c.d. duty to take care, cio il dovere di aver cura del mio vicino. La violazione di tale dovere fa sorgere una responsabilit extra contrattuale. Nel caso specifico delle ragazze vanno al bar e ordinano gelato e una bevanda. Il cameriere porta ci che hanno ordinato e davanti a loro apre la bevanda. Una delle ragazze beve un po di bevanda e poi versando il resto sul gelato si accorge che allinterno della bottiglia cera una lumaca in putrefazione. Ci provoca danni alla salute della ragazza. Nel caso specifico il duty to take care compete al produttore di bevande. Si pu quindi evincere che, al contrario di quanto accade in Italia, in Inghilterra il punto di vista parte dal dovere nei confronti del DANNEGGIATO (punto opposto rispetto allItalia). Bisogna infine individuare la figura del prossimo. Egli quella persona strettamente vicina al mio atto, ed io devo aver cura quando dirigo la mia mente ed i miei atti verso gli altri prossimi.

- DUTY= parola chiave.

- TORT= violation of duty.

Caso Anns vs. Merton London Borough (1978). Si pone la questione se quando venga violato un dovere scaturisca sempre e comunque la responsabilit o se ci sia bisogno di altro.

I giudici devono verificare la violazione del dovere.

I giudici devono verificare la prevedibilit che la condotta possa produrre un evento dannoso.

I giudici devono verificare la prossimit tra le parti.

Nel diritto inglese abbiamo diversi tort.

Una altra questione si apre in riferimento al Pure Economic Losses del diritto inglese (danno puramente economico, cio quel danno che riguarda il patrimonio attivo e passivo, si riferisce quindi al mancato incremento patrimoniale). Il diritto inglese da una tutela risarcitoria per danno meramente economico (in Italia, caso De Chirico). In Inghilterra il caso vessillo della questione sembra essere il caso Hedley Byrne vs. Heller Partners (1963). Hedley una societ di pubblicit che vuole fare un investimento acquistando un'altra societ. La Hedley chiede informazioni alla sua banca di fiducia per la societ da acquistare, la quale, a sua volta, chiede alla banca della societ che vuole acquisire, la quale viene definita come in buone condizioni. Ma tale informazione specificatamente data a titolo di cortesia e non come informazione ufficiale. cos la Hedley decide di fare linvestimento, ma dopo qualche mese la societ acquisita viene posta in liquidazione. Cos si istaura una causa per risarcimento per danno meramente economico, in relazione alla violazione del duty to take care da parte della banca della societ fallita contro la societ Hedley. La banca viene accusata per negligent misteitment dalla Hedley, la quale chiede appunto il risarcimento per violazione del duty to take care. Il caso specifico, per, diverso dalla violazione del duty to take care, perch qui la banca fornisce informazioni without responsabilit (ma per mera cortesia). Secondo la house of lords qui sussiste una relationship equivalent to contract (relazione equivalente al contratto), poich laltra parte accetta linformazione con la consapevolezza che questa sia fornita per mera cortesia, non potendo quindi dar corso ad una tutela risarcitoria. assente la consideration. Tale caso risulta quindi non poter essere vessillo della tutela meramente economica. Infatti il professor Serio dice: in questo caso la diretta conseguenza dellatto la stipulazione di un

direttamente dal contratto. La House of lords, dunque, non fa altro che colmare una lacuna tra due parti quasi vicine.

Caso Junior Books Ltd vs. Veitchi & Co. Ltd (1982). appalto e subappalto

ristrutturazione di un immobile al cui interno sii svolge una professione.

Il pavimento, oggetto del subappalto, cede.

Il committente richiede il risarcimento del danno al subappaltatore (per responsabilit extracontrattuale), chiedendo in particolare la restituzione del costo della pavimentazione e la mancata utilizzazione della struttura per il periodo in cui dovr essere sistemato nuovamente il pavimento (danno del diritto di incrementare il patrimonio). La House of Lords dice che loggetto della richiesta del risarcimento si riferiscono a due tipologie distinte di danno.

Caso White vs. Jones (1995). Un soggetto disereda le proprie figlie con testamento. Poi per il testatore si riappacifica con le figlie, e vuole cos cambiare il suo testamento, rivolgendosi ad un avvocato. Lavvocato dimentica di modificare le volont del suo cliente, e quando se ne ricorda troppo tardi, poich il soggetto morto e le figlie adesso non possono pi ricevere il suo patrimonio (legato). Le figlie affermano la sussistenza di una violazione di un duty (ambito di responsabilit civile) e che il legame esistente tra di esse e lavvocato una relationship equivalent tu contract, mentre secondo il legale si tratta di un pure economic lossess, che nel diritto i9nglese non tutelato. Il giudice nel caso concreto attua una policy, osservando che le figlie si troverebbero in una posizione di svantaggio qualora non venissero tutelate (ragionamento secondo equit). Infatti le ragioni riferibili alla decisione si basano su due consapevolezze:

lo stato di necessit economica delle figlie,

il comportamento negligente dellavvocato.

Quindi nel caso concreto ci si trova davanti ad una lacuna legis, e per non incorrere in una ingiustizia bisogna accogliere la richiesta di risarcimento del danno. In conclusione comunque bisogna affermare che il diritto inglese non accoglie e tutela il concetto della pure economic lossess.

RESPONSABILITA CIVILE- DANNO NON PATRIMONIALE

Il nostro sistema si basa su due articoli di riferimento:

articolo 2043, clausola generale

articolo 2059, risarcimento danni non patrimoniali, risarcibili solo se previsti da legge ( riserva di legge).

Nel 1942 era previsto soltanto un caso in cui un danno non patrimoniale poteva essere risarcito, e cio il danno morale ex articolo 185 c.p. Con il codice civile del 1942 la prima volta che si usa la definizione di danno non patrimoniale nel settore civile. Prima tale danno era identificato soltanto come danno morale subiettivo: stato danimo causato in qualsiasi ipotesi di reato, ipotesi che rimane comunque ancora oggi dato che il 2059 non cambiato nella forma ma soltanto nellinterpretazione.

IPOTESI DI DANNO NON PATRIMONIALE DA REATO

(combinato disposto art. 185 c.p. e 2059 c.c.) si tratta del retao che provoca il danno della morte della vittima, una ipotesi molto contestata per il problema di far rientrare casi non protetti dalla legge. Nel momento in cui un soggetto muore o ha danni gravissimi, il danno pu essere causato non solo contro il soggetto vittima ma anche verso vittime indirette, cio i congiunti (efficacia plurioffensiva). Il risarcimento riconosciuto al nucleo familiare e per esempio anche al convivente more uxorio. Ci significa che si fa riferimento al rapporto affettivo (che va valutato e provato caso per caso), piuttosto che in riferimento al rapporto giuridico parentale. per logico che nellipotesi di semplice affectio bisogna che ci sia una valida prova. Si pone quindi la questione di individuare quale tutela dare a tali soggetti.

Danno fisico: la tutela contro tale danno particolarmente contestata poich dipende dalla sopravvivenza del soggetto per un certo periodo di tempo (prima di un giorno, poi di unore e adesso secondo la giurisprudenza di mezzora), o dal fatto che muoia subito dopo il verificarsi della fattispecie che gli cagiona il danno. Infatti nel caso di morte istantanea non riconosciuto il risarcimento per danno fisico.

Danno tanatologico:

1. secondo la giurisprudenza infatti il danno da morte non trova tutela nel nostro ordinamento giuridico. Ma ci contestabile in riferimento allarticolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili, e tra questi dobbiamo sicuramente comprendere anche il diritto alla vita. Inoltre possiamo riferirci alla contraddizione della legge 40/2004 nel momento in cui parla del diritto alla vita, allora il legislatore non si riferisce a nulla se poi la stessa giurisprudenza afferma che tale diritto inesistente. Anche gli stessi giudici spesso affermano lesistenza del diritto alla vita, a volte anche in senso negativo, per esempio, quando si parla di aborto. 2. Non fonte di risarcimento il danno tanatologico perch il soggetto si dice che non possa acquisire ilo diritto al risarcimento perch con la morte egli perde la qualificazione di soggetto di diritto, perde cio la capacit giuridica. La legge sul trapianto il riferimento normativo esatto. Infatti nel caso di trapianto si verifica una residua capacit giuridica (cio quella di esprimere un consenso che espresso da un congiunto, in qualit di nuncius). Quindi date queste contraddizioni ci si chiede se il diritto al risarcimento per danno tanatologico esista o meno, e se esista il diritto alla vita da esso tutelato. Danno biologico terminale: una volta non era tutelato il danno alla salute senza riferimento alla capacit lavorativa di un soggetto. Nel 1974 per la prima volta il tribunale di Genova riconosce un tertium genus. Storia:

dopo larticolo 185 del codice penale, si pone la necessit di tutelate lintegrit psicofisica di un soggetto. Bisognava capire se tale danno poteva essere risarcito, dato che il 2059 poteva riferirsi solo allart. 185 c.p. La tutela in origine era legata alla capacit di produrre reddito del soggetto. Lintegrit psicofisica aveva quindi valenza patrimoniale. Da qui si trov un tertium genus, riferito a tale tipo di lesione. Questo terzo genere ha un aspetto non patrimoniale (tutela psicofisica) ed uno patrimoniale (riferimento alla capacit di produrre reddito), facendo quindi spostare la norma di riferimento dal 2059 al 2043, che una norma di carattere generale (tribunale Genova 1974). Dal danno di integrit psicofisica si comincia a parlare di

Danno biologico: con sent. 88/1979 si pronuncia la Corte Costituzionale con riferimento alla legittimit costituzionale del 2043, riguardo al fatto che esso sia legato solo alla capacit di produrre reddito, e non al diritto di salute. La corte ha affermato che il 2043 non contrario alla costituzione (ex art. 3 e 32). Infatti il diritto alla salute diritto assoluto ex art. 2059 (tutelato dalla Costituzione ex art. 32) e non ex art. 2043. Quindi la risarcibilit del danno biologico nel nostro ordinamento si deve riferire alla riserva di legge ex art. 2059, e per legge si intende sia la legge ordinaria che la costituzione ed in particolare lart. 32. Si elimina in questo modo il legame della risarcibilit con la capacit di produrre reddito, propria del soggetto leso, ma resta comunque sotteso il legame con lart. 185 c.p., per le ipotesi di reato. La corte di cassazione nel 1981 conferma tale tesi. Successivamente nel 1986 lo stesso problema viene riproposto dai tribunali di Genova e Salerno: se il danno civile e non penale, e se lo lego allart. 185 c.p., allora non lo posso risarcire (vuoto di tutela). Quindi la corte fa un passo indietro, affermando che bisogna applicare lart. 2043: esso una norma in bianco, cio generale, che va correlata ed integrata alla norma che stabilisce il diritto da risarcire e nel caso specifico con lart. 32 Cost. (diritto alla salute). In generale si pu comunque dire che lart. 2043 letto insieme allart. 2 della Cost permette la tutela e la risarcibilit di qualunque diritto. Anche se il nostro ordinamento non pu essere stravolto in questo modo. Si sente la necessit che il danno no patrimoniale venga inquadrato nel 2059. Nasce, e viene per la prima volta usato il danno esistenziale (2043 + art.2 Cost.), cio in riferimento al diritto di vivere serenamente.

Danno esistenziale: (anni 90) si ha quando un illecito cambia il mio modo di vivere, la mia esistenza. (il danno morale un sentire, il danno esistenziale un non poter pi fare). Si tratta di una categoria di danno non direttamente prevista dalla legge. Riferita quindi alla stessa disciplina del danno biologico (art. 2043+ art. ). La Cassazione poi giunge ad una conclusione diversa: ritorna a conformarsi alla disciplina della corte Costituzionale del 1979. Il 2059 gi sufficiente per la tutela risarcitoria. La Cassazione con due sentenze c.d. gemelle (8827/8828- 2003) afferma che il legislatore ordinario o costituzionale che determina la tutela risarcitoria (danno non patrimoniale) in riferimento allart. 2059, che riprende vigore dopo essere stato svuotato di significato. Nel 2008 c una interpretazione (Cass. Sez. unite, 4 sent. gemelle) diversa: il 2059 larticolo che tutela il danno non patrimoniale, ma la questione riguarda la natura del danno. Non esistono danno esistenziale, danno biologico e danno morale, ma esiste un unico danno non patrimoniale, con una liquidazione del risarcimento unitaria, infatti, altrimenti si rischierebbe di fare doppie liquidazioni, data lunicit del danno. In caso necessario che il giudice personalizzi la liquidazione in base al fatto concreto in questione. La conseguenza di questa interpretazione stata una notevole riduzione delle liquidazioni. Il danno esistenziale non esiste pi, e neanche quello morale. Esiste soltanto il danno biologico. Trascorso un mese, per, la Cassazione ha affermato che il danno morale ha una sua autonomia ontologica, e non detto che il danno morale sia meno importante del danno biologico. La corte non amava la tipicizzazione del danno, e per questo la classificazione; si trattava invece di semplici varie sfaccettature, infatti il 2059 parla comunque generalmente di danno non patrimoniale.