Upload
movimentocinquestelleabruzzo
View
43
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Relazione Progetto Di Legge Modifiche Alla l.r. 41 Del 2012
Citation preview
Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE
Oggetto: Proposta di legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10
agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.
Cordiali saluti.
I Consiglieri
Domenico Pettinari (Primo firmatario) ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Progetto di legge
"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in
materia funeraria e di polizia mortuaria)".
RELAZIONE
Con il presente progetto di legge si intende modificare il punto 1), della lettera b), del comma 3,
dell'articolo 35, della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria), prevedendo che tutti i soggetti che intendono svolgere l'attivit funebre devono
possedere tra i vari requisiti la disponibilit continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre in
propriet o contratto di leasing. Tale modifica si rende necessaria in quanto in Italia non esiste una
licenza di noleggio con conducente per tali mezzi, quindi, la norma regionale attualmente in vigore
incentiva, di fatto, la pratica del noleggio abusivo delle auto funebri da parte di operatori che si
improvvisano tali, a discapito di operatori seri che da diversi anni svolgono l'attivit funebre ed hanno
investito nella propria attivit con l'acquisto, in propriet o in leasing, del mezzo essenziale per il
trasporto del defunto, quale appunto l'auto funebre, attivit che in Abruzzo corrisponde ad oltre l'85%
degli operatori presenti. Una modifica che va a tutelare anche le famiglie che in determinati momenti
come quello della perdita di un proprio caro, le pongono al riparo da servizi scadenti e inefficienti che
spesso provocano contenziosi giudiziari, con l'ulteriore danno morale e materiale per le stesse gi
afflitte dal dolore per la perdita del proprio caro.
Il pdl si compone di 3 articoli.
Con larticolo 1 si modifica il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della Legge
Regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Con larticolo 2 si prevede la non presenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto
trattasi esclusivamente di norme che disciplinano procedimenti.
Con larticolo 3 si dettano i tempi di entrata in vigore del pdl.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari
Proposta di legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 agosto
2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Articolo 1
(Modifica ed integrazione all'art. 35 della L.R. 10 agosto 2012, n. 41)
1. il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 10 agosto 2012, n. 41
(Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sostituito dal seguente:
"1) la disponibilit continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre in propriet o
contratto di leasing e di autorimessa per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in
possesso di specifica certificazione di agibilit dotata delle attrezzature e dei mezzi per la
pulizia e la disinfezione delle auto funebri".
Articolo 2
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per
l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme
che disciplinano procedimenti.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari