3
Al Signor Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo SEDE Oggetto: Proposta di legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria). Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. I Consiglieri Domenico Pettinari (Primo firmatario) ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

Relazione Progetto Di Legge Modifiche Alla l.r. 41 Del 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relazione Progetto Di Legge Modifiche Alla l.r. 41 Del 2012

Citation preview

  • Al Signor Presidente

    del Consiglio regionale dell'Abruzzo

    SEDE

    Oggetto: Proposta di legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10

    agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

    Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.

    Cordiali saluti.

    I Consiglieri

    Domenico Pettinari (Primo firmatario) ________________________________________________

    ________________________________________________

    ________________________________________________

    ________________________________________________

    ________________________________________________

  • Progetto di legge

    "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in

    materia funeraria e di polizia mortuaria)".

    RELAZIONE

    Con il presente progetto di legge si intende modificare il punto 1), della lettera b), del comma 3,

    dell'articolo 35, della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di

    polizia mortuaria), prevedendo che tutti i soggetti che intendono svolgere l'attivit funebre devono

    possedere tra i vari requisiti la disponibilit continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre in

    propriet o contratto di leasing. Tale modifica si rende necessaria in quanto in Italia non esiste una

    licenza di noleggio con conducente per tali mezzi, quindi, la norma regionale attualmente in vigore

    incentiva, di fatto, la pratica del noleggio abusivo delle auto funebri da parte di operatori che si

    improvvisano tali, a discapito di operatori seri che da diversi anni svolgono l'attivit funebre ed hanno

    investito nella propria attivit con l'acquisto, in propriet o in leasing, del mezzo essenziale per il

    trasporto del defunto, quale appunto l'auto funebre, attivit che in Abruzzo corrisponde ad oltre l'85%

    degli operatori presenti. Una modifica che va a tutelare anche le famiglie che in determinati momenti

    come quello della perdita di un proprio caro, le pongono al riparo da servizi scadenti e inefficienti che

    spesso provocano contenziosi giudiziari, con l'ulteriore danno morale e materiale per le stesse gi

    afflitte dal dolore per la perdita del proprio caro.

    Il pdl si compone di 3 articoli.

    Con larticolo 1 si modifica il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della Legge

    Regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

    Con larticolo 2 si prevede la non presenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto

    trattasi esclusivamente di norme che disciplinano procedimenti.

    Con larticolo 3 si dettano i tempi di entrata in vigore del pdl.

    Il Consigliere Regionale

    Domenico Pettinari

  • Proposta di legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 agosto

    2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

    Articolo 1

    (Modifica ed integrazione all'art. 35 della L.R. 10 agosto 2012, n. 41)

    1. il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 10 agosto 2012, n. 41

    (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sostituito dal seguente:

    "1) la disponibilit continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre in propriet o

    contratto di leasing e di autorimessa per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in

    possesso di specifica certificazione di agibilit dotata delle attrezzature e dei mezzi per la

    pulizia e la disinfezione delle auto funebri".

    Articolo 2

    (Norma finanziaria)

    1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per

    l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme

    che disciplinano procedimenti.

    Articolo 3

    (Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul

    Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

    Il Consigliere Regionale

    Domenico Pettinari