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COMUNE DI BORGO VAL DI TARO MEDAGLIA D’ORO AL V. M PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE

Regolamento entrate 2016 - comune.borgo-val-di-taro.pr.it · ARTICOLO 15 BIS - DISCIPLINA DEGLI IMPORTI DI TRIBUTI COMUNALI VALUTATI DI MODICA ENTITÀ.....10 ARTICOLO 16- CREDITI

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COMUNE DI BORGO VAL DI TARO MEDAGLIA D’ORO AL V. M

PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO COMUNALE

GENERALE DELLE ENTRATE

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INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI....................................................................................................3

ARTICOLO 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO..............................................................................3 ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.............................................................................................3 ARTICOLO 3 - ALIQUOTE E TARIFFE..........................................................................................................4 ARTICOLO 4 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI......................................................4

TITOLO II .....................................................................................................................................................4

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ..........................................................................4

ARTICOLO 5 - FORME DI GESTIONE............................................................................................................4 ARTICOLO 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ............................5 ARTICOLO 7 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE...............................................6 ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE..........................................................................6 ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON I CITTADINI.................................................................................................6 ARTICOLO 10 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE .............................................7 ARTICOLO 11 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.........................................................7 ARTICOLO 12 - PROCEDIMENTI CONTENZIOSI............................................................................................8 ARTICOLO 13 - PROCEDIMENTI SANZIONATORI.........................................................................................8 ARTICOLO 13 BIS - INTERESSI.....................................................................................................................9 ARTICOLO 14 - AUTOTUTELA....................................................................................................................9

TITOLO III RISCOSSIONE .......................................................................................................................9

ARTICOLO 15 -RISCOSSIONE...................................................................................................................10 ARTICOLO 15 BIS - DISCIPLINA DEGLI IMPORTI DI TRIBUTI COMUNALI VALUTATI DI MODICA ENTITÀ...........10 ARTICOLO 16- CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE.............................................................11 ARTICOLO 17 - TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE .............................11 ARTICOLO 18 - RIMBORSI........................................................................................................................11 ARTICOLO 18 BIS - ARROTONDAMENTO ALL’EURO....................................................................................12 ARTICOLO 18 TER - COMPENSAZIONE......................................................................................................12 ARTICOLO 18 QUATER - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE........................................................................13 ARTICOLO 18 QUINQUIES - IL RECLAMO...................................................................................................15 ARTICOLO 18 SESTIES - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI..................................................................17 ARTICOLO 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....................................................................................18

TITOLO IV NORME FINALI...................................................................................................................21

ARTICOLO 20 - NORME FINALI ................................................................................................................21

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa. 2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazioni e delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi. 3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. 4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l’equilibrio economico di bilancio del comune. 5. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Articolo 2 - Definizione delle entrate 1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali. 1 bis. Per entrate tributarie s’intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall’art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali. 1 ter. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l’uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune. 2. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione. 3. Le delibere tariffarie ed i regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, a mezzo dell’applicativo sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’approvazione degli stessi. 4. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 2, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l’intervenuta normativa.

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Articolo 3 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. 2. I canoni per l’utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l’adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori. 3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario. 3 bis. Il comune delibera le aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi. 5. Se non diversamente stabilito dalla Legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni 1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni delle entrate comunali sono individuati dal consiglio comunale, con apposita deliberazione o nell’ambito dei specifici regolamenti comunali di applicazione. 2. Agevolazioni stabilite dalla Legge successivamente all’adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla Legge da parte del Consiglio Comunale. 3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari, o, se ciò è consentito dalla Legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 5 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

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2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

a gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

b affidamento mediante convenzione azienda speciale di cui all’art. 113, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

c affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/00, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

d affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n°43;

e affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. 4. L’affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 1, della Legge 24.12.1994 n. 724. 5. É esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti. 6. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali 1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell’ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza. 2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura: a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici;

ricezione delle denunce; riscossione; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva; c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna

il Comune verso l’esterno; d) rappresenta in giudizio il Comune per le controversie relative allo stesso

tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge; e) dispone i rimborsi; f) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, cura i rapporti con il

concessionario ed il controllo della gestione;

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g) esercita ogni altra attività prevista da Leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione del tributo.

Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 8 - Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali. 2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell’utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. 3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati. 3 bis. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all’Ufficio Tributi, in ossequio alla L. n. 212/00, tutte le informazioni che lo stesso ritenga necessarie o utili per l’attività di gestione e controllo; 4. La giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento. 5. Nell’ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari. 6. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti. 7. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l’ausilio di soggetti esterni all’Ente secondo quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Articolo 9 - Rapporti con i cittadini 1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. 2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini. 3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

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Articolo 10 - Attività di accertamento delle entrate tributarie 1. L’attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure. 2. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni. 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio sono formulati secondo le specifiche previsioni di Legge, sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo e devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’avviso che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio e devono contenere l’indicazione:

− dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;

− del responsabile del procedimento; − dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere

un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; − delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere; − del termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

6. L’importo totale dell’avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio deve essere indicato con arrotondamento all’euro per eccesso se la frazione è superiore o uguale a 50 centesimi, ovvero per difetto se inferiore a detto importo. 6.bis Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00. 7. Gli avvisi devono essere notificati al contribuente a mezzo messo comunale o mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. 8. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Articolo 11 - Accertamento delle entrate non tributarie 1. L’entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dall’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

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2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzione dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal “responsabile del servizio” (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). 3. Questi provvede a predisporre idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. 4. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell’applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall’ente. 5. Tutte somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio finanziario. 6. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata. 7. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui agli artt. 6 e 7.

Articolo 12 - Procedimenti contenziosi 1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D. Lgs. 546/92, e successive modificazioni. 2. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta Comunale. 3. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco, quale rappresentante legale dell’ente con l’eventuale assistenza tecnica affidata a dipendenti del Comune. La rappresentanza può essere affidata, mediante apposito atto, al dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, in mancanza di detta figura, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. 4. L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura. 5. Ove ritenuto necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente abilitati dalla Legge alla difesa tributaria. 6. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del Codice di Procedura Civile.

Articolo 13 - Procedimenti sanzionatori 1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate dai decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni.

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2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla Legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997. 3. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul quanto dovuto. 4. Il funzionario responsabile dell’Ufficio o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla Legge, sulla base dei principi di cui alla Legge n. 689/1981.

Articolo 13 bis - Interessi 1. La misura annua degli interessi relativi ai rapporti tributari è determinata nella misura di un punto percentuale aggiunto al tasso di interesse legale. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per il rimborso di somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 4. Gli interessi relativi ai rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 14 - Autotutela

1. Il Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all’annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l’illegittimità e/o l’errore manifesto, in particolare nelle ipotesi di: grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione, valore della lite, costo della difesa, costo derivante da inutili carichi di lavoro. 2. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto. 2 bis. Per i provvedimenti di annullamento o sospensione di importo complessivo pari o superiore a € 5.000,00, il funzionario responsabile del tributo è tenuto ad acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale; 3. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell’atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato. 4. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori. 5. Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III RISCOSSIONE

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Articolo 15 -Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla Legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante conto corrente postale intestato alla medesima ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati. 2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. n. 602/1973 modificato con D.P.R. n. 43/1988. 3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell’opportunità e della convenienza economica. 4. É attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. n. 446/1997, la firma dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, modificato con D.P.R. n. 43/1998, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. n. 446/1997. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. 5. (abrogato) 6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili. 7. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. 8. Si applicano le disposizioni previste dai vigenti articoli n. 93, 226, e 233 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, per cui entro il 31 gennaio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. 9. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. 10. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. n. 194/1996).

Articolo 15 bis - Disciplina degli importi di tributi comunali valutati di modica entità 1. Il presente articolo stabilisce limiti di esenzione per versamenti e rimborsi dovuti per tributi comunali valutati di modica entità. 2. Si intendono quali limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento o il rimborso del tributo non è dovuto. 3. Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell’ente per la riscossione ed i rimborsi e, in generale, dell’economicità dell’operazione.

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4. Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione: TRIBUTO limite esenzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale) TA.RI. (Tassa RIfiuti) ad esclusione della tassa rifiuti giornaliera € 12,00 annuale I.M.U. (Imposta Municipale Propria ) € 12,00 annuale TA.S.I (Tassa sui Servizi Indivisibili) € 12,00 annuale

5. Per i casi di rimborso, o compensazione, da parte dell’Ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, per periodo d’imposta: TRIBUTO limite di esenzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale) TA.RI. (Tassa RIfiuti) ad esclusione della tassa rifiuti giornaliera € 12,00 annuale I.M.U. (Imposta Municipale Propria ) € 12,00 annuale TA.S.I (Tassa sui Servizi Indivisibili) € 12,00 annuale

Articolo 16- Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell’esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione. 2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Articolo 17 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie 1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre di transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3, del D.Lgs. n. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Articolo 18 - Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di tributi locali deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

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2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento. 3. L’ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

4. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle Leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso al contribuente di somme riscosse dal Comune ma dovute ad altro Ente; ove vi sia assenso da parte di quest’ultimo, titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso. 5. Per quanto concerne il rimborso di entrate extra tributarie si applicano le vigenti disposizioni normative in materia.

Articolo 18 bis - Arrotondamento all’euro 1. Il pagamento dei tributi locali deve essere indicato con arrotondamento all’euro per eccesso se la frazione è superiore o uguale a 50 centesimi, ovvero per difetto se inferiore a detto importo. 2. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Articolo 18 ter - Compensazione 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. 2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi: - i dati anagrafici e codice fiscale del/dei richiedente/i; - l’indicazione del tributo e delle annualità per il quale si richiede la compensazione; - la quantificazione delle somme a debito e a credito per ciascun periodo d’imposta; - la copia di documentazione comprovante i versamenti dalla quale emergano le somme a credito; - l’ indicazione degli elementi sui quali si basa la pretesa del credito nei confronti del Comune corredata dalla necessaria documentazione a sostegno della stessa; – la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all’istanza di rimborso presentata. 3. La compensazione di cui al comma 1 può avere per oggetto somme dovute/versate anche da soggetti diversi purché siano parenti o affini di primo grado e riguardino la medesima annualità d’imposta; 4. Qualora, per quanto concerne le partite a debito, la compensazione riguardi somme derivanti da avviso di accertamento, emesso o da emettersi, questa avrà per oggetto l’importo totale dello stesso.

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5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, della differenza ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione. 6. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 5.000,00. 7. L’ufficio tributi, nel termine di sessanta giorni, esamina la richiesta, richiede eventuali integrazioni di dati e documentazione e, nel caso di insussistenza del credito o mancanza degli elementi di cui sopra, rigetta la domanda. Trascorso il termine di sessanta giorni, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del Comune, la richiesta si intende accettata.

Articolo 18 quater - Interpello del contribuente 1. Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza. 2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all’interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. 3. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 212/2000, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie. 4. L’istanza di cui al comma 3 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta. 5. L’amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. 6. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante. 7. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L. n. 212/2000.

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8. La presentazione delle istanze di cui ai commi 5 e 6 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 9. L’amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti. 10. L’istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

a) i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; b) l’oggetto sommario dell’istanza; c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione; e) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; f) l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta; g) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.

11. All’istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell’amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell’amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall’ufficio competente. 12. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 10, l’amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. 13. Le istanze sono inammissibili se:

a) sono prive dei requisiti di cui ai precedenti commi 10 -12; b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell’art. 3 e 4; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L. n. 212/2000; d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del

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comma 3 dell’art. 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti

14. Le risposte alle istanze di interpello di cui all’art. 11 della L. n. 212/2000 non sono impugnabili. 15. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti. 16. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente. 17. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al Funzionario Responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Articolo 18 quinquies - Il reclamo 1. Ai sensi 4 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, vale a dire l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 2. Con la presentazione del ricorso l’ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati: a) l’ufficio competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all’adozione dell’atto finale; d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento; e) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3. 5. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. 6. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. 7. Il soggetto competente all’esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l’atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 devono indicare: – il nominativo della persona che ha curato l’istruttoria;

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– le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo. 8. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell’ente, la figura dell’istruttore e quella del funzionario che ha adottato l’atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa. 9. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell’assetto organizzativo dell’ente. 10. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall’art. 52 comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell’esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l’ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull’applicazione di norme legislative e regolamentari. 11. L’ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo: – all’eventuale incertezza delle questioni controverse; – al grado di sostenibilità della pretesa; – al principio di economicità dell’azione amministrativa. 12. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l’ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l’esito del procedimento che può concludersi con: a) l’accoglimento totale del reclamo; b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall’ufficio, mediante l’adozione di un accordo; c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell’ufficio; d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell’ufficio. 13. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l’ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente. 14. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. 15. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997. 16. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 14. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle

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rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione. 17. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. 18. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 19. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

Articolo 18 sesties - Dilazione dei debiti non assolti 1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell’interessato e prima dell’inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole: a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 50,00 per persona fisica ed euro 500,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere. b) Regole generali per l’articolazione delle rate fino ad un massimo di rate trentasei: – da 100,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili; – da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili; – da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili; – da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili; – da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili; – da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili; – oltre euro 30.000,01: fino a trentasei rate mensili; c) In ragione della natura dell’attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell’anno. d) Per importi rilevanti, almeno pari a 30.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente. f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma. g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione). 2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore. 3. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile. 4. Il debitore deve consegnare all’Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l’obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del

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debito residuo. 5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute. 6. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo. 7. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all’applicazione di costi di riscossione. 8. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata. 9. Le altre rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese. 10. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”. 11. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura: - spese di notifica, - costi di riscossione, - interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell’istanza di dilazione, - sanzioni amministrative, - somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale. 12. L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza o dei chiarimenti resisi necessari. 13. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 14. L’istanza non inibisce l’adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive. 15. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un’unica soluzione.

Articolo 19 - Accertamento con adesione 1. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs. n. 218/1997. 2. L’accertamento con adesione non si applica alle controversie reclamabili ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. 3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone l’esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal

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campo di applicazione dell’istituto le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. 4. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell’operazione. 5. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo. 6. Il procedimento può essere attivato: a) dall’ufficio competente ad emettere l’avviso di accertamento, prima della notifica dell’avviso stesso; b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall’invito a comparire per l’adesione; c) su istanza del contribuente prima della notifica dell’avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo. 7. L’attivazione del procedimento a cura dell’ufficio esclude l’ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente. 8. L’ufficio, prima della notifica dell’avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all’accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l’indicazione dei seguenti elementi: a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d’imposta; b) gli elementi su cui si fonda l’accertamento con adesione; c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione; d) il nominativo del responsabile del procedimento. 9. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell’attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma. 10. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 11. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l’avviso di accertamento. 12. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all’ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell’eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico. 13. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all’impugnazione dell’atto avanti alla Commissione tributaria provinciale. 14. L’impugnazione dell’atto preclude la possibilità di richiedere l’accertamento con adesione ovvero, se l’istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

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15. A decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, i termini per impugnare l’avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni. 16. La presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti. 17. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, sia nell’ipotesi del comma 12 che del comma 13, l’ufficio può formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l’instaurazione del contraddittorio. 18. L’invito non costituisce un obbligo per l’ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell’istanza. 19. La mancata comparizione nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento e della posizione. 20. Prima della data fissata nell’invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all’accoglimento della richiesta è rimessa all’ufficio. 21. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell’esito negativo del procedimento di definizione. 22. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell’adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall’atto di accertamento con adesione. 23. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro. 24. A seguito del contraddittorio l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. 25. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario. 26. Dell’eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica. 27. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto.

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28. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. 29. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. 30. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell’accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 31. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 27, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione. 32. Con il perfezionamento dell’atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L’accertamento definito con l’adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. 33. La definizione non esclude l’esercizio di un ulteriore azione accertatrice: a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali; b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell’ufficio al momento dell’accertamento. 34. L’avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. 35. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. 36. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione tributaria provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l’istituto dell’accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l’applicazione dell’istituto della conciliazione giudiziale.

TITOLO IV NORME FINALI

Articolo 20 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.