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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PRGC
Piano Regolatore Generale Comunale
variante 16
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Arch. Federico Florissi Arch. Ing. Marcello De Marchi
maggio 2017
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
2
RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA
Introduzione Il PRCG vigente del Comune di Mereto di Tomba è stato adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.5 del 29.03.2014, approvato con deliberazione del C.C. n.2 del 20.02.2016, integrata con
deliberazione n.56 del 21.12.2016, la cui esecutività è stata confermata con modifiche giusto decreto
del Presidente della Regione n.0126/Pres. del 22.06.2016, pubblicato sul BUR n.27 del 06.07.2016:
L’adeguamento dello strumento urbanistico vigente si rende necessario al fine di introdurre modifiche
sia di carattere cartografico che normativo per assolvere ad adempimenti derivanti da:
1) approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei tributari della
Laguna di Marano e Grado, della Laguna medesima, del bacino idrografico del torrente Slizza e
del bacino idrografico di Levante (PAIR);
2) attestazione di avvenuta chiusura e ripristino dell’ex discarica di 2^ collocata lungo il corso del
torrente Corno tra gli abitati di Mereto di Tomba e Pantianicco;
3) soppressione della previsioni azzonative di zona C presso l’abitato di Pantianicco e compensazione
di tali previsioni con la loro trasposizione presso l’abitato di San Marco, a seguito di specifica
istanza mossa dai legittimi proprietari dei terreni interessati;
4) istanze di variazione delle destinazioni urbanistiche contenute nel vigente strumento urbanistico,
pervenute presso l’Area Tecnica, nel periodo intercorso sin qui dalla delibera di approvazione del
PRGC var. 15, nella sua parte operativa che parte strutturale.
Le richieste sono avanzate da singoli cittadini, e riferite a dirette proprietà di beni immobili;
5) istanza di riperimetrazione della zona D2 posta a nord della Strada Provinciale n.60, senza
modifica della superficie complessiva.
Le modifica, avanzata dalla proprietà, consiste nella rimodulazione dell’ambito di zona D2, su
terreni di proprietà, per l’ampliamento della stessa verso nord a compensare la rimozione di
analoga area a ovest, lungo la SP60.
6) correzione all’errore grafico della base cartografica ad opera di coordinamento tecnico tra gli
elaborati di analisi/progetto delle zona A e gli elaborati di PRGC. Gli elaborati di dettaglio delle
zone A, nei loro tematismi, sono così coordinati ed aggiornati.
Atto di indirizzo L’amministrazione comunale con scelta di merito ha prodotto un atto di indirizzo contenete le
indicazione per l’Ufficio tecnico Comunale, in merito alla strategia di gestione delle richieste.
Con delibera di Giunta comunale n. 52 del 16.06.2017 l’amministrazione comunale ha:
- ritenuto indispensabile procedere all’adeguamento del PRG a piani e decreti sovraordinati approvati
dopo l’entrata in vigore della variante vigente il 7 luglio 2016;
- ritenuto esaminabili le sole istanze che permettessero una riduzione delle aree edificatorie o che
prevedessero compensazione delle stesse in altri ambiti per il contenimento del consumo di suolo;
- di procedere alla redazione di variante non sostanziale alla parte operativa, secondo le modalità
previste dall’art 63 della legge regionale n. 5/2007 e art 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 86;
- di procedere alla redazione di variante alla parte operativa e successiva adozione, secondo le modalità
e i limiti di cui alla Relazione Generale al piano - Obiettivi, Strategie e Limiti di Flessibilità, di cui al Capo V –
Disposizioni transitorie e finali, art 25, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 -
disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di
suolo;
- autorizzato il responsabile di area tecnica ad avviare le procedure necessarie per l’adozione e
approvazione della variante operativa.
Per l’attuazione della variante non sostanziale, in sede di analisi delle richieste conformi, sono
stati stabiliti dei criteri di compatibilità delle stesse, sia con il vigente PRG, sia con le norme
urbanistiche in vigore che con la relazione di flessibilità. Quindi le richieste in variante alla parte
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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operativa, meritevoli di accoglimento, sono state selezionate tra quelle che rispondono ai requisisti
di seguito elencati:
- non essere in contrasto con il documento programmatico e con i limiti di flessibilità del PRG;
- non essere in contrasto con il PRGC vigente;
- non essere in contrasto con i valori di tutela, conservazione del paesaggio, e dei beni storici
e monumentali, contenuti nel PRGC ed espressi dalle normative di riferimento in vigore;
- possedere compatibilità con le procedure semplificate per la variante operative, previste
dall’articolo 63 della legge regionale n. 5/2007 e art. 17 del regolamento di attuazione n.86;
- possedere compatibilità con le procedure ed i limiti previsti dalla Relazione Generale - Obiettivi,
Strategie e Limiti di Flessibilità;
- predisporre specifica verifica ai sensi dell’articolo 12, comma 6 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. della
legge regionale 16/2008, art. 4 attestante la presenza o meno di impatti significativi;
- non compromettere, con l’accoglimento, l’attuazione e la trasformazione urbanistica, di comparti
considerati strategici per il territorio, quali comparti a destinazione produttiva o per attrezzature e
servizi urbani e alla collettività.
La variante allo strumento urbanistico assume numerazione 16 e rientra all’interno di quanto
previsto dall’articolo 63 della legge regionale n. 05/2007 e non contrasta con le previsioni ed
indicazioni del PRGC vigente.
Normativa di riferimento La materia è trattata dalla L.R. 23 febbraio 2007 n.5 - Parte V - Norme finali e transitorie -
articolo 63, comma 5 e D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 86 - Regolamento di attuazione della Parte I
urbanistica, ai sensi della L.R. 5/2007, titolo III - procedure di armonizzazione degli strumenti
urbanistici vigenti alle prescrizioni del PTR nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 12 della
legge, articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui
all’art. 63, comma 5, visto anche l’articolo 25 di cui al Capo V – Disposizioni transitorie e finali, della
legge regionale 25 settembre 2015, n. 21:
Art. 63 (Norme finali e transitorie) - L.R. 23 febbraio 2007 n.5
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive
alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla
normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
5. Il Comune, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può:
a) adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli
strumenti urbanistici che non siano in contrasto con il PTR;
b) prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime nella misura
complessiva massima del 2 per cento dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche dell'anno
precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti e nella misura massima del 4 per cento nei Comuni
fino a 5.000 abitanti;
c) prevedere nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva
massima del 5 per cento della relativa superficie prevista dai vigenti strumenti urbanistici.
6. Il Comune classificato turistico ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, nelle more
dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può altresì autorizzare incrementi di volumetrie per
nuove strutture alberghiere o ricettivo-complementari o ampliamenti di quelle esistenti nella misura
massima del 5 per cento rispetto a quelle previste dallo strumento urbanistico vigente.
7. Sono fatti salvi gli atti amministrativi assunti in attuazione della legge regionale 13 dicembre 2005,
n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).
8. Al comma 7 dell'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), le parole: <<decorso il termine di cui al comma
4>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro novanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria regionale
a pena di decadenza dell'intero procedimento>>.
9. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il
completamento del processo di ricostruzione), le parole <<31 dicembre 2006>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 dicembre 2008>>.)
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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Art. 17 (Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all’art. 63,
comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5) - Regolamento di attuazione della Parte I
urbanistica - D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.
1. Ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. a) della legge si intendono per varianti non sostanziali quelle
che:
a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;
b) prevedono l’ampliamento delle zone agricole;
c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I, entro il
limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici
previste per le zone omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle
zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la
capacità insediativa teorica di piano;
d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice di edificabilità territoriale e
fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;
e) hanno ad oggetto l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento di quelle esistenti per la
realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;
f) hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;
g) derivano dall’approvazione di Piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere precedenti.
2. Sono parimenti soggette alla procedura prevista dal presente articolo le varianti di cui all’art. 63,
comma 5, lettere b) e c) e comma 6. Agli effetti del calcolo di comparazione tra residenti e
dimensionamento nelle ipotesi di cui alla lettera b) trova applicazione la metodologia già seguita
nell’ambito di formazione del vigente strumento urbanistico.
3. Il progetto di variante di cui al comma 1 è adottato dal Consiglio comunale.
4. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la
Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione
di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale
della Regione, nonché mediante pubblicazione nell’Albo comunale ed inserzione su almeno un
quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest’ultima forma di pubblicità può
essere sostituita dall’affissione di manifesti.
5. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel
medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni,
sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
6. Il Comune prima dell’approvazione della variante interpella la competente struttura del Ministero
per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati dalla Parte seconda del D. Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137) e raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli
eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie
con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione
territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza
degli enti stessi.
7. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni
ed osservazioni presentate al Comune ed introduce le modifiche conseguenti alle prescrizioni del
Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma precedente ed
approva la variante modificata di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche
parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell’art. 9 del DPR
327/01, ulteriori vincoli preordinati all’esproprio o di inedificabilità assoluta.
8. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati
all’Amministrazione regionale. Il Comune provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. Il rispetto dei limiti indicati dai commi 1 e 2 del presente articolo sono asseverati con le modalità
previste dall’art. 22, comma 4, della legge.
10. La variante al Piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ad
opera del Comune, dell’avviso della delibera del Consiglio comunale di approvazione della variante
allo strumento urbanistico.
11. La variante al Piano regolatore sin dalla adozione deve contenere l’asseverazione geologica ovvero
il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici
del Piano, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005
e s.m.i. per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di
rappresentazione del Piano, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della Parte
terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
12. La variante medesima contiene la Valutazione di incidenza significativa sui siti di Rete natura
2000, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.
13. Il Comune valuta la presenza di eventuali effetti significativi sull’ambiente, ai sensi della Direttiva
42/2001/CE, che richiedano l’espletamento della procedura di VAS.
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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14. Le varianti di cui ai commi 1 e 2, recepiscono con le necessarie verifiche, precisazioni ed
integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate e disciplinano l’uso del territorio
considerato con strumenti grafici e normativi che contengono:
a) una relazione che illustra i contenuti della variante nel rispetto dei commi 1 e 2, e contenente nei
casi di cui alla lett. f) del comma 1, una motivazione puntuale della reiterazione dei vincoli;
b) elaborati grafici di progetto che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di
modifica;
c) l’esplicitazione della metodologia impiegata per il dimensionamento nel caso di espansione delle
aree residenziali;
d) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali, ove necessarie;
e) norme tecniche di attuazione, ove necessarie;
f) una relazione di coerenza con il limite di flessibilità, ove previsto;
g) una relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione sovraordinata.
15. Per gli strumenti disciplinati dal presente articolo trova applicazione il D.P.G.R. 126/1995 e s.m.i.
sino all’adeguamento di cui all’art. 12, comma 2 della legge. In sede di adeguamento di cui all’art. 12,
comma 2, della legge, trova invece applicazione, salva diversa e specifica prescrizione del PTR,
l’Allegato 1 al presente regolamento recante i Criteri per il dimensionamento degli insediamenti
residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell’art. 61,
comma 4, lettera c) della legge.
Verifica di assoggettabilità a VAS Ai sensi dell’articolo 12, comma 6 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. della legge regionale 16/2008, art. 4, la
variante è esclusa dal campo di applicazione della valutazione Ambientale Strategica (VAS), in
considerazione che per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per
tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto
legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta
dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le
previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Pertanto viene eseguita una verifica sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende
variare, relativamente agli ambiti oggetto di variazione.
Il Comune, per quanto sopra, valuta ed attesta che la stessa non comporta impatti significati
sull’ambiente. A corredo della variante è allegata una relazione per la verifica di assoggettabilità a
VAS attestante la presenza o meno di impatti significativi.
1. Modifiche a seguito dell’approvazione del PAIR L’approvazione con DPReg. n. 28 del 01 febbraio 2017 del Piano stralcio per l’assetto
Idrogeologico dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano e Grado, della Laguna
medesima, del bacino idrografico del torrente Slizza e del bacino idrografico di Levante (PAIR),
entrato in vigore sul supplemento ordinario n.7 allegato al BUR n. 6 del 08 febbraio 2017, prevede
quale termine ultimo assegnato ai comuni per adeguare i propri strumenti urbanistici nove mesi
dalla data di pubblicazione del DPReg. stesso.
Pertanto l’Amministrazione Comunale ha valutato di adeguare il vigente PRGC entro i termini
fissati introducendo quelle modifiche che sostanzialmente consistono nel recepimento delle
prescrizioni, sia in cartografia sia nelle norme di attuazione, derivanti dalle aree di pericolosità
idraulica P1, P2, P3, P4 e F, che delle relative norme che disciplinano l’utilizzo degli ambiti
soggetti alle stesse.
Modifiche alle tavole grafiche:
- le tavole di zonizzazione TAV. P2.1 e P2.2 in scala 1:5.000 e TAV. P.3 – fogli 5, 8, 9, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 20 e 21 in scala 1:2.000 sono aggiornate con l’introduzione dei nuovi limiti delle
aree di pericolosità idraulica così come schematizzato dagli estratti di seguito ripotati (scheda 1)
Modifiche alle NTA:
Viene aggiornato l’art. 44 delle vigenti NTA come di seguito riportato:
(In colore rosso sono evidenziate le integrazioni al testo, mentre in colore blu barrato sono
evidenziate le eliminazioni dal testo originale)
……..omissis……..
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
6
ART. 44 - AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA Le aree soggette a pericolosità e rischio idraulico sono individuate e perimetrate nelle tavole di
zonizzazione sulla base di quanto indicato e prescritto dal Piano per l’Assetto Idrogeologico dei bacini
di interesse Regionale (PAIR), nell’allegata “Carta della zonizzazione geologico - tecnica” come a
“pericolosità idraulica”, e sono caratterizzate da tre diverse probabilità di evento (pericolosità elevata
P3, pericolosità media P2, pericolosità moderata P1) e sono assoggettate alle seguenti norme.
1. DISPOSIZIONI COMUNI PER LE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E PER LE ZONE DI ATTENZIONE
La realizzazione di tutti i nuovi interventi, opere ed attività che risultano ammissibili nelle aree a
pericolosità idraulica media ed elevata, è subordinata alla presentazione dello studio di compatibilità
idraulica di cui al successivo articolo, fatte salve le fattispecie in cui sia espressamente escluso dai
seguenti articoli.
Gli interventi ammessi nelle aree a pericolosità idraulica sono definiti in maniera graduata in relazione
con il grado di pericolosità individuato nelle aree stesse e tenuto conto delle indicazioni degli articoli
seguenti. In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme seguenti, nel
rispetto del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale delle
condizioni assunte in base allo studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di
quanto stabilito in generale nell’articolo “Fascia di tutela idraulica”. e più precisamente:
Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità idraulica nelle aree in
oggetto, tutti gli interventi, opere, attività consentiti in delle aree devono essere ispirati ai seguenti
principi:
a) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, evitando interventi che
impediscono il deflusso delle piene od ostacolino il normale deflusso delle acque;
b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
c) conservare le aree di espansione delle piene, evitando quindi di ridurre i volumi invasabili nelle
aree medesime e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
d) non pregiudicare in alcun modo gli interventi per l’attenuazione o l’eliminazione delle cause
di rischio.
Tutti gli interventi consentiti adotteranno per quanto possibile tecniche a basso impatto ambientale e
saranno rivolti a conservare la residua naturalità degli alvei, a tutelarne la biodiversità ed inoltre a non
pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla
pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti
prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.
Nelle aree classificate pericolose, salvo quanto previsto dal successivo comma, è vietato:
a) eseguire scavi o abbassamenti del piano campagna capaci di compromettere la stabilità delle
fondazioni degli argini;
b) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito
al piede degli argini;
c) posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero
deflusso delle acque;
d) operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire
l’indebolimento degli argini, fermo restando che sugli argini è vietata qualsiasi piantumazione.
Gli interventi consentiti per le aree in oggetto dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze,
anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.
Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d’acqua, di
manutenzione idraulica e di estrazione di materiali litoidi dagli alvei, verificheranno in via preventiva
ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree
delimitate dal presente studio, in applicazione all’articolo 5, comma 1, della Legge n. 37/1994.
1. L’Amministrazione comunale non può rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire
od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il “Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico dei bacini di interesse regionale”.
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione,
autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti,
siano stati rilasciati prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuta
approvazione del PAIR (8/02/2017).
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di
mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti
dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità
delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua;
c) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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d) costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
e) realizzare, in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR), interventi che incrementino la
vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento
rapido. Deroghe potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di
interesse pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la
pericolosità sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perilagunari non protette da
arginature, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei
fenomeni attesi rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse
esclusivamente nei casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di
alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno
essere resi compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate mediante l’adozione di
precauzioni volte ad evitare ogni danneggiamento alle strutture e rischio per l’incolumità delle
persone presenti nelle stesse al momento del verificarsi dell’evento calamitoso previsto.
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo
restando quanto stabilito al precedente punto 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di
pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo
la sua approvazione, devono essere tali da:
a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque
non impedire il normale deflusso delle acque;
b) non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte della
stessa;
c) non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei
principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera
esondazione;
d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di
manutenzione.
6 . Tutti gli interventi consentiti dal presente Articolo non devono pregiudicare la definitiva
sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino
vigente.
2. STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
……..omissis……..
Lo studio di compatibilità idraulica:
a) è firmato da un ingegnere abilitato con comprovata esperienza nel settore dell’idraulica;
b) dimostra la coerenza del progetto con le prescrizioni previste per le aree a pericolosità idraulica.
Nello studio di compatibilità idraulica:
a) è assunta come riferimento la pericolosità idraulica di tutta l’area interessata e di quelle connesse
così come classificate dal PAIR;
……..omissis……..
3. AZIONI ED INTERVENTI AMMISSIBILI
3.1 Areea fluvialei e di pertinenzafluviale del torrente Corno (F)
Corrisponde all’alveo attivo e alle aree golenali, anche comprese tra le arginature.
Prescrizioni
1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo (art. 8, delle
Norme del PAIR) sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza
idraulica e, in particolare, quelle che possono:
a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o vegetazione da
parte delle acque.
2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di approvazione del
Piano ed i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione, se gli stessi non recano ostacolo
al deflusso delle acque e all’evoluzione morfologica del corso d’acqua e rispondono ai criteri di compatibilità
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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idraulica. Il rinnovo per completar il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell’autorizzazione
potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).
3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere,
compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto morfodinamico del
corso d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.
Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della Regione e nel
rispetto dei criteri di cui al precedente punto 1:
a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
b. la realizzazione, l’ampliamento o la manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa
e restituzione dell’acqua;
c. la realizzazione, l’ampliamento o la manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento
stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli
idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
d. l’installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all’utilizzo agricolo
dei suoli nelle aree fluviali.
Nelle aree fluviali e di pertinenza fluviale sono escluse tutte le attività e/o utilizzazioni che
diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:
determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o
vegetazione da parte delle acque.
In tali aree è ammessa esclusivamente l’esecuzione di:
opere di difesa e sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di
manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque volte a eliminare, ridurre o
mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio boschivo e agrario,
interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali, purché non in contrasto con
le esigenze di sicurezza idraulica;
interventi di manutenzione, restauro e risanamento opere pubbliche o di interesse pubblico;
interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie e di trasporto pubblico, purché
siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento (TR200), purché non in contrasto
con le esigenze di sicurezza idraulica;
interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la
vulnerabilità degli edifici;
realizzazione delle opera di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua,
purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento
stradale e ciclopedonale. Le nuove opere vanno anche realizzate a quote compatibili con i livelli
idrometrici della piena di riferimento (TR200).
3.2 Preesistenze nelle aree fluviali
1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l’esistenza
delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio
necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio
edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.
2. E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica,
allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi
di:
a. demolizione senza ricostruzione;
b. manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici,
strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico
insediativo;
c. adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto
della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di
sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica;
d. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione
d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie
totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della
quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico
insediativo;
e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
9
g. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso
in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica,
o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo;
h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane,
imposte dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento è subordinato alla verifica
preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento
dell’impianto, né che l’impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico
del corso d’acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d’acqua;
i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti
dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la
razionale gestione dell’apparato produttivo.
3.23.3 Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale
1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere
un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure
strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell’incolumità fisica delle persone residenti,
la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l’esposizione al danno
potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.
2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori
criteri ed indirizzi:
a. devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed,
eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all’esercizio della protezione civile;
b. non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d’acqua;
c. non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle
velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone.
3. L’ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al precedente punto
1 all’approvazione della Regione che ne autorizza la realizzazione.
3.33.4 Aree soggette ad alta elevata pericolosità idraulica del torrente Corno (P3)
Corrispondono alle aree classificate dal PAIR (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di
interesse Regionale) a pericolosità elevata P3 e grado di rischio elevato R3, che oltre a risultare
esondabili da parte del torrente Corno con un Tr =200, sono state soggette ad esondazione dopo
l’alluvione del 1920 prima dell’entrata in esercizio dello scolmatore di San Mauro. si prevedono per
tali aree i seguenti vincoli:
Prescrizioni
In tali zone può essere esclusivamente consentita la realizzazione di:
a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di
manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate ad eliminare, ridurre
o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio boschivo e agrario,
interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione,
purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
c) interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso;
d) interventi di ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da
strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili
ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
e) interventi di ampliamento di infrastrutture viarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a
quote compatibili con la piena di riferimento (TR200), non comportino l’incremento delle
condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio;
f) interventi di demolizione senza ricostruzione;
g) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni,
opere a verde e simili);
h) interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture
ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative del carico insediativo;
i) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano
campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
j) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la
fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee
indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso
delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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k) realizzazione delle opera di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua,
purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica.
1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 di pericolosità molto elevata (art. 9 delle Norme del PAIR), nonché i seguenti:
a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso;
b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non
comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, né
incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come
risultanti alla data di approvazione del Piano, e purché siano anche compatibili con la pericolosità del
fenomeno;
d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per
la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni
dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in
aree interessate da fenomeni di caduta massi;
f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché
ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative
progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l’incremento delle
condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione
della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali
devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente
localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad
impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell’evento che genera la
situazione di pericolosità.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica
che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se
prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere
integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
Nelle aree classificate a pericolosità idraulica alta elevata, non può comunque essere consentita la
realizzazione di:
……..omissis……..
3.43.5 Aree soggette a media pericolosità idraulica del torrente Corno (P2)
Corrispondono alle aree classificate dal PAIR (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di
interesse Regionale) a pericolosità media P2 e grado di rischio medio R2, che risultano potenzialmente
esondabili da parte del torrente Corno con un Tr =200, con tiranti d’acqua maggiori di 55 cm fino ad
un massimo di 85 cm e velocità di deflusso comprese tra 0.48 m/s e 0.88 m/s.
Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli:
Prescrizioni
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi
di cui alle aree P4 e P3.
2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di
approvazione del PAIR (8/02/2017) è subordinata alla compatibilità con le situazioni di
pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8 delle
relative Norme (vedasi paragrafo 1 del presente articolo). Gli interventi dovranno essere realizzati
secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura
o tipologia di pericolo individuata, ed in ogni caso è prescritto quanto segue:
a) In tali aree non è prevedibile alcuna nuova area di edificazione di espansione o per edifici
pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento,
prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.
In tali aree si possono prevedere oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica
alta:
a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali e servizi che non prevedano la realizzazione
di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei
possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento (TR200);
b) nuove zone destinate a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili
con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
4. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero
mancati di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili
con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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b) Gli gli ampliamenti degli edifici esistenti non potranno superare il 15% del volume dello stato
di fatto e comunque al massimo per 200 mc.
c) Nel nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni, i nuovi impianti del piano terra dovranno
essere posti ad un’altezza di almeno + 100 cm rispetto alla quota media del p.c.
d) E’ è vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati. 3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:
a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione
di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili
livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le
condizioni di pericolosità che devono essere segnalate; c. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente
localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili,
purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle
stesse.
Inoltre non è consentita la realizzazione di:
……..omissis……..
3.5 3.6 Aree soggette abassa moderata pericolosità idraulica del torrente Corno (P1)
Corrispondono alle aree classificate dal PAIR (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di
interesse Regionale) a pericolosità moderata P1 e grado di rischio moderato R1, che risultano
attualmente esondabili da parte del torrente Corno con un Tr =200, con tiranti compresi tra 0 e 55 cm
e velocità di deflusso inferiori a 0.48 m/s.
Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli:
Prescrizioni
Le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente trovano attuazione nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del PAIR
conformandosi allo stesso, ed in particolare all’art. 8 delle Norme del PAIR (vedasi anche paragrafo 1
del presente articolo) oltre a quanto di seguito riportato:
1. Nelle aree classificate con indice di pericolosità P1 In tali aree la quota di calpestio del piano terra
dei nuovi edifici dovrà essere posta almeno a + 0.65 m rispetto alla quota media del p.c.; è vietata
la realizzazione di vani interrati o seminterrati.
3.6 Aree intercluse
Corrispondono alle aree che risultano intercluse tra aree soggette a esondazione con un Tr = 200
Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli:
Prescrizioni
In tali aree la quota di calpestio del piano terra dei nuovi edifici dovrà essere posta almeno a + 0.20 m
rispetto alla quota media del p.c.
E’ vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati.
3.7 Aree soggette ad allagamento
Corrispondono alle aree soggette ad accumulo di acque di ruscellamento, che a causa dell’inesistenza
o inadeguatezza della rete drenante (mancanza manutenzione dei fossi, riempimenti di vecchi fossi,
mancanza di tombotti di attraversamento delle strade, …), la lama d’acqua risulta generalmente
modesta, compresa tra 10 e 20 cm.
Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli:
Prescrizioni
Fintanto che non saranno eseguiti interventi e opere in grado di evitare il ripetersi di tali fenomeni, per
la costruzione di nuovi edifici si dovranno indicare opportune soluzioni volte ad eliminare o limitare
gli effetti negativi, sarà necessario che la quota di calpestio del piano terra sia posta ad almeno + 0.30
cm dalla quota della sede stradale prospiciente, qualora gli interventi edificatori prevedessero vani
seminterrati e/o scantinati, dovrà essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica
degli stessi mediante un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di
eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità
che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in
condizioni idrauliche critiche.
3.8 3.7 Area di ex discarica di inerti
Corrisponde al sito ubicato a sud di Mereto di Tomba, in prossimità del Torrente Corno, caratterizzato
da pregressa attività di discarica di inerti.
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli:
Prescrizioni
In tale sito non è ammessa alcuna edificazione.
Tutte le attività future che si dovessero svolgere sull’area indicata dovranno ad ogni modo conformarsi
a quanto previsto dall’art. 30, titolo 4, paragrafo 5, punto 5.5) - Aree per la piantumazione (AP), delle
presenti norme tecniche.
3.9 3.8 Aree con terreni riportati
Sono aree che corrispondono a zone in cui sono presenti terreni riportati.
Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli:
Prescrizioni
Interventi e opere dovranno tener conto della natura geotecnica di terreni, andranno quindi eseguite
opportune indagini geognostiche per verificare puntualmente la reale natura e le caratteristiche
meccaniche dei terreni.
……..omissis……..
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
13
SCHEDA n. 1
PRGC vigente
Pantianicco
Mereto di Tomba
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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PRGC di Variante
Pantianicco
Mereto di Tomba
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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2. Modifiche a seguito di avvenuta chiusura di discarica L’attestazione di avvenuta chiusura e ripristino - D.Lgs. 152/2006 – D.Lgs. 36/2003 – Discarica
di 2^ categoria tipo A) del Comune di Mereto di Tomba (UD) richiede l’aggiornamento della
normativa di piano in recepimento dell’attestazione stessa, e pertanto si introducono le seguenti
modifiche relative alla discarica di inerti situata lungo il corso del torrente Corno tra gli abitati di
Mereto di Tomba e Pantianicco:
Modifiche alle tavole grafiche:
- le tavole di zonizzazione TAV. P2.1 e P2.2 in scala 1:5.000 e TAV. P.3 – foglio 12 in scala
1:2.000 sono aggiornate con l’introduzione del simbolo asterisco (*) ad individuazione della zona
AP relativa all’ex-discarica in oggetto (scheda 2).
Modifiche alle NTA:
Viene aggiornato l’art. 30 delle vigenti NTA come di seguito riportato:
(In colore rosso sono evidenziate le integrazioni al testo originale)
ART. 30 - ZONA OMOGENEA S (Aree per servizi ed attrezzature collettive)
……..omissis……..
5) VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO
……..omissis……..
5.5) Aree per la piantumazione
Su quest’area è prevista, ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 1992, n. 113, della L.R. 28
aprile 1994, n. 5 e del D.P.G.R. 20 ottobre 1994 n. 0366/Pres., la messa a dimora di essenze arboree
in relazione al numero di nuove nascite regolarmente registrate presso gli Uffici Anagrafici Comunali.
Il materiale arboreo da piantumare dovrà essere scelto tra quelle indicate nell’allegato A.
È vietata qualsiasi nuova edificazione.
Aree per la piantumazione - area ex discarica individuata in cartografia con simbolo asterisco (*)
Su quest’area è prevista unicamente, ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 1992, n. 113, della
L.R. 28 aprile 1994, n. 5 e del D.P.G.R. 20 ottobre 1994 n. 0366/Pres., la messa a dimora di essenze
arboree in relazione al numero di nuove nascite regolarmente registrate presso gli Uffici Anagrafici
Comunali.
Il materiale arboreo da piantumare dovrà essere scelto tra quelle indicate nell’allegato A.
Tutte le attività future che si dovessero svolgere sull’area indicata dovranno ad ogni modo, anche
qualora non espressamente indicate, attenersi a tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa
sui rifiuti, al fine di garantire l’integrità dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la
protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs
152/2006 – D.Lgs 36/2003 – Discarica di 2^ categoria tipo A).
È vietata qualsiasi nuova edificazione.
……..omissis……..
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
16
SCHEDA n. 2
PRGC vigente
PRGC di variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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3. Modifica a seguito di trasposizione di zona C Il Piano vigente identifica come “zona C - aree residenziali di espansione” tre ambiti posti al limite
orientale dell’abitato di Pantianicco identificati con i numeri, rispettivamente da nord a sud, n.12, n.13,
n.14, e identificate dall’elaborato SC1 e dalla schedatura SC2, sezione SCC con superficie
complessiva del comparto pari a 21.151 mq.
Il comparto di zona C è suddiviso in tre ambiti ad attuazione distinta e subordinata, come meglio
specificato nelle relative schede, e risulta essere:
- Comparto n. 12 di superficie pari a 5.893 mq;
- Comparto n. 13 di superficie pari a 6.292 mq;
- Comparto n. 14 di superficie pari a 8.966 mq.
I comparti 13 e 14, infine, risultano dover essere interconnessi tra loro, nelle modalità e priorità
indicate nella relativa schedatura, da una “Viabilità di previsione relativa alle zone di espansione” ad
uso pubblico che si innesta sulla viabilità esistente.
Le previsioni di Piano come sopra riportate, a seguito di specifica istanza da parte dei soggetti
proprietari dei lotti compresi nel comparto di zona C, come riportati nella seguente Tabella A, ha
condotto l’Amministrazione comunale a considerare la soppressione di tali previsioni, mantenendole
tuttavia quali obiettivi previsionali nella struttura del Piano.
La richiesta di modifica da zona edificabile a zona agricola/di verde privato è certamente espressione
di una volontà dettata dalle scarse o pressoché inattuabili prospettive edificatorie in quell’area, la quale
trovava principale fondamento, nelle finalità del PRG, di reperire terreni edificabili non soggetti o
gravati marginalmente dalle prescrizioni derivanti dagli indici di pericolosità idraulica, a cui
Pantianicco è ampiamente soggetto, piuttosto che ad una corrente e concreta necessità dei proprietari.
Per quanto sopra la Giunta Comunale ha deliberato con atto di indirizzo n.52 del 16.06.2017 che il
comparto di zona C relativo all’abitato di Pantianicco, per la superficie pari a 21.151 mq venga
soppresso a favore di un azzonamento in zona “Vp – Verde privato, orti e giardini di relazione con i
centri abitati” (scheda 3, 4 e 5). Viene a decadere anche la previsione di viabilità privata.
Considerando infine, che la domanda di zone di espansione nel comune di Mereto possa trovare più
probabile attuazione presso altra localizzazione all’interno del comune, la Giunta stessa, in forza di
segnali ottimisti dal mercato edilizio e non da ultimo da concrete e specifiche richieste in tal senso da
parte di soggetti investitori, ha ritenuto di trasferire, a compensazione delle previsioni di zona C di
Pantianicco, gli ambiti di espansione presso l’abitato di San Marco.
La zona C soppressa a Pantianicco è compensata quindi nella frazione di San Marco suddivisa in due
ambiti distinti che si collocano, uno a nord dell’abitato, in direzione Plasencis ed uno più a sud, nei
pressi del parco di Palazzo Cavarzerani. (Tabella B)
La scelta localizzativa/progettuale è dettata, per l’ambito nord, dall’esigenza di realizzare un
collegamento ciclopedonale di uso pubblico a completamento di quello esistente che unisce gli abitati
di San Marco e Plasencis, bypassando il restringimento stradale in ingesso all’abitato di San Marco,
che presenta delle criticità soprattutto per il transito dei pedoni e dei cicli.
Il tracciato della nuova pista ciclabile permetterebbe inoltre la creazione di uno spazio verde, attrezzato
e di uso pubblico, che fungerebbe da cuscinetto tra le zone di centro storico e le nuove edificazioni di
previsione oltre a quelle già esistenti di più recente realizzazione.
Con lo scopo di consentire la connessione tra il percorso ciclabile della zona C e la viabilità agricola
esistente posta a ovest viene creata una fascia di verde privato Vp della larghezza di m 10 riducendo
la zona E6 adiacente.
- La compensazione di zona C a San Marco ambito nord è pari a 10.000 mq. (scheda 6)
L’ambito più a sud, trova fondamento nell’obiettivo di riqualificazione urbana e di completamento del
tessuto urbano stesso, in un area centrale e inedificata, anche attraverso la previsione di realizzazione
di un asse viabilistico nord-sud alternativo a via D. Bertoli (SP10) ed alla realizzazione di aree per
parcheggi e per il verde pubblico, elementi questi che andrebbero a colmare l’attuale carenza di servizi
per il centro storico.
Oltre a quanto sopra, viene mantenuta, in prossimità della strada provinciale, la previsione di verde
privato per l’attuazione di ipotesi future orientate alla realizzazione di un parcheggio pubblico ed
un’area, più centrale e limitrofa al parco di Palazzo Cavarzerani, sempre a verde privato, ipotizzabile
in futuro quale destinazione a verde attrezzato per la creazione di un parco pubblico urbano.
- La compensazione di zona C a San Marco ambito sud è pari a 11.151 mq. (scheda 7)
Inoltre la previsione si integra con la previsione di PRG di una connessione ciclopedonale tra il nuovo
ambito edificatorio e via D. Bertoli al fine di saldare e integrare maggiormente le nuove edificazioni,
i parcheggi ed il verde alle preesistenze.
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
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Per quanto sopra la richiesta di soppressione di zona C e sua compensazione è accolta.
Tabella A
N RICHIEDENTE LOCALITA’ Fg. mapp. ACCOLTA VARIANTE
NORMATIVA
1 Frisano Vittoria Pantianicco 20 117 sì C Vp, agricola
2 Sacilotto Milena Pantianicco 20 122, 118 sì C Vp, agricola
3 Tonello Onelio Pantianicco 20 130 sì C Vp, agricola
4 Cisilino Roberto Pantianicco 20 112, 289 sì C Vp, agricola
5 Cisilino Linda, Nelvis,
Orietta e Sonia Pantianicco 20 578 sì C Vp, agricola
6 Cisilino Maria, Giacomini
Loredana e Giacomini Teresa Pantianicco 20 785 sì C Vp, agricola
7 Cisilino Angelina Pantianicco 20 375, 376 sì C Vp, agricola
Tabella B
Ambiti di zona C soppressi Ambiti di zona C compensati
Pantianicco San Marco
mq mq
Ambito 12 5.893 Ambito nord 10.000
Ambito 13 6.292 Ambito sud 11.151
Ambito 14 8.966
Totale 21.151 Totale 21.151
Modifiche alle tavole grafiche:
- le tavole di zonizzazione TAV. P2.1 e P2.2 in scala 1:5.000 e TAV. P.3 – foglio 3, 6, 16 e 18 in
scala 1:2.000 sono aggiornate con l’introduzione di zona AP in sostituzione di zona C presso
l’abitato di Pantianicco (schede 3, 4 e 5), mentre le zone Vp, come indicato nelle seguenti schede,
presso l’abitato di San Marco sono trasformate in zona C (schede 6 e 7).
- La viabilità di previsione relativa alle zone di espansione, mancando i presupposti per la
realizzazione, è soppressa ma mantenuta nel Piano Struttura.
- Gli elaborati SC1 e SC2 sono aggiornati con l’introduzione delle relative schedature C-1 e C-2
delle nuove zone C riportanti criteri attuativi le disposizioni progettuali vincolanti e l’eliminazione
delle schede C12-13-14 e C-12, C-13 e C-14.
Modifiche alle NTA:
Viene modificato l’art. 20 delle vigenti NTA come di seguito riportato:
……..omissis……..
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
IT: max 10.000 mc/Ha (ambito San Marco nord – scheda C-1);
max 11.000 mc/Ha (ambito San Marco sud – scheda C-2);
……..omissis……..
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
19
SCHEDA n. 3
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
20
SCHEDA n. 4
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
SCHEDA n. 5
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
21
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
22
SCHEDA n. 6
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
23
Estratto scheda vincoli procedurali SC-C-1
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
24
SCHEDA n. 7
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
25
Estratto scheda vincoli procedurali SC-C-2
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
26
4. Richieste di variazione delle destinazioni urbanistiche Le richieste pervenute sono complessivamente 11. L’ufficio ha provveduto ad eseguire una prima
lettura delle stesse, rilevando, quelle ricadenti nell’ambito di variante alla parte operativa del vigente
PRG orientate alla riduzione della superficie per l’edificazione e quelle orientate alla richiesta di
aumento o rimodulazione della superficie per l’edificazione.
Dall’esame, basato sulla tipologia di richiesta urbanistica contenuto nelle singole istanze, le stesse
sono state così suddivise:
- istanze ricadenti nell’ambito di variante alla parte operativa del PRGC orientate alla riduzione di aree
edificabili n. 9;
- istanze ricadenti nell’ambito di variante alla parte operativa del PRGC orientate alla modifica azzonativa
di ambiti agricoli o a verde n. 1;
- istanze ricadenti nell’ambito di variante alla parte operativa del PRGC orientate alla riduzione di aree
edificabili e modifica di aree per servizi ed attrezzature pubbliche n. 1;
Per complessive 11 richieste ufficialmente pervenute.
Di seguito si riportano tutte le istanze pervenute con una breve descrizione delle richieste, brevi
commenti e note, e la identificazione della tipologia di variante, e una tabella riassuntiva delle tipologie
di individuate.
Le richieste pervenute sono state individuate con un numero progressivo e individuate con estratti
cartografici allegati delle tavole di PRGC scala 1/5000.
ELENCO RICHIESTE PERVENUTE
1. (Scheda 8)
Richiedente – BARBERIO MARIO
Data richiesta – 08.05.2017
Località – Tomba di Mereto
Identificativo catastale – foglio n. 16 particella 33
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona S (Id)” “zona
agricola”
Note – l’area oggetto di richiesta di variante risulta essere individuata come zona per servizi e nella
fattispecie per Impianto di depurazione, che presuppone un limite di rispetto di inedificabilità. Tale
destinazione è stata introdotta con decreto di cui alla Delibera della Giunta Regionale 1099 del 17
giugno 2016 – Allegato 1. Tuttavia tale destinazione non è supportata dal rilevamento in loco di alcuna
infrastruttura esistente o prevedibile e pertanto tale destinazione, fatte le opportune verifiche, può
essere soppressa in favore di azzonamento in ambito di interesse agricolo E6. La soppressione del
vincolo puntuale comporta anche il decadimento del relativo limite di rispetto (vedasi allegati A13).
Per quanto sopra l’istanza è accolta.
2. (Scheda 9)
Richiedente – BUTTAZZONI ADELIO e BUTTAZZONI FEDERICO
Data richiesta – 09.09.2016
Località – Pantianicco
Identificativo catastale – foglio n. 20 particella 202, 344, 490
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona B2” “zona E6”
Note – l’area oggetto di richiesta di variante è adiacente all’ambito di interesse agricolo E6 e il
cambio di destinazione riflette gli orientamenti dell’Amministrazione atti a ridurre, quanto possibile,
gli ambiti edificatori, e pertanto l’istanza è accolta.
3. (Scheda 10)
Richiedente – BUNELLO SILVANO, BUNELLO GRAZIELLA, MATTIUSSI TARCISIO
Data richiesta – 09.09.2016
Località – Pantianicco
Identificativo catastale – foglio n. 22 particelle 427, 586, 426
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona B2/U” “zona E6”
Note – l’area oggetto di richiesta di variante è adiacente all’ambito di interesse agricolo E6 e il cambio
di destinazione riflette gli orientamenti dell’Amministrazione atti a ridurre, quanto possibile, gli
ambiti edificatori, e pertanto l’istanza è accolta.
4. (Scheda 11)
Richiedente – CISILINO ARNALDO
Data richiesta – 16.06.2016
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
27
Località – Pantianicco
Identificativo catastale – foglio n. 20 particella 583, 584
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona B2” “zona
agricola”
Note – Il proponente nota che, in virtù delle valenze paesaggistiche e di vista prospettiva della zona
a nord dell’edificato, i terreni in oggetto possono essere ricompresi in ambiti che valorizzino tali
caratteristiche, con il coinvolgimento delle parti. Per quanto sopra e per quanto addotto, l’ambito
viene ricompreso in zona Vp - Verde privato, orti e giardini di relazione con i centri abitati, anche
in considerazione che il cambio di destinazione riflette gli orientamenti dell’Amministrazione atti a
ridurre, quanto possibile, gli ambiti edificatori, pertanto l’istanza è accolta.
5. (Scheda 12)
Richiedente – CISILINO MARCELLO
Data richiesta – 09.09.2016
Località – Pantianicco
Identificativo catastale – foglio n. 19 particella 962, 57
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona B1O” “zona Vp”
Note – l’area oggetto di richiesta di variante è ricompresa tra le zone B1O – storiche di tipo misto
trasformate da riqualificare, adiacente ad un ampio ambito Vp - di verde privato, orti e giardini di
relazione con i centri abitati, e il cambio di destinazione richiesto riflette gli orientamenti
dell’Amministrazione atti a ridurre, quanto possibile, gli ambiti edificatori, tuttavia una porzione
dell’area oggetto di richiesta di modifica, corrispondente al mappale 962, per l’integrazione nel
tessuto urbano storico, dovrà rimanere tra gli ambiti storici trasformati da riqualificare, e pertanto
l’istanza è parzialmente accolta.
6. (Scheda 13)
Richiedente – DI BIN MARCO E MARANZANA SOPHIA, BASSI PIERPAOLO E VIDONI
EVELYN, DE PIERO ANDREA E PAOLA PITTONET, BERTOLI ANDREA E MICELLI ELISA
Data richiesta – 17.06.2017
Località – Tomba di Mereto
Identificativo catastale – foglio n. 9 particella 1009, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona E5-E6” “Vp” e
modifica tracciato ciclabile.
Note – l’area oggetto di richiesta ricade prevalentemente in ambito agricolo E6 e per piccola parte in
ambito E5 ricadente all’interno del perimetro di cui alla Variante 10 di riordino fondiario, quest’ultimo
non ancora ultimato. La modifica azzonativa inoltrata si basa sull’intenzione di considerare l’area in
oggetto come più attinente ad un impiego rivolto alla residenza piuttosto che ad un utilizzo
prettamente agricolo. Vista la natura dell’area e la collocazione si ritiene che, per quanto riguarda
la porzione ricadente in zona E6, in armonia con gli obiettivi di piano, e pertanto le modifiche
possono trovare attuazione, mentre per la porzione ricadente entro i limiti della Var.10 non sono
oggetto della presente variante 16 e per tanto non possono essere presi in considerazione.
Oltre quanto sopra l’istanza richiede l’adeguamento del percorso ciclabile di previsione ai mutati
confini di proprietà.
Per quanto sopra l’istanza è da considerarsi parzialmente accolta.
7. (Scheda 14)
Richiedente – DEL GIUDICE MAURIZIO e BARBERIO TULLIA
Data richiesta – 16.06.2017
Località – Tomba di Mereto
Identificativo catastale – foglio n. 6 particella 227, 422
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona B2” “zona E6”
Note – l’area oggetto di richiesta di variante è adiacente all’ambito di interesse agricolo E6 e il cambio
di destinazione riflette gli orientamenti dell’Amministrazione atti a ridurre, quanto possibile, gli
ambiti edificatori, e pertanto l’istanza è accolta.
8. (Scheda 15)
Richiedente – TOPPANO EGIDIA
Data richiesta – 29.11.2016
Località – Pantianicco
Identificativo catastale – foglio n. 22 particella 600
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona B2/U” “zona E6”
Note – l’area oggetto di richiesta di variante è adiacente all’ambito di interesse agricolo E6 e il cambio
di destinazione riflette gli orientamenti dell’Amministrazione atti a ridurre, quanto possibile, gli
ambiti edificatori, e pertanto l’istanza è accolta.
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
28
9. (Scheda 16)
Richiedente – TOPPANO FLAVIA
Data richiesta – 31.05.2017
Località – Pantianicco
Identificativo catastale – foglio n. 22 particella 274
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona B2/U” “zona E6”
Note – l’area oggetto di richiesta di variante è adiacente all’ambito di interesse agricolo E6 e il cambio
di destinazione riflette gli orientamenti dell’Amministrazione atti a ridurre, quanto possibile, gli
ambiti edificatori, e pertanto l’istanza è accolta.
10. (Scheda 17)
Richiedente – TOPPANO VITTORIANO
Data richiesta – 11.01.2017
Località – Pantianicco
Identificativo catastale – foglio n. 19 particella 404
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona B0” “zona Vp”
Note – l’area oggetto di richiesta di variante è ricompresa tra le zone B0 – di completamento dei nuclei
storici e risulta essere integrata nel tessuto urbano di Pantianicco, e seppur considerando che i caratteri
tipologici e storici siano a volte, in queste aree, gravemente compromessi, l’obiettivo che
l’Amministrazione si pone per queste zone è quello dell’integrazione e completamento del disegno
urbanistico delle aree centrali di valore storico e ambientale con forme insediative e tipologie edilizie
in continuità con l’assetto compositivo consolidato, e pertanto l’istanza, così come formulata, è non
accolta.
11. (Scheda 18)
Richiedente – TOPPANO VITTORIO
Data richiesta – 12.06.2017
Località – Tomba di Mereto
Identificativo catastale – foglio n. 11 particella 253
Descrizione – richiesta di variazione della destinazione urbanistica da “zona B2” “zona
agricola”
Note – l’area oggetto di richiesta di variante è adiacente all’ambito di interesse agricolo E6 e il cambio
di destinazione riflette gli orientamenti dell’Amministrazione atti a ridurre, quanto possibile, gli
ambiti edificatori, e pertanto l’istanza è accolta.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RICHIESTE
a - l’istanza contiene richiesta di variazione della destinazione urbanistica prevista dal PRG;
n - l’istanza contiene richiesta di variazione della parte normativa;
N RICHIEDENTE LOCALITA’ ACCOLTA SK TIPO
VAR.
VARIANTE
NORMATIVA
1 Barberio Mario Tomba di Mereto si 8 a S E6
2 Buttazzoni Adelio e
Federico Pantianicco si 9 a B2 E6
3
Bunello Silvano,
Bunello Graziella,
Mattiussi Tarcisio
Pantianicco si 10 a B2/U E6
4 Cisilino Arnaldo Pantianicco si 11 a B2 Vp
5 Cisilino Marcello Pantianicco parziale 12 a B1O Vp
6
Di Bin Marco e
Maranzana Sophia,
Bassi Pierpaolo e Vidoni
Evelyn, De Piero Andrea
e Paola Pittonet, Bertoli
Andrea e Micelli Elisa
Mereto di Tomba parziale 13 E6 Vp
7 Del Giudice Maurizio
Barberio Tullia Tomba di Mereto si 14 a
B2 E6
8 Toppano Egidia Pantianicco si 15 a B2/U E6
9 Toppano Flavia Pantianicco si 16 a B2/U E6
10 Toppano Vittoriano Pantianicco no 17 a B0 Vp
11 Toppano Vittorio Tomba di Mereto si 18 a B2 E6
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
29
s - l’istanza contiene richiesta di variazione della previsione di struttura del piano;
o - l’istanza contiene richiesta di variazione degli obiettivi e strategie del piano;
A corredo, quale illustrazione sintetica dei punti interessati dalla variante, di seguito sono allegate
alla presente relazione delle schede grafiche per una immediata lettura delle variazioni alla parte
operativa eseguite.
L’entità della modifica apportata al PRGC a seguito delle istanze di cui sopra vede la ridefinizione di
zone edificabili, di diversa natura, a favore rispettivamente di ambito di interesse agricolo E6 per
complessivi 8.584,6 mq e a favore di verde privato, orti e giardini di relazione con i centri abitati Vp
per 2.248,6 mq per una riduzione complessiva di aree edificabili pari a 10.943,8 mq.
Le schede sono indicate con i numeri di riferimento della originaria richiesta di variante, e mettono
a confronto, per ogni area variata, la previsione del vigente PRGC, l’individuazione degli ambiti
oggetto di variazione nel vigente PRGC, e la variante proposta.
Modifiche alle tavole grafiche:
- le tavole di zonizzazione TAV. P2.1, P2.2 in scala 1:5.000 e TAV. P.3 – fogli 8 in scala 1:2.000
sono aggiornate con l’introduzione dei nuovi perimetri.
- la TAV. A13 delle aree vincolate ed è aggiornata con l’eliminazione del limite di distanza a
seguito della modifica introdotta relativa alla scheda n.8.
- Gli elaborati SC1 e SC2 sono aggiornati con l’eliminazione della scheda tipo 6 – n.023.
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
30
SCHEDA n. 8
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
31
SCHEDA n. 9
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
32
SCHEDA n. 10
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
33
SCHEDA n. 11
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
34
SCHEDA n. 12
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
35
SCHEDA n. 13
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
36
SCHEDA n. 14
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
37
SCHEDA n. 15
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
38
SCHEDA n. 16
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
39
SCHEDA n. 17
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
40
SCHEDA n. 18
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
41
5. Riperimetrazione zona D2 Le modifica, avanzata dalla proprietà, lettera del 12.06.2017 protocollo n.3858 del 14.06.2017
consiste nell’adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario della zona
classificata D2 del comune di Mereto di Tomba, in località “Castelliere”, posta nella porzione Nord
della strada Provinciale SP60, all’altezza del campo sportivo comunale. In particolare si prevede la
modifica della porzione Ovest dell’attuale zona omogenea D2 che viene convertita in zona agricola
E6 per una superficie complessiva di 9.500mq. Tale superficie di zona D2 viene compensata attraverso
la modifica dell’attuale profilo Nord-Est dell’area D2 che viene ampliata in direzione Nord per una
superficie di 9.500mq a discapito dell’attuale zona E6.
L’intervento prevede la riperimetrazione dell’area D2 con una compensazione tra le aree D2 ed E6
coinvolte, in modo quindi da non avere alterazioni sull’assetto strutturale del piano, al quale tuttavia
si apporta coordinamento grafico.
La variazione di perimetro della zona D2 è conseguenza di approfondimenti volti a determinare nuove
e peculiari soluzioni progettuali, senza incremento dei carichi insediativi.
La modifica è funzionale per l’ottimizzazione e la razionalizzazione dell’edificazione prevista che si
propone quale modello di riferimento per soluzioni e innovazioni tecnologiche a ridotto impatto
ambientale.
La variazione compensativa rientra tra i parametri di cui al capo 6 - Quadro di progetto, titolo 2 –
Elementi invarianti e gradi di flessibilità, punto 2 – Sistema produttivo, comma 3.1 – zona D2, dal
quale l’intervento compensativo ammissibile è realizzato presso area di insediamento industriale
prevedibile o zona D2 esistente e non modifica gli obiettivi di piano.
La variazione compensativa introdotta dalla presente Variante 16 ha effetto sugli strumenti attuativi
subordinati che andranno adeguati alle nuove previsioni entro dodici (12) mesi dall’entrata in vigore
della presente variante.
La richiesta di modifica inoltre introduce, sempre su terreni di proprietà, una viabilità privata di uso
pubblico non soggetta ad esproprio, da realizzare in alternativa all’attuale viabilità agricola utilizzabile
anche quale connessione ciclabile verso l’ambito del Castelliere.
La previsione è compatibile con la normativa vigente, che in zona di interesse agricolo E6 ammette
interventi per la manutenzione, sistemazione, miglioramento e realizzazione di nuova viabilità
agricola. Il nuovo tracciato, realizzabile ad opera di intervento privato risulta così compatibile con gli
obiettivi di piano e ed anzi, ne dà concreta attuazione per quanto riguarda i tratti ciclo-viabilistici.
Per quanto sopra la richiesta di riperimetrazione della zona D2 e l’introduzione di viabilità privata non
soggetta ad esproprio è accolta.
Modifiche alle tavole grafiche:
- le tavole di zonizzazione TAV. P2.1 in scala 1:5.000 e TAV. P.3 – fogli 8 in scala 1:2.000 sono
aggiornate con l’introduzione dei nuovi perimetri di zona D2, del tracciato di viabilità privata e
della previsione pista ciclabile (scheda 19).
- nella legenda delle Tav. P2.1, Tav. P2.2 in scala 1:5.000 e TAV. P.3 in scala 1:2.000 è aggiunto
il tematismo “Viabilità privata di uso pubblico non soggetta ad esproprio”.
- la tavola di TAV. P1 - Piano Struttura è aggiornata per mezzo di coordinamento grafico tra
elaborati del tematismo di zona D2 – insediamenti industriali previsti e prevedibili (scheda 20).
Modifiche alle NTA:
Viene aggiornato l’art. 30 delle vigenti NTA come di seguito riportato:
(In colore rosso sono evidenziate le integrazioni al testo originale)
ART. 34 – INFRASTRUTTURE
1. VIABILITA’ Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:
A) Viabilità meccanica:
……..omissis……..
Viene inserita come ultimo comma le seguente dicitura:
- Per le strade private (di progetto) di uso pubblico si rimanda alla normativa di settore.
……..omissis……..
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
42
SCHEDA n. 19
PRGC vigente
Ambito in variante
PRGC di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
43
SCHEDA n. 20
P. Struttura vigente
P. Struttura di Variante
comune di Mereto di Tomba variante 16 al PRGC
44
6. Coordinamento tecnico tra elaborati nelle tavole delle zone A Viene apportata correzione all’errore grafico della base cartografica ad opera di coordinamento
tecnico tra gli elaborati di analisi/progetto delle zona A e gli elaborati di PRGC. Gli elaborati di
dettaglio delle zone A, nelle disposizioni degli interventi ammissibili, risultano conseguentemente
coordinati ed aggiornati.
Le modifiche apportate sono indicate nelle allegate Tavole A25, A26, P04, P05, P06, P07, P08, P09 -
correzione errore grafico mediante coordinamento tecnico tra elaborati - A. Storico-Tipologica e
Progetto zone A.
Modifiche alle tavole grafiche:
- le tavole di zonizzazione TAV A25, A26 in scala 1:2.000 e TAV. P04, P05, P06, P07, P08, P09
in scala 1:1.000 sono aggiornate nella base cartografica e dove necessario nell’intervento
ammissibile.
7. ELENCO ELABORATI DI VARIANTE
La variante parziale alla parte operativa del PRGC ai sensi dell’articolo 63 della legge Regionale n.
05/2007 si compone dei seguenti documenti:
Elaborati dattiloscritti
Elab. - NTA - Norme di attuazione
Elab. - Relazione Tecnica Illustrativa
Elab. - Verifica di assoggettabilità a VAS
Tavole grafiche di analisi
Sintesi dell’analisi delle aree vincolate e tutelate
Tav. A13 - Ambiti a nord (1:2.000)
Analisi storico-tipologica
Tav. A25 – Centri storici: Plasencis, Savalons, San Marco, Tomba (1:2.000)
Tav. A26 – Centri storici: Capoluogo, Pantianicco (1:2.000)
Tavole grafiche di progetto
Tav. P1 - Piano Struttura (1:10.000)
Zonizzazione
Tav. P2.1 - Porzione nord (1:5.000)
Tav. P2.2 - Porzione sud (1:5.000)
Tav. P3 - Zonizzazione: legenda (1:2.000)
(fogli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 )
Progetto Zone A
Tav. P4 – Centro storico di Plasencis (1:1.000)
Tav. P5 – Centro storico di Savalons (1:1.000)
Tav. P6 – Centro storico di San Marco (1:1.000)
Tav. P7 – Centro storico di Tomba (1:1.000)
Tav. P8 – Centro storico di Mereto di Tomba (1:1.000)
Tav. P9 – Centro storico di Pantianicco (1:1.000)
Schedatura
SC1 – Inquadramento vincoli puntuali e procedurali (1:10.000)
SC2 – Schedatura vincoli puntuali e procedurali
(Sk-6-23, Sk-C-12-13-14, Sk-C-1, Sk-C-2)
VINCOLO SOPPRESSO
*
ELABORATO
A13
PARTE NORD
ESTRATTO DELLA SINTESI DELL'ANALISI
DELLE AREE VINCOLATE E TUTELATE
STATO DI FATTO
*
ELABORATO
A13
PARTE NORD
ESTRATTO DELLA SINTESI DELL'ANALISI
DELLE AREE VINCOLATE E TUTELATE
VINCOLO SOPPRESSO
INQUADRAMENTO MODIFICA IN VARIANTE
*
ELABORATO
A13
PARTE NORD
ESTRATTO DELLA SINTESI DELL'ANALISI
DELLE AREE VINCOLATE E TUTELATE
STATO DI VARIANTE
COMUNE DI MERETO DI TOMBA ZONA: C 12/13/14
P
13
12
14
P
P
P
n
VINCOLO PROCEDURALE SOPPRESSO
COMUNE DI MERETO DI TOMBA ZONA: C 12
n
P
12
P
VINCOLO PROCEDURALE SOPPRESSO
COMUNE DI MERETO DI TOMBA ZONA: C 13
n
P
13
P
VINCOLO PROCEDURALE SOPPRESSO
COMUNE DI MERETO DI TOMBA ZONA: C 14
n
P
P
14
VINCOLO PROCEDURALE SOPPRESSO
COMUNE DI MERETO DI TOMBA ZONA: C 1
n
a
P
a
PP
P
P
2
1
COMUNE DI MERETO DI TOMBA ZONA: C 2
P
P